-
Aspettativa sindacale: nuovi chiarimenti INPS
Sul tema dell’accreditamento della contribuzione figurativa per i lavoratori collocati in
aspettativa sindacale o politica, previsto dall’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dall’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 l'inps con il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025, fornisce ulteriori chiarimenti per le gestioni private, con l’obiettivo di uniformare le prassi e ridurre il contenzioso. In particolare si specifica la necessità dei verifica della dichiarazione del datore di lavoro e dell'incarico attribuito al lavoratore dall'organizzazione.Si ricorda che pochi mesi fa in un altro messaggio erano state modificate le istruzioni in relazione alla doppia contribuzione per lavoro part time durante il periodo di aspettativa.
Quadro normativo
Resta fermo che l’aspettativa sindacale o politica:
- è non retribuita;
- comporta la sospensione del rapporto di lavoro subordinato assoggettato all’assicurazione IVS;
- richiede, ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, un atto scritto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data antecedente all’inizio dell’aspettativa, come previsto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.
Il Messaggio INPS n. 3505 del 21 novembre 2025 ribadisce che, in assenza di tale atto scritto, l’accredito della contribuzione figurativa non può essere riconosciuto, anche se sussistono gli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa.
Aspettativa per incarichi politici o sindacali e lavoro part time
Con il Messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, l’INPS ha modificato un orientamento consolidato in materia di aspettativa sindacale o politica e accredito della contribuzione figurativa.
In particolare, il nuovo indirizzo riguarda i lavoratori subordinati con
contratto di lavoro part-time collocati in aspettativa, che instaurano, durante il mandato, un ulteriore rapporto di lavoro subordinato part-time, anche alle dipendenze di partiti politici o organizzazioni sindacali.In tali ipotesi, l’Istituto ammette:
- l’accredito della contribuzione figurativa relativa al rapporto di lavoro sospeso per effetto dell’aspettativa;
- il contestuale accredito della contribuzione obbligatoria per il rapporto part-time instaurato durante l’aspettativa.
Il riconoscimento è subordinato all’assenza di sovrapposizione delle coperture
assicurative e al rispetto dei limiti orari previsti, mentre per i lavoratori a tempo pieno resta fermo l’orientamento più restrittivo delineato dal Messaggio n. 55/2008, che esclude il figurativo in presenza di attività lavorativa contestuale.Messaggio INPS n. 3505/2025: documentazione, irreperibilità dell’atto e casi particolari
Il Messaggio n. 3505 del 21 novembre 2025 interviene nell’ambito del processo di armonizzazione delle prassi tra gestioni previdenziali private e pubbliche, concentrandosi sui presupposti documentali per il riconoscimento dell’accredito figurativo in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge n. 300/1970 e dell’articolo 3 del D.lgs. n. 564/1996.
L’INPS chiarisce che, ai fini dell’accredito figurativo:
- è necessaria la verifica dell’atto di collocamento in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto, con data anteriore al periodo di aspettativa;
- nel caso in cui tale atto sia già agli atti perché allegato a una precedente domanda, il lavoratore che si trovi in aspettativa a tempo indeterminato deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione originariamente definita;
- qualora l’atto originario sia divenuto irreperibile per cause oggettive, il datore di lavoro può presentare una propria dichiarazione che ne attesti l’irreperibilità e produrre documentazione idonea a provare l’avvenuto collocamento in aspettativa (ad esempio prospetti paga, estratti del Libro unico del lavoro).
La sola documentazione sostitutiva non è tuttavia sufficiente in assenza di una dichiarazione formale del datore di lavoro che spieghi le ragioni dell’irreperibilità e confermi la sussistenza del provvedimento di aspettativa.
Specifiche indicazioni sono fornite per i casi di trasferimento d’azienda, fusioni e operazioni similari, in cui il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità con un nuovo datore: in tali ipotesi è ammessa documentazione sostitutiva, mentre non lo è nei casi di successione di rapporti con interruzione del precedente e nuova assunzione.
Il Messaggio n. 3505/2025 richiama il contenuto dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs. n. 564/1996, secondo cui le cariche sindacali rilevanti ai fini dell’accredito figurativo sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio.
Ne consegue che le funzioni sindacali riconosciute non sono limitate alle posizioni apicali, ma si estendono anche a delegati, segretari, membri di organismi direttivi e collegiali, purché l’incarico:
- sia conferito con atto scritto e investitura formale;
- risulti conforme allo statuto dell’organizzazione sindacale;
- sia documentabile in modo chiaro e certo.
L’Istituto richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che in più occasioni ha ricondotto la legittimità dell’accredito figurativo alla sola verifica della regolarità formale dell’investitura e della sua conformità statutaria, ritenendo irrilevante, ai fini del diritto al figurativo, la verifica dell’attività concretamente svolta dal titolare della carica.
-
Prescrizione contributi INPS e compensi professionali: chiarimenti dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 30478 del 19 novembre 2025, ha nuovamente affrontato due profili di particolare interesse per datori di lavoro, consulenti del lavoro e professionisti impegnati nel contenzioso previdenziale:
- da un lato, i requisiti di validità della notifica degli avvisi di addebito emessi dall’INPS ai sensi dell’art. 30 del D.L. n. 78/2010, e
- dall’altro, i criteri di liquidazione dei compensi professionali nella determinazione delle spese di lite con riferimento ai parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 (e successive modifiche).
Il provvedimento si inserisce nel consolidato orientamento sulla prescrizione dei crediti contributivi, disciplinata dall’art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, ribadendo la necessità che l’ente previdenziale provi in modo puntuale e completo l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo. Parallelamente, l’ordinanza richiama alla corretta applicazione dei parametri ministeriali nella liquidazione delle spese di giudizio, soprattutto nei procedimenti previdenziali, dove opera un regime specifico di scaglioni e minimi tariffari.
Il caso: l’opposizione all’avviso e le decisioni delle Corti
La vicenda origina dall’opposizione proposta dal contribuente avverso un avviso di addebito relativo a contributi risalenti al 2009. La Corte d’Appello di Roma, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva accolto l’opposizione ritenendo maturata la prescrizione del credito contributivo.
Secondo i giudici di merito, l’INPS non aveva dimostrato l’avvenuta notifica dell’atto interruttivo, in quanto:
- l’avviso di ricevimento risultava privo di timbro postale;
- non era indicata la data di notifica;
- non era presente il riferimento univoco all’avviso di addebito oggetto dell’impugnazione.
La Corte territoriale aveva inoltre condannato l’INPS al pagamento delle spese processuali, liquidando gli importi per i due gradi di giudizio sulla base dei parametri applicati, ma al di sotto dei minimi previsti dalla tariffazione ministeriale.
Contro tale decisione entrambe le parti proponevano ricorso per Cassazione: il contribuente contestava la liquidazione delle spese, mentre l’INPS – con ricorso incidentale – lamentava l’erroneità della valutazione sulla prova della notifica.
L’inammissibilità del ricorso incidentale dell’INPS
La Corte di Cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale presentato dall’INPS, dichiarandolo inammissibile. Secondo la Suprema Corte, la censura dell’ente risultava:
- generica, poiché nulla contestava sull’elemento ritenuto decisivo dalla Corte d’Appello, ossia l’assenza del timbro postale sull’avviso di ricevimento;
- non riconducibile a un vizio di legittimità, ma a un diverso apprezzamento del fatto, non ammissibile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.;
- priva di adeguata deduzione sulla decisività dell’errore denunciato.
La Cassazione ha quindi confermato la valutazione dei giudici di merito sulla mancata prova dell’avvenuta notifica, con conseguente maturazione della prescrizione del credito contributivo ai sensi della L. n. 335/1995.
Il ricorso sulla liquidazione delle spese
Diverso esito ha avuto il ricorso principale del contribuente. Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello avesse liquidato compensi inferiori ai minimi previsti dai parametri del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018.
La Cassazione ha accolto il motivo, rilevando che:
- per il primo grado, considerato lo scaglione di valore compreso tra 26.000,01 e 52.000 euro, i minimi tariffari ammontavano a una somma superiore ai 3.000 euro liquidati;
- per il secondo grado, in relazione allo scaglione tra 1.100,01 e 5.200 euro, i minimi erano anch’essi superiori ai 950 euro riconosciuti.
La Superiore Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata, disponendo il rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, affinché provveda a rideterminare correttamente le spese dei giudizi di merito e quelle del processo di legittimità.
Infine, la Corte ha dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’INPS, dell’ulteriore contributo unificato in relazione all’inammissibilità del ricorso incidentale.
-
Sospensione contributiva INPS per Campi Flegrei: le istruzioni
Con la Circolare INPS n. 138 del 20 ottobre 2025, l’Istituto ha fornito le indicazioni operative per l’attuazione dell’art. 11 del D.L. 7 maggio 2025, n. 65, convertito dalla Legge 4 luglio 2025, n. 101, che ha disposto la sospensione dei termini di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nelle aree dei Campi Flegrei colpite dagli eventi sismici del 13 e 15 marzo 2025.
La misura riguarda i soggetti con residenza, sede legale o operativa in immobili danneggiati o sgomberati per inagibilità nei comuni di:
- Pozzuoli,
- Bacoli,
- Bagnoli e
- nelle aree limitrofe della Città metropolitana di Napoli.
La sospensione copriva il periodo dal 13 marzo al 31 agosto 2025, comprendendo anche i contributi derivanti da note di rettifica, piani di rateazione e atti di accertamento già emessi, nonché la quota a carico dei lavoratori.
I versamenti sospesi dovranno essere eseguiti in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025, senza applicazione di sanzioni o interessi.
Sospensione contributiva Campi Flegrei – Quadro normativo
Il beneficio si applica ai soggetti individuati dal decreto del Ministro per la Protezione civile, su proposta della Regione Campania, e riguarda:
- Datori di lavoro privati, compresi quelli domestici e quelli con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica;
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- Liberi professionisti e committenti iscritti alla Gestione separata INPS.
ATTENZIONE La sospensione vale esclusivamente per le attività svolte in immobili danneggiati e non comporta alcun rimborso per i contributi già versati.
Rientrano nella sospensione anche le prime rate dei piani di ammortamento con scadenza nel periodo previsto.
L’INPS ricorda inoltre che la sospensione riguarda anche il TFR dovuto al Fondo Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata.
Le istruzioni e scadenze per i versamenti
Artigiani e commercianti
Sono sospesi i contributi minimali per il primo e secondo trimestre 2025 e gli eventuali acconti o saldi sul reddito eccedente per il 2024 e 2025. La richiesta si effettua nel Cassetto Previdenziale “Artigiani e Commercianti”, sezione Contatti → Nuova richiesta, specificando “Sospensione Campi Flegrei 2025”.
Liberi professionisti e committenti (Gestione separata) I committenti devono inserire nel flusso Uniemens il codice calamità “41” (“Sospensione contributiva evento Campi Flegrei”) e correggere eventuali omissioni entro il 30 novembre 2025. I professionisti autonomi sospendono i versamenti con scadenza tra il 13 marzo e il 31 agosto 2025, da effettuare in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025 tramite modello F24, con causale “PXX/P10”.
Datori di lavoro con dipendenti Devono richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “1U”, indicando “Eventi sismici Campi Flegrei” nella comunicazione telematica. Nei flussi Uniemens va indicato il codice causale “N982” per i contributi sospesi. Anche i datori con più sedi operative devono trasmettere la denuncia mensile, sospendendo solo i versamenti relativi alle unità ubicate nelle aree colpite. Settore agricolo e domestico Per i datori agricoli, sono sospesi i versamenti del 3° e 4° trimestre 2024; per i lavoratori agricoli autonomi, la prima rata 2025. I datori di lavoro domestico sono esentati dai versamenti relativi al 1° e 2° trimestre 2025, con pagamento rinviato al 10 dicembre 2025.
Categoria Contributi sospesi Periodo di sospensione Nuova scadenza Artigiani e commercianti 1°-2° trimestre 2025; saldo 2024; acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Liberi professionisti Saldo 2024 e primo acconto 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Datori di lavoro dipendenti Versamenti Uniemens (cod. N982) 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Datori agricoli 3° e 4° trimestre 2024 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Lavoratori agricoli autonomi Prima rata 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 Datori di lavoro domestico 1° e 2° trimestre 2025 13/03 – 31/08/2025 10/12/2025 -
Causali contributive INPS nuove cancellazioni
Con la risoluzione 60 del 17 ottobre 2025 l'Agenzia delle Entrate annuncia la soppressione di alcuni codici causali per il Modello F24 (sezione Altri Enti Previdenziali e Assicurativi) .
Soppressione causali contributive da ottobre 2025
Questo il testo del documento:
"Con nota n. 87274 del 02 ottobre 2025, l’INPS ha chiesto la soppressione delle causali contributo, in uso nella sezione “Altri Enti Previdenziali e Assicurativi” del modello F24, di seguito indicate:
• “RCLS” denominata “Recupero Contributi Lavoratori Spettacolo”;
• “RTLS” denominata “Lavoratori dello Spettacolo: versamento pregiudiziale alla domanda di rateazione e versamento rate provvisorie e definitive”.
Si dispone, pertanto, la soppressione delle suddette causali contributo con effetto immediato."
-
Estratto contributivo INPS: novità 2025
Con il Messaggio INPS n. 2553 del 2 settembre 2025, l’Istituto ha annunciato un’importante evoluzione del servizio di consultazione dell’estratto conto contributivo, nell’ambito dei Piani di Evoluzione dei Servizi (PES) 2024 previsto dal PNRR .
Il nuovo sistema permette di visualizzare meglio i periodi coperti da contribuzione e la veste grafica rinnovata semplifica la consultazione, consentendo una visione più immediata della posizione assicurativa del contribuente.
Ricordiamo cos'è l'estratto conto contributivo, a cosa serve e vediamo come si accede al servizio.
Estratto conto contributivo: cos’è, a cosa serve
L’estratto conto contributivo è il documento messo a disposizione dall’INPS che riepiloga tutti i versamenti contributivi accreditati nel corso della carriera lavorativa. Contiene, in ordine temporale:
- i periodi di lavoro e
- la tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto),
specificando la gestione previdenziale di appartenenza.
Si tratta di uno strumento essenziale per il lavoratore e per il pensionato, che consente di verificare la correttezza dei dati registrati, individuare eventuali anomalie e stimare il futuro diritto a pensione.
Attraverso l’estratto conto è possibile monitorare la propria posizione assicurativa ed intervenire tempestivamente in caso di contributi mancanti o non correttamente attribuiti.
Come si consulta l’estratto conto
L’estratto conto contributivo può essere consultato direttamente online sul sito INPS, utilizzando SPID almeno di livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS.
In alternativa, la richiesta può essere effettuata tramite Contact Center Multicanale (803 164 da rete fissa, gratuito, oppure 06 164 164 da rete mobile) o ancora, tramite patronati e intermediari autorizzati.
Un soggetto iscritto, invece, a due o più Gestioni, vede un prospetto riepilogativo con l’esposizione cronologica dei periodi accreditati.
Cliccando sulla lente in corrispondenza di ciascun periodo, viene visualizzata la sezione dedicata alla corrispondente Gestione.
Grazie agli altri strumenti online messi a disposizione dall’Istituto, l’assicurato può inoltre inviare segnalazioni contributive per correggere eventuali errori o chiedere l’accredito di periodi non registrati (v. sotto)
Il costante aggiornamento della propria posizione previdenziale è molto utile perche consente di affrontare con maggiore consapevolezza la pianificazione pensionistica.
Clicca qui per accedere al servizio
La correzione delle anomalie sui versamenti contributivi
Per correggere anomalie presenti nella propria posizione assicurativa, richiedere l’accredito o modificare i periodi contributivi, una volta effettuata l'autenticazione, l'utente può visualizzare le informazioni sulla propria posizione contributiva e utilizzare gli strumenti a disposizione nel portale per la gestione delle segnalazioni da inviare all'INPS.
Il termine ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall'Istituto con Regolamento.
Le criticità operative
Gli esperti e operatori hanno evidenziato alcuni aspetti problematici che necessiterebbero di migliorie. In particolare :
Il prospetto riepilogativo non mostra il totale dei periodi utili ai fini pensionistici né la loro progressione cronologica, privando l’utente di un’informazione essenziale.
- i mesi di contribuzione alla gestione separata non compaiono direttamente nel riepilogo ma solo nei dettagli o nei file scaricabili, che paradossalmente non riportano la nuova visualizzazione unificata.
- È stato rimosso l’estratto Ca.R.Pe., indispensabile per i calcoli con i software INPS.
- Queste lacune complicano la valutazione della posizione contributiva in gestioni complesse (pubblici dipendenti, ex Enpals, agricoltura), dove restano frequenti periodi da verificare, eccedenze e regole particolari.
Viene anche sottolineato che i simulatori online INPS , pur utili, non coprono tutte le casistiche.
Rimane cruciale sempre quindi l’analisi di un consulente previdenziale esperto per interpretare correttamente i dati e sostenere gli utenti nella pianificazione del proprio accesso alla pensione.
-
Contratti di ricerca e post-doc: istruzioni sugli obblighi contributivi
La circolare INPS n. 125/2025 chiarisce gli obblighi contributivi connessi ai contratti di ricerca (art. 22 L. 240/2010) e agli incarichi post-doc (art. 22-bis L. 240/2010).
Viene innanzitutto ricordato che:
- i primi sono rapporti a tempo determinato, della durata biennale rinnovabile una sola volta, destinati allo svolgimento di specifici progetti di ricerca. L’importo è stabilito dagli enti in sede di contrattazione, con vincolo minimo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo definito.
- Gli incarichi post-doc, invece, sono contratti annuali prorogabili fino a tre anni complessivi, finalizzati non solo all’attività di ricerca ma anche a compiti didattici e di “terza missione”.
Entrambe le tipologie sono incompatibili con altri rapporti di lavoro subordinato o con assegni di ricerca e comportano aspettativa non retribuita per i dipendenti pubblici.
Inoltre il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero.
Gli obblighi contributivi dei ricercatori
Si ricorda che le norme prevedono che i contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
I datori che stipulano contratti di ricerca o incarichi post-doc devono applicare le regole ordinarie previste per i lavoratori a tempo determinato.
Le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a versare i contributi previdenziali ai fondi di riferimento (IVS, TFR, Gestione unitaria prestazioni creditizie e sociali, ex ENPDEP).
È inoltre obbligatorio il versamento della contribuzione NASpI, pari all’1,61% della retribuzione imponibile (1,31% contributo ordinario + 0,30% destinabile ai fondi interprofessionali).
Non è invece dovuto il contributo addizionale dell’1,40% previsto dall’art. 2, comma 28, L. 92/2012. La PA non è tenuta a contribuzione per maternità e malattia, in quanto la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
Tipologia contributo Aliquota Note NASpI ordinario 1,31% Art. 2, c. 25, L. 92/2012 Contributo integrativo 0,30% Finanziamento fondi interprofessionali (L. 845/1978) Totale NASpI 1,61% Obbligatorio per i contratti ex artt. 22 e 22-bis Contributo addizionale 1,40% Non dovuto Flussi Uniemens e codici contributivi
Ai fini dichiarativi, i periodi di vigenza devono essere esposti nel flusso Uniemens PosPA con codici specifici:
- Per i contratti di ricerca è previsto il codice <Tipo Impiego> “52”,
- per gli incarichi post-doc il codice “53”.
Quando il lavoratore è collocato in aspettativa, le PA devono valorizzare i codici di cessazione “63” (contratti di ricerca) e “64” (post-doc).
L’indicazione decorre dalla pubblicazione della circolare 11 SETTEMBRE 2025.
Nella sezione <PosContributiva>, invece, i lavoratori vanno denunciati con le stesse modalità previste per i dipendenti a tempo determinato.
Le amministrazioni prive di matricola “DM” devono provvedere alla sua apertura per adempiere agli obblighi contributivi verso l’INPS.
-
ENPAM: dichiarazione reddituale dei medici prorogata al 5 settembre
Anche quest'anno l'ente previdenziale dei medici e odontoiatri ENPAM ha definito in extremis una proroga della scadenza dell'invio del Modello D dichiarazione reddituale dal 31 luglio al 5 settembre 2025.
L'avviso afferma testualmente :
"Il Consiglio di amministrazione dell’Enpam ha rinviato al 5 settembre il termine di presentazione del modello D 2025. Medici e odontoiatri hanno quindi un mese in più per compilare e presentare alla Cassa di previdenza la dichiarazione online sui redditi da attività libero-professionale conseguiti nel 2024. Il modello D è funzionale a determinare l’importo dei contributi di Quota B da pagare.
La proroga è stata stabilita in seguito a una norma statale, che ha spostato al 21 luglio (ed eventualmente al 20 agosto) la scadenza per pagare alcune imposte. Perciò solo in vista di quella data molti iscritti Enpam avranno a disposizione i dati utili per compilare il modello D.
Attenzione però a non oltrepassare il 5 settembre, perché il ritardo farebbe scatterebbe una sanzione di 120 euro.
È bene inoltre ricordare che nonostante la proroga per la presentazione del modello D, il termine del versamento dei contributi di Quota B resta invariato al 31 ottobre, per il saldo in unica soluzione o per il pagamento della prima rata."
Una guida pratica aggiornata alle ultime novità è presente online all’indirizzo www.giornaleprevidenza.it/guide/istruzioni-modello-d/
Dichiarazione reddituale Modello D prorogata al 6 settembre
I contributi previdenziali ENPAM sono divisi in Quota A e quota B . Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo. Superata questa soglia si deve compilare il modello D e pagare anche i contributi di Quota B.
il modello D è reperibile nell’area riservata del sito Enpam.it . Si ricorda che l'invio dopo la scadenza comporta una sanzione fissa di 120 euro.
Il reddito da dichiarare è quello che deriva dallo svolgimento, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita in ragione della particolare competenza professionale, indipendentemente dalla qualifica fiscale, purche svolta in forma autonoma.
Si tratta ad esempio di:
• i redditi di lavoro autonomo prodotti nell’esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
• i redditi percepiti per l’attività intramoenia e le attività libero professionali equiparate alle prestazioni intramurarie;
• i redditi che derivano da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
• le borse di studio dei corsi di formazione in medicina generale;
• i redditi di lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (es. partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);
• i redditi percepiti per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
• gli utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;
• i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività connessa
REDDITI ESCLUSI
NON vanno dichiarati nel Modello D:
- compensi percepiti nell’ambito del rapporto di convenzione e
- per l’attività di guardia medica
- le borse di specializzazione
ENPAM: nuova delega a terzi per l’area riservata
Nell’Area riservata dedicata agli iscritti Enpam è ora possibile l'accesso non solo all'iscritto ma anche a professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro) o a persone di fiducia (ad esempio familiari).
La novità intende semplificare per i professionisti della medicina la gestione degli adempimenti, delle scadenze contributive e la presentazione delle domande di accesso alle prestazioni. Ogni delegato entrerà nell’area riservata Enpam con il proprio Spid personale o carta d’identità elettronica (Cie).
Ciascun medico o dentista potrà delegare fino a un massimo di tre persone fisiche e puo decidere se delegre tutte le funzioni o solo la visualizazione e stampa dei dati o anche la gestione completa degli adempimenti
La delega dura due anni, al termine dei quali verrà richiesto di esprimere una conferma se si intende rinnovarla.
Il servizio è revocabile in qualsiasi momento.
Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione “Come fare per” sul sito ENPAM.IT