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Modello 730/2024: guida al prospetto familiari a carico
Il Modello 730/2024 contiene come ogni anno il prospetto "familiari a carico"
Nel prospetto devono essere inseriti i dati relativi ai familiari che nel 2023 sono stati fiscalmente a carico del contribuente, al fine di fruire delle detrazioni dall’imposta per:
- il coniuge,
- i figli o gli altri familiari a carico,
o delle altre agevolazioni previste per le persone indicate in questo prospetto. Queste detrazioni vengono calcolate dal soggetto che presta l’assistenza fiscale.
Modello 730/2024: quali sono i familiari a carico
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Sono considerati fiscalmente a carico i figli di età non superiore a 24 anni che nel 2023 hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Attenzione al fatto che nel limite di reddito di 2.840,51 euro (o 4.000 euro) che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, vanno computate anche le seguenti somme, che non sono comprese nel reddito complessivo:
- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Possono essere considerati a carico anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli adottivi, affidati o affiliati) indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito; gli stessi, pertanto, ai fini dell’attribuzione della detrazione non rientrano mai nella categoria “altri familiari”.
Possono essere considerati a carico anche i seguenti altri familiari, a condizione che convivano con il contribuente o che ricevano dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria:
- il coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- i discendenti dei figli;
- i genitori (compresi quelli adottivi);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle (anche unilaterali);
- i nonni e le nonne.
Se nel corso del 2023 è cambiata la situazione di un familiare, bisogna compilare un rigo per ogni situazione.
Modello 730/2024: le detrazioni per i familiari a carico
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito, quindi chi presta l’assistenza fiscale dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del Tuir.
A seconda della situazione reddituale del contribuente le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare.
Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12 del Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più.
Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico che è erogato dall’INPS a seguito di apposita richiesta.
Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l’AUU eventualmente percepito.
Dal 1° marzo 2022 non spetta più la maggiorazione di 200 euro per ciascun figlio prevista per le famiglie con più di tre figli; inoltre, non spetta più l’ulteriore detrazione di 1.200 euro prevista per le famiglie con più di 4 figli.
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
Modello 730/2024: compilare il prospetto figli a carico
Nel prospetto familiari a carico, i righi da 2 a 5 vanno compilati come segue.
Nel rigo 2 devono essere indicati i dati relativi al primo figlio:
- Colonna 1: barrare la casella ‘F1’ se il familiare indicato è il primo figlio a carico (vale a dire quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico) e la casella ‘F’ per i figli successivi al primo.
- Colonna 2: barrare la casella ‘A’ se si tratta di un altro familiare.
- Colonna 3: barrare la casella ‘D’ se si tratta di un figlio con disabilità. Se viene barrata questa casella non è necessario barrare anche la casella ‘F’.
- Colonna 4 (codice fiscale): indicare il codice fiscale di ciascuno dei figli, tranne di quelli in affido preadottivo, e degli altri familiari a carico. Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere indicato, anche se non si fruisce delle relative detrazioni, che sono attribuite interamente a un altro soggetto. È altresì necessario indicare il codice fiscale dei figli a carico residenti all’estero.
- Colonna 5 (n. mesi a carico): indicare il numero dei mesi dell’anno durante i quali il familiare è stato a carico (‘12’ se il familiare è stato a carico per tutto il 2023). Se, invece, è stato a carico solo per una parte del 2023, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Per esempio, per un figlio nato nel mese di agosto indicare ‘5’.
- Colonna 7 (percentuale): indicare la percentuale di detrazione spettante.
- Colonna 8 (detrazione 100% affidamento figli): la casella va barrata, nel caso di affidamento esclusivo, congiunto o condiviso dei figli, dal genitore che fruisce della detrazione per figli a carico nella misura del 100 per cento. Si ricorda che la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Se il genitore affidatario o, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non può usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
- Colonna 10 (n. mesi detrazione figli 21 anni o più): indicare 12 se il figlio con 21 anni o più è stato a carico per tutto il 2023. Se, invece, è stato a carico solo per alcuni mesi, riportare il numero dei mesi corrispondenti. Ad esempio, per un figlio nato ad agosto 2002 e che ha compiuto 21 anni ad agosto 2023, indicare ‘5’. Se il figlio ha avuto meno di 21 anni per tutto il 2023, questa colonna non va compilata.
Infine nella Casella “Numero figli in affido preadottivo a carico del contribuente”: indicare il numero dei figli in affido preadottivo (righi da 2 a 5 per i quali è barrata la casella ‘F’, ‘F1’ o ‘D’) per i quali nel prospetto dei familiari a carico non è stato indicato il codice fiscale, al fine di salvaguardare la riservatezza delle informazioni ad essi relative.
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Spese per cure termali: sono detraibili sul 730?
Veniva domandato se le spese per cure termali, con abbonamento, siano detraibili in dichiarazione.
Le Entrate con una FAQ del 23 aprile replicano di si, vediamo a che condizioni.
In particolare viene chiarito che, le spese sostenute per cure termali, ad eccezione di quelle relative al viaggio e al soggiorno termale, rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente l’importo di 129,11 euro.
La detrazione spetta a condizione che vi sia una prescrizione medica che dimostra il collegamento tra la prestazione e la patologia.
Ai fini della indicazione delle spese nel Modello 730/2024 occorre essere in possesso (e conservare) i seguenti documenti:
- ricevuta del ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale
- prescrizione medica
- ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale.
Attenzione al fatto che per le prestazioni che non sono rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, occorre utilizzare sistemi di pagamento “tracciabili”.
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730/2024: aggiornamento modello e istruzioni al 19 aprile
In data 19 aprile le Entrate hanno pubblicato un file di aggiornamento del Modello 730/2024 e delle relative istruzioni.
In merito al Modello 730/2024 l'Agenzia specifica chesi tratta solo delle due seguenti:
- a) Nella colonna 4 del rigo G15, dopo la parola “Rata” è inserito “/Spesa”;
- b) La colonna 2 del rigo K3 è denominata “Numero” e la colonna 3 “Provincia Ufficio Agenzia entrate”.
Vediamo di seguito il dettaglio delle modifiche che hanno interessato le istruzioni alla compilazione.
730/2024: aggiornamento delle istruzioni al 19.04
Aggiornamento del modello 730/2024 e delle relative istruzioni (ai sensi del punto 1.4 del provvedimento del 28 febbraio 2024)
Per le istruzioni si evidenziano le seguenti modifiche:- a) a pag. 13, nell’avviso inserito nel paragrafo “5. Rettifica del modello 730”, è infine aggiunto il periodo “, salvo nel caso di integrativa in relazione esclusivamente ai dati del sostituto d’imposta (730 integrativo di tipo 2)”;
- b) a pag. 41, nell’avviso, dopo la frase “Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti”, nella parte tra parentesi, “o 4” è sostituito da “, 4, 8 o 9”;
c) a pag. 43, a metà pagina, dopo il periodo “In presenza di più modelli di Certificazione Unica non conguagliati o di modelli di Certificazione Unica non conguagliati e altri conguagliati occorre compilare tanti moduli quante sono le Certificazioni Uniche in possesso del contribuente” è eliminato l’inciso “, avendo cura di indicare in colonna 1 del primo modulo la somma di tutti i redditi del settore turistico indicati nelle Certificazioni Uniche in cui è compilato solo il punto 651”; - d) a pag. 48, al codice 7 nelle istruzioni relative alla colonna 3 (tipo di reddito), dopo “Questi ultimi compensi vanno indicati solo se eccedono complessivamente 10.000 euro” prima delle parole “e non” è apposto un punto e tali parole sono sostituite con “Vanno sempre riportati se”; inoltre, dopo “sono indicati redditi in questo rigo con i codici 11, 12 e/o 13” è aggiunto “, nel rigo D3 con codice 5 e nei righi da C1 a C3 con codice 8”; e) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 dei righi da E41 a E43 al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
- f) a pag. 80, nella parte relativa alla compilazione della colonna 7 dei righi da E41 a E43:
- a) al primo rigo il codice ‘11’ è sostituito con il codice ‘9’;
- b) al secondo rigo, dopo le parole “fruire della detrazione”, è eliminato il punto;
- c) prima di “colonna 8” è aggiunto “Se in colonna 2 sono indicati i codici 10 e 11, se le spese per i relativi interventi sono state sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 30 giugno 2022 e si hanno i requisiti per fruire del Superbonus (vedi istruzioni ai codici 10 e 11), la casella può essere compilata con il solo codice 1”;
- g) a pag. 81, nel paragrafo “SEZIONE III B – Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione”, al terzo rigo, dopo le parole “Per le spese sostenute dal 2014 al” ‘2023’ è sostituito con ‘2022’;
- h) a pag. 87, nel paragrafo “Bonus facciate influente dal punto di vista termico”, alla penultima riga, “dal 1° gennaio” è sostituito con “nel”;
- i) a pag. 94, nella parte relativa alla compilazione del rigo F2:
- a) in colonna 5, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
- b) della colonna 6, dopo “nella colonna 3 del rigo D4” è eliminato “o se sono stati indicati i codici 4 e 5 nella colonna 1 del rigo D3”;
- j) a pag. 102, nel paragrafo “SEZIONE VI – Credito d’imposta per l’acquisto della prima casa under 36”:
- a) dopo “31 dicembre 2023” è inserito “o entro il 31 dicembre 2024 purché entro il 31 dicembre 2023 sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione”
- b) nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 “Credito anno 2023” al primo rigo, dopo le parole “maturato nel 2023.” è eliminato il periodo “L’importo del credito è pari all’IVA pagata in occasione dell’acquisto della prima casa”; al secondo rigo le parole “dal 1° gennaio 2024” sono sostituite con le parole “nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18”; al terzo rigo, dopo le parole “data di presentazione della dichiarazione.” è inserito il seguente periodo “Negli anzidetti casi, l'importo del credito è pari all'IVA pagata in occasione dell'acquisto della prima casa. Si precisa che il credito d'imposta maturato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge 23 febbraio 2024, n. 18 va utilizzato nel 2025”;
- k) a pag. 104, nelle istruzioni:
- a) al codice 10, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” le parole “da adottarsi entro il 2 aprile 2024” sono sostituite con “22 marzo 2024”;
- b) al codice 12, dopo la frase “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate” le parole “11 ottobre 2022” sono sostituite con “24 marzo 2023”;
- c) al codice 13, dopo le parole “Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia” sono inserite le seguenti “5 aprile 2023”;
- l) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, al terzo punto elenco sono apportate le seguenti modifiche:
- a) dopo le parole “(pari al 50% delle spese sostenute)” è eliminata la parola “sostenute”;
- b) dopo la parola “percentuale” è inserito “del 6,45%”;
- c) dopo le parole “Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate”, la frase “da emanarsi entro il 31 marzo 2024” è sostituita con “22 marzo 2024.”
- d) subito dopo il punto è inserito il periodo “L'importo del credito d'imposta fruibile è visualizzabile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.”;
- m) a pag. 105, nella parte relativa alla compilazione della colonna 2 del rigo G15, alla fine del quinto punto elenco, la parola “maggio” è sostituita con “aprile”;
- n) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 4 del rigo G15, nella parte in grassetto tra parentesi, dopo la parola “Rata” è inserita “/spesa”; dopo le parole “(bonifica ambientale).” è inserito il seguente periodo “Se in colonna 1 è indicato il codice '14' o '15', indicare l'importo delle erogazioni liberali effettuate nel 2022”;
- o) a pag. 106, nella parte relativa alla compilazione della colonna 6 del rigo G15, dopo le parole “‘14’ (fondazioni ITS Academy),” è eliminato il termine “e”;
- p) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 1, la parola “RL” è sostituita con “D, rigo D4 codici 5 e 8”;
- q) a pag. 110, ai righi da W1 a W5, nella parte relativa alla compilazione della colonna ‘14’, al codice 3, dopo la parola “RT” sono inserite le parole “(quadro aggiuntivo)”;
- r) a pag. 110, nel paragrafo “SEZIONE IV – Versamenti e residui Imposta cripto-attività”, la frase “l’imposta dovuta e il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1717 e l’anno 2023” è sostituita con “il totale degli importi versati con il modello F24 indicando il codice tributo 1727 e l’anno 2023 e l’imposta dovuta.”.
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Precompilata: quali spese funebri sono inserite in dichiarazione?
L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.
I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio.
Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, egli può, infatti, presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.Nella dichiarazione precompilata, tra le altre, compaiono anche le spese funebri.
Come specificato tra le FAQ del sito delle Entrate, nella dichiarazione precompilata sono indicati i dati delle fatture emesse in relazione all'evento funebre, dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri.
Attenzione al fatto che può accadere che la spesa funebre non sia inserita nella precompilata poiché al momento della sua predisposizione il decesso non risultava ancora comunicato dal comune all'Anagrafe Tributaria.
In questo caso, il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le spese sostenute in dipendenza del decesso entro il limite di detraibilità di € 1.550 per evento funebre.
Si ricorda che:
- per le spese funebri è riconosciuta la detrazione del 19 per cento. Nella sezione I del quadro E riguardante gli oneri detraibili, si indica:
- nella colonna 1 il codice che identifica la spesa, in questo caso il codice 14, per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse,
- nella colonna 2 invece si inserisce la spesa sostenuta;
- l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore, come precedentemente sottolineato, a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. Lo stesso importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14;
- dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.
Documentazione da controllare e conservare
TIPOLOGIA
DOCUMENTI
Spese funebri
– Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
Spese funebri sostenute all’estero
– Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
– In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati
- per le spese funebri è riconosciuta la detrazione del 19 per cento. Nella sezione I del quadro E riguardante gli oneri detraibili, si indica:
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Spese per addetti all’assistenza personale: le regole di detrazione 2024
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- si tratti di casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, attestata da certificazione medica;
- il reddito complessivo non superi i 40mila Euro. Nel limite di reddito si considera anche il reddito di fabbricati assoggettato a cedolare secca sulle locazioni, il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva del regime forfettario e l’agevolazione ACE.
L'importo va indicato nei righi:
- RP8-RP13;
- E8-E10;
dei modelli 730 o Redditi PF 2024, con il codice 15.
Non autosufficienza: primo requisito per la detrazione delle spese
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Per "non autosufficienza" si intende l'incapacità di svolgere gli atti della vita quotidiana. Con la circolare n. 2/2005 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono considerati non autosufficienti, ad esempio, le persone che non sono in grado di:- assumere alimenti;
- espletare funzioni fisiologiche e l'igiene personale;
- deambulare;
- indossare gli indumenti.
Si considerano non autosufficienti, inoltre, le persone che necessitano di sorveglianza continuativa.
Perché si abbia non autosufficienza basta anche solo una delle sopra elencate condizioni.
Ai fini dell'agevolazione è necessario che lo stato di non autosufficienza risulti da certificazione medica. Pertanto non sono detraibili, per esempio, le spese di assistenza sostenute a beneficio di bambini, per i quali la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.
Limite di spesa e di reddito per fruire della detrazione
La detrazione spetta su un limite massimo di spesa di 2.100 Euro. Il limite si riferisce al singolo contribuente, indipendentemente dal numero di soggetti cui si riferisce l'assistenza. Se la spesa è sostenuta da più contribuenti per lo stesso familiare, l'importo deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.
Possono usufruire dell'agevolazione i soggetti che hanno un reddito complessivo non superiore a 40mila euro. Il calcolo del reddito tiene conto anche del reddito derivante dalla locazione di fabbricati assoggettati a cedolare secca e all'agevolazione ACE.
Documentazione idonea per fruire della detrazione
La detrazione spetta:
- al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è titolare del contratto di lavoro del personale addetto all’assistenza;
- anche in relazione a spese che siano state sostenute per i familiari, anche non fiscalmente a carico.
Per poter usufruire della detrazione è necessario possedere idonea documentazione, che consiste in una ricevuta rilasciata e firmata dal soggetto che presta l'assistenza, e che deve contenere gli estremi anagrafici e del codice fiscale del:
- soggetto che presta l'assistenza;
- contribuente che ha sostenuto la spesa;
- familiare, se la spesa è sostenuta a favore di un familiare (non è necessario che il familiare per il quale si sostiene la spesa sia fiscalmente a carico del contribuente).
Se la persona è ricoverata in un istituto
La detrazione spetta anche nel caso in cui il soggetto non autosufficiente sia ricoverato in un istituto, purché i corrispettivi per l'assistenza siano certificati distintamente rispetto a quelli riferiti ad altre prestazioni erogate dall'istituto (Circolare 10/E/2005 punto 10.8).
Indicazione della spesa nella dichiarazione mod. 730 o Redditi PF 2024
L'ammontare della spesa, nel limite massimo di 2.100 €, va esposta nei righi:
- RP8-RP13 del Modello Redditi PF;
- E8-E10 del Modello 730;
con il codice 15.
L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 15. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 15. -
Assegno periodico corrisposto al coniuge: la deducibilità in dichiarazione 2024
Nella dichiarazione dei redditi 2024, periodo d'imposta 2023, sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo, i versamenti periodici, con esclusione delle somme corrisposte in una unica soluzione, effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di:
- separazione legale ed effettiva,
- scioglimento o annullamento del matrimonio,
- cessazione degli effetti civili del matrimonio,
nella misura indicata
- nel provvedimento dell’autorità giudiziaria,
- nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Come specificato nella Circolare AdE n 15/2023 se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli (art. 3 del DPR n. 42 del 1988).
La quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.
Le maggiori somme corrisposte al coniuge a titolo di adeguamento Istat sono deducibili solo nel caso in cui la sentenza del giudice preveda espressamente un criterio di adeguamento automatico dell’assegno dovuto all’altro coniuge.
Resta esclusa, quindi, la possibilità di dedurre assegni corrisposti volontariamente al fine di sopperire alla mancata indicazione da parte del Tribunale di meccanismi di adeguamento dell’assegno di mantenimento.
Gli assegni alimentari periodici corrisposti dal contribuente all’ex coniuge, tramite trattenute sulle rate di pensione, sono deducibili anche qualora tali importi siano utilizzati dal contribuente in compensazione di un credito vantato nei confronti dell’ex coniuge per somme eccedenti il dovuto che sono state versate in suo favore.
Sono, altresì, deducibili le somme pagate a titolo di arretrati che, anche se versate in unica soluzione, costituiscono una integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e, pertanto, sono a questi ultimi assimilati.
È deducibile anche il cd “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente.
La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinato "per relationem" qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge.
Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute.
Inoltre, devono ritenersi deducibili le somme corrisposte in sostituzione dell’assegno di mantenimento per il pagamento delle rate di mutuo intestato all’ex coniuge nel caso in cui, dalla sentenza di separazione, risulti che l’altro coniuge non abbia rinunciato all’assegno di mantenimento.
Attenzione invece al fatto che la deduzione NON spetta per:
- le somme corrisposte in unica soluzione al coniuge separato o divorziato,
- l’assegno corrisposto al coniuge, qualificato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria nella forma dell’una tantum, anche se il relativo pagamento avviene in maniera rateizzata. In tal caso, la rateizzazione del pagamento costituisce solo una diversa modalità di liquidazione dell’importo pattuito tra le parti il quale mantiene, comunque, la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell’assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo,
- le somme corrisposte dal coniuge a titolo di quota di mutuo versata in sostituzione dell’assegno di mantenimento, nel caso in cui l’altro coniuge abbia comunque rinunciato all’assegno di mantenimento.
DOVE INDICARE L'ONERE DEDUCIBILE: ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO AL CONIUGE MODELLO REDDITI PERSONE FISICHE 2024: QUADRO RP – SEZIONE II – RIGO RP22
MODELLO 730/2024: QUADRO E – SEZIONE II – RIGO E22
Documentazione da controllare e conservare
TIPOLOGIA DOCUMENTI Assegno periodico corrisposto al coniuge Per prendere visione della somma riportata sull’atto e, se previsto, la rivalutazione di tale importo:
– sentenza di separazione o divorzio;
– accordo autorizzato dall’autorità giudiziaria di cui all’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014;
– accordo e conferma dell’accordo di cui all’art. 12 del d.l. n. 132/2014;
– bonifici ovvero ricevute rilasciate dal soggetto che ha percepito la somma per verificare gli importi effettivamente versati o dal contratto d’affitto o dalla documentazione da cui risulti l’importo delle spese condominiali, nonché dalla documentazione comprovante l’avvenuto versamento. -
Spese veterinarie: sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2024?
In vista della campagna dichiarativa può essere utile ricordare che le spese veterinarie sostenute per l'acquisto di farmaci e per le cure dei propri animali domestici (legalmente detenuti) sono detraibili nella dichiarazione dei redditi 2023 (730/2023, Redditi Persone fisiche 2023) entro certi limiti e a certe condizioni. Vediamoli insieme.
Qual è la detrazione delle spese veterinarie nella dichiarazione dei redditi 2024
In generale, danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% nel limite massimo di euro 550, (valore rimasto invariato rispetto allo scorso anno) le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. La detrazione spettante sarà calcolata sulla parte che eccede l'importo di euro 129,11.
Danno luogo alla detrazione del 19% le seguenti spese:
- le prestazioni professionali rese dal veterinario;
- l'acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario;
- analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie.
Sul tema, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che non è necessario conservare la prescrizione medica ai fini della detrazione, essendo sufficiente lo scontrino "parlante".
Attenzione va prestata al fatto che non spetta la detrazione per gli animali
- tenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole
- o destinati alla riproduzione o consumo alimentare.
Ricordiamo che i veterinari devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle spese veterinarie sostenute dai contribuenti nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione così da poter predisporre il modello precompilato. Pertanto nei modelli 730/2024 precompilato e Redditi PF 2024 precompilato, il contribuente potrà trovare già tale onere. Come sempre, nel caso di errori è possibile per il contribuente modificare tale importo.
CARATTERISTICHE DETRAZIONE SPESE VETERINARIE 2024 detrazione al 19% franchigia pari ad euro 129.11 limite massimo a 550 euro possibile per: - prestazioni professionali rese dal veterinario,
- acquisto di medicinali veterinari prescritti dal veterinario,
- analisi di laboratorio e interventi presso le cliniche veterinarie
Detrazione spese veterinarie: come indicarle nella dichiarazione dei redditi 2024
Nella prossima dichiarazione dei redditi, la spesa deve essere indicata:
- nel modello 730/2024, nel rigo da E08 –E10 con il codice 29. Nel rigo 28 del prospetto di liquidazione (mod 730-3) verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro;
- nel modello Redditi PF 2024, nel rigo RP8-RP13 con il codice 29. Nel quadro RN al rigo 13 verrà riportata la detrazione di imposta pari al massimo a (550-129.11)*19%= 80 euro.
730/2024 righi E8-E10 codice 29 Redditi PF 2024 righi RP8- RP 13 codice 29 Spese veterinarie 2024: tipologia di spesa ammessa
La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dri medicinali prescritti dal veterinario e le spese di laboratorio e interventi presso cliniche veterinaria.
Le spese sostenute per i mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Spese veterinarie 2024: limite di detraibilità
Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese veterinarie spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000.
La detrazione massima spettante è pari a
550,00 (limite massimo) – 129,11 (franchigia) = 420,89
euro 420,89 x 19 per cento = euro 79,96, arrotondato a euro 80.
Il suddetto limite di spesa è riferito alle spese veterinarie complessivamente sostenute dal soggetto che intende usufruire della detrazione, indipendentemente dal numero di animali posseduti.
Spese veterinarie 2024: documentazione da controllare e conservare per la detrazione
In merito alla documentazione che deve essere conservata ai fini della corretta fruizione della detrazione, bisogna tenere:
- Fatture relative alle prestazioni professionali del medico veterinario;
- Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio;
- In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o della carta di credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati;
- Scontrini parlanti per l’acquisto dei medicinali;
- Autocertificazione attestante che l’animale è legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
Si rammenta che per le spese sostenute per medicinali veterinario non è più necessario conservare la prescrizione del medico veterinario.
È necessario, tuttavia, che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, anche la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati. In particolare, la qualità di farmaco deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio del farmaco stesso. La natura del prodotto “farmaco” può essere identificata anche mediante la codifica FV (farmaco per uso veterinario) utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria.