• Agricoltura

    Ristori imprese agricole per siccità: pagamenti entro il 31.01.2024

    Pubblicato in GU n 280 del 30 novembre il Decreto dell'Agricoltura del 25 ottobre con i ristori per le imprese agricole colpite dalla siccità.

    Attenzione al fatto che l'organismo  pagatore AGEA  provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024, sulla base  delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: i beneficiari

    Nel dettaglio, sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che conducono superfici agricole  comprese nello strato informativo grafico, determinato con  la  metodologia  di  cui all'allegato 1 facente parte integrante del decreto, ricadente nei  territori di cui ai decreti  di declaratoria 12 settembre  2023 delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.

    Scarica qui l'allegato 1 con le province interessate per i ristori all'agricoltura.

    Viene precisato che, l'aiuto è corrisposto considerando gli ettari di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che intersecano totalmente o parzialmente  la delimitazione determinata con la metodologia di cui all'allegato 1.
    Sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che hanno subito danni  in  conseguenza della  siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e  delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: calcolo del sostegno

    Il sostegno è calcolato  con riferimento alle superfici e dei seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:

    • a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
    • b) seminativi euro 380/ha;
    • c) colture permanenti euro 1.500/ha. 

    Il sostegno è parametrato al  danno accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7 giugno  2023  del   Ministro   dell'agricoltura, e in caso in cui la superficie agricola a disposizione  dell'agricoltore  al  15  maggio  2023  risultante  nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel  fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022,  il  sostegno è ridotto nella medesima  percentuale  di  riduzione  della  superficie agricola. 

    In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada  su superfici agricole site in pìù regioni, il sostegno è ridotto della medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno. 

    In conformità alle disposizioni di cui al decreto 7  giugno  2023 del Ministro dell'agricoltura,  l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno  aziendale  accertato, il  restante  importo  pari  al  60%  delle  risorse  destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale  al  danno  accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti  nei  territori nei quali nel periodo considerato è stato  dichiarato  lo stato  di emergenza  in  relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle  seguenti  Regioni:  Piemonte,  Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana, Marche, Umbria e Lazio. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Autonomi agricoltura: fascicolo elettronico INPS nel Cassetto previdenziale

    Continua il processo di digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e INPS nell'ambito dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

    Il progetto INPS  “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” prevede in particolare che anche per il settore agricolo venga utilizzato il  Cassetto Previdenziale del Contribuente.

    L'istituto comunica ora che anche il cassetto degli agricoltori autonomi viene integrato  nel Cassetto Previdenziale del Contribuente  in cui sono raccolti i dati di tutte le gestioni previdenziali.

     Si accede con SPID, CIE, CNS o PIN INPS solo per i residenti all'estero.

    Con i messaggi n. 4664 del 29 dicembre 2022 e n. 2447 del 30 giugno 2023  l'istituto  aveva comunicato le prime fasi del processo che hanno previsto 

    • l’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale delle aziende agricole e degli autonomi agricoli;
    • l’inserimento delle domande telematiche delle aziende agricole nella sezione “Telematizzazione”;
    • l’implementazione della funzione “Agenda Appuntamenti”;
    • l’accesso al Portale delle Agevolazioni (“ex DiReSco”) attraverso la sezione “Telematizzazione”;
    • la migrazione di tutte le funzioni e le informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.

    Fascicolo elettronico agricoltori autonomi nel Cassetto previdenziale

    Il messaggio 4255 del 29.11.2023 INPS  precisa  che:

    • le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente;
    •  la posizione agricola autonoma selezionabile è contrassegnata dalla sigla “LAA” (lavoratore agricolo autonomo) seguita dal numero progressivo azienda attribuito in sede di iscrizione.
    • diventa possibile quindi consultare  all’interno di un’unica piattaforma, tutte le informazioni e i servizi collegati alle posizioni agricole in delega (  dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.…
    • Accedendo alla sezione “Telematizzazione” è possibile trasmettere  richieste di rimborso, compensazioni rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensioni.

    Sono inoltre  disponibili  i seguenti modelli di istanze telematiche 

    • Richiesta Rateazione integrativa;
    • RATEAZIONE – Estinzione Anticipata;
    • Domanda di Esonero Contributivo CD/IAP a partire dall’anno 2020;
    • Domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del decreto-legge n. 48/2023).

    che vanno trasmesse esclusivamente tramite il canale “Telematizzazione” per consentirne l’archiviazione nel fascicolo aziendale.

    Nella sezione “Telematizzazione è possibile accedere allo storico delle domande presentate 

     Modalità di accesso Cassetto previdenziale

    L’applicazione Cassetto Previdenziale del Contribuente è raggiungibile  digitando la definizione nel campo ricerca nel sito istituzionale www.inps.it.

    Per l’area agricola sono abilitati alla funzione:

    • i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, 
    • i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e
    •  i loro intermediari, purché provvisti di delega. 
  • Agricoltura

    Agricoltura: limiti lavoro occasionale e compatibilità con NASPI

    Limiti precisi per il lavoro subordinato occasionale  secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 8art. 1, commi 344 e ss., della L. n. 197/2022) .che ha sostituito la precedente modalità dei cd. Voucher  per il settore agricolo  . 

    Sono stati emanati recentemente due documenti di chiarimenti da Ispettorato nazionale del lavoro e INPS in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla Cumulabilità con le indennità di disoccupazione. Vediamo di seguito maggiori dettagli.

    Lavoro agricolo subordinato occasionale: compatibilità NASPI e DISCOLL

    Nella circolare 89 del 7 novembre 2023 INPS fornisce le indicazioni  sulla compatibilità fra 

    • percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con
    •  prestazioni  subordinate occasionali di lavoro agricolo,

    Si ricorda che la novità ha la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali  del settore agricolo  e si riferisce solo al biennio   2023-2024.

    L'Istituto precisa in particolare i limiti  di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi.

    Lavoro agricolo subordinato occasionale: limiti e compenso

    La circolare INPS  ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato   sono le 

    • attività di natura stagionale 
    • di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore 
    • svolte SOLO  da precise categorie di lavoratori, ovvero
        1.  disoccupati, 
        2. percettori di  reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri  ammortizzatori sociali
        3.  pensionati di vecchiaia o di anzianità; 
        4. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da  impegni scolastici;
        5.  detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in  semilibertà.
        6. percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 

    La norma precisa che sono ammessi  esclusivamente i  soggetti che, ad eccezione dei pensionati, “non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto  di lavoro occasionale "

    Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

    Sono dovuti  i contributi unificati previdenziale e assistenziale  nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).

    Tali prestazioni  possono essere svolte  senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso ne deriva.

    Dalla norma sopracitata deriva che le indennità  NASPI e DISCOLL percepite da  durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dagli articoli 9,10,11 del DLGS 22/2015.

    I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili  anche con i trattamenti pensionistici 

    La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per  queste prestazioni lavorative  risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

    Gli accrediti figurativi delle indennità  sono ridotti  in misura pari agli accrediti  contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.

    Lavoro occasionale in  agricoltura:  esclusi anche ex somministrati 

    Nella nota 1002 2023 di giugno 2023  l'ispettorato nazionale ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se  “un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia  per il lavoro presso un’azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la   stessa azienda”.

    Viene ricordato che il regime contrattuale  sperimentale  introdotto dalla legge 197 2022  per il biennio 2023-  2024, consente  alle imprese  agricole  il ricorso a forme  semplificate di utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato  per  attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore.

    Per espressa previsione normativa,inoltre,  il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso esclusivamente per  determinate categorie di soggetti . Il fine è di impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali.

    Per questo  l'Ispettorato  afferma  il divieto  di utilizzo anche di lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.

    Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori  impiegati  nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione. Il datore di lavoro dovrà per evitare le sanzioni previste,  assicurarsi  attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di  tali rapporti precedenti

  • Agricoltura

    Peste suina: sostegni alle imprese per il periodo 2023

    In continuità con il Decreto 28 luglio 2022 con le regole per l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), viene pubblicato in GU n 265 del 13 novembre il Decreto 29 settembre 2023 con le regole per intervento a sostegno delle aziende  suinicole  italiane,  che  hanno subito  danni  indiretti  a  seguito  delle   misure   sanitarie   di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

    Peste suina: le misure 2023 a sostegno delle imprese

    Si dispone l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue  pari ad  euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola  italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure  sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023.  

    E' fatta  salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali  del  decreto ministeriale  n.   336168   del 28   luglio   2022, in funzione dell'evoluzione  dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.

    Le risorse sono ripartite come segue:

    • a) Il  60%  è destinato  alle  piccole-medio  imprese (PMI)  e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
    • b) Il 40% è destinato al  settore  della  macellazione  e  della trasformazione.

    Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore  della  produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022,  che  dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione  degli  articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone rurali.

    Gli  aiuti  alle  PMI  e   microimprese   del   settore   della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

    Le  grandi  imprese  sono  escluse  dal  regime  di   esenzione (regolamento UE 2022/2472) per  la  produzione  primaria,  mentre  le stesse sono ammesse agli aiuti solo  nell'ambito  del  regime  di  de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo  alla  trasformazione  ed alla macellazio

    Peste suina 2023: imprese beneficiarie dell'agevolazione

    Possono beneficiare del sostegno imprese della produzione primaria e le  imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

    • a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi  di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei  comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a  seguito  delle  disposizioni emanate  dal  Ministero  della  salute  e/o   dalle   ordinanze   del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
    • b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti  in  una  o piu' delle seguenti condizioni:
      • ubicati nei territori  sottoposti  a  restrizione  sanitaria  a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di  esecuzione   (UE)   2023/594   modificato   successivamente   dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
      • a partire dal 1° luglio 2022 e sino  al  31  luglio  2023,  non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
      • gli stabilimenti aventi  l'autorizzazione  ad  esportare  verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di  carni  suine  a  causa  dei  bandi  sanitari elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati  dal Ministero della salute italiano.

    Le  aziende ammissibili  al  sostegno sono impegnate  nella produzione agricola primaria e nella  trasformazione delle  seguenti categorie merceologiche:

    • a) verri;
    • b) scrofe;
    • c) scrofette;
    • d) suini da ingrasso;
    • e) suinetti;
    • f) prosciutti;
    • g) prodotti di salumeria;
    • h) tagli di carne suina. 

    Peste suina: presenta la domanda per i sostegni 2023

    I beneficiari che  intendono  usufruire  dei   sostegni   del provvedimento  in  parola  presentano  in  via  informatica apposita domanda all'organismo  pagatore  riconosciuto  territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Alluvione maggio 2023: domande sospensione INPS entro il 20 novembre

    Nella circolare 67 del 20 luglio 2023 sono state dettagliate le istruzioni operative  sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi  INPS e INAIL in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  prevista con l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 per i territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023 .

    Sono interessati  i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel  decreto 

    L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi 

    • alle note di rettifica scadute,
    •  ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e 
    • agli atti di accertamento da vigilanza documentale.
    • alla prima rata in caso di domanda di rateazione  che ricada nel predetto periodo 
    • alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
    • alla  quota  di contribuzione a carico dei lavoratori,

    Resta fermo l’obbligo di versamento in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti mentre

    non è previsto il rimborso dei contributi già versati.

    Nella tabella seguente  riepilogo dettagli e soggetti interessati alla sospensione contributiva

     

    SOSPENSIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE  DAL 1 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2023
     beneficiari
    •  datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
    • committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
    •  lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);

    Attenzione:

    la sospensione riguarda esclusivamente i contributi e premi  riferiti ai lavoratori operanti nelle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

    Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sopracitati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

    Sospensioni contributive alluvione istruzioni datori di lavoro con dipendenti

    Riportiamo in sintesi le istruzioni operative per  le richieste di sospensione e i conguagli INPS

     Ai fini della sospensione:

    •  alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”
    • nel caso di zone limitate , dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa 

    Il  flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023 richiederà  il codice di nuova istituzione “N981”, e la  compilazione  del campo  <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

    l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N981” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

    I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, per avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con il codice sopra indicato e relativo importo.

     Sospensioni contributive alluvione istruzioni autonomi 

    Sono comprese  le scadenze dei: 

    • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023; 
    • contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e  primo acconto sul reddito eccedente  per l’anno 2023; 
    • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.

    e per il versamento  alla scadenza del 20 novembre 2023 sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento  messi a disposizione nel mese di maggio 2023.

    A)   Committenti Gestione separata 

    Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento all’interno del flusso UniEmens del valore "40 "  nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>,dichiarano di possedere i requisiti previsti.

    I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens senza avere indicato il codice calamità  dovranno inviare  entro il 20 novembre 2023  una nuova denuncia senza effettuare l'eliminazione .

    I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”  con causale contributo CXX/C10

    B)   Liberi professionisti:

     è sospeso il versamento dei contributi 

    • relativi al saldo per l’anno di imposta 2022,
    • primo acconto per l’anno di imposta 2023.

    I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”

    con causale contributo PXX/P10.

    Per ulteriori istruzioni per il settore agricolo e  i  datori di lavoro domestici  si rimanda al testo della circolare.

    Agricoltura:  scadenza anticipata al 30 settembre

    Con il messaggio n. 3035  del 31 agosto Inps ha rettificato  quanto comunicato con la circolare  67/2023, l’INPS  

    La modifica riguarda la presentazione dell’istanza di sospensione dei termini con riferimento al settore agricolo.

    Il nuovo messaggio precisa che la domanda di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna”  va presentata  tramite:

    • – il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione”, “Crea istanza AG”, per i datori di lavoro agricolo che assumono manodopera;
    • – il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, per i lavoratori agricoli autonomi.

    L’istanza   poteva  essere presentata a partire dal 1° settembre 2023, e fino al 30 settembre 2023.

  • Agricoltura

    Granchio blu: al via i contributi a fondo perduto

    La legge di conversione del decreto legge 104/2023  "Asset"  (Qui il testo del dl coordinato con la legge di conversione ) ha previsto  , tra le molte misure, all'art. 10  lo stanziamento  2,9 milioni di euro per l’anno 2023  per contributi a fondo perduto a favore dei consorzi e delle  imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della  specie  detta "granchio blu " (Callinectes sapidus). .  

     Ciò – come spiegava la Relazione Illustrativa allegata al provvedimento – per contenere il fenomeno della diffusione della suddetta specie che sta infestando alcune zone costiere italiane, in particolare dell'alto Adriatico,  creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura.

    Si ricorda che  è stato istituito  un ulteriore  Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

    Si attendeva per l'attuazione della misura relativa ai contributi  un decreto ministeriale, che è stato pubblicato sul sito del ministero dell'agricoltura  con avviso il 6 novembre in GU. Pubblicata  il 7 novembre anche una circolare di chiarimenti e le istruzioni operative per le domande.

     QUI il testo integrale del DM.

    Granchio blu – Contributi a fondo perduto: a chi spettano

    Possono beneficiare delle risorse stanziate dal decreto Asset:

    • i Consorzi e le imprese dell’acquacoltura e della pesca che abbiano provveduto alla cattura e allo smaltimento del granchio blu “Callinectes sapidus e Portunus segnis”.
    • Per le imprese di pesca l’iscrizione nel R.I.P., Registro Imprese di Pesca è requisito di ammissibilità.
    • Con la circolare operativa  del 6 novembre  è stato specificato che  per iscrizione al R.I.P. si intende
      • nel caso di impresa della pesca marittima l’iscrizione al Registro Imprese Pesca tenuto dagli Uffici  marittimi del Corpo delle Capitanerie di Porto e 
      • nel caso di imprese della pesca lagunare  professionale delle acque interne,  l’iscrizione al Registro degli  Ispettorati di Porto tenuti dagli Ispettorati di Porto regionali.

    Sono escluse invece 

    •  le imprese che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ( con eccezione delle imprese le cui difficoltà sono state causate  proprio dai danni arrecati dal granchio blu )
    • le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

    Aiuti alla pesca contro il granchio blu: interventi ammissibili e misura

    Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,  

    per 

    • – acquisto di attrezzi da pesca appositamente utilizzati per la cattura dei granchi blu quali ad esempio nasse, reti da posta e gabbie, teli di contenimento  nonchè strumenti e materiali per la costruzione di attrezzi 
    • – spese sostenute per lo smaltimento quale rifiuto, presso gli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale
    • – spese connesse allo smaltimento: spese di trasporto dei granchi blu presso gli impianti autorizzati allo smaltimento quali noleggio carrelli elevatori, noleggio celle frigorifere, contenitori per scarti, cassette in plastica, bins.

    Non eleggibile l’acquisto di attrezzi da pesca trainati.

    Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto:

    •  in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  relativi alla cattura
    •  in misura del 100% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi  di smaltimento , 

     esclusivamente dietro presentazione della copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento, 

    Richiesta inoltre in caso di spese di smaltimento: l'attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dagli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati

    Aiuti alla pesca contro il granchio blu: come fare domanda

    La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura:

    •    relativamente alle spese sostenute dai soggetti beneficiari dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,
    •  a partire dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto,
    •  esclusivamente accedendo alla piattaforma online che verrà attivata sul sito  del Ministero dell'agricoltura dalle ore 10.00 del 16 NOVEMBRE  AL 24 NOVEMBRE 2023.

    Qui le istruzioni operative per la compilazione 

    Alla domanda online  andranno allegati:

    • – documento di identità del beneficiario in corso di validità e/o del sottoscrittore dell’istanza;
    • -modello allegato  1 nel caso di beneficiari che siano Consorzi o imprese della pesca e dell’acquacoltura non consorziate;
    • – modelli  allegati 2 e 3  per i soggetti beneficiari aderenti al Consorzio;
    • – copia delle fatture intestate al beneficiario del contributo corredate delle relative quietanze e  documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento.

    Aiuti alla pesca contro il granchio blu: istruttoria domande e priorità

    La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolgerà  l’istruttoria sulle domande e quantificherà  l’ammontare del contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente   fino ad esaurimento delle risorse stanziate. 

    ATTENZIONE Viene data priorità alle domande presentate dai Consorzi  in qualità di beneficiari e a tutte quelle presentate dai Consorzi anche per i loro consorziati.

  • Agricoltura

    Promozione e sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura: la legge pubblicata in GU

    Pubblicata in GU n. 72 del 26.03.2024, la Legge del 25 marzo 2024 n. 36 per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.

    Il testo originario della proposta di legge, composto di 18 articoli, nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni.

    Il testo ora si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.

    Finalità della legge è quella di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e rilanciare il sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.

    Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste.

    Definizione di Impresa giovanile agricola

    Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:

    1. il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 41 anni;
    2. nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni;
    3. nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.

    Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura

    I soggetti di cui sopra, che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.

    Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
    L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

    Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali soggetti non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa e che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.

    Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici

    Si prevedono agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze.

    Per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.

    Allegati: