-
Magistrati onorari in regime esclusivo e NASPI
La Circolare INPS n. 101 del 29 novembre 2024 fornisce chiarimenti sul regime contributivo per i magistrati onorari del contingente a esaurimento che hanno optato per il regime esclusivo delle funzioni onorarie, in base alle disposizioni dell’articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131.Queste disposizioni mirano a garantire una copertura previdenziale e assistenziale completa ai magistrati onorari che hanno scelto il regime di esclusività, equiparandoli sotto il profilo contributivo alla generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la circolare 69 del 25 marzo 2025 l'istituto aggiunge specifiche istruzioni riguardanti l'indennità di disoccupazione NASPI.( V ultimo paragrafo)
Di seguito i principali punti trattati dall'istituto , con particolare riguardo alle istruzioni operative per i datori di lavoro.
Magistrati onorari: l’estensione delle assicurazioni obbligatorie
I magistrati onorari confermati e iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) devono essere assoggettati a contribuzioni obbligatorie per:
- Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS);
- Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI);
- Assicurazione contro le malattie;
- Assicurazione di maternità.
Le aliquote contributive sono uniformate a quelle dei lavoratori dipendenti, come segue:
Assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS):
E' soggetta all'aliquota contributiva totale del 33% della retribuzione imponibile, suddivisa in 23,81% a carico del datore di lavoro e 9,19% a carico del lavoratore.
È previsto un contributo aggiuntivo dell'1% sulle quote eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Assicurazione contro la disoccupazione involontaria (NASpI):
Contributo dell'1,31% della retribuzione imponibile.
Contributo integrativo dello 0,30% per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Non si applica il contributo addizionale previsto per i rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Assicurazione contro le malattie:
Aliquota contributiva del 2,44% della retribuzione imponibile.
Assicurazione di maternità:
Aliquota contributiva dello 0,24% della retribuzione imponibile.
ATTENZIONE: La norma è di interpretazione autentica e ha efficacia retroattiva, rispondendo anche ai rilievi della Commissione Europea (procedura di infrazione n. 2016/4081).
Magistrati onorari: le istruzioni INPS per Uniemens
I datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive dei magistrati onorari entro il 16 marzo 2025 attraverso flussi UniEmens. Viene introdotto il codice causale “M141” per il versamento degli arretrati relativi alle contribuzioni minori (malattia, maternità, NASpI).
Più in dettaglio INPS fornisce e seguenti istruzioni
- Per i periodi a partire dalla data di conferma dei magistrati onorari nel ruolo a esaurimento, i datori di lavoro devono regolarizzare le posizioni contributive tramite l'invio dei flussi di regolarizzazione (DM/VIG), entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, ovvero entro il 16 marzo 2025.
I datori di lavoro già in possesso di una matricola DM devono utilizzarla per denunciare i magistrati onorari in regime di esclusività.
Se il datore di lavoro non possiede una matricola DM, è necessario richiederne l'apertura seguendo le indicazioni della circolare n. 2 del 3 gennaio 2007 e del "Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet" (Allegato n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014).
Valorizzazione degli elementi nel flusso UniEmens:
Nell'elemento <DenunciaIndividuale>, devono essere valorizzati i seguenti campi:
- <Qualifica1>: "2" (impiegato)
- <Qualifica2>: "F" (Tempo pieno)
- <Qualifica3>: "I" (Tempo indeterminato)
- <TipoContribuzione>: "00" (Nessuna particolarità)
- <TipoLavoratore>: "MA" (Magistrato onorario che ha optato per il regime esclusivo)
Versamento delle contribuzioni minori per periodi pregressi:
Per i contributi relativi a malattia, maternità e NASpI dei periodi tra la conferma nel ruolo a esaurimento e la data di pubblicazione della circolare, i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale "M141" nel flusso UniEmens.
Questo adempimento deve essere effettuato nelle denunce relative alle mensilità di novembre e dicembre 2024.
Le regolarizzazioni effettuate entro questi termini non comportano l'addebito di somme aggiuntive.
Magistrati onorari esclusivisti: Istruzioni su NASPI
La circolare 69 2025 ribadisce che questi magistrati, iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell'INPS, sono soggetti al versamento delle contribuzioni obbligatorie per l’invalidità, la vecchiaia, i superstiti, la malattia, la maternità e la disoccupazione involontaria.
L’obbligo contributivo per la NASpI è fissato all’1,31% della retribuzione imponibile, con un ulteriore contributo dello 0,30% destinato ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
I magistrati onorari esclusivisti possono accedere alla NASpI in caso di cessazione involontaria del rapporto, purché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa vigente, ovvero:
- devono essere in stato di disoccupazione involontaria e
- aver maturato almeno tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione.
Per le cessazioni avvenute tra l’insorgere dell’obbligo contributivo e la pubblicazione della circolare, il termine di 68 giorni per presentare domanda decorre dalla data di pubblicazione della circolare stessa.
In seguito, si applicano le regole ordinarie, con decorrenza della prestazione dal giorno successivo alla domanda.
L'importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile fino a una soglia stabilita per il 2025 di 1.436,61 euro, con una riduzione progressiva del 3% al mese a partire dal sesto mese di fruizione.
La circolare specifica inoltre che la durata della NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, escludendo i periodi già utilizzati per precedenti prestazioni di disoccupazione.
Durante il periodo di fruizione, sono riconosciuti contributi figurativi rapportati alla retribuzione imponibile. Infine, la circolare rinvia alle disposizioni normative e alle precedenti comunicazioni dell’INPS per ulteriori dettagli, fornendo anche istruzioni contabili per la gestione amministrativa della misura.
-
Enpam: quali sono contributi e scadenze per il 2025?
I contributi dovuti da medici e odontoiatri all'ENPAM sono suddivisi in quota A e quota B progressivi sul reddito dell'anno precedente con aliquote differenziate.
Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo (140 mila euro nel 2025).
Superata questa soglia si deve compilare il modello D disponibile nell'aea reiservata e pagare i contributi di Quota B.
Nei prossimi paragrafi tutti i dettagli per il 2025.
Per ulteriori informazioni vedi www.enpam.itContributi ENPAM quota A 2025
I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione oppure in quattro o otto rate senza interessi. Il pagamento a rate è possibile solo attivando la domiciliazione bancaria con Enpam.
E' possibile anche pagare a rate attivando gratuitamente la carta di credito che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. In questo caso, però,va disattivato l’addebito diretto con l’Enpam
Gli importi aggiornati al 2025 sono:
- € 145,81 all’anno per gli studenti;
- € 291,61 all’anno fino a 30 anni di età;
- € 566 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
- € 1.062,12 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
- € 1.961,56 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A;
- € 1.062,12 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).
Va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 95,54 euro all’anno (approvato dal Ministero GU 14.3.2025).
I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la pensione o al mese di cancellazione dall’Albo.
Contributi ENPAM aliquote e scadenze
In base al tipo di attività svolta, prima della compilazione del modello D si può scegliere l’aliquota con la quale versare i contributi (intera, dimezzata, ridotta).
Gli iscritti in pensione anticipata di Quota B (anche in cumulo/totalizzazione) devono versare i contributi con l’aliquota intera fino al compimento dei 68 anni (articolo 4, comma 5, Regolamento del Fondo di previdenza generale).
Quota A –
Il pagamento dei contributi minimi è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo. Il relativo avviso di pagamento, trasmesso direttamente dalla Fondazione Enpam a mezzo MAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
Quota B –
- I' Aliquota intera sul reddito prodotto nel 2024 è pari al 19,50% sul reddito libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) fino a 140.000,00 euro; sugli importi residui, oltre questo tetto, si versa l’1%.
- l'Aliquota dimezzata è del 9,5%
- Aliquota ridotta 2% ( riservata a tirocinanti corso di formazione in Medicina generale, iscritti Inps per attività intramoenia)
ll contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell’Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre
È anche prevista la possibilità di effettuare il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente. In tal caso l’iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento:
- unica soluzione (31 ottobre );
- due rate (31 ottobre e 31 dicembre );
- cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre e 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno dell'anno successivo ).
La scadenza della dichiarazione previdenziale dei redditi per la quota B è fissata al 31 luglio dell'anno successivo
Medici formati all’estero
A seguito dell’emergenza Covid-19 e della guerra in Ucraina, i medici e i dentisti che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero possono esercitare in Italia senza doversi obbligatoriamente iscrivere all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Questi professionisti devono comunque versare i contributi previdenziali alla Quota A dell’Enpam e alle altre gestioni della Fondazione in base all’attività professionale che svolgono in Italia e al tipo di rapporto instaurato con le strutture sanitarie.
-
Contributi volontari dipendenti , GS e autonomi 2025
Nella circolare 58 del 14 marzo 2025 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria per il 2025 di
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi e
- collaboratori e professionisti in Gestione separata,
sulla base del valore di Variazione comunicato dall'ISTAT nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo 2023 e 2024, nella misura del + 0,8%.
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
7. Versamenti volontari nella Gestione separata.
Vediamo le tabelle e istruzioni principali .
Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli
INPS ricorda che per l’anno 2025:
l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (
Nella tabella che segue i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.
Anno
Retr. minima
settimanale
Prima fascia
retribuzione annua
Massimale art. 2
co.18, L. 335/95
Aliquota
IVS
2025
€ 241,36
€ 55.448,00
€ 120.607,00
33%
2024
€ 239,44
€ 55.008,00
€ 119.650,00
33%
2023
€ 227,18
€ 52.190,00
€ 113.520,00
33%
2022
€ 210,15
€ 48.279,00
€ 105.014,00
33%
2021
€ 206,23
€ 47.379,00
€ 103.055,00
33%
2020
€ 206,23
€ 47.379,00
€ 103.055,00
33%
2019
€ 205,20
€ 47.143,00
€ 102.543,00
33%
2018
€ 202,97
€ 46.630,00
€ 101.427,00
33%
2017
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
33%
2016
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
32,87%
2015
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
32,87%
2014
€ 200,35
€ 46.031,00
€ 100.123,00
32,37%
2013
€ 198,17
€ 45.530,00
€ 99.034,00
32,37%
2012
€ 192,40
€ 44.204,00
€ 96.149,00
31,87%
2011
€ 187,34
€ 43.042,00
€ 93.622,00
31,87%
2010
€ 184,39
€ 42.364,00
€ 92.147,00
31,37%
2009
€ 183,10
€ 42.069,00
€ 91.507,00
31,37%
2008
€ 177,42
€ 40.765,00
€ 88.669,00
30,87%
2007
€ 174,46
€ 40.083,00
€ 87.187,00
30,87%
2006
€ 171,03
€ 39.297,00
€ 85.478,00
30,07%
2005
€ 168,17
€ 38.641,00
€ 84.049,00
30,07%
2004
€ 164,87
€ 37.883,00
€ 82.401,00
29,57%
2003
€ 160,85
€ 36.959,00
€ 80.391,00
29,57%
2002
€ 157,08
€ 36.093,00
€ 78.507,00
29,07%
2001
£ 296.140
£ 68.048.000
£ 148.014.000
29,07%
2000
£ 288.640
£ 66.324.000
£ 144.263.000
28,57%
Versamenti volontari artigiani e dei commercianti
Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni.
Di seguito le tabelle dei versamenti minimi :
MINIMALI ARTIGIANI – DEC DAL 1995
classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24%
1
Fino a € 18.555
€ 18.555
€ 371,10
2
da € 18.556 a € 24.704
€ 21.630
€ 432,60
3
da € 24.705 a € 30.853
€ 27.779
€ 555,58
4
da € 30.854 a € 37.002
€ 33.928
€ 678,56
5
da € 37.003 a € 43.151
€ 40.077
€ 801,54
6
da € 43.152 a € 49.300
€ 46.226
€ 924,52
7
da € 49.301 a € 55.447
€ 52.374
€ 1.047,48
8
da € 55.448
€ 55.448
€ 1.108,96
MINIMALI COMMERCIANTI
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24,48%
1
Fino a € 18.555
€ 18.555
€ 378,53
2
da € 18.556 a € 24.704
€ 21.630
€ 441,26
3
da € 24.705 a € 30.853
€ 27.779
€ 566,70
4
da € 30.854 a € 37.002
€ 33.928
€ 692,14
5
da € 37.003 a € 43.151
€ 40.077
€ 817,58
6
da € 43.152 a € 49.300
€ 46.226
€ 943,02
7
da € 49.301 a € 55.447
€ 52.374
€ 1.068,43
8
da € 55.448
€ 55.448
€ 1.131,14
Versamenti volontari gestione separata 2025
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2025,
- al 25% per i professionisti e
- al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari non può essere inferiore a
- 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e
- a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
-
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS illustra il limite di retribuzione giornaliera dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025, aggiorna anche gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio.
In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro.
Il minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.
Al penultimo paragrafo una tabella di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.
Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole
L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Retribuzioni minime e massimali contributivi – Indice
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Descrizione Importo (Euro) Minimale di retribuzione giornaliera 57,32 Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale 8,60 Retribuzioni convenzionali in genere 31,85 Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% 55.448,00 annui (4.621,00 mensili) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 120.607,00 Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.508,04 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00 Anno 2025
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione
603,40
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
241,36
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
12.551,00
INDCE COMPLETO
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
Regolarizzazione contributiva gennaio 2025
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :
- senza oneri aggiuntivi,
- entro il giorno 16 APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare)
Ai fini della regolarizzazione:
- i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
- Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.
-
Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro
A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro, approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta.
Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale.
Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.
Vediamo alcuni dettagli della novità.
Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze
La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :
- nei casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
- Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.
Questa modifica interessa:
- Datori di lavoro;
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.
Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente
Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:
- 24 rate ordinarie;
- Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
-
- Calamità naturali;
- Procedure concorsuali;
- Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
- Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
- Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
- Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.
Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000 consente il pagamento rateizzato fino a 60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000:
- – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria).
La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.
-
Tassi interesse Inps aggiornati a ottobre 2024
Dopo la recente circolare 89 del 16 settembre 2024 INPS interviene nuovamente con la circolare 92 del 21 ottobre per adeguare il tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali , a seguito delle decisioni della Banca centrale Europea che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema di un ulteriore 0,25% portandolo al 3,40%.
in particolare si prevede che
- l’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, scende al 9,40%
- la misura delle sanzioni civili scende all' 8,90%.
Novità sanzioni DL 19 2024
In particolare, a seguito dell'entrata in vigore il 1 settembre 2024 del DL 19 2024 in tema di sanzioni per omissioni contributive :
- se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,40%
- – come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
- se il versamento viene effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 7,5 punti).
Tasso interesse per differimento e rateazione contributi INPS
- con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 OTTOBRE 2024 si applica il tasso di interesse del 9,40%.
- I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
- Nei casi di autorizzazione al differimento del termine i nuovo tasso è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.
Sanzioni INPS ridotte per procedure concorsuali
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5%) a decorrere dal 23 ottobre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso citato, pari al 3,40%.
-
Contributi agrotecnici ENPAIA con F24: causali e nuove precisazioni
Con la Risoluzione 43/e del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata Agrotecnici di ENPAIA (’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)
I nuovi codici contributo saranno operativi dal 15 settembre 2024 e si sono resi necessari a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 che ha statuito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione tramite F24 (articolo 17 d.lgs 241/1997), si applica, tra gli altri, anche all’ ENPAIA, GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI.
Con la risoluzione 46/E del 18 settembre 2024 l'Agenzia comunica che, in sede di compilazione del modello F24 , in corrispondenza del campo “codice posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento va indicato il valore “0”.
Causali contributo ENPAIA e modalità di compilazione
A seguito della convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA, che regola il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla sezione Agrotecnici, sono quindi istituite le seguenti causali contributo
• “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;
• “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte :
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
-
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.