• Legge di Bilancio

    Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre novità per l'editoria, vediamo la norma in dettaglio.

    Misure per l’Editoria: novità dal 1° gennaio

    Con i commi 430 e 431 dell'unico articolo 1 di legge di bilancio, si recano misure in favore del settore dell’Editoria.
    In particolare in considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, si incrementa di 50 milioni di euro per il 2025 il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per la quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Inoltre si prevede che le risorse aggiuntive stanziate siano ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge n. 198 del 2016, con cui viene annualmente stabilita la destinazione delle risorse nell'ambito degli interventi a sostegno dell'editoria di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
    Ricordiamo che il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 198 del 2016, con la finalità di garantire l’attuazione dei principi costituzionali in materia di libertà e di pluralismo dell’informazione a livello nazionale e locale, ad incentivare l’innovazione dell’offerta informativa e lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell’informazione digitale.
    Nel Fondo unico confluiscono le risorse statali che la legislazione vigente destina alle diverse forme di sostegno dell’editoria quotidiana e periodica e dell’emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché una quota delle risorse derivanti dal canone di abbonamento alla televisione, fissate per legge, a partire dal 2021, nella misura di 110 milioni di euro in ragione d’anno (articolo 1, comma 2).
    Le risorse assegnate al Fondo sono ripartite annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’economia e finanze (articolo 1, comma 4), tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero delle imprese e del made in Italy, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza. 

    Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2024.
    Con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di specifica competenza della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l’informazione e l’editoria (art. 1, comma 6).

    Il riparto delle risorse del Fondo per l’anno 2024 è stato effettuato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2024.
    Sulla disciplina del Fondo è recentemente intervenuta la legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024),

  • Legge di Bilancio

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    La legge di bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio prevede tra le altre, novità per il credito transizione 4.0.

    Facciamo il punto su questa agevolazione per le imprese e vediamo cosa cambia per il 2025.

    Credito transizione 4.0: come cambia con la legge di bilancio

    Prima di specificare le modifiche che si stanno introducendo per il credito transizione 4.0, facciamo un riepilogo delle norme in vigore già prima della legge di bilancio 2025.

    L’articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 – legge n. 232 del 2016), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

    • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
    • 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
    • 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

    Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

    Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

    Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

    Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".

    Tutto ciò premesso, la legge di bilancio 2025:

    • con il comma 445 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 e in particolare, si limita la validità del credito di imposta di cui al comma 1057-bis al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
    • viene abrogato il comma 1058-ter e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “transizione 4.0” nei commi da 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063,
    • il comma 446 stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,
    • il comma 447 stabilisce una procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.
    • il comma 448 definisce una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-ter, della legge della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del made
      in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.

  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2025: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 305 Supplemento ordinario n. 43/L del 31.12.2024 la Legge di Bilancio 2025 (legge del 30.12.2024 n. 207) di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

    Scarica il testo Legge di Bilancio 2025 (legge del 30.12.2024 n. 207)

    Di seguito, una breve analisi dei principali interventi previsti.

    Legge di Bilancio 2025: riduzione della pressione fiscale

    Riforma IRPEF

    Confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

    • fino a 28.000 euro, 23%;
    • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
    • oltre 50.000 euro, 43%

    con modifiche alle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente.

    Incentivi fiscali per lavoratori a basso reddito

    Il comma 4 (comma 3 dell'ex articolo 2) prevede il riconoscimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

    • 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
    • 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
    • 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

    Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

    Legge di Bilancio 2025: politiche per il lavoro

    Taglio cuneo fiscale lavoratori dipendenti

    Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito,mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

    Incentivi assunzioni

    Il comma 399 (ex art. 70 della bozza della legge di bilancio) dispone una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.

    Legge di Bilancio 2025: sostegno alle famiglie

    Bonus natalità

    Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, il comma 206 (ex articolo 31) stabilisce che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

    Il beneficio è corrisposto per i figli di:

    • cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
    • ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, 

    residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico).

    Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda.

    Congedi parentali

    Il comma 217 (ex articolo 34 della bozza) prevede un incremento dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese aggiuntivo fino ai sei anni di età del bambino:

    • riguarda i lavoratori dipendenti e si applica a periodi entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia nel caso di adozioni o affidamenti.
    • l'indennità per congedo parentale è elevata all'80% della retribuzione per un massimo di due mesi, in alternativa ai genitori, successivamente a un primo mese già previsto

    Legge di Bilancio 2025: agevolazioni fiscali per la casa

    Il comma 54 (ex articolo 8 della bozza) modifica alcune disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per interventi sugli edifici, con un focus specifico su:

    • Recupero del patrimonio edilizio.
    • Riqualificazione energetica degli edifici.

    Modificando l’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, anticipa i termini della riduzione dal 36 al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici al 1° gennaio 2025.

    Si prevede una riduzione delle aliquote di detrazione per l'Ecobonus, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento. A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove aliquote saranno:

    • 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all'abitazione principale.
    • 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall'abitazione principale.
    • 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l'abitazione principale.
    • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall'abitazione principale.

    Queste modifiche rappresentano una significativa riduzione rispetto alle aliquote attuali.

    Dopo l'esame della Commissione Bilancio, è stata stabilita l'esclusione dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 

    Bonus mobili 2025

    Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene riconosciuta un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di:

    • mobili 
    • e di grandi elettrodomestici:
      • di classe non inferiore alla classe A per i forni, 
      • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
      • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, 

    finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

    Nuovo bonus elettrodomestici 2025

    Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 viene concesso un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente.
    Il contributo:

    • è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, 
    • fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, 
    • elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. 

    È possibile beneficiare dell’incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Beni ai dipendenti: dal 2025 valore medio o di costo

    Dal 2025, cambierà il metodo per determinare il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti dal datore di lavoro. Il decreto legislativo Irpef-Ires, approvato il 3 dicembre 2024, e recentemente  pubblicato in GU,  introduce modifiche all’articolo 51 del Tuir (Dpr 917/1986), che disciplina la rilevanza fiscale dei beni e servizi concessi ai dipendenti, ai loro coniugi e familiari a carico.

    Attualmente, l’articolo 51 prevede che i benefit concessi ai dipendenti siano fiscalmente rilevanti oltre un determinato limite: 258,23 euro annui. 

    Superata questa soglia, l’intero valore è tassabile. Per il 2024, questo limite è stato innalzato a mille euro, o duemila euro per dipendenti con figli a carico. 

    La Legge di Bilancio 2025, attualmente in fase di approvazione alle Camere  in discussione, prevede di prorogare questa misura.

     Ai fini del calcolo del limite, però,  è ovviamente fondamentale il valore da attribuire ai singoli beni anche per  ridurre il rischio di contestazioni fiscali. 

    QUI il testo del D.LGS 192 2024

    Valore dei beni ceduti la modifica del Decreto IRPEF IRES

    La disciplina vigente stabilisce che il valore dei beni ceduti ai dipendenti sia determinato in base al “valore normale”, ossia il prezzo mediamente applicato per beni o servizi simili in condizioni di libera concorrenza. Tale valore si può ricavare dai listini o dalle tariffe dei fornitori, e in mancanza di questi, dai listini delle Camere di commercio o dalle tariffe professionali, considerando gli sconti d’uso. Un metodo specifico si applica ai beni prodotti dall’azienda stessa,  che  vengono attualmente valutati al prezzo mediamente praticato nelle cessioni al grossista.

    La novità introdotta dal decreto legislativo Irpef-Ires elimina il riferimento al prezzo praticato al grossista per i beni prodotti dall’azienda. 

    Dal 2025, il valore sarà calcolato in base al prezzo medio applicato al medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione al dipendente. 

    Se questo parametro non è disponibile, si farà riferimento al costo sostenuto dal datore di lavoro per produrre o acquistare il bene.

    La modifica rappresenta un cambiamento significativo in quanto  viene ampliato l’ambito di applicazione, includendo sia i beni prodotti che i servizi erogati dall’azienda. La determinazione dell’imponibilità fiscale sarà basata sul prezzo effettivo applicato dal datore di lavoro, eliminando il riferimento al grossista, che spesso risultava inapplicabile. Inoltre, in assenza di un prezzo medio, si potrà utilizzare il costo effettivo sostenuto dall’azienda per produrre o acquisire il bene.

    La nuova norma è particolarmente vantaggiosa per i datori di lavoro quando i beni concessi ai dipendenti sono ancora in fase di sviluppo o non sono stati ancora immessi sul mercato. In questi casi, il valore di riferimento sarà il costo di produzione, generalmente più basso rispetto al prezzo di mercato. 

  • Ravvedimento

    Adempimento collaborativo: i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso

    Pubblicato in GU n. 295 del 17 dicembre 2024 il decreto del MEF del 6 dicembre 2024 che disciplina i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso a questo regime di adempimento collaborativo e le modalità operative per l’ammissione.

    Il regime di adempimento collaborativo o di “Cooperative compliance” è stato istituito con il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 recante Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23 (Dlgs 128/2015).

    Possono aderirvi i contribuenti dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario (“Tax Control Framework” o “TCF”) .

    Di seguito una panoramica dei punti principali.

    Regime di adempimento collaborativo: requisiti soggettivi

    Possono presentare domanda di adesione al regime di adempimento collaborativo:

    1. Soggetti con specifici requisiti di volume d’affari o ricavi:
      • 750 milioni di euro (dal 2024).
      • 500 milioni di euro (dal 2026).
      • 100 milioni di euro (dal 2028).
    2. Contribuenti che eseguono investimenti nuovi e hanno ricevuto una risposta favorevole all'interpello nuovi investimenti.
    3. Contribuenti appartenenti allo stesso gruppo di imprese se almeno un soggetto del gruppo soddisfa i requisiti dimensionali.
    4. Contribuenti facenti parte di un gruppo IVA qualora uno dei membri del gruppo sia già ammesso al regime.

    Regime di adempimento collaborativo: requisiti oggettivi

    Per accedere al regime di adempimento collaborativo, i soggetti devono dimostrare di possedere un sistema di controllo del rischio fiscale conforme alle disposizioni previste dal decreto. Questo sistema deve essere adeguato, integrato e certificato. In sintesi, i requisiti oggettivi richiesti sono:

    • un sistema Certificato da professionisti indipendenti (es. commercialisti).
    • basato su una chiara strategia fiscale approvata dai vertici aziendali.
    • in grado di rilevare, misurare, gestire e controllare i rischi fiscali.
    • supportato da una mappatura dei processi aziendali e dei rischi fiscali.
    • soggetto a un monitoraggio continuo e adattabile ai cambiamenti interni ed esterni.

    Regime di adempimento collaborativo: modalità di adesione

    La domanda di adesione deve essere inviata tramite apposito modello, reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate, sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata, e inviato alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC) [email protected].

    Per i soggetti non residenti privi di PEC il modello può essere inviato alla seguente casella di posta elettronica ordinaria [email protected].

    È necessaria una documentazione dettagliata che include:

    • Descrizione dell’attività.
    • Strategia fiscale approvata.
    • Documentazione del sistema di controllo del rischio fiscale.
    • Mappa dei processi aziendali e dei rischi fiscali.
    • Certificazione del sistema di controllo.

    Per i soggetti che presentano istanza nell’anno 2024, successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023 n. 221 e, comunque, per i soggetti che intendono estendere gli effetti dell’adesione al regime di adempimento collaborativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, comma 2, terzo periodo, del decreto, la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all’articolo 4, comma 5, lettera f), può essere predisposta e presentata all’Agenzia delle entrate, ad integrazione della domanda di adesione già trasmessa, entro il 31 dicembre 2025.

  • Riforma fiscale

    Adempimento Collaborativo: nuovo modello dal 17 dicembre

    Con il Provvedimento n. 450193 del 17 dicembre le Entrate approvano il Modello ultile per l'adempimento collaborativo di cui agli articoli 3 e ss. del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, con le relative istruzioni.

    Adempimento Collaborativo: nuovo modello dal 17 dicembre

    È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo” da utilizzare per la richiesta di adesione al regime a far data dal 17 dicembre.
    Il modello sostituisce quello approvato con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate prott. n. 54237 e 54749 del 14 aprile 2016 e successivamente modificato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153271 del 04 maggio 2022.
    Il modello è sottoscritto e presentato all’Ufficio Adempimento collaborativo della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello.
    Per i soggetti non residenti privi di PEC la domanda di accesso può essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

    Le Entrate precisano che il modello appena pubblicato aveva necessità di essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 attuativo delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128  come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n.221.
    In particolare, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n.221 ha esteso l’accesso al regime  dell’adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di  ricavi:

    •  a) a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro;
    •  b) a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro;
    •  c) a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro.

    Inoltre, sempre in relazione ai requisiti soggettivi, il decreto legislativo del 5 agosto 2024, n.  108, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento  collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato  preventivo biennale», del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, ha previsto l’estensione  del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale  insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi  dell’articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), e comma 2 del codice civile, a condizione che  almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis  dell’articolo 7 del decreto e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione,  misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell’articolo 4, comma  1-bis del decreto.

    Infine, in merito ai requisiti oggettivi, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023, n. 221, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all’articolo 4 del decreto, ai sensi dei quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute

    Con Risposta a interpello n 262 del 17 dicembre le Entrate chiariscono che l’opzione per ripartire in dieci quote annuali, di pari importo, la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non può essere esercitata se, pur non essendo stata indicata la prima rata della detrazione nella dichiarazione per i redditi 2022, è stata effettuata la cessione delle rate residue. Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute

    Un contribuente afferma di aver ceduto nel 2024, il credito relativo alla seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante per alcuni interventi con Superbonus (articolo 119 del Dl n. 34/2020). 

    La prima rata non è stata oggetto né di cessione né di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2022.

    Egli domanda ome utilizzare il credito non ceduto e non fruito.

    L’Amministrazione ricorda che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

    Il comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Tuir (inserito dal Dl n. 11/2023) stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.

    Condizione per l'opzione è che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
    Possono esercitare l'opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l'effetto che l'intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ciò per consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio.
    Nel caso di specie l’opzione non può essere esercitata dal momento che, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, è stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell'anno 2022. 

    Pertanto, chiarisce l’Agenzia, il contribuente può comunque presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione.

    Allegati: