• IMU e IVIE

    F24 con errore IMU: posso correggere con Civis delle Entrate?

    Il servizio Civis dell'agenzia delle entrate consente a:

    • contribuenti,
    • intermediarik

    di chiedere la modifica dei dati della delega di pagamento modello F24 per correggere, per esempio, gli errori commessi nella compilazione del modello. La lavorazione della richiesta avviene in tempi rapidi.

    Il servizio permette di ricevere gratuitamente l’avviso della conclusione della pratica Civis tramite:

    • sms ed e-mail, 
    • all’indirizzo di posta elettronica e/o al numero di telefono indicati nella richiesta.

    E’ inoltre possibile conoscere l’esito della richiesta, visualizzare e stampare la delega F24 aggiornata a seguito della lavorazione da parte dell’ufficio.

    F24 con errore IMU: posso correggere con Civis?

    Con una faq datata 6 settembre l'agenzia precisa che il contribuente che si accorge di aver commesso degli errori nella compilazione del modello di versamento F24 relativi all'IMU non può correggere con il servizio “Civis – Richiesta modifica F24”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

    Le modifiche con Civis infatti possono riguardare solo i tributi gestiti dall’Agenzia delle entrate. 

    Per esempio sono esclusi:

    • i contributi e i tributi che si indicano nelle sezioni “Inps” e “Altri enti previdenziali e assicurativi”
    • o i tributi della sezione “Imu e altri tributi locali”.

    Civis Agenzia entrate: come funziona

    Le fasi di CIVIS F24 per la correzione degli errori sugli F24 sono le seguenti:

    • Ricerca e visualizzazione della delega,
    • Modifica della delega,
    • Invio della richiesta – ricezione protocollo di accettazione.
    • Ricezione esito lavorazione che può essere:
      • Richiesta accolta,
      • Richiesta parzialmente accolta,
      • Richiesta rifiutata,
      • Richiesta non trattabile.

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU immobili in social housing: quando spetta

    Con una nuova Risoluzione la n. 2 del 20 marzo il MEF fornisce chiarimenti sull'applicabilità dell’esenzione dall’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili destinati al social housing. 

    La Risoluzione specifica che il quesito pervenuto riguarda immobili delle fondazioni presenti sul territorio, con particolare attenzione tra l’altro “ai settori del no-profit e del social housing. Nell’ambito di tale attività di natura sociale, […] destina determinati immobili al “social housing”, locandoli a persone fisiche in forma diretta ovvero per il tramite di gestori sociali” 

    Dopo un riepilogo normativo di riferimento viene chiarito che sulla base delle norme di riferimento, si ritiene di poter affermare che:

    • «la condizione cui la norma subordina l’esclusione dall’IMU per gli alloggi sociali (“adibiti ad abitazione principale”) debba intendersi nel senso che […] deve “adibire” le unità abitative ad abitazione principale del possessore (…). 
    • La “destinazione” degli alloggi sociali ad abitazione principale del locatario può essere imposta dalla normativa regionale o può risultare da delibere o altri atti formali societari e/o dai contratti di locazione».

    Inoltre «si pone la questione se, ai fini dell’esclusione da IMU, l’alloggio sociale debba risultare effettivamente assegnato sulla base di un contratto di locazione o se siano meritevoli del beneficio fiscale anche gli alloggi sociali temporaneamente sfitti, in attesa di locazione» 

    E' stato chiesto infatti di chiarire se gli immobili in argomento possano beneficiare dell’esclusione dall’IMU «per il tempo necessario al compimento delle operazioni di natura “tecnico-amministrativa” necessarie per individuare l’assegnatario (nell’ipotesi di fabbricati costruiti o acquistati) o il nuovo assegnatario (nell’ipotesi di abitazioni lasciate sfitte dal precedente assegnatario), precisando se, in tal caso, possa farsi riferimento ad un periodo temporale di “moratoria” medio di sei mesi». 

    Il MEF chiarisce che a decorrere dal 2020 possono godere dell’esenzione soltanto quegli alloggi sociali che rispettano i requisiti previsti per l’abitazione principale, vale a dire la residenza anagrafica e la dimora abituale da parte dell’assegnatario. 

    Inoltre si può pervenire alla ragionevole conclusione secondo cui, durante il periodo strettamente necessario all’espletamento delle attività tecnico-amministrative l’agevolazione non viene meno, poiché lo svolgimento delle stesse garantisce necessariamente e indirettamente la finalità di housing sociale voluta dal Legislatore.

    Appare però indispensabile individuare un lasso temporale idoneo a giustificare la continuità del beneficio fiscale.

    Chiarisce il MEF che l’individuazione di tale periodo temporale non può che essere rimessa alla valutazione dell’ente locale nell’esercizio della propria potestà regolamentare ma indicativamente, si potrebbe ritenere congruo un periodo di quattro/sei mesi.

    In quest’ottica, il comune, sempre nell’ambito della potestà regolamentare, potrebbe avvalersi anche della possibilità, prevista dall’art. 1, comma 754, della legge n. 160 del 2019, di diminuire, fino all’azzeramento, l’aliquota di base, pari allo 0,86 per cento, per gli immobili diversi dall'abitazione principale, stabilendo al contempo il periodo entro il quale può considerarsi fisiologico lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative dirette all’assegnazione dell’immobile.

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    Codici Tributo IMU 2020 tra conferme e novità

    L’agenzia delle entrate con Risoluzione n29/E del 29 maggio ha dato istruzioni per il versamento dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019) con l’utilizzo del modello F24 precisando che restano invariati i seguenti codici tributo:

    • "3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
    • “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
    • “3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
    • “3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
    •  “3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
    • “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
    •  “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
    • “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
    • “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”

    istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012 e 33/2013.

    Ne viene istituito uno nuovo che va ad aggiungersi ai precedenti ossia:

    “3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.

    La stessa risoluzione conferma che restano invariati anche i codici tributo per F24 EP (Enti Pubblici) già istituiti con le ris. nn. 53/2012 e n. 33/2013:

    • “350E” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
    • “351E” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
    • “353E” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
    • “355E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
    • “357E” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
    • “358E” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
    • “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
    • “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.

    Sanzioni e interessi dovuti in caso di ravvedimento ( tanto per gli F24 quanto per gli F24 EP) vanno pagati insieme con l’imposta municipale propria.

    La risoluzione chiarisce inoltre che i suddetti codici vanno indicati nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”

    con le seguenti istruzioni operative:

    • nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sulsito internet www.agenziaentrate.gov.it;
    • barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
    • barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
    • barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
    • nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
    • nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”
    • indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

    La risoluzione in oggetto ricorda che a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’imposta unica comunale IUC eccetto le disposizioni sulla TARI. (ai sensi dell’art 1 comma 738 della Legge 160/2019) e l’IMU imposta municipale propria è disciplinata dai commi 739-783 della Legge 160/2019.

    Per approfondimenti sulla nuova IMU si legga lo speciale “Nuova IMU 2020: guida al versamento del 16 giugno”

    Infine, attenzione va prestata al fatto che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 214429/2020 sono state disciplinate, le modalità di versamento dell’IMU secondo quanto previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97.

    Allegati: