• Dichiarazione 730

    Detraibilità spese scolastiche nella dichiarazione dei redditi 2024

    In generale, così come chiarito anche dalla circolare 14/2023 dell'Agenzia delle Entrate, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell’istruzione siano meritevoli di agevolazioni e per tale motivo dall’asilo nido all’università, ogni ciclo scolastico gode di una detrazione, con aliquota sempre pari al 19% ma diverse basi imponibili. Ad esempio:

    • la detrazione per la frequenza e il pagamento delle rette mensili dell’asilo nido (pubblico o privato) è del 19% su un importo massimo di 632 euro a figlio;
    • la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è del 19% fino ad un massimo di 800 euro (per ciascun alunno o studente)
    • la detrazione per l’affitto degli studenti fuori sede è del 19% su un importo massimo di 2.633 euro.

    In particolare, a partire dal 2015 la c.d. legge della buona scuola ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta:

    • sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado;
    • sia per quelle della scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

    Il beneficio fiscale riguarda solo le scuole del “sistema nazionale di istruzione”, per questo motivo, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, non sono agevolabili.  

    Detraibilità delle spese scolastiche nel 2024

    La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: 

    • scuole dell’infanzia (scuole materne);
    • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
    • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

    sia statali, sia paritarie private e degli enti locali.

    La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. 8.07.2005, n.212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.

    Sono invece equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari, le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del DPR n.212 del 2005 (leggi anche Come detrarre le spese di istruzione universitaria? e Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi)

    Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:

    • le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori;
    • i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. 

    Si tratta, ad esempio, delle spese per:

    • la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado; 
    • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

    Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio). 

    • Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

    La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10, codice 40. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente. 

    Sono escluse dalla detrazione le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15).

    Limite di detraibilità spese scolastiche 2024

    La detrazione per le spese di frequenza indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2023 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. 

    La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. 

    Per questo motivo, ad esempio:

    • il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali;
    • il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. 

    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta:

    • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000;
    • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. 

    Detrazione spese scolastiche 2024: documenti da controllare e conservare

    È necessario che il contribuente esibisca e conservi le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nell’anno di imposta 2023 per le spese:

    • di istruzione diverse da quelle universitarie,
    • della mensa scolastica,
    • dei servizi scolastici integrativi
    • del servizio di trasporto scolastico.

    La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (che sia scuola, comune o altro fornitore del servizio), deve riportare nella causale:

    • l’indicazione del servizio erogato,
    • la scuola di frequenza,
    • il nome e cognome dell’adulto.

    Ulteriore modo per comprovare la spesa sostenuta è un’attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, certificante:

    • l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno, 
    • i dati dell’alunno/studente e 
    • l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

    In merito alla tracciabilità dell’onere, ci si può avvalere anche dell’annotazione in fattura/ricevuta fiscale/documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

    L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. 

    Si fa presente che non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.

    Tipologia di spesa scolastica Documenti
    Spese di istruzione diverse da quelle universitarie, mensa scolastica, servizi scolastici integrativi e servizi di trasporto scolastico
    • Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023 – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
    • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
    • La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”
    Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad es. corsi di lingua e teatro)
    • Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023 e i dati dell’alunno o studente – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
    • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
    • Qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente – Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Indicazione spese scolastiche 730/2024

    Relativamente alle dichiarazioni 2024 (anno di imposta 2023) quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 codice 12 (oppure RP8-RP13 nel modello redditi persone fisiche) è di 800 euro per ciascun alunno o studente.

    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica 2024 con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica 2023 con il codice onere 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2024: detraibilità spese soggetti DSA

    Nell'ambito delle spese e oneri da indicare nel Quadro E del Modello 730/2024 per le quali al contribuente spettano deduzioni e detrazione ossia spese che:

    • danno diritto a una detrazione d’imposta,
    • e spese che possono essere sottratte dal reddito complessivo (oneri deducibili),

    vi sono quelle sostenute in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).

    DSA: che cos'é?

    Per DSA si intendono i seguenti disturbi (come definiti dalla L. 170/2010):

    • dislessia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
    • disgrafia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;
    • disortografia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;
    • discalculia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

    che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

    Modello 730/2024: la detraibilità delle spese per i soggetti DSA

    In particolare, è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto di:

    • strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, 
    • nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere. 

    Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

    • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d’ascolto;
    • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
    • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
    • la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
    • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

    Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso all’informazione e alla cultura.

    Le spese di cui si tratta vanno indicate nel rigo E8-E10 con il codice "44"

    Attenzione al fatto che, per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un certificato rilasciato dal Servizio sanitario nazionale, da specialisti o strutture accreditate, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170, che attesti per sé ovvero per il proprio familiare, nel caso in cui la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico, la diagnosi di DSA. 

    La detrazione spetta a condizione che il collegamento funzionale tra i sussidi e gli strumenti compensativi e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnostico risulti dalla certificazione di cui al comma precedente ovvero dalla prescrizione autorizzativa rilasciata da un medico e che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale della persona con DSA e la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

  • Dichiarazione 730

    Spese sanitarie 730/2024 per familiari non a carico con patologie esenti

    Nella dichiarazione dei redditi 2024, le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di propri familiari non a carico, affetti dalle citate patologie.

    La detrazione, in questo caso, è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di euro 6.197,48 annui. Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del Mod. 730-3 o nel quadro RN del Modello REDDITI di quest’ultimo.
    Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione) è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

    Per poter portare in detrazione le citate spese, i documenti che le certificano possono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento, con l’indicazione del familiare a favore del quale la spesa sanitaria è stata sostenuta, ovvero al soggetto malato. In tal caso la detrazione è però ammessa solamente se quest’ultimo annota sul documento stesso, con valore di “autocertificazione”, quale parte della spesa è stata sostenuta dal familiare. 

    La detrazione per le spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”, fatta eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN. 

    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU (punti da 341 a 352) con il codice 2.  

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate la documentazione da controllare e conservare per le spese relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica sostenute per familiari non a carico sono le seguenti:

    1) Il soggetto affetto dalla patologia ha presentato un modello 730 o REDDITI:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Modello 730-3 o REDDITI dal quale si evinca la parte di spesa che non ha trovato capienza nell’IRPEF del soggetto affetto dalla malattia,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    2) Il soggetto affetto dalla patologia non ha presentato alcuna dichiarazione non essendovi tenuto:

    • Certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice numerico identificativo,
    • Certificato medico che attesti il collegamento tra le spese e la patologia esente, ovvero autocertificazione,
    • Autocertificazione del soggetto affetto dalla patologia che attesti di non essere tenuto a presentare la dichiarazione,
    • Fatture, ricevute fiscali e eventuali scontrini dai quali risulti che le spese sono state sostenute dal familiare che intende beneficiare della detrazione, anche con apposita annotazione del soggetto affetto dalla patologia per i documenti a questo intestati; l’annotazione dovrà riportare anche la misura delle spese attribuibili al familiare.

    Si ricorda che, in entrambi i casi, se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.

    Per i dati che devono essere riportati sullo scontrino fiscale valgono le stesse indicazioni fornite con riferimento alle spese mediche (natura, qualità, eccetera).

    Dove indicare le spese per familiari non a carico con patologie esenti
    Modello Redditi PF 2024: sezione I del quadro RP (rigo RP2)
    730/2024: sezione I del quadro E (rigo E2)
  • Dichiarazione 730

    Precompilata: quali spese funebri sono inserite in dichiarazione?

    L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

    I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio.
    Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, egli può, infatti, presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

    Nella dichiarazione precompilata, tra le altre, compaiono anche le spese funebri.

    Come specificato tra le FAQ del sito delle Entrate, nella dichiarazione precompilata sono indicati i dati delle fatture emesse in relazione all'evento funebre, dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri.

    Attenzione al fatto che può accadere che la spesa funebre non sia inserita nella precompilata poiché al momento della sua predisposizione il decesso non risultava ancora comunicato dal comune all'Anagrafe Tributaria. 

    In questo caso, il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le spese sostenute in dipendenza del decesso entro il limite di detraibilità di € 1.550 per evento funebre.

    Si ricorda che: 

    • per le spese funebri è riconosciuta la detrazione del 19 per cento. Nella sezione I del quadro E riguardante gli oneri detraibili, si indica:
      • nella colonna 1  il codice che identifica la spesa, in questo caso il codice 14, per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse,
      • nella colonna 2 invece si inserisce la spesa sostenuta; 
    • l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore, come precedentemente sottolineato, a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. Lo stesso importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14;
    • dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

    Documentazione da controllare e conservare

    TIPOLOGIA

    DOCUMENTI

    Spese funebri

    – Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Spese funebri sostenute all’estero

    – Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

  • Dichiarazione 730

    Credito d’imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

    Il Modello 730/2024 ospita anche il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore.

    Nel dettaglio, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

    Il credito di imposta va indicato nel quadro G crediti d'imposta del Modello 730/2024.

    Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: indicazione nel 730/2024

    Nel quadro G, tra gli altri, vanno indicati i crediti di imposta per canoni non percepiti per morosità del conduttore.

    In dettaglio il credito figura nel rigo G2 del quadro G

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori

    imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

    Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

    Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

    In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

    Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

  • Dichiarazione 730

    Spese per addetti all’assistenza personale: le regole di detrazione 2024

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    In sede di dichiarazione dei redditi è possibile portare in detrazione le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, fino ad un importo massimo di 2.100 Euro (art. 15 comma 1 i-septies TUIR). La detrazione spetta nella misura del 19%, pertanto l'agevolazione massima è di 399 Euro.  Per fruire del beneficio occorre che:

    • si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
    • il reddito complessivo non superi i 40mila Euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE.

    L'importo va indicato nei righi:

    • RP8-RP13;
    • E8-E10;

    dei modelli 730 o Redditi PF 2024, con il codice 15.
     

    Non autosufficienza: primo requisito per la detrazione delle spese

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    Per detrarre le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale è necessario che si tratti di ipotesi di non autosufficienza.
    Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerati non autosufficienti, ad esempio, le persone che non sono in grado di:

    • assumere alimenti;
    • espletare funzioni fisiologiche e l'igiene personale;
    • deambulare;
    • indossare gli indumenti.

    Si considerano non autosufficienti, inoltre, le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
    Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.
    Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da certificazione medica. Pertanto non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
     

    Limite di spesa e di reddito per fruire della detrazione

    La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di 2.100 Euro. Il limite si riferisce al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

    Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40mila euro. Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.

     

    Documentazione idonea per fruire della detrazione

    La detrazione spetta:

    • al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza;
    • anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.

    Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del:

    • soggetto che presta l'assistenza;
    • contribuente che ha sostenuto la spesa;
    • familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare (non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente).

    Se la persona è ricoverata in un istituto

    La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).

    Indicazione della spesa nella dichiarazione mod. 730 o Redditi PF 2024

    L'ammontare della spesa, nel limite massimo di 2.100 €, va esposta nei righi:

    • RP8-RP13 del Modello Redditi PF;
    • E8-E10 del Modello 730;

    con il codice 15.
    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15.

  • Dichiarazione 730

    Spese per i cani guida: detrazione nel 730/2024

    Nel Modello 730/2024 è possibile detrarre le spese per l'acquisto dei cani guida dei contribuenti non vedenti.

    La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma è limitata all'acquisto di un solo cane guida una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo in casi di perdita dell'animale. 

    Chiarimenti in merito sono stati forniti nella Circolare n 14/2023.

    730/2024: detraibilità spese per acquisto cani guida

    La detrazione per le spese di acquisto di cani guida spetta, nella misura del 19 per cento, ai contribuenti non vedenti o ai familiari su cui sono a carico.

    I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

    Gli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001; cui si rimanda per approfondimenti, individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

    Attenzione al fatto che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).

    La detrazione spetta anche per l’acconto versato in un anno d’imposta precedente rispetto a quello in cui è acquistato il cane guida.  

    In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto ammontare, solo se l’acquisto è effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell’acconto.

    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.

    La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico, a differenza di quelle per il mantenimento del cane.

    La detrazione per le spese per l’acquisto cani guida compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di cani guida spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Spese per acquisto cani guida: indicazione nel 730/2024

    Le spese per l’acquisto di cani guida vanno indicate nel rigo E5 del QUADRO E

    Nel dettaglio nel rigo E5 occorre indicare la spesa sostenuta dai ciechi per l’acquisto del cane guida.
    La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

    730/2024: la detraibilità delle spese per mantenimento cani guida

    Si evidenzia inoltre che dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti. Per avere tale detrazione occorre barrare la casella predisposta nel rigo E81.

    La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. 

    Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. 

    In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

    Nella Circolare n 15/2023  sono stati forniti ulteriori approfondimenti.