-
Decontribuzione SUD: in Uniemens verifica automatica per le PMI
Con il messaggio 2398 del 30 luglio 2025 INPS informa che è stata resa disponibile una nuova funzionalita online nelle denunce mensili Uniemens che verifica in automatico se l'azienda rispetta i criteri per fruire della Decontribuzione SUD ovvero l' esonero dal versamento dei contributi previdenziali, (articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2024, n. 207) destinato alle microimprese e alle piccole e medie imprese che occupano lavoratori a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Vengono anche fornite le precisazioni per il superamento dell'eventuale blocco delle domande.
Verifica automatica forza lavoro e superamento del blocco
L'istituto infatti che a norma dell’articolo 1, comma 407, della legge di Bilancio 2025 rientrano nella nozione di microimpresa e di piccola e media impresa i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) 2014/651 della Commissione
Il regolamento prende dunque in considerazione i tre seguenti criteri:
– il calcolo del numero dei dipendenti effettivi;
– il fatturato annuo;
– il totale di bilancio annuo.
In particolare, la categoria delle micro, piccole e medie imprese è costituita da imprese che hanno:
- 1. meno di 250 occupati;
- 2. un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro o, in alternativa, 3. un totale di bilancio annuo che non supera i 43 milioni di euro.
Dato che per la qualificazione di PMI entrambi i criteri soprariportati devono essere rispettati nel relativo periodo di riferimento, l'istituto ha reso disponibile una apposita funzionalità all’interno delle denunce mensili volta a verificare la forza lavoro del mese di competenza .
Lo strumento impedisce di fatto, in via prudenziale, la possibilità di inviare la denuncia con valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI” qualora il numero di dipendenti calcolato nel mese risulti superiore alle 250 unità.
Tuttavia, considerato che per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari bisogna tenere in considerazione anche l'ultimo esercizio contabile chiuso ed effettuare il calcolo su base annua, tale controllo può essere superato dal soggetto interessato che ritenga di rientrare nell’ambito di legittima applicazione della misura inviando la denuncia mensile con la valorizzazione della “Decontribuzione Sud PMI”.
In questo casi il soggetto interessato dovrà fornire, se richiesta dall’Istituto, la documentazione probante relativa al rispetto delle soglie dimensionali annue e di fatturato o di bilancio .
-
Nuovi congedi e permessi per malattie oncologiche: legge in Gazzetta
Nella seduta dell' 8 luglio 2025, l’Aula Senato ha avviato e concluso, in seconda lettura l’esame del disegno di legge "Permessi per lavoratori affetti da malattia oncologica, invalidante e cronica" .
Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25.7.2025, come Legge 106-2025 recante " Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche"
Nella relazione finale sono state evidenziate le principali novità tra cui:
- il periodo di congedo continuativo fino a 24 mesi per la conservazione del posto di lavoro e
- 10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per contratto.
Vediamo meglio tutti i contenuti della legge, in attesa di istruzioni INPS per l'applicazione.
Legge 106 2025 patologie croniche invalidanti o oncologiche: il nuovo congedo
I commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 106 2025 riconoscono il diritto a un periodo di
- congedo continuativo o frazionato non superiore ai 24 mesi,
- non retribuito
- con conservazione del posto di lavoro
- per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche oppure da malattie invalidanti o croniche, anche rare,
- che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento.
Durante il periodo di congedo, il dipendente non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa, mentre possono essere fruiti, in via concorrente, altri benefici economici o giuridici. La fruizione del congedo può decorrere solo dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettante ai dipendenti a qualunque titolo.
Il periodo di congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile dal rapporto di lavoro.
Alla fine del periodo di congedo, la certificazione delle malattie è rilasciata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore.
Il successivo comma 4 prevede che, per il periodo successivo alla fruizione del congedo il lavoratore abbia priorità nell'accesso alla modalità di lavoro agile nell'ambito degli accordi individuali su tale modalità che il datore di lavoro intenda concludere.
La priorità sussiste a condizione che la prestazione lavorativa del soggetto sia compatibile con la modalità di lavoro agile.
LAVORO AUTONOMO
Per i lavoratori autonomi il comma 3 prevede, con riferimento alle suddette malattie, il diritto alla sospensione, per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare, dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per un committente.
Per il periodo oggetto di sospensione non è riconosciuto alcun corrispettivo ed è fatta salva l'ipotesi del venir meno nell'interesse del committente.
DDL pazienti cronici o oncologici: i permessi
L'articolo 2 prevede, con decorrenza dal 2026, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow up precoce oppure affetti da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento o aventi figli minorenni affetti da malattie e condizioni di invalidità in oggetto, il diritto a dieci ore annue di permesso, con relative indennità o copertura previdenziale figurativa per specifiche esigenze, in via aggiuntiva rispetto ai permessi già spettanti in base alla legislazione ed ai i contratti collettivi nazionali di lavoro.
Vi è il diritto riconosciuto per lo svolgimento di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o di cure mediche frequenti, a condizione che sussista una prescrizione del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.
Trovano in generale applicazione le disposizioni previste per i lavoratori relative ai casi di gravi patologie richiedenti terapia salvavita.
L'indennità per le ore di permesso è determinata secondo i criteri vigenti per il trattamento di malattia.
L'indennità è erogata:
- nel settore privato da parte del datore di lavoro, col successivo recupero mediante conguaglio coi contributi dovuti all'ente previdenziale.
- Nel settore pubblico, invece, le amministrazioni provvedono in relazione all'oggetto, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria.
Borse di studio” in memoriam” per professioni sanitarie
L'articolo 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro, a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche in favore di studenti meritevoli, laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, ovvero altri corsi di laurea inerenti alle professioni sanitarie.
Si demanda a un decreto ministeriale la definizione dei requisiti necessari per il conferimento dei premi in oggetto, dei parametri e delle modalità di istituzione ed erogazione dei premi.
Gli articoli 4 e 5 prevedono che
- per l'attuazione l'INPS ricevera uno stanziamento specifico per consentire l'adeguamento della propria infrastruttura tecnologica
- si conferma la consueta clausola di salvaguardia relativa alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano.
-
Licenziamento: la Consulta amplia i termini di impugnazione per l’incapacità di intendere
La sentenza n. 111/2025 della Corte Costituzionale interviene su un tema centrale per il diritto del lavoro: la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento nei casi di incapacità mentale del lavoratore. La norma in questione è l’art. 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, che stabilisce il termine di 60 giorni, a pena di decadenza, dalla ricezione scritta della comunicazione per impugnare l’atto, anche in forma extragiudiziale.
Per la Consulta tale termine deve decorrere dal momento in cui sia provata la piena capacità di intendere e volere del dipendente.
L'intervento è molto rilevante sia per i dipendenti che per i datori di lavoro e affidando maggiori competenza ai giudici e alle consulenze di parte potrebbe portare forse a maggiori difficolta nella definizione dei casi, soggetti probabilmente a necessita di perizie di parte..
Ecco i dettagli della sentenza
Incapacità di intendere e licenziamento : il caso
Nel caso esaminato, una lavoratrice aveva ricevuto la lettera di licenziamento ma non l’aveva impugnata entro il termine previsto perché, come emerso nel giudizio, era affetta da una grave crisi psichica che le impediva di intendere e di volere. Dopo il recupero della piena capacità mentale, aveva promosso azione giudiziale, ritenendo che il termine dovesse decorrere dalla cessazione dello stato di incapacità.
La giurisprudenza consolidata fino a quel momento non considerava rilevante l’incapacità naturale per sospendere o far decorrere in modo differito il termine di decadenza.
I giudici si fondavano sul principio della conoscibilità legale degli atti recettizi, come sancito dall’art. 1335 del Codice civile, che presume conosciuto un atto nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, salvo prova contraria di impossibilità di averne notizia senza colpa.
La questione era giunta alle sezioni Unite della Cassazione nel 2024 e per la rilevanza demandata alla Corte costituzionale.
Interessante notare che la decisione della Corte costituzionale introduce un correttivo che attribuisce flessibilità al sistema, in presenza di condizioni di incapacità documentata del lavoratore.
Infatti la sentenza non prevede un diverso termine decadenziale rispetto all'ordinario che viene neutralizzato per il tempo in cui il lavoratore si trovi in uno stato di incapacità di intendere e di volere.
la conseguenza è che, durante questo intervallo, non opera l’onere della tempestiva impugnazione stragiudiziale, la quale può essere validamente omessa. Tuttavia, una volta cessata la condizione ostativa, il lavoratore non ha a disposizione un termine “ex novo” fisso che è sempre di 60 giorni.
Tale soluzione non equivale dunque a una proroga automatica del termine di impugnazione, bensì a una compressione temporale residuale entro il perimetro dell’intervallo massimo già previsto dalla normativa di 240 per l'impugnazione giudiziale..
Le conseguenze per i datori di lavoro
Per i datori di lavoro e i professionisti che li assistono, questa sentenza impone una nuova attenzione nelle ipotesi in cui un licenziamento possa coinvolgere lavoratori affetti da problematiche psichiche, anche temporanee. Pur restando in vigore il principio della certezza giuridica, il rigido meccanismo decadenziale dei sessanta giorni viene ora temperato: il termine non decorre finché il lavoratore non recupera la piena capacità mentale.
In pratica, il licenziamento resta impugnabile entro duecentoquaranta giorni dalla ricezione della comunicazione, anche se non è stato impugnato nei primi sessanta giorni, qualora il lavoratore dimostri di essere stato incapace di intendere e di volere.
Sarà dunque il giudice, in sede di contenzioso, a valutare con attenzione la sussistenza e la durata dello stato di incapacità.
Questo comporta, per i consulenti del lavoro e i datori di lavoro l’esigenza di un’analisi più articolata in fase precontenziosa, tenendo conto anche delle eventuali condizioni soggettive del dipendente.
Per le aziende, può essere utile rafforzare le procedure di comunicazione e raccolta di eventuali elementi idonei a dimostrare che il lavoratore era nelle condizioni di ricevere e comprendere l’atto di licenziamento, pur nel rispetto della privacy e delle normative in materia di trattamento dei dati sanitari.
-
Accertamenti sanitari dipendenti pubblici: nuove funzioni INPS online
Con il messaggio n. 2254 del 15 luglio 2025, l’INPS ha comunicato importanti aggiornamenti alla procedura informatica per la richiesta di accertamento sanitario per i dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 45, commi 3-bis e 3-ter, del D.L. 73/2022, convertito dalla L. 122/2022.
Gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa, avviati a partire dal 1° giugno 2023, vengono effettuati con le modalità già previste per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO).
In dettaglio le novità della piattaforma.
Aggiornamento piattaforma: le ricevute
Tra le novità operative introdotte, vi è il rilascio di una versione aggiornata della piattaforma online dedicata alla gestione delle istanze.
L'obiettivo è migliorare la gestione delle domande da parte delle Amministrazioni o Enti datori di lavoro pubblici e facilitare l’utilizzo del sistema.
Un primo cambiamento riguarda la visualizzazione delle ricevute post-invio domanda: è stata eliminata la colonna con il nome del file allegato (“Documento”), ora sostituita dalla dicitura standardizzata “Inserito”, mentre resta invariata la colonna “Tipologia”, con le informazioni relative alla natura dell’allegato.
Richiesta inabilità e decesso del dipendente. cosa fare
Un'importante implementazione riguarda i casi in cui il dipendente pubblico sia deceduto dopo aver presentato, quando in vita, la richiesta di inabilità ex art. 2, comma 12, della L. 335/1995. In tali casi, l’INPS ha introdotto un sistema di alert automatico che, rilevando lo stato di decesso, richiede al datore di lavoro l’inserimento di documentazione specifica per poter proseguire. Ecco la lista dei documenti da allegare, visualizzata con un messaggio a sistema:
Documento richiesto Note Istanza protocollata in vita Deve essere presentata in data anteriore al decesso Certificato medico (Allegato 2 del D.M. 187/1997) Documento obbligatorio attestante la condizione sanitaria Certificato di morte (facoltativo) Modello ISTAT o cartella clinica Documentazione aggiuntiva (facoltativa) Ogni altro documento utile a supporto della domanda Il sistema richiede obbligatoriamente i primi due documenti per procedere con l’invio. Viene inoltre fornita un’apposita informativa nella finestra di caricamento dei file, per aiutare l’operatore dell’Amministrazione o Ente nell'invio corretto della pratica.
Manuale aggiornato e accesso al servizio
Per supportare l’utilizzo della nuova procedura, l’INPS ha annunciato l’aggiornamento del manuale operativo, che sarà presto disponibile online sul sito istituzionale.
I datori di lavoro e consulenti potranno consultarlo accedendo al servizio “Richiesta di accertamento sanitario per dipendenti pubblici” mediante identità digitale: SPID (livello 2 o superiore), CNS, CIE 3.0 o eIDAS.
Questa evoluzione si inserisce in un più ampio percorso di digitalizzazione delle attività medico-legali dell’Istituto, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nella gestione delle pratiche di inabilità
-
Sanzione disciplinare al lavoratore inadempiente: ricorso inammissibile
Con ordinanza n. 17065 del 25 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dipendente pubblico contro una sanzione disciplinare conservativa irrogata dall’INPS.
La vicenda trae origine da una contestazione disciplinare notificata nel settembre 2016, con la quale l’Istituto addebitava al lavoratore diverse irregolarità nella gestione di pratiche di riscatto contributivo. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, la lavorazione di domande non di competenza territoriale della sede in cui operava, e la definizione favorevole di istanze non corredate da documentazione idonea.
La decisione della Cassazione: responsabilità personale nelle procedure
Il dipendente, inquadrato come funzionario, aveva impugnato la sanzione di sospensione per tre mesi dal servizio e dalla retribuzione, chiedendo il reintegro economico e la regolarizzazione della posizione contributiva.
A fondamento del ricorso, l’interessato sosteneva l’assenza di colpa, affermando di aver agito sotto la supervisione dei superiori gerarchici, e contestava l’attribuzione della responsabilità in quanto non titolare del procedimento, ma semplice esecutore della fase istruttoria.
Il Tribunale di Roma, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano respinto le istanze, ritenendo fondate le accuse mosse dall’Amministrazione e confermando la legittimità della sanzione.
Nel ricorso per Cassazione, il lavoratore denunciava l’erronea applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990, ribadendo la sua estraneità alle responsabilità procedurali. In particolare, lamentava che l’INPS gli avesse addebitato irregolarità pur non essendo formalmente il responsabile del procedimento, appellandosi anche a norme interne come la circolare INPS n. 183/1990 e il Messaggio Hermes n. 23295 del 2006.
La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile il ricorso. Secondo i giudici, il provvedimento impugnato si è fondato su una motivazione coerente e logica: il lavoratore è stato ritenuto responsabile della fase istruttoria di sua competenza, essendo le irregolarità direttamente connesse alle sue mansioni.
L'argomentazione della Cassazione si inserisce in un principio generale della responsabilità procedimentale: nelle attività articolate in più fasi e affidate a più soggetti, ciascun partecipante risponde degli inadempimenti relativi al proprio segmento operativo.
La Corte ha inoltre ricordato che l'esistenza di una funzione di controllo gerarchico – richiamata nella circolare INPS n. 178/2003 – non esonera l’operatore amministrativo dall'obbligo di svolgere i compiti affidati con diligenza e nel rispetto delle norme. Non è quindi possibile invocare la responsabilità dei superiori per escludere la propria, salvo casi di condotta conforme e diligente che nel caso in esame non sono stati riscontrati.
Conseguenze giuridiche e contributo unificato
Pur essendo intervenuto nel frattempo un licenziamento definitivo (Cass. n. 5614/2023) per ulteriori irregolarità su altre pratiche, la Cassazione ha riconosciuto la persistenza dell’interesse ad agire da parte del lavoratore. Infatti, l’annullamento della sanzione conservativa avrebbe potuto generare un diritto alla restituzione delle retribuzioni trattenute per i mesi di sospensione.
Comunque il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché, secondo i giudici, si trattava sostanzialmente di una richiesta di riesame dei fatti e delle valutazioni di merito già affrontati nei precedenti gradi di giudizio. Come previsto dall’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, la Corte ha disposto il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato, oltre alla condanna alle spese in favore dell’INPS.
In conclusione, questa ordinanza ribadisce che nei procedimenti complessi ogni soggetto coinvolto risponde degli atti riconducibili alla propria funzione, anche in presenza di un controllo gerarchico. La responsabilità non può essere elusa facendo leva sulla natura meramente esecutiva delle attività svolte, se queste incidono direttamente sull’esito del procedimento. La pronuncia rappresenta dunque un importante chiarimento in tema di responsabilità procedimentale e disciplinare nel pubblico impiego.
-
Comunicazioni/denunce infortunio: accesso a intermediari settore agricolo
INAIL ha comunicato ieri un ulteriore implementazione del servizio "Gestione eventi lesivi” per le comunicazioni di infortunio/ malattia professionale.
al 16 luglio 2025 possono accedere anche
- gli intermediari dei datori di lavoro agricolo, i loro delegati, e
- gli intermediari dei datori di lavoro di soggetti non assicurati, e loro delegati,
profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.
Attraverso il servizio "Gestione eventi lesivi" è possibile :
adempiere all’obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce d
visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e
inviare le ulteriori informazioni utili
Per maggiori dettagli, l'istituto rinvia ai manuali utente.
Dal 23 ottobre 2024 era stato reso disponibile l' accesso anche per gli intermediari dei datori di lavoro in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e loro delegati
La gestione IASPA comprende gestione delle posizioni PAT dei settori industria, artigianato, servizi e pubblica amministrazione (PA)
Nello specifico gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede Inail, ai seguenti servizi dispositivi:
- dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
- dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
- informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).
Infortuni: servizi online Gestione eventi lesivi
Si ricorda che la Gestione eventi lesivi dedicata al datore di lavoro è una area online che viene resa disponibile affinché l’utente possa avere tutte le informazioni, gli aggiornamenti e le funzionalità di interesse in relazione all’area Prestazioni in modo da verificare in maniera complessiva:
• gli adempimenti normativi a suo carico col relativo stato di lavorazione, ovvero le Comunicazioni di infortunio, le Denunce di infortunio, di malattia professionale e di silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate, protocollate
• il loro successivo cambio di stato in “Pratica” quando la sede INAIL competente le prende in carico aprendo l’istruttoria e lavorandole fino alla chiusura del caso
• le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalla sede Inail competente, che l’utente può compilare e inviare online (finora inviati per posta ordinaria) ad integrazione della denuncia, di infortunio o di malattia professionale, precedentemente trasmessa e per le quali SGP (Sistema Gestione Prestazioni, che sostituirà GRAI), quando sarà in esercizio, invierà delle notifiche push segnalate appunto nella Gestione eventi lesivi.)
Dal menu principale di Gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online dell’area Prestazioni:
• Denuncia/Comunicazione di infortunio
• Denuncia di malattia professionale
• Denuncia di silicosi/asbestosi
• Comunicazione di infortunio
• Cruscotto infortuni
• Ricerca certificati medici
INAIL rimanda per approfondire alo specifico manuale Utenti disponibile a questo link
-
Sanzioni per omesse ritenute: la Consulta conferma la misura in vigore
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 del 2025, ha affrontato una questione sollevata dal Tribunale di Brescia riguardante la legittimità dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638), come modificato dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85). La norma prevede che, in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali per un importo non superiore a 10.000 euro annui, si applichi una sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.
La sentenza riconferma la legittimità della cornice sanzionatoria prevista per gli omessi versamenti contributivi inferiori alla soglia penale, ribadendo il principio secondo cui la discrezionalità legislativa è limitata solo da evidenti profili di irragionevolezza, qui ritenuti insussistenti. Ecco tutti i dettagli.
Il caso: sanzioni INPS per omessi versamenti sotto i 10.000 euro
La questione era stata sollevata nell’ambito di due giudizi promossi da soggetti sanzionati dall’INPS per omessi versamenti riferiti agli anni 2013-2015.
I ricorrenti contestavano la sproporzione della sanzione minima e l’impossibilità di graduarla in base alle condizioni soggettive, soprattutto nei casi in cui l’inadempimento del datore di lavoro fosse dovuto a gravi difficoltà finanziarie.
Si ricorda anche che già nel 2023 la Consulta era stata chiamata a valutare la legittimità delle sanzioni amministrative nella misura prevista prima delle modifiche apportate dall’art. 23 comma 1 del DL 48/2023, . in quel caso gli atti erano stati rimessi al giudice per una rivalutazione in attesa dell'entrata in vigore delle novità.
Il giudizio della Corte: discrezionalità del legislatore e proporzionalità
Nel valutare la questione, la Consulta ha ricordato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione delle sanzioni, purché rispetti il principio di proporzionalità. Inoltre secondo la Corte, l’omesso versamento di ritenute di competenza dei lavoratori è un comportamento particolarmente grave, poiché comporta la distrazione di somme destinate alla copertura previdenziale, incidendo su diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (artt. 1, 4, 35, 38 Cost.).
La Corte ha ritenuto che la previsione sanzionatoria – anche nel suo minimo – sia coerente co la finalità deterrente della norma, volta a contrastare efficacemente l’evasione contributiva. Ha inoltre sottolineato che eventuali situazioni soggettive che impediscano l’adempimento (come lo stato di necessità o l’assenza di dolo) non incidono sulla misura della sanzione ma, semmai, sulla sussistenza o meno della responsabilità, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il confronto con il reato penale e le conclusioni della Consulta
Un altro aspetto critico sollevato dal giudice a quo riguardava l’apparente paradosso per cui la sanzione amministrativa per omessi versamenti sotto soglia, in certi casi, può risultare economicamente più gravosa rispetto al quella prevista per l’omesso versamento superiore alla soglia di 10.000 euro, che costituisce reato.
Tuttavia, la Corte ha respinto anche questa osservazione, precisando che la responsabilità penale comporta una serie di conseguenze ulteriori (processo penale, possibili pene accessorie, limitazioni reputazionali e contrattuali) che non si esauriscono nella pena pecuniaria e che rendono improprio un mero confronto aritmetico.
Pertanto, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale.
Rispondendo anche alle obiezioni della Presidenza del Consiglio ha anche sottolineato che nessun vuoto normativo sarebbe comunque derivato da un eventuale accoglimento, poiché la disciplina generale delle sanzioni amministrative prevede un minimo edittale residuale (art. 10, legge n. 689/1981).
Ma, nel merito, la previsione di una sanzione minima elevata si giustifica per l’importanza del bene giuridico tutelato e la gravità dell’illecito.