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Peste suina: sostegni alle imprese per il periodo 2023
In continuità con il Decreto 28 luglio 2022 con le regole per l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), viene pubblicato in GU n 265 del 13 novembre il Decreto 29 settembre 2023 con le regole per intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.
Peste suina: le misure 2023 a sostegno delle imprese
Si dispone l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue pari ad euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023.
E' fatta salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali del decreto ministeriale n. 336168 del 28 luglio 2022, in funzione dell'evoluzione dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.
Le risorse sono ripartite come segue:
- a) Il 60% è destinato alle piccole-medio imprese (PMI) e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
- b) Il 40% è destinato al settore della macellazione e della trasformazione.
Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.
Le grandi imprese sono escluse dal regime di esenzione (regolamento UE 2022/2472) per la produzione primaria, mentre le stesse sono ammesse agli aiuti solo nell'ambito del regime di de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo alla trasformazione ed alla macellazio
Peste suina 2023: imprese beneficiarie dell'agevolazione
Possono beneficiare del sostegno imprese della produzione primaria e le imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:
- a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a seguito delle disposizioni emanate dal Ministero della salute e/o dalle ordinanze del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
- b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti in una o piu' delle seguenti condizioni:
- ubicati nei territori sottoposti a restrizione sanitaria a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 modificato successivamente dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
- a partire dal 1° luglio 2022 e sino al 31 luglio 2023, non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
- gli stabilimenti aventi l'autorizzazione ad esportare verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di carni suine a causa dei bandi sanitari elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati dal Ministero della salute italiano.
Le aziende ammissibili al sostegno sono impegnate nella produzione agricola primaria e nella trasformazione delle seguenti categorie merceologiche:
- a) verri;
- b) scrofe;
- c) scrofette;
- d) suini da ingrasso;
- e) suinetti;
- f) prosciutti;
- g) prodotti di salumeria;
- h) tagli di carne suina.
Peste suina: presenta la domanda per i sostegni 2023
I beneficiari che intendono usufruire dei sostegni del provvedimento in parola presentano in via informatica apposita domanda all'organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso.
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Promozione e sviluppo imprenditoria giovanile in agricoltura: la legge pubblicata in GU
Pubblicata in GU n. 72 del 26.03.2024, la Legge del 25 marzo 2024 n. 36 per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo.
Il testo originario della proposta di legge, composto di 18 articoli, nel corso dell'esame in sede referente è stato modificato in più punti e sono state introdotte nuove disposizioni.
Il testo ora si compone di 13 articoli, divisi in cinque Capi.
Finalità della legge è quella di promuovere e sostenere l’imprenditoria giovanile nel settore agricolo e rilanciare il sistema produttivo agricolo mediante interventi per favorire l’insediamento e la permanenza dei giovani e il ricambio generazionale nel settore agricolo, nel rispetto della normativa dell’Unione europea.
Vediamo brevemente alcune delle disposizioni previste.
Definizione di Impresa giovanile agricola
Sono definiti «impresa giovanile agricola» o «giovane imprenditore agricolo» le imprese, in qualsiasi forma costituite, che esercitano esclusivamente attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, quando ricorra una delle seguenti condizioni:
- il titolare sia un imprenditore agricolo di età compresa tra 18 e 41 anni;
- nel caso di società di persone e di società cooperative, comprese le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni;
- nel caso di società di capitali, almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritta da imprenditori agricoli di età compresa tra 18 e 41 anni e gli organi di amministrazione siano composti, per almeno la metà, dai medesimi soggetti.
Regime fiscale agevolato per il primo insediamento delle imprese giovanili nell’agricoltura
I soggetti di cui sopra, che intraprendono un’attività d’impresa hanno la facoltà di optare per un regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, determinata applicando l’aliquota del 12,5% alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta.
Il predetto regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali soggetti non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività d’impresa e che siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi previsti dalla legislazione vigente in materia.
Agevolazioni in materia di compravendita di fondi rustici
Si prevedono agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli e loro pertinenze.
Per i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e delle loro pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro, stipulati dai soggetti di cui all'art. 2, i compensi per l'attività notarile sono determinati in misura non superiore a quanto previsto dalla Tabella A) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ridotto della metà.
Allegati: -
Fondi Agricoltura danni da calamità: le regole del Ministero
Pubblicato in GU n 243 del 17 ottobre il Decreto 11 agosto 2023 dell'Agricoltura con Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamita' naturali.
Nel dettaglio si tratta dei i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti per calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore per:
- valanghe;
- frane;
- inondazioni/alluvioni;
- trombe d'aria;
- uragani;
- incendi boschivi di origine naturale;
- sisma ed eruzioni vulcaniche.
Fondi Agricoltura calamità: a chi spettano
Possono beneficiare dell'aiuto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione
agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.
Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della
produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi.Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472.
Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso.
Fondi Agricoltura calamità: le spese ammissibili
Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti:
- a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite;
- b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti;
- c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
- d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
- e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita'
produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale; - f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
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Flat tax incrementale: ammessi gli agricoltori che producono energia
Gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo, sono inclusi nella flat tax incrementale.
Nel dettaglio, l'Agenzia, nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre, ha esplicitato che tali agricoltori rientrano nella flat tax incrementale 2023.
C'è da ricordare che la Circolare n. 18/E/2023 delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla nuova tassa piatta introdotta dalla legge 197/2022, per i redditi conseguiti da persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte e professione.
Il documento di prassi aveva chiarito diversi aspetti circa il perimetro soggettivo di applicazione, e nel dettaglio:
- restano esclusi dalla tassa piatta gli agricoltori che svolgono l’attività nei limiti dell’articolo 32 del Tuir che dichiarano solo il reddito fondiario;
- sono inclusi nel perimetro di applicazione gli agricoltori che svolgono le seguenti attività:
- allevamento eccedentario con redditi determinati in base ai parametri;
- produzione di vegetali oltre il limite del doppio della superficie su cui insiste la produzione;
- attività connesse su prodotti prevalentemente ottenuti dal fondo ma non inclusi nel Dm 13 febbraio 2015;
- prestazioni di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 2135 del Codice civile;
- commercializzazione di prodotti della floricoltura.
Tuttavia non venivano menzionati gli agricoltori che svolgono le attività di produzione di energia elettrica, di agriturismo, enoturismo, oleoturismo.
A questo proposito l'Agenzia delle entrate nella edizione di Telefisco 2023 tenutasi in data 20 settembre ha chiarito che invece vi rinetrano.
Ricordiamo infine che per la flat tax:
- occorre calcolare la differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinati nel 2023 e il reddito d’importo più elevato (di impresa e di lavoro autonomo) dichiarato negli anni dal 2020 al 2022.
- a questa differenza si applica la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più elevato del triennio. Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40mila euro, si applica l’aliquota fissa del 15%. L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo soggetto a tassazione progressiva Irpef.
Leggi Flat tax incrementale: un esempio di calcolo per ulteriori dettagli sui chiarimenti della circolare n 18/2023.
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Agevolazioni Consorzi agricoli per promuovere la qualità dei prodotti
Con Decreto dell'11 luglio 2023 pubblicato in GU n 208 del 6 settembre, il Ministero dell'agricoltura determina i criteri e delle modalità per la concessione di contributi concernenti iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione, incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione, sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché i progetti di ricerca e sviluppo e la salvaguardia dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette. (23A04924).
Nel dettaglio, il decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, citata nelle premesse, i criteri e le modalità per la concessione di contributi, da parte dell'Ufficio PQAI IV, finalizzati a:
- a) sviluppare azioni di valorizzazione volte ad accrescere e migliorare la divulgazione delle informazioni relative all'origine, alla reputazione, alla qualità e/o alle altre caratteristiche dei prodotti designati da DOP o IGP;
- b) incentivare lo scambio di conoscenze, in particolare mediante azioni di formazione professionale, condivisione delle migliori pratiche e acquisizione di competenze, nonché le azioni di informazione, con riferimento ai prodotti designati da DOP o IGP;
- c) sostenere progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale.
Le domande di contributo devono pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio PQAI IV, (Qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli) esclusivamente a mezzo pec, entro e non oltre le ore 23,59 dell' 8 marzo di ciascun anno, all'indirizzo di posta elettronica certificata:
Agevolazioni Consorzi agricoli: beneficiari
Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai sensi del presente decreto, i seguenti soggetti:
- a) Consorzi di tutela;
- b) Organismi a carattere associativo dei Consorzi di tutela;
- c) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alla precedente lettera a) e/o uno o più soggetti di cui alla precedente lettera b).
- d) Associazioni temporanee tra uno o più soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b) ed altri organismi a carattere associativo operanti nel settore delle DOP e IGP, purché questi ultimi siano privi dello scopo di lucro e prevedano tra i fini statutari la tutela e la valorizzazione dei prodotti designati da DOP e IGP.
Agevolazioni Consorzi agricoli: attività, costi ammissibili e l'aiuto
Per la realizzazione delle finalità indicate possono essere finanziate:
- a) iniziative volte a sviluppare azioni di valorizzazione e/o ad incentivare lo scambio di conoscenze ed azioni di informazione dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di lettera A»), attraverso le seguenti attività:
- a.1) organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- a.2) pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472;
- a.3) attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione, nonché scambi interaziendali di breve durata e visite di aziende agricole, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;
- b) iniziative volte a sostenere la formazione professionale e l'acquisizione di competenze, nonché progetti di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP (di seguito, «iniziative di Lettera B»), attraverso le seguenti attività:
- b.1) formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching), nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 21 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari, che esclude gli aiuti per la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria;
- b.2) progetti di ricerca e sviluppo, anche sotto il profilo della sostenibilità ambientale, sociale ed economica, aventi ad oggetto la produzione, la commercializzazione e/o la salvaguardia dei prodotti designati da DOP o IGP, incluso il monitoraggio sull'uso legittimo e corretto delle relative denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, anche al fine di favorire la tutela dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli o dall'art. 25 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
Le domande di contributo, da presentare distintamente per le iniziative di Lettera A e per le iniziative di Lettera B, possono riguardare una o più attività.
I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia di attività prevista dal precedente comma 1, sono riportati nell'allegato B al presente decreto, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e dagli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014.
I contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.
L'intensità di aiuto è limitata:
- a) nel caso delle iniziative di lettera A:
- al 50% dei costi ammissibili, per le attività di cui al punto a.1) del precedente comma 1, svolte ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti a.1), a.2) e a.3) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 24 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli;
- b) nel caso delle iniziative di lettera B:
- al 70% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari;
- al 90% dei costi ammissibili, per le attività di cui ai punti b.1) e b.2) del precedente comma 1, svolte ai sensi degli articoli 21 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 per i prodotti agricoli.
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Laurea abilitante periti agrari e forestali: il decreto attuativo
E' stato pubblicato il 14 agosto 2023 il decreto ministeriale attuativo degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 che hanno istituito la Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).
La legge 163 ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate da un tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio, che viene valutato con una prova finale specifica prima dell'esame di laurea. Il titolo di studio da accesso diretto al corrispondente albo professionale senza la necessità di sostenere un Esame di stato
La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Vediamo di seguito i dettagli sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame finale .
Tirocinio laurea in Professioni tecniche agrarie alimentari e forestali
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese, studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le attivita' di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree professionali previste dal decreto
- area agraria;
- area zootecnica;
- area alimentare;
- area forestale.
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP02 (tecniche agrarie, alimentari e forestali) sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e verranno ulteriormente specificate nei regolamenti didattici definiti da decreti rettorali di ciascun ateneo e si applicheranno dall'anno accademico successivo .
In particolare i corsi dedicati devono fornire conoscenze su tematiche specifiche d’interesse professionale con almeno 12 CFU formativi e 12 CFU per attività laboratoriali nei rispettivi ambiti
- “Fondamenti di produzioni vegetali”
- “Fondamenti di produzioni animali”
- “Fondamenti di tecnologia alimentare”
- “Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali”
Gli studenti già iscritti potranno optare per il passaggio al nuovo corso di laurea e potranno essere riconosciuti eventuali tirocini pratici già svolti Il decreto integra quanto previsto dal DM 446 2020 con particolare riferimento all'area di tecnologie alimentari
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella del decreto 446 2020 della classe L-P02 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Il tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa
Laurea abilitante tecniche agrarie alimentari forestali Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
Gli studenti che si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni
tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 possono iscriversi alla sezione dell'albo professionale «Sezione tecnologie alimentari».
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Nuovo decreto flussi: ok ad altri 40 mila ingressi stagionali
Il Consiglio dei Ministri aveva approvato giovedì 6 luglio 2023, ha approvato due DPCM, in esame preliminare per l' incremento le quote di ingresso regolare per motivi di lavoro per un totale di oltre 450 mila nuovi ingressi da qui al 2025, con estensione delle categorie professionali e i settori produttivi coinvolti.
Il 14 agosto è stato pubblicato , dopo il parere positivo della conferenza Stato regioni e la firma del 19 luglio 2023, il primo decreto che integra le quote previste dal precedente decreto flussi 2022 (circa 82mila( con nuovi 40 mila ingressi. QUI IL TESTO
Di seguito maggiori dettagli e la bozza del DPCM di programmazione triennale.
Decreto flussi integrativo 2023
Come detto il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto flussi integrativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavori stranieri per l’anno 2022, avendo preso atto che le domande d’ingresso per lavoro sono risultate in eccesso rispetto alle quote autorizzate.
Nel decreto integrativo si prevede una quota aggiuntiva pari a 40.000 unità, interamente destinata agli ingressi per lavoro stagionale nei settori
- agricoltura e
- settore turistico-alberghiero,
a valere sulle domande già presentate nel click-day di marzo 2023. Si presume saranno quindi ripescate domande già presentate e respinte o ancora in stand by.
Decreto flussi programmazione 2023-2025: tecnici, badanti e agricoltura
Con un unico atto con valore triennale (Qui il testo provvisorio) vengono definiti
- i criteri dei flussi
- la programmazione delle quote massime d’ingresso dei lavoratori stranieri per ciascun anno del triennio 2023-2025,.
In questo modo si pone fine fine all’uso dei provvedimenti transitori.
Inoltre, viste le ultime ’analisi dei fabbisogni delle realtà produttive del Paese emersi nel confronto con le associazioni datoriali e sindacali, si introduce la logica incrementale delle quote per ridurre progressivamente il divario tra flussi di ingresso e fabbisogni del mercato del lavoro, in modo coerente con la capacità di accoglienza e d’inserimento dei lavoratori stranieri nelle comunità locali.
Per il triennio 2023 – 2025 il Governo prevede complessivamente 452.000 ingressi, rispetto a un fabbisogno rilevato di 833.000 unità, come riportato nella tabella che segue.
PROVVEDIMENTO
INGRESSI PROGRAMMATI
FABBISOGNO RILEVATO
Decreto
2023-20252023 – 136.000
2024 – 151.000
2025 – 165.0002023 – 274.800
2024 – 277.600
2025 – 280.600Tra le nuove professionalità che potranno essere richieste, insieme a elettricisti e idraulici, una quota specifica viene riattivata per gli addetti ai settori dell’assistenza familiare e socio-sanitaria quindi operatori sociosanitari
- colf
- badanti
Inoltre, si è rilevato un particolare fabbisogno di lavoratori per il trasporto passeggeri con autobus e per la pesca, che vengono aggiunti.
Si confermano per il lavoro autonomo e subordinato non stagionale i settori
- dell'autotrasporto merci per conto terzi,
- dell'edilizia,
- settore turistico-alberghiero,
- della meccanica,
- delle telecomunicazioni,
- dell'alimentare,
- della cantieristica navale;
Invece per il lavoro subordinato stagionale sono previsti ingressi per i settori
- agricolo e
- turistico-alberghiero.
In questo ambito sono riservate specifiche quote per i lavoratori provenienti da Paesi di origine o di transito che sottoscrivono accordi per facilitare la migrazione regolare e contrastare quella irregolare e le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale, anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni di lavoro indicate nel decreto e maggiormente rappresentative a livello nazionale. Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino alla effettiva sottoscrizione dei contratti di lavoro, comprese le comunicazioni obbligatorie.
La bozza del decreto approvato dal CDM è stata inviata alla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Provincie autonome per l'approvazione.