• Agevolazioni Covid-19

    Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame

    Con il messaggio  1389 del 14 aprile INPS  da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal  decreto-legge 23 settembre 2022  a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

    • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
    • dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
    • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

     e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio;  se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)

    Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda

    Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022  erano  state fornite le istruzioni amministrative  sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie

    L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora  che l’esito della domanda e le  motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),

     attraverso il motore di ricerca oppure

     seguendo il percorso Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;  una volta autenticati,  si seleziona la prestazione  e poi la  sezione “Ricevute e provvedimenti”.

    Con  il tasto “Chiedi riesame”,  si puo inviare la richiesta e allegare  attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio 

     Indennità una tantum per beneficiari di  NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti 

    Inps precisa  sulla precedente  circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.

  • Adempimenti Iva

    Come verificare un numero di PIVA? Il servizio gratuito delle Entrate

    Il cittadino che necessiti di verificare un numero di PIVA può utilizzare un servizio gratuito della Agenzia delle Entrate.

    Posso verificare un numero di PIVA? Si vediamo come

    Viene specificato che, la possibilità di controllare l’esistenza e la validità di una partita Iva è prevista per legge (articolo 35-quater del Dpr n. 633/1972), con il preciso obiettivo di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.

    Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile un servizio gratuito che permette di verificare una partita Iva. 

    Se correttamente registrata in Anagrafe Tributaria, dopo averla inserita in un apposito campo della pagina “Verifica partita Iva”, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta i dati associati al numero di PIVA digitato.

    In particolare, sono specificate le seguenti informazioni:

    • lo stato di attività (se attiva, sospesa o cessata)
    • la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione o di cessazione
    • la denominazione o il cognome e nome del titolare
    • se la partita Iva è di un Gruppo Iva o di un partecipante a un Gruppo Iva.

    Verifica numero PIVA: come fare

    Per verificare un numero di PIVA ed ottenere, se esso esiste, i dati su elencati associati alla posizione fiscale, occorre procedere come segue:

    • accedere alla pagina “Tutti i servizi” del sito dell’Agenzia, 
    • scrivere ne campo “Verifica delle partita Iva” il numero dubbio,
    • cliccare su “Cerca il Servizio”.

    Si specifica che è attivo anche un servizio di verifica di:

    • codice fiscale. Il servizio permette di verificare l'esistenza e la corrispondenza tra un codice fiscale e i dati anagrafici di un soggetto, confrontando i dati inseriti con quelli registrati in Anagrafe tributaria. Questa consultazione con accesso libero è stata disposta dal decreto legge n. 78 del 2010
    • controllo PIVA comunitarie

  • Riforme del Governo Meloni

    DEF 2023: la politica economica e di bilancio approvata dal Governo

    Con un comunicato stampa dell'11 aprile il Governo informa della approvazione da parte del Consiglio dei ministri n 28, del Documento di economia e finanza (DEF) 2023, previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

    Viene sinteticamente specificato che il Documento delinea i tre principali obiettivi programmatici della politica economica e di bilancio del Governo per il medio termine:

    1. la rinuncia graduale ad alcune delle misure straordinarie di politica fiscale attuate negli scorsi tre anni e l’individuazione di nuovi interventi a sostegno dei soggetti più vulnerabili e per il rilancio dell’economia;
    2. la riduzione graduale, ma in misura sostenuta nel tempo, del deficit e del debito della pubblica amministrazione in rapporto al prodotto interno lordo (PIL). Il Governo conferma gli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL già dichiarati a novembre nel Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ossia 4,5 per cento quest’anno, 3,7 per cento nel 2024 e 3,0 per cento nel 2025. L’obiettivo per il 2026 viene posto pari al 2,5 per cento;
    3. il sostegno alla ripresa dell’economia italiana, volto a conseguire tassi di crescita del PIL e del benessere economico dei cittadini più elevati di quelli registrati nei due decenni scorsi.

    Leggi anche: Cuneo fiscale: importi sconto 2023 e novità in arrivo

    Viene specificato che il Governo nel breve termine opererà per sostenere la ripartenza della crescita segnalata dagli ultimi dati, nonché per il contenimento dell’inflazione.

    Il mantenimento dell’obiettivo di deficit esistente (4,5 per cento) permetterà di introdurre, con un provvedimento di prossima adozione, un taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi di oltre 3 miliardi a valere sul periodo maggio-dicembre di quest’anno. 

    Ciò sosterrà il potere d’acquisto delle famiglie e contribuirà alla moderazione della crescita salariale. 

    Anche per il 2024, le proiezioni di finanza pubblica mostrano che, dato un deficit tendenziale del 3,5 per cento, il mantenimento dell’obiettivo del 3,7 per cento del PIL creerà uno “spazio di bilancio” di circa 0,2 punti di PIL, che sarà destinato al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, al finanziamento delle cosiddette ‘politiche invariate’ a partire dal 2024 e alla continuazione del taglio della pressione fiscale nel 2025-2026, e concorrerà a una significativa revisione della spesa pubblica e a una maggiore intesa tra fisco e contribuente.

    In tale contesto, le previsioni di crescita del PIL del DEF sono le più prudenti, intente all’elaborazione di proiezioni di bilancio ispirate a cautela e affidabilità. 

    Nello scenario tendenziale a legislazione vigente, il PIL è previsto crescere in termini reali dello 0,9 per cento nel 2023 – dato rivisto al rialzo in confronto al Documento programmatico di bilancio (DPB) di novembre, in cui la crescita del 2023 era cifrata in uno 0,6 per cento – e quindi all’1,4 per cento nel 2024, all’1,3 per cento nel 2025 e all’1,1 per cento nel 2026.

    Grazie alle nuove misure fiscali per il 2023 e 2024 delineate, la crescita del PIL nello scenario programmatico è prevista pari all’1,0 per cento quest’anno e all’1,5 per cento nel 2024.

  • ISEE

    Portale ISEE DSU: ecco la nuova piattaforma

    E' stato rilasciato ieri dall'Inps il nuovo  Portale unico Isee dell’Inps,   in cui sono riunite in un unico punto di accesso le  due diverse  modalità dichiarazione  DSU per l’Isee,  sia precompilato che  non precompilato 

    L'istituto ne dà notizia nel  messaggio 1345 dell'11.4.2023  in cui riepiloga le novità  e fornisce le istruzioni generali  di accesso, per cittadini, CAF ed enti .

    L'istituto  sottolinea che l'accesso avviene con SPID,  CNS o SPID e che è necessario dare conferma della lettura dell'informativa sulla privacy per poter procedere.

    La piattaforma consente di :

    1.  consultare le DSU precedenti o
    2.  compilare una nuova ,selezionando anche per quale prestazione è richiesta , per cui viene proposto il modello utile (assegno unico; reddito/pensione di cittadinanza; servizi alla persona/reddito e casa/agevolate minorenni; prestazioni socio-sanitarie per le persone disabili; servizio alla persona; universita).

    Nel Portale UNICO ISEE sono presenti inoltre video tutorial di aiuto alla compilazione, simulatori , faq  e una chat di assistenza virtuale.

    Portale Unico ISEE precompilato

    Una delle principali semplificazioni  offerte dal Portale Unico ISEE   riguarda l'inserimento dei dati degli altri componenti del nucleo familiare maggiorenni, che possono dare la loro autorizzazione on line sempre tramite le credenziali in Spid, Cie o Cns.

    Vengono  ricordate le informazioni che si trovano  già  precompilate in automatico  per tutti i componenti il nucleo familiare ( da accettare o modificare): 

    •  reddito complessivo
    • spese sanitarie per i disabili 
    • contratti di locazione ( con canone annuo e dati di  registrazione del contratto); i
    • patrimonio immobiliare detenuto in Italia, disponibile nell’Anagrafe tributaria;  inclusi i saldi finali e le giacenze medie relative ai conti correnti bancari e/o postali; i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari Inps.
    • dati anagrafici della famiglia prelevati da DSU precedenti 
    •  dati della casa di abitazione
    • assegni corrisposti per il coniuge e di quelli destinati al mantenimento dei figli
    • dati sulla disabilità e-o non autosufficienza dei componenti;
    • dati  degli autoveicoli e degli altri beni durevoli.

    Semplificazione ISEE precompilato in legge di bilancio 

    Il nuovo servizio fa parte del progetto di  sviluppo della compilazione autonoma delle DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) ai fini della certificazione ISEE.  Si intende procedere velocemente   perche tale modalità diventi "prioritaria" grazie a una semplificazione  e  a un maggior numero di dati precaricati dall'INPS. Il fine è  quello di ottenere un risparmio sui costi di CAF, patronati  e intermediari professionisti, che  ad oggi  sono incaricati della gran parte delle Dichiarazioni. Il  servizio viene remunerato con compensi che vanno da 10 a 16 euro per ciascuna DSU attraverso l'INPS senza costi per i cittadini.

    La legge di bilancio 2023 prevede addirittura   un termine temporale  (1 luglio 2023), a partire dal quale  "la presentazione della DSU da parte del cittadino prioritariamente avviene in modalità precompilata" anche se resta ferma  "la possibilità di presentare la DSU  nella modalità ordinaria" , cioà cartacea attraverso gli intermediari. 

    Si può immaginare che non sarà facile imporre  la diffusione  della modalità online in modo che  diventi prioritaria senza introdurre uno specifico obbligo a riguardo. 

    Alcuni  responsabili nazionali dei CAF e dei patronati  avevano dichiarato che effettivamente la maggior parte delle DSU oggi viene presentata dai patronati in quanto le persone che piu hanno bisogno di ottenere l'ISEE per agevolazioni e sconti sono proprio quelle meno a proprio agio con il mondo  digitale se non addirittura  privi degli strumenti telematici necessari, che  quindi non riescono a operare in autonomia. 

  • Risparmio energetico

    Superbonus 110% : tutte le novità dopo il DL n. 11/2023

    Pubblicata in GU n. 85 dell'11 aprile la Legge n. 38 di conversione del DL n 11. Ricordiamo che dal 17 febbraio si interrompe il meccanismo di cessione e sconto in fattura indiscriminati ma restano le opzioni alternative alla fruizione dirette dei crediti restano possibili per determinate categorie e a certe condizioni. Vediamo la sintesi delle novità per il superbonus.

    Superbonus villette: proroga al 30 settembre per la rendicontazione

    Più tempo per il superbonus villette al 110%. Nel percorso di conversione del DL n. 11/2023 è stato affrontato il tema relativo alla proroga del termine per la rendicontazione dei lavori effettuati sulle unità immobiliari delle persone fisiche, le cosiddette villette, che viene posticipato dal 31 marzo al 30 settembre 2023 conservando l'aliquota piena al 110% fermo restando il termine per la conclusione dei lavori.

    Parliamo delle spese sostenute con riguardo agli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari che alla data del 30 settembre 2022 risultassero effettuati per almeno il 30% dell’intervento complessivo. 

    Superbonus e cessioni 2022: prevista remissione in bonis 

    Con un emendamento approvato nell'iter di conversione, si salvano le cessioni e gli sconti in fattura relativi alle spese da Superbonus effettuate nel 2022. 

    Ricordiamo che entro il 31 marzo scadeva il termine per comunicare all’agenzia delle Entrate le opzioni per cedere i crediti collegati a spese dello scorso anno (termine prorogato dal 16 marzo al 31 marzo dal Milleproroghe).

    Da mesi il mercato delle cessioni è fermo e in tanti non hanno potuto cedere, con l'emendamento, chi alla data del 31 marzo non avrà trovato un contratto di cessione del credito firmato da una banca, o da un altro soggetto, si prevede che "qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023", la comunicazione dell’opzione potrà essere effettuata con la remissione in bonis.

    Si concede cioè la possibilità, pagando una sanzione di 250 euro di provvedere in ritardo entro il 30 novembre.

    La condizione è però che, la riapertura dei termini (pagando) sarà disponibile solo per le cessioni effettuate a favore di banche, società appartenenti a gruppi bancari, intermediari finanziari e assicurativi.

    Superbonus: previste deroghe al blocco delle cessioni

    Sono poi previste deroghe al divieto di sconto in fattura e di cessione del credito per:

    • gli interventi di edilizia libera, 
    • per gli immobili di IACP, ONLUS ed enti del terzo settore, 
    • per il cosiddetto Sismabonus "cratere", ovvero quello che si riferisce esclusivamente agli immobili siti nelle aree già colpite da eventi sismici,

    si attende però il testo in GU per rilevare in modo definitivo il calendario delle proroghe che sarà diverso a seconda del tipo di lavori.

    Detrazione spese 2022 Superbonus: possibile in 10 anni

    In merito alla possibilità di utilizzare in 10 anni le detrazioni da superbonus, l'allungamento sarà possibile solo per le spese del 2022 a certe condizioni. In proposito consigliamo di leggere anche: Superbonus in 10 anni: le condizioni per averlo

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus mobilità dei Comuni a dipendenti pubblici e privati: non sono reddito

    Con Risposta a interpello n 274 del 4 aprile le Entrate forniscono chiarimenti in merito ai Buoni mobilità erogati ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per il percorso casa– lavoro.

    In particolare,  i bonus riconosciuti dal Comune ai dipendenti di aziende ed enti pubblici e privati che utilizzano la bicicletta per il tragitto casa lavoro non ricadono nel limite dei 600 euro previsti dall’articolo 51, comma 3, ultimo periodo del Tuir, in tema di fringe benefit aziendali. 

    L’Agenzia delle entrate precisa che la disposizione del Tuir, che prevede un tetto al di sopra del quale i beni sono tassabili, non riguarda i buoni del Comune finalizzati a incentivare i comportamenti virtuosi dei cittadini in linea con i principi di sostenibilità ambientale.

    L'Ente istante  specifica che per effetto della convenzione sottoscritta con alcuni Comuni gli è stato conferito il servizio gestione e amministrazione del personale dal 1° gennaio 2015. 

    L'Ente specifica inoltre che intende riconoscere ai dipendenti in servizio il rimborso per il pagamento delle utenze domestiche previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, entro il limite complessivo di euro 600,00, nell'ambito della contrattazione aziendale decentrata, con erogazione nella mensilità stipendiale di dicembre 2022. 

    Precisa inoltre che uno dei Comuni aderenti alla convenzione ha sottoscritto un protocollo d'intesa con la  Regione che prevede il riconoscimento di ''buoni mobilità'' a favore di cittadini lavoratori dipendenti aventi la sede lavorativa nel territorio del Comune, che utilizzino la bicicletta per il percorso casa-lavoro, previa adesione, da parte dei rispettivi datori di lavoro, ad un accordo di mobility management. 

    I suddetti ''buoni mobilità'', a valere su una disponibilità di fondi assegnati al Comune dalla Regione, possono raggiungere l'importo pro­capite  massimo di  euro 40 mensili,  e vengono riconosciuti a tutti i cittadini che partecipano all'iniziativa, con bonifico periodico all'IBAN indicato dagli stessi cittadini lavoratori in sede di registrazione alla piattaforma di monitoraggio degli spostamenti in bicicletta.  Tra gli oltre 700 cittadini che partecipano all'iniziativa vi sono numerosi dipendenti anche dell'Ente istante. 

    Ciò posto, l'Istante chiede se i ''buoni mobilità'' che i suoi dipendenti ricevono dal predetto Comune a titolo di incentivi chilometrici, debbano qualificarsi come beni ceduti o servizi prestati ai dipendenti che non concorrono a formare il reddito nei limiti previsti dall'articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir),  con conseguenti riflessi sull'importo massimo del rimborso per il pagamento delle utenze domestiche per l'anno 2022, tenuto conto del limite complessivo di euro 600 di cui al decreto legge n. 115 del 2022 (successivamente innalzato a euro 3000 dall'articolo 3 del decreto legge 17 novembre 2022, n. 176)

    Le Entrate precisano che, il contributo in esame non trova la propria origine e giustificazione nel  rapporto di lavoro dipendente  in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro (incluso l'Istante),  bensì  nella  promozione  da  parte  dell'amministrazione comunale  di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa ­lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale». 

    Detto contributo, dunque, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico. 

    Ne consegue, pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir.

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Credito d’imposta sistemi di accumulo energia: fissata la % spettante

    Con Provvedimento n 120748 del 5 aprile le Entrate fissano la percentuale per il bonus sistemi di accumulo da fonti rinnovabili.

    In particolare, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 32.781.559 euro, a fronte di 3 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.

    Pertanto, con il presente provvedimento si rende noto che la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 9,1514 per cento (3.000.000 / 32.781.559) dell’importo del credito richiesto.

    Ricordiamo che con Provvedimento n 382045 dell'11 ottobre 2022 le Entrate hanno definito ai sensi dell’articolo 3 del Decreto MEF 6 maggio 2022 modalità, termini di presentazione e contenuto dell’istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per accumulo di energia da fonti rinnovabili (di cui all’articolo 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234).

    Ricordiamo che ai sensi dello stesso Decreto MEF il credito d'imposta spetta:

    • alle persone  fisiche  che, dal  1° gennaio 2022  al  31 dicembre  2022,  
    • sostengono  spese  documentate relative  all'installazione  di  sistemi  di  accumulo  integrati  in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014, n. 116.

    Si ricorda che per l'anno 2022 il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro.

    Bonus spese installazione sistemi accumulo da fonti rinnovabili: riepilogo delle regole

    Con il provvedimento dell'11 ottobre è approvato anche il modello denominato “Istanza per il riconoscimento del credito d’imposta per le spese sostenute relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”, con le relative istruzioni necessario per richiedere l'agevolazione: SCARICA QUI IL MODELLO.

    L’Istanza è inviata dal 1 al 30 marzo 2023 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 2 e successive modificazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    A seguito della presentazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. 

    La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Sempre dal 1 al 30 marzo 2023 è possibile: 

    a) inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate; 

    b) presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato, con la stessa modalità di cui al punto 2.1. 3.

    Infine, è bene sottolineare che Il credito  d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione  dei  redditi  relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese  agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. 

    L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di  imposta successivi.

    Allegati: