• Contributi Previdenziali

    Riattivazione causale E068: versamento contributi Periti Industriali

    Con Risoluzione n 53 del 22 settembre le Entrate riattivano la causale contributo “E068”.  

    Viene ricordato che, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2014, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha stabilito che il sistema dei versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano, tra gli altri, anche all’Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito “EPPI”)

    Con convenzione stipulata tra l’Agenzia delle entrate e l’EPPI, è stato regolato il servizio di riscossione, mediante il modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dagli iscritti al citato Ente. 

    Con risoluzione n. 19/E del 17 febbraio 2015, è stata istituita, tra l’altro, la causale contributo “E068” denominata “EPPI – Saldo contributivo – art. 8, c. 1, del Regolamento di previdenza”, per il versamento delle somme di pertinenza tramite modello F24, successivamente soppressa, con risoluzione n. 52/E del 9 luglio 2018, a decorrere dal 18 luglio 2018. 

    A seguito della richiesta pervenuta dall’EPPI, con la presente risoluzione si dispone la riattivazione della suddetta causale contributo “E068”. 

    In sede di compilazione del modello F24, la causale in argomento è esposta nella sezione “Altri enti previdenziali e assicurativi” (secondo riquadro), nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando: 

    • nel campo “codice ente”, il codice “0009”; 
    • nel campo “codice sede”, nessun valore; 
    • nel campo “codice posizione”, nessun valore; 
    • nel campo “periodo di riferimento: da mm/aaaa a mm/aaaa”, il mese e l’anno nel quale si effettua il versamento, nel formato “MM/AAAA”.
  • Contributi Previdenziali

    Sospensione contributi Ischia: come fare domanda

    Con la circolare 36 del 3 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni per la sospensione degli adempimenti prevista dal  decreto-legge n. 186/2022 per gli eventi meteorologici  eccezionali   verificatisi sull'Isola di Ischia. La sospensione ha la seguente durata:

    • dal 26 novembre 2022 
    • al 30 giugno 2023 

     per i soggetti con  la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa, nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno.

    Sospensione contributiva Ischia:  a chi spetta e come

    In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 

    • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e le aziende con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
    • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli);
    • i committenti e i liberi professionisti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata. 

    La sospensione  riguarda per i datori di lavoro autorizzati all’accentramento degli adempimenti  solo i contributi riferiti alle unità produttive, cantieri e/o filiali ubicati nel medesimo territorio.

    Le posizioni contributive relative ai datori di lavoro interessati dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione “7C”,

    Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere effettuati,  senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di sessanta rate mensili, senza applicazione di sanzioni e interessi, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. Le ulteriori istruzioni operative  verranno rese note con successivo messaggio.

    L'istituto precisa che non è previsto il rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.

    Si ricorda che sono sospesi inoltre 

    • i termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito ( ope legis, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati.
    • i termini sostanziali e processuali dal 26 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022 (compresi i  termini di notificazione e contestazione delle violazioni e di pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta)

    Sospensione contributiva Ischia: la domanda 

    I soggetti interessati dovranno produrre apposita domanda alla Struttura INPS territorialmente competente, con il modello “SC100” reperibile nella sezione “Moduli” del portale www.inps.it.

    Può essere presentata un’unica domanda  anche per  diverse Gestioni previdenziali dell’Istituto.

    La circolare   ricorda le specifiche scadenze sospese nel periodo citato,  e le relative istruzioni operative per le diverse categorie:

    • Datori di lavoro con dipendenti
    • Artigiani e commercianti
    • Committenti e liberi professionisti in  Gestione separata 
    •  Aziende agricole
    • lavoratori agricoli autonomi e  concedenti di terreni a Piccoli coloni e a Compartecipanti familiari
    • Datori di lavoro domestico.
  • Contributi Previdenziali

    INPGI-INPS il codice causale versamenti per cariche elettive

    Dal luglio 2022 come  previsto dalla legge di bilancio n. 234 2021,  la gestione lavoratori dipendenti dell'INPGI, istituto nazionale per la previdenza dei giornalisti Italiani , è  transitata al Fondo lavoratori dipendenti dell'INPS, con il conseguente trasferimento di tutti gli adempimenti  contributivi.

     Ieri con la risoluzione 62 2022 l' Agenzia delle Entrate ha istituito il  nuovo codice causale per il versamento della contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione FPLD evidenza separata.

    Il versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE),  andra quindi effettuato utilizzando la seguente causale:

    •  “CPE9” denominata “Contribuzione figurativa per cariche elettive di cui all’art. 38 della legge n. 488/1999 degli iscritti alla cassa INPGI transitati in INPS gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti evidenza separata”.

    La risoluzione specifica le istruzioni per la compilazione del modello “F24 ELIDE”, come segue

    la causale è esposta in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;

    – nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, invece sono da indicare:

    • – nel campo “tipo”, la lettera “I”;
    • – nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale della persona fisica a cui  si riferisce il versamento;
    • – nel campo “codice”, la causale contributo CPE9;
    • – nel campo “anno di riferimento”, l’anno cui si riferisce il versamento, nelformato “AAAA”;
    • – nel campo “importi a debito versati”, l’importo riferito al singolo assicurato.

  • Contributi Previdenziali

    Spettacolo: istruzioni aggiornate per le indennità di maternità e malattia

    Nuove precisazioni INPS sulle modifiche alle indennità di maternità e di malattia previste per i lavoratori a termine e autonomi iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) spettacolo  dopo le modifiche apportate dalla legge 106 2021 e 106 2022, sono giunte con il messaggio 3767 del 17 ottobre 2022.

    Si ricorda che  dal 1° luglio 2022,  l'importo massimo della retribuzione giornaliera  per le indennità economiche di malattia e maternità è  stato elevato a 120 euro. 

    Non è cambiato invece il  requisito minimo contributivo richiesto per il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia che è pari ad almeno 40 contributi giornalieri dovuti o versati, presso il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, dal 1° gennaio dell’anno precedente l’insorgenza  della malattia  fino all' inizio dell’evento.

    Applicazione delle novità contributive  ai periodi lavorativi settore spettacolo 

    Il messaggio 3767-2022 specifica che:

    • le domande di indennità che hanno a oggetto periodi di maternità o paternità ricadenti, interamente o parzialmente, nel periodo di vigenza della novella normativa (dal 1° luglio 2022), sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo pari a 120 euro;
    • le domande per  periodi di maternità o paternità interamente antecedenti al 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente i massimale pari a 100 euro;
    • le domande di indennità aventi a oggetto periodi di congedo parentale dei lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo determinato interamente ricadenti prima del 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del precedente importo pari a 100 euro; mentre le domande aventi a oggetto periodi di congedo parentale con decorrenza a partire dal 1° luglio 2022, sono liquidate tenendo conto del nuovo importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 120 euro;
    • le domande di indennità relative a periodi di congedo parentale ricadenti in parte nel periodo antecedente il 1° luglio 2022 e in parte dopo tale data, sono suddivise liquidando ciascun periodo secondo l’importo massimo della retribuzione giornaliera vigente al momento della fruizione.

    Conguagli e Uniemens contributi lavoratori FPLS

    Con il messaggio n. 3473 del 23 settembre 2022 l'INPS fornisce le indicazioni operative  in merito alle modalita di conguaglio contributivo e compilazione Uniemens

    Di conseguenza  a partire dal periodo di competenza ottobre 2022, i datori di lavoro/committenti, nell’assolvimento degli adempimenti contributivi dovranno adeguarsi al suddetto nuovo valore del massimale giornaliero .

    Ai fini della restituzione delle differenze contributive dovute per i periodi di competenza di luglio, agosto e settembre 2022, i datori di lavoro/committenti utilizzeranno i codici causale già in uso:

    •  “E775”, avente il significato di “Restituzione indennità malattia indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMal> DatiRetributivi/Malattia/MalADebito, e 
    • “E776”, avente il significato di “Restituzione indennità maternità indebita” e presente nell’elemento <CausaleVersMat> di  DatiRetributivi/Maternita/MatADebito.

    Le operazioni sopracitate  potranno essere effettuate con le denunce relative ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

  • Contributi Previdenziali

    Giornalisti: bonus 200 euro con SPID dal 19.11

    Sul sito INPGI un comunicato ricorda che tra pochi giorni ,  a partire dal prossimo 17 ottobre .  il servizio telematico di accesso all’area web riservata messa a disposizione degli iscritti all’INPGI sarà disponibile utilizzando anche le credenziali rilasciate dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

    Si ricorda che all’interno della predetta area web – che viene continuamente implementato per ampliare sempre di più la gamma di servizi accessibili in modalità telematica – si trovano i principali servizi di consultazione della propria posizione previdenziale (estratto conto contributivo, certificazioni fiscali, cedolini di liquidazione di prestazioni, ecc) nonché le funzioni per attivare le domande per l’accesso ad alcune prestazioni.

    • Dal 17 ottobre  e fino al 18 novembre 2022 si potrà continuare ad accedere anche utilizzando le attuali credenziali rilasciate dall’Istituto.
    • Dal giorno successivo, 19 novembre 2022, il sistema invece consentirà l’’autenticazione solo mediante l’utilizzo delle credenziali SPID.

    Per informazioni sulle modalità di acquisizione delle credenziali SPID è possibile consultare questa sezione (https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/)

    Vale la pena sottolineare che in questa piattaforma  è presente il  modulo  telematico per inviare la domanda per  ottenere il bonus  di 200 euro   all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it)  seguendo le istruzioni riportate nella pagina web. .

    Il servizio è partito il 26 settembre e resta aperto fino alla scadenza fissata alle ore 20 del 30 novembre 2022. 

    L'istituto consiglia quindi di verificare la corrente validità dei codici di accesso alla propria area riservata e, qualora siano scaduti ovvero se ne sia sprovvisti, è necessario attivare il prima possibile la procedura (reperibile qui – link  http://www.inpgi.it/?q=node/900 ) per il recupero.

    ATTENZIONE: Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente all’Inps e  all’Inpgi, l’istanza per ottenere il bonus dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

    Dal 19 novembre come detto si potrà utilizzare il servizio telematico  per la richiesta del Bonus 200 euro solo accedendo con lo SPID.

  • Contributi Previdenziali

    Prescrizione debiti Inps: chiarimenti su decorrenza e sospensione

    La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28565/2022, afferma che la prescrizione costituisce una fattispecie unitaria, in cui sospensione del termine e corretta individuazione del  giorno da cui decorrono i tempi devono essere considerati insieme  per qualsiasi pronuncia processuale , purché la sentenza sia stata impugnata relativamente alla sospensione  della prescrizione. Vediamo più in dettaglio il caso concreto.

    La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 98 del 2020, aveva confermato  la decisione di primo grado che aveva dichiarato la ricorrente  non tenuta al

    versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito. La Corte territoriale aveva infatti :

    •  individuato come  giorno di decorrenza ("Dies a quo") della prescrizione quinquennale la scadenza del termine  per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere  versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi; inoltre,
    • ha  ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta  dall'INPS 1'1.7.2015  einfine 
    •  ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi   degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il  proprio debito.

    Secondo la Corte l'incertezza normativa, all'epoca, in ordine ai presupposti  dell'iscrizione, era palese, tanto da necessitare di una legge di interpretazione  autentica,  che non ha comunque portato ad eliminare il contenzioso  in materia.

    Di contro l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affermando  invece la sospensione della prescrizione  e ha ribadito che l'omessa presentazione della dichiarazione ha determinato l'elusione del controllo automatico da parte degli uffici finanziari . Sul punto vengono richiamate varie pronunce di legittimita che hanno affermato che tale condotta produce il diritto dell'Istituto  a non considerare  prescritto  il debito per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8.

    Per la Cassazione il ricorso è fondato e dopo una approfondita analisi  viene enunciato il seguente principio di diritto: «Una volta che  la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla  sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento  doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, cod.  civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di  legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la  corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto  logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La  mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del  giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9  luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di  decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato    effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere  affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi  della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo».

  • Contributi Previdenziali

    Omesse ritenute previdenziali: nuovo regime sanzionatorio

    Con il messaggio 3516 del 28 settembre 2022 l'Inps comunica, d'accordo con il ministero del lavoro,  le modifiche alle procedure di notifica e le  modalità di calcolo delle sanzioni   per l'omesso versamento di ritenute previdenziali a partire dal 2016.

    Viene ricordato innanzitutto che  il  decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, attuativo della legge 28 aprile 2014, n. 67,  aveva  introdotto la depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali. In particolare la norma  aveva previsto, nel caso di omesso versamento delle ritenute per un importo fino a euro 10.000 annui ( dequalificato da reato a illecito amministrativo),  che se  il datore di lavoro non provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione o dell’accertamento,  si applica  una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 

    La fase di prima applicazione della normativa,  che l'Istituto aveva illustrato con la circolare n. 121 del 5 luglio 2016, ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria,  per cui l'istituto e il ministero hanno approfondito e sono stati emanati nuovi provvedimenti correttivi.

     Vediamo in sintesi le nuove procedure e le nuove misure delle sanzioni amministrative illustrate dall'INPS.

    Per le violazioni commesse prima del 6 febbraio 2016 in assenza di procedimento penale definito e  prima di emettere l'ordinanza-ingiunzione, saranno notificati gli estremi  della violazione con la possibilità di versare entro 60 giorni, 

    • o un importo pari alla metà della sanzione irrogabile  cui si aggiungono le spese del procedimento 
    • oppure, applicando l'art 16 della legge 689 1981 un terzo della sanzione massima prevista (16.666 euro  invece che 50mila)

    Vengono fornite  in allegato al messaggio anche le  nuove modalità di calcolo di tale sanzione 

    Per gli atti già notificati invece il pagamento , sempre entro 60 giorni, dovra essere di 

    1. metà della sanzione  irrogabile oppure 
    2.  un terzo della sanzione massima.

    Per le violazioni successive al 2016 le sanzioni saranno comunque calcolate come da allegato ma il pagamento andra effettuato entro 30 giorni. 

    Le sanzioni saranno ricalcolate anche in caso di richiesta di rateizzazione da parte del contribuente, con il conseguente adeguamento delle rate.