• Lavoro Dipendente

    Mansioni sottoposte ad obbligo di test antidroga

    Sulla G.U. n. 234 del 06/10/2008 è stato pubblicato il Provvedimento del 18/09/2008 che recepisce quanto deliberato dalla Conferenza Stato Regioni in materia di definizione delle procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione, anche sporadica, di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

    Si tratta in particolare delle attività inerenti il settore trasporto, quali  autisti e addetti alla guida di macchine movimentazione merci (carrelli elevatori, ecc.), nonché di quelle individuate nell'allegato al Provvedimento e riportate nella tabella sottostante.

    Per tali mansioni sono obbligatori accertamenti sanitari preventivi e periodici anti droga.

    Accertamenti sanitari e sanzioni contro l’uso di droghe al lavoro

    Visita medica preventiva:

    prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni comprese nell'elenco allegato al provvedimento il datore di lavoro provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. 

    Il medico competente verifica l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici test di screening.

    Il medico competente entro 30 giorni dalla richiesta predetta comunica la data ed il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima.
      Visita medica periodica:
    nel caso in cui i lavoratori siano addetti a mansioni comprese nel citato elenco, il datore di lavoro deve procedere all'effettuazione di visite mediche periodiche da parte del medico competente con cadenza almeno annuale.

    Il datore di lavoro informa il lavoratore interessato della data dell'accertamento e gli comunica il luogo ove l'accertamento si svolgerà all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato per l'accertamento.

    Nel caso in cui il lavoratore non si sottoponga all'accertamento di assenza di tossicodipendenza, la struttura sanitaria competente dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento.

    In caso di rifiuto non motivato del lavoratore, il datore di lavoro, ove non possa adibirlo ad altre mansioni diverse da quelle considerate a rischio, deve farlo cessare dalle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato, fino a che non venga accertata l'assenza di tossicodipendenza.
      Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo di fare cessare dalla mansione il lavoratore tossicodipendente è sanzionato con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da € 5.164,00 a € 25.799,00.
     
    Le fasi della procedura di accertamento possono essere così riassunte:

    1. il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base al fatto che svolgono le mansioni a rischio indicate nella citata tabella.
    2. il medico competente entro 30 giorni da quando riceve l'elenco dal datore di lavoro stabilisce il cronogramma per gli accessi dei lavoratori agli accertamenti definendo date e luogo di esecuzione degli stessi in accordo con il datore di lavoro che dovrà comunicarlo al lavoratore con un preavviso non superiore a un giorno.
    3. il lavoratore può rifiutarsi di eseguire la visita e viene sospeso dalla mansione; non si presenta agli accertamenti e non produce una valida giustificazione, lo stesso sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni; non si presenta ma si giustifica, dovrà essere riconvocato entro dieci giorni.

     In caso di positività degli accertamenti di primo livello il lavoratore viene giudicato temporaneamente inidoneo alla mansione e viene inviato alle strutture sanitarie competenti per l'effettuazione degli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello.

    Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello, eseguiti presso la struttura sanitaria competente, risultino positivi, verrà data comunicazione scritta al medico competente, il quale, a sua volta, certificherà l'inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall'espletamento della mansione il lavoratore interessato.

    In caso di positività il lavoratore avrà diritto ad accedere a programmi di recupero e alla sospensione del rapporto di lavoro. 

    I costi degli accertamenti sono a carico del datore di lavoro e vengono svolti, su segnalazione dello stesso datore, dal medico competente, mentre, invece, sono a carico del lavoratore le eventuali contro analisi. 

    ATTENZIONE La visita medica non può essere preassuntiva, perché vietata dalla Legge 300/70, ma deve essere preventiva post assuntiva, cioè effettuata dopo l'assunzione, prima che il lavoratore venga adibito alla mansione.

    Tabella mansioni soggette ad test antidroga

    Mansioni soggette a sorveglianza antidroga: 

    la tabella sotto riportata elenca le mansioni e le attività che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi.

    1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi

    1. impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
    2. fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
    3. direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).

    2) Attività di trasporto

    1. conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E , e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
    2. personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più' attività di sicurezza;
    3. personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
    4. personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
    5. personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
    6. conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
    7. personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
    8. controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
    9. personale certificato dal registro aeronautico italiano;
    10. collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
    11. addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
    12. addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.

    3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi

  • Lavoro Dipendente

    No al licenziamento per scioperi in nome della sicurezza

    La Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 6787 del 14 marzo 2024, si pronuncia in merito ad un licenziamento intimato a fronte di uno sciopero indetto da dei lavoratori per la tutela della loro sicurezza e incolumità.

    Licenziamento e diritto di sciopero: il caso

    Nel caso giunto al vaglio della Cassazione alcuni lavoratori avevano aderito ad uno sciopero e partecipato a manifestazioni di protesta per il miglioramento delle condizioni  di sicurezza  aziendali e il  datore di lavoro aveva ritenuto che i danneggiamenti che ne erano seguiti costituissero giusta causa di licenziamento per abbandono del posto di lavoro.

     In appello i licenziamenti venivano giudicati illegittimi  per mancanza di prove sulle responsabilità individuali dei dipendenti licenziati  con conseguente annullamento  e obbligo di reintegra . 

    Veniva anche accertato che una delle motivazioni dello sciopero era  collegata alla richiesta di  trasferimento di un lavoratore  responsabile di aggressione e e di aver portato un arma sul luogo di lavoro , che l'azienda aveva respinto.

    I giudici di merito avevano affermato che  la richiesta sindacale di allontanamento del  lavoratore  è prevista dell'art. 2087 c.c. e che i datore di lavoro  non puo valutare le motivazioni di uno sciopero  ma solo le modalità con cui si realizza  veniva escluse violazioni in quanto di danneggiamenti non avevano riguardato la capacità produttiva dell'azienda ma  solo alcuni beni di produzione aziendale.

    La sentenza: il datore di lavoro non ha voce sulle motivazioni dello sciopero

    Nella sentenza la Cassazione  richiama l'art. 40 Cost sul diritto di sciopero che è attribuito ai lavoratori e precisa, vista la mancata realizzazione di una precisa   disciplina legislativa  in materia, che , in linea generale,  

    •     lo sciopero consiste in un'astensione dal lavoro  decisa dai lavoratori  per la tutela di  qualsiasi interesse collettivo  che incida  sui rapporti di lavoro;
    •      sono vietate le forme di attuazione con  modalità delittuose, cioè  lesive dell'incolumità e della libertà delle persone, o di diritti di proprietà o della capacità produttiva delle aziende. 
    •     non sono rilevanti  le valutazioni sulla fondatezza delle ragioni  né la mancanza di preavviso 
    •     è costitutivo dello sciopero il fatto di creare un danno al datore di lavoro   ed è illegittimo solo il comportamento che  pregiudichi irreparabilmente la capacità produttiva dell'azienda.

    Nello specifico la Corte considera  legittima la  richiesta di piena tutela della sicurezza sul luogo di lavoro a fronte di comportamenti pericolosi del soggetto che si chiedeva di allontanare e giudica non rilevanti i danni prodotti dalla manifestazione in quanto non lesivi della produttività aziendale.

    Ha confermato in oltre la valutazione del giudizio di merito  in relazione alle mancate prove sulle responsabilità individuali dei lavoratori per cui  respinge il ricorso dell'azienda in quanto  i licenziamenti impartiti come punizione collettiva per l'esercizio del diritto di sciopero in assenza di giusta causa o giustificato motivo risultano illegittimi.

  • Lavoro Dipendente

    Ispezioni sul lavoro: nuovi chiarimenti sul potere di disposizione

    La sentenza del Consiglio di Stato n. 2778/2024 affronta una questione di grande rilevanza per i datori di lavoro , focalizzandosi sulle prerogative degli ispettori del lavoro. Inoltre sottolinea   le conseguenze dell'inosservanza di tali richieste confermando una precedente interpretazione dell'Ispettorato stesso . La decisione chiarisce alcuni  aspetti fondamentali riguardo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004

    Il caso  analizzato dal Consiglio 

    Il caso specifico trattato nella sentenza riguarda un contenzioso tra l'Ispettorato del Lavoro e il Patronato Inas Cisl, relativo all'applicazione dell'articolo 14 del D.Lgs. 124/2004. Il nucleo della controversia si concentra sull'emissione di un "provvedimento di disposizione" da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine-Pordenone, il quale ha richiesto al Patronato Inas Cisl di rivedere l'inquadramento di alcuni dipendenti, considerato non conforme alle disposizioni contrattuali vigenti.

    Il Patronato Inas Cisl ha impugnato il provvedimento per vari motivi, tra cui la presunta illegittimità dello stesso per essere stato emesso oltre il termine massimo previsto dalla legge, la mancanza di una motivazione adeguata e l'assenza di una precisa indicazione delle fonti di prova che giustificassero la decisione degli ispettori. Il TAR del Friuli Venezia Giulia, in primo grado, aveva accolto il ricorso del Patronato, escludendo che l'inquadramento dei lavoratori in una categoria contrattuale diversa da quella asseritamente spettante rientrasse tra le irregolarità che potevano essere contestate dall'Ispettorato nell'esercizio del potere di disposizione previsto dall'art. 14.

    Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha ribaltato la decisione del TAR, sostenendo che il potere di disposizione degli ispettori del lavoro si estende anche alle violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro. Questa interpretazione amplia significativamente l'ambito di applicazione dell'art. 14, riconoscendo agli ispettori la capacità di intervenire in una varietà più ampia di irregolarità relative al lavoro e alla legislazione sociale, purché non già soggette a sanzioni penali o amministrative.

    Nonostante la decisione del Consiglio di Stato di riconoscere l'ammissibilità dell'applicazione dell'art. 14 alle violazioni dei CCNL, la sentenza ha poi confermato l'esito del TAR, ma con diversa motivazione, basata sulla mancanza di adeguata motivazione e insufficiente istruttoria del provvedimento impugnato. In sostanza, sebbene il Consiglio di Stato abbia chiarito l'ambito di applicazione dell'art. 14, ha comunque ritenuto che, nel caso specifico, il provvedimento di disposizione non fosse stato adeguatamente motivato e supportato da un'istruttoria idonea, portando alla conferma dell'annullamento dello stesso.

    Potere degli ispettori e sanzioni amministrative 

    La sentenza ricorda che gli ispettori hanno il potere di emettere un "provvedimento di disposizione", immediatamente esecutivo, per richiedere ai datori di lavoro di conformarsi alle normative contrattuali. Questo potere si estende a tutti i casi di irregolarità non già soggette a sanzioni penali o amministrative, inclusa l'applicazione errata dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL).

    ATTENZIONE La sanzione amministrativa prevista dall'articolo 14 scatta solo se il datore di lavoro non ottempera al provvedimento ispettivo. Quindi, non è l'irregolarità in sé a essere sanzionata, ma la mancata conformità alle disposizioni dell'ispettore.

    La novità nell'interpretazione del Consiglio di Stato sta nel fatto che il potere di disposizione degli ispettori include anche le violazioni dei CCNL,  superando  la precedente decisione del TAR che aveva limitato l'ambito di applicazione . La sentenza sottolinea l'importanza della piena ed effettiva applicazione dei CCNL, evidenziando la rilevanza pubblicistica di queste norme.

    Questo implica che  i datori di lavoro devono attenersi strettamente alle disposizioni degli ispettori del lavoro. La mancata impugnazione di un provvedimento di disposizione rende definitivo l'accertamento delle irregolarità, limitando così le possibilità di contestazione in fase successiva.

    Viene rimarcata infine la necessita dell''adeguatezza della motivazione e della istruttoria sottostante alcuni provvedimenti, evidenziando l'importanza di una base istruttoria solida e di una motivazione chiara per garantire la legittimità degli atti ispettivi.

    La nota dell'ispettorato 4539/2020 sul potere di disposizione

    L’Ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 4539 del 15 dicembre 2020, ha  fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione del potere di disposizione degli ispettori, modificato dal Decreto legge 76/2020  che sostituiva il precedente articolo 14, D.Lgs. 124/2004. 

    Facendo seguito alla prima circolare sul tema , n. 5 2020, l'ispettorato raccomandava che la disposizione dell'ispettore  sia basata su  una valutazione complessiva della fattispecie oggetto di accertamento,  per garantire al lavoratore una effettiva tutela.

    La disposizione va evitata comunque nei casi in cui  anche se consentita, possa determinare  effetti sfavorevoli nei confronti di altri lavoratori.

    La nota specifica che  il potere di disposizione  si applica nei casi in cui non siano previste specifiche sanzioni  penali e amministrative per le violazioni rilevata nel corso delle ispezioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

    Per quanto riguarda la violazione o errata applicazione di  obblighi contrattuali  , secondo la nota va fatto riferimento non solo al  Ccnl  di settore ma anche  a quello effettivamente applicato dal datore di lavoro  v. circolare INL n. 5/2020) . 

    Invece per quanto riguarda le violazioni legate alla parte normativa ed economica del Ccnl va escluso il riferimento  alla parte obbligatoria dei Ccnl (circolari INL n. 9/2019 e n. 2/2020)   fatte salve le ipotesi già valutate positivamente e riportate in allegato.

     La previsione di una sanzione civile non esclude l’applicabilità del provvedimento di disposizione

    L’adozione della disposizione  va invece esclusa nei casi di obblighi che trovano la loro fonte in via esclusiva in una scelta negoziale delle parti

  • Lavoro Dipendente

    Visite fiscali: guida su orari e regole per lavoratori e aziende

    Le cd visite fiscali sono lo strumento a disposizione dei datori di lavoro per il controllo dello stato di malattia  sui lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati .

    Il lavoratore  che si assenta dal lavoro presentando il certificato di malattia , ha infatti l’obbligo di essere reperibile presso l’indirizzo abituale o il domicilio occasionale, per  tutti i giorni durante la durata della malattia , comprese le domeniche ed i giorni festivi in determinati orari.

    La legge prevede alcune  fasce orarie giornaliere da rispettare in cui gli ispettori dell'INPS possono effettuare le visite fiscali,  che sono le seguenti :

    • PER I LAVORATORI STATALI E DEGLI ENTI LOCALI: dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00;
    • PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO: dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 19.00.

    Da  dicembre  2023 , a seguito di una sentenza del TAR DEL LAZIO  che ha evidenziato l'incostituzionalità del diverso trattamento  (vedi i dettagli sotto)  è stata modificata la prassi INPS (Messaggio 4640/2023)  per i  dipendenti pubblici parificando l'obbligo di reperibilità a quello dei dipendenti privati.

     Per tutti quindi attualmente gli orari per le visite fiscali sono 

    • dalle ore 10 alle 12 di mattina
    • dalle ore 17 alle 19 di sera

    L'obbligo riguarda tutti i giorni sia feriali che festivi.
    ATTENZIONE La sentenza del TAR segnalava la necessita di un intervento legislativo che non è ancora verificato

    In caso di assenza nel momento di una visita medica di controllo il lavoratore viene chiamato a una visita ambulatoriale e deve presentare una lettera di giustificazione . Se tale giustificazione non risulta valida ci sono conseguenze sia economiche  da parte dell'INPS che non paga interamente i giorni di malattia, che da parte del datore di lavoro che può prendere ulteriori provvedimenti disciplinari.

    Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti le modalità con cui   comunicare eventuali assenze , i casi di esonero dalla reperibilità e  le  conseguenze in caso di assenza ingiustificata dalla visita  fiscale di controllo . 

    Visite fiscali: giustificazione assenze e comunicazione cambio residenza

    Il decreto di riforma della pubblica amministrazione del 2017  prevede che se durante la malattia il lavoratore si deve spostare dal luogo indicato per giustificati motivi come  visite mediche,  o accertamenti specialistici  o altro, è  tenuto a darne preventiva comunicazione, 

    • in forma scritta  
    • al datore di lavoro

     che, a sua volta, ne dà comunicazione all’INPS. 

    I motivi  di giustificazione  per l'assenza accettabili  sono  in generale quelli dettati da forza maggiore, come ad esempio:

    • Ricovero  in ospedale
    • precedenti visite di controllo sullo stesso periodo di malattia
    • Motivi familiari  che richiedono la presenza del lavoratore in modo indifferibile e inderogabile
    • Concomitanza  di visite, prestazioni e accertamenti specialistici,  per i quali va dimostrata l'impossibilità di essere effettuate in orari diversi

    La giurisprudenza in alcune pronunce  ha giudicato valide anche  le seguenti  motivazioni:

    • Ritiro di referti di esami  collegati alla malattia;
    • Effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
    • Necessita di  recarsi in farmacia;
    • Visita alla madre  in ospedale  con orari di visita coincidenti  con le fasce di reperibilità;
    • Visita  per la verifica della guarigione presso l’ambulatorio del medico  con orario di visita  coincidente con le fasce di reperibilità

    Recentemente invece la Cassazione ha giudicato ingiustificata l’assenza di un lavoratore che si era  allontanato dalla propria abitazione per portare il figlio all’ospedale   per controlli non urgenti.   La decisione contenuta nell'Ordinanza n. 24492 del 1° ottobre 2019,  ribadisce infatti che il dipendente che si allontana dalla propria casa durante le fasce orarie di reperibilità  evita la multa, oltre che nei casi di forza maggiore, solo quando la sua presenza altrove risulti indifferibile. Nel caso specifico, invece il lavoratore non aveva chiarito  l’impossibilità per altri familiari di prendersi cura del minore e, in ogni caso, la situazione  non gli impediva di comunicare tale assenza al proprio datore di lavoro.

    Nuova ordinanza di Cassazione su mancata comunicazione di cambio di residenza

    Con l'Ordinanza n. 8381 del 28 marzo 2024, in tema di licenziamento per assenza ingiustificata dal lavoro,  la Cassazione ha precisato che l'assenza del lavoratore in malattia è giustificata  anche se la visita  fiscale  ha avuto esito negativo perché  nel caso specifico l'istituto  non aveva  preso in considerazione  l’indirizzo che il lavoratore  aveva comunicato, pur non mettendone a conoscenza il datore di lavoro.

    Per questo   il lavoratore è soggetto alla  sanzione per omessa comunicazione ai fini della reperibilità ma è stato  risarcito e reintegrato nel posto di lavoro  

     

    Assenza da visite fiscali: le conseguenze

    In caso di assenza a visita domiciliare di controllo  il lavoratore deve presentare la documentazione giustificativa al datore di lavoro e  anche all’Inps, se l’assenza è dovuta a motivi sanitari.

    Va ricordato che la  valutazione finale sulla giustificabilità o meno e i relativi provvedimenti spettano esclusivamente al datore di lavoro.

    Se l'assenza  dalla visita medica di controllo non è  considerata giustificata scatta  l’applicazione di sanzioni  che consistono  nel  parziale  o totale mancato indennizzo delle giornate di malattia da parte dell'INPS.

    Il calcolo del  mancato indennizzo avviene nel  seguente modo:
    •  decurtazione per un massimo di 10 giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
    • decurtazione per il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia in caso di seconda assenza a visita fiscale di controllo non giustificata;
    • decurtazione  per il 100% dell'indennità dalla data della terza assenza a visita fiscale di controllo non giustificata.

    I datori di lavoro possono esaminare gli esiti delle valutazioni dei medici legali dell’Istituto sulla documentazione presentata dal lavoratore, in caso di assenza alla visita di controllo tramite l'applicativo per le visite fiscali (v.messaggio n. 1270 del 29 marzo 2019)

    Visite fiscali e datori di lavoro: come richiedere le visite al Polo Unico INPS

    Come anticipato sopra, il Decreto legislativo 75 2017  (Riforma Madia) ,  ha  istituito   il Polo unico VMC per le visite fiscali ( Visite Mediche di controllo )  in capo all’INPS.

    L' ufficio è   responsabile per le ispezioni e gli accertamenti medico legali  su  tutto il territorio nazionale , sia per le visite d'ufficio che per quelle su richiesta del datore di lavoro  (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).

    In precedenza l'istituto verificava lo stato di malattia dei dipendenti  pubblici mentre per i dipendenti privati la responsabilità era affidata alle commissioni sanitarie delle ULSS locali.

    In data  25 marzo 2019 la Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito che il personale delle Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare), dei Corpi armati dello Stato (Guardia di Finanza e Carabinieri, Polizia dello Stato, Polizia Penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è da considerare assoggettato alla normativa sul Polo Unico della medicina fiscale.

    I datori di lavoro privati e le pubbliche amministrazioni possono richiedere la visita medica di controllo dello stato di salute dei propri dipendenti in malattia,  compresi quelli  per i quali  non sono tenuti al versamento della contribuzione per l’indennità economica di malattia , attraverso  un applicativo web disponibile sul sito INPS.

    Per utilizzare il servizio, è necessario essere in possesso delle credenziali , da richiedere all' INPS  allegando i seguenti documenti:

    •         modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o societaria), con allegati copia del documento d’identità del sottoscrittore ed i singoli moduli di richiesta individuale;
    •         modulo di richiesta individuale, compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato, specificando l’assegnazione del PIN per l’accesso al servizio online “Richiesta visite mediche di controllo”, con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.

    Il servizio online permette anche di consultare lo stato delle richieste inviate  e l’esito degli accertamenti medico legali.

    Orario visite fiscali del settore pubblico: incostituzionale per il TAR

    Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – RomaSezione 4-ter con la Sentenza 3 novembre 2023  n. 16305 ha accolto il ricorso di una amministrazione penitenziaria  contro il l Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,  concernente il "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità,  i quale    individua le fasce di reperibilità per la visita fiscale in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il pubblico e il privato, per il quale le finestre sono più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

     Si afferma  in particolare il  contrasto con l'art 3 della costituzione  sull'uguaglianza dei cittadini e l'illogicita anche della possibilità di controlli d'ufficio, non solo su richiesta dei datori di lavoro.

    Nella sentenza si afferma che " La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

    Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall'Amministrazione nell'interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32.

    Il TAR  condivide con il Consiglio di Stato la necessità di "invitare l'Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all'armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d.lgs. n. 165 del 2001."

    Visite fiscali i casi di esclusione dalla reperibilità

    Il Decreto ministeriale 11 gennaio 2016  concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'INPS  ha previsto che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i lavoratori subordinati privati, per i quali l'assenza è  riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

    • a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
    • b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    Per quanto riguarda  i lavoratori della pubblica amministrazione l'esonero è stato modificato con  decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 206  del 17 ottobre 2017 che prevede  come motivazioni:

    a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

     b) infortuni sul lavoro;

     c) malattie per le quali e' stata riconosciuta la causa di servizio;

     d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

    ATTENZIONE:  Non è piu esclusa la possibilità di una seconda visita  fiscale  nello stesso  periodo di prognosi indicato nel certificato.

  • Lavoro Dipendente

    Costo lavoro igiene ambientale 2024 tabelle ministeriali

    E' stato pubblicato il 20 marzo sul sito del Ministero del lavoro il decreto   direttoriale 14 2024 che determina il  costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private,  per gli operai e per gli impiegati.

     Al decreto sono allegate le tabelle  dei valori applicabili  a valere dai mesi di luglio 2022; da gennaio,  luglio e ottobre 2023; da gennaio e luglio 2024.

    L'aggiornamento è stato definito  dopo l'esame  dei seguenti  documenti contrattuali: 

    verbale di accordo del 9 dicembre 2021, sottoscritto da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Fise Assoambiente come  rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, per la copertura economica dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021;

     il rinnovo del CCNL dei Servizi ambientali del 18 maggio 2022 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali – Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria-  Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti   dei lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;

    Le nuove  tabelle  sono state condivise  con le  organizzazioni delle parti sociali sopracitate.

    Nel decreto si precisa che il costo del lavoro  cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:

    • a) ad eventuali benefici di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
    • b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi,  indennità, ecc.);
    • c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure  connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Welfare aziendale: le nuove misure illustrate dall’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 con la quale ha fornito le istruzioni operative in merito a novità fiscali, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto Anticipi, con particolare riferimento:

    • al welfare aziendale, 
    • al trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo nel settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande
    • e al riscatto di periodi non coperti da retribuzione

    Vediamo brevemente i chiarimenti forniti.

    Welfare Aziendale

    Non imponibilità di alcuni benefici
    Si stabilisce la non imponibilità, per il periodo d'imposta 2024, del valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti, nonché delle somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, affitto della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa, fino a un limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

    Modifiche ai fringe benefits dei prestiti ai dipendenti
    Si aggiorna la modalità di determinazione del vantaggio imponibile derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, specificando come calcolare gli interessi in base al tasso ufficiale di riferimento.

    In particolare, la norma prevede che il valore imponibile del fringe benefit derivante dal prestito sia determinato come il 50% della differenza:

    • tra l'ammontare degli interessi calcolati al TUR:
      • per i prestiti a tasso variabile, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
      • per i prestiti a tasso fisso, si assume come riferimento il TUR vigente alla data di concessione del prestito.
        Questo metodo ripristina l'impostazione in vigore prima delle modifiche legislative precedenti, secondo cui, per i prestiti a tasso fisso, non si tenevano in considerazione le variazioni del TUR intervenute dopo la concessione del prestito.
    • e l'ammontare degli interessi effettivamente applicati al dipendente sul prestito.

    L'importo così calcolato, che rappresenta il vantaggio per il dipendente derivante da un tasso di interesse sul prestito più basso rispetto al TUR, viene considerato reddito imponibile del dipendente e soggetto a tassazione. 

    Trattamento integrativo speciale

    Per i lavoratori del settore turistico ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande, si riconosce un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a dipendenti con un reddito non superiore a 40.000 euro nel 2023.

    Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

    Per il biennio 2024-2025, si offre la possibilità di riscattare ai fini pensionistici periodi non coperti da contributi previdenziali, con un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altre forme previdenziali, a condizione che non abbiano contributi previdenziali al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione.

    Le Direzioni regionali sono incaricate di garantire l'osservanza delle istruzioni e dei principi contenuti nella circolare.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Somministrazione di lavoro illecita: in vigore le nuove sanzioni penali

    Il Decreto Legge n. 19 del 2024 (DL 19/2024)  ha introdotto rilevanti modifiche  alla normativa  sulla somministrazione  illecita di manodopera (art. 18 del DLgs. 276/2003) riportando in vigore le sanzioni penali  che erano state  abrogate con il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, con l'intento di  garantire maggiore protezione ai lavoratori e una concorrenza leale tra le imprese.

    Le nuove disposizioni  sono già in vigore dal  2 marzo 2024,  vediamo nei prossimi paragrafi  cosa prevedono.

    Le sanzioni per somministrazione illecita nel DL PNRR 2024

    Come anticipato, dal 2 marzo 2024 la somministrazione di manodopera se effettuata  da parte di soggetti non autorizzati ( ad esempio con appalti   o distacchi fittizi)   è  punita con l'arresto fino a un mese o in alternativa  con un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, ATTENZIONE la sanzione si applica sia al somministratore non autorizzato che all'utilizzatore. 

    Si ricorda che la somministrazione di lavoro  è riservata  delle Agenzie autorizzate dal  Ministero del lavoro e iscritte nell'apposito elenco (articoli 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 81/2015)

    Per l'attività di intermediazione non autorizzata,  anche in assenza di scopo di lucro,  scatta l'arresto  fino a 2 mesi o con un'ammenda da 600 a 3.000 euro.

    Si aggiunge inoltre una nuova fattispecie penale legata alla somministrazione fraudolenta di lavoro, prevista dal comma 5-ter all'art. 18 del DLgs. 276/2003, nei casi in cui si accerti  l'intento di eludere norme imperative di legge o di contratto collettivo. In questo caso i responsabili  sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione.

     Da segnalare anche che,  per la definizione delle sanzioni si conferma l'applicazione del comma 5 bis del citato D.lgs 276 2003,  per cui  gli importi delle sanzioni amministrative sono aumentati del 20% in caso di recidiva per gli stessi illeciti commessi nei tre anni precedenti 

    La determinazione della sanzione segue i criteri già previsti per le sanzioni ex comma 5-bis, con l'importante prescrizione che gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

    Infine , con il  nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 del DLgs. 276/2003 l’importo della sanzione  non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

    Va ricordato che come precisato nella nota n. 15764/2016 del Ministero del lavoro  sul calcolo delle sanzioni,    per "eventuali ipotesi che coinvolgano più soggetti   ad esempio un committente e piu appaltatori ,  il limite dei 50.000 euro  trova evidentemente applicazione in riferimento a  ciascun appalto"