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Formazione commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?
In data 30 settembre viene pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia il nuovo Regolamento per la la formazione professionale continua dei Commercialisti.
Tra le novità, spicca quella relativa ai crediti annuali obbligatori.
Formazione continua commercialisti: quanti crediti annui devo maturare?
Nel dettaglio viene riformulato l’obbligo formativo ed eliminato il minimo di 20 crediti formativi annuali.
La nuova formulazione dell’art. 5 prevede che l’obbligo formativo è assolto con il conseguimento di 90 CFP nel triennio, senza alcun limite annuale.
Conseguentemente sono state eliminate tutte le disposizioni, contenute negli articoli 5 e 6, che consentivano la riportabilità dei crediti formativi da un anno all’altro dello stesso triennio.
La riportabilità dei crediti formativi da un triennio ad un altro nel nuovo Regolamento è prevista esclusivamente per i crediti conseguiti attraverso i corsi di alta formazione realizzati dalle SAF, sempre che l’iscritto abbia terminato con profitto il corso di alta formazione.
L’eliminazione del minimo annuale dei 20 CFP ha ridotto anche gli adempimenti degli Ordini che non dovranno più procedere con le verifiche annuali.
Leggi anche Formazione continua Commercialisti: nuovo regolamento dal 1.10 per tutte le altre novità.
Formazione continua commercialisti: che cos'é?
Ricordiamo che con l'espressione “formazione professionale continua” si intende ogni attività di:
- approfondimento,
- perfezionamento,
- sviluppo,
- aggiornamento
- nonché acquisizione
di conoscenze teoriche e competenze professionali, anche specialistiche, in tempi successivi al percorso formativo svolto per l’iscrizione nell’Albo professionale.
Tali attività sono svolte nell’interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell’interesse pubblico.
Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
Lo svolgimento della “formazione professionale continua” è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell’Albo.
Sono tenuti a svolgere l’attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio della professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articoli 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005 ovvero professionisti sospesi dall'esercizio della professione per mancata comunicazione del domicilio digitale ai sensi dall’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76.
La “formazione professionale continua” è svolta mediante:
- a) la frequenza di corsi di alta formazione, corsi, seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde, dibattiti e congressi attinenti alle materie oggetto dell’esercizio dell’attività professionale e accreditati dal Consiglio Nazionale,
- b) lo svolgimento delle attività formative particolari di cui all’articolo 16.
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Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Con informativa n. 122 del 4 ottobre il CNDCEC rende noto che grazie al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta confermata, anche nei prossimi anni, la possibilità di accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia.
Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Il Servizio procure web consente ai Commercialisti di:
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973;
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41- bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS);
- presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi;
- consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi);
- consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate;
- richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica;
- presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS;
- accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.
Il vanataggio del Servizio web “Procure” è che con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti.
Procure web Commercialisti: chi può accedere
L’accesso al Servizio è riservato a chi è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel:
- A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A
- A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali
- A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B.
Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.
Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca (v. all. 1).
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
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Revisori legali: sanzioni MEF per mancate comunicazioni
In data 26 settembre si legge sul sito della revisione legale del MEF un comunicato con i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione degli incarichi da revisore legale e del domicilio digitale.
Omesse comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni MEF
Nel dettaglio, sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento:
- degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro,
- e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.
Il MEF specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuativa, ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:
- l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012)
- la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).
Mancate comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni
Rilevate le omissioni, le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010:
- a 50,00 Euro a 2.500,00 Euro tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.
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Piattaforma ArSOS antiriciclaggio: attiva dal 15.09
Con informativa n 116 del 15 settembre, il CNDCEC informa della attivazione della piattaforma per l'invio delle segnalazioni sospette allo IUF ai fini dell'antiriciclaggio.
Nel dettaglio facendo seguito all’informativa n. 104/2023 si evidenzia che a partire dal 15 settembre è di nuovo attivo il sistema di trasmissione delle SOS per il tramite del Consiglio Nazionale.
La nuova piattaforma ArSOS (disponibile nella sezione iscritti/ArSOS presente nell’homepage del sito del Consiglio Nazionale) consente agli Iscritti che devono effettuare una SOS di mantenere l’anonimato nei confronti dell’UIF.
Accedendo alla nuova piattaforma, l’iscritto, attraverso una suite di applicazioni, può:- compilare una SOS secondo il format definito dall’UIF, con controlli formali e sostanziali diretti a minimizzare la possibilità di errori;
- procedere all’invio della SOS all’UIF;
- veicolare tutte le informazioni da e verso l’UIF cifrate (non solo le SOS ma anche gli eventuali riscontri a richieste di integrazione ovvero di sostituzione delle SOS effettuate);
- ricevere gli esiti dei controlli effettuati dall’UIF.
Piattaforma ArSOS: come funziona
Per inviare una SOS, l’Iscritto dovrà:
- utilizzare l’applicazione “Compilatore SOS” procedendo a inserire le informazioni richieste dal format (operazione/i oggetto della prestazione, soggetti, rapporti e legami). Il compilatore guida l’utente al corretto inserimento dei dati richiesti. All’esito della compilazione, l’utente dovrà salvare il file in chiaro (da conservare) e il file cifrato da inviare all’UIF;
- effettuare l’invio della SOS cifrata tramite accesso all’applicazione “Portale invii”, utilizzando la funzione “Invia SOS”.
Il sistema provvederà all’invio della SOS (priva del nome del segnalante) al portale INFOSTAT-UIF che restituirà una ricevuta attestante l’esito dei controlli effettuati sul suo contenuto.
Tale ricevuta sarà resa disponibile al segnalante nell’applicazione “Portale Invii” e, nel caso in cui sia stata attivata la specifica funzione, verrà a questi inviata via e-mail all’indirizzo indicato per ricevere le notifiche.
La notifica reca in allegato un documento non cifrato contenente l’indicazione del numero di protocollo attribuito alla SOS dall’UIF e l’esito della sua avvenuta acquisizione o scarto.
Nel caso in cui la SOS venga scartata, nella suddetta comunicazione saranno indicate le anomalie riscontrate che dovranno essere sanate: Clicca qui per ulteriori istruzioni.
Infine si informa che, al fine di favorire l’utilizzo del nuovo applicativo, è stato predisposto un servizio di assistenza fruibile tramite e-mail all’indirizzo: [email protected].
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Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre
Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.
Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi per il 2022.
Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda
Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito
Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:
• Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
• Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
• Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
• Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
• Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
• Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
• Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
In presenza di figli con disabilità il limite reddituale è pari a Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del
- 40% per ogni ulteriore componente e del
- 60% per ogni ulteriore figlio disabile
Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.
Importo ed erogazione del contributo
L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO
Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto 35 anni l’importo del contributo arriva al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.
Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.
I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente.
Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.
Modalità e scadenza per la presentazione della domanda
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023
Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:
a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online
b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente
c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;
e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia
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Commercialisti: proroga al 22 settembre invio dati del personale all’Ordini
Con l'Informativa n 97 del 17 luglio il CNDCEC informa gli ordini della proroga dal 22 luglio al 22 settembre dell'invio dati 2022 alla Corte dei Conti a loro carico.
L’adempimento, originariamente fissato al 22 luglio, (ex art. 60 comma 2 del DLgs. 165/2001) per l’invio dei dati del conto annuale 2022 è prorogato al 22 settembre 2023.
Si precisa che, l'informativa in oggetto segue la precedente n 91 del 5 luglio della quale si richiama sinteticamente il contenuto.
L’art. 20 del D.L. 22/04/2023, n. 44 (convertito in legge dalla L. 21/06/2023, n. 74, in G.U. 22/04/2023, n. 95), al comma 3-quinquies, ha modificato l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, con l’inserimento di un periodo volto a prevedere l’applicabilità agli Ordini e ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa dell’obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo (obbligo previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2).
Si ricorda che l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, prevede altresì che gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
A sua volta, l’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche presentino, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale.
Si rammenta che per il citato adempimento, sin dall’annualità 2018, nella Circolare Mef – RGS n.15 del 16/05/2019 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018, gli Ordini professionali risultavano tra gli enti tenuti ad effettuarlo, pure in assenza di una espressa previsione normativa (vedasi informativa n. 48 del 29 maggio 2019 e n. 51 del 14 giugno 2019).
Le indicazioni per procedere all’adempimento sono contenute nella circolare MEF – RGS: Circolare dell'8 giugno 2023, n. 23 e relativo allegato Allegato 2022.
Si informava infine che da informazioni acquisite, il termine per l’invio dei dati, 22 luglio 2023, potrebbe, per gli Ordini professionali, essere prorogato.
La proroga viene appunto comunicata con l'informativa n 97 del 17 luglio.
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Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il CNDCEC sottolinea che: “Il 30 giugno scorso è entrata in vigore la seconda parte della riforma Cartabia sulla mediazione, ma i relativi decreti ministeriali non sono stati ancora emanati. Una situazione che rende di fatto impossibile agli organismi di mediazione pubblici operare nel rispetto della nuova disciplina”.
Il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio lancia un appello al Governo “affinché vengano al più presto emanate le norme regolamentari necessarie alla continuazione dell’erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale da parte degli organismi di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativamente ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, diversamente non protocollabili, né assegnabili”.
La consigliera segretaria del Consiglio nazionale con delega alle funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco evidenzia la preoccupazione secondo la quale l’omessa regolamentazione possa disincentivare il ricorso alla mediazione civile e commerciale.
Il comunicato datato 3 luglio sottoliena come ci sia il rischio che si configuri un maggior ricorso al contenzioso giudiziario, cosa che renderebbe problematico il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del PNRR, ossia quello di riportare il processo ad un modello di efficienza e competitività attraverso, innanzitutto, la riduzione del tempo del giudizio dei processi civili in tutti i gradi di giudizio.
Viene evidenziato che una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e il rilancio dell’economia del Paese.
I commercialisti ricordano che l’efficacia nel settore Giustizia si raggiunge proprio con l’attività di regolamentazione all’entrata in vigore della riforma.
Le finalità della riforma del processo civile attengano, oltre all’abbattimento del tempo di definizione dei processi civili, proprio alla valorizzazione delle forme di giustizia alternativa.
Più nello specifico, con riferimento agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quali la mediazione, la riforma ha esteso i casi per i quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, introducendo tra le controversie per cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.