• Agricoltura

    PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF

    Pubblicato in GU n  68 del 21 marzo il DM 9 febbraio 2024 ( in vigore dal 22.03.2024) con le regole per la gestione degli interventi compensativi dei danni subiti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nelle aree colpite da:

    • avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali,
    • o eventi di portata catastrofica, da apizoozie, da organismi nocivi e vegetali, 
    • nonché ai danni causati da animali protetti,
    • e da eventi di diffusione eccezionale di specie aliene invasive, ai sensi del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 e del Regolamento (Ue) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.

    Beneficiari della misura sono le PMI, vediamo i dettagli.

    PMI pesca e acquacoltura e danni meteo: aiuti dal MASAF

    Il Decreto con l'art 2 prevede che sono concessi contributi per la sottoscrizione di polizze assicurative ai sensi del capo I, articolo 2, del decreto legislativo n.102/04 a favore delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione primaria di prodotti di acquacoltura in conformità a quanto disposto dall’articolo 44 del regolamento (UE) 2022/2473 e dal capo I del medesimo regolamento. 

    Inoltre, sono concessi aiuti finalizzati a favorire la ripresa economica e produttiva delle microimprese, piccole e medie imprese attive nella produzione della pesca e dell’acquacoltura ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e in conformità agli articoli 26, 30 42 51 e 53 del regolamento (UE) 2022/2473 e al capo I del medesimo regolamento.  

    Il decreto specifica che per «eventi climatici avversi assimilabili a una calamità naturale» s’intendono le condizioni meteorologiche sfavorevoli quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, precipitazioni forti o persistenti o grave siccità che riducano di più del 30 % la produzione media calcolata sulla base di uno dei seguenti metodi

    • a) i tre anni precedenti; 
    • b) una media triennale basata sul quinquennio precedente, escludendo il valore più basso e quello più elevato. 

    Per «specie esotiche (o aliene) invasive» si intendono le specie esotiche invasive di rilevanza unionale e specie esotiche invasive di rilevanza nazionale quali definite all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

    Per «animale protetto» si intende qualsiasi animale diverso dal pesce protetto dalla legislazione dell'Unione o nazionale; 5. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla delimitazione dei territori interessati dagli eventi di cui al precedente comma e deliberano la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni, elevabile a novanta in presenza di eccezionali motivate difficoltà.

    Il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste emette formale provvedimento di riconoscimento dell’evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale, previo accertamento della sussistenza del nesso causale tra lo stesso e i danni subiti dalle imprese della pesca e dell’acquacoltura, ai fini dell’attivazione del regime di aiuto. 

    Gli aiuti devono essere attivati entro tre anni dal verificarsi dell’avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale e sono versati ai beneficiari entro quattro anni a decorre da tale data.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

    Viene pubblicato in GU n 38 del 15 febbraio il Decreto del 29 dicembre 2023 del ministero dell'agricoltura con criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi finanziari  a sostegno delle imprese del settore agricolo e agroalimentare, effettuati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA e sono escluse le imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura. 

    Società agricole e agroalimentari: aiuti da ISMEA nel 2024

    Con il decreto in oggetto, si disciplina,  ai  sensi  di  quanto  previsto dall'art. 20, della legge 28 luglio  2016,  n.  154,  i criteri,  le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi finanziari a sostegno delle  imprese  del  Settore agricolo e  agroalimentare effettuati da ISMEA.  

    Sono  esclusi  dall'applicazione del presente decreto gli interventi finanziari a sostegno delle imprese che producono prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
    Gli interventi sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere:

    • a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato;
    • b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai  sensi  dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e  c)  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica;
    • c) finanziamenti a condizioni di mercato.

    I beneficiari degli aiuti

    Sono beneficiare degli interventi finanziari:

    • a) le società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione  di prodotti agricoli e nella commercializzazione di  prodotti  agricoli, compresi nell'Allegato I del Trattato sul funzionamento  dell'Unione europea
    •  b) le società di  capitali,  anche  in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole, individuati  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  2, lettera c), del testo unico delle  imposte  sui  redditi di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • c) le società di capitali partecipate almeno al 51 per cento  da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui  soci  siano  in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione  e nella logistica,  anche su  piattaforma  informatica,  dei  prodotti agricoli compresi nell'Allegato  I  del  Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea. 

    La tipolgia dei aiuti

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall'ISMEA nella forma del finanziamento  a  tasso  di interesse agevolato. 

    Il finanziamento agevolato può avere durata massima  di quindici  anni,  di  cui  fino  a  un massimo di cinque anni   di preammortamento e fino a un massimo di dieci  anni  di  ammortamento, con rate semestrali posticipate a capitale costante. 

    In ogni caso, il finanziamento agevolato non può essere erogato ad un tasso inferiore allo 0,50%.

    Le regole operative da parte di ISMEA

    Il decreto precisa che l'ISMEA  trasmette  al  Ministero  lo  schema  di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire  le  modalità di presentazione delle domande  e  le  procedure  di  concessione  e  di liquidazione dei finanziamenti agevolati; in assenza di osservazioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello  schema,  l'ISMEA adotta le istruzioni applicative  e le pubblica sul  proprio sito istituzionale. 

    Si rimanda alla lettura integrale del Decreto 29 dicembre 2023 per ulteriori approfondimenti.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo imprese agrumicole: domande dal 1 marzo

    Agea soggetto gestore della ripartizione degli aiuti alle imprese agrumicole ha pubblicato la nota n 7/2024 del 15 gennaio con le istruzioni operative per richiedere gli aiuti per l'annualità 2023.

    Ricordiamo che si tratta della ripartizione delle risorse provenienti dal Fondo nazionale agrumicolo regolamentate con Decreto 12 ottobre 2023 del Ministero dell'Agricoltura, pubblicato in GU n. 10 del 13 gennaio (art. 1, comma 131, della  legge 27 dicembre 2017, n. 205).

    In dettaglio, le  risorse da  assegnare ammontano complessivamente a euro 9.437.914,00, di cui euro 2.000.000,00 quali residuo di  lettera  f) per il 2022, ed euro 7.437.914 quali stanziamento di competenza 2023, dal Fondo per la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agrumicole e dell'intero comparto agrumicolo.

    Fondo qualità settore agrumicolo: attività finanziabili

    Le risorse disponibili sono ripartite nelle seguenti attività finanziabili:

    • a. espianto e reimpianto di agrumeti danneggiati gravemente dalle fitopatie di cui all'art. 1, lettere f) e g);
    • b. impianti  antigrandine  finalizzati  alla  protezione   delle colture che siano state colpite dal malsecco degli agrumi;
    • c. adozione di tecniche di  potatura  finalizzate  a  evitare  la diffusione del patogeno del malsecco degli agrumi sulle piante sane.

    L'obiettivo degli interventi consiste nel ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da  calamità naturali, da circostanze  eccezionali o eventi  climatici  avversi  assimilabili a calamità naturali, da epizoozie e organismi nocivi  ai vegetali o da  animali protetti, nonché prevenire  e  mitigare  il  rischio  di  danni  arrecati  dai suddetti eventi e fattori  in conformità alla  parte  II,  sezione 1.1.1.1, punto (152) lettera d) degli Orientamenti per gli  aiuti  di Stato  nei  settori agricolo e  forestale e nelle  zone  rurali. 

    Fondo qualità settore agrumicolo: i beneficiari della misura

    Possono beneficiare delle risorse su indicate le  imprese agricole che svolgono  quale attività primaria la  produzione  di agrumi e il  cui  patrimonio  agrumicolo  risulti,  anche  in  parte, danneggiato dal virus della tristezza degli agrumi e/o  del  malsecco degli agrumi alla data di presentazione della domanda.
    Gli  aiuti possono essere  concessi esclusivamente agli agricoltori che alla data di presentazione della domanda risultano attivi ai  sensi  dell'art.  4,  paragrafo  1  del regolamento (UE) 2021/2115 e della sezione 4.1.4 del Piano strategico nazionale  della  PAC  2023-2027.

    Le imprese devono  essere  in  possesso di fascicolo aziendale nel sistema SIAN,  al  momento  di  presentazione della domanda di sostegno.
    Attenzione al fatto che sono escluse dagli aiuti di cui al presente decreto:

    • a) le grandi imprese;
    • b) le imprese destinatarie di  ordini  di  recupero  pendenti  a seguito di una precedente decisione della Commissione  che dichiara gli  aiuti  illegittimi  e  incompatibili con  il  mercato  interno, conformemente a quanto stabilito alla parte  I,  sezione  2.1,  punto (25) degli Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale;
    • c) le imprese in difficoltà ai  sensi  del  punto  33(63)  degli Orientamenti.

    Fondo qualità settore agrumicolo: le domande dal 1 marzo

    Le domande di sostegno devono essere inoltrate, prima dell'inizio dei lavori, in relazione alle attività su specificate ed essere presentate in modalità telematica all'Agea, a partire dal 1al 29 marzo prossimo (Nota AGEA n 7/2024)

    Nel dettaglio, esse devono riguardare una superficie minima oggetto di sostegno  pari  ad almeno un ettaro, codificata come agrumeto nel piano di  coltivazione del fascicolo aziendale del richiedente.

    Le domande devono contenere almeno i seguenti elementi: 

    • dati anagrafici e CUAA (Codice Unico Azienda  Agricola) del richiedente, 
    • riferimenti del fascicolo aziendale aggiornato dal quale  risulti  il possesso e la destinazione specifica della superficie oggetto di intervento e riferimenti catastali e grafici  relativi  all'agrumeto.

    Alle domande è allegata la seguente documentazione:

    • a) certificazione dell'Ufficio regionale competente per territorio, attestante che  l'unità produttiva  interessata,   in ordinario stato colturale, ha subito un danno in misura non inferiore al 30% delle piante causato dal virus della  tristezza degli  agrumi e/o dal malsecco degli agrumi;
    • b) prospetto con le specie del genere citrus e le varietà che si intendono reimpiantare, il sesto di impianto e i portainnesti che si intendono utilizzare, scelti tra quelli che inducono  tolleranza  nei confronti dei sintomi causati da infezioni da virus della tristezza degli agrumi, elencati nell'allegato 1 al presente decreto, o  altri autorizzati dal competente Servizio fitosanitario aventi le  medesime caratteristiche;
    • c) copia della documentazione attestante l'adesione ad  una  O.P. riconosciuta ed estratto della delibera regionale dalla quale risulti l'elenco dei prodotti oggetto del riconoscimento dell'O.P.;
    • d) le date di inizio e di fine delle attività finanziate;
    • e) importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;
    • f) impegno a mantenere l'investimento per un  periodo  di  almeno cinque anni a decorrere  dalla  data  di  erogazione  del saldo  del contributo;
    • g)  eventuale  consenso  sottoscritto  dal   proprietario   della superficie agrumetata  qualora  il  richiedente  sia  conduttore non proprietario;
    • h) eventuale dichiarazione di volersi avvalere dell'anticipazione.

    Per le istruzioni operative per le domande si rimanda alla nota AGEA n 7/2024

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: possibile confermare gli ordini dall’8.01

    L'ISMEA informa del fatto che, a partire dalle ore 12 dell'8 gennaio 2024, sul portale sono consentite le operazioni di conferma ordine, relative al Fondo Innovazione.
    Successivamente, lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

    Ricordiamo infatti che, come specificato in una faq di novembre, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di ammissione alle agevolazioni, è necessario che venga caricato sullo sportello telematico il bonifico di pagamento eseguito dal soggetto beneficiario e tratto dal conto corrente allo stesso intestato, oltre ai seguenti documenti:

    • 1. Fattura quietanzata relativa all’acconto versato in sede di conferma dell’ordine di acquisto con l’indicazione che il bene è agevolato;
    • 2. Perizia giurata redatta da tecnico abilitato che, con riferimento al bene oggetto di agevolazione attesti:
    • a. la conformità dello stesso con riferimento alle specifiche caratteristiche indicate nell’articolo 5 del Decreto 9 agosto 2023, e b. la congruità del prezzo concordato;
    • 3. copia della Conferma dell’ordine di acquisto sottoscritta.

    Riepiloghiamo di seguito le regole del Fondo Innovazione Agricoltura

    Fondo innovazione agricoltura: che cos'è e a chi si rivolge

    Con Decreto dell'Agricoltura del 9 agosto pubblicato in GU n 240 del 13 agosto, sono state definite le regole della misura agevolativa nota come bonus innovazione agricoltura.

    Sono ammesse ai benefici de decreto le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:

    • a) risultano iscritte al registro delle imprese con la qualifica di «impresa agricola» ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di «impresa ittica» ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di «impresa agro-meccanica», ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
    • b) risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda;
    • c) hanno sede operativa nel territorio nazionale; 
    • d) non risultano imprese in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18, del regolamento GBER;
    • e) effettuano investimenti in innovazione tecnologica di importo non inferiore a 70.000 euro e non superiore a 500.000 euro. Per il settore pesca il limite minimo degli investimenti e' stabilito in 10.000 euro;
    • f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.

    Attenzione al fatto che:

    • gli investimenti non possono essere effettuati prima della data di presentazione della domanda,
    • non possono essere ammesse ai benefici del presente decreto le PMI nei cui confronti sia verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

    Fondo innovazione agricoltura: le domande dal 27.11.2023

    ISMEA ha comunicato che le domande per il Fondo Innovazione risultavano sospese per esaurimento fondi dalle 16.15 del 27 novembre 2023. 

    Nel dettaglio, risultavano convalidate complessivamente 1.883 domande, di cui 1.696 a valere sulla dotazione nazionale e le restanti 187 a valere sulla riserva per le imprese con sede operativa nelle zone colpite dall'alluvione del maggio 2023.

    Accedi qui a tutta la documentazione della misura per i prossimi sportelli.

    La domanda di accesso all'agevolazione poteva essere presentata a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2023, (data posticipata al 27 novembre) data di apertura dello sportello telematico.

    Scarica qui la guida per l'agevolazione.

    Ricordiamo infine che la dotazione finanziaria per l'anno 2023 è di 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.

  • Agricoltura

    Fermo pesca: indennità confermata per il 2024

    L’indennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori  in caso di fermo pesca obbligatorio o non obbligatorio  è confermata anche per l’anno 2024.

    Lo prevede la legge di bilancio 2024  (legge 213-2023) pubblicata il 30 dicembre in Gazzetta Ufficiale 

    L'articolo 1 comma  169 del testo   stanzia 30 milioni di euro per l’anno 2024,a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

    L' importo  si conferma in misura non superiore a trenta euro giornalieri,

    • per ciascun lavoratore dipendente da 
    • impresa adibita alla pesca marittima,
    •  compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca . 

    La valorizzazione definitiva delle indennità  avviene come di consueto dopo l'invio delle domande da parte delle imprese, per le quali viene emanato un  apposito decreto ministeriale.

    La materiale corresponsione  avviene poi  a cura delle Capitanerie di Porto, sede di Direzione Marittima.

    Di seguito ricordiamo i principali aspetti dell'indennità fermo pesca e le modalità per fare richiesta.

    Indennità fermo pesca, a chi spetta

    L’indennità  viene assicurata a  

    • tutti i lavoratori dipendenti da impresa adibita alla pesca marittima,
    • i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/58,

     in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio.

    NON è riconosciuta invece 

    • agli armatori 
    • ai proprietari armatori imbarcati
    • ai titolari di impresa individuale imbarcati, in quanto lavoratori autonomi 

    Per i soci di società armatrice o proprietaria-armatrice dell’imbarcazione, che risultino anche imbarcati, l’indennità può essere riconosciuta solo in caso di presentazione di un’autocertificazione che attesti l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il socio e la società.

    Indennità fermo pesca: importo e trattamento fiscale

     L’indennità giornaliera onnicomprensiva è concessa fino a un importo massimo di 30 euro e, per il  fermo pesca non obbligatorio, l’indennità può essere riconosciuta per un massimo di 40 giorni nell’arco dell’anno.

     L’indennità giornaliera, sia in caso di fermo pesca obbligatorio che non obbligatorio, è corrisposta anche per la giornata di sabato, conteggiata, dunque, come giornata lavorativa.

    ATTENZIONE  il decreto ministeriale annuale  prevede  solitamente che  se le istanze superano le risorse stanziate, le indennità saranno ridotte proporzionalmente per ogni singolo lavoratore.

    Sotto il profilo fiscale, l’indennità giornaliera onnicomprensiva è assoggettata a tassazione come reddito da lavoro dipendente.

    Indennità fermo pesca: come fare domanda

    Le domande vanno inviate al Ministero del Lavoro utilizzando il sistema telematico denominato “CIGSonline”. 

    L’istanza deve essere presentata per ogni singola unità di pesca presente in azienda, previo pagamento dell’imposta di bollo, tramite la piattaforma di pagamento PagoPA,  all’interno della procedura telematica della “CIGSonline”. 

    Nell’istanza  vanno indicate:

    1. ragione sociale completa, sede legale, codice fiscale e partita IVA, telefono, indirizzo mail, PEC e generalità del legale rappresentante;
    2.  elementi identificativi dell’unità di pesca; 
    3. ufficio marittimo in cui si è effettuato l’arresto temporaneo obbligatorio dell’attività; 
    4. cause dei singoli arresti temporanei dell’attività (sia obbligatori sia non obbligatori), con gli estremi dei provvedimenti che ne hanno attivato l’arresto;
    5. numero totale di giorni lavorativi di arresto temporaneo dell’attività, specificandone la causale; 
    6. elenco dei lavoratori marittimi imbarcati alla data dell’arresto temporaneo dell’attività,  con il modulo disponibile sul sito del Ministero del Lavoro;
    7. dichiarazione che non sono stati richieste, per i beneficiari, misure di sostegno al reddito connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, per  gli stessi  periodi. 

    Vanno inoltre allegati:

    1. il modulo per la comunicazione del codice IBAN (corredato dal documento di identità e dalla dichiarazione dell’istituto di credito); 
    2. la dichiarazione di avvenuto fermo dell’unità di pesca completa di attestazione dell’Autorità marittima.
  • Agricoltura

    Lavoro occasionale in agricoltura (Loagri): istruzioni aggiornate

     Dopo la circolare INPS 102-2023  con le prime, attese  istruzioni  sulla nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura introdotta dalla legge di bilancio 2023 Legge 197 2022 (art 1 comma 342 e seguenti), è stato pubblicato il 22 dicembre il messaggio 4652 che chiarisce le modalità di  trasmissione dei flussi Uniemens–PosAgri  per i  lavoratori occasionali agricoli a tempo determinato ( definiti lavoratori OTDO).

    Con il messaggio 4688  del 28 dicembre 2023  è giunta un ulteriore precisazione relativa al conteggio delle 45 giornate (vedi sotto)

     Si ricorda che il contratto LOAGRI è  un regime sperimentale per il 2023-2024  per rapporti a tempo determinato con  un massimo 45 giornate , riservato a categorie specifiche di lavoratori.

    Contratto occasionale agricoltura: datori e lavoratori ammessi

    Nella circolare l'istituto ripercorre il dettato normativo e  chiarisce in particolare  gli obblighi contributivi e le procedure amministrative di attivazione del nuovo contratto definito LOagri  e le sanzioni in caso di violazione.

    Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che 

    • operano nel settore economico dell’agricoltura 
    • iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS,
    • che applicano i ccnl stipulati dalla organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative.

    Possono essere assunti con LOagri esclusivamente:

    •  persone disoccupate che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro
    • percettori di NASpI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione
    • beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO, CIGS, ISCRO
    •  titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  Non possono  accedere i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità
    • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità 
    •  detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno e  soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

    Contratto occasionale agricoltura  adempimenti semplificati 

    I datori di lavoro agricolo  con i requisiti  per assumere OTDO, prima dell’inizio della prestazione di lavoro sono tenuti ai seguenti due adempimenti:

    •  verificare i requisiti legittimanti l’assunzione con autocertificazione  resa dal lavoratore  sulla  condizione soggettiva 
    • inoltrare al competente Centro per l'impiego, la comunicazione obbligatoria di cui articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. 

    L’obbligo dell’informativa al lavoratore si intende soddisfatta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione 

    ATTENZIONE : l'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro  può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente

    Il lavoratore ha diritto a un compenso calcolato in base alla retribuzione stabilita dai “contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ,  che deve essere pagato dal datore di lavoro, NON in contanti ma solo  mediante strumenti di pagamento tracciabili.

    Contratto LOagri: Obblighi contributivi scadenze e modalità di versamento 

     Il datore di lavoro effettua all'INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota per i territori svantaggiati, in misura fissa senza distinzione geografica .

    NPS precisa che i datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato:

    • dovranno avvalersi del CIDA ottenuto in sede di iscrizione alla gestione contributiva agricola e utilizzato per la gestione dei flussi retributivi e contributivi relativi ai lavoratori OTI e OTD in forza. In mancanza del CID  dovranno presentare all’Istituto, secondo le disposizioni vigenti, una denuncia aziendale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
    • utilizzeranno le medesime procedure informatiche per la trasmissione dei flussi Uniemens – sezione “PosAgri”, (v. ultimo paragrafo)
    •   effettueranno il pagamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa (unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste, utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale.

    Le singole voci contributive a carico del datore di lavoro, previste per la generalità delle aziende agricole che assumono OTD, verranno pertanto abbattute del 68%. Nella tabella che segue il dettaglio

    Voci contributive
     
     
    Aliquota
    Totale
    Contributi acarico dell’azienda Contributi a carico del
    lavoratore
    Totale OTD 46,7365 37,8965 8,84
    Totale OTDO 20,9669 12,1269 8,84

    Inps precisa innanzitutto che il  numero di comunicazione obbigatoria dovrà essere esposto nel flusso di denuncia Uniemens-PosAgri, unitamente alle date di inizio e di fine rapporto di lavoro. 

     A regime, i datori di lavoro dovranno dichiarare i dati mediante denuncia Uniemens-PosAgri di tipo OTD mensile entro il mese successivo a quello di effettivo svolgimento della prestazione

    Per le giornate prestate nei mesi da gennaio 2023 a settembre 2023, i dati retributivi e contributivi dovranno essere inviati dai datori di lavoro mediante flusso Uniemens-PosAgri di variazione, da inviare senza aggravio di sanzioni entro il 28 febbraio 2024.

    Per le giornate prestate dal mese di ottobre 2023 al mese di dicembre 2023, la denuncia dovrà essere effettuata  con flusso Uniemens-PosAgri di tipo “Principale” entro il 28 febbraio 2024; tuttavia, qualora per il citato periodo i datori di lavoro avessero già provveduto a inviare un flusso Uniemens-PosAgri per lavoratori OTD, sarà necessario inviare nuovamente l’intero flusso  comprensivo anche delle giornate prestate dai lavoratori occasionali agricoli (OTDO) e che, se trasmesso entro il 28 febbraio 2024, annullerà e sostituirà il flusso inviato in precedenza.

    A partire dalla data del 29 febbraio 2024, l’Istituto applicherà le sanzioni civili.

    Lavoro occasionale agricoltura: come si fa il conteggio giornate

    Il messaggio 4688/2023 precisa che tali prestazioni si riferiscono ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore. 

    Per il totale, nella comunicazione al Centro per l’impiego, si computano considerando solo le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata del contratto di lavoro, che può arrivare a 12 mesi.

    Lavoro occasionale agricoltura codici contratto 

    Sono stati istituiti i seguenti codici “tipo contratto”:

    • “122”, avente il significato “Persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”;
    •  “123”, avente il significato “Percettori di NASPI, DIS-COLL, mobilità in deroga, Reddito di cittadinanza e Assegno di inclusione”;
    •  “124”, avente il significato “Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria (CIGS, CIGO, assegni di integrazione salariale erogati dai Fondi di solidarietà bilaterali o dal Fondo di integrazione salariale) e indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)”;
    •  “125”, avente il significato “Titolari di pensione di vecchiaia, anzianità o anticipata, erogate da un Ente previdenziale pubblico o comunque da Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Non possono quindi accedere a tale tipologia di lavoro i titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, o di analoghe prestazioni”;
    •  “126”, avente il significato “Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un'università, che non siano titolari di pensioni ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità di cui alla legge n. 222/1984 o di analoghe prestazioni”;
    •  “127”, avente il significato “Detenuti o internati ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà”.

    Inoltre :

    • potrà essere valorizzato solo il tipo di retribuzione “O”, relativo alle giornate effettivamente prestate.
    •  si dovrà utilizzare il codice di “zona tariffaria” corrispondente al luogo in cui il lavoratore occasionale ha prestato l’attività
    • deve essere autodichiarato con l’apposizione della risposta “SI” alla relativa domanda circa il rispetto dei contratti collettivi posta all’interno della sezione “dichiarazioni” nel flusso Uniemens-PosAgri. La mancata apposizione della conferma o la risposta “NO” al quesito nel flusso Uniemens-PosAgri, comporterà lo scarto del flusso.  
  • Agricoltura

    Ristori imprese agricole per siccità: pagamenti entro il 31.01.2024

    Pubblicato in GU n 280 del 30 novembre il Decreto dell'Agricoltura del 25 ottobre con i ristori per le imprese agricole colpite dalla siccità.

    Attenzione al fatto che l'organismo  pagatore AGEA  provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024, sulla base  delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: i beneficiari

    Nel dettaglio, sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che conducono superfici agricole  comprese nello strato informativo grafico, determinato con  la  metodologia  di  cui all'allegato 1 facente parte integrante del decreto, ricadente nei  territori di cui ai decreti  di declaratoria 12 settembre  2023 delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.

    Scarica qui l'allegato 1 con le province interessate per i ristori all'agricoltura.

    Viene precisato che, l'aiuto è corrisposto considerando gli ettari di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che intersecano totalmente o parzialmente  la delimitazione determinata con la metodologia di cui all'allegato 1.
    Sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che hanno subito danni  in  conseguenza della  siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e  delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: calcolo del sostegno

    Il sostegno è calcolato  con riferimento alle superfici e dei seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:

    • a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
    • b) seminativi euro 380/ha;
    • c) colture permanenti euro 1.500/ha. 

    Il sostegno è parametrato al  danno accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7 giugno  2023  del   Ministro   dell'agricoltura, e in caso in cui la superficie agricola a disposizione  dell'agricoltore  al  15  maggio  2023  risultante  nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel  fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022,  il  sostegno è ridotto nella medesima  percentuale  di  riduzione  della  superficie agricola. 

    In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada  su superfici agricole site in pìù regioni, il sostegno è ridotto della medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno. 

    In conformità alle disposizioni di cui al decreto 7  giugno  2023 del Ministro dell'agricoltura,  l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno  aziendale  accertato, il  restante  importo  pari  al  60%  delle  risorse  destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale  al  danno  accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti  nei  territori nei quali nel periodo considerato è stato  dichiarato  lo stato  di emergenza  in  relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle  seguenti  Regioni:  Piemonte,  Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana, Marche, Umbria e Lazio. 

    Allegati: