• Contributi Previdenziali

    Compensazioni di crediti contributivi: chiarimenti applicativi dall’INPS

    L'INPS con il messaggio n. 2639 del 17.07.2024, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, fornisce precisazioni in merito alle compensazioni di crediti contributivi

    In particolare, l’articolo 1, comma 97, lettera a), della legge di Bilancio 2024, ha aggiunto il comma 1-bis all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedendo specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    In linea di principio, la normativa introdotta consente la compensazione, sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi INPS), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso, per tutte le Gestioni amministrate dall’Istituto.

    L’articolo 1, comma 98, della legge di Bilancio 2024, specifica, tuttavia, che la decorrenza e le modalità applicative delle citate previsioni normative sono definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dal Direttore generale dell’INPS e dal Direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (cfr. il paragrafo 1 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 16/E del 28 giugno 2024).

    Si comunica che sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’INPS e l’Agenzia delle Entrate ai fini dell’adozione dei suddetti provvedimenti.

    Pertanto, in attesa dell’adozione di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli “F24”.

    Con successivo messaggio, all’esito dell’adozione dei suddetti provvedimenti, saranno comunicate le nuove modalità operative.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi colf 2024 in scadenza il 10 luglio

    Si avvicina la scadenza del versamento dei contributi INPS per i lavoratori domestici, riguardanti il secondo  trimestre 2024, fissata, come ogni anno, al 10 luglio.

    Si ricorda che è stata pubblicata il 29 gennaio la circolare INPS 23 2024  con  gli importi dei contributi previdenziali 2024 a seguito della  variazione ISTAT  tra 2022 e 2023 calcolata al 5,4 %.

    Gli importi dei contributi sono  riepilogati nelle tabelle  sottostanti.

    La circolare ricorda che sono sempre in vigore :

    • gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decorrenza 1° febbraio 2001, 
    • gli esoneri istituiti ai sensi dell’articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 
    • la minore aliquota contributiva dovuta per l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF .

    Per il rapporto di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro,  pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).

    ATTENZIONE l'addizionale non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

    Contributi colf :  scadenze  e modalità versamenti

    I contributi si pagano ogni trimestre alle seguenti scadenze:

    • dal 1° al 10 aprile versamento per il primo trimestre;
    • dal 1° al 10 luglio versamento per il secondo trimestre;
    • dal 1° al 10 ottobre versamento per il terzo trimestre;
    • dal 1° al 10 gennaio versamento per il quarto trimestre.

    Sono disponibili per il versamento:

    • la modalità “Pagamento immediato pagoPA”, online che permette di versare i contributi utilizzando la carta di credito, di debito o prepagata oppure mediante addebito in conto;
    • la modalità con avviso di pagamento pagoPA cartaceo che si riceve dall'INPS, per  versare i contributi presso qualsiasi Prestatore di Servizi  (ttabaccherie, uffici postali).

    Esonero per Quota 103 anche per il lavoro domestico

    Inps  ricorda anche la novità   della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che ha previsto  per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile Quota 103, la possibilità di rinunciare all'accredito contributivo  a proprio carico . Questo comporta che:  

    • viene meno l' obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento  e
    •  la somma corrispondente va corrisposta  al lavoratore. Al riguardo, l’Istituto ha fornito indicazioni con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, .

    Importo contributi 2024  al netto della contribuzione addizionale 

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,66 (0,42) (2)

     

     

    €   1,88 (0,47) (2)

     

     

    €   2,29 (0,57) (2)

     

    €   1,67 (0,42) (2)

     

     

    €   1,89 (0,47) (2)

     

     

    €   2,30 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,21 (0,30) (2)

     

    €   1,22 (0,30) (2)

    Importi con addizionale, per i contratti a tempo determinato

    RETRIBUZIONE ORARIA

    IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

    Effettiva

    Convenzionale

    Comprensivo quota CUAF

    Senza quota

    CUAF (1)

     

    fino a € 9,40

     

    oltre   € 9,40

    fino a € 11,45

     

     

    oltre € 11,45

     

    € 8,33

     

     

    € 9,40

     

     

    € 11,45

     

     

    €   1,78 (0,42) (2)

     

     

    €   2,01 (0,47) (2)

     

     

    €   2,45 (0,57) (2)

     

    €   1,79 (0,42) (2)

     

     

    €   2,02 (0,47) (2)

     

     

    €   2,46 (0,57) (2)

    Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali

     

    € 6,06

     

    €   1,29 (0,30) (2)

     

    €   1,30 (0,30) (2)

    La circolare specifica anche la suddivisione dei coefficienti di ripartizione tra le gestioni.

  • Contributi Previdenziali

    Contributi agricoltura piccoli coloni e CF 2024

    Nella Circolare INPS 80 2024 vengono comunicati  nuova aliquota contributiva, agevolazioni e  riduzioni dei  contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari in agricoltura  per l’anno 2024. 

    Nell'allegato è riportata la tabella di dettaglio delle componenti.

    Contributi piccoli coloni e CF: Aliquota Fondo lavoratori dipendenti

    Per l’anno 2024 continua ad applicarsi  l’aumento di 0,20 punti percentuali dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per la generalità delle aziende agricole sino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, a cui si deve aggiungere l’incremento di 0,30 punti percentuali  (articolo 1, comma 769, della legge n. 296/2006).

    L' Aliquota  applicabile quindi è pari al 29,99% , di cui:

    • a carico del Concedente   21,15% 
    • a carico de Concessionario :    8,84%              

     

    Contributi piccoli coloni e CF: Riduzioni e agevolazioni

    Si applicano inoltre per i concedenti, che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, i seguenti esoneri:

    • Tutela maternità. 0,03%
    • Disoccupazione:0,34%

     Riduzione del costo del lavoro

    • Aliquota disoccupazione: 2,75%
    • Esonero ex art. 1, co. 361/362, L. 266/2005:   1,00%

    Contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro INAIL 

    Sulla misura ordinaria pari a :

    • Assistenza Infortuni sul Lavoro – 10,125%
    • Addizionale Infortuni sul Lavoro – 3,1185%

    per l’anno 2024, la riduzione dei premi  è pari al 15,11%

    Salari medi provinciali

    Resta fermo che  la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi è  il salario medio provinciale.

     Per l’anno 2024, le retribuzioni medie sono state stabilite con il decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del 21 maggio 2024.

    Agevolazioni per zone tariffarie – Anno 2024

    TERRITORI

    MISURA AGEVOLAZIONE

    DOVUTO

    Non svantaggiati

    100%

    Montani

    75%

    25%

    Svantaggiati

    68%

    32%

    Contributi piccoli coloni e CF: Modalità di pagamento e scadenze 2024

    L’importo dovuto deve essere versato in quattro rate, tramite modello F24, presso qualsiasi Istituto di Credito o Ufficio Postale.

    Dal sito dell’Istituto (www.inps.it) si puo visualizzare e  stampare la delega di pagamento F24   selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro Piccoli Coloni/ CF”.

    I termini di scadenza per il pagamento sono :  16 luglio 2024,  16 settembre 2024,  18 novembre 2024 e 16 gennaio 2025.

  • Contributi Previdenziali

    Riscatto laurea: scelta non modificabile anche se la pensione si riduce

    La Corte Costituzionale si è pronunciata con la sentenza 112 2024  su una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale ordinario di Roma riguardante  la neutralizzazione di periodi contributivi relativi al riscatto della laurea .

     Si tratta di  due specifici articoli di legge: l'articolo 1, comma 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ( riforma del sistema pensionistico in senso contributivo ) e l'articolo 1, comma 707, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).

    La decisione conferma la legittimità  delle norme  per cui  i pensionati che hanno riscattato periodi di studio per raggiungere specifici requisiti pensionistici non possono richiedere la "neutralizzazione" di tali periodi successivamente,  per ottenere un trattamento pensionistico più favorevole  anche perché ciò minerebbe la certezza del sistema previdenziale.

    Nei paragrafi seguenti alcuni dettagli sulla questione e sulla decisione della Corte.

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    Il caso: riscatto laurea quota 100 e sistema pensionistico misto

    Il Tribunale di Roma ha sollevato la questione in relazione al caso di un pensionato che ha richiesto la "neutralizzazione" del periodo di studi universitari  che aveva riscattato ai fini pensionistici.

    Il riscatto aveva consentito di raggiungere i 18 anni di contribuzione entro il 3.12.1995 necessari  per legge, per avere diritto alla pensione calcolata interamente con il sistema retributivo. Tuttavia,  al momento della richiesta di pensionamento con quota 100  ha scoperto che, senza il riscatto, avrebbe beneficiato di un calcolo con il sistema misto ottenendo   un trattamento pensionistico più favorevole  (11.427, 94 euro invece che  9.220,94 euro mensili) .

      Infatti, se il periodo di studi non fosse stato riscattato, avrebbe avuto diritto a una pensione calcolata con il sistema misto (retributivo e contributivo) anziché con il solo sistema retributivo, ,anche per il fatto che Quota 100 richiede che l’ammontare messo in pagamento  sia il più basso tra quello calcolato tutto con il metodo retributivo e quello retributivo post-riforma (articolo 1, comma 707, della legge 190/2014)

    Dato che gli anni riscattati  non erano necessari a raggiungere il requisito di  38 anni richiesto da quota 100,  il pensionato ha chiesto la neutralizzazione di tale periodo per rientrare nel sistema di calcolo misto, sostenendo anche che il fine dell'Istituto del riscatto dovrebbe esser quello di  migliorare, non peggiorare, la situazione pensionistica.

    Riscatto laurea a Quota 100: la Decisione della Corte

    La Corte Costituzionale ha esaminato il caso in dettaglio e ha preso le seguenti decisioni:

    Ritenuto inammissibile la questione relativa all'articolo 38 della Costituzione  che tutela i diritti previdenziali dei lavoratori). La Corte ha dichiarato inammissibile questa questione sollevata dal Tribunale  perché non  sufficientemente motivata.

    Non fondata la questione relativa all'articolo 3 della Costituzione: Il Tribunale di Roma aveva anche sollevato una questione di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 3 della Costituzione (principio di uguaglianza). La Corte ha ritenuto che le disposizioni contestate non violano il principio di uguaglianza poiché le leggi in questione si applicano uniformemente a tutti i pensionati nelle stesse condizioni.

    La consulta ha dunque deciso che le norme contestate non sono incostituzionali e che il riscatto degli anni di studio non può essere neutralizzato nel modo richiesto dal pensionato in quanto  la neutralizzazione tutela il lavoratore da fattori indipendenti da sue scelte, mentre il riscatto è una scelta personale che non puo essere successivamente modificata 

  • Contributi Previdenziali

    Esonero contributivo autonomi 2021: esiti nel Cassetto previdenziale

    Il 27 giugno 2024, l'INPS ha pubblicato il Messaggio n. 2406 dell 27 giugno 2024 riguardante l'esonero parziale dei contributi previdenziali per lavoratori autonomi e liberi professionisti, come previsto dall'articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per le difficolta economiche create al lavoro autonomo dalla pandemia COVID .

    Questa agevolazione  destinata all'anno 2021, è stata oggetto di  specifici controlli per assicurare che solo i beneficiari che soddisfano i requisiti richiesti potessero usufruirne.

     Il messaggio precisa le modalità di comunicazione degli esiti e la possibilità di chiedere il riesame.

    Esonero parziale contributi per autonomi e professionisti L 178 2020

    La legge 178/2020 (legge di bilancio 2021)  ha previsto l'esonero parziale dei contributi previdenziali per determinate categorie di lavoratori autonomi e professionisti. 

    La Circolare INPS  n. 124 del 6 agosto 2021 ha chiarito le modalità di applicazione di queste disposizioni.

    Si ricorda che i criteri necessari per poter accedere sono:

    1. Iscrizione alla Gestione previdenziale: Gli interessati devono essere iscritti a una delle Gestioni speciali dell'INPS (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) o alla Gestione separata.
    2. Assenza di contratto di lavoro subordinato: Non devono avere un contratto di lavoro subordinato in corso, con l'eccezione del lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.
    3. Non essere titolari di pensione diretta: Sono esclusi coloro che percepiscono una pensione diretta, fatta eccezione per l'assegno ordinario di invalidità.
    4. Calo di fatturato nel 2020 pari al ad almeno il 33% rispetto al 2019
    5. Reddito non superiore a 50mila euro 

    Esonero contributivo autonomi: controlli e comunicazione degli esiti

    L'INPS ha eseguito la verifica dei requisiti in due fasi:

     La prima fase, completata nel 2021, ha riguardato l'accertamento dell'assenza di contratti di lavoro subordinato e della titolarità di pensione. Gli esiti di queste verifiche sono stati pubblicati nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.

    Il Messaggio n. 2406 comunica l'avvenuta esecuzione di ulteriori verifiche sui requisiti , oltre a nuovi controlli riguardanti:

    • Regolarità contributiva: Verificata attraverso il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
    • Calo del fatturato: Gli interessati devono aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.
    • Reddito: Nel 2019, il reddito da lavoro o derivante dall’attività non deve aver superato i 50.000 euro.
    • Rispetto del Temporary Framework: Deve essere rispettato il limite degli aiuti di Stato secondo le disposizioni della Commissione Europea per il sostegno all'economia durante l'emergenza COVID-19.

    Esiti delle Verifiche

    Gli esiti delle nuove verifiche saranno resi noti nel Cassetto previdenziale della Gestione di riferimento.

     In caso di riduzione degli importi già concessi, la differenza contributiva dovrà essere versata seguendo le modalità descritte nel Messaggio n. 3974 del 15 novembre 2021. Inoltre, saranno applicate sanzioni civili come indicato nella Circolare n. 124/2021.

    Annullamento del beneficio e domande di riesame

    Se a seguito dei controlli l'esonero verrà annullato totalmente o parzialmente, il relativo provvedimento sarà notificato direttamente al contribuente.

    Gli interessati avranno la possibilità di proporre un'istanza di riesame utilizzando la funzionalità descritta nel Messaggio n. 803 del 17 febbraio 2022.

    La documentazione necessaria per il riesame dovrà essere inviata tramite il link "Riesame" nel Cassetto previdenziale.

    Si ricordano i seguenti percorsi per la consultazione della domanda:

    • Gestione speciale artigiani e commercianti: “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
    • Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: “Cassetto previdenziale Autonomi in Agricoltura” > “Comunicazione bidirezionale” > “Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020”;
    • Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: “Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti” > “Domande Telematiche” > “Esonero contributivo L. 178/2020”.

  • Contributi Previdenziali

    Sgravi solidarietà: fondi residui per i contratti 2019

    Con il messaggio 2179 del 10 giugno 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni per il recupero dello sgravio contributivo previsto per i contratti di solidarietà  difensiva stipulati nel 2019, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera c), del DLgs 148/2015

    In particolare a seguito di controlli  sui fondi stanziati e utilizzati  sono risultate ancora disponibili  risorse residue  destinate alle aziende elencate nell'allegato.

    Sgravio contributivo contatti di solidarietà difensiva

     Giova ricordare che questo sgravio viene concesso su richiesta  dei datori di lavoro per un periodo massimo di 24 mesi, ai datori di lavoro che abbiano stipulato appositi accordi in sede ministeriale con la parte  sindacale  e consiste in una riduzione del 35% dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i lavoratori coinvolti, purché  l'orario di lavoro sia  ridotto di oltre il 20% per esigenze di riorganizzazione per mantenere i livelli produttivi.

    Il beneficio si applica sui contributi versati per ciascun dipendente interessato dalla riduzione dell'orario di lavoro e deve essere rapportato a ciascun periodo di paga durante il periodo autorizzato per la fruizione d.

    Dato che l'obbligo contributivo  nasce alla scadenza del periodo di paga,  l'agevolazione è applicabile nel periodo a cui si riferisce la denuncia, in relazione all'orario di lavoro di ogni singolo lavoratore, verificato mensilmente.

    Va anche sottolineato che  alcune voci  contributive non sono soggette alla riduzione, come il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge 845/1978 (0,30% della retribuzione imponibile), il contributo di solidarietà sui versamenti alla previdenza complementare e ai fondi di assistenza sanitaria (legge 166/1991) e il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo (D.Lgs 182/1997).

    Sgravio contratti di solidarietà 2019 nuovo elenco beneficiari

    L'INPS richiama nel messaggio  2179,  la circolare 100/2020 e il messaggio 1697/2021 in cui erano già state  fornite le istruzioni per il recupero dello sgravio per le imprese con periodi di Cigs per contratto di solidarietà conclusi rispettivamente entro il 31 ottobre 2019 e il 30 settembre 2020. 

    L'istituto  ha verificato che  le somme fruite a titolo di sgravio contributivo nel 2019 sono state inferiori a quelle autorizzate, liberando ulteriori risorse per i decreti di ammissione  delle aziende indicate nell'allegato, per le quali   l'INPS attribuisce il codice di autorizzazione "1W". 

    Si ricorda che il beneficio è soggetto al  rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175 e 1176, della legge 296/2006 ed è incompatibile con altre agevolazioni contributive.