• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione 1 semestre 2022: rettifiche per errati versamenti

    L'INPS, con il Messaggio n. 3112 dell'8 agosto 2022,  chiarisce le modalita di gestione delle note di rettifica  emesse nel caso di applicazione delle nuove aliquote contributive sugli ammortizzatori sociali da gennaio a giugno 2022 , in anticipo rispetto alle istruzioni  fornite dall'INPS .

    L'istituto aveva comunicato infatti con il messaggio 637/2022,  che le regole precedenti andavano applicate fino a nuovo avviso, giunto  con il  messaggio 2637/2022  con valore dal 1 luglio 2022.. 

    I datori di lavoro che hanno  applicato le nuove aliquote già nei primi sei mesi del 2022  e hanno visto scartare le denunce   sono ora chiamati a  regolarizzare le posizioni  entro 45 giorni dalla data di ieri (pubblicazione del messaggio 3112/2022 ) 

    C'è tempo quindi fino al 22 settembre  per chiedere l'attribuzione del codice di autorizzazione “4k” che indica:

     “azienda con Ndr per contribuzione Dlgs 148/2015 in difformità al messaggio 637/2022”.

    La richiesta dovrà essere inoltrata tramite Cassetto Previdenziale del Contribuente sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando uno dei due seguenti oggetti:

    a) “Richiesta CA 4K periodi da gennaio a giugno 2022”;

    b) “Richiesta CA 4K periodi parziali”.

    I datori di lavoro, che non si sono attenuti alle indicazioni di cui al paragrafo 8 del messaggio n. 637/2022 per i periodi contributivi da gennaio 2022 a giugno 2022, opteranno per l’ipotesi a) e l’assegnazione del CA “4K” avverrà centralmente (per l’intero periodo da gennaio 2022 a giugno 2022).

    Invece nel secondo caso , di fruizione parziale,  il datore di lavoro dovrà indicare i periodi contributivi  per i quali, quindi, chiede l’assegnazione del CA “4K”, che avverrà a cura della Struttura territoriale INPS di competenza.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Disoccupazione giornalisti: le regole fino al 2023

    Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l'Inps  ha chiarito le disposizioni per l'indennità di disoccupazione e mobilità per i giornalisti dipendenti dopo il passaggio all'inps: per tutto il 2022 e il 2023   restano valide le regole  degli articoli 22-25 del regolamento INPGI, anche se la gestione operativa delle domande è svolta sulla piattaforma INPS.

    Dal 1 gennaio 2024 i lavoratori saranno interessati dalla disciplina della indennità NASPI come tutti gli altri lavoratori dipendenti iscritti all'AGO.

    Ricordiamo gli aspetti principali della disciplina attuale.

    Disoccupazione giornalisti: importi e requisiti

    Possono avere l'indennità di disoccupazione  i giornalisti iscritti all'ex Inpgi da almeno 2 anni che  hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro comprese l'ipotesi di 

    • dimissioni per giusta causa;
    • risoluzione consensuale con  procedura di conciliazione preventiva e per 
    • dimissioni  durante il periodo tutelato di maternità.

    L'indennità è pari al 60% della retribuzione media contributiva  nelle 12 mensilità  preedenti  con un massimo di 1.745,30 euro mensili e da diritto all'accredito figurativo dei contributi

     Dal 181° giorno l'indennità si riduce del 5% ogni mese fini ad un tetto del 50%.

    In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, di durata pari o inferiore a sei mesi, la prestazione è sospesa per la durata del rapporto, mentre :

    1. per contratti giornalistici al di sopra di 6 mesi l'indennità cessa definitivamente
    2. per contratti superiori a 6 mesi  non giornalistici l'indennità è sospesa e riprende poi con detrazioni per i giorni di attività

    L'indennità non è cumulabile con pensioni dirette, anche pro quota.

    Disoccupazione giornalisti: come fare domanda

    Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria va presentata domanda all’INPS esclusivamente in via telematica  sul sito inps.it,  selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.

    Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:

    • SPID di livello 2 o superiore;

    • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

    • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni 

    1. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o 
    2. dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.

    la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro  o del preavviso.

    Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno  l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante.

     Documenti da produrre al momento della domanda

    Questi i documenti necessari 

    1. documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” – certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
    2. ultime buste paga;
    3. copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
    4. compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
    5. dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
    6. modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Giornalisti dipendenti: nuova gestione CIGS

    Cone noto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ha previsto che “con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI) sia trasferita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)"

     Con due circolari successive l'INPS è intervenuto in questi giorni   con le istruzioni   su alcune tutele assistenziali  per  questa categoria, in particolare in materia di cassa integrazione straordinaria e di indennita di disoccupazione per  i giornalisti che svolgono attività con rapporto di lavoro subordinato 

    In particolare la circolare 87 2022 chiarisce le modalità  per 

    1. la  gestione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa entro la data del 30 giugno 2022
    2.  per la presentazione delle nuove richieste di trattamento a partire dal 1° luglio 2022.
    3. per la presentazione delle domande di intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297.

    Trattamenti CIGS autorizzati entro il 30 giugno 2022

    1. Per quanto riguarda le Prestazioni gia autorizzate, anche  a pagamento diretto  per periodi fio al 30 giugno 2022 i datori di lavoro già autorizzati  devono continuare a inviare all’INPGI le denunce DASM   e l'istituto  provvede all’elaborazione delle denunce, aggiornando l’estratto contributivo dei lavoratori interessati, e trasmette gli esiti all’INPS che dispone il relativo pagamento oppure comunica ai datori di lavoro interessati l’ID Compensazione.
    2. Per  periodi di integrazione salariale straordinaria con scadenza successiva al 30 giugno 2022,  i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti e Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

    ATTENZIONE I datori di lavoro destinatari di più decreti  devono presentare una domanda per ciascun decreto e per ciascuna unità produttiva . Vanno distinte anche le domande  in favore sia del personale giornalistico rispetto a quello poligrafico (impiegati e operai)

    CIGS autorizzata dopo il 30 giugno 2022

    La gestione dei decreti di concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, compresi i contratti di solidarietàè di esclusiva competenza dell’INPS, a prescindere dal periodo autorizzato.

    Pertanto, i datori di lavoro devono inviare un’apposita domanda di autorizzazione per ciascuna unità produttiva, tramite la procedura “CIG Straordinaria e Deroga” accessibile dal “Portale Aziende, Consulenti ed Associazioni di categoria”, “Servizi per aziende e consulenti”, funzioni CIG e Fondi di solidarietà, presente sul sito www.inps.it.

    CIGS giornalisti: Codici e compilazione Uniemens

    Per quanto attiene alla compilazione dei flussi UniEmens,  il codice di conguaglio  verrà comunicato dall’Istituto tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente, unitamente al rilascio dell’autorizzazione 

    Per tutti gli eventi di cassa integrazione straordinaria gestiti con il sistema del ticket,  deve essere indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.

    Successivamente all’autorizzazione del conguaglio  va utilizzato  il nuovo codice causale “L093”, avente il significato di “CIGS Giornalisti ex Inpgi”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.

    i datori di lavoro, che abbiano anticipato ai propri dipendenti trattamenti di integrazione salariale fruiti entro il 30 giugno 2022 e il cui termine di decadenza, è successivo al 1° luglio 2022, qualora non abbiano ancora provveduto al conguaglio, valorizzeranno  nell’elemento <CodiceCausale>  il nuovo codice causale “L570”, avente il significato di “Conguaglio CIGS Giornalisti periodi autorizzati da INPGI”,  a decorrere dal periodo di competenza agosto 2022.

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il nuovo codice causale “E611”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG Giornalisti ex Inpgi” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

    Domande Fondo di Garanzia TFR

    La circolare chiarisce infine che a decorrere dal 1° luglio 2022 l’INPS diviene competente per la gestione del Fondo di garanzia, riguardo alle seguenti categorie di lavoratori: 

    1. giornalisti professionisti,
    2.  pubblicisti e 
    3. praticanti

     titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

    A partire da tale data, le domande  devono essere presentate esclusivamente in via telematica, direttamente dall’utente, attraverso il sito www.inps.it utilizzando il servizio “Fondi di garanzia – Domanda (cittadino)” oppure attraverso i servizi telematici offerti dai soggetti abilitati all’intermediazione con l’INPS.

    La competenza per l’istruttoria è determinata sulla base della residenza del lavoratore risultante dagli archivi dell’Istituto. Per i lavoratori trasferiti all’estero la competenza è determinata in base all’ultima residenza registrata in Italia.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Cassa integrazione per transizione occupazionale 2022

     Nel messaggio Inps N. 2423 del 15 giugno 2022  l'Istituto  fornisce le istruzioni per l'applicazione della novità della legge di Bilancio 2022  che ha previsto  un ulteriore forma di ammortizzatore sociale   per sostenere  iavoratori nelle transizioni occupazionali  a seguito di  riorganizzazioni aziendali. 

    In particolare,  la norma ha inserito nel  D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, l’articolo 22-ter, rubricato “Accordo di transizione occupazionale”  che prevede il  trattamento di cassa integrazione straordinario  per un periodo massimo di dodici mesi complessivi,  non ulteriormente prorogabili.

    Cassa integrazione per processi di transizione occupazionale

    La disposizione dell’articolo 22–ter del D.lgs n. 148/2015 si rivolge ai datori di lavoro destinatari  di CIGS, che occupano più di 15 dipendenti.

    Si ricorda che, dopo l’intervento operato dalla legge n. 234/2021 (cfr. la circolare n. 18/2022), rientrano nel campo di applicazione della CIGS:

    • i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che operano in settori non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali 
    • le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, le imprese del sistema aeroportuale, (senza limiti dimensionali)
    •  i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, iscritti nel registro apposito

    Per l’accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter è necessario che i datori di lavoro abbiano espletato la procedura  sindacale di cui all’articolo 24 del D.lgs n. 148/2015 con individuazione dei i lavoratori che  dopo la riorganizzazione o risanamento – restino, comunque, non riassorbibili. 

    Sempre in sede di consultazione sindacale, devono essere definite – con la Regione e azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, anche attraverso il ricorso ai Fondi interprofessionali per la formazione continua.

    I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui trattasi accedono al programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), per cui  nominativi  sono comunicati all’ANPAL.

    Questo ulteriore periodo di CIGS è concesso in deroga ai limiti di durata  ordinari e  non vanno conteggiati nel periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento.

    CIGS  per  transizione occupazionale: contributo addizionale

    Le imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 22-ter sono tenute al versamento del contributo addizionale ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs n. 148/2015.

    La misura dell’aliquota contributiva  varia in funzione dell’intensità di utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile; al contributo addizionale  si applica l’aliquota del 15% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.

    Procedura e codici  CIGS nel “Sistema UNICO”:

    Nell’ambito del codice intervento 333 – CIG Straordinaria [D.Lgs 148/2015], è stato istituito il codice evento: 146 Ulteriori trattamenti nel 2022-23 – L.234/21 art.22 ter

    Per l'esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale  vanno indicati:

    •  il codice evento “CSR” (“Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria Richiesta”), sia in caso di cassa integrazione richiesta (non ancora autorizzata) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione; dovrà essere altresì indicato il codice “T” in “TipoEventoCIG” e il relativo ticket in <IdentEventoCig>.
    • Successivamente all’autorizzazione del conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, va valorizzato il nuovo codice causale “L091”, avente il significato di “Conguaglio CIGS D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
    • Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale,  va utilizzato il nuovo codice causale “E609”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria D.Lgs. n. 148/2015 art.22 ter” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.