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Aiuti imprese agricole: le regole per i danni da plasmopara viticola
Pubblicato in GU n 54 del 5 marzo il Decreto MASAF 24 gennaio 2024 con le regole gli interventi compensativi dei danni subiti nel settore agricolo, nelle aree colpite da infezione da plasmopara viticola, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione europea del 14 dicembre 2022.
Vediamo le imprese agricole incluse e quelle escluse dal sostegno ministeriale.
Aiuti imprese agricole: le regole per danni da plasmopara viticola
Il decreto prevede che per i danni a produzioni viticole causati da infezioni di plasmopara viticola nel corso della campagna 2023, sono concessi contributi finalizzati alla ripresa economica e produttiva, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle micro, piccole e medie imprese attive nella produzione di uva che a causa delle suddette infezioni abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile.
Gli aiuti sono subordinati alle seguenti condizioni:
- a) sono versati unicamente a seguito di disposizioni amministrative nazionali di contenimento della peronospora, che saranno emanate per la campagna 2024;
- b) sono versati in uno dei seguenti ambiti:
- i. un programma pubblico, a livello dell'Unione, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali in questione;
- ii. misure di emergenza imposte dall'autorita' pubblica competente dello Stato membro;
- iii. misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformita' dell'art. 18, dell'art. 28, paragrafi 1 e 2, dell'art. 29, paragrafi 1 e 2, dell'art. 30, paragrafo 1, e dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031;
- iv. misure atte a prevenire, controllare ed eradicare le epizoozie in conformita' del regolamento (UE) 2016/429.
Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata e sono limitati ai costi e ai danni causati dalle infezioni di plasmopara viticola alle produzioni di uva, a seguito di riconoscimento ufficiale da parte del Masaf mediante decreto di declaratoria da adottarsi su proposta della regione territorialmente competente.
Il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono state registrate le perdite causate dalla plasmopara viticola ai vegetali e gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali per gli stessi costi ammissibili, sono limitati all'80% dei costi ammissibili.
L'intensità di aiuto può essere aumentata al 90% nelle zone soggette a vincoli naturali.
Aiuti danni plasmopara viticola: le imprese escluse
Il decreto prevede inoltre che sono escluse dagli aiuti di cui al presente regime:
- a) le grandi imprese;
- b) le imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, punto (59) del regolamento (UE) n. 2022/2472, ad eccezione di quelle in difficolta' a causa degli eventi di cui all'art. 1.
Sono esclusi dal pagamento degli aiuti di cui al presente regime i soggetti destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all'art. 1, par. 4 del regolamento (UE) n. 2022/2472.
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Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024
Viene pubblicato in GU n 38 del 15 febbraio il Decreto del 29 dicembre 2023 del ministero dell'agricoltura con criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e sono escluse le imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024
Con il decreto in oggetto, si disciplina, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio 2016, n. 154, i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle imprese del Settore agricolo e agroalimentare effettuati da ISMEA.
Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
Gli interventi sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:- a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
- b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
- c) finanziamenti a condizioni di mercato.
I beneficiari degli aiuti
Sono beneficiare degli interventi finanziari:
- a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- b) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
La tipolgia dei aiuti
Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento a tasso di interesse agevolato.
Il finanziamento agevolato può avere durata massima di quindici anni, di cui fino a un massimo di cinque anni di preammortamento e fino a un massimo di dieci anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante.
In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.
Le regole operative da parte di ISMEA
Il decreto precisa che l'ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire le modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, l'ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.
Si rimanda alla lettura integrale del Decreto 29 dicembre 2023 per ulteriori approfondimenti.
Allegati: -
Esonero giovani agricoltori: stop dal 2024
La legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023 ) NON ha prorogato per quest'anno l'agevolazione che da molti anni garantiva un accesso agevolato nel mondo dell'agricoltura a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40.
Si ricorda che la misura era stata istituita in forma diversa già nel 2004 e successivamente modificata e sempre prorogata, da ultimo dalla legge di bilancio 2022.
In particolare, l'agevolazione prevedeva, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:
- per un periodo massimo di ventiquattro mesi,
- l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo ,
- in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni
- che si iscrivono per la prima volta alla gestione agricola IVS.
Con la circolare 73 del 4 agosto 2023 erano state fornite le istruzioni piu recenti per l'utilizzo nel 2023.
Come detto la legge di bilancio 2024 non ha previsto una nuova proroga della misura, concentrando le risorse per gli sgravi contributivi per le lavoratrici dipendenti (donne con figli o vittime di violenza ) e per la maxi deduzione IRES sui costi del personale.
Quindi per l'accesso alle professioni agricole l'iscrizione alle gestioni previdenziali INPS a partire dal 1 gennaio 2024 sconta la contribuzione ordinaria anche per coloro che non hanno raggiunto i 40 anni di età.
Esonero contributivo agricoltori under 40: di cosa si tratta
La misura prevede l'esonero contributivo totale ed è diretta ai
- coltivatori diretti e
- agli imprenditori agricoli professionali
- con età inferiore a quaranta anni,
- iscritti alla previdenza agricola per la prima volta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.
Le caratteristiche dell'esonero:- 100% della quota di contributi per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160
- per un periodo massimo di 24 mesi di attività,
- per l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto e per l’intero nucleo familiare.
Sono esclusi, pertanto, dall’agevolazione:
– il contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
– il contributo INAIL, dovuto dai soli coltivatori diretti.Al fine del rispetto del limite “de minimis” il coltivatore diretto può richiedere il beneficio per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso come titolare o per se stesso e per alcuni componenti del nucleo.Da notare che:
- l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
- Nei casi di diritto a più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa(es. riduzione ultra 65 anni con riferimento ai soli coadiuvanti o riduzione del premio INAIL) sarà applicata, in sede di tariffazione, l’agevolazione più favorevole al contribuente.
Per l’ammissione al beneficio i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”.
ATTENZIONE: la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità inerente a:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali .
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Fermo pesca: indennità confermata per il 2024
L’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio è confermata anche per l’anno 2024.
Lo prevede la legge di bilancio 2024 (legge 213-2023) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale
L'articolo 1 comma 169 del testo stanzia 30 milioni di euro per l’anno 2024,a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
L' importo si conferma in misura non superiore a trenta euro giornalieri,
- per ciascun lavoratore dipendente da
- impresa adibita alla pesca marittima,
- compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca .
La valorizzazione definitiva delle indennità avviene come di consueto dopo l'invio delle domande da parte delle imprese, per le quali viene emanato un apposito decreto ministeriale.
La materiale corresponsione avviene poi a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.
Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.
Indennità fermo pesca, a chi spetta
L’indennità viene assicurata a
- tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
- i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,
in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.
NON è riconosciuta invece
- agli armatori
- ai proprietari armatori imbarcati
- ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi
Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.
Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale
L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.
L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.
ATTENZIONE il decreto ministeriale annuale prevede solitamente che se le istanze superano le risorse stanziate, le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.
Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.
Indennità fermo pesca: come fare domanda
Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”.
L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA, all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”.
Nell’istanza vanno indicate:
- ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
- elementi identificativi dell’unità di pesca;
- ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività;
- cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
- numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale;
- elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività, con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
- dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli stessi periodi.
Vanno inoltre allegati:
- il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito);
- la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.
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Impianti di rinnovabili: proroga al 2024 della garanzia ISMEA
Con decisione C(2023) 9090 final del 18 dicembre 2023, la Commissione europea ha autorizzato la proroga della durata dei regimi di aiuto SA.103166 e SA.108084, relativi alle Garanzia GR8 e U35.
Con un comunicato, ISMES fa presente che le domande di garanzia potranno essere inoltrate, per il tramite dei soggetti finanziatori, attraverso i portali dedicati fino al giorno venerdì 7 giugno 2024, fatta eccezione, in relazione alle sole garanzie GR8, per i finanziamenti di importo superiore a 150.000,00 euro per i quali, considerata la necessità di espletare le verifiche ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il giorno venerdì 24 maggio 2024.Restano ferme tutte le altre indicazioni fornite con le precedenti circolari.
Garanzia ISMEA GR8: che cos'è
La nuova garanzia GR8 ISMEA destinata alle PMI agricole e della pesca che intendono realizzare impianti per la produzione di energie rinnovabili:
- è rilasciata in via automatica,
- copre per il 100% i prestiti di importo non superiore a 250 mila euro, di durata fino a 8 anni, incluso preammortamento,
- è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA.
Le domande di garanzia possono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il relativo portale.
GR8 ISMEA: la nuova garanzia per le PMI per produrre energie rinnovabili
Ricordiamo che la piattaforma ISMEA per le domande a GR8 la garanzia per impianti di rinnovabili delle PMI era stata annunciata nel mese di settembre e con Circolare n 3 del 4 agosto ISMEA ha dettato le regole.
Il nuovo strumento è stato introdotto dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56 e opera nell'ambito del nuovo regime di aiuto SA.108084 (2023/N) autorizzato il 31 luglio 2023 dalla Commissione europea.
Garanzia GR8 ISMEA: chi può richiederla
Possono presentare domanda di garanzia GR8:
- le micro piccole e medie imprese,
- colpite dal grave turbamento dell'economia causato dall'aggressione russa all'ucraina,
- regolarmente iscritti al registro delle imprese con la qualifica di impresa agricola ovvero impresa ittica,
- che dichiarano di aver registrato un aumento dei costi per energia nel corso del 2022 rispetto al 2021.
Invece, NON possono accedere alla misura le imprese con esposizioni classificate come sofferenza ai sensi della disciplina bancaria:
- con esposizioni classificate come sofferenze,
- che presentano nei confronti delle banche esposizioni classificate come inadempienze probabili o scadute o sconfinamenti deteriorati,
- che abbiano a carico protesti procedure esecutive o iscrizioni pregiudizievoli
- rientranti tra quelle che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea,
- che si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà,
- imprese soggette a sanzioni adottati dall'unione.
Garanzia GR8 ISMEA: presenta la domanda
Le domande di garanzia devono essere inoltrate per il tramite dei soggetti finanziatori attraverso il portale che ISEMA messo a disposizione.
Attenzione al fatto che la procedura di caricamento delle richieste di garanzia prevede due fasi principali:
- la prima di prenotazione durante la quale richiesto di allegare la modulistica firma dell'impresa,
- la seconda di comunicazione dell'erogazione.
Successivamente alla prenotazione, ISMEA effettuate le verifiche di competenza, in caso di esito positivo comunica al soggetto finanziatore e all'impresa l'avvenuta concessione dell'aiuto ed entro 90 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione il soggetto finanziatore deve comunicare l'avvenuta erogazione di almeno il 25% dell'importo del finanziamento garantito attraverso il il portale GR8 Ismea
Gli impianti devono essere completati e risultare operativi entro 24 mesi dalla data di concessione dell'aiuto ed entro tale data è il soggetto finanziatore deve completare l'erogazione il modello di autodichiarazione "mod.gr 8" da utilizzare per la richiesta sarà reso disponibile nel mese di settembre nella sezione garanzie e assicurazioni del sito di ISMEA
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Aiuti all’Agricoltura 2024: prestiti cambiari fino a 30mila euro
La Legge di Bilancio 2024, pubblicata in GU n 303 del 30.12.2023 e in vigore dal 1 gennaio prevede novità in tema di prestiti cambiari per gli imprenditori agricoli.
In sintesi, si prevede l’erogazione da parte di ISMEA di prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, fino ad un importo massimo pari al 50 per cento dell’ammontare dei ricavi di ciascun beneficiario e comunque non superiore a 30.000 euro, con un piano di ammortamento di durata massima di 5 anni, di cui i primi due di preammortamento.
Aiuti all'agricoltura 2024: cosa contiene la bozza di legge di bilancio
Nel dettaglio, al fine di assicurare continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall’impresa richiedente e, comunque, non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo 24 mesi dalla data di erogazione e durata fino a 5 anni.
I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Per l’erogazione dei prestiti cambiari previsti dal presente articolo, ISMEA è autorizzato ad utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue del fondo di cui all’articolo 19, comma 2, decreto-legge del 21 marzo 2022, n. 21.
Per l’integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, ISMEA è autorizzato ad utilizzare fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all’articolo 13, comma 2, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
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Lavoro occasionale in agricoltura (Loagri): istruzioni aggiornate
Dopo la circolare INPS 102-2023 con le prime, attese istruzioni sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 Legge 197 2022 (art 1 comma 342 e seguenti), è stato pubblicato il 22 dicembre il messaggio 4652 che chiarisce le modalità di trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri per i lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato ( definiti lavoratori OTDO).
Con il messaggio 4688 del 28 dicembre 2023 è giunta un ulteriore precisazione relativa al conteggio delle 45 giornate (vedi sotto)
Si ricorda che il contratto LOAGRI è un regime sperimentale per il 2023-2024 per rapporti a tempo determinato con un massimo 45 giornate , riservato a categorie specifiche di lavoratori.
Contratto occasionale agricoltura: datori e lavoratori ammessi
Nella circolare l'istituto ripercorre il dettato normativo e chiarisce in particolare gli obblighi contributivi e le procedure amministrative di attivazione del nuovo contratto definito LOagri e le sanzioni in caso di violazione.
Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che
- operano nel settore economico dell’agricoltura
- iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS,
- che applicano i ccnl stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative.
Possono essere assunti con LOagri esclusivamente:
- persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
- percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione
- beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO, CIGS, ISCRO
- titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza Non possono accedere i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
- detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno e soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.
Contratto occasionale agricoltura adempimenti semplificati
I datori di lavoro agricolo con i requisiti per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro sono tenuti ai seguenti due adempimenti:
- verificare i requisiti legittimanti l’assunzione con autocertificazione resa dal lavoratore sulla condizione soggettiva
- inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
L’obbligo dell’informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione
ATTENZIONE : l'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente
Il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative , che deve essere pagato dal datore di lavoro, NON in contanti ma solo mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Contratto LOagri: Obblighi contributivi scadenze e modalità di versamento
Il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota per i territori svantaggiati, in misura fissa senza distinzione geografica .
NPS precisa che i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:
- dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. In mancanza del CID dovranno presentare all’Istituto, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
- utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”, (v. ultimo paragrafo)
- effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale.
Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%. Nella tabella che segue il dettaglio
Voci contributive
Aliquota
TotaleContributi acarico dell’azienda Contributi a carico del
lavoratoreTotale OTD 46,7365 37,8965 8,84 Totale OTDO 20,9669 12,1269 8,84 Inps precisa innanzitutto che il numero di comunicazione obbigatoria dovrà essere esposto nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro.
A regime, i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione
Per le giornate prestate nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, da inviare senza aggravio di sanzioni entro il 28 febbraio 2024.
Per le giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia dovrà essere effettuata con flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.
A partire dalla data del 29 febbraio 2024, l’Istituto applicherà le sanzioni civili.
Lavoro occasionale agricoltura: come si fa il conteggio giornate
Il messaggio 4688/2023 precisa che tali prestazioni si riferiscono ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore.
Per il totale, nella comunicazione al Centro per l’impiego, si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può arrivare a 12 mesi.
Lavoro occasionale agricoltura codici contratto
Sono stati istituiti i seguenti codici “tipo contratto”:
- “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
- “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
- “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
- “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
- “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
- “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.
Inoltre :
- potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
- si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività
- deve essere autodichiarato con l’apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. La mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso.