• Fondi sanitari e di solidarietà

    Giornalisti: assistenza sanitaria gratuita INPGI CASAGIT

    Il Comitato amministratore della Gestione separata dell’Inpgi ha deciso  di  rinnovare e ampliare le tutele sanitarie fornite da CASAGIT salute  per un ulteriore triennio ovvero dal 2024 al 2026.a circa 2700 giornalisti iscritti, con i redditi piu bassi (al massimo 30mila euro circa. v. sotto i dettagli)

    Il programma denominato WIN ,  già attivo dal 2017  viene anche potenziato,  passando da 500 a 768 euro annui , e si chiamerà WIN PLUS.

    Tutela Casagit  "WIN PLUS"  gratuito: requisiti  e tutele

    Il programma sanitario Winplus  garantisce una consistente copertura in caso di spese relative a 

    • ricoveri per grandi interventi, 
    • cure odontoiatriche,
    •  visite specialistiche, 
    • acquisto di lenti e occhiali, 
    • accertamenti clinici e diagnostici, 
    • terapie fisiche e riabilitative.

    Ne potranno beneficiare  i giornalisti liberi professionisti  con i seguenti requisiti:

    •  iscritti in via esclusiva all’Istituto 
    •  non titolari di pensione 
    • che, nell’anno 2020, abbiano percepito compensi professionali compresi tra 2.100 e 30.767 euro annui.

     I diretti interessati riceveranno nei prossimi giorni un’apposita comunicazione congiunta INPGI/CASAGIT –  reperibile anche on line sul web, nell’area riservata di ciascun  beneficiario  – contenente le informazioni necessarie per aderire all’iniziativa e poter usufruire del servizio.

    Ulteriori informazioni sul sito www.casagit.it

    Casagit salute 2023:  cos'è

    Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Angiolo Berti” nasce dalla trasformazione della  omonima associazione (“Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani Angiolo Berti”) in società di mutuo soccorso, approvata dall’Assemblea Nazionale dei Delegati l’11 dicembre 2019.

    Casagit Salute ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dallo Statuto e assicura ai soci giornalisti e ai loro familiari un sistema sanitario  integrativo dell’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale, con una copertura delle spese sanitarie che prosegue anche dopo il pensionamento e senza limiti d’età.

    Alla Mutua possono aderire:

    • soci ordinari: i giornalisti professionisti e i pubblicisti iscritti all’Ordine dei Giornalisti, i praticanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine dei Giornalisti, i giornalisti iscritti all’Elenco stranieri annesso all’Albo dei Giornalisti, i pensionati Inpgi
    • soci ordinari convenzionati*: i lavoratori subordinati o parasubordinati iscritti collettivamente tramite enti, associazioni, società, sindacati; le società di mutuo soccorso e i fondi sanitari integrativi (come mutualità integrata per i loro iscritti) 
    • soci sostenitori*: le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti pubblici e privati che non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare Soci ordinari o Soci ordinari convenzionati e intendano sostenere l’attività della Mutua attraverso contributi di varia natura.

    Vale la pena ricordare che il profilo base dell'assistenza sanitaria Casagit Salute, previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, garantisce un concorso alle spese mediche sull’intero ventaglio delle prestazioni sanitarie: ricoveri, visite specialistiche, accertamenti diagnostici, cure odontoiatriche, medicinali, ticket, terapie fisiche e riabilitative, lenti correttive della vista nonché per l’assistenza domiciliare ai non autosufficienti.

    Grazie a una rete capillare di convenzioni con  circa 170 strutture  di ricovero distribuite su tutto il territorio nazionale, 600 dentisti  100 poliambulatori consente di usufruire di prestazioni sanitarie anche  in forma diretta. Assicura inoltre un servizio di assistenza in emergenza 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Metalmeccanici Confapi: bandi 2023 per alluvione e 50 borse di studio

    Il Comitato Esecutivo E.B.M. l'ente bilaterale dei metalmeccanici aderenti al CCNL Unionmeccanica Confapi, ha deliberato  nel mese di luglio 2023  nuovi stanziamenti  per 

    1. contributi  a sostegno delle Aziende e delle Lavoratrici e Lavoratori duramente colpiti dall’alluvione che lo scorso maggio ha interessato vaste zone delle Regioni di Emilia Romagna, Marche e Toscana
    2. 50 borse di studio da 6mila euro  per i figli di lavoratori infortunati, iscritti a corsi di laurea  nell'A.A 2022-2023 

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli e i testi integrali dei bandi.

    Bonus alluvione EBM Metalmeccanici Confapi

    E’ stato  predisposto un Bando Straordinario  a favore 

    •  delle Aziende che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., ubicate nei comuni interessati dagli eventi alluvionali, per il rimborso di parte dei costi sostenuti per danni a strutture o attrezzature aziendali, 
    • delle Lavoratrici e dei Lavoratori dipendenti delle aziende aderenti, residenti o domiciliati in tali comuni. per opere di ripristino e risanamento dell’abitazione, sia essa luogo di residenza o domicilio.

    Le domande dovranno pervenire entro il termine ultimo del 31 ottobre 2023.

    Nel  Bando (Qui il testo)  tutti i dettagli sulle condizioni per la presentazione della domanda, sugli importi delle misure a sostegno, sulle modalità di invio della domanda e la documentazione obbligatoria da presentare per documentare le spese sostenute.

    I contributi verranno erogati fino ad esaurimento dell’importo totale stanziato pari complessivamente ad euro 360.000, di cui euro 120.000 a favore delle Aziende ed euro 240.000 a favore delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

    Borse di Studio A.A. 2022-2023 EBM per Infortunati INAIL

    Il Comitato Esecutivo E.B.M., al fine di offrire un sostegno economico alle famiglie delle Lavoratrici e dei Lavoratori che abbiano subito un infortunio sul lavoro, ha stanziato le risorse e  predisposto un Bando di Concorso speciale  per  l’assegnazione di 50 Borse di Studio erogate UNA TANTUM allo studente richiedente per la Frequenza ai Corsi di Laurea per l’Anno Accademico 2022/2023, del valore di euro 6.000 ciascuna, per un importo complessivamente stanziato pari a euro 300.000.

    Le Lavoratrici ed i Lavoratori, dipendenti di Aziende metalmeccaniche che applicano il contratto CCNL Unionmeccanica Confapi PMI ed in regola con i versamenti ad E.B.M., che abbiano subito un infortunio sul lavoro con un conseguente danno biologico, certificato dall’INAIL superiore ai 16 punti, possono  presentare domanda

    •  a partire dal  31/07/2023 e 
    • fino al 31 ottobre 2023

    Qui il bando integrale.

    La graduatoria, con i numeri di protocollo delle 50 domande risultanti vincitrici della Borsa di Studio, verrà pubblicata sul sito www.entebilateralemetalmeccanici.it, successivamente all’approvazione del Comitato Esecutivo di E.B.M..

    Lavoratori e  Aziende  registrati all’Area Riservata E.B.M. riceveranno newsletter con la comunicazione della pubblicazione di entrambi i bandi.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Nuovo Regolamento ENFEA 2022: il welfare per i lavoratori

    Dal 1°ottobre 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, a cui aderiscono le imprese che applicano i CCNL UNIGEC/UNIMATICA, UNIONCHIMICA, UNITAL, CONFAPI ANIEM, UNIONTESSILE e UNIONALIMENTARI.

    ENFEA  è l ’Ente bilaterale nazionale ENFEA, costituito da CONFAPI e CGIL, CISL, UIL senza finalità di lucro, promuove e attua le prestazioni previste dagli accordi interconfederali sottoscritti da CONFAPI, CGIL, CISL, UIL e recepiti nei CCNL .

    Contribuzione ENFEA

    Le aziende versano ad ENFEA:

    •  € 54 all'anno pari ad € 4,5 al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno OPPURE
    • € 51 all'anno, pari ad € 4,25 al mese per ciascun dipendente con contratto di lavoro part time fino a 20 ore settimanali).  

    Il suddetto contributo viene poi ripartito nei fondi seguenti:

    1. “Fondo Sviluppo bilateralità PMI CONFAPI”: 6 euro annui (0,50 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo pieno per lo sviluppo dell’Apprendistato); 3 euro annui (0,25 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore part time fino a 20 ore); 
    2. “Fondo sostegno al reddito”:28 euro annui ( 2,33 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, quale strumento di welfare integrativo degli strumenti previsti per legge;
    3. “Osservatorio della contrattazione e del lavoro”: 8 euro annui (0,66 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per il sostegno e lo sviluppo degli strumenti bilaterali e delle relative articolazioni settoriali e territoriali, l’introduzione e relativo sostegno delle attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di secondo livello; 12 euro annui (1,00 euro mensili per 12 mensilità) per ciascun lavoratore, per ulteriori attività correlate, assorbenti le eventuali quote già previste dalla contrattazione nazionale.

    I versamenti mensili devono essere effettuati esclusivamente attraverso la procedura F24/UNIEMENS, utilizzando il codice ENFE nella sezione INPS. Il mancato versamento  non consentie di richiedere le prestazioni.

    Dal 1°ottobre 2022 non è possibile inviare le richieste di prestazioni tramite il Portale dell’Ente bilaterale nazionale ENFEA, entrando in vigore il nuovo Regolamento con prestazioni disponibili sul nuovo Portale da gennaio 2023.

    Le prestazioni  ENFEA 2022-23 per  aziende e lavoratori

    Secondo il nuovo regolamento le prestazioni ENFEA saranno erogate subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni generali 

    – Le Aziende dovranno dimostrare di essere in regola con i versamenti e di aver versato la quota di adesione ad ENFEA da almeno 6 (sei) mesi precedenti la richiesta di intervento.

    – Avranno diritto agli interventi i Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e/o con contratto di apprendistato, e/o a tempo determinato se il rapporto di lavoro è stato stipulato per un periodo pari o superiore a 6 (sei) mesi, assunti  alla data della richiesta della prestazione. 

    Sono a carico del Fondo Sviluppo Bilateralità le prestazioni seguenti 

    – Formazione esterna per i lavoratori assunti con contratto di Apprendistato e conferma a tempo indeterminato, con i seguenti sussidi:

    a) È previsto un contributo annuo complessivo di € 200,00  per ogni apprendista per spese di formazione esterna, con l'obbligo da parte delle aziende stesse di corrispondere all'apprendista il rimborso delle spese sostenute per trasporti, pasti, ore di viaggio.

    b) A conferma del periodo di apprendistato con assunzione a tempo indeterminato è previsto un bonus per l’impresa di € 600,00 una tantum.

    – Contributo per acquisto e formazione sull’utilizzo di  defibrillatore omologato  aziendale, pari nel massimo a € 700,00 (IVA esclusa) e comunque non superiore al 50% del costo del defibrillatore +  Contributo di € 100,00  per la formazione obbligatoria, in orario di lavoro, per ognuno dei due addetti al suo utilizzo.

    – Contributo per l’assunzione di operatore qualificato per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale:  contributo di 1000 euro  assunzioni dal 1° gennaio 2021 e fino a dicembre 2023 per lo svolgimento di mansioni destinate alla transizione digitale

    – Contributo spese Scuola materna, elementare, media inferiore, media superiore:  pari a € 200,00  per figlio.

    – Contributo spese Corso di Laurea universitario: pari a € 350,00 (trecentocinquanta) per figlio e/o lavoratore a condizione del rispetto del piano di studi (studente in corso).

    – Contributo una tantum conseguimento Laurea 110/110: pari a € 1.000,00  per figlio e/o lavoratore una tantum a condizione del conseguimento della votazione finale di laurea con il massimo dei voti (110/110).

     Contributo per utilizzo servizi all’infanzia:   – Asilo nido o in alternativa     – Baby sitter, anche a part-time, di durata di almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare: € 500,00  per figlio.

    – Contributo in occasione della nascita/adozione del figlio/a del/della dipendente:  trattamento economico di sostegno al reddito pari ad € 1.000,00 

    – Contributo annuo per assistenza alla non autosufficienza (legge 104/92) Sostegno al reddito a favore del lavoratore che usufruisce dei permessi ex L.104/92  pari a € 200,00 /anno a prescindere dal numero delle autorizzazioni.

    – Contributo una tantum per trattamenti terapeutici psicologici e/o psichiatrici derivanti dalla pandemia Covid 19: A titolo sperimentale, per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23), viene erogato un contributo una tantum, non ripetibile per i figli conviventi   pari € 1.000,00 max per nucleo familiare.

    – Contributo per l’assistenza domiciliare, per famigliare convivente non autosufficiente con handicap grave, in presenza di personale con regolare rapporto di lavoro, di durata di almeno 6 mesi, non inferiore a 4 ore giornaliere: pari a € 500,00 /anno.

    – Contributo per trattamenti individuali di integrazione salariale

     il lavoratore può richiedere la prestazione di sostegno al reddito pari a:€ 500,00 per i trattamenti di integrazione salariali corrisposti oltre le 50 giornate individuali di integrazione e fino a 100 giornate

    – Integrazione trattamento economico di malattia previsto dal CCNL

    In presenza di periodi di malattia, della durata continuativa di almeno 30 gg, che danno luogo al solo trattamento economico a carico dell’azienda nella misura del 50% (senza integrazione INPS), viene corrisposto un trattamento economico di sostegno al reddito al lavoratore, pari a € 400,00  al mese, per un massimo di 6 mesi. Per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale (part-time), fermo restando i requisiti di cui sopra, la prestazione negli importi fissati dovrà essere rapportata al minor orario effettuato rispetto all’orario contrattuale di riferimento.

    – Contributo per spese per cure odontoiatriche, non comprese nel piano sanitario di Enfea Salute, sostenute per coniuge e/o figli conviventi  sperimentale per una durata non superiore a mesi 24 (dal 15/6/21 al 15/6/23) pari a  € 100,00  max per ogni componente il nucleo familiare.

    – Contributo spese abbonamento annuo trasporto pubblico locale, regionale, interregionale, intestato al lavoratore pari al 25% del costo dell’abbonamento annuo d con il limite massimo di € 150,00 /anno, a condizione che l’abbonamento annuo non sia stato oggetto di welfare aziendale.

    – Contributo sostegno vittime violenza di genere  di € 700,00 alla lavoratrice o al lavoratore inserita/o in un percorso di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 Dlgs 80/2015 che usufruisca di un periodo di astensione dal lavoro di almeno 1 mese 

    Contributo per inserimento lavoratori ex legge 68/1999 In favore delle aziende soggette agli obblighi di inserimento disabili , pari a € 500,00  una tantum.

    – Contributo per la formazione di lavoratrici madri per reinserimento al lavoro post congedo maternità: Rimborso forfettario delle spese sostenute dal datore di lavoro  pari a € 500,00 .

    Ulteriori informazioni  sul sito ENFEA. QUI IL TESTO INTEGRALE DEL NUOVO REGOLAMENTO.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo artigiani: accordo sulle regole 2022

    Le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative nel settore dell’artigianato a livello nazionale, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CNA,  CASARTIGIANI, CLAAI, CGIL, CISL, UIL, hanno firmato il 2 .9 2022   l' Accordo FSBA  per rendere  la disciplina attuativa  delle prestazioni e della contribuzione del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato,   conforme alla l. 30 dicembre 2021, n. 234 e al d.l. 27 gennaio  2022, n. 4 (Legge di bilancio  2022 e decreto fiscale)

    Di seguito i principali aspetti :

    Datori di lavoro vincolati a FSBA e Lavoratori beneficiari

    Sono assoggettati alla disciplina di FSBA:

    •   i datori di  lavoro che abbiano alle proprie dipendenze almeno un lavoratore e siano inquadrati per i profili  previdenziali con il codice “CSC settore 4/Codice autorizzativo 7B”, 
    •  i datori di  lavoro artigiani dell’indotto che fruivano, fino al 31 dicembre 2 21, di trattamenti di CIGS, identificati con i codici CSC 4.18.03 con C.A. 5K, 4.XX.XX con C.A. 3X, 4.13.06– 4.13.07 – 4.13.08 con C.A. 3P e 3X e
    •  i sistemi organizzativi, gli enti, le società  promosse, costituite o partecipate dalle organizzazioni istitutive di FSBA secondo quanto previsto  dall’Accordo  Interconfederale del 10 dicembre 2015 (codiceautorizzativo 7B).

    L’anzianità minima di effettivo lavoro per i beneficiari delle prestazioni FSBA è pari a trenta giorni. Tra ibeneficiari sono ricompresi anche lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

    Prestazioni FSBA 2022

     FSBA assicura ai beneficiari l’assegno di integrazione salariale (AIS), per ragioni ordinarie e straordinarie, nonché prestazioni di  integrazione salariale straordinaria (ACIGS) come da tabella che segue 

    Datori di lavoro sino a 15 lavoratori

     26 settimane di AIS, per ragioni ordinarie e straordinarie, nel biennio mobile

    Datori di lavoro  più di 15 lavoratori

     26 settimane di AIS per ragioni ordinarie, nel biennio mobile

    24 mesi di integrazioni salariali straordinarie per riorganizzazione aziendale, nel quinquennio mobile

    12 mesi di integrazioni salariali straordinarie per crisi aziendale, nei limiti dell’art. 22, co. 2, d.lgs. 148/2015 3

    36 mesi di integrazioni salariali straordinarie per contratto di solidarietà, nel quinquennio mobile

     Contribuzione FSBA 2022

     le aliquote contributive sono le seguenti:

    • Datori di lavoro sino a 15  lavoratori 0,60% in relazione alla RIP –retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui 1/4 per il lavoratore  e 3/4 per il datore di lavoro
    • Datori di lavoro – più di 15  lavoratori  0,60% + 0,40% in relazione alla RIP –  retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui 1/4 per il lavoratore e 3/4 per ildatore di lavoro
    • Datori di lavoro con più di  15 lavoratori che  presentano domanda ACIGS  4% per la contribuzione addizionale    per la contribuzione straordinaria – in relazione alle retribuzioniperse 

    Si prevede inoltre che i datori di lavoro versino anche una quota una tantum per anno di euro 100,00/per lavoratore al fine di regolarizzare eventuali inadempimenti contributivi relativi agli anni 2019,  2020, 2021, nella modalità che il regolamento FSBA stabilirà

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Credito: assegno straordinario fino a 7 anni anche nel 2022

    Disciplinato dal decreto interministeriale 28 luglio 2014, n. 83486 il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito è una gestione dell'INPS, che tutela i lavoratori del settore  nell’ambito di situazioni di crisi, processi di ristrutturazione, riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, al fine di favorire il mutamento e il rinnovo delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione (circolare INPS 2 dicembre 2016, n. 213).

    In particolare sono previsti i seguenti  interventi in via ordinaria:

    •  finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche con il sostegno di fondi nazionali ed europei; 
    • trattamenti di sostegno al reddito dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa (assegni ordinari )per le cause previste dalla normativa sull’integrazione salariale ordinaria e straordinaria, anche in concorso con gli strumenti di sostegno previsti dalla legislazione, oltre al versamento della contribuzione correlata.

    Invece, gli interventi in via emergenziale sono: 

    • assegno emergenziale/straordinario a favore dei lavoratori licenziati non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), integrativo rispetto all’indennità di disoccupazione 
    • finanziamento,  di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, 

    Assegno straordinario di accesso a pensione:   decorrenza  2022

    Con il messaggio 3401 del 16 settembre INPS comunica che è stato modificato il Regolamento del Fondo in tema di assegno straordinario per <> maturare i requisiti minimi per l’accesso al trattamento pensionistico:he a seguito del decreto legge 228 2021 Milleproroghe è stato confermata la durata massima di 7 anni anche per le cessazioni che intervengono nel 2022 .

    Si ricorda che la possibilità di assegno straordinario di accompagnamento alla pensione era stata inizialmente prevista dal  decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 con periodo massimo di cinque anni , poi portato a 7 anni con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, beneficio successivamente sempre prorogato fino ad oggi 

    L'istituto specifica che l'ultima decorrenza ammessa per le cessazioni nel 2022   è fissata al 1° dicembre 2022, con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2022. Il l periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (sette anni).

    Le procedure di liquidazione e ricostituzione degli assegni straordinari interessati (categoria 127) sono state coerentemente aggiornate.

  • Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo Mètasalute metalmeccanici: costo e novità 2022

    I Piani Sanitari resi disponibili agli iscritti al Fondo Metasalute dei dipendenti delle aziende che applicano il CCNL Metalmeccanici, per il triennio 2021-2023, e i relativi costi sono i seguenti :

    Contribuzione mensile

     contribuzione annua 

    PIANO BASE

    euro 13,00

    156

    PIANO A

    euro 16,67

    200

    PIANO B

    euro 21,00

    252

    PIANO C

    euro 24,34

    292

    PIANO D

    euro 28,17

    338

    PIANO E

    euro 34,00

    408

    PIANO F

    euro 67,00

    804

    E' stato anche aggiornato il Regolamento 2022 QUI IL TESTO, in vigore dal 24 gennaio 2022.

    Il principale adeguamento è relativo all’articolo 2.1 e prevede che :

    "La possibilità di iscrivere i figli in forma gratuita resta fino ai 26 anni di età.

    Per adeguamento alle nuove normative fiscali i figli sono stati classificati come segue:

    • figli fino a 21 anni di età, che sono a carico secondo il nuovo decreto sull’assegno unico universale per i figli (art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021);
    • figli da 21 anni di età e fino a 26 anni, che sono a carico a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni;
    • i figli disabili sempre senza limiti di età."

    Il fondo comunica inoltre che nella sezione del sito “I Piani Sanitari” sono state pubblicate le Condizioni di Assicurazione 2022-2023 aggiornate, in particolare per quanto riguarda la validità del VoucherSalute®.

    Per garantire una migliore gestione delle prestazioni in  assistenza diretta  a decorrere dal 31 marzo 2022 la validità del VoucherSalute® viene fissata a 90 giorni a partire dalla data di emissione (non è più prevista la procedura di rinnovo voucher). 

    Trascorsi i 90 giorni, in caso di mancato utilizzo, il VoucherSalute® non potrà essere rinnovato, ma sarà necessario richiedere una nuova emissione.

    Non subiscono cambiamenti  invece le modalità di richiesta delle prestazioni.

    Novità metasalute 2022 per le aziende e i consulenti

    Il regolamento del Fondo mètasalute è stato aggiornato  per il 2022 Qui il testo

    Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta al Fondo per ciascun lavoratore iscritto potrà essere effettuato dall’azienda  :

    1. SOLO tramite modello di pagamento unificato F24 , entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e 
    2. sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.