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Professione abusiva Commercialista: le regole dalla Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 4673/23, sinteticamente, ha stabilito che la tenuta dei registri contabili e la redazione delle dichiarazioni dei redditi, senza la prescritta abilitazione, comportano la condanna per esercizio abusivo della professione di Commercialista.
Vediamo maggiori dettagli del caso di specie giunto in Cassazione.
Professione abusiva commercialista: sentenza n 4673/2023 della Cassazione
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma che aveva condannato l'imputata per i reati di truffa aggravata e di esercizio arbitrario della professione di esperto contabile.
Nel dettaglio, si addebita di avere esercitato la professione di esperto contabile senza avere conseguito la prescritta abilitazione e di avere indotto in errore il cliente trattenendo indebitamente somme che questi le versava per il pagamento di debiti tributari e previdenziali, così procurandosi un ingiusto profitto.
Il ricorso dell'imputata è stato considerato inammissibile, vediamo il perchè.
La Cassazione sottoliena che nel caso di specie, la prima censura proposta è generica in quanto risulta reiterativa del motivo di appello cui la Corte ha fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla piena attendibilità della persona offesa, che ha fornito dettagliata indicazione degli importi consegnati all'imputata e da costei non versati, che costituiscono l'ingiusto profitto del reato.
La Corte ha osservato che le accuse hanno trovato significativo riscontro nella documentazione acquisita, ad ulteriore riprova della fondatezza della prospettazione accusatoria.
Le Sezioni Unite della Corte, con la pronunzia richiamata dal difensore hanno affermato che integra il reato di esercizio abusivo di una professione (art 348 cp) , il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorchè lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
Il Dlgs n 139/2005 sostituendo i D.P.R. n. 1067 1068 del 1953, ha istituito l'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e, oltre a una elencazione di attività comune alle due categorie, ha previsto un lungo elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla Sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti alla Sezione B (Esperti contabili) dell'Albo, fra le quali sono state incluse le seguenti:
- "a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
- b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarle e cura degli ulteriori adempimenti tributari.
La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B consente senz'altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, le apparenze dell'attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile a norma dell'art 348 cp.
E' di tutta evidenza che la Corte ha fatto corretta applicazione di queste norme e della suindicata pronunzia, evidenziando nel caso in esame gli indici sintomatici di una falsa apparenza che integra la condotta penalmente rilevante:
- il carattere oneroso della prestazione;
- la durata e risalenza del rapporto con lo studio di contabilità iniziato dapprima con il padre e poi continuato con l'imputata, radiata dall'albo nell'anno 2012;
- lo svolgimento dell'attività in modo organizzato con struttura preordinata e dotato di personale impiegato per l'espletamento delle relative incombenze.
Concludendo, si evidenzia che il CNDCEC ha commentato la sentenza sul proprio sito istituzionale dal quale si evince che secondo il Presidente De Nuccio si tratta di Una sentenza importante ed estremamente chiara sul concetto di esercizio abusivo della professione di commercialista.
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Albo Commercialisti: gli importi per l’iscrizione 2024
Con informativa n 135 del 31 ottobre, il CNDCEC comunica che è stato deliberato di determinare:
- la quota di contribuzione dovuta per l’anno 2024 da tutti gli iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale,
- nonché la quota dovuta dalle Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013
Albo Commercialisti: gli importi per l'iscrizione 2024
Viene specificato che la quota di iscrizione all'Albo è rideterminata come segue:
- € 50,00 per i professionisti iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale che, al 31 dicembre 2023, non abbiano compiuto i 36 anni di età (la quota 2023 era di 30 euro),
- € 150,00 per tutti gli altri iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale (la quota 2023 era di 130 euro),
- € 150,00 per le Società tra Professionisti costituite ai sensi dell’art. 10 della legge, 12 novembre 2011, n. 183 e del DM 34/2013.
Attenzione al fatto che, viene precisato che gli iscritti sono tenuti al versamento della quota contributiva al Consiglio Nazionale anche nel caso in cui chiedano la cancellazione in corso d’anno.
La quota va corrisposta in due rate di uguale importo da corrispondersi nei termini seguenti:
- la prima rata entro il 15 maggio 2024;
- la seconda rata entro il 15 luglio 2024.
Nell’Informativa il CNDCEC spiega che la quota è stata determinata per far fronte alle maggiori spese necessarie per integrare l'organico con l’inserimento, della figura del direttore generale, per programmare efficacemente l’attività istituzionale e per far fronte alle dinamiche di aumento generalizzato dei prezzi dovute, soprattutto, alle spinte inflattive che si sono manifestate negli ultimi anni.
Albo Commercialisti: contributi straordinari a vantaggio degli iscritti
Il Consiglio Nazionale, in aderenza al programma di mandato che prevede il supporto all’attività istituzionale degli Ordini territoriali negli adempimenti degli obblighi di legge, ha deliberato, inoltre:
- di riconoscere un contributo economico di natura straordinaria a supporto dell’attività istituzionale degli Ordini tenuto conto delle rilevanti incombenze derivanti dalla costante evoluzione normativa che interessa la professione e, in particolare, dei generali e cogenti obblighi derivanti dalla natura pubblica degli Ordini che hanno determinato un notevole incremento dell’attività burocratica connessa, delle attività di gestione e supporto agli Iscritti che gli Ordini pongono in essere per l’iscrizione a numerosi elenchi e registri, dell’approvazione della Legge 111/2023 per il riordino del sistema tributario. Tale contributo una tantum sarà pari complessivamente ad € 60,00 per ciascun iscritto sulla base del numero degli iscritti al 31.12.2022. L’erogazione avverrà in tre quote annuali (quindi tre quote annuali da € 20,00 cadauna) a partire dall’anno 2024. Ogni quota annuale sarà erogata in n. 2 tranche dello stesso importo, mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini territoriali;
- di riconoscere un contributo economico straordinario a favore degli Ordini territoriali, tenuto conto delle numerose richieste pervenute, a supporto dell’attività di DPO– Data Protection Officier di cui al GDPR 679/2016, nella seguente misura e con riferimento agli iscritti al 31.12.2022:
- Ordini con iscritti superiori a 1500 € 7.500,00
- Ordini con iscritti compresi tra 500 e 1500 € 4.500,00
- Ordini con iscritti compresi tra 200 e 500 € 2.100,00
- Ordini con iscritti fino a 200 € 1.500,00. Tale contributo una tantum sarà erogato in tre quote annuali (quindi, ad esempio, per gli Ordini con iscritti fino a 200, tre quote annuali da € 500 cadauna) a partire dall’anno 2024 mediante compensazione con i contributi annuali di competenza degli anni 2024, 2025 e 2026 dovuti dagli Ordini Territoriali
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Formazione continua commercialisti: la figura del Dominus
Con pronto ordini n 120 del 19 ottobre il CNDCEC replica ad un quesito che domanda se può rivestire la funzione di dominus un iscritto che è stato esonerato dall’obbligo di formazione professionale continua ex art. 8, comma 4, del
Regolamento FPC avendo dichiarato:- 1. di non essere in possesso di partita iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- 2. non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
- 3. non esercitare l’attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma, neppure l’attività di sindaco e di revisore contabile;
- 4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ordine ogni variazione relative ai fatti delle dichiarazioni rese.
Viene specificato che il dominus e l’aspirante tirocinante sono dipendenti di due società appartenenti allo stesso gruppo.
In merito, è opportuno innanzitutto precisare che nel nuovo Regolamento della Formazione entrato in vigore il 1° ottobre scorso (informativa 119/2023) la previsione di cui all’art. 8, comma 4, citata nel quesito è ora contenuta al comma 5 del medesimo articolo 8.
Ciò premesso, senza entrare nel merito del caso specifico descritto, la cui valutazione è di esclusiva competenza dell’Ordine, e dovendo dare per presupposta l’avvenuta verifica dell’assenza in capo all’iscritto di una ipotesi di incompatibilità, in riferimento alla questione generale emergente dal quesito si osserva quanto segue.
Come è noto, il tirocinio è un periodo di formazione pratica obbligatorio per l’ammissione all’esame di Stato e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attività proprie della professione (art. 1, D.M. Miur 7 agosto 2009, n. 143).
Avendo ad oggetto l’apprendimento e la collaborazione nelle attività professionali, esso presuppone da un punto di vista logico che colui che riveste il ruolo di professionista affidatario sia un soggetto che eserciti l’attività professionale.
Ne consegue che, nel caso di esonero dall’obbligo formativo per mancato esercizio dell’attività professionale, l’iscritto non può rivestire la funzione di dominus -
Registro Tirocinio Commercialisti: quando si procede alla cancellazione dell’iscritto
Con il Pronto Ordini n. 97/2023 in risposta ad un quesito sulla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di
efficacia del relativo certificato, si evidenzia che, non essendo il registro dei Tirocinanti un registro pubblico, l'Oridne può decidere autonomamente se procedere a cancellare il tirocinante, abilitatosi alla professione, prima del decorso dei 5 anni previsti dalla norma.
In dettaglio, si chiedeva se alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.P.R. 137/2012, ai sensi del quale: « Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti», sia legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
Viene precisato che l’art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/20121 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato.Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”).
Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (rectius del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, passando al caso di specie ed in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna” – non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – si ritiene che codesto Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio. -
Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Con informativa n. 122 del 4 ottobre il CNDCEC rende noto che grazie al rinnovo della Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili resta confermata, anche nei prossimi anni, la possibilità di accesso al Servizio web “Procure” che l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli iscritti agli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili per l’acquisizione delle informazioni relative alla procura conferita dal contribuente al professionista iscritto all’albo per lo svolgimento delle attività di rappresentanza o assistenza del proprio cliente presso gli uffici dell’Agenzia.
Procure web Commercialisti: confermato il servizio
Il Servizio procure web consente ai Commercialisti di:
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative ad avvisi di accertamento ex art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973;
- presentazione e trattazione di istanze di autotutela relative a cartelle di pagamento e ad atti di natura esattiva (e non) relativi a dichiarazioni presentate (artt. 36-bis, 36-ter, 41- bis del d.P.R. n. 600/1973, art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, non lavorabili tramite CIVIS);
- presentazione e trattazione di documentazione per l’ottenimento di rimborsi ad eccezione della presentazione del modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi;
- consegna di documentazione relativa ad atti e/o procedimenti in corso e simili (a titolo esemplificativo: consegna di documenti integrativi richiesti dall’Agenzia delle Entrate, consegna della documentazione richiesta in seguito al controllo sulla spettanza di detrazioni/deduzioni indicate nella dichiarazione dei redditi);
- consegna di documentazione relativa ad atti emanati dall’Agenzia delle Entrate;
- richiesta di informazioni sullo stato di rimborsi e di istanze presentate e di qualsiasi altra pratica;
- presentazione e trattazione di istanze di correzione di versamenti non lavorabili tramite CIVIS;
- accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se autorizzati dai propri clienti.
Il vanataggio del Servizio web “Procure” è che con un’unica delega da conservare presso lo studio, è possibile dunque presentarsi agli sportelli con il solo documento di identità evitando di dover consegnare agli Uffici la delega cartacea del cliente e la sub delega a propri collaboratori o dipendenti.
Procure web Commercialisti: chi può accedere
L’accesso al Servizio è riservato a chi è regolarmente iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con le seguenti tipologie di credenziali Entratel:
- A10 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. A
- A20 – Iscritto nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali
- A25 – Iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sez. B.
Gli iscritti sopra citati possono accedere al Servizio autenticandosi all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate tramite le proprie credenziali Entratel, o in alternativa utilizzando SPID o la CNS.
Una volta autenticato, l’iscritto, tra le voci dei servizi per i professionisti del sito dell’Agenzia, troverà il servizio “Procure” nella sezione “Deleghe Gestione deleghe per Intermediari” oppure potrà utilizzare la funzione di ricerca (v. all. 1).
- registrare, anche in modo massivo, le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento dei seguenti servizi:
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Formazione commercialisti: richiesta contributo CDC entro il 30 settembre
Con Bando 2022 la cassa Dottori Commercialisti ha messo a disposizione 3 milioni di euro per il sostegno ai propri iscritti nella formazione professionale continua.
Si possono richiedere fino al 30 settembre p.v. i rimborsi fino al 50% dei costi sostenuti (100% per gli under 35) per le attività che danno diritto a crediti formativi per il 2022.
Vediamo i requisiti e le modalità per la domanda
Contributi formazione commercialisti: requisiti di reddito
Al fine di poter beneficiare dei contributi i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:
• Euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
• Euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
• Euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
• Euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
• Euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
• Euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
• Euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
In presenza di figli con disabilità il limite reddituale è pari a Euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del
- 40% per ogni ulteriore componente e del
- 60% per ogni ulteriore figlio disabile
Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative non deve essere inferiore a Euro 200, al netto di IVA.
Importo ed erogazione del contributo
L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle attività formative indicate nel Bando. QUI IL TESTO
Per coloro che al 31.12.2021 non avevano compiuto 35 anni l’importo del contributo arriva al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA.
Il contributo erogato comunque non può essere superiore a Euro 1.000 per ogni richiedente.
I contributi sono erogati nel limite delle risorse stanziate sulla base di una graduatoria formata considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati nel 2022 . A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente.
Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.
Modalità e scadenza per la presentazione della domanda
La domanda, a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it, a partire dal 16/01/2023 ed entro il 30/09/2023
Vanno allegati i seguenti documenti e autocertificazioni:
a) autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. con il modulo presente all'interno del servizio online
b) copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente
c) in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
d) copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;
e) documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia
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Procedimento disciplinare Commercialisti: la prescrizione in caso di processo penale
Con il Pronto Ordini n 54 del 3 agosto il CNDCEC replica ad una richiesta di chiarimenti sulla prescrizione del procedimento disciplinare per un iscritto nel caso di processo penale in corso.
Nel dettaglio il quesito chiedeva un’interpretazione dell’art. 20 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, norma che regola la prescrizione e la sua decorrenza anche nei rapporti tra il procedimento disciplinare ed il procedimento penale.
Il CNDCEC evidenzia che, poiché non risulta una giurisprudenza consolidata ed univoca sul punto, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
I dettagli del quesito.
Nel caso in cui l’azione penale sia iniziata successivamente ai cinque anni dalla commissione del fatto e si pervenga ad una sentenza di condanna, si chiedeva se la prescrizione dei fatti dal punto di vista disciplinare si sia comunque compiuta per la mancata apertura dei due procedimenti entro il termine di prescrizione, oppure se si applichi in ogni caso quanto previsto nella seconda parte del comma 3 del suddetto articolo 20 del Regolamento, ovverosia che la prescrizione decorra sempre e comunque dal momento del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il CNDCEC ricorda che l’art. 56 del D.Lgs. n. 139/05 e l’art. 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 18-19 marzo 2015, dispongono che
“L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.
Lìart. 20 al 3° comma, stabilisce inoltre che “ Se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.
Inoltre, si evidenzia che la Corte di Cassazione si è pronunciata più volte al riguardo, ma con due orientamenti differenti:
- uno che propende per la compiuta prescrizione nel caso in cui, nell’arco dei cinque anni, non sia iniziata né l’azione penale né l’azione disciplinare, come riportato nella risposta al PO n. 41/2017, e come recentemente ribadito nell’ambito della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 28386/2020, pubblicata in data 14.12.2020;
- un altro sostenuto dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Unite, n. 1609/2020 del 24.01.2020, già citata nella risposta al PO n. 141/2022, in base al quale, nel caso in cui il fatto costituisca reato, la prescrizione comincia comunque a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.
Tnato premesso il CNDCEC ribadisce e conferma quanto rappresentato nella risposta al PO n. 141/2022, che enuclea il principio applicabile in linea generale secondo cui, quando il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia stata iniziata l’azione penale, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
Concludendo il Consiglio suggerisce che, è bene evitare di esercitare l’azione disciplinare laddove il termine prescrizionale dell’illecito disciplinare sia già interamente decorso al momento dell’esercizio dell’azione penale, fermo restando però che il Consiglio di Disciplina, nell’ambito della propria autonomia decisionale, in presenza di reati particolarmente gravi commessi dall’iscritto, per il quale il medesimo sia stato condannato in via definitiva, potrebbe valutare di esercitare l’azione disciplinare considerando applicabile l’orientamento della Corte di Cassazione in base al quale il termine prescrizionale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.