• Rimborso Iva

    Recupero dell’IVA indebitamente versata: chiarimenti Ade

    L'art 30 del Decreto IVA definisce il sistema di recupero dell’IVA indebitamente versata.
    In particolare, il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare «domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il
    termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».

    Il successivo comma 2 contempla, invece, il «caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria»prevedendo che, in tale ipotesi, «la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa».
    In altri termini, la isciplina del rimborso dell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatore la possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario.

    Recupero dell’IVA indebitamente versata: chiarimenti Ade

    Con la Risoluzione n 50 del 3 ottobre,  a seguito di richieste di chiarimento pervenute, le Entrate hanno chiarito che la possibilità prevista dall'art 30 su indicato, è espressamente subordinata all’avvenuta restituzione al cessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, imposta che lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di un accertamento definitivo.
    Inoltre le norme richiamate sono da leggersi in combinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, a mente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
    Così, per riprendere l’esempio formulato nel quesito in cui il contratto di appalto di servizi sia stato riqualificato in contratto di somministrazione di lavoro a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici, e conseguentemente escluso il diritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contratto, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatore imponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.

    In sintesi, hnon avrà luogo la restituzione dell’IVA se, a seguito di accertamento, il rapporto contrattuale fra le parti venga riclassificato in ragione dell’invalidità del titolo giuridico da cui scaturiscono le prestazioni.

    Nel caso di specie il contratto di appalto di servizi è stato riqualificato in contratto di somministrazione di lavoro, e non è ammesso il rimborso dell’imposta laddove l’operazione sia stata posta in essere in un contesto fraudolento.

  • Legge di Bilancio

    Il Governo approva il DPFP: rapporto deficit-PIL al 3%

    Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato il Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP).

    Ricordiamo che il DPFP sostituisce il NDEF, in proposito leggi anche: Dpfp approvato dal MEF: sostituisce il NADEF

    Il Governo approva il DPFP: rapporto deficit-PIL a 3%

    Come speficiato dal comunicato stampa dell'Esecutivo, lo scenario programmatico conferma l’andamento dell’indebitamento netto previsto dal Piano strutturale di bilancio (PSB) e ribadito nel Documento di finanza pubblica (DFP) dello scorso mese di aprile (2,8% per l’anno 2026, 2,6% per l’anno 2027 e a 2,3% per l’anno 2028) e consente di rispettare il percorso della spesa netta concordato a livello europeo in quanto è coerente con la traiettoria. 

    Il rapporto deficit prodotto interno lordo (PIL) si attesta per il 2025, al momento, al 3% mentre il PIL 2025 allo 0,5%.

    Nel documento si dà anche conto dell’incremento dello 0,15% nel 2026, di 0,3 % nel 2027 e di 0,5 nel 2028 da destinare alle spese della difesa. Tale incremento è subordinato all’uscita dalla procedura di disavanzo eccessivo, alla luce del profilo dell’indebitamento previsto da tale documento. 

    Il tasso di crescita del valore del PIL programmatico si attesta per il 2026 allo 0,7%; nel 2027 allo 0,8%; nel 2028 allo 0,9%. Il tasso di crescita tendenziale risulta pari allo 07% nel 2026 e nel 2027 e allo 0,8% nel 2028.
    Tali dati si basano su stime assai prudenziali che allo stato risentono anche del contesto geopolitico internazionale.

    Il debito del DPFP si attesta su valori inferiori al PSB (dove era pari al 137,8 nel 2026) e, in termini programmatici, in riduzione anche rispetto a quelli tendenziali del documento di primavera. Tale indicatore inizia a ridursi già nel 2027 e si attesta nel 2028 a un valore pari al 136,4 quando verrà meno l’effetto del superbonus.

    Inoltre, con la manovra si darà luogo a una ricomposizione del prelievo fiscale riducendo l’incidenza del carico sui redditi da lavoro e si garantirà un ulteriore rifinanziamento del fondo sanitario nazionale.
    Al fine di dare continuità agli interventi approvati dal Governo, saranno previste specifiche misure volte a stimolare gli investimenti delle imprese e a garantirne la competitività.

    Si procederà nel percorso di incremento delle misure a sostegno della natalità e della conciliazione vita-lavoro.

    Concorre al finanziamento della manovra una combinazione di misure dal lato delle entrate e di interventi sulla spesa; questi ultimi tengono conto del monitoraggio compiuto e dell’adeguamento dei relativi cronoprogrammi di spesa.

    Le misure che saranno introdotte faranno seguito alla manovra dello scorso anno, che ha reso strutturali quelle relative alla riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro, le missioni internazionali, il rinnovo dei contratti pubblici e ha finanziato, in misura rilevante, il livello del finanziamento del fondo sanitario nazionale e ha previsto la costituzione di fondi per gli investimenti e per la ricostruzione.

    Nel Documento è anche indicato, in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari approvate lo scorso 17 e 18 settembre, l’elenco dei collegati alla manovra.

  • Accertamento e controlli

    Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

    La cartella di pagamento è l’atto che Agenzia delle entrate-Riscossione notifica ai contribuenti al fine di recuperare i crediti vantati dagli Enti impositori quali ad esempio Agenzia delle Entrate, INPS, e Comuni.

    Quando il contribuente riceve una cartella può agire secondo quanto previsto dalla legge, vediamo come comportarsi

    Cartella di pagamento: cosa accade dopo la notifica?

    Il conntribuente può:

    • pagare con il servizio “Paga online” disponibile sul portale di Agenzia delle entrate- Riscossione e sull’App Equiclick oppure utilizzando i canali telematici o gli sportelli/uffici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. Se il pagamento viene effettuato entro i termini di legge, ossia entro 60 giorni dalla notifica della cartella, l’importo da pagare corrisponde esattamente alla cifra indicata nella prima pagina della cartella stessa; in caso contrario, sono applicati gli interessi di mora calcolati
      automaticamente dal servizio all’atto del pagamento
    • rateizzare: la rateizzazione viene concessa da AdeR ai soggetti che ne fanno richiesta in base all’importo del debito e alle condizioni economiche dichiarate o documentate in relazione a quanto previsto dal decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 27/12/2024. In particolare, è possibile ottenere la dilazione dei pagamenti: 
      • o direttamente online tramite il servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata per importi fino a 120 mila euro e nel numero massimo di 84 rate o compilando il modello da inviare via PEC agli specifici indirizzi riportati all’interno del modello stesso nel caso di richieste di dilazione che devono essere documentate ossia quelle di importo superiore a 120 mila euro oppure di importo inferiore a tale limite qualora, in quest’ultimo, si richieda la dilazione per un numero superiore a 84 rate
    • presentare una richiesta di sospensione legale della riscossione a AdeR: se si ritiene che la richiesta di pagamento non sia dovuta, è possibile chiedere, entro 60 giorni dalla notifica della cartella, di sospendere le procedure di riscossione per far verificare all’ente creditore la situazione. La Legge n. 228/2012, infatti, stabilisce che è possibile chiedere la sospensione legale della riscossione degli importi indicati in una cartella in caso di:
      • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo
      • provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore
      • prescrizione o decadenza intervenute prima della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo
      • sospensione amministrativa (dell’ente creditore) o giudiziale
      • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emessa in un giudizio al quale Agenzia delle entrate Riscossione non ha preso parte.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Successione ereditaria immobile: quando gli eredi suberntrano nei bonus edilizi

    Con il Principio di Diritto n 7/2025 l'agenzia delle entrate spiega quando spettano i bonus edilizi agli eredi di un immobile.

    In particolare, l’Amministrazione fornisce un’interpretazione univoca del comportamento da adottare quando un erede non detiene materialmente e direttamente l’immobile al momento dell’apertura della successione.

    Innanzitutto viene ricordato il perimetro dell'articolo 16 bis del Tuir che disciplina l’applicazione delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale e relative pertinenze. 

    La detrazione è attualmente del 36% e sale al 50% nel caso in cui il beneficiario sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per gli interventi effettuati sulla casa adibita ad abitazione principale.

    Quando cambia la titolarità dell’immobile, specifica l'agenzia, le quote di detrazione non fruite dal titolare originario dell’agevolazione vengono trasferite al nuovo proprietario, che potrà beneficiarne per i successivi periodi d’imposta salvo diversi accordi tra le parti interessate. 

    Se il trasferimento avviene mortis causa del contribuente con diritto di detrazione, lo sconto Irpef passa, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

    Successione ereditaria immobile: quando gli eredia suberntrano nei bonus edilizi

    L'agenzia evidenzia che come più volte ricordato anche da altri documenti di prassi, per usufruire dell’agevolazione la detenzione materiale e diretta dell’immobile acquisito deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. 

    Quindi l’erede non può utilizzare le rate residue per le annualità in cui, ad esempio, l’immobile è locato o concesso in comodato anche se soltanto per una parte dell’anno.

    Tuttavia, si precisa che la norma non prevede che per usufruire della detrazione “ereditata” la detenzione dell’abitazione debba sussistere necessariamente nell’anno stesso di apertura della successione. 

    Ciò che conta è che la condizione di detenzione materiale e diretta del bene esista per tutto il periodo d’imposta in cui l’erede beneficerà delle quote residue

    Come ha precisato la Circolare n. 17/2023 il nuovo proprietario “al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza”.

    Pertanto con la il principio di diritto in oggetto l’Agenzia evidenzia che:               

    • se nell’anno di apertura della successione nessun erede detiene materialmente e direttamente l’immobile, ad esempio perché è locato o dato in comodato a terzi, non sarà possibile usufruire per quell’anno della relativa quota di detrazione
    • se negli anni successivi uno o più eredi acquisiscono la detenzione materiale e diretta dell’immobile, gli stessi potranno beneficiare delle eventuali quote annuali residue.

    Inoltre si precisa ancora che, comunque, è necessario che l’erede detenga l’immobile per l’intero periodo d’imposta in cui applica la detrazione e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre del periodo di riferimento. In pratica, se l’acquisizione è avvenuta in corso d’anno, per quel periodo d’imposta la detrazione salta.

    Qualora il numero di eredi che detengono materialmente e direttamente l’immobile varia da un anno all’altro, anche il diritto alla detrazione deve essere ripartito proporzionalmente tra loro per ciascun periodo in base alla detenzione effettiva.

    L’Amministrazione finanziaria, specifica concludendo che le suddette regole sono valide anche per le quote non usufruite dal defunto di altre detrazioni fiscali e in particolare per: superbonus, ecobonus e bonus verde. 

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    CPB: in scadenza, arrivano altri chiarimenti ADE

    L'agenzia delle entrate il 25 settembre ha pubblicato tre nuove FAQ per il concordato preventivo biennale in scadenza domani 30 settembre.

    Vediamo di seguito i tre chiarimenti riguardanti:

    1. l'adesione alla edizione in corso, da parte di una STP e dei suoi soci che hanno già aderito nel 2024-2025,
    2. adesione di uno studio e dei suoi associati con partita Iva autonoma nel biennio 2025-2026, se uno dei partecipanti è escluso dall’applicazione degli Isa nel 2024,
    3. adesione di una ditta individuale che che ha ceduto un ramo d'azienda nel 2024 quando aveva già aderito alla edizione dell'anno scorso.

    Occore ricordare che con l’introduzione delle lettere b-quinquies) e b-sexies) all’articolo 11, comma 1, del Dlgs n. 13/2024, il quadro normativo del concordato preventivo biennale (Cpb) prevede nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti.

    Le lettere b-quinquies) e b-sexies) introducono due ipotesi di esclusione dal Cpb:

    • b-quinquies) – riguarda i contribuenti che, nel periodo d’imposta precedente, hanno dichiarato redditi di lavoro autonomo (articolo 54, comma 1, Tuir) e contemporaneamente partecipato a un’associazione professionale o società tra professionisti. L’esclusione non opera se sia il contribuente che l’associazione/società aderiscono al Cpb per gli stessi periodi d’imposta.
    • b-sexies) – si applica alle associazioni o società tra professionisti che non vedano l’adesione al Cpb, per gli stessi periodi d’imposta, da parte di tutti i soci o associati che dichiarano redditi di lavoro autonomo.

    Ora vediamo i chiarimenti.

    Associato di Studio: può aderire se lo studio ha aderito nel 2024-2025?

    La replica ADE è affermativa, gli associati con partita Iva individuale che non hanno aderito al Cpb nel biennio 2024-2025 possono farlo nel biennio successivo, a condizione che lo studio professionale rinnovi la propria adesione al Cpb per il periodo d’imposta 2026. In tal caso, gli effetti del concordato si producono regolarmente.

    Inoltre veniva domandato se può aderire lo studio nel biennio 2025-2026 se gli associati hanno già aderito nel 2024-2025
    Anche qui la risposta è positiva. Lo studio professionale può aderire al Cpb nel biennio 2025-2026, purché gli associati rinnovino la propria adesione per il periodo d’imposta 2026. La sincronia tra le adesioni è essenziale per evitare le cause di esclusione previste dalle nuove disposizioni.

    E viene anche precisato che in entrambe le ipotesi, il mancato rinnovo dell’adesione al Cpb da parte dell’associazione o dei singoli associati comporta una causa di cessazione, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettere b-quinquies) e b-sexies) del Dlgs n. 13/2024.

    Studio e Associati con PIVA autonoma: possono aderire se un partecipande è escluso da ISA?

    La replica delle Entrate è affermativa, l’adesione al Cpb è possibile per lo studio associato e per gli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso.

    La condizione per accedere è che il soggetto applichi gli Isa; chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l’accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili.

    Cessioni di ramo d’azienda in ditta individuale nel 2024: è soggetta a causa di cessazione?

    Veniva domandato se una ditta individuale che ha aderito al Cpb per il biennio 2024/2025 e ha ceduto un ramo d’azienda a fine 2024 è soggetta alla causa di cessazione prevista dall’articolo 21, lettera b-ter del decreto istitutivo del concordato preventivo biennale.
    La risposta è negativa la causa di cessazione non si applica. Sebbene la cessione di ramo d’azienda sia assimilabile al conferimento (che è causa di cessazione per società ed enti), la norma fa riferimento esplicito solo a “società ed enti” e non alle imprese individuali. Pertanto, per le ditte individuali, tale causa di cessazione non opera.

  • Ipotecaria e catastali

    Istanza rettifica dati catastali: via dal 24 settembre

    Le Entrate informano che dal 24 settembre è attivo il nuovo servizio web per le istanze di rettifica dei dati catastali.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n 161919 del 2 aprile si dava attuazione a quanto previsto dalla Riforma Fiscale per la digitalizzazione del Catasto.

    In particolare, si da attuazione alle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il servizio “Istanza rettifica dati catastali”.

    Istanza rettifica dati catastali: in arrivo il servizio online

    A decorrere dal 24 settembre è disponibile, nell’area riservata dello stesso sito, il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione online delle istanze di rettifica dei dati catastali.

    L’area riservata è accessibile previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.

    Istanza rettifica dati catastali: modalità

    Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di cui si tratta e osservando una delle seguenti modalità alternative

    • a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili previo accesso all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1.;
    • b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata con una delle modalità indicate, trasmette l’istanza di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2005. 

    L’applicazione “Istanza rettifica dati catastali” consente di correggere o precisare i dati catastali relativi agli immobili presenti in tutte le province del territorio nazionale ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è gestito, su delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano. L’aggiornamento potrà riguardare sia i dati dell’immobile come la correzione dell’indirizzo, degli identificativi catastali ecc. sia quelli dei titolari del diritto reale (errori sulle quote dei diritti reali, domande di volture non registrate, ecc.).

    Istanza rettifica dati catastali: beneficiari del servizio

    Il servizio può essere utilizzato dai rappresentanti di persone fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto 2.1, lett. a). 

    La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Conto Termico 3.0: incentivi MASE per efficienza energetica e rinnovabili

    Pubblicato in GU n. 224 del 26 settembre 2025 il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025 che aggiorna la disciplina del cosiddetto “conto termico”, introducendo misure di semplificazione e potenziamento. 

    Scarica il testo del Decreto MASE del 07.08.2025 e Allegati | "Conto Termico 3.0" 

    L’obiettivo è favorire la riqualificazione energetica degli edifici e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con coerenza rispetto al PNIEC e al percorso di decarbonizzazione del settore civile.

    Il provvedimento individua come beneficiari amministrazioni pubbliche, soggetti privati operanti nel terziario e imprese, introducendo meccanismi differenziati di sostegno.

    È inoltre previsto un aggiornamento periodico delle regole di incentivo mediante successivi decreti ministeriali.

    Conto Termico 2025: interventi per incremento efficienza energetica degli edifici

    Il Titolo II del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni volti a migliorare l’efficienza energetica del patrimonio edilizio esistente, indicando chiaramente chi può accedere agli incentivi e quali sono le tipologie di opere ammesse al finanziamento.

    Soggetti ammessi (art. 4)

    Il decreto individua due principali categorie di beneficiari:

    • Amministrazioni pubbliche, che possono presentare domanda per interventi su edifici di loro proprietà o gestione.
    • Soggetti privati, limitatamente però agli edifici che rientrano nell’ambito terziario (uffici, negozi, alberghi, strutture ricettive, capannoni e altre attività non residenziali). Non sono quindi agevolati gli interventi su abitazioni private.

    Sono inoltre equiparati alle amministrazioni pubbliche gli enti del Terzo settore non economici: associazioni, fondazioni e realtà senza scopo di lucro che non svolgono attività di carattere commerciale. Questa previsione amplia la platea dei beneficiari, garantendo che anche organizzazioni non profit possano usufruire del sostegno statale.

    Tipologie di interventi incentivabili (art. 5)

    L’elenco degli interventi ammessi è piuttosto articolato e riguarda diversi aspetti della riqualificazione energetica:

    • Isolamento termico delle superfici opache (pareti, coperture, solai), anche congiunto all’installazione di sistemi di ventilazione meccanica.
    • Sostituzione di infissi e serramenti che delimitano gli ambienti climatizzati.
    • Schermature solari e sistemi di ombreggiamento, fissi o mobili, per finestre esposte da Est-Sud-Est a Ovest, al fine di ridurre i carichi termici estivi.
    • Trasformazione degli edifici in “edifici a energia quasi zero” (nZEB), con standard energetici molto elevati.
    • Sostituzione degli impianti di illuminazione interni ed esterni con sistemi a maggiore efficienza.
    • Building automation: installazione di sistemi per la gestione e il controllo automatico degli impianti termici ed elettrici, compresi strumenti di termoregolazione, contabilizzazione del calore e raccolta/elaborazione dei dati.
    • Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, installabili anche in spazi aperti al pubblico, a condizione che siano realizzate insieme alla sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore elettriche.
    • Impianti fotovoltaici con sistemi di accumulo e opere di allacciamento, anch’essi ammessi solo se abbinati alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche.

    Tutti questi interventi sono incentivabili solo se realizzati su edifici esistenti e dotati di impianto di climatizzazione e devono rispettare le condizioni tecniche stabilite negli allegati I e II del decreto. Inoltre, le spese riconosciute come ammissibili sono quelle specificate dall’articolo 6.

    Conto Termico 2025: interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili

    Il Titolo III del Decreto MASE 7 agosto 2025 disciplina gli interventi di piccole dimensioni destinati alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili e da sistemi ad alta efficienza, fissando sia i soggetti ammessi sia le tipologie di interventi incentivabili.

    Soggetti ammessi (art. 7)

    La platea dei beneficiari è ampia e include:

    • Amministrazioni pubbliche, con la possibilità di intervenire su edifici e strutture di loro proprietà.
    • Soggetti privati, non solo per il comparto terziario (uffici, negozi, alberghi, capannoni, ecc.), ma anche per il settore residenziale, a differenza di quanto previsto per gli interventi di mera efficienza energetica (artt. 4 e 5).
    • Enti del Terzo settore senza scopo di lucro, assimilati alle amministrazioni pubbliche, in modo da garantire pari accesso alle agevolazioni.

    Tipologie di interventi incentivabili (art. 8)

    Gli incentivi coprono una gamma molto ampia di soluzioni tecnologiche per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili. In particolare, sono ammessi:

    • Pompe di calore elettriche o a gas alimentate da energia aerotermica, geotermica o idrotermica, installate in sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento. Per gli impianti più grandi (oltre 200 kW) è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
    • Sistemi ibridi o bivalenti a pompa di calore, che combinano diverse fonti di produzione termica. Anche in questo caso, sopra i 200 kW scatta l’obbligo di contabilizzazione.
    • Caldaie a biomassa per edifici, serre o fabbricati rurali, nonché per processi produttivi o per reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento. Sono ammessi anche sistemi ibridi factory made che integrano pompe di calore.
    • Impianti solari termici, destinati alla produzione di acqua calda sanitaria o all’integrazione del riscaldamento. Possono essere abbinati a sistemi di solar cooling o a processi produttivi. Per campi solari oltre i 100 m² è obbligatoria la contabilizzazione del calore.
    • Scaldacqua a pompa di calore, in sostituzione degli scaldacqua elettrici o a gas tradizionali.
    • Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficienti, come alternativa sostenibile alla sostituzione del generatore interno.
    • Unità di microcogenerazione alimentate da fonti rinnovabili, installate in sostituzione totale o parziale degli impianti esistenti.

    Un aspetto rilevante è che il decreto riconosce come incentivabili anche gli interventi finalizzati a produrre calore per usi produttivi (industriali, artigianali, agricoli), nonché per impieghi specifici come il riscaldamento di piscine o di strutture wellness.

    Condizioni e rendicontazione

    Gli interventi devono rispettare le condizioni tecniche e i parametri stabiliti negli allegati I e II del decreto, mentre le spese ammissibili sono disciplinate dall’art. 9. Inoltre, nei casi in cui sia prevista la contabilizzazione del calore, il soggetto responsabile è tenuto a trasmettere al GSE le misure dell’energia termica prodotta annualmente e utilizzata.

    Allegati: