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Patto di prova nullo: reintegra dopo il licenziamento
Con la sentenza n. 24202 del 29 agosto 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro conferma l'orientamento giurisprudenziale volto a garantire maggiore certezza nei casi di nullità del patto di prova, ribadendo che la mancanza di un valido periodo non può costituire giustificazione idonea per un licenziamento per giusta causa. Ne deriva che si applica la tutela reintegratoria (art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015) per insussistenza del fatto
Il caso al vaglio della Cassazione
La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro instaurato tra una società del settore commerciale e una dipendente inquadrata come Quadro.
Contestualmente all’assunzione era stato sottoscritto un patto di prova della durata di sei mesi. Al termine di tale periodo, l’azienda aveva comunicato il recesso per mancato superamento della prova. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, sostenendo la nullità del patto di prova per indeterminatezza dell’oggetto.
In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda, mentre la Corte d’appello aveva accolto le ragioni della dipendente, dichiarando nullo il patto di prova e disponendo la reintegrazione nel posto di lavoro con risarcimento e regolarizzazione contributiva.
La società aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione dei giudici di merito sotto diversi profili, in particolare circa la validità del patto di prova e anche sull’applicazione della tutela.
Patto di prova nullo: no al licenziamento per giusta causa
La sentenza della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’azienda, confermando la decisione della Corte d’appello.
I giudici hanno ribadito che la clausola del patto di prova è nulla se non specifica le mansioni oggetto della verifica, non potendo bastare un generico richiamo alla posizione contrattuale o a precedenti scambi di corrispondenza. In tali casi, l’assunzione deve considerarsi definitiva sin dall’inizio, con conseguente inapplicabilità del regime di libera recedibilità. La Corte ha inoltre ricordato come la giurisprudenza consolidata abbia più volte affermato che, in presenza di un patto di prova nullo, il recesso datoriale equivale ad un ordinario licenziamento soggetto alle regole limitative previste dalla legge n. 604/1966 e dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Ne deriva che il licenziamento intimato in tali circostanze non può ritenersi assistito da giusta causa o giustificato motivo.
Le tutele conseguenti
Il punto centrale della decisione si sposta quindi sulle conseguenze sanzionatorie. La Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte Costituzionale n. 128/2024, che ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 23/2015, laddove escludeva la reintegra nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo con insussistenza del fatto.
Secondo la Suprema Corte, anche il recesso basato su un patto di prova inesistente rientra nell’ipotesi di “insussistenza del fatto materiale”, imponendo quindi l’applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista dallo stesso D.Lgs. 23/2015.
La Corte ha confermato quindi la reintegra della lavoratrice e il diritto al risarcimento parametrato fino a dodici mensilità, oltre alla regolarizzazione contributiva.
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Contratti solidarietà ulteriori sgravi in arrivo: istruzioni INPS
Con il messaggio INPS n. 2568 del 3 settembre 2025, l’Istituto comunica la disponibilità di risorse residue dello stanziamento 2017, utilizzabili per lo sgravio contributivo sui contratti di solidarietà difensivi con CIGS.
Sulla base delle rilevazioni contabili, il Ministero del Lavoro ha adottato nuovi decreti di ammissione individuando ulteriori imprese beneficiarie, elencate nell’allegato al messaggio.
Le aziende ammesse possono procedere al recupero dello sgravio tramite esposizione nel flusso Uniemens per i periodi autorizzati.
Sgravi CDS 2017 Procedura e Uniemens
La procedura va attivata dal datore di lavoro presentando la documentazione di ammissione.
La Struttura INPS competente, verificati i presupposti, attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che identifica le imprese con contratti di solidarietà accompagnati da CIGS ammesse alla riduzione contributiva ex legge 608/1996.
In Uniemens, l’esposizione dello sgravio avviene nella sezione > , indicando come il codice “L942” e, in , l’ammontare spettante. Il conguaglio deve essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione del messaggio.(16 DICEMBRE 2025)
Le imprese che hanno sospeso o cessato l’attività recuperano lo sgravio tramite la procedura di regolarizzazione contributiva (Uniemens/vig).
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Demansionamento e perdita indennità: dipendente da risarcire
La recente sentenza della Cassazione n. 22636 2025 fornisce un importante chiarimento sulla tutela dei lavoratori in materia di demansionamento e sulle conseguenze economiche legate alla perdita di indennità accessorie.
In particolare si afferma che i giudici di merito devono valutare attentamente il nesso causale tra l’illegittimo comportamento datoriale e la perdita economica subita dal dipendente, anche quando si tratti di voci retributive accessorie collegate a particolari modalità di lavoro, con conseguente obbligo di risarcimento.
Ecco più in dettaglio il caso e le motivazioni della Suprema Corte.
Il caso e le decisioni di merito
La vicenda trae origine da una causa di lavoro promossa da un dipendente contro la società datrice, a seguito dell’assegnazione a mansioni ritenute dequalificanti rispetto a quelle precedentemente svolte. In primo grado, il Tribunale di Lanciano aveva riconosciuto l’illegittimità del demansionamento, condannando l’azienda a risarcire sia il danno biologico, sia il danno professionale, quantificato nel 20% delle retribuzioni percepite nel periodo di dequalificazione (sei anni e sei mesi). Inoltre, era stato liquidato un danno patrimoniale pari a oltre 116.000 euro, corrispondente alla perdita delle maggiorazioni retributive spettanti per il lavoro notturno. La Corte d’Appello di L’Aquila, nel 2021, aveva in parte confermato e in parte riformato la decisione. Pur riconoscendo la sussistenza del demansionamento e confermando il risarcimento per danno biologico e professionale, i giudici di secondo grado avevano escluso il diritto al ristoro per la perdita dell’indennità notturna. Secondo l’interpretazione allora accolta, tale emolumento non costituiva un diritto acquisito del lavoratore, bensì una mera voce retributiva accessoria, dovuta solo in presenza della prestazione effettiva nel turno disagiato.
Risarcimento per demansionamento
La controversia è giunta quindi dinanzi alla Corte di Cassazione con il ricorso del lavoratore contro la decisione di secondo grado, denunciando in particolare violazione dell’art. 2103 c.c. – in tema di adibizione a mansioni non corrispondenti all’inquadramento.
La società ha resistito lamentando l’inesistenza del demansionamento e l’erroneità delle liquidazioni operate nei gradi precedenti.
La Suprema Corte ha confermato la sussistenza del demansionamento e la legittimità del riconoscimento dei danni biologici e professionali, rilevando come la Corte territoriale avesse erroneamente trascurato le allegazioni del dipendente circa la perdita delle maggiorazioni notturne.
Secondo gli Ermellini, tuttavia, la questione non riguardava l’esistenza di un “diritto acquisito” a essere sempre impiegato di notte, bensì il dato fattuale che, per diversi anni, il lavoratore aveva effettivamente prestato la propria attività nel turno notturno percependo regolarmente le relative indennità.
Con l’assegnazione a mansioni inferiori e al turno diurno, egli aveva perso tale trattamento economico, configurando così un danno patrimoniale diretto e immediato ai sensi dell’art. 1223 c.c.
Le conseguenze della pronuncia: la motivazione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza d’appello, demandando alla stessa Corte territoriale – in diversa composizione – di riesaminare il caso sotto il profilo del danno patrimoniale da perdita delle indennità notturne.
È stato ribadito che, in presenza di un accertato demansionamento, la valutazione delle conseguenze economiche deve tener conto:
- sia della dequalificazione e dei riflessi sulla professionalità, che
- delle concrete perdite subite in relazione al trattamento economico già consolidato nel tempo.
In questo senso, la Suprema Corte ha richiamato la giurisprudenza che ammette, in sede di liquidazione equitativa del danno da demansionamento, l’utilizzo della retribuzione come parametro di riferimento, valorizzando qualità e quantità dell’esperienza lavorativa e le circostanze specifiche del caso concreto.
Il punto centrale è che la perdita delle indennità notturne, percepite in maniera costante e documentata per oltre cinque anni, non può essere ignorata in quanto rappresenta una conseguenza immediata e diretta della condotta datoriale illegittima.
Nel caso specifico il calcolo è stato il seguente:
Voce di danno Quantificazione Danno biologico € 7.417,30 oltre accessori Danno da dequalificazione professionale 20% delle retribuzioni per 6 anni e 6 mesi Danno patrimoniale da perdita indennità notturne € 116.410,40 (da riesaminare in rinvio) -
Contratti a termine nulli: ok a disoccupazione e indennità risarcitoria
Con la sentenza n. 23876 del 26 agosto 2025, le Sezioni Unite della Cassazione civili hanno chiarito che, quando il termine apposto a un contratto di lavoro è dichiarato nullo e il rapporto è convertito a tempo indeterminato fin dall’origine, il lavoratore mantiene il diritto a trattenere l’indennità di disoccupazione percepita nel periodo tra la scadenza del termine e la decisione giudiziale che ne accerta la nullità (periodo intermedio).
Non è quindi dovuta la restituzione all’INPS, anche se il lavoratore ha percepito anche l'indennità risarcitoria da parte del datore di lavoro prevista dalla legge n. 183 del 2010 (“Collegato lavoro”) art. 32, comma 5.
Il caso
Il caso specifico riguardava una serie di rapporti a termine cessati nel 2010; il lavoratore aveva percepito per un anno la disoccupazione ex art. 42 r.d.l. 1827 1935. e, anni dopo, aveva ottenuto la conversione del rapporto a tempo indeterminato con condanna del datore a versare l’indennità forfettaria prevista per l’illegittima apposizione del termine.
L’INPS chiedeva di restituire quanto erogato a titolo di disoccupazione, sostenendo che la ricostituzione del rapporto “ex tunc” facesse venir meno lo stato di disoccupazione.
I giudici di merito avevano respinto la pretesa e le Sezioni Unite hanno confermato tale esito, rigettando il ricorso dell’INPS.
Le motivazioni della sentenza di Cassazione
Il principio affermato è semplice: si muovono su piani diversi la tutela previdenziale contro la disoccupazione e la tutela risarcitoria connessa al rapporto di lavoro; infatti:
- l’indennità di disoccupazione ha funzione previdenziale, serve a fronteggiare lo stato di bisogno determinato dalla perdita di retribuzione;
- l’indennità forfettaria dovuta per l’illegittima apposizione del termine ha funzione risarcitoria e opera nel piano del rapporto di lavoro.
Le due tutele sono quindi compatibili e cumulabili perché rispondono a finalità differenti.
Cosa significa “periodo intermedio”: è l’intervallo tra la scadenza del contratto a termine (poi giudicato nullo) e la decisione che accerta la nullità.
In quel lasso di tempo, se il lavoratore non presta attività e non percepisce retribuzione, persiste uno stato di bisogno effettivo.
La Corte precisa che la sola ricostituzione giuridica del rapporto non cancella il dato di fatto della carenza di reddito patita in quel periodo; la condizione protetta dalla prestazione previdenziale cessa soltanto quando si ripristina in concreto il sinallagma lavoro–retribuzione.
La questione oggi: dalla vecchia disoccupazione alla NASpI
Va specificato che il caso trattava la vecchia indennità ordinaria di disoccupazione riconducibile al r.d.l. del 1935.
Dal 2015 come è noto è stata sostituita dalla NASpI, (artt. 1 e 3 d.lgs. n. 22/2015) che ha la medesima funzione di sostegno al reddito in caso di perdita involontaria del lavoro.
La logica affermata dalla Cassazione rimane attuale: la prestazione di disoccupazione ha natura previdenziale e può coesistere con l’indennità risarcitoria per l’illegittima apposizione del termine; non è quindi automatica alcuna restituzione delle somme percepite per il periodo effettivamente privo di retribuzione.
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Lavoro in carcere: proposta CNEL per formazione e incentivi alle imprese
L’Assemblea del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) ha approvato a luglio scorso un importante documento di Osservazioni e Proposte in materia di studio, formazione e lavoro in carcere e fuori dal carcere, che sarà trasmesso al Ministro della Giustizia Carlo Nordio. L’obiettivo è quello di collaborare alla predisposizione del Regolamento attuativo previsto dall’articolo 37 del decreto-legge 48/2025, in materia di lavoro penitenziario.
Il presidente del CNEL, Renato Brunetta, ha sottolineato che si tratta di un passaggio essenziale per dare piena operatività all’accordo recentemente siglato con 16 organizzazioni datoriali, nel quadro del programma Recidiva Zero. Inoltre, dallo stesso documento potrà scaturire già entro settembre un ulteriore disegno di legge, in continuità con quello presentato dal CNEL nel 2024 e tuttora all’esame del Parlamento.
Il consigliere Emilio Minunzio, relatore del testo e presidente del Segretariato Permanente per l’inclusione lavorativa delle persone private della libertà personale, ha evidenziato il voto unanime dell’Assemblea e l’alto livello di competenze messe in campo dai membri del Segretariato. Il documento rappresenta un contributo concreto a sostegno sia di ulteriori provvedimenti legislativi, sia dell’elaborazione dei regolamenti attuativi.
I punti principali: formazione, governance, incentivi
Il documento approvato dal CNEL mira a riformare l’ordinamento penitenziario, equiparando i diritti dei lavoratori detenuti a quelli dei lavoratori liberi e rafforzando la rete interistituzionale per favorire occupazione e inclusione sociale.
Tra le misure proposte spiccano:
- applicazione puntuale dei CCNL di riferimento e inserimento in percorsi formativi certificati;
- valorizzazione della contrattazione di secondo livello, con strumenti ad hoc per orari, permessi e tutele;
- rafforzamento dei servizi sociali, fiscali e previdenziali negli istituti penitenziari, per una reale rete di accompagnamento alla persona;
- consolidamento delle cabine di regia territoriali e del Segretariato Permanente, come strumenti di governance condivisa e trasparente;
- attività formative per competenze digitali, di base e professionali, collegate ai fabbisogni di manodopera delle imprese.
Il CNEL evidenzia inoltre la necessità di una governance che integri rete interna (istituti penitenziari) e rete esterna (imprese, sindacati, terzo settore), al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Un’attenzione particolare è rivolta alla legge Smuraglia (legge n. 193/2000), che prevede sgravi fiscali per le imprese che assumono detenuti. Il CNEL propone in particolare:
- maggiore semplificazione delle procedure,
- aggiornamento e stabilizzazione degli incentivi,
- estensione delle categorie beneficiarie e
- promozione delle produzioni carcerarie.
Riduzione recidiva e inclusione gli obiettivi strategici
Secondo il CNEL, la riduzione della recidiva costituisce un indicatore fondamentale della capacità del sistema penale di trasformare la sanzione in opportunità di cambiamento. Ogni intervento normativo deve quindi garantire il pieno rispetto dell’articolo 27 della Costituzione, che attribuisce alle pene una funzione rieducativa, nel quadro degli standard europei in materia di dignità e condizioni detentive.
Il rafforzamento del lavoro in carcere, unito alla formazione e al sostegno sociale, rappresenta la chiave per costruire percorsi di reinserimento efficaci e duraturi, riducendo l’esclusione sociale e favorendo la sicurezza collettiva.
In questo percorso, il ruolo dei corpi intermedi – sindacati, associazioni datoriali e terzo settore – è considerato centrale, sia all’interno del CNEL sia sul territorio, come garanti di una governance partecipata e orientata ai risultati.
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Decreto Sostegni alle imprese 2025: riepilogo e istruzioni
Dopo l'approvazione definitiva alla Camera, con il meccanismo della fiducia, è stato pubblicato in GU il testo della legge di conversione del Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92 (Legge 113 2025) che contiene un pacchetto articolato di misure straordinarie per il sostegno dell’occupazione nelle imprese in crisi, in particolare ex Ilva e quelle situate in aree di crisi industriale complessa, con una nuova proroga dei sostegni per la filiera della moda e rafforzamento della cassa integrazione per eventi climatici eccezionali.
Vi ha trovato posto anche l'articolo relativo al nuovo bonus straordinario di una mensilità per i percettori di Assegno di inclusione, per ovviare alla sospensione di un mese prevista tra primo ciclo di erogazione e rinnovo , che per i primi beneficiari scadeva appunto a luglio 2025.
La legge è in vigore dal 6 agosto ma si attendono alcuni decreti ministeriali per l'attuazione.
INPS ha pubblicato la circolare 121 2025 di riepilogo e le regole operative per la fruizione il 13.8.2025 . SCARICA QUI LA CIRCOLARE
Vediamo di seguito le principali novità presenti negli articoli di legge.
Misure per ACCIAIERIE D’ITALIA EX-ILVA e sostegno all’indotto
L'Articolo 1 – Sostegno alla continuità produttiva degli stabilimenti ex ILVA prevede l’erogazione, fino a 200 milioni di euro per il 2025, di finanziamenti onerosi quinquennali a favore di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, per:
- ripristino e manutenzione ordinaria/straordinaria degli impianti siderurgici;
- interventi per la sicurezza e la continuità operativa;
- eventuale trasferimento delle risorse alla società Acciaierie d’Italia.
Il prestito deve essere restituito entro 120 giorni dalla cessione degli impianti o, in mancanza, entro 5 anni dalla concessione.
Il nuovo Articolo 1-bis – Riqualificazione produttiva del polo siderurgico di Piombino stabilisce che i concessionari delle aree demaniali del polo siderurgico di Piombino acquisiscono la proprietà superficiaria delle opere realizzate e possono costituire ipoteca (non rinnovabile oltre la durata della concessione);
alla cessazione della concessione, le opere passano allo Stato senza indennizzo, salvo eventuale ordine di demolizione a carico del concessionario o proprietario superficiario.
Articolo 2 – Realizzazione di impianti per la produzione di preridotto
Modifica le finalità della società DRI d’Italia S.p.A., rimuovendo il vincolo al PNRR e all’impiego esclusivo di idrogeno da fonti rinnovabili, con maggiore flessibilità nella scelta delle fonti energetiche; proroga dei termini oltre giugno 2026 e realizzazione dell’impianto anche tramite partnership pubblico-privato, selezionando soci privati secondo le norme sul “doppio oggetto”.
Si prevedono anche con l'articolo 3: Semplificazioni per investimenti nelle aree ex ILVA superiori a 50 milioni di euro nelle aree industriali ex ILVA o collegate.
All' Articolo 4 – Sostegno all’indotto delle imprese strategiche, si estende anche al rendiconto 2024 la possibilità per Regioni e Province autonome di svincolare quote di avanzo vincolato derivanti da trasferimenti statali non utilizzati, per destinarle a misure di sostegno alle imprese dell’indotto, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Infine l'Articolo 5 – Cessione contratti nelle imprese in amministrazione straordinaria introduce norme per la cessione del contratto di vendita dei complessi aziendali, nei casi in cui il commissario straordinario avvii un’azione per risoluzione, annullamento o accertamento del contratto originario.
Il nuovo acquirente (anche a controllo pubblico) può subentrare se:
- offre fino all’80% del prezzo originario più gli investimenti effettuati;
- si impegna a rispettare piano industriale e livelli occupazionali.
Il rifiuto immotivato da parte dell’acquirente iniziale può comportare richiesta di risarcimento danni.
CIGS aree di crisi: esonero addizionale e Proroga per gruppi oltre 1000 dip
L’articolo 6 del provvedimento dispone l’esonero dal contributo addizionale previsto per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per l’anno 2025, applicabile alle imprese che operano in territori riconosciuti come “aree di crisi industriale complessa” ai sensi del DL 83/2012.
L’esonero non è concesso a chi attiva procedure di licenziamento collettivo nel corso del periodo di integrazione. T
Un’altra misura di rilievo è contenuta nell’articolo 7, che riguarda i gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti sul territorio nazionale.
In presenza di un accordo quadro firmato con i sindacati maggiormente rappresentativi, il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Imprese, è possibile richiedere una proroga della CIGS fino al 31 dicembre 2027. Questo ammortizzatore straordinario, concesso in deroga alla normativa ordinaria, si colloca in continuità con trattamenti già avviati e consente di sospendere i lavoratori fino al 100% dell’orario.
L’obiettivo della disposizione è duplice: da un lato, gestire le eccedenze di personale in maniera non traumatica; dall’altro, favorire processi di reindustrializzazione e riconversione produttiva, dando tempo e strumenti alle aziende per costruire nuove strategie occupazionali.
La spesa pubblica prevista è considerevole: 30,7 milioni di euro nel 2025, 31,3 nel 2026 e 32 milioni nel 2027, anch’essa coperta con riduzioni del Fondo sociale e altri meccanismi di compensazione tra entrate e risparmi attesi.
Ammortizzatori per cessazioni d’attività e regole per i lavoratori
Con l’articolo 8, il decreto-legge prevede anche un ulteriore strumento in favore dei lavoratori coinvolti in cessazioni aziendali.
In presenza di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, può essere concessa una proroga della CIGS per sei mesi non rinnovabili, nel caso in cui esistano prospettive concrete di cessione dell’azienda e riassorbimento occupazionale. Il finanziamento della misura ammonta a 20 milioni di euro per il 2025.
ATTENZIONE il decreto introduce anche un principio di condizionalità attiva. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento se:
- rifiuta corsi di formazione o non li frequenta regolarmente;
- non accetta un’offerta di lavoro con retribuzione almeno all’80% di quella precedente, a condizione che la sede sia entro 50 km o raggiungibile in massimo 80 minuti con mezzi pubblici.
L’elenco dei lavoratori sospesi deve essere trasmesso al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)
Per l'implementazione pratica di questa misura, è necessario un decreto ministeriale che definisca le modalità operative.
CIG settore moda: nuova proroga di 12 settimane
L'Articolo 10 Stabilisce l'incremento del tetto di spesa per le misure di sostegno già previste dalla legge di bilancio 2024 per le imprese del settore moda.
Viene concessa la possibilità di utilizzo finoa 12 settimane di ammortizzatori sociali, entro il dicembre 2025
Vedi i dettagli in Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga a gennaio 2025 .
Anche in questo caso, l'effettiva applicazione richiederà l'emanazione di un decreto ministeriale e istruzioni INPS.
In sintesi
Misura Durata Periodo Note Estensione cassa integrazione 12 settimane Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 Riconoscimento facoltativo, entro i limiti di spesa Flessibilità per i datori in crisi — Anno 2025 Valutazione alternativa della condizione finanziaria Limite di spesa — Anno 2025 Copertura prevista nel comma 4 dell’art. 10 Con la conversione in legge sono stati aggiunti due ulteriori aspetti:
- Possibilità di richiedere pagamento diretto da parte dell’INPS anche senza dimostrare difficoltà finanziarie.
- Confermata l’esenzione dal contributo addizionale anche per questa proroga.
CIG EONE clima , CISOA e bonus Assegno inclusione
Nel corso della conversione in legge è stato aggiunto l'art 10 bis che prevede ulteriori tutele per i lavoratori in caso di eventi climatici eccezionali
Le norme sospendono temporaneamente (dal 1° luglio al 31 dicembre 2025) le limitazioni sulla durata degli ammortizzatori sociali in caso di eventi climatici eccezionali, come ondate di calore, per i seguenti settori:
- Edilizia industriale/artigiana,
- Estrazione/lavorazione materiali lapidei.
Inoltre:
- Gli operai agricoli a tempo indeterminato potranno ricevere il trattamento CISOA anche in caso di riduzione del lavoro fino al 50% dell’orario e senza necessità di 181 giornate lavorate.
- Estensione della CISOA anche agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), senza requisiti di giornate lavorative.
L'art 10 ter prevede infine che in via eccezionale per l'anno 2025, ai nuclei familiari interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dell’Assegno di inclusione dopo un periodo di fruizione non superiore a diciotto mesi , sia riconosciuto un contributo straordinario aggiuntivo dell'Assegno previa verifica della sussistenza dei requisiti delle famiglie che hanno fatto richiesta
L'importo è pari all'importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a euro 500, e viene erogato con la prima mensilità di rinnovo , comunque entro e non oltre il mese di dicembre 2025.
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Busta paga: il CNEL propone codice contratto e inquadramento in evidenza
Il 24 luglio l’Assemblea generale del CNEL si è riunita e ha approvato alcuni importanti provvedimenti tra cui :
- la composizione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori, la cui istituzione è stata prevista dalla recente legge 76/2025 e
- due nuovi Disegni di legge sulla trasparenza contrattuale e sulla contrattazione di secondo livello.
Le proposte, se approvate, avranno importanti risvolti operativi e di contenuto per i datori di lavoro e i dipendenti
Disegno di legge trasparenza contrattuale
Il primo disegno di legge ha l’obiettivo di garantire una piena trasparenza contrattuale e retributiva nelle relazioni di lavoro, valorizzando la funzione del codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL all’atto di deposito dei CCNL presso l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro.
Il Ddl impone al datore di lavoro di comunicare al dipendente il contratto collettivo nazionale che disciplina il rapporto individuale di lavoro, attraverso la puntuale indicazione del codice alfanumerico unico, che deve essere specificato anche nel prospetto paga.
QUI IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
Il secondo Disegno di legge invece , non ancora Disponibile, è volto a consolidare e valorizzare iniziative che diano concreta attuazione al valore della fraternità umana nei luoghi di lavoro, ricomprendendo ambiti quali:
- la conciliazione dei tempi di vita e lavoro,
- il welfare aziendale,
- l’adozione e il rispetto dei codici etici e di condotta, a
attraverso lo sviluppo della contrattazione aziendale o territoriale, su iniziativa delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Nello specifico si prevede l'istituzione , da parte dei sindacati, di una apposita Commissioni che proponga le linee guida per la contrattazione di secondo livello