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ENPAM: dichiarazione reddituale dei medici prorogata al 5 settembre
Anche quest'anno l'ente previdenziale dei medici e odontoiatri ENPAM ha definito in extremis una proroga della scadenza dell'invio del Modello D dichiarazione reddituale dal 31 luglio al 5 settembre 2025.
L'avviso afferma testualmente :
"Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha rinviato al 5 settembre il termine di presentazione del modello D 2025. Medici e odontoiatri hanno quindi un mese in più per compilare e presentare alla Cassa di previdenza la dichiarazione online sui redditi da attività libero-professionale conseguiti nel 2024. Il modello D è funzionale a determinare l’importo dei contributi di Quota B da pagare.
La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte. Perciò solo in vista di quella data molti iscritti Enpam avranno a disposizione i dati utili per compilare il modello D.
Attenzione però a non oltrepassare il 5 settembre, perché il ritardo farebbe scatterebbe una sanzione di 120 euro.
È bene inoltre ricordare che nonostante la proroga per la presentazione del modello D, il termine del versamento dei contributi di Quota B resta invariato al 31 ottobre, per il saldo in unica soluzione o per il pagamento della prima rata."
Una guida pratica aggiornata alle ultime novità è presente online all’indirizzo www.giornaleprevidenza.it/guide/istruzioni-modello-d/
Dichiarazione reddituale Modello D prorogata al 6 settembre
I contributi previdenziali ENPAM sono divisi in Quota A e quota B . Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo. Superata questa soglia si deve compilare il modello D e pagare anche i contributi di Quota B.
il modello D è reperibile nell’area riservata del sito Enpam.it . Si ricorda che l'invio dopo la scadenza comporta una sanzione fissa di 120 euro.
Il reddito da dichiarare è quello che deriva dallo svolgimento, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla qualifica fiscale, purche svolta in forma autonoma.
Si tratta ad esempio di:
• i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
• i redditi percepiti per l’attività intramoenia e le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie;
• i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
• le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;
• i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);
• i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
• gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;
• i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa
REDDITI ESCLUSI
NON vanno dichiarati nel Modello D:
- compensi percepiti nell’ambito del rapporto di convenzione e
- per l’attività di guardia medica
- le borse di specializzazione
ENPAM: nuova delega a terzi per l’area riservata
Nell’Area riservata dedicata agli iscritti Enpam è ora possibile l'accesso non solo all'iscritto ma anche a professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) o a persone di fiducia (ad esempio familiari).
La novità intende semplificare per i professionisti della medicina la gestione degli adempimenti, delle scadenze contributive e la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni. Ogni delegato entrerà nell’area riservata Enpam con il proprio Spid personale o carta d’identità elettronica (Cie).
Ciascun medico o dentista potrà delegare fino a un massimo di tre persone fisiche e puo decidere se delegre tutte le funzioni o solo la visualizazione e stampa dei dati o anche la gestione completa degli adempimenti
La delega dura due anni, al termine dei quali verrà richiesto di esprimere una conferma se si intende rinnovarla.
Il servizio è revocabile in qualsiasi momento.
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Come fare per” sul sito ENPAM.IT
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Farmacisti: quali sono importi e scadenze dei contributi ENPAF ?
L’iscrizione all’ ENPAF – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI e il pagamento dei relativi contributi sono obbligatori e automatici per tutti gli iscritti agli albi professionali degli Ordini provinciali dei farmacisti.
Si ricorda che gli importi non sono proporzionali al reddito ma l’ENPAF prevede un contributo fisso stabilito annualmente dalla cassa, che deve essere versato sia da liberi professionisti che da dipendenti o disoccupati . Sono in vigore tre scaglioni suddivisi temporalmente.
Va ricordato inoltre che per determinare l’anzianità di iscrizione utile ai fini della maturazione della pensione per l'attribuzione di un anno è necessario un periodo pari ad almeno sei mesi e un giorno nello stesso anno
Vi è anche un Contributo associativo una tantum pari a euro 52,00 (non dovuto dai neoiscritti che chiedono di versare il contributo di solidarietà).
Contributi previdenziali ENPAF 2025
Gli importi dei contributi annuali 2025, in forma ordinaria e ridotta, e suddivisi ai fini previdenziali, assistenziali e per la maternità , sono riassunti nell tabella seguente:
Contributo
Previdenza
Assistenza
Maternità
TOTALE
Intero
5.314,00
37,00
16,00
5.367,00
Doppio
10.628,00
37,00
16,00
10.681,00
Triplo
15.942,00
37,00
16,00
15.995,00
Riduzione del 33,33%
3.543,00
37,00
16,00
3.596,00
Riduzione del 50%
2.657,00
37,00
16,00
2.710,00
Riduzione dell’85%
797,00
37,00
16,00
850,00
Solidarietà 3% (dipendenti)
159,00
37,00
16,00
212,00
Solidarietà 1% (disoccupati)
53,00
37,00
16,00
106,00
Contributi ENPAF Pagamento e scadenze
I contributi di previdenza, assistenza e maternità vengono riscossi tramite avvisi di pagamento PagoPA emessi dalla Banca Popolare di Sondrio che sono inviati sulla casella di posta elettronica certificata degli iscritti dall’indirizzo [email protected] entro il mese di maggio
I duplicati potranno essere scaricati nell’area riservata di Enpaf Online.
la scadenza delle tre rate è fissata al:
- 30 giugno,
- 31 luglio e
- 31 agosto.
Chi versa unicamente il contributo di solidarietà riceverà un solo avviso di pagamento con scadenza 30 giugno
ENPAF quali sono le riduzioni contributive?
- Esercenti attività professionale in regime di lavoro dipendente: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%
- Disoccupati temporanei e involontari: riduzioni del 33,33%, 50% e, per un massimo di 5 anni, 85%. Una volta superato questo periodo il soggetto che permanga in stato di disoccupazione ha diritto alla riduzione massima del 50% in quanto equiparato all’iscritto che non esercita attività professionale. La condizione di disoccupazione deve essere attestata dal Centro dell’Impiego a seguito della presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID).
- Non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33% e 50%.
- Pensionati Enpaf non esercenti attività professionale: riduzioni del 33,33%, 50% e 85%.
- Pensionati Enpaf che esercitano attività professionale senza ulteriore previdenza obbligatoria (per es. titolari di farmacia in pensione): riduzioni del 33,33% e 50%.
- Chi sceglie di versare il contributo previdenziale in misura ridotta otterrà una prestazione pensionistica proporzionalmente ridotta.
Le domande di riduzione vanno inviate con la modulistica disponibile QUI entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.enpaf.it -
Contributi previdenziali Biologi 2025: quali sono i minimi e le scadenze?
La contribuzione previdenziale (che comprende contributi minimi e contributi soggettivi a conguaglio ) per i biologi iscritti all'ENPAB è parametrata all'anzianità di iscrizione.
La contribuzione previdenziale obbligatoria (contributi minimi) deve essere versata ogni anno con termine 30 aprile e 30 giugno. Vedi sotto la tabella dei minimi da versare.
Per il 2025 :
- il contributo soggettivo a conguaglio è pari al 15% del reddito netto di lavoro autonomo aumentabile su scelta dell'iscritto fino al 36%.
- Il contributo integrativo sul volume di affari è fissato al 4% (dal 2019 si applica anche in caso di prestazioni verso enti pubblici).
Si ricorda che a norma dell'art .3 del Regolamento ENPAB, i redditi sottoposti a contribuzione non possono comunque essere superiori al massimale previsto dall'art. 2, comma 18, della L. 335/95 ed eventuali successive modificazioni, annualmente rivalutato, che viene comunicato annualmente da INPS.Per il 2024 il massimale contributivo era pari a a 119.650 euro.
Biologi contributi minimi ENPAB 2025
Di seguito le tabelle dei Contributi Minimi dovuti a ENPAB nel 2025
Tabella A: Contributi Minimi Ordinari Annuali
Soggettivo Integrativo Maternità Totali €1.286,00 €104,00 €129,29 €1.519,29 Tabella B: Contributi Minimi Ridotti al 50%
Soggettivo Integrativo Maternità Totali €643,00 €104,00 €129,29 €876,29 In allegato il Regolamento di previdenza aggiornato al 2024 con i casi di riduzione dei contributi al 50% .
L'approvazione da parte del Ministero del lavoro, della delibera del Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB del 28.11.2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 129,29 pro-capite è stata pubblicata in GU il 5 maggio 2025 .
Biologi comunicazione reddituale
La presentazione del Modello 1(dichiarazione reddituale annuale obbligatoria) avviene esclusivamente accedendo all'area riservata dal sito www.enpab.it, tramite il software presente nella sezione "Disposizioni", "Dati Reddito".
L'ente consiglia di compilarlo subito per avere il calcolo della contribuzione richiesta, da versare si ricorda entro il 31 ottobre in unica soluzione o in 4 rate alle scadenze indicate dal Software
Scadenze contributi Biologi
scadenza
Tipo di Versamento
30 aprile
1ª rata contributo minimo anno in corso
30 giugno
2ª rata contributo minimo anno in corso
15 ottobre
presentazione del modello di dichiarazione reddituale relativo all'anno precedente
31 ottobre
Unica soluzione oppure
1ª rata conguaglio * dovuta a saldo30 novembre
2ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 dicembre
3ª rata conguaglio dovuta a saldo
30 gennaio
4ª rata conguaglio dovuta a saldo
Modalità di versamento dei contributi e sanzioni
Per il 2025, Redditi 2024, i contributi previdenziali sul reddito (contributi ‘a conguaglio’) potranno essere versati da una e fino a quattro rate mensili alle scadenze indicate dalla procedura software.
I bollettini pagoPA. per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori saranno scaricabili dall’area riservata – nell'apposita sezione BPS, "Avvisi pagoPA” dal sito www.enpab.it.
I contributi possono essere versati anche a mezzo modello F24.
ATTENZIONE Il ritardato pagamento dei contributi comporta l'obbligo di corresponsione degli interessi di mora nella misura prevista dal tasso legale Il ritardo superiore ai 60 giorni comporta inoltre una sanzione pari al 15% delle somme non pagate tempestivamente
Allegati: -
Corte UE: stop alla disparità contributiva tra operai agricoli
Con la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 maggio 2025 nelle cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24, viene evidenziata, nell'ordinamento giuridico italiano, una differenza di trattamento tra gli operai agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sotto il profilo del calcolo dei contributi previdenziali.
Ecco i dettagli della vicenda e della decisione della Corte.
Il caso: contributi INPS per i lavoratori agricoli a termine
La sentenza, emessa dalla Decima Sezione della Corte, affronta il tema dei contributi previdenziali e delle retribuzioni, stabilendo che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino tale disparità.
La sentenza è stata emessa in risposta a tre cause riunite (C-212/24, C-226/24 e C-227/24) presentate dalla Corte d'appello di Firenze, che riguardavano controversie tra datori di lavoro agricoli e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Le controversie riguardavano il calcolo dei contributi previdenziali:
- per gli operai agricoli a tempo determinato, erano calcolati in base alle ore effettivamente lavorate, mentre
- per gli operai a tempo indeterminato i contributi erano calcolati su un orario di lavoro giornaliero forfettario di sei ore e mezza.
La Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento è contraria alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Secondo la Corte, i contributi previdenziali devono essere calcolati in modo uniforme per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia del contratto, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento.
Le conclusioni della Corte: vietata la discriminazione
La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che:
«La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro […] osta a una normativa nazionale […] in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo determinato […] sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte, mentre i contributi […] per gli operai a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di un orario giornaliero forfettario.»
Questa pronuncia impone una revisione del sistema italiano laddove esso produce un trattamento discriminatorio.
Spetterà ora ai giudici nazionali e, più in generale, al legislatore e agli enti previdenziali italiani, recepire il principio espresso dalla Corte e uniformare i criteri di calcolo dei contributi per garantire la parità di trattamento.
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Contributi volontari dipendenti , GS e autonomi 2025
Nella circolare 58 del 14 marzo 2025 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria per il 2025 di
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi e
- collaboratori e professionisti in Gestione separata,
sulla base del valore di Variazione comunicato dall'ISTAT nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo 2023 e 2024, nella misura del + 0,8%.
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
7. Versamenti volontari nella Gestione separata.
Vediamo le tabelle e istruzioni principali .
Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli
INPS ricorda che per l’anno 2025:
l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (
Nella tabella che segue i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.
Anno
Retr. minima
settimanale
Prima fascia
retribuzione annua
Massimale art. 2
co.18, L. 335/95
Aliquota
IVS
2025
€ 241,36
€ 55.448,00
€ 120.607,00
33%
2024
€ 239,44
€ 55.008,00
€ 119.650,00
33%
2023
€ 227,18
€ 52.190,00
€ 113.520,00
33%
2022
€ 210,15
€ 48.279,00
€ 105.014,00
33%
2021
€ 206,23
€ 47.379,00
€ 103.055,00
33%
2020
€ 206,23
€ 47.379,00
€ 103.055,00
33%
2019
€ 205,20
€ 47.143,00
€ 102.543,00
33%
2018
€ 202,97
€ 46.630,00
€ 101.427,00
33%
2017
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
33%
2016
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
32,87%
2015
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
32,87%
2014
€ 200,35
€ 46.031,00
€ 100.123,00
32,37%
2013
€ 198,17
€ 45.530,00
€ 99.034,00
32,37%
2012
€ 192,40
€ 44.204,00
€ 96.149,00
31,87%
2011
€ 187,34
€ 43.042,00
€ 93.622,00
31,87%
2010
€ 184,39
€ 42.364,00
€ 92.147,00
31,37%
2009
€ 183,10
€ 42.069,00
€ 91.507,00
31,37%
2008
€ 177,42
€ 40.765,00
€ 88.669,00
30,87%
2007
€ 174,46
€ 40.083,00
€ 87.187,00
30,87%
2006
€ 171,03
€ 39.297,00
€ 85.478,00
30,07%
2005
€ 168,17
€ 38.641,00
€ 84.049,00
30,07%
2004
€ 164,87
€ 37.883,00
€ 82.401,00
29,57%
2003
€ 160,85
€ 36.959,00
€ 80.391,00
29,57%
2002
€ 157,08
€ 36.093,00
€ 78.507,00
29,07%
2001
£ 296.140
£ 68.048.000
£ 148.014.000
29,07%
2000
£ 288.640
£ 66.324.000
£ 144.263.000
28,57%
Versamenti volontari artigiani e dei commercianti
Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni.
Di seguito le tabelle dei versamenti minimi :
MINIMALI ARTIGIANI – DEC DAL 1995
classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24%
1
Fino a € 18.555
€ 18.555
€ 371,10
2
da € 18.556 a € 24.704
€ 21.630
€ 432,60
3
da € 24.705 a € 30.853
€ 27.779
€ 555,58
4
da € 30.854 a € 37.002
€ 33.928
€ 678,56
5
da € 37.003 a € 43.151
€ 40.077
€ 801,54
6
da € 43.152 a € 49.300
€ 46.226
€ 924,52
7
da € 49.301 a € 55.447
€ 52.374
€ 1.047,48
8
da € 55.448
€ 55.448
€ 1.108,96
MINIMALI COMMERCIANTI
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24,48%
1
Fino a € 18.555
€ 18.555
€ 378,53
2
da € 18.556 a € 24.704
€ 21.630
€ 441,26
3
da € 24.705 a € 30.853
€ 27.779
€ 566,70
4
da € 30.854 a € 37.002
€ 33.928
€ 692,14
5
da € 37.003 a € 43.151
€ 40.077
€ 817,58
6
da € 43.152 a € 49.300
€ 46.226
€ 943,02
7
da € 49.301 a € 55.447
€ 52.374
€ 1.068,43
8
da € 55.448
€ 55.448
€ 1.131,14
Versamenti volontari gestione separata 2025
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2025,
- al 25% per i professionisti e
- al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari non può essere inferiore a
- 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e
- a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
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Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS illustra il limite di retribuzione giornaliera dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025, aggiorna anche gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio.
In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro.
Il minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.
Al penultimo paragrafo una tabella di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.
Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole
L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Retribuzioni minime e massimali contributivi – Indice
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Descrizione Importo (Euro) Minimale di retribuzione giornaliera 57,32 Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale 8,60 Retribuzioni convenzionali in genere 31,85 Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% 55.448,00 annui (4.621,00 mensili) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 120.607,00 Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.508,04 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00 Anno 2025
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione
603,40
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
241,36
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
12.551,00
INDCE COMPLETO
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
Regolarizzazione contributiva gennaio 2025
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :
- senza oneri aggiuntivi,
- entro il giorno 16 APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare)
Ai fini della regolarizzazione:
- i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
- Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.
-
Milleproroghe: nuovo termine per prescrizione contributi PA
Il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 cd. "Milleproroghe"ha prorogato nuovamente i termini di prescrizione per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla gestione ordinaria IVS PA e alla Gestione separata
La scadenza per la prescrizione è estesa fino al 31 dicembre 2025 per i crediti contributivi relativi ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020.
Prescrizione contributi da PA niente sanzioni fino al 31.12.2025
Come anticipato il differimento riguarda
- la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e
- la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari,
Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili previste per i ritardi contributivi (art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000) se le Amministrazioni pubbliche regolarizzano gli obblighi entro il 31 dicembre 2025, anche con modalità rateali.
L'istituto richiama per ulteriori dettagli le seguenti le norme e prassi di riferimento:
- Articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024.
- Articolo 3, commi 10-bis e 10-ter, legge n. 335/1995.
- Circolare n. 58/2024.
- Decreto-legge n. 215/2023.