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Formazione commercialisti: equipollenza e regole aggiornate
Con informativa del 28 marzo 2025 il Consiglio dell'Ordine dei commercialisti ha reso noti i “criteri di equipollenza” tra l’aggiornamento biennale dei
gestori della crisi e i corsi di formazione professionale continua dei dottori commercialisti. Inoltre sul tema piu ampio della formazione obbligatoria è stato pubblicato il Vademecum aggiornato 2025 del CNDCEC.
Criteri equipollenza formazione commercialisti e gestori crisi
A seguito dell'emanazione del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 con le modifiche apportate al Codice della Crisi è stato modificata la disciplina dell’aggiornamento biennale posto in capo ai soggetti che hanno ottenuto l’iscrizione nell’Elenco dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo
nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza . In particolare è stato previsto che
– l’obbligo formativo biennale dei professionisti iscritti nell’Elenco di cui all’art. 356 Codice della Crisi e all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili passa da 40 ore a 18 ore; e che
– gli Ordini professionali possano stabilire i criteri di equipollenza per i percorsi formativi.
Su questo punto il CNDCEC era già intervenuto a ottobre 2024 e viste le recenti FAQ ministeriali che confermano sostanzialmente i criteri già messi a punto, il consiglio ha stabilito che :
i “criteri di equipollenza” di cui all’art. 356, comma 2 del d.lgs. n. 14/2019 prevedendo che si devono ritenere equipollenti, e idonei ad assolvere l’aggiornamento biennale dei gestori della crisi, i corsi di formazione professionale che:
- a) sono stati realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo che modifica il Codice della crisi (nello specifico: 28 settembre 2024);
- b) sono stati accreditati dal Consiglio Nazionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto dal Regolamento FPC adottato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 18 del 30 settembre 2023;
- c) hanno ad oggetto uno o più argomenti indicati nelle Linee guida della Scuola Superiore della Magistratura adottate il 1° febbraio 2023 ed (eventualmente) integrati con le novità previste dal decreto correttivo;
- d) hanno ad oggetto la trattazione dei temi indicati alla lettera c) per un numero di ore non inferiore a 6;
- e) nell’attestato di partecipazione indicano espressamente la durata del corso e l’equipollenza tra il corso per l’aggiornamento biennale e quello per la formazione professionale continua ai sensi dell’art. 356, comma 2 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14;
- f) saranno erogati dal Consiglio Nazionale, dagli Ordini territoriali, dalle Scuole di Alta Formazione costituite dagli Ordini territoriali (SAF) e dai Soggetti autorizzati ad erogare la formazione a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 11 del Regolamento FPC;
- g) non avranno ad oggetto esclusivamente le tematiche del sovraindebitamento di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 e che soddisferanno la condizione posta alla lettera d);
- h) che non sono realizzati per assolvere gli obblighi formativi per l’inserimento nell’Elenco esperti indipendenti ex art. 13 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.
Vademecum formazione Dottori commercialisti 2025
Il CNDCEC ha conseguentemente pubblicato sul sito istituzionale (www.commercialist.it) un utile e completo vademecum con l’obiettivo di fornire una guida aggiornata alla complessa e multidisciplinare formazione professionale prevista per i vari ambiti in cui il commercialista opera.
Come noto infatti i commercialisti, come professionisti che operano in un settore in continuo cambiamento, sono soggetti a vari obblighi formativi previsti dalla legge e dalle normative professionali: questi obblighi hanno lo scopo di garantire che i professionisti mantengono e aggiornino costantemente le proprie
competenze.
Il vademecum offre una panoramica dei principali obblighi formativi previsti per i commercialisti con ruoli, oltre che di consulenti fiscali e aziendali nella gestione ordinaria delle aziende , anche di
- revisori legali
- revisori in enti locali
- gestori della crisi di impresa
- gestori delle crisi da sovraindebitamento
- delegati alle vendite
- esperti negoziatori
- esperti indipendenti
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Responsabilità professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio
Con la Sentenza n 7948 del 25 marzo la Cassazione supera l’orientamento secondo cui per partecipare alle violazioni della società, per il concorrente occorre la dimostrazione del vantaggio economico.
In dettaglio nella causa in oggetto il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di fatto di quest’ultima e interponente.
Vediamo il caso concreto.
Responsabilità professionale: il commercialista risponde anche se non ha vantaggio
Il commercialista risponde delle sanzioni anche senza vantaggio personale.
Questa è la sintesi della Sentenza n 7948 del 25 marzo della Cassazione che supera quanto previsto dalla pronuncia n. 23229 del 28 agosto 2024, che aveva stabilito che il consulente di una società con personalità giuridica può concorrere con le violazioni commesse dalla società ai sensi dell’art. 9 del DLgs. 472/97, purché si dimostri il perseguimento di un proprio beneficio diverso dal corrispettivo ordinario per le prestazioni professionali
Ricordiamo che l’art. 7 del DL 269/2003 rappresenta una deroga al principio personalistico della sanzione (art. 2 comma 2 del DLgs. 472/97) e stabilisce al primo comma che “Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”.
Tale disposizione è stata interpretata nel senso che solo se la persona fisica ha agito nell’interesse e a beneficio della società questa non è passibile di sanzione, diversamente se la persona giuridica è stata creata nell’esclusivo interesse della persona fisica, non opera l’art. 7 del DL 269/2003.
L’art. 9 del DLgs. 472/97, invece, stabilisce che “Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”.
Nel caso di specie il commercialista veniva ritenuto responsabile per il pagamento delle sanzioni irrogate alla società in concorso esterno con l’amministratore di quest’ultima e interponente.
Il commercialist aveva svolto il suo incarico professionale “seguendo gli incombenti fiscali e curando gli aspetti legati alla contabilità sociale, ma non emergeva alcuna ingerenza nell’attività gestionale della società o una attività di consulenza in relazione agli illeciti fiscali”.
La Cassazione ha stabilito che, ai fini della sanzionabilità per concorso di persone terze nelle violazioni tributarie relative alle società, deve escludersi “la necessità di provare il conseguimento da parte del consulente di un vantaggio o un profitto personale dagli illeciti fiscali oltre il compenso professionale, ciò che non costituisce elemento costitutivo della fattispecie ma può valere soltanto quale elemento indiziario, ma non unico, comprovante la ricorrenza del concorso”.
Secondo la cassazione l'orientamento in base al quale per chi agisce in concorso è necessaria la prova di un vantaggio o un profitto personale lo metterebbe sullo stesso piano di chi agisce in forza di un rapporto organico con l’ente come l'amministratore.
Per il concorrente, secondo la Cassazione, tale conclusione non trova un preciso fondamento normativo e pone, addirittura, “un’ulteriore restrizione nella disciplina delle sanzioni in materia di enti con personalità giuridica, cioè proprio nel settore di maggior rilievo sul piano economico e quindi fiscale”.
Il consulente, quale soggetto terzo e concorrente, non solo è sanzionabile in concorso con la persona fisica autore materiale della violazione della società, ma per esso non occorre che vi sia un vantaggio economico specifico e/o personale, che, invece, rileva per l'amministratore.
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Organi di controllo imprese: regole per gli aiuti di Stato
La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1 ° gennaio ha previsto una norma di prima approvazione e poi modificata sulla figura del Revisore del MEF, presente nelle imprese che ricevono aiuti di Stato.
Con la prima approvazione in Cdm del DDL di Bilancio risultava che con l'originario articolo 112 si volesse introdurre l'obbligo di revisori del MEF nelle aziende.
La norma ha generato diverse polemiche riscuotendo il dissenso dei Sindacati e del Consiglio Nazionale dei Commercialisti che hanno chiesto di espungere la previsione normativa.
Con un emendamento approvato in data 17 dicembre 2024 la norma è stata rimodulata in modo sostanziale.
Vediamo la norma e soprattutto le anticipazioni sui contenuti del DPCM in arrivo con le regole attuative.
Obblighi Organi di controllo per gli aiuti: regole in arrivo
L'art 112 della prima bozza di Legge di bilancio 2025 prevedeva di introdurre l’obbligo di integrazione della composizione del collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente agli enti, società, organismi e fondazioni che ricevono dallo Stato, anche in modo indiretto, un contributo di entità significativa, definito in sede di prima applicazione nel valore di 100 mila euro annui e da definire in seguito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze.
A tale previsione si sono opposti i Commercialisti che in audizione in Commissioni Bilancio di Camera e Senato, hanno espresso, a nome del CNDCEC, grandi perplessità sulla norma, che produce una “limitazione sia della libera iniziativa d’impresa, sia dei poteri dell’assemblea dei soci”.
Il Presidente De Nuccio commentava che: “La richiesta di abrogare l’articolo 112 risiede nei forti dubbi di legittimità costituzionale della norma e della sua compatibilità con le libertà fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea. Oltre a tali profili, di per sé già dirimenti, la norma appare ulteriormente incomprensibile tenuto conto dell’attuale quadro normativo che già riserva a professionisti qualificati, tra cui i commercialisti, l’attività di vigilanza sull’osservanza della legge, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili. Ogni altra deriva normativa appare dirigistica e lesiva dell’affidabilità e della professionalità di chi già oggi svolge egregiamente la fondamentale attività di controllo legale”.
Il 17 dicembre la Commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento all’art. 112 del provvedimento, alla cui versione finale si è arrivati dopo diverse riformulazioni.
Si tratta dell'attuale comma 857, inserito dalla Camera, che dispone che gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto delle finalità di cui al presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono, nello svolgimento dei compiti e secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi e inviano annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.
In sintesi, in base a questa novità non ci sarà più l’obbligo di inserire all’interno dell’organo di controllo un rappresentante del MEF ma spetterà ai sindaci a monitorare l’utilizzo dei contributi, inviando poi ogni anno una relazione al Ministero dell’Economia.
In proposito le associazioni di categoria e il CNDCEC hanno espresso soddisfazione per la modifica richiesta a gran voce.
Organi di controllo imprese: regole per gli aiuti di Stato
Dalle indiscrezioni si apprende che è in arrivo il DPCM con le regole attuative del perimetro di azione dei revisori nelle aziende.
Il testo del provvedimento dovtrebbe prevedere che:
- si considerano di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
- a) hanno dato luogo a erogazioni di somme di denaro destinate alla realizzazione di finalità o di specifici progetti di interesse pubblico, con irrilevanza delle erogazioni di contributi destinati a una generalità di soggetti, di quelli aventi natura corrispettiva, retributiva, indennitaria o risarcitoria, di quelli concessi sotto forma di credito di imposta, nonché di quelli erogati agli enti del terzo settore di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- b) sono di importo pari o superiore ad un milione di euro annui ovvero di ammontare pari al 50 per cento del totale delle entrate, dei ricavi o del valore della produzione del soggetto beneficiario. Ai fini di cui alla presente lettera rilevano i contributi comunque percepiti, anche in forma disgiunta.
- l’erogazione dei contributi assume rilievo ove percepita dai soggetti beneficiari a partire dal 1° gennaio 2025 e resta ferma la possibilità di rinuncia del contributo.
- i soggetti erogatori comunicano, entro il 28 febbraio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli esiti dell’attività di ricognizione delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni, a favore delle quali risultano essere stati assegnati nel corso del precedente esercizio finanziario contributi di entità significativa, come definiti
- i collegi di revisione e sindacali, anche in forma monocratica, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono un contributo di entità significativa a carico dello Stato, assicurano, nell’ambito dei compiti e delle responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, lo svolgimento di apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi è avvenuto nel rispetto delle finalità per i quali i medesimi sono stati concessi, ovvero ha dato luogo alla realizzazione dei progetti previsti. A tal fine, gli organi di controllo provvedono a inviare, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i contributi sono stati erogati al Ministero dell’economia e delle finanze, una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate. Con direttiva dello stesso Ministero sono stabilite le modalità per la trasmissione in via telematica della relazione.
- ove non già esistenti, gli organi di controllo sono costituiti, anche in forma monocratica, dai soggetti beneficiari dei contributi, previa approvazione delle occorrenti modifiche statutarie, regolamentari e organizzative, al fine di assicurare lo svolgimento degli adempimenti di cui al medesimo comma.
Attenzione al fatto che il mancato invio della relazione ovvero la comunicazione di mancata esecuzione del progetto o di mancato rispetto delle finalità per le quali il contributo era stato concesso è valutata ai fini dell’eventuale ammissione alla erogazione di contributi pubblici o del medesimo contributo, qualora previsto, nella successiva annualità.
- si considerano di entità significativa i contributi a carico dello Stato, erogati da amministrazioni centrali dello Stato o da società da queste direttamente possedute, in misura maggioritaria, con esclusione delle società quotate e loro controllate, o da enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni centrali, che, cumulativamente:
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Contributo Revisori Legali 2025: pagamento entro il 31 gennaio
Entro il 31 gennaio è necessario pagare la quota annuale di iscrizione per i revisori legali 2025.
Il MEF con un comunicato ha riepilogato le modalità di pagamento:
- online,
- o con altre modalità.
Contributo annuale Revisori Legali 2025: via ai pagamento
Il base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in Euro 57,00.
In particolare, a decorrere dal 2 gennaio 2025 è possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line del nuovo importo accedendo, tramite SPID, o CIE all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale”.
Come già accaduto nel 2024, non saranno trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID o CIE all’area riservata del portale della revisione legale.
Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali.
La comunicazione sarà trasmessa al Domicilio digitale comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.
Attenzione al fatto che, ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno.
In caso di omesso o ritardato pagamento del contributo, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone secondo quanto previsto dall’articolo 24-ter la sospensione per morosità, e decorsi ulteriori sei mesi dal provvedimento di sospensione, in caso di perdurare dell’inadempimento del pagamento del contributo annuale, la cancellazione dal registro dei revisori.
Il MEF precisa che per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata occorre sapere che:
- i revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA®, disponibili:
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- sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.
- Presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello,ecc). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.
- il pagamento può essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..
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Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco
Con il pronto ordini n 94/2024 il CNDCEC replica ad un dubbio sull'iscrizione nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata.
Un Ordine Territoriale domandava se un professionista iscritto all'Albo che ha avuto incarichi come commissario giudiziale in procedure di accordo di ristrutturazione del debito, anche con transazione sui crediti tributari ex art 63 CCII, disponga dei requisiti di accesso all'elenco di cui in oggetto.
Vediamo il chirimento del Consiglio Nazionale.
Esperti composizione negoziata: requisiti per l’iscrizione all’elenco
Il CNDCEC specifica che per quanto attiene alle esperienze di cui all'art 13 comma 3, CCII, valevoli ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti indipendenti, le Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia diffuse con circolare del 29 dicembre 2021 dando rilievo alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale, annoverano tra gli incarichi indicativi di specifica e precedente esperienza nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d'impresa, quello di commissario giudiziale.
Considerato che, il commissario giudiziale può essere nominato in caso di accesso al giudizio di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti al quesito posto si fornisce risposta positiva.Ricordiamo che il comma 3 dell'art 13 prevede che Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalita' di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti:
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuita' aziendale omologati.
- Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuita' aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.
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Nuovo ordinamento professionale dei Commercialisti: cosa contiene
Con un comunicato stampa del 19 novembre il CNDCEC infoma di aver approvato il nuovo ordinamento professionale.
Il testo sarà sottoposto già nei prossimi giorni all’attenzione delle forze politiche, viene precisato che la riforma interviene in maniera significativa su numerosi aspetti della professione, vediamo una sintesi di cosa è stato modificato.
Nuovo Ordinamento professionale commercialisti: cosa contiene
Come specificato nel comunicato stampa del CNDCEC datato 19.11 le modifiche sono state apportate:
- all’oggetto della professione,
- alle norme sulle incompatibilità,
- sull’esercizio della professione in forma associata,
- sulla disciplina del tirocinio,
- sulla regolamentazione dei consigli di disciplina territoriali e su quello nazionale,
- su morosità e conseguente sospensione o cancellazione dall’albo,
- sulla disciplina dei compensi,
- sull’assicurazione professionale,
- sul sistema elettorale e sulle specializzazioni.
Il Presidente De Nuccio hsi è espresso in proposito evidenziando che: “Con l’approvazione di questo testo abbiamo scritto una pagina fondamentale per il futuro della professione. Ora sarà massimo il nostro impegno per illustrare la riforma a tutte le forze politiche, affinché si giunga in tempi rapidi ad un suo approdo in Parlamento”. “
La riforma, come detto è ampia e organica e il Consiglio nazionale ha affrontato questioni nevralgiche per la professione e per la sua futura evoluzione strettamente correlate a un contesto normativo e socioeconomico delle professioni ordinistiche, e del Paese in generale, in repentino e continuo cambiamento.
Nuovo Ordinamento Commercialisti: il sistema misto per le elezioni
Il comunicato specifica anche che, in merito alle elezioni del Consiglio nazionale, si è scelto un sistema elettorale misto, ossia: 50% ai consiglieri degli Ordini territoriali e 50% agli iscritti.
Viene confermata la quota riservata al genere meno rappresentato nelle liste elettorali (due quinti), c’è l’introduzione di una quota riservata agli under 45.
Si mira con le novità al coinvolgimento di tutti i colleghi iscritti nell’albo e alla necessità che questi siano non solo adeguatamente rappresentati, ma anche protagonisti sia nella scelta dei rappresentanti territoriali, sia di quelli nazionali.
Secondo De Nuccio: “il sistema misto consente di tener conto della volontà degli iscritti e al contempo di non rinunciare al riconoscimento dell’importante ruolo svolto dai Consigli degli Ordini, facilitando, attraverso l’attribuzione del voto ai Consiglieri un’ulteriore estensione dell’elettorato attivo. Il nuovo sistema di voto, inoltre, se da un lato determina implicitamente una revisione del peso elettorale espresso dai Consigli degli Ordini, dall’altro consente agli Ordini più grandi di continuare ad avere un peso maggiore rispetto agli Ordini di minori dimensioni, perché i loro iscritti avranno maggiore incidenza – essendo più numerosi – nell’espressione del voto e conseguentemente nell’elezione del Consiglio Nazionale. Il passaggio dal sistema attuale al sistema misto lascia invariato il peso elettorale di ogni Ordine. Nel sistema misto, infatti, la maggiore regressività (degli Ordini più grandi rispetto ai più piccoli), dovuta alla modifica del voto ai Consiglieri degli Ordini, viene compensata dal recupero del peso degli iscritti. Nel sistema ante riforma agli Ordini più grandi è attribuito un peso inferiore al numero di iscritti in virtù di un principio di perequazione. Con il nuovo sistema elettorale misto viene rispettato il principio di perequazione, mentre l’intero sistema risulta molto più democratico perché viene dato più peso agli iscritti”.
Infine, per tener conto del principio della segretezza e libertà della partecipazione al voto è previsto che l’elezione del Consiglio nazionale avvenga con votazione segreta attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma informatica.
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Semplificazioni bilanci PMI: consultazione OIC prolungata fino al 20.12
L'OIC nell'ambito del progetto di semplificazione delle norme di bilancio per i soggetti minori quali le PMI invita ad inviare i propri input entro il 20 dicembre (termine prorogato, dall'iniziale 20.11, con comunicato dell'OIC)
I soggetti interessati alla call possono essere, come dettagliato dallo stesso OIC:
- prepares o imprese
- professione contabile
- auditors
- useres o finanziatori
Semplificazioni PMI: l’OIC avvia la richiesta di questionari entro il 20 novembre
Il comunicato stampa datato 21 ottobre dell'organismo italiano di contabilità specifica che, nell’ambito del progetto volto a semplificare le norme di bilancio per i soggetti di minori dimensioni (piccole e micro imprese) l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha posto in consultazione quattro questionari destinati ai suoi principali stakeholder.
Il progetto trae origine da istanze provenienti da alcuni stakeholder dell’OIC e di particolare attualità se si considera che l’art. 9 della legge 9 agosto 2023, n. 111, nel recare la delega fiscale, ha previsto che tra i principi e i criteri direttivi specifici che devono ispirare il Governo nell’esercizio della delega vi sia anche quello di “semplificare e razionalizzare la disciplina del codice civile in materia di bilancio, con particolare riguardo alle imprese di minori dimensioni”.
I suggerimenti che perverranno nel corso della consultazione – che si concluderà il prossimo 20 novembre – potranno essere utili all’OIC sia per valutare eventuali iniziative da intraprendere in tema di principi contabili ma anche nei confronti del legislatore considerato che l’OIC, ai sensi dell’art. 9-bis del d.lgs. 38/2005, “fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile”.
All’iniziativa dell’Organismo Italiano di Contabilità sono interessate potenzialmente circa un milione di imprese, secondo i parametri stabiliti dalla nuova direttiva contabile europea.
La raccolta di input avverrà attraverso 4 differenti questionari, ciascuno focalizzato sulle caratteristiche specifiche dello stakeholder cui è rivolto:
un questionario per i preparers (le imprese),
uno per la professione contabile,
uno per gli auditor
e uno per gli user (i finanziatori).
Ciascuno di essi si articola su varie tipologie di domande:
- conoscitive,
- di carattere generale,
- sulle semplificazioni esistenti e
- sulle principali problematiche riscontrate nella predisposizione del bilancio.
All’esito della consultazione, l’OIC valuterà la pubblicazione di un feedback statement in cui i dati pervenuti saranno considerati su base aggregata e anonima.