• Dichiarazione 730

    Detraibilità spese scolastiche nella dichiarazione dei redditi 2024

    In generale, così come chiarito anche dalla circolare 14/2023 dell'Agenzia delle Entrate, il legislatore ritiene che le spese sostenute ai fini dell’istruzione siano meritevoli di agevolazioni e per tale motivo dall’asilo nido all’università, ogni ciclo scolastico gode di una detrazione, con aliquota sempre pari al 19% ma diverse basi imponibili. Ad esempio:

    • la detrazione per la frequenza e il pagamento delle rette mensili dell’asilo nido (pubblico o privato) è del 19% su un importo massimo di 632 euro a figlio;
    • la detrazione delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado è del 19% fino ad un massimo di 800 euro (per ciascun alunno o studente)
    • la detrazione per l’affitto degli studenti fuori sede è del 19% su un importo massimo di 2.633 euro.

    In particolare, a partire dal 2015 la c.d. legge della buona scuola ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che sono state distinte da quelle universitarie. La detrazione spetta:

    • sia per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado;
    • sia per quelle della scuole dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale, costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.

    Il beneficio fiscale riguarda solo le scuole del “sistema nazionale di istruzione”, per questo motivo, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero, non sono agevolabili.  

    Detraibilità delle spese scolastiche nel 2024

    La detrazione spetta in relazione alle spese per la frequenza di: 

    • scuole dell’infanzia (scuole materne);
    • scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
    • scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

    sia statali, sia paritarie private e degli enti locali.

    La detrazione spetta anche in caso di iscrizione ai corsi istituiti in base all’ordinamento antecedente il D.P.R. 8.07.2005, n.212 presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati, in quanto riconducibili alla formazione scolastica secondaria.

    Sono invece equiparabili alle spese sostenute per l’iscrizione ai corsi universitari, le spese per la frequenza dei nuovi corsi di formazione istituiti ai sensi del DPR n.212 del 2005 (leggi anche Come detrarre le spese di istruzione universitaria? e Detrazioni 2024 spese universitarie non statali: gli importi)

    Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica:

    • le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori;
    • i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Tali contributi ed erogazioni, anche se versati volontariamente, in quanto deliberati dagli istituti scolastici, non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzati all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. 

    Si tratta, ad esempio, delle spese per:

    • la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese, la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, essendo tale servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado; 
    • le gite scolastiche, per l’assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

    Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l’assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio, all’agenzia di viaggio). 

    • Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico, anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, atteso che, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. 

    La detrazione delle spese sostenute per il trasporto scolastico è cumulabile con quella spettante per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto locale, regionale e interregionale, da indicare nel rigo E8-E10, codice 40. Pertanto, ad esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e che abbia acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti. Nel caso in cui il pagamento sia effettuato per più alunni o studenti, ad esempio dal rappresentante di classe, ai fini della fruizione della detrazione è necessario che l’istituto scolastico rilasci un’attestazione dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente. 

    Sono escluse dalla detrazione le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado (Circolare 02.03.2016 n. 3/E, risposta 1.15).

    Limite di detraibilità spese scolastiche 2024

    La detrazione per le spese di frequenza indicate è calcolata su un importo massimo di euro 800 per l’anno 2023 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. 

    La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici. Tale incumulabilità va riferita al singolo alunno. 

    Per questo motivo, ad esempio:

    • il contribuente che ha un solo figlio e fruisce della detrazione in esame non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali;
    • il contribuente con due figli, se per uno di essi non si avvale della detrazione per le spese di frequenza scolastica, può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali di cui al citato art. 15, comma 1, lett. i-octies), del TUIR. 

    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie spetta:

    • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000;
    • a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”. Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. 

    Detrazione spese scolastiche 2024: documenti da controllare e conservare

    È necessario che il contribuente esibisca e conservi le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti nell’anno di imposta 2023 per le spese:

    • di istruzione diverse da quelle universitarie,
    • della mensa scolastica,
    • dei servizi scolastici integrativi
    • del servizio di trasporto scolastico.

    La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento (che sia scuola, comune o altro fornitore del servizio), deve riportare nella causale:

    • l’indicazione del servizio erogato,
    • la scuola di frequenza,
    • il nome e cognome dell’adulto.

    Ulteriore modo per comprovare la spesa sostenuta è un’attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, certificante:

    • l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno, 
    • i dati dell’alunno/studente e 
    • l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

    In merito alla tracciabilità dell’onere, ci si può avvalere anche dell’annotazione in fattura/ricevuta fiscale/documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

    L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. 

    Si fa presente che non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola.

    Tipologia di spesa scolastica Documenti
    Spese di istruzione diverse da quelle universitarie, mensa scolastica, servizi scolastici integrativi e servizi di trasporto scolastico
    • Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023 – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
    • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
    • La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata al soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno. La spesa può altresì essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”
    Spese per gite scolastiche, assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad es. corsi di lingua e teatro)
    • Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso del 2023 e i dati dell’alunno o studente – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.
    • In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati.
    • Qualora il pagamento sia stato effettuato nei confronti di soggetti terzi, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale si rilevi la delibera di approvazione e i dati dell’alunno o studente – Se il pagamento riguarda più alunni o studenti, attestazione dell’istituto scolastico dalla quale risultino i dati di ciascun alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Indicazione spese scolastiche 730/2024

    Relativamente alle dichiarazioni 2024 (anno di imposta 2023) quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel quadro E rigo E8-E10 codice 12 (oppure RP8-RP13 nel modello redditi persone fisiche) è di 800 euro per ciascun alunno o studente.

    L’importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica 2024 con il codice onere 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2022 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica 2023 con il codice onere 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Precompilata: quali spese funebri sono inserite in dichiarazione?

    L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi presenta il modello Redditi.

    I lavoratori dipendenti e pensionati interessati possono accettare il modello 730 così come proposto oppure possono modificarlo/integrarlo prima dell'invio.
    Il contribuente non è comunque obbligato a utilizzare la dichiarazione dei redditi precompilata, egli può, infatti, presentare la dichiarazione con le modalità ordinarie.

    Nella dichiarazione precompilata, tra le altre, compaiono anche le spese funebri.

    Come specificato tra le FAQ del sito delle Entrate, nella dichiarazione precompilata sono indicati i dati delle fatture emesse in relazione all'evento funebre, dai soggetti che esercitano attività di servizi di pompe funebri.

    Attenzione al fatto che può accadere che la spesa funebre non sia inserita nella precompilata poiché al momento della sua predisposizione il decesso non risultava ancora comunicato dal comune all'Anagrafe Tributaria. 

    In questo caso, il contribuente può integrare la dichiarazione riportando le spese sostenute in dipendenza del decesso entro il limite di detraibilità di € 1.550 per evento funebre.

    Si ricorda che: 

    • per le spese funebri è riconosciuta la detrazione del 19 per cento. Nella sezione I del quadro E riguardante gli oneri detraibili, si indica:
      • nella colonna 1  il codice che identifica la spesa, in questo caso il codice 14, per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse,
      • nella colonna 2 invece si inserisce la spesa sostenuta; 
    • l’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore, come precedentemente sottolineato, a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso. Lo stesso importo deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 14;
    • dall’anno d’imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Il contribuente dimostra l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta bancomat, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA. In mancanza, l’utilizzo del mezzo di pagamento «tracciabile» può essere documentato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio.

    Documentazione da controllare e conservare

    TIPOLOGIA

    DOCUMENTI

    Spese funebri

    – Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Spese funebri sostenute all’estero

    – Documentazione in lingua originale delle spese sostenute corredata da una traduzione giurata in lingua italiana. Se la documentazione è in lingua inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena – L’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio.

    – In mancanza di tale documentazione: ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

  • Dichiarazione 730

    Credito d’imposta canoni locazione non percepiti: dove indicarli nel 730/2024

    Il Modello 730/2024 ospita anche il credito di imposta per canoni di locazione non riscossi per morosità del conduttore.

    Nel dettaglio, l’art. 26 del Tuir dispone che per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti, come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, è riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare.

    Il credito di imposta va indicato nel quadro G crediti d'imposta del Modello 730/2024.

    Credito d'imposta canoni locazione non percepiti: indicazione nel 730/2024

    Nel quadro G, tra gli altri, vanno indicati i crediti di imposta per canoni non percepiti per morosità del conduttore.

    In dettaglio il credito figura nel rigo G2 del quadro G

    Per determinare il credito d’imposta spettante è necessario calcolare le imposte pagate in più relativamente ai canoni non percepiti riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori

    imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi.

    Nell’effettuare le operazioni di riliquidazione si deve tener conto della rendita catastale degli immobili e di eventuali rettifiche ed accertamenti operati dagli uffici.

    Ai fini del calcolo del credito d’imposta spettante non rileva, invece, quanto pagato ai fini del contributo al servizio sanitario nazionale.

    Attenzione: l’eventuale successiva riscossione totale o parziale dei canoni per i quali si è usufruito del credito d’imposta come sopra determinato, comporterà l’obbligo di dichiarare tra i redditi soggetti a tassazione separata (salvo opzione per la tassazione ordinaria) il maggior reddito imponibile rideterminato, anche nell’ipotesi di contratto di locazione per il quale il contribuente abbia deciso di avvalersi dell’opzione per la “cedolare secca”.

    Il credito d’imposta in questione può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale.

    In ogni caso, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti, entro i termini di prescrizione sopra indicati, apposita istanza di rimborso.

    Per quanto riguarda i periodi d’imposta utili cui fare riferimento per la rideterminazione delle imposte e del conseguente credito, vale il termine di prescrizione ordinaria di dieci anni e, pertanto, si può effettuare detto calcolo con riferimento alle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, ma non oltre quelle relative ai redditi 2013, sempreché per ciascuna delle annualità risulti accertata la morosità del conduttore nell’ambito del procedimento di convalida dello sfratto conclusosi nel 2023.

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione precompilata 730/2024 e detrazione spese per asili nido

    Nella dichiarazione dei redditi precompilata in linea di massima sono presenti le spese sostenute dai genitori per l'asilo nido. Com'è noto infatti, è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute dai genitori per pagare le rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico.

    Questo vuol dire che lo sconto effettivo sull’imposta non sarà di 632 euro ma al massimo a 120 euro per figlio (il 19% di 632 euro).

    In generale, la detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere da ciascuno sostenuto. Se il documento di spesa è intestato al bambino, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile annotare sullo stesso la percentuale di ripartizione. Se la spesa riguarda più di un figlio, occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 33 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun figlio. 

    Si sottolinea che

    1. non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir” (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 33. 
    2. non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023, se nello stesso periodo si è fruito del bonus asili nido.

    FAQ sulla detrazione per asili nido nel 730/2024

    I contribuenti che utilizzano la dichiarazione dei redditi precompilate, di solito trovano questa spesa già inserita ma a volte sono presenti errori nei dati. Che fare in quel caso? Vediamo le risposte alle FAQ più comuni.

    Cosa fare nel caso in cui la spesa per la frequenza dell’asilo nido sia stata sostenuta da entrambi i genitori ma è riportata per intero nella dichiarazione precompilata di un solo genitore? Come regola generale, la spesa per la frequenza dell’asilo nido è esposta, come onere detraibile, nella dichiarazione precompilata del genitore indicato come soggetto che ha sostenuto la spesa nella comunicazione trasmessa dall’asilo nido. Pertanto, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da entrambi i genitori e tale situazione è evidenziata nei documenti di spesa, anche mediante un’annotazione sullo stesso delle percentuali di spesa imputabili a ciascuno dei genitori, i genitori devono modificare l’importo inserito nel quadro E del 730 o quadro RP del modello Redditi riportando la quota di spesa detraibile da ciascuno entro l’importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio fiscalmente a carico. 

    Quale importo viene indicato in dichiarazione nel caso di voucher erogato da un ente (ad esempio comune o INPS) direttamente all’asilo nido? Come regola generale, il contribuente può detrarre solo le spese relative alle rette per la frequenza dell’asilo nido effettivamente sostenute. Nell’ipotesi di erogazioni di contributi da parte di un Ente direttamente alla struttura prescelta dal genitore è necessario distinguere due casi:

    1. se il contributo erogato dall’ente è pari alla retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata non sarà riportato nessun importo come onere detraibile riguardante spese per la frequenza asilo nido; 
    2. se il contributo erogato dall’ente ha comportato una riduzione della retta per la frequenza dell’asilo nido, in dichiarazione precompilata sarà riportato solo l’importo della retta effettivamente pagata corrispondente alla quota rimasta a carico del/i genitore/i. 

    Quale importo viene indicato nella dichiarazione precompilata nel caso di rimborsi delle spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido degli anni d'imposta precedenti? Dal momento che l'Agenzia non conosce se le spese siano state effettivamente detratte dal contribuente nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, come regola generale i rimborsi sono esposti nella dichiarazione della precompilata tra i redditi da assoggettare a tassazione separata, secondo le regole previste dalla normativa fiscale. Se il contribuente, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, non ha portato in detrazione le spese rimborsate (tutte o in parte) oppure ha detratto le spese sostenute già al netto dei relativi rimborsi, modifica la dichiarazione precompilata riducendo o eliminando i rimborsi indicati tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. I rimborsi riferiti a spese sostenute in anni di imposta precedenti sono riportati nel rigo D7 del modello 730 o nel rigo RM8 del modello Redditi, tra i redditi da assoggettare a tassazione separata. 

    Infine ricordiamo che se il contribuente o il familiare a carico si è opposto a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido, sostenute nell'anno precedente, non vengono riportati né nella dichiarazione precompilata del contribuente né nel suo foglio riepilogativo e neanche nella dichiarazione precompilata e nel foglio riepilogativo del familiare del quale risulta a carico. Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le quali è stata esercitata l'opposizione in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata.

  • Dichiarazione 730

    Bonus mobili: la detraibilità nel 730/2024

    Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).

    La Legge di bilancio 2022 ha previsto:

    • l’estensione del beneficio anche alle spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024,
    • e la riduzione del massimale di spesa agevolabile che, per l’anno 2022, non deve essere superiore a 10.000 euro,
    • inoltre ha modificato i riferimenti in termini di classi energetiche, prevedendo che:
      • per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022,  i grandi elettrodomestici devono essere di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E  per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

    Fino al periodo di imposta 2021, detti grandi elettrodomestici dovevano essere di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

    Bonus mobili: la detraibilità nel 730/2024

    Il bonus mobili va indicato nel Quadro E del Modello 730/2024 nel rigo E57

    Nelle colonne 1 e 3 (Numero rata): indicare per ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione il numero di rata.
    Nelle colonne 2 e 4 (Spesa arredo immobile): indicare la spesa sostenuta entro il limite di 8.000 euro per le spese sostenute nel 2023, 10.000 euro per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2020 o nel 2022, e 16.000 euro per le spese sostenute nel 2021.
    Ad esempio, se nel 2014 sono state sostenute spese per l’arredo di un immobile pari a 15.000 euro, indicare ‘10’ nella colonna 1 “Numero rata” e 10.000 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”.
    In presenza di più di un immobile ristrutturato va compilato un quadro aggiuntivo ricordando di numerare progressivamente la casella “Mod. N.” posta in alto a destra del Modello

    Bonus mobili: condizioni per la detraibilità nel 730/2024

    La detrazione spetta solo se sono state sostenute spese per i seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio:

    • manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
    •  manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
    •  ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
    •  ristrutturazione di interi fabbricati, da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro sei mesi dal termine dei lavori all’alienazione o assegnazione dell’immobile.

    Ulteriori interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sono quelli finalizzati al risparmio energetico volti all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o alla sostituzione di componenti essenziali degli impianti tecnologici.

    Nel caso di interventi effettuati sulle parti comuni condominiali è ammessa la detrazione solo per gli acquisti dei beni agevolati finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere).

    La data di inizio dei lavori di ristrutturazione deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

    Qualora l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato ad un unico immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, per data “inizio lavori” si intende la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.

    La detrazione spetta per le spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi.

    In particolare, rientrano tra i grandi elettrodomestici: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici.

    È consentito portare in detrazione anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

    Dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 8.000 euro.

    La detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo. 

    I limiti di spesa sono riferiti alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa.

    Il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifici bancari o postali (in tal caso non è necessario utilizzare l’apposito bonifico soggetto a ritenuta previsto per le spese di ristrutturazione edilizia) oppure mediante carte di credito o carte di debito. In questo ca so, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

    È necessario conservare la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

    È ammessa la detrazione anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate.

  • Dichiarazione 730

    Spese per i cani guida: detrazione nel 730/2024

    Nel Modello 730/2024 è possibile detrarre le spese per l'acquisto dei cani guida dei contribuenti non vedenti.

    La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma è limitata all'acquisto di un solo cane guida una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo in casi di perdita dell'animale. 

    Chiarimenti in merito sono stati forniti nella Circolare n 14/2023.

    730/2024: detraibilità spese per acquisto cani guida

    La detrazione per le spese di acquisto di cani guida spetta, nella misura del 19 per cento, ai contribuenti non vedenti o ai familiari su cui sono a carico.

    I non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

    Gli artt. 2, 3 e 4 della l. n. 138 del 2001; cui si rimanda per approfondimenti, individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.

    Attenzione al fatto che la detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale, e può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto (Circolare 22.12.2000 n. 238, paragrafo 1.3).

    La detrazione spetta anche per l’acconto versato in un anno d’imposta precedente rispetto a quello in cui è acquistato il cane guida.  

    In tal caso la detrazione è riconosciuta, in relazione al predetto ammontare, solo se l’acquisto è effettuato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta in cui è stato effettuato il versamento dell’acconto.

    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo o in unica soluzione a scelta del contribuente.

    La detrazione per l’acquisto del cane guida spetta anche al familiare del quale il soggetto non vedente risulti fiscalmente a carico, a differenza di quelle per il mantenimento del cane.

    La detrazione per le spese per l’acquisto cani guida compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo (art. 15, comma 3-quater, del TUIR).

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione per le spese per l’acquisto di cani guida spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Spese per acquisto cani guida: indicazione nel 730/2024

    Le spese per l’acquisto di cani guida vanno indicate nel rigo E5 del QUADRO E

    Nel dettaglio nel rigo E5 occorre indicare la spesa sostenuta dai ciechi per l’acquisto del cane guida.
    La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

    730/2024: la detraibilità delle spese per mantenimento cani guida

    Si evidenzia inoltre che dall’imposta lorda si detrae nella misura forfetaria di euro 1.000 la spesa sostenuta per il mantenimento dei cani guida, sostenuta dai non vedenti. Per avere tale detrazione occorre barrare la casella predisposta nel rigo E81.

    La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. 

    Dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. 

    In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

    Nella Circolare n 15/2023  sono stati forniti ulteriori approfondimenti.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730 del 2024: le novità sui redditi di capitale di fonte estera

    L’articolo 2 del Decreto Legislativo 239/96 dispone l’imposizione sostitutiva, oggi nella misura del 26%, sui redditi di capitale, quali ad esempio “interessi, premi ed altri frutti”.

    L’imposta sostitutiva sui redditi di capitale di norma viene assolta dal contribuente per il tramite dell’intermediario residente che preleva in automatico una ritenuta a titolo d’imposta e la versa per conto del contribuente. In conseguenza di ciò, per questa tipologia di operazioni, il contribuente non è tenuto ad assolvere l’obbligo dichiarativo.

    La situazione cambia nel momento in cui l’operazione non transita per il tramite di un intermediario residente in Italia, in assenza del quale la ritenuta alla fonte non viene operata, per cui il contribuente è tenuto a espletare l’obbligo dichiarativo e a versare l’imposta sostitutiva, in base alle previsioni dell’articolo 18 del TUIR.

    La più frequente delle situazioni è quella che interessa gli interessi di fonte estera, quelli percepiti su depositi tenuti presso intermediari non residenti, che non possono applicare la ritenuta, ma monte sono le fattispecie interessate.

    Sul modello Redditi PF l’obbligo dichiarato si assolve tramite il quadro RM. Fino all’anno scorso il modello 730 non prevedeva al suo interno la possibilità di dichiarare questa tipologia di redditi, per cui il contribuente, dopo la trasmissione del modello dedicato a dipendenti e pensionati, era tenuto a integrare la dichiarazione con la trasmissione separata del solo quadro RM.

    La novità del modello 730 del 2024 è che il nuovo modello dichiarativo prevede una nuova sezione per la dichiarazione di questo tipo di redditi, per cui non sarà più necessario integrare il modello.

    I redditi interessati

    I redditi interessati dalla normativa sono i seguenti:

    • interessi, premi ed altri frutti su titoli obbligazionari ed altri titoli equiparati, emessi all’estero;
    • proventi derivanti dalla partecipazione a OICR in valori mobiliari di diritto estero, situati nell’UE;
    • proventi da prestito titoli, corrisposti da soggetti non residenti;
    • proventi da pronti contro termine e riporto su titoli e valute, corrisposti da soggetti non residenti;
    • proventi da polizze di assicurazione e capitalizzazione stipulate con operatori non residenti;
    • proventi da depositi all’estero di denaro, e di titoli mobiliari non azionari, dati a garanzia di finanziamenti;
    • interessi e altri proventi da depositi e conti correnti bancari all’estero;
    • utili di fonte estera da partecipazioni qualificate e non qualificate e da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale;
    • proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari istituiti in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e in Lussemburgo, percepiti senza applicazione dell’imposta sostitutiva.

    Il nuovo rigo L8 del quadro L

    Il modello 730 dell’anno 2024, come accennato, all’interno del quadro LUlteriori dati”, prevede la nuova Sezione III “Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva”, dedicata alla dichiarazione dei redditi di capitale di fonte estera che non hanno subito la ritenuta a titolo d’imposta.

    Con più precisione, in base alle istruzioni del modello 730 del 2024, la dichiarazione si risolve nella compilazione del solo rigo L8, composto da 9 campi:

    1. TIPO: “la lettera corrispondente al tipo di reddito secondo l’elencazione riportata in Appendice alla voce Redditi di capitale di fonte estera soggetti ad imposta sostitutiva”;
    2. CODICE STATO ESTERO: “il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”;
    3. AMMONTARE REDDITO: “l’ammontare del reddito, al lordo di eventuali ritenute subìte nello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto”;
    4. ALIQUOTA %: “l’aliquota applicabile”;
    5. CREDITO IVCA: “il credito IVCA (Imposta sul valore dei contratti di assicurazione)”;
    6. OPZIONE TASSAZIONE ORDINARIA: “barrare la casella in caso di opzione per la tassazione ordinaria”, “in tal caso, per i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero compete il credito per le imposte eventualmente pagate all’estero”, “l’opzione per la tassazione ordinaria non può essere esercitata qualora gli utili di fonte estera siano derivati da partecipazioni non qualificate”;
    7. PROVENTI PARTICOLARI: “va barrata se trattasi dei proventi di cui al comma 1 dell’articolo 26-quinquies del d.P.R. numero 600 del 1973”, relativi agli OICR;
    8. ECCEDENZA DI VERSAMENTO A SALDO: “l’ammontare dell’eccedenza di versamento a saldo”.