• Contributi Previdenziali

    Sospensione contributiva INPS per Campi Flegrei: le istruzioni

    Con la Circolare INPS n. 138 del 20 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto la sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.

    La misura riguarda i soggetti con residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei comuni di: 

    • Pozzuoli,
    •  Bacoli, 
    • Bagnoli e 
    • nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Napoli.

    La sospensione copriva il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, comprendendo anche i contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione e atti di accertamento già emessi, nonché la quota a carico dei lavoratori.

    I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi.

    Sospensione contributiva Campi Flegrei – Quadro normativo

    Il beneficio si applica ai soggetti individuati dal decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania, e riguarda:

    • Datori di lavoro privati, compresi quelli domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.

    ATTENZIONE La sospensione vale esclusivamente per le attività svolte in immobili danneggiati e non comporta alcun rimborso per i contributi già versati.

    Rientrano nella sospensione anche le prime rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo previsto.

    L’INPS ricorda inoltre che la sospensione riguarda anche il TFR dovuto al Fondo Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.

    Le istruzioni e scadenze per i versamenti

    Artigiani e commercianti 

    Sono sospesi i contributi minimali per il primo e secondo trimestre 2025 e gli eventuali acconti o saldi sul reddito eccedente per il 2024 e 2025. La richiesta si effettua nel Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, specificando “Sospensione Campi Flegrei 2025”. 

    Liberi professionisti e committenti (Gestione separata) I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”) e correggere eventuali omissioni entro il 30 novembre 2025. I professionisti autonomi sospendono i versamenti con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, da effettuare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24, con causale “PXX/P10”.

     Datori di lavoro con dipendenti Devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei” nella comunicazione telematica. Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi. Anche i datori con più sedi operative devono trasmettere la denuncia mensile, sospendendo solo i versamenti relativi alle unità ubicate nelle aree colpite. Settore agricolo e domestico Per i datori agricoli, sono sospesi i versamenti del 3° e 4° trimestre 2024; per i lavoratori agricoli autonomi, la prima rata 2025. I datori di lavoro domestico sono esentati dai versamenti relativi al 1° e 2° trimestre 2025, con pagamento rinviato al 10 dicembre 2025.

    Categoria Contributi sospesi Periodo di sospensione Nuova scadenza
    Artigiani e commercianti 1°-2° trimestre 2025; saldo 2024; acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Liberi professionisti Saldo 2024 e primo acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro dipendenti Versamenti Uniemens (cod. N982) 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori agricoli 3° e 4° trimestre 2024 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Lavoratori agricoli autonomi Prima rata 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025
    Datori di lavoro domestico 1° e 2° trimestre 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025

  • Contributi Previdenziali

    Causali contributive INPS nuove cancellazioni

    Con la risoluzione 60 del 17 ottobre 2025  l'Agenzia delle Entrate annuncia la soppressione di alcuni codici causali per il  Modello F24 (sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi) .

    Soppressione causali contributive da ottobre 2025

    Questo il testo del documento:

    "Con nota n. 87274 del 02 ottobre 2025, l’INPS ha chiesto la soppressione delle  causali contributo, in uso nella sezione “Altri Enti Previdenziali e Assicurativi” del modello   F24, di seguito indicate:

    • “RCLS” denominata “Recupero Contributi Lavoratori Spettacolo”;

    • “RTLS” denominata “Lavoratori dello Spettacolo: versamento pregiudiziale alla domanda di rateazione e versamento rate provvisorie e definitive”.

    Si dispone, pertanto, la soppressione delle suddette causali contributo con effetto immediato."

  • Contributi Previdenziali

    DURC: stop anche per omesse sanzioni o interessi, dice il Ministero

    Con l’Interpello n. 3 del 2025, la Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito un importante chiarimento in merito all’applicazione della disciplina sul Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    L’intervento riguarda la nozione di “scostamento non grave” prevista dall’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2015, ossia la soglia entro la quale una posizione contributiva può considerarsi regolare nonostante lievi differenze tra

    • le somme dovute e 
    • quelle effettivamente versate

    agli enti previdenziali.

    L’interpello, presentato dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), mirava a chiarire se, in presenza di debiti limitati alle sole sanzioni civili o agli interessi di legge, ma con i contributi ormai interamente pagati, l’ente previdenziale fosse comunque tenuto a rilasciare un DURC positivo.

    Il quesito nasce da situazioni pratiche frequenti in cui le imprese, pur avendo saldato il dovuto principale, restano debitrici di importi residuali legati a sanzioni o accessori, chiedendo se tali somme possano essere considerate irrilevanti ai fini della regolarità contributiva.

    Il caso sottoposto al Ministero

    L’ANPIT ha chiesto al Ministero se sia possibile interpretare la norma nel senso che le situazioni debitorie costituite esclusivamente da accessori di legge — quindi sanzioni civili e interessi — non configurino una vera e propria irregolarità contributiva, potendo l’ente previdenziale rilasciare comunque un DURC regolare.

    Secondo l’associazione, in assenza di un’effettiva omissione contributiva, il mancato versamento degli accessori non dovrebbe incidere sul giudizio complessivo di regolarità. In tal modo, l’ente previdenziale potrebbe procedere autonomamente al recupero coattivo di tali somme, senza impedire all’impresa di ottenere l’attestazione DURC necessaria per appalti pubblici, agevolazioni o pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione.

    Dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il Ministero ha fornito una risposta univoca e rigorosa.

    Richiamando l’articolo 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015, l’amministrazione ha sottolineato che la disposizione individua come “scostamento non grave” quello pari o inferiore a 150 euro, comprensivo di eventuali accessori di legge. Tale formulazione letterale non consente interpretazioni estensive o derogatorie, poiché la norma include esplicitamente nel calcolo anche sanzioni e interessi.

    Le sanzioni civili, infatti, rappresentano un accessorio dell’obbligazione contributiva e ne presuppongono l’esistenza: sono destinate a compensare il danno derivante dal mancato o ritardato pagamento dei contributi e si applicano automaticamente in tali casi.

    Pertanto, anche se la contribuzione principale è stata successivamente versata, la persistenza di un debito per sanzioni civili comporta il venir meno della piena regolarità contributiva, salvo che l’importo complessivo (contributi, sanzioni e interessi) non superi la soglia di 150 euro.

    La risposta del Ministero: limiti e conseguenze operative

    Il Ministero ha chiarito che l’importo di 150 euro costituisce il limite massimo di scostamento tollerabile, oltre il quale la posizione contributiva non può essere considerata regolare. Tale importo, comprensivo di contributi, sanzioni e interessi, rappresenta la soglia oltre la quale il sistema informatico “Durc On Line” non può attestare automaticamente la regolarità.

    L’ente previdenziale è quindi tenuto a rilasciare l’attestazione positiva solo se la posizione debitoria complessiva rientra entro questo margine minimo.

    La finalità del limite dei 150 euro è quella di evitare che differenze minime, dovute a errori materiali o ritardi di modesta entità, compromettano la possibilità per l’impresa di ottenere il DURC.

    Allo stesso tempo , la ratio della norma non consente di escludere dal calcolo le somme derivanti da sanzioni civili o interessi, poiché tali importi sono strettamente collegati all’obbligazione contributiva originaria.

    Ne deriva che un debito, anche se limitato alle sole sanzioni, rileva comunque ai fini della verifica di regolarità, e può impedire il rilascio del DURC qualora superi la soglia stabilita. In questo modo, il Ministero riafferma un principio di coerenza e uniformità nell’applicazione della disciplina, garantendo parità di trattamento tra i diversi contribuenti e certezza giuridica nella gestione delle verifiche contributive.

    In conclusione, la risposta ministeriale (Interpello n. 3/2025) conferma che:

    1. le sanzioni civili non possono essere escluse dal calcolo della soglia di “scostamento non grave”;
    2. la regolarità contributiva è attestabile solo se il debito complessivo, comprensivo di accessori, non supera 150 euro;
    3. la procedura Durc On Line è calibrata su tale limite, che consente l’attestazione in tempo reale delle posizioni regolari.

  • Contributi Previdenziali

    ENPAM: dichiarazione reddituale dei medici prorogata al 5 settembre

    Anche quest'anno l'ente previdenziale dei medici e odontoiatri ENPAM  ha  definito in extremis una proroga della scadenza dell'invio del Modello D dichiarazione reddituale dal 31 luglio al 5 settembre 2025.

    L'avviso afferma testualmente :

    "Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha rinviato al 5 settembre il termine di presentazione del modello D 2025. Medici e odontoiatri hanno quindi un mese in più per compilare e presentare alla Cassa di previdenza la dichiarazione online sui redditi da attività libero-professionale conseguiti nel 2024. Il modello D è funzionale a determinare l’importo dei contributi di Quota B da pagare.

    La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte. Perciò solo in vista di quella data molti iscritti Enpam avranno a disposizione i dati utili per compilare il modello D.

    Attenzione però a non oltrepassare il 5 settembre, perché il ritardo farebbe scatterebbe una sanzione di 120 euro.

    È bene inoltre ricordare che nonostante la proroga per la presentazione del modello D, il termine del versamento dei contributi di Quota B resta invariato al 31 ottobre, per il saldo in unica soluzione o per il pagamento della prima rata."

    Una guida pratica aggiornata alle ultime novità è presente online all’indirizzo www.giornaleprevidenza.it/guide/istruzioni-modello-d/

    Dichiarazione reddituale Modello D prorogata al 6 settembre

    I contributi previdenziali ENPAM sono divisi in Quota A  e  quota B .  Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo.  Superata questa soglia si deve compilare il modello D e pagare anche  i contributi di Quota B.

    il modello D è reperibile  nell’area riservata  del sito Enpam.it .  Si ricorda che l'invio dopo la scadenza comporta una  sanzione fissa di 120 euro.

    Il reddito da dichiarare è quello che deriva dallo svolgimento,  dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla  qualifica fiscale, purche svolta in forma autonoma.

     Si tratta ad esempio di:

    • i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;

    • i redditi percepiti per l’attività intramoenia e le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie;

    • i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;

    • le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;

    • i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);

    • i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;

    • gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;

    • i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa 

    REDDITI ESCLUSI 

    NON vanno dichiarati nel Modello D:

    • compensi percepiti nell’ambito del rapporto di convenzione  e 
    •  per l’attività di guardia medica
    • le  borse di specializzazione 

    ENPAM: nuova delega a terzi per l’area riservata

     Nell’Area riservata dedicata agli iscritti Enpam è ora possibile l'accesso  non solo all'iscritto ma anche a  professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) o a persone di fiducia (ad esempio familiari).

    La novità intende semplificare per i professionisti della medicina la gestione degli adempimenti, delle scadenze contributive e la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni. Ogni  delegato entrerà nell’area riservata Enpam con il proprio Spid personale o carta d’identità elettronica (Cie).

    Ciascun medico o dentista potrà delegare fino a un massimo di tre persone fisiche e puo decidere se delegre tutte le funzioni o solo la visualizazione e stampa dei dati  o anche la gestione completa degli adempimenti  

    La delega dura due anni, al termine dei quali verrà richiesto di esprimere una conferma se si intende rinnovarla.

    Il servizio è  revocabile in qualsiasi momento.

    Maggiori informazioni sono disponibili nella  sezione “Come fare per” sul sito ENPAM.IT

  • Contributi Previdenziali

    Sospensione avvisi INPS agosto 2025

    Al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei contribuenti e dei loro intermediari, l’INPS comunica che, dal 1° al 31 agosto 2025, saranno sospese alcune attività di notifica e verifica.

     L’obiettivo è quello di garantire una pausa amministrativa in un periodo di tradizionale chiusura estiva salvaguardando  sia  i  tempi  per  gli adempimenti dei  contribuenti che i termini di prescrizione e i crediti dell'Istituto.  

    Atti soggetti a sospensione

    Durante il mese di agosto, l’Istituto non procederà alla notifica dei seguenti atti:

    • Note di rettifica e verifiche di regolarità contributiva effettuate tramite il sistema D.P.A. (Dichiarazione preventiva di agevolazione), come previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006;
    • Diffide di adempimento, salvo nei casi in cui sia imminente la scadenza dei termini di prescrizione;
    • Verbali ispettivi e atti di recupero derivanti da vigilanza documentale, indirizzati a tutti i soggetti obbligati;
    • Atti relativi a violazioni contributive (ex art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983), incluse le ordinanze-ingiunzione.

    Resta esclusa invece dalla sospensione l’attività di notifica relativa alla contribuzione dovuta alla Gestione dei dipendenti pubblici.

    L’INPS chiarisce inoltre che  che, qualora la notifica sia necessaria per tutelare i crediti dell’Istituto da un possibile pregiudizio, l’attività potrà comunque essere effettuata. In prossimità della prescrizione, le Strutture territoriali potranno procedere alla notifica di atti interruttivi, anche in via amministrativa, per salvaguardare i termini di legge.

    È inoltre sospesa fino al 31 agosto 2025 l’emissione degli avvisi di addebito (art. 30, D.L. n. 78/2010), ma  per favorire la volontà del contribuente di regolarizzare la propria posizione durante tale periodo, l’INPS consente il trasferimento dei crediti contributivi all’agente della riscossione, a cura delle proprie Strutture territoriali, sempre in modo compatibile con i termini di prescrizione. 

    Date utili e termini per le sanzioni

    Date utili per il trasferimento dei crediti

    Le operazioni di "infasamento" dei crediti verso l’agente della riscossione saranno disponibili nelle seguenti finestre temporali:

    • 7 e 8 agosto 2025, con consegna prevista per il 10 agosto 2025;
    • 21 e 22 agosto 2025, con consegna prevista per il 25 agosto 2025.

    Infine, per quanto riguarda le sanzioni contributive, la sospensione dell’attività di notifica sarà valutata in fase di istruttoria, tenendo conto dei termini di prescrizione del procedimento. Conclusa l’istruttoria, spetterà alla Struttura territorialmente competente decidere se procedere comunque alla notifica dell’atto di accertamento o dell’ordinanza-ingiunzione.

  • Contributi Previdenziali

    Farmacisti: quali sono importi e scadenze dei contributi ENPAF ?

    L’iscrizione all’ ENPAF –   ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI e il pagamento dei relativi contributi  sono  obbligatori e automatici per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.

    Si ricorda che gli importi non sono proporzionali al reddito ma l’ENPAF prevede un contributo fisso  stabilito annualmente dalla cassa,  che deve essere versato sia da liberi professionisti che da dipendenti o disoccupati . Sono in vigore tre scaglioni suddivisi temporalmente.

    Va ricordato inoltre  che per determinare l’anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione per l'attribuzione di un anno  è necessario un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nello stesso anno

    Vi è anche un Contributo associativo una tantum pari a euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).

    Contributi previdenziali ENPAF 2025

    Gli importi dei contributi annuali 2025, in forma ordinaria e ridotta,  e   suddivisi ai fini previdenziali, assistenziali e per la maternità ,  sono  riassunti nell tabella seguente:

    Contributo

    Previdenza

    Assistenza

    Maternità

    TOTALE

    Intero

    5.314,00

    37,00

    16,00

    5.367,00

    Doppio

    10.628,00

    37,00

    16,00

    10.681,00

    Triplo

    15.942,00

    37,00

    16,00

    15.995,00

    Riduzione del 33,33%

    3.543,00

    37,00

    16,00

    3.596,00

    Riduzione del 50%

    2.657,00

    37,00

    16,00

    2.710,00

    Riduzione dell’85%

    797,00

    37,00

    16,00

    850,00

    Solidarietà 3% (dipendenti)

    159,00

    37,00

    16,00

    212,00

    Solidarietà 1% (disoccupati)

    53,00

    37,00

    16,00

    106,00

    Contributi ENPAF Pagamento e scadenze

    I contributi di previdenza, assistenza e maternità  vengono  riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPA emessi dalla Banca Popolare di Sondrio che sono  inviati sulla casella di posta elettronica certificata degli iscritti dall’indirizzo [email protected] entro il mese di maggio

    I duplicati potranno essere scaricati nell’area riservata di Enpaf Online. 

    la scadenza delle tre rate è fissata al:

    • 30 giugno, 
    • 31 luglio e 
    • 31 agosto.

     Chi versa unicamente il contributo di solidarietà riceverà un solo  avviso di pagamento con scadenza 30 giugno

    ENPAF quali sono le riduzioni contributive?

    • Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
    • Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
    • Non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.
    • Pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
    • Pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.
    • Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.

    Le domande di riduzione vanno inviate con la modulistica disponibile QUI entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.

    Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.enpaf.it

  • Contributi Previdenziali

    Contributi Geometri quanto si paga nel 2025?

    Tutti i Geometri che esercitano la libera professione devono iscriversi all'Ente Cassa Italiana Geometri – CIPAG .  I contributi dovuti alla Cipag sono:

    • il contributo soggettivo;
    • il contributo integrativo;
    • il contributo di maternità. 

    con  riduzioni per neoiscritti  praticanti e per maternita

    Vediamo in dettaglio importi modalità e scadenze  per il 2025.

    Contributi geometri 2025 : soggettivo, integrativo, maternità

    Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale  al 

    • minimo del 20% nel 2025 sul reddito Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo  di  4.205  euro  comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale). 
    • 3,5% su reddito eccedente € 182.100,00.

    Il contributo integrativo è quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) ;  Va esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa. 

    I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni  devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.

    Dal 2019 al 2023 il montante contributivo è integrato – per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione – anche da un ulteriore quota così determinata:

    a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;

    b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;

    c) 0,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.

    Dal 2024 la quota retrocessa  è pari al 3% del volume d’affari dichiarato  nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.

    L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante) 

    Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno, per il 2025 è pari a  7 euro ( approvato dal Ministero del lavoro GU 14.3.2025)

    E' possibile versare una quota volontaria aggiuntiva di contributo soggettivo – variabile dall'1% al 10% del reddito professionale dichiarato ,  interamente deducibile dal reddito e che da luogo ad un supplemento di pensione aggiuntivo al trattamento di base.

    Contributi Cipag geometri le agevolazioni

    Sono previste riduzioni contributive  per i nuovi iscritti a CIPAG ,  tirocinanti , per maternità.

    NUOVI ISCRITTI 

    Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l’aliquota che per la quota minima) nella misura di un quarto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni. È inoltre prevista l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto 

    Tali benefici sono riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.

    L'aliquota per l'integrativo resta fissata al 5% 

    l contributi integrativo  minimo   non è dovuto

    PRATICANTI 

    Il contributo soggettivo minimo per il 2025  ridotto per i praticanti è pari a      1.051,25 euro 

    MATERNITA 

    A partire dal 2025, per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o,dall’anno di ingresso  in caso di adozioni

    Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.

    CIPAG geometri Modalità di pagamento e scadenze

    A partire dall'11 luglio 2022 Cassa Geometri ha attivato sui propri sistemi la piattaforma di pagamento “pagoPA”,  come previsto dalla sentenza n. 1931/2021 del Consiglio di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti obbligati

    Oltre agli strumenti messi a disposizione da pagoPA ( home banking,  carte di credito ecc)  sarà ancora possibile effettuare pagamenti con:

    a) Modello F24 accise, per compensare eventuali crediti del fisco con la contribuzione dovuta;

    b) addebito diretto su conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD).

    CODICI PAGAMENTO F24 in caso di compensazione con crediti tributari

    Contributo soggettivo minimo  GE01    2025

    Contributo integrativo minimo GE21    2025

    Contributo di maternità            GE51    2025

    il professionista  può versare con le seguenti modalità

    • unica soluzione con scadenza del pagamento il 
    • pagamento in 4 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell'1,00% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
    • pagamento in 10 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse del 2,50% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 del mese, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno 

    (Nel 2024 la scadenza del 30 settembre era stata prorogata al 7 ottobre) 

    La contribuzione minima può essere volontariamente versata, in anticipo rispetto alla dichiarazione dei redditi, in quattro rate scadenti il 27 febbraio, il 27 aprile, il 27 giugno e il 28 agosto.

    Cassa Geometri CIPAG : Le sanzioni

    n caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, le sanzioni previste sono pari:

    • al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
    • al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
    • al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).

    La sanzione, per ciascuna violazione , non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.

    Per maggiori informazioni visita il sito www.cassageometri.it