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Contributi agrotecnici ENPAIA con F24: causali e nuove precisazioni
Con la Risoluzione 43/e del 30 luglio 2024 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato l'istituzione delle causali contributo per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla Gestione separata Agrotecnici di ENPAIA (’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura)
I nuovi codici contributo saranno operativi dal 15 settembre 2024 e si sono resi necessari a seguito del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014 che ha statuito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione tramite F24 (articolo 17 d.lgs 241/1997), si applica, tra gli altri, anche all’ ENPAIA, GESTIONE SEPARATA AGROTECNICI.
Con la risoluzione 46/E del 18 settembre 2024 l'Agenzia comunica che, in sede di compilazione del modello F24 , in corrispondenza del campo “codice posizione” è indicato il codice univoco composto da caratteri numerici, fino a 9 cifre, comunicato dall’ENPAIA.
Qualora tale codice non sia stato comunicato, nel campo in argomento va indicato il valore “0”.
Causali contributo ENPAIA e modalità di compilazione
A seguito della convenzione del 19 aprile 2024, stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’ENPAIA, che regola il servizio di riscossione, mediante il modello F24, per il
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti alla sezione Agrotecnici, sono quindi istituite le seguenti causali contributo
• “E130” denominata “ENPAIA – Acconto e saldo contributi annuali”;
• “E131” denominata “ENPAIA – Riscatto periodi contributivi”;
• “E132” denominata “ENPAIA – Ricostruzione periodi contributivi ante 1996”;
• “E133” denominata “ENPAIA – Importi dovuti per estratti conti annuali”;
• “E134” denominata “ENPAIA – Versamenti generici”.
COMPILAZIONE
In sede di compilazione del modello F24, le causali vanno esposte :
- nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro),
- nel campo “causale contributo”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando:
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- nel campo “codice ente”, il codice “0014”;
- nel campo “codice sede”, nessun valore;
- nel campo “codice posizione”, nessun valore;
- nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, periodo contributivo per il quale si esegue il versamento;
- nel campo “importi a credito compensati”, nessun valore.
Le suddette causali sono operativamente efficaci a decorrere dal 15 settembre 2024.
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Contributi per maternità professionisti: nuovi importi
Sono apparse nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2024 i comunicati sulla approvazione da parte dei Ministeri vigilanti di alcune delibere delle Casse professionali che hanno determinato nuovi importi dei contributi di maternità dovuti da :
- consulenti del lavoro iscritti a ENPACL
- agrotecnici iscritti a ENPAIA
- periti agrari iscritti a ENPAIA
- notai iscritti alla Cassa Notariato.
Di seguito i dettagli per ogni Cassa.
Contributo maternità ENPACL 2024 Consulenti del lavoro
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.36/0009551/CONS-L-131 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la
delibera n. 113/2024 adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENPACL in data 30 maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 51,41 pro-capite.
Contributo maternità Notariato 2024
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009550/NOT-L-83 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il
Ministero della giustizia, la delibera n. 44 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato in data 9
maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2024, in misura pari a euro 358,10 pro-capite.
Contributi maternità ENPAIA Periti agrari 2023
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009549/ENP-PA-L-177 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
la delibera dell'ENPAIA n. 23/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata periti agrari in data 27
maggio 2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 7,91 pro-capite.
Contributo maternità ENPAIA Agrotecnici 2023
Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0009548/ENP-AGR-L-176 del 9 agosto 2024 e' stata approvata, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
la delibera dell'ENPAIA n. 15/2024, adottata dal Comitato amministratore della gestione separata agrotecnici in data 27 maggio
2024, concernente la determinazione del contributo di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 10,94 pro-capite.
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Obblighi previdenziali per gli Assistenti Sanitari confluiti negli albi TSRM e PSTRP
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta a un interpello (1/2024) presentato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ha chiarito gli obblighi previdenziali degli Assistenti Sanitari confluiti dagli albi della professione infermieristica negli albi TSRM e PSTRP.
Obblighi previdenziali assistenti sanitari
La richiesta di interpello è sorta a seguito della riforma introdotta dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha riordinato la disciplina degli ordini delle professioni sanitarie.
La Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, chiede quindi chiarimenti per la corretta individuazione della Cassa previdenziale
- degli esercenti la professione di "assistente sanitario",
- i quali sono confluiti all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP).
La Federazione sostiene che l'obbligo di iscrizione e contribuzione previdenziale all'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica (ENPAPI), a seguito della riforma, sia venuto meno.
Parere del Ministero
Il Ministero del Lavoro, avvalendosi anche del parere dell'Ufficio legislativo e della Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative, ha espresso il seguente parere:
- Continuità dell'Obbligo Contributivo: Il Ministero ha chiarito che la legge n. 3/2018 ha semplicemente riordinato gli albi professionali senza modificare gli obblighi previdenziali esistenti. Pertanto, gli assistenti sanitari, pur essendo confluiti in un nuovo ordine professionale, continuano a essere obbligati all'iscrizione e alla contribuzione presso l'ENPAPI.
- Ruolo dell'ENPAPI: L'ENPAPI, istituito come ente di diritto privato, ha il compito di assicurare la tutela previdenziale obbligatoria per gli infermieri professionali, assistenti sanitari e infermieri pediatrici che esercitano l'attività in forma libero professionale. Tale obbligo rimane inalterato anche dopo il riordino degli albi.
- Obblighi di Iscrizione: Il Ministero sottolinea che l'obbligo di iscrizione all'ENPAPI è sancito dallo Statuto dell'ente, che prevede l'iscrizione obbligatoria per tutti gli infermieri, infermieri pediatrici e assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale. Questa disposizione non è stata modificata dalla legge n. 3/2018.
Conclusioni
L'Interpello n. 1/2024 chiarisce che gli assistenti sanitari, nonostante il cambiamento nell'albo di appartenenza, sono tenuti a mantenere l'iscrizione e la contribuzione all'ENPAPI.
Dalla suddetta conclusione deriva che rimane consentito all’ENPAPI di effettuare puntuali controlli e verifiche relativamente alla regolarità contributiva di tutti i professionisti iscritti agli albi professionali ed obbligati all’iscrizione all’Ente in base alla legislazione vigente, anche tramite la consultazione e l’interscambio di banche dati con altre istituzioni che detengono informazioni in proposito.
Tale decisione ha implicazioni pratiche rilevanti per tutti gli assistenti sanitari che esercitano in forma libero professionale, i quali dovranno continuare a rispettare gli obblighi contributivi previsti dall'ENPAPI. Inoltre, l'ENPAPI è legittimato a svolgere controlli e verifiche sulla regolarità contributiva di questi professionisti, assicurando la corretta applicazione delle norme vigenti.
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Contributi artigiani, commercianti, GS al 31 luglio senza maggiorazione
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 26 luglio una faq di chiarimenti che replica al seguente quesito:
"l’articolo 37 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – avente a oggetto il differimento al 31 luglio 2024 (senza alcuna maggiorazione) dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi – si applichi anche ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (per artigiani e commercianti) e alla contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata. Inoltre, si chiede quale sia l’ambito soggettivo di applicazione del comma 2 del citato articolo 37".
Sinteticamente l'ADE risponde affermativamente al primo quesito per artigiani e commercianti, vediamo i dettagli di seguito.
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Differimento contributi artigiani e commercianti e Gestione separata
Nella Risposta l'Agenzia precisa in particolare che l’articolo 37 del d.lgs. n. 13 del 2024, al comma 1, prevede che i termini per i “versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (…)” sono differiti al 31 luglio 2024, senza alcuna maggiorazione, per “i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze”.
Quindi, posto che:
- i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale(per artigiani e commercianti e
- la contribuzione dovuta per gli iscritti alla Gestione separata,
come precisato nella circolare INPS n. 72 del 14 giugno 2024, devono essere versati “alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi”, si ritiene che anche in relazione a tali versamenti trovi applicazione il differimento del termine previsto dall’anzidetta disposizione.
L'Agenzia ricorda anche che l’art. 37 comma 2 del DLgs. 13/2024 prevede che possano beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- – applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- – applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”);
- – presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.);
- – partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.
L'agenzia conferma quindi che che la disposizione interessi i soggetti menzionati nel citato comma 2, prescindendo, a tal fine, dall’applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale. Il riferimento al “primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale” riguarda, infatti, l’ambito temporale di efficacia del differimento dei versamenti .
Si ricorda che non erano invece interessati alla proroga e quindi versano entro il 31 luglio con maggiorazione :
le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo neanche tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
– i contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569 euro;
– i soggetti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.
Versamento con maggiorazione entro il 30 agosto
Va ricordato infine che i versamenti dei contributi per i contribuenti ISA e forfettari sopracitati possono anche essere effettuati entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,40%
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Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.
Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024 con gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della variazione ISTAT tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.
Gli importi dei contributi sono riepilogati nelle tabelle sottostanti.
La circolare ricorda che sono sempre in vigore :
- gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001,
- gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
- la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Contributi colf : scadenze e modalità versamenti
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
- dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.
Sono disponibili per il versamento:
- la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
- la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi (ttabaccherie, uffici postali).
Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico
Inps ricorda anche la novità della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo a proprio carico . Questo comporta che:
- viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e
- la somma corrispondente va corrisposta al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .
Importo contributi 2024 al netto della contribuzione addizionale
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,66 (0,42) (2)
€ 1,88 (0,47) (2)
€ 2,29 (0,57) (2)
€ 1,67 (0,42) (2)
€ 1,89 (0,47) (2)
€ 2,30 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,21 (0,30) (2)
€ 1,22 (0,30) (2)
Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,78 (0,42) (2)
€ 2,01 (0,47) (2)
€ 2,45 (0,57) (2)
€ 1,79 (0,42) (2)
€ 2,02 (0,47) (2)
€ 2,46 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,29 (0,30) (2)
€ 1,30 (0,30) (2)
La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.
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Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale
La sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale rappresenta un punto significativo per gli ingegneri e gli architetti riguardo all'iscrizione alle gestioni previdenziali.
In particolare si afferma l'illegittimità costituzionale della norma che impone sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata INPS per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.
La questione al vaglio della Corte Costituzionale
La questione era stata posta con l'ordinanza del 24 luglio 2023 dalla Corte di cassazione, sezione lavoro in riferimento all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede esenzione dalle sanzioni per l’omessa iscrizione, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, degli ingegneri e architetti, che non potessero iscriversi alla propria Cassa previdenziale Inarcassa, in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e quindi obbligati alla Gestione separata INPS.
Veniva illustrato in particolare il caso dell’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, per il quale era stato condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva
La giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344) aveva statuito che gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di lavoro subordinato e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria, fossero comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS
Con sentenza n. 238 del 2022 la suprema Corte aveva anche evocato il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, limitandone pero l'applicabilità «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».
La cassazione nel rimettere alla Consulta evidenzia che anche per i contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, possa essere garantita la tutela dell’affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l’esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni.
Gestione separata per architetti e ingegneri: la sentenza della Consulta
La Corte costituzionale nella recente sentenza riconosce il legittimo affidamento dei professionisti che, basandosi sull'interpretazione giurisprudenziale restrittiva precedente, avevano omesso di iscriversi alla Gestione separata INPS.
La Corte ha considerato dunque ingiusta la situazione in cui ingegneri e architetti, a causa di impegni professionali multipli, potevano trovarsi contemporaneamente iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa, come ad esempio la cassa previdenziale per lavoratori dipendenti (gestita dall'INPS) e per la confusa situazione normativa e interpretazioni giurisprudenziali potevano essere soggetti all'applicazione di sanzioni per l'omessa iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per periodi precedenti alla chiarificazione della normativa.
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Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?
Un commercialista istante si è trovato in una situazione in cui ha pagato contributi previdenziali:
- all'INPS (l'istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori dipendenti)
- alla CNPADC (la cassa di previdenza per i dottori commercialisti), per un certo periodo.
Successivamente, ha ricevuto un rimborso per quei contributi pagati in eccesso, dato che non erano necessari per unificare i suoi periodi di contribuzione presso entrambi gli enti.
L'istante chiede come gestire fiscalmente questo rimborso ossia se deve pagare delle tasse sul rimborso e se si come fare.
Le entrate con la risposta n 86 del 4 aprile in sintesi, replicano che la parte del rimborso corrispondente ai contributi precedentemente dedotti può essere inclusa nel reddito imponibile del 2023, mentre la parte dei contributi non dedotti, ai sensi dell'art 17 comma 1 lett n-bis TUIR non è soggetta a tassazione diretta ai fini IRPEF, inoltre non essendo tali somme riconducibili ad alcuna categoria di reddito previste dall'art 6 del TUIR non rilevano ai fini dei redditi.
Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?
L'istante ha posto due quesiti principali riguardanti la tassazione dell'importo ricevuto come rimborso per i contributi versati in eccesso durante i periodi di doppia contribuzione all'INPS e alla CNPADC, che non erano stati utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione, domande se:
- l'importo corrispondente ai contributi restituiti che non hanno concorso al reddito di lavoro dipendente sia soggetto a possibile opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera n-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir) e possa rientrare nella definizione per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022.
- se l'importo corrispondente alla differenza tra i contributi restituiti maggiorati degli interessi, debba essere assoggettato a tassazione nell'anno di restituzione, ovvero nel 2023.
Riguardo al primo quesito, considerato che ai sensi dell'articolo 17 del Tuir, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi indicati, tra cui le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, l'istante può far concorrere le somme rimborsate nel 2023, corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo di tale periodo d'imposta.
Riguardo al secondo quesito, le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell'anno di versamento e restituite all'istante nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 17, commi 1, lettera n-bis del Tuir.
Inoltre, tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del Tuir e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.
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