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    Commercialisti: proroga al 22 settembre invio dati del personale all’Ordini

    Con l'Informativa n 97 del 17 luglio il CNDCEC informa gli ordini della proroga dal 22 luglio al 22 settembre dell'invio dati 2022 alla Corte dei Conti a loro carico.

    L’adempimento, originariamente fissato al 22 luglio, (ex art. 60 comma 2 del DLgs. 165/2001) per l’invio dei dati del conto annuale 2022 è prorogato al 22 settembre 2023.

    Si precisa che, l'informativa in oggetto segue la precedente n 91 del 5 luglio della quale si richiama sinteticamente il contenuto.

    L’art. 20 del D.L. 22/04/2023, n. 44 (convertito in legge dalla L. 21/06/2023, n. 74, in G.U. 22/04/2023, n. 95), al comma 3-quinquies, ha modificato l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, con l’inserimento di un periodo volto a prevedere l’applicabilità agli Ordini e ai Collegi professionali e ai relativi organismi nazionali e agli enti di natura associativa dell’obbligo di presentare annualmente alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – il conto delle spese sostenute per il personale accompagnato da una relazione che espone i risultati della gestione del personale medesimo (obbligo previsto dall’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2). 

    Si ricorda che l’art. 2 del D.L. 101/2013, comma 2-bis, prevede altresì che gli Ordini, i Collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguino, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 

    A sua volta, l’art. 60 del D.Lgs. 165/2001, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche presentino, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per il tramite del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, il conto annuale delle spese sostenute per il personale. 

    Si rammenta che per il citato adempimento, sin dall’annualità 2018, nella Circolare Mef – RGS n.15 del 16/05/2019 contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l’anno 2018, gli Ordini professionali risultavano tra gli enti tenuti ad effettuarlo, pure in assenza di una espressa previsione normativa (vedasi informativa n. 48 del 29 maggio 2019 e n. 51 del 14 giugno 2019). 

    Le indicazioni per procedere all’adempimento sono contenute nella circolare MEF – RGS: Circolare dell'8 giugno 2023, n. 23 e relativo allegato Allegato 2022.

    Si informava infine che da informazioni acquisite, il termine per l’invio dei dati, 22 luglio 2023, potrebbe, per gli Ordini professionali, essere prorogato. 

    La proroga viene appunto comunicata con l'informativa n 97 del 17 luglio.

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    Tirocinio Revisore legale: la relazione annuale secondo le linee guida 2023

    Il MEF ha pubblicato con determina della Ragioneria Generale dello Stato le nuove Linee Guida 2023 per lo svolgimento del tirocinio da revisore contabile. 

    Il documento, viene specificato, sostituisce le precedenti indicazioni datate 2018.

    Come evidenziato dall'introduzione al documento, è ancora significativa la percentuale di tirocini e di relative relazioni che non sono considerate soddisfacenti e che danno luogo all’adozione di provvedimenti di prolungamento del periodo triennale di tirocinio, di qui l'aggiornamento in chiave evolutiva delle precedenti istruzioni.

    Le linee guida costituiscono un ulteriore strumento di ausilio e orientamento per il corretto svolgimento del tirocinio triennale necessario, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 lettera c), del D.lgs. 39/2010, per l’iscrizione al registro dei revisori legali.

    La relazione annuale nel Tirocinio del Revisore legale:  linee guida 2023

    Al termine di ciascun anno di tirocinio, nonché in occasione di ogni trasferimento presso altro studio professionale o società di revisione legale, l’aspirante revisore legale è tenuto a redigere un’apposita relazione, secondo il modello-tipo allegato alle Linee guida 2023, modulo TR-04. 

    La relazione annuale: 

    • è sottoscritta anche dal soggetto presso il quale il tirocinio è svolto, in quanto parte essenziale del “patto” formativo professionale; 
    • riporta gli atti ed i compiti relativi ad attività di revisione legale cui il tirocinante ha partecipato; 
    • è presentata all’Amministrazione vigilante affinché sia consentito, in via amministrativa, un controllo sostanziale sull’attività svolta. 

    La Commissione centrale per i revisori legali, alla quale spetta la valutazione della relazione annuale ed il parere in merito al rilascio del provvedimento di fine tirocinio, al fine di uniformare i giudizi a degli opportuni standard, ha individuato una serie di criteri attraverso i quali poter ritenere una relazione soddisfacente. 

    La relazione annuale deve:

    • illustrare il compimento di attività strettamente inerenti la revisione legale, 
    • descritte in modo dettagliato e preciso,
    • in base alle quali la Commissione centrale potrà formare il proprio convincimento sull’effettiva e adeguata partecipazione del tirocinante all’attività di revisione legale condotta dal dominus. 

    Le linee guida appunto forniscono una elencazione dei criteri da rispettare nella redazione della relazione, e degli indici più significativi di relazione soddisfacente, corredata da taluni esempi di relazione insufficiente, al fine di disincentivare la diffusione di “bad practice” nella presentazione delle relazioni e di consentire a un maggior numero di tirocinanti di adeguarsi per tempo al corretto svolgimento dell’attività di tirocinio.

    Sono da ritenersi insufficienti le relazioni che indicano: 

    a) esclusivamente attività non pertinenti alla revisione legale; 

    b) prevalentemente attività parzialmente pertinenti.

    Esempi di insufficienza come da esempio delle Linee Guida MEF

    Attenzione al fatto che nella relazione:

    • NON devono essere riportate attività diverse da quelle tipiche della revisione legale,
    • e qualora indicate NON saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione centrale.

    Sono da ritenersi insufficienti le relazioni contenenti attività di revisione legale descritte in modo generico e che si limitano a riportare l’elenco delle attività di revisione legale senza fornire ulteriori elementi di dettaglio.

    La relazione deve essere originale e non deve presentare un contenuto ripetitivo di altre relazioni o documenti di diverso tipo, anche circolanti per via informatica.

    A tal proposito, è opportuno richiamare l’attenzione sulle sanzioni previste dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 39 del 2010, a carico del tirocinante, del revisore o della società di revisione legale, in caso di dichiarazioni mendaci. 

    Per un esempio di relazione sufficiente si rimanda alla consultazione delle linee guida 2023 alla parte IV.

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    Organismi mediazione: i Commercialisti chiedono i provvedimenti attuativi

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il CNDCEC sottolinea che: “Il 30 giugno scorso è entrata in vigore la seconda parte della riforma Cartabia sulla mediazione, ma i relativi decreti ministeriali non sono stati ancora emanati. Una situazione che rende di fatto impossibile agli organismi di mediazione pubblici operare nel rispetto della nuova disciplina”. 

    Il presidente del consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio lancia un appello al Governo “affinché vengano al più presto emanate le norme regolamentari necessarie alla continuazione dell’erogazione dei servizi di mediazione civile e commerciale da parte degli organismi di mediazione disciplinati dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, relativamente ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, diversamente non protocollabili, né assegnabili”.

    La consigliera segretaria del Consiglio nazionale con delega alle funzioni giudiziarie e ADR, Giovanna Greco evidenzia la preoccupazione secondo la quale l’omessa regolamentazione possa disincentivare il ricorso alla mediazione civile e commerciale. 

    Il comunicato datato 3 luglio sottoliena come ci sia il rischio che si configuri un maggior ricorso al contenzioso giudiziario, cosa che renderebbe problematico il raggiungimento di uno dei più importanti obiettivi del PNRR, ossia quello di riportare il processo ad un modello di efficienza e competitività attraverso, innanzitutto, la riduzione del tempo del giudizio dei processi civili in tutti i gradi di giudizio. 

    Viene evidenziato che una giustizia rapida e di qualità stimola la concorrenza e il rilancio dell’economia del Paese.

    I commercialisti ricordano che l’efficacia nel settore Giustizia si raggiunge proprio con l’attività di regolamentazione all’entrata in vigore della riforma.

    Le finalità della riforma del processo civile attengano, oltre all’abbattimento del tempo di definizione dei processi civili, proprio alla valorizzazione delle forme di giustizia alternativa.

    Più nello specifico, con riferimento agli strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie quali la mediazione, la riforma ha esteso i casi per i quali il ricorso alla mediazione è obbligatorio, introducendo tra le controversie per cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, anche i contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.

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    Commercialista residente estero: come si regola l’iscrizione all’Albo?

    Con un pronto ordini datato 27 giugno il CNDCEC replica ad un quesito con il quale si domandava se un iscritto nella seziona A dell’Albo, avente un rapporto di “lavoro esclusivo” nella città di Londra dove è in procinto di trasferire la propria residenza, possa mantenere l’iscrizione all’Albo oppure essere iscritto nell’Elenco Speciale

    Viene ricordato che ai sensi dell’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005 ai fini dell’iscrizione o del mantenimento dell’iscrizione nell’Albo può procedersi:

    • sia in base al requisito della residenza,
    • sia in base al domicilio professionale, intendendosi per quest’ultimo, come più volte chiarito dal Consiglio Nazionale, il luogo in cui il professionista esercita in maniera “prevalente” ed effettiva la propria attività professionale. 

    Come illustrato nell’informativa 22/2019, esso si caratterizza principalmente per l’elemento soggettivo dell’intenzionalità di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale (“prevalente”) delle proprie relazioni economiche professionali e risulta verificabile sulla base di determinati dati oggettivi, quali la frequenza, la periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari etc.

    Il CNDCEC precisa che in mancanza di residenza nel territorio italiano ed in assenza anche di un “domicilio professionale” in Italia non sono soddisfatti i requisiti di cui all’art. 36, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 139/2005.

    Inoltre, si ricorda che ai fini dell’iscrizione nell’Elenco Speciale dei non esercenti di cui all’art. 37 D.Lgs. n. 139/2005 è necessaria la sussistenza di una delle ipotesi di incompatibilità con l’esercizio della professione previste dall’art. 4 D.Lgs. 139/2005 oltre, naturalmente, il requisito alternativo della residenza o del domicilio professionale che radica la competenza dell’Ordine. 

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    Fondo Garanzia Professionisti: tutte le regole per i Commercialisti

    Con un comunicato stampa del 3 luglio la Cassa dei dottori Commercialisti informa della novità del Fondo di Garanzia per i professionisti di mediocredito.

    In particolare, vengono specificati i requisiti per averne diritto oltre all'elenco dei beneficiari per ciò attiene la categoria dei Commercialisti.

    Si informa del fatto che, con la partenza della sezione dedicata del Fondo di garanzia delle PMI, gli iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti potranno beneficiare di una “garanzia rafforzata” a loro dedicata. Grazie all’accordo siglato fra la Cassa Dottori Commercialisti (CDC) e la Cassa Depositi e Prestiti è operativa la Sezione del Fondo di garanzia PMI, gestito da Mediocredito Centrale, riservata gli Iscritti della CDC. La “Sezione Dottori Commercialisti” ha l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo PMI, fino all’80% dell’importo finanziato e fino al 90% dell’ammontare oggetto di riassicurazione, ove presente. 

    Fondo Garanzia professionisti: le regole per i commercialisti

    Il comunicato della CDC specifica che, possono usufruire della garanzia:

    • il singolo iscritto alla Cassa che sia in regola con il pagamento dei contributi.
    • la Società/Associazione tra professionisti, nella quale tutti i soci/associati siano iscritti alla CDC e in regola con i pagamenti dei contributi dovuti alla Cassa. Ove non tutti i soci/associati siano in regola con detto obbligo, potranno beneficiare, esclusivamente a titolo individuale, i professionisti, che siano in regola.
    • il singolo iscritto alla Cassa che sia socio/associato di una Società/Associazione tra professionisti di tipo multidisciplinare, ossia composta anche da soci/associati non iscritti alla CDC. L’iscritto potrà beneficiare a titolo individuale purché sia in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Cassa.

    Fondo Garanzia Commercialisti: presenta la domanda

    Per beneficiare della garanzia rafforzata l’iscritto interessato dovrà, al momento della richiesta di finanziamento in Banca, presentare la richiesta di accesso al Fondo di garanzia PMI compilando l’Allegato 4 Modulo richiesta agevolazione soggetto beneficiario indicando nella sezione dedicata la propria iscrizione alla CDC

    L’Allegato 4 è scaricabile sul sito del Fondo PMI al seguente indirizzo:

    Condizione necessaria per poter beneficiare del finanziamento è la presentazione alla Banca del certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla CDC

    Il certificato può essere richiesto attraverso il già operativo Servizio online “Certificazione Posizione Contributiva – CPC” disponibile nella sezione riservata.

    Fondo Garanzia Commercialisti: operazioni finanziarie a garanzia rafforzata

    Il comunicato della Cassa specifica che sono interessate tutte le operazioni rientranti nel perimetro di attivazione del Fondo di garanzia PMI legate allo svolgimento dell’attività professionale (es. acquisto di strumenti professionali). 

    La garanzia è richiedibile presso gli istituti bancari attivi sul territorio italiano che operano con Il Fondo di garanzia PMI.

    Fondo Garanzia professionisti: le regole generali per tutti

    Con un comunicato stampa del 28 giugno Mediocredito Centrale (MCC), gestore del Fondo di garanzia per le PMI nell’ambito della Sezione speciale istituita da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), informa del fatto che:

    • ha avviato l’operatività delle Sottosezioni Professionisti, 
    • finanziate con 5,4 milioni di euro da sette casse professionali aderenti all’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (ADEPP).

    In particolare, le Sottosezioni Professionisti della Sezione speciale CDP hanno l’obiettivo di finanziare l’incremento delle coperture, rispetto a quelle ordinarie previste dal Fondo:

    • fino al 90% per la riassicurazione
    • fino all’80% dell’importo dell’operazione finanziaria per la garanzia diretta.

    Viene precisato che nell’attuale contesto di applicazione della disciplina transitoria del Fondo, l’aumento riguarda tutte le operazioni di riassicurazione, che prevedono attualmente una copertura all’80%, e le operazioni di garanzia diretta che hanno una copertura al 60% (finanziamenti per liquidità a favore dei professionisti in fascia 1 e 2 del modello di rating del Fondo).

    I beneficiari della nuova operatività gestita da MCC sono

    • avvocati, ingegneri, architetti, dottori commercialisti, biologi, medici, odontoiatri, consulenti del lavoro, attuari, chimici, fisici, dottori agronomi e forestali e geologi,
    • iscritti a una delle sette casse: ENPAB, ENPACL, EPAP, ENPAM, CASSA DOTTORI COMMERCIALISTI, CASSA FORENSE, INARCASSA.

    Viene precisato che le Sottosezioni Professionisti sono state istituite nell’ambito della Convenzione stipulata tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e CDP.

    Sostanzialmente il professionista che si rivolge a una banca per avere un finanziamento può richiedere la garanzia del Fondo; sulla cifra richiesta dovrà fornire garanzie con risorse proprie solo per la parte non coperta (il 20% per la riassicurazione e il 10% per la garanzia diretta). 

    Francesco Minotti amministratore delegato di mediocredito ha dichiarato:

    “Con questa nuova operatività del Fondo avviamo una partnership strategica con ADEPP e quindi con il mondo dei professionisti che costituiscono un pilastro fondamentale del tessuto economico e sociale del nostro Paese. Il Fondo di garanzia si conferma uno strumento importante per agevolare l’accesso al credito, lo sviluppo e la crescita delle imprese e dei professionisti.”

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    Professione Revisione legale: regole in vigore dal 01.07 per l’esame di abilitazione

    Con Decreto n 71/2023 pubblicato in GU n  139 del 16 giugno viene pubblicato il regolamento che modifica il precedente n  63/2016 con la disciplina in materia dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

    Il decreto in vigore dal 1 luglio, con il primo articolo reca modifiche alla composizione della commissione esaminatrice e in particolare la commissione  esaminatrice è nominata  con  decreto del  direttore generale  della  Direzione  generale   degli  affari  interni   del Dipartimento per  gli  affari  di  giustizia  del  Ministero   della giustizia, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, ed  è composta da:

    • a)  un  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a  quella  di magistrato di III valutazione di professionalità che la presiede;
    • b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 1;
    • c) un revisore legale iscritto  nel  registro  da  almeno  cinque anni;
    • d) un dirigente del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

    Con l'art' 2 sono fornite indicazioni dettagliate sullo svolgimento delle prove scritte, e nello specifico relativamente a:

    • tempistiche;
    • modalità di sorteggio delle materie d’esame;
    • durata per lo svolgimento di ciascuna delle prove;
    • testi legislativi ammessi alle prove;
    • adempimenti al cui rispetto sono tenuti i candidati durante le prove;
    • modalità di correzione e di valutazione degli elaborati.

    In merito alla prova orale si prevede che:

    «3.  Le prove orali si svolgono in un'aula  aperta  al  pubblico,  ovvero  in videoconferenza attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che assicurino  la  pubblicità della  stessa,   l'identificazione   dei partecipanti  e  la  sicurezza  delle   comunicazioni   e   la   loro tracciabilità e ferma restando la presenza,  presso  la  sede  della prova di esame, del segretario della commissione e del  candidato  da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata superiore  a sessanta minuti.»

    Nel terzo e ultimo articolo viene previsto che

    "Sono infine esonerati dal controllo delle conoscenze teoriche per  le materie di cui all'articolo  1,  comma  1,  che  hanno  già formato oggetto di esame universitario, secondo le modalità contenute  nella convenzione quadro di cui all'articolo 3, comma  1-bis,  del  decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i soggetti che  hanno  conseguito il titolo di studio indicato nella convenzione medesima." 

    Allegati:
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    Sospensione termini tributari per malattia del Commercialista: istruzioni del CNDCEC

    Con il pronto ordini del 12 giugno il CNDCEC replica ad un quesito relativo alla sospensione dei termini degli adempimenti tributari per malattia del professionista.

    Il Consiglio, dopo un riepilogo normativo del comma 929 e seguenti della legge n 234/2021 ricorda che, sul tema, è stata avviata una interlouzione con le Entrate che è ancora in corso, ma con la Risposta a interpello n 248 del 13 marzo 2023 sono stati forniti utili chiarimenti.

    Sospensione termini tributari malattia del professionista: decorrenza dei termini

    Viene precisato che, la sospensione disposta dalle norme sopra richiamate opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

    Conseguentemente, è stato ritenuto che non possano beneficiare della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai sessanta giorni decorrenti dall’evento, ancorché non sia terminato il periodo di riabilitazione presso il domicilio, nel presupposto che il cliente del professionista si sia nelle more attivato al fine di individuare un sostituto cui riaffidare l’incarico. 

    L’Agenzia ha anche precisato che l’indicazione dei sessanta giorni rappresenta un “limite massimo”, sicché, nell’ipotesi di degenza ospedaliera/cure domiciliari per un periodo inferiore, la sospensione opera solo limitatamente agli adempimenti con scadenza in detto periodo.

    In merito alla decorrenza e alla durata della sospensione, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che la stessa operi a partire dalla data di scadenza dell’adempimento che cade nei sessanta giorni successivi al ricovero in ospedale/inizio delle cure domiciliari (o nel periodo inferiore di degenza ospedaliera/cure domiciliari) fino al trentesimo giorno seguente la dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari.

    Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al termine predetto.

    L’Agenzia delle entrate ha ribadito che il legislatore, al comma 931, nel definire la decorrenza e la durata del periodo di sospensione, ha concesso ulteriori trenta giorni successivi alla data di dimissione dalla struttura sanitaria/conclusione delle cure domiciliari, al fine di garantire al professionista, oramai in buone condizioni di salute, un lasso temporale nel corso del quale adempiere
    le “scadenze sospese” e notiziare gli uffici competenti dell’accaduto, sempre entro il termine ultimo rappresentato dal giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione.
    Viene, inoltre, ricordato che la sospensione in parola non ha valenza generalizzata, bensì, come prescritto dal comma 934, opera limitatamente agli adempimenti a carico dei clienti che hanno conferito mandato in data antecedente l’evento malattia/infortunio. Per l’effetto, il comma 935 prevede che la comunicazione da inoltrare ai competenti uffici della pubblica amministrazione accluda copia dei
    predetti mandati professionali, unitamente alla documentazione medica che attesta la data di inizio e conclusione del periodo di degenza ospedaliera/cure domiciliari.
    Ad avviso dell’Agenzia delle entrate, l’obbligo di far conoscere i nominativi dei clienti i cui adempimenti beneficiano di sospensione rappresenta, quindi, per espressa disposizione di legge, la necessaria condizione che rende operativo l’istituto.

    Sospensione termini tributari malattia del professionista: provare la data del mandato

    Quanto, invece, alla data di conferimento del mandato, l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 2704 del codice civile stabilisce che 

    La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anterioritàdella formazione del documento”.
    Al riguardo, nella risposta viene richiamata l’ordinanza della Corte di cassazione 12 febbraio 2020, n. 3506, secondo cui “l’inopponibilità, per difetto di data certa ex art. 2704 c.c., non riguarda il negozio, ma la data della scrittura prodotta, sicché il negozio e la sua stipulazione in data anteriore al fallimento possono essere oggetto di prova, prescindendo dal documento, con tutti gli altri mezzi consentiti
    dall’ordinamento, salve le limitazioni derivanti dalla natura e dall’oggetto del negozio stesso (Cass.2319/2016, 4705/2011)”.

    Conseguentemente, nel presupposto che il richiamato comma 934 non richiede espressamente una “data certa”, ma pur sempre antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare, per poter documentare detta data l’Agenzia delle entrate auspica la produzione di un mandato scritto, in relazione alla quale resta la possibilità di fornire la “prova” anche con altri mezzi,
    fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.

    Nel caso specifico, è stata pertanto ritenuta corretta l’effettuazione da parte del professionista istante della comunicazione di inizio degenza ospedaliera/cure domiciliari, comprensiva dei mandati ricevuti dai propri clienti (di cui è stata dimostrata la data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare), nonché del certificato medico attestante la fine delle cure entro il 31° giorno
    successivo.