• Contributi Previdenziali

    Omissioni contributive: le nuove sanzioni dal 1 settembre

    Nel decreto 19 2024 di attuazione del PNRR  sono previste misure agevolative e semplificazioni per i casi di violazioni in ambito contributivo e dei premi INAIL  che dovrebbero entrare in vigore dal 1 settembre 2024. 

    L'approccio  intende  favorire l'adempimento collaborativo e segue l'impostazione già prevista in ambito  tributario  con i recenti decreti legislativi di attuazione della  riforma fiscale (legge 111/2023).

    Si ricorda che il decreto 19 2024 ,  detto DL PNRR entrato  in vigore lo scorso 3 marzo e convertito in legge 56 2024 del 29.4.2024,  dedica molti  altri articoli al lavoro  intervenendo   con un inasprimento delle sanzioni in tema di salute e sicurezza sul lavoro.

    In ambito contributivo,   come detto, si riscrive complessivamente il regime sanzionatorio   anche con alcuni aggravi;  si segnalano in particolare le seguenti novità rispetto al  regime vigente: 

    • per le omissioni contributive, in caso di adempimento spontaneo entro 120 giorni dalla scadenza ordinaria non si applica la maggiorazione delle sanzioni civili;
    • per l'omissione di comunicazioni rilevanti in tema di reddito prodotto che producano modifiche negli obblighi contributivi   si applicano le sanzioni pari al 30% ma senza superare il 60% di quanto dovuto 
    • le sanzioni invece aumentano al 7,5% aggiuntivo rispetto al tasso ufficiale in caso di versamento di contributi e premi oltre i 60 gg

    Di seguito,  il riepilogo  delle nuove norme in ambito sanzionatorio e di nuove comunicazioni semplificate con l'istituto, per le quali si attendono ulteriori dettagli dall'INPS.

    Tabella nuove sanzioni per omissioni contributive – Un esempio

    Vediamo in dettaglio  le nuove sanzioni con l'aiuto di una tabella:

    Violazione

    Sanzione

    Condizioni Specifiche

    Mancato o ritardato pagamento o in misura inferiore al dovuto 

     sanzioni civili al tasso ufficiale di riferimento + 5,5% annuo.

    Sanzione massima: non superiore al 40% dell'importo non pagato.

    Se il pagamento avviene entro 120 giorni senza contestazioni, la maggiorazione ordinaria del 5,5%  non si applica.

    Evasione (registrazioni, denunce, dichiarazioni omesse/non vere)

    30% annuo

    Sanzione massima: 60% dell'importo non pagato. S

    • Se la denuncia è spontanea,  prima di contestazioni e il pagamento avviene entro 30 giorni dalla denuncia:  tasso ufficiale + 5,5%. 
    • Se il pagamento avviene entro 90 giorni: tasso ufficiale + 7,5%.

    Sanzione ridotta applicabile solo con pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.

    Situazione debitoria rilevata d'ufficio o da verifiche

    50% del tasso applicabile secondo a) o b)

    Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. La misura ridotta si applica con il pagamento della prima rata in caso di rateizzazione.

    Mancato/ritardato pagamento per incertezze giuridiche/amministrative

    Se il pagamento avviene entro il termine fissato dagli enti impositori  si applicano  solo gli interessi legali   senza  sanzione civile come da art. 1284 del Codice Civile.

     A titolo di esempio:  la sanzione civile, che normalmente include un tasso ufficiale di riferimento (Tur) maggiorato di 5,5 punti, viene ridotta, limitandosi al solo Tur.  Quindi, con un Tur al 4,25%, la sanzione civile ordinaria sarebbe del 9,75%, ma con il nuovo ravvedimento si riduce al 4,25%.

    Decreto PNRR 19 2024 semplificazione comunicazioni con INPS

    Dal 1 settembre 2024  si prevedono  anche nuove modalità di comunicazione tra INPS e contribuenti , sempre nell'ottica di agevolare la regolarità contributiva prima di eventuali contestazioni.

      L'INPS condividerà con i contribuenti o i loro intermediari  i dati  raccolti anche da altre banche dati  riguardanti  le prestazioni lavorative e gli obblighi  previdenziali che ne derivano;  allo stesso modo i contribuenti  avranno a disposizione nuovi strumenti per segnalare all'Istituto informazioni aggiuntive. 

    Le modalità operative  di questi rapporti saranno definite dal  Consiglio di Amministrazione dell'INPS e dovranno  essere approvate  dal Ministro del Lavoro entro 60 giorni dalla proposta.

    ATTENZIONE  l'INPS potrà controllare  gli obblighi contributivi compresi  quelli legati a lavoro  in somministrazione o tramite distacco o appalto utilizzando dati propri o di altre amministrazioni e  su questa base potrà chiedere ai contribuenti  ulteriori informazioni  e anche convocare  gli interessati presso gli uffici territoriali .  Se dalle verifiche emergeranno  discrepanze, l'istituto potrà emettere avvisi di accertamento che verranno inviati via PEC.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi agricoltura piccoli coloni e CF 2024

    Nella Circolare INPS 80 2024 vengono comunicati  nuova aliquota contributiva, agevolazioni e  riduzioni dei  contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura  per l’anno 2024. 

    Nell'allegato è riportata la tabella di dettaglio delle componenti.

    Contributi piccoli coloni e CF: Aliquota Fondo lavoratori dipendenti

    Per l’anno 2024 continua ad applicarsi  l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali  (articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006).

    L' Aliquota  applicabile quindi è pari al 29,99% , di cui:

    • a carico del Concedente   21,15% 
    • a carico de Concessionario :    8,84%              

     

    Contributi piccoli coloni e CF: Riduzioni e agevolazioni

    Si applicano inoltre per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, i seguenti esoneri:

    • Tutela maternità. 0,03%
    • Disoccupazione:0,34%

     Riduzione del costo del lavoro

    • Aliquota disoccupazione: 2,75%
    • Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005:   1,00%

    Contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro INAIL 

    Sulla misura ordinaria pari a :

    • Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%
    • Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%

    per l’anno 2024, la riduzione dei premi  è pari al 15,11%

    Salari medi provinciali

    Resta fermo che  la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è  il salario medio provinciale.

     Per l’anno 2024, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 21 maggio 2024.

    Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024

    TERRITORI

    MISURA AGEVOLAZIONE

    DOVUTO

    Non svantaggiati

    100%

    Montani

    75%

    25%

    Svantaggiati

    68%

    32%

    Contributi piccoli coloni e CF: Modalità di pagamento e scadenze 2024

    L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

    Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) si puo visualizzare e  stampare la delega di pagamento F24   selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli Coloni/ CF”.

    I termini di scadenza per il pagamento sono :  16 luglio 2024,  16 settembre 2024,  18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025.

  • Contributi Previdenziali

    Sgravi solidarietà: fondi residui per i contratti 2019

    Con il messaggio 2179 del 10 giugno 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà  difensiva stipulati nel 2019, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del DLgs 148/2015

    In particolare a seguito di controlli  sui fondi stanziati e utilizzati  sono risultate ancora disponibili  risorse residue  destinate alle aziende elencate nell'allegato.

    Sgravio contributivo contatti di solidarietà difensiva

     Giova ricordare che questo sgravio viene concesso su richiesta  dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte  sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.

    Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.

    Dato che l'obbligo contributivo  nasce alla scadenza del periodo di paga,  l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.

    Va anche sottolineato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile), il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).

    Sgravio contratti di solidarietà 2019 nuovo elenco beneficiari

    L'INPS richiama nel messaggio  2179,  la circolare 100/2020 e il messaggio 1697/2021 in cui erano già state  fornite le istruzioni per il recupero dello sgravio per le imprese con periodi di Cigs per contratto di solidarietà conclusi rispettivamente entro il 31 ottobre 2019 e il 30 settembre 2020. 

    L'istituto  ha verificato che  le somme fruite a titolo di sgravio contributivo nel 2019 sono state inferiori a quelle autorizzate, liberando ulteriori risorse per i decreti di ammissione  delle aziende indicate nell'allegato, per le quali   l'INPS attribuisce il codice di autorizzazione "1W". 

    Si ricorda che il beneficio è soggetto al  rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 296/2006 ed è incompatibile con altre agevolazioni contributive.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi artigiani e commercianti: versamento entro il 16 maggio

    Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali  sono tenuti  entro  il 16 maggio  2024  al versamento  della prima trimestrale della quota di contributi  IVS 2024   sul  reddito 2023,  tramite il Modello di pagamento F24.

    Si ricorda che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono  pari a: 

     Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 

    • 24% per  gli ARTIGIANI
    • 24,48% per i COMMERCIANTI Titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 ani

    per i collaboratori di età inferiore a 21 anni:

    • 23,70% per gli artigiani
    • 24,18% per i commercianti

    Si conferma  anche per l’anno 2024,

    • la riduzione del 50% dei contributi dovuti  per gli iscritti di almeno 65 anni , già pensionati e
    •  la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per  i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.

    Si ricorda  anche  con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000  a 85.000 euro di reddito   il requisito di accesso al regime fiscale forfettario  che da diritto alla riduzione contributiva del 35% . Chi ha iniziato l'attività nel corso del 2024 deve dare comunicazione dell'adesione al regime con tempestività

    Artigiani e commercianti versamento I rata contributi 2024

    I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. 

    Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

  • Contributi Previdenziali

    Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale

    La sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale  rappresenta un punto  significativo per gli ingegneri e gli architetti riguardo all'iscrizione alle gestioni  previdenziali.

     In particolare si afferma l'illegittimità costituzionale  della norma che impone sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata INPS per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.

    La questione al vaglio della Corte Costituzionale

    La questione era stata posta con l'ordinanza del 24 luglio 2023  dalla Corte di cassazione, sezione lavoro in riferimento all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede  esenzione dalle sanzioni per l’omessa iscrizione,  per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, degli ingegneri e  architetti, che non potessero iscriversi alla propria  Cassa previdenziale Inarcassa, in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6  e   quindi obbligati alla Gestione separata  INPS.

     Veniva  illustrato in particolare il caso dell’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente,   per il quale era stato condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva  

    La giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344)  aveva statuito che  gli ingegneri e gli architetti,  iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria  per lo svolgimento di lavoro subordinato e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria,  fossero comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS

    Con sentenza n. 238 del 2022  la suprema Corte aveva anche evocato il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, limitandone pero l'applicabilità  «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».

    La cassazione nel rimettere alla Consulta  evidenzia  che anche  per i contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa,  possa essere garantita la tutela dell’affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l’esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni.

    Gestione separata per architetti e ingegneri: la sentenza della Consulta

    La Corte costituzionale nella recente sentenza riconosce il legittimo affidamento dei professionisti che, basandosi sull'interpretazione giurisprudenziale restrittiva precedente, avevano omesso di iscriversi alla Gestione separata INPS.

    La Corte ha considerato  dunque ingiusta  la  situazione in cui ingegneri e architetti, a causa di impegni professionali multipli, potevano trovarsi contemporaneamente iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa, come ad esempio la cassa previdenziale per lavoratori dipendenti (gestita dall'INPS)   e per la confusa situazione normativa e interpretazioni giurisprudenziali  potevano essere soggetti all'applicazione di sanzioni per l'omessa iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per periodi precedenti alla chiarificazione della normativa.

  • Contributi Previdenziali

    Causali INARCASSA per F24: i dettagli per versare i contributi

    Con Risoluzione n 66 del 4 dicembre le Entrate istituiscono le causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di spettanza della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti – INARCASSA.

    Con nota protocollo n. 62 del 16/11/2023, l’INARCASSA ha chiesto l’istituzione di ulteriori causali contributo, rispetto alle causali già istituite con la risoluzione n. 22/E del 12 maggio 2020.

    le 11 causali contributo sono state istituite a seguito del decreto del Mef e del ministero del Lavoro e delle politiche sociali che ha previsto i versamenti unitari e la compensazione anche per tale cassa e in linea con la convenzione tra Agenzia e Inarcassa che ha regolato il servizio di riscossione.

    Tanto premesso, le Entrate con Risoluzione n 66/2023 provvedono ad istituire le causali contributo di seguito indicate:

    • "E111” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto deroga soggettivo”;
    • "E112” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da ricongiunzione”;
    • "E113” denominata “INARCASSA – contributi e interessi da riscatto”;
    • "E114” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo facoltativo”;
    • “E115” denominata “INARCASSA – integrazione contribuzione ridotta giovani soggettiva e integrativa”;
    • “E116” denominata “INARCASSA – contributo soggettivo anni precedenti”;
    • "E117” denominata “INARCASSA – contributo integrativo anni precedenti”;
    • “E118” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi soggettivo”;
    • “E119” denominata “INARCASSA – sanzioni e interessi integrativo”;
    • “E120” denominata “INARCASSA – interessi maternità / paternità”;
    • “E121” denominata “INARCASSA – oneri di recupero”.

    Inoltre si indicano le seguenti istruzioni: in sede di compilazione del modello F24, le causali in argomento sono esposte nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:

    • nel campo “codice ente”, il codice “0011”;
    • nel campo “codice sede”, nessun valore;
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore;
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno di competenza del contributo da versare, nel formato “MM/AAAA”.
    Allegati: