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Demansionamento e perdita indennità: dipendente da risarcire
La recente sentenza della Cassazione n. 22636 2025 fornisce un importante chiarimento sulla tutela dei lavoratori in materia di demansionamento e sulle conseguenze economiche legate alla perdita di indennità accessorie.
In particolare si afferma che i giudici di merito devono valutare attentamente il nesso causale tra l’illegittimo comportamento datoriale e la perdita economica subita dal dipendente, anche quando si tratti di voci retributive accessorie collegate a particolari modalità di lavoro, con conseguente obbligo di risarcimento.
Ecco più in dettaglio il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
Il caso e le decisioni di merito
La vicenda trae origine da una causa di lavoro promossa da un dipendente contro la società datrice, a seguito dell’assegnazione a mansioni ritenute dequalificanti rispetto a quelle precedentemente svolte. In primo grado, il Tribunale di Lanciano aveva riconosciuto l’illegittimità del demansionamento, condannando l’azienda a risarcire sia il danno biologico, sia il danno professionale, quantificato nel 20% delle retribuzioni percepite nel periodo di dequalificazione (sei anni e sei mesi). Inoltre, era stato liquidato un danno patrimoniale pari a oltre 116.000 euro, corrispondente alla perdita delle maggiorazioni retributive spettanti per il lavoro notturno. La Corte d’Appello di L’Aquila, nel 2021, aveva in parte confermato e in parte riformato la decisione. Pur riconoscendo la sussistenza del demansionamento e confermando il risarcimento per danno biologico e professionale, i giudici di secondo grado avevano escluso il diritto al ristoro per la perdita dell’indennità notturna. Secondo l’interpretazione allora accolta, tale emolumento non costituiva un diritto acquisito del lavoratore, bensì una mera voce retributiva accessoria, dovuta solo in presenza della prestazione effettiva nel turno disagiato.
Risarcimento per demansionamento
La controversia è giunta quindi dinanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso del lavoratore contro la decisione di secondo grado, denunciando in particolare violazione dell’art. 2103 c.c. – in tema di adibizione a mansioni non corrispondenti all’inquadramento.
La società ha resistito lamentando l’inesistenza del demansionamento e l’erroneità delle liquidazioni operate nei gradi precedenti.
La Suprema Corte ha confermato la sussistenza del demansionamento e la legittimità del riconoscimento dei danni biologici e professionali, rilevando come la Corte territoriale avesse erroneamente trascurato le allegazioni del dipendente circa la perdita delle maggiorazioni notturne.
Secondo gli Ermellini, tuttavia, la questione non riguardava l’esistenza di un “diritto acquisito” a essere sempre impiegato di notte, bensì il dato fattuale che, per diversi anni, il lavoratore aveva effettivamente prestato la propria attività nel turno notturno percependo regolarmente le relative indennità.
Con l’assegnazione a mansioni inferiori e al turno diurno, egli aveva perso tale trattamento economico, configurando così un danno patrimoniale diretto e immediato ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Le conseguenze della pronuncia: la motivazione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, demandando alla stessa Corte territoriale – in diversa composizione – di riesaminare il caso sotto il profilo del danno patrimoniale da perdita delle indennità notturne.
È stato ribadito che, in presenza di un accertato demansionamento, la valutazione delle conseguenze economiche deve tener conto:
- sia della dequalificazione e dei riflessi sulla professionalità, che
- delle concrete perdite subite in relazione al trattamento economico già consolidato nel tempo.
In questo senso, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette, in sede di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, l’utilizzo della retribuzione come parametro di riferimento, valorizzando qualità e quantità dell’esperienza lavorativa e le circostanze specifiche del caso concreto.
Il punto centrale è che la perdita delle indennità notturne, percepite in maniera costante e documentata per oltre cinque anni, non può essere ignorata in quanto rappresenta una conseguenza immediata e diretta della condotta datoriale illegittima.
Nel caso specifico il calcolo è stato il seguente:
Voce di danno Quantificazione Danno biologico € 7.417,30 oltre accessori Danno da dequalificazione professionale 20% delle retribuzioni per 6 anni e 6 mesi Danno patrimoniale da perdita indennità notturne € 116.410,40 (da riesaminare in rinvio) -
Decreto Sostegni alle imprese 2025: riepilogo e istruzioni
Dopo l'approvazione definitiva alla Camera, con il meccanismo della fiducia, è stato pubblicato in GU il testo della legge di conversione del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92 (Legge 113 2025) che contiene un pacchetto articolato di misure straordinarie per il sostegno dell’occupazione nelle imprese in crisi, in particolare ex Ilva e quelle situate in aree di crisi industriale complessa, con una nuova proroga dei sostegni per la filiera della moda e rafforzamento della cassa integrazione per eventi climatici eccezionali.
Vi ha trovato posto anche l'articolo relativo al nuovo bonus straordinario di una mensilità per i percettori di Assegno di inclusione, per ovviare alla sospensione di un mese prevista tra primo ciclo di erogazione e rinnovo , che per i primi beneficiari scadeva appunto a luglio 2025.
La legge è in vigore dal 6 agosto ma si attendono alcuni decreti ministeriali per l'attuazione.
INPS ha pubblicato la circolare 121 2025 di riepilogo e le regole operative per la fruizione il 13.8.2025 . SCARICA QUI LA CIRCOLARE
Vediamo di seguito le principali novità presenti negli articoli di legge.
Misure per ACCIAIERIE D’ITALIA EX-ILVA e sostegno all’indotto
L'Articolo 1 – Sostegno alla continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA prevede l’erogazione, fino a 200 milioni di euro per il 2025, di finanziamenti onerosi quinquennali a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per:
- ripristino e manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti siderurgici;
- interventi per la sicurezza e la continuità operativa;
- eventuale trasferimento delle risorse alla società Acciaierie d’Italia.
Il prestito deve essere restituito entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni dalla concessione.
Il nuovo Articolo 1-bis – Riqualificazione produttiva del polo siderurgico di Piombino stabilisce che i concessionari delle aree demaniali del polo siderurgico di Piombino acquisiscono la proprietà superficiaria delle opere realizzate e possono costituire ipoteca (non rinnovabile oltre la durata della concessione);
alla cessazione della concessione, le opere passano allo Stato senza indennizzo, salvo eventuale ordine di demolizione a carico del concessionario o proprietario superficiario.
Articolo 2 – Realizzazione di impianti per la produzione di preridotto
Modifica le finalità della società DRI d’Italia S.p.A., rimuovendo il vincolo al PNRR e all’impiego esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili, con maggiore flessibilità nella scelta delle fonti energetiche; proroga dei termini oltre giugno 2026 e realizzazione dell’impianto anche tramite partnership pubblico-privato, selezionando soci privati secondo le norme sul “doppio oggetto”.
Si prevedono anche con l'articolo 3: Semplificazioni per investimenti nelle aree ex ILVA superiori a 50 milioni di euro nelle aree industriali ex ILVA o collegate.
All' Articolo 4 – Sostegno all’indotto delle imprese strategiche, si estende anche al rendiconto 2024 la possibilità per Regioni e Province autonome di svincolare quote di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti statali non utilizzati, per destinarle a misure di sostegno alle imprese dell’indotto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Infine l'Articolo 5 – Cessione contratti nelle imprese in amministrazione straordinaria introduce norme per la cessione del contratto di vendita dei complessi aziendali, nei casi in cui il commissario straordinario avvii un’azione per risoluzione, annullamento o accertamento del contratto originario.
Il nuovo acquirente (anche a controllo pubblico) può subentrare se:
- offre fino all’80% del prezzo originario più gli investimenti effettuati;
- si impegna a rispettare piano industriale e livelli occupazionali.
Il rifiuto immotivato da parte dell’acquirente iniziale può comportare richiesta di risarcimento danni.
CIGS aree di crisi: esonero addizionale e Proroga per gruppi oltre 1000 dip
L’articolo 6 del provvedimento dispone l’esonero dal contributo addizionale previsto per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per l’anno 2025, applicabile alle imprese che operano in territori riconosciuti come “aree di crisi industriale complessa” ai sensi del DL 83/2012.
L’esonero non è concesso a chi attiva procedure di licenziamento collettivo nel corso del periodo di integrazione. T
Un’altra misura di rilievo è contenuta nell’articolo 7, che riguarda i gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti sul territorio nazionale.
In presenza di un accordo quadro firmato con i sindacati maggiormente rappresentativi, il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Imprese, è possibile richiedere una proroga della CIGS fino al 31 dicembre 2027. Questo ammortizzatore straordinario, concesso in deroga alla normativa ordinaria, si colloca in continuità con trattamenti già avviati e consente di sospendere i lavoratori fino al 100% dell’orario.
L’obiettivo della disposizione è duplice: da un lato, gestire le eccedenze di personale in maniera non traumatica; dall’altro, favorire processi di reindustrializzazione e riconversione produttiva, dando tempo e strumenti alle aziende per costruire nuove strategie occupazionali.
La spesa pubblica prevista è considerevole: 30,7 milioni di euro nel 2025, 31,3 nel 2026 e 32 milioni nel 2027, anch’essa coperta con riduzioni del Fondo sociale e altri meccanismi di compensazione tra entrate e risparmi attesi.
Ammortizzatori per cessazioni d’attività e regole per i lavoratori
Con l’articolo 8, il decreto-legge prevede anche un ulteriore strumento in favore dei lavoratori coinvolti in cessazioni aziendali.
In presenza di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, può essere concessa una proroga della CIGS per sei mesi non rinnovabili, nel caso in cui esistano prospettive concrete di cessione dell’azienda e riassorbimento occupazionale. Il finanziamento della misura ammonta a 20 milioni di euro per il 2025.
ATTENZIONE il decreto introduce anche un principio di condizionalità attiva. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento se:
- rifiuta corsi di formazione o non li frequenta regolarmente;
- non accetta un’offerta di lavoro con retribuzione almeno all’80% di quella precedente, a condizione che la sede sia entro 50 km o raggiungibile in massimo 80 minuti con mezzi pubblici.
L’elenco dei lavoratori sospesi deve essere trasmesso al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
Per l'implementazione pratica di questa misura, è necessario un decreto ministeriale che definisca le modalità operative.
CIG settore moda: nuova proroga di 12 settimane
L'Articolo 10 Stabilisce l'incremento del tetto di spesa per le misure di sostegno già previste dalla legge di bilancio 2024 per le imprese del settore moda.
Viene concessa la possibilità di utilizzo finoa 12 settimane di ammortizzatori sociali, entro il dicembre 2025
Vedi i dettagli in Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga a gennaio 2025 .
Anche in questo caso, l'effettiva applicazione richiederà l'emanazione di un decreto ministeriale e istruzioni INPS.
In sintesi
Misura Durata Periodo Note Estensione cassa integrazione 12 settimane Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 Riconoscimento facoltativo, entro i limiti di spesa Flessibilità per i datori in crisi — Anno 2025 Valutazione alternativa della condizione finanziaria Limite di spesa — Anno 2025 Copertura prevista nel comma 4 dell’art. 10 Con la conversione in legge sono stati aggiunti due ulteriori aspetti:
- Possibilità di richiedere pagamento diretto da parte dell’INPS anche senza dimostrare difficoltà finanziarie.
- Confermata l’esenzione dal contributo addizionale anche per questa proroga.
CIG EONE clima , CISOA e bonus Assegno inclusione
Nel corso della conversione in legge è stato aggiunto l'art 10 bis che prevede ulteriori tutele per i lavoratori in caso di eventi climatici eccezionali
Le norme sospendono temporaneamente (dal 1° luglio al 31 dicembre 2025) le limitazioni sulla durata degli ammortizzatori sociali in caso di eventi climatici eccezionali, come ondate di calore, per i seguenti settori:
- Edilizia industriale/artigiana,
- Estrazione/lavorazione materiali lapidei.
Inoltre:
- Gli operai agricoli a tempo indeterminato potranno ricevere il trattamento CISOA anche in caso di riduzione del lavoro fino al 50% dell’orario e senza necessità di 181 giornate lavorate.
- Estensione della CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), senza requisiti di giornate lavorative.
L'art 10 ter prevede infine che in via eccezionale per l'anno 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi , sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno previa verifica della sussistenza dei requisiti delle famiglie che hanno fatto richiesta
L'importo è pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500, e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo , comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025.
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Appalto o interposizione fittizia? chiarimenti dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16153 depositata il 16 giugno 2025, ha messo un punto fermo su una controversia riguardante l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la presunta responsabilità solidale del committente, nel contesto di appalti di servizi logistici.
La vicenda ha origine da un ricorso avanzato da un lavoratore che, impugnando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con DHL Express (Italy) Srl, oltre al pagamento di differenze retributive e alla reintegrazione a seguito di un licenziamento che sosteneva illegittimo perché comunicato oralmente.
La sentenza chiarisce i criteri per la liceità dell'appalto e i conseguenti limiti della responsabilità del committente
L’analisi della Cassazione: criteri per l’appalto lecito
La Corte territoriale aveva accertato che tra il 2007 e il 2010 il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di una cooperativa nell’ambito di appalti ritenuti illeciti con soggetti terzi. Di conseguenza, aveva riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato solo con la Cooperativa, condannandola a pagare una somma pari a circa 40.000 euro.
Nessuna responsabilità, invece, era stata attribuita alla DHL, ritenuta estranea al vincolo diretto di lavoro e priva di un potere direttivo effettivo sul personale impiegato.
Nel ricorso per cassazione, il lavoratore ha articolato quattro motivi principali.
- In primis, ha sostenuto la violazione dell’art. 2094 c.c. e della legge n. 604/1966, ritenendo che il giudice d’appello avesse omesso di riconoscere la sussistenza di un licenziamento orale da parte di DHL, e di conseguenza, il rapporto di lavoro subordinato con quest’ultima. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato: secondo l’orientamento consolidato: è il lavoratore a dover provare che la cessazione del rapporto sia dipesa da una volontà datoriale (Cass. n. 3822/2019, n. 13195/2019). La sola interruzione della prestazione non basta.
- Il secondo motivo verteva sull’inesistenza del licenziamento da parte del vero datore di lavoro, ritenuto essere DHL o la Cooperativa, e sulla necessità di condanna alla reintegra. Anche in questo caso, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per mancanza di prova sulle modalità effettive di cessazione del rapporto.
- Con il terzo motivo, il ricorrente lamentava la mancata liquidazione di ore di straordinario, invocando l’art. 36 della Costituzione e l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già quantificato le spettanze sulla base di una consulenza tecnica, calcolando l’orario di lavoro dalle 7:30 alle 17:30 per cinque giorni a settimana. Le doglianze del lavoratore proponevano una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
- Infine, il quarto motivo denunciava l’errata applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 in tema di responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente. Anche qui, il ricorso è stato respinto: la Cassazione ha ribadito che l’appalto è lecito quando l’appaltatore organizza autonomamente il processo produttivo, anche in assenza di mezzi propri, purché eserciti un potere direttivo reale sui lavoratori. La cooperativa aveva effettivamente gestito il personale senza ingerenze della società appaltatrice DHL, che si era limitata a stabilire criteri generali per il servizio (zone di consegna, strumenti di comunicazione, ecc.)
Appalto lecito: responsabilità del committente limitata
La Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione del giudice d’appello, chiarendo che non sussiste alcuna responsabilità del committente (in questo caso DHL) quando l’appalto è stato eseguito secondo i requisiti di legge. Ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, è necessaria la presenza di un’organizzazione autonoma da parte dell’appaltatore, anche in assenza di beni materiali, purché vi sia un effettivo potere direttivo sui lavoratori.
Nel caso esaminato, la Cooperativa Elettra aveva gestito direttamente gli autisti, assegnando i turni e organizzando il lavoro, senza ingerenze sostanziali da parte di DHL. Inoltre, il lavoratore non aveva richiesto formalmente la responsabilità solidale del committente per le spettanze economiche. Pertanto, la Cassazione ha escluso qualsiasi vincolo giuridico tra il lavoratore e DHL e ha confermato che la cessazione del rapporto con la Cooperativa non costituiva un licenziamento ingiustificato.
Con questa decisione, la Corte ha fornito un’importante precisazione sulla corretta interpretazione dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, contribuendo a delimitare con maggiore chiarezza i confini tra appalto lecito e interposizione fittizia, tutelando sia i diritti dei lavoratori che la certezza dei rapporti giuridici tra imprese.
Tabella comparativa tra appalto lecito e appalto illecito
Caratteristica Appalto lecito Appalto illecito (interposizione fittizia) Organizzazione del lavoro A carico dell'appaltatore, in modo autonomo In realtà organizzato dal committente Direzione e controllo L'appaltatore esercita un potere direttivo effettivo sui lavoratori Il committente impartisce istruzioni direttamente ai lavoratori Finalità del contratto Realizzazione di un risultato autonomo (opera o servizio) Semplice fornitura di manodopera senza reale autonomia organizzativa Presenza di mezzi e strumenti Non indispensabile possederli, se c'è capacità organizzativa Spesso assenti, e comunque usati sotto il controllo del committente Responsabilità per retribuzioni e contributi In caso di appalto lecito: solo l'appaltatore risponde In caso di illecito: può configurarsi la responsabilità del committente Riferimento normativo Art. 29 D.Lgs. 276/2003 Art. 18 D.Lgs. 276/2003; L. 1369/1960 (oggi abrogata) Nota pratica: Come chiarito dalla Cassazione (Ord. n. 16153/2025), strumenti forniti dal committente e linee guida generali non bastano a dimostrare un'ingerenza diretta, se l’organizzazione della prestazione è effettivamente in capo all’appaltatore.
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Codatorialità nel lavoro: la Cassazione chiarisce i limiti
Con ordinanza n. 16839 del 23 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto in parte il ricorso proposto da una delle società condannate, chiarendo alcuni importanti profili sul tema della “codatorialità”.
Questo concetto, ormai consolidato in giurisprudenza a partire dalla sentenza n. 267/2019, viene applicato nei casi in cui più società agiscono, di fatto, come un unico datore di lavoro, condividendo l’utilizzo del lavoratore nell’ambito di un’organizzazione economica unitaria, a prescindere dalle apparenze contrattuali.
Il principio di codatorialità: un solo datore, anche se con più volti
La vicenda trae origine da un lungo contenzioso tra un dirigente e tre diverse società operanti nel settore ferroviario.
Il lavoratore aveva instaurato un rapporto con la prima società (poi sostituita da un’altra), ma prestava contemporaneamente attività anche per una terza impresa del gruppo. Egli aveva quindi chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre le società coinvolte, ritenendole sostanzialmente un unico centro decisionale. In particolare, lamentava che il suo licenziamento, avvenuto ad opera di una sola delle imprese, non fosse idoneo a interrompere un rapporto che, a suo avviso, era ancora in essere con le altre due.
Sia il Tribunale di Roma che la Corte d'Appello avevano riconosciuto l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto, fondato sull’effettiva integrazione organizzativa tra le società, sulla comunanza dei dirigenti, sull’uso promiscuo delle prestazioni del lavoratore, e avevano affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre.
Secondo i giudici di merito, quindi, il rapporto proseguiva con una delle società, non essendo stato formalmente interrotto da un atto di recesso di quest’ultima.
Ma attenzione, tale contitolarità non comporta un cumulo dei diritti: il lavoratore ha diritto a un'unica retribuzione, e non a tante quante sono le società coinvolte. Inoltre, per contestare validamente un licenziamento in un contesto di codatorialità, è necessario impugnarlo nei confronti di tutti i soggetti che condividono il ruolo datoriale. In caso contrario, non si può parlare di illegittimità dell’interruzione del rapporto.
La Corte ha ribadito che la solidarietà tra co-datori d’impresa, ai sensi dell’art. 1294 del Codice Civile, riguarda le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione), ma non può tradursi in una duplicazione dei benefici o nella creazione artificiosa di nuovi crediti retributivi. Il principio di effettività, che domina in ambito giuslavoristico, impone che il datore di lavoro sia identificato nella realtà operativa e non solo nella forma giuridica, ma ciò non legittima richieste aggiuntive non fondate su danni reali o su differenze retributive accertate.
La decisione della Cassazione e i suoi effetti
Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure della società ricorrente, sottolineando come la Corte d’Appello avesse erroneamente riconosciuto un’obbligazione autonoma in capo a uno solo dei soggetti, invece che una responsabilità solidale tra i co-datori.
In assenza di prova di una differenza retributiva non corrisposta e di un’effettiva impugnazione del licenziamento verso tutti i datori sostanziali, non può essere affermato il diritto del lavoratore a mantenere il rapporto di lavoro con una sola società del gruppo.
La sentenza impugnata è stata dunque cassata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto delle domande originarie del lavoratore nei confronti delle società convenute.
In ogni caso la Corte ha ritenuto opportuno compensare integralmente le spese, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate, oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale in via di consolidamento.
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Licenziamento: la notifica al domicilio equivale a conoscenza
Con l’ordinanza n. 15987 depositata il 15 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso di un lavoratore licenziato per inidoneità assoluta e permanente allo svolgimento delle mansioni, ai sensi dell’art. 36 del CCNL Funzioni Locali e del D.P.R. n. 171/2011.
La Corte ha confermato quanto già deciso in precedenza dai giudici di merito, ossia che il ricorso contro il licenziamento era inammissibile per intervenuta decadenza dai termini previsti per l’impugnazione anche se il lavoratore affermava di non aver potuto leggere la lettera perche ricevuta dalla madre e nascosta.
La sentenza ribadisce dunque che, in materia di impugnazione del licenziamento, la conoscenza presunta dell’atto decorre dalla sua ricezione al domicilio, a meno di prove oggettive contrarie.
L’onere di dimostrare l’impedimento alla conoscenza ricade sul lavoratore. Una decisione che invita alla massima attenzione nel controllo delle comunicazioni ufficiali recapitate al proprio domicilio.
La vicenda: licenziamento per inidoneità e ricorso tardivo
L’elemento centrale della vicenda riguarda il momento in cui si considera perfezionata la conoscenza della lettera di licenziamento. Il lavoratore aveva sostenuto di non essere stato messo al corrente della comunicazione, consegnata alla madre convivente, e quindi di non aver avuto modo di impugnarla tempestivamente.
La Corte d’Appello aveva ritenuto inidonee le giustificazioni addotte: l’intento protettivo della madre e il precario stato psicofisico del lavoratore non costituivano motivi oggettivi e imprevedibili tali da superare la presunzione di conoscibilità dell’atto.
La decisione della Cassazione: conoscibilità e decadenza
Nel giudizio di legittimità, il lavoratore ha sollevato tre motivi di ricorso:
- Il primo lamentava una violazione dell’art. 1335 del codice civile, che regola gli effetti delle dichiarazioni recettizie, sostenendo che la conoscibilità dell’atto non fosse sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione.
- Gli altri due motivi si concentravano sull’idoneità della comunicazione del licenziamento e
- sulla mancata considerazione di soluzioni alternative al recesso.
La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 23874/2024) secondo cui la presunzione di conoscenza dell’atto si fonda sulla sua regolare ricezione all’indirizzo del destinatario, salvo prova contraria fondata su circostanze oggettive ed estranee alla volontà del ricevente.
Nel caso di specie, tale prova non era stata fornita: il lavoratore non aveva documentato adeguatamente che il comportamento della madre o il proprio stato di salute avessero effettivamente impedito l’accesso alla conoscenza dell’atto.
Quanto ai motivi successivi, la Corte li ha dichiarati inammissibili, sottolineando che le argomentazioni proposte si risolvevano in una contestazione generica delle valutazioni operate dai giudici di merito. Inoltre, il contenuto della lettera di licenziamento non era stato trascritto in modo utile alla valutazione della Corte.
Effetti giuridici della notifica e onere della prova
La sentenza conferma un principio fondamentale in materia di licenziamento e comunicazioni recettizie: la notifica si presume conosciuta nel momento in cui l’atto giunge nella disponibilità del destinatario, cioè nel luogo indicato come domicilio, anche se quest’ultimo non ne viene immediatamente a conoscenza. Secondo l’art. 1335 c.c., infatti, una dichiarazione si reputa conosciuta non appena giunge all’indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essere stato nell’impossibilità di averne notizia per cause indipendenti dalla sua volontà
La Corte ha infine condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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I dati ISTAT sull’occupazione fino a giugno 2025
Le recenti relazioni dell'ISTAT evidenziano che il mercato del lavoro italiano mostra segnali di tenuta anche nel mese di giugno 2025, trainato soprattutto dall’aumento degli occupati over 50 e dalla stabilità dei contratti a tempo indeterminato. Tuttavia, cresce anche il numero di inattivi, suggerendo l’esistenza di aree di debolezza nel sistema occupazionale.
Secondo i dati ISTAT di giugno, gli occupati sono saliti a 24 milioni e 326mila, con un incremento di 16mila unità rispetto a maggio.
L’incremento è trainato in particolare dalle donne, dai dipendenti permanenti (+74mila) e dagli autonomi (+20mila), mentre si registra un netto calo dei dipendenti a termine (-78mila).
A livello anagrafico, il principale motore della crescita occupazionale sono gli over 50, con un aumento di 50mila unità solo nel mese, che compensa il calo nella fascia 35-49 anni (-54mila).
SCARICA QUI IL REPORT ISTAT SU GIUGNO 2025
Tabella riassuntiva dei dati principali degli occupati
Indicatore Valore (giugno 2025) Variazione mensile Variazione annuale Occupati totali 24.326.000 +16.000 +363.000 Dipendenti permanenti n.d. +74.000 +472.000 Dipendenti a termine 2.510.000 -78.000 -299.000 Autonomi n.d. +20.000 +190.000 Disoccupati 1.600.000 circa -71.000 -94.000 Inattivi (15-64 anni) 12.200.000 +69.000 -142.000 Tasso di occupazione 62,9% stabile + solo tra 50-64enni Tasso di disoccupazione 6,3% -0,3 p.p. -0,1 p.p. Tasso di disoccupazione giovanile 20,1% -1,4 p.p. n.d. Tasso di inattività 32,8% +0,2 p.p. n.d. Dati mensili e annuali a confronto
Anche nel confronto con giugno 2024, il trend a giugno 2025 è positivo.
In un anno da giugno a giugno, si contano 363mila occupati in più, grazie soprattutto agli over 50 (+603mila), mentre si registra una flessione tra i giovani e nella fascia centrale 35-49 anni.
Vediamo in questa tabella i dati degli ultimi mesi:
Data comunicato Periodo di riferimento Variazione occupazione Tasso di disoccupazione Tema 31 Ottobre 2024 Settembre 2024 in calo (-0,3%) stabile al 6,1% Lavoro e retribuzioni 2 Dicembre 2024 Ottobre 2024 in aumento (+0,2%) 5,8% (-0,2 p.p.) Lavoro e retribuzioni 7 Gennaio 2025 Novembre 2024 in calo (-0,1%) 5,7% (-0,1 p.p.) Lavoro e retribuzioni 30 Gennaio 2025 Dicembre 2024 sostanzialmente stabile 6,2% (+0,3 p.p.) Lavoro e retribuzioni 4 Marzo 2025 Gennaio 2025 in aumento (+0,6%) 6,3% (-0,1 p.p.) Lavoro e retribuzioni 1 Aprile 2025 Febbraio 2025 in aumento (+0,2%) 5,9% (-0,3 p.p.) Lavoro e retribuzioni 2 Maggio 2025 Marzo 2025 in calo (-0,1%) 6,0% (+0,1 p.p.) Lavoro e retribuzioni 3 Giugno 2025 Aprile 2025 stabile 5,9% (-0,2 p.p.) Lavoro e retribuzioni 2 Luglio 2025 Maggio 2025 in aumento (+0,3%) 6,5% (+0,4 p.p.) Lavoro e retribuzioni 31 Luglio 2025 Giugno 2025 in aumento (+0,1%) 6,3% (-0,3 p.p.) Lavoro e retribuzioni Nota: p.p. = punti percentuali.
Allegati: -
Sostegno alle imprese: in GU il testo del dl 92 convertito in legge
Nella seduta del 23 luglio, con 98 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1561-A di conversione in legge del Decreto legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in tre capi:
- Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione,
- Capo II – Ammortizzatori sociali,
- Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.
La legge di conversione 113 del 1 agosto 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 180 del 5-8-2025.
Il provvedimento ha come obiettivi :
- garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA ora ACCIAIERIE D'ITALIA ),
- agevolare i processi di riconversione industriale,
- rafforzare gli ammortizzatori sociali,
- offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.
Di seguito una sintesi completa dei principali contenuti degli articoli.
SCARICA QUI il testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione
Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati
- Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200 milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.
- Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
- Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a 50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un commissario per semplificare gli iter amministrativi.
- Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per l’indotto degli stabilimenti strategici.
- Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.
Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori
- Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla CIGS nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.
- Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati, con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
- Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.
- Art. 9: Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, per il biennio 2025-2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, già previste dalla legge di bilancio 2024 (da 700 mila euro a 8,7 mln per 2025 e 2026).
Settore moda e copertura finanziaria
- Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.
- Art. 10-ter: introdotto in sede referente, prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI). In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.
- Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio.
- Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione.