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Impronte digitali per le presenze dei dipendenti: uso sempre vietato
Il Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n.167 del 27 marzo 2025 ha sanzionato un istituto di istruzione superiore per aver introdotto un sistema di rilevazione delle presenze dei dipendenti che prevedeva l’uso delle impronte digitali in abbinamento a un badge.
L’uso di questo sistema, basato sul rilevamento biometrico, era stato adottato per contrastare fenomeni di uso improprio dei badge e per garantire una maggiore affidabilità nella registrazione delle presenze.
Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) poteva esprimere un consenso volontario all’utilizzo dell’impronta digitale. Secondo quanto riportato nel provvedimento, 34 dipendenti su 36 avevano acconsentito, mentre ai due contrari era stata garantita un’alternativa: l’uso del solo badge.
In ogni caso, il Garante ha evidenziato che il consenso in ambito lavorativo non può essere considerato una base giuridica valida per il trattamento di dati biometrici, a causa del rapporto di subordinazione tra datore di lavoro e dipendente, che rende difficile dimostrare la reale libertà della scelta.
Violazione della normativa sul trattamento dei dati biometrici
Il trattamento dei dati biometrici, come le impronte digitali, è soggetto a regole molto stringenti previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003). Tali dati rientrano tra le “categorie particolari” di dati personali, la cui raccolta e utilizzo è generalmente vietata, salvo in presenza di condizioni specifiche.
In particolare, per essere lecito, il trattamento deve fondarsi su una norma di legge o su un contratto collettivo che lo autorizzi espressamente. Inoltre, devono essere previste adeguate misure di garanzia per tutelare i diritti e le libertà degli interessati. In assenza di tali presupposti normativi, come nel caso in esame, il trattamento risulta illecito anche se è effettuato con tecniche che non conservano direttamente l’immagine dell’impronta, ma ne creano un modello matematico (template) non riconducibile a dati fisici immediatamente visibili
Il Garante ha ricordato che una norma del 2019 (art. 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56) aveva ipotizzato l’introduzione generalizzata di sistemi biometrici nelle pubbliche amministrazioni, ma le relative disposizioni sono state abrogate dalla Legge di Bilancio 2021. Pertanto, attualmente non esiste alcuna norma che legittimi l’uso di impronte digitali per il controllo delle presenze nel settore pubblico.
Esito del procedimento e sanzione
A seguito dell’istruttoria, il Garante ha concluso che l’istituto scolastico ha violato i principi di “liceità, correttezza e trasparenza” nel trattamento dei dati biometrici, previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del GDPR. Anche se l’istituto ha successivamente sospeso l’uso del sistema e cancellato i dati raccolti, la condotta è stata considerata comunque illecita.
Il trattamento ha riguardato solo 34 persone e sono state offerte modalità alternative di registrazione, ma il Garante ha sottolineato la gravità dell’infrazione, data la natura dei dati trattati.
La sanzione pecuniaria è stata quindi fissata in 4.000 euro, ritenuti proporzionati ed efficaci come misura dissuasiva. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità, data la delicatezza della questione trattata e l’importanza di fornire un indirizzo chiaro in materia di protezione dei dati in ambito lavorativo.
Questo caso evidenzia come, anche in presenza di consenso da parte dei lavoratori, l’uso di tecnologie biometriche nei luoghi di lavoro debba essere fondato su basi giuridiche solide e rispettare pienamente la normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali.
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Rimborso retribuzioni donatori sangue 2025: rinvio a ottobre
La circolare INPS n. 96 del 26 maggio 2025 fornisce un riepilogo completo delle disposizioni che regolano il rimborso delle retribuzioni corrisposte dai datori di lavoro del settore privato ai lavoratori donatori di sangue per la giornata di assenza.
Vengono fornite anche istruzioni aggiornate per l'esposizione in Uniemens a partire dal periodo di competenza Ottobre 2025
Il diritto al riposo retribuito è garantito dalla legge 584/1967 e successive modifiche: il lavoratore dipendente che effettua una donazione volontaria di sangue ha diritto a una giornata retribuita.
Con il D.L. 663/1979, l’INPS è stato individuato come l’ente responsabile per il rimborso delle retribuzioni anticipate dal datore di lavoro.
ATTENZIONE A seguito della legge 219/2005 e del D.I. 18 novembre 2015, questo diritto è stato esteso anche ai lavoratori che intendono fare la donazione e si recano al centro trasfusionale ma sono giudicati inidonei purché l’inidoneità sia certificata da un medico del centro trasfusionale o dell’unità di raccolta.
AGGIORNAMENTO 23 GIUGNO 2025
Con Messaggio 20 giugno 2025 n. 1961, INPS ha comunicato due precisazioni:
- l'obbligatorietà della valorizzazione degli elementi presenti nell'elemento <Giorno> (<InfoAggEvento> e <TipoInfoAggEvento>),
- il posticipa la valorizzazione degli elementi presenti in <InfoAggcausaliContrib> (<IdentMotivoUtilizzoCausale> e <TipoidentMotivoUtilizzo>) dalla competenza di luglio 2025 a quella di ottobre 2025.
Chi sono i beneficiari, condizioni e come si calcola la retribuzione
La prestazione riguarda tutti i lavoratori dipendenti del settore privato, inclusi i domestici e gli operai agricoli.
Per avere diritto alla assenza retribuita la donazione deve essere:
- gratuita;
- effettuata presso un centro autorizzato;
- di almeno 250 grammi (donazione completa).
In caso di inidoneità, il motivo deve rientrare tra quelli previsti dal D.I. 18/11/2015, come esclusione per motivi sanitari o esigenze trasfusionali del centro. Il certificato deve riportare giorno, ora, e motivazione dell’inidoneità.
La giornata o le re coperte dall’assenza per donazione (o per inidoneità) danno diritto all’accredito della contribuzione figurativa, rilevante ai fini pensionistici.
Nel caso in cui il datore non richieda il rimborso, la retribuzione versata rientra nella contribuzione ordinaria.
La retribuzione spettante è quella ordinaria che sarebbe stata percepita in caso di effettiva prestazione lavorativa, con riferimento alle voci fisse e continuative, escluse le componenti non ricorrenti.
Per i lavoratori giudicati inidonei alla donazione, la retribuzione è calcolata solo per le ore necessarie all'accertamento dell’inidoneità, considerando anche il tempo di spostamento dal centro trasfusionale alla sede di lavoro.
La retribuzione da indicare nel flusso Uniemens è calcolata:
- dividendo la retribuzione teorica mensile per 26 (se il lavoratore è pagato su base mensile);
- ulteriormente per il divisore orario nel caso di retribuzione oraria.
Per gli operai agricoli, si fa riferimento al flusso Uniemens-PosAgri e si applica un divisore orario di 6,5 ore.
Rimborso assenza per donatori sangue: conguaglio o domanda diretta
l datore di lavoro può ottenere il rimborso in due modi:
1. Conguaglio nel flusso Uniemens
Per i datori di lavoro che operano con il sistema del conguaglio previsto dal D.L. 663/1979, è possibile recuperare le retribuzioni anticipate direttamente attraverso il flusso Uniemens.
Le assenze vanno indicate con:
- codice “DON” per donazione di sangue;
- codice “IDS” per inidoneità alla donazione.
Dal 1° luglio 2025 è obbligatoria anche la valorizzazione dettagliata dell’elemento <Giorno> e l’inserimento del codice fiscale del centro trasfusionale.
Sono previsti codici conguaglio specifici:
- S127 per indennità da donazione;
- S129 per inidoneità;
- S211 per differenze da conguagliare.
2. Domanda telematica per rimborso diretto
Per datori di lavoro che non possono conguagliare (es. lavoro domestico, agricoli a tempo determinato), il rimborso avviene previa domanda telematica entro il mese successivo alla donazione o all’inidoneità.
Invio: tramite i servizi online INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS.
Scadenza: entro la fine del mese successivo alla data della donazione o dell’inidoneità.
Documentazione obbligatoria:
Per donazioni complete:
- Certificato medico con:
- codice fiscale della struttura;
- quantità donata (min. 250 grammi);
- giorno e ora;
- attestazione di gratuità.
Dichiarazione del lavoratore sulla gratuità e sulla fruizione della giornata.
Per inidoneità:
Certificato medico che riporti
- i motivi di inidoneità (D.I. 18/11/2015);
- codice fiscale della struttura;
- giorno/ora di entrata e uscita.
Conguaglio assenza donatori: Istruzioni per Uniemens dal 1° luglio 2025
Campo Valore da inserire Descrizione Codice Evento DON / IDS "DON" per donazione sangue, "IDS" per inidoneità TipoCopertura (Settimana) 1 / 2 "1" se giornata non retribuita, "2" se compresenza con giornate retribuite DiffAccredito Retribuzione persa Importo da conguagliare riferito ai giorni DON o ore IDS Giorno > Lavorato S / N "S" se prestazione parziale nella giornata, "N" se interamente assente Giorno > TipoCoperturaGiorn 1 / 2 "1" se permesso non retribuito, "2" se retribuito Giorno > CodiceEventoGiorn DON / IDS Indica il tipo di evento (giornaliero o orario) Giorno > NumOreEvento Numero ore IDS Solo per inidoneità, su base oraria Giorno > InfoAggEvento CF Codice fiscale dell’ASL / struttura / associazione dove avvenuto evento TipoInfoAggEvento CF Obbligatorio per tutte le Unità di raccolta Codice Causale Conguaglio S127 / S129 / S211 S127: DON; S129: IDS; S211: differenze DON IdentMotivoUtilizzoCausale CF Codice fiscale della struttura sanitaria TipoidentMotivoUtilizzo CF_PERS_GIU Obbligatorio per la corretta registrazione AnnoMeseRif aaaaMM Mese e anno in cui si è verificato l’evento ImportoAnnoMeseRif Importo € Somma della prestazione conguagliata Istruzioni per i datori di lavoro agricoli e pubbliche amministrazioni
La circolare 96 2025 fornisce le istruzioni dettagliate anche per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche e per l'agricoltura
In particolare i datori di lavoro tenuti ad anticipare agli operai agricoli a tempo indeterminato la retribuzione per donazione sangue devono portare in compensazione le somme corrisposte al salariato agricolo mediante l’invio del flusso Uniemens/PosAgri.
Il flusso deve essere valorizzato con il codice <TipoRetribuzione> “S” e deve essere compilato secondo le indicazioni fornite con il messaggio n. 1653 del 29 aprile 2019, soprattutto con riferimento al campo <Retribuzione Persa (RP)> utile al calcolo della contribuzione figurativa
Nel campo <Retribuzione> deve essere inserita la somma oggetto di anticipazione.
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Licenziamento per giustificato motivo: decorrenza del preavviso
Con la sentenza n. 15513 del 10 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha affrontato un tema delicato e spesso oggetto di contenzioso: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e il diritto del lavoratore al preavviso. Nel caso esaminato, un lavoratore aveva contestato il licenziamento intimato dalla società datrice di lavoro sostenendo che la risoluzione del rapporto fosse stata effettiva già al momento dell’avvio della procedura di conciliazione, e non al termine del preavviso, con conseguente pretesa del pagamento dell’indennità sostitutiva.
La vicenda si inquadra nell’ambito delle procedure previste dalla legge n. 604/1966, che regolamenta i licenziamenti individuali per motivi oggettivi.
In particolare, l’art. 7 della legge prevede l’obbligo per il datore di lavoro di esperire un tentativo di conciliazione preventiva presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro prima di procedere al recesso, a tutela del lavoratore e per favorire una soluzione bonaria.
Decorrenza e valore giuridico del licenziamento
La Corte, nel motivare la propria decisione, ha ribadito che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo assume rilevanza giuridica fin dal momento in cui viene avviato il procedimento di conciliazione. Tuttavia, questo non comporta automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro.
L’effetto estintivo, infatti, si verifica solo al termine del periodo di preavviso, che può essere indicato :
- nella comunicazione iniziale dell’intenzione di licenziare oppure
- nell’atto conclusivo del procedimento.
È quindi legittimo che il preavviso decorra dalla prima comunicazione formale del datore di lavoro al lavoratore, ossia dalla lettera con cui viene attivata la procedura di conciliazione. Questo significa che, se il rapporto non è stato interrotto prima della fine del preavviso, il lavoratore continua a maturare tutti i diritti connessi al periodo lavorato.
Il chiarimento fornito dalla Cassazione è di rilievo pratico: la determinazione della decorrenza del preavviso incide direttamente sull’entità delle spettanze economiche dovute al lavoratore, in particolare nel caso in cui il preavviso non venga lavorato ma sostituito con un’indennità.
Il diritto all’indennità sostitutiva e le sue implicazioni
Un altro punto fondamentale della decisione riguarda il diritto del lavoratore all’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte ha precisato che
- tale diritto sussiste nei casi in cui il datore di lavoro non consenta di lavorare il periodo di preavviso previsto,
- la misura dell’indennità può variare in base al momento in cui il rapporto di lavoro è effettivamente cessato.
Dunque se il rapporto è stato interrotto sin dall’inizio del procedimento conciliativo, l’indennità dovrà essere commisurata all’intero periodo di preavviso non lavorato. Diversamente, se il rapporto è proseguito, anche solo formalmente, fino alla conclusione del periodo di preavviso, la corresponsione dell’indennità potrebbe non essere dovuta o essere limitata a eventuali giorni residui non goduti.
In sostanza, il lavoratore ha sempre diritto a ricevere il compenso spettante per il preavviso e la decorrenza del preavviso può essere anticipata alla data di avvio della procedura conciliativa, a condizione che ciò risulti chiaramente dalla documentazione fornita dal datore di lavoro.
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Rimborsi spese e contributi INPS: esenzione solo con nota analitica
L'ordinanza di cassazione n 15052 2025. richiama all’attenzione la necessità di una documentazione accurata e trasparente delle spese dei dipendenti che, per loro natura, non sono accompagnate da giustificativi (come mance, piccoli acquisti, spese minute). La mera indicazione di un importo globale non è sufficiente a evitare l'inclusione delle somme nella base di retribuzione imponibile per i contributi INPS o i premi INAIL.
Di seguito il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
Il caso: rimborso spese non documentabili e avviso di addebito INPS
Con ordinanza n. 15053 pubblicata il 5 giugno 2025, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi presentati dall’INPS e dall’INAIL contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva annullato un avviso di addebito INPS e dichiarato illegittima la variazione del tasso INAIL applicato a un’azienda. Oggetto del contendere era la natura di alcune somme corrisposte al lavoratore a titolo di rimborso per spese non documentabili sostenute durante trasferte di lavoro, e la loro inclusione o meno nella retribuzione imponibile ai fini contributivi.
La Corte d’Appello aveva interpretato l’art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) in senso favorevole al datore di lavoro, sostenendo che i rimborsi spese non documentabili potessero essere esclusi dalla base imponibile anche senza una descrizione analitica, entro i limiti giornalieri previsti dalla norma (originariamente Lire 30.000 per l’Italia, Lire 50.000 per l’estero).
Tuttavia, INPS e INAIL hanno impugnato la decisione, sostenendo la necessità di una specifica descrizione analitica delle spese anche quando non sia richiesto un documento giustificativo.
Il principio di diritto ribadito dalla Corte
La Cassazione ha accolto i ricorsi degli enti previdenziali, confermando un principio interpretativo rigoroso dell’art. 51, comma 5 TUIR.
Secondo la Suprema Corte, per beneficiare dell’esclusione dei rimborsi spese non documentabili dalla base imponibile previdenziale, non è sufficiente che queste rientrino nei limiti giornalieri fissati dalla norma. È invece necessario che tali rimborsi siano “analitici”, ovvero dettagliati e specificati nella loro natura, anche se non accompagnati da ricevute.
La Corte ha ricordato che la norma distingue due regimi diversi:
- forfettario, nella prima parte del comma 5, in cui si indicano soglie di esenzione generalizzate per le indennità di trasferta;
- analitico, nella seconda parte, che prevede l’esenzione solo per le spese effettivamente sostenute, anche se non documentabili, a patto che siano descritte puntualmente.
In particolare, si legge nell’ordinanza che la clausola “in caso di rimborso analitico delle spese...” informa tutto il periodo normativo successivo. Pertanto, l’esenzione contributiva prevista per rimborsi non documentabili si applica solo se il datore di lavoro fornisce un elenco analitico delle spese, indicando almeno la tipologia della spesa sostenuta. Questo consente un controllo formale e sostanziale sull’effettività della spesa e sul rispetto del tetto massimo giornaliero.
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Ferie residue: obbligo fruizione entro il 30 giugno
Entro il 30 giugno di ogni anno il datore di lavoro deve aver verificato il monte ferie goduto da ciascun lavoratore nell'anno precedente e, se queste non sono state fruite interamente, dovranno essere versati i contributi previdenziali corrispondenti.
Si avvicina quindi il termine ultimo per la fruizione delle ferie maturate nel 2023, mentre scade il 20 agosto il termine per il versamento dei contributi per i giorni non utilizzati.
Vediamo di seguito un riepilogo delle regole sul diritto alle ferie e gli adempimenti del datore di lavoro.
Diritto alle ferie e tempi di fruizione
Quello delle ferie è un diritto irrinunciabile per il lavoratore e vige il divieto di monetizzazione per il periodo di minimo di 4 settimane NELL'ANNO .
Occorre inoltre fare attenzione al conteggio delle ferie nei casi di assenze, modifiche contrattuali e all' istituto delle c.d. "ferie solidali", di recente istituzione
In caso di violazione , oltre all'anticipazione dei contributi previdenziali correlati alle ferie , il datore di lavoro sarà passibile anche di sanzioni amministrative.(vedi ultimo paragrafo)
Si ricorda che tale l’obbligo contributivo è stato esteso anche ai permessi per ex festività e per riduzione di orario non goduti (c.d. ROL).
Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 2109, 2 comma, c.c., che specifica:
- Il periodo di godimento deve essere possibilmente continuativo;
- le ferie devono essere retribuite ;
- il tempo di godimento è stabilito dal datore di lavoro, secondo le esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore;
- la durata del periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità .
Il diritto alle ferie trova ulteriore rafforzamento nel D.Lgs n. 66/2003 in attuazione di norme europee. In particolare, l’art. 10 stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.
I criteri di calcolo e la durata del periodo feriale possono essere regolati dai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).
Va sottolineato che il periodo feriale essere goduto come segue:- per almeno 2 settimane nel corso dell'anno di maturazione e,
- per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. Ciò significa che entro il 30 giugno 2025 devono essere godute le ferie maturate nel 2023.
- Invece, quelle eccedenti le 2 settimane maturate possono essere dilazionate o monetizzate
Il momento di fruizione dovrebbe essere definito di comune accordo tra lavoratore e azienda ma nel caso il lavoratore si rifiuti di fruire dell'intero periodo obbligatorio, è possibile per il datore di lavoro collocarlo in ferie forzate per evitare sanzioni.
L'eventuale insorgenza dell'obbligazione contributiva sulle ferie non godute va verificata mese per mese, in particolare nel caso di un diverso termine per la fruizione delle ferie, che puo essere previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale.
Va anche considerato in modo particolare il fatto che il termine per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva, resta sospeso nei casi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge (v. messaggio Inps n. 18850/2006) e ricomincia a decorrere dalla data di ripresa dell'attività lavorativa. Nell'Interpello n. 19/2011 – il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che rientrano tra i periodi che costituiscono legittimo impedimento la malattia, la maternità, nonché la concessione di C.i.g.o., C.i.g.s. e C.i.g. in deroga
Sanzioni per mancata fruizione delle ferie
Per il mancato rispetto del periodo annuale di ferie, da parte del datore di lavoro le sanzioni amministrative sono le seguenti:
- Sanzione da 120 a 720 € per un solo anno per violazioni riguardanti fino a 5 lavoratori
- Sanzione da 480 a 1.800 € per violazioni riguardanti più di 5 lavoratori o che si sono verificate per due anni
- Sanzione da 960 a 5.400 € per violazioni riferite a a più di 10 lavoratori, o che si sono verificate in almeno 4 anni.
ATTENZIONE: Le stesse ammende sono previste in caso di monetizzazione del periodo di ferie
Versamento contributivo per ferie non godute: come funziona
In caso di mancato godimento di tutte le ferie maturate da parte dei lavoratori, i datori di lavoro devono anticipare la contribuzione sulla retribuzione delle ferie residue.
Si ricorda che la contrattazione collettiva può prolungare il termine di diciotto mesi per la fruizione delle ferie annuali, ma non può rinviare il godimento oltre un limite che ne snaturi la funzione. La scadenza dell’obbligazione contributiva deve rispettare il termine di diciotto mesi dalla fine dell’anno di maturazione delle ferie, come previsto dalla Convenzione Oil 132/1970.
In assenza di accordi specifici, il termine scatta comunque trascorsi i diciotto mesi.
L’indennità sostitutiva delle ferie incide sulla retribuzione imponibile, con i datori di lavoro tenuti a includerla entro luglio 2025 e a versare i relativi contributi entro agosto.
I versamenti contributivi che scadono tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni, inclusa la contribuzione sulle ferie non godute.
Recupero Contributi: Quando il dipendente usufruirà delle ferie non godute, il datore di lavoro potrà recuperare i contributi anticipati utilizzando la causale “Ferie” nel sistema Uniemens.
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INPS per aziende e intermediari: parte il servizio DOT
L’INPS ha annunciato con il messaggio 1872 del 13 giugno 2025 il rilascio di un nuovo servizio digitale chiamato “Desktop On Text” (DOT), rivolto a aziende e intermediari. Si tratta di un assistente virtuale basato su intelligenza artificiale, progettato per migliorare l’accesso e l’interazione con i servizi digitali INPS, con l’obiettivo di semplificare le attività quotidiane degli utenti professionali tramite un’interfaccia conversazionale, cioè con comandi vocali e testuali. ediamo come funziona
Servizio digitale DOT: comandi con linguaggio naturale
Il nuovo servizio DOT consente di interagire con i servizi INPS scrivendo o parlando in linguaggio naturale (es. “apri comunicazione bidirezionale”), evitando la necessità di navigare nei menu tradizionali. L'interazione avviene in finestre dedicate, anche multiple contemporaneamente.
Il sistema è già operativo con varie funzioni del Cassetto Previdenziale del Contribuente, tra cui:
- Attivazione del servizio di Comunicazione Bidirezionale.
- Ricerca rapida dei moduli ufficiali dell’INPS.
- Esecuzione di Smart-Task specifici.
- Accesso diretto ai servizi della sezione “Aziende e Intermediari”.
Modalità di attivazione del servizio DOT
Dal Cassetto Previdenziale del Contribuente: una volta effettuato l’accesso con identità digitale, si clicca sull’icona DOT in basso a destra dello schermo.
Dal sito INPS: seguendo il percorso “Imprese e Liberi Professionisti” → “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” → “Strumenti” → “Desktop Virtuale DOT”.
Per un supporto operativo alla procedura è disponibile un video esplicativo all’indirizzo:
https://www.youtube.com/watch?v=DBBtglnBGJo, utile per comprendere visivamente come utilizzare il servizio e scoprirne le potenzialità.
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Prescrizione contributi INPS: il termine per il datore di lavoro
Con l’ordinanza n. 14548 del 30 maggio 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – è intervenuta su una controversia tra un datore di lavoro e l’INPS relativa al pagamento di contributi previdenziali connessi a differenze retributive riconosciute ai dipendenti in seguito a sentenze favorevoli. In particolare si conferma che i contributi previdenziali devono essere versati in base alla retribuzione dovuta sin dall’inizio del rapporto di lavoro e che il decorso della prescrizione non può dipendere da sentenze successive relative a controversie retributive tra lavoratori e azienda.
Il caso
La vicenda ha origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS, contenente richieste di pagamento per contributi, sanzioni, somme aggiuntive e interessi di mora, a seguito di pronunce giudiziali che avevano riconosciuto ai lavoratori il diritto a un superiore inquadramento contrattuale e, quindi, a retribuzioni maggiori.
Il datore di lavoro ha impugnato l’avviso, sostenendo che il diritto dell’Istituto fosse ormai prescritto.
In primo grado, il giudice aveva rigettato l’opposizione.
La Corte d’Appello, pur riconoscendo la prescrizione solo per una parte dei crediti, ha ritenuto valida la richiesta dell’INPS per il restante importo, affermando che la prescrizione quinquennale decorresse dalla data delle sentenze che avevano accertato il diritto alle maggiori retribuzioni.
Questa interpretazione è stata però contestata in Cassazione dal datore di lavoro, che ha evidenziato come l’INPS non fosse parte nei giudizi tra lavoratori e azienda.
Cassazione: prescrizione decorrente dal momento della retribuzione “spettante”
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza d’appello. Secondo i giudici di legittimità, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali decorre non dalla pronuncia giudiziale che accerta differenze retributive, ma dal momento in cui la prestazione lavorativa è resa e la retribuzione “dovuta” al lavoratore diventa esigibile, a prescindere dal pagamento effettivo.
Infatti, richiamando la propria giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. U. n. 5076/2015; Cass. n. 21371/2018), la Corte ha ribadito che l’obbligo contributivo è autonomo rispetto a quello retributivo e sorge con l’instaurarsi del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione che spetta in applicazione del contratto o della legge, anche se il datore di lavoro non la riconosce o non la corrisponde. In base al cosiddetto “principio del minimale contributivo”, i contributi devono essere calcolati sulla retribuzione spettante, e non su quella effettivamente erogata.
Il datore di lavoro, pertanto, è obbligato a versare i contributi anche se la retribuzione è oggetto di contenzioso e non ancora pagata.
Di conseguenza, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui la retribuzione diventa dovuta secondo legge e contratto, non da eventuali sentenze favorevoli ai lavoratori.
Esclusa l’efficacia interruttiva delle sentenze tra lavoratori e datore
Uno dei punti centrali della decisione riguarda l’effetto (o meglio, la mancanza di effetto) interruttivo delle sentenze intervenute nei giudizi tra dipendenti e datore di lavoro. La Corte ha chiarito che tali pronunce non possono incidere sul termine di prescrizione dei crediti contributivi, in quanto il lavoratore non è parte del rapporto obbligatorio contributivo tra datore e INPS: non è né creditore né debitore di quei contributi.
L’azione giudiziaria del lavoratore, dunque, e neppure la sentenza che gli dà ragione, possono sospendere o interrompere la prescrizione dei contributi dovuti all’Istituto previdenziale.
L’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 – richiamato dalla Corte – prevede una prescrizione quinquennale per i contributi previdenziali. Tale termine decorre dalla data in cui sorge l’obbligo contributivo e può essere interrotto solo da atti posti in essere dal creditore (INPS) o dal debitore (datore di lavoro), ma non da soggetti terzi come il lavoratore.
Alla luce di ciò, la Cassazione ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello e ha disposto il rinvio per un nuovo esame alla stessa Corte in diversa composizione, precisando che dovrà attenersi ai principi sopra esposti.