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Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio
Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.
Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024 con gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della variazione ISTAT tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.
Gli importi dei contributi sono riepilogati nelle tabelle sottostanti.
La circolare ricorda che sono sempre in vigore :
- gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001,
- gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
- la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .
Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro, pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.
Contributi colf : scadenze e modalità versamenti
I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:
- dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.
Sono disponibili per il versamento:
- la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
- la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi (ttabaccherie, uffici postali).
Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico
Inps ricorda anche la novità della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo a proprio carico . Questo comporta che:
- viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento e
- la somma corrispondente va corrisposta al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .
Importo contributi 2024 al netto della contribuzione addizionale
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,66 (0,42) (2)
€ 1,88 (0,47) (2)
€ 2,29 (0,57) (2)
€ 1,67 (0,42) (2)
€ 1,89 (0,47) (2)
€ 2,30 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,21 (0,30) (2)
€ 1,22 (0,30) (2)
Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
Effettiva
Convenzionale
Comprensivo quota CUAF
Senza quota
CUAF (1)
fino a € 9,40
oltre € 9,40
fino a € 11,45
oltre € 11,45
€ 8,33
€ 9,40
€ 11,45
€ 1,78 (0,42) (2)
€ 2,01 (0,47) (2)
€ 2,45 (0,57) (2)
€ 1,79 (0,42) (2)
€ 2,02 (0,47) (2)
€ 2,46 (0,57) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali
€ 6,06
€ 1,29 (0,30) (2)
€ 1,30 (0,30) (2)
La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.
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Contributi agricoltura piccoli coloni e CF 2024
Nella Circolare INPS 80 2024 vengono comunicati nuova aliquota contributiva, agevolazioni e riduzioni dei contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura per l’anno 2024.
Nell'allegato è riportata la tabella di dettaglio delle componenti.
Contributi piccoli coloni e CF: Aliquota Fondo lavoratori dipendenti
Per l’anno 2024 continua ad applicarsi l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali (articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006).
L' Aliquota applicabile quindi è pari al 29,99% , di cui:
- a carico del Concedente 21,15%
- a carico de Concessionario : 8,84%
Contributi piccoli coloni e CF: Riduzioni e agevolazioni
Si applicano inoltre per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, i seguenti esoneri:
- Tutela maternità. 0,03%
- Disoccupazione:0,34%
Riduzione del costo del lavoro
- Aliquota disoccupazione: 2,75%
- Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005: 1,00%
Contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro INAIL
Sulla misura ordinaria pari a :
- Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%
- Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%
per l’anno 2024, la riduzione dei premi è pari al 15,11%
Salari medi provinciali
Resta fermo che la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è il salario medio provinciale.
Per l’anno 2024, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 21 maggio 2024.
Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024
TERRITORI
MISURA AGEVOLAZIONE
DOVUTO
Non svantaggiati
—
100%
Montani
75%
25%
Svantaggiati
68%
32%
Contributi piccoli coloni e CF: Modalità di pagamento e scadenze 2024
L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.
Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) si puo visualizzare e stampare la delega di pagamento F24 selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli Coloni/ CF”.
I termini di scadenza per il pagamento sono : 16 luglio 2024, 16 settembre 2024, 18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025.
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DURC: al via la piattaforma Vera per la certificazione contributiva
Disponibile la nuova piattaforma VERA per la certificazione dei debiti contributivi a uso di aziende e professionisti intermediari . presentata il 25 giugno dall'INPS in un webinar a seguito della collaborazione con il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.
La piattaforma VeRA è stata sviluppata conformemente alle normative vigenti sulla procedura di composizione negoziata (DL 118/2021), che prevede:
- la certificazione dei debiti e
- la nomina di un esperto indipendente per l'imprenditore in difficoltà.
La piattaforma ha l'obiettivo di semplificare e mantenere la regolarità contributiva delle imprese, facilitando il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e migliorando la gestione delle pratiche amministrative connesse.
Il presidente dei consulenti del lavoro De Luca ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto , affermando «Per il Durc esiste un prima e un dopo rispetto al 20 giugno 2024 perché la procedura VeRA stravolgerà i rapporti con l'Istituto, a partire da quelli informatici.
Da quel documento, che è fondamentale per l'incasso di crediti o la partecipazione a gare d'appalto, dipende a volte l'esistenza di un'azienda. Poter capire con tempestività eventuali criticità o motivi bloccanti, talvolta legati banalmente a un pagamento non correttamente associato alla partita di debito, permetterà di anticipare la risoluzione delle criticità ed evitare che il documento non sia rilasciato, con una maggiore fluidità dei rapporti di lavoro.Più certezze, quindi, e maggiori garanzie».
Principali funzionalità di VeRA per la certificazione dei debiti
Le funzioni principali della piattaforma, attualmente raggiungibile sul sito www.inps.it digitando nella Ricerca "VeRA" sono:
Verifica Regolarità Aziendale (VE.R.A):
Offre in tempo reale una panoramica delle esposizioni debitorie del contribuente, organizzate per gestione previdenziale.
Permette di identificare e risolvere rapidamente le irregolarità contributive.
Simulazione DURC (Simula DURC):
Consente di visualizzare potenziali anomalie che potrebbero influenzare negativamente l'esito del DURC.
Aiuta i consulenti del lavoro a prevenire esiti negativi del DURC, migliorando l'efficienza e l'operatività aziendale.
Vantaggi della piattaforma VeRA
Semplicità e flessibilità: Le procedure sono progettate per essere più flessibili e rispondere meglio alle esigenze di intermediari e aziende.
Intervento rapido: La piattaforma permette di identificare e risolvere prontamente le criticità prima che diventino problematiche maggiori.
Flusso di lavoro migliorato: Agevola la gestione degli studi professionali e migliora la fluidità dei rapporti di lavoro.
Precisione e sicurezza: Fornisce certezze e garanzie riguardo alla regolarità contributiva, essenziale per l'incasso di crediti e la partecipazione a gare d'appalto.
Utilizzo
Gli utenti possono accedere alla piattaforma tramite il portale istituzionale dell'INPS cercando sul motore di ricerca "VeRA".
La piattaforma funziona come un "armadio proattivo" ha affermato il direttore generale vicario di INPS , dove ogni "cassetto" rappresenta una diversa gestione, facilitando l'intervento dei consulenti del lavoro delegati.
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Esonero contributivo autonomi 2021: esiti nel Cassetto previdenziale
Il 27 giugno 2024, l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2406 dell 27 giugno 2024 riguardante l'esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e liberi professionisti, come previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le difficolta economiche create al lavoro autonomo dalla pandemia COVID .
Questa agevolazione destinata all'anno 2021, è stata oggetto di specifici controlli per assicurare che solo i beneficiari che soddisfano i requisiti richiesti potessero usufruirne.
Il messaggio precisa le modalità di comunicazione degli esiti e la possibilità di chiedere il riesame.
Esonero parziale contributi per autonomi e professionisti L 178 2020
La legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha previsto l'esonero parziale dei contributi previdenziali per determinate categorie di lavoratori autonomi e professionisti.
La Circolare INPS n. 124 del 6 agosto 2021 ha chiarito le modalità di applicazione di queste disposizioni.
Si ricorda che i criteri necessari per poter accedere sono:
- Iscrizione alla Gestione previdenziale: Gli interessati devono essere iscritti a una delle Gestioni speciali dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o alla Gestione separata.
- Assenza di contratto di lavoro subordinato: Non devono avere un contratto di lavoro subordinato in corso, con l'eccezione del lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.
- Non essere titolari di pensione diretta: Sono esclusi coloro che percepiscono una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità.
- Calo di fatturato nel 2020 pari al ad almeno il 33% rispetto al 2019
- Reddito non superiore a 50mila euro
Esonero contributivo autonomi: controlli e comunicazione degli esiti
L'INPS ha eseguito la verifica dei requisiti in due fasi:
La prima fase, completata nel 2021, ha riguardato l'accertamento dell'assenza di contratti di lavoro subordinato e della titolarità di pensione. Gli esiti di queste verifiche sono stati pubblicati nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.
Il Messaggio n. 2406 comunica l'avvenuta esecuzione di ulteriori verifiche sui requisiti , oltre a nuovi controlli riguardanti:
- Regolarità contributiva: Verificata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
- Calo del fatturato: Gli interessati devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.
- Reddito: Nel 2019, il reddito da lavoro o derivante dall’attività non deve aver superato i 50.000 euro.
- Rispetto del Temporary Framework: Deve essere rispettato il limite degli aiuti di Stato secondo le disposizioni della Commissione Europea per il sostegno all'economia durante l'emergenza COVID-19.
Esiti delle Verifiche
Gli esiti delle nuove verifiche saranno resi noti nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.
In caso di riduzione degli importi già concessi, la differenza contributiva dovrà essere versata seguendo le modalità descritte nel Messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021. Inoltre, saranno applicate sanzioni civili come indicato nella Circolare n. 124/2021.
Annullamento del beneficio e domande di riesame
Se a seguito dei controlli l'esonero verrà annullato totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento sarà notificato direttamente al contribuente.
Gli interessati avranno la possibilità di proporre un'istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel Messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022.
La documentazione necessaria per il riesame dovrà essere inviata tramite il link "Riesame" nel Cassetto previdenziale.
Si ricordano i seguenti percorsi per la consultazione della domanda:
- Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.
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Sgravi solidarietà: fondi residui per i contratti 2019
Con il messaggio 2179 del 10 giugno 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà difensiva stipulati nel 2019, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del DLgs 148/2015
In particolare a seguito di controlli sui fondi stanziati e utilizzati sono risultate ancora disponibili risorse residue destinate alle aziende elencate nell'allegato.
Sgravio contributivo contatti di solidarietà difensiva
Giova ricordare che questo sgravio viene concesso su richiesta dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte sindacale e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché l'orario di lavoro sia ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.
Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.
Dato che l'obbligo contributivo nasce alla scadenza del periodo di paga, l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.
Va anche sottolineato che alcune voci contributive non sono soggette alla riduzione, come il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile), il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).
Sgravio contratti di solidarietà 2019 nuovo elenco beneficiari
L'INPS richiama nel messaggio 2179, la circolare 100/2020 e il messaggio 1697/2021 in cui erano già state fornite le istruzioni per il recupero dello sgravio per le imprese con periodi di Cigs per contratto di solidarietà conclusi rispettivamente entro il 31 ottobre 2019 e il 30 settembre 2020.
L'istituto ha verificato che le somme fruite a titolo di sgravio contributivo nel 2019 sono state inferiori a quelle autorizzate, liberando ulteriori risorse per i decreti di ammissione delle aziende indicate nell'allegato, per le quali l'INPS attribuisce il codice di autorizzazione "1W".
Si ricorda che il beneficio è soggetto al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 296/2006 ed è incompatibile con altre agevolazioni contributive.
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Gestione separata per architetti e ingegneri: novità dalla Corte costituzionale
La sentenza n. 55/2024 della Corte Costituzionale rappresenta un punto significativo per gli ingegneri e gli architetti riguardo all'iscrizione alle gestioni previdenziali.
In particolare si afferma l'illegittimità costituzionale della norma che impone sanzioni civili per l'omessa iscrizione alla Gestione separata INPS per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica (15 luglio 2011) contenuta al comma 12 dell’art. 18 del DL 98/2011.
La questione al vaglio della Corte Costituzionale
La questione era stata posta con l'ordinanza del 24 luglio 2023 dalla Corte di cassazione, sezione lavoro in riferimento all’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111,nella parte in cui non prevede esenzione dalle sanzioni per l’omessa iscrizione, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, degli ingegneri e architetti, che non potessero iscriversi alla propria Cassa previdenziale Inarcassa, in quanto contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, per effetto del divieto di cui all’art. 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 e quindi obbligati alla Gestione separata INPS.
Veniva illustrato in particolare il caso dell’obbligo di un professionista di iscriversi presso la Gestione separata INPS e di versare i relativi contributi, in relazione all’attività libero-professionale di ingegnere svolta in aggiunta a quella di lavoratore dipendente, per il quale era stato condannato al pagamento delle sanzioni per evasione contributiva
La giurisprudenza di legittimità a partire da Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 18 dicembre 2017, n. 30344) aveva statuito che gli ingegneri e gli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per lo svolgimento di lavoro subordinato e che non possano conseguentemente iscriversi alla Cassa previdenziale di categoria, fossero comunque tenuti ad iscriversi alla Gestione separata costituita presso l’INPS
Con sentenza n. 238 del 2022 la suprema Corte aveva anche evocato il problema della tutela dell’affidamento scusabile, riposto dai professionisti sull’interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all’entrata in vigore del citato art. 18, comma 12, limitandone pero l'applicabilità «unicamente un periodo successivo alla norma di interpretazione autentica».
La cassazione nel rimettere alla Consulta evidenzia che anche per i contributi relativi ad un periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa, possa essere garantita la tutela dell’affidamento, eventualmente da assicurarsi mediante l’esonero del professionista dal pagamento delle sanzioni.
Gestione separata per architetti e ingegneri: la sentenza della Consulta
La Corte costituzionale nella recente sentenza riconosce il legittimo affidamento dei professionisti che, basandosi sull'interpretazione giurisprudenziale restrittiva precedente, avevano omesso di iscriversi alla Gestione separata INPS.
La Corte ha considerato dunque ingiusta la situazione in cui ingegneri e architetti, a causa di impegni professionali multipli, potevano trovarsi contemporaneamente iscritti a forme di previdenza obbligatoria diverse da Inarcassa, come ad esempio la cassa previdenziale per lavoratori dipendenti (gestita dall'INPS) e per la confusa situazione normativa e interpretazioni giurisprudenziali potevano essere soggetti all'applicazione di sanzioni per l'omessa iscrizione alla Gestione separata dell'INPS per periodi precedenti alla chiarificazione della normativa.
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Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?
Un commercialista istante si è trovato in una situazione in cui ha pagato contributi previdenziali:
- all'INPS (l'istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori dipendenti)
- alla CNPADC (la cassa di previdenza per i dottori commercialisti), per un certo periodo.
Successivamente, ha ricevuto un rimborso per quei contributi pagati in eccesso, dato che non erano necessari per unificare i suoi periodi di contribuzione presso entrambi gli enti.
L'istante chiede come gestire fiscalmente questo rimborso ossia se deve pagare delle tasse sul rimborso e se si come fare.
Le entrate con la risposta n 86 del 4 aprile in sintesi, replicano che la parte del rimborso corrispondente ai contributi precedentemente dedotti può essere inclusa nel reddito imponibile del 2023, mentre la parte dei contributi non dedotti, ai sensi dell'art 17 comma 1 lett n-bis TUIR non è soggetta a tassazione diretta ai fini IRPEF, inoltre non essendo tali somme riconducibili ad alcuna categoria di reddito previste dall'art 6 del TUIR non rilevano ai fini dei redditi.
Contributi versati a due Casse: il rimborso al professionista è imponibile?
L'istante ha posto due quesiti principali riguardanti la tassazione dell'importo ricevuto come rimborso per i contributi versati in eccesso durante i periodi di doppia contribuzione all'INPS e alla CNPADC, che non erano stati utili al ricongiungimento dei periodi di contribuzione, domande se:
- l'importo corrispondente ai contributi restituiti che non hanno concorso al reddito di lavoro dipendente sia soggetto a possibile opzione per la tassazione ordinaria ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera n-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (Tuir) e possa rientrare nella definizione per la tassazione sostitutiva dell'IRPEF ai sensi dell'art. 1 co. 55 – 57 della L. 197/2022.
- se l'importo corrispondente alla differenza tra i contributi restituiti maggiorati degli interessi, debba essere assoggettato a tassazione nell'anno di restituzione, ovvero nel 2023.
Riguardo al primo quesito, considerato che ai sensi dell'articolo 17 del Tuir, il contribuente ha la facoltà di non avvalersi della tassazione separata dei redditi indicati, tra cui le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte o di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti, l'istante può far concorrere le somme rimborsate nel 2023, corrispondenti ai contributi dedotti, al reddito complessivo di tale periodo d'imposta.
Riguardo al secondo quesito, le somme corrispondenti a contributi non dedotti nell'anno di versamento e restituite all'istante nel 2023 non rientrano tra le somme da assoggettare a tassazione ai sensi dell'articolo 17, commi 1, lettera n-bis del Tuir.
Inoltre, tali somme non sono riconducibili ad alcuna categoria reddituale prevista dall'articolo 6 del Tuir e, di conseguenza, non hanno rilevanza reddituale.
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