• Lavoro Dipendente

    Decreto flussi: domande stagionali turismo da perfezionare entro il 21.9

    A partire dal 1° luglio 2025 al 31 luglio 2025) era  attiva la seconda fase di precompilazione delle domande di nulla-osta al lavoro per l’ingresso in Italia di lavoratori stranieri subordinati da inviare nel click day del 1 ottobre. Si tratta in particolare delle richieste per  lavoro stagionale, con riferimento al settore turistico-alberghiero. Il ministero apre lo sportello per completare le domande dal 15 al 21 settembre 2025.

    Le domande vanno  presentate attraverso il Portale servizi ALI, gestito dal Ministero dell’Interno vedi maggiori dettagli all'ultimo paragrafo.

    Si ricorda che il ministero ha comunicato il riparto di ulteriori quote di ingressi rispetto al Decreto flussi originario 

    Tabella ulteriori quote ingresso per regione 19 maggio 2025

    E' stata pubblicata sul sito istituzionale, sezione pubblicità legale la Nota del Ministero del lavoro  attuativa del D.P.C.M. 27 settembre 2023 – Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 – per l'ulteriore attribuzione territoriale delle quote relative all’anno 2025 per ingressi per lavoro subordinato. 

    Si tratta in particolare di ulteriori n. 22.968 quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato non stagionale e stagionale (articoli 6 e 7 del D.P.C.M)., secondo le previsioni dell’art. 9, comma 2, in base al quale, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day,  il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha rilevato  quote significative non utilizzate  e viene quindi  effettuata  una diversa suddivisione  sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

    Il ministero precisa che  si tratta di quote non ripartite con la nota prot. n. 1054 del 12.02.2025 sulla base dei dati  comunicati il 13.05.2025 dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione (SUI). 

     A  tal fine si utilizza una parte del 40% delle quote riservate alle lavoratrici donne dall’art. 2, comma 7 bis del DL n. 145/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 187/2024.

     Viene anche ricordato che  il 30% delle quote destinate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale nel settore turistico-alberghiero (15.000) verrà assegnato a seguito del secondo click day del 1° ottobre 2025,

    Ecco una tabella delle quote per regione :

    Regione Totale Lavoro Subordinato Stagionale Totale Lavoro Subordinato Non Stagionale
    Abruzzo 53 144
    Basilicata 176 114
    Calabria 422 190
    Campania 519 650
    Emilia-Romagna 877 926
    Friuli-Venezia Giulia 2 0
    Lazio 897 1195
    Liguria 60 289
    Lombardia 816 3620
    Marche 182 208
    Molise 290 59
    Piemonte 63 466
    Puglia 5015 1494
    Sardegna 374 41
    Sicilia 230 141
    Toscana 331 642
    Umbria 8 1
    Valle d'Aosta 7 1
    Veneto 1242 1217

    Scarica qui le tabelle dettagliate ufficiali del riparto quote di ingresso 

    Compilazione domande lavoro stagionale turismo dal 1 al 31 luglio 2025

    Giova ricordare che per presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro  occorre effettuare la  precompilazione dei moduli di domanda sul Portale servizi ALI (“portaleservizi.dlci.interno.it”) gestito dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione (necessario il possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS).

    In particolare  per il click  day del 1° ottobre 2025 la precompilazione è consentita dal 1° al 31 luglio 2025.

    Vengono quindi contestualmente effettuati i controlli sui  prerequisiti e e in caso di esito favorevole,  il datore di lavoro per cui è presentata la richiesta, riceve al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) il codice di attivazione domanda.

    Se la pratica di nulla osta risulta fuori quota in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, il datore di lavoro visualizza sul portale ALI l’avviso di “pratica al momento non in quota”.

    I datori di lavoro possono presentare, come utenti privati, fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al lavoro mentre non ci sono limiti per le richieste presentate dalle organizzazioni datoriali di categoria, dagli intermediari abilitati e autorizzati e dalle agenzie di somministrazione di lavoro. 

    Domande turismo da completare dal 15 al 21 settembre: istruzioni

     Sul sito del ministero è apparso il seguente avviso:

    Le domande del settore turistico – alberghiero, precompilate nel mese di luglio 2025, che alla data del 31 luglio risultavano ancora nello stato "DA COMPLETARE", possono essere perfezionate nella settimana dal 15 al 21 settembre 2025 e portate nello stato “DA INVIARE”, ossia quello stato che consente l’invio della domanda nella giornata di click day (1 ottobre 2025). 

     Date e orari: dal 15 al 21 settembre 2025, tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto il giorno.

    Tipologia domande: Lavoro subordinato stagionale (mod. domanda C- STAG – settore turistico/alberghiero).

    PASSAGGI PROCEDURALI

    • ·  Accedi al Portale Servizi (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm) e seleziona il pulsante “Area riservata”;
    • ·   Effettua l’autenticazione tramite SPID o CIE;
    • ·  Seleziona la sezione “Precompilazione CSTAG DF25 TURISTICO/ALBERGHIERO (CLICK DAY 1° OTTOBRE), raggiungibile dalla voce “Sportello Unico Immigrazione”;
    • ·      Seleziona la domanda che si desidera modificare, portare a completamento o eliminare la stessa;

    In questa finestra temporale non sarà possibile inserire nuove domande. Sarà possibile solamente accedere alle domande già inserite nel mese di luglio scorso e, tramite la funzionalità Modifica, portarle allo stato Da inviare.

    I campi asincroni, che, eventualmente, non risultavano ancora compilati alla precedente chiusura della precompilazione di luglio scorso, risulteranno popolati.

    Ricorda sempre di effettuare nuovamente il salvataggio.

    E’ possibile continuare a presentare i modelli di domanda A-BIS, B2020, C-STAG (agricolo-turistico), accedendo dalla sezione “Compila domande > Nulla Osta per motivi di lavoro”. Tali domande e le altre eventualmente già, in precedenza, compilate saranno ricercabili dalla sezione “Ricerca domande”.

    Click Day – 1° ottobre 2025

    Il 1° ottobre 2025, a partire dalle ore 9:00, sarà possibile inviare le domande C-STAG DF25 riferite al SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO,  che sono state precompilate e si trovano nello stato di lavorazione "DA INVIARE". Queste domande saranno soggette a graduatoria distinta, in base a quanto stabilito dall’art. 2, comma 6, lettera b) del DL n. 145/2024. 

     HELP DESK

    Per eventuali problemi tecnici o chiarimenti durante la fase di precompilazione, è possibile contattare l’Help Desk tramite il link “Scrivi all’Help Desk” presente nella home page di questo Portale Servizi ALI o tramite la voce “Help Desk” in fondo a ogni pagina. Il servizio sarà attivo da lunedì a domenica, dalle 08:00 alle 20:00.

  • Lavoro Dipendente

    Contratti a termine nulli: ok a disoccupazione e indennità risarcitoria

    Con la sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025, le Sezioni Unite  della Cassazione civili hanno chiarito che, quando il termine apposto a un contratto di lavoro è dichiarato nullo e il rapporto è convertito a tempo indeterminato fin dall’origine, il lavoratore mantiene il diritto a trattenere l’indennità di disoccupazione percepita nel periodo tra la scadenza del termine e la decisione giudiziale che ne accerta la nullità (periodo intermedio). 

    Non è quindi dovuta la restituzione all’INPS, anche se il lavoratore ha percepito anche l'indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro prevista dalla legge n. 183 del 2010 (“Collegato lavoro”) art. 32, comma 5.

    Il caso

    Il caso specifico  riguardava una serie di rapporti a termine cessati nel 2010; il lavoratore aveva percepito per un anno la disoccupazione ex art. 42 r.d.l. 1827 1935. e, anni dopo, aveva ottenuto la conversione del rapporto a tempo indeterminato con condanna del datore a versare l’indennità forfettaria prevista per l’illegittima apposizione del termine.

    L’INPS chiedeva di restituire quanto erogato a titolo di disoccupazione, sostenendo che la ricostituzione del rapporto “ex tunc” facesse venir meno lo stato di disoccupazione.

    I giudici di merito avevano respinto la pretesa  e le Sezioni Unite hanno confermato tale esito, rigettando il ricorso dell’INPS. 

    Le motivazioni della sentenza di Cassazione

    Il principio affermato è semplice: si muovono su piani diversi la tutela previdenziale contro la disoccupazione e la tutela risarcitoria connessa al rapporto di lavoro; infatti:

    1. l’indennità di disoccupazione ha funzione previdenziale, serve a fronteggiare lo stato di bisogno determinato dalla perdita di retribuzione;
    2.  l’indennità forfettaria dovuta per l’illegittima apposizione del termine ha funzione risarcitoria e opera nel piano del rapporto di lavoro. 

    Le due tutele sono quindi compatibili e cumulabili perché rispondono a finalità differenti. 

    Cosa significa “periodo intermedio”: è l’intervallo tra la scadenza del contratto a termine (poi giudicato nullo) e la decisione che accerta la nullità. 

    In quel lasso di tempo, se il lavoratore non presta attività e non percepisce retribuzione, persiste uno stato di bisogno effettivo. 

    La Corte precisa che la sola ricostituzione giuridica del rapporto non cancella il dato di fatto della carenza di reddito patita in quel periodo; la condizione protetta dalla prestazione previdenziale cessa soltanto quando si ripristina in concreto il sinallagma lavoro–retribuzione. 

    La questione oggi: dalla vecchia disoccupazione alla NASpI

    Va specificato che il caso trattava la vecchia indennità ordinaria di disoccupazione  riconducibile al r.d.l. del 1935.

     Dal 2015  come è noto è stata  sostituita dalla NASpI, (artt. 1 e 3 d.lgs. n. 22/2015)   che ha la medesima funzione di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro. 

    La logica affermata dalla Cassazione rimane attuale: la prestazione di disoccupazione  ha natura previdenziale e può coesistere con l’indennità risarcitoria per l’illegittima apposizione del termine; non è quindi automatica alcuna restituzione delle somme percepite per il periodo effettivamente privo di retribuzione.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro in carcere: proposta CNEL per formazione e incentivi alle imprese

    L’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ha approvato a luglio scorso un importante documento di Osservazioni e Proposte in materia di studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere, che sarà trasmesso al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’obiettivo è quello di collaborare alla predisposizione del Regolamento attuativo previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 48/2025, in materia di lavoro penitenziario.

    Il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato che si tratta di un passaggio essenziale per dare piena operatività all’accordo recentemente siglato con 16 organizzazioni datoriali, nel quadro del programma Recidiva Zero. Inoltre, dallo stesso documento potrà scaturire già entro settembre un ulteriore disegno di legge, in continuità con quello presentato dal CNEL nel 2024 e tuttora all’esame del Parlamento.

    Il consigliere Emilio Minunzio, relatore del testo e presidente del Segretariato Permanente per l’inclusione lavorativa delle persone private della libertà personale, ha evidenziato il voto unanime dell’Assemblea e l’alto livello di competenze messe in campo dai membri del Segretariato. Il documento rappresenta un contributo concreto a sostegno sia di ulteriori provvedimenti legislativi, sia dell’elaborazione dei regolamenti attuativi.

    I punti principali: formazione, governance, incentivi

    Il documento approvato dal CNEL mira a riformare l’ordinamento penitenziario, equiparando i diritti dei lavoratori detenuti a quelli dei lavoratori liberi e rafforzando la rete interistituzionale per favorire occupazione e inclusione sociale.

    Tra le misure proposte spiccano:

    • applicazione puntuale dei CCNL di riferimento e inserimento in percorsi formativi certificati;
    • valorizzazione della contrattazione di secondo livello, con strumenti ad hoc per orari, permessi e tutele;
    • rafforzamento dei servizi sociali, fiscali e previdenziali negli istituti penitenziari, per una reale rete di accompagnamento alla persona;
    • consolidamento delle cabine di regia territoriali e del Segretariato Permanente, come strumenti di governance condivisa e trasparente;
    • attività formative per competenze digitali, di base e professionali, collegate ai fabbisogni di manodopera delle imprese.

    Il CNEL evidenzia inoltre la necessità di una governance che integri rete interna (istituti penitenziari) e rete esterna (imprese, sindacati, terzo settore), al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

    Un’attenzione particolare è rivolta alla legge Smuraglia (legge n. 193/2000), che prevede sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti. Il CNEL propone  in particolare:

    • maggiore semplificazione delle procedure, 
    • aggiornamento e stabilizzazione degli incentivi, 
    • estensione delle categorie beneficiarie e
    •  promozione delle produzioni carcerarie.

    Riduzione recidiva e inclusione gli obiettivi strategici

    Secondo il CNEL, la riduzione della recidiva costituisce un indicatore fondamentale della capacità del sistema penale di trasformare la sanzione in opportunità di cambiamento. Ogni intervento normativo deve quindi garantire il pieno rispetto dell’articolo 27 della Costituzione, che attribuisce alle pene una funzione rieducativa, nel quadro degli standard europei in materia di dignità e condizioni detentive.

    Il rafforzamento del lavoro in carcere, unito alla formazione e al sostegno sociale, rappresenta la chiave per costruire percorsi di reinserimento efficaci e duraturi, riducendo l’esclusione sociale e favorendo la sicurezza collettiva.

    In questo percorso, il ruolo dei corpi intermedi – sindacati, associazioni datoriali e terzo settore – è considerato centrale, sia all’interno del CNEL sia sul territorio, come garanti di una governance partecipata e orientata ai risultati.

  • Lavoro Dipendente

    Appalto o interposizione fittizia? chiarimenti dalla Cassazione

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16153 depositata il 16 giugno 2025, ha messo un punto fermo su una controversia riguardante l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e la presunta responsabilità solidale del committente, nel contesto di appalti di servizi logistici. 

    La vicenda ha origine da un ricorso avanzato da un lavoratore che, impugnando la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, chiedeva il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato con DHL Express (Italy) Srl, oltre al pagamento di differenze retributive e alla reintegrazione a seguito di un licenziamento che sosteneva illegittimo perché  comunicato oralmente.

    La sentenza chiarisce i criteri per la liceità dell'appalto e i conseguenti  limiti della responsabilità del committente 

    L’analisi della Cassazione: criteri per l’appalto lecito

    La Corte territoriale aveva accertato che tra il 2007 e il 2010 il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di una cooperativa  nell’ambito di appalti ritenuti illeciti con soggetti terzi. Di conseguenza, aveva riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato solo con la Cooperativa, condannandola a pagare una somma pari a circa 40.000 euro.

     Nessuna responsabilità, invece, era stata attribuita alla DHL, ritenuta estranea al vincolo diretto di lavoro e priva di un potere direttivo effettivo sul personale impiegato.

    Nel ricorso per cassazione, il lavoratore ha articolato quattro motivi principali.

    1. In primis, ha sostenuto la violazione dell’art. 2094 c.c. e della legge n. 604/1966, ritenendo che il giudice d’appello avesse omesso di riconoscere la sussistenza di un licenziamento orale da parte di DHL, e di conseguenza, il rapporto di lavoro subordinato con quest’ultima. Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto il motivo infondato: secondo l’orientamento consolidato: è il lavoratore a dover provare che la cessazione del rapporto sia dipesa da una volontà datoriale (Cass. n. 3822/2019, n. 13195/2019). La sola interruzione della prestazione non basta.
    2. Il secondo motivo verteva sull’inesistenza del licenziamento da parte del vero datore di lavoro, ritenuto essere DHL o la Cooperativa, e sulla necessità di condanna alla reintegra. Anche in questo caso, la Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per mancanza di prova sulle modalità effettive di cessazione del rapporto.
    3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamentava la mancata liquidazione di ore di straordinario, invocando l’art. 36 della Costituzione e l’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già quantificato le spettanze sulla base di una consulenza tecnica, calcolando l’orario di lavoro dalle 7:30 alle 17:30 per cinque giorni a settimana. Le doglianze del lavoratore proponevano una diversa ricostruzione dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
    4. Infine, il quarto motivo denunciava l’errata applicazione dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003 in tema di responsabilità solidale dell’appaltatore e del committente. Anche qui, il ricorso è stato respinto: la Cassazione ha ribadito che l’appalto è lecito quando l’appaltatore organizza autonomamente il processo produttivo, anche in assenza di mezzi propri, purché eserciti un potere direttivo reale sui lavoratori. La cooperativa aveva effettivamente gestito il personale senza ingerenze della società appaltatrice  DHL, che si era limitata a stabilire criteri generali per il servizio (zone di consegna, strumenti di comunicazione, ecc.)

    Appalto lecito: responsabilità del committente limitata

    La Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione del giudice d’appello, chiarendo che non sussiste alcuna responsabilità del committente (in questo caso DHL) quando l’appalto è stato eseguito secondo i requisiti di legge. Ai sensi dell’art. 29, D.Lgs. n. 276/2003, è necessaria la presenza di un’organizzazione autonoma da parte dell’appaltatore, anche in assenza di beni materiali, purché vi sia un effettivo potere direttivo sui lavoratori.

    Nel caso esaminato, la Cooperativa Elettra aveva gestito direttamente gli autisti, assegnando i turni e organizzando il lavoro, senza ingerenze sostanziali da parte di DHL. Inoltre, il lavoratore non aveva richiesto formalmente la responsabilità solidale del committente per le spettanze economiche. Pertanto, la Cassazione ha escluso qualsiasi vincolo giuridico tra il lavoratore e DHL e ha confermato che la cessazione del rapporto con la Cooperativa non costituiva un licenziamento ingiustificato.

    Con questa decisione, la Corte ha fornito un’importante precisazione sulla corretta interpretazione dell’art. 29 del D.Lgs. 276/2003, contribuendo a delimitare con maggiore chiarezza i confini tra appalto lecito e interposizione fittizia, tutelando sia i diritti dei lavoratori che la certezza dei rapporti giuridici tra imprese.

    Tabella comparativa tra appalto lecito e appalto illecito

    Caratteristica Appalto lecito Appalto illecito (interposizione fittizia)
    Organizzazione del lavoro A carico dell'appaltatore, in modo autonomo In realtà organizzato dal committente
    Direzione e controllo L'appaltatore esercita un potere direttivo effettivo sui lavoratori Il committente impartisce istruzioni direttamente ai lavoratori
    Finalità del contratto Realizzazione di un risultato autonomo (opera o servizio) Semplice fornitura di manodopera senza reale autonomia organizzativa
    Presenza di mezzi e strumenti Non indispensabile possederli, se c'è capacità organizzativa Spesso assenti, e comunque usati sotto il controllo del committente
    Responsabilità per retribuzioni e contributi In caso di appalto lecito: solo l'appaltatore risponde In caso di illecito: può configurarsi la responsabilità del committente
    Riferimento normativo Art. 29 D.Lgs. 276/2003 Art. 18 D.Lgs. 276/2003; L. 1369/1960 (oggi abrogata)

     Nota pratica: Come chiarito dalla Cassazione (Ord. n. 16153/2025), strumenti forniti dal committente e linee guida generali non bastano a dimostrare un'ingerenza diretta, se l’organizzazione della prestazione è effettivamente in capo all’appaltatore.

  • Lavoro Dipendente

    Codatorialità nel lavoro: la Cassazione chiarisce i limiti

    Con ordinanza n. 16839 del 23 giugno 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha accolto in parte il ricorso proposto da una delle società condannate, chiarendo alcuni importanti profili sul tema della “codatorialità”. 

    Questo concetto, ormai consolidato in giurisprudenza a partire dalla sentenza n. 267/2019, viene applicato nei casi in cui più società agiscono, di fatto, come un unico datore di lavoro, condividendo l’utilizzo del lavoratore nell’ambito di un’organizzazione economica unitaria, a prescindere dalle apparenze contrattuali.

    Il principio di codatorialità: un solo datore, anche se con più volti

    La vicenda trae origine da un lungo contenzioso tra un dirigente e tre diverse società operanti nel settore ferroviario.

    Il lavoratore aveva instaurato un rapporto con la prima società (poi sostituita da un’altra), ma prestava contemporaneamente attività anche per una terza impresa del gruppo. Egli aveva quindi chiesto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre le società coinvolte, ritenendole sostanzialmente un unico centro decisionale. In particolare, lamentava che il suo licenziamento, avvenuto ad opera di una sola delle imprese, non fosse idoneo a interrompere un rapporto che, a suo avviso, era ancora in essere con le altre due.

    Sia il Tribunale di Roma che la Corte d'Appello avevano riconosciuto l'esistenza di un unico centro di imputazione giuridica del rapporto, fondato sull’effettiva integrazione organizzativa tra le società, sulla comunanza dei dirigenti, sull’uso promiscuo delle prestazioni del lavoratore, e avevano affermato la natura subordinata del rapporto di lavoro con tutte e tre. 

    Secondo i giudici di merito, quindi, il rapporto proseguiva con una delle società, non essendo stato formalmente interrotto da un atto di recesso di quest’ultima.

    Ma attenzione, tale contitolarità non comporta un cumulo dei diritti: il lavoratore ha diritto a un'unica retribuzione, e non a tante quante sono le società coinvolte. Inoltre, per contestare validamente un licenziamento in un contesto di codatorialità, è necessario impugnarlo nei confronti di tutti i soggetti che condividono il ruolo datoriale. In caso contrario, non si può parlare di illegittimità dell’interruzione del rapporto.

    La Corte ha ribadito che la solidarietà tra co-datori d’impresa, ai sensi dell’art. 1294 del Codice Civile, riguarda le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (ad es. la retribuzione), ma non può tradursi in una duplicazione dei benefici o nella creazione artificiosa di nuovi crediti retributivi. Il principio di effettività, che domina in ambito giuslavoristico, impone che il datore di lavoro sia identificato nella realtà operativa e non solo nella forma giuridica, ma ciò non legittima richieste aggiuntive non fondate su danni reali o su differenze retributive accertate.

    La decisione della Cassazione e i suoi effetti

    Nel caso concreto, la Suprema Corte ha ritenuto fondate le censure della società ricorrente, sottolineando come la Corte d’Appello avesse erroneamente riconosciuto un’obbligazione autonoma in capo a uno solo dei soggetti, invece che una responsabilità solidale tra i co-datori. 

    In assenza di prova di una differenza retributiva non corrisposta e di un’effettiva impugnazione del licenziamento verso tutti i datori sostanziali, non può essere affermato il diritto del lavoratore a mantenere il rapporto di lavoro con una sola società del gruppo.

    La sentenza impugnata è stata dunque cassata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto delle domande originarie del lavoratore nei confronti delle società convenute. 

    In ogni caso la Corte ha ritenuto opportuno compensare integralmente le spese, tenuto conto della novità e della complessità delle questioni trattate, oggetto di un’elaborazione giurisprudenziale in via di consolidamento.

  • Lavoro Dipendente

    Sostegno alle imprese: in GU il testo del dl 92 convertito in legge

    Nella seduta del 23 luglio, con 98 voti favorevoli, 67 contrari e 2 astensioni, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del disegno di legge n. 1561-A di conversione in legge del Decreto legge 26 giugno 2025 n. 92 contenente "Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi", entrato il vigore il 27 giugno 2025, e articolato in tre capi: 

    • Capo I – Misure per gli stabilimenti strategici e la decarbonizzazione, 
    • Capo II – Ammortizzatori sociali, 
    • Capo III – Misure settoriali e disposizioni finanziarie.

    La legge di conversione 113 del 1 agosto 2025 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n. 180 del 5-8-2025.

    Il provvedimento  ha come obiettivi :

    • garantire continuità produttiva e salvaguardia occupazionale nei poli industriali strategici (soprattutto l’ex ILVA  ora ACCIAIERIE D'ITALIA ),
    • agevolare i processi di riconversione industriale,
    • rafforzare gli ammortizzatori sociali,
    • offrire un supporto mirato a settori in difficoltà come la moda.

    Di seguito una sintesi completa dei principali contenuti degli articoli.

    SCARICA  QUI il testo coordinato del decreto legge con la legge di conversione

    Sostegno agli impianti industriali ex ILVA e investimenti correlati

    • Art. 1: Viene autorizzato un finanziamento statale (fino a 200 milioni di euro per il 2025) a ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria per interventi urgenti di manutenzione e messa in sicurezza degli impianti.
    • Art. 2: Modifica le regole per la realizzazione di impianti di produzione di preridotto, eliminando il vincolo sull’utilizzo esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili e consentendo la partecipazione di soci privati tramite procedure selettive.
    • Art. 3: Introdotte procedure accelerate per investimenti superiori a 50 milioni di euro in aree ex ILVA o collegate, con la nomina di un commissario per semplificare gli iter amministrativi.
    • Art. 4: Estensione delle agevolazioni anche al rendiconto 2024 per l’indotto degli stabilimenti strategici.
    • Art. 5: Nuove regole per la cessione dei contratti d’acquisto in caso di crisi aziendali e fallimento di precedenti vendite, con possibilità di subentro da parte di altre imprese, anche a controllo pubblico.

    Interventi a favore di imprese in crisi e lavoratori

    • Art. 6: Esonero dal pagamento del contributo addizionale per le imprese delle aree di crisi industriale complessa che accedono alla CIGS nel 2025, salvo in caso di licenziamenti collettivi.
    • Art. 7: Proroga straordinaria della CIGS fino al 2027 per grandi gruppi con almeno 1.000 dipendenti e accordi governativi firmati, con possibilità di sospensione al 100% dell’orario per lavoratore.
    • Art. 8: Prevede ulteriori sei mesi di CIGS per aziende in fase di cessazione attività ma con concrete prospettive di cessione, subordinata a un accordo governativo. Inserite clausole stringenti per la decadenza dal beneficio in caso di rifiuto di offerte di lavoro o formazione.
    • Art. 9:  Incrementa il limite di spesa per il riconoscimento, per il biennio 2025-2026, dei trattamenti di sostegno al reddito, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, già previste dalla legge di bilancio 2024 (da 700 mila euro a 8,7 mln per 2025 e 2026).

    Settore moda e copertura finanziaria

    • Art. 10: Riconosciuto un ulteriore periodo di 12 settimane di cassa integrazione per la filiera della moda da febbraio a dicembre 2025, con maggiori margini di flessibilità per i datori di lavoro in difficoltà.
    • Art. 10-ter: introdotto in sede referente, prevede un contributo straordinario per i nuclei familiari beneficiari dell’Assegno di inclusione (ADI). In via eccezionale per l’anno 2025, al fine di rafforzare le misure di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di  fruizione non superiore a diciotto mesi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 è riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell’Assegno di inclusione.
    • Art. 11: Disposizioni per la copertura finanziaria del decreto, con fondi ricavati da risparmi su altre misure sociali o utilizzo di residui di bilancio.
    • Art. 12: Stabilisce l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione.

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  • Lavoro Dipendente

    Fallimento e cessione d’azienda: niente TFR se il rapporto prosegue

    Con ordinanza n. 21676 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) ha respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva l’ammissione allo stato passivo del fallimento di una  Srl per il credito relativo al proprio TFR. Il lavoratore sosteneva che, a seguito della cessione di ramo d’azienda  a un nuovo soggetto , si fosse determinata la cessazione del rapporto di lavoro con la società cedente, con conseguente insorgenza del diritto al trattamento di fine rapporto.

    Il Tribunale di Reggio Calabria aveva però escluso tale diritto, ritenendo che il rapporto fosse semplicemente proseguito con la cessionaria e che, in assenza di cessazione, il diritto al TFR non fosse ancora sorto. Aveva inoltre rilevato che non vi era stata omologazione del concordato preventivo proposto dalla società cedente, condizione necessaria – nella normativa applicabile ratione temporis  – per l’immediata esigibilità del TFR.  

    Il lavoratore aveva impugnato il decreto del Tribunale sostenendo la violazione degli articoli 105 della Legge Fallimentare, 47 della Legge 428/1990 e 2112 del Codice Civile, ma la Suprema Corte ha confermato l’interpretazione dei giudici di merito che hanno ritenuto applicabile la normativa previgente l'entrata in vigore del d.lgs 14 2019.

    Il quadro normativo applicabile “ratione temporis”

    La Corte ha chiarito che, nel caso di trasferimento d’azienda, il trattamento di fine rapporto non matura automaticamente se il rapporto di lavoro continua senza interruzioni presso il nuovo datore. In base all’art. 2112 c.c., in caso di trasferimento d’azienda, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti derivanti dal precedente rapporto, senza che questo venga considerato cessato.

    La norma invocata dal ricorrente, l’art. 47 della L. 29 dicembre 1990, n. 428, nella formulazione modificata dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), prevede effettivamente che, in presenza di procedure concorsuali, il TFR divenga esigibile anche in caso di trasferimento del lavoratore, ma tale novella normativa è entrata in vigore solo il 15 luglio 2022. 

    Essendo la cessione aziendale oggetto del caso avvenuta nel 2018, la Corte ha correttamente escluso l’applicazione della nuova disposizione per motivi temporali.

    La versione previgente dell’art. 47, comma 5, richiedeva l’omologazione del concordato preventivo per rendere esigibile il TFR, ma nel caso concreto tale omologa non era intervenuta. Pertanto, la Corte ha ritenuto corretto il rigetto dell’insinuazione al passivo da parte del Tribunale.

    Il principio della Cassazione: il TFR non è dovuto senza cessazione effettiva

    La Cassazione ha dunque ribadito un principio consolidato: il TFR matura in modo progressivo, ma la sua esigibilità è legata alla cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore passa, senza soluzione di continuità, alle dipendenze di un nuovo datore per effetto di una cessione d’azienda, il rapporto non si considera interrotto e, quindi, il credito relativo al TFR non può essere fatto valere nei confronti del precedente datore fallito.

     Va sottolineato che con il D.Lgs. n. 14/2019  sono stati previsti casi di esigibilità del TFR, non applicabili pero  alle procedure aperte prima del 15 luglio 2022.

    Infine,  la Corte ha respinto le deduzioni del lavoratore secondo cui il nuovo datore lo avrebbe assunto ex novo, sottolineando che si trattava di un accertamento fattuale difforme da quanto verificato dai giudici di merito, i quali avevano invece constatato una mera prosecuzione del rapporto. Né è risultato dimostrato che vi fosse stata una nuova assunzione formalmente distinta dalla prosecuzione del contratto.