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730 semplificato 2024: quali sono le novità?
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole per la dichiarazione semplificata dei dipendenti e pensionati 2024, come introdotta dalle anticipazioni della Riforma Fiscale.
In particolare, oggi 29 aprile viene pubblicato il Provvedimento n 210954 delle Entrate con il quale viene disciplinata la dichiarazione 730/2024 precompilata, nonché la dichiarazione semplificata alternativa al tradizionale modello 730.
730 semplificato dipendenti 2024: quali sono le novità?
Le Entrate evidenziano che dal 30 aprile saranno disponibili online i modelli alla dichiarazione semplificata, le istruzioni sono state pubblicate col provvedimento di oggi 29 aprile, e dal 20 maggio sarà possibili effettuare i primi invii.
Con il nuovo 730 semplificato o dichiarazione semplificata dipendenti e pensionati 2024 il cittadino:
- non dovrà più conoscere quadri, righi e codici,
- sarà guidato fino all’invio della dichiarazione con una interfaccia più intuitiva e parole semplici,
- ad esempio i dati relativi all’abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno ad esempio raccolti nella nuova sezione “casa”,
- i dati degli oneri saranno raccolti nella sezione “spese sostenute”,
- le informazioni su coniuge e figli saranno raccolte nella sezione “famiglia”,
- dopo aver accettato o modificato i dati (dal 20 maggio in poi) sarà il sistema a inserire automaticamente i dati all’interno del modello,
- i rimborsi anche per i sostituti saranno erogati dalle entrate, su scelta del contribuente.
E' bene precisare che sono circa 1 miliardo e 300 milioni (1.270.674.831) i dati ricevuti dal Fisco e precaricati nelle dichiarazioni 2024.
L'accesso all'applicativo web necessario alla dichiarazione semplificata avviene tramite:
- le proprie credenziali Spid,
- Carta d’identità elettronica (Cie)
- o Carta nazionale dei servizi (Cns),
e avendo i requisiti per presentare il 730, si potrà scegliere se accedere alla propria dichiarazione in modalità semplificata oppure ordinaria.
Attenzione al fatto che il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Da quest’anno si allarga in via sperimentale la platea di contribuenti, il 730 potrà accogliere dati che prima dovevano necessariamente transitare per il modello Redditi (per esempio, redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposta sostitutiva, investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria ai fini Ivie e Ivafe).
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Spese per cure termali: sono detraibili sul 730?
Veniva domandato se le spese per cure termali, con abbonamento, siano detraibili in dichiarazione.
Le Entrate con una FAQ del 23 aprile replicano di si, vediamo a che condizioni.
In particolare viene chiarito che, le spese sostenute per cure termali, ad eccezione di quelle relative al viaggio e al soggiorno termale, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro.
La detrazione spetta a condizione che vi sia una prescrizione medica che dimostra il collegamento tra la prestazione e la patologia.
Ai fini della indicazione delle spese nel Modello 730/2024 occorre essere in possesso (e conservare) i seguenti documenti:
- ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
- prescrizione medica
- ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.
Attenzione al fatto che per le prestazioni che non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.
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730/2024: dichiarazione presentata dagli eredi
Aperta la campagna dei dichiarativi 2024 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modello 730/2024 da utilizzare per i redditi del periodo di imposta 2023.
Il Modello 730/2024 può essere utilizzato anche dagli eredi per dichiarare i redditi percepiti nell'anno d'imposta 2023 dal soggetto deceduto.
In dettaglio, per le persone decedute dal 1° gennaio 2023 al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2023 può essere presentata utilizzando il modello 730/2024 che va presentato, entro il 30 settembre, al Caf o professionista abilitato o presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate.
Attenzione al fatto che il modello 730 non può essere consegnato:
- né al sostituto d’imposta della persona fisica deceduta
- né al sostituto d’imposta dell’erede.
Per le persone decedute successivamente al 30 settembre 2024, la dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2023 può essere presentata utilizzando esclusivamente il Modello Redditi PF 2024 entro i termini previsti e in particolare come specificato nelle istruzioni:
- entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Il 730/2024 presentato dagli eredi
Chi presenta la dichiarazione per conto di terzi deve compilare due moduli del frontespizio riportando in entrambi il codice fiscale del contribuente (deceduto o minore o tutelato o rappresentato o beneficiario) e quello del soggetto che presenta la dichiarazione per conto di altri ovvero il codice fiscale dell’erede o del rappresentante o tutore o amministratore di sostegno.
Nel primo modulo del frontespizio del 730:
- barrare la casella “Dichiarante”;
- barrare la casella: ‘Deceduto’ – nel caso di dichiarazione dei redditi presentata dall’erede del contribuente deceduto. In tal caso occorre compilare con la lettera “A” anche la casella “730 senza sostituto” presente nel frontespizio del modello 730 e barrare la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto” presente nella sezione “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.
- riportare i dati anagrafici ed i redditi del contribuente cui la dichiarazione si riferisce.
Nel secondo modulo del frontespizio del 730 è necessario:
- barrare nel rigo “Contribuente”, la casella “Rappresentante o tutore Tutore o erede”. Per l’erede è necessario compilare anche la casella “Data carica erede”;
- compilare soltanto i riquadri “Dati anagrafici” e “Residenza anagrafica”, incluso il rigo “Telefono e posta elettronica”, riportando i dati dell'erede. Non deve essere compilato il campo “data della variazione” e non deve essere barrata la casella “Dichiarazione presentata per la prima volta”.
Termini di versamento da parte degli eredi per il 730/2024
Per le persone decedute nel 2023 o i soggetti deceduti entro il 28 febbraio 2024 i versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini ordinari.
Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi e scadono quindi il 30 dicembre 2024.
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Detraibilità spese scolastiche nella dichiarazione dei redditi 2024
In generale, così come chiarito anche dalla circolare 14/2023 dell'Agenzia delle Entrate, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell’istruzione siano meritevoli di agevolazioni e per tale motivo dall’asilo nido all’università, ogni ciclo scolastico gode di una detrazione, con aliquota sempre pari al 19% ma diverse basi imponibili. Ad esempio:
- la detrazione per la frequenza e il pagamento delle rette mensili dell’asilo nido (pubblico o privato) è del 19% su un importo massimo di 632 euro a figlio;
- la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è del 19% fino ad un massimo di 800 euro (per ciascun alunno o studente)
- la detrazione per l’affitto degli studenti fuori sede è del 19% su un importo massimo di 2.633 euro.
In particolare, a partire dal 2015 la c.d. legge della buona scuola ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta:
- sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado;
- sia per quelle della scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.
Il beneficio fiscale riguarda solo le scuole del “sistema nazionale di istruzione”, per questo motivo, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, non sono agevolabili.
Detraibilità delle spese scolastiche nel 2024
La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di:
- scuole dell’infanzia (scuole materne);
- scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
- scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).
sia statali, sia paritarie private e degli enti locali.
La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. 8.07.2005, n.212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.
Sono invece equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari, le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del DPR n.212 del 2005 (leggi anche Come detrarre le spese di istruzione universitaria? e Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi)
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:
- le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori;
- i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.
Si tratta, ad esempio, delle spese per:
- la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio).
- Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10, codice 40. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente.
Sono escluse dalla detrazione le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15).
Limite di detraibilità spese scolastiche 2024
La detrazione per le spese di frequenza indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2023 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno.
Per questo motivo, ad esempio:
- il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali;
- il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR.
Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta:
- per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000;
- a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.
Detrazione spese scolastiche 2024: documenti da controllare e conservare
È necessario che il contribuente esibisca e conservi le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nell’anno di imposta 2023 per le spese:
- di istruzione diverse da quelle universitarie,
- della mensa scolastica,
- dei servizi scolastici integrativi
- del servizio di trasporto scolastico.
La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (che sia scuola, comune o altro fornitore del servizio), deve riportare nella causale:
- l’indicazione del servizio erogato,
- la scuola di frequenza,
- il nome e cognome dell’adulto.
Ulteriore modo per comprovare la spesa sostenuta è un’attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, certificante:
- l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno,
- i dati dell’alunno/studente e
- l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.
In merito alla tracciabilità dell’onere, ci si può avvalere anche dell’annotazione in fattura/ricevuta fiscale/documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati.
Si fa presente che non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.
Tipologia di spesa scolastica Documenti Spese di istruzione diverse da quelle universitarie, mensa scolastica, servizi scolastici integrativi e servizi di trasporto scolastico - Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023 – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
- La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”
Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad es. corsi di lingua e teatro) - Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023 e i dati dell’alunno o studente – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
- Qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente – Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.
Indicazione spese scolastiche 730/2024
Relativamente alle dichiarazioni 2024 (anno di imposta 2023) quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 codice 12 (oppure RP8-RP13 nel modello redditi persone fisiche) è di 800 euro per ciascun alunno o studente.
Allegati:L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica 2024 con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica 2023 con il codice onere 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.
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Spese sanitarie 730/2024 per familiari non a carico con patologie esenti
Nella dichiarazione dei redditi 2024, le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie.
La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo.
Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare.
La detrazione per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo
Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU (punti da 341 a 352) con il codice 2.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate la documentazione da controllare e conservare per le spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico sono le seguenti:
1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI:
- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
- Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia,
- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.
2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto:
- Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
- Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
- Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione,
- Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.
Si ricorda che, in entrambi i casi, se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
Per i dati che devono essere riportati sullo scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche (natura, qualità, eccetera).
Dove indicare le spese per familiari non a carico con patologie esentiModello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (rigo RP2) 730/2024: sezione I del quadro E (rigo E2) -
Credito d’imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024
Il Modello 730/2024 ospita anche il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore.
Nel dettaglio, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.
Il credito di imposta va indicato nel quadro G crediti d'imposta del Modello 730/2024.
Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: indicazione nel 730/2024
Nel quadro G, tra gli altri, vanno indicati i crediti di imposta per canoni non percepiti per morosità del conduttore.
In dettaglio il credito figura nel rigo G2 del quadro G
Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori
imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.
Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.
Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.
Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.
Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.
In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.
Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.
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Spese per addetti all’assistenza personale: le regole di detrazione 2024
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- si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
- il reddito complessivo non superi i 40mila Euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE.
L'importo va indicato nei righi:
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dei modelli 730 o Redditi PF 2024, con il codice 15.
Non autosufficienza: primo requisito per la detrazione delle spese
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Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerati non autosufficienti, ad esempio, le persone che non sono in grado di:- assumere alimenti;
- espletare funzioni fisiologiche e l'igiene personale;
- deambulare;
- indossare gli indumenti.
Si considerano non autosufficienti, inoltre, le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.
Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da certificazione medica. Pertanto non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Limite di spesa e di reddito per fruire della detrazione
La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di 2.100 Euro. Il limite si riferisce al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40mila euro. Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.
Documentazione idonea per fruire della detrazione
La detrazione spetta:
- al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza;
- anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.
Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del:
- soggetto che presta l'assistenza;
- contribuente che ha sostenuto la spesa;
- familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare (non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente).
Se la persona è ricoverata in un istituto
La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).
Indicazione della spesa nella dichiarazione mod. 730 o Redditi PF 2024
L'ammontare della spesa, nel limite massimo di 2.100 €, va esposta nei righi:
- RP8-RP13 del Modello Redditi PF;
- E8-E10 del Modello 730;
con il codice 15.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.