• Agricoltura

    Terreni Agricoli all’asta da ISMEA: altri terreni dal 16 luglio

    Con un comunicato del 16 luglio ISMEA informa del fatto che il lotto permanente della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA), costituito dai terreni oltre il terzo tentativo di vendita, è stato incrementato di ulteriori 218 terreni ubicati su tutto il territorio nazionale, per complessivi 5.322 ettari.

    Da tale data, si può presentare un'offerta telematica attraverso il portale della BTA, previo versamento del 10% del valore a base d'asta, a titolo di deposito cauzionale.

    Ricordiamo che dalle ore 12 del giorno 29 maggio era partita la nuova edizione della Banca Nazionale delle Terre Agricole. 

    In particolare, si è aperta la settima edizione della Banca nazionale delle Terre Agricole (BTA) che propone la vendita di 428 terreni per complessivi 11.416 ettari, già consultabili sul sito Internet ISMEA.

     Clicca qui per accedere al portale.

    Banca Terre agricole: che cos'è

    L’art. 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ha istituito, presso l'ISMEA, la “Banca delle terre agricole” con la finalità di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni agricoli che si rendono disponibili:

    • anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva
    • e di prepensionamenti, 

    raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi. 

    La Banca può essere alimentata:

    • sia con i terreni derivanti dalle operazioni fondiarie realizzate da ISMEA, 
    • sia con i terreni appartenenti a Regioni, Province Autonome o altri soggetti pubblici, anche non territoriali, interessati a vendere, per il tramite della Banca, i propri terreni, previa sottoscrizione di specifici accordi con l’Istituto. 

    La Banca è accessibile gratuitamente dagli utenti interessati all’acquisto, che possono in tal modo:

    • prendere visione delle schede tecniche con la descrizione dei terreni in vendita 
    • inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla procedura competitiva

    Banca Terre agricole: i requisiti dei terreni

    L’alimentazione/aggiornamento della Banca avviene di norma con cadenza semestrale. 

    Rientrano nel campo di applicazione della procedura di vendita attraverso la Banca i terreni ISMEA che soddisfano le seguenti condizioni:   

    • 1. terreni per i quali è stata pronunciata una sentenza di risoluzione contrattuale, passata in giudicato,   
    • 2. terreni per i quali è stata annotata l’attestazione di inadempimento contrattuale di cui all’art.13, comma 4-bis, del D.L. 193/2016,   
    • 3. terreni per i quali è stato stipulato un atto di risoluzione consensuale su istanza motivata dell’assegnatario, o 
    • 4. terreni per i quali è intervenuto un provvedimento definitivo di revoca/decadenza dalle agevolazioni. 

    Banca nazionale delle terre agricole: chi può accedere all'asta

    Possono partecipare alla procedura competitiva tutti i soggetti che, al momento di presentazione della manifestazione di interesse, nonché dell’offerta e fino al momento di sottoscrizione del contratto di compravendita: 

    • 1. non siano sottoposti alla pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, 
    • 2. non siano sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n.159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 84, comma 4 del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis del medesimo decreto; 
    • 3. non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 68 del R.D. 23 maggio 1924, n.827 (esclusione dalla partecipazione per negligenza o malafede in precedenti procedure di aggiudicazione o rapporti contrattuali) con riferimento al terreno oggetto di vendita, 
    • 4. non siano risultati aggiudicatari e successivamente dichiarati decaduti ovvero rinunciatari senza diritto di restituzione del deposito cauzionale dello stesso terreno, in un precedente tentativo di vendita attraverso la Banca, 
    • 5. non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, e 
    • 6. non siano destinatari di una sentenza di  condanna passata in giudicato, né di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né di applicazione della pena su richiesta, (ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale), per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla propria moralità professionale; né abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1 Direttiva C.E. 2004/18. La partecipazione è comunque consentita quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

    In caso di persone giuridiche, i requisiti di partecipazione devono essere posseduti, oltre che dal soggetto che sottoscrive la manifestazione di interesse, anche dai seguenti soggetti in carica alla data di presentazione della manifestazione di interesse stessa, o che assumono la carica successivamente, alla data di presentazione dell’offerta economica e fino alla sottoscrizione dell’atto di vendita: 

    • 1. dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
    • 2. dal socio amministratore o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
    • 3. dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
    • 4. dai membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; 
    • 5. dai componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; 
    • 6. dal direttore tecnico o dal socio unico; 
    • 7. dall'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui ai numeri precedenti.

    Banca nazionale delle terre agricole: modalità operative

    I terreni sono venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le relative accessioni e pertinenze, diritti e servitù attive e passive, oneri, canoni, vincoli esistenti anche non noti e non trascritti, con espresso obbligo in capo all’aggiudicatario di provvedere, a propria cura e spese, a dare tempestivo corso alle necessarie regolarizzazioni prima di procedere alla sottoscrizione dell’atto di vendita. Al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura competitiva, è dato Avviso pubblico contenente indicazione dei terreni oggetto di vendita e del valore a base d’asta. 

    L’Avviso è pubblicato sul sito istituzionale nell’apposita sezione dedicata alla BTA e, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale. Nonché sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato (www.notariato.it/ran). 

    Le informazioni relative ai terreni in vendita potranno essere aggiornate o rettificate mediante aggiornamento dei dati pubblicati sul sito di ISMEA e del Consiglio Nazionale del Notariato, restando onere di ciascun offerente la verifica degli aggiornamenti prima della presentazione di ciascuna offerta.

    È facoltà dell’Istituto pubblicare un Avviso di vendita anche riferito ad uno o più lotti di terreni. 

    Tutte le comunicazioni previste dalla procedura di vendita saranno inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 

    Pertanto, in fase di manifestazione di interesse, di tentativo di prima offerta o di prenotazione per la fase del rilancio, i partecipanti dovranno indicare – a pena di esclusione – l’indirizzo di una casella di posta elettronica certificata funzionante.

    Allegati:
  • Agricoltura

    DL Agricoltura: sintesi delle misure

    Pubblicata in GU n 163 del 13 luglio la Legge n 101/2024 di conversione del DL Agricoltura.

    Il Ministro Lollobrigida durante l'iter di conversione aveva dichiarato, tra l'altro: "Si tratta però non soltanto di un decreto che affronta le emergenze, ma anche e soprattutto di un provvedimento normativo di prospettiva che mira a rilanciare complessivamente l'agricoltura italiana anche a livello europeo e mondiale in scia con quanto fatto dal Governo Meloni fin dall'inizio e ribadito anche nel recente G7. Oggi possiamo dire che l'agricoltore come bio regolatore e custode del territorio, ritorna al centro dell'agenda europea. Alcune battaglie dell'Italia, come quella contro il nutriscore e contro il cibo sintetico, hanno rappresentato una svolta e oggi siamo seguiti anche da molte altre nazioni dell'Unione e non solo. Continueremo su questa linea, in difesa della pesca, dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano, perché la difesa del settore primario rappresenta un interesse centrale per la nostra Nazione".

    Ricordiamo che il DL Agricoltura è un decreto di urgenza con misure a sostegno del comparto agricolo,

    Vediamo una sintesi delle misure.

    DL Agricoltura: alcune delle misure a sostegno delle imprese

    Tra le novità del decreto-legge n 63 già noto come DL Agricoltura che introduce disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale, si prevede:

    • la sospensione della parte capitale della rata dei mutui o dei finanziamenti a favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che abbiano subito una riduzione di fatturato;
    • la rimodulazione della disciplina del credito d’imposta, riconosciuto per il 2024, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o in quello della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella zona economica speciale (ZES) unica;
    • la facoltà, per le imprese agricole colpite dalla “moria del kiwi”, di accedere agli interventi del Fondo di solidarietà nazionale;
    • l’introduzione del divieto di installazione di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra e di aumento della estensione di quelli già esistenti, nelle zone classificate come agricole dai piani urbanistici, fatti salvi gli impianti finanziati nel quadro dell’attuazione del PNRR, quelli relativi a progetti di agrovoltaico e quelli da realizzare in cave, miniere, aree in concessione a Ferrovie dello Stato e ai concessionari aeroportuali, aree di rispetto della fascia autostradale, aree interne ad impianti industriali;
    • misure di contrasto alla peste suina africana come il potenziamento dell’utilizzo delle Forze armate e l’attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili nell’attività di contrasto al fenomeno;
    • misure di contrasto alla diffusione della brucellosi, e altre.

    Il Ministro Lollobrigida il 4 luglio, all'atto della approvazione in Senato del testo emendato del DL ha evidenziato che il provvedimento è uscito rafforzato dopo gli emendamenti e prevede 500 ml di aiuti per il comparto agricolo, della pesca e della silvicoltura.

    Credito ZES imprese agricole per investimenti effettuati entro il 15.11

    Si prevede per l'anno 2024, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura,  che effettuano l'acquisizione di beni strumentali, indicati nel comma 2, destinati a  strutture produttive  ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e  Molise,  ammissibili alla deroga prevista  dall'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera a), del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea, e  nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili  alla  deroga  prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul  funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli  aiuti a finalità regionale 2022 – 2027, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato  nei  settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico, nel  limite massimo di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024.
    Per le finalità suddette sono agevolabili gli  investimenti, effettuati  fino al  15 novembre 2024, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
    nonché all'acquisto di terreni  e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di  immobili strumentali  agli investimenti, che rispettino le condizioni previste  dalla  normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. 

    Il valore dei terreni e degli  immobili non può superare il 50 per cento del valore complessivo dell'investimento agevolato.  

    Non sono agevolabili i  progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro. 

    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della  sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di accesso  al  beneficio nonché i criteri e le modalità di applicazione e di  fruizione del credito  d'imposta  e  dei relativi  controlli,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del limite di spesa.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Contributi agricoltori autonomi 2024

    E' stata pubblicata il 25 giugno 2024  la  circolare INPS 74   con le tabelle degli importi e le istruzioni per i versamenti dei  contributi  IVS dovuti dai

    •  coltivatori diretti, 
    • coloni, mezzadri 
    • e imprenditori agricoli professionali IAP, 

    definiti  applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.

    Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2024

    Per l’anno 2024 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del  Ministero del Lavoro  in misura   pari a 63,06 euro. 

    Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono  pari alla misura del 24,00%,  comprensive del  contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

    Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione  è pari a 0,79 euro, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

     Restano confermati :

    1. riduzione del 50% per  lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi
    2. contribuzione di maternità   nella misura di € 7,49 . 
    3.  contribuzione INAIL  nella misura capitaria annua di:
      • € 768,50 (per le zone normali);
      • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate); 

    Ma attenzione al fatto che il decreto 8 novembre 2023 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha fissato nella misura pari al 15,11% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione INAIL  Tale riduzione deve essere applicata alle aziende individuate ed elencate nei tracciati trasmessi dall’INAIL.

    Le indicazioni per il pagamento mediante i modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto previdenziale Autonomi in agricoltura.

    I termini di scadenza per il pagamento sono 

    •  16 luglio 2024, 
    •  16 settembre 2024, i
    • 18 novembre 2024 e 
    • 16 gennaio 2025.

    Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore   e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

    L'istituto informa infine che tenuto conto dell’adeguamento annuale da applicare all’addizionale fissa giornaliera IVS, a seguito della variazione dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per l’anno 2023, pari a +8,1%, si è reso necessario procedere al ricalcolo contributivo delle giornate tariffate nell’esercizio 2023 applicando l’addizionale fissa giornaliera di 0,75 euro, anziché quella imposta in precedenza pari a 0,69 euro.

  • Agricoltura

    Disoccupazione agricola 2023 al via i pagamenti

    Nel 2023, a seguito degli eventi alluvionali significativi che  hanno colpito le regioni di Emilia Romagna, Toscana e Marche, influenzando notevolmente il settore agricolo  il governo ha introdotto misure specifiche per sostenere i lavoratori agricoli colpiti, compresa l'erogazione di un ammortizzatore sociale unico.

    Con il messaggio 1905 rivolto alle proprie sedi INPS  riassume le linee guida e le istruzioni operative per la liquidazione delle domande di disoccupazione agricola per l'anno 2023, il cui termine di presentazione è scaduto il 2 aprile scorso.

    Sulle regole generali leggi anche  Disoccupazione agricola regole e novità 2024 

    Disoccupazione agricola e ammortizzatore unico alluvioni 2023

    Valorizzazione dei Trattamenti di Integrazione al Reddito

    L'articolo 7 del Decreto Legge n. 61 del 2023, convertito in legge n. 100 del 2023, ha previsto un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori del settore privato, incluso quello agricolo, che non hanno potuto lavorare a causa delle alluvioni a partire dal 1° maggio 2023. 

    La fruizione  dell'ammortizzatore  è stato equiparata al lavoro effettivo per il calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola, illustrate con la circolare  22 del 26 gennaio 2024.

    La norma prevede che i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico richiesti dalle aziende agricole siano considerati nel calcolo delle giornate lavorative effettive, tenendo conto del requisito contributivo necessario per accedere alla prestazione di disoccupazione.

    Misura della Prestazione

    L'importo dell'indennità di disoccupazione agricola per il 2023 è determinato come il 40% della retribuzione di riferimento per i lavoratori OTD (operai a tempo determinato) e il 30% per gli OTI (operai a tempo indeterminato). La retribuzione di riferimento è una media ponderata tra  quella dei giorni di lavoro effettivo e i periodi di fruizione dell'ammortizzatore unico.

    Si ricorda che il termine per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione agricola per il 2023 era il 2 aprile 2024. La procedura di liquidazione respinge automaticamente le domande presentate oltre tale termine con la causale "LA DOMANDA È STATA PRESENTATA FUORI TERMINE".

    Disoccupazione agricola 2023: il calcolo dei contributi figurativi

    Il pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola comporta l'accreditamento della contribuzione figurativa.

     L'ammortizzatore unico comporta l'accredito della contribuzione figurativa, che viene calcolata detraendo dal parametro 270 le giornate di lavoro e quelle indennizzate.

     Le giornate coperte da tale prestazione non sono ancora esposte nella procedura interna denominata ARLA, ma il processo di alimentazione della posizione assicurativa è in corso.

    Disoccupazione agricola 2023: precisazioni su ANF e cittadini extracomunitari

     Il messaggio precisa infine che: 

    • Con l'istituzione dell'Assegno unico e universale per i figli a carico, le prestazioni di ANF sono riconosciute solo ai nuclei familiari senza figli a carico. Pertanto, per l'indennità di disoccupazione agricola 2023, l'ANF non è concesso ai richiedenti con figli a carico, a meno che rientrino in specifiche condizioni.
    • Per i lavoratori cittadini di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, le prestazioni di disoccupazione agricola possono essere erogate con riserva di ripetizione nel caso di diniego del rinnovo. L'accesso alla prestazione richiede l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli OTD nell'anno di competenza.

  • Agricoltura

    Agevolazioni contributive Agricoltura: slitta la scadenza del 16 setembre

    L'Articolo 2 del decreto-legge 63 2024 con misure per l'agricoltura  ha introdotto,  tra l'altro,   delle agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

    Inoltre si  prevede un ulteriore obbligo di informazione da parte dell'INPS in materia di elenchi dei lavoratori agricoli a tempo determinato. Vediamo più in dettaglio.

    Agevolazioni contributive 2024 zone alluvionate

     Le agevolazioni contributive previste dal dl 63 sono in sostanza rinnovi delle riduzioni dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro previste dalla Legge 11 marzo 1988, n. 67, Articolo 9, Commi 5, 5-bis e 5-ter  e riguardano  specifiche tipologie di coltivazioni e zone svantaggiate come i territori montani e per le aziende colpite da calamità naturali.

    La misura delle agevolazioni contributive può arrivare fino al 68% 

    Le zone agricole beneficiarie delle agevolazioni sono specificate nell'allegato 1 del Decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito dalla Legge 31 luglio 2023, n. 100 e  comprendono i territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, tra cui 

    • in Emilia-Romagna: Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini
    • in Toscana: Arezzo, Siena, Grosseto
    • nelle Marche: Pesaro, Ancona

     Le risorse necessarie ammontano a  83,7 milioni di euro per il 2024 e per 2025 .

    Pubblicazione elenchi lavoratori agricoli trimestrali

    Il comma 3, inserendo i  commi 7-bis e 7-ter all’art. 38 del Decreto-legge 98/2011, stabilisce che l’INPS deve  nuovamente pubblicare  online  con cadenza trimestrale gli elenchi dei lavoratori agricoli   subordinati , sulla base dei dati contributivi e retributivi denunciati tramite il modello DMAG,   che erano stati abrogati.

    Inps dovrà inoltre provvedere a pubblicare entro il 31 dicembre 2024  un elenco straordinario dei provvedimenti di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente  notificati. 

  • Agricoltura

    Distretti biologici: domande di aiuti dal 15 aprile

    Il MASAF ha pubblicato l'Avviso (DD 29.02.2024) per la selezione di proposte progettuali da parte di Distretti biologici per:

    • favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e
    • la promozione di filiere e Distretti di agricoltura biologica.

    In dettaglio si definiscono le modalità per la realizzazione di interventi volti a favorire la promozione e lo sviluppo dei Distretti biologici e si definiscono:

    • le categorie di intervento, 
    • l’ammontare delle risorse disponibili, 
    • le tipologie di investimento,
    • i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, 
    • le condizioni di ammissibilità dei Progetti, 
    • le spese ammissibili, 
    • la forma e le intensità delle agevolazioni,
    • le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione, 
    • nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni e di rendicontazione delle spese. 

    Possono presentare domanda (accedi qui per la modulistica) di accesso ai contributi per i Progetti a carattere locale, quali soggetti proponenti, i Distretti biologici riconosciuti come tali dalle normative regionali e nazionali. 

    I Soggetti beneficiari del Progetto sono le PMI biologiche e quelle in conversione. 

    Le PMI possono essere: 

    • a. imprese che operano nella produzione agricola primaria; 
    • b. imprese che operano nella trasformazione di prodotti agricoli; 
    • c. imprese che operano nella commercializzazione di prodotti agricoli.

    Le domande di accesso alle agevolazioni devono essere inviate tassativamente a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 15 aprile 2024 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 29 aprile 2024. 

    Aiuti Distretti biologici: le iniziative dei progetti agevolabili

    Le iniziative sono volte a sviluppare azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze in materia di produzione biologica, compresi corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, e ad azioni di informazione nonché alla promozione dell’innovazione in materia di produzione biologica, che contribuiscono al conseguimento di uno o più obiettivi specifici di cui all’articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/21151. 

    In particolare, le iniziative devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

    • a. conversione all’agricoltura biologica con particolare riguardo all’uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli e alla tutela degli ecosistemi, 
    • b. approccio territoriale, sia per la fase della conversione che del mantenimento della produzione biologica, favorendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali, come previsto dall’articolo 13, comma 5, lettera b) della Legge; 
    • c. organizzazione di attività partecipative al fine di garantire la più ampia adesione al Distretto, come previsto dall’articolo 3, comma 4, lettera d) del decreto ministeriale 28 dicembre 2022, n. 663273; 
    • d. integrazione delle attività agricole biologiche con le altre attività economiche presenti che ricadono all’interno di aree paesaggisticamente rilevanti, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge; 
    • e. limitazione dell’uso dei prodotti fitosanitari e il divieto all’uso di diserbanti per la pulizia delle strade e delle aree pubbliche, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge; 
    • f. adozione da parte degli agricoltori convenzionali di pratiche necessarie per impedire l’inquinamento accidentale delle coltivazioni biologiche, come previsto dall’articolo 13, comma 2, della Legge; 
    • g. divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei Distretti biologici, come previsto dall’articolo 13, comma 9, della Legge;
    • h. sostegno alle attività multifunzionali collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l’attività agrituristica e di pescaturismo, il turismo rurale, l’agricoltura sociale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale, nonché la riduzione dell’uso della plastica, come previsto dall’articolo 13, comma 5, lettera e) della Legge.

    Le risorse disponibili per il finanziamento dei Progetti ritenuti ammissibili ammontano ad euro 10.000.000,00

    Il Progetto presentato deve avere un importo complessivo non inferiore ad euro 200.000,00 e non superiore ad euro 400.000,00.

    Il Soggetto proponente è tenuto a garantire la realizzazione delle attività ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi identificati entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla comunicazione di avvenuta registrazione del decreto di approvazione del Progetto.

    Aiuti Distretti biologici: i requisiti

    I Soggetti beneficiari devono possedere, ove applicabili, i seguenti requisiti:

    • a. essere regolarmente costituiti; 
    • b. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;   
    • c. non essere in stato di liquidazione giudiziale ovvero che non sia stata aperta nei propri confronti altra procedura concorsuale con finalità liquidatoria e cessazione dell’attività; 14 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica ex DGPQA – Pqa 1 
    • d. non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni o di una delle cause ostative previste all’articolo 67 dello stesso. 
    • e. non essere stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero se il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima; 
    • f. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;  
    • g. non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;  
    • h. non aver commesso violazioni gravi debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
    • i. di essere in regola con le norme ovvero di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/99;   
    • j. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dall’articolo 2, punto 59) del Regolamento;  
    • k. non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione a Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno conformemente a quanto indicato all’articolo 1, paragrafo 3 del Regolamento; l. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero e non trovarsi nella condizione di aver ricevuto e non rimborsato aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno; 15 Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica ex DGPQA – Pqa 1 
    • m. non avere procedure giudiziarie interdittive, esecutive o cautelari civili o penali in corso né imputazioni ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni nei propri confronti; 
    • n. non avere impedimenti che escludono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; o. non avere ancora avviato le attività del Progetto alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. 

    I suddetti requisiti devono essere posseduti dai Soggetti beneficiari al momento dell’avvio dei singoli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Avviso. Dopo il provvedimento di concessione del contributo, il Soggetto proponente raccoglie le dichiarazioni dei Soggetti beneficiari, redatte secondo il modello Allegato D, prima dell’avvio dei singoli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Avviso.

    I requisiti di cui al comma 1, laddove applicabili, devono essere altresì posseduti dal Soggetto proponente al momento della presentazione della domanda. 

    Il possesso dei requisiti deve essere attestato dal Soggetto proponente e dai Soggetti beneficiari mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

    I Soggetti beneficiari dovranno fornire la citata dichiarazione prima dell’avvio dei singoli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, del presente Avviso.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Cambiale Ortofrutta: domanda dall’8 aprile per liquidità

    Con un avviso del 5 aprile, l'ISMEA annuncia il prestito COR (Cambiale Ortofrutta), la nuova linea di credito ISMEA dedicata:

    • alle piccole e medie imprese agricole 
    • operanti nel settore ortofrutticolo
    • diretta ad assicurare liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo aziendale.

    Vediamo i beneficiari e le regole per le presentare le domande dall'8 aprile.

    Cambiale Ortofrutta: domanda dall’8 aprile per liquidità

    La Legge di Bilancio 2024 L. 213 del 30 dicembre 2023, art. 1, commi 250-252 ha previsto che al fine di assicurare la continuità aziendale, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato a erogare prestiti cambiari in favore delle piccole e medie imprese agricole operanti nel settore ortofrutticolo, come definito dall'allegato I, parti IX e X, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, per un importo massimo pari al 50 per cento dell'ammontare dei ricavi registrati nel 2022 dall'impresa richiedente e comunque non superiore a 30.000 euro, con inizio del rimborso dopo ventiquattro mesi dalla data di erogazione e durata fino a cinque anni.

    I prestiti sono concessi a tasso agevolato nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

    Per l'erogazione dei prestiti cambiari previsti dai commi 250 e 251, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino ad esaurimento, le risorse residue di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51. 

    Per l'integrale abbattimento degli interessi dovuti sulle rate di finanziamento, l'ISMEA è autorizzato a utilizzare, fino a 5 milioni di euro, le risorse residue di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla  legge n 225/2016. ù

    Cambiale Ortofrutta 2024: presenta la domanda

    L’Utente, per presentare la domanda deve: 

    • 1. Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
    • 2. Compilare e convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. La presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni deve essere effettuata presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it. 

    Per l’accesso al portale dedicato è necessario un accreditamento per l’ottenimento del quale occorre attivare la relativa procedura di registrazione. 

    Una volta effettuata, la registrazione consente all’utente di accedere all’area del portale dedicato per la compilazione, la gestione e la presentazione delle domande on-line. 

    Possono registrarsi le imprese richiedenti le agevolazioni ovvero loro delegati.

    In questo ultimo caso, la registrazione deve essere effettuata una sola volta e può essere utilizzata per più richieste di agevolazioni, destinate a diverse imprese (soggetti deleganti).

     Il modello di delega, disponibile sul portale, deve essere compilato in ogni sua parte, sottoscritto con firma digitale dalla impresa richiedente, corredato di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del delegato e dell’informativa privacy sottoscritta con firma autografa dal delegato e trasmesso unitamente alla documentazione allegata alla domanda. 

    Nel corso dell’iter della domanda, il delegato può essere sostituito. 

    In tal caso è sufficiente che il modello con i dati del nuovo soggetto delegato sia sottoscritto dalla impresa richiedente le agevolazioni ed inviato mediante PEC indirizzata ad ISMEA, unitamente all’atto di revoca della precedente delega

    La domanda potrà essere compilata e presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato dalle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del giorno 22 aprile 2024. 

    Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell'ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 

    Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva, pari a 19,3 milioni di euro.

    Scarica qui il file con tutte le regole per presentare domanda

    Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

    Cambiale Ortofrutta 2024: modalità di ammortamento del prestito

    Secondo il prospetto riassuntivo delle regole,  la PMI rimborsa il prestito mediante n.12 rate trimestrali costanti, posticipate, la prima delle quali con scadenza a 27 mesi dall’erogazione del prestito.

    Il finanziamento è erogato:

    1. dopo la firma di n.1 cambiale agraria (Cambiale 1) di importo pari al valore nominale del prestito, della durata di trentasei mesi; 
    2. al corretto adempimento della quarta rata, in sostituzione della Cambiale 1, la PMI emette una nuova cambiale agraria (Cambiale 2), di importo pari a due terzi del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi; 
    3. al corretto adempimento della ottava rata, in sostituzione della Cambiale 2, la PMI emette una nuova cambiale agraria (Cambiale 3), di importo pari a un terzo del valore nominale del prestito e della durata di dodici mesi.

    In caso di società di capitali, la cambiale è firmata dal legale rappresentante, anche in proprio, a titolo di avallo.

    La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto alla cambiale ordinaria.

    L’erogazione avviene mediante accredito sul conto corrente indicato dalla PMI ed a questa esclusivamente intestato.

    Il rimborso delle rate di finanziamento ha luogo mediante addebito SDD sul conto corrente indicato dalla PMI.

    Allegati: