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Ristori imprese agricole per siccità: pagamenti entro il 31.01.2024
Pubblicato in GU n 280 del 30 novembre il Decreto dell'Agricoltura del 25 ottobre con i ristori per le imprese agricole colpite dalla siccità.
Attenzione al fatto che l'organismo pagatore AGEA provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024, sulla base delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare.
Ristori alle imprese agricole per siccità: i beneficiari
Nel dettaglio, sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che conducono superfici agricole comprese nello strato informativo grafico, determinato con la metodologia di cui all'allegato 1 facente parte integrante del decreto, ricadente nei territori di cui ai decreti di declaratoria 12 settembre 2023 delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.
Scarica qui l'allegato 1 con le province interessate per i ristori all'agricoltura.
Viene precisato che, l'aiuto è corrisposto considerando gli ettari di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che intersecano totalmente o parzialmente la delimitazione determinata con la metodologia di cui all'allegato 1.
Sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che hanno subito danni in conseguenza della siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.Ristori alle imprese agricole per siccità: calcolo del sostegno
Il sostegno è calcolato con riferimento alle superfici e dei seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:
- a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
- b) seminativi euro 380/ha;
- c) colture permanenti euro 1.500/ha.
Il sostegno è parametrato al danno accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, e in caso in cui la superficie agricola a disposizione dell'agricoltore al 15 maggio 2023 risultante nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022, il sostegno è ridotto nella medesima percentuale di riduzione della superficie agricola.
In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada su superfici agricole site in pìù regioni, il sostegno è ridotto della medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno.
In conformità alle disposizioni di cui al decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno aziendale accertato, il restante importo pari al 60% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti nei territori nei quali nel periodo considerato è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle seguenti Regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria e Lazio.
Allegati: -
Autonomi agricoltura: fascicolo elettronico INPS nel Cassetto previdenziale
Continua il processo di digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e INPS nell'ambito dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Il progetto INPS “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” prevede in particolare che anche per il settore agricolo venga utilizzato il Cassetto Previdenziale del Contribuente.
L'istituto comunica ora che anche il cassetto degli agricoltori autonomi viene integrato nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, in cui sono raccolti i dati di tutte le gestioni previdenziali.
Si accede con SPID, CIE, CNS o PIN INPS solo per i residenti all'estero.
Con i messaggi n. 4664 del 29 dicembre 2022 e n. 2447 del 30 giugno 2023 l'istituto aveva comunicato le prime fasi del processo che hanno previsto
- l’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale delle aziende agricole e degli autonomi agricoli;
- l’inserimento delle domande telematiche delle aziende agricole nella sezione “Telematizzazione”;
- l’implementazione della funzione “Agenda Appuntamenti”;
- l’accesso al Portale delle Agevolazioni (“ex DiReSco”) attraverso la sezione “Telematizzazione”;
- la migrazione di tutte le funzioni e le informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.
Fascicolo elettronico agricoltori autonomi nel Cassetto previdenziale
Il messaggio 4255 del 29.11.2023 INPS precisa che:
- le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente;
- la posizione agricola autonoma selezionabile è contrassegnata dalla sigla “LAA” (lavoratore agricolo autonomo) seguita dal numero progressivo azienda attribuito in sede di iscrizione.
- diventa possibile quindi consultare all’interno di un’unica piattaforma, tutte le informazioni e i servizi collegati alle posizioni agricole in delega ( dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.…
- Accedendo alla sezione “Telematizzazione” è possibile trasmettere richieste di rimborso, compensazioni rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensioni.
Sono inoltre disponibili i seguenti modelli di istanze telematiche
- Richiesta Rateazione integrativa;
- RATEAZIONE – Estinzione Anticipata;
- Domanda di Esonero Contributivo CD/IAP a partire dall’anno 2020;
- Domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del decreto-legge n. 48/2023).
che vanno trasmesse esclusivamente tramite il canale “Telematizzazione” per consentirne l’archiviazione nel fascicolo aziendale.
Nella sezione “Telematizzazione è possibile accedere allo storico delle domande presentate
Modalità di accesso Cassetto previdenziale
L’applicazione Cassetto Previdenziale del Contribuente è raggiungibile digitando la definizione nel campo ricerca nel sito istituzionale www.inps.it.
Per l’area agricola sono abilitati alla funzione:
- i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti,
- i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e
- i loro intermediari, purché provvisti di delega.
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Agricoltura: limiti lavoro occasionale e compatibilità con NASPI
Limiti precisi per il lavoro subordinato occasionale secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 8art. 1, commi 344 e ss., della L. n. 197/2022) .che ha sostituito la precedente modalità dei cd. Voucher per il settore agricolo .
Sono stati emanati recentemente due documenti di chiarimenti da Ispettorato nazionale del lavoro e INPS in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla Cumulabilità con le indennità di disoccupazione. Vediamo di seguito maggiori dettagli.
Lavoro agricolo subordinato occasionale: compatibilità NASPI e DISCOLL
Nella circolare 89 del 7 novembre 2023 INPS fornisce le indicazioni sulla compatibilità fra
- percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con
- prestazioni subordinate occasionali di lavoro agricolo,
Si ricorda che la novità ha la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali del settore agricolo e si riferisce solo al biennio 2023-2024.
L'Istituto precisa in particolare i limiti di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi.
Lavoro agricolo subordinato occasionale: limiti e compenso
La circolare INPS ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono le
- attività di natura stagionale
- di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore
- svolte SOLO da precise categorie di lavoratori, ovvero
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- disoccupati,
- percettori di reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da impegni scolastici;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà.
- percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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La norma precisa che sono ammessi esclusivamente i soggetti che, ad eccezione dei pensionati, “non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale "
Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.
Sono dovuti i contributi unificati previdenziale e assistenziale nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).
Tali prestazioni possono essere svolte senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso ne deriva.
Dalla norma sopracitata deriva che le indennità NASPI e DISCOLL percepite da durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dagli articoli 9,10,11 del DLGS 22/2015.
I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili anche con i trattamenti pensionistici
La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per queste prestazioni lavorative risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.
Gli accrediti figurativi delle indennità sono ridotti in misura pari agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.
Lavoro occasionale in agricoltura: esclusi anche ex somministrati
Nella nota 1002 2023 di giugno 2023 l'ispettorato nazionale ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se “un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia per il lavoro presso un’azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la stessa azienda”.
Viene ricordato che il regime contrattuale sperimentale introdotto dalla legge 197 2022 per il biennio 2023- 2024, consente alle imprese agricole il ricorso a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore.
Per espressa previsione normativa,inoltre, il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso esclusivamente per determinate categorie di soggetti . Il fine è di impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali.
Per questo l'Ispettorato afferma il divieto di utilizzo anche di lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.
Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori impiegati nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione. Il datore di lavoro dovrà per evitare le sanzioni previste, assicurarsi attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di tali rapporti precedenti
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Peste suina: sostegni alle imprese per il periodo 2023
In continuità con il Decreto 28 luglio 2022 con le regole per l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), viene pubblicato in GU n 265 del 13 novembre il Decreto 29 settembre 2023 con le regole per intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.
Peste suina: le misure 2023 a sostegno delle imprese
Si dispone l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023.
E' fatta salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali del decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, in funzione dell'evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.
Le risorse sono ripartite come segue:
- a) Il 60% è destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
- b) Il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.
Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.
Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione (regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell'ambito del regime di de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo alla trasformazione ed alla macellazio
Peste suina 2023: imprese beneficiarie dell'agevolazione
Possono beneficiare del sostegno imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della salute e/o dalle ordinanze del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
- b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o piu' delle seguenti condizioni:
- ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
- a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
- gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati dal Ministero della salute italiano.
Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
- a) verri;
- b) scrofe;
- c) scrofette;
- d) suini da ingrasso;
- e) suinetti;
- f) prosciutti;
- g) prodotti di salumeria;
- h) tagli di carne suina.
Peste suina: presenta la domanda per i sostegni 2023
I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso.
Allegati: -
Alluvione maggio 2023: domande sospensione INPS entro il 20 novembre
Nella circolare 67 del 20 luglio 2023 sono state dettagliate le istruzioni operative sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi INPS e INAIL in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, prevista con l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 per i territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023 .
Sono interessati i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel decreto
L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi
- alle note di rettifica scadute,
- ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e
- agli atti di accertamento da vigilanza documentale.
- alla prima rata in caso di domanda di rateazione che ricada nel predetto periodo
- alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
- alla quota di contribuzione a carico dei lavoratori,
Resta fermo l’obbligo di versamento in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti mentre
non è previsto il rimborso dei contributi già versati.
Nella tabella seguente riepilogo dettagli e soggetti interessati alla sospensione contributiva
SOSPENSIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE DAL 1 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2023 beneficiari - datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
- committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
- lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
Attenzione:
la sospensione riguarda esclusivamente i contributi e premi riferiti ai lavoratori operanti nelle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sopracitati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.
Sospensioni contributive alluvione istruzioni datori di lavoro con dipendenti
Riportiamo in sintesi le istruzioni operative per le richieste di sospensione e i conguagli INPS
Ai fini della sospensione:
- alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”
- nel caso di zone limitate , dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa
Il flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023 richiederà il codice di nuova istituzione “N981”, e la compilazione del campo <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N981” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, per avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con il codice sopra indicato e relativo importo.
Sospensioni contributive alluvione istruzioni autonomi
Sono comprese le scadenze dei:
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023;
- contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e primo acconto sul reddito eccedente per l’anno 2023;
- contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.
e per il versamento alla scadenza del 20 novembre 2023 sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento messi a disposizione nel mese di maggio 2023.
A) Committenti Gestione separata
Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento all’interno del flusso UniEmens del valore "40 " nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>,dichiarano di possedere i requisiti previsti.
I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens senza avere indicato il codice calamità dovranno inviare entro il 20 novembre 2023 una nuova denuncia senza effettuare l'eliminazione .
I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24” con causale contributo CXX/C10
B) Liberi professionisti:
è sospeso il versamento dei contributi
- relativi al saldo per l’anno di imposta 2022,
- primo acconto per l’anno di imposta 2023.
I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”
con causale contributo PXX/P10.
Per ulteriori istruzioni per il settore agricolo e i datori di lavoro domestici si rimanda al testo della circolare.
Agricoltura: scadenza anticipata al 30 settembre
Con il messaggio n. 3035 del 31 agosto Inps ha rettificato quanto comunicato con la circolare 67/2023, l’INPS
La modifica riguarda la presentazione dell’istanza di sospensione dei termini con riferimento al settore agricolo.
Il nuovo messaggio precisa che la domanda di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna” va presentata tramite:
- – il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione”, “Crea istanza AG”, per i datori di lavoro agricolo che assumono manodopera;
- – il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, per i lavoratori agricoli autonomi.
L’istanza poteva essere presentata a partire dal 1° settembre 2023, e fino al 30 settembre 2023.
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Granchio blu: al via i contributi a fondo perduto
La legge di conversione del decreto legge 104/2023 "Asset" (Qui il testo del dl coordinato con la legge di conversione ) ha previsto , tra le molte misure, all'art. 10 lo stanziamento 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 per contributi a fondo perduto a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della specie detta "granchio blu " (Callinectes sapidus). .
Ciò – come spiegava la Relazione Illustrativa allegata al provvedimento – per contenere il fenomeno della diffusione della suddetta specie che sta infestando alcune zone costiere italiane, in particolare dell'alto Adriatico, creando gravi danni all’economia del settore ittico e dell’acquacoltura.
Si ricorda che è stato istituito un ulteriore Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacoltura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.
Si attendeva per l'attuazione della misura relativa ai contributi un decreto ministeriale, che è stato pubblicato sul sito del ministero dell'agricoltura con avviso il 6 novembre in GU. Pubblicata il 7 novembre anche una circolare di chiarimenti e le istruzioni operative per le domande.
QUI il testo integrale del DM.
Granchio blu – Contributi a fondo perduto: a chi spettano
Possono beneficiare delle risorse stanziate dal decreto Asset:
- i Consorzi e le imprese dell’acquacoltura e della pesca che abbiano provveduto alla cattura e allo smaltimento del granchio blu “Callinectes sapidus e Portunus segnis”.
- Per le imprese di pesca l’iscrizione nel R.I.P., Registro Imprese di Pesca è requisito di ammissibilità.
- Con la circolare operativa del 6 novembre è stato specificato che per iscrizione al R.I.P. si intende
- nel caso di impresa della pesca marittima l’iscrizione al Registro Imprese Pesca tenuto dagli Uffici marittimi del Corpo delle Capitanerie di Porto e
- nel caso di imprese della pesca lagunare professionale delle acque interne, l’iscrizione al Registro degli Ispettorati di Porto tenuti dagli Ispettorati di Porto regionali.
Sono escluse invece
- le imprese che si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà ( con eccezione delle imprese le cui difficoltà sono state causate proprio dai danni arrecati dal granchio blu )
- le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno e che non hanno rimborsato o versato in un conto bloccato l’importo totale dell’aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.
Aiuti alla pesca contro il granchio blu: interventi ammissibili e misura
Sono ammissibili al contributo i costi sostenuti dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,
per
- – acquisto di attrezzi da pesca appositamente utilizzati per la cattura dei granchi blu quali ad esempio nasse, reti da posta e gabbie, teli di contenimento nonchè strumenti e materiali per la costruzione di attrezzi
- – spese sostenute per lo smaltimento quale rifiuto, presso gli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009 in materia di sottoprodotti di origine animale
- – spese connesse allo smaltimento: spese di trasporto dei granchi blu presso gli impianti autorizzati allo smaltimento quali noleggio carrelli elevatori, noleggio celle frigorifere, contenitori per scarti, cassette in plastica, bins.
Non eleggibile l’acquisto di attrezzi da pesca trainati.
Il contributo è concesso nella forma di contributo a fondo perduto:
- in misura dell’80% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi relativi alla cattura
- in misura del 100% dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi di smaltimento ,
esclusivamente dietro presentazione della copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, corredate delle relative quietanze e documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento,
Richiesta inoltre in caso di spese di smaltimento: l'attestazione di avvenuto smaltimento rilasciata dagli stabilimenti italiani riconosciuti o registrati
Aiuti alla pesca contro il granchio blu: come fare domanda
La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura:
- relativamente alle spese sostenute dai soggetti beneficiari dalla data del 1° agosto 2023 e fino al 31 ottobre 2023,
- a partire dal decimo giorno successivo all’entrata in vigore del Decreto,
- esclusivamente accedendo alla piattaforma online che verrà attivata sul sito del Ministero dell'agricoltura dalle ore 10.00 del 16 NOVEMBRE AL 24 NOVEMBRE 2023.
Qui le istruzioni operative per la compilazione
Alla domanda online andranno allegati:
- – documento di identità del beneficiario in corso di validità e/o del sottoscrittore dell’istanza;
- -modello allegato 1 nel caso di beneficiari che siano Consorzi o imprese della pesca e dell’acquacoltura non consorziate;
- – modelli allegati 2 e 3 per i soggetti beneficiari aderenti al Consorzio;
- – copia delle fatture intestate al beneficiario del contributo corredate delle relative quietanze e documentazione bancaria o postale attestante l’avvenuto pagamento.
Aiuti alla pesca contro il granchio blu: istruttoria domande e priorità
La Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura svolgerà l’istruttoria sulle domande e quantificherà l’ammontare del contributo erogabile per ciascun soggetto richiedente fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
ATTENZIONE Viene data priorità alle domande presentate dai Consorzi in qualità di beneficiari e a tutte quelle presentate dai Consorzi anche per i loro consorziati.
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Promozione e sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura: la legge pubblicata in GU
Pubblicata in GU n. 72 del 26.03.2024, la Legge del 25 marzo 2024 n. 36 per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Il testo originario della proposta di legge, composto di 18 articoli, nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni.
Il testo ora si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.
Finalità della legge è quella di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e rilanciare il sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste.
Definizione di Impresa giovanile agricola
Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 41 anni;
- nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni;
- nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura
I soggetti di cui sopra, che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.
Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali soggetti non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa e che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.
Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici
Si prevedono agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze.
Per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
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