• Riforma fiscale

    Pagamenti con F24: possibile utilizzo di PagoPA

    Con il Decreto Legislativo Semplificazioni adempimenti tributari pubblicato in GU n 9 del12 gennaio, tra le novità per i pagamenti si prevede:

    • la possibilità di addebito in conto dell'I24 con scadenze future,
    • il pagamento del F24 con PagoPA,

    Semplificazioni Pagamenti con F24: cosa prevede la Riforma Fiscale

    Il Decreto legislativo sulle semplificazioni prevede che:

    • per i versamenti ricorrenti,  rateizzati e predeterminati,  
    • di imposte, contributi e altre  somme cui si  applica  la  disciplina dell'articolo 17 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241, effettuati attraverso i servizi  telematici  dell'Agenzia delle entrate
    • il contribuente o l'intermediario autorizzato può disporre in via preventiva l'addebito di somme dovute per scadenze future,
    • su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia. 

    I criteri e le  modalità applicative di questa novità verranno disciplinati con successivo provvedimento delle Entrate

    Inoltre, si prevede il pagamento delle somme dovute con modello F24 mediante PagoPA.

    Nel dettaglio, per i versamenti di imposte, contributi e  altre somme cui si applica la disciplina dell'articolo  17  del  decreto legislativo  9 luglio 1997, n.  241,  il contribuente può utilizzare anche gli strumenti di pagamento offerti dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

    Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il MEF, saranno definite le modalità e  i  termini per l'attuazione,  anche progressiva, del presente articolo.

  • Legge di Bilancio

    Carta cultura giovani e carta del merito: pubblicate le regole

    Pubblicato in GU n. 12 del 16 gennaio il Decreto Ministeriale n 225 del 29.12.2023 con le regole attuative delle carte cultura e del merito.

    Bonus cultura diciottenni: va in soffitta

    E' andato in soffitta il bonus cultura diciottenni ed arrivano le due nuove carte riservate ai giovani previste dalla Legge di Bilancio 2023. Nel dettaglio, si sostituisce la Carta elettronica legata al bonus cultura ai giovani (c.d. “18app”) con due nuovi strumenti: 

    • a) la Carta della cultura Giovani,
    • b) la Carta del merito.

    Le due Carte sono cumulabili e sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

    Ricordiamo inoltre: il sito di riferimento e il fatto che per i nati nel 2004, nulla cambia rispetto al vecchio Bonus Cultura 18app.  Tali soggetti hanno richiesto il bonus di 500 euro entro il 31 ottobre 2023 e possono utilizzarlo entro il 30 aprile 2024. Leggi anche Bonus cultura 18enni: novità dalla legge di bilancio 2023 

    Le novità riguardano esclusivamente coloro che hanno compiuto 18 anni dal 1° gennaio 2023, ossia i nati nel 2005, che possono usufruire dei nuovi bonus a partire dal 2024.

    Si stabilisce che le somme assegnate con le Carte non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell’ISEE.

    Carta cultura giovani 2024: che cos'è

    La Carta della cultura Giovani, è destinata 

    • a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, 
    • appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro, 
    • assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.

    Carta del merito 2024: che cos'è

    La Carta del merito, è destinata:

    • ai soggetti che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con una votazione di almeno 100 centesimi, 
    • assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma. 

    Si prevede espressamente che tale Carta sia cumulabile con la «Carta della cultura Giovani» 

    Carta del merito e carta cultura 2024: quanto valgono e come si attivano

    Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all'importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
    Ciascuna  Carta  è generata  attraverso  una   piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso  alla  rete  Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
     La piattaforma richiede la  registrazione dei beneficiari di  ciascuna Carta, secondo le  modalità previste.

    Attenzione al fatto che la  registrazione è consentita, relativamente:

    • alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell'anno successivo a quello del compimento del  diciottesimo anno di età 
    • alla Carta del merito, dal  31 gennaio  al 30  giugno  dell'anno  successivo  al  conseguimento del diploma finale. 

    La piattaforma prevede la generazione, nell'area  riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa  elettronici, con codice identificativo, associati  all'acquisto di uno dei  beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 357, della legge n. 234 del 2021, come sostituito dall'articolo 1, comma 630, lettera  a),  della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

    Carta del merito e carta cultura 2024: cosa ci compro

    Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto  beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna,  per  l'acquisto di:

    • a) biglietti per rappresentazioni teatrali e  cinematografiche  e  spettacoli dal vivo;
    • b) libri;
    • c)  abbonamenti  a  quotidiani  e  periodici  anche  in   formato digitale;
    • d) musica registrata;
    • e) prodotti dell'editoria audiovisiva;
    • f) titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed  eventi  culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
    • g) corsi di musica;
    • h) corsi di teatro;
    • i) corsi di danza;
    • l) corsi di lingua straniera. 
    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2024: cosa cambierà

    Viene pubblicato in GU n 9 del 12 gennaio il Decreto Legislativo semplificazioni adempimenti tributari.

    Tra le altre novità si prevedono semplificazioni per gli ISA indici sintetici di affidabilità.

    Prima di dettagliare gli articoli con le novità in vigore per il 2024, ricordiamo che ISA sono dei questionari che hanno sostituito gli “studi di settore” e si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, una di quelle per le quali risulta approvato un relativo modello ISA 

    I questionari sono strutturati in base alla tipologia di attività svolta, e hanno l’obiettivo di rendere la "pagella fiscale" del contribuente sempre più vicina alla sua realtà economica.

    Il contribuente riceve un punteggio da 1 a 10 in base alla risposte, rapportate alla dichiarazione presentata, e coloro che hanno un punteggio compreso tra 8-10 ricevono un beneficio premiale essendo considerati affidabili.

    ISA 2024: cosa cambierà 

    Le modifiche introdotte con gli articoli da 5 a 7 del Dlgs in oggetto, riguardano l'articolo 9 bis del DL n 50/2017.

    Si prevede che, l'attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale tiene conto di analisi finalizzate alla riorganizzazione e razionalizzazione degli stessi indici per rappresentare adeguatamente la realtà dei comparti economici cui si riferiscono e  cogliere le evoluzioni della classificazione delle attivita' economiche Ateco.

    Nell'ottica di semplificare l'adempimento, l'Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti ovvero ai loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche e delle nuove tecnologie, gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente,  acquisiti  direttamente  o  pervenuti  da  terzi,  per l'acquisizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici. 

    Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sentito il Garante per la protezione dei  dati personali,sono individuati  gli elementi e le  informazioni da fornire al contribuente, le fonti informative e le modalità con cui  tali  dati sono  messi  a disposizione  dello  stesso   contribuente.   

    Con  i provvedimenti  del   direttore   dell'Agenzia  delle entrate di approvazione dei modelli degli  indici  sintetici  di affidabilita' fiscale, sentito il Garante, sono definiti i dati su  cui  si  fonda  l'analisi  funzionali  alla revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ed  inoltre alla  eliminazione delle   informazioni non indispensabili ai  fini del calcolo, dell'elaborazione o dell'aggiornamento e sara' implementato l'invio di dati  precompilati da parte dell'Agenzia stessa.

    Infine per l'anno  2024  i programmi informatici di ausilio alla  compilazione e alla trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli  stessi sono riferibili. 

    A decorrere dall'anno 2025 i  programmi  informatici di ausilio alla compilazione e  alla  trasmissione dei dati sono resi disponibili entro il giorno 15 del mese  di  marzo del periodo d'imposta successivo a quello al quale gli  stessi sono riferibili.

  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione Iva 2024: pubblicati i modelli con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 15.01.2024 n. 8230, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno di imposta 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:

    • il Modello IVA/2024 composto da: 
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG),
        L’ente o società commerciale controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2024 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo.
    • il Modello IVA BASE/2024 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
        I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
        Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2024.

    Scarica i Modelli Iva 2024 e le relative istruzioni.

    La dichiarazione IVA, relativa all’anno di imposta 2023 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024.

    Principali modifiche al modello di carattere generale

    Come illustrato nelle istruzioni allegate al modello Iva 2024, ecco le principali modifiche, di carattere generale, apportate quest'anno:

    • QUADRO VA
      Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VA16 riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti emanati a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
    • QUADRO VB
      Il quadro, previsto per consentire l’indicazione degli estremi identificativi dei rapporti finanziari da parte dei soggetti che intendono avvalersi della riduzione delle sanzioni prevista dall’art. 2, comma 36-vicies ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, è soppresso.
    • QUADRO VE
      Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VE4. In tale rigo vanno indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
    • QUADRO VF
      Nella sezione 1, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF5. In tale rigo vanno indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi. È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
      Nella sezione 3-A, nel rigo VF34, è stato soppresso il campo 9 riservato alle operazioni esenti di cui alla legge n. 178/2020. Conseguentemente il campo successivo è stato rinumerato in campo 9. Nella sezione 3-B, è stata aggiunta una nuova percentuale di compensazione nel rigo VF42. In tale rigo vanno indicate le operazioni con percentuale di compensazione del 7 per cento. Di conseguenza, sono stati rinumerati i righi successivi.
      È stato soppresso il rigo in cui andavano indicate le operazioni con percentuale di compensazione pari al 9,5 per cento.
    • QUADRO VL
      Nella sezione 2, nel rigo VL8 è stato inserito il campo 3, per indicare l’eccedenza a credito risultante dall’ultima dichiarazione del Gruppo IVA cessato o dall’ultimo Prospetto IVA 26 PR della liquidazione IVA di gruppo cessata.
    • QUADRO VO
      Nella sezione 3, nel rigo VO36, riservato ai soggetti che esercitano l’attività oleoturistica, è stata introdotta la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario.
    • Prospetto IVA 26/PR
      QUADRO VS

      Nella sezione 2, è stato eliminato il rigo VS23, riservato ai soggetti che hanno usufruito dei provvedimenti agevolativi di sospensione dei versamenti a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
    • QUADRO CS
      Il quadro CS, previsto per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario di cui all’articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, di assolvere ai relativi adempimenti dichiarativi è soppresso

  • Successioni

    Coefficienti usufrutto 2024: le tabelle nel decreto MEF

    Pubblicato in GU n 302 del 29 dicembre il Decreto MEF con l'adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale di interessi.

    Nel dettaglio, con l'art 1 del decreto in oggetto, viene previsto che il valore del multiplo indicato nell'art. 46, comma 2, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
    Inoltre, viene previsto che, il valore del multiplo indicato nell'art. 17, comma 1, lettere a) e b) del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è fissato in quaranta volte l'annualità.
    In allegato al decreto viene anche pubblicato il l'allegato con i coefficienti 2024 per la determinazione dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie variato in ragione della misura del saggio legale degli interessi fissata al 2,50 per cento.

    In decreto prevede che le disposizioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.

  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs Semplificazione degli adempimenti tributari pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n.9 del 12.01.2024 il decreto legislativo dell'08.01.2024 n. 1 in materia di Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, di attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.

    Scarica qui il testo del Dlgs n. 1 dell'08.01.2024 Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari

    Viene definito il nuovo calendario dei termini di presentazione della Dichiarazioni fiscali:

    • anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP,
    • anticipato dall’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, il termine per le dichiarazioni dei soggetti Ires.
      Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno
      solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni
      dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
      relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31
      dicembre 2023 scade successivamente alla data del 2 maggio 2024,
      continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini
      di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.
    • dall’anno 2025 le dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, di IRAP e di IRES possono essere presentate a partire dal 1° aprile.

    Tra le altre misure previste dal decreto, segnaliamo:

    • semplificazione dei modelli per le dichiarazioni relative ai redditi, all’IRAP e all’IVA ed estensione del modello semplificato delle persone fisiche a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA,
    • semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta,
    • eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio,
    • a decorrere dal 2024, l’Agenzia delle entrate renderà disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli da lavoro dipendente e pensione, estendendo agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi, l’applicazione dei limiti al controllo formale dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 5 del d.lgs. 175/2014.
    • riorganizzazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
    • modifica delle scadenze dei versamenti rateali delle imposte, con la previsione di un’ulteriore rata con scadenza 16 dicembre; 
    • ampliata la soglia versamenti minimi dell’IVA e delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo; 
    • si prevede che, salvo casi di indifferibilità e urgenza, l’Agenzia delle entrate sospenda dal 1° al 31 agosto e dal 1° al 31 dicembre l’invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali e alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance; si modificano i termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali; 
    • i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dal 2024 provvedono alla trasmissione dei dati con cadenza semestrale,
    • Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità:
      • incremento da 50 mila euro a 70 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito IVA,
      • e da 20 mila euro a 50 mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti per imposte dirette e IRAP.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Tassazione costituzione diritti di superficie: novità 2024

    La legge di bilancio 2024 tra le novità approvate prevede al comma 92 modifiche al TUIR in materia di determinazione dei redditi.

    In particolare, il comma 92 dell’articolo 1 introduce delle modifiche al Testo Unico delle Imposte sui Redditi-TUIR in materia di: 

    • atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società; 
    • redditi rientranti nella categoria redditi diversi; 
    • plusvalenze per le cessioni di metalli preziosi.

    Tassazione diritti di superficie: novità2024

    Le modifiche qui evidenziare riguardano i diritti di superficie.

    Il comma 92, lettera a), modifica il comma 9 del Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di determinazione dei redditi e delle perdite.

    Il comma 5 dell' articolo 9 dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.

    La norma in esame precisa che tale disposizione, ai fini delle imposte sui redditi, si applica laddove non è previsto diversamente. 

    La lettera b) modifica l’articolo 67, lettera h), del TUIR, in materia di redditi diversi, ampliando il novero dei redditi rientranti in tale categoria residuale. La lettera h) dell’articolo 67 stabilisce che sono redditi diversi (se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. 

    La disposizione prevede altresì che l’affitto e la concessione in usufrutto dell’unica azienda da parte dell’imprenditore non si considerano fatti nell’esercizio dell’impresa, ma in caso di successiva vendita totale o parziale le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito complessivo come redditi diversi. 

    La lettera b) del comma 92, pertanto la novità appena approvata e in vigore dal 1 gennaio 2024, include nella disciplina dei redditi diversi, oltre ai redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, anche quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, servitù).

    Dalla relazione tecnica al disegno di legge presentato al Senato, si evidenzia che la fattispecie quantitativamente più rilevante è relativa al diritto di superficie.

    Ai fini fiscali, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del TUIR, vigente la costituzione di diritti reali diversi dall’usufrutto segue il regime giuridico previsto per la cessione a titolo oneroso dei beni. 

    Con la modifica in questione, letta in combinato disposto con quanto previsto dalla modifica introdotta dalla lettera a) viene confermato il regime previsto dall’articolo 9, comma 5, del TUIR con riferimento alla cessione a titolo oneroso di diritti reali di godimento, mentre con riferimento alla loro costituzione tali redditi vengono inquadrati come redditi diversi.