-
Milleproroghe: nuovo termine per prescrizione contributi PA
Il decreto-legge n. 202 del 27 dicembre 2024 cd. "Milleproroghe"ha prorogato nuovamente i termini di prescrizione per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti dalle pubbliche amministrazioni alla gestione ordinaria IVS PA e alla Gestione separata
La scadenza per la prescrizione è estesa fino al 31 dicembre 2025 per i crediti contributivi relativi ai periodi retributivi fino al 31 dicembre 2020.
Prescrizione contributi da PA niente sanzioni fino al 31.12.2025
Come anticipato il differimento riguarda
- la contribuzione relativa sia ai trattamenti pensionistici sia ai trattamenti di previdenza (trattamenti di fine servizio e di fine rapporto) di cui sono beneficiari i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e
- la contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata per i rapporti instaurati come collaboratori coordinati e continuativi e figure similari,
Di conseguenza non si applicano le sanzioni civili previste per i ritardi contributivi (art. 116, commi 8 e 9, legge n. 388/2000) se le Amministrazioni pubbliche regolarizzano gli obblighi entro il 31 dicembre 2025, anche con modalità rateali.
L'istituto richiama per ulteriori dettagli le seguenti le norme e prassi di riferimento:
- Articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 202/2024.
- Articolo 3, commi 10-bis e 10-ter, legge n. 335/1995.
- Circolare n. 58/2024.
- Decreto-legge n. 215/2023.
-
Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro
A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro, approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta.
Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale.
Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.
Vediamo alcuni dettagli della novità.
Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze
La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :
- nei casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
- Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.
Questa modifica interessa:
- Datori di lavoro;
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.
Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente
Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:
- 24 rate ordinarie;
- Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
-
- Calamità naturali;
- Procedure concorsuali;
- Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
- Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
- Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
- Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.
Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000 consente il pagamento rateizzato fino a 60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000:
- – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria).
La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.
-
Fondo Clero: contributi previdenziali per il 2023
Con il Decreto del 30 ottobre 2024 del Ministero del Lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2024, è stato disposto l’adeguamento del contributo annuo dello Stato destinato al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di confessioni religiose diverse dalla cattolica per l'anno 2023.
Il contributo statale, previsto dall’art. 21, comma 2, della Legge 22 dicembre 1973, n. 903, è stato aumentato a partire dal 1° gennaio 2023, passando
- da:€ 8.402.539,37
- a € 9.083.145,06.
Il contributo straordinario, ai sensi dell’art. 11 del Decreto-Legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla Legge 26 febbraio 1982, n. 54, è stabilito in € 1.032.914,00.
Con il Decreto del 27 novembre 2024 del Ministero del Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2024, è stato adeguato anche il contributo individuale dovuto dagli iscritti al Fondo , incrementato del 8,1% , che a partire dal 1° gennaio 2023, passa
- da € 1.802,65
- a € 1.948,66.
Questo aumento si allinea alla percentuale di incremento delle pensioni erogate dal Fondo, come rilevato dall'INPS.
Si ricorda che gli adeguamenti contributivi sono applicati retroattivamente anche ai pensionati, con recupero delle differenze sulle pensioni erogate dal Fondo Clero.
Beneficiari del Fondo Clero
Come da ultima circolare INPS 94 del 23.11.2024 ,si ricorda che l’iscrizione al Fondo è obbligatoria per i ministri di culto, a partire dall’acquisizione dello status o dall’inizio del ministero in Italia.
Nello specifico i beneficiari del Fondo clero sono
- Sacerdoti secolari cattolici esclusi dal sistema di sostentamento della Legge 20 maggio 1985, n. 222.
- Ministri di culto acattolici con obbligo di contribuzione individuale.
- Sacerdoti e ministri di culto che desiderano versare contributi volontari.
Sono richieste:
- Per i sacerdoti cattolici: attestazione dell’ordinario diocesano.
- Per i ministri di altre confessioni: attestazione dagli organi competenti della confessione.
Dal 1° gennaio 2000, l’obbligo si estende a:
- Ministri di culto stranieri operanti in Italia.
- Ministri italiani operanti all’estero.
Precisazioni per il clero cattolico
L’INPS specifica che:
- L’obbligo contributivo non coincide con l’accesso al sistema di sostentamento.
- La contribuzione è dovuta dal momento dell’ordinazione fino all’inserimento nel sistema di sostentamento.
Le Curie Diocesane devono comunicare tempestivamente le ordinazioni e variazioni alla Direzione provinciale di Terni.
Modalità di pagamento dei contributi previdenziali del Fondo clero INPS
Il pagamento del contributo individuale annuo avviene tramite sistema pagoPA nei seguenti canali:
- Agenzie bancarie
- Home banking (logo CBILL o pagoPA, codice INPS: AAQV6)
- Sportelli ATM abilitati
- Esercenti convenzionati (tabaccherie, ricevitorie, edicole, ecc.)
- Uffici postali
Il versamento unico tramite bonifico bancario va destinato a
- Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero (ICSC) per i sacerdoti cattolici.
- Enti delle confessioni acattoliche con obbligo di versamento unico , per ministri di culto di altre religioni.
Coordinate bancarie:
IBAN: IT06H0100003245321200001248
BIC: BITAITRRENT (valido per l’area euro)
Nota: I singoli iscritti all’estero possono usare il bonifico previa autorizzazione della Direzione provinciale di Terni tramite e-mail ordinaria ([email protected]) o PEC ([email protected]).
Causale del bonifico
Per garantire la corretta registrazione, indicare:
La parola “CLERO”.
Il codice fiscale del sacerdote o dell'ente.
Il periodo di riferimento (es. “dal/al gg/mm/aaaa”).
Importi Contributi Fondo Clero 2022-2023
Anno Contributo Statale Contributo Individuale 2022 € 8.402.539,37 € 1.802,65 2023 € 9.083.145,06 € 1.948,66 -
Contributi agrotecnici ENPAIA con F24: causali e nuove precisazioni
Con la Risoluzione 43/e del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata Agrotecnici di ENPAIA (’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)
I nuovi codici contributo saranno operativi dal 15 settembre 2024 e si sono resi necessari a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 che ha statuito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione tramite F24 (articolo 17 d.lgs 241/1997), si applica, tra gli altri, anche all’ ENPAIA, GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI.
Con la risoluzione 46/E del 18 settembre 2024 l'Agenzia comunica che, in sede di compilazione del modello F24 , in corrispondenza del campo “codice posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento va indicato il valore “0”.
Causali contributo ENPAIA e modalità di compilazione
A seguito della convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA, che regola il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla sezione Agrotecnici, sono quindi istituite le seguenti causali contributo
• “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;
• “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte :
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
-
- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.
-
Contributi per maternità professionisti: nuovi importi
Sono apparse nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2024 i comunicati sulla approvazione da parte dei Ministeri vigilanti di alcune delibere delle Casse professionali che hanno determinato nuovi importi dei contributi di maternità dovuti da :
- consulenti del lavoro iscritti a ENPACL
- agrotecnici iscritti a ENPAIA
- periti agrari iscritti a ENPAIA
- notai iscritti alla Cassa Notariato.
Di seguito i dettagli per ogni Cassa.
Contributo maternità ENPACL 2024 Consulenti del lavoro
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.36/0009551/CONS-L-131 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la
delibera n. 113/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 30 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 51,41 pro-capite.
Contributo maternità Notariato 2024
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009550/NOT-L-83 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministero della giustizia, la delibera n. 44 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 9
maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 358,10 pro-capite.
Contributi maternità ENPAIA Periti agrari 2023
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009549/ENP-PA-L-177 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
la delibera dell'ENPAIA n. 23/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 27
maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 7,91 pro-capite.
Contributo maternità ENPAIA Agrotecnici 2023
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009548/ENP-AGR-L-176 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
la delibera dell'ENPAIA n. 15/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 27 maggio
2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 10,94 pro-capite.
-
Obblighi previdenziali per gli Assistenti Sanitari confluiti negli albi TSRM e PSTRP
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un interpello (1/2024) presentato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha chiarito gli obblighi previdenziali degli Assistenti Sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP.
Obblighi previdenziali assistenti sanitari
La richiesta di interpello è sorta a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha riordinato la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie.
La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, chiede quindi chiarimenti per la corretta individuazione della Cassa previdenziale
- degli esercenti la professione di "assistente sanitario",
- i quali sono confluiti all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP).
La Federazione sostiene che l'obbligo di iscrizione e contribuzione previdenziale all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), a seguito della riforma, sia venuto meno.
Parere del Ministero
Il Ministero del Lavoro, avvalendosi anche del parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, ha espresso il seguente parere:
- Continuità dell'Obbligo Contributivo: Il Ministero ha chiarito che la legge n. 3/2018 ha semplicemente riordinato gli albi professionali senza modificare gli obblighi previdenziali esistenti. Pertanto, gli assistenti sanitari, pur essendo confluiti in un nuovo ordine professionale, continuano a essere obbligati all'iscrizione e alla contribuzione presso l'ENPAPI.
- Ruolo dell'ENPAPI: L'ENPAPI, istituito come ente di diritto privato, ha il compito di assicurare la tutela previdenziale obbligatoria per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e infermieri pediatrici che esercitano l'attività in forma libero professionale. Tale obbligo rimane inalterato anche dopo il riordino degli albi.
- Obblighi di Iscrizione: Il Ministero sottolinea che l'obbligo di iscrizione all'ENPAPI è sancito dallo Statuto dell'ente, che prevede l'iscrizione obbligatoria per tutti gli infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale. Questa disposizione non è stata modificata dalla legge n. 3/2018.
Conclusioni
L'Interpello n. 1/2024 chiarisce che gli assistenti sanitari, nonostante il cambiamento nell'albo di appartenenza, sono tenuti a mantenere l'iscrizione e la contribuzione all'ENPAPI.
Dalla suddetta conclusione deriva che rimane consentito all’ENPAPI di effettuare puntuali controlli e verifiche relativamente alla regolarità contributiva di tutti i professionisti iscritti agli albi professionali ed obbligati all’iscrizione all’Ente in base alla legislazione vigente, anche tramite la consultazione e l’interscambio di banche dati con altre istituzioni che detengono informazioni in proposito.
Tale decisione ha implicazioni pratiche rilevanti per tutti gli assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale, i quali dovranno continuare a rispettare gli obblighi contributivi previsti dall'ENPAPI. Inoltre, l'ENPAPI è legittimato a svolgere controlli e verifiche sulla regolarità contributiva di questi professionisti, assicurando la corretta applicazione delle norme vigenti.
-
Omissioni contributive: le nuove sanzioni dal 1 settembre
Nel decreto 19 2024 di attuazione del PNRR sono previste misure agevolative e semplificazioni per i casi di violazioni in ambito contributivo e dei premi INAIL che dovrebbero entrare in vigore dal 1 settembre 2024.
L'approccio intende favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito tributario con i recenti decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale (legge 111/2023).
Si ricorda che il decreto 19 2024 , detto DL PNRR entrato in vigore lo scorso 3 marzo e convertito in legge 56 2024 del 29.4.2024, dedica molti altri articoli al lavoro intervenendo con un inasprimento delle sanzioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
In ambito contributivo, come detto, si riscrive complessivamente il regime sanzionatorio anche con alcuni aggravi; si segnalano in particolare le seguenti novità rispetto al regime vigente:
- per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili;
- per l'omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto
- le sanzioni invece aumentano al 7,5% aggiuntivo rispetto al tasso ufficiale in caso di versamento di contributi e premi oltre i 60 gg
Di seguito, il riepilogo delle nuove norme in ambito sanzionatorio e di nuove comunicazioni semplificate con l'istituto, per le quali si attendono ulteriori dettagli dall'INPS.
Tabella nuove sanzioni per omissioni contributive – Un esempio
Vediamo in dettaglio le nuove sanzioni con l'aiuto di una tabella:
Violazione
Sanzione
Condizioni Specifiche
Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto
sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento + 5,5% annuo.
Sanzione massima: non superiore al 40% dell'importo non pagato.
Se il pagamento avviene entro 120 giorni senza contestazioni, la maggiorazione ordinaria del 5,5% non si applica.
Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere)
30% annuo
Sanzione massima: 60% dell'importo non pagato. S
- Se la denuncia è spontanea, prima di contestazioni e il pagamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia: tasso ufficiale + 5,5%.
- Se il pagamento avviene entro 90 giorni: tasso ufficiale + 7,5%.
Sanzione ridotta applicabile solo con pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.
Situazione debitoria rilevata d'ufficio o da verifiche
50% del tasso applicabile secondo a) o b)
Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.
Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative
Se il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori si applicano solo gli interessi legali senza sanzione civile come da art. 1284 del Codice Civile.
A titolo di esempio: la sanzione civile, che normalmente include un tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta, limitandosi al solo Tur. Quindi, con un Tur al 4,25%, la sanzione civile ordinaria sarebbe del 9,75%, ma con il nuovo ravvedimento si riduce al 4,25%.
Decreto PNRR 19 2024 semplificazione comunicazioni con INPS
Dal 1 settembre 2024 si prevedono anche nuove modalità di comunicazione tra INPS e contribuenti , sempre nell'ottica di agevolare la regolarità contributiva prima di eventuali contestazioni.
L'INPS condividerà con i contribuenti o i loro intermediari i dati raccolti anche da altre banche dati riguardanti le prestazioni lavorative e gli obblighi previdenziali che ne derivano; allo stesso modo i contribuenti avranno a disposizione nuovi strumenti per segnalare all'Istituto informazioni aggiuntive.
Le modalità operative di questi rapporti saranno definite dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS e dovranno essere approvate dal Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla proposta.
ATTENZIONE l'INPS potrà controllare gli obblighi contributivi compresi quelli legati a lavoro in somministrazione o tramite distacco o appalto utilizzando dati propri o di altre amministrazioni e su questa base potrà chiedere ai contribuenti ulteriori informazioni e anche convocare gli interessati presso gli uffici territoriali . Se dalle verifiche emergeranno discrepanze, l'istituto potrà emettere avvisi di accertamento che verranno inviati via PEC.