• ISEE

    Bonus psicologico: l’INPS pubblica le graduatorie

    L'INPS avvisa della pubblicazione delle graduatorie per il bonus psicologico 2024.

    in paricolare con il messaggio n 2584 dell'11 luglio si comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande per l’anno 2024 relative allo stanziamento dei fondi per l’anno 2023, per l’erogazione del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, c.d. Bonus psicologo,sono state elaborate le graduatorie distinte per Regioni e Province autonome di residenza, come previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.I. 24 novembre 2023. 

    Dalla home page del portale dell’Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – Bonus psicologo”. 

    In tale pagina sono disponibili: 

    • la scheda informativa della misura, 
    • i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all’iniziativa 
    • e il link di accesso al servizio (“Utilizza il servizio”), per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS); 
    • una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

    Si ricorda che il beneficiario ha 270 giorni di tempo dalla data di pubblicazione del presente messaggio per usufruire del contributo per sostenere le sessioni di psicoterapia; decorso tale termine il codice univoco assegnato è automaticamente annullato d’ufficio.

    Si evidenzia infine che le domande con ISEE recante omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati nel messaggio n. 2133 del 5 giugno 2024, con la quale si concedevano 30 giorni di tempo per regolarizzare l'ISEE, sono state considerate improcedibili e, pertanto, non rilevate ai fini della redazione delle graduatorie.

    Bonus psicologico: gli importi in base all’ISEE

    Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
     Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto interministeriale del 24 novembre 2023, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, a decorrere dall’anno 2023, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:

    • a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
    • b) con un valore ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
    • c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.

    Bonus psicologico: i beneficiari

    Ai fini della concessione del Bonus psicologo, possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
    Il beneficio, a decorrere dall’anno 2023, è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:

    • residenza in Italia; 
    • valore ISEE in corso di validità, ordinario o corrente non superiore a 50.000 euro.

    Bonus psicologico: domande entro il 31 maggio

    La domanda per accedere al bonus psicologico 2023 poteva essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 18 marzo e fino al 31 maggio 2024 attraverso una delle seguenti modalità:

    • portale web, utilizzando l’apposito servizio on line raggiungibile sul sito dell’Istituto www.inps.it e accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2 o superiore,
    • Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);
    • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    Il messaggio n 1152 del 18 marzo specifica che dalla home page del sito web dell’Istituto il servizio dedicato al bonus psicologico è raggiungibile selezionando:

    • “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; 
    • una volta autenticati sarà necessario accedere alla prestazione in oggetto selezionando in “Le prestazioni” la voce Contributo sessioni psicoterapia domande 2024 Stanziamento fondi 2023”. 

    Attenzione al fatto che per le domande relative all’anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

    Si rammenta che, ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.

    Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato in sede di presentazione della domanda della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.

    Bonus psicologico: come viene erogato

    Al termine del periodo stabilito dall’Istituto per la presentazione delle domande ossia il 31 maggio prossimo, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. 

    Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale
    dell’INPS.
    L’esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione “MyINPS” del portale dell’Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
    In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
    Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. 

    L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.
    A partire dall’anno 2023, il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio comunicante il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del Bonus in oggetto e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. 

    Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate nel rispetto dell’ordine della graduatoria regionale o provinciale, individuando nuovi beneficiari cui si applicheranno le medesime disposizioni.
    Il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite nella Tabella 1 allegata al decreto interministeriale del 24 novembre 2023 e delle ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 22-bis del decreto-legge n. 145/2023.
    Le graduatorie sono valide fino a esaurimento delle risorse stanziate per l’anno di riferimento

  • Redditometro

    Nuovo Redditometro: cosa prevede

    La Commissione Finanze della Camera in data 10 luglio, riunitasi per valutazioni e pareri sui correttivi alla Riforma fiscale,  e in particolare su:

    • modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo,
    • modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari,
    • modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale;

    ha approvato e pubblicato il parere relativo all'atto n 170 con anche indirizzi al Governo sul Reddittometro.

    Sul Redditometro infatti, ricordiamo che nel mese di maggio, con decreto mef si era provveduto alla riattivazione dello strumento di controllo, per poi immeditamente sospenderlo per numerosi dubbi dello stesso Esecutivo.

    L'istituto era in attesa del parere e la commissione, specifica: Più in generale, rispetto alla riforma varata con la delega e all'obiettivo – condiviso da tutte le forze che sostengono l'Esecutivo – di ridefinire il rapporto tra fisco e contribuenti, nella solida prospettiva di avviare concretamente e con successo gli istituti dell'adempimento collaborativo e del concordato preventivo, la Commissione sollecita un intervento del Governo in materia di strumenti induttivi di ricostruzione del reddito affidati all'Agenzia dell'Entrate, da indirizzare esclusivamente verso le situazioni che presentano alti livelli di scostamento di congruità tra spese e redditi dichiarati, anche prevedendo soglie percentuali che riducano o eliminino la discrezionalità dell'Agenzia delle Entrate. 

    Sotto tale specifico profilo, la Commissione sollecita quindi il Governo a incrementare le tutele dei contribuenti, evitando di ripristinare strumenti e istituti a carattere induttivo di massa (come ad esempio il cosiddetto redditometro), ma definendo l'ambito esclusivamente sui singoli casi di contribuenti che presentano ex ante profili di rischio fiscale.

    Nuovo Redditometro: il decreto in gu

    Con il DM MEF del 7 maggio pubblicato in GU n 116 del 20 maggio, si torna a parlare di Redditometro.

    In particolare, le  disposizioni si  rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016 (di fatto dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018).

    Viene in sintesi riattivato lo strumento accertativo, dopo la sospensione disposta con l’articolo 10 del Dl 87/2018. 

    Con quest’ultima norma è stato abrogato il Dm 16 settembre 2015, con effetto dagli accertamenti riferiti al periodo d’imposta 2016, stabilendo anche che il nuovo decreto avrebbe dovuto essere fondato su di una metodologia elaborata con l’ausilio dell’Istat e delle associazioni dei consumatori. Da ciò discende l'emanazione del DM del 7 maggio 2024.

    Di seguito un riepilogo dei contenuti del decreto e anche esempi di spese soggette ai controlli del Fisco.

    ATTENZIONE: il presidente Giorgia Meloni, dopo il subbuglio generato dall'uscita del DM 7 maggio, ha dichiarato sui social di volere sospendere temporaneamente il decreto per apportare modifiche dopo aver dichiarato che il suo Governo non introdurrà mai un grande fratello fiscale ha specificato:  "Oggi ho incontrato il viceministro Leo, ci siamo confrontati sui contenuti e siamo giunti alla conclusione che sia meglio sospendere il provvedimento in attesa di ulteriori approfondimenti".

    Riepiloghiamo di seguito le regole del DM sul redditometro in attesa di novità dal MEF.

    dditometro: controlli su maggiori redditi anni d’imposta dal 2016

    Con il presente decreto è individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla  base  del quale, ai sensi del  quinto  comma  dell'art.  38,  del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  600,  può essere fondata la determinazione sintetica  del reddito complessivo  delle persone fisiche.
    Per elemento indicativo di capacità contributiva si intende:

    • la spesa sostenuta dal contribuente,
    • la propensione  al  risparmio determinata utilizzando anche l'archivio dei rapporti di cui all'art. 7, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  605.  

    L'elenco degli elementi è indicato nella tabella A che fa parte integrante del presente decreto.

    La tabella A  individua le informazioni utilizzabili per determinare gli  elementi indicativi di  capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria.

    La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di  beni  e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per  i quali non  si  dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

    Le spese, distinte per gruppi  e categorie di consumi del nucleo familiare  di  appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale  sulle  spese  delle   famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai  sensi  dell'art.  13 del decreto legislativo 6  settembre  1989,  n.  322, effettuata  su campioni  significativi  di  contribuenti   appartenenti  a   undici tipologie di  nuclei  familiari,  distribuite nelle cinque aree territoriali  in  cui  è suddiviso  il  territorio  nazionale.  

    Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella tabella B, che fa parte integrante del presente decreto.  

    Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

    Il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A è anche determinato considerando  la quota del risparmio formatasi nell'anno e non utilizzata per consumi, investimenti e altre spese.
    Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, in assenza di dati in anagrafe tributaria relativi alle spese indicate nella tabella A, per i beni e servizi che vengono considerati  essenziali  per  conseguire  uno  standard  di vita minimamente  accettabile per una famiglia con  determinate caratteristiche e se tali informazioni non sono acquisite in sede  di contraddittorio  con  il contribuente,  si  considera l'ammontare individuato dall'ISTAT quale spesa minima necessaria per posizionarsi al limite della soglia di povertà assoluta. 

    Tale soglia varia, per costruzione, in  base alla  dimensione  della  famiglia,  alla sua composizione per età alla ripartizione geografica e alla dimensione del comune di residenza rilevata dai  risultati dell'indagine sulle spese delle famiglie dell'Istituto nazionale di statistica.
    Ai fini della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, resta ferma la facoltà dell'Agenzia delle entrate di utilizzare, altresì, elementi di capacità contributiva diversi da quelli riportati nella tabella  A, qualora siano disponibili dati relativi ad altre voci di spesa sostenute dal contribuente.
    In ogni caso l'ammontare delle spese risultante dalle informazioni presenti in anagrafe tributaria o acquisite in sede di contraddittorio con il contribuente si considera sempre prevalente rispetto a quello calcolato induttivamente sulla base degli elementi di capacità contributiva indicati nella tabella A o sulla base delle spese desunte da studi e analisi socio-economiche di settore. 

    Nuovo redditometro: come si imputano le spese

    In merito alla imputazione delle spese al contribuente si prevede che fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del decreto, le spese si considerano sostenute dalla  persona  fisica  cui  risultano riferibili sulla base  dei dati  disponibili  o  delle  informazioni presenti in Anagrafe tributaria. 

    Si considerano,  inoltre,  sostenute dal contribuente, le spese effettuate dal  coniuge  e  dai  familiari fiscalmente a carico.
    Non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni  e  servizi  se  gli  stessi  sono relativi esclusivamente  ed effettivamente all'attività di impresa o  all'esercizio di  arti  e professioni, sempre  che tale   circostanza   risulti  da   idonea documentazione. 

    Nuovo Redditometro: esempi si spese soggette a controlli

    C'è di tutto tra le voci che l’amministrazione potrà utilizzare per verificare il reddito (presunto) dei contribuenti secondo il nuovo redditometro.

    Va evidenziato comunque che il contribuente potrà "difendersi"

    L’analisi, secondo le norme del decreto, partirà dai redditi 2016 (ma dovrebbe riguardare solo quelli dal 2018 in poi) e terrà conto degli elementi già presenti nell’anagrafe tributaria o di un livello minimo di spesa. 

    Il meccanismo, sinteticamente sarà i seguente:

    • il Fisco dai dati in suo possesso presume un reddito e chiede eventuali spiegazioni;
    • il contribuente ha facoltà di difendersi e di dimostrare che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo d’imposta;
    • si potrà sostenere, dimostrandolo, che le spese attribuite hanno un diverso ammontare e che la quota del risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso di anni precedenti.

    Dall'allegato A al decreto si tratterà di controlli sulle seguenti spese (l'elenco è a titolo di esempio, e non è esaustivo, si rimanda quindi alla tabella dell'allegato A per tutte le voci): 

    • spese per alimenti e abbigliamento;
    • mutuo e affitto, eventuale canone per il leasing immobiliare e le relative spese per pagare acqua e condominio e anche le spese per la manutenzione o per eventuali agenti immobiliari;
    • investimenti quali ad esempio azioni ai francobolli, oro; 
    • energia, spese per la casa e salute: l'amministrazione potrà prendere in esame anche se si è in possesso o meno di un riscaldamento centralizzato; verificate anche le spese per mobili, elettrodomestici e servizi per la casa; collaboratori domestici e altri beni e servizi per la casa;
    • trasporti: si prenderanno in considerazione le spese per assicurazione per la responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar e anche il pagamento del bollo;
    • comunicazioni e scuola: anche un nuovo cellulare e le relative bollette potranno essere all’esame insieme alle spese per l’istruzione;
    • tempo libero e cavalli: si verificheranno le spese per: giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione ed internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer.

    Si resta in attesa dopo la sospensione annunciata da Meloni di sapere quali saranno le modifiche al DM 7 maggio e quindi ai controlli sui redditi dei cittadini. 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Ft con sconto errate: cosa accade se ritrasmesse allo SdI oltre 12gg

    Con Risposta a interpello n 146/2024 le Entrate chiariscono che in presenza di errori su fatture inviate a dicembre 2023, se non si sana l'invio, pur sanando con ravvedimento la vilazione, la fattura non può essere retrodatata al 2023.

    Questa è la sintesi della risposta delle entrate, vediamo più dettagli in merito al caso di specie.

    Sconto in fattura erroneamente indicato: come sanarlo per il superbonus

    L'istante nella sua qualità di condòmino incaricato del «condominio  minimo» pone un quesito, concernente la fruizione dell'agevolazione da superbonus con sconto in fattura (di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020).

    In particolare, si riferisce che, il 29 dicembre 2023, la ditta BETA, avendo già  eseguito lavori per circa il 70% del totale, ha emesso 3 distinte fatture (nn. 70, 71  e 72) che non contemplavano alcun conguaglio in denaro, giacché gli importi dovuti  «[…] per accordi contrattualmente assunti con l'impresa appaltatrice, dovevano essere regolati mediante l'applicazione dello sconto ln fattura di cui all'articolo 121 del D.L.  19.05.2020, n.34.»

    Tuttavia, «ln sede di avvio delle procedure di asseverazione, […] dopo il  31.12.2023, veniva riscontrato che […] lo ''sconto in fattura'' di cui sopra, non veniva  esposto a valle dell'importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma bensì nel corpo  della stessa, così ''erroneamente'' neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi  riportati».  

    Ciò posto, l'istante chiede come sanare l'errore al fine di conservare l'agevolazione  fiscale nella misura del 110%. 

    Le Entrate ricordano che in tema di detrazioni è stato «chiarito  nella circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e nella circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le  persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in  applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento. In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un  pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del  fornitore» Va aggiunto, che «la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo  SdI […]»

    Con la recente risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024,  sono stati forniti chiarimenti in merito alle condizioni al verificarsi delle quali la  fattura può considerarsi tempestivamente emessa ai fini dell'agevolazione in argomento. (Leggi anche: Sconto integrale superbonus: detrazione in base alla data di FT).

    Ciò detto, esaminando il caso di specie, risulta che la ditta fornitrice ha emesso,  il 29 dicembre 2023, tre fatture errate, avendo praticato lo sconto sul solo imponibile,  omettendo quindi di addebitare l'IVA in rivalsa. 

    Con la circolare n. 30/E del  22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura,  al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere  espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti». 

    Le successive note di debito (rectius fatture) prodotte per ''rettificare'' le fatture  errate, seppur datate 29 dicembre 2023, sono state concretamente trasmesse allo SdI e, quindi, ''emesse'' il 27 marzo 2024, ben oltre il termine di 12 giorni che consentono di dare legittima rilevanza alla data corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia  al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto). 

    A ciò si aggiunga che le nuove fatture replicano pedissequamente le precedenti  fatture errate  salvo che per l'addebito dell'IVA in rivalsa, poi assorbito anch'esso dallo  sconto  sicché le prime non sembrano essere state ''stornate'' con una nota di credito ma  solo duplicate, in violazione delle norme.  

    Tralasciando il trattamento sanzionatorio delle violazioni commesse dalla ditta fornitrice:

    • errata fatturazione senza esercizio della rivalsa,
    • errata  liquidazione periodica/annuale dell'IVA, 
    • documentazione della medesima operazione  con più fatture, 

    che non è oggetto dell'istanza, l'agenzia evidenzia che, considerato che le note di debito (rectius fatture) corrette sono  state inviate al SdI, e quindi emesse, il 27 marzo 2024, lo sconto in fattura, ove sussistano gli altri requisiti richiesti dalle norme, sarà applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%) e non al 110%.

    Si osserva, infine, che, sebbene con l'istituto del ravvedimento operoso, di cui  all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il fornitore, una volta  rimosse le violazioni, abbia la possibilità di sanare le sanzioni ad esse relative, detta  sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire  dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%.  

    In conclusione, le entrate evidenziano che la soluzione prospettata dall'istante non può essere condivisa e  andranno, quindi, modificate, coerentemente con la misura agevolativa effettivamente  spettante, l'asseverazione intermedia e la comunicazione della cessione del credito.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Impianto Fotovoltaico: quando l’energia prodotta è reddito

    Il GSE, Gruppo servizi energetici, garantisce lo sviluppo sostenibile dell'Italia, promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.

    Occorre sapere che, i proprietari di un impianto fotovoltaico, oltre ad usare energia per autoconsumo posso vederla, se in eccedenza.

    A tal proposito, vediamo quando, gli introiti che ne derivano hanno una rilevanza fiscale e quindi vanno dichiarati nel 730 o nel modello redditi.

    Impianto fotovoltaico: lo scambio sul posto

    Come specificato dallo stesso GSE il servizio di Scambio sul Posto è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. 

    Nello Scambio sul Posto si utilizza quindi il sistema elettrico quale strumento per l’immagazzinamento virtuale dell’energia elettrica prodotta ma non contestualmente autoconsumata. 

    Condizione necessaria per l’erogazione del servizio è la presenza di impianti per il consumo e per la produzione di energia elettrica sottesi a un unico punto di connessione con la rete pubblica.  

    Impianto fotovoltaico: il ritiro dedicato

    ll Ritiro Dedicato invece è una modalità semplificata a disposizione dei produttori per la commercializzazione dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete.

    Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere, su richiesta del produttore e in alternativa al libero mercato, secondo principi di semplicità procedurale e applicando condizioni economiche di mercato.  

    Il GSE corrisponde infatti al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. 

    I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti dagli eventuali meccanismi di incentivazione a eccezione del caso in cui si applichino prezzi fissi onnicomprensivi, inclusivi dell'incentivo, per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete.

    Impianto fotovoltaico: quali introiti vanno indicati nel 730 o nel Modello Redditi

    Lo stesso GSE replicando al seguante quesito:

    "Come persona fisica o ente non commerciale, titolare di un impianto fino a 20 kW, a quale regime fiscale è sottoposto il contributo dello Scambio sul Posto? 

    con FAQ del 13 maggio 2024 ha chiarito che nel caso:

    • di una persona fisica,
    • o di un ente non commerciale, 

    il contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale, mentre le eccedenze liquidate agli Utenti costituiscono reddito diverso ai sensi dell'articolo 67 del Tuir.

    Pertanto, tali redditi andranno indicati nel Modello Unico Persone fisiche nella Sezione 2° del Quadro RL – ALTRI REDDITI e fatti concorrere alla determinazione della base imponibile del soggetto persona fisica o ente non commerciale.

    Inoltre, ai fini della dichiarazione dei redditi, viene chiarito che rilava la certificazione delle eccedenze ricevute, da allegare alla dichiarazione. Tale certificazione è scaricabile nella sezione Servizi del portale GSE.

    Sempre con FAQ di maggio 2024, relativa al RID o Ritiro Dedicato, si evidenzia che, per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell'energia elettrica.

    In caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale dell'energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione, le somme incassate costituiscono “redditi diversi” di cui all'art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730, quadro D – modello Redditi PF quadro RL).

    Per contro, indipendentemente dalla potenza degli impianti, nel caso di Ritiro Dedicato con cessione totale dell'energia elettrica, l'attività energetica si considera “attività commerciale abituale” e le somme percepite costituiscono componenti positivi di reddito di impresa; pertanto il soggetto responsabile dell'impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione ecc.)

  • Dichiarazione 730

    730/2024: come si indica il social bonus

    Il social bonus, comparso nel Modello 730 dell'anno scorso e da indicare anche quest'anno relativamente al residuo, è un credito d'imposta riconosciuto in favore di:

    • persone fisiche, 
    • imprese,
    • enti e società,

    per le erogazioni agli ETS a sostegno del recupero di immobili inutilizzati e beni confiscati alla criminalità. 

    Attenzione al fatto che, l'ammontare di credito spettante varia a seconda del soggetto che ha effettuato l'erogazione liberali.

    Vediamo come i contribuenti persone fisiche devono indicarlo nella prossima dichiarazione.

    Social bonus: come indicarlo nel Modello 730/2024

    Come specificato anche nelle istruzioni al modello, per le erogazioni liberali agli enti del terzo settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65 per cento dell’importo delle erogazioni stesse da utilizzare in tre quote annuali di pari importo.

    L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15 per cento del reddito complessivo del contribuente. Il social bonus va indicato negli altri crediti del Quadro G del 730

    Dettagliatamente, nel QUADRO G, al RIGO G 15 occorre indicare:

    • il codice "11" per il credito d’imposta per social bonus.

    Viene evidenziato che, il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. 

    La quota annuale non utilizzata può essere riportata nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d’imposta successivi, fino ad esaurimento del credito. 

    Le erogazioni liberali vanno effettuate in favore degli enti del Terzo settore che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti Enti del Terzo Settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali, e che sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. 

    Le erogazioni liberali vanno effettuate esclusivamente mediante sistemi di pagamento che ne garantiscano
    la tracciabilità, tramite banche, uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. 

    Le istruzioni al modello 730/2024 evidenzianche che, per l’anno d’imposta 2023 non risultano progetti approvati dal menzionato Ministero e di conseguenza non è possibile fruire del social bonus.

    Ti cosigliamo di leggere anche: Social bonus erogazioni ETS: cosa riguarda e come richiederlo per tutti i dettagli su questo bonus.

  • La casa

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    La Cassazione con l'Ordinanza n 17852 depositata a giugno ha sancito un importante criterio sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili (avvenute quindi entro i 5 anni dall'acquisto).

    Il caso di specie riguarda un immobile destinato ad abitazione principale dal cedente e i suoi familiari, tale immobile è classificato in categoria A/10.

    La pronuncia sinteticamente afferma che la nozione di abitazione principale è ancorata all’accertamento di una situazione di fatto, di oggettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale, e deve essere consentito al contribuente di provare tale condizione. 

    In caso di accertamento, grava su di lui tale tale onere.

    Vediamo i fatti causa.

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    L'Agenzia delle entrate notificava a due persone fisiche comproprietarie di un immobile in categoria A10, due avvisi di accertamento riguardanti il presunto maggior reddito che sarebbe derivato dalla plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà.

    La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondata solo la censura relativa al mancato conteggio da parte dell'Agenzia delle Entrate delle spese documentate sostenute per l'acquisto dell'immobile successivamente ceduto, con conseguente rideterminazione della maggiore imposta dovuta.

    I contribuenti proponevano appello, eccependo l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni preliminari avanzate in primo grado, con particolare riferimento a quella di nullità della notifica degli avvisi di accertamento.

    Il cuore della doglianza fatta valere dai contrbiuenti ruotava intorno all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, dal momento che, indipendentemente dalla categoria catastale A/10, l'immobile era stato adibito ad abitazione principale della famiglia e la sua vendita non era finalizzata al perseguimento di un intento speculativo, ma era stata resa necessaria, invece, dalla situazione di crisi familiare sfociata nella separazione personale tra i coniugi.

    La Commissione Tributaria Regionale, rigettate le eccezioni di nullità concernenti la notifica degli atti impositivi, accoglieva il motivo di ricorso relativo all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, annullando gli atti impositivi originariamente impugnati.

    Essa osservava che la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), nell'escludere dalle plusvalenze tassabili le somme ottenute dalla vendita infraquinquennale di immobili adibiti ad abitazione principale, non contiene alcun riferimento alla loro categoria catastale.

    Aggiungeva che l'assegnazione di un immobile ad una categoria catastale non può assumere rilevanza probatoria assoluta in ordine all'utilizzo corrispondente alla classificazione, sicché l'inclusione di un immobile in una categoria che normalmente identifica un uso diverso da quello abitativo – come appunto la categoria A/10, che identifica la destinazione ad uso ufficio o studio privato – non precludeva la possibilità di provare, da parte del contribuente, che l'immobile stesso fosse stato effettivamente adibito ad abitazione principale e, come tale, sottratto per legge all'imposizione fiscale sulla plusvalenza derivante dalla vendita prima del decorso di cinque anni dall'acquisto.

    Riteneva quindi che tale prova fosse stata fornita dal contribuente attraverso la produzione dei certificati di residenza nell'immobile poi ceduto, delle copie delle fatture relative alla fornitura di gas, energia elettrica (per usi domestici) e servizio telefonico, delle copie dei bollettini di pagamento del canone RAI, della tassa rifiuti e delle quote condominiali. 

    Tale documentazione veniva considerata idonea a superare la presunzione di non utilizzo a fini abitativi derivante dall'assegnazione a tale unità immobiliare della categoria catastale prevista per gli uffici e gli studi privati.

    L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso in Cassazione, ricorso respinto dalla Corte che esplicitava il seguente principio: "in caso di cessione, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile classificato ad uso ufficio, ma oggettivamente classificabile anche ad altri usi abitativi, l'effettiva adibizione di esso ad abitazione principale del cedente (sul quale grava il relativo onere probatorio) o di un suo familiare, da intendersi come destinazione a dimora abituale, ove realizzatasi per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, è idonea ad escludere l'assoggettamento a tassazione dell'eventuale plusvalenza conseguita dal cedente, anche se tale destinazione sia avvenuta in contrasto con la classificazione catastale dell'immobile, potendosi anche in tal caso escludere l'intento speculativo dell'operazione".
    Secondo la Cassazione la sentenza della CTR ha fatto corretta applicazione di tale principi 

  • Redditi Diversi

    Società di persone: i prelevamenti eccedenti gli utili costituiscono reddito

    L’ordinanza numero 15919 della Corte di Cassazione, pubblicata il 6 giugno 2024, prende in esame una situazione molto frequente nella prassi: quella del prelevamento, effettuato dai soci, di somme di denaro dal conto corrente di una società di persone (nel caso esaminato la società è una SAS, ma analoghe valutazioni possono valere per una SNC).

    Il punto essenziale, per inquadrare correttamente la questione, è costituito da un fatto: se le somme prelevate dai soci eccedono o non eccedono gli utili effettivamente conseguiti dalla società.

    Se non eccedono gli utili conseguiti, la fattispecie non costituisce un problema, in quanto i prelevamenti sono rappresentativi di utili; diverso è il caso dei prelevamenti che eccedono gli utili conseguiti dalla società: infatti, non potendo tali somme prelevate rappresentare utili, richiederanno un diverso inquadramento fiscale.

    Il fondamento di questa impostazione logica risiede nel Codice civile; infatti l’articolo 2303 prescrive il divieto di ripartire ai soci di società di persone somme che non siano per utili realmente conseguiti.

    L’articolo 2303 del Codice civile si riferisce alle Società in nome collettivo, ma, in conseguenza del rinvio previsto dall’articolo 2305 del medesimo codice, può essere esteso anche alle Società in accomandita semplice.

    L’ordinanza 15918/2024 della Corte di Cassazione

    Premesso ciò, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 15919, pubblicata il 6 giugno 2024, interviene sul corretto inquadramento tributario delle somme prelevate che eccedono gli utili.

    La Corte chiarisce che la valutazione non può prescindere da una analisi del caso concreto. 

    Infatti tali somme, da un punto di vista tributario, possono essere ricondotte a un prestito effettuato dalla società nei confronti dei soci oppure a prelevamenti di natura reddituale.

    La riqualificazione delle somme prelevate, ricondotte a una delle due fattispecie, in sede di contenzioso effettuata dall’amministrazione finanziaria, dovrà essere supportata dalla valutazione di indizi che dovranno essere precisi e concordanti.

    Nel caso specifico, che può essere assunto come esempio anche per la generalità dei casi, indizi determinanti come la mancanza della corresponsione degli interessi e la mancanza di adeguata capacità reddituale a restituire le somme prelevate da parte dei soci, sono stati considerati elementi sufficienti a permettere di escludere che le somme potessero costituire un prestito effettuato dalla società ai soci.

    Definito ciò, l’inquadramento come somme di natura reddituale di tali prelevamenti costituisce una diretta conseguenza; con maggiore precisione, tali somme sono state considerate redditi di lavoro autonomo occasionale e, come tali, tassati in capo ai soci tra i redditi diversi.