• CCNL e Accordi

    Federterziario: rinnovato il ccnl terziario commercio

    È stato sottoscritto il nuovo CCNL Terziario, Commercio e Servizi applicabile ai dipendenti delle micro, piccole e medie imprese del settore, con l’obiettivo di coniugare sostenibilità economica delle aziende e rafforzamento delle tutele per i lavoratori. Il contratto, valido su tutto il territorio nazionale, si inserisce in un contesto economico complesso, caratterizzato da inflazione, trasformazione digitale e crescente esigenza di flessibilità organizzativa.

    E' in vigore dal 29 dicembre 2025 al 28 dicembre 2028.

    Le parti sociali hanno puntato su un impianto contrattuale unitario e semplificato, capace di offrire certezze sui costi del lavoro e, al tempo stesso, di valorizzare il capitale umano. In particolare, il rinnovo introduce interventi mirati sia sul piano normativo – con attenzione a formazione, welfare e relazioni sindacali – sia sul piano economico, attraverso l’aggiornamento dei minimi retributivi e l’introduzione dell’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.).

    Il contratto si rivolge a una platea molto ampia di imprese operanti nel commercio, nei servizi e nel terziario avanzato, comprese le attività di e-commerce, ICT e servizi alle persone.

    FEDERTERZIARIO rappresenta attualmente oltre 90.000 imprese piccole imprese industriali commerciali e lavoro autonomo, iscritte  in circa 80 Associazioni Territoriali . Nato circa 30 anni fa ,  ad oggi, ha sottoscritto 23 CC.CC.NN.LL. nei  diversi settori lavorativi del terziario.    

    Novità contrattuali e enti bilaterali

    Sul fronte normativo, il rinnovo del CCNL rafforza il ruolo della bilateralità, confermando l’obbligatorietà degli enti di riferimento, che sono:

    • EBINTUR ente bilaterale,
    •  PREVILAVORO ITALIA  per la sanità  integrativa e 
    • FONDITALIA per la formazione dei lavoratori .

    L’adesione a tali strumenti non rappresenta solo un adempimento contrattuale, ma costituisce parte integrante del trattamento economico e normativo spettante ai lavoratori.

    Particolare rilievo assume la formazione continua, che diventa un elemento strutturale del rapporto di lavoro. 

    A partire dal nuovo ciclo contrattuale, le aziende sono chiamate a garantire percorsi formativi per i lavoratori a tempo indeterminato, finalizzati allo sviluppo di competenze tecniche, digitali e gestionali. In mancanza di formazione interna, il contratto prevede specifiche misure compensative a favore del lavoratore.

    Viene inoltre confermata e ampliata la possibilità di ricorrere alla contrattazione di secondo livello, aziendale o territoriale, con l’obiettivo di collegare una quota della retribuzione a risultati di produttività, qualità ed efficienza, beneficiando – ove ricorrano i requisiti di legge – delle agevolazioni fiscali e contributive previste per i premi di risultato.

    Rilevante anche l’attenzione alla conciliazione vita-lavoro, con strumenti di flessibilità oraria, part-time, smart working e banca delle ore, nonché alle politiche di pari opportunità e di contrasto a comportamenti lesivi della dignità personale, come mobbing e molestie.

    Da evidenziare inoltre 

    la revisione e l’aggiornamento del sistema di classificazione e delle figure professionali, con un focus specifico sul comparto Ict

    la possibilita di  di impiegare il lavoratore in più attività all'interno dello stesso  livello di inquadramento, 

    Infine si segnala la definizione di specifiche causali per i contratti a termine con  durata superiore ai 12 mesi:

    •  picchi di attività per  fiere, festività, 
    • processi di digitalizzazione,
    •  innovazione organizzativa e 
    • progetti a tempo determinato

    Le novità economiche

    Dal punto di vista economico, il rinnovo contrattuale aggiorna i minimi retributivi per i diversi livelli di inquadramento, assicurando un adeguamento graduale e sostenibile per le imprese. I nuovi importi costituiscono la base di calcolo per tutti gli istituti indiretti e differiti previsti dal contratto. Di seguito una tabella riepilogativa degli aumenti nei diversi  livelli retributivi, utile come riferimento operativo.

    MInimi retributivi al 1 .12. 2025:

     

    Liv.

    Importi (Euro)

    Quadri

    2.989,89

    I

    2.508,10

    II

    2.238,26

    III

    1.987,11

    IV

    1.786,87

    V

    1.661,54

    VI

    1.542,73

    VII

    1.397,16

    TABELLA AUMENTI RETRIBUTIVI 

    Decorrenza Livello Aumento mensile (Euro)
    Dal 01/07/2026 Quadri 125,11
    I 114,26
    II 99,36
    III 83,65
    IV 72,18
    V 66,33
    VI 59,09
    VII 52,29
    Dal 01/03/2027 Quadri 15,20
    I 13,45
    II 12,28
    III 11,35
    IV 10,79
    V 9,85
    VI 8,68
    VII 7,95

    Accanto all'aumento dei  minimi, il contratto introduce l’Elemento di Garanzia Retributiva (E.G.R.), destinato ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione di secondo livello. 

    L’importo, variabile in base al livello di inquadramento e alla dimensione aziendale, viene riconosciuto con erogazione annuale e non incide su TFR e altri istituti. 

    TABELLA  EDR 

    Dimensione azienda Quadri, I e II (Euro) III e IV (Euro) V e VI (Euro)
    Fino a 15 dipendenti 101 87 72
    Da 16 dipendenti in su 111 97 82

    TABELLA AUMENTI COMPLESSIVI

    Livello Aumento dal 01/07/2026 (€) Aumento dal 01/03/2027 (€) Totale aumento mensile (€)
    Quadri 125,11 15,20 140,31
    I 114,26 13,45 127,71
    II 99,36 12,28 111,64
    III 83,65 11,35 95,00
    IV 72,18 10,79 82,97
    V 66,33 9,85 76,18
    VI 59,09 8,68 67,77
    VII 52,29 7,95 60,24

    Gli importi indicati rappresentano l’incremento complessivo dei minimi tabellari derivante dalle due tranche di aumento previste dal CCNL, al netto dell’eventuale Elemento di Garanzia Retributiva.

  • CCNL e Accordi

    In Gazzetta il nuovo contratto scuola: Testo e tabella degli aumenti

     È stato firmato nella mattinata del 5 novembre il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 per il comparto scuola. L’annuncio è arrivato ieri sera dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha definito l’accordo “un risultato storico”, sottolineando come per la prima volta nella storia della scuola italiana venga garantita una reale continuità contrattuale.Il testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio 2026

    Con questa firma – ha dichiarato Valditara – si pongono le basi per chiudere in tempi rapidi anche il contratto 2025-2027. Se riusciremo nell’intento, sarà la prima volta che tre contratti nazionali vengono siglati durante la durata di un solo governo”.

    Il nuovo CCNL,  per il quale sono stati stanziati 240 milioni di euro aggiuntivi di  finanziamento  prevede aumenti retributivi significativi per tutto il personale scolastico, sia docente che non docente.

    Per il triennio 2022-2024, gli incrementi medi sono di 

    • 144 euro mensili lordi per i docenti e di 
    • 105 euro per il personale Ata (amministrativo, tecnico e ausiliario). 
    • per università euro 141;
    •  enti di ricerca euro 211; 
    • AFAM euro 173.

    Si tratta di un ulteriore passo avanti dopo l’accordo del triennio precedente (2019-2021), che aveva riconosciuto aumenti medi di 123 euro per gli insegnanti e 89 euro per gli Ata.

    Con la futura firma del contratto 2025-2027, gli incrementi complessivi raggiungeranno – secondo le stime fornite dal Ministero – 416 euro mensili lordi per i docenti e 303 euro per il personale Ata, includendo anche gli arretrati maturati, per  circa 2.500 euro per i docenti e oltre 1.830 euro per gli Ata.

    Welfare Misure fiscali e bonus collegati

    L’accordo contrattuale si accompagna a una serie di misure fiscali e di welfare previste nella legge di bilancio 2026, volte a sostenere ulteriormente il reddito dei lavoratori della scuola.

    Tra queste spiccano:

    1. una detassazione del salario accessorio, finanziata con 170 milioni di euro, che si tradurrà in un bonus una tantum di circa 140 euro;
    2. il taglio del cuneo fiscale, che comporterà un incremento annuo fino a 850 euro per la maggior parte dei docenti;
    3. l’aumento del bonus mensile per le lavoratrici madri, portato a 60 euro al mese.

    Queste misure fiscali, sommate agli aumenti contrattuali e alle indennità previste, delineano un quadro complessivo di significativa  rivalutazione economica del personale scolastico 

    Inoltre dal 1° gennaio 2026, , entrerà in vigore una polizza sanitaria nazionale dedicata al personale della scuola, con rimborsi fino a 3.000 euro l’anno per spese mediche e sanitarie.

    A questa copertura si aggiunge l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che fino ad oggi gravava interamente sui lavoratori.

    Un intervento che, secondo Valditara, “restituisce dignità e sicurezza a chi ogni giorno lavora per la formazione delle nuove generazioni”.

    Tabella aumenti retributivi CCNL scuola (richieste ARAN)

    In attesa del testo ufficiale riportiamo i valori richiesti dalla piattaforma ARAN nell'ultimo incontro .

    Profilo Fascia di anzianità Aumento totale ARAN (€) Anticipo IVC (€) Aumento effettivo lordo (€)
    Docente infanzia/primaria 0-8 115,59 67,70 47,89
    9-14 126,75 74,86 51,89
    15-20 138,84 81,15 57,69
    21-27 148,41 87,29 61,12
    28-34 161,30 93,38 67,92
    da 35 168,47 97,98 70,49
    Docente diplomato sec. II grado 0-8 115,59 67,70 47,89
    9-14 126,75 74,86 51,89
    15-20 138,89 81,18 57,71
    21-27 153,23 90,38 62,85
    28-34 165,94 96,36 69,58
    da 35 173,25 101,05 72,20
    Docente sec. I grado 0-8 124,28 73,28 51,00
    9-14 137,28 81,62 55,66
    15-20 150,93 88,91 62,02
    21-27 162,13 96,09 66,04
    28-34 176,68 103,25 73,43
    da 35 184,97 108,57 76,40
    Docente laureato sec. II grado 0-8 124,28 73,28 51,00
    9-14 140,55 83,72 56,83
    15-20 155,15 91,61 63,54
    21-27 171,07 101,83 69,24
    28-34 184,97 108,57 76,40
    da 35 193,31 113,92 79,39
    Collaboratori scolastici 0-8 91,33 52,71 38,62
    9-14 98,40 57,25 41,15
    15-20 103,55 60,55 43,00
    21-27 108,73 63,88 44,85
    28-34 112,55 66,33 46,22
    da 35 115,34 68,12 47,22
    Assistenti 0-8 101,65 58,76 42,89
    9-14 110,62 64,51 46,11
    15-20 117,39 68,86 48,53
    21-27 124,09 73,16 50,93
    28-34 128,94 76,27 52,67
    da 35 132,67 78,66 54,01
    Funzionari 0-8 137,22 76,96 60,26
    9-14 151,03 85,83 65,20
    15-20 163,33 93,72 69,61
    21-27 176,50 102,17 74,33
    28-34 190,23 110,98 79,25
    da 35 203,62 119,58 84,04

  • CCNL e Accordi

    Firmato il rinnovo del CCNL Imprese di pulizie artigianato

    In data 17 dicembre 2025 è stata sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL applicabile ai dipendenti delle imprese artigiane esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. L’intesa è stata raggiunta tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese di Pulizia, CNA Costruzioni – CNA Imprese di Pulizia, Casartigiani e Claai e le organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL 

    Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028, mantenendo i propri effetti fino alla sottoscrizione del successivo rinnovo. Le modifiche trovano applicazione dalla data di sottoscrizione, salvo specifiche decorrenze differenziate previste per singoli istituti. 

    La contrattazione di secondo livello viene confermata, di norma, a metà della vigenza contrattuale.

    Il campo di applicazione del CCNL resta riferito alle imprese artigiane in possesso dei requisiti di legge che svolgono attività di pulizia e servizi affini in ambienti pubblici e privati, comprese le attività di sanificazione, disinfezione, derattizzazione e manutenzione delle piscine. Dal 1° febbraio 2026 è inoltre prevista l’istituzione di una commissione bilaterale con funzioni di monitoraggio sull’ambito applicativo del contratto.

    Vediamo  le principali novità normative e retributive.

    CCNL imprese pulizie artigiane: novità contrattuali

    Sul piano normativo, l’accordo di rinnovo introduce diverse modifiche operative di rilievo per la gestione dei rapporti di lavoro:

    VIOLENZA DI GENERE

     Viene innanzitutto inserito uno specifico articolo dedicato ai congedi per le lavoratrici vittime di violenza di genere. Oltre a richiamare integralmente la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 80/2015, il CCNL riconosce una condizione di miglior favore, prevedendo, su richiesta della lavoratrice, ulteriori tre mesi di aspettativa retribuita con un’indennità pari al 70% della retribuzione globale mensile, a carico dell’azienda. Il periodo di congedo è computato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali, secondo le modalità indicate nel testo contrattuale. Sono disciplinate anche specifiche tutele organizzative, tra cui la possibilità di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e il diritto al successivo ripristino del full time, nonché la possibilità di richiedere il trasferimento presso altro appalto e l’esonero temporaneo dai turni disagiati al termine del percorso di protezione.

    PERIODI DI PROVA

    In materia di periodo di prova, vengono ridefinite le durate massime in base al livello di inquadramento, con una specifica previsione per i lavoratori operai, per i quali il periodo di prova è fissato in 40 giorni lavorativi. Le nuove disposizioni si applicano alle assunzioni effettuate a partire dal 1° febbraio 2026, mentre per i rapporti instaurati in precedenza continua a valere la disciplina previgente.

    LAVORO SUPPLEMENTARE

    Il rinnovo interviene anche sulla disciplina del lavoro supplementare nel rapporto a tempo parziale, fissando il limite massimo al 50% dell’orario pattuito e stabilendo una maggiorazione forfettaria del 25% sulla retribuzione tabellare. Per il contratto a tempo determinato, il CCNL individua ulteriori causali che consentono il ricorso a rapporti oltre i dodici mesi, con riferimento a esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell’organico.

    PREAVVISO

    Ulteriori novità riguardano i termini di preavviso per licenziamento e dimissioni degli operai, rimodulati in funzione dell’anzianità di servizio, e la disciplina dell’apprendistato professionalizzante. 

    APPRENDISTATO

    Infine: dal 1° gennaio 2026 anche gli apprendisti iniziano a maturare gli scatti di anzianità, con un importo fisso pari a 6 euro per ciascuno scatto .

    CCNL imprese pulizie artigiane: le novità economiche

    L’accordo di rinnovo prevede un incremento complessivo a regime pari a 215 euro riferito al 5° livello, da riparametrare sugli altri livelli di inquadramento.

     Gli aumenti sono distribuiti in più tranche con decorrenze comprese tra il 1° gennaio 2026 e il 1° dicembre 2029, come segue: 

    Decorrenza tranche Importo tranche (riferito al 5° livello) € Cumulato progressivo €
    1° gennaio 2026 40,00 40,00
    1° luglio 2026 25,00 65,00
    1° febbraio 2027 25,00 90,00
    1° luglio 2027 35,00 125,00
    1° febbraio 2028 40,00 165,00
    1° novembre 2028 40,00 205,00
    1° dicembre 2029 10,00 215,00

    È inoltre prevista la cessazione degli eventuali acconti su futuri aumenti contrattuali (Afac) a partire dalla retribuzione di gennaio 2026, con meccanismi di assorbimento nei limiti stabiliti dal contratto. 

    A copertura del periodo di vacanza contrattuale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025, è riconosciuto un importo “una tantum” pari a 104 euro, erogato in due soluzioni nel 2026. L’importo spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo ed è ridotto al 70% per gli apprendisti.

    ATTENZIONE L’una tantum non concorre alla base di calcolo del TFR. 

    Di seguito si riportano i  principali dati retributivi a regime.

    Livello Retribuzione tabellare al 31.12.2025 (€) Incremento a regime (€) Retribuzione tabellare a regime dal 1.12.2029 (€)
    1 1.611,06 273,82 1.884,88
    2 1.476,82 251,01 1.727,83
    3S 1.431,41 243,29 1.674,70
    3 1.382,38 234,95 1.617,33
    4 1.306,78 222,11 1.528,89
    5 1.264,97 215,00 1.479,97
    6 1.218,54 207,10 1.425,64

    Le nuove tabelle costituiscono il riferimento operativo per l’adeguamento delle buste paga secondo le singole decorrenze previste, ferma restando la necessità di verificare eventuali superminimi individuali e assorbimenti contrattuali.

  • CCNL e Accordi

    Fondo Metasalute Metalmeccanici: adesione familiari entro il 10 dicembre

    Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli Iscritti,  dipendenti delle aziende aderenti al CCNL Metalmeccanici industria e installazione impianti , che

    • dal 10 novembre 
    • al 10 dicembre 2025 è  disponibile in Area Riservata la procedura per l’iscrizione a pagamento dei familiari non a carico per l’anno 2026. 

    Possono procedere  sia i lavoratori “in copertura” che  “in attesa di copertura”. 

    Per avviare la procedura di iscrizione, occorre accedere al menu “Familiari – Gestione familiari” oppure utilizzare il tasto di accesso rapido “Gestione familiari” e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento”. Al termine della procedura verrà generato un bollettino MAV, che dovrà essere scaricato dalla sezione “Pagamenti – MAV” e pagato entro il 10 dicembre 2025. La contribuzione da versare è la seguente:

     Piani Sanitari 2026 familiari non a carico 

    • Piano Base 361 € 
    • Piano MS1 513 €
    •  Piano MS2 783 € 
    • Piano MS3 1.088 € 
    • Piano MS4  2.555 €

    Prima di effettuare la scelta  si consiglia la consultazione delle relative schede  sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del  Fondo . QUI il testo del Manuale operativo

    In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno. 

    La contribuzione va  versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità  previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO(ottobre 2024). 

    Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi

     Si ricorda che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

    Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:

    •  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al  compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
    •  il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non  legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che  tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non  superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.

    I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano  “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti  reddituali di cui al periodo precedente.

    Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute

    Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute  di assistenza sanitaria integrativa  è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti  del comparto Industria.

     A decorrere dal 1° aprile 2018 anche  le aziende che applicano il CCNL del settore  orafo, argentiero e della gioielleria sono  tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.

    Sono iscritti  tutti i lavoratori dipendenti, non in prova,  a cui vengano  applicate le seguenti forme contrattuali:

    •  con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
    •  con contratto di apprendistato;
    •  con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;

     i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.

    I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono  comunicarlo alla propria azienda  tramite apposita rinuncia scritta.

    I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

    E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.

    L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.

    Sul sito www.fondometasalute.it è   disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.

    Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.

    TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO 

    Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione

    Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute

     L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024  ha ricordato  che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.

    Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla  competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora  utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno  rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:

    • “MET1” per il piano Base;
    • “META” per il piano integrativo MS1;
    • “METB” per il piano integrativo MS2;
    • “METC” per il piano integrativo MS3;
    • “METD” per il piano integrativo MS4.

    A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più  utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.

    Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per  ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a  quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.

    RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici  indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso  Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel  Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.

    Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:

    • al  numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o 
    • aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.

    Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti

    I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione  che fa riferimento ai CCNL citati sopra.

    Dal  10 ottobre  2024 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

    Per il triennio 2024-2026 il Fondo Metasalute prevede i seguenti Piani Sanitari e relativi costi:

    – Piano BASE con contribuzione mensile pari a euro 13,00 su base annua;

    – Piano MS1 con contribuzione mensile pari a euro 16,67 su base annua;

    – Piano MS2 con contribuzione mensile pari a euro 23,34 su base annua;

    – Piano MS3 con contribuzione mensile pari a euro 34,00 su base annua;

    – Piano MS4 con contribuzione mensile pari a euro 75,00 su base annua.

    Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:

    1.  assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti  possono accedere  alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il  Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata  che paga direttamente  per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti  a suo carico;
    2. assistenza sanitaria rimborsuale: è  possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture  sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal  proprio Piano Sanitario.

    Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o  per  lungodegenze (RSA),  palestre, club ginnico-sportivi,  studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
    Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
    In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.

    Allegati:
  • CCNL e Accordi

    Confapi: nuova convenzione INPS e codici contratto

    Con il messaggio 3592 del 28.11.2025 INPS ha reso noto il rinnovo della Convenzione  tra  INPS,  e INL – CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza per la contrattazione collettiva nazionale di categoria.

    La precedente Convenzione  tra le parti, adottata con la determinazione  n. 106 del 26 settembre 2019, in attuazione dell’Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 26 luglio 2016,  siglata il 27 settembre 2019  era stata rinnovata fino al 26 settembre 2025.

    Codice autorizzazione ed elenco codici CCNL Confapi

    Il nuovo documento ha validità triennale  e,  al riguardo, l’Istituto ha provveduto a prorogare per ulteriori tre anni la validità del codice di autorizzazione “0Y”, avente il significato di “Azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria”, per le matricole dell’area di rappresentanza di CONFAPI, già codificate.

    Al fine di agevolare sia i datori di lavoro che gli intermediari autorizzati, si allega l’elenco dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) riferibili all’area di rappresentanza di CONFAPI in cui sono riportati :

    1. codice contratto  per la misura della  rappresentatività sindacale (c.d. Ra.Si.) e  
    2. codice contratto alfanumerico CNEL.

  • CCNL e Accordi

    Siglato il nuovo CCNL Enti Locali: aumenti del 6%

    L'ARAN, in data 3 novembre, ha firmato con CISL, UIL e CSA l'Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022–2024 (parte giuridica ed economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024).

    Vediamo in sintesi tutte le principali novità:

    Aspetti economici

    • Aumenti medi: +€136,76 lordi/mese per 13 mensilità, pari a +5,78% sul monte salari 2021.
    • Trattamento accessorio: integrazione dello 0,22%; incremento complessivo di circa €140/mese.
    • Conglobamento: parziale incorporazione di quote dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare, con effetti positivi su vari istituti retributivi.

    Orario di lavoro flessibile e sostenibile

    • Settimana corta: in via sperimentale e su base volontaria, possibile articolare le 36 ore settimanali su 4 giorni.
    • Buono pasto: maturazione riconosciuta anche in lavoro agile.

    Ordinamento professionale e progressioni

    • Progressioni tra aree: proroga delle procedure in deroga fino al 31 dicembre 2026.
    • EQ – Elevata Qualificazione: tetto retribuzione di posizione innalzato da €18.000 a €22.000.
    • EQ Polizia Locale: possibile cumulo degli incentivi da Codice della Strada con l’indennità di ordine pubblico.

    Relazioni sindacali e innovazione

    • Piano triennale dei fabbisogni: dopo l’informativa è previsto un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali.
    • OPI – Organismo Paritetico per l’Innovazione:
      • Riunioni almeno due volte l’anno.
      • Materie estese a transizione ecologica e digitale (inclusa IA), stress lavoro-correlato e burn out.

    Tutele sociali e sanitarie

    • Patrocinio legale: l’ente assume ogni onere di difesa, per tutti i gradi di giudizio, per dipendenti vittime di aggressioni da parte di terzi.
    • Terapie salvavita: ampliate le casistiche (accessi ambulatoriali, visite specialistiche, esami diagnostici, follow-up) escluse dal comporto e con retribuzione intera.
    • Welfare integrativo: ampliamento delle misure, incluse iniziative per la mobilità sostenibile.
    • Lavoro agile esteso: per particolari esigenze (salute o assistenza familiare) è possibile estendere i giorni da remoto tramite contrattazione integrativa.

    Istituti economici comuni

    • Conglobamento indennità: parziale conglobamento dell’indennità di comparto nello stipendio tabellare.
    • Turni e festività: per il personale turnista, le festive infrasettimanali non lavorate sono considerate festive (senza compenso di turno) senza generare debito orario.

    CCNL pubblico impiego enti locali 2019- 2021: aspetti contrattuali

    Il giorno 16 luglio  2024  era  stato firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale CCNL area Funzioni locali ARAN valido per il triennio 2019-2021,  che riguarda circa 13.640 Dirigenti, Dirigenti amministrativi tecnici e professionali (PTA) e Segretari Comunali e Provinciali dell'Area Dirigenziale degli enti  Locali.

    Tra le  novità, spiccano la nuova regolamentazione del lavoro agile e il mentoring, con l’obiettivo di adeguare le disposizioni contrattuali agli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi anni  e nuove modalità per la retribuzione di posizione dei segretari comunali e provinciali .

    Una parte centrale del contratto è stata la riformulazione organica delle relazioni sindacali, che include l’informazione preventiva e consuntiva e le materie di confronto. Sono stati apportati miglioramenti significativi al periodo di prova e all'ampliamento delle tutele, come quelle per le gravi patologie che richiedono terapie salvavita e le misure a favore delle donne vittime di violenza.

    CCNL enti locali : aumenti retributivi

    Per quanto riguarda gli aspetti economici comuni a tutto il personale, sono state ridefinite le norme sul patrocinio legale e sulle coperture assicurative, nonché quelle relative al welfare integrativo. 

    È stata anche riscritta la pianificazione strategica della formazione e si è posta enfasi sui meccanismi di differenziazione e variabilità della retribuzione di risultato.

    Gli incrementi mensili sono riassunti nella tabella che segue:

    Tabella  Aumenti Retributivi medi 

    Ruolo Incrementi mensili medi (13 mensilità) Incrementi ulteriori (Legge 234/2021)
    Dirigenti 292 € 17 €
    Dirigenti PTA 230 € 13 €
    Segretari Comunali e Provinciali 226 € 13 €

    CCNL pubblico impiego funzioni locali: novità dirigenti e segretari 2022

    Il contratto contiene specifiche sezioni per la Dirigenza degli Enti Locali, i Dirigenti PTA e i Segretari Comunali e Provinciali, con interventi mirati sulle relazioni sindacali e sul trattamento economico. Per i Dirigenti degli Enti Locali è stato introdotto un nuovo istituto che regola il trattamento economico per il personale in convenzione tra più enti. Per i Dirigenti PTA, oltre agli incrementi economici, è stata aggiornata la disciplina della pronta disponibilità.

    Le novità più rilevanti riguardano i Segretari Comunali e Provinciali: la contrattazione collettiva integrativa nazionale non è più prevista, e gli istituti precedentemente regolati a livello nazionale sono stati disciplinati nel CCNL. 

    La retribuzione di posizione dei Segretari è stata rivista, introducendo valori minimi e massimi in base alle classi demografiche degli enti e a criteri specifici. ( vedi ultimo paragrafo)

    Sono state inserite clausole per i Segretari di Comuni aderenti a un’Unione e per quelli operanti nei Comuni capoluogo. Inoltre, è stata regolamentata l’Indennità di reggenza e supplenza, prima disciplinata dai contratti integrativi, e introdotta la norma sugli incarichi ad interim.

    CCNL enti locali: retribuzione segretari comunali e provinciali

    Come anticipato particolare interesse destano le nuove regole  per gli aumenti retributivi  relativi alla posizione dei segretari comunali e provinciali  stabilite dall'articolo 60 del contratto del 16 luglio 2024. 

    Ecco i punti salienti:

    Nuovo sistema di pesatura: Gli enti devono adottare entro il 31 dicembre 2024 un sistema di pesatura della posizione dei segretari, basato su criteri di complessità, responsabilità e attribuzione di funzioni aggiuntive. Il termine di attuazione è il 1° gennaio 2025.

    Retribuzione basata su criteri di valutazione: La retribuzione di posizione sarà valutata in base alla complessità dell'incarico, con un tetto massimo fissato dal contratto e incrementabile fino al 15% in determinati contesti, come nei Comuni capoluogo, Province e Città, o segretari di Unioni di Comuni.

    Limiti e vincoli finanziari: Gli enti devono rispettare i limiti imposti dal Dlgs 75/2017 per il trattamento accessorio dei segretari, evitando aumenti che violino il vincolo giuscontabile del 2016.

    Mantenimento della retribuzione attuale: I segretari con incarichi in essere al 1° gennaio 2025 manterranno l'attuale retribuzione (inclusa la maggiorazione) fino alla scadenza dell'incarico, anche se la nuova pesatura risultasse inferiore.

    Parità con dirigenti: La retribuzione di posizione dei segretari non può essere inferiore a quella del dirigente o di elevata qualificazione con l'incarico più alto.

    Questo nuovo sistema porta i segretari comunali e provinciali più vicini al regime retributivo dei dirigenti, con una maggiore flessibilità nell'aumento delle retribuzioni basata su valutazioni più dettagliate delle loro funzioni e responsabilità.

  • CCNL e Accordi

    CCNL Pulizie e Multiservizi 2025: le nuove tabelle retributive

    Dopo un lungo e articolato negoziato, era  stata firmata a giugno  l’Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Pulizia e dei Servizi Integrati/Multiservizi, che coinvolge oltre 600mila lavoratrici e lavoratori del comparto. 

    L’intesa è stata siglata dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti insieme alle associazioni datoriali Legacoop, Confcooperative, Agci Servizi e Unionservizi Confapi, che rappresentano circa il 70% delle aziende del settore. 

    Resta fuori dall’accordo ANIP-Confindustria, unica organizzazione datoriale a non aver partecipato alla fase finale del confronto, scelta che le sigle sindacali definiscono grave e lesiva dei diritti dei lavoratori coinvolti. 

    I sindacati sottolineano che il rinnovo, in vigore dal 1° giugno 2025 al 31 dicembre 2028, è il frutto di senso di responsabilità condiviso, e costituisce un passo avanti per il riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di pulizia, igiene e servizi essenziali svolte in contesti pubblici e privati, spesso invisibili ma fondamentali, come scuole, ospedali e uffici.

    In data 6 agosto è stato firmato anche l'accordo integrativo economico  che perfeziona  le tabelle retributive 

    (SCARICA QUI IL TESTO)

    Le novità economiche e normative del nuovo contratto

    Tra le principali innovazioni dell’accordo spicca l’aumento salariale di 215 euro a regime, pari a un incremento del 16,6% dei minimi tabellari. 

    Per un lavoratore inquadrato al secondo livello, tale incremento equivale a una massa salariale di circa 5.705 euro lungo l’intero arco di vigenza contrattuale. 

    Sul piano normativo, l’intesa introduce:

    • il nuovo orario minimo settimanale per i part-time fissato a 15 ore,
    •  il consolidamento automatico delle ore supplementari e
    • una clausola di deterrenza per le imprese non rispettose degli obblighi contrattuali, con un incremento del 30% dell’orario individuale.

    Altre misure innovative riguardano:

    • l’integrazione al 100% dell’indennità per ulteriori 90 giorni di congedo per le donne vittime di violenza,
    •  l’obbligo di comunicazione preventiva per il periodo di comporto malattia e 
    • l’istituzione di un gruppo tecnico per aggiornare e razionalizzare la sfera di applicazione contrattuale.

    Il rinnovo è accolto con soddisfazione dai sindacati, che lo definiscono un traguardo di dignità per migliaia di lavoratrici e lavoratori, e un punto di partenza per ulteriori rivendicazioni inclusive e paritarie nel comparto.

    Le nuove tabelle retributive dal 2025

    perfezionato le tabelle degli aumenti retributivi, previste all'art. 73 del C.C.N.L., con la sistemazione degli arrotondamenti e hanno predisposto le relative tabelle retributive di riferimento.

    Qui il testo del contratto 2021-2024

    RETRIBUZIONI TABELLARI AL 1 .7.2025

    Livello Par. Retribuzione tabellare (€) Indennità contingenza (€) E.D.R. (€) Totale mensile (€)
    Quadro 220 1.572,70 532,06 10,33 2.115,09
    7 201 1.436,88 532,06 10,33 1.979,27
    6 174 1.243,86 524,77 10,33 1.778,96
    5 140 1.000,81 518,53 10,33 1.529,67
    4 (Par. 128) 128 915,03 517,50 10,33 1.442,86
    4 (Par. 125) 125 893,59 517,50 10,33 1.421,42
    3 118 843,55 515,42 10,33 1.369,30
    2 (Par. 115) 115 822,10 513,96 10,33 1.346,39
    2 (Par. 109) 109 779,21 513,96 10,33 1.303,50
    1 100 714,87 512,71 10,33 1.237,91

    SCATTI BIENNALI DELL' 1.7.2025

    Livello Par. Scatto biennale (€)
    Quadro 220 115,77
    7 201 107,28
    6 174 95,22
    5 140 80,03
    4 (Par. 128) 128 74,66
    4 (Par. 125) 125 73,32
    3 118 70,20
    2 (Par. 115) 115 68,86
    2 (Par. 109) 109 66,18