• Antiriciclaggio

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre ha approvato il decreto definitivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

    Leggi anche Controlli circolazione denaro contante: la normativa nazionale si allinea a quella europea

    Vediamo una sintesi delle novità per oro e contanti.

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Decreto reca una definizione aggiornata di denaro contante, nuove definizioni legali di oro e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara male in Dogana. 

    Il decreto legislativo porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta in entrata e in uscita dall’Unione, 

    In particolare, nella sfera del contante, con obbligo di dichiarazione doganale, entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne quali: 

    • traveller’s cheque, 
    • assegni, 
    • vaglia cambiari, 
    • ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emessi in modo tale che il diritto passi all’atto della consegna,
    • le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, 
    • carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità.

    Relativamente alle novità per le Dogane il passaggio dei titoli al portatore e contanti dovrà essere dichiarato in Dogana a partire dal valore di 10.000 euro, anche viagginado in plichi postali, bagagli, o altra forma non accompagnata.

    Chi ha commesso la violazione può beneficiare della definizione con oblazione per sbloccare le somme, ma con percentuali più alte rispetto alla norma del 2008.

    L’infrazione viene estinta pagando:

    • il 15% del denaro eccedente la soglia di 10.000 euro, o
    • 30% fino a 40.000 euro di sconfinamento. 

    Cambiano inoltre la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10.000 euro.

    La nuova disciplina sul commercio di oro ha una definizione aggiornata di oro da investimento che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di materiale d’oro nel cui novero rientrano anche i semilavorati, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 150, ossia: «prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

    Si rimanda al testo approvato per ulteriori approfondimenti.

  • Antiriciclaggio

    Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare

    Con la Risoluzione n 60 del 9 dicembre le Entrate si occupano di chiarire le plusvalenza da cessione di valuta estera (Art. 67, comma 1, lett. c-ter), Tuir).

    Nel caso di specie il dubbio riguarda un soggetto titolare di due conti esteri che ha effettuato un trasferimento di valuta.

    Si chiede appunto se tale operazione possa essere considerata come prelievo di valute estere e assoggettato a tassazione come plusvalenza in base ai differenziali di cambio.

    Le entrate specificano che si tratta di un giroconto, vediamo il perché.

    Plusvalenze da cessioni di valuta estera: la corretta tassazione

    L'agenzia evidenzia che è emersa l’esigenza di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ipotesi di trasferimento di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera.
    In particolare, è stato posto il dubbio che tale operazione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle imposte sui redditi (d’ora in avanti
    T.U.I.R.), possa essere considerata «prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente» e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
    Viene ricordato che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valuta estera costituiscono una specie della più ampia categoria dei “redditi diversi”, di cui agli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., per tali intendendosi i redditi che «non costituiscono redditi di capitale ovvero (…) non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente» (cfr. art. 67, comma 1, T.U.I.R.).
    In particolare, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del T.U.I.R. sono assoggettate a tassazione «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso (…) di valute estere, oggetto
    di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (…).  
    Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente ».
    Il successivo comma 1-ter del medesimo articolo 67 introduce una condizione per assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti, stabilendo che «concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui ».
    La circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, par. 2.2.3., ha chiarito che la ratio della citata normativa è quella di “assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento ” e che tale finalità “deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge (…) nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine ovvero immessa su depositi o conti correnti”.
    Più in particolare, per l’assimilazione del prelievo ad una cessione a titolo oneroso, la citata circolare ha precisato altresì che in tale ipotesi, pur non essendo configurabile alcuna operazione realizzativa, la tassazione è giustificata dalla circostanza che “quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta”.
    Tuttavia, prosegue la circolare, “per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, (…) è stato previsto (…) che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 100 milioni di lire (attuali 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata” (cfr. articolo 67, comma 1-ter, del T.U.I.R).
    Tanto premesso, il caso che si esamina è relativo a contribuenti residenti nel territorio dello Stato che detengono un conto corrente in valuta estera avente corso legale presso un istituto bancario estero, soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, che decidono di trasferire le somme ivi disponibili, per tranches e contestualmente, presso un nuovo istituto bancario estero, estinguendo il precedente conto corrente e aprendone uno nuovo.
    Trattasi, in particolare, di un nuovo conto intestato sempre allo stesso contribuente, espresso nella medesima valuta estera e soggetto, comunque, agli obblighi di monitoraggio fiscale in Italia.
    La fattispecie si sostanzia essenzialmente in operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento.
    Non ricorre un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R.
    La citata circolare n. 165 del 1998 ha chiarito quanto detto, sia nella parte in cui stabilisce che il legislatore, con la previsione da ultimo citata, ha inteso tassare “solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento”) – che, come anticipato, per presunzione di legge deve ritenersi esistente nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine o sia rinveniente da depositi
    o conti correnti – sia nella parte in cui chiarisce che “Alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito. L'introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione
    che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta ”

    Nell’ipotesi della Risoluzione n 60 non si realizza un prelievo nell’accezione prevista dalla norma bensì un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto ad un altro – entrambi intestati allo stesso soggetto – nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento, soggetto anch’esso all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

    Ai sensi del DM n 55/2023 sono tenute alla comunicazione dei dati della titolarità effettiva le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata).

    I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

    La Banca D'Italia nella sezione apposita del proprio sito ha evidenziato, con FAQ predisposte congiuntamente a MEF e UIF, un chiarimento per gli enti ecclesiastici, vediamolo.

    Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

    Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). 

    Trova, pertanto, applicazione per tali enti l’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: 

    • a) i fondatori, ove in vita; 
    • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

    Nel caso, invece, di enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.

  • Antiriciclaggio

    Soglia UE uso contante: tutte le regole

    Il Regolamento UE n 1624 del 2024, pubblicato nella Gazzetta dell'Unione del 19 giugno, in vigore da oggi 9 luglio prevede tutte le regole da rispettare per i paesi europei relativamente all'uso del contante.

    Sinteticamente è bene evidenziare che la soglia da non superare è di 10.000 euro e ad occuparsi dei dettagli è l'art 80 del regolamento in oggetto, vediamoli.

    Soglia UE uso contante: 10.000 euro per certi soggetti

    L'art 80 del Regolamento UE in questione, specifica Limiti ai pagamenti in contanti di importo elevato in cambio di beni o servizi, prevedendo che:

    • le persone che commerciano beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contanti fino a un importo di 10 000 EUR o importo equivalente in valuta nazionale o estera, indipendentemente dal fatto che la transazione sia effettuata con un'operazione unica o con diverse operazioni che appaiono collegate.
    • gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca centrale europea conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 98/415/CE del Consiglio (47). Tali limiti inferiori sono notificati alla Commissione entro tre mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
    • i limiti inferiori al limite di cui al paragrafo 1 già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi. Gli Stati membri notificano tali limiti alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.
    • il limite di cui al paragrafo 1 non si applica:
      • a) ai pagamenti tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di una professione;
      • b) ai pagamenti o ai depositi effettuati presso i locali degli enti creditizi, degli emittenti di moneta elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 3), della direttiva 2009/110/CE e dei prestatori di servizi di pagamento quali definiti all'articolo 4, punto 11), della direttiva (UE) 2015/2366. I pagamenti o i depositi di cui al primo comma, lettera b), che siano al di sopra del limite, sono segnalati alla FIU entro i termini da essa imposti.
    • gli Stati membri provvedono affinché siano adottate misure appropriate, compresa l'imposizione di sanzioni, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che agiscono nell'esercizio della loro professione e sono sospettate di una violazione del limite di cui al paragrafo 1 o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
    • il livello complessivo delle sanzioni è calcolato, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, in modo da produrre risultati proporzionati alla gravità della violazione, scoraggiando così di fatto ulteriori reati dello stesso tipo.
    • se, per cause di forza maggiore, diventano indisponibili a livello nazionale mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete, gli Stati membri possono sospendere temporaneamente l'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 del presente articolo e ne informano senza indugio la Commissione. Gli Stati membri informano inoltre la Commissione in merito alla durata prevista dell'indisponibilità di mezzi di pagamento tramite fondi, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva (UE) 2015/2366, diversi dalle banconote e dalle monete e alle misure adottate dagli Stati membri per ripristinarne la disponibilità. Se, sulla base delle informazioni comunicate dallo Stato membro, ritiene che la sospensione dell'applicazione del paragrafo 1 o, se del caso, del paragrafo 2 non sia giustificata da un caso di forza maggiore, la Commissione adotta una decisione, di cui è destinatario tale Stato membro, con la quale chiede la revoca immediata di tale sospensione.

    Occorre però precisare, leggendo il regolamento che:

    • il regolamento diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi Ue solo a partire dal 10 luglio 2027, quando dovrà essere garantito l’allineamento fra la normativa nazionale in materia e le disposizioni del regolamento, come prescrive l'art 90.
    • diversamente da quanto attualmente previsto in Italia, in cui il limite pari a 5.000 euro, riguarda qualsiasi trasferimento tra soggetti diversi, mentre la nuova disposizione UE riguarderà le persone che commercino beni o forniscano servizi. 
    • i limiti inferiori già esistenti a livello nazionale continuano ad applicarsi, ma gli Stati membri dovranno notificarli alla Commissione entro il 10 ottobre 2024.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Norme Antiriciclaggio: pubblicate in gazzetta UE

    Pubblicato in Gazzetta dell'Unione Europea del 19 giugno il pacchetto antiriciclaggio cui attenersi per il futuro.

    In particolare, con la pubblicazione in gazzetta:

    • del regolamento antiriciclaggio 2024/1624, 
    • del regolamento 1620 (istitutivo dell’Authority unionale Amla a Francoforte),
    • della sesta direttiva 2024/1640 e della direttiva 1654 del 2024 sull’accesso ai registri centralizzati dei conti correnti, 

    termine l'iter di aggiornamento del pacchetto europeo a difesa dell’integrità del sistema finanziario.

    L'entrate in vigore delle importanti novità è a scaglioni progressivi tra il 2025 e il 2029.

    Ricordiamo che le novità erano state preannunciate con un comunicato stampa del 30 maggio 2024 con cui il Consiglio UE rendeva noto di aver adottato un pacchetto di nuove norme noto come ALM Package.

    Tra le novita, il tetto UE all'uso del contante e le novità per le società di calcio, precisando che il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale e le varie disposizioni si applicheranno a partire dai 24 mesi successivi a tale data, con alcune eccezioni specifiche che avranno un periodo di applicazione differente. 

    Per la vigenza delle varie norme si rimanda alla consultazione dettagliata dei provvedimenti.

    Antiricilaggio: novità per le società di calcio

    Il Consiglio dell’Ue ha approvato in via definitiva nuove regole per l'atiriciclaggio. 

    Tra l'altro, il Regolamento prevede che scatteranno controlli e obblighi di verifiche per club, procuratori e sponsor. 

    Nel Considerando n 24 del regolamento si legge: "Le attività dei club di calcio professionistici e degli agenti calcistici sono esposte a rischi di riciclaggio di denaro e dei reati presupposti a causa di diversi fattori intrinseci al settore del calcio, come la popolarità globale del calcio, le somme considerevoli, i flussi di cassa e gli interessi finanziari coinvolti, la prevalenza delle transazioni transfrontaliere e le strutture di proprietà talvolta opache. Tutti questi fattori espongono il calcio a possibili abusi da parte dei criminali per legittimare fondi illeciti e rendono così lo sport vulnerabile al riciclaggio di denaro e ai reati presupposti. Le aree chiave di rischio includono, ad esempio, le transazioni con investitori e sponsor, inclusi gli inserzionisti, e il trasferimento di giocatori. Pertanto, i club di calcio professionistici e gli agenti calcistici dovrebbero adottare misure robuste di antiriciclaggio, inclusa la due diligence sui clienti nei confronti di investitori, sponsor, inclusi gli inserzionisti, e altri partner e controparti con cui effettuano transazioni. Per evitare oneri sproporzionati sui club più piccoli che sono meno esposti ai rischi di abuso criminale, gli Stati membri dovrebbero poter, sulla base di un rischio comprovato inferiore di riciclaggio di denaro, dei reati presupposti e di finanziamento del terrorismo, esentare alcuni club di calcio professionistici dai requisiti del presente regolamento, sia in tutto che in parte"

    Quindi anche le società di calcio professionistiche coinvolte in transazioni finanziarie di alto valore con investitori o sponsor, compresi i procuratori e gli intermediari, inserzionisti e il trasferimento di giocatori, dovranno verificare l’identità dei loro clienti, monitorare le transazioni e segnalare qualsiasi transazione sospetta alle Unità di Informazione Finanziaria competenti.

    Gli Stati membri possono decidere di esentare, in tutto o in parte, i club di calcio professionistici che partecipano alla massima divisione del campionato nazionale di calcio e che hanno un fatturato annuo totale inferiore a EUR 5.000.000, o l'equivalente in valuta nazionale, per ciascuno dei 2 anni civili precedenti, dai requisiti stabiliti nel presente regolamento sulla base del rischio comprovato inferiore posto dalla natura e dalla scala delle operazioni di tali club di calcio professionistici.

    Uso del contante: l’UE fissa il tetto a 10.000 euro

    Il Regolamento in oggetto, con l'art 80 rubricato Limiti ai pagamenti in contante per beni o servizi il regolamento prevede che:

    1. Le persone che commerciano in beni o forniscono servizi possono accettare o effettuare un pagamento in contante solo fino a un importo di EUR 10.000 o equivalente in valuta nazionale o estera, sia che l'operazione venga effettuata in una singola operazione o in diverse operazioni che sembrano essere collegate.
    2. Gli Stati membri possono adottare limiti inferiori previa consultazione della Banca Centrale Europea in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, della Decisione del Consiglio 98/415/CE. Tali limiti inferiori devono essere notificati alla Commissione entro 3 mesi dall'introduzione della misura a livello nazionale.
    3. Quando i limiti già esistono a livello nazionale e sono inferiori al limite stabilito nel paragrafo 1, continueranno ad applicarsi. Gli Stati membri notificheranno tali limiti alla Commissione entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    4. Il limite di cui al paragrafo 1 non si applica a: 
      • a) pagamenti tra persone fisiche che non agiscono in qualità professionale; 
      • b) pagamenti o depositi effettuati presso i locali delle istituzioni di credito, degli emittenti di moneta elettronica come definito nell'articolo 2, punto (3), della direttiva 2009/110/CE e dei fornitori di servizi di pagamento come definito nell'articolo 4, punto (11), della direttiva (UE) 2015/2366.
    5. Gli Stati membri devono garantire che vengano adottate misure appropriate, comprese le sanzioni, contro le persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità professionale sospettate di violare il limite stabilito nel paragrafo 1, o di un limite inferiore adottato dagli Stati membri.
    6. Il livello complessivo delle sanzioni sarà calcolato, in conformità con le disposizioni pertinenti del diritto nazionale, in modo tale da produrre risultati proporzionati alla gravità dell'infrazione, scoraggiando efficacemente ulteriori violazioni dello stesso tipo.
    7. Qualora, per causa di forza maggiore, i mezzi di pagamento diversi da banconote e monete diventassero indisponibili a livello nazionale, gli Stati membri possono temporaneamente sospendere l'applicazione del paragrafo 1 o, se applicabile, del paragrafo 2 del presente articolo e ne informeranno senza indugio la Commissione. Gli Stati membri informeranno inoltre la Commissione della durata prevista dell'indisponibilità dei mezzi di pagamento e delle misure adottate per ripristinare la loro disponibilità.

  • Antiriciclaggio

    Registro Titolare Effettivo: istruzioni dal CNDCEC

    Il CNDCEC ha pubblicato in merito alla vicenda del Registro del Titolare Effettivo, una informativa datata 23 maggio con la quale oltre a riepilogare la vicenda, si forniscono utili indicazioni e prima fra tutte il fatto che:

    • "in considerazione di tutto ciò deve escludersi che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all’accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati."

    Ricordiamo che dopo le sentenze del Consiglio di Stato rispetto ai ricorsi di alcune fiduciarie, che hanno sospeso l'operatività del registro dei Titolari effettivi fino al  prossimo 19 settembre, su l sito del Titolare Effettivo compare un annuncio che recita testualmente: "A seguito dell'ordinanza del Consiglio di Stato del 17 maggio 2024, è sospesa la consultazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché le richieste di accreditamento da parte dei soggetti obbligati e le richieste di accesso da parte dei soggetti legittimati."

    Parrebbe quindi che non siano sospese le comunicazioni.

    Il Consiglio di Stato entrerà nel merito della questione a partire dal 19 settembre data in cui è fissata la prossima udienza.

    Registro Titolare Effettivo: sospensione fino al 19 settembre

    Il 9 aprile il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi presentati dalle fiduciarie e dalle società che gestiscono trust dopo la prima sospensione del decreto attuativo MIMIT che aveva congelato il termine dell'11 dicembre entro il quale doveva essere compiuto il primo adempimento della comunicazione dati.

    Dopo la pubblicazione delle sentenze di rigetto del TAR, l'effetto è stato quello della nuova entrata in vigore del decreto, con solo 48 ore di tempo per adempiere per tutti i soggetti ricorrenti e tutti coloro che nell’attesa del giudizio non avevano proceduto all’iscrizione al registro dei titolari effettivi. 

    Nelle ore successive alla pubblicazione delle sentenze, erano state pubblicate due circolari:

    • una delle Camere di commercio,
    • una del MIMIT,

    che avvisavano della nuova decorrenze dei termini lasciando al prudente apprezzamento delle Camere di commercio ogni iniziativa utile ad agevolare il corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al registro. 

    Assofiduciaria faceva sapere di essere ricorsa al Consiglio di Stato al fine di ottenere una nuova sospensione dell'adempimento della comunicazione dati al registro dei titolari effettivi.

    La nota informativa di Assofiduciaria evidenziava il danno grave e irreparabile insito nel rango costituzionale degli interessi e diritti violati che sarebbero irrimediabilmente compromessi qualora non venisse concessa una sospensione della sentenza impugnata. 

    In data 17 maggio il Consiglio di stato ha deciso di sospendere fino al 19 settembre prossimo l'operatività del registro  chiudendo il capitolo sanzioni per i ritardatari. 

    Il Consiglio di Stato nella sua sintetica motivazione apre a una possibile remissione alla Corte di Giustizia.

    Le questioni prospettate secondo il Consiglio di Stato "esigono l’approfondimento proprio della fase di merito, con particolare riferimento alle tematiche di conformita della normativa interna al diritto unionale e alla stessa validita di alcune delle disposizioni della Direttiva al diritto unionale sovraordinato. (…)"

    Si attende il prossimo capitolo di questa complessa vicenda.

    Ieri 23 maggio il CNDCEC ha diffuso una informativa (si riportano parti integrali del documento) nella quale si specifica che:

    • pur prevedendo l’art. 3, co. 3, D.M. 10 marzo 2022, n. 55 la possibilità, per le imprese dotate di personalità giuridica, di comunicare annualmente, contestualmente al deposito del bilancio, la conferma dei dati e delle informazioni entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall’ultima comunicazione della loro variazione o dall’ultima conferma, la sospensione delle sopraindicate operazioni non pregiudica in alcun modo la possibilità per tali enti di finalizzare correttamente il deposito del bilancio, anche qualora tali dati ed informazioni non siano stati ancora comunicati in ragione delle incertezze applicative emerse in esito all’avvio del Registro e che hanno condotto nei mesi passati alla prolungata sospensione della sua operatività.
    • dato atto che, pur volendo ignorare le intervenute sospensioni del Registro, resta il fatto che il primo termine per la comunicazione dei Titolari Effettivi ha iniziato a decorrere dal 9 ottobre 2023 e, pertanto, allo stato attuale i 12 mesi previsti per la conferma non sono ancora trascorsi per nessun soggetto obbligato, ad oggi, non sussiste la possibilità di confermare al Registro delle imprese i dati comunicati o variati del Titolare Effettivo tramite il deposito del bilancio di esercizio 2023, in quanto nell’applicativo DIRE non risulta disponibile la relativa funzione. 
    • conseguentemente, le imprese che intendano effettuare la conferma dei dati dei titolari effettivi possono farlo attraverso il predetto applicativo, fermo restando che, in assenza della possibilità di dare conferma gratuitamente in uno con il deposito del bilancio di esercizio 2023, la comunicazione autonoma sarà soggetta al pagamento dei diritti di segreteria. 
    • in attesa del termine di scadenza della sospensiva, in via interpretativa i commercialisti specificano che la prima conferma dei dati inerenti al primo popolamento del Registro dei titolari effettivi, di riattivazione del medesimo, possa essere effettuata solo con il deposito dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, fermo restando il rispetto del termine di 12 mesi entro cui devono essere confermati i dati e le variazioni o le nuove comunicazioni. Tale situazione parrebbe compatibile con l’esigenza di attendere le conclusioni del Consiglio di Stato che, inevitabilmente, potrebbero travolgere l’intero impianto del DM 55/2022, compreso l’obbligo di conferma in esame. 
    • in considerazione di tutto ciò deve escludersi che le Camere di Commercio territoriali possano procedere all’accertamento di presunte violazioni e, di conseguenza, all’applicazione di sanzioni per omessa o tardiva comunicazione da parte dei soggetti obbligati.

    Leggi anche Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti.

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  • Antiriciclaggio

    Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco

    Viene pubblicato il Provvedimento n 224381 del 9 maggio delle Entrate con le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

    Scarica qui anche tutti gli allegati.

    L'Amministrazione finanziaria recepisce l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare, ai fini del monitoraggio fiscale, i dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5.000 euro  inserendovi i prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. 

    Definito anche il set informativo da trasmettere alle Entrate.

    Monitoraggio fiscale: ampliata platea soggetti tenuti alla comunicazione dati

    Il provvedimento realizza un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, che regola la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento.
    La norma è stata oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 129, lettera a), della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023, che, a sua volta, ha novellato la disciplina del monitoraggio fiscale, includendovi i riferimenti alle cripto-attività, e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231].
    Il provvedimento pertanto interviene, in primo luogo, recependo:

    • al paragrafo 1, l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale,
    • al paragrafo 2, le integrazioni al set di dati da inviare.

    In secondo luogo, il provvedimento dispone che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione, modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

    Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco

    I soggetti obbligati alla comunicazione sono:

    • gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2, 
    • gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d) 
    • e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) e i-bis), del decreto
      legislativo 21 novembre 2007, n. 231

    L’adempimento comunicativo riguarda i trasferimenti relativi a denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e ogni altro strumento che permetta di trasferire anche in via telematica dei valori (articolo 1, comma 2, lettera s), Dlgs n. 231/2007) fra cui sono inclusi anche i movimenti relativi a valute virtuali e cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir).

    Gli elementi informativi da comunicare sono:

    • data, causale, importo e tipologia dell’operazione, inclusi i mezzi di pagamento utilizzati
    • eventuale rapporto continuativo movimentato e relativa data di instaurazione
    • i dati identificativi (compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica) delle persone fisiche, enti non commerciali o società che dispongono l’ordine di pagamento e i dati dei destinatari dell’ordine di accreditamento
    • per specifiche tipologie di operazioni identificate con apposita tabella (Allegato 5), i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

    Allegati: