• Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari

    Pubblicate tutte le regole per il Modello 730/2025 che quest'anno prevede diverse novità.

    Scarica qui il Modello e le istruzioni per presentare entro il 30 settembre la dichiarazione dei redditi.

    Tra le novità figura il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P., vediamo il dettaglio.

    Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari

    Nel Modello 730/2025, per gli anni 2024 e 2025, è stato previsto un regime agevolato per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. 

    In particolare, i suddetti redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

    • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
    • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
    • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

    L'agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.

    I redditi dominicali e agrari vanno indicati nel Quadro A del 730/2025:

    Essi possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
    I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
    Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
    Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti:

    • Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.
    • Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”. In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.
      In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti.
    • Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:
      • ‘1’ proprietario del terreno non concesso in affitto;
      • ‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
      • ‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
      • ‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
      • ‘5’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
      • ‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall’impresa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
      • ‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
      • ‘10’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
      • ‘11’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società che fruisce del
        regime agevolato previsto per imprenditori agricoli professionali. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso e non va barrata la colonna 10. Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.
    • Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno).
    • Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
    • Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.
    • Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici: 
      • ‘2’ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;
      • ‘3’ terreno in conduzione associata;
      • ‘4’ terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);
      • ‘6’ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2, al codice 4. Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.
    • Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2024 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
      Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8.
    • Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti Imu”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto
      si riferisce all’intero periodo d’imposta.
    • Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
      • a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
      • b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
      • c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
        Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi, barrando la casella “Continuazione”e la casella “Coltivatore diretto o IAP”; quest’ultima solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
        Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.
    • Colonna 11 (Produzione vegetali): barrare la casella qualora il rigo sia compilato per l’attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, così come previsto dall’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre

    Entro il 30 settembre dovrà essere inviato il Modello 730/2024 per i dipendenti e i pensionati.

    Diverse le novità per quest'anno anche alla luce delle prime norme di attuazione della Riforma Fiscale.

    L'agenzia delle Entrate a tal proposito ha pubblicato:

    Inoltre con il Provvedimento n 68478 sono state definite le specifiche tecniche relative alla trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei CAF, dei professionisti abilitati e dei sostituti d’imposta del modello 730-4 e del modello 730 4 integrativo previste dal decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63, dall’articolo 16, comma 1, lettera a), e comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.

    Prima di vedere il dettaglio delle novità di quest'anno, ricordiamo che possono presentare il Modello 730 i lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi).

    Ricordiamo inoltre che utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente: 

    • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice; 
    • ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    • se deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.

    Modello 730/2024: le principali novità di quest’anno

    Le principali novità contenute nel modello 730/2024 sono le seguenti:

    • Ampliamento platea 730: da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF. In particolare è ora possibile presentare il 730:
      • per comunicare dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282; 
      • per dichiarare determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva;
      • assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività);
    • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA, che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF  come quadro aggiuntivo al modello 730; 
    • Detrazioni per familiari a carico: per l’intero anno d’imposta 2023 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più e non sono più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dell’assegno unico. I dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali; 
    • Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione: le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e, a scelta del lavoratore, possono essere assoggettate ad un’imposta sostituiva dell’Irpef e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%; 
    • Riduzione dell’imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti: è ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 di cembre 2023, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro; 
    • Modifica alla disciplina della tassazione del lavoro sportivo: dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma del lavoro sportivo che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i com pensi degli sportivi operanti nel settore del dilettantismo; 
    • Detrazione Super bonus: per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel Super bonus e che non sono state indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, è possibile optare nella presente dichiarazione per una ripartizione in dieci rate. Per le spese sostenute nel 2023, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%;
    • Detrazione bonus mobili: per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è di 8.000 euro; 
    • Detrazione IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B: è riconosciuta una detrazione del 50 % dell’IVA pagata nel 2023 per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi;
    • Credito d’imposta mediazioni: è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione; 
    • Credito d’imposta per negoziazione e arbitrato: è riconosciuto un credito di imposta, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell’arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri; 
    • Credito d’imposta contributo unificato: è riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l’accordo in caso di mediazione de mandata dal giudice; 
    • Proroga esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari: è prorogata al 2023 l’esenzione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 
    • Credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica: non è più possibile utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile in quanto era fruibile non oltre l’anno d’imposta 2022

    Modello 730/2024: chi può utilizzarlo

    Come da istruzioni, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2024 sono:

    • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale); 
    • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità); 
    • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
    • sacerdoti della Chiesa cattolica; 
    • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
    • persone impegnate in lavori socialmente utili;
    • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
      • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo; 
      • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;   
    • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2023 al mese di giugno dell’anno 2024;
    • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770), Irap e Iva.

    Da quest’anno i contribuenti su elencati possono presentare il modello 730 senza sostituto, precompilato o ordinario, indipendente mente dall’avere o meno, nel corso del 2024, un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. 

    Il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato.  

    Il modello 730 senza sostituto ordinario va presentato a un Caf o a un professionista abilitato.   

    In entrambi i casi nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. 

    Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle entrate. Se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24. 

    Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2023 hanno percepito: 

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto); 
    • redditi dei terreni e dei fabbricati; 
    • redditi di capitale; 
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero); 
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D; 
    • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L. 

    Da quest’anno, inoltre, possono utilizzare il modello 730 anche coloro che adempiono agli obblighi relativi al monitoraggio delle attività estere di natura finanziaria o patrimoniale a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e/o che sono tenuti al pagamento delle relative imposte (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W. 

    Chi presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori, o per il contribuente deceduto può utilizzare il modello 730 se per questi ricorrono le condizioni descritte.  

    I contribuenti sopra elencati che scelgono di utilizzare il modello REDDITI PF, devono presentarlo in via telematica all’Agenzia delle entrate. 

    Il 730 semplificato 2024

    Con il comunicato stampa del 29 aprile, che ha aperto la campagna della Precompilata 2024, le entrate hanno spiegato con esempi in cosa consisterà il 730 semplificato 2024,

    Già dalla Circolare n. 8/2024 venivano date istruzioni sui dichiarativi e chiarimenti in merito alle principali novità di quest'anno generati dalla norme della riforma fiscale con il decreto adempimenti tributari Dlgs n 1/2024,

    La circolare evidenzia che per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:

    1. una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
    2. l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato
    3. possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva. 
    4. possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2024: che cos’è la dichiarazione congiunta?

    Il Modello 730/2024 va presentato entro il 30 settembre.

    Tale modello presenta nel frontespizio uno spazio riservato alla Dichiarazione congiunta.

    Vediamo che cos'è

    730/2024: che cos'è la dichiarazione congiunta?

    In particolare, se entrambi i coniugi possiedono solo redditi 2023 indicati di seguito

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
    • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.

    e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

    Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.   

    Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.   

    Attenzione al fatto che, in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. 

    Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 

    Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

  • Dichiarazione 730

    730/2024: l’ecobonus in dichiarazione

    Le spese per interventi finalizzati al risparmio energetico vanno indicate nel modello 730/2024 al rigo E61/ 62 ai fini della detrazione fiscale dai redditi del contribuente conseguiti nell'anno d'imposta 2024

    Ricordiamo che, la detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. Eco bonus) è stata introdotta dall’art. 1, commi da 344 a 349, della legge n. 296 del 2006, che ne delinea:

    • l’ambito di applicazione con riguardo alla tipologia di interventi agevolabili, 
    • la percentuale di detrazione spettante,
    • le modalità di fruizione.

    L'ecobonus è attualmente disciplinato dall’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013 e successive modificazioni che ha elevato l’aliquota della detrazione al 65 per cento con riferimento alle spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del decreto stesso, al 31 dicembre 2024 e ha introdotto ulteriori interventi agevolabili. 

    A partire dal 2018, inoltre, per alcune spese la detrazione è ridotta al 50 per cento.   

    Attenzione al fatto che la data di inizio lavori può essere comprovata, ove prevista, dalla data di deposito in comune della relazione tecnica di cui all’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 192 del 2005.

    L’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, c.d. Superbonus). 

    Il contribuente può avvalersi della maggiore detrazione prevista dall’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.

    Per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022).

    L’agevolazione è ammessa se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, situati nel territorio dello Stato, censiti al Catasto o per i quali sia stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali.

    La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in Catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI o, dal 2012, dell’IMU ove dovuta

    Ecobonus nel 730/2024: soggetti ammessi

    Sono ammessi alla detrazione i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito. La detrazione spetta, infatti, alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, alle associazioni tra professionisti e ai soggetti che conseguono reddito d’impresa, vale a dire persone fisiche, società di persone, società di capitali (art. 2 del d.m. 19 febbraio 2007). 

    Tali soggetti, che devono possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo, sono: 

    • proprietari o nudi proprietari;
    • titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie; 
    • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
    • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
    • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
    • familiari conviventi;
    • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
    • conviventi di fatto di cui all’art.1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016; 
    • promissario acquirente. 

    Ecobonus nel 730: le aliquote spettanti

    La legge n. 296 del 2006 prevedeva che la detrazione fosse applicata per un periodo di tempo limitato e ne stabiliva la percentuale nella misura del 55 per cento della spesa sostenuta.  

    Successivamente, il decreto legge n. 63 del 2013 ha prorogato il beneficio e ha elevato la percentuale di spesa detraibile, dal 55 al 65 per cento, per le spese sostenute a partire dal 6 giugno 2013. 

    In applicazione del criterio di cassa, vigente per gli oneri sostenuti dalle persone fisiche, l’utilizzo dell’espressione “spese sostenute” comporta che la maggiore misura della detrazione si applica alle spese “pagate” a partire dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 63 del 2013), indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.

    In via generale, per le detrazioni in esame, diversamente da quanto previsto per quelle relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è stabilito un limite di detrazione, variabile in funzione dell’intervento agevolato, e non un limite di spesa ammissibile all’agevolazione.

    Per l’anno 2023 è confermata la riduzione della detrazione al 50 per cento, introdotta dal 1º gennaio 2018, per le spese sostenute per interventi effettuati su singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici relativi a:

    • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; 
    • l’acquisto e posa in opera di schermature solari; 
    • l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, 
    • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.   

    Si ricorda che, nel caso di installazione in singole unità immobiliari, se le caldaie, oltre ad essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), è riconosciuta la detrazione più elevata del 65 per cento.

    Ecobonus nel 730/2024: per quali spese

    La detrazione spetta per le spese sostenute per gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari:

    • di riqualificazione energetica volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria (art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006); 
    • riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi (art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006);
    • relativi all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università (art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006); 
    • di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, della legge n. 296 del 2006); tale detrazione è estesa anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia (art. 1, comma 286, della legge n. 244 del 2007).   

    Dal 2012, la detrazione spetta anche per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. 

    Dal 2015 (art. 14, comma 2, lett. b), e comma 2-bis del decreto legge n. 63 del 2013), la detrazione spetta anche per le spese sostenute per:

    • l’acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’allegato M al d.lgs. n. 311 del 2006;
    • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. 

    Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione spetta anche per le spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti ed a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. 

    Dal 1° gennaio 2018 la detrazione, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute, spetta anche per:

    • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di euro 100.000 (per beneficiare della detrazione è necessario che gli interventi effettuati portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20 per cento);
    •  gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
    • l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. 

    Per gli interventi di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2022 (art. 1, comma 220, della legge n. 160 del 2019, art. 1, comma 59, della legge n. 178 del 2020 e art. 1, comma 39 della legge n. 234 del 2021) trova applicazione il Bonus facciate. 

  • Dichiarazione 730

    Bonus acquisto casa under 36: come indicarlo nel 730/2024

    Nel Modello 730/2024 è possibile indicare il bonus acquisto casa under 36.

    Ricordiamo che si tratta del credito di imposta maturato a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 dicembre 2023.

    Tali contribuenti non devono avere compiuto 36 anni nel corso dell’anno in cui hanno acquistato la prima casa e debbono avere un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui.

    Per le ultime novità leggi anche: Bonus casa under 36: atto integrativo per il credito d'imposta

    Bonus acquisto casa under 36: come si utilizza

    Prima di vedere come tale credito si indica in dichiarazione dei redditi, ricordiamo che con una faq del 7 giugno 2023, evidentemente ancora valida, le Entrate hanno chiarito che la norma di riferimento non ha indicato limiti temporali per l’utilizzo del credito che, può essere usufruito:

    • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolata,
    • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

    Inoltre, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”.  

    In ogni caso, il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso.

    Con la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 è stato chiarito che il credito di imposta “prima casa under 36” può essere fatto valere:

    1. in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto,
    2. o in sede della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto.

    Bonus acquisto casa under 36: come indicarlo nel 730/2024

    Il credito di imposta per l'acquisto casa under 36 deve essere indicato nel Rigo G8 del Modello 730/2024

    Il Rigo G8 deve essere compilato dai contribuenti che hanno maturato un credito d’imposta a seguito dell’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA relativamente agli atti traslativi stipulati sino al 31 dicembre 2023. 

    Nel dettaglio:

    • in Colonna 1 (Residuo precedente dichiarazione): riportare il credito d’imposta per l’acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell’imposta che risulta dalla precedente dichiarazione, indicato nel rigo 156 del prospetto di liquidazione (Mod. 730-3) del Mod. 730/2023, o indicato nel rigo RN47, col. 44, del Mod. REDDITI PF 2023.
    • in Colonna 2 (Credito anno 2023): indicare il credito d’imposta maturato nel 2023. L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa. In questa colonna può essere indicato anche il credito d’imposta maturato dal 1° gennaio 2024 e fino alla data di presentazione della dichiarazione.
    • in Colonna 3 (Credito compensato nel Mod. F24): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data di presentazione del 730/2024.
    • in Colonna 4 (Credito compensato in atto): riportare il credito d’imposta utilizzato in compensazione negli atti stipulati successivamente all’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA.
  • Dichiarazione 730

    730/2024: il superbonus in 10 anni

    Nel modello 730/2024 da presentare entro il 30 settembre, va indicata, tra le altre, la detrazione per il superbonus.

    La novità di quest'anno è che si ha la possibilità di scegliere un arco temporale più ampio per fruire dell’agevolazione in oggetto.

    In particolare, per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus, non indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, il contribuente potrà optare nel modello 730/2024 (o nel modello Redditi 2024) per la ripartizione in dieci rate, vediamo come.

    Superbonus in 10 anni nel 730/2024: istruzioni

    L’art. 2, comma 3-sexies, del DL n 11/2023 noto come Decreto Cessione crediti, ha introdotto nell’ art. 119 del decreto Rilancio il comma 8-quinquies, grazie al quale per le spese sostenute nell’anno 2022, si può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto prima.

    La nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023, quindi con il modello 730/2024.

    Pertanto solo per le spese del superbonus 110% sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi di cui all’ art. 119, D.L. n. 34/2020, è possibile effettuare un riparto, in luogo delle 4 rate previste, in 10 quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023.

    Tale possibilità è vincolata all’esercizio di un’opzione da effettuare nel modello dichiarativo (nel rigo E61) a condizione che la rata di detrazione, relativa al periodo d’imposta 2022, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Circolare n. 13 E/2023 delle Entrate)

    In particolare con la compilazione del rigo da E6 del quadro, se per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, il contribuente vuol optare per ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo dovrà indicare:

    • Colonna 2 (Anno): 2022;
    • Colonna 7 (Numero rata): 1

    Per una sintesi della altre novità di quest'anno leggi: Modello 730/2024: le principali novità di quest'anno.

  • Dichiarazione 730

    Procreazione medica assistita: sono detraibili le spese estere?

    Con una FAQ del 19 giugno le Entrate replicano ad un contribuente che chiede chiarimenti sulle spese per la procreazione medica assistita (PMA) effettuata all'estero.

    In particolare, si chiede se siano spese mediche detraibili e se si quali documentazione è necessaria.

    Il Fisco risponde che tali spese sono detraibili a certe condizioni che di seguito vengono dettaagliate.

    Viene premesso che, in materia di PMA la disciplina di riferimento è prevista dalla Legge n 40/2004 e precisato che le spese sostenute all’estero nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita sono detraibili a condizione che:

    • siano eseguite per le finalità consentite in Italia
    • e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata dall’Autorità competente del Paese estero. 

    Inoltre, dalla documentazione da presentare per la detrazione delle spese sostenute, o da apposita dichiarazione di un medico specializzato italiano, deve risultare che la prestazione è conforme ai trattamenti consentiti dalla normativa italiana.

    In presenza di documentazione sanitaria in lingua estera, occorre produrre una traduzione in italiano sulla base delle regole generali. 

    In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta come chiarito dalla Circolare n 18/2016 .