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Corte UE: stop alla disparità contributiva tra operai agricoli
Con la sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'8 maggio 2025 nelle cause riunite C-212/24, C-226/24 e C-227/24, viene evidenziata, nell'ordinamento giuridico italiano, una differenza di trattamento tra gli operai agricoli a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato sotto il profilo del calcolo dei contributi previdenziali.
Ecco i dettagli della vicenda e della decisione della Corte.
Il caso: contributi INPS per i lavoratori agricoli a termine
La sentenza, emessa dalla Decima Sezione della Corte, affronta il tema dei contributi previdenziali e delle retribuzioni, stabilendo che i lavoratori a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai colleghi a tempo indeterminato, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino tale disparità.
La sentenza è stata emessa in risposta a tre cause riunite (C-212/24, C-226/24 e C-227/24) presentate dalla Corte d'appello di Firenze, che riguardavano controversie tra datori di lavoro agricoli e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
Le controversie riguardavano il calcolo dei contributi previdenziali:
- per gli operai agricoli a tempo determinato, erano calcolati in base alle ore effettivamente lavorate, mentre
- per gli operai a tempo indeterminato i contributi erano calcolati su un orario di lavoro giornaliero forfettario di sei ore e mezza.
La Corte ha stabilito che tale disparità di trattamento è contraria alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE.
Secondo la Corte, i contributi previdenziali devono essere calcolati in modo uniforme per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia del contratto, a meno che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una differenza di trattamento.
Le conclusioni della Corte: vietata la discriminazione
La Corte di Giustizia ha quindi stabilito che:
«La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro […] osta a una normativa nazionale […] in forza della quale i contributi previdenziali dovuti da datori di lavoro che impiegano operai agricoli a tempo determinato […] sono calcolati in funzione delle retribuzioni versate a tali operai per le ore di lavoro giornaliere effettivamente svolte, mentre i contributi […] per gli operai a tempo indeterminato sono calcolati sulla base di un orario giornaliero forfettario.»
Questa pronuncia impone una revisione del sistema italiano laddove esso produce un trattamento discriminatorio.
Spetterà ora ai giudici nazionali e, più in generale, al legislatore e agli enti previdenziali italiani, recepire il principio espresso dalla Corte e uniformare i criteri di calcolo dei contributi per garantire la parità di trattamento.
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Contributi volontari dipendenti , GS e autonomi 2025
Nella circolare 58 del 14 marzo 2025 l'istituto nazionale di previdenza sociale aggiorna le tabelle e fornisce le istruzioni per i versamenti minimi e massimi di contribuzione volontaria per il 2025 di
- lavoratori dipendenti non agricoli,
- lavoratori autonomi e
- collaboratori e professionisti in Gestione separata,
sulla base del valore di Variazione comunicato dall'ISTAT nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati tra il periodo 2023 e 2024, nella misura del + 0,8%.
In particolare la circolare tratta i seguenti argomenti :
1. Versamenti volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli
2. Versamenti volontari degli iscritti all’evidenza contabile separata del FPLD e degli iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato S.p.A.
3. Versamenti volontari degli iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST)
4. Versamenti volontari dei giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti
5. Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD
6. Versamenti volontari nelle gestioni degli artigiani e dei commercianti
7. Versamenti volontari nella Gestione separata.
Vediamo le tabelle e istruzioni principali .
Versamenti volontari lavoratori dipendenti non agricoli
INPS ricorda che per l’anno 2025:
l’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, è pari al 33%.
L’aliquota relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al 27,87% (
Nella tabella che segue i minimali di retribuzione settimanale, gli importi della prima fascia di retribuzione annuale (c.d. tetto pensionabile), i massimali e le aliquote contributive IVS relative ai lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995.
Anno
Retr. minima
settimanale
Prima fascia
retribuzione annua
Massimale art. 2
co.18, L. 335/95
Aliquota
IVS
2025
€ 241,36
€ 55.448,00
€ 120.607,00
33%
2024
€ 239,44
€ 55.008,00
€ 119.650,00
33%
2023
€ 227,18
€ 52.190,00
€ 113.520,00
33%
2022
€ 210,15
€ 48.279,00
€ 105.014,00
33%
2021
€ 206,23
€ 47.379,00
€ 103.055,00
33%
2020
€ 206,23
€ 47.379,00
€ 103.055,00
33%
2019
€ 205,20
€ 47.143,00
€ 102.543,00
33%
2018
€ 202,97
€ 46.630,00
€ 101.427,00
33%
2017
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
33%
2016
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
32,87%
2015
€ 200,76
€ 46.123,00
€ 100.324,00
32,87%
2014
€ 200,35
€ 46.031,00
€ 100.123,00
32,37%
2013
€ 198,17
€ 45.530,00
€ 99.034,00
32,37%
2012
€ 192,40
€ 44.204,00
€ 96.149,00
31,87%
2011
€ 187,34
€ 43.042,00
€ 93.622,00
31,87%
2010
€ 184,39
€ 42.364,00
€ 92.147,00
31,37%
2009
€ 183,10
€ 42.069,00
€ 91.507,00
31,37%
2008
€ 177,42
€ 40.765,00
€ 88.669,00
30,87%
2007
€ 174,46
€ 40.083,00
€ 87.187,00
30,87%
2006
€ 171,03
€ 39.297,00
€ 85.478,00
30,07%
2005
€ 168,17
€ 38.641,00
€ 84.049,00
30,07%
2004
€ 164,87
€ 37.883,00
€ 82.401,00
29,57%
2003
€ 160,85
€ 36.959,00
€ 80.391,00
29,57%
2002
€ 157,08
€ 36.093,00
€ 78.507,00
29,07%
2001
£ 296.140
£ 68.048.000
£ 148.014.000
29,07%
2000
£ 288.640
£ 66.324.000
£ 144.263.000
28,57%
Versamenti volontari artigiani e dei commercianti
Artigiani Commercianti Titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Collaboratori di età non superiore ai 21 anni
24%
24,48%
Si precisa che la classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni.
Di seguito le tabelle dei versamenti minimi :
MINIMALI ARTIGIANI – DEC DAL 1995
classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24%
1
Fino a € 18.555
€ 18.555
€ 371,10
2
da € 18.556 a € 24.704
€ 21.630
€ 432,60
3
da € 24.705 a € 30.853
€ 27.779
€ 555,58
4
da € 30.854 a € 37.002
€ 33.928
€ 678,56
5
da € 37.003 a € 43.151
€ 40.077
€ 801,54
6
da € 43.152 a € 49.300
€ 46.226
€ 924,52
7
da € 49.301 a € 55.447
€ 52.374
€ 1.047,48
8
da € 55.448
€ 55.448
€ 1.108,96
MINIMALI COMMERCIANTI
Classi di reddito
Reddito medio imponibile
Contribuzione mensile
24,48%
1
Fino a € 18.555
€ 18.555
€ 378,53
2
da € 18.556 a € 24.704
€ 21.630
€ 441,26
3
da € 24.705 a € 30.853
€ 27.779
€ 566,70
4
da € 30.854 a € 37.002
€ 33.928
€ 692,14
5
da € 37.003 a € 43.151
€ 40.077
€ 817,58
6
da € 43.152 a € 49.300
€ 46.226
€ 943,02
7
da € 49.301 a € 55.447
€ 52.374
€ 1.068,43
8
da € 55.448
€ 55.448
€ 1.131,14
Versamenti volontari gestione separata 2025
Per quanto riguarda gli iscritti alla Gestione separata deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2025,
- al 25% per i professionisti e
- al 33% per i collaboratori e per le figure assimilate.
Poiché nel 2025 il minimale per l’accredito contributivo è fissato in 18.555,00 euro, l’importo minimo dovuto dai prosecutori volontari non può essere inferiore a
- 4.638,84 euro su base annua e a 386,57 euro su base mensile per quanto concerne i professionisti e
- a 6.123,24 euro su base annua e a 510,27 euro su base mensile per quanto concerne tutti gli altri iscritti.
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Contributi Geometri quanto si paga nel 2025?
Tutti i Geometri che esercitano la libera professione devono iscriversi all'Ente Cassa Italiana Geometri – CIPAG . I contributi dovuti alla Cipag sono:
- il contributo soggettivo;
- il contributo integrativo;
- il contributo di maternità.
con riduzioni per neoiscritti praticanti e per maternita
Vediamo in dettaglio importi modalità e scadenze per il 2025.
Contributi geometri 2025 : soggettivo, integrativo, maternità
Il contributo soggettivo è quantificato in misura percentuale al
- minimo del 20% nel 2025 sul reddito Irpef prodotto nell'anno precedente, con un minimo di 4.205 euro comunque dovuto (indipendentemente dalla produzione di reddito professionale).
- 3,5% su reddito eccedente € 182.100,00.
Il contributo integrativo è quantificato nella misura del 5% sul volume d'affari ai fini Iva (prodotto nell'anno precedente) ; Va esposto in fattura e versato dal committente al professionista che ha l'obbligo di riversarlo alla Cassa.
I geometri iscritti alla Cassa che abbiano emesso fattura nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020 nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono applicare l'aliquota nella misura del 4%.
Dal 2019 al 2023 il montante contributivo è integrato – per ogni anno di regolare iscrizione e contribuzione – anche da un ulteriore quota così determinata:
a) 2% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010;
b) 1,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2000 e fino al 31.12.2009;
c) 0,5% del volume d’affari dichiarato ai fini della determinazione del contributo integrativo nel caso di prima iscrizione alla Cassa antecedente al 1.01.2000.
Dal 2024 la quota retrocessa è pari al 3% del volume d’affari dichiarato nel caso di prima iscrizione alla Cassa a partire dal 1.01.2010, con riduzione dello 0,1% per ogni anno di iscrizione antecedente, ferma rimanendo una percentuale di retrocessione minima dello 0,5%.
L’importo del volume d’affari, posto a base del calcolo della quota da retrocedere al montante contributivo, non può eccedere il limite reddituale (vedi tabella sottostante)
Il contributo di maternità è quantificato di anno in anno, per il 2025 è pari a 7 euro ( approvato dal Ministero del lavoro GU 14.3.2025)
E' possibile versare una quota volontaria aggiuntiva di contributo soggettivo – variabile dall'1% al 10% del reddito professionale dichiarato , interamente deducibile dal reddito e che da luogo ad un supplemento di pensione aggiuntivo al trattamento di base.
Contributi Cipag geometri le agevolazioni
Sono previste riduzioni contributive per i nuovi iscritti a CIPAG , tirocinanti , per maternità.
NUOVI ISCRITTI
Per coloro che si iscrivono per la prima volta alla Cassa entro il trentesimo anno di età è previsto il pagamento del contributo soggettivo (sia per l’aliquota che per la quota minima) nella misura di un quarto per i primi 2 anni di iscrizione e della metà per i successivi 3 anni. È inoltre prevista l'esclusione dal pagamento della contribuzione integrativa minima, fatta salva l'eventuale autoliquidazione sul volume d'affari effettivamente prodotto
Tali benefici sono riconosciuto fino al 31 dicembre dell'anno di compimento del 30° anno di età. Nel caso in cui non si sia beneficiato dell’intero quinquennio entro tale termine, le agevolazioni proseguono, sempre nel limite massimo dei 5 anni e nel caso di continuità di iscrizione, limitatamente però ai soli contributi minimi.
L'aliquota per l'integrativo resta fissata al 5%
l contributi integrativo minimo non è dovuto
PRATICANTI
Il contributo soggettivo minimo per il 2025 ridotto per i praticanti è pari a 1.051,25 euro
MATERNITA
A partire dal 2025, per le professioniste madri iscritte alla Cassa la contribuzione soggettiva minima e la contribuzione integrativa minima sono ridotte alla metà per due anni a partire dall’anno di nascita del figlio o,dall’anno di ingresso in caso di adozioni
Per il solo anno dell’evento è prevista l’integrazione del montante contributivo tramite l’accredito figurativo della contribuzione soggettiva non versata Per il secondo anno di beneficio è facoltà dell’iscritta provvedere all’integrazione volontaria della contribuzione soggettiva, entro 5 anni, con la sola applicazione degli interessi legali.
CIPAG geometri Modalità di pagamento e scadenze
A partire dall'11 luglio 2022 Cassa Geometri ha attivato sui propri sistemi la piattaforma di pagamento “pagoPA”, come previsto dalla sentenza n. 1931/2021 del Consiglio di Stato, che ha incluso le Casse privatizzate fra i soggetti obbligati
Oltre agli strumenti messi a disposizione da pagoPA ( home banking, carte di credito ecc) sarà ancora possibile effettuare pagamenti con:
a) Modello F24 accise, per compensare eventuali crediti del fisco con la contribuzione dovuta;
b) addebito diretto su conto corrente tramite Sepa Direct Debit (SDD).
CODICI PAGAMENTO F24 in caso di compensazione con crediti tributari
Contributo soggettivo minimo GE01 2025
Contributo integrativo minimo GE21 2025
Contributo di maternità GE51 2025
il professionista può versare con le seguenti modalità
- unica soluzione con scadenza del pagamento il
- pagamento in 4 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse dell'1,00% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 dei mesi di ottobre, novembre e dicembre;
- pagamento in 10 rate mensili, con applicazione di un tasso di interesse del 2,50% su base annua, con prima rata scadente il 30 settembre e le restanti il 27 del mese, a partire dal mese di ottobre e fino al mese di giugno
(Nel 2024 la scadenza del 30 settembre era stata prorogata al 7 ottobre)
La contribuzione minima può essere volontariamente versata, in anticipo rispetto alla dichiarazione dei redditi, in quattro rate scadenti il 27 febbraio, il 27 aprile, il 27 giugno e il 28 agosto.
Cassa Geometri CIPAG : Le sanzioni
n caso di tardivo, omesso o incompleto versamento dei contributi, le sanzioni previste sono pari:
- al 2% del contributo evaso se il pagamento avviene entro 180 giorni dal termine fissato (art. 34, comma 6, lett. a del Regolamento sulla contribuzione);
- al 10% del contributo evaso in caso di pagamento effettuato oltre 180 giorni del termine prescritto, ma prima della contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso un procedimento coattivo (art. 34, comma 6, lett. b del Regolamento sulla contribuzione);
- al 25% del contributo evaso in caso di contestazione da parte della Cassa Geometri attraverso procedimento coattivo (art. 34, comma 5 del Regolamento sulla contribuzione ).
La sanzione, per ciascuna violazione , non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.
Per maggiori informazioni visita il sito www.cassageometri.it
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Quali sono i contributi previdenziali 2025 per i veterinari?
L'ente nazionale di previdenza e assistenza dei Veterinari ha comunicato che i bollettini per il pagamento dei contributi minimi sono disponibili dal 15 marzo 2025 nella sezione “Pagamento Contributi – M.Av./PagoPA/S.D.D.” dell’Area Riservata sul sito ENPAV.IT.
Per chi ha richiesto la rateazione in 8 rate, il primo bollettino avrà scadenza 31 marzo, mentre per chi ha 4 o 2 rate, la prima scadenza per il pagamento sarà il 31 maggio.
A partire dal 17 marzo saranno inoltre disponibili nell’Area Riservata l’Attestazione dei Versamenti 2024 e la CU-Certificazione Unica 2025.
I documenti possono essere scaricati nella sezione “Certificati e Comunicazione” del Menu.
L’Attestazione dei Versamenti certifica tutti i contributi che sono stati effettivamente pagati nel 2024, a prescindere dalla scadenza dei bollettini.
Se nel corso dell’anno 2024 non è stato effettuato alcun pagamento, il documento non è presente.
Viene anche precisato che la CU-Certificazione Unica 2025, sarà pubblicata se nel 2024 sono state percepite dall’Enpav delle somme per:
• la pensione
• l'indennità di maternità
• il tirocinio professionale TIÈ (Talenti incontrano Eccellenze)
• le Borse di Specializzazione post-laurea BOSS
• alcune tipologie di provvidenza straordinaria.
L'ente non ha ancora pubblicato il dettaglio degli importi minimi dovuti nel 2025.
Prospetto contributi annuali
Anno
Soggettivo
minimo
% Soggettivo
Reddito
minimo
SoggettivoReddito
massimo
SoggettivoIntegrativo
minimoVolume di affari
minimo
integrativo% integrativo
Maternità
Solidarietà
2023
€ 2.890
17%
€ 17.000
€ 99.750
€ 510
€ 25.500
2%
€ 120
€ 237,50
2024
€ 3.237,50
17,50%
€ 18.500
€ 108.550,00
€ 555
€ 27.750,
2%
€ 95
€ 258,50
Per maggiori informazioni visita il sito www.enpav.itContributi previdenziali veterinari 2025
I veterinari iscritti all'ENPAV sono soggetti al versamento di contributi minimi e contributi correlati al reddito
Si ricorda che in base al numero di rate scelte per il pagamento le scadenze per i versamenti sono sono:
- · 31 maggio e 31 ottobre per chi non ha chiesto rateazioni (emissione standard)
- · 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre per chi ha scelto 4 rate
- · ogni fine mese dal 31 marzo al 31 ottobre per chi ha scelto 8 rate.
CONTRIBUTI MINIMI
Sono i Contributi dovuti da tutti gli iscritti all’Albo professionale e all’Enpav per il periodo di effettiva iscrizione anche in mancanza di reddito professionale .
Per i pensionati Enpav non è previsto alcun Contributo minimo, tranne per i pensionati di Invalidità, i quali versano il Contributo Soggettivo minimo ridotto del 50%.
Il Contributo Soggettivo minimo 2025 è pari a € 3.237,50 annui ed è interamente deducibile dall'IRPEF
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età inferiore ai 32 anni, è prevista un’agevolazione per i primi 4 anni di iscrizione (48 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: gratuito (comunque utile ai fini del raggiungimento dell’anzianità di iscrizione necessaria ad avere diritto alla Pensione)
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- III e IV anno di iscrizione (ulteriori 24 mesi): pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo, con un’età superiore ai 32 anni e inferiore a 35, è prevista un’agevolazione per i primi 2 anni di iscrizione (24 mesi):
- I anno (12 mesi) di iscrizione: pagamento del 33% del Contributo Soggettivo minimo
- II anno (ulteriori 12 mesi) di iscrizione: pagamento del 50% del Contributo Soggettivo minimo
Contributo Integrativo minimo 2024 è pari a € 555,00 annui
Per coloro che si sono iscritti per la prima volta all’Albo con un’età anagrafica inferiore ai 32 anni di età sono previste le stesse riduzioni del contributo soggettivo
Contributo di Solidarietà minimo 2024 pari a € 258,50 annui
È dovuto esclusivamente dagli iscritti all’Albo professionale che non siano anche iscritti all’Enpav ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF
CONTRIBUTO DI MATERNITA'
Per l’anno 2025 è stato confermato pari a € 95,00 annui (approvazione ministeriale pubblicata in GU il 14.3.2025). i ricorda che è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF
CONTRIBUTI PERCENTUALI SULLE ECCEDENZE
Sono i contributi calcolati in base al reddito professionale netto e al fatturato. In base a quanto dichiarato nel Modello 1 il sistema calcola automaticamente se sono dovute somme eccedenti
I Contributo Soggettivo percentuale è pari alle seguenti percentuali (che valgono per i redditi prodotti nel 2023 e quindi dichiarati nel Modello 1/2024):
- 17% fino a € 99.750,00
- 3% oltre tale limite (di cui il 2% è destinato al finanziamento della Pensione Modulare)
I Medici Veterinari che sono stati iscritti per tutto l'anno 2023 e hanno prodotto nel 2023 un reddito inferiore o uguale a 17.000,00 Euro NON devono pagare il contributo soggettivo percentuale.
Il Contributo Soggettivo aumenta annualmente dello 0,5% (fino all’aliquota massima del 22% che sarà raggiunta nel 2033) ed è interamente deducibile ai fini dell’IRPEF.
CONTRIBUTO INTEGRATIVO PERCENTUALE
è pari al 2% per tutti gli iscritti agli Albi dei Medici Veterinari da applicare sui corrispettivi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale (prima di applicare l’IVA)
E' a carico del cliente e va versato indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte di quest’ultimo e NON può essere dedotto ai fini dell’IRPEF.
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PERCENTUALE
è dovuto dai Medici Veterinari iscritti agli Albi professionali che abbiano optato per l’iscrizione ad altro Ente previdenziale, oppure che abbiano rinunciato all’iscrizione all’Ente perché hanno compiuto i 68 anni di età senza aver maturato il diritto a pensione.
È pari al 3% del reddito professionale di Medico Veterinario dell’anno precedente ed è deducibile ai fini dell’IRPEF.
Dichiarazione reddituale veterinari
Tutti gli iscritti agli Albi professionali dei Veterinari (inclusi i non iscritti all’Ente ed i pensionati), devono comunicare entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, l’ammontare del reddito professionale prodotto nell’anno precedente (comprensivo dell’eventuale reddito di partecipazione ad associazione di professionisti), nonché il totale dei compensi percepiti nello svolgimento dell’attività professionale. Su tali importi infatti si calcolano i contributi previdenziali .
La dichiarazione va inviata con il Modello A1.
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Enpam: quali sono contributi e scadenze per il 2025?
I contributi dovuti da medici e odontoiatri all'ENPAM sono suddivisi in quota A e quota B progressivi sul reddito dell'anno precedente con aliquote differenziate.
Il reddito da libera professione è coperto dai contributi previdenziali di Quota A fino a un certo importo (140 mila euro nel 2025).
Superata questa soglia si deve compilare il modello D disponibile nell'aea reiservata e pagare i contributi di Quota B.
Nei prossimi paragrafi tutti i dettagli per il 2025.
Per ulteriori informazioni vedi www.enpam.itContributi ENPAM quota A 2025
I contributi di Quota A si possono pagare in unica soluzione oppure in quattro o otto rate senza interessi. Il pagamento a rate è possibile solo attivando la domiciliazione bancaria con Enpam.
E' possibile anche pagare a rate attivando gratuitamente la carta di credito che Enpam mette a disposizione in convenzione con la Banca popolare di Sondrio. In questo caso, però,va disattivato l’addebito diretto con l’Enpam
Gli importi aggiornati al 2025 sono:
- € 145,81 all’anno per gli studenti;
- € 291,61 all’anno fino a 30 anni di età;
- € 566 all’anno dal compimento dei 30 fino ai 35 anni;
- € 1.062,12 all’anno dal compimento dei 35 fino ai 40 anni;
- € 1.961,56 all’anno dal compimento dei 40 anni fino all’età del pensionamento di Quota A;
- € 1.062,12 all’anno per gli iscritti oltre i 40 anni ammessi a contribuzione ridotta (a questa categoria appartengono solo gli iscritti che hanno presentato la scelta prima del 31 dicembre 1989. Dal 1990 non esiste più la possibilità di chiedere la contribuzione ridotta).
Va aggiunto anche il contributo di maternità, adozione e aborto di 95,54 euro all’anno (approvato dal Ministero GU 14.3.2025).
I contributi sono dovuti dal mese successivo all’iscrizione all’Albo fino al mese di compimento dell’età per la pensione o al mese di cancellazione dall’Albo.
Contributi ENPAM aliquote e scadenze
In base al tipo di attività svolta, prima della compilazione del modello D si può scegliere l’aliquota con la quale versare i contributi (intera, dimezzata, ridotta).
Gli iscritti in pensione anticipata di Quota B (anche in cumulo/totalizzazione) devono versare i contributi con l’aliquota intera fino al compimento dei 68 anni (articolo 4, comma 5, Regolamento del Fondo di previdenza generale).
Quota A –
Il pagamento dei contributi minimi è effettuato anche a mezzo iscrizione a ruolo. Il relativo avviso di pagamento, trasmesso direttamente dalla Fondazione Enpam a mezzo MAV, potrà essere corrisposto in unica soluzione entro il 30 aprile, ovvero in quattro rate con scadenza 30 aprile, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre.
Quota B –
- I' Aliquota intera sul reddito prodotto nel 2024 è pari al 19,50% sul reddito libero professionale (al netto delle spese sostenute per produrlo) fino a 140.000,00 euro; sugli importi residui, oltre questo tetto, si versa l’1%.
- l'Aliquota dimezzata è del 9,5%
- Aliquota ridotta 2% ( riservata a tirocinanti corso di formazione in Medicina generale, iscritti Inps per attività intramoenia)
ll contributo deve essere versato mediante bollettino MAV precompilato, inviato dalla Banca Popolare di Sondrio, cassiere dell’Ente, a tutti gli iscritti tenuti al versamento e pagabile presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale, entro il 31 ottobre
È anche prevista la possibilità di effettuare il pagamento mediante addebito diretto su conto corrente. In tal caso l’iscritto può optare per una delle seguenti forme di versamento:
- unica soluzione (31 ottobre );
- due rate (31 ottobre e 31 dicembre );
- cinque rate (31 ottobre, 31 dicembre e 28 febbraio, 30 aprile e 30 giugno dell'anno successivo ).
La scadenza della dichiarazione previdenziale dei redditi per la quota B è fissata al 31 luglio dell'anno successivo
Medici formati all’estero
A seguito dell’emergenza Covid-19 e della guerra in Ucraina, i medici e i dentisti che hanno conseguito la qualifica professionale all’estero possono esercitare in Italia senza doversi obbligatoriamente iscrivere all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri.
Questi professionisti devono comunque versare i contributi previdenziali alla Quota A dell’Enpam e alle altre gestioni della Fondazione in base all’attività professionale che svolgono in Italia e al tipo di rapporto instaurato con le strutture sanitarie.
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Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS illustra il limite di retribuzione giornaliera dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025, aggiorna anche gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio.
In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro.
Il minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.
Al penultimo paragrafo una tabella di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.
Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole
L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Retribuzioni minime e massimali contributivi – Indice
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Descrizione Importo (Euro) Minimale di retribuzione giornaliera 57,32 Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale 8,60 Retribuzioni convenzionali in genere 31,85 Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% 55.448,00 annui (4.621,00 mensili) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 120.607,00 Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.508,04 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00 Anno 2025
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione
603,40
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
241,36
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
12.551,00
INDCE COMPLETO
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
Regolarizzazione contributiva gennaio 2025
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :
- senza oneri aggiuntivi,
- entro il giorno 16 APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare)
Ai fini della regolarizzazione:
- i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
- Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.
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Debiti INPS e INAIL a rate: semplificazione nel DDL lavoro
A partire dal 1° gennaio 2025, il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei premi assicurativi dovuti a INPS e INAIL diventerà più semplice grazie alle novità introdotte dall’art. 23 del Ddl. Lavoro, approvato definitivamente e ancora in attesa di pubblicazione in Gazzetta.
Sarà possibile richiedere una dilazione fino a un massimo di 60 rate mensili senza necessità di autorizzazione ministeriale.
Tuttavia, questa opzione non si applicherà ai debiti già affidati agli agenti della riscossione.
Vediamo alcuni dettagli della novità.
Rateizzazione debiti contributivi: Normativa attuale e differenze
La nuova disposizione aggiunge il comma 11-bis all’art. 2 del D.L. 338/1989 e consente a INPS e INAIL di autorizzare il pagamento rateizzato fino a 60 rate :
- nei casi definiti con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il decreto dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, previo parere di INPS e INAIL.
- Secondo requisiti e modalità stabiliti dai Consigli di Amministrazione dei due enti, per facilitare la regolarizzazione e garantire l’incasso degli importi dovuti.
Questa modifica interessa:
- Datori di lavoro;
- Lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
- Soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.
La possibilità di rateizzare fino a 60 rate mensili si applicherà esclusivamente ai debiti non ancora affidati agli agenti della riscossione.
Rateizzazione dei contributi INPS e INAIL: la disciplina vigente
Attualmente, il numero massimo di rate consentite è:
- 24 rate ordinarie;
- Fino a 36 rate nei casi eccezionali previa autorizzazione del Ministero del Lavoro (art. 2, comma 11 del D.L. 338/1989), come:
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- Calamità naturali;
- Procedure concorsuali;
- Temporanea carenza di liquidità dovuta a ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica Amministrazione;
- Crisi aziendale, ristrutturazione o riconversione;
- Trasferimento dei debiti contributivi agli eredi;
- Difficoltà economico-sociali a livello territoriale o settoriale.
Inoltre, l’art. 116 comma 17 della L. 388/2000 consente il pagamento rateizzato fino a 60 rate, dietro autorizzazione del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, ne gli ulteriori casi previsti dall’art. 116 comma 15 lett. a) della L. 388/2000:
- – oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza;
- – mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all’autorità giudiziaria).
La nuova norma abroga queste limitazioni, introducendo un iter semplificato che non richiede più l’intervento ministeriale per la concessione di dilazioni fino a 60 rate.