-
Maternità: nuove indicazioni e modelli INL per l’ interdizione al lavoro
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, previsti dagli articoli 6, 7 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 (cd. TU sulla maternità e paternità).In allegato sono elencate in dettaglio tutte le attività, sostanze, condizioni e processi lavorativi vietati o da sottoporre a valutazione, per proteggere la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento. Si tratta di strumenti operativi indispensabili per datori di lavoro, consulenti del lavoro e operatori degli ITL. (v. maggiori dettagli all'ultimo paragrafo)
Richieste interdizione dal lavoro: come fare
La circolare INL n. 5944 dell'8 luglio 2025 chiarisce in modo operativo le modalità di richiesta dell’interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, sia prima (ante partum) che dopo il parto (post partum). L’istanza può essere presentata:
- dalla lavoratrice stessa;
- dal datore di lavoro.
La documentazione da allegare varia a seconda del momento in cui si richiede l’interdizione:
Tipo di interdizione Documentazione richiesta Ante partum Certificato medico con data presunta del parto, mansione svolta, eventuali rischi presenti, dichiarazione del datore sull’impossibilità di adibire ad altre mansioni Post partum Certificato di nascita/autocertificazione, mansione svolta, motivazioni dell’esposizione al rischio Entrambe le parti possono utilizzare i moduli disponibili sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La presentazione dell’istanza viene protocollata dall'INL nella stessa data di ricezione e la relativa istruttoria deve essere avviata tempestivamente.
I datori di lavoro devono anche allegare lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per le lavoratrici gestanti o puerpere.
Valutazione dei rischi e criteri per l’interdizione : le mansioni vietate
La fase istruttoria dell'INL prevede la verifica di due condizioni:
- presenza di condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute di madre e bambino;
- impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili.
Riportiamo di seguito la tabella delle mansioni vietate come da allegato alla nota
Lavori vietati Periodo di interdizione Riferimento normativo Movimentazione manuale carichi superiori a 3 kg Durante la gestazione Allegato A, lett. G Stazione eretta per più di metà orario lavorativo Durante la gestazione Allegato A, lett. G Posture incongrue e scomode Durante la gestazione Allegato A, lett. G Lavori su scale e impalcature Durante la gestazione Allegato A, lett. E Macchine a pedale con ritmo frequente Durante la gestazione Allegato A, lett. H Utensili o macchine che trasmettono vibrazioni intense Durante la gestazione Allegato A, lett. I Assistenza a malati psichiatrici o infettivi Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegato A, lett. L Manipolazione di sostanze tossiche in agricoltura Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegato A, lett. M Monda e trapianto del riso Durante la gestazione Allegato A, lett. N Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, bus) Durante la gestazione Allegato A, lett. O Contatto con piombo e composti, mercurio, amianto, cancerogeni, mutageni Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegati A-C, d.lgs. 81/2008 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegati A-C, art. 11 d.lgs. 151/2001 Manipolazione di animali feroci o velenosi, stalloni o tori Durante la gestazione Allegato A, sezione II Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, ambienti confinati Durante la gestazione Allegato A, sezione II Condotta di veicoli o mezzi operativi pesanti Durante la gestazione Allegato A, punto 27 Esposizione a rumori superiori a 90 dB Durante la gestazione Allegato A, punto 1.b Lavori notturni Durante la gestazione e dopo il parto Art. 53, d.lgs. 151/2001 Contatto con bambini piccoli (educatrici, infanzia, primaria) Gestazione e 7 mesi dopo il parto Circolare INL 5944/2025 Lavori sotterranei (miniere) Gestazione e post parto Allegato B, lett. A.1 Movimentazione disabili non autosufficienti (docenti di sostegno) Gestazione e 7 mesi dopo il parto Circolare INL 5944/2025 Particolare attenzione è data al comparto scuola:
- le insegnanti di nido, infanzia e primaria sono automaticamente coperte dall’interdizione per l’intero periodo (gestazione + 7 mesi post parto) per rischio biologico e fisico, senza ulteriori accertamenti.
- Per le insegnanti della scuola secondaria e personale di sostegno, la valutazione è caso per caso.
Emissione del provvedimento, comunicazione, ricorsi
L’Ispettorato deve adottare il provvedimento finale relativo all'istruttoria entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
È importante notare che l’astensione effettiva dal lavoro decorre dalla data del provvedimento, e non da quella di presentazione della domanda.
Se mancano documenti fondamentali (come il DVR), l’ufficio può attivare controlli in loco o anche un’ispezione.
Il provvedimento è comunicato a:
- lavoratrice;
- datore di lavoro;
- eventualmente INPS per la gestione economica del congedo in caso di lavoratrici dipendenti.
Se l’istanza è respinta, l’ufficio deve motivare il diniego tramite comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990, concedendo 10 giorni per eventuali osservazioni.
In mancanza di riscontro, segue comunque l’adozione del provvedimento definitivo di diniego.
Infine, è possibile impugnare il provvedimento davanti al Giudice del lavoro qualora si ritenga leso un diritto soggettivo.
Gli allegati mansioni vietate e raccomandazioni
Ecco una panoramica di cosa contengono i tre allegati:
ALLEGATO A – Lavori vietati ex art. 7, comma 1, d.lgs. 151/2001
Questo è l’allegato più corposo e impone un divieto assoluto di adibizione a determinate mansioni in presenza di gravidanza. È articolato in tre sezioni:
Sezione I: esposizione ad agenti
- Fisici: atmosfere in sovrapressione, rumore >90 dB, vibrazioni, temperature estreme.
- Biologici: agenti patogeni dei gruppi 3 e 4 (es. tubercolosi, rosolia se non immunizzata).
- Chimii: sostanze tossiche, corrosive, cancerogene, mutagene, piombo, amianto, mercurio.
Sezione II: processi e lavori specifici
Include oltre 30 voci di attività vietate, tra cui:
- Lavori in gallerie, cave, miniere;
- Fonderie, forni industriali >500°C;
- Saldatura, metallizzazione, demolizione navi;
- Manipolazione esplosivi, produzione farmaci;
- Uso di martelli pneumatici, pulizia camini, agricoltura con sostanze nocive.
Sezione III: condizioni operative faticose
Contiene condizioni molto comuni, come:
- Lavori in piedi per più di metà orario;
- Posture scomode;
- Macchine a pedale con sforzo frequente;
- Movimentazione manuale di carichi;
- Lavoro su scale e impalcature;
- Contatto diretto con bambini o soggetti fragili (asili, scuole);
- Lavoro a bordo di mezzi di trasporto.
Validità del divieto: spesso si estende fino a 7 mesi dopo il parto, non solo durante la gravidanza.
ALLEGATO B – Ulteriori lavori vietati ex art. 7, comma 1, d.lgs. 151/2001
Contiene ulteriori restrizioni specifiche per le lavoratrici gestanti o puerpere, in particolare:
Agenti fisici: lavoro in sovrapressione (camere iperbariche).
Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia se non immunizzata.
Agenti chimici: piombo e suoi derivati.
condizioni di lavoro vietate: lavoro sotterraneo (es. attività mineraria).
ALLEGATO C – Agenti, processi e condizioni da valutare ex art. 11 d.lgs. 151/2001
Diversamente dai primi due, questo allegato non stabilisce un divieto automatico, ma elenca situazioni che richiedono una valutazione del rischio dettagliata nel DVR aziendale. Include:
Agenti fisici: colpi, vibrazioni, movimentazione pesi, fatica mentale/fisica.
Agenti biologici: anche gruppi 2 (es. citomegalovirus, epatite), se pericolosi per il feto.
Agenti chimici: sostanze mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione.
Processi industriali: indicati nell’Allegato XLII del d.lgs. 81/2008.
Condizioni ambientali: sollecitazioni termiche, rumore, radiazioni non ionizzanti.
In questo caso, il datore di lavoro deve valutare il rischio e, se non è possibile eliminarlo o spostare la lavoratrice, si attiva la procedura di interdizione.
-
Spese di trasferta all’estero: l’agenzia conferma la non tracciabilità
Con Risposta a interpello n 188 del Entrate confermano che non è necessaria la tracciabilità, ai fini della non imponibilità delle spese di trasferta estere.
L'istante è un Ministero che ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti impegnati in missioni e/o trasferte
all'estero alla luce delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), in merito alle modalità con le quali il dipendente è tenuto ad effettuare il pagamento.
Al riguardo, l'Istante rappresenta che i propri dipendenti possono essere inviati
in missione e/o in trasferta in Paesi in cui gli strumenti di pagamento tracciati non sono
diffusi ciò premesso, chiede quale debba essere il corretto trattamento fiscale nel caso in cui il dipendente effettui una missione e/o una trasferta in un Paese in cui non è possibile effettuare un pagamento tracciato.L'articolo 1, comma 81, lettera a), della legge di Bilancio 2025 ha modificato l'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, aggiungendo, infine, il seguente periodo:
«I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguite con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese di cui al citato comma 5 dell'articolo 51, il dipendente deve effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 ha modificato il suddetto detto periodo del comma 5 aggiungendo dopo le parole: «I rimborsi delle spese» le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,».
Pertanto, a seguito di tale modifica legislativa, ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 51 del Tuir, per missioni e/ o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamenti -
Fondo artigianato FSBA: novità operative dal 1 luglio 2025
Il fondo solidarieta bilaterale dell'artigianato comunica che dal 1° luglio 2025 entreranno in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.
Di seguito i link diretti alle nuove istruzioni operative:
- PROCEDURE GENERALI FSBA
- PROCEDURE AIS CAUSALI ORDINARIE
- PROCEDURE AIS CAUSALI STRAORDINARIE
- PROCEDURE ACIGS
Cassa in deroga moda – utilizzo SINAWEB FSBA
Il Fondo degli artigiani FSBA, ha comunicato il 29 ottobre 2024, in relazione all'articolo 2 del DL n. 160/2024 che prevede periodi di casa integrazione in deroga per i lavoratori delle aziende della moda anche del settore artigiano , il seguente avviso:
- L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
- L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
- Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.
ATTENZIONE A breve dovrebbero essere disponibili le procedure relative alla ulteriore proroga di 12 settimane prevista dal DL 92 2025.
Si ricorda che SINAWEB è la piattaforma digitale per usufruire delle prestazioni del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato . istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del d.lgs n.148/2015.
Il fondo interviene a favore dei dipendenti delle imprese artigiane iscritte con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.
Ogni prestazione erogata dal Fondo prevede la gestione a carico dello stesso, dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS, grazie alle sinergie e alle procedure consolidate con l’Istituto.
Scarica qui le istruzioni di utilizzo aggiornate a settembre 2024
-
Licenziamento per giustificato motivo: decorrenza del preavviso
Con la sentenza n. 15513 del 10 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato e spesso oggetto di contenzioso: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il diritto del lavoratore al preavviso. Nel caso esaminato, un lavoratore aveva contestato il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro sostenendo che la risoluzione del rapporto fosse stata effettiva già al momento dell’avvio della procedura di conciliazione, e non al termine del preavviso, con conseguente pretesa del pagamento dell’indennità sostitutiva.
La vicenda si inquadra nell’ambito delle procedure previste dalla legge n. 604/1966, che regolamenta i licenziamenti individuali per motivi oggettivi.
In particolare, l’art. 7 della legge prevede l’obbligo per il datore di lavoro di esperire un tentativo di conciliazione preventiva presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro prima di procedere al recesso, a tutela del lavoratore e per favorire una soluzione bonaria.
Decorrenza e valore giuridico del licenziamento
La Corte, nel motivare la propria decisione, ha ribadito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo assume rilevanza giuridica fin dal momento in cui viene avviato il procedimento di conciliazione. Tuttavia, questo non comporta automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro.
L’effetto estintivo, infatti, si verifica solo al termine del periodo di preavviso, che può essere indicato :
- nella comunicazione iniziale dell’intenzione di licenziare oppure
- nell’atto conclusivo del procedimento.
È quindi legittimo che il preavviso decorra dalla prima comunicazione formale del datore di lavoro al lavoratore, ossia dalla lettera con cui viene attivata la procedura di conciliazione. Questo significa che, se il rapporto non è stato interrotto prima della fine del preavviso, il lavoratore continua a maturare tutti i diritti connessi al periodo lavorato.
Il chiarimento fornito dalla Cassazione è di rilievo pratico: la determinazione della decorrenza del preavviso incide direttamente sull’entità delle spettanze economiche dovute al lavoratore, in particolare nel caso in cui il preavviso non venga lavorato ma sostituito con un’indennità.
Il diritto all’indennità sostitutiva e le sue implicazioni
Un altro punto fondamentale della decisione riguarda il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte ha precisato che
- tale diritto sussiste nei casi in cui il datore di lavoro non consenta di lavorare il periodo di preavviso previsto,
- la misura dell’indennità può variare in base al momento in cui il rapporto di lavoro è effettivamente cessato.
Dunque se il rapporto è stato interrotto sin dall’inizio del procedimento conciliativo, l’indennità dovrà essere commisurata all’intero periodo di preavviso non lavorato. Diversamente, se il rapporto è proseguito, anche solo formalmente, fino alla conclusione del periodo di preavviso, la corresponsione dell’indennità potrebbe non essere dovuta o essere limitata a eventuali giorni residui non goduti.
In sostanza, il lavoratore ha sempre diritto a ricevere il compenso spettante per il preavviso e la decorrenza del preavviso può essere anticipata alla data di avvio della procedura conciliativa, a condizione che ciò risulti chiaramente dalla documentazione fornita dal datore di lavoro.
-
Trasferte e sgravi contributivi: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15056 del 5 giugno 2025, ha affrontato un caso complesso riguardante i contributi previdenziali e le indennità di trasferta. La vicenda ha origine da un ricorso presentato da una società contro una sentenza della Corte d'Appello di Firenze, che aveva parzialmente riformato una decisione di primo grado.
La Corte d'Appello aveva stabilito che:
- non erano dovuti i contributi per le somme corrisposte a un dipendente a titolo di indennità di trasferta, ma
- aveva confermato il diritto dell'INPS a richiedere somme per insussistenza del diritto agli sgravi contributivi ex art. 8, comma 4 bis, della legge n. 223 del 1991.
La società ricorrente sosteneva che la Corte d'Appello avesse erroneamente interpretato la normativa, in particolare l'art. 2359 del codice civile, riguardo alla coincidenza degli assetti proprietari tra le società coinvolte. Secondo la società, la valutazione della Corte d'Appello avrebbe dovuto basarsi esclusivamente sui parametri normativi previsti dall'art. 2359 c.c., che regola i rapporti di controllo tra società.
La decisione della Cassazione: diritto indennità di trasferta
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso principale della società, affermando che la nozione di "assetto proprietario coincidente" è più ampia di quella definita dall'art. 2359 c.c. La Corte ha chiarito che la legge non si riferisce solo ai rapporti tipizzati dall'art. 2359 c.c., ma include anche altri rapporti di collegamento o controllo. Inoltre, la Corte ha sottolineato che la valutazione del giudice deve considerare non solo il dato formale del rispetto degli indicatori normativi, ma anche quello sostanziale, collegato alla singola vicenda, per verificare se l'operazione abbia avuto la finalità di eludere la ratio della disciplina incentivante.
Questo significa che le aziende devono prestare particolare attenzione alle operazioni di ristrutturazione che coinvolgono società con assetti proprietari coincidenti, per evitare di incorrere in sanzioni per elusione della normativa previdenziale.
La Corte di Cassazione ha ribadito che l'onere della prova spetta alla parte datoriale, che deve dimostrare di aver rispettato le disposizioni di legge per beneficiare degli sgravi contributivi.
Diritto indennità di trasferta e onere della prova
La Corte ha accolto, invece, il ricorso incidentale dell'INPS, rilevando che la Corte d'Appello non aveva compiuto alcun accertamento sull'ammontare delle indennità di trasferta erogate e sulle modalità delle stesse.
Secondo l'art. 51, comma 5, D.P.R. n. 917 del 1986, le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente determinati limiti. La Corte di Cassazione ha precisato che l'accertamento imposto al giudice di merito deve essere condotto nei limiti delle allegazioni e delle prove offerte dalla parte datoriale, mentre all'ente previdenziale spetta dimostrare che il lavoratore abbia ricevuto dal datore di lavoro somme a qualunque titolo, purché in dipendenza del rapporto di lavoro.
La sentenza sottolinea l'importanza di un accurato accertamento delle indennità di trasferta erogate ai dipendenti. Le aziende devono tenere traccia delle somme corrisposte e delle modalità di erogazione, per garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e evitare contestazioni da parte dell'INPS.
-
Decreto Sicurezza: sgravi e apprendistato per i detenuti
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2025 n. 131, la Legge n. 80 del 9 giugno 2025, di conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 48/2025 (c.d. Decreto Sicurezza).
Tra le disposizioni di interesse per i datori/sostituti d'imposta vanno segnalati due articoli in tema di lavoro per i soggetti condannati ma ammessi a misure alternative alla detenzione.
In particolare, la Legge :
- estende lo sgravio contributivo per l'assunzione di detenuti o internati ammessi al lavoro esterno presso le imprese pubbliche e private diverse dalle cooperative e
- estende l'applicabilita del contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età per
- soggetti condannati e internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e
- detenuti assegnati al lavoro all'esterno.
L'intervento normativo mira a:
- Rafforzare la sicurezza pubblica, limitando l’accesso ai benefici penitenziari per i reati più gravi o connessi alla criminalità organizzata e al terrorismo;
- Promuovere il lavoro rieducativo come strumento di reinserimento e prevenzione della recidiva;
- Coinvolgere il tessuto economico e sociale nella gestione delle opportunità lavorative per i detenuti.
con un approccio che coniuga rigore e possibilità di reinserimento per i detenuti che dimostrano un effettivo percorso di distacco dalla criminalità.
Vediamo qualche dettagli in piu in attesa dei provvedimenti attuativi .
. Estensione dei reati ostativi ai benefici penitenziari (Art. 34, lett. a) e valutazione convenzioni
Viene ampliato l’elenco dei reati per cui i benefici penitenziari (come lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione) sono subordinati alla collaborazione con la giustizia. Si aggiungono:
- Art. 415 c.p., secondo comma (istigazione a delinquere aggravata);
- Art. 415-bis c.p. (arruolamento con finalità terroristiche).
Per questi reati, i benefici possono essere concessi solo in assenza di legami con contesti criminali, previo approfondito accertamento giudiziario.
L' Art. 34, lett. b) intitolato Tempi certi per la valutazione delle convenzioni lavorative prevede invece che l’Amministrazione penitenziaria dovrà esprimersi entro 60 giorni sulle proposte di convenzione per attività lavorative dei detenuti con soggetti pubblici e privati, indicando eventuali condizioni necessarie. L'obiettivo è semplificare e rendere più tempestiva l’attivazione di percorsi di reinserimento professionale.
Estensione incentivi alle imprese per il lavoro esterno (Art. 35) e apprendistato
Le agevolazioni contributive previste per le imprese che assumono detenuti vengono estese anche:
- alle attività fuori dagli istituti penitenziari;
- ai soggetti ammessi al lavoro esterno.
Questa modifica intende favorire maggiori opportunità occupazionali per i detenuti.
All'art 36 è presente invece ll'ccesso all’apprendistato professionalizzante:
I detenuti assegnati al lavoro esterno e coloro ammessi a misure alternative potranno essere assunti, senza limiti di età, con contratto di apprendistato professionalizzante. Si punta così alla qualificazione o riqualificazione professionale dei soggetti in esecuzione penale, favorendone il reinserimento.
Sono previsti stanziamenti progressivi fino a 2,4 milioni di euro annui a partire dal 2033 per sostenere la misura.
Riforma del regolamento sul lavoro penitenziario (Art. 37)
La legge di conversione del DL Sicurezza inoltre prevede che entro 12 mesi, sarà aggiornato il regolamento attuativo del D.P.R. 230/2000 secondo questi principi:
- Sussidiarietà orizzontale: promozione del lavoro penitenziario con il coinvolgimento di imprese, enti non profit e cooperative;
- Semplificazione delle procedure tra carceri e datori di lavoro privati;
- Riconoscimento curriculare e ai fini della formazione delle attività svolte in carcere;
- Collaborazione istituzionale con ordini professionali e autorità di garanzia per favorire il reinserimento lavorativo.
-
Assegno di integrazione Fondo studi professionali: le istruzioni
Con la Circolare n. 99 del 10 giugno 2025, l’INPS fornisce istruzioni operative e contabili sull’applicazione del nuovo assegno di integrazione salariale previsto dal riformato Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, adeguato alla normativa sugli ammortizzatori sociali (D.lgs. 148/2015) e aggiornato con il D.I. 21 maggio 2024.
Il nuovo sistema, in vigore dal 24 luglio 2024, amplia i beneficiari e le tutele per lavoratori e aziende, semplifica l’accesso e uniforma le modalità di esposizione nel flusso Uniemens.
Vediamo di seguito cosa cambia e come devono comportarsi operativamente datori di lavoro e consulenti.
Destinatari: chi accede e quando
Sono tenuti al versamento e possono accedere al Fondo i datori di lavoro del settore delle attività professionali che, nel semestre precedente la domanda, abbiano almeno un dipendente.
Beneficiari: tutti i lavoratori subordinati, inclusi apprendisti e lavoratori a domicilio, con anzianità di almeno 30 giorni, esclusi i dirigenti.
I termini di presentazione sono i seguenti
- Non prima di 30 giorni dalla sospensione programmata;
- Non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione/riduzione.
Causali ammesse e durata delle prestazioni del Fondo
Le causali sono quelle previste per gli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari:
- eventi oggettivamente non evitabili,
- crisi aziendali,
- riorganizzazioni,
- contratti di solidarietà.
Durata massima dell’intervento:
Tipo datore di lavoro Durata massima assegno Fino a 15 dipendenti 26 settimane in un biennio mobile (ordinarie e straordinarie) Oltre 15 dipendenti - 26 settimane in biennio mobile (ordinarie)
- 24 mesi in 5 anni (riorganizzazione/transizione)
- 12 mesi in 5 anni (crisi aziendale)
- 36 mesi in 5 anni (solidarietà)
Le domande per eventi ordinari EONE (oggettivamente non evitabili) possono riguardare periodi già dal 1° giugno 2024.
Misura dell’assegno e trattamento previdenziale e pagamenti
I datori di lavoro devono versare una contribuzione ordinaria e, in caso di utilizzo del Fondo, una contribuzione addizionale del 4%. Le aliquote ordinarie variano in base alla dimensione dell’organico:
Dipendenti medi nel semestre Aliquota ordinaria complessiva Fino a 5 0,50% (2/3 datore, 1/3 lavoratore) Da 6 a 15 0,80% (2/3 datore, 1/3 lavoratore) Oltre 15 1% (2/3 datore, 1/3 lavoratore) ATTENZIONE È necessaria l’informativa sindacale preventiva. La prova documentale può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva.
In caso di contratti di solidarietà, è obbligatorio l’accordo sindacale con elenco lavoratori.
Come di consueto il pagamento dell’assegno può essere:
- effettuato dal datore (con successivo conguaglio/rimborso INPS);
- diretto da INPS ai lavoratori solo in caso di grave crisi aziendale.
Procedura semplificata nel flusso Uniemens
Dal luglio 2024 si utilizza un codice "ticket" identificativo per ogni istanza.
La circolare precisa che i datori o i consulenti devono:
- Nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn> (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento <NumOreEvento> deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens.
- Nell’elemento <IdentEventoCIG> deve essere indicato il codice identificativo (Ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione.
Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento <CodiceEvento> di <DifferenzeACredito> deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AIO”, avente il significato di “Assegno di integrazione salariale Circ. n. 29/2022”. Il codice evento “AIS” non deve essere più utilizzato.
Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione “0S” del Fondo in esame.
Per i periodi di erogazione dell’assegno viene accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario che è stata autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale <ConguagliCIG> <CIGAutorizzata> l’elemento <FondoSol>.
Quindi:
– nell’elemento <NumAutorizzazione> di <CIGAutorizzata> deve essere esposto il numero di autorizzazione rilasciata dalla Struttura INPS competente;
– negli elementi <CongFSolCausaleADebito> e <CongFSolImportoADebito> di <CongFSolADebito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A104”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale – attività professionali”;
– negli elementi <CongFSolCausaleACredito> e <CongFSolImportoACredito> di <CongFSolACredito> di <FondoSol> devono essere indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L009”avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale – attività professionali”.
I codici “A105” e “L012” non devono essere più utilizzati.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.