• CCNL e Accordi

    Nuovo CCNL Federlab–Cifa Laboratori Analisi: novità normative, retributive e di welfare

    A 1° settembre 2025 entra in vigore il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per i dipendenti dei laboratori di analisi cliniche e centri poliambulatoriali sottoscritto da Federlab, Unilavoro PMI e Confsal Fisals.

    Non si tratta di un rinnovo, ma di un nuovo impianto contrattuale che intende modernizzare il sistema delle relazioni industriali del comparto sanitario privato, introducendo maggiore flessibilità, bilateralità e strumenti di welfare contrattuale innovativi.

    Il contratto, valido fino al 30 agosto 2030, mira a fornire regole specifiche per un settore caratterizzato da piccole e medie imprese, con un equilibrio tra esigenze d’impresa e tutela del lavoratore. Centrale è il ruolo dell’Ente bilaterale Esbii, che avrà funzioni di monitoraggio del mercato del lavoro, formazione continua e gestione delle politiche attive.

    Novità normative

    l contratto riorganizza in modo operativo le regole di gestione del rapporto di lavoro:

    Periodo di prova: da 30 a 180 giorni a seconda della categoria (30 per la cat. A, 180 per i Quadri).

    Contratti a termine e reimpiego: introdotti due istituti innovativi:

    Primo Ingresso: per lavoratori senza esperienza, con formazione obbligatoria di 80 ore e retribuzione agevolata per due anni;

    Reimpiego: per over 50 o disoccupati di lungo periodo, con analogo regime formativo e retributivo ridotto.

    Ferie annuali: 28 giornate (4 settimane), di cui tre fissate dall’impresa e una a scelta del lavoratore.

    Permessi ROL: 48 ore annue complessive, comprensive delle ex festività soppresse.

    Banca ore: flessibilità fino a 168 ore l’anno, con possibilità di monetizzazione e maggiorazione fino al 20%.

    Congedi: ampia disciplina su formazione (fino a 11 mesi non retribuiti), matrimonio (15 giorni retribuiti) e volontariato (fino a 2 anni di aspettativa).

    Per ulteriori dettagli scarica qui il testo integrale del contratto

    Aspetti economici e transizione da altri CCNL

    L’articolo 1 del nuovo CCNL Federlab–Cifa 2025–2030 disciplina in modo dettagliato le modalità di transizione dei dipendenti già in forza con altri contratti collettivi.

    Tale passaggio non rappresenta una nuova assunzione, ma un allineamento contrattuale che garantisce la continuità del rapporto di lavoro.

    Inquadramento professionale: ogni lavoratore viene ricondotto al livello coerente con la mansione effettivamente svolta, sulla base delle declaratorie e dei profili del nuovo sistema di classificazione.

    Ciò assicura una corrispondenza tra il ruolo reale e la categoria contrattuale, con possibilità di revisione del livello previo confronto sindacale.

    Tutela economica: il passaggio al nuovo CCNL non può comportare riduzioni retributive.

    Se il nuovo minimo tabellare risulta inferiore alla retribuzione precedente, la differenza è garantita tramite un superminimo ad personam assorbibile, mantenendo invariato il trattamento economico complessivo.

    Anzianità e TFR: vengono conservati integralmente gli anni di servizio maturati e il trattamento di fine rapporto.

    Il cambio contrattuale non interrompe la continuità di servizio ai fini di ferie, permessi, scatti di competenza o altri istituti economici e normativi.

    Questa disciplina assicura un passaggio ordinato e privo di penalizzazioni, favorendo l’adesione delle imprese al nuovo contratto senza pregiudicare i diritti acquisiti dei lavoratori.

    Le novità economiche e di welfare

    Il nuovo CCNL introduce una struttura retributiva articolata per quadri e sei categorie (A–F), con paga base nazionale conglobata e nuovi scatti di competenza, che sostituiscono gli scatti di anzianità tradizionali.

    Tra gli elementi economici principali:

    • Scatti di competenza: pari all’1,5% della retribuzione mensile ogni tre anni, fino a un massimo di 10 scatti, legati alla formazione e certificazione delle competenze.
    • Premialità produttiva: possibilità di riconoscere premi variabili in base a obiettivi di produttività e qualità, con agevolazioni fiscali ai sensi del D.M. 25 marzo 2016.
    • Tredicesima mensilità invariata, erogata il 15 dicembre.
    • Superminimi assorbibili ad personam in caso di allineamento contrattuale per aziende che transitano da altri CCNL.
    • Introduzione di forme di welfare aziendale e territoriale sostitutive dei premi di produttività (servizi educativi, sanitari, sociali o assistenziali).

    Di seguito la tabella retributiva:

    Categoria/Livello Paga base e contingenza (€)
    Quadri 2.290,02
    F 1.883,53
    E 1.682,54
    D 1.551,75
    C 1.452,45
    B 1.358,77
    A 1.281,68

    Categoria/Livello 1° Anno (€) 2° Anno (€)
    E 1.264,41 1.431,67
    D 1.166,31 1.320,49
    C 1.091,84 1.236,09
    B 1.021,58 1.156,46

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo ccnl compagnie aeree Fairo: aumenti e una tantum

    In data 7 agosto 2025 è stata sottoscritta a Roma l’ipotesi di accordo di rinnovo della parte specifica del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Fairo, riguardante quadri, impiegati ed operai dipendenti delle compagnie aeree straniere operanti in Italia e affiliate a Fairo.

    L’intesa, frutto di un lungo confronto tra l’associazione datoriale Fairo e le organizzazioni sindacali di categoria (Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo), copre il periodo contrattuale 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2027.

    L’accordo si colloca nel quadro di un più ampio processo di rinnovo contrattuale, volto ad adeguare le condizioni economiche e normative del personale al mutato contesto economico e al rafforzamento della competitività del settore del trasporto aereo, mantenendo un equilibrio tra tutela dei lavoratori e sostenibilità per le imprese.

    Novità retributive ccnl compagnie aeree FAIRO

    A decorrere dal 1° luglio 2025 sono stati definiti i nuovi livelli retributivi minimi mensili per i diversi inquadramenti contrattuali, con ulteriori incrementi programmati al 2026 e al 2027. Le percentuali di riallineamento rispetto ai valori precedenti variano in funzione del livello di appartenenza, con l’obiettivo di garantire progressioni coerenti e proporzionate.

    Indennità e contributi aggiuntivi

    Oltre ai minimi tabellari, l’accordo introduce:

    • una tantum: €1.600 per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2024 ed €400 per il periodo 1.1.2025 – 30.6.2025, con criteri proporzionali per i lavoratori assunti successivamente e per i rapporti part-time;
    • aumento contributo Prevaer: dal 2,5% al 3,0% dal 1° luglio 2025, esteso anche ai contratti a termine;
    • assistenza sanitaria integrativa: contributo minimo pro capite elevato a €240 annui per tutto il personale a tempo indeterminato, sia full-time che part-time.

    Di seguito si riportano la tabella dei nuovi minimi retributivi e le tranches di aumento complessivo per il terzo livello:

    Livello Minimo dal 1/7/2025 (€) Minimo dal 1/7/2026 (€) Minimo dal 1/7/2027 (€)
    Q/1 2.389,17 2.463,21 2.523,47
    1 2.265,58 2.339,97 2.397,12
    2a 2.162,19 2.235,99 2.290,52
    2b 2.073,01 2.145,29 2.197,58
    3 1.982,42 2.050,75 2.100,75
    4 1.905,49 1.970,97 2.019,03
    5 1.849,76 1.913,83 1.960,49
    6 1.797,68 1.860,14 1.905,48
    7 1.710,17 1.773,31 1.816,44
    8 1.706,08 1.768,89 1.811,92
    Livello Dal 1/7/2025 (€) Dal 1/7/2026 (€) Dal 1/7/2027 (€) Aumento complessivo (€)
    1.982,42 (+100) 2.050,75 (+60) 2.100,75 (+50) +210

    Novità contrattuali

    Sul piano normativo e organizzativo, l’accordo introduce rilevanti modifiche tese a migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare la coesione contrattuale:

    • Indennità giornaliera: incremento da €4,10 a €5,73 dall’1.7.2025.
    • Missioni: aumento della percentuale per spese accessorie non documentabili dal 2% al 6%.
    • Orario di lavoro: maggiorazione retributiva domenicale innalzata dal 10% al 15% per i lavoratori turnisti.
    • Permessi retribuiti: ai dipendenti con almeno 15 anni di anzianità vengono riconosciute ulteriori 10 ore annue, fruibili anche in forma frazionata e da utilizzare entro l’anno solare.

    Infine, le parti hanno sottoscritto una nota a verbale, con l’impegno a incontrarsi entro il 30 settembre 2025 per avviare un’eventuale revisione degli articoli della parte specifica del contratto, al fine di armonizzarli con il nuovo testo della parte generale, recentemente rinnovata.

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL dirigenti bancari: aumenti del 30% e altre novità

    E' stato firmato il 14 luglio 2024 l'accordo sul contratto dei  dirigenti bancari e reso definitivo il testo coordinato del  rinnovo del CCNL bancari  firmato nel 2023, con vigenza dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 202

    Per i dirigenti bancari arriva un significativo adeguamento dello stipendio minimo, che passa da 65.000 a 85.000 euro annui, con un incremento complessivo del 31%. L’intesa, raggiunta tra l’Associazione Bancaria Italiana (Abi) e le sigle sindacali di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin), rappresenta un passaggio molto  rilevante per la valorizzazione del ruolo dirigenziale nel settore del credito.  

    Inoltre è stato firmato l'ampliamento  anche per i lavoratori bancari in  part time la riduzione oraria a parità di retribuzione,  come gli altri dipendenti,  di cui  godranno a partire dal 1 gennaio 2026, in forma di aumento della paga oraria.

    Vediamo di seguito i dettagli economici e normativi.

    Novità retributive

    L’aumento sarà suddiviso in due tranche: la prima, pari a 15.000 euro (+23%), sarà operativa dal 1° agosto 2025, portando la retribuzione minima a 80.000 euro lordi annui; la seconda, pari a 5.000 euro, sarà erogata a partire da gennaio 2026. L’adeguamento giunge dopo anni di attesa e si inserisce in un contesto profondamente mutato, caratterizzato da nuove esigenze organizzative, tecnologiche e relazionali. 

    Come sottolineato dalla Fabi in una nota, l’intervento è volto a riequilibrare i livelli retributivi rispetto alle responsabilità crescenti a cui i dirigenti sono sottoposti.

    Decorrenza Importo Aggiuntivo Stipendio Minimo Lordo Annuo Incremento Percentuale
    Situazione attuale (fino al 31 luglio 2025) € 65.000
    Dal 1° agosto 2025 + € 15.000 € 80.000 +23%
    Da gennaio 2026 + € 5.000 € 85.000 +31% complessivo

    Novità contrattuali per dirigenti e part time

    Oltre alla componente economica, l’accordo introduce rilevanti novità sul fronte delle tutele personali e della conciliazione vita-lavoro, in particolare  per quanto riguarda malattia, maternità e disabilità. 

    Tra le innovazioni spicca l’estensione delle garanzie in caso di gravidanza a rischio, che prevedono ora un pieno riconoscimento del trattamento economico.

     Inoltre, in presenza di disabilità certificata, il periodo di comporto – ovvero il tempo massimo di assenza per malattia prima della risoluzione del rapporto – viene aumentato del 50%.

     È prevista anche un’aspettativa non retribuita della durata massima di 24 mesi per affrontare malattie oncologiche o altre patologie di pari gravità. Questi elementi rafforzano il sistema di welfare contrattuale, ponendo particolare attenzione ai bisogni di salute e inclusione.

    Infine, è prevista un’attenzione specifica alla formazione, con un maggiore utilizzo delle risorse del fondo paritetico Fondir, al fine di garantire un aggiornamento continuo e adeguato alle sfide della digitalizzazione e dell’innovazione nel comparto finanziario.

    Sul CCNL dei bancati bancari firmato nel 2023 si segnala anche la firma riguardante  la riduzione oraria a parità di stipendio, già n vigore per i lavoratori a tempo pieno a   partire da gennaio del 2026.

    QUI il testo del CCNL ABI 2023 

    Dialogo ABI Sindacati – Il testo del CCNL dirigenti Bancari

    Il rinnovo contrattuale conferma la solidità del dialogo tra Abi e le rappresentanze sindacali, come evidenziato dalla presidente del Comitato Affari Sindacali e Lavoro di Abi, Ilaria Maria Dalla Riva, che ha parlato di “una positiva e consolidata esperienza di confronto”. Secondo il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, l’accordo rappresenta un ulteriore tassello della strategia sindacale, dopo il rinnovo del contratto nazionale dello scorso novembre, completato con il testo coordinato per quadri e impiegati. “I dirigenti bancari – ha affermato – sono figure decisive per il funzionamento del sistema creditizio, spesso gravate da carichi di lavoro elevati e responsabilità complesse, che ora trovano un riconoscimento più equo”. Per Riccardo Colombani, segretario generale della First Cisl, il nuovo contratto restituisce centralità alla professionalità dirigenziale, rafforzando il ruolo della contrattazione collettiva anche in un ambito ad alta specializzazione come quello bancario. 

    Scarica qui il testo del  CCNL dirigenti.

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo ccnl giornalisti FNSI dal 2025

     E' stato firmato il 18 dicembre 2024  e avrà vigenza dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro di natura giornalistica che hanno sottoscritto Fnsi, Anso (Associazione Nazionale della Stampa Online) e Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici).

    Vediamo le principali novità introdotte dal rinnovo contrattuale:

    CCNL giornalisti FNSI : gli aumenti retributivi

    RETRIBUZIONE

    Previsto un aumento retributivo, in cifra fissa, che a regime sarà di 100 euro lordi al mese (per 13 mensilità). suddivisi in due tranches:

    • prima tranche di 50 euro entrerà in vigore a gennaio 2025,
    •  la seconda decorrerà dal mese di gennaio 2026;

    Vengono rivisti gli aumenti periodici di anzianità: gli scatti biennali salgono da 7 a 8. L’ottavo scatto verrà riconosciuto dal mese di gennaio 2027;

    PERMESSI

    Vengono inoltre aumentati:

    •  da 2 a 4 l’anno, giorni di permesso retribuito per la partecipazione ai corsi della Formazione Professionale Continua prevista dall’Ordine dei giornalisti
    •  da 10 a 12 i permessi annuali retribuiti in favore di chi viene eletto negli Organi direttivi di Inpgi, Casagit e Consigli degli Ordini professionali.

    ASSICURAZIONI

    E' confermata  l’assicurazione per gli infortuni extraprofessionali col mantenimento delle coperture che i giornalisti avevano sino al 31 dicembre 2023, derivante della precedente disciplina Inpgi. I

    Rinnovata e migliorata anche la Convenzione con Casagit per il Piano Sanitario ‘Salute Azienda’, dedicata al Contratto Fnsi-Anso-Fisc. Il piano è stato aggiornato (a contribuzione invariata per giornalisti e aziende) con un miglioramento delle prestazioni erogate in favore dei colleghi.

    Infine viene riconfermato l’accordo sul lavoro autonomo per co.co.co. e free lance.

  • CCNL e Accordi

    CCNL artigiani area meccanica rinnovo 2024

    II giorno 21 dicembre 2023 era  stata raggiunta una prima intesa economica nel corso delle trattative per il  rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica (Settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Autoriparazione, Orafi, Argentieri, Affini, e dalle aziende del Settore Odontotecnica, Restauro Artistico di Beni Culturali).

    L'Accordo siglato prevedeva l'erogazione di un «Acconto su Futuri Aumenti Contrattuali« (AFAC) pari a regime a 96 euro per il 4° livello di inquadramento. 

    Si tratta in particolare di aumenti pari al 6,6% sui minimi contrattuali  concordati nel 2021 ( vedi  sotto i dettagli  e tabelle)

    La trattativa per il rinnovo del contratto proseguirà a partire dal mese di gennaio.

    Si ricorda che il CCNL firmato il 17 dicembre 2021 ha realizzato l’accorpamento nel C.C.N.L. Area Meccanica delle regolamentazioni contrattuali del Settore Artigiano Metalmeccanica ed Installazione di Impianti , dei Settore Artigiano Orafi, Argentieri ed Affini e del Settore Odontotecnica  (Disponibile qui  il testo integrale del contratto  2021 in PDF )

    Rinnovo CCNL artigiani area meccanica 2024

    L'ipotesi di accordo firmata il  19 novembre 2024  per il rinnovo del CCNL Area Meccanica introduce diverse novità in ambito contrattuale. 

    La durata del contratto è stabilita dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026. 

    La sfera di applicazione è stata ampliata per includere le imprese che svolgono attività subacquee, integrando così l’art. 17 sulla classificazione del personale del settore metalmeccanico e dell’installazione di impianti. 

    Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2025, gli apprendisti matureranno scatti di anzianità pari a 10 euro, con rivalutazione al termine del periodo formativo. 

    È stata prevista anche una regolamentazione più chiara per il lavoro supplementare nei contratti a tempo parziale, con una maggiorazione del 10% per le ore prestate entro i limiti contrattuali. 

    Sono stati modificati gli articoli relativi al preavviso di licenziamento e dimissioni per gli operai dei settori interessati e introdotte nuove disposizioni sulla formazione, garantendo 16 ore di formazione triennali durante l’orario di lavoro.

    CCNL artigiani area meccanica: Novità Economiche

    Dal punto di vista economico, l’accordo prevede un aumento retributivo complessivo da distribuire in quattro tranches: 1° dicembre 2024, 1° luglio 2025, 1° marzo 2026 e 1° novembre 2026. Questo incremento mira ad adeguare i salari alle necessità economiche attuali dei lavoratori dei settori coinvolti. 

    Gli scatti di anzianità previsti per gli apprendisti contribuiscono a rafforzare le garanzie economiche anche durante il periodo formativo.

    Inoltre, gli articoli riguardanti festività, ferie, gratifica natalizia, tredicesima mensilità, indennità di maneggio denaro e permessi sono stati unificati per semplificare la gestione dei diritti economici e migliorare la chiarezza contrattuale. 

    Questi interventi mirano a una maggiore equità e semplificazione delle tutele economiche per tutti i lavoratori del comparto.

    CCNL artigiani Tabelle importi anticipo futuri aumenti AFAC 2023-2024

    Riportiamo dal  volantino sindacale le tabelle riassuntive degli aumenti previsti a gennaio 2024  per le diverse aree interessate

    AFAC METALMECCANICI ARTIGIANI

    AFAC 2023-2024  ORAFI, ARGENTIERI E AFFINI

    AFAC 2023 2024 ODONTOTECNICI


    AFAC 2023-2024 AREA RESTAURO BENI CULTURALI

    CCNL artigiani area meccanica tabelle aumenti 2023-2026

    METALMECCANICI E INSTALLAZIONE IMPIANTI 

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    20

    120

    216

    ORAFI ARGENTIERI E AFFINI 

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    20

    120

    216

    RESTAURO 

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    44

    144

    240

    ODONTOTECNICI

    L i v .

    Prima tranche dall’1.12.2024

    Seconda tranche dall’1.7.2025

    Terza tranche dall’1.3.2026

    Quarta tranche dall’1.11.2026

    Incremento salariale a regime

    Incremento salariale a regime comprensivo di Afac

    Euro

    4 °

    50

    25

    25

    9

    109

    205

  • CCNL e Accordi

    CCNL comunicazione artigiani PMI: cosa prevede il rinnovo

    Il 18 novembre  2024 è stata raggiunta un’intesa preliminare per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per gli Artigiani del settore Comunicazione. 

    Questo accordo coinvolge circa 10.000 imprese e oltre 40.000 lavoratori ed è stato sottoscritto dalle Segreterie Nazionali di SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL insieme alle associazioni datoriali CNA, CONFARTIGIANATO, CASA ARTIGIANI e CLAAI.

    Il contratto avrà validità dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2026. Il precedente  era  in vigore dal 2019-2022

    Rinnovo ccnl comunicazione artigiani PMI : novità normative

    Una Commissione Bilaterale Permanente è stata istituita per monitorare l’impatto delle trasformazioni tecnologiche e digitali sull’organizzazione del lavoro, sulle competenze professionali e sul loro sviluppo. Inoltre, questa commissione analizzerà l’utilizzo e gli effetti dell’intelligenza artificiale nel settore, promuovendone un impiego positivo e minimizzando eventuali impatti negativi sul mondo del lavoro.

    Un'altra commissione sarà dedicata alle certificazioni ESG, affrontando temi di sostenibilità. Entrambe le commissioni si riuniranno trimestralmente o su richiesta di una delle parti firmatarie.

    Tra le novità normative si segnalano:

    •  un miglioramento nella gestione del trattamento di malattia:  per i lavoratori con disabilità certificata ai sensi della legge 68/99 sono stati aggiunti 90 giorni al periodo di comporto.
    •  Inoltre, è stato introdotto un nuovo congedo retribuito per le donne vittime di violenza di genere.
    • Per gli apprendisti, è stata rivista la normativa sugli scatti di anzianità, che ora potranno  iniziare ad essere maturati durante il percorso formativo.

    Sezione Speciale per le Imprese Digitali

    Una sezione specifica  del contratto è stata dedicata alle imprese digitali del settore della comunicazione. 

    Tra le principali innovazioni, è prevista per alcune figure professionali la possibilità di lavorare con modalità organizzative flessibili, svincolate da rigidi orari di lavoro, concentrandosi su progetti e obiettivi, mantenendo comunque il trattamento economico previsto dal contratto, come stabilito negli articoli 33, parte 1 e parte 2 del CCNL.

    Rinnovo ccnl comunicazione artigiani PMI: parte economica

    Il rinnovo contrattuale prevede un aumento salariale   distribuito in quattro tranches  come da tabella che segue  :

    Tabella Aumenti Economici

    Aumenti Economici per il Rinnovo del CCNL
    Categoria Aumento Totale 1ª Tranche 2ª Tranche 3ª Tranche 4ª Tranche Una Tantum
    Imprese Artigiane 200 € 70 €
    (dal 1° dic. 2024)
    45 €
     (dal 1° lug. 2025)
    45 €
     (dal 1° mar. 2026)
    40 €
    (dal 1° nov. 2026)
    150 € TOTALI:
    100 € (feb. 2025)
    50 € (ott. 2025)
    Imprese Non Artigiane 207 € 70 €
    (dal 1° dic. 2024)
    45 €
    (dal 1° lug. 2025)
    45 €
    (dal 1° mar. 2026)
    47 €
    (dal 1° nov. 2026)
    150 € TOTALI:
    100 € (feb. 2025)
    50 € (ott. 2025)

    Si ricorda che il precedente accordo di rinnovo  prevedeva a partire dal 1° giugno 2022

    • per le  Imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, il versamento di 139,80 € annui (€ 11,65 per 12 mensilità) con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.
    • per le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo,obbligo di  erogare a ciascun lavoratore un importo forfetario pari a € 30 lordi mensili per 13 mensilità, con le modalità previste dagli accordi interconfederali in essere.

  • CCNL e Accordi

    Fondo Metasalute Metalmeccanici 2025: scelta piani entro il 4 novembre

    Con la circolare 6 2024 del 1 ottobre il Fondo sanitario Mètasalute  informa che:

    • da martedì 1° ottobre e 
    • fino al 4 novembre 2024, 

    all’interno dell’Area Riservata Azienda, è  disponibile la procedura di attribuzione dei piani sanitari validi per l’anno 2025

    La selezione dei piani, e quindi l’adesione, per il 2025 dovrà essere effettuata entro e non oltre il 4 novembre 2024 (incluso).

    Prima di effettuare la scelta  si consiglia la consultazione delle relative schede  sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del  Fondo . QUI il testo del Manuale operativo

    Viene ricordato che l’adesione dei lavoratori dipendenti ai piani sanitari 2025 può avvenire solo in forma collettiva, per la  totalità o per gruppi omogenei di lavoratori. 

    In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno. 

    La selezione di piani integrativi 2025 richiede la produzione del relativo accordo sindacale o del regolamento aziendale che dev’essere caricato in piattaforma in fase di selezione dei piani. 

    La contribuzione va  versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità  previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO 2024. 

    Le istruzioni relative alla codifica dei Piani 2025 nel modello  Uniemens-F24 sono riportate nella Circolare n.2 del 10 gennaio 2024.

    Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi

    Dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

    Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:

    •  i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al  compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
    •  il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non  legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che  tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non  superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.

    I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano  “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti  reddituali di cui al periodo precedente.

    Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute

    Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute  di assistenza sanitaria integrativa  è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti  del comparto Industria.

     A decorrere dal 1° aprile 2018 anche  le aziende che applicano il CCNL del settore  orafo, argentiero e della gioielleria sono  tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.

    Sono iscritti  tutti i lavoratori dipendenti, non in prova,  a cui vengano  applicate le seguenti forme contrattuali:

    •  con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
    •  con contratto di apprendistato;
    •  con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;

     i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.

    I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono  comunicarlo alla propria azienda  tramite apposita rinuncia scritta.

    I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.

    E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.

    L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.

    Sul sito www.fondometasalute.it è   disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.

    Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.

    TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO 

    Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione

    Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute

     L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024  ha ricordato  che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.

    Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla  competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora  utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno  rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:

    • “MET1” per il piano Base;
    • “META” per il piano integrativo MS1;
    • “METB” per il piano integrativo MS2;
    • “METC” per il piano integrativo MS3;
    • “METD” per il piano integrativo MS4.

    A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più  utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.

    Esempio: se l’Azienda ha effettuato per l’anno 2024 la scelta del piano integrativo MS2, a partire  dall’Uniemens di competenza di gennaio 2024, dovrà inserire il codice METB, indicando la parte del contributo  pari a 23,34 Euro, relativo al singolo lavoratore per cui è stato scelto il Piano Sanitario.

    Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per  ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a  quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.

    RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici  indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso  Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel  Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.

    Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:

    • al  numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o 
    • aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.

    Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti

    I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione  che fa riferimento ai CCNL citati sopra.

    Dal  10 ottobre  2023  è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

    Il Fondo MètaSalute per il triennio 2024-2026, vede i seguenti Piani Sanitari con i relativi cosi mensili e annuali:

    • PIANO BASE    euro 13,00    156
    • PIANO MS 1    euro 16,67    200
    • PIANO MS 2    euro 23,30    280
    • PIANO MS 3    euro 34,00    408
    • PIANO MS 4    euro 75,00    900

    I dettagli sono disponibili nelle brochures su sito istituzionale.

    Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:

    1.  assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti  possono accedere  alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il  Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata  che paga direttamente  per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti  a suo carico;
    2. assistenza sanitaria rimborsuale: è  possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture  sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal  proprio Piano Sanitario.

    Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o  per  lungodegenze (RSA), in quanto non considerati “Istituti di Cura”, nonché palestre, club ginnico-sportivi,  studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
    Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
    In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it.
    Inoltre, sempre dal sito previa autenticazione, si accede all’Area Riservata agli iscritti dove  è possibile:

    •  consultare l’elenco delle strutture convenzionate e dei medici convenzionati;
    •  compilare la richiesta di rimborso (nei limiti di quanto stabilito dal successivo § II, lett. C).
    •  attraverso il pulsante “prestazioni sanitarie dal 01/01/2017” è possibile usufruire del servizio “SEGUI LA TUA PRATICA”, che garantisce una tempestiva e puntuale informazione sullo stato di elaborazione della propria pratica  di rimborso attraverso l’invio di SMS sul proprio cellulare.

    Allegati: