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Contributo imprese prodotti DOP e IGP: ultimi giorni per le domande
Pubblicato in GU n 209 del 6 settembre il decreto 26 luglio con le regole per la concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia.
Possono presentare domanda di contributo:
- Consorzi di tutela: consorzi riconosciuti che si occupano della tutela dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).
- Organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela: associazioni che raggruppano diversi consorzi di tutela per rappresentarli collettivamente.
- Associazioni temporanee: raggruppamenti temporanei formati da uno o più consorzi di tutela e/o organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela.
- Altri organismi a carattere associativo: associazioni che operano nel settore delle DOP e IGP, purché senza scopo di lucro e con fini statutari orientati alla tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.
Imprese prodotti agricoli DOP e IGP: cosa copre il contributo 2024
Le iniziative di valorizzazione devono riguardare la realizzazione delle seguenti attività:
- a) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- b) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) 2022/2472;
- c) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli
- d) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
- e) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Imprese prodotti agricoli DOP e IGP: domande entro il 3.10
Il decreto prevede che le risorse da assegnare nel quadro della misura ammontano complessivamente a 900.000,00 euro.
Il Ministero si riserva di incrementare con successivo provvedimento la disponibilità finanziaria della misura, mediante ulteriori risorse disponibili.
Si evidenzia che le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero e quindi il giorno 3 ottobre esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
È importante che ogni domanda contenga tutte le dichiarazioni richieste, come quelle relative ai requisiti tecnici e organizzativi dei soggetti richiedenti. Se si tratta di un’associazione temporanea, va allegato anche un protocollo d'intesa che regoli i rapporti interni tra i membri.
Contributo valorizzazione prodotti agricoli DOP e IGP: richiedi un anticipo
Il decreto prevede che è consentita l'erogazione di un anticipo del contributo pari al 50% del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fideiussione bancaria o assicurativa.
La fideiussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.
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Parco Agrisole 2024: domande dal 16 settembre
Il Bando Agrisole del 19 agosto 2024 contiene le modalità di presentazione delle domande di accesso alla misura di investimento 2.2 del PNRR, denominata “Parco Agrisolare”, inserita nella Missione 2 “Rivoluzioneverde e transizione ecologica”, Componente 1 “Economia circolare e agricoltura sostenibile”, che prevede, con una dotazione pari a 2.350 milioni di euro per :“il sostegno agli investimenti nelle strutture produttive del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, al fine di rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori”.
In dettaglio, le risorse finanziarie per le imprese agricole del Mezzogiorno, sono finalizzate all’installazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
Parco Agrisole 2024: i beneficiari
L'allegato B al Bando del 19 agosto 2024 specifica che, come previsto dall’art. 4, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19 aprile 2023, n. 211444, e dal DM del 17 aprile 2024, n. 176845 che forniscono le direttive necessarie all’attuazione della misura “Parco Agrisolare”, agli interventi realizzati è riconosciuto un finanziamento in conto capitale con un’intensità di aiuto massima, rispetto alle spese ammissibili, come prevista dalla Tabella 1A, allegata.
Come meglio specificato nel Manuale utente Parco Agrisolare, disponibile sul sito del GSE, il Soggetto beneficiario dovrà, all’atto della presentazione della Proposta:
- indicare nella Piattaforma informatica, dapprima, la Tabella cui appartiene;
- successivamente il proprio Codice ATECO prevalente, come da elenco codici ATECO.
Per i casi in cui il codice ATECO prevalente dell’azienda non corrisponda a quelli indicati nell’Elenco ATECO di cui di seguito, l’azienda potrà fornire opportune evidenze documentali a comprova della propria classificazione nella Tabella selezionata allegandole nell’apposito slot “Altra documentazione ritenuta utile ai fini della valutazione” della sezione “Allegati” della Piattaforma Informatica.
Parco Agrisole 2024: domande dal 16 settembre al 14 ottobre
Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento Operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE all’indirizzo www.gse.it a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 16 settembre 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 14 ottobre 2024.
La Piattaforma informatica consente il caricamento delle Proposte esclusivamente durante il periodo di apertura.
Alla Proposta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione prevista al paragrafo 6.2 del Regolamento Operativo.
La presentazione della domanda da parte del Soggetto Beneficiario non può essere successiva all’avvio dei lavori di realizzazione degli interventi relativi alla Proposta.
Il Soggetto Beneficiario potrà attraverso le specifiche funzionalità rese disponibili sulla Piattaforma informatica predisposta dal GSE procedere, qualora lo ritenga necessario, con l’annullamento di una Proposta inviata.
Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere sulla Tabella 1A di cui all’Allegato A al Decreto.
La spesa massima ammissibile complessiva per Soggetto Beneficiario a valere sui Decreti non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 euro (euro duemilionitrecentotrentamila/00)
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Sospensione Mutui agricoli: il via di ISMEA
Con la Circolare n 3/2024 ISMEA da il via alla moratoria sui mutui agricoli prevista dal DL Agricoltura.
La circolare chiarisce gli aspetti della sospensione e allungamento dei finanziamenti assistiti da ISMEA per il settore agricolo alla luce delle novità introdotte dal DL n 63/2024 noto come DL Agricoltura convertito in Legge n 101/2024.
ISMEA precisa che l'operazione non darà luogo ad alcun onere a carico dei soggetti beneficiari.
Inoltre, si autorizza la sospensione e il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti senza procedere al ricalcolo della commissione di garanzia.
La moratoria sui prestiti bancari prevede, in accordo con la banca finanziatrice, la sospensione e l'allungamento di un anno del pagamento della quota capitale della rata di mutui o altri finanziamenti rateali, giustificati dall'eccezionalità della situazione contingente, nonché il conseguente automatico differimento della scadenza delle garanzie.
Mutui agricoli: regole ISMEA per la sospensione 2024
L'articolo 2, comma 2 prevede che: ‘Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, o hanno subito una riduzione della produzione, pari almeno al 30 per cento, o, nel caso delle cooperative agricole, una riduzione, pari almeno al 20 per cento, delle quantità conferite o della produzione primaria, rispetto all'anno precedente, previa presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo le imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analoga durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggiori oneri per le parti. (…)"
Ciò premesso, ISMEA, sulla base dei chiarimenti forniti al riguardo dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ed in considerazione della eccezionalità della situazione contingente, così come richiamata dalla norma in argomento, ha ritenuto di autorizzare, ferme restando le condizioni richiamate dalla norma in premessa, la sospensione ed il relativo allungamento dei finanziamenti garantiti, senza procedere al ricalcolo della maggior commissione di garanzia e – conseguentemente – senza oneri per il beneficiario.
Ai fini della concreta operatività di quanto sopra, le banche corrispondenti, in fase di istruttoria della richiesta di sospensione e di allungamento, dovranno acquisire l’autocertificazione il cui modello (allegato) riguardante, tra l’altro, la riduzione del volume di affari, della produzione o delle quantità conferite (a seconda dei casi) a partire dai limiti minimi previsti dalla legge.
Inoltre ISMEA chiarisce che per quanto riguarda le operazioni assistite da garanzia sussidiaria, la sospensione dovrà essere comunicata al Garante secondo le modalità già in uso utilizzando il modello (allegato) unitamente alla suddetta autocertificazione corredata del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa.
Si rimanda alla Circolare n 3/2024 per gli altri dettagli.
Allegati: -
Contributi prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP: al via le domande
Il 26 luglio 2024, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha emanato un nuovo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06.09.2024, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti alla valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il regolamento UE 2024/1143.
Il decreto, oltre a mettere a disposizione un fondo di 900.000 euro, ha l’obiettivo di incentivare la promozione e la salvaguardia delle eccellenze agroalimentari italiane attraverso contributi destinati a chi si occupa della tutela e valorizzazione dei prodotti a marchio DOP e IGP.
Consorzi di tutela, associazioni di produttori e altre organizzazioni del settore potranno quindi accedere a fondi per migliorare la promozione dei loro prodotti e per proteggerli da imitazioni e abusi.
Soggetti Beneficiari
Possono presentare domanda di contributo:
- Consorzi di tutela: consorzi riconosciuti che si occupano della tutela dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).
- Organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela: associazioni che raggruppano diversi consorzi di tutela per rappresentarli collettivamente.
- Associazioni temporanee: raggruppamenti temporanei formati da uno o più consorzi di tutela e/o organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela.
- Altri organismi a carattere associativo: associazioni che operano nel settore delle DOP e IGP, purché senza scopo di lucro e con fini statutari orientati alla tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.
Attività e costi ammissibili
I contributi sono concessi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:
- Organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi
Questa attività riguarda la promozione dei prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta), sia a livello nazionale che internazionale. Le condizioni devono essere in linea con il regolamento UE 2022/2472 per i prodotti agricoli e con il regolamento UE 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari. - Pubblicazioni informative per il grande pubblico
Pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico sui prodotti agricoli DOP e IGP, sempre in rispetto delle condizioni del regolamento UE 2022/2472. Le informazioni devono essere neutre e accessibili a tutti i produttori coinvolti. - Attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione
Queste attività comprendono dimostrazioni, azioni informative sull'innovazione, scambi interaziendali di breve durata e visite presso aziende agricole, in linea con quanto previsto dal regolamento UE 2022/2472 per i prodotti agricoli. - Formazione professionale e acquisizione di competenze
Rientrano in questa categoria corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, sia per i prodotti agricoli che per gli altri prodotti agricoli e alimentari, in rispetto delle condizioni del regolamento UE 2022/2472 e del regolamento UE 651/2014. Non sono ammessi aiuti per la formazione obbligatoria richiesta dalla normativa nazionale. - Progetti di ricerca e sviluppo
Questi progetti possono riguardare aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, legati alla produzione, commercializzazione o salvaguardia dei prodotti DOP e IGP. È inclusa anche l'attività di monitoraggio per garantire l'uso legittimo delle denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, nonché la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in rispetto del regolamento UE 2022/2472 e del regolamento UE 651/2014.
I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia delle suddette attività sono riportati nell'allegato B al presente decreto e i contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.
L'importo massimo del contributo che ciascun beneficiario può ricevere è di 250.000 euro per progetto e varia in base all'attività:
- le attività di promozione e pubblicazione hanno una copertura massima del 70% per i prodotti agricoli e del 50% per gli altri prodotti,
- le attività di formazione e ricerca e sviluppo possono ricevere un contributo fino al 90% per i prodotti agricoli e fino al 70% per gli altri prodotti.
In particolare:
Per attività di promozione (fiere, esposizioni, concorsi), pubblicazioni e azioni dimostrative (attività elencate con le lettere a, b, c):
- Prodotti agricoli (es. prodotti alimentari con DOP o IGP):
Il contributo può coprire fino al 70% dei costi ammissibili, cioè delle spese sostenute per queste attività. - Altri prodotti agricoli e alimentari (es. prodotti non inclusi nell'Allegato I del Trattato UE):
Il contributo può coprire fino al 50% dei costi ammissibili.
Per attività di formazione e ricerca e sviluppo (attività elencate con le lettere d, e):
- Prodotti agricoli (es. prodotti alimentari con DOP o IGP):
Il contributo può coprire fino al 90% dei costi ammissibili, cioè delle spese sostenute per queste attività. - Altri prodotti agricoli e alimentari:
Il contributo può coprire fino al 70% dei costi ammissibili.
Come si presenta la domanda?
Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 3 ottobre 2024 (entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected].
Nell'oggetto della pec è necessario indicare: "Domanda di contributo ai sensi del DM 26 luglio 2024 n. 339084 – nome del soggetto richiedente".
È importante che ogni domanda contenga tutte le dichiarazioni richieste, come quelle relative ai requisiti tecnici e organizzativi dei soggetti richiedenti. Se si tratta di un’associazione temporanea, va allegato anche un protocollo d'intesa che regoli i rapporti interni tra i membri.
Allegati: -
Contributi INPS agricoltura 2024: in scadenza il 16 settembre
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi relativi al primo trimestre 2024, a carico dei datori di lavoro agricoli con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato OTD e indeterminato OTI, occasionali e per i dipendenti delle aziende agroalimentari.
Inps ha comunicato con la circolare 26 del 31 gennaio 2024 le istruzioni aggiornate e le tabelle di dettaglio (allegato 1 alla circolare.)
Con il messaggio 569 2024 sono state poi precisate le aliquote per il lavoro occasionale in agricoltura LOAGRI.
Di seguito un riepilogo completo
Aliquote contributive INPS agricoltura 2024
AZIENDE AGRICOLE
Come previsto dal decreto legislativo n. 146/1997 che prevede l'aumento progressivo fino alla soglia di 32% anche quest'anno l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro è in aumento ed è pari a 21,06%.
Invariata invece l'aliquota contributiva a carico del lavoratore in quanto la stessa ha già raggiunto la misura piena.
Per l’anno 2024, quindi, l’aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 30,10%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
AZIENDE AGROALIMENTARI
Per le aziende agricole di trasformazione e manipolazione di prodotti agricoli e zootecnici invece la misura complessiva del 32% cui si è aggiunto l’aumento di 0,30 punti percentuali -legge n. 296/2006.- per cui l'aliquota complessiva resta fissata nella misura del 32,30%, di cui l’8,84% a carico del lavoratore.
COOPERATIVE E CONSORZI
A seguito delle modifiche della legge di Bilancio 2022 che ha integrato l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, la tutela NASPI è stata estesa dal 1° gennaio 2022, anche agli operai agricoli a tempo indeterminato assunti come dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici
Di conseguenza dal 1° gennaio 2022 le cooperative e loro consorzi del settore agricoltura sono tenute al versamento della contribuzione di finanziamento NASpi e non sono più assoggettati all’aliquota contributiva del 2,75% per la disoccupazione agricola.
Si ricorda che la contribuzione aggiuntiva per la NASPI è pari a 1,31% della retribuzione imponibile.
MINIMALE ORARIO LAVORO PART TIME
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è calcolato come segue
€ 56,87 x 6 /39 = € 8,75.
Le aliquote INAIL 2024
contribuzione misura assistenza infortuni sul lavoro 10,1250% addizionale infortuni sul lavoro 3,1185% Da sottolineare che può essere applicabile la riduzione legata all’andamento infortunistico aziendale ex art. 1 comma 128 della L. 147/2013, pari al 15,17% (v. circ. n. 12/2023).
Agevolazioni per zone tariffarie 2024
Infine sono invariate anche le agevolazioni per zone tariffarie (articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 -legge di Stabilità 2011), applicate a regime da luglio 2010, come di seguito:
Aliquote agevolazioni per zone tariffarie territori non svantaggiati 100% particolarmente svantaggiati (ex-montani) 75% 25% svantaggiati 68% 32% Tali agevolazioni non trovano applicazione rispetto al contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Utile specificare che, come chiarito dal messaggio INPS n. 1666/2022, queste agevolazioni sono applicabili anche ai datori di lavoro non agricoli ma che abbiano alle loro dipendenze lavoratori addetti alle attività classificate agricole ai sensi dell’art. 6 della L. 92/79.
Contributi INPS lavoratori occasionali LOAGRI
Il calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono operai occasionali agricoli a tempo determinato (OTDO) viene effettuato mediante l’applicazione, sulle aliquote ordinarie, della riduzione per i territori svantaggiati (v. sopra)
Nel messaggio 569 del 8 febbraio 2024 l'istituto precisa che nel calcolo dei contributi dovuti dalle aziende agricole che assumono lavoratori occasionali in agricoltura (LOAgri), non si applica la misura stabilita all’articolo 1, comma 352, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, rispetto al contributo (c.d. fondi interprofessionali) vengono fornite quindi le tabelle aggiornate .
Esonero contributivo parziale IVS 2024
Va ricordato che anche quest'anno i datori di lavoro devono inoltre applicare la riduzione della quota IVS a carico del lavoratore, previsto dalla legge di bilancio 213 2023 per il periodo 2024 pari al
- – 7% (se la retribuzione imponibile mensile non supera 1.923 euro) o
- – 6% (se la retribuzione imponibile non supera 2.692 euro)
ATTENZIONE : taglio non applicabile sulla tredicesima e sui ratei mensili
Contributi INPS agricoltura – le scadenze di versamento
Come ogni anno, i contributi sono dovuti con il modello F24 alle seguenti scadenze
- – 16 settembre 2024, contribuzione del primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
- – 16 dicembre 2024, contribuzione del secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno);
- – 16 marzo 2025, contribuzione del terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre);
- – 16 giugno 2025, contribuzione del quarto trimestre (mesi di ottobre, novembre e dicembre).
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Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande di aiuto 2024
Il Decreto 5 giugno 2024 del Ministero dell'Agricoltura contiene criteri e modalita' di utilizzazione del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» per il sostegno alla filiera ovina IGP.
Fondo filiera ovina IGP: gli aiuti 2024
Il decreto prevede che in considerazione delle difficoltà di adeguamento da parte degli allevamenti ovi caprini alle disposizioni innovative introdotte dal decreto ministeriale n. 660087 del 23 dicembre 2022, è concesso un aiuto secondo le disposizioni del presente decreto, in relazione ai capi ovi caprini macellati nell'anno 2023 le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Il sostegno è concesso, fatte salve le altre condizioni di ammissibilita' applicabili, agli agricoltori in attivita', detentori e/o proprietari di allevamenti, sotto forma di pagamento per capo di bestiame.Gli importi unitari effettivi da erogare, relativamente a ciascun anno per il quale è richiesto il sostegno, sono determinati da Agea in relazione al numero dei capi ammissibili al sostegno nel rispetto dell'importo unitario massimo di euro 5,50 a capo macellato.
Le risorse destinate all'aiuto ammontano a euro 2.000.000,00 per l'anno 2024.Fondo filiera ovina IGP 2024: beneficiari
Il decreto prevede che l'aiuto è concesso ai soggetti detentori e/o proprietari di allevamenti attivi che:
- a) siano soggetti che hanno richiesto il pagamento dei contributi della politica agricola comunitaria nell'ambito della campagna 2023 della domanda unica con riferimento agli aiuti accoppiati delle filiere zootecniche «premio per ovi-caprini macellati»;
- b) non hanno beneficiato del sostegno accoppiato al reddito previsto dall'art. 25, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 680077 del 23 dicembre 2022;
- c) abbiano detenuto nell'anno 2023, dalla nascita fino alla macellazione, agnelli/capi ovi caprini le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.
L'aiuto e' concesso nei limiti per azienda nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.
Fondo filiera ovina IGP: regole per le domande
Il decreto prevede che ciascun soggetto detentore e/o proprietario di allevamenti attivi, in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti e, per i quali abbiano provveduto, per l'anno 2023, a certificare le carni a denominazione di origine protetta o indicazione geografica ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, presenta all'Organismo pagatore AGEA, secondo le modalità definite dallo stesso Organismo pagatore, la domanda di aiuto.
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Agricoltura: malattia e maternità piccoli coloni 2024
Facendo seguito alla circolare 81 dell'11 luglio 2024 sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 83 del 22 luglio 2024 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche:
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura., dettagliate nella tabella allegata QUI,
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni di riferimento sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2024 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 63,06