• Lavoro Dipendente

    Obbligo di trasparenza verso i dipendenti sull’uso dell’IA

     In vigore dal 10 ottobre 2025, la Legge n. 132/2025 introduce per la prima volta nel diritto del lavoro italiano un quadro organico sull’impiego dell’intelligenza artificiale (IA). La finalità, sancita dall’articolo 11, è di promuovere un uso dell’IA che migliori le condizioni di lavoro, tuteli l’integrità psicofisica e la dignità delle persone e accresca la qualità e la produttività, nel rispetto del diritto dell’Unione europea.

    L’articolo 11 si articola su tre direttrici: (i) finalità migliorative per persone e organizzazioni; (ii) trasparenza, sicurezza, tracciabilità e rispetto della riservatezza dei dati, con divieto di sorveglianza occulta o decisioni lesive della dignità; (iii) non discriminazione in base a sesso, età, origine etnica, credo, orientamento, opinioni o condizioni personali, sociali ed economiche.

    Il quadro normativo

    L’articolo 11 della Legge 132/2025 richiede che l’IA sia impiegata in modo sicuro, affidabile, trasparente e tracciabile, nel pieno rispetto della dignità umana e della privacy. 

    Il datore di lavoro o committente è tenuto a informare i lavoratori dell’utilizzo di IA nei casi e con le modalità dell’art. 1-bis, D.Lgs. 152/1997 (introdotto dal D.Lgs. 104/2022), restando fermi i limiti dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza.

    Per la parte operativa, la legge rinvia all’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997 (introdotto dal D.Lgs. 104/2022 – “Decreto Trasparenza”), che dettaglia gli obblighi informativi  verso i propri dipendenti già al momento dell'assunzione o quando intervengano modifiche nelle procedure aziendali che abbiano ripercussioni sul rapporto di lavoro. 

    Il quadro interno si inserisce in quello europeo delineato dal Regolamento (UE) 2024/1689 – AI Act, che qualifica come “ad alto rischio” i sistemi di IA per selezione, gestione, valutazione e cessazione dei rapporti di lavoro (prime norme dal 2025, piena applicazione dal 2026), e dalla Direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro tramite piattaforme digitali, che rafforza trasparenza e supervisione umana nelle decisioni automatizzate.

    Come si applica – le sanzioni

    Per datori di lavoro e consulenti, l’adeguamento richiede un approccio integrato tra HR, IT, legale e DPO. 

    Di seguito i passi chiave  previsti dalla nuova legge

    • Mappatura dei sistemi: inventariare tutti i sistemi di IA/automatizzati che incidono su processi HR (selezione, scheduling, valutazione, salute e sicurezza, produttività), indicandone finalità, logica, dati, metriche, controlli umani e responsabili.
    • Informative e procedure: aggiornare l’informativa ai lavoratori con tutti gli elementi dell’art. 1-bis; predisporre modelli standard per aggiornamenti a 24 ore e per risposte entro 30 giorni alle richieste di accesso.
    • Coinvolgimento sindacale: trasmettere le informazioni a RSA/RSU o, se assenti, alle organizzazioni territoriali comparativamente più rappresentative; prevedere momenti di confronto periodico su metriche e controlli.
    • Controlli e sicurezza: verifiche su accuratezza, robustezza, cybersecurity e bias/discriminazioni; prevedere intervento umano significativo in caso di decisioni automatizzate contestabili; test periodici di qualità.
    • Privacy e governance: aggiornare il registro trattamenti, svolgere DPIA quando richiesto, definire policy di minimizzazione dati, conservazione e data protection by design; predisporre SOP per incidenti e reclami.
    • Formazione: percorsi mirati per dirigenti, HR e preposti su obblighi informativi, limiti del controllo a distanza (art. 4 Statuto), gestione delle richieste e segnalazioni.

    Sanzioni e responsabilità.

    In caso di violazione degli obblighi informativi (art. 19, D.Lgs. 152/1997), si applicano sanzioni amministrative: da 250 a 1.500 euro per ciascun lavoratore; incremento da 100 a 750 euro per ogni mese di mancata o incompleta informazione sugli algoritmi; da 400 a 1.500 euro per omissione verso le rappresentanze sindacali. L’irrogazione è di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro (L. 689/1981). 

    Restano inoltre i possibili profili privacy per trattamenti non conformi al GDPR.

    Check list operativa

    Ambito Adempimenti principali Riferimenti normativi
    Informazione ai lavoratori Comunicare per iscritto e in modo trasparente l’utilizzo di sistemi di IA o algoritmi che incidono su assunzione, gestione, valutazione o cessazione del rapporto. Art. 11 L. 132/2025
    Art. 1-bis D.Lgs. 152/1997
    Contenuto minimo dell’informativa Descrivere logica e finalità del sistema, dati e parametri usati, metriche di valutazione, misure di controllo umano, responsabili della qualità, livello di accuratezza e rischi discriminatori. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, commi 2 e 6
    Aggiornamenti Comunicare ogni modifica incidente almeno 24 ore prima ai lavoratori e aggiornare il registro dei trattamenti. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, comma 5
    Accesso ai dati Consentire al lavoratore o alle rappresentanze sindacali di accedere ai dati e alle metriche, con risposta scritta entro 30 giorni. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, comma 3
    Comunicazioni sindacali Trasmettere le informazioni alle RSA/RSU o, in loro assenza, alle organizzazioni territoriali più rappresentative. D.Lgs. 152/1997, art. 1-bis, comma 6
    Privacy e sicurezza Effettuare analisi dei rischi e, se necessario, DPIA; aggiornare il registro trattamenti e, se previsto, consultare il Garante Privacy. GDPR artt. 35-36
    Art. 1-bis, comma 4
    Divieti Evitare qualsiasi forma di sorveglianza occulta o decisione automatizzata lesiva della dignità del lavoratore. Art. 11 L. 132/2025
    Art. 4 L. 300/1970
    Formazione e governance Formare HR e dirigenti sull’uso corretto dell’IA e predisporre procedure di controllo umano sulle decisioni automatizzate. Art. 11 L. 132/2025
    Sanzioni Sanzioni amministrative da 250 a 1.500 € per lavoratore, +100–750 €/mese per mancata informazione, e 400–1.500 € per omissioni sindacali. Competenza: Ispettorato nazionale del lavoro. Art. 19 D.Lgs. 152/1997
    L. 689/1981

  • Lavoro Dipendente

    Occupazione: i dati ISTAT a settembre 2025

    Secondo i dati provvisori diffusi dall’ISTAT il 30 ottobre 2025, nel mese di settembre si registra una crescita dell’occupazione pari allo 0,3% rispetto ad agosto, corrispondente a +67 mila unità. 

    Il numero complessivo degli occupati sale così a 24 milioni 221 mila persone, con un incremento che riguarda in particolare:

    • le donne, 
    • i lavoratori dipendenti permanenti e
    •  le fasce d’età under 35 e over 50.

     Restano invece sostanzialmente stabili gli uomini e i lavoratori autonomi, mentre si osserva un calo tra i 35-49enni e tra i dipendenti a termine (-1,2%).

    Il tasso di occupazione raggiunge il 62,7% (+0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente), confermando una tendenza positiva anche nel confronto trimestrale: rispetto al secondo trimestre 2025, infatti, l’occupazione è aumentata dello 0,1% (+31 mila unità).

    Su base annua, la crescita è più marcata: rispetto a settembre 2024, gli occupati aumentano dello 0,7% (+176 mila), grazie soprattutto alla stabilizzazione dei contratti e alla tenuta del lavoro autonomo.

     L’incremento degli occupati permanenti (+417 mila unità) compensa ampiamente la riduzione dei contratti a termine (-317 mila).

    Disoccupazione in lieve crescita: più uomini e giovani in cerca di lavoro

    Parallelamente all’aumento degli occupati, l’ISTAT rileva anche una crescita del numero di persone in cerca di occupazione. I disoccupati salgono a 1 milione 582 mila, con un incremento del 2,0% (+31 mila unità) rispetto ad agosto. L’aumento interessa soprattutto gli uomini (+4,6%), i giovani tra 15 e 34 anni e le persone oltre i 50 anni, mentre cala la disoccupazione femminile (-0,9%) e quella nella fascia 35-49 anni (-3,0%).

    Il tasso di disoccupazione complessivo si attesta al 6,1%, in lieve crescita di 0,1 punti, mentre il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) raggiunge il 20,6%, con un incremento di 0,9 punti percentuali.

    Nel confronto trimestrale si osserva una riduzione delle persone in cerca di lavoro del 4,5% (-73 mila unità), mentre il confronto su base annua evidenzia un aumento più contenuto (+1,0%, pari a +16 mila unità).

    L’analisi per età mostra che il tasso di occupazione scende leggermente tra i 35-49enni (-0,3%), mentre cresce nelle altre fasce. Gli under 25 segnano un miglioramento dell’1,8% su base mensile, pur mantenendo livelli di disoccupazione elevati. Anche gli over 50 proseguono nel trend di crescita (+0,2%), confermando la tenuta dell’occupazione matura.

    Ta bella di riepilogo dei dati ISTAT SETTEMBRE 2025

    Indicatore Valore Variazione mensile Variazione annua
    Occupati (migliaia) 24.221 +67 mila (+0,3%) +176 mila (+0,7%)
    Disoccupati (migliaia) 1.582 +31 mila (+2,0%) +16 mila (+1,0%)
    Inattivi 15-64 anni (migliaia) 12.289 -99 mila (-0,8%) -167 mila (-1,3%)
    Tasso di occupazione (15-64 anni) 62,7% +0,2 punti +0,3 punti
    Tasso di disoccupazione 6,1% +0,1 punti =
    Tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) 20,6% +0,9 punti +1,7 punti
    Tasso di inattività (15-64 anni) 33,1% -0,3 punti -0,3 punti

    Calano gli inattivi, segnale di maggiore partecipazione al mercato del lavoro

    Il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni scende a 12 milioni 289 mila, con una diminuzione dello 0,8% (-99 mila unità) rispetto al mese precedente. La riduzione coinvolge entrambi i generi e quasi tutte le fasce d’età, tranne i 35-49enni, tra i quali si registra un lieve aumento.

    Il tasso di inattività cala al 33,1% (-0,3 punti percentuali), proseguendo la discesa osservata negli ultimi mesi. Su base annua, la flessione è più marcata: -1,3% (-167 mila unità) rispetto a settembre 2024.

    Complessivamente, i dati evidenziano una fase di consolidamento del mercato del lavoro italiano, sostenuta da una maggiore stabilità dei rapporti di lavoro e da una riduzione della quota di inattivi. Tuttavia, permane un divario di genere e generazionale, con un tasso di occupazione femminile (54,1%) ancora inferiore di oltre 17 punti rispetto a quello maschile (71,3%), e una disoccupazione giovanile quattro volte superiore alla media nazionale.

  • Lavoro Dipendente

    Amianto: approvato il decreto che amplia la tutela dei lavoratori

    Nel corso del consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025 il Governo ha  approvato numerosi provvedimenti per il recepimento di direttive europee. 

    In materia  di sicurezza sul lavoro in particolare si segnala un decreto legislativo che rafforza la protezione dei lavoratori   contro i rischi connessi all'esposizione ad  amianto, in attuazione della direttiva (UE) 2023/2668 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2009/148/CE (vedi sotto sintesi e testo).

    Le previsioni del nuovo decreto

    Il decreto  prevede in particolare  l'applicazione di maggiori tutele  con le seguenti misure:

    •  abbassamento  del limite di esposizione professionale (da 100.000 a 2.000 fibre per metro cubo).
    • Introduzione dell’obbligo di valutare la priorità di rimozione dell’amianto in edifici e navi  
    • promozione di una adeguata formazione dei lavoratori. 
    • Estensione a 40 anni dopo la fine del periodo di esposizione per  l’obbligo di conservazione delle cartelle sanitarie e della documentazione sulla formazione e sull’esposizione, da parte dei datori di lavoro  con l'obiettivo di una tutela della salute a lungo termine.

    Orientamenti e indicazioni della direttiva UE

    La Direttiva (UE) 2023/2668 (QUI IL TESTO)  aveva aggiornato  la direttiva 2009/148/CE per rafforzare la protezione dei lavoratori esposti all’amianto, tenendo conto degli sviluppi scientifici e tecnici e applicando, ove più favorevoli, le tutele della direttiva 2004/37/CE.

     La revisione introduce un approccio che privilegia la rimozione dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manipolazione, da valutare già in sede di rischio, e si applica a tutte le attività in cui i lavoratori sono o possono essere esposti a polveri di amianto. 

    Sono stati  fissati nuovi valori limite di esposizione media ponderata su 8 ore (TWA):

    • fino al 20 dicembre 2029 pari a 0,01 fibre/cm³; 
    • dal 21 dicembre 2029 gli Stati membri impongono almeno uno fra 0,01 fibre/cm³ (conteggiando anche le fibre <0,2 μm secondo l’art. 7(7) secondo comma) o 0,002 fibre/cm³.

    L’aggiornamento disciplina anche le metodiche di misura: campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale, durante specifiche fasi operative, con misurazioni tramite microscopia elettronica o metodi equivalenti e considerazione delle fibre sottili ai fini dei limiti dal 21 dicembre 2029. 

    Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 21 dicembre 2025 (con scadenze al 21 dicembre 2029 per i nuovi metodi e limiti).

    Misure operative per la UE

    Il datore di lavoro valuta il rischio definendo natura e grado dell’esposizione, dando priorità alla rimozione dell’amianto; per lavori ante-divieto nazionale deve accertare la presenza di materiali contenenti amianto ricorrendo, se necessario, a un operatore qualificato e condividere le informazioni con altri datori su richiesta. 

    È obbligatoria la notifica all’autorità competente con indicazioni su ubicazione, tipologie/quantità, procedimenti (protezione e decontaminazione, smaltimento e scambio d’aria in ambienti chiusi, se del caso), numero ed elenco dei lavoratori assegnabili, certificati individuali di formazione e data dell’ultima valutazione sanitaria, cronoprogramma e misure adottate.

     L’esposizione va ridotta al minimo tecnicamente possibile e in ogni caso al di sotto del valore limite, limitando i lavoratori esposti, progettando i processi per evitare la polvere o aspirarla alla fonte, prevedendo sedimentazione continua delle fibre, procedure di decontaminazione, adeguate protezioni per lavori in ambienti chiusi, pulizia/manutenzione dei locali e gestione dei residui e rifiuti in imballaggi chiusi ed etichettati.

     In caso di superamento del limite o disturbo di materiali non identificati, i lavori cessano immediatamente, riprendendo solo dopo misure adeguate e indagine sulle cause. Il monitoraggio prevede misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, campionamenti rappresentativi dell’esposizione personale e durata idonea a stimare la TWA 8h; le misure si effettuano con microscopia elettronica o metodi equivalenti e, dal 21 dicembre 2029, includono le fibre <0,2 μm ai fini dei limiti. I DPI respiratori, se indispensabili, non sono d’uso permanente e richiedono pause regolari in funzione dell’impegno fisico e delle condizioni climatiche. 

    Per attività con prevedibile superamento del limite, il datore definisce misure speciali tra cui DPI regolati individualmente (anche con controlli di idoneità) e confinamento a tenuta con ventilazione mediante estrazione meccanica, evitando dispersioni all’esterno.

     La formazione è obbligatoria con requisiti minimi su contenuti, durata, frequenza e documentazione: ogni lavoratore riceve un certificato che riporta data, durata, contenuto, lingua e riferimenti del formatore/ente; per demolizione e rimozione è richiesta formazione anche su attrezzature e macchine per contenere l’emissione e la dispersione. 

    Le imprese che eseguono demolizione/rimozione devono ottenere autorizzazione preventiva e saranno inserite in elenchi pubblici; il datore tiene il registro delle esposizioni con accessi garantiti e gli Stati membri istituiscono il registro dei casi di malattie correlate all’amianto.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    Con la Risoluzione n 51 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo per le somme dovute dal sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, indebitamente utilizzato in compensazione.

    Trattamento integrativo indebitamente compensato: codice tributo

    L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai
    lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo, che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica

    I sostituti d’imposta compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
    Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP).
    Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
    241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto
    dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •  “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta e relativi interessi – Controllo sostanziale”;
    • “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3 – Recupero credito trattamento integrativo indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d’imposta  Sanzione – Controllo sostanziale.

  • Lavoro Dipendente

    Flussi 2026-28: torna il tetto per le badanti – DL in Gazzetta

    Il 30 giugno è stato approvato dal  Consiglio dei Ministri il nuovo decreto flussi ovvero la programmazione delle quote di lavoratori stranieri extracomunitari che potranno entrare in Italia nel prossimo triennio  2026 2028.  Il 3 ottobre inotre è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge che modifica alcune regole per gli ingressi  e proroga il tetto di 10mila ingressi annuali per le assistenti familiari,  già in vigore, anche per il 2026.

    In particolare, il decreto-legge 146/2025 (cd nuovo Decreto Immigrazione)  n vigore dal 4 ottobre 2025, introduce un pacchetto di misure per semplificare le procedure di ingresso e lavoro dei cittadini stranieri, rafforzare i controlli e sostenere l’integrazione socio-lavorativa.

    Una prima area di intervento riguarda la gestione delle domande di nulla osta: i termini decorrono ora dalla data di imputazione della richiesta alle quote e non più dalla semplice presentazione. È inoltre obbligatorio un controllo di veridicità delle dichiarazioni rese da datori, enti ospitanti e organizzazioni promotrici. Le domande devono essere precompilate sul portale del Ministero dell’Interno; i datori possono presentare fino a tre richieste individuali per anno, salvo presentazione tramite intermediari abilitati, per i quali si applicano criteri proporzionali al volume d’attività.

    In attesa del rilascio o della conversione del permesso di soggiorno, lo straniero può lavorare legittimamente se in possesso della ricevuta della domanda e in assenza di motivi ostativi notificati. Sono stati inoltre armonizzati i termini dei permessi per casi speciali, portandoli a un anno e consentendo ai titolari di accedere all’Assegno di inclusione. 

    . Viene prorogata la possibilità di ingressi fuori quota per lavoro domestico rivolto all’assistenza di grandi anziani e persone con disabilità per il triennio 2026–2028, ma con un limite che sarà stabilito annualmente mentre  i programmi di volontariato saranno organizzati su base triennale con apposito decreto ministeriale.

    Sul fronte familiare, i termini per le pratiche di ricongiungimento sono estesi a 150 giorni. È prorogato e ampliato il tavolo operativo contro il caporalato e sono estesi i soggetti che possono accedere ai fondi per il contrasto del reclutamento illegale. Infine, sono state prorogate fino al 2027 le misure di potenziamento del punto di crisi di Lampedusa.

    Queste disposizioni hanno effetto immediato, salvo i programmi soggetti a decreti attuativi specifici.

    Si ricorda che il decreto legge deve essere approvato dal Parlamento per la conversione in legge  entro due mesi dalla data di pubblicazione.

    Decreto flussi: le quote ingresso 2026-2028

    La bozza del DPCM, in attesa di approvazione, prevede:

    • per il 2026, 164.850 ingressi autorizzati. 

    Complessivamente, nell’arco del triennio 2026-2028 le unità autorizzate saranno 497.550, con la seguente ripartizione:

    •     lavoro subordinato non stagionale e autonomo, 230.550 unità;
    •     lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico, 267.000 unità.

    Come di consueto  "Le quote sono state determinate tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle parti sociali e delle domande di nulla osta al lavoro effettivamente presentate negli anni scorsi, con l’obiettivo di una programmazione che recepisca le esigenze delle imprese e che sia anche realistica". 

    Il Governo sottolineava inoltre che resta ferma la volontà di incentivare gli ingressi fuori quota, anche nella prospettiva di un ridimensionamento del meccanismo del “click day”, che potrà avvenire seguendo un percorso graduale, che riguardi anzitutto i profili professionali più ricercati dai datori di lavoro e che potenzi la formazione dei lavoratori nei Paesi di origine.

    Confindustria Vicenza giudicava insufficiente il DPCM

                 

    Mario Roberto Carraro, vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega alle Politiche del lavoro, ha espresso un giudizio critico sul  Dpcm, in quanto , anche se in aumento,  le quote 2026-2028 restano insufficienti e non aderenti ai reali bisogni delle imprese. Secondo Carraro, il sistema del click day rimane inadatto, perché basato su una logica puramente quantitativa che ignora fattori cruciali come le competenze richieste, la distribuzione territoriale e la continuità produttiva. Il meccanismo attuale risulta rigido, burocratico e poco funzionale: molte aziende, in particolare del settore industriale, hanno ormai abbandonato questo canale, poiché le quote autorizzate spesso non si traducono in assunzioni reali a causa di ostacoli operativi e tempi lunghi.

    D'altro canto Carraro evidenzia la crescente emergenza legata alla denatalità e  chiedeva anche la possibilità di assumere tutto l’anno, con adeguati controlli e responsabilizzazione delle imprese, sottolineando nfine l’urgenza di accompagnare la formazione estera con percorsi di inserimento aziendale in Italia, anche per i migranti già presenti regolarmente.

                                                            

  • Lavoro Dipendente

    Classificazione INAIL professioni aggiornata dal 2 ottobre 2025

    INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal 2 ottobre 2025 nella tabella contenente la classificazione e nomenclatura delle professioni Istat-CP2021 è stata eliminata la duplicazione del sesto digit-Voce professionale con codice-descrizione “1.1.2.4.5.6-direttore di scuola d'arte”, già presente con codice 1.1.2.4.5.3 e medesima descrizione.

    La tabella, utilizata dai quattro servizi online "Comunicazione di infortunio", "Denuncia di infortunio”, “Denuncia di malattia professionale” e “Denuncia di silicosi/asbestosi" è stata, quindi, aggiornata, unitamente alle cronologie delle versioni, ai manuali utente e alle documentazioni tecniche per l’invio offline dei quattro adempimenti che riportano l’informativa.

    I file sono disponibili ai seguenti percorsi:

    • Home > Atti e documenti > Moduli e modelli > Prevenzione > Comunicazione di infortunio – sezioni Comunicazione di infortunio – supporto al servizio online e Comunicazione infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    • Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia infortunio > sezioni Denuncia/Comunicazione di infortunio – Supporto al servizio online e Denuncia di infortunio – Tabelle di decodifica dei dati
    • Home > Atti e Documenti > Moduli e modelli > Assicurazione > sezione Prestazioni > Denuncia malattia professionale > sezioni Denuncia di malattia professionale – supporto al servizio online, Denuncia silicosi/asbestosi – supporto al servizio online e Denuncia di malattia professionale/silicosi asbestosi – Tabelle di decodifica dei dati.

    Classificazione professioni ISTAT 2024 per INAIL

    Il  precedente aggiornamento risale al  1° ottobre 2024 con la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.

    I file  con le tabelle complete sono allegati  anche in fondo all'articolo.

    Si ricorda che la classificazione delle professioni curato  dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza . 

    L'aggiornamento è stato condotto da un comitato formato da esperti di vari enti Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Quote ingresso 2025: tabelle riparto stagionali turismo

    Con la nota 3891 del 1.10.2025 il ministero attribuisce sul sistema   SILEN ulteriori  9.783 quote per ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale per il settore turistico-alberghiero  (art. 7, co. 1, 2 lett. a) b) e c), co. 3 e 5 DPCM 27 settembre 2023): n. 9.783 quote, di cui:

    •  n. 1.156 quote riservate alle lavoratrici per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero;
    •  n. 7.919 quote per richieste di nulla osta al lavoro stagionale nel settore turistico alberghiero;
    •  n. 351 quote riservate a lavoratori di cittadinanza indiana per lavoro subordinato stagionale – settore turistico alberghiero (v. Accordo in materia di migrazione e mobilità tra Italia e India entrato in vigore il 1° aprile 2024);
    •  n. 357 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore turistico- alberghiero presentate dalle organizzazioni di datori di lavoro maggiormente rappresentative del settore sul piano nazionale

    Tabelle distribuzione delle Quote Lavoro Stagionale e Non Stagionale FEBBRAIO 2025

    La nota  direttoriale del ministero del lavoro n.1504 del 12 febbraio 2025, faceva  seguito alla circolare congiunta del 24 ottobre 2024 e si basa sul DPCM del 27 settembre 2023, che stabilisce le quote di ingresso per lavoratori stranieri nei settori stagionale e non stagionale. La nota forniva  le tabelle complete e indicazioni dettagliate sulla distribuzione delle quote a livello territoriale, tenendo conto delle esigenze del mercato del lavoro e delle richieste provenienti dalle istituzioni locali e dalle parti sociali.

    La nota specifica come le quote stabilite dal DPCM saranno distribuite a livello regionale e provinciali attraverso gli Ispettorati d'area metropolitana (IAM) e gli Ispettorati territoriali del lavoro (ITL), nonché le Regioni e Province Autonome.

    Ripartizione Automatica: Le quote per lavoro subordinato stagionale e non stagionale saranno impegnate automaticamente a livello provinciale dal sistema SPI 2.0 del Ministero dell'Interno, in base alla cronologia di ricevimento delle istanze.

    Riserve e Accordi Internazionali: La nota dettaglia le quote riservate a specifiche categorie di lavoratori, come donne, cittadini di Paesi con accordi di cooperazione (ad esempio, Tunisia e India), e lavoratori nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria.

    Click Day: Per il settore turistico-alberghiero, la nota menziona la possibilità di assegnare fino al 70% delle quote complessive a seguito del "click day"  del 12 febbraio 2025, e il restante 30% a seguito del click day del 1° ottobre 2025.

    Quote Non Utilizzate: La nota prevede la possibilità di riassegnare le quote non utilizzate dopo 90 giorni dalla data di decorrenza dei click day, in base alle effettive necessità riscontrate.

    Riserve per Donne: La nota conferma la riserva fino al 40% delle quote complessive per le lavoratrici nel lavoro subordinato stagionale e non stagionale, nonché nel settore dell'assistenza familiare e sociosanitaria ( colf e badanti).

    Esempi dati regionali per accordi internazionali e assistenti familiari

    Alcuni esempi di dati delle tabelle  allegate al decreto  Quote Lavoratori con Accordi Internazionali e Assistenti Familiari 2025

    Quote Lavoratori con Accordi Internazionali 2025

    Regione Quote Accordi Internazionali
    Abruzzo 41
    Basilicata 74
    Calabria 182
    Campania 570
    Emilia Romagna 191
    Friuli Venezia Giulia 33
    Lazio 394
    Liguria 15
    Lombardia 683
    Marche 69
    Molise 13
    Piemonte 56
    Puglia 525
    Sardegna 13
    Sicilia 59
    Toscana 162
    Trentino Alto Adige 17
    Umbria 24
    Valle d'Aosta 2
    Veneto 341

    Quote Assistenti Familiari 2025

    Regione Quote Assistenti Familiari
    Abruzzo 86
    Basilicata 42
    Calabria 135
    Campania 184
    Emilia Romagna 332
    Friuli Venezia Giulia 30
    Lazio 451
    Liguria 128
    Lombardia 1453
    Marche 44
    Molise 4
    Piemonte 367
    Puglia 1067
    Sardegna 64
    Sicilia 313
    Toscana 301
    Trentino Alto Adige 54
    Umbria 122
    Valle d'Aosta 16
    Veneto 507