• Agricoltura

    Operazioni fondiarie tramite ISMEA: chiarimenti sulle imposte

    Con Risoluzione ADE n 77 del 22.12.2023 le Entrate forniscono chiarimenti su operazioni fondiarie operate attraverso l'ISMEA a norma dell'articolo 2, comma 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e articolo 13, commi 4-quater e 4-quinquies del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

    Si tratta di una consulenza giuridica con la quale le entrate hanno precisato che l’iscrizione di ipoteca legale a garanzia del pagamento rateale del prezzo del terreno venduto dall’Ismea, a giovani imprenditori è soggetta all’imposta ipotecaria commisurata all’ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e accessori, nella misura proporzionale del 2 per cento.

    Si tratta della risposta al primo quesito nell’ambito applicativo dell’articolo 13, comma 4-quater, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, ai sensi del quale «la vendita dei terreni da parte dell’ISMEA è effettuata tramite procedura competitiva ad evidenza pubblica tra coloro che hanno presentato una Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali manifestazione di interesse all'acquisto a seguito di avviso pubblico, anche mediante il ricorso agli strumenti di cui all'articolo 16 della legge 28 luglio 2016, n. 154, ovvero, in caso di esito infruttuoso della predetta procedura, tramite trattativa privata. In caso di aggiudicazione da parte di giovani imprenditori agricoli è consentito il pagamento rateale del prezzo, apponendo ipoteca legale, ai sensi dell'articolo 2817 del codice civile. L'Istituto utilizza le risorse derivanti dalle vendite di cui al presente comma esclusivamente per interventi a favore dei giovani imprenditori agricoli» 

    La norma richiamata riconosce, in caso di aggiudicazione del terreno da parte di giovani imprenditori agricoli, il pagamento rateale del prezzo previa apposizione di ipoteca legale. 

    Con la Risoluzione l'agenzia chiarisce che l'operazione non sconta l’imposta ipotecaria in misura fissa prevista dall'articolo 2, comma 4-bis del Dl n. 194/2009. 

    La seconda questione interpretativa prospettata verte sul successivo comma 4-quinquies del richiamato articolo 13 ai sensi del quale «le iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli sui terreni di proprietà di ISMEA in favore dei creditori del compratore ai sensi dell’articolo 1523 del codice civile sono da considerarsi nulle e sono cancellate dalla competente conservatoria dei registri immobiliari su semplice richiesta dell’Istituto e senza oneri per lo stesso». 

    L’Agenzia sottolinea che con la frase “senza oneri per lo stesso” il legislatore ha voluto esentare la stessa Ismea da qualunque tributo nell’ipotesi in cui lo stesso istituto abbia richiesto la cancellazione delle iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli.

  • Agricoltura

    Ristori imprese agricole per siccità: pagamenti entro il 31.01.2024

    Pubblicato in GU n 280 del 30 novembre il Decreto dell'Agricoltura del 25 ottobre con i ristori per le imprese agricole colpite dalla siccità.

    Attenzione al fatto che l'organismo  pagatore AGEA  provvede all'istruttoria dei procedimenti, ai relativi controlli e all'esecuzione dei pagamenti del ristoro entro il 31 gennaio 2024, sulla base  delle disposizioni impartite da AGEA Coordinamento con apposita circolare. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: i beneficiari

    Nel dettaglio, sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che conducono superfici agricole  comprese nello strato informativo grafico, determinato con  la  metodologia  di  cui all'allegato 1 facente parte integrante del decreto, ricadente nei  territori di cui ai decreti  di declaratoria 12 settembre  2023 delimitati dalle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e risultanti nel fascicolo aziendale di cui all'art. 9 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023.

    Scarica qui l'allegato 1 con le province interessate per i ristori all'agricoltura.

    Viene precisato che, l'aiuto è corrisposto considerando gli ettari di superficie agricola utilizzata riferiti alle parcelle agricole che intersecano totalmente o parzialmente  la delimitazione determinata con la metodologia di cui all'allegato 1.
    Sono beneficiari del sostegno gli agricoltori che hanno subito danni  in  conseguenza della  siccità prolungatasi dalla campagna 2022, accertati nel decreto 7 giugno 2023 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare  e  delle foreste e in relazione alle superfici agricole presenti nel fascicolo aziendale di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, alla data del 15 maggio 2023. 

    Ristori alle imprese agricole per siccità: calcolo del sostegno

    Il sostegno è calcolato  con riferimento alle superfici e dei seguenti importi unitari massimi stabiliti per tipologia di superficie:

    • a) pascolo e prati permanenti euro 130/ha;
    • b) seminativi euro 380/ha;
    • c) colture permanenti euro 1.500/ha. 

    Il sostegno è parametrato al  danno accertato dalle regioni e province autonome e riportato nel decreto 7 giugno  2023  del   Ministro   dell'agricoltura, e in caso in cui la superficie agricola a disposizione  dell'agricoltore  al  15  maggio  2023  risultante  nel fascicolo aziendale, sia inferiore a quella risultante nel  fascicolo aziendale della medesima azienda al 15 maggio 2022,  il  sostegno è ridotto nella medesima  percentuale  di  riduzione  della  superficie agricola. 

    In quest'ultimo caso, qualora il danno accertato ricada  su superfici agricole site in pìù regioni, il sostegno è ridotto della medesima percentuale applicata all'importo complessivo del danno. 

    In conformità alle disposizioni di cui al decreto 7  giugno  2023 del Ministro dell'agricoltura,  l'importo pari al 40% delle risorse destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale al danno  aziendale  accertato, il  restante  importo  pari  al  60%  delle  risorse  destinate alla siccità è ripartito in maniera proporzionale  al  danno  accertato tra le aziende che hanno superfici agricole ricadenti  nei  territori nei quali nel periodo considerato è stato  dichiarato  lo stato  di emergenza  in  relazione alla situazione di deficit idrico e precisamente quelli delle  seguenti  Regioni:  Piemonte,  Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia  Giulia,  Emilia-Romagna,  Toscana, Marche, Umbria e Lazio. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Autonomi agricoltura: fascicolo elettronico INPS nel Cassetto previdenziale

    Continua il processo di digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e INPS nell'ambito dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

    Il progetto INPS  “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” prevede in particolare che anche per il settore agricolo venga utilizzato il  Cassetto Previdenziale del Contribuente.

    L'istituto comunica ora che anche il cassetto degli agricoltori autonomi viene integrato  nel Cassetto Previdenziale del Contribuente  in cui sono raccolti i dati di tutte le gestioni previdenziali.

     Si accede con SPID, CIE, CNS o PIN INPS solo per i residenti all'estero.

    Con i messaggi n. 4664 del 29 dicembre 2022 e n. 2447 del 30 giugno 2023  l'istituto  aveva comunicato le prime fasi del processo che hanno previsto 

    • l’inserimento nel Cassetto Previdenziale del Contribuente della nuova Comunicazione Bidirezionale delle aziende agricole e degli autonomi agricoli;
    • l’inserimento delle domande telematiche delle aziende agricole nella sezione “Telematizzazione”;
    • l’implementazione della funzione “Agenda Appuntamenti”;
    • l’accesso al Portale delle Agevolazioni (“ex DiReSco”) attraverso la sezione “Telematizzazione”;
    • la migrazione di tutte le funzioni e le informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente.

    Fascicolo elettronico agricoltori autonomi nel Cassetto previdenziale

    Il messaggio 4255 del 29.11.2023 INPS  precisa  che:

    • le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente;
    •  la posizione agricola autonoma selezionabile è contrassegnata dalla sigla “LAA” (lavoratore agricolo autonomo) seguita dal numero progressivo azienda attribuito in sede di iscrizione.
    • diventa possibile quindi consultare  all’interno di un’unica piattaforma, tutte le informazioni e i servizi collegati alle posizioni agricole in delega (  dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.…
    • Accedendo alla sezione “Telematizzazione” è possibile trasmettere  richieste di rimborso, compensazioni rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensioni.

    Sono inoltre  disponibili  i seguenti modelli di istanze telematiche 

    • Richiesta Rateazione integrativa;
    • RATEAZIONE – Estinzione Anticipata;
    • Domanda di Esonero Contributivo CD/IAP a partire dall’anno 2020;
    • Domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del decreto-legge n. 48/2023).

    che vanno trasmesse esclusivamente tramite il canale “Telematizzazione” per consentirne l’archiviazione nel fascicolo aziendale.

    Nella sezione “Telematizzazione è possibile accedere allo storico delle domande presentate 

     Modalità di accesso Cassetto previdenziale

    L’applicazione Cassetto Previdenziale del Contribuente è raggiungibile  digitando la definizione nel campo ricerca nel sito istituzionale www.inps.it.

    Per l’area agricola sono abilitati alla funzione:

    • i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, 
    • i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e
    •  i loro intermediari, purché provvisti di delega. 
  • Agricoltura

    Peste suina: sostegni alle imprese per il periodo 2023

    In continuità con il Decreto 28 luglio 2022 con le regole per l'intervento a sostegno delle aziende suinicole italiane, che hanno subìto danni indiretti a seguito delle misure sanitarie di contenimento dei focolai di Peste Suina Africana (PSA), viene pubblicato in GU n 265 del 13 novembre il Decreto 29 settembre 2023 con le regole per intervento a sostegno delle aziende  suinicole  italiane,  che  hanno subito  danni  indiretti  a  seguito  delle   misure   sanitarie   di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), successivi ai termini fissati dal decreto 28 luglio 2022 per il periodo dal 1° luglio 2022 al 31 luglio 2023.

    Peste suina: le misure 2023 a sostegno delle imprese

    Si dispone l'estensione degli effetti economici e di alcuni effetti giuridici, di quest'ultimo, a carico delle risorse finanziarie residue  pari ad  euro 19.644.443,25 per le medesime tipologie di interventi a sostegno della filiera suinicola  italiana, che ha subito danni indiretti a seguito delle misure  sanitarie di contenimento dei focolai di Peste suina africana (PSA), nel periodo 1° luglio 2022 – 31 luglio 2023.  

    E' fatta  salva, comunque, la possibilità di ulteriori estensioni temporali e areali  del  decreto ministeriale  n.   336168   del 28   luglio   2022, in funzione dell'evoluzione  dello stato emergenziale epidemiologico e delle risorse finanziarie disponibili.

    Le risorse sono ripartite come segue:

    • a) Il  60%  è destinato  alle  piccole-medio  imprese (PMI)  e microimprese del settore della produzione agricola primaria;
    • b) Il 40% è destinato al  settore  della  macellazione  e  della trasformazione.

    Gli aiuti alle PMI e microimprese del settore  della  produzione agricola primaria sono concessi ai sensi dell'art 26 del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022,  che  dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione  degli  articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  alcune categorie di aiuti nei settori agricolo  e  forestale  e  nelle  zone rurali.

    Gli  aiuti  alle  PMI  e   microimprese   del   settore   della trasformazione e macellazione sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013.

    Le  grandi  imprese  sono  escluse  dal  regime  di   esenzione (regolamento UE 2022/2472) per  la  produzione  primaria,  mentre  le stesse sono ammesse agli aiuti solo  nell'ambito  del  regime  di  de minimis (regolamento UE 1407/2013) relativo  alla  trasformazione  ed alla macellazio

    Peste suina 2023: imprese beneficiarie dell'agevolazione

    Possono beneficiare del sostegno imprese della produzione primaria e le  imprese dei settori della macellazione, trasformazione di carni suine, colpite dalle restrizioni sulla movimentazione degli animali e sulla commercializzazione dei prodotti derivati, ricompresi, a seconda dei casi, nelle seguenti fattispecie:

    • a) allevamenti di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e da ingrasso (comprensivi  di allevamenti da svezzamento e magronaggio), ubicati in uno dei  comuni assoggettati a restrizioni sanitarie a  seguito  delle  disposizioni emanate  dal  Ministero  della  salute  e/o   dalle   ordinanze   del commissario governativo alla peste suina africana», di cui all'elenco Allegato 1 bis a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023;
    • b) macelli di suini e aziende di trasformazione della carne suina (prosciuttifici, salumifici, sezionatori) ricadenti  in  una  o piu' delle seguenti condizioni:
      • ubicati nei territori  sottoposti  a  restrizione  sanitaria  a partire dal 1° luglio 2022 fino al 31 luglio 2023 come da regolamento di  esecuzione   (UE)   2023/594   modificato   successivamente   dal regolamento (UE) 2023/1485 e indicati nell'Allegato I bis;
      • a partire dal 1° luglio 2022 e sino  al  31  luglio  2023,  non hanno potuto utilizzare suini o carni suine provenienti dalle regioni e territori elencati nell'Allegato 1 bis;
      • gli stabilimenti aventi  l'autorizzazione  ad  esportare  verso paesi terzi nel 2022, ma che non hanno potuto esportare carni suine o prodotti trasformati di  carni  suine  a  causa  dei  bandi  sanitari elevati dalle competenti Autorita' estere, recepiti e notificati  dal Ministero della salute italiano.

    Le  aziende ammissibili  al  sostegno sono impegnate  nella produzione agricola primaria e nella  trasformazione delle  seguenti categorie merceologiche:

    • a) verri;
    • b) scrofe;
    • c) scrofette;
    • d) suini da ingrasso;
    • e) suinetti;
    • f) prosciutti;
    • g) prodotti di salumeria;
    • h) tagli di carne suina. 

    Peste suina: presenta la domanda per i sostegni 2023

    I beneficiari che  intendono  usufruire  dei   sostegni   del provvedimento  in  parola  presentano  in  via  informatica apposita domanda all'organismo  pagatore  riconosciuto  territorialmente competente, in base alla sede legale dell'impresa, nel rispetto delle istruzioni impartite dall'organismo pagatore stesso. 

    Allegati:
  • Agricoltura

    Alluvione maggio 2023: domande sospensione INPS entro il 20 novembre

    Nella circolare 67 del 20 luglio 2023 sono state dettagliate le istruzioni operative  sulla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi  INPS e INAIL in scadenza dalla data del 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023,  prevista con l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 61/2023 per i territori colpiti dall'alluvione di maggio 2023 .

    Sono interessati  i soggetti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori elencati nel  decreto 

    L'Istituto precisa che sono ricompresi nella sospensione anche i versamenti relativi 

    • alle note di rettifica scadute,
    •  ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall’Istituto e 
    • agli atti di accertamento da vigilanza documentale.
    • alla prima rata in caso di domanda di rateazione  che ricada nel predetto periodo 
    • alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria
    • alla  quota  di contribuzione a carico dei lavoratori,

    Resta fermo l’obbligo di versamento in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro la data di ripresa dei versamenti mentre

    non è previsto il rimborso dei contributi già versati.

    Nella tabella seguente  riepilogo dettagli e soggetti interessati alla sospensione contributiva

     

    SOSPENSIONE CONTRIBUTI ALLUVIONE  DAL 1 MAGGIO AL 31 AGOSTO 2023
     beneficiari
    •  datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
    • committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata.
    •  lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);

    Attenzione:

    la sospensione riguarda esclusivamente i contributi e premi  riferiti ai lavoratori operanti nelle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nei medesimi territori.

    Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sopracitati dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 20 novembre 2023.

    Sospensioni contributive alluvione istruzioni datori di lavoro con dipendenti

    Riportiamo in sintesi le istruzioni operative per  le richieste di sospensione e i conguagli INPS

     Ai fini della sospensione:

    •  alle posizioni contributive dei datori di lavoro con dipendenti nel caso in cui l’evento interessi l’intero Comune, l’Istituto provvederà centralmente all’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”
    • nel caso di zone limitate , dovrà essere lo stesso a richiedere alla struttura territoriale competente l’attribuzione del codice di autorizzazione “9B”, specificando l’unità operativa 

    Il  flusso UniEmens, per i periodi di paga relativi alle mensilità con competenza da aprile 2023 a luglio 2023 richiederà  il codice di nuova istituzione “N981”, e la  compilazione  del campo  <SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).

    l'importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N981” non può eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.

    I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio dei flussi di competenza aprile 2023 (e per i datori di lavoro del settore marittimo febbraio 2023) senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) dovranno inoltrare, per avvalersi della sospensiva, entro e non oltre il 20 novembre 2023, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con il codice sopra indicato e relativo importo.

     Sospensioni contributive alluvione istruzioni autonomi 

    Sono comprese  le scadenze dei: 

    • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo trimestre 2023; 
    • contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l’anno 2022 e  primo acconto sul reddito eccedente  per l’anno 2023; 
    • contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il secondo trimestre 2023.

    e per il versamento  alla scadenza del 20 novembre 2023 sarà necessario utilizzare i modelli di pagamento  messi a disposizione nel mese di maggio 2023.

    A)   Committenti Gestione separata 

    Ai fini della sospensione, i committenti, mediante l’inserimento all’interno del flusso UniEmens del valore "40 "  nell’elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>,dichiarano di possedere i requisiti previsti.

    I committenti che abbiano già provveduto all’invio del flusso UniEmens senza avere indicato il codice calamità  dovranno inviare  entro il 20 novembre 2023  una nuova denuncia senza effettuare l'eliminazione .

    I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”  con causale contributo CXX/C10

    B)   Liberi professionisti:

     è sospeso il versamento dei contributi 

    • relativi al saldo per l’anno di imposta 2022,
    • primo acconto per l’anno di imposta 2023.

    I versamenti devono essere effettuati entro il 20 novembre 2023 compilando per ogni periodo mensile interessato sospeso la “Sezione INPS” del modello “F24”

    con causale contributo PXX/P10.

    Per ulteriori istruzioni per il settore agricolo e  i  datori di lavoro domestici  si rimanda al testo della circolare.

    Agricoltura:  scadenza anticipata al 30 settembre

    Con il messaggio n. 3035  del 31 agosto Inps ha rettificato  quanto comunicato con la circolare  67/2023, l’INPS  

    La modifica riguarda la presentazione dell’istanza di sospensione dei termini con riferimento al settore agricolo.

    Il nuovo messaggio precisa che la domanda di sospensione con titolo “Sosp. eventi alluvionali 1° Maggio 2023 Emilia-Romagna”  va presentata  tramite:

    • – il nuovo “Cassetto previdenziale del contribuente”, sezione “Telematizzazione”, “Crea istanza AG”, per i datori di lavoro agricolo che assumono manodopera;
    • – il “Cassetto previdenziale per Agricoltori Autonomi”, sezione “Comunicazione bidirezionale”, “Invio comunicazione”, per i lavoratori agricoli autonomi.

    L’istanza   poteva  essere presentata a partire dal 1° settembre 2023, e fino al 30 settembre 2023.

  • Agricoltura

    Filiera Agroalimentare: 25 ML per i Consorzi di tutela DOP o IGP

    Con Decreto 5 settembre 2023 publicato in GU n 261 dell'8 novembre si normano gli Interventi per la filiera agroalimentare previsti dal Ministero dell'Agricoltura.

    Consorzi di tutela DOP o IGP: risorse in arrivo

    Nel dettaglio, il decreto definisce i criteri e le modalita' di utilizzazione di una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, per il perseguimento di interventi, sul territorio nazionale ed in campo internazionale, volti a:

    • a) sostenere ed incrementare la commercializzazione dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • b) sviluppare azioni di informazione e divulgazione per migliorare la comunicazione sull'origine, le proprieta', le caratteristiche e le qualita' dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • c) sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti agroalimentari designati da una DOP o da una IGP;
    • d) incrementare la rappresentativita' dei consorzi di tutela, all'interno delle pertinenti filiere produttive, cosi' come individuate dall'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 12 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2000, avente ad oggetto l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

    Le risorse finanziarie da assegnare ammontano ad un importo complessivo pari a 25 milioni di euro.

    Agevolazioni Filiera Agroalimentare: 25 ML per beneficiari

    Sono ammessi a presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

    • a) consorzi di tutela;
    • b) associazioni temporanee tra i consorzi di tutela, di cui alla lettera a).

    E' ammessa la presentazione della richiesta di contributo da parte di consorzi di tutela che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' riconosciuti ai sensi dell'art. 53, comma 15, della legge sui consorzi di tutela.

    Ai soli fini dell'ammissibilita' della domanda di contributo del decreto di cui si tratta la produzione rappresentata nella compagine sociale dei consorzi di tutela deve essere composta per, almeno, il 33 per cento della stessa da prodotto finito e certificato dal competente Organismo di controllo autorizzato dal Ministero ai sensi dell'art. 53 della legge sui consorzi di tutela.

    Attenzione al fatto che, i soggetti beneficiari possono presentare una sola domanda di contributo.

    Agevolazioni Consorzi di tutela DOP o IGP: attività ammesse

    Per la realizzazione delle finalita' del decreto possono essere finanziate, ai sensi degli articoli 21, 24 e 38 del regolamento (UE) n. 2022/2472 e degli articoli 19, 25 e 31 del regolamento (UE) n. 651/2014, come individuate anche ai sensi dell'art. 2424 del codice civile, nelle voci BI1 e BI2 dell'attivo dello stato patrimoniale, le seguenti attivita':

    • a) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche;
    • b) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicita' veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (ad esempio, stampa, tv, radio, affissioni e merchandising) e i canali digitali (ad esempio, azioni web e new media tramite social network), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualita', sicurezza alimentare o sostenibilita';
    • c) partecipazioni a fiere ed esposizioni di rilevanza nazionale ed internazionale;
    • d) attivita' di divulgazione, informazione e formazione rivolta ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA.;
    • e) costi di sviluppo, quale applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze, volti alla modifica dei disciplinari di produzione dei prodotti designati da DOP o IGP, che determinino, nel rispetto della tradizione, miglioramenti sotto il profilo della sostenibilita'.

    Sono ammesse le spese in conto capitale che costituiscano esclusivamente «immobilizzazioni immateriali» e, in particolare, «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», secondo la normativa nazionale vigente ai fini della classificazione economica delle attivita'.

    Ulteriori regole nel prossimo decreto attuativo, il decreto specifica infatti che la puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti beneficiari, dell'intensita' massima del contributo in relazione alle differenti tipologie di spese ammissibili, nel rispetto della normativa dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ed eventuali specificazioni sulle attivita' finanziabili, nonche' su ogni ulteriore aspetto attuativo e di dettaglio sono demandati all'adozione di un apposito provvedimento da parte della Direzione generale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Fondi Agricoltura danni da calamità: le regole del Ministero

    Pubblicato in GU n 243 del 17 ottobre il Decreto 11 agosto 2023 dell'Agricoltura con Criteri e modalita' per la concessione di aiuti a sostegno delle microimprese e piccole e medie imprese del settore agricolo colpite da calamita' naturali.

    Nel dettaglio si tratta dei i criteri e le modalita' per la concessione di aiuti per calamita' naturali, verificatesi fino a tre anni prima della sua entrata in vigore per:

    • valanghe;
    • frane;
    • inondazioni/alluvioni;
    • trombe d'aria;
    • uragani;
    • incendi boschivi di origine naturale;
    • sisma ed eruzioni vulcaniche.

    Fondi Agricoltura calamità: a chi spettano

    Possono beneficiare dell'aiuto le microimprese e le piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione
    agricola primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di
    cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea colpite da eventi calamitosi.
    Possono beneficiare degli aiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) le microimprese e le PMI attive nel settore della
    produzione agricola primaria colpite da eventi calamitosi. 

    Per gli aiuti agli investimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), sono rispettate le condizioni riguardanti l'effetto di incentivazione in conformita' all'art. 6 del regolamento (UE) 2022/2472. 

    Sono escluse le imprese in difficolta' ai sensi dell'art. 1, comma 6 del regolamento (UE) 2022/2472 e quelle che potrebbero dover rimborsare aiuti dichiarati incompatibili con il mercato interno, finche' non sia stato effettuato tale rimborso.

    Fondi Agricoltura calamità: le spese ammissibili

    Gli interventi finanziabili per i danni causati alla produzione agricola e ai mezzi di produzione agricola sono i seguenti: 

    • a) la riparazione di immobili ad uso produttivo danneggiati, la loro demolizione e ricostruzione se distrutti, al fine di ristabilirne la piena funzionalita' per l'attivita' delle imprese in essi stabilite;
    • b) la riparazione di beni mobili strumentali danneggiati o l'acquisto di beni mobili strumentali distrutti; 
    • c) il ristoro dei danni subiti da scorte e prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio;
    • d) la compensazione per la perdita di reddito dovuta alla distruzione totale o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione agricola;
    • e) la costruzione, l'acquisto o il miglioramento di beni immobili finalizzati alla delocalizzazione definitiva dell'attivita'
      produttiva ricompresi gli investimenti eventualmente necessari a rendere definitive le strutture temporanee realizzate nella fase emergenziale;
    • f) acquisto o noleggio per la fornitura e l'installazione di impianti temporanei delocalizzati.
    Allegati: