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Flussi d’ingresso 2026-2028: il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15.10.2025 il Dpcm del 2 ottobre 2025 per le quote triennali di ingresso per lavoratori stranieri nel periodo 2026-2028, introducendo criteri semplificati e orientati a semplificare la procedura di domanda.
Come di consueto il provvedimento include sia ingressi all’interno delle quote (subordinato stagionale e non stagionale, lavoro autonomo) sia al di fuori delle quote, ad esempio in caso di accordi di rimpatrio o per rifugiati.
La programmazione dei flussi ha tenuto conto delle criticità riscontrate anche con il dpcm 2023-205 e si basa sui seguenti elementi principali:
- analisi triennale del fabbisogno occupazionale;
- estensione delle quote relative ai settori ATECO più critici (tra cui agricoltura, costruzioni, logistica, ristorazione, sanità);
- riserve di quote per campagne contro l’immigrazione irregolare;
- canali preferenziali per apolidi, rifugiati e discendenti di italiani all’estero.
È prevista come di consueto una formazione nei Paesi di origine e conversione in lavoro dei permessi rilasciati per studio o formazione professionale.
Vediamo più in dettaglio il contenuto del decreto.
Quote complessive e settori ammessi
Il decreto prevede il numero massimo di ingressi previsti nel triennio pari a 497.550 unità, suddivisi equamente ogni anno.
La ripartizione distingue fra lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e lavoro autonomo, con riserve per categorie specifiche come rifugiati e discendenti di italiani.
Ecco il dettaglio completo in tabella:
Anno Totale Quote Subordinato non stagionale Stagionale Autonomo Riserve speciali (rifugiati, discendenti, assistenza) 2026 164.850 76.200 88.000 650 13.970 (assistenti, rifugiati, discendenti) 2027 165.850 76.200 89.000 650 14.370 2028 166.850 76.200 90.000 650 14.570 Per il lavoro subordinato non stagionale, si accede tramite quote riservate a lavoratori provenienti da:
- Paesi già convenzionati e Nuovi Paesi con cui l’Italia concluderà accordi tra 2026 e 2028 (con crescita annuale: 18.000 nel 2026, fino a 34.000 nel 2028). v. tabella 2
- Le categorie per il lavoro autonomo includono imprenditori con investimenti minimi, liberi professionisti riconosciuti, amministratori societari, artisti e startupper.
Settori ammessi per lavoro subordinato non stagionale
Settori Agricoltura, silvicoltura e pesca Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo Altre industrie (codici ATECO 16–22 e 26–33) Costruzioni Commercio all’ingrosso e al dettaglio Servizi di alloggio e ristorazione Servizi turistici (ATECO 55, 56, 79) Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati Altri servizi (codici ATECO K, 61, 62, 63, M, 68) tabella 2 Albania Giappone Algeria Giordania Bangladesh Guatemala Bosnia-Erzegovina India Corea del Sud Kirghizistan Costa d’Avorio Kosovo Egitto Mali El Salvador Marocco Etiopia Mauritius Filippine Moldova Gambia Montenegro Georgia Niger Ghana Nigeria Ucraina Pakistan Senegal Perù Serbia Repubblica di Macedonia del Nord Sri Lanka Sudan Tunisia Uzbekistan Procedura e date per le domande
Il decreto prevede che le domande di nulla osta per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo debbano essere precompilate e trasmesse esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno. Il DPCM enfatizza un rafforzamento delle funzionalità online, con possibili aggiornamenti tecnici per la gestione più fluida dei click day.
Viene confermata e rafforzata l’obbligatorietà della verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, da effettuarsi prima della presentazione della domanda.
Le modalità saranno definite da una successiva Circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Interno), ma si prevede un canale integrato con i CPI per velocizzare le risposte.
Il DPCM prevede un calendario preciso per l’invio delle domande, differenziato per tipologia di lavoro e settore. Le date saranno pubblicate annualmente con apposito decreto, ma con validità triennale della pianificazione, le aziende potranno organizzarsi in anticipo.
Le quote verranno distribuite territorialmente dal Ministero del lavoro in base ai fabbisogni rilevati, con priorità ai settori produttivi con maggiore carenza di manodopera.
Una successiva circolare congiunta dei ministeri interesati quindi definirà in dettaglio:
- tempi e modalità della precompilazione dei moduli,
- la documentazione richiesta, e
- le modalità di verifica preventiva presso i Centri per l’impiego per l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.
La bozza di decreto indica le seguenti finestre di invio per le domande
Allegati:Settore Data apertura domande Data chiusura Agricoltura (stagionale) 12 gennaio 31 dicembre anno di riferimento Turismo (stagionale) 9 febbraio 31 dicembre Non stagionale – Accordi specifici 16 febbraio 31 dicembre Altri ingressi (lavoro autonomo, rifugiati ecc.) 18 febbraio 31 dicembre Le domande non perfezionate con le necessaria documentazione entro sei mesi dal 31 dicembre saranno considerate decadute.
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Flussi 2026-28: torna il tetto per le badanti – DL in Gazzetta
Il 30 giugno è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il nuovo decreto flussi ovvero la programmazione delle quote di lavoratori stranieri extracomunitari che potranno entrare in Italia nel prossimo triennio 2026 2028. Il 3 ottobre inotre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che modifica alcune regole per gli ingressi e proroga il tetto di 10mila ingressi annuali per le assistenti familiari, già in vigore, anche per il 2026.
In particolare, il decreto-legge 146/2025 (cd nuovo Decreto Immigrazione) n vigore dal 4 ottobre 2025, introduce un pacchetto di misure per semplificare le procedure di ingresso e lavoro dei cittadini stranieri, rafforzare i controlli e sostenere l’integrazione socio-lavorativa.
Una prima area di intervento riguarda la gestione delle domande di nulla osta: i termini decorrono ora dalla data di imputazione della richiesta alle quote e non più dalla semplice presentazione. È inoltre obbligatorio un controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da datori, enti ospitanti e organizzazioni promotrici. Le domande devono essere precompilate sul portale del Ministero dell’Interno; i datori possono presentare fino a tre richieste individuali per anno, salvo presentazione tramite intermediari abilitati, per i quali si applicano criteri proporzionali al volume d’attività.
In attesa del rilascio o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può lavorare legittimamente se in possesso della ricevuta della domanda e in assenza di motivi ostativi notificati. Sono stati inoltre armonizzati i termini dei permessi per casi speciali, portandoli a un anno e consentendo ai titolari di accedere all’Assegno di inclusione.
. Viene prorogata la possibilità di ingressi fuori quota per lavoro domestico rivolto all’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità per il triennio 2026–2028, ma con un limite che sarà stabilito annualmente mentre i programmi di volontariato saranno organizzati su base triennale con apposito decreto ministeriale.
Sul fronte familiare, i termini per le pratiche di ricongiungimento sono estesi a 150 giorni. È prorogato e ampliato il tavolo operativo contro il caporalato e sono estesi i soggetti che possono accedere ai fondi per il contrasto del reclutamento illegale. Infine, sono state prorogate fino al 2027 le misure di potenziamento del punto di crisi di Lampedusa.
Queste disposizioni hanno effetto immediato, salvo i programmi soggetti a decreti attuativi specifici.
Si ricorda che il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento per la conversione in legge entro due mesi dalla data di pubblicazione.
Decreto flussi: le quote ingresso 2026-2028
La bozza del DPCM, in attesa di approvazione, prevede:
- per il 2026, 164.850 ingressi autorizzati.
Complessivamente, nell’arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate saranno 497.550, con la seguente ripartizione:
- lavoro subordinato non stagionale e autonomo, 230.550 unità;
- lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico, 267.000 unità.
Come di consueto "Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle parti sociali e delle domande di nulla osta al lavoro effettivamente presentate negli anni scorsi, con l’obiettivo di una programmazione che recepisca le esigenze delle imprese e che sia anche realistica".
Il Governo sottolineava inoltre che resta ferma la volontà di incentivare gli ingressi fuori quota, anche nella prospettiva di un ridimensionamento del meccanismo del “click day”, che potrà avvenire seguendo un percorso graduale, che riguardi anzitutto i profili professionali più ricercati dai datori di lavoro e che potenzi la formazione dei lavoratori nei Paesi di origine.
Confindustria Vicenza giudicava insufficiente il DPCM
Mario Roberto Carraro, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle Politiche del lavoro, ha espresso un giudizio critico sul Dpcm, in quanto , anche se in aumento, le quote 2026-2028 restano insufficienti e non aderenti ai reali bisogni delle imprese. Secondo Carraro, il sistema del click day rimane inadatto, perché basato su una logica puramente quantitativa che ignora fattori cruciali come le competenze richieste, la distribuzione territoriale e la continuità produttiva. Il meccanismo attuale risulta rigido, burocratico e poco funzionale: molte aziende, in particolare del settore industriale, hanno ormai abbandonato questo canale, poiché le quote autorizzate spesso non si traducono in assunzioni reali a causa di ostacoli operativi e tempi lunghi.
D'altro canto Carraro evidenzia la crescente emergenza legata alla denatalità e chiedeva anche la possibilità di assumere tutto l’anno, con adeguati controlli e responsabilizzazione delle imprese, sottolineando nfine l’urgenza di accompagnare la formazione estera con percorsi di inserimento aziendale in Italia, anche per i migranti già presenti regolarmente.
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Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo
Con la Risoluzione n 51 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo per le somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione.
Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo
L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai
lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica.I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).
Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto
dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
- “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta – Sanzione – Controllo sostanziale.
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Licenziamento e obbligo di repechage: casi pratici al vaglio della Cassazione
Il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo continua a rappresentare un terreno di forte attenzione giurisprudenziale.
La normativa nazionale, in particolare l’articolo 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, individua il giustificato motivo oggettivo nella soppressione del posto di lavoro o nella riorganizzazione aziendale connessa a ragioni economiche, produttive o organizzative. Tuttavia, la legittimità del provvedimento espulsivo è subordinata all’adempimento, da parte del datore di lavoro, dell’obbligo di repechage, ossia alla verifica della possibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni compatibili.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26035 del 24 settembre 2025, ha ribadito e chiarito i criteri applicativi di tale obbligo, rafforzando il principio secondo cui il datore di lavoro deve provare l’impossibilità di ricollocazione.
Il caso
La controversia traeva origine dal licenziamento intimato da una società ad un proprio dipendente, motivato da esigenze organizzative e dalla soppressione della posizione ricoperta. Il lavoratore impugnava il licenziamento, sostenendo che l’azienda non avesse assolto correttamente l’onere di repechage, ossia non avesse dimostrato l’impossibilità di ricollocarlo in mansioni diverse, equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con le sue competenze professionali.
In primo grado, il giudice aveva ritenuto legittimo il recesso datoriale, rilevando come la riorganizzazione aziendale fosse stata provata. Tuttavia, il lavoratore proponeva appello, lamentando che non fosse stata adeguatamente verificata la possibilità di impiego in altre funzioni interne
Decisioni di merito e sentenza di Cassazione
La Corte d’Appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva accolto le doglianze del lavoratore, ritenendo insufficiente la prova fornita dal datore di lavoro in merito all’impossibilità di assegnare il dipendente ad altre mansioni. Tale valutazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, ordinanza n. 26035/2025, la quale ha sottolineato che l’onere probatorio grava integralmente sul datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, il repechage non è un mero adempimento formale, ma un obbligo sostanziale che mira a salvaguardare il diritto del lavoratore alla continuità occupazionale.
La decisione conferma un orientamento consolidato, riaffermando il principio di proporzionalità e ragionevolezza che deve guidare l’esercizio del potere datorial
Licenziamento illegittimo e onere di dimostrare l’assenza di altri posti assegnabili
La Corte di Cassazione anche con l'Ordinanza n. 2739 del 30 gennaio 2024, ha affermato che è illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un dipendente in mancanza di una proposta di reinserimento anche se con un inquadramento inferiore .
I giudici nella pronuncia chiariscono inoltre su chi grava l'onere della prova sulle effettive possibilità di assegnazione a un diverso ruolo in azienda. Vediamo maggiori dettagli e altri casi , con orientamenti anche opposti sullo stesso tema.
La vicenda riguardava il licenziamento di una centralinista che opponeva ricorso, respinto dalla Corte di Appello di Roma con la motivazione che “da un lato, l’introduzione del sistema automatico di risposta telefonica, era stato posto legittimamente dalla società quale elemento organizzativo produttivo integrante l’ipotesi di motivo oggettivo del licenziamento intimato, posto che, all’evidenza l’attività di smistamento delle telefonate è divenuta per la società non più proficuamente utilizzabile e, dall’altro, che le mansioni residuali ben potessero essere redistribuite all’interno dell’Ufficio”;
Sull’adempimento dell’obbligo del repêchage”, la Corte ha affermato che, “se e vero che l`onere probatorio della impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni – anche diverse purché equivalenti a quelle precedentemente svolte – spetta al datore di lavoro, è anche vero che, trattandosi di prova negativa da fornire con prove presuntive , spettava alla dipendente evidenziare le possibilità di diversa assegnazione in azienda " ponendo in tal modo la parte datoriale nella condizione di poter dimostrare concretamente per quale motivo l’inserimento del lavoratore nelle posizioni lavorative evidenziate non era praticabile”. In questo modo la Corte ha ritenuto provata “la impossibilità di utilizzare la lavoratrice in un altro settore con mansioni equivalenti”.
Il giudizio di Cassazione non conferma questa lettura e cassa la sentenza . In particolare viene specificato che:
- l’affermazione dei giudici d’appello secondo cui incomberebbe sul lavoratore un onere dimostrare l'esistenza di un lavoro in cui potrebbe essere utilmente adibito” contrasta con una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale spetta invece al datore di lavoro dare prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili (come nella sentenza di Cass. n. 5592 del 2016)- vedi sotto una pronuncia in senso opposto);
- In secondo luogo i giudici territoriali hanno errato nel considerare che l’impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare sia limitato alla possibilità che quest’ultimo possa svolgere mansioni comunque equivalenti a quelle precedentemente espletate. La giurisprudenza di legittimità ha infatti ormai piu volte affermato che l’indagine va estesa anche all’impossibilità di svolgere mansioni anche inferiori (da ultimo v. Cass. n. 31561 del 2023
Già con la sentenza delle Sezioni Unite è stato sancito il principio per il quale si considera preponderante per il lavoratore il mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall’estinzione del rapporto; il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, è stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale (Cass. n. 21579 del 2008; Cass. n. 4509 del 2016; Cass. n. 29099 del 2019; Cass. n. 31520 del 2019).
Repechage anche per collocazioni future
Si segnalano in tema di obbligo di repechage alcune sentenze che approfondiscono ulteriori aspetti.
Ad esempio nella sentenza 12132/2023 la Cassazione ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, affermando che sulla base del principio di correttezza e buona fede obbligatori nel rapporto di lavoro, la situazione aziendale al momento del licenziamento non è il solo ambito in cui valutare le disponibilità di mansioni affidabili al dipendente ma vanno considerati anche posti che si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo»
Nel caso analizzato dalla cassazione al momento del licenziamento del ricorrente erano infatti state rassegnate le dimissioni da due lavoratori che erano nel periodo di preavviso. Questo deponeva secondo la suprema Corte per un possibile futuro ricollocamento a breve del lavoratore e per la conseguente illegittimità del licenziamento.
Onere della prova anche sul lavoratore per la Cassazione 18416 2013
Diversamente dalla sentenza piu recente la Cassazione 1 agosto 2013, n. 18416 ha stabilito che l'onere probatorio circa l'effettiva sussistenza del motivo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro grava interamente sullo stesso, il quale deve dimostrare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte.
Tuttavia tale prova non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stesso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'accertamento di un possibile repechage, mediante l'allegazione di una lista di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti predetti.
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Nuovi applicativi INPS SCAD e banca dati contributiva
Con il Messaggio n. 2730 del 19 settembre 2025, l’INPS ha annunciato il rilascio di due nuovi strumenti telematici dedicati ai datori di lavoro pubblici e agli enti equiparati iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici (GDP).
Si tratta degli applicativi
- “Sistemazione del Conto Assicurativo tramite Denuncia precompilata (SCAD)” e
- “Banca dati contributiva”,
accessibili dal Cassetto Previdenziale del Contribuente – Sezione Servizi GDP a partire dal 1° ottobre 2025.
Le nuove funzionalità si inseriscono nel percorso di superamento dell’intervento manuale su “Nuova Passweb”, rafforzando la gestione dei flussi Uniemens/ListaPosPA a “Variazione” e migliorando l’accuratezza dei conti assicurativi dei dipendenti pubblici.
Il quadro normativo
La disciplina di riferimento affonda le radici nell’articolo 44, comma 9, del D.L. 269/2003, che ha stabilito l’obbligo di alimentazione mensile delle posizioni assicurative. A seguito dell’istituzione della GDP (1° gennaio 2012), i datori hanno potuto correggere e integrare i dati tramite flussi a “Variazione” (messaggio n. 2791/2017), sostituendo denunce precedenti o rettificando periodi omessi.
Con la circolare n. 118/2025, l’INPS ha disposto la progressiva dismissione della funzionalità manuale “Nuova Passweb” per alcune gestioni, confermando la denuncia come unico strumento ordinario. In questo quadro si collocano i nuovi applicativi:
- SCAD, che consente di generare e trasmettere flussi a “Variazione” precompilati, integrati automaticamente con i dati contributivi già inviati;
- Banca dati contributiva, che raccoglie tutte le denunce storiche provenienti da INPDAP e dai precedenti enti confluiti nella GDP.
L’utilizzo degli applicativi è abilitato automaticamente agli operatori già delegati ai servizi “Compilazione Manuale DMA” e “Visualizza DMA”. Per altri utenti valgono le procedure di delega stabilite con la circolare n. 34/2023.
Utilizzo degli applicativi
L’applicativo SCAD consente all’operatore abilitato di prendere in carico una posizione assicurativa, apportare modifiche, integrare i dati e trasmettere all’INPS la denuncia in formato Uniemens/ListaPosPA a “Variazione”. Le denunce generate presentano pieno valore giuridico, con controlli di congruità e rispetto delle regole di prescrizione. Gli effetti variano in base al periodo oggetto di sistemazione:
Periodo Soggetti interessati Effetti della denuncia Fino al 31 dicembre 2004 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Obblighi contributivi assolti senza necessità di prova dei versamenti (art. 1, c. 131, L. 213/2023 – Bilancio 2024) Fino al 31 dicembre 2004 Enti di natura giuridica privata Denunce bloccate per prescrizione in caso di variazioni retributive in aumento; sblocco possibile solo se i versamenti risultano effettuati nei termini Dal 1° gennaio 2005 Pubbliche Amministrazioni (art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001) Verifica della contribuzione versata; generazione dell’Estratto Conto Amministrazione (ECA PV) con eventuali addebiti e sanzioni Dal 1° gennaio 2005 Enti di natura giuridica privata Stessi effetti delle PA, ma resta applicabile la prescrizione, con possibile blocco della denuncia Gli applicativi saranno consultabili dal 1° ottobre 2025. I manuali utente saranno pubblicati sul sito INPS, nell’area tematica “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”.
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Lavoro agile nei comuni montani: esonero contributivo fino a 8.000 €
La Legge 12 settembre 2025, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2025 ed entrata in vigore il 20 settembre 2025, introduce un pacchetto di misure per il riconoscimento e la promozione delle zone montane. La norma mira a sostenere lo sviluppo economico e sociale di questi territori, favorendo il ripopolamento, la tutela delle attività produttive e la valorizzazione delle professioni tipiche della montagna, con interventi che spaziano dal fisco agevolato per le imprese ad un nuovo incentivo per il lavoro agile.
Di seguito i dettagli su quest'ultima misura.
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Sgravio contributivo per il lavoro agile: requisiti e importi
L’articolo mira a contrastare lo spopolamento dei comuni montani e a favorire l’integrazione economica e sociale della popolazione residente, incentivando l’uso del lavoro agile (smart working) come modalità ordinaria di prestazione lavorativa.
Alle imprese che adottano il lavoro agile è riconosciuto un esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato che rispettano le seguenti condizioni:
- Età inferiore a 41 anni alla data di entrata in vigore della legge.
- Trasferimento di residenza e domicilio da un comune non montano a un comune montano (art. 2, c. 2) con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- Svolgimento stabile della prestazione in modalità di lavoro agile (secondo la legge n. 81/2017).
Entità dell’esonero contributivo
- 2026 e 2027: esonero totale, fino a 8.000 € annui per ciascun lavoratore (riparametrati mensilmente).
- 2028 e 2029: esonero parziale al 50%, fino a 4.000 € annui.
- 2030: esonero ridotto al 20%, fino a 1.600 € annui.
Sono esclusi dall’esonero i premi e i contributi dovuti all’INAIL.
Rimane ferma l’aliquota per il calcolo delle pensioni, quindi i lavoratori non avranno penalizzazioni sui futuri trattamenti previdenziali.
Tabella sgravio contributivo 2026-2030
Periodo Percentuale esonero contributi Limite massimo annuo Note 2026 – 2027 100% € 8.000 Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. 2028 – 2029 50% € 4.000 Esonero ridotto, sempre calcolato su base mensile. 2030 20% € 1.600 Ultimo anno di agevolazione, con riduzione ulteriore. -
Malattia marittimi e Uniemens: documentazione semplificata
Con il messaggio 2669 del 15 settembre INPS comunica una semplificazione delle comunicazioni relative alla malattia dei lavoratori marittimi a seguito delle modifiche apportate con legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di Bilancio 2024),agli articoli 6 e 10 del regio decreto-legge 23 settembre 1937, n. 1918,
Le istruzioni erano state fornite con messaggio n. 157 del 12 gennaio 2024, circolare n. 55 del 4 aprile 2024 e i messaggi n. 2022 del 29 maggio 2024, n. 2829 del 9 agosto 2024 e n. 3456 del 18 ottobre 2024).
Oltre all' utilizzo dei dati trasmessi dal datore di lavoro mediante i flussi Uniemens, era stato previsto che gli armatori e le società di armamento effettuino le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro concernenti la gente di mare in modalità telematica attraverso il Servizio informatico UniMare e comunichino con il Servizio informatico UniMare, le vicende inerenti l’instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro del personale
Ora dalla data del 15 settembre vengono superati gli obblighi di esibizione, da parte del lavoratore marittimo, del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo.
La verifica istruttoria di coerenza tra le vicende del rapporto di lavoro e la certificazione medica di malattia è effettuata per la generalità dei lavoratori aventi diritto alla tutela della malattia marittimi, sulla base delle risultanze dei dati delle Comunicazioni Obbligatorie UniMare, ferma restando la facoltà di eventuali supplementi istruttori,
Resta confermato invece l’obbligo di esibizione :
- del libretto di navigazione/foglio di ricognizione o della documentazione equivalente in formato cartaceo da parte dei lavoratori marittimi in continuità di rapporto di lavoro/disponibilità retribuita (c.d. C.R.L.)
- e per i lavoratori non marittimi che svolgono attività lavorativa a bordo della nave
Di seguito in sintesi le indicazioni INPS sul calcolo della indennità .
Malattia marittimi 2024 retribuzione teorica e imponibile
Le principali novità esposte nel messaggio 2029 2024 sono:
- Retribuzione Teorica vs Imponibile Contributivo: È stato specificato che la retribuzione teorica, utile per il calcolo delle indennità, non deve superare l'imponibile contributivo. Se nel flusso Uniemens la retribuzione teorica supera l'imponibile, l'indennità di malattia deve essere calcolata provvisoriamente prendendo come riferimento il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche dei mesi precedenti, riferiti allo stesso rapporto di lavoro.Il messaggio precisa in fatti che " Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa " e non rientrano le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa (v. circolare n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1, e messaggio n. 2022/2024).(…) L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo. Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.
- Segnalazione al Datore di Lavoro: Nei casi in cui si riscontri una discrepanza tra la retribuzione teorica e l'imponibile contributivo, è obbligatorio per le strutture territoriali segnalare la situazione al datore di lavoro, affinché venga corretta l'esposizione dei dati retributivi nel flusso Uniemens del mese di riferimento.
Malattia Marittimi 2024: chiarimenti sulla retribuzione teorica
Con il messaggio 3456 del 18 ottobre 2024 in risposta a richieste di chiarimenti INPS precisa ulteriormente che:
- Base di calcolo: L'indennità di malattia viene calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera (RMGG). La "retribuzione teorica" e il "numero mensilità" sono utilizzati per tale determinazione, ma devono essere esclusi gli importi pagati dal datore di lavoro durante la malattia, come le indennità sostitutive per preavviso, ferie, e festività non godute.
- Imponibile e principio di competenza: L'elemento “retribuzione imponibile” nel flusso Uniemens si riferisce ai redditi maturati nel mese di riferimento, in base al principio di competenza. Tuttavia, alcune voci, come le gratificazioni annuali o i premi di produzione, seguono il principio di cassa e vengono imputate al mese di effettiva corresponsione.
- Indennità sostitutive: Le indennità sostitutive dei riposi compensativi, non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro o dello sbarco, non rientrano nel calcolo della "retribuzione teorica", poiché tali somme non rappresentano la retribuzione persa a causa dell'evento di malattia.
- Monetizzazione di ferie e riposi compensativi: Se le ferie o i riposi compensativi non vengono goduti e vengono monetizzati, tali importi devono essere inclusi nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione, senza ulteriore imputazione nei mesi precedenti.
- Recupero dei contributi: Se successivamente alla monetizzazione vengono effettivamente fruiti i periodi di ferie o riposi, i contributi versati possono essere recuperati tramite le variabili FERIE e ROL o con flussi regolarizzativi.