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Fondo perduto piscine e impianti sportivi 2024: possibile modificare l’IBAN dal 1° luglio
Con Avviso del Dipartimento dello sport, si comunica che a partire dalle ore 12.00 del prossimo 1° luglio le ASD/SSD beneficiarie del contributo a fondo perduto per la gestione di impianti natatori e di impianti sportivi diversi dai natatori di cui al D.P.C.M. del 24 marzo 2023 potranno accedere alla piattaforma attivata dal Dipartimento, raggiungibile al link:
- https://avvisibandi.sport.governo.it/,
- al solo scopo di modificare i dati dell’iban entro il termine di 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione di questo avviso, ovvero dal 26 giugno.
Fondo perduto piscine e impianti sportivi 2024: avviso per modifiche IBAN
Il Dipartimento, nello stesso avviso del 26 giugno ha precisato che nessun adempimento è richiesto qualora l’IBAN non sia cambiato.
Inoltre, si comunica che l'erogazione avverrà comunque in maniera automatica nei confronti dei beneficiari dei contributi di cui al D.P.C.M. del 24 marzo 2023 in base a quanto stabilito dagli articoli 3 e 4 del decreto di riparto del Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 aprile 2024.
- I soggetti interessati a richiedere maggiori informazioni possono anche rivolgersi a seguente indirizzo: [email protected].
indicato dal Dipartimento.
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ETS e concorso per artisti con disabilità: disegniamo la fortuna
“Disegniamo la Fortuna” è un concorso dedicato agli artisti con disabilità che vedranno le loro opere valutate da una giuria d’eccezione e rappresentate sui biglietti della Lotteria Italia.
L’iniziativa parte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e la partecipazione è aperta agli Enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Gli enti che intendono partecipare devono inviare la domanda di iscrizione entro il 10.06.2024.
Di seguito ulteriori dettagli.
ETS e concorso per artisti con disabilità: oggetto e finalità
Il bando “Disegniamo la fortuna con ADM” del 14 maggio 2024, emesso dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), stabilisce l'oggetto e le finalità dell’iniziativa.
L’iniziativa è promossa in occasione della Lotteria Italia 2024. L'obiettivo principale è coinvolgere artisti integrati nelle attività degli enti del Terzo settore nella realizzazione del bozzetto di un’immagine da inserire nel biglietto della Lotteria Italia. Gli artisti coinvolti devono considerare il biglietto della lotteria non solo come un semplice segno distintivo dell’evento ludico, ma come un mezzo per trasmettere messaggi e valori di solidarietà e integrazione sociale.
Finalità:
- Celebrazione della disabilità e dell'arte: L'iniziativa mira a celebrare il tema "Disabilità e Arte", mettendo in evidenza l'impegno degli enti del Terzo settore nel promuovere l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone con disabilità.
- Promozione della visibilità del Terzo settore: L'iniziativa vuole dare maggiore visibilità agli enti del Terzo settore, sottolineando l'importanza della loro opera nella società.
- Inclusione sociale: Si intende evidenziare l’importanza dell’inclusione sociale e della diversità come fattori di stimolo al progresso artistico, economico e sociale del paese.
In sintesi, l’iniziativa non solo supporta l’evento della Lotteria Italia, ma promuove anche l’integrazione e la valorizzazione artistica delle persone con disabilità, contribuendo alla diffusione di valori sociali positivi.
ETS e concorso per artisti con disabilità: destinatari del bando
L'articolo 2 specifica i destinatari del bando:
- Enti del Terzo Settore: La partecipazione è aperta agli enti del Terzo settore che sono impegnati in attività di promozione dei valori solidaristici e di integrazione sociale. Questo include enti attivi in ambito artistico, di assistenza socio-sanitaria e di supporto alle persone con disabilità.
- Obiettivi per gli enti partecipanti:
- Promozione della propria immagine: Attraverso l’iniziativa, gli enti hanno l’opportunità di promuovere la propria immagine e i valori sottesi alla propria missione istituzionale.
- Massimo di cinque bozzetti: Ogni ente può partecipare con un massimo di cinque bozzetti, che devono essere realizzati da soggetti con disabilità integrati nelle attività degli enti stessi.
L'iniziativa mira a coinvolgere direttamente gli enti del Terzo settore, offrendo loro una piattaforma per esprimere e promuovere il valore della loro missione attraverso l'arte e la creatività delle persone con disabilità.
ETS e concorso per artisti con disabilità: opere
L'articolo 3 stabilisce che le opere devono riflettere il tema dell'integrazione sociale attraverso l'arte e devono essere presentate con una chiara spiegazione delle scelte artistiche e metodologiche, insieme a un profilo dettagliato degli artisti coinvolti.
Di seguito i requisiti e le caratteristiche delle opere che possono essere presentate per l'iniziativa.
Requisiti delle Opere:
- Libertà di Espressione Artistica: gli artisti partecipanti hanno la più ampia libertà di espressione artistica e di scelta delle tecniche esecutive per realizzare l'opera.
- Bozzetto: le opere devono essere realizzate in forma di bozzetto, secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 “Istruzioni operative”.
- Tema dell'Opera: il bozzetto deve celebrare il tema “Disabilità e Arte”, ispirato all'impegno degli enti del Terzo settore per favorire l'integrazione sociale, il benessere e il talento artistico delle persone coinvolte.
- Presentazione dell'Opera:
- Il bozzetto deve essere accompagnato da una scheda sintetica che contenga:
- Presentazione dell’opera.
- Scelte alla base del lavoro presentato.
- Collegamenti con gli obiettivi e la tematica dell'iniziativa.
- Metodologia adottata.
- Profilo degli artisti coinvolti come autori o coautori.
- Il bozzetto deve essere accompagnato da una scheda sintetica che contenga:
- Inserimento nel Biglietto della Lotteria Italia: il bozzetto è destinato ad essere inserito nella parte frontale del biglietto della Lotteria Italia 2024.
ETS e concorso per artisti con disabilità: selezione opere
Il processo di selezione garantisce che le opere scelte siano non solo tecnicamente valide e originali, ma anche allineate con i valori di inclusione sociale e promozione artistica che l'iniziativa intende celebrare. L'articolo 4 descrive il processo di selezione delle opere partecipanti all'iniziativa.
Processo di Selezione:
- Prima Fase di Valutazione:
- L'Agenzia valuta il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi specificati negli articoli 2 e 3.
- Viene verificata la rispondenza alle caratteristiche tecniche richieste.
- Si valuta la pertinenza delle opere ai valori promossi tramite l'iniziativa.
- Seconda Fase di Valutazione:
- I lavori che superano la prima fase e i relativi enti promotori vengono ammessi alla seconda fase.
- Una Commissione valuta le opere basandosi su:
- Valore estetico.
- Originalità.
- Grado di complessità dell’opera.
- Percorso creativo e tecnica utilizzata.
- Selezione Finale: la Commissione individua le dodici opere destinate a essere riprodotte sui biglietti della Lotteria Italia 2024.
- Cerimonia di Premiazione: gli artisti autori delle opere selezionate e gli enti di appartenenza ricevono rispettivamente un attestato di merito e una stampa dei bozzetti durante una cerimonia apposita.
ETS e concorso per artisti con disabilità: presentazione domande e termini
In merito ai termini e alla scadenza per l'invio della domanda:
- Scadenza per l'Invio della Domanda di Iscrizione: la domanda di iscrizione, insieme ai bozzetti delle opere e all'informativa (allegato 3), deve essere inviata entro le ore 23.59 del 10 giugno 2024.
- Selezione delle Opere Finaliste: la selezione delle opere finaliste da parte della Commissione di valutazione deve essere completata entro il 21 giugno 2024.
- Possibilità di Modifica dei Termini: l'Agenzia si riserva la possibilità di modificare i termini sopra indicati in base a esigenze organizzative legate alla Lotteria Italia 2024.
Per quanto riguarda la presentazione delle domande:
- Documenti Richiesti:
- Gli enti che intendono partecipare devono inviare all'indirizzo email [email protected]entro il termine indicato, i seguenti documenti:
- I bozzetti in formato PDF, prodotti secondo le indicazioni contenute nelle "Istruzioni operative" (allegato 1).
- La scheda sintetica di iscrizione (allegato 2), debitamente compilata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente o da chi ha poteri di rappresentanza, unitamente a una copia di un documento di riconoscimento, dell'atto costitutivo dell'ente e del relativo Statuto.
- Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato 3), sottoscritta da ogni artista o da chi ne ha la rappresentanza legale.
- Gli enti che intendono partecipare devono inviare all'indirizzo email [email protected]entro il termine indicato, i seguenti documenti:
- Comunicazioni Aggiuntive: tutte le ulteriori comunicazioni inerenti all’iniziativa devono essere inviate allo stesso indirizzo email.
- Esclusione dal Procedimento: l'Agenzia si riserva la facoltà di escludere in ogni momento gli enti che non presentano requisiti morali coerenti con l'iniziativa. Questo sarà valutato considerando, ove applicabili, i principi e i criteri di esclusione delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica e di aggiudicazione dei contratti pubblici.
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Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo
La legge di conversione del DL 39/2024 approvato da Camera e Senato è attesa in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.
Tra le novità che reca la conversione del DL vi è un Fondo con contributi per:
- ONLUS,
- APS,
- ODV,
per ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Vediamo cosa si prevede e le risorse stanziante per questa misura.
Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo
La norma inserita nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore:
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe,
- nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.
Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.
La richiesta del contributo deve essere presentata all’ENEA, mentre la concessione del medesimo contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
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RASD e adempimenti del Notaio per le ASD con personalità giuridica
Il nuovo RASD e i relativi adempimenti ai fini della iscrizione della ASD viene approfondito nello Studio n 2/2024 dei Notai.
In particolare, il documento esamina il procedimento di acquisto della personalità giuridica delle ASD mediante iscrizione al nuovo Registro delle attività sportive dilettantistiche.
Si approfondisce l’insieme dei controlli e adempimenti cui è tenuto il notaio:
- sia nell’ipotesi di iscrizione di enti di nuova costituzione o preesistenti ma privi di personalità giuridica,
- sia in caso di iscrizione di associazioni già in precedenza iscritte nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Successivamente è analizzato il procedimento di iscrizione delle modifiche statutarie delle ASD con personalità giuridica.
Infine, si individua la disciplina applicabile in caso di associazione non riconosciuta iscritta al RASD che intenda acquistare la personalità giuridica mediante iscrizione nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Iscrizione al RASD di ASD con personalità giuridica
Lo studio in oggetto, tra l'altro, evidenzia che, l’art. 14 d.lgs. 39/2021 disciplina anche l’iscrizione al RASD di ASD già in possesso della personalità giuridica per effetto della pregressa iscrizione o nel registro delle persone giuridiche o nel RUNTS prevedendo:
- per le prime, la sospensione dell’efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche e al contrario,
- per le seconde, la conservazione dell’efficacia dell'iscrizione nel RUNTS.
La norma non definisce, però, sottolineano i notai, gli adempimenti cui è tenuto il notaio che riceva il verbale contenente la decisione, da parte dei predetti enti, di acquisire la qualifica di ASD iscrivendosi al RASD come associazione già con personalità giuridica.
Il comma 2 dell’art. 14 d.lgs. 39/2021 contempla, infatti, esclusivamente l’ipotesi del notaio che abbia redatto:
- “l'atto costitutivo e lo statuto di una associazione”
- o “il verbale della assemblea straordinaria di una associazione sportiva dilettantistica già costituita quale associazione non riconosciuta”.
Lo studio si interroga sul fatto che, la norma sembrerebbe escludere, testualmente, l’obbligo, in capo al notaio, di effettuare i controlli e procedere alla comunicazione all’organismo affiliante e al deposito al RASD in caso di ASD già iscritte nei registri delle persone giuridiche o nel RUNTS.
Ciò premesso in caso di iscrizione al RASD di associazioni già in possesso della personalità giuridica non sarebbero necessari:
- né il controllo delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente e, in particolare, dalle disposizioni del decreto con riferimento alla natura dilettantistica,
- né del patrimonio minimo, che sono invece richiesti per l’iscrizione con contestuale acquisto della personalità giuridica.
Tuttavia, spiegano i Notai, una simile interpretazione non appare coerente:
- con il fatto che le modifiche statutarie delle associazioni con personalità giuridica devono risultare da atto pubblico e, quindi, sono di competenza del notaio,
- e che l’iscrizione come ASD con personalità giuridica non possa avvenire se non in presenza dei medesimi requisiti legali e patrimoniali previsti per la costituzione ex novo di ASD con personalità giuridica
Pertanto, così come in caso di iscrizione di ASD con personalità giuridica di nuova costituzione o ASD preesistente che intenda acquisire la personalità giuridica la verifica sia delle condizioni previste dalla legge:
- per la sussistenza della natura di ente sportivo dilettantistico,
- sia del patrimonio minimo,
è di competenza del notaio, il quale è poi tenuto ad effettuare la comunicazione all’organismo affiliante e il deposito al RASD, sembra logico ipotizzare l’obbligo di effettuare i predetti adempimenti anche in caso di iscrizione come ASD di enti già in possesso della personalità giuridica.
Allegati: -
Esenzione IVA per ETS: arriva la proroga al 1 gennaio 2025
Pubblicata in GU n 49 del 28 febbraio la Legge n 18 del 23 febbraio di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n 215 del 30.12 ).
Tra le novità l'attesa proroga al 2025 delle novità in tema di IVA per gli ETS.
In particolare, si proroga al 2025 l'entrata in vigore di quanto previsto in materia di esenzione IVA per gli ETS nell’articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021, il quale ha apportato una serie di modificazioni al D.P.R. n. 633 del 1972.
Vediamo il dettaglio delle novità in materia di IVA per il terzo settore che sono appunto fatte slittare al prossimo anno.
Proroga esenzione IVA per gli ETS: si va al 2025
La legge di conversione del DL Milleproroghe, tra le altre, prevede la proroga al 1° gennaio 2025 dell’entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell’Iva recate dal D. L. n. 146 del 2021.
La norma in esame proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore, contenute dell’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146 del 2021 (L. n. 215 del 2021).
Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA (comma 15- quater del citato D.L. 146/2021).
Inoltre, in attesa della piena operatività del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000 (comma 15-quinquies).
Ricordiamo che già nella conversione in legge del Dl n 51/2023 noto come decreto omnibus si era previsto il rinvio al 1 luglio 2024 della esenzione Iva per gli enti non commerciali.
Si ricorda infine il legislatore è intervenuto a modificare il trattamento delle prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da parte delle realtà non profit quali:
- associazioni politiche,
- sindacali e di categoria,
- religiose, assistenziali, culturali,
- di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
nei confronti di soci, associati o partecipanti a fronte di corrispettivi specifici e quote supplementari, rendendole esenti IVA.
Tali modifiche prevederanno il rispetto di precisi adempimenti come registri Iva e partita Iva ma anche a considerare alcune operazioni in campo Iva con obbligo di gestione di apposita contabilità separata.
Le proroghe accordate fino ad ora consentono agli enti non commerciali di avere più tempo per mettersi in regola con i nuovi adempimenti legati al passaggio da un regime di esclusione a uno di esenzione Iva.
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ETS: ampliati i termini per l’ incentivo assunzione disabili
Il Decreto-legge 4 maggio 2023 , n. 48 – Decreto lavoro aveva previsto tra le varie novità per gli ETS , alcuni incentivi correlati alle assunzioni di lavoratori con disabilità.
Nella conversione in legge del decreto Milleproroghe pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (Legge 17 2024) è presente un emendamento che prevede
un ampliamento del periodo di applicabilità di tali incentivo , con anticipo del termine iniziale e proroga al 30 settembre 2024 del termine ultimo .
La definizione della misura dell’incentivo, delle modalità di ammissione ed erogazione del contributo, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, nonché delle procedure di controllo, era demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto il cui termine di emanazione, che l'emendamento prevedeva di prorogare, è rimasto invece fissato al 1° marzo 2024.
Vediamo più in dettaglio di cosa si tratta nei paragrafi seguenti.
Assunzione disabili del no profit : le misure del DL Lavoro 48/2023
In particolare, l’art. 10 del Decreto lavoro prevedeva per gli enti del terzo settore che, per statuto, svolgono servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori molto svantaggiati o con disabilità), se autorizzati all’attività di intermediazione, per ogni persona con disabilità assunta, un contributo pari al sessanta per cento dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono i beneficiari dell’Assegno di inclusione L'agevolazione è cumulabile con quelle stabilite dall’articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (incentivi per promuovere l'occupazione giovanile e l’occupazione femminile) e dall’articolo 13, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (incentivi per collocamento lavorativo dei disabili).
Inoltre all’art. 28, si prevedeva l'istituzione di un apposito fondo di 7 milioni di euro , finalizzato al riconoscimento di un contributo
- per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni,
- assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68,
- con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 e il 31 dicembre 2023,
- per lo svolgimento di attività conformi allo statuto.
Questa misura era rivolta ad
- enti del Terzo settore (articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117),
- organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione (articolo 54 decreto legislativo n. 117 /2017),
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale , iscritte nella relativa anagrafe
Il DL lavoro prevedeva per la definizione di criteri e importi del contributo, presentazione delle domande e procedure di controllo l'emanazione di un DPCM entro il 1° marzo 2024 ancora non pubblicato.
Incentivi assunzione ETS l’emendamento approvato al DL Milleproroghe
Come detto la conversione in legge del DL Milleproroghe prevede modifiche all'Articolo 18 (Incentivi per l’assunzione di persone con disabilità)
I commi 4-ter e 4-quater – inseriti nel corso dell’esame alla Camera – 18 modificano la disciplina per cui :
- si sostituisce il termine iniziale del periodo entro il quale, al fine del beneficio in oggetto, le assunzioni possono essere o essere state effettuate, ponendo tale decorrenza al 1° agosto 2020, anziché al 1° agosto 2022;
- il successivo comma 4-quater differisce dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024 il termine finale entro cui devono essere effettuate, le assunzioni;
Resta fermo che tale differimento opera nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito , pari a 7 milioni di euro per il 2023 . Il comma 4-quinquies – inserito anch’esso dalla Camera – provvede alla quantificazione e alla compensazione degli effetti finanziari .
Si conferma che le assunzioni, al fine dell’applicazione dell’incentivo, devono essere o essere state effettuate – nell’ambito del periodo temporale summenzionato – per lo svolgimento di attività conformi allo statuto del datore di lavoro e riguardare soggetti con disabilità rientranti nell’ambito di applicazione del cosiddetto collocamento obbligatorio, di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68.
Il dossier studi parlamentari sulla novità segnala che benché il comma 1 del citato articolo 28 del D.L. n. 48 del 2023 faccia riferimento ad assunzioni effettuate ai sensi della suddetta L. n. 68, le relazioni illustrativa e tecnica allegate al disegno di legge osservano che l’incentivo – fermo restando il rispetto delle altre condizioni – concerne le assunzioni di tali soggetti anche se effettuate in eccedenza rispetto alle quote minime obbligatorie stabilite dalla L. n. 68 (purché effettuate secondo le modalità previste da quest’ultima).
Si attende ora ovviamente il decreto attuativo annunciato e non ancora emanato dal Dipartimento della PCM per la disabilità.
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Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c
L'agenzia delle Entrate, per consentire alle Onlus ammesse al beneficio del 5 per mille di riscuotere le somme, specifica come comunicare le proprie coordinate bancarie.
Le Onlus interessate, tramite il rappresentante legale, forniscono all’Agenzia delle entrate il proprio Iban:
- tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso “Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c”.
- compilando l’apposito modello e istruzioni.
Cosa fare se non si dispone di un conto corrente?
Vediamo come provvedere.
Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c
Viene precisato che il Modello per richiedere l'accredito in c/c del 5xmille destinato alle Onlus contiene appunto la seguente dicitura: il modello può essere utilizzato anche dagli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille dell’Irpef, per ricevere sul proprio conto corrente le somme spettanti.
Per ragioni relative alla sicurezza dei dati, il Modello può essere presentato solo:
- come allegato a un messaggio Pec di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, deve essere firmato digitalmente e inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla direzione Provinciale di propria competenza);
- presso qualsiasi ufficio territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.
Nel caso in cui invece, la Onlus non comunichi le proprie coordinate bancarie o non disponga di un conto corrente, occorre indicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di voler ricevere il contributo con modalità differenti dall’accredito.