• Dichiarazione 730

    730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio

    Dal 15 maggio 2025 sarà possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web. 

    Dalla stessa data è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato e nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

    Ricordiamo che è possibile accedere alla sezione della propria precompilata, cliccando qui.

    Le Entrate con il Provvedimento n 193922 del 24 aprile hanno fissato tutte le regole necessarie.

    Attenzione a causa dell'intenso traffico sul sito all'ingrosso con le proprie credenziali può apparire il seguente messaggio:

    730 precompilato 2025: il primo accesso

    Appena effettuato il primo accesso della precompilata, le Entrate domandano se si vuole utilizzare la compilazione in modalità semplificata.

    Si tratta di una possibilità, introdotta già nella dichiarazione dello scorso anno, e quest’anno è stata rivista e migliorata, consentendo di compilare il modello seguendo un percorso guidato. 

    I lavoratori dipendenti, i pensionati e i contribuenti che percepiscono redditi che vanno dichiarati con il modello 730, infatti, possono modificare, integrare o aggiungere dati utilizzando, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, una modalità semplificata.
    In questa modalità, le informazioni disponibili sulla situazione reddituale e sulle spese sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, sono messe a disposizione in maniera dettagliata e rappresentate in modo intuitivo. 

    Il contribuente può consultare i dati all’interno delle relative sezioni e sottosezioni e successivamente confermarle, integrarle o modificarle. 

    Dopo la validazione, i dati verranno riportati in automatico nei campi corrispondenti del modello 730.
    Attenzione al fatto che il contribuente che preferisce tornare a integrare e modificare la dichiarazione con la modalità di compilazione ordinaria, ha la possibilità di farlo in qualsiasi momento selezionando un apposito pulsante presente nell’applicazione.

    730 precompilato accettato o modificato

    Se il Modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei vantaggi previsti sui controlli.

    Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancanti, è necessario modificare o integrare la dichiarazione. 

    Le operazioni di modifica o di integrazione possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).
    Il modello 730 precompilato si considera accettato se:

    • è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata 
    • oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta.

    Le Entrate riportano gli ulteriori seguenti esempi, la dichiarazione si considera accettata quando:

    •  vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza però modificare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
    • vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio
    • viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
    • viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I)
    • si congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge
    • viene scelto di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
    • viene richiesta la suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

    Invece, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.

    Precompilata 2025: i dati inseriti dalle Entrate

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

    730 precompilato congiunto

    I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta se:

    • possiedono solo redditi che si possono dichiarare con tale modello,
    • almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

    Anche se l’anno precedente si è presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.
    Chi presenta la dichiarazione congiunta è indicato come “dichiarante” (le operazioni di conguaglio verranno effettuate dal suo datore di lavoro o ente pensionistico), l’altro è definito “coniuge”.
    Inoltre, è sempre necessario inserire il codice fiscale del coniuge nella sezione dei familiari.
    Il dichiarante, dopo aver completato il suo modello, sceglie di congiungerlo a quello del coniuge (che a sua volta deve aver scelto la dichiarazione congiunta), selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta “Sì, come dichiarante” e poi “Salva”.
    In tal modo, le informazioni contenute nella dichiarazione del coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell’area autenticata del dichiarante.

    730 precompilato e i rimborsi

    In base ai dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e a quelli modificati o integrati, il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta un credito, un debito o se non ci sono imposte né a credito né a debito (saldo zero).

    Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
    Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In alternativa, dopo aver compilato il quadro I “Imposte da compensare”, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.
    Se, invece, emerge un debito il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.

    Se dal modello 730 precompilato “senza sostituto” emerge un credito e il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
    Quando, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente di poter utilizzare per l’addebito del modello F24 lo stesso Iban indicato per i rimborsi).
    Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.
    Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2025: 8×1000 tossicodipendenze

    Entro il 30 settembre occorre inviare il Modello 730/2025.

    Nella devoluzione dell 8xmille dall'anno scorso vi è anche la possibilità di optare per le tossicodipendenze.

    730/2025: 8×1000 tossicodipendenze

    In particolare, come specificato dalle istruzioni nella scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’Irpef il contribuente può destinare una quota pari all’otto per mille del gettito Irpef:

    • allo Stato (a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario.Il contribuente ha la facoltà di effettuare questa scelta indicando una specifica finalità tra le seguenti: 
      • fame nel mondo,
      • calamità,
      • edilizia scolastica, 
      • assistenza ai rifugiati, 
      • beni culturali, 
      • prevenzione e recupero da tossicodipendenze e altre dipendenze patologiche).

    A tal fine occorre compilare il modello 730-1

    indicando la devoluzione allo Stato e specificando il codice "6"

    Attenzione al fatto che per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell’otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente.

    La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.
    La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente.

    In tal caso, la ripartizione della quota d’imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. 

    La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione dei redditi precompilata 2025 disponibile online dal 30 aprile

    Dal 30 aprile 2025 saranno disponibili per la consultazione e stampa, nell'appostita area riservata del sito delle Entrate, i modelli della propria dichiarazione precompilata 730 e Redditi PF 2025

    Lo ha definito l'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 193922 del 23 aprile 2025 (qui in allegato il testo del Provvedimento, foglio informativo e specifiche tecniche).

    Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire quindi dal 30 aprile 2025, accedono ai seguenti documenti:

    • dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta 2024;
    • elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, nell’elenco sono riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.

    In caso di presentazione diretta della dichiarazione, il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso, può inviare
    telematicamente
    la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 maggio.

    Precompilata 2025: i soggetti abilitati all’accesso e modalità operative

    Dal 30 aprile 2025, i contribuenti potranno accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate mediante SPID, CNS, CIE o credenziali Entratel/Fisconline.

    Nella sezione dedicata, il contribuente potrà:

    • visualizzare e stampare la propria dichiarazione;
    • accettare o modificare il modello precompilato;
    • trasmettere la dichiarazione o annullarla, se necessario;
    • consultare ricevute e comunicazioni relative.

    Soggetti autorizzati

    Oltre al diretto interessato, possono accedere:

    • il rappresentante legale (tutore, curatore, amministratore di sostegno, genitore);
    • una persona di fiducia designata;
    • l’erede, debitamente abilitato.

    Il provvedimento introduce, in via sperimentale, anche la presentazione semplificata del modello 730 per lavoratori dipendenti e pensionati, ovvero una modalità guidata e intuitiva che consente di confermare o modificare direttamente i dati. Per approfondire leggi anche "730/2025 precompilato: il modello semplificato"

    Precompilata 2025: i dati inseriti automaticamente dall’Agenzia delle Entrate e novità

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Rispetto agli anni precedenti, il 2025 porta alcune importanti estensioni nei dati caricati automaticamente dall’Agenzia:

    • Redditi da energia rinnovabile: i proventi da vendita di energia da fonti rinnovabili sono ora considerati;
    • Redditi frontalieri: compresi quelli dei lavoratori frontalieri in Svizzera;
    • Redditi da regime forfetario e regime di vantaggio: per la prima volta sono utilizzati anche i dati di fatture elettroniche e corrispettivi;
    • Rimborsi “bonus vista” e rimborsi CAI per adozioni internazionali.

    Inoltre, i dati delle spese sanitarie, scolastiche, funebri, assicurative, di ristrutturazione edilizia ed energetica, nonché le erogazioni liberali, vengono integrati automaticamente nella precompilata.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Bonus tredicesima nella dichiarazione 2025: le istruzioni dall’Agenzia

    Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre FAQ il 18 aprile 2025  sul proprio sito internet, fornendo importanti chiarimenti sul "bonus tredicesima". 

    Le FAQ spiegano in particolare come compilare correttamente i modelli dichiarativi, specificando le modalità per il quadro C del Mod. 730/2025 e il quadro RC del Mod. REDDITI PF/2025 e come verificare se nella precompilata sono presenti i dati corretti

    Giova ricordare che il bonus, introdotto dall'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 113 del 9 agosto 2024 consiste un'indennità una tantum di 100 euro  destinato ai lavoratori dipendenti che rispettano determinati requisiti reddituali e familiari. 

    Il bonus poteva essere  erogato dai datori di lavoro insieme alla tredicesima mensilità, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del dipendente. 

    Per i lavoratori che non hanno ricevuto il bonus o che hanno cessato l'attività lavorativa nel 2024, è possibile richiederlo nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024, da presentare nel 2025.

    Bonus tredicesima : come fare per richiederlo

    È possibile richiedere il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, nella dichiarazione dei redditi?

    Il contribuente che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, non abbia richiesto il Bonus al proprio datore di lavoro, può beneficiare del Bonus nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello REDDITI PF). Il Bonus può essere fruito nella dichiarazione anche da parte dei lavoratori dipendenti che non hanno un sostituto d’imposta (ad esempio dai collaboratori familiari). Per la compilazione della dichiarazione dei redditi (rigo C14 del modello 730/2025 o rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF) i contribuenti possono utilizzare le informazioni contenute nei punti 721 e 726 della CU oppure, se tali punti non sono compilati, le informazioni contenute nelle annotazioni della CU, nonché le altre informazioni relative al rapporto di lavoro.

    Bonus tredicesima: come si compila la dichiarazione

    La seconda FAQ è la seguente:

    Ho ricevuto dal datore di lavoro il Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113, devo compilare l’apposita sezione contenuta nella dichiarazione dei redditi?

    • Il contribuente che presenta la dichiarazione dei redditi (perché obbligato o perché intende fruire di detrazioni e/o crediti), se ha ricevuto il Bonus deve compilare il rigo C14 del modello 730/2025 o il rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF utilizzando le specifiche informazioni contenute nella CU 2025.
    • Se il contribuente deve restituire il Bonus ricevuto, in quanto non spettante, deve inoltre barrare la colonna 7 “Restituzione Bonus per assenza requisiti” del rigo C14 del modello 730 o del rigo RC14 del modello REDDITI PF.

    Bonus tredicesima: come si controlla la dichiarazione precompilata?

    Infine le Entrate specificano come verificare il corretto inserimento dei dati nella precompilata:

    Quali informazioni trovo nella dichiarazione dei redditi precompilata in presenza del Bonus “tredicesima”, di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge del 9 agosto 2024, n. 113?

    In caso di erogazione del Bonus da parte del datore di lavoro, la dichiarazione precompilata riporta nel rigo C14 del modello 730/2025 o nel rigo RC14 del modello REDDITI 2025 PF i dati presenti nell’apposita sezione della CU 2025. 

    Qualora, invece, il datore di lavoro non abbia erogato il Bonus e abbia compilato il campo 721 riferito al reddito e il campo 726 riferito ai giorni, il contribuente trova solo uno specifico avviso nel foglio informativo della dichiarazione precompilata che lo avvisa di verificare i requisiti qualora voglia richiedere in dichiarazione il Bonus.

  • Dichiarazione 730

    730/2025: spese adozioni a distanza quando sono detraibili

    Le spese sostenute per una adozione a distanza possono essere detraibili al 26% nel Modello 730/2025.
    Le spese detraibili vanno indicate, ricordiamolo, nel Quadro E oneri e spese dove ai righi da E1 a E14 vanno indicate tali spese.

    Vediamo il chiarimento delle Entrate sul tema e le istruzione per il 730/2025.

    730/2025: spese adozioni a distanza quando sono detraibili

    L'Agenzia con una FAQ 2024 ancora valida, ricordava che la Circolare 95/2000 ha chiarito che, in generale, le spese per le adozioni a distanza non rappresentano un onere detraibile o deducibile. 

    Tuttavia, se le somme sono erogate a favore di una Onlus per adozioni a distanza, a determinate condizioni, possono rientrare tra le spese detraibili.

    Viene chiarito che è possibile usufruire di una detrazione dall’Irpef del 26%, da calcolare su un importo massimo di 30.000 annui, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per adozioni a distanza.

    Per richiedere l’agevolazione è necessario, però, che:

    • le somme ricevute siano utilizzate dall’organizzazione non lucrativa nell’ambito della sua attività istituzionale,
    • a favore di persone che versano in una condizione di bisogno,
    • e che le stesse erogazioni siano state riportate nelle scritture contabili. 

    Attenziona al fatto che, la Onlus che percepisce l’erogazione dovrà certificare al contribuente la spettanza o meno della detrazione d’imposta.

    Altra condizione per la detraibilità è che l’erogazione deve essere effettuata con:

    • versamento bancario (o postale),
    • o tramite sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

    Infine viene evidenziato che in alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus (quindi anche le somme versate quale contributo per adozione a distanza) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

    Vediamo dove indicare tali spese.

    730/2025: spese adozioni a distanza quando sono detraibili

    Nel Quadro E alla Sezione I – (righi da E1 a E14) è possibile indicare le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta 

    • del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) 
    • o del 26 per cento o del 30 per cento (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS)
    • o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OV) 
    • o del 90 per cento (premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus al 110 per cento ad un’impresa di assicurazione).

    In particolare, nei righi da E8 a E10 Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.

  • Dichiarazione 730

    730/2025: credito d’imposta per le mediazioni

    Il Modello 730/2025 approvato dalle Entrate per dichiarare i redditi del periodo di imposta 2024 accoglie anche il credito di imposta mediazione.

    Tale credito è commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione.

    Vediamo maggiori dettagli su cos'è e come indicarlo in dichiarazione.

    Credito d’imposta mediazioni: cos’è e come indicarlo nel 730/2025

    Alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta agli organismi di mediazione.

    Nei casi in cui si è tenuti preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’ imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi.

    Tali crediti d’imposta sono utilizzabili nel limite complessivo di 600,00  euro per procedura e comunque fino ad un importo massimo annuale di 2.400,00 euro. 

    In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

    La domanda di attribuzione dei crediti di imposta conciliazione e mediazione:

    • deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito: www.giustizia.it 
    • entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione delle relative procedure deflattive.

    Il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la domanda di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’ imposta spettante.

    Il credito di imposta mediazioni va indicato nel Quadro G altri crediti nella sezione XIII Altri crediti di imposta.

    In particolare occorre compilare il rigo G15 con il codice "16":

    I crediti di imposta mediazione, non danno luogo a rimborso e sono utilizzabili anche in compensazione con il modello F24 a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione del Ministero della Giustizia.

    Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate, pena di rifiuto dell’operazione di versamento.

    Per completezza si ricorda che l’assetto complessivo degli incentivi fiscali finalizzati a sostenere la definizione delle controversie attraverso sistemi di giustizia complementare è stato ampliato dal D.lgs. n. 149 del 2022 che, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 ha profondamente innovato la materia della mediazione civile e commerciale, apportando significative modifiche al D.lgs. n. 28 del 2010.

  • Dichiarazione 730

    Barriere architettoniche: spesa max per 2 immobili con carrabile comune

    Con la Risposta n 89 del 7 aprile le Entrate chiariscono la spettanza del bonus barriere architettoniche per immobile con due appartamenti e ingressi indipendenti per realizzare «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236»; 

    L'Istante dichiara di essere proprietario di un complesso immobiliare, costituito da due distinti edifici appartenenti l'uno alla categoria catastale B/5, (scuole laboratori scientifici) e l'altro alla categoria C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e da alcuni terreni.
    In particolare, l'Istante riferisce che:

    • in data 7 settembre 2023, ha presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per la «realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell'immobile» che prevede la «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236»;
    • in data 7 ottobre 2023, hanno avuto inizio i lavori « tutt'oggi in corso»;
    • in data 20 febbraio 2024, il tecnico abilitato ha redatto e sottoscritto l'asseverazione relativa alla congruità della spesa per i lavori eseguiti fino al 30 dicembre 2023;
    • il complesso immobiliare oggetto dell'intervento è costituito da « due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi; il lotto ha un unico accesso carrabile comune ai due fabbricati; il lotto ha un unico accesso pedonale comune ai due fabbricati; i percorsi esterni, oggetto di adeguamento alla normativa recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sono comuni ai due fabbricati».

    Ciò premesso, l'Istante, che intende fruire della detrazione del 75 per cento delle spese per interventi per sauperramento di barriere architettoniche di cui all'articolo 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020, chiede quale sia

    il limite di spesa applicabile al caso in esame visto che «il lotto ha un unico accesso» carrabile e pedonale comune ai due fabbricati.

    Barriere architettoniche: limite di spesa per due immobili con unico accesso

    Le Entrate ricordano che l'articolo 119 ter del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
    convertito con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella versione in vigore sino al 29 dicembre 2023, prevede che

    «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

    La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

    • a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
    • b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
    • c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

    La detrazione di cui al comma 1 spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

    Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui al presente articolo rispettano i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 4 bis. 

    Per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di cui al comma 1 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio».

    L'articolo 3, del decreto legge 29 dicembre 2023, n. 212 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17 ha modificato la disciplina della detrazione in argomento dal 30 dicembre 2023 limitando, tra l'altro, l'ambito oggettivo

    dell'agevolazione agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.

    Il comma 3 di tale articolo prevede, tuttavia, che le disposizioni previgenti «si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

    • a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
    • b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.».

    Con riferimento alle disposizioni in vigore antecedentemente alle modifiche apportate dal citato decreto legge n. 212 del 2023, applicabile nel caso in esame, con la circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 nonché con la guida «Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2024», è stato chiarito che:

    • ai fini dell'accesso alla detrazione « gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche» in edifici già esistenti;
    • « considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su ''edifici già esistenti'' senza ulteriori specificazioni si ritiene che rientrino nella disciplina agevolativa gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale salvo il rispetto dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.».

    Relativamente all'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione, la norma prevede che qualora l'intervento riguardi gli «edifici unifamiliari», vale a dire una singola unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale, la detrazione spetta per un ammontare di spesa non superiore a «euro 50.000» riferito alla singola unità immobiliare distintamente accatastata.

    Nel caso di specie, l'Istante riferisce di avere presentato, il 7 settembre 2023, la comunicazione (CILA) di inizio lavori asseverata per la realizzazione delle opere «finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell'immobile».

    Pertanto, in base al citato articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legge n. 212 del 2023, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 119 ter del decreto legge n. 34 del 2020 nella versione in vigore fino al 29 dicembre 2023.

    Inoltre, considerato che gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche di «realizzazione di percorsi esterni e l'automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236» sono effettuati sull'area esterna e sulle vie di accesso, carrabile e pedonale, comuni ai due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi, il limite di spesa ammesso alla detrazione va riferito, ai sensi del citato articolo 119 ter, comma 2, lettera a), del decreto Rilancio, a ciascun edificio e, nel caso in esame è pari a 100.000 euro (50.000 euro per l'edificio di categoria B/5 e 50.000 per l'edificio di categoria C/6). 

    Allegati: