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CCNL somministrazione 2025: in vigore i testi definitivi
Le Associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm e sindacali NIdiL CGIL FeLSA CISL e UILTemp hanno firmato il 22 luglio, a Roma il testo definitivo del CCNL Somministrazione, per i dipendenti delle Agenzie per il Lavoro che occupa, in Italia, circa un milione di persone l’anno.
L'accordo precisa che alla luce del principio di ultravigenza condiviso nei precedenti rinnovi e fermo restando quanto previsto dall'Accordo sulle decorrenze sottoscritto in data 13 febbraio 2025, le Parti concordano che il CCNL decorre dal 21 luglio 2025 e sarà in vigore fino al 20 luglio 2028 salvo quanto di seguito specificato: la disciplina di cui all'art. 10, par. EBITEMP lettera h) nonché dell'Accordo delle Parti sociali del 3 febbraio 2025 "Welfare sanitario", di cui all'allegato n. 15, decorrono dal. 1°giugno 2025.
Il comunicato stampa sindacale evidenzia in particolare il miglioramento delle condizioni economiche con
- aumenti superiori al 15% per l’indennità di disponibilità e
- aumenti del 20% sulle prestazioni erogate dalla bilateralità,
- l’introduzione di una specifica assicurazione sanitaria di settore.
Dal punto di vista normativo, la principale novità è il preavviso di 3 giorni in caso di proroga per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi con indennizzo in caso di violazione
razionalizzato e potenziato lo strumento della clausola sociale per i cambi appalto.
Vengono anche migliorate le tutele individuali, con una particolare attenzione alla maternità, sia sui rapporti di lavoro a termine sia a tempo indeterminato, alle malattie ingravescenti, alle persone migranti, al contrasto alle molestie e alle donne vittime di violenza con l’introduzione di uno specifico sostegno economico.
In tema di formazione si introduce le possibilita di FAD con indennità di frequenza e formazione continua di alta specializzazione, oltre ad un rafforzamento del diritto mirato.
Introdotta, inoltre, la contrattazione di secondo livello con le Agenzie per il Lavoro;
sul fronte delle relazioni sindacali, decentramento dei percorsi di gestione anche sui singoli siti per monitorare le condizioni di lavoro e il rispetto della parità di trattamento.
Introdotta anche la nuova Procedura di Ricollocazione Plurima (PRP) per i casi di fuoriuscite plurime dalle aziende utilizzatrici per assicurare maggiori tutele anche ai lavoratori e alle lavoratrici in somministrazione.
SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOSOMM
SCARICA QUI IL TESTO DEL CCNL SOMMINISTRAZIONE ASSOLAVORO.
CCNL agenzie di somministrazione la firma del 3 febbraio 2025
Il 3 febbraio 2025, Assolavoro e Assosomm, le principali associazioni di categoria del settore della somministrazione di lavoro, hanno firmato due accordi identici con i sindacati Nidil-Cgil, Felsa CISL e Uiltemp. Questi accordi stabiliscono il rinnovo del CCNL del 15 ottobre 2019 (vedi ultimo paragrafo), applicabile ai lavoratori in somministrazione delle agenzie per il lavoro.
Tra le novità più rilevanti vi sono l’aumento dell’indennità di disponibilità e il rafforzamento del welfare, inclusi miglioramenti nell’assistenza sanitaria e nei sistemi di ammortizzatori sociali.
L'accordo non prevede interventi sulle retribuzioni in quanto la legge prevede che i lavoratori in somministrazione hanno gli stessi diritti, le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoratore alle dirette dipendenze dell’azienda presso cui prestano la propria attività.
Un accordo separato ha definito la nuova aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro (FSBS), fissata allo 0,60% delle retribuzioni imponibili.
La ripartizione prevede :
- un contributo dello 0,45% a carico del datore di lavoro e
- dello 0,15% a carico del lavoratore.
Il rinnovo introduce anche aggiornamenti sulle normative contrattuali.
Il periodo di prova per i contratti a tempo determinato passa da 1 a 2 giorni, mentre per i contratti di durata inferiore a 3 giorni rimane di 1 giorno.
Cambiano anche le regole per il Monte Ore Garantito (MOG), con una durata minima di 4 mesi e una retribuzione minima del
- 35% per i lavoratori in missione e del
- 50% per quelli in attesa di missione.
Inoltre, la procedura per la mancanza di occasioni di lavoro (MOL) è stata semplificata e rinominata "procedura di ricollocazione individuale", con regole specifiche per missioni collettive di almeno 30 lavoratori e per lavoratrici in gravidanza
CCNL Agenzie somministrazione: Formatemp – Ebitemp
Sono state introdotte misure di potenziamento del welfare sanitario per migliorare il benessere e la fidelizzazione dei lavoratori somministrati e per la formazione.
In particolare , il Fondo FormaTemp si occupa delle attività formative con un'indennità di frequenza oraria. Nel testo sono definiti i contenuti della formazione per i candidati a missione e lavoratori in missione, nonché per le attività formative dei lavoratori a tempo indeterminato e in apprendistato e per le procedure di ricollocazione, riolti anche ai lavoratori in part time verticale
E' possibile svolgere i corsi anche a distanza con specifiche modalita
Prestazioni Ebitemp
Si prevedono in caso di malattia anche servizi di medicina digitale.
In caso di maternità, sono previste specifiche tutele per le lavoratrici in gravidanza e per le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione. Sono garantiti importi una tantum in caso di maternità e integrazioni salariali in caso di maternità anticipata e obbligatoria.
Il contributo di sostegno al reddito è destinato ai lavoratori in somministrazione con specifici requisiti e ai lavoratori disoccupati al termine della procedura di ricollocazione.
CCNL 2019 Assolavoro
Il Ccnl firmato da Assolavoro nel 2019 incrementava il numero massimo delle proroghe che possono essere applicate a ciascun contratto di lavoro a scopo di somministrazione. È confermata la disciplina vigente prima del decreto 87/2018 che prevede di norma sei proroghe per ogni contratto di somministrazione .
Sono ammesse però otto proroghe nei casi seguenti:
- se il Ccnl dell’utilizzatore fissa una durata massima superiore a 24 mesi.
- lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati: privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi,
- lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore applicando le procedure del Ccnl,
- casi previsti da accordi di secondo livello o dai contratti collettivi degli utilizzatori e
- impiego di disabili assunti in base alla legge 68/1999.
Altri aspetti dell'accordo riguardavano il welfare di settore , la formazione e il MOG (contratto a monte ore garantito):
- si prevede il “diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale”
- una disciplina puntuale dell’apprendistato tramite Agenzia per il Lavoro,
- Contratto a Monte Ore Garantito (MOG) riservato ai settori più esposti alla frammentazione contrattuale, (turismo, grande dstribuzione, logistica, alimentare, agricoltura, telecomunicazioni e servizi alla persona individuati mediante i codici Ateco) che era sperimentale nell'accordo del 2014, diventa un istituto strutturale del contratto
- incentivi e premialità per i contratti di lunga durata: pari ad esempio a mille euro se almeno di dodici mesi;
- per i lavoratori disoccupati da almeno 45 giorni e precedentemente a tempo determinato in somministrazione per almeno 90 giornate nell’arco nell'anno viene riconosciuto un sostegno al reddito una tantum di 780 euro, che sale a mille euro se le giornate di lavoro arrivano a 110.
Si riconfermava la possibilità di ricorrere alla somministrazione anche per il lavoro domestico. Il sistema della bilateralità è esteso quindi a Colf e badanti.
Una particolare tutela per le lavoratrici madri prevede il diritto di precedenza al termine del godimento dei benefici legati alla maternit, per l'avvio in missione a determinate condizioni, nei 30 giorni successivi alla cessazione dell'evento.
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Rinnovo CCNL dirigenti bancari: aumenti del 30% e altre novità
E' stato firmato il 14 luglio 2024 l'accordo sul contratto dei dirigenti bancari e reso definitivo il testo coordinato del rinnovo del CCNL bancari firmato nel 2023, con vigenza dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 202
Per i dirigenti bancari arriva un significativo adeguamento dello stipendio minimo, che passa da 65.000 a 85.000 euro annui, con un incremento complessivo del 31%. L’intesa, raggiunta tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le sigle sindacali di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin), rappresenta un passaggio molto rilevante per la valorizzazione del ruolo dirigenziale nel settore del credito.
Inoltre è stato firmato l'ampliamento anche per i lavoratori bancari in part time la riduzione oraria a parità di retribuzione, come gli altri dipendenti, di cui godranno a partire dal 1 gennaio 2026, in forma di aumento della paga oraria.
Vediamo di seguito i dettagli economici e normativi.
Novità retributive
L’aumento sarà suddiviso in due tranche: la prima, pari a 15.000 euro (+23%), sarà operativa dal 1° agosto 2025, portando la retribuzione minima a 80.000 euro lordi annui; la seconda, pari a 5.000 euro, sarà erogata a partire da gennaio 2026. L’adeguamento giunge dopo anni di attesa e si inserisce in un contesto profondamente mutato, caratterizzato da nuove esigenze organizzative, tecnologiche e relazionali.
Come sottolineato dalla Fabi in una nota, l’intervento è volto a riequilibrare i livelli retributivi rispetto alle responsabilità crescenti a cui i dirigenti sono sottoposti.
Decorrenza Importo Aggiuntivo Stipendio Minimo Lordo Annuo Incremento Percentuale Situazione attuale (fino al 31 luglio 2025) — € 65.000 — Dal 1° agosto 2025 + € 15.000 € 80.000 +23% Da gennaio 2026 + € 5.000 € 85.000 +31% complessivo Novità contrattuali per dirigenti e part time
Oltre alla componente economica, l’accordo introduce rilevanti novità sul fronte delle tutele personali e della conciliazione vita-lavoro, in particolare per quanto riguarda malattia, maternità e disabilità.
Tra le innovazioni spicca l’estensione delle garanzie in caso di gravidanza a rischio, che prevedono ora un pieno riconoscimento del trattamento economico.
Inoltre, in presenza di disabilità certificata, il periodo di comporto – ovvero il tempo massimo di assenza per malattia prima della risoluzione del rapporto – viene aumentato del 50%.
È prevista anche un’aspettativa non retribuita della durata massima di 24 mesi per affrontare malattie oncologiche o altre patologie di pari gravità. Questi elementi rafforzano il sistema di welfare contrattuale, ponendo particolare attenzione ai bisogni di salute e inclusione.
Infine, è prevista un’attenzione specifica alla formazione, con un maggiore utilizzo delle risorse del fondo paritetico Fondir, al fine di garantire un aggiornamento continuo e adeguato alle sfide della digitalizzazione e dell’innovazione nel comparto finanziario.
Sul CCNL dei bancati bancari firmato nel 2023 si segnala anche la firma riguardante la riduzione oraria a parità di stipendio, già n vigore per i lavoratori a tempo pieno a partire da gennaio del 2026.
QUI il testo del CCNL ABI 2023
Dialogo ABI Sindacati – Il testo del CCNL dirigenti Bancari
Il rinnovo contrattuale conferma la solidità del dialogo tra Abi e le rappresentanze sindacali, come evidenziato dalla presidente del Comitato Affari Sindacali e Lavoro di Abi, Ilaria Maria Dalla Riva, che ha parlato di “una positiva e consolidata esperienza di confronto”. Secondo il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, l’accordo rappresenta un ulteriore tassello della strategia sindacale, dopo il rinnovo del contratto nazionale dello scorso novembre, completato con il testo coordinato per quadri e impiegati. “I dirigenti bancari – ha affermato – sono figure decisive per il funzionamento del sistema creditizio, spesso gravate da carichi di lavoro elevati e responsabilità complesse, che ora trovano un riconoscimento più equo”. Per Riccardo Colombani, segretario generale della First Cisl, il nuovo contratto restituisce centralità alla professionalità dirigenziale, rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva anche in un ambito ad alta specializzazione come quello bancario.
Scarica qui il testo del CCNL dirigenti.
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Costo lavoro pubblici esercizi: aggiornamento 2025
Il ministero del lavoro ha reso disponibile sul proprio sito l'11 luglio il decreto che stabilisce il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore Turismo – comparto pubblici esercizi “Ristorazione collettiva”
I valori sono stati stabiliti anche sulla base della comunicazione del 01 luglio 2025, con la quale le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo stipulato il giorno 5 giugno 2024 tra FIPE- Confcommercio Imprese per l’Italia; LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI; CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI; AGCI – SERVIZI; con la partecipazione di CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTUCS, hanno condiviso le tabelle del costo medio orario elaborate dalla Direzione Generale e hanno valenza :
- dal mese di giugno 2024;
- gennaio e settembre 2025;
- gennaio e settembre 2026;
- gennaio, giugno, novembre e dicembre 2027
In allegato le tabelle suddivise con riferimento rispettivamente
- alla contrattazione nazionale e
- a quella provinciale, solo per le provincie nelle quali è intervenuta la contrattazione di secondo livello.
Tabelle e possibili variazioni del costo del lavoro
Il decreto precisa anche che tale costo del lavoro è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da disposizioni normative di cui l’impresa può usufruire;
- b) ad oneri derivanti dalla gestione aziendale e da accordi di secondo livello;
- c) ad oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Rinnovo CCNL Cooperative Metalmeccaniche: aumenti, welfare e nuove regole
E' stato siglato il 17 giugno 2025, il rinnovo del contratto collettivo nazionale per i lavoratori delle cooperative metalmeccaniche, scaduto nel giugno 2024.
L’intesa – della durata quadriennale (luglio 2024 – giugno 2028) – è stata sottoscritta da Fim, Fiom, Uilm e dalle centrali cooperative LegaCoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro. Il contratto prevede significativi miglioramenti su aumenti salariali, previdenza, welfare, orario e flessibilità.
Aumenti retributivi, welfare e previdenza integrativa
Il nuovo CCNL prevede aumenti retributivi superiori all’inflazione.
Da giugno 2025 è previsto un primo incremento di € 42,61 al livello C3, rispetto ai € 27,70 derivanti dall’IPCA 2024 (1,3%).
Dal 2025 al 2028, nel mese di giugno sarà applicato un aumento del 2% della paga base, anche in caso di inflazione inferiore.
Se l’inflazione rilevata (IPCA al netto degli energetici importati) sarà inferiore al 2%, la differenza sarà registrata a credito, recuperabile in aumenti futuri. È inoltre garantito un minimo complessivo di € 200 per il livello C3 entro giugno 2028. Anche le indennità di trasferta e reperibilità saranno adeguate secondo lo stesso criterio.
Sul fronte del welfare aziendale, i flexible benefits aumentano gradualmente da € 220 a € 250 nel periodo 2025-2028. Il contributo alla previdenza complementare “Previdenza Cooperativa” passa dal 2% al 2,3% dal 1° giugno 2025.
Previsto un contributo una tantum di € 50 per le prime adesioni under 35.
L’assistenza sanitaria integrativa aumenta a € 180 annui (dal 2025) e a € 215,40 (dal 2026), includendo una copertura LTC con rimborso di € 500 in caso di non autosufficienza.
Infine viene rafforzato l’elemento perequativo: dal 1° gennaio 2026 sale a € 500 lordi con meccanismo di calcolo basato sulla differenza tra retribuzione annua lorda e paga base tabellare.
Contratti, flessibilità e diritti nei rapporti a termine
L’intesa modifica le regole sui contratti a termine e in somministrazione. Oltre i 12 mesi sono richieste specifiche causali, tra cui :
- picchi produttivi,
- nuove commesse,
- innovazione,
- digitalizzazione e sostituzione di personale.
Le stesse condizioni valgono per proroghe o rinnovi, nel limite dei 24 mesi.
Dal 1° gennaio 2026, per i lavoratori in somministrazione con almeno 12 mesi di lavoro (anche frazionato) presso lo stesso utilizzatore per la stessa mansione, scatta il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato. Il diritto va esercitato entro 6 mesi dalla cessazione e decade dopo un anno. In caso di più richieste, prevale l’anzianità o l’età anagrafica.
Infine, per i PAR residui pari o superiori a 16 ore al 31 dicembre, è obbligatoria la programmazione entro il 31 marzo e la fruizione entro il 30 giugno. In assenza, sarà l’azienda a calendarizzarli con 5 giorni di preavviso.
Orario, salute, sicurezza e politiche di genere
Il contratto introduce una riduzione di 8 ore annue per chi lavora su 21 turni settimanali e un permesso retribuito di 8 ore per lavoratori over 50 per visite mediche. Gli RLS avranno diritto a 8 ore aggiuntive di formazione. Dal 2026 sarà attivo un sistema trimestrale per segnalazioni non urgenti tra RLS, RSPP e tecnici.
L’accordo prevede inoltre 2 ore annue di formazione obbligatoria per tutti i dipendenti su tematiche di genere.
Tabella riassuntiva minimi e aumenti
Livello Minimi
fino al 31/05/2025Minimi
1/6/2025Minimi
1/6/2026Minimi
1/6/20271/6/2028 Incremento Totale D1 1.719,67 1.754,06 1.789,14 1.824,92 1.861,42 141,75 D2 1.906,99 1.945,13 1.984,03 2.023,71 2.064,18 157,19 C1 1.948,18 1.987,14 2.026,88 2.067,42 2.108,77 160,59 C2 1.989,38 2.029,17 2.069,75 2.111,14 2.153,36 163,98 C3 2.130,56 2.173,17 2.216,63 2.260,96 2.306,18 17 -
CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: il rinnovo 2025
Il 18 febbraio 2025 è stata sottoscritta un'ipotesi di accordo tra Uniontessile-Confapi, Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori della piccola e media industria nei settori tessile, abbigliamento e moda, calzature, pelli e cuoio, penne, spazzole e pennelli, occhiali e giocattoli. Questo accordo rappresenta un passo significativo nel miglioramento delle condizioni lavorative e nella regolamentazione delle relazioni industriali in questi settori. L'accordo, che decorre dal 1° aprile 2024 e scade il 31 marzo 2027, introduce una serie di modifiche e innovazioni che riguardano vari aspetti economici e normativi.
Vediamo una sintesi nei paragrafi seguenti.
CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: Aspetti economici
Uno degli elementi più rilevanti dell'accordo riguarda gli aumenti salariali e i nuovi minimi contrattuali. Le parti hanno concordato un incremento contrattuale a regime per il livello 4 di ogni settore pari a 200,00 euro lordi, da erogarsi in tre tranches: 100,00 euro con la retribuzione di gennaio 2025, 60,00 euro con quella di gennaio 2026 e 40,00 euro con quella di gennaio 2027.
Inoltre, l'accordo prevede l'erogazione di un importo forfetario a titolo di "una tantum" del valore di 100,00 euro lordi con la retribuzione del mese di febbraio 2025 per tutti i lavoratori in forza alla data del 1° gennaio 2025. Questo importo è definito in egual misura per tutti i livelli d'inquadramento ed è omnicomprensivo degli istituti retributivi diretti, indiretti e differiti, di origine legale o contrattuale.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE.
L'accordo prevede un aumento dell'aliquota contributiva a carico dell'azienda, che a partire dal 1° gennaio 2026 passerà dall'1,90 al 2,00 per cento.
LAVORO STRAORDINARIO
L'accordo prevede modifiche alle percentuali di maggiorazione del lavoro straordinario per alcuni settori. A partire dal 1° marzo 2025, la maggiorazione sul lavoro straordinario diurno aumenta dal 25 al 27 per cento per il settore giocattoli e per le ore eccedenti l'orario contrattuale e legale nel settore occhiali.
CCNL tessili calzaturieri CONFAPI: le nuove tabelle retributive
Liv.
Minimi dall’1.2.2022
Par.
Minimi SETTORE TESSILI ABBIGLIAMENTO
Aumenti
Dall’1.1.2025
Dall’1.1.2026
Dall’1.1.2027
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
8
229
2.294,34
127,22
2.421,56
76,33
2.497,90
50,89
2.548,78
254,44
7
214
2.165,73
118,89
2.284,62
71,33
2.355,95
47,56
2.403,51
237,78
6
203
2.032,22
112,78
2.145,00
67,67
2.212,66
45,11
2.257,77
225,56
5
191
1.904,62
106,11
2.010,73
63,67
2.074,40
42,44
2.116,84
212,22
4
180
1.802,56
100,00
1.902,56
60,00
1.962,56
40,00
2.002,56
200,00
3 bis
175
1.761,28
97,22
1.858,50
58,33
1.916,84
38,89
1.955,72
194,44
3
170
1.720,03
94,44
1.814,47
56,67
1.871,14
37,78
1.908,92
188,89
2 bis
163
1.669,04
90,56
1.759,60
54,33
1.813,93
36,22
1.850,15
181,11
2
155
1.624,36
86,11
1.710,47
51,67
1.762,14
34,44
1.796,58
172,22
1
100
1.281,95
–
1.558,00
–
1.558,00
–
1.558,00
–
Liv.
Minimi dall’1.2.2022
Par.
Minimi SETTORE CALZATURE
Aumenti
Dall’1.1.2025
Dall’1.1.2026
Dall’1.1.2027
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
8
229,00
2.304,39
127,22
2.431,61
76,33
2.507,94
50,89
2.558,83
254,44
7
214,00
2.142,11
118,89
2261,00
71,33
2.332,33
47,56
2.379,89
237,78
6
203,00
1.982,64
112,78
2.095,42
67,67
2.163,08
45,11
2.208,19
225,56
5
191,00
1.882,46
106,11
1.988,57
63,67
2.052,24
42,44
2.094,68
212,22
4
180,00
1.802,82
100,00
1.902,82
60,00
1.962,82
40,00
2.002,82
200,00
3 bis
175,00
1.761,28
97,22
1858,50
58,33
1.916,84
38,89
1.955,72
194,44
3
170,00
1720,25
94,44
1814,70
56,67
1.871,36
37,78
1.909,14
188,89
2 bis
163,00
1.669,10
90,56
1.759,66
54,33
1.813,99
36,22
1.850,21
181,11
2
155,00
1624,55
86,11
1710,66
51,67
1.762,32
34,44
1.796,77
172,22
1
100,00
1.279,53
–
1.558,00
–
1.558,00
–
1.558,00
–
Liv.
Minimi dall’1.2.2022
Par.
Minimi SETTORE OCCHIALI
Aumenti
Dall’1.1.2025
Dall’1.1.2026
Dall’1.2.2027
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
Incrementi
Minimi
6
224,00
2.240,20
125,14
2.365,34
75,08
2.440,42
50,06
2.490,48
250,28
5
208,00
2.046,27
116,20
2.162,47
69,72
2.232,19
46,48
2.278,67
232,40
4S
192,00
1.894,69
107,26
2.001,95
64,36
2.066,31
42,91
2.109,22
214,53
4
179,00
1.808,06
100,00
1.908,06
60,00
1.968,06
40,00
2.008,06
200,00
3
173,00
1.729,01
96,65
1.825,66
57,99
1.883,65
38,66
1.922,31
193,30
2
160,00
1.630,40
89,39
1.719,79
53,63
1.773,42
35,75
1.809,17
178,77
1
100,00
1.279,86
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VEDI le altre tabelle retributive nel testo dell'accordo IN PDF
CCNL tessili calzaturieri CONFAPI 2025: novità contrattuali
L'accordo introduce diverse modifiche normative che riguardano vari aspetti del rapporto di lavoro. In primo luogo, vengono ridefinite le durate dei periodi di prova. A partire dal 1° marzo 2025, per tutti i settori, il periodo di prova non potrà superare determinate durate specifiche. Questa modifica mira a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nelle fasi iniziali del rapporto di lavoro, sia per i lavoratori che per i datori di lavoro.
CONTRATTI A TERMINE
Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato, l'accordo stabilisce che essi possano avere una durata superiore a 12 mesi, ma non oltre i 24 mesi, in casi specifici come l'esecuzione di un progetto definito nel tempo, la realizzazione di progetti temporanei legati alla modernizzazione degli impianti produttivi o il lancio di nuovi prodotti. PERMESSI E MALATTIE
Questa flessibilità consente alle aziende di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato, pur garantendo tutele ai lavoratori.
In materia di permessi, assenze ed aspettative viene prevista la possibilità di fruire dei permessi mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 in modalità frazionata a gruppi di 4 ore, per un totale di 24 ore al mese, con un preavviso di almeno 5 giorni.
Inoltre, a partire dal 1° marzo 2025, il congedo di paternità obbligatoria viene incrementato di una giornata retribuita a carico dell'azienda, portando il totale a 11 giorni lavorativi.
In materia di malattia e infortunio non sul lavoro viene esteso a 15 mesi il periodo di comporto per i lavoratori affetti da gravi patologie che richiedono terapie salvavita, con decorrenza a partire dal 18 febbraio 2025.
VIOLENZA DI GENERE
Un altro aspetto normativo rilevante riguarda le misure contro la violenza di genere. Le lavoratrici vittime di violenza e molestie sui luoghi di lavoro hanno diritto a un periodo di astensione retribuito della durata massima di 5 mesi, fruibile su base oraria o giornaliera in un arco temporale di 3 anni. Inoltre, viene riconosciuto il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a 12 mesi, nonché agevolazioni per l'accesso a forme di flessibilità e di modalità agile dal lavoro.
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CCNL Elettrici 2025 -2027: aumenti fino a 290 euro
Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i lavoratori del settore elettrico, avvenuto lo scorso 11 febbraio, ha introdotto significative novità che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025 e rimarranno valide fino al 31 dicembre 2027. Sono previsti aumenti retributivi a partire da aprile 2025 .
Vediamo in dettagli nei paragrafi seguenti .
CCNL elettrici 2025 – Aspetti economici
Le principali modifiche riguardano gli aspetti economici, tra cui:
- un aumento del Trattamento Economico Minimo (TEM),
- incentivi alla produttività e
- un incremento delle quote di finanziamento per il welfare aziendale.
Per quanto concerne il TEM, sono stati stabiliti incrementi medi nel triennio di 290 euro per il parametro 179,76 e 220 euro per il parametro medio 134,19, in base alla tipologia di attività svolta. I nuovi minimi contrattuali, validi dal 1° aprile 2025, sono differenziati tra chi opera nella produzione, trasformazione, trasporto e vendita di energia elettrica e chi si occupa di efficienza energetica e assistenza ai clienti. Gli aumenti retributivi seguiranno ulteriori scaglioni previsti per aprile e ottobre 2027.
Un altro aspetto rilevante del nuovo CCNL riguarda il premio di produttività, il cui valore è stato fissato a livello nazionale, ma subordinato al raggiungimento di specifici obiettivi qualitativi. Tali obiettivi comprendono la riduzione delle interruzioni del servizio, il contenimento del tasso di reclami e il miglioramento dei tempi di fatturazione.
Per i lavoratori impegnati nella produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, il premio sarà pari a 210 euro annui per il periodo 2025-2027, mentre per coloro che operano nei servizi di efficienza energetica e assistenza ai clienti sarà di 140 euro annui.
In entrambi i casi, tali somme si aggiungono agli eventuali premi aziendali previsti localmente.
Sul fronte del welfare, il nuovo accordo prevede un aumento della contribuzione aziendale ai Fondi di previdenza complementare (3 euro in più per il 2026 e 4 euro per il 2027) e di assistenza sanitaria (2 euro aggiuntivi per il 2026 e 3 euro per il 2027), senza differenziazione tra le diverse categorie di lavoratori.
CCNL elettrici 2025 Le novità normative
Dal punto di vista normativo, il nuovo contratto introduce miglioramenti nelle condizioni di lavoro per specifiche categorie di dipendenti. Per chi opera nella produzione e vendita di energia, i permessi ROL per i semiturnisti con orario settimanale di 40 ore aumentano da 76 a 96 ore annue, mentre il periodo di comporto in caso di malattia per disabili o fruitori della Legge 104 viene esteso fino a 18 mesi (24 mesi per sommatoria, con ulteriore proroga a 32 mesi per patologie gravi). Inoltre, dal 2025, il numero di giornate di ferie disponibili aumenterà gradualmente fino a un massimo di 24 giorni annui. Per il personale dei servizi commerciali e dell'efficienza energetica, è stata introdotta la possibilità di fruire di permessi retribuiti nei pomeriggi del 2 novembre, 24 e 31 dicembre, con eventuale recupero nei primi quattro mesi dell'anno successivo. Infine, tutte le categorie beneficeranno dell'estensione delle misure previdenziali anche a chi non aderisce alla previdenza complementare e non richiede scatti di anzianità nei primi sei mesi dall'assunzione.
CCNL elettrici 2025 : tabelle di riepilogo
Categoria Retribuzione (dal 1° Aprile 2025) Premio di produttività annuo Contributo Welfare (2026-2027) Produzione, Trasformazione, Distribuzione Fino a 4.115,33 € 210 € +3 € (2026), +4 € (2027) Efficienza Energetica e Assistenza Clienti Fino a 3.030,10 € 140 € +3 € (2026), +4 € (2027) In questo estratto dal testo dell'accordo i minimi retributivi aggiornati
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CCNL UNEBA Rinnovo 2023-2025
Il 24 gennaio 2025 è stato sottoscritto l'accordo definitivo per il rinnovo del CCNL Uneba 2023-2025, che prevede diversi aggiornamenti economici e normativi.
Ecco le principali novità e gli aumenti retributivi previsti .
Rinnovo CCNL UNEBA 2025 Aspetti Normativi
Il rinnovo del CCNL Uneba 2023-2025 ha introdotto importanti novità sotto il profilo normativo, mirate a migliorare le condizioni di lavoro e la gestione delle risorse umane nel settore.
Abolizione del TEP
Dal 1° febbraio 2025 viene abolito il Trattamento Economico Progressivo (TEP), eliminando il vincolo della maturazione di Rol, scatti di anzianità e quattordicesima mensilità dopo tre anni dall'assunzione. Gli scatti di anzianità saranno ora calcolati direttamente dalla data di assunzione, garantendo maggiore equità per tutti i lavoratori.
Tempi di Vestizione
Il nuovo contratto introduce una regolamentazione specifica per il tempo necessario alla vestizione e svestizione, stabilendo un tempo riconosciuto pari a 15 minuti. Questo cambiamento assicura un maggiore rispetto dei diritti dei lavoratori e una migliore organizzazione delle attività lavorative.
Classificazione del Personale
La classificazione del personale è stata rivista con l'obiettivo di rendere più chiara e uniforme la distribuzione delle mansioni e delle responsabilità. In particolare:
– L'educatore viene inquadrato al livello 3S, eliminando le previsioni basate sull'anzianità di servizio.
– L'Operatore Socio Sanitario (OSS) avrà un inquadramento unico in 4S, eliminando la distinzione tra chi opera con persone autosufficienti o meno.
– Il 7° livello viene abolito, con il reinquadramento del personale al 6° livello e una nuova riparametrazione degli scatti maturandi.
Tutela della Maternità
Il nuovo contratto rafforza le tutele per le lavoratrici in maternità, prevedendo l’integrazione al 100% della retribuzione per il periodo di maternità obbligatoria. Inoltre, per maggiore chiarezza, è stato predisposto un allegato riassuntivo sulla disciplina dei congedi.
Stabilizzazione del Lavoro
Per contrastare la precarietà, il contratto introduce una clausola di stabilizzazione elevata al 30%, incentivando l'assunzione a tempo indeterminato.
Contrasto alle Molestie e alla Violenza di Genere
Il nuovo CCNL introduce misure specifiche per prevenire molestie e violenze nei luoghi di lavoro. Sono stati sviluppati due articoli dedicati a questa tematica, con l'obiettivo di supportare le vittime e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
Misure di Gradualità
Per le strutture che potrebbero incontrare difficoltà nell'applicazione immediata del nuovo CCNL, è stata prevista una clausola di gradualità, permettendo un adattamento progressivo senza compromettere la stabilità occupazionale.
Disponibile qui il testo del ccnl in pdf
Rinnovo CCNL UNEBA gli aumenti
Voce Importo Data di Applicazione Aumento tabellare – Prima tranche 70€ Ottobre 2024 Aumento tabellare – Seconda tranche 50€ Luglio 2025 Aumento tabellare – Terza tranche 25€ Marzo 2026 Contributo ASI a carico del datore 2€ Gennaio 2026 Indennità per mancato versamento ASI 21€ (14 mensilità) Gennaio 2025