• Dichiarazione 730

    Mutui prima casa: detrazione interessi nel 730/2024

    Come è noto nella dichiarazione dei redditi è possibile avere una detrazione per le spese sostenute per gli interessi passivi sui mutui accesi dal contribuente. Le regole variano al variare del tipo di mutuo. 

    In merito ai mutui per l'acquisto della abitazione principale, prima del dettaglio, ricordiamo che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. 

    Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado).

    Detrazione interessi 2024 per mutui prima casa

    Per i mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale la detrazione spetta con riferimento agli interessi passivi e oneri accessori pagati nel corso del 2023, a prescindere dalla scadenza della rata (criterio di cassa).

    Tra gli oneri accessori detraibili, a titolo di esempio, vi sono:

    • la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
    • le spese notarili che comprendono sia l’onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo sia le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca.

    Sono invece escluse dalla detrazione le spese: 

    • di assicurazione dell’immobile in quanto non hanno il carattere di necessarietà rispetto al contratto di mutuo,
    • inerenti l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; 
    • per imposte di registro, l’IVA e le imposte ipotecarie e catastali, connesse al trasferimento dell’immobile;
    • per l’incasso delle rate di mutuo.

    Detrazione interessi 2024 per mutui prima casa: co-intestazione

    In linea generalein caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi nei limiti previsti da ogni tipologia e quindi non è possibile portare in detrazione la quota degli interessi sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico. 

    Unica eccezione a tale regola riguarda i mutui stipulati per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. 

    Nel caso in cui il mutuo sia cointestato tra i due coniugi, di cui uno fiscalmente a carico dell’altro, il coniuge che ha sostenuto interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote. 

    La condizione di coniuge fiscalmente a carico deve sussistere nell’anno d’imposta in cui si fruisce della detrazione. 

    È necessario verificare sempre gli intestatari direttamente dal contratto di mutuo in quanto, a volte, nelle ricevute rilasciate dagli istituti di credito, non sono sempre riportati tutti gli intestatari. 

    Inoltre, ai fini della detrazione, dall’anno d’imposta 2020, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Le ricevute quietanzate rilasciate dal soggetto che ha erogato il mutuo (banche o poste) relative alle rate di mutuo pagate e la certificazione annuale concernente gli interessi passivi pagati sono ritenute idonee a soddisfare i requisiti di tracciabilità.

    Interessi mutui prima casa: dove indicarli nel 730/2024

    Le spese per interessi passivi sui mutui per l'acquisto della abitazione principale vanno indicati nel quadro E al rigo E7.  Sul mutuo contratto per l’acquisto dell’abitazione principale è possibile portare in detrazione gli interessi passivi corrisposti nel limite massimo di 4.000 euro, beneficiando di un rimborso Irpef pari al 19% della spesa effettivamente sostenuta.
    Come specificato dalla istruzioni al modello nel rigo E7 occorre indicare:

    • gli interessi passivi,
    • gli oneri accessori
    • le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

    Nella colonna 1 indicare gli importi corrisposti nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati entro il 31 dicembre 2021. L’importo indicato in colonna 1 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “7”. 

    Nella colonna 2 indicare gli importi pagati nel 2023 e dovuti per contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 2022 e l’importo degli interessi relativi ai mutui per cui dal 1° gennaio 2022 è intervenuto un accollo/subentro/ rinegoziazione. In questi casi per data di stipula del mutuo è da intendersi la data di stipula del contratto di accollo/subentro/rinegoziazione/ del mutuo. 

    L’importo indicato in colonna 2 deve comprendere gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere “48”.

    Vediamo una tabella di riepilogo in quanto condizioni e limiti diversi sono previsti a seconda della data di stipula del mutuo, in particolare

  • Dichiarazione 730

    730/2024: detraibilità premi assicurativi rischi calamitosi

    Nel Modello 730/2024 è andocora possibile detratte le spese per assicurazioni per unità immobilieri residenziali e loro pertinenze.

    Ricordiamo che a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre in dichiarazione un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per assicurazioni aventi per oggetto unità immobiliari residenziali e relative pertinenze. 

    La detrazione non spetta invece se la polizza è stipulata per assicurare solo la pertinenza.

    Vediamo il riepilogo delle regole per questa detrazione

    Modello 730/2024: detraibilità dei premi assicurativi per rischi calamitosi

    La detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene, anziché alla persona.  

    La detrazione spetta per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018. 

    Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche quelle di rinnovo del contratto preesistente alle stesse condizioni (che deve avvenire a decorrere dal 1° gennaio 2018), in quanto assimilabili alla stipula di un nuovo contratto. 

    Restano escluse dalla detrazione le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla relativa scadenza naturale. 

    La detrazione spetta senza limiti di importo anche per più unità immobiliari. 

    In caso di polizze “multirischio”, la detrazione spetta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

    Rientrano fra le polizze che danno diritto alla detrazione anche le fattispecie contrattuali a garanzia del fabbricato stipulate dal condominio, relativamente alla quota di premio riferita alla singola unità immobiliare residenziale e alle relative pertinenze. 

    Nel caso in cui il condominio comprenda anche unità immobiliari diverse da quelle residenziali, la detrazione spetta solo sui premi riferiti alle unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze. 

    La quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui si evinca la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso. 

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. 

    La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. 

    Premi assicurativi per rischi calamitosi: dove indicarli nel 730/2024:

    Nel Modello 730, i premi assicurativi in oggetto, vanno indicati, ai fini della detrazione, nel Quadro E ai righi da E8 a E10

    Nel dettaglio, i premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi vanno indicati con il codice "43"

    Premi assicurativi per rischi calamitosi: FAQ delle entrate

    L'agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata in data 29.05.2023, il cui chiarimento si presume ancora valido, rispondeva al quesito di un contribuente che domandava se si possa continuare a detrarre al 19% le spese sostenute per la polizza rischi calamitosi su quello che era il proprio immobile e non lo è più.

    Nel dettaglio, veniva chiesto se un soggetto beneficiario della detrazione al 19% delle spese sostenute per il pagamento del premio assicurativo per rischi legati ad eventi calamitosi su immobile di proprietà, possa ugualmente fruirne quando l'immobile viene donato al proprio figlio.

    La Circolare n 24/2022 ha chiarito che la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene e non alla persona.
    Pertanto la risposta al quesito specifica l'agenzia è affermativa e al contempo ricorda anche i limiti di detraibilità.

  • Dichiarazione 730

    Precompilata 2024: come si accede per terzi?

    Le Entrate nella sezione apposita della Dichiarazione Precompilata chiariscono chi può accedere alla dichiarazione 2024 per conto di terzi, vediamo le regole e i passaggi per farlo.

    Precompilata 2024: come si accede per terzi?

    Per accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto terzo, in qualità di:

    • persona di fiducia,
    • tutore, 
    • curatore speciale, 
    • amministratore di sostegno o genitore,

    devi essere in possesso dell’apposita abilitazione.

    In particolare, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali personali:

    • Spid, Cie, Cns e per i soggetti titolati ad averle, 
    • con le credenziali rilasciate dall’Agenzia [Entratel/Fisconline]

    all’Area Riservata, occorre selezionare il tasto "Cambia utenza" nel box in alto a destra: Successivamente occorre selezionare come si vuole operare

    • Tutore/Curatore speciale, 
    • Amministratore di sostegno, 
    • genitore,
    • persona di fiducia,

    e inserire il codice fiscale della persona per la quale intendi operare.

    Infine occorre selezionare nella sezione Servizi più richiesti il tasto "dichiarazione precompilata".

    Infine ricordiamo che chi intende accedere per conto terzi deve essere preventivamente autorizzato seguendo le istruzioni reperibili sulla apposita pagina delle entrate..

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: detraibilità spese per assistenza personale

    Il modello 730/2024 nella sezione I del Quadro E riservato a oneri e spese prevede al rigo E8-E10 l'indicazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale utilizzando il codice "15".

    Vediamo i requisiti per la detraibilità di queste spese.

    Spese per assistenza personale: condizioni di detraibilità in dichiarazione

    La detrazione, nella misura del 19%, per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale spetta:

    • nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
    • se il reddito complessivo non supera euro 40.000. Nel predetto limite di reddito deve essere computato il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Le Entrate nella Circolare n 14 del 19 giugno 2023 ( si attende quella di quest'anno con eventuali integrazioni) precisano che, sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana i soggetti che necessitano di sorveglianza continuativa o che non sono in grado di svolgere almeno una delle seguenti attività:

    • assunzione di alimenti;
    • espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale;
    • deambulazione;
    • indossare gli indumenti.

    Lo stato di non autosufficienza deve derivare da una patologia e deve risultare da certificazione medica, non può essere quindi riferito ai bambini quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie (Circolare 03.01.2005 n. 2/E, paragrafo 4).

    La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza.

    La detrazione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

    Detrazione spese per assistenza personale: elenco

    La detrazione spetta per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale (ad esempio, per le c.d. badanti) propria o di uno o più familiari indicati nell’art. 433 del c.c., anche se non fiscalmente a carico del contribuente.

    La detrazione spetta anche se le prestazioni di assistenza sono rese da:

    • una casa di cura o di riposo (Risoluzione 22.10.2008 n. 397/E);
    • una cooperativa di servizi (Circolare 18.05.2006 n. 17/E, risposta 8);
    • un’agenzia interinale.

    La detrazione non spetta per:

    • le spese sostenute per i lavoratori domestici (colf) che hanno un inquadramento contrattuale diverso dagli addetti all’assistenza personale;
    • i contributi previdenziali che sono deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10, comma 2, del TUIR che vanno indicati nel rigo E23.

    La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a euro 2.100. 

    Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, tale limite deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

    Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. 

    Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo su cui calcolare la detrazione non può comunque superare euro 2.100.

    La detrazione dall’imposta lorda per le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, pur rientrando, in astratto, nel novero delle detrazioni che, ai sensi dell’art. 15, comma 3-bis, del TUIR, dovrebbero variare in base all’ammontare del reddito complessivo, in concreto spetta per intero, considerato che la detrazione in esame è sottoposta alla condizione per cui il reddito complessivo non deve superare euro 40.000.

    Ricordiamo che, dall’anno d’imposta 2020 le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale sono sottoposte, ai fini della detrazione, all’obbligo di effettuazione del pagamento mediante sistemi “tracciabili”.

    Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dal soggetto che presta l’assistenza e dalla prova del pagamento tracciato.

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. 

    In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.). 

    La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e di quello che presta l’assistenza. 

    Inoltre, se le prestazioni di assistenza sono rese da:

    • una casa di cura o di riposo, la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante (Circolare 16.03.2005 n. 10/E, risposta 10.8);
    • una cooperativa di servizi, la documentazione deve specificare la natura del servizio reso;
    • un’agenzia interinale, la documentazione deve specificare la qualifica contrattuale del lavoratore.
    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Bonus acqua potabile: come indicarlo nel 730/2024

    Il bonus acqua potabile è una agevolazione per razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica.

    A tal fine è previsto un credito d'imposta del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di:

    • filtraggio
    • mineralizzazione
    • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare,

    finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

    L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a:

    • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche,
    • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

    L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento del costo tramite il servizio web. 

    Leggi anche Bonus acqua potabile 2023: domande entro il 28.02

    Bonus acqua potabile 2024: come indicarlo nel Modello 730

    Il bonus può essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2024)riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

    Nel caso di utilizzo in dichiarazione il bonus acqua potabile va indicato nel Quadro G Crediti di imposta del Modello 730

    Come specificato nelle istruzioni al modello, il bonus acqua potabile 2023 va indicato nel RIGO G15 con il codice "10"

    indicando l’importo del credito spettante ottenuto applicando alle spese sostenute la percentuale prevista.

    In particolare, in merito alla suddetta percentuale sul sito delle entrate viene specificato che:

    "per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile è pari al 6,45% dell’importo richiesto. Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare spettante tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia." (Aggiornamento sul sito ADE del 25 marzo 2024)

    Bonus acqua potabile 2024: la documentazione da conservare

    Con la Circolare n 15/2023 è stato chiarito che il contribuente deve conservare ed esibire:

    • la fattura o il documento commerciale di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7 dicembre 2016 in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito 
    • e la Comunicazione, con la relativa ricevuta di accettazione, inviata all’Agenzia delle entrate ai sensi del provvedimento del 16 giugno 2021.

    Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

    Il credito di imposta in esame spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: le novità sulle mance

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 68472 con il Modello 730/2024 e istruzioni.

    Tra le poche novità del modello 730 si evidenzia la nuova sezione VII, nello specifico il Rigo C16, attraverso il quale i lavoratori dipendenti di strutture ricettive e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, dovranno dichiarare le mance ricevute, a prescindere dal regime fiscale applicato e comprese quelle incluse nel pagamento elettronico effettuato dal cliente all’esercente e da questi riversate al lavoratore.

    Si ricorda che la materia è stata recentemente oggetto di modifica; per un approfondimento si rimanda all’articolo: Detassazione delle mance 2023: chiarimenti sull'imposta sostitutiva al 5%.

    Come funziona

    Fondamentalmente, quei lavoratori che nell’anno d’imposta precedente a quello in esame (il 2022 quindi) hanno conseguito un reddito di lavoro dipendente (complessivo, anche come sommatoria di più lavori, anche in settori diversi) che non superi la somma di euro 50.000, hanno la facoltà, non l’obbligo, di applicare l’imposta sostitutiva del 5%.

    Il regime agevolato si applica solo alle mance percepite, nel limite del 25% di tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti nel settore alberghiero e della ristorazione. 

    Nel calcolo del reddito totale rientrano le mance stesse. 

    Le somme percepite che eccedono questo limite sono sottoposte a tassazione ordinaria.

    Quando la mancia è sommata al pagamento elettronico effettuato dal cliente al ristoratore, poi questi riversa al dipendente le somme assoggettandole ad imposta sostitutiva del 5%, evidenziata nella Certificazione Unica, ai punti 652, 653 e 654. La ritenuta può essere omessa solo su richiesta scritta del lavoratore, ad esempio per il caso in cui questi abbia intenzione di avvalersi della tassazione ordinaria per l’intero importo; valutazione possibile ad esempio quando ci siano eccedenze di oneri deducibili o detraibili.

    In ogni caso sul modello 730 il lavoratore potrà scegliere se confermare o modificare la tassazione già operata dal sostituto d’imposta; la compilazione del rigo C16 è però da intendersi obbligatoria sia nel caso in cui si intenda modificare la tassazione applicata, sia quando si intenda confermarla.

    Il modello 730 del 2024

    Il rigo C16 del modello 730 del 2024 (ancora in bozza) è composto da tre campi e da tre caselle:

    1. Somme a tassazione ordinaria,
    2. Somme a tassazione sostitutiva,
    3. Ritenute imposta sostitutiva,
    4. Tassazione ordinaria,
    5. Tassazione sostitutiva,
    6. Assenza requisiti

    Nei campi da 1 a 3 vanno inseriti i dati dichiarati dal datore di lavoro sulla Certificazione Unica nei campi da 652 a 654.

    Le caselle 4 e 5 sono tra loro alternative, e la scelta di una delle due è obbligatoria: qui il lavoratore dovrà scegliere se assoggettare a tassazione ordinaria o sostitutiva quella parte delle mance percepite per cui si può scegliere la tassazione sostitutiva; la parte che eccede in ogni caso confluirà nel reddito complessivo.

    Tale scelta non è vincolata al fatto che il datore di lavoro abbia o non abbia applicato le ritenute all’origine.

    Può accadere che il datore di lavoro abbia assoggettato le mance a tassazione agevolata sostitutiva, ma il lavoratore non può accedervi perché nell’anno precedente, ad esempio, ha percepito somme superiori ad euro 50.000: in questa situazione il contribuente dovrà barrare la casella 6.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730 semplificato 2024: quali sono le novità?

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la dichiarazione semplificata dei dipendenti e pensionati 2024, come introdotta dalle anticipazioni della Riforma Fiscale.

    In particolare, oggi 29 aprile viene pubblicato il Provvedimento n 210954 delle Entrate con il quale viene disciplinata la dichiarazione 730/2024 precompilata, nonché la dichiarazione semplificata alternativa al tradizionale modello 730.

    730 semplificato dipendenti 2024: quali sono le novità?

    Le Entrate evidenziano che dal 30 aprile saranno disponibili online i modelli alla dichiarazione semplificata, le istruzioni sono state pubblicate col provvedimento di oggi 29 aprile, e dal 20 maggio sarà possibili effettuare i primi invii.

    Con il nuovo 730 semplificato o dichiarazione semplificata dipendenti e pensionati 2024 il cittadino:

    • non dovrà più conoscere quadri, righi e codici,
    • sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici,
    • ad esempio i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”,
    • i dati degli oneri saranno raccolti nella sezione “spese sostenute”, 
    • le informazioni su coniuge e figli saranno raccolte nella sezione “famiglia”,
    • dopo aver accettato o modificato i dati (dal 20 maggio in poi) sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello, 
    • i rimborsi anche per i sostituti saranno erogati dalle entrate, su scelta del contribuente.

    E' bene precisare che sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2024.

    L'accesso all'applicativo web necessario alla dichiarazione semplificata avviene tramite:

    • le proprie credenziali Spid, 
    • Carta d’identità elettronica (Cie) 
    • o Carta nazionale dei servizi (Cns),

    e avendo i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria. 

    Attenzione al fatto che il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. 

    Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).