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Laurea abilitante periti agrari e forestali: il decreto attuativo
E' stato pubblicato il 14 agosto 2023 il decreto ministeriale attuativo degli articoli 2 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 che hanno istituito la Laurea professionalizzante abilitante in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (Classe L-P02).
La legge 163 ha istituito alcune nuove classi di laurea innovative caratterizzate da un tirocinio pratico svolto in imprese studi o enti durante i corsi di studio, che viene valutato con una prova finale specifica prima dell'esame di laurea. Il titolo di studio da accesso diretto al corrispondente albo professionale senza la necessità di sostenere un Esame di stato
La valutazione è affidata sia a docenti universitari che a professionisti abilitati.
Vediamo di seguito i dettagli sullo svolgimento dei tirocini pratici e dell'esame finale .
Tirocinio laurea in Professioni tecniche agrarie alimentari e forestali
Il tirocinio pratico valutativo -TPV – si potrà svolgere presso imprese, studi professionali , enti sia pubblici che privati e deve consentire il conseguimento di almeno 48 crediti formativi universitari (CFU) . Ogni CFU corrisponde a 25 ore di impegno per studente.
Le attivita' possono essere frazionate all'interno del percorso formativo, con un massimo di 40 ore alla settimana .
Le attivita' di TPV sono svolte in una sola delle quattro aree professionali previste dal decreto
- area agraria;
- area zootecnica;
- area alimentare;
- area forestale.
Le conoscenze e abilità da acquisire per la classe di laurea LP02 (tecniche agrarie, alimentari e forestali) sono state definite con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 12 agosto 2020, n. 446 e verranno ulteriormente specificate nei regolamenti didattici definiti da decreti rettorali di ciascun ateneo e si applicheranno dall'anno accademico successivo .
In particolare i corsi dedicati devono fornire conoscenze su tematiche specifiche d’interesse professionale con almeno 12 CFU formativi e 12 CFU per attività laboratoriali nei rispettivi ambiti
- “Fondamenti di produzioni vegetali”
- “Fondamenti di produzioni animali”
- “Fondamenti di tecnologia alimentare”
- “Fondamenti di tecnologie forestali e ambientali”
Gli studenti già iscritti potranno optare per il passaggio al nuovo corso di laurea e potranno essere riconosciuti eventuali tirocini pratici già svolti Il decreto integra quanto previsto dal DM 446 2020 con particolare riferimento all'area di tecnologie alimentari
Svolgimento dei tirocini convenzioni, tutor, registro elettronico
Per lo svolgimento delle attivita' di tirocinio, le universita' stipulano apposite convenzioni con i soggetti ospitanti prevedendo la figura del tutor aziendale e del tutor accademico che assicurano la coerenza delle attività con gli obiettivi formativi
Nelle convenzioni saranno indicati gli ambiti disciplinari di cui alla tabella del decreto 446 2020 della classe L-P02 nei quali si svolgono le attivita' di TPV.
Il tutor accademico provvede a registrare le presenze e le valutazioni del tutor esterno e compila un libretto che attesta le attività svolte necessarie per l'accesso alla prova pratica valutativa
Laurea abilitante tecniche agrarie alimentari forestali Prova Pratica Valutativa e prova finale
L'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante comprende
- una Prova pratica valutativa PPV e
- una prova finale
La PPV consiste nell'esame della disciplina della professione e nella risoluzione di uno o piu' problemi pratici coerenti con quelli analizzati durante il tirocinio
Gli studenti che si abilitano all'esercizio della professione di perito industriale laureato con il superamento dell'esame finale per il conseguimento della laurea professionalizzante in professioni
tecniche agrarie, alimentari e forestali – classe L-P02 possono iscriversi alla sezione dell'albo professionale «Sezione tecnologie alimentari».
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Agricoltura: malattia e maternità 2023 piccoli coloni e compartecipanti
Facendo seguito alla circolare n. 69 2023 , sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 72 del 1 agosto 2023 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
dettagliate nella tabella allegata QUI,
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 61,98 .
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Come si determina il reddito agrario e domenicale dei terreni?
I redditi riconducibili alle attività agricole si distinguono in redditi agrari e redditi dominicali.
Il reddito dominicale
è definito come “la parte dominicale del reddito ordinariamente ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole” (art. 27) è definito sulla base delle tariffe d’estimo rivalutate, più volte nel corso degli anni, per ciascuna qualità e classe di terreno (art. 28).
Il reddito dominicale attualmente è rivalutato dell’80 per cento e ulteriormente rivalutato del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Le tariffe si basano sui valori delle colture eseguite e possono quindi variare in aumento o in diminuzione a seconda delle colture praticate nonché per fattori naturali (oltre a calamità naturali, eventi fitopatologici o entomologici).
In tali ultimi casi è necessaria un’apposita denuncia agli uffici dell’Agenzia delle entrate competenti, i cui effetti, ai sensi dell’articolo 30 del TUIR, si verificano nello stesso anno nel quale la perdita di reddito si è verificata, a condizione che la denuncia sia effettuata entro il 31 gennaio dell’anno successivo. Con riguardo alle variazioni in aumento esse vanno comunicate entro il medesimo termine delle precedenti ma gli effetti decorrono dall’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento.
Se la perdita di reddito supera il 30% il reddito dominicale non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Il reddito agrario
è rappresentato dalla parte del reddito medio ordinario imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nei limiti delle potenzialità del terreno nell'esercizio di attività agricole sullo stesso.
Anche il reddito agrario, come il reddito dominicale, è calcolato sulla base di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale più volte rivalutate (art. 34) ed è considerato inesistente se l’attività agricola non è svolta per cause naturali o per la semplice mancata coltivazione.
Attualmente il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento e ulteriormente del 30 per cento. L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola.
Le attività produttive di reddito agrario sono definite all’articolo 35 del TUIR e da altre disposizioni normative (ad esempio l'attività di acquacoltura, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 102 del 1992, ovvero quella di produzione di energia elettrica tramite biocombustibili di origine forestale, ai sensi dell’articolo 1, comma 423 della legge n. 266 del 2005).
Posto che l’elemento caratterizzante il reddito agrario è legato all’esercizio normale delle attività agricole nei limiti delle potenzialità del terreno, tali principi segnano il discrimine tra attività produttiva di reddito agrario e quella produttiva di reddito d’impresa. Tale principio è precisato in alcune disposizioni volte a individuare la linea di confine tra le due tipologie di reddito.
Ad esempio, con riferimento al limite di reddito ritraibile dall’allevamento di animali, si prevede che, ai fini della configurazione dell’attività come agricola, essa debba svolgersi con mangimi ottenibili per almeno un quarto dai terreni in cui insiste l’attività, o, con riferimento alla produzione di vegetali tramite strutture fisse o mobili, anche se provvisorie, si dispone che la superficie destinata alla produzione non può eccedere il doppio del terreno su cui insiste.
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Reddito imprenditore agricolo: come si determina e come si dichiara
Gli agricoltori pagano le imposte dirette sui redditi catastali dei terreni e non sui redditi effettivi. I redditi dei terreni si dividono tra:
- il reddito dominicale: si basa sulle tariffe d’estimo, stabilite dalla legge catastale in base alla qualità e alla classe del terreno, così come definito dall’art. 28 del Tuir
- il reddito agrario che è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso, così come definito dall’art. 32 del Tuir.
Se il proprietario del terreno (o il titolare di altro diritto reale):
- svolge direttamente l’attività agricola: gli spetta sia il reddito dominicale sia il reddito agrario,
- non svolge l’attività agricola perché è esercitata da un’altra persona, il reddito dominicale spetta al proprietario, mentre il reddito agrario spetta a chi svolge l’attività agricola.
I redditi agrari e dominicali devono essere indicati nel modello 730 o nella dichiarazione dei redditi che devono essere presentati da:
- chi è proprietario o possiede con enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
- l’affittuario che esercita l’attività agricola nei fondi in affitto e l’associato nei casi di conduzione associata. Il reddito agrario in questo caso è dichiarato dall’affittuario dalla data di efficacia del contratto di affitto.
- il titolare dell’impresa agricola individuale, anche in forma di impresa familiare o il titolare dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria che conduce il fondo.
Si precisa che i redditi agrari e dominicali non devono essere dichiarati dal titolare della nuda proprietà in caso di usufrutto o altro diritto reale.
Come si calcola il reddito dei terreni
Il reddito dei terreni ha come base il reddito dominicale e agrario risultante dal catasto, rivalutato da appositi coefficienti.:
- Il reddito dominicale è rivalutato dell’80 per cento,
- il reddito agrario è rivalutato del 70 per cento.
- I redditi dominicale e agrario sono ulteriormente rivalutati del 30 per cento.
L’ulteriore rivalutazione non si applica nel caso di terreni agricoli o non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola-
Per gli anni dal 2017 al 2022 i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
Dall’anno 2019 tale agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.
La rivalutazione dell’80 e del 70 per cento non si applica nel caso di terreni concessi in affitto per usi agricoli con contratti di durata almeno quinquennale a giovani imprenditori, in presenza delle seguenti condizioni:
- età inferiore di 40 anni
- qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria (nel qual caso la maggioranza delle quote o del capitale devono essere detenute da giovani in possesso delle qualifiche di coltivatori diretti o IAP). La qualifica di coltivatore diretto o IAP può essere acquisita entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di affitto.
Attenzione: Per non avere la rivalutazione del reddito dominicale il proprietario del terreno affittato deve accertare l’acquisita qualifica di coltivatore diretto o di IAP dell’affittuario, altrimenti perde il diritto del beneficio stesso.
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Autonomi agricoltura: nuova comunicazione bidirezionale INPS
L'INPS, con il Messaggio n. 2447 del 30 giugno 2023, ha comunicato che è stato aggiornato il “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura”, che fa parte dei progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Le novità riguardano in particolare i lavoratori autonomi agricoli ai quali si estendono le nuove modalità di comunicazione e nuovi servizi già previsti per le aziende agricole nel menu dinamico del Cassetto del contribuente, che progressivamente sta prendendo il posto del Cassetto previdenziale dei lavoratori agricoli per
- Coltivatori Diretti (CD)
- Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)
- e loro intermediari.
Più in dettaglio INPS comunica che, come recentemente successo per le aziende agricole, è stata sviluppata la nuova Comunicazione Bidirezionale con l’accesso all’“Agenda Appuntamenti” che consente di prenotare un appuntamento in riferimento a una specifica richiesta.
Gli oggetti individuati per la Comunicazione Bidirezionale dei lavoratori autonomi agricoli sono elencati nell’Allegato n. 1 come segue:
Comunicazioni bidirezionali Autonomi agricoli
- Posizione contributiva
Iscr.Var.Cess. da domanda (CD/IAP)
Iscr. d’ufficio (CD/IAP)
Var.Cess. d’ufficio (CD/IAP)
Iscr.Var.Cess. da domanda (Coadiuvante CD)
Iscr. d’ufficio (Coadiuvante CD)
Var.Cess. d’ufficio (Coadiuvante CD)
- Esoneri e benefici contributivi
Esoneri under 40 – Richiesta chiarimenti
Altri esoneri e agevolazioni
- Versamenti (F24)
Riemissione F24
Richiesta calcolo somme aggiuntive
Comunicazione Pagamento effettuato
- Durc (Documento Di Regolarità Contributiva)
Durc (Documento di regolarità contributiva)
- Recupero Del Credito
Avviso bonario
Accertamento interessi ritardato pag. rate P.A
Accertamento d’ufficio
Avviso di Addebito
Cartelle di pagamento
Rateazione – Pagamento prima rata
Rateazione – Comunicazioni varie
Posizione debitoria
A breve non saranno più disponibili le corrispondenti funzioni nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi,ovvero
– Comunicazione pagamento effettuato;
– Rateazione – pagamento prima rata.
I restanti modelli :
- Esonero Contributivo CD e IAP,
- Compensazione versamento in eccesso rata Emissione a seguito riconoscimento esonero under 40,
- Rateazione – Estinzione Anticipata e
- Richiesta rateazione integrativa,
restano attivi nell’applicativo Comunicazione Bidirezionale, presente nei Servizi per l’agricoltura del portale intranet.
La sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sarà, invece, inibita limitatamente agli oggetti:
- – Riemissione F24;
- – Regolarizzazione spontanea.
Tali domande telematiche saranno, infatti, presenti nell’elenco della nuova Comunicazione Bidirezionale.
La seconda, in particolare, si chiamerà: “Richiesta calcolo somme aggiuntive”.
In attesa della completa integrazione, sarà possibile accedere al Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi direttamente dal nuovo Cassetto Previdenziale del Contribuente.
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Imprese agricole alluvionate: domande dal 3.07 al MIA di ISMEA
ATTENZIONE con un comunicato ISMEA informa che per esaurimento fondi il portale è stato chiuso lo stesso giorno in cui sono partite le domande ossia in data 3 luglio.
Con un comunicato del 26 giugno ISMEA informava che dalle ore 12.00 di lunedì 3 luglio sarà possibile presentare le domande per il Prestito MIA (Misura Intervento Alluvione), il nuovo intervento di ISMEA finalizzato ad assicurare alle imprese agricole e della pesca, colpite dai recenti eventi alluvionali, la liquidità per tutti i processi inerenti al ciclo produttivo. Possono accedere alla misura le PMI agricole e della pesca con sede legale o operativa o con superfici aziendali nei territori individuati dal decreto legge 1° giugno 2023, n.61.
Il Prestito MIA è erogato a tasso zero: oggetto di rimborso sarà quindi la sola quota capitale mentre gli oneri finanziari saranno azzerati mediante la concessione di un contributo in de minimis.
La durata è fissata in cinque anni e il rimborso ha luogo mediante il pagamento di 12 rate trimestrali a partire dal 27° mese dall'erogazione.
Il prestito MIA è assistito da cambiale agraria e correlato al 50% del fatturato 2022 della PMI, con un limite massimo di 30 mila euro per singola impresa.
La domanda potrà essere presentata esclusivamente in forma telematica sul portale dedicato:
- https://strumenti.ismea.it/
- dalle ore 12.00 del 3 luglio
- e successivamente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria complessiva, pari a 15 milioni di euro. I contratti di prestito, attivabili anche a distanza, dovranno essere firmati entro il 30 novembre 2023.
Come specificato precedentemente dall'ISMEA il prestito è riservato:
- alle PMI agricole, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e che alla data del 31 dicembre 2022 non si trovavano già in difficoltà ai sensi dell’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014, e 2.
- alle PMI della pesca, così come definite dall’Allegato I del Regolamento (UE) n.2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022 e che alla data del 31 dicembre 2022 non si trovavano già in difficoltà ai sensi d e ll'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. Si specifica che al momento della domanda di accesso al prestito, la PMI deve risultare regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.
Scarica qui il prospetto con tutte le regole per richiedere il prestito.
Le misure ISMEA per gli agricoltori alluvionati
Ricordiamo che con un comunicato del 24 maggio ISMEA informava delle misure disposte a sostegno delle popolazioni colpite dall'alluvione dell'Emilia.
Per le imprese titolari di finanziamenti in essere con ISMEA:
- sospensione dei pagamenti delle rate con scadenza 2023 per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza;
- sospensione dei termini concessi per la realizzazione dei piani aziendali per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data termine di chiusura del piano;
- sospensione dei termini concessi per la realizzazione degli investimenti finanziati per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data del termine;
- sospensione dei termini concessi per la richiesta degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza e conseguente spostamento della data del termine;
- sospensione di tutte le attività di non-performing e quelle di attestazione ai sensi dell'art. 13, comma 4-bis, D.L. 193/2016 per un periodo pari alla durata dello stato di emergenza.
Le sospensioni approvate operano automaticamente.
Viene specificato che, relativamente alle rate di ammortamento la sospensione riguarda sia la quota capitale che la quota interessi.
Le modalità di rinvio saranno determinate nel corso del corrente esercizio finanziario, neutralizzando comunque al momento l'applicazione di interessi di sospensione per il 2023.
Leggi: Decreto Alluvione Emilia: tutti gli aiuti alle imprese in vigore dal 2 giugno con tutte le misure del governo.
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Retribuzioni medie giornaliere agricoltura 2023
Il Ministero del lavoro ha definito con il decreto direttoriale del 21 giugno 2023 le retribuzioni medie giornaliere, a valere per l’anno 2023 ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali per la categoria dei piccoli coloni e compartecipanti familiari,in agricoltura, suddivisi per singole Province.
Le tabelle sono allegate al decreto.
In particolare viene evidenziato nel decreto che,
- il reddito medio convenzionale giornaliero, da valere per l’anno 2023 per ciascuna fascia di reddito agrario , è determinato nella misura di € 61,98.
- Il reddito medio dei mezzadri e coloni che optano, a domanda, per l’iscrizione nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, per l’anno 2023, è parificato a quello determinato, per il medesimo anno, nella tabella di cui al primo capoverso del decreto per la categoria dei salariati fissi. Ove siano previste
retribuzioni medie diverse per le varie categorie di salariati fissi, il reddito medio da considerare è quello corrispondente alla classe di retribuzione meno elevata.
Vale la pena forse ricordare che i rapporti di piccola colonia e di compartecipazione familiare sono rapporti di lavoro associativi del settore agricoltura regolati della legge 203/1982. Più in particolare, si distinguono :
- piccoli coloni ovvero i lavoratori con contratto di natura associativa di prestazione di lavoro con durata inferiore alle 120 giornate per l’esecuzione delle lavorazioni legate al ciclo di produzione annuale delle colture e/o l’ allevamento di bestiame;
- compartecipanti familiari , i quali sempre grazie al contratto associativo del familiare sono impegnati a cooperare nelle lavorazioni colturali o di allevamento nel lavoro del nucleo familiare, sino alla concorrenza della necessità di manodopera del fondo.