• Contributi Previdenziali

    Contributi previdenziali Biologi 2025: quali sono i minimi e le scadenze?

    La contribuzione previdenziale (che comprende contributi minimi e contributi soggettivi a conguaglio ) per i biologi iscritti all'ENPAB  è parametrata all'anzianità di iscrizione.

     La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Vedi sotto la tabella dei minimi da versare. 

    Per il 2025 : 

    • il contributo soggettivo a conguaglio  è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo  aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%. 
    • Il contributo integrativo sul volume di affari  è fissato al 4% (dal 2019 si applica anche in caso di prestazioni verso enti pubblici).

     Si ricorda che a norma dell'art .3 del Regolamento ENPAB, i redditi sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni,  annualmente rivalutato, che viene comunicato annualmente da INPS.Per il 2024 il massimale contributivo era pari a a 119.650 euro.

    Biologi contributi minimi ENPAB 2025

     Di seguito le tabelle dei Contributi Minimi  dovuti a ENPAB  nel 2025

    Tabella A: Contributi Minimi Ordinari Annuali

    Soggettivo Integrativo Maternità Totali
    €1.286,00 €104,00 €129,29 €1.519,29

    Tabella B: Contributi Minimi Ridotti al 50%

    Soggettivo Integrativo Maternità Totali
    €643,00 €104,00 €129,29 €876,29

    In allegato il Regolamento di previdenza aggiornato al 2024 con i casi di riduzione dei contributi al 50% .

    L'approvazione  da parte del Ministero del lavoro, della delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB  del 28.11.2024,  concernente  la   determinazione   del  contributo di maternita' per l'anno  2024,  in  misura  pari  a  euro 129,29 pro-capite è stata pubblicata in GU il 5 maggio 2025 .

    Biologi comunicazione reddituale

    La presentazione del Modello 1(dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) avviene  esclusivamente accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, tramite il software presente nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".

    L'ente consiglia di compilarlo subito per avere il calcolo della contribuzione richiesta, da versare si ricorda entro il 31 ottobre in unica soluzione o in 4 rate alle scadenze indicate dal Software

    Scadenze contributi Biologi

    scadenza 

    Tipo di Versamento 

    30 aprile 

    1ª rata contributo minimo anno in corso 

    30 giugno 

    2ª rata contributo minimo anno in corso 

    15 ottobre 

    presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente 

    31 ottobre

    Unica soluzione oppure
     1ª rata conguaglio * dovuta a saldo

    30 novembre

    2ª rata conguaglio dovuta a saldo 

    30 dicembre

    3ª rata conguaglio dovuta a saldo 

    30 gennaio

    4ª rata conguaglio dovuta a saldo 

    Modalità di versamento dei contributi e sanzioni

    Per il  2025, Redditi 2024, i contributi previdenziali sul reddito  (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati da una e fino a quattro rate mensili alle scadenze  indicate  dalla procedura software.

    I bollettini pagoPA. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata – nell'apposita sezione BPS, "Avvisi pagoPA” dal sito www.enpab.it.

    I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.

    ATTENZIONE   Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Corte UE: stop alla disparità contributiva tra operai agricoli

    Con la sentenza  della Corte di Giustizia Europea dell'8 maggio 2025 nelle cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24,  viene evidenziata,  nell'ordinamento giuridico italiano, una differenza di trattamento tra gli operai agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sotto il profilo del calcolo dei contributi previdenziali. 

    Ecco i dettagli della vicenda e della decisione della Corte.

    Il caso: contributi INPS per i lavoratori agricoli a termine

    La sentenza, emessa dalla Decima Sezione della Corte, affronta il tema dei contributi previdenziali e delle retribuzioni, stabilendo che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino tale disparità.

    La sentenza è stata emessa in risposta a tre cause riunite (C-212/24, C-226/24 e C-227/24) presentate dalla Corte d'appello di Firenze, che riguardavano controversie tra datori di lavoro agricoli e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). 

    Le controversie riguardavano il calcolo dei contributi previdenziali:

    1.  per gli operai agricoli a tempo determinato,  erano calcolati in base alle ore effettivamente lavorate, mentre 
    2. per gli operai a tempo indeterminato i contributi erano calcolati su un orario di lavoro giornaliero forfettario di sei ore e mezza.

    La Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento è contraria alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE. 

    Secondo la Corte, i contributi previdenziali devono essere calcolati in modo uniforme per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia del contratto, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento.

    Le conclusioni della Corte: vietata la discriminazione

    La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che:

    «La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro […] osta a una normativa nazionale […] in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo determinato […] sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte, mentre i contributi […] per gli operai a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di un orario giornaliero forfettario.»

    Questa pronuncia impone una revisione del sistema italiano laddove esso produce un trattamento discriminatorio. 

    Spetterà ora ai giudici nazionali e, più in generale, al legislatore e agli enti previdenziali italiani, recepire il principio espresso dalla Corte e uniformare i criteri di calcolo dei contributi per garantire la parità di trattamento.

  • Contributi Previdenziali

    Magistrati onorari in regime esclusivo e NASPI

    La Circolare INPS n. 101 del 29 novembre 2024 fornisce chiarimenti sul regime contributivo per i magistrati onorari del contingente a esaurimento che hanno optato per il regime esclusivo delle funzioni onorarie, in base alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.Queste disposizioni mirano a garantire una copertura previdenziale e assistenziale completa ai magistrati onorari che hanno scelto il regime di esclusività, equiparandoli sotto il profilo contributivo alla generalità dei lavoratori dipendenti.

    Con la circolare 69 del 25 marzo 2025 l'istituto aggiunge specifiche istruzioni riguardanti l'indennità di disoccupazione NASPI.( V ultimo paragrafo)

     Di seguito i principali punti trattati dall'istituto , con particolare riguardo alle istruzioni operative per i datori di lavoro. 

    Magistrati onorari: l’estensione delle assicurazioni obbligatorie

    I magistrati onorari confermati e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) devono essere assoggettati a contribuzioni obbligatorie per:

    • Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
    • Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI);
    • Assicurazione contro le malattie;
    • Assicurazione di maternità.

    Le aliquote contributive sono uniformate a quelle dei lavoratori dipendenti, come segue: 

    Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):

    E' soggetta all'aliquota contributiva totale del 33% della retribuzione imponibile, suddivisa in 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore.

    È previsto un contributo aggiuntivo dell'1% sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

    Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI):

    Contributo dell'1,31% della retribuzione imponibile.

    Contributo integrativo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

    Non si applica il contributo addizionale previsto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato.

    Assicurazione contro le malattie:

    Aliquota contributiva del 2,44% della retribuzione imponibile.

    Assicurazione di maternità:

    Aliquota contributiva dello 0,24% della retribuzione imponibile.

    ATTENZIONE:    La norma è di interpretazione autentica e ha efficacia retroattiva, rispondendo anche ai rilievi della Commissione Europea (procedura di infrazione n. 2016/4081).

    Magistrati onorari: le istruzioni INPS per Uniemens

    I datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive dei magistrati onorari entro il 16 marzo 2025 attraverso flussi UniEmens.  Viene introdotto il codice causale “M141” per il versamento degli arretrati relativi alle contribuzioni minori (malattia, maternità, NASpI).

    Più in dettaglio INPS   fornisce e seguenti istruzioni 

    • Per i periodi a partire dalla data di conferma dei magistrati onorari nel ruolo a esaurimento, i datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive tramite l'invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG),  entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 marzo 2025.

    I datori di lavoro già in possesso di una matricola DM devono utilizzarla per denunciare i magistrati onorari in regime di esclusività.

    Se il datore di lavoro non possiede una matricola DM, è necessario richiederne l'apertura seguendo le indicazioni della circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 e del "Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet" (Allegato n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014).

    Valorizzazione degli elementi nel flusso UniEmens:

    Nell'elemento <DenunciaIndividuale>, devono essere valorizzati i seguenti campi:

    • <Qualifica1>: "2" (impiegato)
    • <Qualifica2>: "F" (Tempo pieno)
    • <Qualifica3>: "I" (Tempo indeterminato)
    • <TipoContribuzione>: "00" (Nessuna particolarità)
    • <TipoLavoratore>: "MA" (Magistrato onorario che ha optato per il regime esclusivo)

    Versamento delle contribuzioni minori per periodi pregressi:

    Per i contributi relativi a malattia, maternità e NASpI dei periodi tra la conferma nel ruolo a esaurimento e la data di pubblicazione della circolare, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale "M141" nel flusso UniEmens.

    Questo adempimento deve essere effettuato nelle denunce relative alle mensilità di novembre e dicembre 2024.

    Le regolarizzazioni effettuate entro questi termini non comportano l'addebito di somme aggiuntive.

    Magistrati onorari esclusivisti: Istruzioni su NASPI

    La circolare 69 2025  ribadisce  che questi magistrati, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS, sono soggetti al versamento delle contribuzioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la malattia, la maternità e la disoccupazione involontaria. 

    L’obbligo contributivo per la NASpI è fissato all’1,31% della retribuzione imponibile, con un ulteriore contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

    I magistrati onorari esclusivisti possono accedere alla NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto, purché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero:

    • devono essere in stato di disoccupazione involontaria e 
    • aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione.

     Per le cessazioni avvenute tra l’insorgere dell’obbligo contributivo e la pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per presentare domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare stessa.

     In seguito, si applicano le regole ordinarie, con decorrenza della prestazione dal giorno successivo alla domanda. 

    L'importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile fino a una soglia stabilita per il 2025 di 1.436,61 euro, con una riduzione progressiva del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione.

    La circolare specifica inoltre che la durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, escludendo i periodi già utilizzati per precedenti prestazioni di disoccupazione. 

    Durante il periodo di fruizione, sono riconosciuti contributi figurativi rapportati alla retribuzione imponibile. Infine, la circolare rinvia alle disposizioni normative e alle precedenti comunicazioni dell’INPS per ulteriori dettagli, fornendo anche istruzioni contabili per la gestione amministrativa della misura.

  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025

    Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS   illustra il limite di retribuzione giornaliera  dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025,  aggiorna anche  gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e  fornisce le istruzioni  ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio. 

    In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro. 

    Il  minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.

    Al penultimo paragrafo una tabella  di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.

    Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole

    L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. 

    Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

    Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

    Retribuzioni minime e massimali contributivi – Indice

    Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025 

    Descrizione Importo (Euro)
    Minimale di retribuzione giornaliera 57,32
    Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale 8,60
    Retribuzioni convenzionali in genere 31,85
    Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% 55.448,00 annui (4.621,00 mensili)
    Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 120.607,00
    Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.508,04
    Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00

    Anno 2025  

    Euro

    Trattamento minimo mensile di pensione     

    603,40

    Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)  

    241,36

    Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)  

    12.551,00

    INDCE COMPLETO 

    1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

    2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo

    3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

    3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)

    3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)

    3.3 Lavoratori a domicilio

    4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

    5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%

    6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

    7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

    8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

    9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

    10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri

    10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

    10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

    10.3 Precisazioni

    10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

    11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri

    11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

    11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

    11.3 Precisazioni

    12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

    12.1 Precisazioni

    12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

    12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

    13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025

    Regolarizzazione contributiva gennaio 2025

    I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :

    • senza oneri aggiuntivi,
    •  entro il giorno 16  APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della  circolare)

    Ai fini della regolarizzazione:

    1. i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.  L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1%  da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
    2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Milleproroghe: nuovo termine per prescrizione contributi PA

    Il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024  cd. "Milleproroghe"ha prorogato  nuovamente i termini di prescrizione per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla gestione ordinaria IVS PA  e alla Gestione separata 

    La scadenza per la prescrizione è estesa fino al 31 dicembre 2025 per i crediti contributivi relativi ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020.

    Prescrizione contributi da PA niente sanzioni fino al 31.12.2025

    Come anticipato il differimento riguarda 

    1. la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e 
    2. la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari,

    Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili previste per i ritardi contributivi (art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000) se le Amministrazioni pubbliche regolarizzano gli obblighi entro il 31 dicembre 2025, anche con modalità rateali.

    L'istituto richiama per ulteriori dettagli le seguenti  le norme e prassi  di riferimento:  

    • Articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024.
    • Articolo 3, commi 10-bis e 10-ter, legge n. 335/1995.
    • Circolare n. 58/2024.
    • Decreto-legge n. 215/2023.

  • Contributi Previdenziali

    Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro

    A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro,  approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

    Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale. 

    Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.

    Vediamo alcuni dettagli della novità.

    Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze

    La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :

    • nei  casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
    • Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.

    Questa modifica interessa:

    • Datori di lavoro;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

    La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.

    Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente

    Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:

    1. 24 rate ordinarie;
    2. Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
      • Calamità naturali;
      • Procedure concorsuali;
      • Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
      • Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
      • Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
      • Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.

    Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000  consente il pagamento rateizzato fino a  60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori  casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000: 

    • – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
    • – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato  all’autorità giudiziaria).

    La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.

  • Contributi Previdenziali

    Transazione crediti contributivi e concordato: istruzioni INPS

    Il messaggio  INPS n. 3553  del 25 ottobre 2024 fornisce indicazioni  sulle modalità operative per i contribuenti interessati dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 136/2024, (Correttivo del codice per la crisi di impresa e dell'Insolvenza – CCII)  che riguardano  le transazioni su crediti tributari e contributivi e il loro  trattamento nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) e concordato preventivo, così come per i piani di ristrutturazione che richiedono omologa (noti come PRO).

    Va sottolineato innanzitutto che  la nuova normativa si applica alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, in conformità all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024.

    Tra le innovazioni principali, spiccano le disposizioni sulla competenza per l’adesione alle proposte preliminari all’ADR o necessarie per il concordato, ambito che in passato era di esclusiva pertinenza dell’Agenzia delle Entrate.

     Ecco i dettagli principali  forniti dall'Istituto  su questi aspetti  in attesa di una circolare di istruzioni complessiva.

    Transazione su crediti tributari e contributivi:

    A norma del nuovo decreto  legislativo 136 2024 il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi contributi previdenziali e premi, nei confronti degli Enti gestori di previdenza e assicurazioni obbligatorie.

    La proposta di transazione deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 63, comma 2 del CCII e depositata presso la Direzione territoriale individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. 

    Se ci sono crediti gestiti da più Direzioni territoriali, il deposito avviene presso la Direzione che gestisce il credito di importo maggiore, che assumerà anche un ruolo di coordinamento.

    Tempi per la presentazione: 

    L’adesione alla proposta deve essere manifestata entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Questo termine può essere prorogato di:

    • 60 giorni, se viene modificata la proposta originale;
    • 90 giorni, se la modifica include una nuova proposta.

    Competenza decisionale: La competenza a decidere sulla proposta è del Direttore regionale, mentre la sottoscrizione dell'atto negoziale è compito del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione del credito.

    Adesione e omologazione: Se la proposta riceve adesione dai creditori entro i 90 giorni, il debitore può procedere con la domanda di omologazione. Se invece non vi è adesione, il debitore può comunque richiedere l'omologazione della proposta di transazione.

    Pagamento crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo

    Proposta di pagamento nel concordato: Nell’ambito del concordato preventivo, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi i contributi e i premi amministrati dagli Enti previdenziali.

    Documentazione: Come per la transazione sui crediti, la proposta deve essere presentata agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che presso la Direzione territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.

    Voto sulla proposta: Il voto sulla proposta di concordato è espresso dalla Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale. Se la Direzione competente è diversa da quella del tribunale, il voto sarà espresso da quest’ultima in rappresentanza delle altre sedi coinvolte.

    Proposta di modifica o nuova proposta

    Se il debitore apporta modifiche sostanziali alla proposta originale, come descritto, il termine di adesione può essere esteso a seconda delle circostanze:

    • 60 giorni per modifiche alla proposta;
    • 90 giorni per una nuova proposta.

    La PEC (Posta Elettronica Certificata) è il mezzo ufficiale di comunicazione tra le parti per notificare l'avvenuto deposito delle proposte e le richieste di omologazione.