• Contributi Previdenziali

    Dimissioni: se il datore non versa i contributi c’è giusta causa

    La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul possibile collegamento  tra omissione contributiva del datore di lavoro e dimissioni per giusta causa, L’ordinanza n. 5445 dell’11 marzo 2026 affronta infatti la questione della legittimità delle dimissioni rassegnate da un lavoratore a fronte del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore e delle conseguenze in materia di accesso all’indennità di disoccupazione NASpI.

    Si ricorda indatti che la normativa stabilisce che l’indennità di disoccupazione spetta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato dimissioni per giusta causa, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015.

    Nel sistema giuslavoristico italiano, la giusta causa rappresenta una situazione di gravità tale da rendere impossibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Tale nozione deriva dall’art. 2119 del codice civile, norma che configura una clausola generale la cui applicazione concreta è rimessa alla valutazione del giudice di merito. In questo contesto, assumono rilievo anche i principi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto di lavoro e il rispetto degli obblighi contributivi che il datore deve adempiere nei confronti degli enti previdenziali.

    Vediamo il caso concreto .

    Il caso: contributi omessi per sedici mesi

    La controversia nasce dalla domanda proposta da un lavoratore che aveva rassegnato le dimissioni per giusta causa a seguito del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro per un periodo prolungato: l’omissione contributiva si era infatti protratta per sedici mesi consecutivi, a partire dall’inizio del rapporto di lavoro..

    Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda relativa al riconoscimento dell’indennità NASpI. In sede di appello, tuttavia, la Corte territoriale aveva riformato la decisione, ritenendo sussistente una giusta causa di dimissioni e condannando l’ INPS al pagamento dell’indennità.

    L’ente previdenziale ha quindi proposto ricorso per cassazione sostenendo che il mancato versamento della contribuzione non sarebbe, di per sé, sufficiente a integrare una giusta causa di dimissioni. Secondo tale impostazione, l’obbligazione contributiva intercorre tra datore di lavoro ed ente previdenziale e non direttamente con il lavoratore. Inoltre, il sistema previdenziale prevede specifici meccanismi di tutela del lavoratore, tra cui il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali e la possibilità di costituire una rendita vitalizia nel caso di omissione contributiva.

    INPS ha inoltre contestato la sussistenza di un ulteriore elemento tipico della giusta causa, ossia l’immediatezza del recesso rispetto all’inadempimento datoriale. Nel caso concreto, infatti, la condotta omissiva era iniziata fin dall’inizio del rapporto di lavoro e si era protratta per lungo tempo prima che il lavoratore decidesse di dimettersi.

    Per la Cassazione l’omissione contributiva integra giusta causa

    La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso confermando la decisione della Corte d’appello e riconoscendo la legittimità delle dimissioni per giusta causa nel caso esaminato.

    Secondo i giudici di legittimità, il mancato versamento dei contributi previdenziali per un periodo prolungato costituisce un inadempimento particolarmente grave degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro. Tale comportamento incide infatti sul rapporto fiduciario tra datore e lavoratore e integra una violazione significativa dei principi di correttezza e buona fede che devono governare l’esecuzione del rapporto contrattuale.

    La Corte ha osservato che la valutazione della gravità dell’inadempimento datoriale è rimessa al giudice di merito e può essere sindacata in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei criteri giuridici che regolano la nozione di giusta causa. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la propria decisione, evidenziando che l’omissione contributiva si era protratta per sedici mesi e che tale condotta non poteva essere considerata episodica o accidentale.

    Particolare rilievo assume inoltre il tema dell’immediatezza delle dimissioni. La Cassazione ha chiarito che questo requisito non deve essere interpretato in senso meramente cronologico, come coincidenza temporale tra l’inadempimento e il recesso. L’immediatezza va piuttosto intesa come esistenza di un ragionevole collegamento causale tra il comportamento datoriale e la decisione del lavoratore di interrompere il rapporto.

    Nel caso esaminato, l’inadempimento contributivo era continuativo e perdurava al momento delle dimissioni, circostanza che rendeva evidente la connessione tra la condotta del datore e la scelta del lavoratore di recedere dal rapporto.

    La Corte ha inoltre precisato che gli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento previdenziale a favore del lavoratore non eliminano la gravità dell’inadempimento datoriale. Tali rimedi sono finalizzati a garantire le prestazioni previdenziali, ma non incidono sul piano del rapporto contrattuale tra datore e lavoratore, né possono neutralizzare la lesione del rapporto fiduciario derivante dal mancato adempimento degli obblighi contributivi.

    Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito e ha confermato che una omissione contributiva reiterata e protratta nel tempo può integrare una giusta causa di dimissioni idonea a consentire l’accesso all’indennità

  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari INPS 2026

    Nella circolare 27 del 12 marzo 2026 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi di contribuzione volontaria  per il 2026 di 

    • lavoratori dipendenti non agricoli,
    • lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) e
    •  collaboratori e professionisti in Gestione separata,

    sulla base del valore di variazione comunicato dall'ISTAT  dell’indice dei prezzi al consumo  tra il   2024 e  2025, nella misura del + 1,4%.

    In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :

    1.  Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli

    2.  Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.

    3.  Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)

    4.  Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti

    5.  Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD

    6.  Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti

    7.  Versamenti volontari nella Gestione separata.

    Nell'allegato 

    Vediamo i principali valori comunicati dall'Istituto.

    Contributi volontari dipendenti non agricoli – Giornalisti

    Sulla base della variazione dell’indice ISTAT, pertanto, per l’anno 2026:

    –  la retribuzione minima settimanale è pari a 244,74 euro;

    – la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva dell’1% è pari a 56.224,00 euro;

    –  il massimale da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema contributivo, è pari a 122.295,00 euro.

    Per l’anno 2026, 

    • l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%. 
    • L’aliquota del contributo (IVS) relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata in misura pari al 27,87%

    Anche per i giornalisti si conferma l’applicazione dell’aliquota IVS del 33%, corrispondente a quella della contribuzione obbligatoria.

    Contributi volontari Gestione separata e Fondi speciali

     Gestione separata – Importi minimi contributi volontari 2026 
    Categoria Importo minimo annuo Importo minimo mensile Aliquota IVS 2026
    Professionisti 4.702,08 euro 391,84 euro 25%
    Altri iscritti (collaboratori e assimilati) 6.206,64 euro 517,22 euro 33%

     Fondi speciali – Aliquote contributi volontari 2026 
    Fondo / Gestione Aliquota 2026 Note
    Evidenza contabile separata FPLD 33% Comprende autoferrotranvieri, elettrici, telefonici, dirigenti ex Inpdai
    Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A. 33% Aliquota invariata rispetto alla contribuzione obbligatoria
    Fondo speciale Istituto Postelegrafonici 32,65% Aliquota confermata per il 2026

     Fondo Volo – Aliquote contributi volontari 2026 
    Categoria iscritti Aliquota 2026
    Iscritti con oltre 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
    oppure con anzianità inferiore senza adesione alla previdenza complementare
    40,82%
    Iscritti con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e aderenti ai fondi complementari 37,70%
    Soggetti iscritti al Fondo Volo dopo il 31 dicembre 1995, senza anzianità contributiva in altre gestioni 38%

    Contributi volontari Artigiani e Commercianti

    Di seguito le aliquote , le classi di reddito e i contributi mensili per i prosecutori volontari artigiani e commercianti 2026 

     Gestioni degli artigiani e dei commercianti – Aliquote 2026 
    Gestione Aliquota 2026
    Artigiani 24%
    Commercianti 24,48%
     Artigiani – Classi di reddito e contributi volontari 2026 (aliquota 24%) 
    Classe Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile
    1 Fino a € 18.808 € 18.808 € 376,16
    2 da € 18.809 a € 25.044 € 21.927 € 438,54
    3 da € 25.045 a € 31.280 € 28.163 € 563,26
    4 da € 31.281 a € 37.516 € 34.399 € 687,98
    5 da € 37.517 a € 43.752 € 40.635 € 812,70
    6 da € 43.753 a € 49.988 € 46.871 € 937,42
    7 da € 49.989 a € 56.223 € 53.106 € 1.062,12
    8 oltre € 56.224 € 56.224 € 1.124,48
     Commercianti – Classi di reddito e contributi volontari 2026 (aliquota 24,48%) 
    Classe Classi di reddito Reddito medio imponibile Contribuzione mensile
    1 Fino a € 18.808 € 18.808 € 383,69
    2 da € 18.809 a € 25.044 € 21.927 € 447,32
    3 da € 25.045 a € 31.280 € 28.163 € 574,53
    4 da € 31.281 a € 37.516 € 34.399 € 701,74
    5 da € 37.517 a € 43.752 € 40.635 € 828,96
    6 da € 43.753 a € 49.988 € 46.871 € 956,17
    7 da € 49.989 a € 56.223 € 53.106 € 1.083,37
    8 oltre € 56.224 € 56.224 € 1.146,97

  • Contributi Previdenziali

    Contributi esteri: le Giornate Informative INPS 2026

    Con il Messaggio n. 534 del 13 febbraio 2026, la Direzione centrale Relazioni internazionali dell’INPS ha comunicato la conclusione delle attività 2025 e il calendario delle Giornate internazionali di informazione previdenziale per il 2026 

    L’iniziativa, realizzata in collaborazione con gli enti previdenziali di Germania (DRV), Austria (PVA), Svizzera (CSC), Francia (CARSAT) e, dal 2025, Serbia (PIO), consente agli assicurati con carriere miste o periodi contributivi maturati in più Paesi di ricevere consulenze specialistiche integrate, con la presenza contestuale di funzionari INPS e delle istituzioni estere, che consentono di individuare le soluzioni piu adatte e di risolvere eventuali difficolta amministrative 

    Per datori di lavoro e consulenti che assistono lavoratori con periodi assicurativi maturati all’estero, il calendario pubblicato rappresenta uno strumento operativo rilevante per programmare l’assistenza ai dipendenti prossimi al pensionamento o con pratiche in corso in regime internazionale

    Conclusione delle attività 2025

    Il Messaggio riporta i dati consuntivi delle consulenze effettuate nel 2025 in Italia in collaborazione con la Deutsche Rentenversicherung (DRV), evidenziando un incremento superiore al 15% rispetto al 2024, a parità di numero di eventi.

     Di seguito i principali dati relativi agli incontri svolti in Italia con la DRV:

    Luogo Data N. consulenze Istituzioni
    Lecce 8-9 aprile 2025 88 INPS – DRV Schwaben
    Bari 10-11 aprile 2025 102 INPS – DRV Schwaben
    Bolzano 14-15 maggio 2025 182 INPS – DRV Bund
    Bologna 18-19 giugno 2025 130 INPS – DRV Bund
    Torino 24-25 settembre 2025 126 INPS – DRV Bund
    Milano 28-29 ottobre 2025 150 INPS – DRV Bund

    Per la prima volta nel 2025 è stata organizzata una Giornata internazionale a Trieste con l’ente serbo PIO, con 28 consulenze fornite l’11 dicembre 2025. Ulteriori incontri si sono svolti all’estero, con la partecipazione dei Poli specialistici INPS di Bolzano, Catanzaro, Bergamo e Collegno, come sintetizzato di seguito:

    Luogo Data N. consulenze Polo specialistico INPS
    Ginevra 4-5 febbraio 2025 44 Bergamo
    Norimberga 8-9 luglio 2025 111 Catanzaro e Bolzano
    Zurigo 7-8 ottobre 2025 36 Bergamo
    Vienna 14-15 ottobre 2025 27 Bolzano
    Lione 5-6 novembre 2025 74 Collegno
    Berlino 11-12 novembre 2025 120 Catanzaro e Bolzano
    Innsbruck 20 marzo, 5 giugno, 11 settembre 2025 217 Bolzano

    Calendario 2026: sedi italiane ed estere

    Il calendario 2026 è stato definito nella riunione organizzativa del 14-15 novembre 2025 con DRV e PVA; le date con la CSC svizzera saranno comunicate con successivo messaggio 

    Per l’Italia, le Direzioni provinciali/Filiali metropolitane coinvolte sono:

    • Napoli (14-16 aprile 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Bolzano (19-21 maggio 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)
    • Roma Tuscolano (16-18 giugno 2026 – INPS/DRV Bund)
    • Cagliari (30 giugno – 2 luglio 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Palermo (15-17 settembre 2026 – INPS/DRV Schwaben)
    • Verona (13-15 ottobre 2026 – INPS/DRV Bund)
    • Genova (17-19 novembre 2026 – INPS/CARSAT)
    • Bolzano (16-17 dicembre 2026 – INPS/DRV Bund/PVA)

    All’estero, sono previsti incontri a:

    • Ratisbona (DE) – 9-10 giugno 2026
    • Innsbruck (AT) – 19 marzo, 18 giugno, 10 settembre 2026
    • Amburgo (DE) – 29 settembre – 1° ottobre 2026

    Eventuali modifiche al calendario saranno comunicate con apposito messaggio.

    La suddivisione degli incarichi

    Il Messaggio chiarisce che le Strutture territoriali coinvolte  provvederanno ad assicurare l’attività di consulenza specialistica in collaborazione con la Direzione centrale Relazioni internazionali per la gestione complessiva dell’iniziativa 

    La Direzione centrale, con il supporto delle Direzioni Tecnologia, Informatica e Innovazione, Organizzazione, Pianificazione e Controllo di gestione e Comunicazione, cura:

    • i rapporti con le istituzioni estere;
    • l’individuazione degli assicurati potenzialmente interessati;
    • la gestione degli appuntamenti 

  • Contributi Previdenziali

    DURC negativo: perdita benefici anche per errori minimi

    Con l’ordinanza n. 2906 del 9 febbraio 2026  la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene su un tema di grande interesse per datori di lavoro e consulenti: gli effetti del DURC negativo sulle agevolazioni contributive e la rilevanza del termine di 15 giorni per la regolarizzazione.

    La decisione affronta il rapporto tra regolarità contributiva e benefici normativi e contributivi, alla luce dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell’art. 4 del D.M. 30 gennaio 2015. In particolare, viene chiarito se il termine assegnato dall’INPS per la regolarizzazione debba considerarsi ordinatorio o se, decorso inutilmente, produca effetti preclusivi ai fini del mantenimento delle agevolazioni.

    La vicenda trae origine da un errore nella denuncia contributiva UniEmens dal quale emergeva un saldo negativo tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’INPS. di importo contenuto

    L’Istituto previdenziale inviava una prima nota di rettifica e successivamente un ulteriore invito a regolarizzare la posizione. Il datore di lavoro provvedeva al pagamento solo dopo la notifica di un avviso di addebito, e comunque oltre il termine indicato negli inviti alla regolarizzazione.

    L’oggetto del contendere non riguardava l’importo contributivo in sé, ma il successivo recupero dei benefici contributivi di cui l’azienda aveva fruito. L’INPS, infatti, aveva emesso un DURC interno negativo a seguito della mancata regolarizzazione nei termini, con conseguente decadenza dalle agevolazioni, ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

    Il datore di lavoro sosteneva che il termine di 15 giorni previsto dal D.M. 30 gennaio 2015 per la regolarizzazione non avesse natura perentoria e che, pertanto, il pagamento tardivo avrebbe dovuto essere considerato idoneo a ripristinare la regolarità contributiva. Veniva inoltre richiamato il principio di buona fede e correttezza, nonché la previsione secondo cui scostamenti di lieve entità non osterebbero al rilascio del DURC.

    La Corte d’Appello ha ritenuto invece  che la questione non riguardasse la natura perentoria del termine, bensì gli effetti del mancato rispetto del procedimento di regolarizzazione, che aveva condotto legittimamente all’emissione di un DURC negativo. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.

    La decisione della Cassazione

    La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, confermando la legittimità dell’operato dell’INPS.

    In primo luogo, la Suprema Corte ribadisce che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del Documento unico di regolarità contributiva, come stabilito dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. 

    Le modalità di verifica della regolarità sono disciplinate dal D.M. 30 gennaio 2015, attuativo della legge.

    L’art. 4 del decreto ministeriale prevede che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale invii un invito a regolarizzare, assegnando un termine non superiore a 15 giorni. Secondo la Corte, tale procedimento ha natura eccezionale e costituisce l’unico strumento attraverso cui l’irregolarità può perdere la propria efficacia ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni.

    Una volta avviato il procedimento di invito alla regolarizzazione, la sanatoria deve avvenire nei tempi e nei modi previsti dal decreto. 

    Il pagamento effettuato oltre il termine non è idoneo a impedire gli effetti del DURC negativo già maturati.

    La Corte esclude che possa assumere rilievo la modesta entità dell’importo non versato. La regolarità contributiva rappresenta infatti un requisito oggettivo e formale per l’accesso e il mantenimento dei benefici. L’eventuale proporzionalità tra entità dell’irregolarità e conseguenze non può essere valutata al di fuori del procedimento tipizzato dal decreto ministeriale.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi INPGI ecco i nuovi minimi 2026

    Con la circolare 3 del 3 .2.2026 INPGI ha comunicato  che a seguito della definizione dell’indice medio di variazione dei prezzi al consumo (indice FOI senza tabacchi) tra l’anno 2024 ed il 2025 nella misura del + 1,4%,  si è proceduto  all’adeguamento dei contributi minimi (soggettivo, integrativo e maternità) dovuti per l’anno 2026, che risultano così rideterminati:

    <td data-label="Ridotto (1.271,94

    <td data-label="Ridotto (152,63

    <td data-label="Ridotto (50,88

    <td data-label="Ridotto (23,70

    <td data-label="Ridotto (227,21

    Tipo contributo Contributo minimo ordinario Contributo minimo ridotto (giornalisti con meno di 5 anni di anzianità professionale) Contributo minimo ridotto (giornalisti titolari di trattamento pensionistico diretto)
    Reddito minimo di riferimento 2.543,87 1.271,94 
    Contributo Soggettivo (12%) 305,26 152,63
    Contributo Integrativo (4%) 101,75 101,75
    Contributo di maternità 23,70 23,70
    Totale contributo minimo 2026 430,71 278,08

    Modalità operative

    Per il versamento  dei contributi dei giornalisti autonomi a INPGI si deve  utilizzare il Modello F24/Accise (reperibile sul sito dell'INPGI e su quello dell'Agenzia delle Entrate), sul quale  si indicherà:

    •  Ente P, 
    • codice identificativo 22222
    • e nei campi mese/anno di riferimento 01/2025.

     Il modello deve obbligatoriamente essere intestato al giornalista interessato.

     In alternativa, potrà essere effettuato un bonifico bancario sul conto IBAN: IT60D0503411701000000002907, avendo cura di indicare nella causale:

    1.  “SU (per i versamenti in unica soluzione) oppure 
    2. S1 (per la prima rata del 31 ottobre e S2 e S3 per le rate successive con scadenza 31 novembre e 31 dicembre)

     seguiti da 2024 e dal codice fiscale e/o matricola INPGI dell’iscritto cui si riferiscono i versamenti.

    Per maggiori chiarimenti in merito alla corretta compilazione del Modello può consultare l'apposita sezione del sito dell'Istituto – "Giornalista Lavoratore autonomo –  liberi professionisti – contribuzioni – modalità di pagamento contributi e scadenze" . 

    I contributi minimi dei giornalisti rateazione

    Il contributi minimi  ordinari  ( soggetti possono essere versati in tre rate come segue:

    • 1^ rata 31 maggio 2026 143,57 
    • 2^ rata 30 giugno 2026 143,57
    • 3^ rata 31 luglio 2026 143,57

    Non sono tenuti al versamento del contributo minimo i giornalisti che nel 2025 svolgevano l'attività esclusivamente nell'ambito di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.  Infatti, per questi ultimi, gli adempimenti contributivi sono interamente a carico del committente. In tal caso, tuttavia, l'interessato deve necessariamente comunicare (Dichiarazione di attività) all'INPGI le modalità con cui svolge la professione.

    Va ricordato che i giornalisti iscritti all'INPGI che – alla data del 31/07/2024 –  non abbiano svolto alcuna forma di attività giornalistica autonoma e che entro la fine dell'anno 2024 presumono di non svolgere alcuna attività giornalistica,  sono esentati dal versamento del contributo minimo, previa Comunicazione Cessazione Attività. Questi ultimi,  se interessati ad ottenere la copertura contributiva nell'anno 2024 – pur in assenza di svolgimento di prestazioni professionali – possono eseguire ugualmente il versamento dei contributi minimi.  

    Coloro i quali non provvederanno a versare il contributo minimo nei termini previsti, in fase di invio di comunicazione reddituale per l'anno 2024 (da effettuarsi in via telematica entro il 30 settembre 2025), in alternativa alla sospensione annuale, potranno scegliere di versare comunque il contributo minimo e procedere al pagamento dello stesso entro i termini previsti per la contribuzione a saldo, con le relative maggiorazioni.

  • Contributi Previdenziali

    Quali sono i contributi previdenziali e le scadenze 2026 per i veterinari?

    Si avvicina il termine per il versamento della prima rata per chi ha optato per la rateazione dei contributi previdenziali dovuti ad ENPAV ente previdenziale dei medici veterinari. E' fissata al 28 febbraio 2026

    Vediamo nei paragrafi seguenti tutti gli importi aggiornati al 2026 e le modalità e scadenze di versamento.

    Contributi minimi ENPAV veterinari 2026

    Contributo Soggettivo minimo:  Per l’anno 2026 è pari a € 3.542,85 annui

    RIDUZIONI

    Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):

    • I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
    • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
    • III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo

    Il Contributo è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF

    Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):

    • I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
    • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo

    Contributo Integrativo minimo:

    Per l’anno 2026 è pari a € 574,50 annui

    Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età  le agevolazioni sono:

    • I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito
    • II anno (ulteriori 12 mesi) iscrizione: 33% del Contributo Integrativo minimo
    • III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): 50% del Contributo Integrativo minimo

    Il Contributo è deducibile ai fini dell’IRPEF per la parte che resta a carico del Medico Veterinario 

    Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni

    • I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Integrativo minimo
    • II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Integrativo minimo

    Contributo di Solidarietà minimo:

    Per l’anno 2026 è pari a € 267,50 annui, deducibile IRPEF,  ed è dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav

    Contributo di Maternità:

    Per l’anno 2026 è pari a € 100,00 annui (in attesa di approvazione ministeriale)

    Dichiarazione reddituale veterinari e sanzioni

    Tutti gli iscritti agli Albi professionali  dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale.  Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .

    La dichiarazione va inviata con il Modello A1 nell'area riservata del sito ENPAV.

    Sanzioni

    Sui versamenti effettuati in ritardo rispetto alle scadenze prefissate, si applicano gli interessi di mora al tasso legale, nel caso dei contributi minimi, e gli interessi di mora al tasso legale più uno spread del 2% nel caso di Contributi percentuali.

    Il tasso di interesse legale per il 2026 è l'1,6% annuo.

    Contributi percentuali

    Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1,  il sistema calcolase sono dovute somme eccedenti oltre ai contributi minimi, che invece sono uguali per tutti. 

    Contributo Soggettivo percentuale:

    È il Contributo da versare in proporzione al reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente e al reddito  per attività riguardanti la professione veterinaria.

    È pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2024 e quindi dichiarati nel Modello 1/2025):

    • 17,50% fino a € 108.550,00
    • 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)

    ATTENZIONE I Medici Veterinari  iscritti per tutto l'anno 2024  con reddito inferiore o uguale a 18.500,00 Euro non devono pagare il contributo soggettivo percentuale.

    Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.

    Contributo Integrativo percentuale:

    Incremento del 2% che tutti gli iscritti  devono applicare su tutti i corrispettivi per attività professionale (prima di applicare l’IVA) e poi versare all’Ente. Il 2% è a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo.

    Il 2% deve essere applicato:

    • sul volume annuale d'affari
    • sui corrispettivi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni professionali
    • sui compensi percepiti nello svolgimento di attività attinente la professione veterinaria in regime di collaborazione, anche occasionale
    • sui corrispettivi e Contributi, anche se esenti da IVA, relativi alle prestazioni e certificazioni rese dai Medici Veterinari dipendenti da Enti pubblici e privati o con essi convenzionati, oltre che nei casi di collaborazione coordinata e continuativa

    Il Contributo Integrativo percentuale non può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.

    Contributo di Solidarietà percentuale:

    È un contributo che i Medici Veterinari iscritti agli Albi  devono versare all’Enpav anche se non iscritti all’Ente.

    È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario prodotto nel corso dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.

    Le scadenze di versamento

    I Contributi minimi (Soggettivo, Integrativo, Maternità) e il Contributo di Solidarietà si pagano con avvisi di pagamento PagoPA, pubblicati nell’Area Riservata del sito dell’Ente, in 2 rate: 

    • 31 maggio e 
    • 31 ottobre.

    I Medici Veterinari dipendenti possono pagare il contributo attraverso gli avvisi PagoPA o, in alternativa, richiedere che il pagamento avvenga mediante trattenute sugli stipendi, firmando apposita Convenzione con l’Amministrazione datrice di lavoro.

    RATEIZZAZIONE

    In alternativa al pagamento in due rate, tutti gli iscritti possono chiedere, dal 1° dicembre al 31 gennaio, un'ulteriore rateizzazione dei Contributi minimi dell’anno entrante, in 4 o 8 rate, accedendo alla propria Area Riservata. La richiesta deve essere ripetuta ogni anno

    È possibile scegliere di pagare in:

    • 8 rate (31 marzo – 30 aprile – 31 maggio – 30 giugno – 31 luglio – 31 agosto – 30 settembre – 31 ottobre)
    • 4 rate (31 maggio, 31 luglio, 30 settembre – 31 ottobre)

    Se non si fa nessuna richiesta, la divisione del pagamento rimane in 2 rate.

  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e massimali contributivi 2026: i nuovi importi

    Con la circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026, l’Istituto ha comunicato i nuovi valori di riferimento per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per l’anno 2026, tra cui:

    • il limite minimo di retribuzione giornaliera;
    • le retribuzioni convenzionali;
    • il massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
    • i valori aggiornati per settori e qualifiche contenuti nelle tabelle A e B allegate alla circolare (riassunti nei paragrafi seguenti )

    L’aggiornamento tiene conto della variazione ISTAT pari a +1,4% registrata nel 2025.

    Viene precisato che I datori di lavoro che non abbiano applicato i valori aggiornati per il mese di gennaio 2026 possono procedere alla regolarizzazione entro il 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare, senza aggravio di sanzioni o interessi. La scadenza è quindi fissata al 16 aprile 2026

    Minimali retributivi e pensione minima

    Per la generalità dei lavoratori dipendenti, la contribuzione non può essere calcolata su una retribuzione inferiore al limite minimo giornaliero, determinato in misura pari al 9,5% del trattamento minimo mensile di pensione FPLD.

    Per il 2026 i valori sono i seguenti:

    1. Trattamento minimo mensile di pensione: 611,85 euro
    2. Minimale di retribuzione giornaliera: 58,13 euro

    Il minimale si applica qualora la retribuzione effettiva o contrattuale risulti inferiore a tale soglia

    Retribuzioni minime giornaliere 2026 tabella A

    Settore Dirigente (€) Impiegato (€) Operaio (€) Note
    Industria 160,77 48,57 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Amministrazioni dello Stato e altre Pubbliche Amm.ni 122,25 58,20 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Artigianato 51,73 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Agricoltura 128,65 67,84 51,70 (2) Non soggetto all’adeguamento ex art. 7 L. 638/1983
    Credito, assicurazioni e servizi 160,77 55,01 51,73 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
    Commercio 160,77 45,34 45,34 (1) Importi < 58,13 da adeguare al minimale di legge
     (1) Da adeguare a € 58,13 ai sensi dell’art. 7 L. 638/1983 e L. 389/1989. (2) Escluso dall’adeguamento ex art. 7, c. 1 L. 638/1983 (c. 5). 

    Retribuzioni minime 2026 settori speciali

    Settore / Attività Qualifica Retribuzione minima (€) Note
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti con funzioni direttive 61,45 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione pre-scolare (scuole materne autonome o altre istituzioni incluse I.P.A.B.) Operai 22,75 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Impiegati 63,01 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Docenti e non docenti 28,43 (1)
    Istruzione ed educazione scolare non statale Operai 28,43 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Impiegati 61,45 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai 25,51 (1)
    Assistenza sociale (istituzioni sociali e assistenziali incluse I.P.A.B.) Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Impiegati 61,45 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai 25,51 (1)
    Attività di culto, formazione religiosa ed attività similari Operai (altra voce) 19,89 (1)
    Spettacolo Dirigente 131,90 (1)
    Spettacolo Impiegato 39,66 (1)
    Spettacolo Operaio 31,18 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Dirigente 111,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Impiegato 34,04 (1)
    Attività circensi e dello spettacolo viaggiante Operaio 25,51 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Capo Ufficio (Imp. I cat.) 39,66 (1)
    Agenti di assicurazione in gestione libera Impiegati (2 e 3 cat.) 28,43 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati concetto d’ordine 45,34 (1)
    Agricoltura (personale impiegatizio a prestazione ridotta a servizio di più aziende) Impiegati d’ordine 36,89 (1)
    Amministrazione statale Personale docente e non docente 28,43 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Ispettori – addetto a org.ne produttiva e produzione 102,98 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. A 51,73 (1)
    Assicurazioni (org.ne produttiva e produzione) Produzione Cat. B/C 34,04 (1)
    Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa 17,08 (1)
    Credito (solo personale ausiliario) Personale fatica/custodia/pulizia 22,75 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 3° livello 28,43 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 4° livello 25,51 (1)
    Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione Operai 5° livello 22,75 (1)
    Proprietari di fabbricati (addetti pulizia stabili) Pulitori 22,75 (1)
    Pesca costiera e mediterranea Capo barca / Motorista 36,89 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Capo pesca 34,04 (2)
    Pesca costiera e mediterranea Marinaio 28,43 (2)
    Pesca oltre gli stretti Comandante

    Massimali contributivi e aliquota aggiuntiva

    Per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995, il massimale annuo della base contributiva e pensionabile è fissato, per il 2026, in:

    122.295 euro

    Le retribuzioni eccedenti tale soglia non sono assoggettate a contribuzione IVS, ma rilevano per il calcolo di specifiche contribuzioni aggiuntive 

    L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore si applica sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile, pari a:

    • 56.224 euro annui
    • 4.685 euro mensili.

    Allegati: