• Contributi Previdenziali

    Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro

    A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro,  approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta. 

    Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale. 

    Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.

    Vediamo alcuni dettagli della novità.

    Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze

    La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :

    • nei  casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.  Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
    • Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.

    Questa modifica interessa:

    • Datori di lavoro;
    • Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

    La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.

    Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente

    Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:

    1. 24 rate ordinarie;
    2. Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
      • Calamità naturali;
      • Procedure concorsuali;
      • Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
      • Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
      • Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
      • Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.

    Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000  consente il pagamento rateizzato fino a  60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori  casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000: 

    • – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
    • – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato  all’autorità giudiziaria).

    La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.

  • Contributi Previdenziali

    Fondo Clero: contributi previdenziali per il 2023

    Con il Decreto del 30 ottobre 2024 del Ministero del Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2024, è stato disposto l’adeguamento del contributo annuo dello Stato destinato al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica per l'anno 2023.

    Il contributo statale, previsto dall’art. 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1973, n. 903, è stato aumentato a partire dal 1° gennaio 2023, passando

    •  da:€ 8.402.539,37
    •  a € 9.083.145,06.

    Il contributo straordinario, ai sensi dell’art. 11 del Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in € 1.032.914,00.

    Con il Decreto del 27 novembre 2024 del Ministero del Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, è stato  adeguato anche  il contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo , incrementato del 8,1% , che  a partire dal 1° gennaio 2023,  passa  

    • da  € 1.802,65 
    • a € 1.948,66.

    Questo aumento si allinea alla percentuale di incremento delle pensioni erogate dal Fondo, come rilevato dall'INPS.

     Si ricorda che gli adeguamenti  contributivi sono applicati retroattivamente anche ai pensionati, con recupero delle differenze sulle pensioni erogate dal Fondo Clero.

    Beneficiari del Fondo Clero

    Come da ultima circolare INPS  94  del 23.11.2024 ,si ricorda che l’iscrizione al Fondo è obbligatoria per i ministri di culto, a partire dall’acquisizione dello status o dall’inizio del ministero in Italia. 

    Nello specifico i beneficiari del Fondo clero  sono 

    • Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sistema di sostentamento della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
    • Ministri di culto acattolici con obbligo di contribuzione individuale.
    • Sacerdoti e ministri di culto che desiderano versare contributi volontari.

    Sono richieste:

    • Per i sacerdoti cattolici: attestazione dell’ordinario diocesano.
    • Per i ministri di altre confessioni: attestazione dagli organi competenti della confessione.

    Dal 1° gennaio 2000, l’obbligo si estende a:

    • Ministri di culto stranieri operanti in Italia.
    • Ministri italiani operanti all’estero.

    Precisazioni per il clero cattolico

    L’INPS specifica che:

    • L’obbligo contributivo non coincide con l’accesso al sistema di sostentamento.
    • La contribuzione è dovuta dal momento dell’ordinazione fino all’inserimento nel sistema di sostentamento.

    Le Curie Diocesane devono comunicare tempestivamente le ordinazioni e variazioni alla Direzione provinciale di Terni.

    Modalità di pagamento dei contributi previdenziali del Fondo clero INPS

    Il pagamento  del contributo individuale  annuo avviene tramite sistema pagoPA nei seguenti canali:

    1. Agenzie bancarie
    2. Home banking (logo CBILL o pagoPA, codice INPS: AAQV6)
    3. Sportelli ATM abilitati
    4. Esercenti convenzionati (tabaccherie, ricevitorie, edicole, ecc.)
    5. Uffici postali

    Il versamento unico tramite bonifico bancario va destinato a

    • Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) per i sacerdoti cattolici.
    • Enti delle confessioni acattoliche con obbligo di versamento unico , per ministri di culto di altre religioni.

    Coordinate bancarie:

    IBAN: IT06H0100003245321200001248

    BIC: BITAITRRENT (valido per l’area euro)

    Nota: I singoli iscritti all’estero possono usare il bonifico previa autorizzazione della Direzione provinciale di Terni tramite e-mail ordinaria ([email protected]) o PEC ([email protected]).

    Causale del bonifico

    Per garantire la corretta registrazione, indicare:

    La parola “CLERO”.

    Il codice fiscale del sacerdote o dell'ente.

    Il periodo di riferimento (es. “dal/al gg/mm/aaaa”).

    Importi Contributi Fondo Clero 2022-2023

    Anno Contributo Statale Contributo Individuale
    2022 € 8.402.539,37 € 1.802,65
    2023 € 9.083.145,06 € 1.948,66

  • Contributi Previdenziali

    Transazione crediti contributivi e concordato: istruzioni INPS

    Il messaggio  INPS n. 3553  del 25 ottobre 2024 fornisce indicazioni  sulle modalità operative per i contribuenti interessati dalle disposizioni del Decreto legislativo n. 136/2024, (Correttivo del codice per la crisi di impresa e dell'Insolvenza – CCII)  che riguardano  le transazioni su crediti tributari e contributivi e il loro  trattamento nell'ambito di accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR) e concordato preventivo, così come per i piani di ristrutturazione che richiedono omologa (noti come PRO).

    Va sottolineato innanzitutto che  la nuova normativa si applica alle proposte presentate dopo il 28 settembre 2024, in conformità all’art. 56, comma 3, del D.Lgs. 136/2024.

    Tra le innovazioni principali, spiccano le disposizioni sulla competenza per l’adesione alle proposte preliminari all’ADR o necessarie per il concordato, ambito che in passato era di esclusiva pertinenza dell’Agenzia delle Entrate.

     Ecco i dettagli principali  forniti dall'Istituto  su questi aspetti  in attesa di una circolare di istruzioni complessiva.

    Transazione su crediti tributari e contributivi:

    A norma del nuovo decreto  legislativo 136 2024 il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi contributi previdenziali e premi, nei confronti degli Enti gestori di previdenza e assicurazioni obbligatorie.

    La proposta di transazione deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dall’articolo 63, comma 2 del CCII e depositata presso la Direzione territoriale individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del debitore. 

    Se ci sono crediti gestiti da più Direzioni territoriali, il deposito avviene presso la Direzione che gestisce il credito di importo maggiore, che assumerà anche un ruolo di coordinamento.

    Tempi per la presentazione: 

    L’adesione alla proposta deve essere manifestata entro 90 giorni dal deposito della domanda di transazione. Questo termine può essere prorogato di:

    • 60 giorni, se viene modificata la proposta originale;
    • 90 giorni, se la modifica include una nuova proposta.

    Competenza decisionale: La competenza a decidere sulla proposta è del Direttore regionale, mentre la sottoscrizione dell'atto negoziale è compito del Direttore dell’ufficio territoriale titolare della gestione del credito.

    Adesione e omologazione: Se la proposta riceve adesione dai creditori entro i 90 giorni, il debitore può procedere con la domanda di omologazione. Se invece non vi è adesione, il debitore può comunque richiedere l'omologazione della proposta di transazione.

    Pagamento crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo

    Proposta di pagamento nel concordato: Nell’ambito del concordato preventivo, il debitore può proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori, inclusi i contributi e i premi amministrati dagli Enti previdenziali.

    Documentazione: Come per la transazione sui crediti, la proposta deve essere presentata agli uffici competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore, oltre che presso la Direzione territoriale titolare della gestione dei crediti oggetto della proposta.

    Voto sulla proposta: Il voto sulla proposta di concordato è espresso dalla Direzione territoriale competente su decisione del Direttore regionale. Se la Direzione competente è diversa da quella del tribunale, il voto sarà espresso da quest’ultima in rappresentanza delle altre sedi coinvolte.

    Proposta di modifica o nuova proposta

    Se il debitore apporta modifiche sostanziali alla proposta originale, come descritto, il termine di adesione può essere esteso a seconda delle circostanze:

    • 60 giorni per modifiche alla proposta;
    • 90 giorni per una nuova proposta.

    La PEC (Posta Elettronica Certificata) è il mezzo ufficiale di comunicazione tra le parti per notificare l'avvenuto deposito delle proposte e le richieste di omologazione.

  • Contributi Previdenziali

    Tassi interesse Inps aggiornati a ottobre 2024

    Dopo la recente circolare 89 del 16 settembre 2024 INPS  interviene nuovamente  con la circolare 92 del 21 ottobre  per adeguare il tasso di interesse su dilazioni e sanzioni relative ai contributi previdenziali ,  a seguito delle decisioni della Banca centrale Europea   che ha ridotto il tasso di sconto sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema  di un ulteriore 0,25% portandolo al 3,40%.

     in particolare  si prevede che 

    • l’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, scende al 9,40%
    • la misura delle sanzioni civili scende all' 8,90%.

    Novità sanzioni DL 19 2024 

    In particolare, a seguito dell'entrata in vigore  il 1 settembre 2024 del DL 19 2024  in tema di sanzioni per omissioni contributive :

    • se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,40% 
    • –    come già previsto anteriormente alle modifiche in vigore dal 1° settembre 2024, in caso di denuncia effettuata spontaneamente  entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate alla misura dell’omissione pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia;
    •   se il versamento viene  effettuato in unica soluzione entro novanta giorni dalla denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al 10,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 7,5 punti).

    Tasso interesse per differimento e rateazione contributi INPS 

    INPS  specifica quindi  che: 

    • con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal  23 OTTOBRE 2024 si applica il tasso  di interesse del  9,40%.
    • I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
    • Nei casi di autorizzazione al differimento del termine i nuovo tasso è applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di ottobre 2024.

    Sanzioni INPS ridotte  per procedure concorsuali

    Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (è superiore all’interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2024 (2,5%)  a decorrere dal 23 ottobre 2024 la riduzione delle sanzioni opererà sulla base della misura del tasso citato, pari al 3,40%.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi per maternità professionisti: nuovi importi

    Sono apparse nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2024 i comunicati sulla approvazione da parte dei Ministeri vigilanti di alcune delibere delle Casse professionali che hanno determinato nuovi importi dei contributi di maternità dovuti da :

    • consulenti del lavoro  iscritti a ENPACL
    • agrotecnici iscritti a ENPAIA
    • periti agrari iscritti a ENPAIA
    • notai iscritti alla Cassa Notariato.

    Di seguito i dettagli per ogni Cassa.

    Contributo maternità ENPACL 2024 Consulenti del lavoro

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n.36/0009551/CONS-L-131 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai  sensi

    dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  la

    delibera  n.  113/2024  adottata  dal  consiglio  di  amministrazione dell'ENPACL in data 30 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 51,41  pro-capite.

    Contributo maternità Notariato 2024

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0009550/NOT-L-83 del 9 agosto 2024 e' stata  approvata,  ai  sensi

    dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e  con  il

    Ministero della giustizia, la delibera n. 44 adottata  dal  consiglio  di amministrazione della Cassa nazionale  del  notariato  in  data  9

    maggio  2024,  concernente  la  determinazione  del   contributo   di   maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 358,10 pro-capite.

    Contributi maternità ENPAIA Periti agrari 2023

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0009549/ENP-PA-L-177 del 9 agosto  2024  e'  stata  approvata,  ai

    sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

    la  delibera  dell'ENPAIA   n.   23/2024,   adottata   dal   Comitato amministratore della gestione  separata  periti  agrari  in  data  27

    maggio  2024,  concernente  la  determinazione  del   contributo   di  maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 7,91 pro-capite. 

    Contributo maternità ENPAIA Agrotecnici 2023

    Con nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0009548/ENP-AGR-L-176 del 9 agosto 2024  e'  stata  approvata,  ai

    sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30  giugno  1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,

    la  delibera  dell'ENPAIA   n.   15/2024,   adottata   dal   Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 27  maggio

    2024, concernente la determinazione del contributo di maternita'  per  l'anno 2023, in misura pari a euro 10,94 pro-capite. 

  • Contributi Previdenziali

    Obblighi previdenziali per gli Assistenti Sanitari confluiti negli albi TSRM e PSTRP

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un interpello (1/2024) presentato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha chiarito gli obblighi previdenziali degli Assistenti Sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP.

    Obblighi previdenziali assistenti sanitari

    La richiesta di interpello è sorta a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha riordinato la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie.

    La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, chiede quindi chiarimenti per la corretta individuazione della Cassa previdenziale 

    • degli esercenti la professione di "assistente sanitario"
    • i quali sono confluiti all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP). 

    La Federazione sostiene che l'obbligo di iscrizione e contribuzione previdenziale all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), a seguito della riforma, sia venuto meno.

    Parere del Ministero

    Il Ministero del Lavoro, avvalendosi anche del parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, ha espresso il seguente parere:

    1. Continuità dell'Obbligo Contributivo: Il Ministero ha chiarito che la legge n. 3/2018 ha semplicemente riordinato gli albi professionali senza modificare gli obblighi previdenziali esistenti. Pertanto, gli assistenti sanitari, pur essendo confluiti in un nuovo ordine professionale, continuano a essere obbligati all'iscrizione e alla contribuzione presso l'ENPAPI.
    2. Ruolo dell'ENPAPI: L'ENPAPI, istituito come ente di diritto privato, ha il compito di assicurare la tutela previdenziale obbligatoria per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e infermieri pediatrici che esercitano l'attività in forma libero professionale. Tale obbligo rimane inalterato anche dopo il riordino degli albi.
    3. Obblighi di Iscrizione: Il Ministero sottolinea che l'obbligo di iscrizione all'ENPAPI è sancito dallo Statuto dell'ente, che prevede l'iscrizione obbligatoria per tutti gli infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale. Questa disposizione non è stata modificata dalla legge n. 3/2018.

    Conclusioni

    L'Interpello n. 1/2024 chiarisce che gli assistenti sanitari, nonostante il cambiamento nell'albo di appartenenza, sono tenuti a mantenere l'iscrizione e la contribuzione all'ENPAPI

    Dalla suddetta conclusione deriva che rimane consentito all’ENPAPI di effettuare puntuali controlli e verifiche relativamente alla regolarità contributiva di tutti i professionisti iscritti agli albi professionali ed obbligati all’iscrizione all’Ente in base alla legislazione vigente, anche tramite la consultazione e l’interscambio di banche dati con altre istituzioni che detengono informazioni in proposito.

    Tale decisione ha implicazioni pratiche rilevanti per tutti gli assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale, i quali dovranno continuare a rispettare gli obblighi contributivi previsti dall'ENPAPI. Inoltre, l'ENPAPI è legittimato a svolgere controlli e verifiche sulla regolarità contributiva di questi professionisti, assicurando la corretta applicazione delle norme vigenti.

  • Contributi Previdenziali

    Compensazioni di crediti contributivi: chiarimenti applicativi dall’INPS

    L'INPS con il messaggio n. 2639 del 17.07.2024, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, fornisce precisazioni in merito alle compensazioni di crediti contributivi

    In particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di Bilancio 2024, ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    In linea di principio, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.

    L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cfr. il paragrafo 1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).

    Si comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti.

    Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.