• Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: il documento UIF sui rischi e le allerte

    L’UIF ha pubblicato nell’ambito della collana “Quaderni dell’antiriciclaggio”, un approfondimento sulle liste dei Paesi a rischio di riciclaggio (c.d. black list). 

    Ai fini della valutazione del sospetto di un’operazione e dell’eventuale invio di una SOS, ai soggetti obbligati è richiesto di adottare misure di due diligence rafforzata nei casi in cui siano coinvolti Paesi inclusi nelle black list.

    Le liste hanno lo scopo di:

    • valutare il livello di rischio di un soggetto o di un’operazione;
    • indicare la necessità di approfondire e valutare la compresenza di altre caratteristiche che possano concretizzare un sospetto di riciclaggio;
    • supportare le Financial Intelligence Unit (FIU) nel valutare il rischio concreto da attribuire alle operazioni sospette di natura transnazionale.

    Alle liste ufficiali a fini strettamente antiriciclaggio si affiancano liste ufficiali a fini fiscaliriguardanti Paesi con regimi privilegiati o non cooperativi, che sono particolarmente utili in quanto l’opacità tipica dei sistemi finanziari e societari delle giurisdizioni incluse le rende attrattive anche per l’attività di riciclaggio.

    Il documento descrive le caratteristiche e i contenuti delle liste ufficiali dei Paesi a rischio di riciclaggio o non cooperativi a fini fiscali, predisposte da organismi e istituzioni internazionali ed europee (quali GAFI, la Commissione europea e il Consiglio europeo) nonché quella specificamente italiana, definita dal DM 4 maggio 1999 e successive modificazioni.

    Le black list ufficiali sono confrontate con altri indicatori di Paesi a rischio di riciclaggio elaborati da istituti privati, per valutarne le differenze e trarre alcuni spunti di riflessione.

    Le principali liste di Paesi a rischio riciclaggio

    Il riciclaggio internazionale sfrutta le falle normative e l'opacità di alcuni sistemi economici. 

    Per contrastarlo efficacemente, è essenziale disporre di liste aggiornate dei Paesi ad alto rischio, che aiutino operatori, autorità e istituzioni a rafforzare i controlli e adottare misure mirate.
    Il recente Quaderno UIF n. 29 (luglio 2025) offre un’analisi strutturata di queste liste e delle segnalazioni SOS italiane, proponendo spunti operativi per il contesto nazionale.

    In proposito il GAFI (FATF) pubblica due liste:

    • Blacklist: Paesi con gravi carenze nei sistemi AML/CFT;
    • Greylist: Paesi con deficienze strategiche ma cooperativi.

    Attualmente, in blacklist ci sono Iran, Corea del Nord e Myanmar. In greylist figurano anche Turchia e Albania

    L’inclusione comporta obblighi di due diligence rafforzata per le operazioni finanziarie con soggetti legati a questi Stati.

    L’UE adotta una propria blacklist (Regolamento UE 2024/1624), in parte sovrapposta a quella GAFI.

    L’analisi della Commissione europea integra però anche:

    • elementi di trasparenza fiscale,
    • la valutazione di centri finanziari offshore,
    • e i pareri della nuova autorità AMLA.

    Nonostante ciò, alcuni Paesi UE e dell’area EEA sono esclusi a priori, anche quando mostrano vulnerabilità operative, rendendo la lista meno incisiva in alcuni casi.

    A fianco delle blacklist AML, ci sono:

    • la lista UE dei Paesi non cooperativi a fini fiscali, aggiornata semestralmente dal Consiglio Ecofin;
    • la lista italiana del DM 4 maggio 1999, che individua Stati con regimi fiscali privilegiati per le persone fisiche.

    Quest’ultima è ancora in vigore ed è centrale per contrastare le fittizie emigrazioni fiscali

    A luglio 2023, la Svizzera è stata rimossa da tale elenco.

    Il Basel AML Index misura il rischio paese combinando indicatori di:

    • qualità normativa,
    • corruzione,
    • segretezza bancaria,
    • e instabilità politica.

    Nel 2024, l’Italia è 102ª su 165 Paesi, con un punteggio di 4,8/10. 

    Il Tax Justice Network propone due indici:

    • il Financial Secrecy Index, dove primeggiano USA, Svizzera e Singapore;
    • il Corporate Tax Haven Index, dominato da Isole Vergini Britanniche e Paesi Bassi.

    L’Italia risulta 21ª per opacità finanziaria: segnale che anche i grandi Stati possono offrire spazi al riciclaggio.

    Focus Italia: cosa ci dice il documento UIF

    Nel 2022, il 17,7% delle SOS ricevute dalla UIF conteneva elementi collegati a Paesi in blacklist. 

    Queste segnalazioni risultano più rischiose, con rating elevato e maggiore probabilità di legami con reati fiscali o finanziamento al terrorismo.

    Tra i Paesi più citati nelle SOS troviamo:

    • Senegal (36,9% delle operazioni),
    • Marocco e Pakistan (oltre il 13%),
    • Svizzera, prima per valore degli importi sospetti (oltre 247 milioni di euro).

    La Svizzera, sebbene esclusa da alcune blacklist, rimane un nodo critico per le autorità italiane.

    Oltre al monitoraggio delle liste, la UIF evidenzia:

    • l’uso ricorrente di money transfer per aggirare i controlli,
    • l’importanza di analizzare flussi commerciali anomali (trade-based money laundering),
    • la necessità di rafforzare la due diligence su Paesi a rischio non sempre listati ufficialmente.

    Secondo la UIF, il rischio di riciclaggio non è solo normativo, ma coinvolge fattori “locali”:

    • prossimità culturale e migratoria (es. flussi con Albania e Senegal),
    • scambi commerciali intensi (con Lussemburgo, Paesi Bassi, Regno Unito),
    • uso di strumenti opachi o informali come hawala o fei ch’ien.

    Il documento UIF fornisce delle raccomandazioni, invitando le autorità italiane e gli operatori a:

    • integrare gli indici ufficiali con dati empirici nazionali,
    • adottare un approccio dinamico al rischio “estero”,
    • migliorare la formazione degli operatori finanziari e dei segnalanti.

    In conclusione, il contrasto al riciclaggio passa dalla comprensione puntuale dei Paesi coinvolti, non solo attraverso le liste ufficiali, ma con una visione più ampia e connessa al contesto italiano.

    Le segnalazioni SOS lo dimostrano: i flussi sospetti arrivano anche da Paesi apparentemente "sicuri".
    Per questo, l’integrazione tra dati nazionali, indicatori privati e blacklist istituzionali è essenziale per rafforzare la prevenzione.

  • Antiriciclaggio

    Regime transitorio criptovalute: al 30 giugno 2026

    L'OAM organismo degli agenti e mediatori ha pubblicato un comunicato stampa del 1° luglio a commento delle novità del Dl Omnibus o DL n 95/2025 pubblicto in GU n 149 del 30 giugno per le criptovalute.

    In particolare, si evidenzia che è stato prorogato al 30 giugno del 2026 il regime transitorio per gli operatori in criptovalute. 

    Vediamo le altre nolvità.

    Regime transitorio criptovalute: proroga al 30 dicembre 2026

    L'OAM ha commentato l’articolo 10 del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 che rinvia inoltre al 30 dicembre prossimo anche il termine per presentare l’istanza di autorizzazione prevista dal MiCAR.  

    Per effetto del Decreto, specifica l'OAM, le persone giuridiche regolarmente iscritte nel Registro VASP al 27 dicembre 2024 potranno presentare istanza di autorizzazione come CASP ai sensi del Regolamento MiCA, entro il 30 dicembre 2025 (termine precedentemente fissato al 30 giugno 2025) e continuare a prestare servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione e comunque non oltre 30 giugno 2026.

    Si tratta, pertanto, di una proroga di 6 mesi rispetto al precedente termine del periodo transitorio fissato al 30 dicembre 2025.

    Il decreto stabilisce, inoltre, che potranno usufruire del regime transitorio anche le persone giuridiche che appartengono al medesimo gruppo di una società che ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi del Regolamento MiCA.

    Viene, infine, prorogato l’obbligo di trasmissione all’OAM dei flussi informativi da parte dei VASP fino ai dati relativi al terzo trimestre 2025. L'OAM ha approvato una Circolare n 55/2025 con la quale è stato mantenuto invariato il contributo variabile richiesto per ciascun cliente comunicato (pari a 0,08 Euro). 

    In caso di trasmissioni con numero di clienti da 1 fino a 500, si applica una franchigia di 40 euro per la quota variabile del corrispondente trimestre di riferimento. Il contributo variabile relativo al secondo e terzo trimestre 2025 dovrà essere corrisposto rispettivamente entro il 18 agosto 2025 e il 17 novembre 2025, come sempre attraverso la piattaforma PagoPa.

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Antiriciclaggio: nuove regole per l’elenco operatori non finanziari

    Il provvedimento della Banca d’Italia del 16 giugno 2025 Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' su organizzazione, procedure e controlli in materia antiriciclaggio per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco. (25A03558) )(GU n. 144 del 24/06/2025) introduce una disciplina aggiornata per l’iscrizione e la gestione dell’elenco previsto dall’articolo 8 del D.L. 350/2001. Gli obblighi riguardano gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di trattamento del contante (custodia, trasporto, verifica, ricircolo delle banconote), in possesso della licenza ex art. 134 del T.U.L.P.S.

    Per l’iscrizione è necessario:

    • possedere i requisiti di onorabilità e professionalità per esponenti aziendali e soci;
    • disporre di un assetto organizzativo e di controlli interni in linea con le disposizioni sul trattamento del contante;
    • presentare la domanda secondo l’apposito modello (Allegato 1), corredata da documentazione dettagliata (organigramma, procedure, elenco soci, ecc.).

    L’iscrizione è autorizzata o negata entro 120 giorni dalla Banca d’Italia, che notifica l’esito e vigila sul rispetto del termine per l’inizio attività (altri 120 giorni). In caso di rinuncia, cessazione o violazioni rilevanti, l’operatore può essere cancellato su istanza o d’ufficio.

    Controlli antiriciclaggio: presidi, ruoli e formazione

    Il decreto introduce un quadro rigoroso in materia antiriciclaggio, proporzionato alla dimensione dell’operatore. Sono previsti presidi obbligatori, articolati su tre livelli di controllo:

    1. Controlli di primo livello: attivati nelle operazioni quotidiane per l’adeguata verifica e la rilevazione delle operazioni sospette.
    2. Controlli di secondo livello: gestiti dalla funzione antiriciclaggio, con responsabilità su verifica dei processi, proposta di correttivi, formazione del personale, redazione del regolamento AML e della relazione annuale.
    3. Controlli di terzo livello: esercitati dalla funzione di revisione interna (o da un referente qualificato in caso di esonero per operatori minori).

    Gli organi aziendali devono nominare responsabili per:

    • la funzione antiriciclaggio (non coincidente con titolare dell’impresa);
    • la revisione interna (se prevista);
    • le segnalzioni di operazioni sospette (SOS);
    • le segnalazioni periodiche alla Banca d’Italia (trimestrali, secondo schema operativo).

    Tutte le figure devono essere indipendenti, competenti, e, se esternalizzate, devono rispettare precisi obblighi contrattuali. È centrale anche la valutazione annuale del rischio (autovalutazione) che, per gli operatori minori, può avere cadenza biennale.

    A questo link tutta la modulistica allegata al decreto aggiornata 

    Vigilanza e sanzioni: controlli intensificati e criteri di intervento

    La Banca d’Italia è investita di poteri ispettivi, sanzionatori e di intervento ai sensi del D.lgs. 231/2007.

     Può condurre verifiche presso gli operatori, richiedere documenti, ordinare convocazioni, imporre misure correttive e, nei casi gravi, vietare nuove operazioni. 

    Le principali aree oggetto di controllo sono:

    • l’effettiva attuazione degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle SOS;
    • la congruità dell’assetto organizzativo e dei controlli interni;
    • la permanenza dei requisiti per l’iscrizione all’elenco.

    In caso di inadempimenti, sono previste sanzioni pecuniarie differenziate per operatori ed esponenti, con aggravanti in presenza di violazioni sistematiche, carenze strutturali o rischi significativi per la reputazione e la legalità.

    Il provvedimento entra in vigore il 24 luglio 2025 e sostituisce integralmente quello del 23 aprile 2019. 

    Gli operatori interessati devono adeguarsi tempestivamente, considerando l’alto livello di formalizzazione richiesto, l’obbligo di autovalutazione e l’attenzione alla formazione e al monitoraggio continuo.

  • Antiriciclaggio

    Operatori non finanziari gestori contante: novità per l’ adeguata verifica

    Con il provvedimento del 16 giugno 2025 (GU n. 144 del 24/06/2025), la Banca d’Italia ha aggiornato le disposizioni in materia d

    1. adeguata verifica della clientela e
    2.  conservazione dei dati 

    per gli operatori non finanziari iscritti all’elenco previsto dall’art. 8 del D.L. 350/2001 (gestori del contante). 

    Le nuove norme sostituiscono il provvedimento del 4 febbraio 2020 e si applicano specificamente a chi svolge attività di trattamento delle banconote in euro (es. trasporto valori con guardie giurate) a partire dal 16 luglio 2025.

    L’approccio introdotto è basato sul rischio, secondo tre livelli di obblighi:

    1. Adeguata verifica ordinaria: obbligatoria per tutte le relazioni continuative o operazioni ≥15.000 euro.
    2. Misure semplificate: applicabili ai clienti con profilo di rischio basso.
    3. Misure rafforzate: per soggetti ad alto rischio (es. PEP, operazioni con Paesi terzi ad alto rischio, importi elevati).

    Il sistema prevede una profilatura del cliente basata su criteri soggettivi (es. natura giuridica, indici reputazionali, attività prevalente, area geografica) e oggettivi (es. tipo e ammontare dell’operazione, frequenza). Ogni cliente va inserito in una classe di rischio, che condiziona entità e frequenza degli obblighi.

    Verifica rafforzata e semplificata: come cambia la gestione

    Gli operatori devono svolgere attività di identificazione e controllo che includono:

    • Raccolta e verifica di dati identificativi (cliente, esecutore, titolare effettivo).
    • Analisi dello scopo e natura del rapporto/operazione.
    • Monitoraggio costante del comportamento del cliente e dei soggetti serviti.

    In presenza di elevato rischio, scattano ulteriori obblighi:

    • Acquisizione di informazioni dettagliate su assetto proprietario, fondi e finalità dell’operazione.
    • Obbligo di autorizzazione da parte di un alto dirigente prima di avviare o proseguire un rapporto.
    • Controlli più frequenti e approfonditi, anche tramite software di monitoraggio.

    Invece, per clienti a basso rischio, sono previste semplificazioni (entro 30 giorni dalla relazione) come:

    • Rinvio dell’acquisizione del documento d’identità.
    • Dichiarazione de cliente sui dati del titolare effettivo.
    • Minor frequenza degli aggiornamenti e controlli.

    Ecco una tabella di sintesi 

    Tipologia Requisiti Obblighi
    Verifica Ordinaria Rapporti continuativi o operazioni ≥ 15.000€ Identificazione completa, controllo costante
    Verifica Semplificata Clienti a basso rischio (es. enti pubblici) Controlli meno frequenti, dati minimi, tempi diluiti
    Verifica Rafforzata PEP, Paesi terzi, operazioni sospette Autorizzazione dirigente, info aggiuntive, controlli intensi

    Chi sono gli operatori non finanziari gestori del contante

    Giova ricordare forse che a  norma dell' Art. 8 Decreto-Legge 350 2001 convertito con modificazioni dalla L. 23 novembre 2001, n. 409  i  gestori del contante  sono  

    • le banche e, 
    • nei limiti della loro attività di pagamento, le Poste Italiane S.p.A., 
    • gli altri intermediari finanziari e prestatori di servizi di pagamento nonché
    •  gli operatori economici che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete metalliche, compresi:

    a) i soggetti la cui attività consiste nel cambiare banconote o monete metalliche di altre valute;

    ((b) gli operatori non finanziari che svolgono professionalmente attività di custodia e trasporto ai sensi dell'articolo 134 del TULPS, limitatamente all'attività di trattamento del denaro contante;))

    c) gli operatori economici, quali i commercianti e i casinò, che partecipano a titolo accessorio alla gestione e distribuzione al pubblico di banconote mediante distributori automatici di banconote nei limiti di dette attività accessorie.

    Gli operatori non finanziari di cui alla lettera b) comma 2 del presente articolo che svolgono professionalmente attività di trattamento delle banconote in euro sono tenuti ad iscriversi in un apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia.)

     La Banca d'Italia disciplina con proprio regolamento i requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 2-bis e i casi di cancellazione e di decadenza.

    Fascicolo cliente e conservazione dei dati

    Ogni operatore è tenuto a predisporre un fascicolo di adeguata verifica per ciascun cliente, contenente:

    • Dati identificativi e documentazione.
    • Valutazioni sul profilo di rischio.
    • Traccia delle verifiche e richieste da autorità.
    • Informazioni sul soggetto servito, se diverso dal cliente.

    Tutti i dati devono essere conservati per almeno 10 anni e resi accessibili alle autorità. È previsto l’uso di centri di servizi esterni, purché l’operatore mantenga responsabilità e accesso diretto.

    Infine, è ammesso l’uso di terzi attestanti (es. intermediari bancari) per eseguire parte delle verifiche, previa attestazione scritta conforme ai criteri stabiliti. L’operatore rimane però sempre responsabile della validità degli adempimenti.

  • Antiriciclaggio

    Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF

    Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato l’ultima edizione dell’Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in Italia realizzate dal Comitato di sicurezza Finanziaria. 

    Si tratta di uno strumento fondamentale per:

    • gli intermediari finanziari, 
    • i professionisti,
    • gli operatori non finanziari,

    per la predisposizione di strumenti adeguati di contenimento del rischio rilevato.

    Il documento è elaborato dal Comitato di sicurezza finanziaria e le autorità che lo compongono con anche il contributi di rappresentanti del settore privato.

    Analisi rischi riciclaggio: il nuovo documento MEF

    La nuova edizione del documento di cui si tratta è stata approvata il 14 novembre 2024 dal Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) e ora resa disponibile dal MEF.

    Va evidenziato che la precedente pubblicazione risale al 2019 e, pertanto, la nuova versione era molto attesa.

    Il documento analizza dopo un quadro introduttivo le minacce e le criticità del sistema economico-sociale, si analizzano le minacce di finanziamento del terrorismo  e i presidi relativi.

    Si analizza inoltre il sistema di vigilanza e i professionisti coinvolti per minimizzare i rischi reali e concreti.

    Il documento si sofferma anche sull'uso del contante evidenziando che per contrastare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, in Italia, sin dal 1991, l’impiego del contante è stato limitato attraverso la definizione di soglie di utilizzo, al fine di prevenire molteplici forme di illegalità economica, completando così il complessivo sistema antiriciclaggio.
    Nel corso degli anni, il limite è stato oggetto di diversi aggiustamenti e, a partire da gennaio 2023, è stato fissato a 5.000 euro. 

    Per evitare che il divieto fosse aggirato, è stato esteso l’obbligo anche ai trasferimenti effettuati mediante più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.

    Inoltre, sono state previste soglie specifiche per i servizi di rimesse di denaro (c.d. “money transfer”) e per i cambiavalute, rispettivamente di 1.000 e 3.000 euro. 

    Al fine di incentivare il turismo straniero è stato anche previsto che gli operatori del settore del commercio al dettaglio e le agenzie di viaggio e turismo possano accettare pagamenti in contanti fino alla soglia di 15.000 euro dai cittadini stranieri extra-UE non residenti in Italia, per la vendita di beni e l’erogazione di servizi legati al turismo.
    Le Analisi relative al 2022 evidenziano che, sebbene in diminuzione rispetto al 2019, il contante è stato lo strumento di pagamento più utilizzato, nei punti vendita, dai cittadini italiani, soprattutto per acquisti di valore ridotto (fino a 50 euro): il 69% delle transazioni effettuate da cittadini italiani è stato regolato in contante, contro una media del 59% registrata per i cittadini dell’area euro. Complessivamente, i pagamenti con strumenti elettronici stanno aumentando, supportati anche dalla crescita del commercio elettronico.
    In generale, le carte di credito e di debito, oltre a rappresentare la principale alternativa al contante, continuano a essere lo strumento di pagamento più utilizzato, sia in termini di numero che di valore, per le transazioni relative ad acquisti online.
    Rilevante è anche la preferenza delle imprese riguardo all’uso del contante: nel 2021, il 31% delle imprese italiane ha dichiarato di preferire di essere pagato con tale mezzo. 

    Detta percentuale è superiore di 7 punti rispetto alla media dell’area euro (24%), risultando inferiore solo a quella di Slovacchia, Germania e Cipro.

    Per quanto attiene alla valutazione del rischio inerente di riciclaggio, le minacce con rilevanza “molto significativa” sono: 

    • corruzione, 
    • estorsione, 
    • evasione e reati tributari, 
    • contrabbando e contraffazione, sfruttamento sessuale, traffico illecito di rifiuti, truffa e usura sono reati che presentano, invece, una rilevanza “abbastanza significativa”.

    Complessivamente sul territorio nazionale la minaccia di riciclaggio è considerata molto significativa.

    Lo studio, relativamente ai Commercialisti ha evidenziato un crescente contributo quantitativo in termini di SOS, ma con margini di miglioramento nell’efficacia della collaborazione attiva e viene confermata la valutazione del sistema di prevenzione, formulata nell’Analisi del 2018, in termini di vulnerabilità relativa molto significativa, non essendo il rischio residuo mitigato in modo adeguato.

    Per il comparto dei revisori legali si conferma un livello medio di rischio specifico.

    Pe avvocati e  consulenti del lavoro è attribuito in giudizio complessivo di vulnerabilità, rispettivamente, molto significativa e abbastanza significativa.

  • Antiriciclaggio

    Cripto-attività: nuove regole per i presidi antiriciclaggio

    Pubblicato in GU n 303 del 28 dicembre il Decreto legislativo n 204 di Adeguamento  della  normativa   nazionale   alle   disposizioni  del Regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e  del  Consiglio, del 31 maggio 2023, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attivita' e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della  direttiva  (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo Regolamento (UE) 2023/1113.

    Presidi antiriciclaggio per cripto-attività: sintesi delle regole in GU

    In particolare, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall’articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.

    Al fine di adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del Travel Rule Crypto (TFR), il decreto modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto decreto antiriciclaggio), e apporta modifiche di mero coordinamento al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, in materia di rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori.

    Al fine di rafforzare i presidi antiriciclaggio in relazione alle cripto-attività:

    • si modificano le definizioni già previste di «cripto-attività», di «servizi per le cripto-attività» e di «prestatori di servizi per le cripto-attività», secondo quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114;
    • si inseriscono i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP), cioè le persone giuridiche autorizzate ad effettuare la prestazione di uno o più servizi per le cripto-attività ai clienti su base professionale, nella categoria degli «intermediari bancari e finanziari», al fine di assicurare che gli stessi siano soggetti agli stessi requisiti e allo stesso livello di vigilanza, relativamente ai profili antiriciclaggio, previsti per gli intermediari bancari e finanziari.
         Con riguardo agli obblighi cui i CASP saranno soggetti in virtù della loro inclusione tra gli intermediari bancari e finanziari, si prevedono, tra gli altri:
    • l’obbligo di trasmissione all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) dei dati aggregati concernenti la propria operatività, al fine di consentire l’effettuazione di analisi mirate a far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell’ambito di determinate zone territoriali;
    • la soggezione alla vigilanza di Banca d’Italia, ai fini antiriciclaggio;
    • si includono i prestatori di servizi per le cripto-attività tra i soggetti presso i quali il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza può espletare controlli sui fenomeni di riciclaggio;
    • si interviene sulle disposizioni in materia di analisi e valutazione del rischio, individuando misure che devono essere attuate dai prestatori di servizi per le cripto-attività, al fine di mitigare e attenuare i rischi riconducibili a trasferimenti verso o da indirizzi auto-ospitati.

  • Antiriciclaggio

    Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC

    Il CNDCEC con l'informativa n 171 del 13 gennaio rende noto della pubblicazione di un documento sul ruolo dell’Esponente aziendale AML che può essere rivestitito anche dai Commercialisti.
    In particolare il documento “La figura dell’Esponente aziendale AML nel Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023. Il ruolo del Commercialista esperto AML” illustra la nuova figura dell’Esponente aziendale AML (Anti-Money Laundering), introdotta nel Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
    Il ruolo dell’Esponente aziendale AML può essere ricoperto anche dai Commercialisti, già abitutati a svolgere incarichi nei Consigli di Amministrazione di intermediari finanziari, vediamo maggiori dettagli.

    Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC

    Il documento in premessa evidenzia che per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è fondamentale che gli intermediari finanziari adottino adeguati processi organizzativi e sistemi di controllo interno.

    Tale attenzione è evidenziata anche dal documento della Banca d'Italia 26 marzo 2019 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, modificato con il citato provvedimento del 1° agosto 2023, che chiarisce e integra le norme principali, per supportare gli intermediari finanziari nell’applicare gli obblighi di legge in modo consapevole ed efficace, seguendo il principio del risk-based approach

    A tal fine:

    • le procedure e i controlli vanno calibrati sulle caratteristiche specifiche dell’attività svolta, quali la natura, la dimensione, la complessità organizzativa e la tipologia di servizi offerti, applicando così il principio di proporzionalità;
    • devono essere definiti chiaramente ruoli, compiti e responsabilità assegnati ai diversi livelli;
    • viene ribadita l'importanza delle prevedere procedure interne per l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, nonché conservazione della documentazione, delle evidenze dei rapporti e delle operazioni.

    L’organizzazione dei presidi AML dei soggetti obbligati, è stata rimodulata e l’Autorità di vigilanza ha dovuto rinnovare i presidi organizzativi minimi che devono almeno dotarsi di delle seguenti aree e figure di riferimento:

    • una funzione antiriciclaggio;
    • un responsabile per l’invio delle segnalazioni sospette;
    • una funzione di internal audit;
    • un esponente aziendale per l’antiriciclaggio.

    Il ruolo dell’esponente aziendale AMLpuò essere ricoperto anche dai commercialisti che come specifica il documento del CNDCEC sono “già abituati a svolgere incarichi nei Consigli di Amministrazione di intermediari finanziari in ragione di mandati professionali specifici e, soprattutto, già in possesso dell’esperienza e della conoscenza delle norme e delle tecniche di gestione dei rischi”.