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Premi assicurazioni 2024 detraibili se pagati con sistemi tracciabili
I premi assicurativi sono tra le tipologie di spesa più frequenti che i contribuenti scomputano in dichiarazione. Tuttavia negli ultimi anni gli importi di spesa massimi, che possono essere detratti, sono diminuiti significativamente.Di seguito un riepilogo dei premi attualmente detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Dal 2020 è stata introdotta la maggiorazione della detrazione sui premi assicurativi contro eventi sismici. Dal 2018 i premi assicurativi per eventi sismici sono detraibili sempre al 19%, tuttavia per i premi assicurativi corrisposti a una impresa di assicurazione alla quale si è ceduto il credito di imposta della detrazione del 110% spettante per l'esecuzione di Interventi antisismici in zone ad alta pericolosità, la detrazione spettante per i premi assicurativi è elevata al 90 per cento.
Inoltre, sempre dal 2020 sono state date nuove regole riguardanti le modalità di pagamento. La detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione d’imposta per
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
- Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
- Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi
- Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Premi assicurativi detraibili: vita e infortuni
Le spese sostenute per i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi nella misura del 19% – art. 15, comma 1, lett. f), TUIR.La detrazione spetta per i premi versati per:
- i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati entro il 31.12.2000, a condizione che:
- la durata del contratto sia almeno di 5 anni;
- per tale periodo non sia consentita la concessione di prestiti;
- i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto:
- il rischio di morte;
- o invalidità permanente non inferiore al 5%.
La detrazione spetta anche per i premi pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 137/1997 risposta 2.3.1).
La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate di norma in aggiunta all'ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 95/2000 risposta 1.4.1).
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di 530 Euro, da intendersi complessivamente, anche in presenza di una pluralità di contratti. In tale importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 36.
Premi assicurativi tutela persone con disabilità grave
Dal 2016 sono detraibili nella misura del 19% i premi versati per i contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (così come definita dall'art. 3 comma 3 della L. 104/92, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della L. 104/92).
Il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 750 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU con il codice onere 38. Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della CU 2024 con il codice onere 36.
Se nel contratto di assicurazione sono indicati più beneficiari, uno dei quali abbia disabilità grave, l'importo massimo detraibile è quello più elevato di 750 Euro.
Premi assicurativi: rischio non autosufficienza atti vita quotidiana
Sono detraibili al 19% i premi di assicurazione relativi ai contratti che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, così come definito dal DM 22.12.2000, a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto.
Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’ISVAP, sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza.
L'importo massimo su cui calcolare la detrazione è pari a 1.291,14 Euro, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38). Nell'importo massimo di spesa devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 39.
Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).
In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato.
La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29/E, risposta 1.4).
In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che:
− l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;
− i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.
Il citato decreto stabilisce, in particolare, che:
− gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
− i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.
Premi assicurativi: a chi spetta la detrazione
Il comma 2 dell'art. 15 del TUIR stabilisce che la detrazione spetta anche se le spese per i premi assicurativi sono state sostenute nell'interesse di un familiare fiscalmente a carico, fermo restando il limite complessivo su cui calcolare la detrazione.
A tal proposito si segnala il chiarimento offerto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 17/E del 18.05.2006 in cui:
- ribadisce il concetto secondo cui se l'assicurato è un familiare fiscalmente a carico del dichiarante contraente, quest'ultimo ha comunque diritto alla detrazione del premio;
- afferma che se il familiare fiscalmente a carico del dichiarante, è sia assicurato che contraente, il dichiarante ha comunque la facoltà di detrazione del premio.
La detrazione, pertanto, è concessa quando:
- il dichiarante è sia il contraente che l'assicurato;
- il dichiarante è il contraente, ma l'assicurato è un familiare a carico;
- il familiare a carico del contraente è sia il contraente che l'assicurato.
Premi assicurativi: indicazioni nel mod. 730/2024 e nel modello Redditi PF 2024
All'interno del modello 730/2023 il limite di spesa detraibile è pari a:
- € 530 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento (righi da E8 a E10, codice 36);
- € 750 per i premi aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave (righi da E8 a E10, codice 38);
- € 1.291,14 per i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il "rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana", (righi da E8 a E10, codice 39).
- nessun limite per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo (righi da E8 a E13, codice 43)
- Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione (righi da E8 a E10, codice 81 che identifica le spese per le quali spetta la detrazione del 90 per cento).
Si fa presente che nel modello Redditi Persone Fisiche, tali spese si indicano nel quadro RP dai righi RP8 a RP13.
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Modello 730/2024: detraibilità spese per assistenza personale
Il modello 730/2024 nella sezione I del Quadro E riservato a oneri e spese prevede al rigo E8-E10 l'indicazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale utilizzando il codice "15".
Vediamo i requisiti per la detraibilità di queste spese.
Spese per assistenza personale: condizioni di detraibilità in dichiarazione
La detrazione, nella misura del 19%, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale spetta:
- nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Le Entrate nella Circolare n 14 del 19 giugno 2023 ( si attende quella di quest'anno con eventuali integrazioni) precisano che, sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:
- assunzione di alimenti;
- espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
- deambulazione;
- indossare gli indumenti.
Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).
La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.
La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.
Detrazione spese per assistenza personale: elenco
La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.
La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397/E);
- una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 8);
- un’agenzia interinale.
La detrazione non spetta per:
- le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;
- i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR che vanno indicati nel rigo E23.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100.
Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza.
Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100.
La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40.000.
Ricordiamo che, dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi “tracciabili”.
Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato.
Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza.
Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:
- una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10/E, risposta 10.8);
- una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
- un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.
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Bonus acqua potabile: come indicarlo nel 730/2024
Il bonus acqua potabile è una agevolazione per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.
A tal fine è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:
- filtraggio
- mineralizzazione
- raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare,
finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:
- 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche,
- 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.
L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo tramite il servizio web.
Leggi anche Bonus acqua potabile 2023: domande entro il 28.02
Bonus acqua potabile 2024: come indicarlo nel Modello 730
Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2024)riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.
Nel caso di utilizzo in dichiarazione il bonus acqua potabile va indicato nel Quadro G Crediti di imposta del Modello 730
Come specificato nelle istruzioni al modello, il bonus acqua potabile 2023 va indicato nel RIGO G15 con il codice "10"
indicando l’importo del credito spettante ottenuto applicando alle spese sostenute la percentuale prevista.
In particolare, in merito alla suddetta percentuale sul sito delle entrate viene specificato che:
"per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 6,45% dell’importo richiesto. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare spettante tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia." (Aggiornamento sul sito ADE del 25 marzo 2024)
Bonus acqua potabile 2024: la documentazione da conservare
Con la Circolare n 15/2023 è stato chiarito che il contribuente deve conservare ed esibire:
- la fattura o il documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito
- e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
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Investitori esteri e Invest Italia: cosa offre alle imprese?
Il MIMIT in data 24 aprile ha pubblicato un comunicato per annunciare “Invest in Italy”, la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy dedicata ad accompagnare e supportare gli investitori esteri in tutti gli adempimenti e le pratiche utili alla realizzazione di investimenti produttivi in Italia, dalla fase di negoziazione fino alla sua esecuzione, compresa l'eventuale domanda di incentivazione.
Cosa offre la Piattaforma Invest in Italy?
Lo Sportello Unico Invest in Italy opera con un approccio personalizzato per ogni investitore ed analizza:
- le esigenze di insediamento (geografiche, infrastrutturali, tecniche ecc.)
- le interconnessioni previste con la propria filiera, l’ecosistema dell’innovazione, il sistema educativo (scuole e università)
- il progetto di investimento ed i suoi requisiti di sostenibilità
- i tempi di esecuzione
Sulla base di questa analisi dettagliata, il portale offre tutti i servizi di supporto necessari per valorizzare, semplificare e velocizzare l’investimento.
Piattaforma Invest in Italy: attivazione di un TUTOR
In particolare l'attivazione del tutor e il team decicato si offre:
- comprensione del “sistema Italia",
- si attiva la ricerca dei siti di insediamento/espansione adatti,
- si facilita il dialogo con le Amministrazioni Centrali/Locali, funzionale all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari,
- si facilita il dialogo con la filiera, i Centri di Ricerca, le Università, le scuole tecniche superiori,
- si individuano gli schemi di incentivazione più idonei a sostenere gli investimenti,
- si costruiscono le relazioni con i centri per l’impiego regionali e le agenzie di collocamento locali per la ricerca di personale,
si segue il processo di ottenimento dei visti, autorizzazioni e permessi di lavoro per il personale degli investitori stranieri non UE.
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Semplificazioni dichiarazioni 2024: l’Agenzia delle Entrate chiarisce
Pubblicata l'11 aprile 2024 la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8 in merito alle novità nei modelli dichiarativi introdotti dal cd. Decreto Adempimenti tributari (D. Lgs 1/2024 "Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari"). In una guida di 32 pagine vengono forniti chiarimenti in merito a:
- semplificazioni per le persone fisiche non titolari di partita IVA
- semplificazioni per i titolari di partita IVA
- Semplificazioni per i sostituti d'imposta
- Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione.
Dichiarazioni 2024: semplificazioni per le persone fisiche non titolari di partita IVA
Per quanto riguarda le persone fisiche non titolari di partita IVA le principali semplificazioni riguardano:
- una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione dei redditi precompilata in favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente, incluse le pensioni, e assimilati a quelli di lavoro dipendente che utilizzano il modello di dichiarazione 730. In particolare, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili al contribuente, in modo analitico all'interno di un'apposita sezione, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Tali informazioni, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.
- l'estensione dell'utilizzo del modello di dichiarazione 730. A partire dalle dichiarazioni presentate nel 2024, sono introdotte novità relativamente all’ambito soggettivo e oggettivo di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730”). In particolare, la possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita Iva. Ad esempio, tale modello potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita Iva, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale. Con futuri provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sarà stabilita la graduale inclusione di nuove tipologie reddituali tra quelle dichiarabili mediante il modello 730 semplificato.
- possibilità di riportare nel modello 730 i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.
- possibilità per i soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio
Semplificazioni titolari partita IVA nella dichiarazione dei redditi 2024
Per quanto riguarda i titolari di partita IVA, i chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate nel documento di prassi in commento includono:
- modelli dichiarativi Redditi, Iva e Irap più snelli grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle Entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici. In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis.
- Estensione anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, della dichiarazione dei redditi precompilata.
Semplificazioni per i sostituti d’imposta
Per quanto riguarda i sostituti d'imposta il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito a:
- l'eliminazione della Certificazione Unica relativa ai compensi corrisposti a soggetti che applicano il regime forfetario o il regime fiscale di vantaggio. Resta fermo l’obbligo di invio della CU relativamente ai compensi erogati ai contribuenti forfetari ovvero in regime di vantaggio nel corso dell’anno d’imposta 2023, assolto entro il 18 marzo 2024
- Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta
Revisione dei termini di presentazione della dichiarazione
Revisionati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni
- in materia di imposte sui redditi (modello Redditi) e Irap,
- inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.
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Omaggi ai dipendenti: tassabili anche se promuovono l’azienda
Con la Risposta n 89 dell'11 aprile le Entrate trattano del regime fiscale applicabile ai fini Irpef (Articoli 9 e 51, commi 1 e 3, del Tuir) dei beni in omaggio ai dipendenti, specificando che, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E).
La norma di riferimento menzionata nel contesto dell'interpello da parte dell'Agenzia delle Entrate stabilisce le regole per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, inclusa la valutazione dei benefit in natura.
Omaggi ai dipendenti: trattamento fiscale e nuovi limiti 2024
La società, che opera nel campo della produzione e commercializzazione di caffè, the, e prodotti derivati, ha esposto un quesito riguardante il regime fiscale applicabile ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (Irpef) per determinati benefit forniti ai propri dipendenti.
Tra questi benefit sono inclusi:
- omaggi di bevande preparate nella caffetteria dell'azienda durante il turno di lavoro,
- un "Partner Markout" mensile (un sacchetto di caffè selezionato) destinato a promuovere la conoscenza dei prodotti tra i dipendenti,
- potenzialmente alcuni prodotti di merchandising offerti in occasioni speciali.
La società ha chiesto se questi beni erogati possano considerarsi irrilevanti ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, sostenendo che tali benefit hanno uno scopo prevalentemente aziendale, volto a rafforzare la conoscenza dei prodotti da parte dei dipendenti e a promuovere l'immagine aziendale.
Al riguardo, l'agenzia ha specificato che gli omaggi in questione, per quanto ''utili'' alla strategia aziendale, in concreto, soddisfano un'esigenza propria del singolo lavoratore (ad es. prendere un caffè al bisogno) e rappresentano, comunque, un arricchimento del lavoratore (ad es. i sacchetti di caffè e i prodotti di merchandising) e, pertanto, non possono considerarsi erogati nell'esclusivo interesse del datore di lavoro.
Sulla base di quanto rappresentato, si ritiene che, nel caso in esame, qualora il valore dei beni assegnati dall'Istante ai propri dipendenti, superi il limite previsto dalla prima parte del terzo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir e successive integrazioni, lo stesso costituisca reddito di lavoro dipendente concorrendo alla relativa formazione quale bene in natura determinato ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir (cfr. risoluzione 29 ottobre 2003, n. 202/E)
Viene anche evidenziato che la legge di bilancio 2024, specificamente l'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto una deroga che, per l'anno d'imposta 2024, eleva il limite, entro il quale il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati gratuitamente ai dipendenti non concorre alla formazione del reddito, ordinariamente pari a euro 258,23 portandolo a 1.000 euro (e fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico).
Questo significa, spiega l'agenzia, che per il 2024, fino a questo importo, i benefit aziendali non aumentano il reddito imponibile dei dipendenti.
Allegati: -
730/2024: dichiarazione presentata dagli eredi
Aperta la campagna dei dichiarativi 2024 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2024 da utilizzare per i redditi del periodo di imposta 2023.
Il Modello 730/2024 può essere utilizzato anche dagli eredi per dichiarare i redditi percepiti nell'anno d'imposta 2023 dal soggetto deceduto.
In dettaglio, per le persone decedute dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023 può essere presentata utilizzando il modello 730/2024 che va presentato, entro il 30 settembre, al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Attenzione al fatto che il modello 730 non può essere consegnato:
- né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta
- né al sostituto d’imposta dell’erede.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF 2024 entro i termini previsti e in particolare come specificato nelle istruzioni:
- entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Il 730/2024 presentato dagli eredi
Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (deceduto o minore o tutelato o rappresentato o beneficiario) e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell’erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.
Nel primo modulo del frontespizio del 730:
- barrare la casella “Dichiarante”;
- barrare la casella: ‘Deceduto’ – nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Nel secondo modulo del frontespizio del 730 è necessario:
- barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore Tutore o erede”. Per l’erede è necessario compilare anche la casella “Data carica erede”;
- compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati dell'erede. Non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.
Termini di versamento da parte degli eredi per il 730/2024
Per le persone decedute nel 2023 o i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2024 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari.
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2024.