• Oneri deducibili e Detraibili

    730/2025: tutte le detrazioni per le spese per cane guida

    Per provvedere alla dichiaraizone dei redditi dei pensionati e dipendenti Modello 730/2025 anno di imposta 2024 le Entrate hanno pubblicato tutte le regole: scarica qui modello e istruzioni.

    Vediamo dove indicare le spese sostenute nel 2024 per i cani guida ai fini della detraibilità delle spese tanto di acquisto dell'animale quanto di mantenimento dello stesso.

    730/2025: detrazione spese acquisto cane guida

    Nle Modello 730/2025 il Quadro E al Rigo E5 ospita le spese per l’acquisto di cani guida.
    Il rigo E5 va compilato come segue:

    La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale.
    La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
    L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

    730/2025: spese per il mantenimento del cane guida

    Sempre nel Quadro E ma al Rigo E81 vanno indicate le spese di mantenimento ai fini della detrazione.

    Tale casella va barrata per usufruire della detrazione forfetaria di 1.000 euro. 

    La detrazione spetta esclusivamente al cieco (e non anche alle persone di cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere
    dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta. 

    Attenzione al fatto che dall’anno d’imposta 2020 la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

    Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.

  • Ipotecaria e catastali

    Censimento catastale per campeggi: aggiornamento rendite entro il 16.06

    Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono presentare:

    • atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento della mappa catastale (entro il 15 giugno che essendo domenica slitta al giorno successivo lunedì 16.)
    • atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati.

    Ciò a seguito delle novità introdotte dal 1° gennaio 2025, dalla Legge di conversione del DL Omnibus, pubblicata in GU n 236 dell'8 ottobre.

    In sintesi il decreto omnibus convertito con la legge 143/2024, prevede all’articolo 7-quinquies nuove modalità di censimento catastale per le strutture ricettive all’aperto, quali principalmente i campeggi censiti nella categorie speciale D/2, finalizzate al calcolo della rendita catastale.

    Leggi anche Strutture all'aperto: regole per aggiornare le rendite catastali.

    Riaccatastamento strutture ricettive all’aperto entro il 16 giugno

    Dal 1 gennaio, da un lato, per le strutture che siano dotate di cosiddette case mobili, manufatti che possano essere spostati, non necessita la rappresentazione nella cartografia catastale ed il loro costo non contribuisce nel calcolo della rendita catastale; dall'altro i valori necessari alla stima della rendita catastale delle strutture ricettive all'aperto sono aumentati, rispetto ai valori di mercato ordinariamente attribuiti:

    • dell'85%, per le aree attrezzate per gli allestimenti mobili suddetti,
    • del 55%, per le aree non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti.

    Gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, devono presentare:

    • atti di aggiornamento geometrico per l'aggiornamento della mappa catastale (entro il 15 giugno 2025)
    • atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati.

    Attenzione al fatto che, in caso di mancata presentazione dei suddetti atti di aggiornamento, l’Agenzia delle entrate richiederà la presentazione ai soggetti titolari degli atti di aggiornamento, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

    E' prevista la redazione d’ufficio dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti dal comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    Infine si prevede che, per l'anno di imposta 2025, per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2025, le rendite catastali rideterminate avranno effetto dal 1° gennaio 2025, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 745, della legge n. 160 del 2019, che, per le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, prevede la decorrenza degli effetti a partire dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

  • Dichiarazione 730

    730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale

    Il Modello 730/2025 serve per la dichiarazione dei redditi dei dipendenti e pensionati.

    Il modello, con le relative istruzioni, è stato pubblicato dall'Agenzie delle Entrate al fine di dichiarare i redditi dell'anno d'imposta 2024. Scarica qui Modello 730/2025 e istruzioni.

    Vediamo cosa si intende per spese di assistenza personale e a quale detrazione danno diritto.

    730/2025: come detrarre le spese per assistenza personale

    Le spese per assistenza personale vanno tra le altre spese detraibili nel Quadro E ai righi da E8 a E10.

    Ricordiamo che ai Righi da E8 a E10 vanno indicate le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” della Certificazione Unica contraddistinte dai codici da 8 a 48 e 99, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento, le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento, le spese contraddistinte dal codice 71, per le quali spetta la detrazione del 30 per cento, le spese contraddistinte dal codice 76, per le quali spetta la detrazione del 35 per cento, le spese contraddistinte dal codice 81, per le quali spetta la detrazione del 90 per cento.

    In base alle istruzioni al modello 730 nei quadro E ai righi preposti, per le spese di assistenza personale, va utilizzato il codice "15" nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 

    Attenzione al fatto che sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che:

    • non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, 
    • di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti,
      può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa.

    Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

    La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie

    La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico.

    Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importomassimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. 

    Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

    Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l’assistenza:

    • se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare non può superare 2.100 euro,
    • se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

    Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza.

    Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale

    di quest’ultimo.

  • Legge di Bilancio

    Polizza catastrofale imprese: il MIMIT chiarisce i beni da assicurare

    Sul sito del MIMIT sono presenti delle FAQ con chiarimenti sull'obbligo di polizze catastrofali per le imprese.

    Si tratta del nuovo obbligo per le PMI e grandi imprese introdotto dalla Leggi di Bilancio 2024 e ancora in fase di assestamento.

    Il Parlamento ha da poco approvato la legge di conversione del DL n 39/2025 (testo ora atteso in GU) che ha ridisegnato il calendario dell'adempimento. In proposito leggi: Polizza catastrofale imprese: il calendario 2025-2026.    

    Ricordiamo inoltre che l'adempimento ha visto diversi confronti tra le parti in causa fino alla pubblicazione del Decreto MIMIT n 18/2025 con tutte le regole attuative.

    Sinteticamente ricordiamo che, devono assicurarsi tutte le imprese con sede legale in Italia e quelle con sede legale all’estero ma con una stabile organizzazione di servizi in Italia per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, sia nella sezione obbligatoria che in quella facoltativa, secondo il codice civile e le leggi vigenti, ad esclusione delle imprese agricole di cui all’art. 2135 c.c..

    Vediamo chi deve provvedere e per quali beni.

    Polizza catastrofale imprese: le FAQ del MIMIT

    Il comma 102 dell art 1 della L. 213/2023 stabilisce che “dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione […] si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”. 

    La disposizione, come si legge, non esplicita quali siano le agevolazioni il cui accesso è negato alle imprese inadempienti, né se l’inadempimento causi esclusione totale o parziale dall'agevolazione.

    Il MIMIT con una delle FAQ in oggetto ha chiarito che è la singola Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione a dare attuazione alla disposizione, “definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo 1 del decreto legge 31 marzo 2024, n. 39”.

    In pratica ciascun Ministero o PA dovrà emanare un provvedimento attuativo con le regole di esclusione come conseguenze della mancata stipula della polizza catastrofale.

    Viene chiarito che il Ministero “è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti”. 

    Inoltre è chiarito che, le sanzioni operano dal “provvedimento attuativo” quindi quanto stabilito dall'art 1 comma 102 della Legge 213/2023 non è retroattivo e non si applica a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici ottenuti dalle imprese prima dello scadere dei termini previsti dal DL n 39/2025 .

    In dettaglio si riportano i due chiarimenti integrali:

    1. La disciplina recata dall’articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 non ha carattere autoapplicativo. Il comma 102 dell’articolo 1 stabilisce, infatti, che dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese “si deve tener conto” nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche, senza determinare in maniera perentoria quali siano gli effetti di tale valutazione. Ne consegue che ciascuna Amministrazione titolare di misure di sostegno e agevolazione è chiamata a dare attuazione alla citata disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in argomento in relazione alle proprie misure coerentemente con le tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
      Per quanto attiene alle misure di propria competenza, questo Ministero è orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempimenti. Tale indicazione dovrà comunque essere recepita nella disciplina normativa relativa a ciascun incentivo. La causa di esclusione opererà per le domande presentate a decorrere dalla data del predetto provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa della misura di agevolazione tenendo conto delle tempistiche recate dall’articolo1 del decreto legge 31 marzo 2024, n.39.
    2. Per quanto esposto in risposta alla precedente domanda, la valutazione in merito all’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubblici, connessa alla mancata stipula da parte dell’impresa della polizza assicurativa opera dalla data del provvedimento di adeguamento e di recepimento della previsione di cui alla legge n. 213 del 2023 nell’ambito della disciplina normativa del contributo, sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata. 

    Ricordiamo di seguito alcuni chiarimenti che sono stati invece pubblicati da ANIA associazione nazionale delle imprese di assicurazioni che sul tema ha pubblicato un documento riepilogativo di regole e risposte ai dubbi frequenti.

    Polizza rischi catastrofali imprese: quali beni sono inclusi?

    Il MIMIT con la FAQ n 1. con la quale si chiedeva:

    Qualora l’impresa non abbia terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali di proprietà, ma utilizzi tali beni per la propria attività di impresa ad altro titolo (ad esempio affitto o leasing), su chi grava l’obbligo di stipulare la polizza per i danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali? ha replicato quanto segue.

    Come chiarito dalla norma di interpretazione autentica di cui all’art. 1-bis comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 2024, n. 189 l'oggetto della copertura assicurativa per i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

    Il riferimento all’art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, pertanto, deve essere inteso come un rinvio ai beni ivi elencati, ai fini della loro identificazione. L’imprenditore, dunque, deve assicurare tutti i beni impiegati nell’esercizio dell’impresa e rientranti nei numeri 1), 2) e 3) sezione Attivo, voce B-II, di cui all’art. 2424 c.c., anche se sugli stessi l’impresa non ha il diritto di proprietà, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

    Polizza rischi catastrofali imprese: come adeguare una polizza appena rinnovata?

    Veniva domandato se, per le polizze già rinnovate alla data di pubblicazione del decreto, l’adeguamento delle condizioni di polizza deve avere effetto, in caso di premio annuale frazionato, alla scadenza infra-anno oppure alla scadenza annuale del contratto.           Con FAQ ANIA ha replicato che se il pagamento del premio è annuale, la polizza potrà essere adeguata alle nuove disposizioni di legge al primo rinnovo utile; se invece il premio annuale è frazionato/rateizzato, l’adeguamento potrà avvenire al primo step di quietanza utile (conformemente a quanto previsto dall’art. 11, commi 1 e 2, del DM n. 18/2025 attuativo della legge).

    Polizza rischi catasfrofali imprese: quali eventi naturali vanno assicurati?

    Veniva domandato quali eventi naturali (rischi) rientrano nella copertura obbligatoria.                                                          ANIA ha specificato che i rischi da assicurare sono:

    • alluvione,
    • esondazione,
    • inondazione,
    • sisma
    • frane

    intendendosi per tali eventi naturali:

    alluvione: nella polizza dovrà essere prevista, per questi eventi, la seguente definizione: “fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali”.

    sisma: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma”.

    frana: nella polizza dovrà essere prevista, per questo evento, la seguente definizione: “movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versamento o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua”.  

    Attenzione al fatto non possono essere considerati “alluvione/inondazione/esondazione”, e quindi sono esclusi dalla polizza obbligatoria, i seguenti eventi: “la mareggiata; la marea; il maremoto; la penetrazione di acqua marina;

    la variazione della falda freatica; l’umidità; lo stillicidio; il trasudamento; l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”)”.

    Inoltre, sono escluse “la mancata o anomala produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, se non connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sul fabbricato assicurato e qualsiasi altra causa derivante dall'intervento diretto o indiretto dell'uomo”.

  • Adempimenti Iva

    IVA fotografie: cessioni da parte di soggetti diversi da autori, eredi, legatari

    Con la Risposta a interpello n 140 del 22 maggio le Entrate si occupano di chiarire il trattamento IVA delle cessione di fotografie ''oggetti d'arte'' da parte di soggetti diversi dagli autori, eredi o legatari.

    IVA fotografie: cessioni da parte di soggetti diversi dagli autori

    L'istante opera nel settore della realizzazione e della vendita di opere d'arte uniche o multiple, dipinti, disegni, illustrazioni, fotografie di arte, ecc. Svolge attività di vendita di opere fotografiche in vari negozi e gallerie in Italia, la sua attività consiste nella produzione e cessione di fotografie scattate dall'artista, a cui è legata da un rapporto di lavoro dipendente. 

    Le opere sono realizzate presso laboratori professionali sotto la sua supervisione e offerte ai clienti in varie finiture e dimensioni; e ogni opera è unica e personalizzata, quindi non è presentata o venduta a soggetti diversi dal cliente che l'ha richiesta. 

    Nella maggior parte dei casi, tra l'altro, è in un unico esemplare e solo raramente viene realizzata in numero superiore all'unità; tutte le opere sono accompagnate da un certificato di autenticità e, ove realizzate in un numero superiore all'unità, anche numerate.
    Il cliente richiede un'opera unica e non ripetibile, ma può essere stampata in numero superiore all'unità ma mai superiore a trenta.
    Una volta svolte tutte le operazioni necessarie alla realizzazione della fotografia, dettagliatamente descritte nell'istanza, l'opera è stampata su carta fotografica, l'immagine ritagliata con una taglierina e in seguito inserita in una busta, unitamente al certificato di autenticità, nel quale sono indicati nome del cliente, data di produzione, firma del fotografo e numerazione degli scatti.
    L'Istante chiede se possa assoggettare all'aliquota IVA del 10 per cento la cessione delle fotografie realizzate dall'artista, suo lavoratore dipendente, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 39 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 e dal n. 127 septiesdecies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
    L'istante inoltre, allo scopo di sviluppare la propria attività economica, valorizzando i progressi tecnologici intervenuti nel settore dei processi di stampa, intenderebbe proporre alla propria clientela la possibilità di acquistare l'opera fotografica su supporti diversi dalla carta, quali ad esempio il vetro, il metallo o il tessuto. 

    Chiede se il trattamento IVA possa applicarsi anche alle fotografie stampate su supporti diversi dalla carta, fermo restando il rispetto delle condizioni comunque previste dalla normativa.

    IVA fotografie: chiarimenti ADE sulla cessione da terzi

    Le Entrate evidenziano che il numero 127 septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento alle cessioni di «oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. enfasi aggiunta)». In base alla lettera a) della tabella citata, rientrano tra gli oggetti d'arte le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto».
    Come chiarito nella risposta n. 188 del 12 aprile 2022, tale disposizione riprende esattamente quanto previsto dal punto 7) dell'Allegato IX, parte A, della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE che comprende, tra gli ''Oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato di cui all'articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4)'' le «fotografie eseguite dell'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto.
    Secondo la Corte di Giustizia, ''… Per essere considerate oggetti d'arte che possono beneficiare dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), (…), le fotografie devono … essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell'amministrazione tributaria nazionale
    competente, del loro carattere artistico'
    '
    Richiamata brevemente la disciplina di riferimento, si osserva che l'Istante motiva principalmente l'applicazione dell'aliquota agevolata IVA con l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, dell'articolo 103 della Direttiva IVA a opera dell'articolo 1, n. 6) della Direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022.
    Il citato articolo 103 riconosceva agli Stati Membri la possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta alle cessioni di oggetti d'arte se: 

    • a) «effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;» o
    • ppure se b) «effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo rivenditore, quando gli oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto alla detrazione totale dell'IVA».

    Allo stato attuale, dunque, per l'articolo 98 della Direttiva IVA gli Stati Membri possono applicare un'aliquota IVA ridotta non inferiore al 5 per cento «…unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi elencate nell'allegato III», che al numero 26) contempla le «cessioni di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato elencati nell'allegato IX (n.d.r. enfasi aggiunta), parti A, B e C;»

    Il citato allegato IX, nella parte A, riporta al numero 7) le «fotografie eseguite dall'artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto; (…)». Nello stesso tempo l'articolo 311, paragrafo 2, della Direttiva IVA consente agli Stati Membri di «non considerare «oggetti d'arte» gli oggetti indicati nell'allegato IX, parte A, punti 5), 6) e 7)».

    A livello Nazionale, specifica l'agenzia, è intervenuta la legge 9 agosto 2023, n. 111 che, all'articolo 7, nel fissare i ''Principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto'' delega, tra l'altro, il Governo entro 24 mesi a «e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione; (…) ».

    Tale disposizione a oggi non risulta attuata In attesa, dunque, dell'attuazione della citata legge delega, allo stato attuale l'aliquota IVA ridotta del 10 per cento invocata dalla Società non può essere riconosciuta perché circoscritta dal n. 127 septiesdecies in conformità agli articoli 98 e 311 della Direttiva IVA alle cessioni degli «oggetti d'arte di cui alla lettera a) (nel caso di specie fotografie, alle condizioni già sopra indicate n.d.r.) … (n.d.r. effettate) dagli autori, dai loro eredi o legatari (n.d.r. enfasi aggiunta)».

    D'altra parte che l'intento del legislatore sia stato quello di agevolare solo questi precisi soggetti emerge anche dall'articolo 3, quarto comma, lettera a) del Decreto IVA che, con la medesima dizione, colloca fuori campo IVA « a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, (…)»

    L'IVA è pertanto quella ordinaria al 22%.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: rivalutazione dei terreni

    Il Modello 730/2025 per i dipendenti e i pensionati, va inviato entro il 30 settembre prossimo e a tal proposito le entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 68478/2025 con le specifiche tecniche per l'invio. Vediamo dove va indicata la rivalutazione dei terreni.

    Modello 730: dove e come indicare la rivalutazione dei terreni

    Il Quadro M del Modello 730/2025 contiene informazioni relative a redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all’opzione per l’imposta sostitutiva pensionati esteri. Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ai premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.

    Le istruzioni al modello specificano tra le novità che, quest'anno vi è stato un ampliamento della platea del 730 che può essere utilizzato anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali prima era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:

    • redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
    • plusvalenze di natura finanziaria (quadro T).

    In particolare, nella terza sezione B del Quadro M occorre indicare altri dati (premi per assicurazione sulla vita in caso di riscatto del contratto, rivalutazione dei terreni e redditi derivanti da procedure di pignoramento.

    Qui vanno indicati i valori dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir rideterminati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282.

    Nei righi M76 e M77 devono essere distintamente indicate, per il periodo d’imposta 2024, le operazioni relative alla rideterminazione del valore: dei terreni edificabili,   dei terreni agricoli dei terreni oggetto di lottizzazione,  per i quali il valore di acquisto deve essere rideterminato con perizia giurata di stima da redigere entro il 30 novembre 2024 e per i quali l’imposta sostitutiva o la prima rata, nella misura del 16 per cento, è stata versata entro il 30 novembre 2024. 

    Il versamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato in un’unica soluzione oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data. 

    Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.

    I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso. In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.

    Nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.

    Nel caso di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree va distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi. 

    Per la compilazione del rigo, in particolare, indicare:

    • nella colonna 1 (Valore rivalutato), il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima; 
    • nella colonna 2 (Imposta sostitutiva dovuta), l’imposta sostitutiva dovuta;
    •  nella colonna 3 (Imposta versata), l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
    • nella colonna 4 (Imposta da versare), l’imposta residua da versare è pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
    • nella colonna 5 (Rateizzazione), va barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
    • nella colonna 6 (Versamento cumulativo), va barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.

  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU: le novità del Decreto sui tributi locali

    Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.

    Il testo introduce una maggiore autonomia fiscale per gli enti territoriali e opera una semplificazione degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.

    In particolare, si prevede anche per gli enti territoriali di incentivare l’adempimento spontaneo attraverso misure concrete: 

    • un sistema premiale per i contribuenti che pagano con addebito diretto in conto corrente; 
    • l’invio di lettere di compliance e di avvisi bonari prima di avviare accertamenti;
    • a possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.

    Come specificato sinteticamente dal comunicato stampa del CdM per le regioni, viene introdotto l’avviso di accertamento esecutivo, che accelera i tempi della riscossione, e si semplifica la gestione della tassa automobilistica. 

    Dichiarazione e sanzioni IMU: le novità in arrivo nel Dlgs sui tributi locali

    Il Decreto approvato in via preliminare, e pertanto passibile di modifiche, prevede maggiore proporzionalità nelle sanzioni su IMU, TARI, imposta di soggiorno e contributo di sbarco.

    In particolare, per l'IMU si vogliono semplificare gli adempimenti IMU, che saranno unificati in un unico modello telematico.

    In dettaglio l’articolo 26 in bozza inserisce una serie di semplificazioni, prendendo, innanzitutto, in considerazione il decreto MEF del 7 luglio 2023, con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU di cui all’art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del relativo prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della stessa legge.

    Le eventuali modificazioni delle fattispecie sono attualmente affidate, dal comma 765 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, ad un decreto del Ministro; è invece più opportuno, per ragioni di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi, che dette modifiche siano affidate ad un decreto direttoriale, dato che ormai l’impianto del nuovo sistema di approvazione delle aliquote IMU è stato attuato.

    Altro intervento di semplificazione riguarda gli adempimenti dichiarativi.

    Al fine di facilitare i contribuenti e l’attività di gestione delle dichiarazioni IMU da parte dei comuni, sono stati unificati gli adempimenti dichiarativi relativi all’IMU in un unico modello approvato con decreto direttoriale ed è stata prevista la trasmissione solo telematica della dichiarazione.

    E’ inoltre disposta l’integrazione del modello con gli adempimenti relativi agli immobili occupati abusivamente.

    In sintesi e in altre parole la dichiarazione IMU sarà solo quella ministeriale e sarà trasmessa unicamente per via telematica.

    Secondo le norme attuali la denuncia IMU deve essere presentata solo se vi sono dati, essenzialmente riferiti ad agevolazioni, non conosciuti né conoscibili dai Comuni, con indicazione chiara nelle istruzioni alla dichiarazione dei casi in cui la presentazione è obbligatoria.

    Se il testo del decreto non dovesse essere cambiato, le richieste da parte dei Comuni che in molti casi concreti non riescono a procurarsi i dati e quindi chiedono, ai fini delle agevolazioni IMU, la presentazione di una dichiarazione, non saranno più ammissibili, poiché l’unico adempimento sarà per l’appunto quello ministeriale, le cui istruzioni alla compilazione diventeranno le sole regole da seguire.

    Al momento il testo del decreto conferma l’obbligo dichiarativo per le seguenti agevolazioni:

    • a) alloggi sociali;
    • b) unità immobiliare esente di proprietà di appartenenti alle forze armate e agli altri soggetti indicati nell’articolo 1, comma 741, lettera c), numero 5, legge 160/2019;
    • c) immobili merce delle imprese costruttrici.

    Sanzioni IMU: le novità del Dlgs dei tributi locali

    Relativamente alla riforma del sistema sanzionatorio, si prevede:

    • Sanzione piena del 100% per l’omessa dichiarazione IMU, TARI e imposta di soggiorno (con minimo 50 euro);
    • Sanzione ridotta al 40% per la dichiarazione infedele;
    • Procedure uniformi anche per il contributo di sbarco.

    Le modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026 e si applicheranno solo alle violazioni commesse dopo tale data.

    Si attende ora il provvedimento definitivo, per delineare il dettaglio delle novità.