-
Fine reddito cittadinanza, avvisi in arrivo: cosa fare
Come noto ormai a tutti il 2023 è l'anno dell'addio al Reddito di cittadinanza.
La legge di bilancio 2023 n. 197 2022, ha anzi stabilito che già dal 1° agosto 2023 alcuni nuclei familiari cessino di percepire il contributo economico RDC.
La platea delle famiglie considerate bisognose di sostegno economico viene divisa infatti dalla legge 197 2022 in due tipologie:
- famiglie con componenti disabili o minori o over 60, con ISEE fino a 9360 euro annui
- famiglie composte solo da soggetti "occupabili" che possono lavorare (tra i 18 e i 59 anni ) con ISEE fino a 6000 euro annui.
Il decreto legge 48 2023 detto Decreto Lavoro ha precisato a quale tipo di misura queste due categorie avranno diritto :
- Per le prime nulla cambia fino a fine anno , il RDC cessa il 31 dicembre e dal 1 gennaio 2024 potranno fare richiesta di Assegno di inclusione ADI (art 1 dl 48 2023) di durata 18 mesi, rinnovabili; (Leggi per approfondire Assegno di inclusione 2024 ecco le regole)
- per le seconde il 31 luglio 2023 il RDC cessa e, se non già prese in carico dai servizi sociali in percorsi di formazione o orientamento, dovranno richiedere il Supporto formazione e lavoro (art 12 DL 48 2023) con durata massima 12 mesi .
Con il messaggio 2835 del 31 luglio 2023 l'INPS ha fornito ulteriori precisazioni sul regime transitorio e in particolare sulla comunicazione via SMS giunta ai nuclei che perdono il RDC e non hanno diritto all'assegno di inClusione ADI
Il 25 agosto è stato pubblicato un nuovo avviso che riassume la procedura in particolare per i disoccupati che non sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni (v. ultimo paragrafo)
Di seguito tutti i dettagli e le istruzioni
Supporto formazione e lavoro: gli obblighi, come funziona
L'art 12 del dl Lavoro nell’ottica di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione, istituisce il Supporto per la formazione e il lavoro, in particolare per i soggetti che non sono in possesso di istruzione scolastica o formazione professionale, e per questo risultano difficilmente occupabili.
Il servizio, prevede la partecipazione da settembre 2023 a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro.
Da notare tra i progetti che possono essere proposti rientra il servizio civile universale, e i progetti utili alla collettività predisposti dai Comuni.
Il Supporto per la formazione e il lavoro sarà utilizzabile:
- dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, con un valore dell’ISEE familiare non superiore a euro 6.000 annui
- dai componenti dei nuclei che percepiscono l’Assegno di Inclusione ma NON calcolati nella scala di equivalenza e NON sottoposti agli obblighi di avvio al lavoro ( disabili , caregivers, soggetti con malattie oncologiche, su base volontaria).
OBBLIGHI
Il richiedente viene convocato presso il Centro per l'impiego per la stipula del patto di servizio personalizzato che prevede di
- rivolgersi almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione
- l’adesione ai servizi al lavoro e ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL).
- iscriversi alla nuova piattaforma SIISL dove potrà ricevere offerte di lavoro, servizi di orientamento e accompagnamento al lavoro, ovvero essere inserito in specifici progetti di formazione erogati da soggetti, pubblici o privati, accreditati alla formazione dai sistemi regionali, da fondi paritetici interprofessionali e da enti bilaterali.
- Coloro che non hanno adempiuto all'obbligo scolastico minimo devono frequentare gli appositi corsi di formazione per adulti.
CONTRIBUTO ECONOMICO
Per chi partecipa ai programmi formativi o a progetti utili alla collettività, è previsto il beneficio economico di 350 euro per un massimo di dodici mensilità,
Ogni 90 giorni l'interessato deve confermare, ai servizi competenti, anche in via telematica, della partecipazione alle attività formative o lavorative In mancanza di conferma il contributo viene sospeso.
Si attende un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 85 2023 (avvenuta il 3 luglio 2023), con cui saranno stabilite modalità di accesso ai percorsi di inclusione sociale e lavorativa ulteriori rispetto a quelle già previste per i beneficiari del reddito di cittadinanza.
Fine Reddito cittadinanza: esempi di casi particolari
Come detto i percettori del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza che rientrano nella prima categoria di nuclei con soggetti disabili, anziani o minori , continueranno a ricevere le somme spettanti non oltre il 31 dicembre 2023 mentre dal 1 gennaio 2024 rientreranno nel campo di applicazione dell'Assegno di inclusione .
ATTENZIONE la fruizione è comunque condizionata al fatto che i componenti del nucleo tra i 18 e i 59 anni siano inseriti nei percorsi di formazione e lavoro o di completamento dell'istruzione obbligatoria
Per i nuclei familiari che non hanno i suddetti requisiti il RDC scade a fine luglio 2023, con l'ultima mensilità, anche nel caso non sia stato concluso il periodo massimo di 18 mesi previsto dal decreto 4/2019.
Nella circolare 61 del 12 luglio 2023 INPS ha fornito alcune specifiche indicazioni sul termine finale di fruizione del Reddito di cittadinanza
ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo familiare non soggetto alla riduzione del RDC abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.
Invece per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la predetta riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio, introdotta dalla legge di Bilancio 2023, e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di sette mensilità.
ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori sette mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.
ESEMPIO 3: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, quattordici mensilità del Reddito di cittadinanza, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire le ulteriori quattro mensilità; dopo un mese di sospensione potrà presentare una nuova domanda per la quale la misura potrà essere riconosciuta pertre mensilità.
ESEMPIO 4: qualora il nucleo a cui si applica la riduzione a sette mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia fruito del Reddito di cittadinanza fino a ottobre 2022 per sette mensilità e la fruizione sia stata sospesa per due mensilità per ulteriori accertamenti, nel caso, a seguito dell’esito positivo delle suddette verifiche, i pagamenti riprendano da gennaio 2023, verranno corrisposte due mensilità relative al 2022 e ulteriori sette mensilità per il 2023.
Fine Reddito e Assegno di inclusione: le sanzioni
Fino alla data di entrata in vigore dell'atteso decreto attuativo l’inosservanza delle norme comporta l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa sul Reddito di cittadinanza.
Il decreto Lavoro 48 2023 prevede da quella data l’inasprimento delle sanzioni e in particolare:
- in caso di dichiarazioni false nella richiesta di Assegno di Inclusione: reclusione da 2 a 6 anni.
- In caso di mancata comunicazione di eventuali variazioni del reddito o del patrimonio: reclusione da 1 a 3 anni.
Fine del RDC : Avvisi , nuove istruzioni e videoguida
Nel messaggio 2835 INPS spiega che date la previsioni del Decreto lavoro l’Istituto ha provveduto a darne notizia, da ultimo, al momento del completamento della fruizione delle sette mensilità di un primo gruppo di percettori del Reddito di cittadinanza, con un SMS che informava della sospensione, e non della cessazione, in attesa dell’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali. Il messaggio 'SMS non riguardava pertanto:
- i nuclei familiari i cui componenti sono stati avviati ai centri per l’impiego e per i quali non è risultato necessario il rinvio ai servizi sociali
- i nuclei che entro il 31 ottobre potranno ricevere comunicazioni dai servizi sociali e per i quali la fruizione della misura potrà proseguire, fino al 31 dicembre 2023.
Inps precisa ora nel comunicato del 25 agosto 2023 che circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese di agosto della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60
Questi destinatari dal 1° settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro ed essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere uil contributo di 350 euro mensili.
In sintesi, per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro, è necessario:
- presentare domanda all'inps seguendo le istruzioni che saranno fornite a breve
- firmare il Patto di attivazione digitale (PAD) sulla piattaforma SIISL
- contattare almeno tre agenzie per il lavoro;
- firmare anche il Patto di servizio personalizzato;
- frequentare le iniziative di attivazione al lavoro indicate nel Patto di servizio.
E' disponibile una video guida ufficiale INPS che illustra tutti i passaggi
Si ricorda ancora che coloro che che sono stati già avviati ai Centri per l’impiego e siano già inseriti nei programmi nazionali per la Garanzia occupabilità lavoratori (GOL) o in progetti utili alla collettività potranno proseguire nel loro percorso, che potrà portare al riconoscimento del contributo SFL
-
Auto aziendali: no alla ricarica elettrica come fringe benefit
Nell'interpello n. 421 datato 25 agosto l'Agenzia delle Entrate analizza il trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro secondo l' Articolo 51 del Tuir, in particolare chiarisce la possibilità di rimborso delle spese connesse alla ricarica delle auto aziendali elettriche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti.
Nell'Interpello la Società istante spiegava di voler rinnovare il proprio ampio parco di auto aziendali ad uso promiscuo con automezzi elettrici anche per sensibilizzare i dipendenti sul tema della sostenibilità ambientale e chiedeva il corretto trattamento fiscale del rimborso delle spese per la ricarica effettuata presso la propria abitazione
- sia relativamente ai consumi di energia
- che per l'installazione di colonnine,
da far rientrare eventualmente tra i fringe benefit addebitati ai dipendenti.
La societa precisava inoltre che :
- «non sarà previsto un importo massimo di rimborso ma la tenendo distinte con due diverse tessere le spese collegate agli spostamenti per esigenze di lavoro da quelle per esigenze private In questo modo il rimborso sarà effettuato base dei KM percorsi per esigenze di servizio" , tranne che per i dirigenti che godranno del rimborso totale dei costi;
- che i contratti con le società elettriche «sarà stipulato in uautonomia da ciascun dipendente,
- che la società si farà carico dei costi relativi all'eventuale upgrade dei KW richiesti per l'adeguamento dell'utenza domestica e delle spese di installazione e di manutenzione ordinaria delle colonnine di ricarica e del wallbox di misurazione dei consumi
Nella risposta n. 421 2023 l'Agenzia ricorda in primo luogo il tenore dell'art 51 comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir): «Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro».La predetta disposizione sancisce il c.d. ''principio di onnicomprensività'' del reddito di lavoro dipendente, in base al quale sia gli emolumenti in denaro sia i corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ''offerti'' dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Si sottolinea anche che il successivo comma 3 dispone che «Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9» del medesimo Tuir.
L'Agenzia ricorda in particolare che il comma 4 lettera a dell citato art. 51 individua specifiche deroghe al principio di onnicomprensività, elencando le componenti reddituali che NON concorrono a formare la base imponibile; tra queste figurano gli autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso promiscuo ai dipendenti, per i quali L'ACI fornisce ogni anno fornisce le tabelle sui costi chilometrici definiti forfettariamente per le diverse classi di veicoli.
Aggiunge inoltre che la legge di bilancio 2020, ha previsto un regime speciale proprio al fine di incentivare il ricorso all'utilizzo di veicoli meno inquinanti ma le modifiche normative confermano la tassazione forfetaria dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, seppur graduata in ragione delle specifiche emissioni
Come chiarito dalla circolare n. 326 del 1997, la determinazione del valore imponibile esposto nelle tabelle ACI prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo . Risulta quindi irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni dei costi di percorrenza fissati dall'ACI.
La stessa circolare ha chiarito che il datore di lavoro può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi, che vanno separatamente valutati ai fini della tassazione in capo al dipendente.
In conclusione, per il caso di specie, l'Agenzia afferma che
- l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente
- il consumo di energia elettrica non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenute dal lavoratore che costituiscono reddito di lavoro dipendente.
La norma prevede infatti l'eccezione solo per:
- le spese sostenute nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa, quali ad esempio l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, e
- le spese per trasferte giustificate analiticamente.
-
Immobile del Comune: detraibilità IVA se concesso per usi commerciali
Con Risposta a interpello n 419 del 25 agosto le Entrate trattano della possibilità di presentare dichiarazioni integrative al fine di poter esercitare la detrazione, relativamente a interventi effettuati su un locale di proprietà del Comune, con riferimento all'effettuazione dell'attività commerciale in parte realizzata su una parte dello stesso locale.
Sinteticamente, le entrate chiariscono che, la detrazione spetta solo dal momento in cui il bene di proprietà comuncale è effettivamente usato per scopi comerciali.
I dettagli dell'interpello.
Il Comune istante ha realizzato nelle annualità 2020, 2021 e 2022 un intervento di riqualificazione, recupero statico, efficientamento energetico e rifunzionalizzazione di una pertinenza demaniale storica struttura su palafitte che sorge in mare davanti alla spiaggia.
Il Comune afferma che attività di ultimazione dei lavori sono in corso nel 2023, e che il suddetto locale risulta diviso in due aree funzionali di cui:
- una verrà affidata a un gestore attraverso una concessione avente lo scopo di garantire la realizzazione di servizi finalizzati alla fruizione e valorizzazione, accoglienza e informazione turistica dell'offerta integrata sul territorio, volta alla promozione e valorizzazione del brand turistico di alcune città del territorio e della Regione;
- l'altra area rimarrà, invece, a sua completa disposizione per la rappresentazione dell'immagine turistica del Comune, come centro di attrazione e catalizzatore di iniziative culturali, ricreative e turistiche di vario genere nel periodo non solo estivo di massimo afflusso vacanziero, ma anche in quello invernale.
Al riguardo, il Comune chiarisce che il concessionario potrà svolgere, previo nullaosta della stessa amministrazione comunale, tutte le iniziative/eventi e attività legate alla promozione e valorizzazione del territorio, nonché con finalità divulgativa e socioculturale, organizzate o promosse dal medesimo concessionario.
Il Comune fa presente di aver provveduto alla registrazione delle fatture ricevute a seguito dell'esecuzione dei suddetti lavori, applicando il regime IVA di cui all'articolo 17ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (cd. ''split payment''), nell'ambito dell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
Tuttavia, al completamento dei lavori, nello specificare le modalità di utilizzo del locale è emerso che lo stesso verrà utilizzato anche per finalità commerciali come sopra descritto; conseguentemente, i canoni che verranno versati dal concessionario saranno assoggettati dall'Istante a IVA.
Considerato, pertanto, il notevole investimento effettuato nelle annualità sopra indicate, anche alla luce della destinazione d'uso del predetto locale, il Comune ritiene opportuno rettificare le precedenti dichiarazioni annuali IVA presentate dallo stesso ente locale, al fine di poter detrarre il tributo con riferimento all'effettuazione dell'attività commerciale.
Al riguardo, sorgono dubbi in merito all'esercizio del diritto di detrazione dell'IVA, ai sensi degli articoli 4, quarto comma e 19ter del citato d.P.R. n. 633 del 1972, al fine della possibilità di rettificare le predette dichiarazioni IVA relative alle annualità pregresse interessate (anni d'imposta 2020 e 2021) per cui lo stesso Comune ha già provveduto all'invio.
Detrazione IVA per immobile del Comune concesso per usi commerciali?
Le entrate nel riepilogare la normativa di riferimento specificano che relativamente agli enti non commerciali, tra i quali sono riconducibili i Comuni, l'articolo 19 ter prevede che l'IVA «[…] è ammessa in detrazione, a norma degli articoli precedenti e con le limitazioni, riduzioni e rettifiche ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali […].
Mentre con riferimento all'istituto della dichiarazione integrativa, ricordano che l'articolo 8, comma 6bis del d.P.R. n. 322 del 1998, disciplina il ricorso alla dichiarazione integrativa, quale strumento per modificare le dichiarazioni annuali già presentate, al fine di «correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile, mediante successiva dichiarazione da presentare, […], non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
Nel caso d specie, il Comune utilizza il locale, coincidente con l'area che risulta oggetto di affidamento in concessione, in parte per effettuare un'attività economica e per la restante parte per lo svolgimento della propria attività istituzionale di rappresentanza.
Al riguardo, con iferimento alla circostanza che il predetto locale ostituisca un benestrumentale per la suddetta attività commerciale, dalla documentazione catastale fornita a riscontro della richiesta di documentazione integrativa, detto bene risulta accatastato nella categoria D/8, che ricomprende i «fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni».
In particolare, il locale seppur accatastato quale bene immobile destinato ad attività commerciale, risulta parzialmente destinato a detta attività solo a partire dalla stipula dell'atto di concessione, ossia dal 21 febbraio 2023.
Infatti, solo con riferimento all'affidamento dei predetti servizi e della connessa parte dell'area del locale strumentale all'esercizio degli stessi, a fronte del pagamento dei relativi canoni da parte del concessionario per l'intera durata della medesima concessione, può configurarsi in capo al Comune l'attività economica che lo stesso ritiene di svolgere e, conseguentemente, da quel momento il medesimo ente locale può esercitare il relativo diritto alla detrazione dell'IVA assolta per i richiamati interventi.
In altri termini, con riferimento alle annualità dal 2020 al 2022, l'Istante non ha maturato il diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi di recupero e riqualificazione del locale, come previsto dal richiamato articolo 19, commi 1 e 2 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto acquisti eseguiti nell'ambito dell'attività istituzionale e, quindi, fuori dall'esercizio dell'impresa.
Con riferimento ai detti periodi d'imposta, dunque, non si configura alcun errore od omissione emendabile tramite il predetto istituto della dichiarazione integrativa, poiché in detti periodi, l'Istante non ha svolto alcuna attività commerciale che legittimerebbe il diritto a detrazione.
Solo nel 2023, quando viene stipulata la suddetta concessione di servizi (21 febbraio 2023), infatti, muta parzialmente la destinazione d'uso dell'immobile e, pertanto, come già detto, solo a partire da detto periodo d'imposta è possibile esercitare proporzionalmente il diritto a detrazione, nonché recuperare l'IVA relativa alle spese pluriennali imputabili al fabbricato secondo le regole di cui ai citati articoli 19 e 19bis2 del decreto IVA.
Pertanto, a partire dal 2023, la parziale destinazione d'uso dell'immobile (come visto strumentale per natura), consente all'Istante di recuperare proporzionalmente, per i decimi che residuano, la quota d'imposta ad essi relativa, in applicazione di quanto previsto sia dal richiamato articolo 19, comma 4 sia dal citato articolo 19bis2 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, secondo i chiarimenti contenuti nella circolare n. 328 del 1997.
Allegati: -
Società estinta: la legittimazione processuale del liquidatore
Una delle conseguenze dell’eccesso normativo è la possibilità di trovare delle norme che si prendono un po’ a spallate tra loro, essendo difficile definire quando inizia l’una e finisce l’altra.
In ambito fiscale questo succede non di rado, anche perché la disciplina tributaria si trova spesso a interagire con quella civilistica che, trattando spesso le medesime fattispecie, le osserva con occhio diverso e cerca di tutelare interessi collettivi diversi.
È quello che accade, ad esempio, alla legittimazione processuale del liquidatore dopo l’estinzione della società di capitali.
Il lettore ricorderà che, per effetti dell’articolo 2495 del Codice civile, nel momento in cui una società è cancellata dal registro delle imprese smette di esistere, ed avviene un fenomeno successorio nei confronti dei soci che ne ereditano crediti e debiti (nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione).
La conseguenza di ciò è che, dopo l’estinzione della società, il liquidatore terminerà il suo incarico, in quanto non può esistere il legale rappresentante di un soggetto non più esistente, per cui la capacità processuale, per eventuali crediti o debiti residui, spetterà ai soci.
La normativa fiscale, che tutela interessi collettivi diversi da quelli perseguiti dal Codice civile, per tutelare il legittimo interesse erariale alla riscossione fiscale, ha introdotto l’articolo 28 del Decreto Legislativo 175/2014, il quale prevede che “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del Codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”.
In conseguenza di questa norma, quindi, per cinque dopo l’estinzione della società, il fisco può contestare e notificare a questa le sue pretese fiscali senza dover rintracciare i soci.
Quello che non è stato chiarito dal legislatore è chi, in questa situazione, ha la capacità processuale per eventuali contenziosi con il fisco, dato che, in conseguenza dell’estinzione della società, il liquidatore decade dal suo mandato e non è più il rappresentante legale.
Il potere di rappresentanza processuale spetta all’ultimo rappresentante legale in carica, di solito il liquidatore, che conserva la legittimazione per i cinque anni successivi all’estinzione della società; dopo tale periodo la legittimazione processuale passa ai soci, ovviamente ai soli fini del contenzioso in tema di imposte, contributi e relative sanzioni o interessi. Quindi, durante tale periodo quinquennale, i soci non possono agire nei confronti del fisco né dovrebbero essere da questo chiamati in causa.
A stabilire questo principio è la Corte di Cassazione, prima con la deliberazione 36892/2022, adesso ribadita dall’ordinanza 22070 del 24 luglio 2023, con le quali si puntualizza il seguente principio: “in tema di cancellazione della società dal registro delle imprese, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione, previsto dall'articolo 28, comma 4, del Decreto Legislativo numero 175 del 2014 -disposizione di natura sostanziale, operante solo nei confronti dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati, con riguardo a tributi o contributi – implica che il liquidatore conservi tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale, con la conseguenza che egli è legittimato non soltanto a ricevere le notificazioni degli atti impositivi, ma anche ad opporsi ad essi, conferendo mandato alle liti, mentre sono privi di legittimazione i soci, poiché gli effetti previsti dall'articolo 2495, comma 2, del Codice civile sono posticipati anche ai fini dell'efficacia e validità degli atti del contenzioso”.
-
Bonus casa e Ecobonus: gli obblighi di comunicazione all’ENEA
Con una faq datata 25 agosto le Entrate confermano che "gli acquisti di alcuni elettrodomestici, per i quali si può usufruire del “bonus mobili ed elettrodomestici” (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici) vanno comunicati all’Enea".
Ricordiamo, a tal proposito, che l'ENEA ha attivato un portale per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da:
- Ecobonus
- Bonus Casa.
In merito all'invio delle comunicazioni viene specificato che:
- dal portale è possibile trasmettere i dati degli interventi con data fine lavori nel 2022 e nel 2023.
- e che, il termine dei 90 giorni per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 decorre dal 1° febbraio 2023.
Conseguentemente, si suppone che, il criterio valga per le altre date di fine lavori, ossia il termine dei 90 giorni decorre dal giorno successivo a quello di fine lavori.
Vediamo ulteriori dettagli
Ecobonus: trasmissione dati all’ENEA
Attraverso la sezione Ecobonus vanno comunicati all'ENEA:
- i dati degli interventi di riqualificazioni energetica del patrimonio edilizio esistente (articolo 14 Dl n. 63/2013)
- e quelli relativi ai lavori connessi al “bonus facciate”, limitatamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 quando comportano la riduzione della trasmittanza termica dell’involucro opaco (detrazione del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, del 60% per quelle sostenute lo scorso anno).
La seguente tabella, aggiornata dall'ENEA al 28 giugno 2022, sintetizza gli interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.
Componenti e tecnologie
Aliquota di detrazione
SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI
CALDAIE A BIOMASSA
CALDAIE A CONDENSAZIONE CLASSE A50%
RIQUALIFICAZIONE GLOBALE DELL’EDIFICIO
CALDAIE CONDENSAZIONE CLASSE A+ Sistema termoregolazione evoluto
GENERATORI DI ARIA CALDA A CONDENSAZIONE
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
COIBENTAZIONE INVOLUCRO
COLLETTORI SOLARI
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI di BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI65%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente)70%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + QUALITA’ MEDIA dell’involucro)75%
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI
(Coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie disperdente + riduzione 2 o più classi RISCHIO SISMICO)85%
BONUS FACCIATE
(interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio)90%
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).
Di interesse segnaliamo anche: Comunicazione per Ecobonus all'ENEA: è requisito fondante dell'agevolazione.
Bonus casa: trasmissione dati all’ENEA
Attraverso la sezione Bonus Casa vanno inviati all'ENEA:
- i dati degli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16 bis Tuir).
La seguente tabella sintetizza gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti di energia rinnovabile che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% previste per le ristrutturazioni edilizie ex art. 16 bis del DPR 917/86 soggetti all’obbligo di invio all’ENEA:
Fonte tabella ENEA
Componenti e tecnologie
Tipo di intervento
Strutture edilizie
- riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
- riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi;
- riduzione della trasmittanza termica dei pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno;
Infissi
riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
Impianti tecnologici
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamentodell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo (limitatamente ai sistemi di accumulo i dati vanno trasmessi per gli interventi con data di fine lavori a partire dal 01/01/2019);
Elettrodomestici(*) solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal:
- 1° gennaio 2018 per le spese sostenute nel 2019
- 1° gennaio 2019 per le spese sostenute nel 2020
- forni
- frigoriferi
- lavastoviglie
- piani cottura elettrici
- lavasciuga
- lavatrici
- asciugatrici
(*)Classe energetica minima prevista A+ ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati.
Per accedere al servizio è necessario autenticarsi tramite Spid o Cie (Carta d’identità elettronica).
Comunicazioni all’ENEA: informazoni per i tecnici
Ricordiamo infine che l'ENEA con avviso del 1 febbraio 2023 ha comunicato ai professionisti che che non è possibile correggere o integrare con messaggi via pec le asseverazioni già trasmesse.
A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta.
Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione.
Viene precisato che, correzioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione.
Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA. L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta
Inoltre viene specirficato che per quesiti sul Superbonus 110%, l’Ecobonus e il Bonus Casa (solo per interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) è disponibile il servizio di assistenza virtuale Virgilio consultabile all'indirizzo:
In caso di risposta non soddisfacente, si consiglia di riproporre al servizio un quesito con parole diverse da quelle già adoperate: dopo tre tentativi infruttuosi, nei quali lo stesso argomento sia stato oggetto di quesiti differenti, si apre in automatico un form da compilare per inviare il quesito al gruppo di lavoro dedicato. Il form può essere inviato solo per quesiti che non hanno ricevuto risposta dal sistema Virgilio.
-
Fatture false: la responsabilità solidale degli amministratori
Con Sentenza n 35314/2023 la Cassazione si esprime nel caso di sequestro del profitto dei reati di:
- utilizzo ed emissione di fatture
- per operazioni inesistenti
- nei confronti di un componente del consiglio di amministrazione di una società cooperativa integrata sociale, esercente l’attività di accoglienza dei cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici.
Data l’assenza di deleghe ai componenti del Consiglio di amministrazione della cooperativa, i Giudici specificano che deve ritenersi gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti deliberati o posti in essere dal consiglio di amministrazione, da riferirsi solidalmente a ciascuno di essi.
Viene evidenziato che sono fatture per operazioni inesistenti anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente avuto tra le parti.
Viene ribadito il principio secondo il quale oggetto della sanzione di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale.
La fattura deve contenere una rappresentazione veritiera degli elementi in grado di incidere su aspetti fiscalmente rilevanti.
Fatture false e responsabilità solidale amministratori: il caso di specie
Nel dettaglio del caso di specie, si evidenzia che con ordinanza del 24 gennaio 2023, un Tribunale di una provincia del Lazio in sede di riesame, ha confermato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei confronti di un indagato in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione della società cooperativa integrata sociale esercente l'attività di accoglienza di cittadini provenienti da Paesi terzi richiedenti asilo e rifugiati politici per i reati di cui agli artt 2 e 8 del DLgs. n. 74 del 2000.
L'indagato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, con un unico motivo di doglianza, la violazione della legge processuale e il difetto assoluto di motivazione, con riferimento alla conferma della sussistenza del fumus commissi delicti per l'adozione del decreto di sequestro preventivo.Il Tribunale del riesame si sarebbe limitato ad argomentare su un piano meramente astratto, senza avere proceduto alla ricostruzione e alla valutazione della base fattuale e senza dare risposta alla specifica deduzione difensiva sul punto
Si contesta la possibilità di riconoscere indizi di responsabilità penale, in ragione della supposta natura colposa della responsabilità derivante dalla violazione dell' art 2392 c.c. e si sostiene la mancata assunzione della veste di legale rappresentante dell'ente in capo al ricorrente, con conseguente impossibilità giuridica dello stesso di impedire l'evento.
Nel provvedimento impugnato mancherebbero argomenti che diano conto dell'avvenuta percezione, da parte dell'amministratore, di fatti rilevatori di consistenti anomalie nella gestione, del compimento di operazioni ingiustificate o comunque di situazioni societarie non conformi alla legge o allo statuto.
Il Tribunale avrebbe attribuito una responsabilità "da posizione", fondata sul solo ruolo rivestito dall'imputato in seno alla società nel periodo di riferimento.
Gli argomenti adottati dai giudici territoriali in ordine alla responsabilità dell'odierno ricorrente risulterebbero ascrivibili a un piano giuridico meramente astratto; mentre il provvedimento difetterebbe di qualsiasi descrizione concreta alla cui stregua, nel caso specifico, possano ritenersi sussistenti i gravi indizi di reità.
Nella motivazione dell'ordinanza impugnata emergerebbe una carenza assoluta in ordine alla ricognizione dei presupposti di fatto relativi al collegamento tra la posizione di consigliere di amministrazione non delegato assunta dal ricorrente e la condotta omissiva allo stesso attribuita.
La cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile.Secondo il consolidato orientamento, l'art. 2392, c.c., norma che regola la posizione di garanzia degli amministratori all'interno delle s.p.a., dispone che questi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge o dallo statuto, a meno che non si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o attribuite in concreto ad uno o più di essi, così come ribadisce specificamente per il consiglio di amministrazione l'art. 2381, secondo comma, c.c.
Dovendosi perciò distinguere l'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione operi con o senza deleghe, deriva dal suddetto assetto normativo che, a meno che l'atto non rientri nelle attribuzioni delegate al comitato esecutivo o taluno dei consiglieri che ne sono parte, tutti i componenti del consiglio di amministrazione rispondano, salvo il meccanismo di esonero contemplato dal terzo comma dell'art. 2392 c.c., che prevede l'esternazione e l'annotazione dell'opinione in contrasto da parte del consigliere dissenziente nonché immune da colpa, degli illeciti deliberati dal consiglio, anche se in fatto non decisi o compiuti da tutti i suoi componenti.
In tema di reati tributari, dunque, nel caso di delitto deliberato e direttamente realizzato da singoli componenti del consiglio di amministrazione, nel cui ambito non sia stata conferita alcuna specifica delega, ciascuno degli amministratori risponde a titolo di concorso per omesso impedimento dell'evento, ove sia ravvisabile una violazione dolosa dello specifico obbligo di vigilanza e di controllo sull'andamento della gestione societaria derivante dalla posizione di garanzia di cui all'art. 2392, c.c. (Cass. Sez. 3, n. 30689 del 4.5.2021, Rv. 282714).
Secondo la Cassazione il Tribunale ha fatto corretta applicazione del principio sopra enunciato, spiegando che non vi era alcuna delega riferibile ad alcuno dei componenti del consiglio di amministrazione della società pertanto, ha ritenuto gravante su tutti i consiglieri la responsabilità solidale per gli illeciti posti in essere dal consiglio di amministrazione, che devono riferirsi solidalmente a ciascuno di essi, e in particolar modo all'odierno ricorrente che, all'epoca dei fatti contestati, era stato prima legale rappresentante e, successivamente, era stato eletto presidente del consiglio di amministrazione della medesima società.
Sul fumus commissi delicti, appare utile premettere che, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, fatture per operazioni inesistenti sono anche quelle che si connettono al compimento di un negozio giuridico apparente diverso da quello realmente intercorso tra le parti.
Si è affermato da tempo il principio secondo il quale l'oggetto della sanzione di cui all'art. 2 del DLgs. n. 74 del 2000 è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, tenuto conto dello speciale coefficiente di insidiosità che si connette all'utilizzazione della falsa fattura.
Deve comunque rilevarsi che il Tribunale ha preso in esame ogni singola compagine sociale, individuando gli elementi dai quali emerge la sussistenza del fumus commissi delicti.
In considerazione di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
-
Controlli sui conti correnti: l’Anonimetro delle Entrate
L'agenzia delle Entrare e il MEF hanno firmato il protocollo di intesa 2023-2025 (articolo 59, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300) con gli obiettivi anti evasione da raggiungere nel triennio.
L'accordo di agosto contiene tra l'altro un impegno potenziato del recupero di imposte evase per circa 2,8 miliardi di euro.
Si utilizzerà l'anonimetro per i controlli sui conti correnti.
Entrate/MEF: gli obiettivi della convenzione 2023-2025
L'Agenzia delle Entrate, come sottolineato dal direttore Ruffini, in una intervista alla stampa "punterà sulla qualità dei controlli attraverso selezioni più mirate dei contribuenti a maggiore rischio di evasione, rese possibili dall'applicazione di strumenti di data analysis più avanzati – quali lo sfruttamento dei big data – e dall'interoperabilità delle banche dati".
Per combattere l'evasione ci si avvarrà però, anche dello strumento degli scambi informativi internazionali.
Inoltre, l'Agenzia controllerà il comportamento dei contribuenti che hanno subito un controllo fiscale per verificarne la propensione all'adempimento e valutarne la fedeltà fiscale.
Al fine di favorire il miglioramento della qualità dei controlli saranno utilizzati nuovi strumenti e progetti di analisi avanzata dei dati: l'intelligenza artificiale, il machine learning e il text mining.
Nel dettaglio, il lavoro dell’Agenzia delle Entrate per la seconda parte del 2023 riguarderà i controlli incrociati sui conti correnti dei contribuenti.
Dopo la firma della Convenzione triennale con il MEF, il Direttore Ruffini ha indicato proprio il controllo dei conti correnti come primo passo da compiere per raggiungere l'incasso di 2,8 miliardi in più dalla lotta all’evasione fiscale. Si procederà inoltre con le attività di compliance tramite l'invio di circa 3 milioni di lettere entro la fine del 2024.
Tra gli strumenti contro gli evasori vi sarà l'anonimometro, vediamo di che si tratta.
Anonimetro: i controlli sui conti correnti anti evasione
I controlli sui conti correnti vengono effettuati dal Fisco tramite un super algoritmo le cui regole sono state definite dall’Agenzia delle Entrate in un documento del 19 maggio scorso.
Nello specifico, sono stati individuati i criteri alla base del suo funzionamento e le metodologie che vengono adottate per analizzare il rischio evasione.
Il Fisco ricava i dati contenuti all’interno dell’Archivio dei Rapporti Finanziari e li incrocia con le altre informazioni in possesso dell’Amministrazione.
Questo strumento consente di effettuare una vera a propria analisi del rischio basandosi sui dati raccolti all’interno dell’Anagrafe dei Conti Correnti, il maxi database delle Entrate con i dati di ogni singolo conto corrente dei contribuenti italiani.
Nell'Anagrafe vi sono:
- gli estratti conto,
- le movimentazioni in entrata e in uscita,
- qualsiasi altro rapporto che i cittadini hanno con la propria banca.
Il database si alimenta con le informazioni che vengono fornite direttamente dalle banche all’Agenzia delle Entrate.
Occorre specificare che i dati vengono trattati in maniera anonima e analizzati senza essere collegati immediatamente al loro titolare.
Per quanto riguarda i dati sensibili, essi vengono sostituiti con dei codici fittizi, in modo da garantire la protezione dei dati personali dei contribuenti che non vengono sottoposti a controlli fiscali.
Scopo di questo strumento antievasione è quello di individuare i soggetti che, in base al proprio volume d’affari e al tipo di operazioni che stanno svolgendo, potrebbero essere a rischio evasione fiscale.
E' bene sottolineare che tale strumento ha ricevuto l’ok da parte del Garante della Privacy.
Le fasi di funzionamento dell'Anonimetro:
- individuazione della platea;
- scelta basi di dati;
- messa a disposizione dati;
- analisi qualità;
- definizione criterio di rischio;
- scelta modello di analisi;
- verifica corretta applicazione del modello di analisi e del criterio di rischio;
- estrazione e identificazione soggetti a rischio;
- test su campione;
- predisposizione liste selettive.