• Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

    Il CNDCEC approva l’aggiornamento delle Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art. 11, co. 2, d.lgs. 231/2007 per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio da parte dei Commercialisti, con parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

    Il Presidente De Nuccio ha evidenziato che Le nuove Regole Tecniche contengono, oltre che il dovuto aggiornamento normativo, importanti novità sui principali adempimenti antiriciclaggio a carico dei Commercialisti in tema di autovalutazione del rischio, adeguata verifica della clientela e conservazione documentale”.

    Vengono snellite le precedenti regole del 2019 in un’ottica di semplificazione e più agevole assolvimento degli obblighi antiriciclaggio negli studi, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative

    Significative le novità su:

    • riparametrazione dei limiti dimensionali per l’istituzione di presidi antiriciclaggio, 
    • ampliamento delle prestazioni professionali con un livello di rischio non significativo ai fini della prevenzione dei reati di riciclaggio,
    • semplificazione della conservazione cartacea.

    Antiriciclaggio: il CNDCEC approva le regole tecniche

    L'informativa evidenzia che le Regole Tecniche, emanate dal CNDCEC in qualità di organismo di autoregolamentazione, sono applicate dagli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili a far data dalla loro approvazione relativamente ai seguenti obblighi antiriciclaggio:

    1. valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007);
    2. adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007);
    3. conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007).

    Relativamente alla autovalutazione del rischio i professionisti devono identificare e valutare il rischio inerente alle loro attività e analizzare l’efficacia dei presidi interni per mitigare il rischio residuo.

    A tal fine si prevede l’uso di scale graduate per attribuire punteggi ai rischi e alle vulnerabilità, determinando il livello complessivo di rischio residuo e attivando eventuali misure correttive.

    L’autovalutazione è documentata e aggiornata periodicamente.

    L’obbligo di verifica della clientela si applica a prestazioni continuative e occasionali, con modalità commisurate al rischio rilevato, distinguendo tra verifica:

    semplificata: per clienti a basso rischio quali ad es. pubbliche amministrazioni,

    ordinaria che richiede identificazione e verifica del titolare effettivo

    rafforzata: per clienti ad alto rischio quali ad esempio persone politicamente esposte con necessità di verifiche aggiuntive

    La verifica può essere eseguita direttamente o tramite terzi pur essendo la responsabilità in capo al professionista.

    I documenti raccolti nell’ambito dell’adeguata verifica e delle operazioni devono essere conservati in formato cartaceo o digitale per almeno 10 anni.

    Si rimanda alla consultazione delle Regole tecniche dei commercialisti.

  • Antiriciclaggio

    Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio

    Pubblicato in GU n 303 del 28 dicembre il Decreto legislativo n 204 di Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni  del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e  del  Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della  direttiva  (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.

    Presidi antiriciclaggio per cripto-attività: sintesi delle regole in GU

    In particolare, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

    Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto decreto antiriciclaggio), e apporta modifiche di mero coordinamento al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

    Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

    • si modificano le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;
    • si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.
         Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:
    • l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
    • la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
    • si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
    • si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

  • Antiriciclaggio

    Trasferimento di valuta da conto a conto: corretta tassazione per il titolare

    Con la Risoluzione n 60 del 9 dicembre le Entrate si occupano di chiarire le plusvalenza da cessione di valuta estera (Art. 67, comma 1, lett. c-ter), Tuir).

    Nel caso di specie il dubbio riguarda un soggetto titolare di due conti esteri che ha effettuato un trasferimento di valuta.

    Si chiede appunto se tale operazione possa essere considerata come prelievo di valute estere e assoggettato a tassazione come plusvalenza in base ai differenziali di cambio.

    Le entrate specificano che si tratta di un giroconto, vediamo il perché.

    Plusvalenze da cessioni di valuta estera: la corretta tassazione

    L'agenzia evidenzia che è emersa l’esigenza di fornire chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle ipotesi di trasferimento di valuta tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto ed espressi nella stessa valuta estera.
    In particolare, è stato posto il dubbio che tale operazione, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle imposte sui redditi (d’ora in avanti
    T.U.I.R.), possa essere considerata «prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente» e, quindi, essere assoggettata a tassazione in ordine alle plusvalenze eventualmente realizzate sui differenziali di cambio relativi alla valuta estera considerata.
    Viene ricordato che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valuta estera costituiscono una specie della più ampia categoria dei “redditi diversi”, di cui agli articoli 67 e 68 del T.U.I.R., per tali intendendosi i redditi che «non costituiscono redditi di capitale ovvero (…) non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente» (cfr. art. 67, comma 1, T.U.I.R.).
    In particolare, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter), del T.U.I.R. sono assoggettate a tassazione «le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso (…) di valute estere, oggetto
    di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti (…).  
    Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente ».
    Il successivo comma 1-ter del medesimo articolo 67 introduce una condizione per assoggettare a tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti, stabilendo che «concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento sia superiore a cento milioni di lire (51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui ».
    La circolare del Ministero delle finanze 24 giugno 1998, n. 165, par. 2.2.3., ha chiarito che la ratio della citata normativa è quella di “assoggettare a imposizione solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento ” e che tale finalità “deve ritenersi esistente per presunzione assoluta di legge (…) nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine ovvero immessa su depositi o conti correnti”.
    Più in particolare, per l’assimilazione del prelievo ad una cessione a titolo oneroso, la citata circolare ha precisato altresì che in tale ipotesi, pur non essendo configurabile alcuna operazione realizzativa, la tassazione è giustificata dalla circostanza che “quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta”.
    Tuttavia, prosegue la circolare, “per evitare di attrarre a tassazione fattispecie non significative, (…) è stato previsto (…) che la tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di valute rivenienti da depositi e conti correnti si ha solo nel caso in cui la giacenza in valuta nei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente sia superiore a 100 milioni di lire (attuali 51.645,69 euro) per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta in cui la plusvalenza è stata realizzata” (cfr. articolo 67, comma 1-ter, del T.U.I.R).
    Tanto premesso, il caso che si esamina è relativo a contribuenti residenti nel territorio dello Stato che detengono un conto corrente in valuta estera avente corso legale presso un istituto bancario estero, soggetto agli obblighi di monitoraggio fiscale, che decidono di trasferire le somme ivi disponibili, per tranches e contestualmente, presso un nuovo istituto bancario estero, estinguendo il precedente conto corrente e aprendone uno nuovo.
    Trattasi, in particolare, di un nuovo conto intestato sempre allo stesso contribuente, espresso nella medesima valuta estera e soggetto, comunque, agli obblighi di monitoraggio fiscale in Italia.
    La fattispecie si sostanzia essenzialmente in operazioni di giroconto tra due conti correnti intestati allo stesso soggetto, senza cambio valuta e senza acquisto di prodotti finanziari o altre operazioni che sottendono una finalità di investimento.
    Non ricorre un’ipotesi di prelievo fiscalmente rilevante ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c-ter) del T.U.I.R.
    La citata circolare n. 165 del 1998 ha chiarito quanto detto, sia nella parte in cui stabilisce che il legislatore, con la previsione da ultimo citata, ha inteso tassare “solo le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso delle valute di cui sia stata acquisita e mantenuta la disponibilità per fini di mero investimento”) – che, come anticipato, per presunzione di legge deve ritenersi esistente nelle ipotesi in cui la valuta sia stata ceduta a termine o sia rinveniente da depositi
    o conti correnti – sia nella parte in cui chiarisce che “Alla cessione a titolo oneroso della valuta il legislatore ha equiparato anche il prelievo dal conto corrente o dal deposito. L'introduzione di tale equiparazione è giustificata dalla considerazione
    che quando la valuta è uscita dal conto corrente o dal deposito, non è più possibile stabilire se e in che momento essa è stata successivamente ceduta ”

    Nell’ipotesi della Risoluzione n 60 non si realizza un prelievo nell’accezione prevista dalla norma bensì un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto ad un altro – entrambi intestati allo stesso soggetto – nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un’attività di investimento, soggetto anch’esso all’adempimento degli obblighi di monitoraggio fiscale.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Consiglio dei Ministri del 9 dicembre ha approvato il decreto definitivo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l’efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

    Leggi anche Controlli circolazione denaro contante: la normativa nazionale si allinea a quella europea

    Vediamo una sintesi delle novità per oro e contanti.

    Regole per i contanti: recepite in via definitiva norme UE

    Il Decreto reca una definizione aggiornata di denaro contante, nuove definizioni legali di oro e sanzioni più pesanti per chi non dichiara o dichiara male in Dogana. 

    Il decreto legislativo porta modifiche importanti per tutti i trasferimenti di valuta in entrata e in uscita dall’Unione, 

    In particolare, nella sfera del contante, con obbligo di dichiarazione doganale, entrano tutti gli strumenti negoziabili al portatore che non prevedono di dover provare l’identità o il diritto di disporne quali: 

    • traveller’s cheque, 
    • assegni, 
    • vaglia cambiari, 
    • ordini di pagamento senza nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, o emessi in modo tale che il diritto passi all’atto della consegna,
    • le monete con un tenore in oro di almeno il 90% e i lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5 %, 
    • carte prepagate che contengono valore in moneta o liquidità.

    Relativamente alle novità per le Dogane il passaggio dei titoli al portatore e contanti dovrà essere dichiarato in Dogana a partire dal valore di 10.000 euro, anche viagginado in plichi postali, bagagli, o altra forma non accompagnata.

    Chi ha commesso la violazione può beneficiare della definizione con oblazione per sbloccare le somme, ma con percentuali più alte rispetto alla norma del 2008.

    L’infrazione viene estinta pagando:

    • il 15% del denaro eccedente la soglia di 10.000 euro, o
    • 30% fino a 40.000 euro di sconfinamento. 

    Cambiano inoltre la definizione di oro da investimento e di materiale d’oro, la dichiarazione in oro da trasmettere per operazioni pari o superiori a 10.000 euro.

    La nuova disciplina sul commercio di oro ha una definizione aggiornata di oro da investimento che ricomprende anche l’oro destinato a successiva lavorazione, nonché di materiale d’oro nel cui novero rientrano anche i semilavorati, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera c, numero 3, del Dpr 30 maggio 2002, n. 150, ossia: «prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti a uno specifico uso o funzione, ma sono destinati a essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio».

    Si rimanda al testo approvato per ulteriori approfondimenti.

  • Antiriciclaggio

    Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

    In attesa della decisione sul Registro dei Titolari effettivi rinviata alla Corte di Giustizia UE, e dopo la ulteriore richiesta di certezze da parte dei Commercialisti, il MIMIT con una nota del 28 novembre fornisce istruzioni certe per le Camere di Commercio.

    Prima dei dettagli ricordiamo che l'operatività del Registro, ai sensi del DM n 55/2022 è avvenuta con il DM MIMIT 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023. 

    Da allora diverse sono state le vicende giudiziarie, prima delle quali  è stata la sospensione del registro ad opera del TAR del Lazio.

    Da ultimo, il Consiglio di Stato, che aveva sospeso la decisione fino al 19 settembre scorso, si è pronunciato, in data 16 ottobre, rendendo disponibile l'Ordinanza n 8245/2024 con cui ha rimandato la decisione alla Corte di Giustizia UE.

    I Commercialisti con una lettera di novembre al MIMIT e al MEF hanno richiesto certezze circa l'operato delle Camere di Commercio, ora arriva la replica del MIMIT.

    Leggi anche Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole in attesa della ulteriore pronuncia.

    Registro Titolare effettivo: rinvio alla Corte UE

    Con la Nota del 28 novembre 2024 n. 115836 in risposta alle richieste di istruzioni certe per le Camere di Commercio, il MIMIT afferma che le pronunce cautelari sul Registro dei titolari effettivi del TAR del Lazio e dal Consiglio di Stato, continuano a determinare la sospensione del termine per adempiere e la sospensione dell’applicazione delle eventuali sanzioni da parte delle Camere di Commercio.

    Pertanto, ciò chiarito del Ministero, Unioncamere si pronuncia per la sospensione delle comunicazioni del titolare effettivo e invia istruzioni alle Camere di commercio sul territorio.

    Giuseppe Tripoli segretario generale delle Camere di Commercio: "richiede che le Camere di commercio adottino una linea uniforme e di rispetto ai precedenti indirizzi, anche in relazione alle numerose istanze provenienti dalle categorie e dagli Ordini professionali, ovvero quella di ritenere i dispositivi del Consiglio di Stato come una sospensione vera e propria dell’obbligo di comunicazione del titolare effettivo e conseguentemente della relativa conferma, dell’irrogazione delle sanzioni, delle verifiche a campione da parte degli Uffici sulle dichiarazioni rese e soprattutto dell’accesso ai dati a qualsiasi titolo"

    Il presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio ha espresso soddisfazione per le risposte ufficiali in linea con le richieste dei Commercialisti.

    Registro Titolare Effettivo: richiesta di sospensione in attesa della Corte UE

    Il CNDCEC nella missiva indirizzata al MEF e al MIMIT ha denunciato il disorientamento in cui operano le Camere di Commercio chiedendo risposte certe.

    Si spiega in proposito che a fronte della sospensione decisa dal Consiglio di Stato, alcune Camere di Commercio hanno optato per la sospensione di tutti gli adempimenti di comunicazione, variazione, conferma e consultazione del Registro; altre, invece, stanno continuando ad accettare le comunicazioni di prima iscrizione, ovvero di conferma o variazione dei dati.

    Il Presidente De Nuccio ha evidenziato che “Tale modus operandi sta generando numerosi problemi interpretativi per le imprese e per i commercialisti che, pur consapevoli che la sospensione dell’operatività del Registro importa quale conseguenza il blocco integrale del sistema, vedono abilitata sul sistema anche la funzione di ricezione delle comunicazioni di conferma annuale dei dati e legittimamente si interrogano sul corretto modo secondo cui operare per non incorrere in sanzioni”.

    A fronte di questa situazione: “si rende indispensabile un intervento dei Ministeri volto ad indicare agli Enti camerali il comportamento uniforme da adottare in pendenza del giudizio della Corte UE”.

    I Commercialisti chiedono, come soluzione utile, quella di attuare una sospensione totale del sistema, non solo per le richieste di accreditamento e per le attività di consultazione, ma anche per le comunicazioni”. 

    Infine il Consiglio Nazionale chiede anche di fare chiarezza sull’irrogazione di eventuali sanzioni.

    Si attende la risposta da parte dei ministri.

    Registro titolare effetivo: la storia delle sospensioni

    Era circa un anno fa che il TAR del Lazio sospendeva il Registro dei titolari effettivi.

    Viste le numerose incertezze interpretative attinenti alla normativa europea in materia e alla relativa declinazione nazionale nell’ambito del DLgs. 231/2007, il Consiglio di Stato, a fronte dell'ultima sospensione del Registro, ha diffuso l'Ordinanza n. 8248 con cui, “stante la delicatezza delle questioni involte”, ha sospeso il giudizio, rimettendo alla Corte di Giustizia europea.

    Sinteticamente l'Ordinanza rimette all'UE i seguenti quesiti:

    • «se l'art 31, para. 4 della direttiva 2015/849 modificata dalla direttiva 2018/843, laddove consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine sia compatibile con le norme della Carta dei diritti fondamentali (art. 7 "rispetto della vita privata e familiare" e art. 8 "protezione dei dati di carattere personal") nonché della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8), nella parte in cui consente l'accesso in ogni caso a qualunque persona fisica o giuridica "che possa dimostrare un legittimo interesse" senza precisare e delimitare la nozione stessa di "legittimo interesse" rimettendone la definizione alla piena discrezionalità degli Stati membri determinando il rischio di perimetrazioni eccessivamente estese dell'ambito soggettivo di azionabilità dell'accesso, potenzialmente lesive degli evocati diritti fondamentali della persona».
    • «Se le garanzie previste dall'art 31 par. 7 bis della direttiva 2015/849, modificata dalla direttiva 2018/843, relative al diritto a un ricorso amministrativo contro una decisione che deroga (in presenza di circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale) all'accesso di cui al par. 4, (accesso consentito, in ogni caso, alle informazioni sulla titolarità di un trust o di un istituto giuridico affine), considerate le tutele offerte dall'art. 47 (diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale) della Carta dei diritti fondamentali, nonché dall'art. 6 della CEDU  siano compatibili con gli articoli 6-7 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 marzo 2022, n. 55 nella parte in cui conferiscono ad un organo ammnistrativo non giurisdizionale quale è la Camera di commercio territoriale il potere di esprimersi determinando l'irreversibile effetto dell'ostensione dei dati prevedendo solo in una fase successiva il diritto ad un ricorso giurisdizionale azionabile dal titolare effettivo». 

    Si attende ora la pronuncia UE, ma nel frattempo Unioncamere ha sospeso tutti gli adempimenti e scongiura le sanzioni relative.

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone

    Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato, in data 1 ottobre, il documento “L’individuazione del titolare effettivo nelle società e negli enti di diritto privato”, curato dalla Commissione “Operatività del Registro dei Titolari Effettivi e adempimenti conseguenziali”.

    In attesa della pubblicazione della decisione di merito assunta dal Consiglio di Stato il 19 settembre 2024, il Consiglio Nazionale ha ritenuto opportuno fornire agli Iscritti all'Albo uno strumento di analisi e commento della casistica maggiormente ricorrente relativa al Titolare Effettivo, con lo specifico obiettivo di supportarli sia in sede di adempimento e nell’ambito dell’attività di assistenza e consulenza alle società e alle altre entità giuridiche di natura privatistica tenute alla comunicazione al Registro. 

    L'informativa del CNDCEC specifica che si è tenuto conto delle FAQ “Titolarità Effettiva e il Registro titolari effettivi” pubblicate dal Dipartimento del Tesoro del MEF con la Banca d’Italia e l’Unità di Informazione Finanziaria in data 20 novembre 2023. Il documento sarà in ogni caso aggiornato alla luce dell’evoluzione normativa.

    Titolare effettivo: come si individua nelle società di persone

    Il documento, a supporto dei commercialisti, è composto da 29 pagine ed è cosi suddiviso:

    • Nozione di titolare Effettivo,
    • Modalità di individuazione,
    • Casistica.

    Relativamente alla casistica, il documento ne riporta alcune elaborate in risposta a specifici quesiti posti in merito all’individuazione del titolare effettivo, precisando che le stesse sono frutto di un mero orientamento interpretativo e che in ogni caso la valutazione da parte del soggetto obbligato è strettamente connessa alle particolarità del singolo caso. 

    Per le società di persone, il documento evidenzia che la norma non ha definito un criterio specifico per la individuazione della titolarità effettiva; si ritiene, pertanto, opportuno applicare, nei limiti della compatibilità, il criterio individuato in caso di società di capitali.

    In particolare, i beneficiari di dette società possono essere individuati nei conferenti il capitale che, in relazione alla gestione della società, possono vedere incrementato (o decrementato) il valore della quota, nonché gli stessi conferenti quali destinatari della suddivisione degli utili.

    In relazione a ciò, si ritiene essere titolari effettivi di queste società anche i soci che beneficiano della gestione della stessa in termini di incremento della quota o di partecipazione agli utili quando dette quote o le relative partecipazioni agli utili superino il 25%, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano, nelle Sas, accomandanti o accomandatari. 

    Saranno da identificarsi come titolari effettivi i soggetti che, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, sono titolari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società (nel caso di amministrazione anche con modalità disgiuntive, congiuntive o miste). 

    In sintesi, i titolari effettivi nelle società di persone possono essere individuati nei soggetti che:

    • hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto, oppure, nei casi di ripartizione di utili in modalità non proporzionali ai conferimenti, indipendentemente dalla quota conferita, hanno diritto ad una parte degli utili o alle perdite in misura superiore al 25%; 
    • hanno poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione della società.

  • Antiriciclaggio

    Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

    Ai sensi del DM n 55/2023 sono tenute alla comunicazione dei dati della titolarità effettiva le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese (società per azioni, società a responsabilità limitata, società a responsabilità limitata semplificata, società in accomandita per azioni, società cooperative, società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata).

    I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

    La Banca D'Italia nella sezione apposita del proprio sito ha evidenziato, con FAQ predisposte congiuntamente a MEF e UIF, un chiarimento per gli enti ecclesiastici, vediamolo.

    Titolare Effettivo e enti ecclesiastici: come regolarsi?

    Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222 sono tenuti all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura del luogo in cui hanno sede (D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361). 

    Trova, pertanto, applicazione per tali enti l’articolo 20, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ai sensi del quale devono ritenersi titolari effettivi cumulativamente: 

    • a) i fondatori, ove in vita; 
    • b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
    • c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

    Nel caso, invece, di enti ecclesiastici non civilmente riconosciuti trova applicazione il criterio residuale di cui al comma 5 dello stesso articolo 20, secondo cui “il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione”.