• Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti

    ATTENZIONE: il Consiglio di stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Leggi anche Registro Titolare Effettivo: operatività sospesa dal Consiglio di Stato.

    L'11 aprile scorso è scaduto il termine per le comunicazioni dei dati del Titolare effettivo.

    Dopo le varie vicissitudini, innescate con il ricorso al TAR del Lazio da parte di Assofiduciaria, ricorso che aveva congelato la scadenza per la comunicazione dei dati inizialmente fissata all'11 dicembre 2023, facciamo un riepilogo delle regole e del calendario per i prossimi adempimenti sulla titolarità effettiva.

    Titolare effettivo: la comunicazione dati

    Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema (DM Mimit 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023) 

    Il termine ultimo per adempiere, inizialmente previsto il giorno 11 dicembre, per le vicende giudiziarie presso il TAR è scaduto lo scorso 11 aprile.

    Attenzione al fatto che, il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

    Ai sensi dell'art 3 del DM n 55/2022 le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6, ossia il 9 ottobre 2023, dovevano provvedere alla comunicazione entro trenta giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. 

    I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla loro costituzione.

    Ciò premesso, la normativa prevede inoltre che, I soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarita' effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che da' luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.

    Secondo quanto previsto dall'art 3 comma 3 del DM n 55/2023 gli obbligati a questo adempimneto devono anche comunicare eventuali variazioni e devono ogni anno dalla prima comunicaizone provvedere a dare conferma dei dati comunicati.

    Per la prima comunicazione leggi anche: Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?

    Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati e come si procede

    Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

    Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati ovvero:

    •  le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
    •  le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
    •  i trust e gli istituti giuridici affini ai trust,

    possono comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:

    • si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
    • si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
    • si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
    • si firma con Firma Digitale.

    Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatoreove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e
      conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.
     Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di
     commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
     dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
     registro delle imprese.

    Registro Titolare effettivo: quali dati si comunicano

    Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

    • a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
    • b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 
      • 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
      • 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
    • c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
      • 1) la denominazione dell'ente; 
      • 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 
      • 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
    • d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
      • 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 
      • 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico; 
    • e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato; 
    • f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese. 

    Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

    Titolare effettivo: riepilogo della normativa

    Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso  e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:

    • imprese dotate di personalità giuridica, 
    • persone giuridiche private, 
    • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali 
    • istituti giuridici affini al trust

    nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:

    • il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
    • il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
    • il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.

    Il 9 ottobre viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 del DM MIMIT 29.09-2023 

    Titolare effettivo: Commercialisti chiedono uniformità di regole

    Facciamo un riepilogo delle vicende che hanno riguardato questo adempimento.

    Il TAR Tribunale amministrativo del Lazio ha respinto, con il deposito di sei decisioni ( n. 6837, 6839, 6840, 6841, 6844 e 6845) tutti i motivi dei ricorsi che nel mese di dicembre avevano fatto sospendere l'adempimento in scadenza l'11 dicembre 2023.

    Le sentenza di rigetto nulla hanno disposto sui termini che a rigore di legge sono ripresi il 9 aprile e sono scaduti l'11 aprile.

    In data 12 aprile, post scadenza gli stessi professionisti con una nota pubblicata sul sito del CNDCEC, chiedono di fornire alle Camere di commercio territoriali indicazioni unitarie per la comunicazione al Registro delle imprese della titolarità effettiva in modo tale da garantire modalità operative omogenee sul tutto il territorio nazionale, a beneficio delle imprese e dei professionisti coinvolti

    Comunicazione dati Titolare effettivo: le FAQ del MEF

    Sull'adempimento il MEF ha pubblicato una sezione specifica di FAQ rivolte a fornire agli operatori chiarimenti sull’identificazione del titolare effettivo e sulla comunicazione dei dati e delle informazioni da inviare al Registro.

    Di particolare rilevanza si evidenziano le faq che riguardano i criteri di individuazione della titolarità effettiva per:

    • le pubbliche amministrazioni;
    • le procedure esecutive o concorsuali;
    • gli enti ecclesiastici;
    • le società soggette a catene di controllo;
    • le ipotesi di usufrutto o pegno su quote o partecipazioni sociali.

    Accedi da qui alle FAQ del MEF.

     

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Gli ultimi chiarimenti sul ravvedimento speciale

    A poche settimane dalla scadenza del 31/05/2024 sono arrivati i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul ravvedimento speciale, tramite la circolare n. 11/E del 15/05/2024.

    In una prima parte il documento di prassi si concentra sull’estensione della procedura in esame al periodo d’imposta 2022 – non prevista dalla versione originaria di cui alla “Legge di Bilancio 2023” (art. 1, commi 174-178 della Legge 197/2022) – per poi esaminare il chiarimento di cui all’art. 7, comma 12 del D.L. 39/2024, che ha espressamente ammesso la possibilità di procedere con il ravvedimento speciale anche per le annualità 2021 e precedenti.

    Ravvedimento speciale: scadenza il 31 maggio

    L’Agenzia, oltre a ricordare la scadenza di cui si è detto ai fini del perfezionamento della regolarizzazione autonoma relativa al 2022, con riduzione della sanzione a 1/18 e limitata alle dichiarazioni “validamente presentate” (non omesse), precisa che a tal fine è necessario rimuovere le irregolarità e omissioni che si intendono sanare nonché versare l’unica o prima rata dovuta: le successive scadono poi rispettivamente il 30/06/2024, il 30/09/2024 e il 20/12/2024 (con obbligo di versamento degli interessi al 2% annuo a decorrere dal 01/06/2024).

    Allo stesso modo viene puntualizzato che il contribuente non può avvalersi del ravvedimento speciale per regolarizzare quelle violazioni che, alla data di versamento dell’intero importo o della prima rata, siano già state contestate con atti di:

    • liquidazione,
    • accertamento o di recupero,
    • contestazione e di irrogazione delle sanzioni,

    compresi i controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. 600/1973, mentre la consegna di un PVC non è ostativa alla procedura agevolativa in questione.

    Come anticipato, la circolare indica che il ravvedimento speciale non è limitato alle dichiarazioni del 2022, risultando invece possibile anche per le annualità precedenti: questo, però, solamente per i soggetti che, entro il termine del 30/09/2023, non avevano perfezionato la procedura, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste.

    In proposito viene affermato che è possibile beneficiare della riapertura dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale qualora i soggetti interessati:

    • 1) non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione in quanto non hanno posto in essere tutti gli adempimenti necessari ai fini del relativo perfezionamento (ad esempio, sono state rimosse le irregolarità od omissioni ma senza effettuare il pagamento di quanto dovuto, in un’unica soluzione o nella prima rata);
    • 2) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30/09/2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, diverse da quelle in precedenza regolarizzate, con riferimento alla medesima annualità. E questo vale, afferma l’Agenzia, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre;
    • 3) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente alle violazioni commesse in alcune annualità, entro il 30/09/2023, e intendano ora avvalersene per sanare ulteriori violazioni, riferibili ad annualità in precedenza non regolarizzate, anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre;
    • 4) abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione, limitatamente ad alcune violazioni, entro il 30/09/2023, ma siano decaduti dal beneficio della rateazione, a causa del mancato o tardivo pagamento delle rate successive alla prima, purché intendano sanare violazioni diverse da quelle già regolarizzate (riferibili ad annualità diverse da quelle già interessate dalla precedente regolarizzazione o alle medesime annualità), anche se tali ulteriori violazioni sono state constatate in un PVC consegnato dopo la stessa data del 30 settembre.

    Anche per tal caso le Entrate affermano che il perfezionamento della “nuova” regolarizzazione presuppone la rimozione delle irregolarità od omissioni e il versamento delle somme dovute, astrattamente in un’unica soluzione sempre entro il 31/05/2024, posto che in alternativa è possibile effettuare il pagamento, entro la stessa data, di un importo pari a cinque delle otto rate previste dalla versione originaria del ravvedimento speciale – con le residue tre rate, su cui sono applicati gli interessi sempre nella misura del 2% annuo dal 01/06/2024, che seguono le scadenze richiamate in precedenza.

    Per quanto riguarda le specifiche modalità di calcolo degli importi dovuti – sia in caso di pagamento in unica soluzione sia in caso di rateazione – l’Amministrazione precisa che, in caso di versamento in unica soluzione (non oltre il 31/05/2024), sono dovuti:

    • l’importo del tributo;
    • l’ammontare complessivo degli interessi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento (calcolati alla data del versamento);
    • l’importo della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale (un diciottesimo).

    Diversamente, in caso di versamento rateale (ad esempio con le prime cinque rate al 31/05/2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024), saranno dovuti:

    • a) alla data del primo versamento (nell’esempio il 31/05/2024)
      • un importo pari a 5/8 del tributo,
      • un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento,
      • un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
    • b) alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre del 2024),
      • un importo pari a 1/8 del tributo,
      • un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31/05/2024),
      • un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale,
      • l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2%), calcolati sull’importo di ciascuna rata dal 01/06/2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Rimborso IVA su ristrutturazione bene di terzi

    La Cassazione, con la sentenza n. 13162 del 14 maggio ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA assolta su opere di ristrutturazione aventi a oggetto beni di proprietà di terzi.

    La suprema corte in sintesi afferma il seguente principio «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta».

    Rimborso IVA su ristrutturazione bene di terzi

    L'Agenzia delle entrate notificava al titolare dell'impresa individuale Alfa, l'atto di recupero di un rimborso IVA.

    La pretesa impositiva e relativa sanzione si fondava sul fatto che il rimborso era stato chiesto dal contribuente per IVA afferente alla effettuazione di lavori di ristrutturazione di fabbricati ed impianti su un terreno che il contribuente stesso deteneva in virtù di un contratto di locazione stipulato con un soggetto terzo e non quale proprietario, quindi al di fuori della previsione di cui all'art. 30, terzo comma, lett. c), DPR n. 633/1972.

    Contro tale provvedimento dell'Agenzia il contribuente proponeva ricorso affermando il suo diritto al rimborso IVA.

    L'impugnativa veniva accolta dalla Commissione tributaria provinciale che respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate

    La CTR osservava in particolare che nel caso di specie doveva applicarsi il principio di diritto sancito dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, secondo il quale «L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente, detta attività non possa poi in concreto essere esercitata» (Cass. SS.UU., Sentenza n. 11533 del 11.5.2018).

    Avverso la decisione ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico ma la cassazione ha rigettato il ricorso.

    Con la sentenza n. 13162/2024 si evidenzia come il problema interpretativo consista nel comprendere se la normativa unionale consenta al legislatore nazionale di differenziare il trattamento giuridico della detrazione da quello del rimborso in termini sostanziali ovvero solo procedimentali.

    Viene esaminato l’art. 183 della direttiva 2006/112/Ce, secondo cui, “qualora, per un periodo d’imposta, l’importo delle detrazioni superi quello dell’IVA dovuta, gli Stati membri possono far riportare l’eccedenza al periodo successivo, o procedere al rimborso secondo modalità da essi stabilite”.

    La disposizione è interpretata dalle Sezioni Unite nel senso dell’“equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso dell’IVA”, inquanto la norma possiede valenza meramente procedimentale (e non sostanziale), limitandosi a riconoscere agli Stati membri la facoltà di definire le “modalità” di rimborso dell’imposta.

    Le condizioni sostanziali del diritto a detrazione e a rimborso sono individuate negli artt. 167 e ss. della citata direttiva, mentre gli artt. 178 ss. disciplinano le modalità di esercizio di tali diritti.

    Le Sezioni Unite della Cassazione evidenziano che affermano avendo il giudice nazionale obbligo di un’interpretazione conforme delle disposizioni, la questione è risolta sulla base della disciplina unionale, fondata sul principio di neutralità, in virtù del quale vi è una “totale equiparazione di detrazione e rimborso”;

    Inoltre la normativa interna art. 30 comma 2 lett. c) del DPR 633/72 non può essere interpretata limitandosi al tenore letterale ma deve essere riconosciuto il significato di “disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo”.

  • Legge di Bilancio

    Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza

    Con emendamenti al DL n 39/2024 decreto superbonus, arriva anche la proroga per la sugar tax e plastic tax.

    Ricordiamo innanzitutto che già la legge di bilancio 2024 con l’articolo 11, comma 1 ha posticipato al 1° luglio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

    Non è il primo slittamento infatti se ne erano previsti già con la legge di bilancio 2023.

    Vediamo il nuovo calendario.

    Plastic tax: che cosa è, le proroghe

    La legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prorogando al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax.

    Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

    Le disposizioni riconoscono un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.

    La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento inter direttoriale attuativo (non ancora emanato).

    Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e con la norma in commento si posticipava ulteriormente al 1° gennaio 2024.

    La legge di bilancio 2024 prevede l'entrata in vigore della norma dal 1 luglio prossimo.

    Attenzione, con l'emendamento al dl n 3972024 in conversione di cui di attende il testo definitivo, l'avvio della vigenza della sugar tax slitta al luglio 2026.

    Sugar tax: che cosa è, le proroghe

    Inoltre, la stessa legge di bilancio 2023, ha posticipato al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax.

    Sinteticamente, si ricorda che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate:

    • nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti 
    • nella misura di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.

    Successivamente, la legge di bilancio 2021 è intervenuta per

    • modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria,
    • ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

    La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo e più volte modificato e differito nel tempo, la norma in commento posticipava il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024.

    La legge di bilancio 2024 posticipa al 1 luglio la vigenza di questa tassa, ora attenzione al fatto che con l'emendamento al dl n 39/2024 in conversione di cui di attende il testo definitivo, l'avvio della vigenza della sugar tax slitta al luglio 2025. 

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione

    Con la Risposta a interpello n 102 del 13 maggio con oggetto Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16–bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) spettante al detentore dell'immobile viene chiarito quando spetta la detrazione per le spese di ristrutturazione dell'alloggio assegnato ad un militare dal suo Comando di appartenenza con una Determina sottoscritta dal proprio Comandante.

    Detentore di alloggio: detraibilità delle spese di ristrutturazione

    Un militare istante dichiara di detenere un alloggio gratuito, assegnato tramite una «determina sottoscritta dal Comandante e regolarmente protocollato presso il Comando».

    Dichiara inoltre   di aver effettuato nel 2023 su tale alloggio alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, Tuir)

    Ciò posto, chiede se possa fruire delle agevolazioni di cui al citato articolo 16bis del Tuir in qualità di detentore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi, in forza di una assegnazione temporanea da parte del Comando di appartenenza nonché della detrazione per l'acquisto dei mobili ed elettrodomestici per l'arredo della predetta unità immobiliare di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 (cd. ''bonus mobili'').

    Le entrate ricordano che come ribadito con la circolare 26 giugno 2023, n. 17/ E, la detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

    La detrazione spetta ai detentori dell'immobile, a condizione che:

    • siano in possesso della autorizzazione da parte del proprietario, 
    • la detenzione dell'immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio. Non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

    L'Agenzia precisa che la data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445 del 2000.

    Il consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all'inizio dei lavori a condizione, tuttavia, che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione medesima

    Come precisato in diverse risposte ad istanze di interpello con riferimento alla detrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. ''Superbonus''), tali condizioni risultano soddisfatte non solo quando il contribuente abbia sottoscritto un contratto di comodato d'uso o di locazione regolarmente registrato, ma anche nelle ipotesi in cui il contribuente disponga dell'immobile in forza di un diverso titolo  purché idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale  che risulti da un documento con data certa. 

    Nel caso di specie, si ritiene che l'atto di assegnazione dell'alloggio con determina sottoscritta dal Comandante costituisca titolo idoneo di detenzione dell'unità immobiliare, in quanto idoneo ad assicurarne la disponibilità giuridica e materiale. 

    Pertanto, l'Istante potrà fruire (nel rispetto di ogni altra condizione posta dalla norma e non oggetto del presente interpello) per le spese sostenute, della detrazione di cui al citato articolo 16bis nonché, sussistendone tutti i requisiti, della detrazione paria al 50 per cento delle spese sostenute, per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio nei limiti previsti dalla normativa 

    Allegati:
  • Antiriciclaggio

    Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco

    Viene pubblicato il Provvedimento n 224381 del 9 maggio delle Entrate con le disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, riguardanti le modalità e i termini di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera s), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

    Scarica qui anche tutti gli allegati.

    L'Amministrazione finanziaria recepisce l’ampliamento della platea dei soggetti tenuti a comunicare, ai fini del monitoraggio fiscale, i dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5.000 euro  inserendovi i prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. 

    Definito anche il set informativo da trasmettere alle Entrate.

    Monitoraggio fiscale: ampliata platea soggetti tenuti alla comunicazione dati

    Il provvedimento realizza un adeguamento delle disposizioni attuative dell’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, che regola la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l’estero di mezzi di pagamento.
    La norma è stata oggetto di modifica ad opera dell’articolo 1, comma 129, lettera a), della legge del 29 dicembre 2022, n. 197, in vigore dal 1° gennaio 2023, che, a sua volta, ha novellato la disciplina del monitoraggio fiscale, includendovi i riferimenti alle cripto-attività, e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231].
    Il provvedimento pertanto interviene, in primo luogo, recependo:

    • al paragrafo 1, l’ampliamento delle categorie di soggetti obbligati alla comunicazione, inserendovi prestatori di servizi in valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale,
    • al paragrafo 2, le integrazioni al set di dati da inviare.

    In secondo luogo, il provvedimento dispone che ai fini delle regole del monitoraggio fiscale si adottano le stesse modalità di rilevazione delle operazioni oggetto di comunicazione, modalità già in uso ai fini della conservazione dei dati e dei documenti per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di cui al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

    Comunicazione pagamenti esteri: tutte le regole dal Fisco

    I soggetti obbligati alla comunicazione sono:

    • gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2, 
    • gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d) 
    • e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) e i-bis), del decreto
      legislativo 21 novembre 2007, n. 231

    L’adempimento comunicativo riguarda i trasferimenti relativi a denaro contante, assegni bancari e postali, assegni circolari, vaglia postali, carte di credito e ogni altro strumento che permetta di trasferire anche in via telematica dei valori (articolo 1, comma 2, lettera s), Dlgs n. 231/2007) fra cui sono inclusi anche i movimenti relativi a valute virtuali e cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies), del Tuir).

    Gli elementi informativi da comunicare sono:

    • data, causale, importo e tipologia dell’operazione, inclusi i mezzi di pagamento utilizzati
    • eventuale rapporto continuativo movimentato e relativa data di instaurazione
    • i dati identificativi (compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica) delle persone fisiche, enti non commerciali o società che dispongono l’ordine di pagamento e i dati dei destinatari dell’ordine di accreditamento
    • per specifiche tipologie di operazioni identificate con apposita tabella (Allegato 5), i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Contraddittorio preventivo 2024: elenco degli atti esclusi

    Pubblicto in GU n 100 del 30 aprile il Decreto MEF che individua gli atti per i quali  non  sussiste  il  diritto  al contraddittorio ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 come modificato dalla Riforma Fiscale e in particolare dal Dlgs n 219/2024 sul contraddittorio preventivo obbligatorio in vigore dal 18 gennaio scorso.

    Con l'art 1 del Decreto del 24 aprile si individuano, in fase di prima applicazione dell'art. 6-bis  della  legge  27  luglio  2000, n.  212, gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 31  dicembre  1992,  n. 546,  che  non sono preceduti  dal  contraddittorio  informato ed effettivo.

    Restano ferme, in ogni caso, le altre forme di  contraddittorio, di interlocuzione preventiva e di partecipazione del contribuente  al procedimento amministrativo, previste dall'ordinamento tributario.

    Esclusi dal contraddittorio atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati

    Con l'art 2 del Decreto in oggetto si  considera automatizzato e sostanzialmente automatizzato ogni atto emesso dall'amministrazione finanziaria  riguardante  esclusivamente  violazioni  rilevate dall'incrocio  di  elementi   contenuti in  banche dati  nella disponibilità della stessa amministrazione.

    Conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio, di cui all'art. 6-bis  della legge 27 luglio 2000, n. 212, i seguenti atti:

    • a) i ruoli e le cartelle di  pagamento,  gli  atti  di  cui  agli articoli 50, comma 2, 77  e  86  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602,  ogni  altro  atto  emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai  fini  del recupero  delle somme ad essa affidate;
    • b) gli accertamenti parziali di  cui  agli  articoli  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600  e 54, quinto comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633 e gli atti di recupero di cui  all'art.  38-bis del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 600, predisposti esclusivamente sulla base dell'incrocio di dati;
    • c) gli atti di  intimazione  autonomi  di  cui  all'art.  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' gli atti  di  intimazione emessi per decadenza dalla rateazione;
    • d) gli atti di accertamento per omesso, insufficiente  o  tardivo versamento  dei  seguenti  tributi  e  irrogazione  delle relative sanzioni:
      • tasse  automobilistiche  erariali  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;
      • addizionale erariale  della  tassa  automobilistica  di  cui all'art. 23, comma 21,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
      • tasse  sulle  concessioni  governative  per  l'impiego   di apparecchiature  terminali  per  il  servizio  radiomobile   pubblico terrestre di comunicazione, di cui all'art. 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
      • imposta parametrata al  numero  di  grammi  di  biossido  di carbonio emessi per chilometro dai veicoli, di cui all'art. 1,  commi da 1042 a 1047, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
    • e) gli accertamenti catastali per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva  alle  intestazioni  catastali,
    •  f) gli avvisi di liquidazione per  decadenza  delle  agevolazioni fiscali, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
    • g) gli avvisi di  liquidazione  per  recupero  delle  imposte  di registro, ipotecarie e catastali a  seguito  di  rettifica,
    • h) gli avvisi di pagamento per omesso,  insufficiente  o  tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta  sulla  base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilita' nonche'  dei documenti  di  accompagnamento della  circolazione,  presentati  dai soggetti obbligati  ai  sensi  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e relative  sanzioni  penali  e  amministrative,  di  cui  al   decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504  e  delle  relative  norme  di applicazione;
    • i) gli avvisi di pagamento per indebita compensazione di  crediti di accisa ovvero per omesso, insufficiente o tardivo  versamento  di somme e di diritti dovuti  alle  prescritte  scadenze  ai  sensi  del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e delle relative norme di applicazione.                 

    Esclusi dal contraddittorio atti di pronta liquidazione: quali sono

    Ai sensi dell'art 3 sono esclusi anche gli atti di pronta liquidazione.

    Si  considera  di pronta liquidazione ogni  atto  emesso dall'amministrazione  finanziaria  a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli  elementi direttamente   desumibili   dalle   dichiarazioni   presentate    dai contribuenti e dai dati in possesso  della  stessa  amministrazione; conseguentemente, sono esclusi dall'obbligo  di  contraddittorio,  di cui all'art. 6-bis della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  i  seguenti atti:

    • a) le comunicazioni degli esiti del  controllo  di  cui  all'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, di cui all'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
    • b) le  comunicazioni  degli  esiti  dei  controlli  di  cui  agli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater del decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    • c)  gli  avvisi  di   liquidazione   dell'imposta,   nonche'   di irrogazione delle sanzioni, per i casi  di  omesso,  insufficiente  o tardivo versamento, omessa  o  tardiva  registrazione  degli  atti  e tardiva presentazione  delle  relative  dichiarazioni,  dei  seguenti tributi:
      • 1) imposta di registro di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
      • 2) imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie di cui  al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
      • 3) imposta sulle successioni e  donazioni  di  cui  al  decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
      • 4) imposta sui premi delle assicurazioni di cui alla  legge  29 ottobre 1961, n. 1216;
      • 5) imposta sostitutiva sui finanziamenti di  cui  all'art.  20, comma 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  29  settembre 1973, n. 601;
      • 6) imposta di bollo di cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
      •  7)  tributi  speciali  di  cui  alla  tabella  A,  allegata  al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869.
    • d) gli inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle  sanzioni  per  i  casi  di  omesso,  insufficiente  o  tardivo versamento di cui all'art.  248  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 

    Allegati: