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Semplificazioni per il Terzo settore: la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata in GU del 19.07.2024 n. 168 la Legge 4 luglio 2024, n. 104 che introduce una serie di disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del Terzo Settore in Italia.
Promulgata dal Presidente della Repubblica e approvata dal Parlamento, questa legge mira a migliorare l'integrazione sociale e il funzionamento degli enti del Terzo Settore attraverso modifiche legislative e nuove disposizioni.
Tra le diverse misure previste si segnalano in particolare quelle volte a modificare il Codice del Terzo Settore.
Modifiche al Codice del Terzo Settore
L'articolo 4 introduce diverse modifiche al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), vediamone brevemente alcune.
Attività diverse
Modifica all'articolo 6, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale.
In particolare, viene fatta salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.
La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Iscrizione Imprese sociali e personalità giuridica
Modifica all'articolo 11, comma 3 del dlgs n. 117/2017:
- Viene fornito un chiarimento in merito all'iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Inoltre, per le fondazioni costituite come associazioni o fondazioni, questa iscrizione è efficace anche per l'acquisizione della personalità giuridica, con i controlli esercitati dagli uffici del registro delle imprese.
Scritture contabili e Bilancio
Modifiche all'articolo 13 del dlgs n. 117/2017:
- Per gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica viene elevato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Gli enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro possono indicare le entrate e le uscite in forma aggregata nel rendiconto per cassa.
- Introdotta la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
Assemblea
Modifica all'articolo 24, comma 4 del dlgs n. 117/2017:
- Introdotta la possibilità per gli associati di partecipare all'assemblea tramite mezzi di telecomunicazione e votare elettronicamente, purché sia verificata l'identità dell'associato e rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento. Gli statuti possono anche prevedere il voto per corrispondenza alle stesse condizioni.
Organo di Controllo
Modifiche all'articolo 30, comma 2 del dlgs n. 117/2017:
- Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti nuovi limiti:
- 150.000 euro (attualmente 110.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Revisione Legale dei Conti
Modifiche all'articolo 31, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore. Vengono elevati i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito regi stro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
- 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
- 20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale
Modifica all'articolo 36, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Le associazioni di promozione sociale possono impiegare lavoratori dipendenti o autonomi fino al 20% del numero degli associati (prima era il 5% dei volontari).
- Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale.
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Digitalizzazione ETS: domande entro il 19 luglio
Il bando digitalizzazione ETS prevede aiuti per le imprese del terzo settore con domande entro il 19 luglio sulla piattaforma re@dy.
Gli interventi proposti potranno prevedere azioni di:
- formazione digitale, di base e/o avanzata, per dipendenti, collaboratori stabili e volontari, attraverso l’utilizzo di metodologie e pratiche innovative, affinché essi maturino maggiori competenze e consapevolezza in ambito digitale, assumano un ruolo (pro)attivo nel processo di transizione digitale delle proprie organizzazioni e aumentino la propria velocità di adattamento ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione e dalla trasformazione digitale;
- coerente integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze non cognitive (soft o life skills), complementari a quelle digitali, al fine di costruire percorsi di crescita professionale capaci di insistere sulle competenze “soft” (es. creatività, ragionamento critico ed empatia, capacità relazionali e sociali);
- implementazione di una soluzione digitale volta al miglioramento dell’efficienza interna (organizzazione e processi interni) e/o esterna (servizi offerti alla collettività), coerente con la proposta progettuale ed in generale funzionale al contesto in cui le organizzazioni coinvolte operano. La formazione relativa all’utilizzo di tale soluzione digitale potrà rappresentare solo parte di un più ampio programma formativo indirizzato ai lavoratori, che pertanto dovrà presentare un assetto strutturato comprendente argomenti di carattere strategico e professionalizzante in ambito digitale;
- attivazione, sostegno e accompagnamento dei beneficiari al fine di coinvolgerli efficacemente nei percorsi formativi, attraverso la proposta di attività pratiche ed esperienziali (es. role modelling, tutoring, coaching, mentoring), che ne incentivino la partecipazione attiva durante tutto l’arco della formazione fino al suo completamento;
- messa a disposizione di sessioni di orientamento per far emergere le conoscenze e abilità dei beneficiari, al fine di valorizzare le loro potenzialità e attitudini professionali misurando i diversi livelli di partenza in termini di fabbisogni formativi e sviluppando un percorso di reskilling e/o upskilling digitale efficace.
Bando digitale sociale 2024: che cos’è
Sul sito del Fondo per la repubblica Digitale viene pubblicato il bando per la digitalizzazione degli ETS.
La transizione digitale è un elemento cruciale per accelerare i processi di innovazione e consentire al mondo del non profit di raggiungere obiettivi sociali, migliorare l’efficienza e coinvolgere le comunità.
Il digitale, infatti, può sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni non profit.
L’investimento nella formazione e nello sviluppo di competenze digitali dei propri dipendenti, collaboratori e volontari risulta essere essenziale per consentire al settore di massimizzare il potenziale delle tecnologie digitali nel perseguire missioni e obiettivi sociali.
Con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti all’empowerment di conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori stabili e volontari degli enti che operano in uno o più settori di interesse generale dell’economia sociale, il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale ha pubblicato il bando “Digitale sociale” che mette a disposizione 15 milioni di euro.
Bando digitale sociale 2024: beneficiari
Le proposte progettuali possono essere presentate da partenariati di almeno due soggetti.
All’interno del partenariato dovranno essere presenti una rete formale o un gruppo di enti privati non profit che presentano un bisogno comune di empowerment delle competenze digitali dei propri dipendenti e/o collaboratori stabili, inclusi i volontari; un soggetto pubblico o privato non profit con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale, che contribuisca a costruire il percorso formativo più adatto alle esigenze manifestate e sia eventualmente in grado di sviluppare una soluzione digitale funzionale alle necessità degli enti.
Bando digitale sociale 2024: presenta la domanda
I soggetti interessati possono presentare i progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Re@dy, entro il 19 luglio 2024.
Per informazioni:
- Email: [email protected]
- Tel: 06/68102736, negli orari di assistenza previsti
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- lunedì e venerdì, ore 9:30 – 13:30
- mercoledì, ore 14:30 – 17:00
Si consiglia di non registrarsi e di non presentare i progetti a ridosso della scadenza, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti contemporaneamente online.
Altresì, si consiglia di prendere visione dei documenti “Manuale di registrazione alla piattaforma Re@dy” e “Guida alla presentazione dei progetti”, disponibili sul sito internet www.fondorepubblicadigitale.it, per ulteriori indicazioni circa la registrazione sulla piattaforma Re@dy e la presentazione delle proposte progettuali.
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Spettanza Art bonus: chiarimento per un Teatro in ristrutturazione
Con la Risposta a interpello n 133 del 17 giugno le Entrate chiariscono il perimetro di spettanza dell'art bonus nel caso di un Teatro donato al Comune e posto in ristrutturazione da una Fondazione concessionaria dell'immobile che non solo lo utilizza per attività culturali ma lo ha posto in ristrutturazione.
Sono escluse dal bonus le spese di gestione del teatro, mentre ne sono incluse altre, vediamo maggiori dettagli dalla replica ADE, sentito il Ministero della Cultura competente per materia.
Spettanza Art bonus: chiariento ADE per un Teatro in ristrutturazione
L'ente istante è una Fondazone di diritto privato, senza fini di lucro, con lo scopo di ripristinare e mantenere un elevato standard di servizi in favore della collettività, istituito nel 2020 e iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. L'Istante rappresenta:
- di aver acquisto un immobile chiuso in quanto dichiarato inagibile, per donarlo, nel 2021, al Comune che, nel 2019, con apposita delibera aveva già preventivamente accettato l'immobile in donazione e stabilito che lo avrebbe concesso a titolo gratuito alla costituenda Fondazione nei 9 anni successivi al collaudo degli interventi;
- che, nel 2021, il Teatro è stato concesso in affidamento alla Fondazione ed è stato dichiarato di interesse storico e artistico e assoggettato al vincolo di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con decreto del Ministero della Cultura;
- che in forza di tale concessione e in qualità di concessionario affidatario si occupa dell'opera di integrale restauro dell'immobile, «nonché della dotazione di nuove attrezzature ed impianti necessari per la gestione e l'allestimento di spettacoli teatrali e cinematografici»;
- che, come stabilito dall'accordo di concessione, nei 9 anni successivi al collaudo degli interventi di restauro, avrà diritto allo sfruttamento economico del Teatro. Al termine di tale periodo di concessione, la Fondazione restituirà al Comune il Teatro nello stato in cui si troverà all'esito dell'utilizzo, senza alcun obbligo di remissione a nuovo;
- che come indicato nell'accordo di concessione, il Comune, dovrà contribuire, ad ogni stagione teatrale e fino al termine della concessione, alle spese di gestione con un versamento a favore della Fondazione di un importo annuo non inferiore ad euro 200.000.
L'Istante inoltre evidenzia che intende svolgere in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale:
- gestione del Teatro, recuperandone e sviluppando il patrimonio immobiliare, produttivo, artistico, musicale, tecnico e professionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- promozione e sviluppo della cultura, dell'arte, dello spettacolo, di tutte le espressioni teatrali nonché dell'arte cinematografica.
L'Istante ha evidenziato di aver ricevuto somme sotto forma di erogazioni liberali a sostegno:
- del parziale finanziamento del progetto di acquisto del Teatro nel 2020, nonché dei lavori e delle spese di restauro dello stesso;
- della propria attività di gestione e, in particolare, della realizzazione della stagione teatrale e spettacolistica in corso e futura;
- dell'acquisto della strumentazione multimediale di cui il Teatro necessita per lo svolgimento dell'attività spettacolistica.
Ciò posto, la Fondazione chiede se i soggetti che effettuano erogazioni liberali in danaro finalizzate a:
- sostenere sia il finanziamento del progetto di ristrutturazione del Teatro,
- sia quelle destinate al sostenimento dei propri costi di gestione,
- sia le erogazioni presenti e future effettuate a sostegno della propria attività di organizzazione di spettacoli presso l'immobile ricevuto in concessione,
- possono fruire del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (c.d. Art bonus).
Teatro in ristrutturazione: quando spetta l’art bonus
L'agenzia dopo aver riepilogato tutta la normativa di riferimento specifica che con riferimento alla fattispecie in esame, al fine di giungere ad una definizione condivisa della questione, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura.
Esso ha affermato, che «Con riferimento alle erogazioni ricevute dalla Fondazione per gli interventi di restauro da effettuare sull'immobile, si ritiene che queste possano essere ammesse al beneficio. Tanto in ragione dell'appartenenza del bene ad un ente pubblico territoriale, nonché dell'intervenuta dichiarazione di interesse culturale. Inoltre, come specificato dalla norma primaria, il credito d'imposta è riconosciuto anche alle erogazioni effettuate per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici destinate a soggetti concessionari o affidatari del bene. Al contrario, per quanto concerne le erogazioni destinate a sostenere i costi di gestione della Fondazione nonché l'organizzazione di attività spettacolistica, non è possibile rinvenire in capo all'Istante i requisiti necessari al riconoscimento della misura in oggetto. Diversamente da quanto prospettato dall'Istante, infatti, il sostegno delle attività svolte dalla fondazione, sia con riferimento ai costi di gestione della medesima che con riferimento all'attività svolta presso l'immobile in parola, non può configurarsi come sostegno a istituti o luoghi della cultura di appartenenza pubblica. Ai fini di tale qualifica, ciò che rileva sono gli istituti puntualmente individuati dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali).». Ciò in quanto, come affermato nelle citate circolari n. 24/E del 2014 e n. 34/ E del 2023, ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale occorre fare riferimento «al ''sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (i.e., come espressamente precisato negli atti parlamentari, musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, come definiti dall'articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)''. […]. A nulla rileva il riferimento al concetto di appartenenza pubblica astrattamente rinvenibile in capo alla Fondazione in ragione della ''gestione di un patrimonio culturale di appartenenza pubblica'', dal momento che l'immobile non può qualificarsi come istituto o luogo della cultura.».
Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che le erogazioni liberali destinate a sostenere gli interventi di manutenzione e restauro del Teatro possano essere ammesse al beneficio fiscale dell'Art bonus di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014.
Diversamente, le erogazioni liberali destinate al sostenimento dei costi di gestione della Fondazione istante, nonché le erogazioni destinate al sostegno dell'organizzazione di attività spettacolistica, non rientrano nell'ambito di applicazione del beneficio fiscale.
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Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo
La legge di conversione del DL 39/2024 approvato da Camera e Senato è attesa in Gazzetta Ufficiale per la definitiva entrata in vigore.
Tra le novità che reca la conversione del DL vi è un Fondo con contributi per:
- ONLUS,
- APS,
- ODV,
per ristrutturazione e riqualificazione energetica.
Vediamo cosa si prevede e le risorse stanziante per questa misura.
Riqualificazione energetica ONLUS, odv e aps: contributi in arrivo
La norma inserita nel corso dell'esame al Senato, istituisce un fondo per il 2025, avente una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore:
- delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe,
- nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.
Gli interventi in oggetto attengono alla riqualificazione energetica o strutturale.
Si demanda a un decreto ministeriale la definizione delle disposizioni attuative, ivi compresa la determinazione del limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente.
La richiesta del contributo deve essere presentata all’ENEA, mentre la concessione del medesimo contributo compete al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Il contributo è subordinato alla condizione che gli interventi concernano immobili iscritti nello stato patrimoniale dell’ente e direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
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Contributo 2024 per manifestazioni sportive: beneficiarie ASD e SSD
Viene pubblicato l'avviso del Dipartimento dello sport del 26 aprile con i termini e le modalità per presentare le domande, per i contributi per le manifestazioni sportive di interesse nazionale e internazionale, rivolto alle ASD e SSD.
Nel dettaglio, la richiesta di contributo per la realizzazione degli eventi sportivi oggetto del presente Avviso può essere presentata da:
- Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata, iscritte al Registro Nazionale 4 DIPARTIMENTO PER LO SPORT delle Attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport;
- Comitati organizzatori regolarmente costituiti;
- Federazioni sportive nazionali e paralimpiche;
- Discipline sportive associate e paralimpiche;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.
Le richieste di contributo dovranno essere trasmesse, a pena di irricevibilità, solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma telematica almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2024.
Contributo 2024 per manifestazioni sportive: la domanda
L'Avviso definisce, così come previsto dal citato DPCM 11 aprile 2024, i criteri, i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, a copertura parziale delle spese necessarie per la realizzazione di eventi sportivi maschili e femminili di rilevanza internazionale ed eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale.
L’intera procedura si svolgerà solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport al seguente url:
- https://avvisibandi.sport.governo.it./
- che sarà resa disponibile a partire dalle ore 14,00 del 26 aprile 2024.
L’accesso alla stessa è consentito esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.
Per soddisfare i criteri di ammissibilità, gli eventi sportivi oggetto di richiesta del contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento e avere un rilievo internazionale o nazionale come previsto al par.1.1, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.
Le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:
- pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
- impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
- coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani, ecc.); • attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- adozione di specifiche misure o interventi finalizzate a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente. Le proposte, inoltre, dovranno essere caratterizzate da una qualitativa capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione anche attraverso l’utilizzo di social media.
Contributo 2024 per manifestazioni sportive: come viene erogato
L'avviso specifica che il contributo è erogato in tre tranche così articolate:
- la prima, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata, su richiesta del beneficiario, previa registrazione del decreto di approvazione della Convenzione e impegno della spesa da parte dei competenti organi di controllo e solo a seguito di richiesta accompagnata da un piano dettagliato delle attività previste con il relativo cronoprogramma;
- la seconda, pari al 40% del contributo riconosciuto, è erogata, previa richiesta accompagnata dalla presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento delle attività svolte, corredata dalla documentazione attestante la spesa di almeno il 50% dell’importo della prima tranche;
- la terza, pari al 30% del contributo riconosciuto, è erogata solo successivamente alla conclusione dell’iniziativa, previa verifica amministrativa della documentazione, di seguito elencata, sottoscritta digitalmente in formato PAdES (pdf.p7m) dal legale rappresentante del beneficiario o del soggetto che ricopre il ruolo di capofila, da caricare in piattaforma, entro i 90 giorni successivi alla conclusione dell’evento:
- relazione finale delle attività connesse alla realizzazione dell’evento; − trasmissione di eventuali prodotti, anche in termini di comunicazione;
- prospetto del rendiconto finale dei costi e dei ricavi, in formato tabellare, redatto secondo il piano finanziario;
- un elenco dettagliato
- in formato PAdES (pdf.p7m) e in formato excel aperto – dei giustificativi delle spese sostenute, distinte per macro-voci di spesa, secondo il piano finanziario approvato dal Dipartimento per lo Sport;
- copia della documentazione di tutte le spese effettivamente sostenute per l’intero costo dell’evento comprovate attraverso bonifici o altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità o mediante estratto conto della banca/posta, coerenti con il budget approvato, riconducibili anche temporalmente all’evento.
Si segnala in ordine a quest’ultimo punto che la documentazione contabile (fatture elettroniche, ricevute, bonifici ecc.), da produrre a titolo di rendicontazione delle spese volte ad ottenere il contributo assentito per l’evento, deve essere provvista del Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato all’evento.
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Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile
Con Provvedimento n. 83793 del 4 marzo le Entrate fissano le regole per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali agli ETS ai sensi del Decreto Ministeriale MEF del 1° marzo 2024, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
In data 12 marzo vengono anche pubblicate FAQ in risposta ad alcuni dubi dei soggetti interessati, di seguito il dettaglio.
Erogazioni liberali ETS: invio dati entro 4 aprile
Ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente provvedimento è il medesimo previsto dall'art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.
Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024.Nelle motivazioni del provvedimento viene anche specificato che a seguito della piena operatività del RUNTS e del passaggio definitivo in tale registro delle Associazioni di promozione sociale, delle Organizzazioni di volontariato e delle Cooperative sociali, con la soppressione dei precedenti registri, il decreto del 1° marzo 2024, ha ridefinito i criteri di individuazione dei soggetti tenuti all’invio dei dati delle erogazioni liberali, allargando la platea anche ad ulteriori enti iscritti nello stesso RUNTS che possono ricevere erogazioni detraibili o deducibili ai sensi dell’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017.
Lo stesso decreto all’articolo 1 ha individuato i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali, di cui sono beneficiari, che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall'imposta, distinguendo gli enti per cui la trasmissione resta facoltativa e ha previsto che gli stessi soggetti comunicano altresì l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsata.
Il provvedimento, consultato il Garante per la protezione dei dati personali, recepisce le novità introdotte dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024 e stabilisce che la trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al presente provvedimento.Le comunicazioni sono effettuate entro il medesimo termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Solo per la comunicazione dei dati delle erogazioni riferite al 2023, il termine ultimo per la trasmissione dei dati è il 4 aprile 2024, come stabilito dal comma 8 dell’articolo 1 del citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2024.
Di conseguenza, viene posticipato, dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle erogazioni liberali, effettuate nel 2023, nella dichiarazione precompilata.
Per il resto vengono mantenute le disposizioni previste dal precedente provvedimento del 9 febbraio 2018Tipologie enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia
Tra le FAQ si domanda che cosa cambia col decreto 1 marzo 2024 del MEF visto che nelle nuove specifiche tecniche, allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa “Tipologia ente del Terzo settore” può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno, in particolare:
- 0 = Onlus
- 4 = Organizzazione di volontariato
- 6 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
- 7 = Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
- 8 = Altri enti iscritti al RUNTS individuati dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017
Viene specificato che per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le tipologie di enti da indicare nel flusso di dati da trasmettere all’Agenzia.
Di conseguenza l’ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:
- Onlus
- Organizzazione di volontariato
- Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico
- Fondazione e associazione riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
- Oppure come altro ente iscritto al RUNTS, non incluso tra i precedenti, individuato dall’articolo 83, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l’esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).
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Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c
L'agenzia delle Entrate, per consentire alle Onlus ammesse al beneficio del 5 per mille di riscuotere le somme, specifica come comunicare le proprie coordinate bancarie.
Le Onlus interessate, tramite il rappresentante legale, forniscono all’Agenzia delle entrate il proprio Iban:
- tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso “Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c”.
- compilando l’apposito modello e istruzioni.
Cosa fare se non si dispone di un conto corrente?
Vediamo come provvedere.
Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c
Viene precisato che il Modello per richiedere l'accredito in c/c del 5xmille destinato alle Onlus contiene appunto la seguente dicitura: il modello può essere utilizzato anche dagli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille dell’Irpef, per ricevere sul proprio conto corrente le somme spettanti.
Per ragioni relative alla sicurezza dei dati, il Modello può essere presentato solo:
- come allegato a un messaggio Pec di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, deve essere firmato digitalmente e inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla direzione Provinciale di propria competenza);
- presso qualsiasi ufficio territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.
Nel caso in cui invece, la Onlus non comunichi le proprie coordinate bancarie o non disponga di un conto corrente, occorre indicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di voler ricevere il contributo con modalità differenti dall’accredito.