• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    8,5,2 per mille: le regole 2023 per l’invio delle schede con le scelte

    Con Provvedimento del 16 giugno le Entrate dettano le regole per i sostituti di imposta per l'invio delle schede per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille nelle dichiarazione dei redditi.

    In particolare, Il provvedimento è emanato in base alle disposizioni recate dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51. 

    Tale norma ha previsto che anche per il periodo d’imposta 2022 i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettono all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF presentate dai propri dipendenti secondo le disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

    Ricordiamo che è stata prorogata al 2024 la dematerializzazione delle schede recentemente prevista. Per i dettagli leggi anche Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti.

    Ciò premesso il provvedimento definisce le modalità e i termini di trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nell’anno 2023.

    Si ricorda che, l’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF è facoltativa.

    I sostituti d’imposta trasmettono i dati contenuti nel modello 730-1 2023 all’Agenzia delle entrate per il tramite:

    • di un ufficio postale
    • o di un soggetto incaricato della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (intermediario).

    I sostituti d’imposta devono consegnare le schede:

    • contenute nell’apposita busta di cui all’Allegato 2 al provvedimento del 6 febbraio 2023 di approvazione del modello 730/2023 e delle relative istruzioni, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai contribuenti, 
    • ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 6 febbraio 2023. 

    In caso di consegna delle buste ad un intermediario, i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al provvedimento di approvazione del modello 730/2023, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF. 

    Gli intermediari devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della bolla di consegna di cui al punto 3.2, contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1. 4.4 

    In caso di consegna delle buste ad un ufficio postale, i sostituti d’imposta devono compilare la stessa bolla di consegna senza indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte  raggruppando le buste in pacchi chiusi contenenti fino a cento pezzi. 

    Su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d’imposta. 

    Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, Poste Italiane S.p.A. e gli intermediari trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. 

    Gli intermediari, inviano i dati:

    • entro il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023,
    • ed entro il 15 ottobre 2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.
    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Rimborsi dalle Entrate: pagati in titoli di Poste se il contribuente non ha il c/c

    Con un chiarimento pubblicato in data 22 marzo le Entrate specificano che, il contribuente che non è titolare di un conto corrente non deve presentare alcuna istanza di rimborso fiscale.

    È vero che i rimborsi di competenza dell’Agenzia delle entrate sono pagati prioritariamente mediante un bonifico sul conto corrente, bancario o postale, indicato dall’interessato. 

    Ma nei casi di mancata comunicazione delle coordinate IBAN, il pagamento dei rimborsi alle persone fisiche avviene tramite:

    • titoli di credito a copertura garantita (assegni vidimati) emessi da Poste Italiane S.p.A. 
    • recapitati, con raccomandata, presso il domicilio fiscale del beneficiario che,
    • entro 60 giorni dalla data di emissione (il termine di validità è impresso sul titolo), potrà presentare l’assegno per l’incasso in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.

    Rimborsi relativi al Modello 730/2023

    In merito ai rimborsi derivanti dal 730/2023, in base a quanto specificato dalla istruzioni della stessa Agenzia, nel prospetto di liquidazione consegnato dal Caf o dal professionista, sono evidenziate le eventuali variazioni intervenute a seguito dei controlli effettuati e sono indicati i rimborsi che saranno erogati dal sostituto d’imposta e le somme che saranno trattenute.

    In particolare, a partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro o l’ente pensionistico deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alla cedolare secca o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20 per cento su taluni redditi soggetti a

    tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef.

    Leggi anche: Dichiarazione 730/2023: il calendario delle scadenze con tutte le date da ricordare

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Polizza vita residente estero: perimetro per l’imposta sostitutiva

    Con Risposta a interpello n. 246 dell'8 marzo l'Agenzia replica a dubbi in merito alla imposta sostitutiva dell'IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.

    In particolare, viene chiarito sinteticamente che la sottoscrizione di polizza assicurativa sulla vita che non abbia carattere previdenziale è esclusa dal regime di favore (di cui all'articolo 24–ter del d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917), vediamo il perchè.

    L'Istante, residente in Germania, intende trasferire la propria residenza fiscale in Italia in uno dei comuni indicati dall'articolo 24­ter del TUIR con meno di 20.000 abitanti.

    Egli percepisce una rendita ''vitalizia'' da un ente privato tedesco erogata in base alla sottoscrizione di una polizza di assicurazione sulla vita avente finalità di copertura del rischio di invalidità permanente. 

    Con la documentazione integrativa l'Istante precisa che tale rendita è erogata «a causa della sua disabilità. Se l'istante non si fosse ammalato, l'assicuratore avrebbe pagato la somma assicurata alla fine del periodo assicurativo fissato per l'anno 2029 per intero in unica soluzione oppure come pensione mensile, erogata fino alla morte dell'assicurato»

    Ciò premesso, chiede se può accedere al regime di cui al citato articolo 24­ter  del TUIR  riservato alle  persone fisiche titolari di redditi da pensione di  fonte estera.

    Le Entrate specificano che, come chiarito con la circolare n.  21/E del 2020, le persone fisiche, che trasferiscono la propria residenza fiscale in taluni Comuni indicati nel predetto articolo 24­ter del TUIR, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, prodotti  all'estero (secondo  i  criteri  di cui all'articolo 165, comma 2, del medesimo TUIR), ad un'imposta sostitutiva, con aliquota del 7 per cento, da applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell'opzione (complessivamente 10 anni), secondo i criteri dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 24­ ter.

    In sostanza, l'applicazione del regime in argomento è subordinata alla condizione che la persona fisica che si trasferisce in  Italia possieda «redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri».

    In particolare, in base all'articolo  49, comma  2,  lett.  a) del  TUIR, «costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati»

    Al riguardo, con la circolare n. 21/E del 2020 è stato specificato che: ­    

    • il regime in commento è rivolto ai soggetti destinatari di trattamenti pensionistici «di ogni genere e di assegni ad essi equiparati» erogati esclusivamente da soggetti esteri. Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia; 
    • rientrano nella nozione di redditi da pensione anche tutti quegli emolumenti dovuti dopo la cessazione di un'attività lavorativa, che trovano genericamente la loro causale anche in un rapporto di lavoro diverso da quello di lavoro dipendente (ad esempio, il trattamento  pensionistico percepito da un ex titolare di reddito di lavoro autonomo); ­  
    • l'espressione normativa «le pensioni di ogni genere» porta a considerare ricomprese nell'ambito di operatività del citato comma 2 dell'articolo 49 del TUIR anche tutte quelle indennità una tantum (si pensi alla capitalizzazione delle pensioni) erogate in ragione del versamento di contributi e la cui erogazione può prescindere dalla cessazione di un rapporto di lavoro. 

    In applicazione dei predetti principi, con la risposta  ad  interpello  n.  462  pubblicata  il  7  luglio 2021 è  stato precisato che, in linea generale, le prestazioni pensionistiche integrative erogate ad un soggetto che trasferisce la residenza fiscale in  Italia, erogate da  un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte  in forma di capitale o rendita,  sono riconducibili, in via ordinaria, secondo l'ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR, in quanto alle stesse prestazioni non si applica la disciplina della previdenza complementare italiana, in base al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. 

    Ciò premesso, con riferimento al caso di specie, sulla base di quanto rappresentato dall'Istante e dalla documentazione allegata, si evince che la sottoscrizione della polizza in oggetto è di natura volontaria e l'erogazione delle prestazioni a  favore dell'Istante non  richiedono il raggiungimento di  alcun  requisito anagrafico  pensionistico.  

    In particolare,  come  chiarito  con  la  documentazione integrativa, la rendita vitalizia è percepita dall'Istante a fronte di un contratto di  assicurazione sulla vita,  stipulato con un ente privato tedesco, finalizzato alla copertura del rischio di invalidità permanente. 

    La sottoscrizione della richiamata polizza non ha una finalità previdenziale, volta a garantire all'iscritto una pensione integrativa nella forma di rendita o di capitale e, pertanto, la rendita in esame non è riconducibile nell'ambito dei redditi di cui al citato articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, dunque, si ritiene che l'Istante non possa accedere al regime di favore previsto dall'articolo 24­ter del TUIR 

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi PF 2023: pubblicato il modello con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 28.02.2023 n. 55597, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2023–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2023, per il periodo d’imposta 2022, ai fini delle imposte sui redditi.

    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

    Scarica il Modello Redditi PF-2023 con relative istruzioni

    Vediamo come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche:

    • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
      • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
      • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI(dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
    • FASCICOLO 2 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
      • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
    • FASCICOLO 3 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

    Termini e modalità di presentazione della dichiarazione 

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2023 al 30 giugno 2023 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 30 novembre 2023 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: 

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2022 e non rientrano nei casi di esonero; 
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

    In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

    • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2023), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
    • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero indicate nelle precedenti tabelle;
    • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2023);
    • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
    • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
    • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
    • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
    • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023;

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Forfettari: incompatibilità col regime impatriati per comportamento concludente

    Con Risposta n 190 del 6 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti su: 

    • regime impatriati, 
    • applicazione del ''regime forfetario'' 
    • e redditi che non concorrono alla formazione del reddito complessivo (Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 201)

    In particolare, nel caso di specie, l'Istante ha trasferito all'estero, a decorrere dal periodo d'imposta 2014, la propria residenza ed il proprio domicilio senza, tuttavia, iscriversi all'A.I.R.E.

    In seguito al trasferimento della propria residenza e del proprio domicilio nel territorio dello Stato, sta attualmente fruendo del ''regime forfetario'' di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

    Avendo ricevuto, in via informale, la proposta di essere nominato membro del Consiglio di Amministrazione di talune società facenti parte di un gruppo (tra cui una società S.r.l. nella quale detiene direttamente una partecipazione rappresentativa del capitale sociale e indirettamente, per il tramite di altra società S.r.l., una partecipazione rappresentativa del capitale sociale) ed essendo intenzionato a valutarla, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare, con particolare riferimento ai compensi che andrebbe eventualmente  a percepire qualora accettasse tale incarico, del ''regime speciale per lavoratori impatriati'' di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.

    L'agenzia ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 ha introdotto il ''regime speciale per lavoratori impatriati'' al fine di incentivare il trasferimento in Italia di  lavoratori  con  alte qualificazioni e  specializzazioni e favorire contestualmente lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese. 

    In  sostanza,  nei  confronti  di  coloro che  sono considerati residenti nel territorio  dello Stato successivamente al 30 aprile  2019 (come,  nel caso di  specie,  l'Istante),  trova  applicazione la vigente formulazione della norma che, verificandosi i requisiti e le condizioni previsti­ alternativamente ­dal comma 1 o dal comma  2,  prevede che  i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli  di lavoro  dipendente ed i  redditi  di lavoro autonomo prodotti in  Italia  da lavoratori che trasferiscono nel territorio dello Stato la loro residenza ai sensi dell'articolo 2 del TUIR concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare a decorrere  dal  periodo  d'imposta in cui è avvenuto in trasferimento della residenza fiscale e per i quattro periodi d'imposta successivi.

    In  relazione  alle  modifiche  normative  che  hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo  a  partire dal  periodo di  imposta 2019, con particolare riferimento ai  requisiti  soggettivi ed  oggettivi da rispettare,  ai presupposti  per  accedere  all'ulteriore  quinquennio  agevolabile, all'ambito temporale di applicazione  della  sopra  richiamata disposizione ed  alle  modifiche normative concernenti  il requisito dell'iscrizione  all'Anagrafe  degli  Italiani  Residenti  all'Estero (AIRE) per fruire dell'incentivo fiscale in esame, sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 che, a sua volta rimanda a quanto precisato dalla precedente circolare n. 17/E del 23 maggio 2017

    Con la Circolare n. 33/E del 2020 è stato chiarito (cfr. paragrafo 7.11) che ''il contribuente che rientra in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori impatriati, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Resta ferma la possibilità per il contribuente di rientrare in Italia per svolgere un'attività di lavoro autonomo, beneficiando, in presenza dei requisiti, del regime fiscale previsto per gli impatriati, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell'applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario''. 

    Tale documento evidenzia che l'opzione per il regime forfetario, pur sussistendo i requisiti per l'applicazione del regime degli impatriati al momento del rientro in Italia, comporta l'impossibilità di esprimere a posteriori l'opzione per il diverso regime degli impatriati. 

    Dal comportamento concludente assunto dall'Istante nel caso in esame, per effetto dell'opzione già esercitata, infatti, emerge la volontà di non avvalersi del regime degli impatriati, sin dal momento del rientro in Italia. 

    Ne consegue, chiariscono le Entrate, che, avendo trasferito la residenza fiscale in Italia nel  2020 ed avendo optato, a seguito del rientro, per il ''regime forfetario'' nei periodi d'imposta 2020 e 2021, l'Istante non potrà fruire del diverso regime di cui all'articolo 16 del d.lgs. 14 settembre  2015,  n.  147, negli anni successivi  e sino al compimento del quinquennio potenzialmente agevolabile (ossia dal 2022 al 2024)

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazioni dei redditi 2023: le Entrate annunciano le bozze

    Con un comunicato stampa del 22 dicembre le Entrate annunciano la disponibilità delle bozze delle Dichiarazioni dei redditi 2023

    Nel dettaglio, sono online le seguenti bozze:

    • Modello 730, 
    • Modello 770, 
    • Modello Redditi persone fisiche (fascicoli 1, 2 e 3), 
    • Modello Redditi società di capitali, 
    • Modello Redditi società di persone, 
    • Modello Redditi enti non commerciali, 
    • Consolidato nazionale e mondiale e 
    • Modello Irap. 

    Accedi qui all'area riservata dell'agenzia per le prime consultazioni.

    Modelli 730 e Redditi persone fisiche 2023: le anticipazioni

    Nelle dichiarazioni dei redditi per l’anno d’imposta 2022 trovano spazio diverse novità, tra cui la rimodulazione degli scaglioni di reddito e la ridefinizione delle detrazioni per i redditi di lavoro dipendente, pensione e per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

    Con l’introduzione, da marzo 2022, dell’Assegno unico universale per i figli a carico di età non superiore a 20 anni cambia anche la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia e di conseguenza anche il prospetto della dichiarazione dei “Familiari a carico”.

    Al debutto il bonus riconosciuto per le spese relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili e quello per le spese sostenute per fruire di attività fisica adattata, ossia di programmi di esercizi fisici destinati alle persone che hanno patologie croniche o disabilità fisiche e che li eseguono in gruppo sotto la supervisione di un professionista, per migliorare il livello di attività fisica, il benessere e la qualità della vita e favorire la socializzazione.

    Nel nuovo modello è inserito anche il credito d’imposta per le erogazioni liberali alle fondazioni ITS Academy. Il bonus spetta nella misura del 30 per cento delle somme erogate ed è elevato al 60 per cento se le erogazioni sono dirette alle fondazioni ITS Academy che operano in territori con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.

    Rimangono poi confermate le agevolazioni Superbonus, Sismabonus ed Ecobonus per gli interventi sugli immobili.

    Modelli 770/2023: le anticipazioni

    Nella nuova dichiarazione sono stati inseriti nuovi codici per la gestione delle proroghe dei versamenti. 

    Inoltre, per l’indicazione dei versamenti effettuati nell’anno 2022, a seguito della rateizzazione prevista per contrastare l’emergenza Covid-19, restano attivi nei prospetti riepilogativi gli appositi codici. 

    Nel quadro SO, invece, viene introdotto un nuovo prospetto per la gestione dei piani individuali di risparmio (PIR) ordinari e alternativi. 

    Modelli Imprese, Enti e Società e modello Irap, le novità 2023

    Tra le novità, il credito d’imposta “Social bonus”, per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, e l’abrogazione della disciplina sulle “società in perdita sistematica”.

    Inoltre, tra i nuovi crediti gestiti nel quadro RU particolare rilevo assumono i contributi, sotto forma di crediti d’imposta, introdotti per far fronte agli effetti negativi derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e dal forte consumo di gas. 

    Tra questi sono compresi il credito d’imposta in favore delle imprese energivore, quello in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, e i bonus per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca.

    Per gli enti non commerciali è gestita nel modello la detassazione degli utili percepiti dalle federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano.

    Nel modello Irap, infine, è stato eliminato il quadro IQ conseguente all’esclusione delle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni dal novero dei soggetti passivi dell’imposta ed è stata introdotta la nuova gestione “semplificata” delle deduzioni per lavoro dipendente nel quadro IS.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Pignoramento: la ritenuta d’acconto sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione

    Con Risposta a interpello n 570 del 23 novembre 2022 le Entrate forniscono chiarimenti su spese di precetto, monitorio ed esecuzione liquidate nell'ambito di un procedimento pignoratizio ­e applicabilità della ritenuta d'acconto di cui  all'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

    L'Istante, in qualità di sostituto di imposta, riveste la figura di terzo erogatore in un procedimento di pignoramento promosso nei confronti di una sua ex­ dipendente e deve quindi liquidare al creditore pignoratizio delle somme assegnate a titolo di sorte capitale, spese di precetto e spese di esecuzione.

    Il creditore pignoratizio svolge l'attività professionale di avvocato e, nel richiedere le predette somme, ha trasmesso un prospetto dal quale risulta, tra l'altro, che: 

    1.«sulle spese di monitorio, precetto ed esecuzione per un totale di euro (…), ha applicato il 15% di rimborso forfetario sulle spese, ha calcolato il contributo del 4% alla cassa avvocati, ha applicato l'IVA del 22%, ma non la ritenuta fiscale d'acconto del 20%»; 

    2.«sull'onorario dovuto per l'atto di intervento di euro (…) ha applicato il 15% di rimborso forfetario sulle spese, ha calcolato il contributo del 4% alla cassa avvocati,  ha applicato l'IVA del 22% e ha applicato anche la ritenuta fiscale d'acconto del 20%».

    Il creditore pignoratizio, anche a seguito di una espressa richiesta di chiarimenti da parte dell'Istante, non ha precisato il motivo per cui sulle somme assegnate a titolo di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione, ha applicato il contributo previdenziale alla Cassa avvocati e l'IVA, ma non la ritenuta d'acconto del 20 per cento, come fatto, invece, per l'onorario. 

    L'istante, in qualità di sostituto d'imposta, chiede di sapere se la ritenuta d'acconto del 20% prevista per le procedure di pignoramento debba essere applicata anche sulle ''spese di monitorio, precetto ed esecuzione'' dovute  al professionista

    Le Entrate chiariscono che nel caso in esame il creditore pignoratizio ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di notorietà  per comunicare  l'importo del credito da  non assoggettare a ritenuta in quanto riferibile a spese vive e per precisare che a tale credito si aggiungono «le somme assegnate a titolo di spese di recupero (comprese quelle di monitorio) e spese di esecuzione» alle quali, come risulta da prospetto di calcolo riportato nella stessa dichiarazione, è applicato il 15 per cento del rimborso forfettario sulle spese, il contributo del 4 per cento alla cassa avvocati e l'Iva al 22 per cento. 

    In particolare, il creditore pignoratizio, in una successiva dichiarazione sostitutiva  di notorietà, che annulla la precedente, afferma «che al credito si aggiungono le ulteriori somme come indicate nel conteggio soggette a ritenuta», senza però indicare la ritenuta d'acconto sulle spese di precetto, di monitorio e di esecuzione. 

    Dal descritto quadro degli eventi e dalla documentazione prodotta, nel caso di  specie, non appare  sussistere la  dichiarazione  del creditore pignoratizio,  resa ai  sensi  degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante l'insussistenza, in tutto o in parte, delle condizioni per l'applicabilità della ritenuta alle spese di precetto (comprese  quelle di monitorio). 

    Pertanto, secondo quanto chiarito nella circolare n. 8/E del 2011, l'Istante è tenuto ad applicare la ritenuta ai fini Irpef di cui all'articolo 21, comma 15,  della legge n. 449 del 1997, senza effettuare alcuna indagine, sussistendone i presupposti richiesti

    L'agenzia ricorda che l'articolo 54, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 (Tuir), prevede che «Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel  periodo  di imposta,  anche  sotto forma  di  partecipazione  agli  utili, e  quello  delle  spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione». 

    Nella nozione di compenso rilevante ai sensi dell'articolo 54 del Tuir rientrano anche  le  somme  che  il  lavoratore  autonomo  riaddebita  al committente  per  il  ristoro  delle  spese  sostenute  per  l'espletamento  dell'incarico,  con  la  conseguenza  che  anche dette somme sono imponibili e devono essere assoggettate alla ritenuta alla fonte di cui  all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600.           

    In tal senso, la circolare 15 dicembre 1973, n. 1, parte II, capitolo VII,  precisa che la base imponibile della ritenuta è costituita all'ammontare dei compensi  percepiti al lordo delle spese sostenute per conseguire i compensi stessi, con esclusione  delle sole somme ricevute a titolo di rimborso di spese anticipate in nome e per conto  del cliente, debitamente ed analiticamente documentate quali, ad esempio, i rimborsi per  pagamenti  di tasse e imposte,  visure, ecc. a condizione comunque che tali  spese non  siano inerenti alla produzione del reddito di lavoro autonomo.            

    In relazione al caso di specie, si ritiene, pertanto, che le somme liquidate per coprire le spese di precetto (comprese quelle di monitorio) e di esecuzione costituiscano  compenso  professionale  e  come tali assumano rilevanza ai  fini  Irpef per il reditore pignoratizio. 

    Lo stesso creditore pignoratizio ha applicato sulle somme in questione  il rimborso forfetario delle spese previsto nella misura del 15 per cento del compenso, il contributo  previdenziale per la cassa degli avvocati che si applica nella misura del 4 per cento sul compenso e sul rimborso spese forfetario, nonché l'IVA del 22 per cento che si applica su tutte le voci precedenti. 

    Le Entrate condividono la  soluzione  prospettata  dall'Istante di applicare sulle somme in questione e sugli onorari dovuti per gli atti di intervento la ritenuta d'acconto di cui all'articolo 21, comma 15, della legge n. 449 del  1997

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