• Adempimenti Iva

    Acconto IVA 2025: entro il 29 dicembre

    Entro il 29 dicembre i soggetti obbligati devono versare l''acconto dellIVA 2025.

    In particolare, tanto i contribuenti IVA soggetti agli obblighi di liquidazione e versamento mensile quanto i trimestrali, devono provvedere al pagamento dell'acconto.

    Acconto IVA 2025: come si paga

    Il versamento dell'acconto IVA relativo all'anno 2025 avviene con il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da:

    • banche
    • Poste Italiane,
    • e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato.

    I codici Tributo da utilizzare per il pagamento sono:

    • il 6035  per i trimestrali,
    • il 6013 per i mensili.

    Acconto IVA 2025: contribuenti interessati dal pagamento

    Devono versare l'acconto IVA 2025 entro il giorno 29 dicembre le seguenti categorie di contribuenti:

    • imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, ecc;
    • lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita Iva iscritti o non iscritti in albi professionali;
    • società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati;
    • società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società;
    • istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie.

    Acconto IVA 2025: come si calcola

    I metodi di determinazione dell’acconto IVA 2025 sono basati sui seguenti metodi:

    • storico: l’importo dovuto è determinato nella misura dell’88% dell’eventuale debito IVA risultante dall’ultima liquidazione del 2024;
    • previsionale: l'importo dovuto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di versare per l’ultima liquidazione periodica del 2025, cioè per il mese di dicembre, per i contribuenti mensili, e per il quarto trimestre, per i trimestrali “per natura”, ovvero a saldo, in sede di dichiarazione annuale (per i trimestrali “per opzione”) Il contribuente deve stimare le fatture attive da emettere e di quelle passive da ricevere entro la fine dell’anno
    • e sulla liquidazione anticipata al 20 dicembre 2025: si considerano le operazioni (attive e passive) del periodo 1° dicembre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti mensili), ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre 2025 (per i contribuenti trimestrali). L’acconto da versare è in questo caso pari al 100% dell’IVA a debito che sia eventualmente emersa da tale liquidazione aggiuntiva.

    In particolare, l'acconto va versato entro il 29 dicembre 2025, dato il 27 dicembre è sabato, solo se uguale o superiore a 103,29 euro, senza possibilità di rateizzazione, utilizzando il modello F24 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.

    Acconto IVA 2025: il codice tributo

    Il codice tributo 6035 “Versamento IVA acconto” è quello da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’acconto IVA, dovuto dai dai contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto. 

    A norma del DPR numero 633/1972 o Decreto IVA devono pagare l’acconto, entro il 27 dicembre di ciascun anno, tutti i titolari di partita IVA sia quelli con obbligo mensile sia quelli con obbligo trimestrale, che cadendo di sabato quest'anno è slittanto a lunedì 29 dicembre.

    Per i contribuenti mensili il codice tributo è il 6013.

    tra i soggetti esclusi da questo adempimento vi è:

    •  chi ha cessato l’attività entro il 30 settembre;
    • chi ha chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta, a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
    •  chi, pur avendo effettuato un versamento per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente o in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.

  • La casa

    Prima casa: il preliminare di riacquisto non basta a evitare la decadenza

    Con la Risposta n 314 del 17 dicembre l’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contratto preliminare di acquisto non basta a evitare la decadenza dall’agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale

    Il termine di 12 mesi resta fisso e si applica la novità della legge di bilancio 2025, facciamo il riepilogo della norma.

    Prima casa: il preliminare di riacquisto non basta a evitare la decadenza

    L’istante ha rappresentato la seguente situazione:

    • ha acquistato un immobile nel 2021 usufruendo dell’agevolazione “prima casa”, con imposta di registro al 2% anziché al 9%.
    • ha venduto l’immobile nel gennaio 2025, prima del termine di 5 anni dall’acquisto, per motivi di trasferimento lavorativo.

    Nel settembre 2025 ha registrato un contratto preliminare di compravendita per una nuova abitazione.

    A fronte di questa situazione, il contribuente chiede se:

    • la registrazione del preliminare basti a “bloccare” il decorso del termine di 12 mesi per il riacquisto;
    • la proroga a 2 anni, prevista dalla Legge di Bilancio 2025 per la rivendita del precedente immobile nel caso di doppia agevolazione, possa applicarsi per analogia anche al suo caso;

    L’Agenzia, con riferimento alla disciplina di cui al comma 4 della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte I del DPR 131/1986 evidenzia che il preliminare non basta.
    Come già affermato nella circolare n. 18/E del 2013, la stipula di un contratto preliminare non produce effetti reali e non equivale a un riacquisto

    Solo l’atto definitivo (rogito) può evitare la decadenza, se stipulato entro 12 mesi dalla vendita della “prima casa”.

    La proroga della Legge di Bilancio 2025 non si applica, la modifica normativa ha esteso da 1 a 2 anni il termine per rivendere l'immobile preposseduto (comma 4-bis), ma non riguarda il riacquisto in caso di vendita infraquinquennale (comma 4). 

    Non è quindi ammessa alcuna interpretazione analogica o estensiva delle agevolazioni tributarie.
    Se il contribuente non riesce a stipulare l’atto definitivo entro un anno, può ricorrere al ravvedimento operoso, presentando apposita istanza all’Agenzia per la riliquidazione dell’imposta senza sanzioni, ma con pagamento della differenza e degli interessi.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Ritenuta universale all’1%: obbligatoria dal 2029

    Il Disegno di Legge 2026 la cui fase emendativa è terminata, sarà approvato con fiducia dalle Camere, stando alle anticipazioni alla stampa, pertanto l'iter è in dirittura di arrivo.

    La manovra finanziaria deve essere obbligatoriamente approvata e pubblicata in GU entro il 31 dicembre di ogni anno per entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno entrante.

    Tra conferme e novità della fase emendativa spunta una norma che va ad integrare l'iniziale articolo 25 del ddl iniziale con l'introduzione della cosiddetta ritenuta universale per le imprese, vediamo il dettaglio.

    Ritenuta universale all’1%: in legge di bilancio 2026

    Con la Legge di Bilancio 2026 il Governo chiede un anticipo di tassazione per le imprese.

    Durante l’esame in sede referente sono stati introdotti i commi da 1-bis a 1- quinquies, con i quali si estende l'ambito applicativo della ritenuta a titolo di acconto, così da ricomprendervi anche i contribuenti esercenti attività di impresa.

    La norma introdotta prevede che a titolo di acconto delle imposte sui redditi, all'atto del pagamento di fatture elettroniche sia effettuata una ritenuta dell'importo da corrispondere, a netto dell’IVA, pari a:
    1) lo 0,5 per cento per l’anno 2028;
    2) l’uno per cento a decorrere dall’anno 2029.
    In virtù dell’elevato livello di affidabilità fiscale che li contraddistingue, sono esclusi dall’applicazione della ritenuta i contribuenti che:

    • abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale (articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • si trovino in regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli 3-7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

    La ritenuta non è invece effettuata qualora il pagamento sia eseguito con ritenuta automatica dell'11 per cento effettuata da banche e da Poste Italiane S.p.a ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 201020, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
    In tale ultimo caso la ritenuta è effettuata a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

    L’individuazione delle modalità attuative è demandata a un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’entrate.

    La relazione tecnica distingue tra le due finalità di evasione che si intende contrastare:

    • assessment gap, ovvero l’omessa dichiarazione a cui consegue il mancato versamento dell’imposta. Per tale fattispecie si prevede, a regime, un maggior gettito annuale pari a 0,3 miliardi di euro, ridotto alla metà per l’anno 2028;
    • collection gap, inteso come il mancato versamento di tutta o parte dell’imposta. Sommando gli effetti previsti sui soggetti passivi IRES e
      IRPEF, e tenendo conto del “circolo virtuoso” che potrebbe generarsi in virtù della diminuzione del vantaggio derivante da condotte elusive, la relazione tecnica stima (criterio di cassa) un maggior gettito annuale pari a 734,5 milioni di euro nel 2028, 1.469 milioni di euro a partire dal 2029.

  • Riforma fiscale

    Interpello a pagamento: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires

    In vigore dal 20 dicembre le novità contenute nel Decreto Legislativo n 192/2025 del 18 dicembre con disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

    Tra le norme contenute nel decreto vi è anche l'art 13 al punto 3 che disciplina gli interpelli complessi.

    Vediamo il dettaglio.

    Interpelli complessi: cosa prevede il Correttivo Irpef-Ires

    In particolare, l'art 13 alla letera e) punto 3 prevede che: La presentazione delle istanze di interpello, in  relazione a fattispecie particolarmente complesse, è in ogni caso  subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle  Agenzie fiscali,  la cui misura e le cui modalità di corresponsione sono individuate  con regolamento del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari  o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.». 

    Come specifica la reglazione illustrativa al decreto, in ottemperanza a quanto evidenziato dalla Commissione 6^ (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica (osservazione di cui alla lett. e) di «rivedere la disciplina del contributo all'istanza di interpello limitandone il pagamento alle fattispecie più complesse e subordinando l'individuazione del contributo a un Regolamento ministeriale», è stato riformulato il comma 3 dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di prevedere espressamente che il versamento del contributo è obbligatorio, a pena di inammissibilità, per la sola presentazione delle istanze di interpello particolarmente complesse.

    L'agenzia delle entrate tra gli interpelli complessi riporta l'interpello probatorio che consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova chiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali nei casi espressamente previsti, quali l’interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari (113 TUIR), le istanze presentate dalle società “non operative” (articolo 30 della legge 724 del 1994) e le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE (articolo 1, comma 8, DL 201 del 2011) 

    Dalla stessa agenzia viene anche evidenziato che la categoria di ’interpello “probatorio” costituisce una categoria molto ampia, nel cui contesto sono riconducibili tutte le tipologie di istanze tese a ottenere un parere sulla sussistenza delle condizioni o sulla idoneità degli elementi probatori ai fini dell’“adozione” di un determinato regime fiscale. 

    La richiesta può essere inoltrata solo nei casi espressamente previsti- quelli, appunto, contenenti l’esplicito richiamo all’interpello di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza: i chiarimenti dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico e sistematico dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese relative a trasferte, missioni e spese di rappresentanza, introdotti dal D.lgs. n. 192/2024, dalla Legge di Bilancio 2025 e dal DL n. 84/2025, convertito dalla legge n. 108/2025.

    Il documento chiarisce in modo puntuale quando le spese sono fiscalmente rilevanti o deducibili, distinguendo tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito d’impresa, con particolare attenzione all’uso di pagamenti tracciabili e alla decorrenza delle nuove regole .

    Trasferte dei lavoratori dipendenti: cosa cambia dal 2025

    Per i lavoratori dipendenti, la circolare interviene sull’articolo 51 del TUIR, chiarendo che:

    • per le trasferte all’interno del territorio comunale, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono al reddito se comprovati e documentati, senza più l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”;
    • rientrano ora tra le spese non imponibili anche:
      • indennità chilometriche calcolate secondo le tabelle ACI;
      • pedaggi autostradali;
      • parcheggi, purché documentati in modo univoco.

    La nuova disciplina si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, anche se riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, in applicazione del principio di cassa allargato.

    Pagamenti tracciabili e utilizzo di taxi e NCC

    Un passaggio centrale della circolare riguarda l’obbligo di pagamento tracciabile per alcune tipologie di spesa. In particolare, vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC:

    • non concorrono al reddito del dipendente solo se pagati con:
      • bonifico bancario o postale;
      • carte di credito, debito o prepagate;
      • altri strumenti tracciabili ex art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.

    Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità:

    • i biglietti di trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus);
    • le indennità chilometriche.

    Dopo le modifiche del DL fiscale 2025, l’obbligo di tracciabilità vale solo per le spese sostenute in Italia, per le trasferte all’estero, il requisito non è richiesto.

    Lavoratori autonomi: rimborsi, deducibilità e nuove deroghe

    La circolare dedica un’ampia sezione ai redditi di lavoro autonomo, alla luce della riscrittura dell’articolo 54 del TUIR. I principali chiarimenti sono:

    • i rimborsi analitici delle spese sostenute per conto del committente non concorrono al reddito;
    • tuttavia, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia, i rimborsi diventano imponibili se il pagamento non è tracciabile;
    • se tali spese non vengono rimborsate, restano deducibili dal reddito del professionista solo se pagate con strumenti tracciabili.

    Particolare attenzione viene posta alle decorrenze differenziate, introdotte per tutelare l’affidamento del contribuente, con applicazione graduale delle nuove regole tra 1° gennaio e 18 giugno 2025.

    Reddito d’impresa e spese di rappresentanza

    Per le imprese, la circolare chiarisce che:

    • le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC, sostenute in Italia per trasferte dei dipendenti, sono deducibili solo se tracciabili;
    • lo stesso principio vale per i rimborsi analitici;
    • l’obbligo di tracciabilità non si applica alle spese sostenute all’estero.

    Novità rilevanti anche per le spese di rappresentanza, che:

    • sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili;
    • restano soggette ai requisiti di inerenza e congruità;
    • non includono spese di pubblicità e sponsorizzazione, che seguono regole diverse.

    L’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza vale anche se sostenute all’estero.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Dichiarativi 2026: l’Agenzia pubblica le bozze

    Con un comunicato stampa del 19 dicembre le Entrate pubblicano le bozze dei dichiarativi 2026. Ci sono diverse novità, intanto vediamo una sintesi dal documento del Fisco

    Dichiarativi 2026: l’agenzie pubblica le bozze

    Sono stati pubblicati, in veste non definitiva: 

    • 730, 
    • Modello Redditi, 
    • Certificazione unica (Cu), 
    • 770, Iva e Irap.

    per l'anno d'imposta 2025 e quinid modelli 2026

    Tra gli aggiornamenti dettati dalle novità normative spiccano i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro, la detassazione delle somme erogate per canoni di locazione ai neoassunti a tempo indeterminato e il riordino delle detrazioni d’imposta. 

    Nei modelli per le società vi è l’Ires premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell’aliquota Ires per l’anno 2025.

    730, Redditi PF e CU 2026: alcune delle novità

    I modelli 730 e Redditi e la Certificazione unica 2026 accolgono diverse novità. Tra le principali, è previsto il riconoscimento di una somma variabile fino a 960 euro, fuori dalla base imponibile, per i lavoratori con redditi complessivi fino a 20mila euro, oltre a una nuova detrazione dell’imposta lorda per i lavoratori dipendenti con redditi compresi tra 20mila e 40mila euro. Spazio anche alla detassazione delle somme anticipate o rimborsate dai datori di lavoro, entro il limite complessivo di 5mila euro annui, per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione eseguite sui fabbricati presi in affitto dai neoassunti, a tempo indeterminato, nell’anno 2025. Tra le novità anche la modifica delle detrazioni per figli e altri familiari a carico e il riordino delle detrazioni d’imposta.

    Redditi PF Imprenditori e professionisti, società ed enti 2026: alcune delle novità

    I modelli e le istruzioni sono stati aggiornati per accogliere le modifiche previste dal 2025, tra cui l’introduzione del nuovo regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. 

    Nei modelli delle società di capitali, degli enti non commerciali e nel Consolidato nazionale e mondiale è stata inoltre gestita la riduzione dell’aliquota Ires dal 24% al 20% (Ires premiale), prevista per l’anno 2025. 

    Novità anche per il modello Irap in cui è stata implementata la sezione del quadro IS, nella quale viene determinato il credito d’imposta collegato all’agevolazione c.d. “ACE” (aiuto alla crescita economica), per dare evidenza dei trasferimenti a seguito di operazioni straordinarie.

    IVA e 770 2026: alcune novità

    Il modello Iva è stato adeguato alle novità normative in vigore dal 2025: per esempio, nei quadri VE e VJ trovano spazio le prestazioni di servizi rese alle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica per le quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente, in nome e per conto del prestatore. 

    Per il 770, aggiornate le note dei quadri ST e SV e inserito, nel quadro SX, un nuovo rigo per la gestione del credito collegato alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

  • Reverse Charge

    IVA nei servizi di logistica e trasporto: chiarimenti sul regime transitorio opzionale

    Con la Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico di chiarimenti sul regime transitorio opzionale IVA introdotto dalla legge di bilancio 2025 per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.

    Ricordiamo che l’articolo 1, commi da 57 a 63, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) ha modificato l’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR n. 633/1972, estendendo il meccanismo dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi rese, tramite appalto o rapporti assimilati, nei confronti di imprese del settore logistico e dei trasporti.

    Tuttavia, l’efficacia del reverse charge “a regime” è subordinata all’autorizzazione del Consiglio UE ai sensi dell’articolo 395 della Direttiva IVA, in attesa, il legislatore ha introdotto un regime transitorio opzionale, oggetto dei chiarimenti della circolare in commento.

    Scarica il testo della Circolare n. 14/E del 18 dicembre 2025

    Il documento di prassi si inserisce in un contesto normativo finalizzato al contrasto dell’evasione IVA in comparti caratterizzati da filiere complesse e frequenti rapporti di appalto e subappalto, chiarendo ambito applicativo, soggetti interessati, modalità operative, durata dell’opzione e rapporti con altri regimi speciali.

    In cosa consiste il regime transitorio opzionale

    Il regime transitorio consente, su opzione congiunta di prestatore e committente, che:

    • l’IVA sia versata dal committente in nome e per conto del prestatore;
    • entrambi i soggetti siano solidalmente responsabili dell’imposta.

    Non si tratta quindi di un vero reverse charge, ma di un meccanismo speciale di assolvimento dell’imposta che anticipa, in parte, gli effetti della futura disciplina strutturale.

    L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti di subappalto, e ciascun rapporto contrattuale è autonomo rispetto agli altri, senza che sia necessario che tutta la filiera aderisca al regime.

    Ambito oggettivo e ambito soggettivo

    Il regime riguarda le prestazioni di servizi diverse da quelle già soggette a reverse charge ai sensi delle lettere da a) ad a-quater) dell’articolo 17, sesto comma, del DPR IVA, rese:

    • tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati o rapporti analoghi;
    • nei confronti di imprese che operano nei settori del trasporto, movimentazione merci e logistica.

    Sono escluse:

    • le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni soggette a split payment;
    • i servizi di trasporto di persone.

    Ambito soggettivo e codici ATECO

    La circolare chiarisce che, ai fini dell’individuazione dei committenti ammessi al regime, occorre fare riferimento alla classificazione ATECO 2025 – sezione H (Trasporto e magazzinaggio). Tra i codici richiamati figurano, a titolo esemplificativo:

    • trasporto merci su strada, ferroviario, marittimo e aereo;
    • magazzinaggio e deposito;
    • movimentazione merci;
    • servizi di logistica.

    È ammessa l’opzione anche se il codice ATECO non risulta ancora formalmente aggiornato, purché l’attività svolta rientri sostanzialmente tra quelle agevolate, fermo restando l’obbligo di successivo adeguamento.

    Modalità operative: fatturazione, versamenti e registrazioni

    Dal punto di vista operativo, la circolare fornisce indicazioni puntuali:

    • fattura: è emessa dal prestatore con IVA esposta, indicando l’annotazione
      “Opzione IVA a carico del committente ex art. 1, comma 59, legge n. 207/2024”;
    • versamento IVA: è effettuato dal committente tramite modello F24, senza compensazione, entro il 16 del mese successivo all’emissione della fattura;
    • registrazioni:
      • il prestatore annota la fattura nel registro IVA vendite, ma l’imposta non confluisce nelle liquidazioni;
      • il committente registra la fattura nel registro IVA acquisti ed esercita il diritto alla detrazione.

    Sono previsti specifici codici tributo e identificativi per consentire il corretto tracciamento dei versamenti e della responsabilità solidale.

    Durata dell’opzione e comunicazione all’Agenzia

    L’opzione ha durata triennale, non è revocabile ed è esercitata mediante apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate (scarica qui il modello con le relative istruzioni), da parte del committente. L’opzione:

    • riguarda i singoli contratti indicati nella comunicazione;
    • decorre dalla data di trasmissione del modello;
    • può essere estesa, con nuove comunicazioni, a contratti ulteriori stipulati tra le stesse parti.

    Allegati: