• Lavoro Dipendente

    Sanzione disciplinare al lavoratore inadempiente: ricorso inammissibile

    Con ordinanza n. 17065 del 25 giugno 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un dipendente pubblico contro una sanzione disciplinare conservativa irrogata dall’INPS.

     La vicenda trae origine da una contestazione disciplinare notificata nel settembre 2016, con la quale l’Istituto addebitava al lavoratore diverse irregolarità nella gestione di pratiche di riscatto contributivo. Le contestazioni riguardavano, tra l’altro, la lavorazione di domande non di competenza territoriale della sede in cui operava, e la definizione favorevole di istanze non corredate da documentazione idonea.

    La decisione della Cassazione: responsabilità personale nelle procedure

    Il dipendente, inquadrato come funzionario, aveva impugnato la sanzione di sospensione per tre mesi dal servizio e dalla retribuzione, chiedendo il reintegro economico e la regolarizzazione della posizione contributiva.

     A fondamento del ricorso, l’interessato sosteneva l’assenza di colpa, affermando di aver agito sotto la supervisione dei superiori gerarchici, e contestava l’attribuzione della responsabilità in quanto non titolare del procedimento, ma semplice esecutore della fase istruttoria.

    Il Tribunale di Roma, prima, e la Corte d’Appello, poi, avevano respinto le istanze, ritenendo fondate le accuse mosse dall’Amministrazione e confermando la legittimità della sanzione.

    Nel ricorso per Cassazione, il lavoratore denunciava l’erronea applicazione degli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 241/1990, ribadendo la sua estraneità alle responsabilità procedurali. In particolare, lamentava che l’INPS gli avesse addebitato irregolarità pur non essendo formalmente il responsabile del procedimento, appellandosi anche a norme interne come la circolare INPS n. 183/1990 e il Messaggio Hermes n. 23295 del 2006.

    La Suprema Corte ha tuttavia ritenuto inammissibile il ricorso. Secondo i giudici, il provvedimento impugnato si è fondato su una motivazione coerente e logica: il lavoratore è stato ritenuto responsabile della fase istruttoria di sua competenza, essendo le irregolarità direttamente connesse alle sue mansioni. 

    L'argomentazione della Cassazione si inserisce in un principio generale della responsabilità procedimentale: nelle attività articolate in più fasi e affidate a più soggetti, ciascun partecipante risponde degli inadempimenti relativi al proprio segmento operativo.

    La Corte ha inoltre ricordato che l'esistenza di una funzione di controllo gerarchico – richiamata nella circolare INPS n. 178/2003 – non esonera l’operatore amministrativo dall'obbligo di svolgere i compiti affidati con diligenza e nel rispetto delle norme. Non è quindi possibile invocare la responsabilità dei superiori per escludere la propria, salvo casi di condotta conforme e diligente che nel caso in esame non sono stati riscontrati.

    Conseguenze giuridiche e contributo unificato

    Pur essendo intervenuto nel frattempo un licenziamento definitivo (Cass. n. 5614/2023) per ulteriori irregolarità su altre pratiche, la Cassazione ha riconosciuto la persistenza dell’interesse ad agire da parte del lavoratore. Infatti, l’annullamento della sanzione conservativa avrebbe potuto generare un diritto alla restituzione delle retribuzioni trattenute per i mesi di sospensione.

    Comunque  il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché, secondo i giudici, si trattava sostanzialmente di una richiesta di riesame dei fatti e delle valutazioni di merito già affrontati nei precedenti gradi di giudizio. Come previsto dall’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, la Corte ha disposto il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello già versato, oltre alla condanna alle spese in favore dell’INPS.

    In conclusione, questa ordinanza ribadisce che nei procedimenti complessi ogni soggetto coinvolto risponde degli atti riconducibili alla propria funzione, anche in presenza di un controllo gerarchico. La responsabilità non può essere elusa facendo leva sulla natura meramente esecutiva delle attività svolte, se queste incidono direttamente sull’esito del procedimento. La pronuncia rappresenta dunque un importante chiarimento in tema di responsabilità procedimentale e disciplinare nel pubblico impiego.

  • Lavoro Dipendente

    Comunicazioni/denunce infortunio: accesso a intermediari settore agricolo

     INAIL ha comunicato ieri un ulteriore implementazione del servizio  "Gestione eventi lesivi”  per le comunicazioni di infortunio/ malattia professionale.

    al 16 luglio 2025 possono accedere anche 

    • gli intermediari dei datori di lavoro agricolo, i loro delegati, e 
    • gli intermediari dei datori di lavoro di soggetti non assicurati, e loro delegati, 

    profilati nei servizi telematici rispettivamente con ruolo di mandatario del datore di lavoro e delegato del mandatario del datore di lavoro.

    Attraverso il servizio "Gestione eventi lesivi" è possibile :

    adempiere all’obbligo della compilazione e trasmissione telematica delle denunce d

    visualizzare lo stato di lavorazione delle denunce e lo stato di lavorazione della pratica e 

    inviare le ulteriori informazioni utili 

    Per maggiori dettagli, l'istituto  rinvia ai manuali utente.

    Dal 23 ottobre  2024 era stato reso disponibile l' accesso anche  per gli intermediari dei datori di lavoro  in gestione ordinaria IASPA, compreso il settore navigazione, e loro delegati 

    La gestione IASPA comprende gestione delle posizioni PAT dei settori  industria, artigianato, servizi e pubblica amministrazione (PA) 

    Nello specifico gli utenti in gestione IASPA possono accedere, autonomamente oppure a seguito di richiesta della sede Inail, ai seguenti servizi dispositivi:

    • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo pieno);
    • dati retributivi per il calcolo dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta (lavoratore a tempo parziale);
    • informazioni del datore di lavoro per infortunio occorso durante lo spostamento in attualità di lavoro o in itinere (disponibile anche per gli utenti del settore navigazione).

    Infortuni: servizi online Gestione eventi lesivi

     Si ricorda che la Gestione eventi lesivi dedicata al datore di lavoro è una area online che viene resa disponibile affinché l’utente possa avere tutte le informazioni, gli aggiornamenti e le funzionalità di interesse in relazione all’area Prestazioni in modo da verificare in maniera complessiva:

    • gli adempimenti normativi a suo carico col relativo stato di lavorazione, ovvero le  Comunicazioni di infortunio, le Denunce di infortunio, di malattia professionale e di  silicosi/asbestosi in stato di bozza, da inviare, inviate, protocollate

    • il loro successivo cambio di stato in “Pratica” quando la sede INAIL competente le prende in carico aprendo l’istruttoria e lavorandole fino alla chiusura del caso 

    • le notifiche di atti istruttori, inoltrate dalla sede Inail competente, che l’utente può compilare e inviare online (finora inviati per posta ordinaria) ad integrazione della denuncia, di infortunio o di malattia professionale, precedentemente trasmessa e per le quali SGP (Sistema Gestione Prestazioni, che sostituirà GRAI), quando sarà in esercizio,  invierà delle notifiche push segnalate appunto nella Gestione eventi lesivi.)

    Dal menu principale di Gestione eventi lesivi è possibile accedere ai servizi online  dell’area Prestazioni:

    • Denuncia/Comunicazione di infortunio

    • Denuncia di malattia professionale

    • Denuncia di silicosi/asbestosi

    • Comunicazione di infortunio

    • Cruscotto infortuni

    • Ricerca certificati medici

    INAIL rimanda per approfondire  alo specifico manuale  Utenti  disponibile  a questo link

  • Lavoro Dipendente

    Spese di trasferta all’estero: l’agenzia conferma la non tracciabilità

    Con Risposta a interpello n 188 del Entrate confermano che non è necessaria la tracciabilità, ai fini della non imponibilità delle spese di trasferta estere.

    L'istante è un Ministero che ha chiesto chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei rimborsi spese ai dipendenti impegnati in missioni e/o trasferte
    all'estero alla luce delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), in merito alle modalità con le quali il dipendente è tenuto ad effettuare il pagamento.
    Al riguardo, l'Istante rappresenta che i propri dipendenti possono essere inviati
    in missione e/o in trasferta in Paesi in cui gli strumenti di pagamento tracciati non sono
    diffusi
    ciò premesso, chiede quale debba essere il corretto trattamento fiscale nel caso in cui il dipendente effettui una missione e/o una trasferta in un Paese in cui non è possibile effettuare un pagamento tracciato.

    L'articolo 1, comma 81, lettera a), della legge di Bilancio 2025 ha modificato l'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, aggiungendo, infine, il seguente periodo:

     «I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguite con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
    In sostanza, al fine della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei rimborsi spese di cui al citato comma 5 dell'articolo 51, il dipendente deve effettuare i relativi pagamenti con mezzi diversi dal contante.

    Successivamente, l'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 giugno 2025, n. 84 ha modificato il suddetto detto periodo del comma 5 aggiungendo dopo le parole: «I rimborsi delle spese» le seguenti: «, sostenute nel territorio dello Stato,».
    Pertanto, a seguito di tale modifica legislativa, ai fini della non imponibilità dei rimborsi spese ai dipendenti ai sensi del comma 5 dell'articolo 51 del Tuir, per missioni e/ o trasferte effettuate al di fuori del territorio dello Stato non è più richiesta la tracciabilità del pagamenti

  • Lavoro Dipendente

    Maternità: nuove indicazioni e modelli INL per l’ interdizione al lavoro

    L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la nota prot. n. 5944 dell’8 luglio 2025, con la quale fornisce, ai propri ispettori, indicazioni operative in merito all’emanazione dei provvedimenti di interdizione al lavoro delle lavoratrici madri, in periodo antecedente e successivo al parto, previsti dagli articoli 6, 7 e 17 del decreto legislativo n. 151/2001 (cd. TU sulla maternità e paternità).In allegato sono elencate  in dettaglio tutte le attività, sostanze, condizioni e processi lavorativi vietati o da sottoporre a valutazione, per proteggere la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento. Si tratta di strumenti operativi indispensabili per datori di lavoro, consulenti del lavoro e operatori degli ITL. (v. maggiori dettagli all'ultimo paragrafo)

    Richieste interdizione dal lavoro: come fare

    La circolare INL n. 5944 dell'8 luglio 2025 chiarisce in modo operativo le modalità di richiesta dell’interdizione dal lavoro per le lavoratrici madri, sia prima (ante partum) che dopo il parto (post partum). L’istanza può essere presentata:

    1. dalla lavoratrice stessa;
    2. dal datore di lavoro.

    La documentazione da allegare varia a seconda del momento in cui si richiede l’interdizione:

    Tipo di interdizione Documentazione richiesta
    Ante partum Certificato medico con data presunta del parto, mansione svolta, eventuali rischi presenti, dichiarazione del datore sull’impossibilità di adibire ad altre mansioni
    Post partum Certificato di nascita/autocertificazione, mansione svolta, motivazioni dell’esposizione al rischio

    Entrambe le parti possono utilizzare i moduli disponibili sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. 

    La presentazione dell’istanza viene protocollata dall'INL   nella stessa data di ricezione e la relativa istruttoria deve essere avviata tempestivamente. 

    I datori di lavoro devono anche allegare lo stralcio del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per le lavoratrici gestanti o puerpere.

    Valutazione dei rischi e criteri per l’interdizione : le mansioni vietate

    La fase istruttoria  dell'INL prevede la verifica di due condizioni:

    • presenza di condizioni di lavoro pregiudizievoli per la salute di madre e bambino;
    • impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni compatibili.

    Riportiamo di seguito la tabella delle mansioni vietate come da allegato alla nota

    Lavori vietati Periodo di interdizione Riferimento normativo
    Movimentazione manuale carichi superiori a 3 kg Durante la gestazione Allegato A, lett. G
    Stazione eretta per più di metà orario lavorativo Durante la gestazione Allegato A, lett. G
    Posture incongrue e scomode Durante la gestazione Allegato A, lett. G
    Lavori su scale e impalcature Durante la gestazione Allegato A, lett. E
    Macchine a pedale con ritmo frequente Durante la gestazione Allegato A, lett. H
    Utensili o macchine che trasmettono vibrazioni intense Durante la gestazione Allegato A, lett. I
    Assistenza a malati psichiatrici o infettivi Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegato A, lett. L
    Manipolazione di sostanze tossiche in agricoltura Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegato A, lett. M
    Monda e trapianto del riso Durante la gestazione Allegato A, lett. N
    Lavoro a bordo di mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, bus) Durante la gestazione Allegato A, lett. O
    Contatto con piombo e composti, mercurio, amianto, cancerogeni, mutageni Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegati A-C, d.lgs. 81/2008
    Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti Gestazione e 7 mesi dopo il parto Allegati A-C, art. 11 d.lgs. 151/2001
    Manipolazione di animali feroci o velenosi, stalloni o tori Durante la gestazione Allegato A, sezione II
    Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, ambienti confinati Durante la gestazione Allegato A, sezione II
    Condotta di veicoli o mezzi operativi pesanti Durante la gestazione Allegato A, punto 27
    Esposizione a rumori superiori a 90 dB Durante la gestazione Allegato A, punto 1.b
    Lavori notturni Durante la gestazione e dopo il parto Art. 53, d.lgs. 151/2001
    Contatto con bambini piccoli (educatrici, infanzia, primaria) Gestazione e 7 mesi dopo il parto Circolare INL 5944/2025
    Lavori sotterranei (miniere) Gestazione e post parto Allegato B, lett. A.1
    Movimentazione disabili non autosufficienti (docenti di sostegno) Gestazione e 7 mesi dopo il parto Circolare INL 5944/2025

    Particolare attenzione è data al comparto scuola:

    1.  le insegnanti di nido, infanzia e primaria sono automaticamente coperte dall’interdizione per l’intero periodo (gestazione + 7 mesi post parto) per rischio biologico e fisico, senza ulteriori accertamenti. 
    2. Per le insegnanti della scuola secondaria e personale di sostegno, la valutazione è caso per caso.

    Emissione del provvedimento, comunicazione, ricorsi

    L’Ispettorato deve adottare il provvedimento  finale relativo all'istruttoria entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione completa

    È importante notare che l’astensione effettiva dal lavoro decorre dalla data del provvedimento, e non da quella di presentazione della domanda. 

    Se mancano documenti fondamentali (come il DVR), l’ufficio può attivare controlli in loco o anche un’ispezione.

    Il provvedimento è comunicato a:

    • lavoratrice;
    • datore di lavoro;
    • eventualmente INPS per la gestione economica del congedo in caso di lavoratrici dipendenti.

    Se l’istanza è respinta, l’ufficio deve motivare il diniego tramite comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990, concedendo 10 giorni per eventuali osservazioni.

    In mancanza di riscontro, segue comunque l’adozione del provvedimento definitivo di diniego.

    Infine, è possibile impugnare il provvedimento davanti al Giudice del lavoro qualora si ritenga leso un diritto soggettivo.

    Gli allegati mansioni vietate e raccomandazioni

    Ecco una panoramica  di cosa contengono i tre allegati:

     ALLEGATO A – Lavori vietati ex art. 7, comma 1, d.lgs. 151/2001

    Questo è l’allegato più corposo e impone un divieto assoluto di adibizione a determinate mansioni in presenza di gravidanza. È articolato in tre sezioni:

    Sezione I: esposizione ad agenti

    1. Fisici: atmosfere in sovrapressione, rumore >90 dB, vibrazioni, temperature estreme.
    2. Biologici: agenti patogeni dei gruppi 3 e 4 (es. tubercolosi, rosolia se non immunizzata).
    3. Chimii: sostanze tossiche, corrosive, cancerogene, mutagene, piombo, amianto, mercurio.

    Sezione II: processi e lavori specifici

    Include oltre 30 voci di attività vietate, tra cui:

    • Lavori in gallerie, cave, miniere;
    • Fonderie, forni industriali >500°C;
    • Saldatura, metallizzazione, demolizione navi;
    • Manipolazione esplosivi, produzione farmaci;
    • Uso di martelli pneumatici, pulizia camini, agricoltura con sostanze nocive.

    Sezione III: condizioni operative faticose

    Contiene condizioni molto comuni, come:

    • Lavori in piedi per più di metà orario;
    • Posture scomode;
    • Macchine a pedale con sforzo frequente;
    • Movimentazione manuale di carichi;
    • Lavoro su scale e impalcature;
    • Contatto diretto con bambini o soggetti fragili (asili, scuole);
    • Lavoro a bordo di mezzi di trasporto.

     Validità del divieto: spesso si estende fino a 7 mesi dopo il parto, non solo durante la gravidanza.

     ALLEGATO B – Ulteriori lavori vietati ex art. 7, comma 1, d.lgs. 151/2001

    Contiene ulteriori restrizioni specifiche per le lavoratrici gestanti o puerpere, in particolare:

    Agenti fisici: lavoro in sovrapressione (camere iperbariche).

    Agenti biologici: toxoplasma, virus della rosolia se non immunizzata.

    Agenti chimici: piombo e suoi derivati.

    condizioni di lavoro vietate: lavoro sotterraneo (es. attività mineraria).

     ALLEGATO C – Agenti, processi e condizioni da valutare ex art. 11 d.lgs. 151/2001

    Diversamente dai primi due, questo allegato non stabilisce un divieto automatico, ma elenca situazioni che richiedono una valutazione del rischio dettagliata nel DVR aziendale. Include:

    Agenti fisici: colpi, vibrazioni, movimentazione pesi, fatica mentale/fisica.

    Agenti biologici: anche gruppi 2 (es. citomegalovirus, epatite), se pericolosi per il feto.

    Agenti chimici: sostanze mutagene, cancerogene, tossiche per la riproduzione.

    Processi industriali: indicati nell’Allegato XLII del d.lgs. 81/2008.

    Condizioni ambientali: sollecitazioni termiche, rumore, radiazioni non ionizzanti.

    In questo caso, il datore di lavoro deve valutare il rischio e, se non è possibile eliminarlo o spostare la lavoratrice, si attiva la procedura di interdizione.

  • Lavoro Dipendente

    Locali Sotterranei e Attività Lavorative: nuove istruzioni INL

    L'ispettorato nazionale del lavoro  ha fornito  nella nota 809 del 29 gennaio 2024 una prima analisi e novità introdotte dalla legge 203 2024 all’articolo 65 del d.lgs. n. 81/2008, relative all’utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei per attività lavorative. Vengono chiarite le regole e la procedura da seguire da parte dei datori di lavoro:   per l'autorizzazione  vale il silenzio assenso dopo 30 giorni dalla comunicazione.

    La nuova disciplina si applica solo ai datori di lavoro che iniziano a usare locali sotterranei dopo il 12 gennaio 2025, mentre chi operava già in tali condizioni per esigenze tecniche non deve presentare comunicazione.   Con la nota era fornito un modello di comunicazione da utilizzare.

    L'8 luglio è stato pubblicato un nuovo documento,   n. 5945 2025 . in cui l'Ispettorato ribadisce che, in assenza di definizioni edilizie uniformi a livello nazionale, per individuare un locale interrato o seminterrato occorre fare riferimento ai regolamenti edilizi comunali vigenti. 

    Viene anche specificato che i locali tecnici e quelli a basso fattore di occupazione (meno di 100 ore/anno) sono esentati dall’obbligo di comunicazione in deroga.(all'ultimo paragrafo una sintesi delle nuove istruzioni.)

    Deroga per lavoro in locali sotterranei: silenzio assenso

    Il legislatore ha previsto una deroga alla normativa vigente ( D.Lgs 81/2008 ),  consentendo  l’uso di tali locali solo se :

    • non vi è emissione di agenti nocivi e 
    • se vengono rispettate le condizioni di aerazione, illuminazione e microclima indicate nell’allegato IV del decreto.

     Il datore di lavoro è tenuto a comunicare l’utilizzo dei locali all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti previsti.

     I locali potranno essere utilizzati trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, salvo  esplicito diniego o richiesta di ulteriori informazioni da parte dell’INL, nel qual caso il termine decorrerà dalla data di trasmissione delle informazioni integrative.

    Requisiti e limitazioni all’Uso dei Locali Sotterranei

    La comunicazione dell’uso di locali sotterranei può essere presentata solo per locali con destinazione d’uso compatibile e in possesso di titolo edilizio idoneo. 

    Il datore di lavoro deve allegare una relazione tecnica dettagliata e un’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la conformità degli ambienti agli strumenti urbanistici e alle normative igienico-sanitarie e di sicurezza.

     È vietato l’uso di locali sotterranei per attività che comportano l’emissione di agenti nocivi, come verniciatura, saldatura, uso di solventi, lavorazione di materie plastiche a caldo, falegnamerie e tipografie.

     Inoltre, entro 24 mesi dall’inizio dell’attività, deve essere effettuata la misurazione della concentrazione di gas radon, secondo il d.lgs. n. 101/2020, e i risultati devono essere integrati nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

    Volture, Modifiche ai Locali e Procedura di Diniego

    La comunicazione rimane valida finché non vi siano variazioni nelle strutture, negli impianti o nel ciclo lavorativo. In caso di variazione della ragione sociale o del datore di lavoro, sarà sufficiente una dichiarazione di continuità all’INL. Se vengono apportate modifiche ai locali o all’attività, occorre presentare una nuova comunicazione e attendere trenta giorni prima dell’uso. 

    L’INL ha la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o di negare l’uso dei locali se non sono rispettati i requisiti previsti, notificando il diniego via PEC con motivazione.

    Nota 8.7.2025: comunicazione dettagliata – controlli a campione

    Le novità di maggior impatto per i datori di lavoro riguardano la gestione delle comunicazioni  per il lavoro in deroga e i controlli correlati. 

    In particolare:

    1. Obblighi documentali più stringenti: il datore di lavoro deve fornire una relazione dettagliata sulle attività svolte e garantire l’assenza di emissione di agenti nocivi. Inoltre, un tecnico abilitato deve asseverare la conformità urbanistica, igienico-sanitaria e impiantistica dei locali.
    2. Termini per l’uso dei locali: non è consentito l’uso dei locali interrati o seminterrati prima di 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, a meno che non sia intervenuta risposta dell’Ispettorato. In caso contrario, scatta la contestazione della violazione
    3. Controlli e sanzioni: la circolare prevede controlli a campione o mirati soprattutto per comunicazioni inizialmente carenti o per attività a rischio (verniciatura, saldatura, uso di solventi ecc.). Se si accerta la non veridicità delle dichiarazioni, oltre al divieto d’uso dei locali, può scattare la notizia di reato per dichiarazioni mendaci (D.P.R. 445/2000) e segnalazione all’albo del tecnico asseveratore in caso di falsità

  • Lavoro Dipendente

    Sanzioni per omesse ritenute: la Consulta conferma la misura in vigore

    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 103 del 2025, ha affrontato una questione sollevata dal Tribunale di Brescia riguardante la legittimità dell’art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638), come modificato dall’art. 23, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85). La norma prevede che, in caso di omesso versamento da parte del datore di lavoro delle ritenute previdenziali e assistenziali per un importo non superiore a 10.000 euro annui, si applichi una sanzione amministrativa da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso.

    La sentenza riconferma la legittimità della cornice sanzionatoria prevista per gli omessi versamenti contributivi inferiori alla soglia penale, ribadendo il principio secondo cui la discrezionalità legislativa è limitata solo da evidenti profili di irragionevolezza, qui ritenuti insussistenti.  Ecco tutti i dettagli.

    Il caso: sanzioni INPS per omessi versamenti sotto i 10.000 euro

    La questione era stata sollevata nell’ambito di due giudizi promossi da soggetti sanzionati dall’INPS per omessi versamenti riferiti agli anni 2013-2015.

     I ricorrenti contestavano la sproporzione della sanzione minima e l’impossibilità di graduarla in base alle condizioni soggettive, soprattutto nei casi in cui l’inadempimento del datore di lavoro  fosse dovuto a gravi difficoltà finanziarie. 

    Si ricorda anche che già nel 2023 la Consulta era stata chiamata a valutare la legittimità delle sanzioni amministrative nella misura prevista prima delle modifiche  apportate dall’art. 23 comma 1 del DL 48/2023, . in quel caso gli atti erano stati rimessi al giudice per una rivalutazione in attesa dell'entrata in vigore delle novità. 

    Il giudizio della Corte: discrezionalità del legislatore e proporzionalità

    Nel valutare la questione, la Consulta ha ricordato che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella definizione delle sanzioni, purché rispetti il principio di proporzionalità. Inoltre secondo la Corte, l’omesso versamento di ritenute  di competenza dei lavoratori è un comportamento particolarmente grave, poiché comporta la distrazione di somme destinate alla copertura previdenziale, incidendo su diritti fondamentali costituzionalmente tutelati (artt. 1, 4, 35, 38 Cost.).

    La Corte ha ritenuto che la previsione sanzionatoria – anche nel suo minimo – sia coerente co la finalità deterrente della norma, volta a contrastare efficacemente l’evasione contributiva. Ha inoltre sottolineato che eventuali situazioni soggettive che impediscano l’adempimento (come lo stato di necessità o l’assenza di dolo) non incidono sulla misura della sanzione ma, semmai, sulla sussistenza o meno della responsabilità, secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

    Il confronto con il reato penale e le conclusioni della Consulta

    Un altro aspetto critico sollevato dal giudice a quo riguardava l’apparente paradosso per cui la sanzione amministrativa per omessi versamenti sotto soglia, in certi casi, può risultare economicamente più gravosa rispetto al quella prevista  per l’omesso versamento superiore alla soglia di 10.000 euro, che costituisce reato. 

    Tuttavia, la Corte ha respinto anche questa osservazione, precisando che la responsabilità penale comporta una serie di conseguenze ulteriori (processo penale, possibili pene accessorie, limitazioni reputazionali e contrattuali) che non si esauriscono nella pena pecuniaria e che rendono improprio un mero confronto aritmetico.

    Pertanto, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale. 

     Rispondendo anche alle obiezioni della Presidenza del Consiglio ha anche sottolineato che nessun vuoto normativo   sarebbe comunque derivato da un eventuale accoglimento, poiché la disciplina generale delle sanzioni amministrative prevede un minimo edittale residuale (art. 10, legge n. 689/1981). 

    Ma, nel merito, la previsione di una sanzione minima elevata si giustifica per l’importanza del bene giuridico tutelato e la gravità dell’illecito.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo artigianato FSBA: novità operative dal 1 luglio 2025

    Il fondo solidarieta bilaterale dell'artigianato comunica che dal 1° luglio 2025 entreranno in vigore le nuove procedure di FSBA, le quali comprendono anche la nuova modalità di rendicontazione delle assenze.

    Di seguito i link diretti alle nuove  istruzioni operative:

    Cassa in deroga moda – utilizzo SINAWEB FSBA

    Il Fondo degli artigiani FSBA,  ha comunicato il 29 ottobre 2024,  in relazione all'articolo 2 del DL n. 160/2024 che prevede periodi di casa integrazione  in deroga per i lavoratori delle aziende della moda anche del settore artigiano , il seguente avviso:

    • L’ammortizzatore sociale in deroga potrà essere utilizzato dalle imprese fino a 15 dipendenti, così come definito dal provvedimento di legge.
    • L’ammortizzatore sociale potrà essere utilizzato a condizione che gli strumenti ordinari di sostegno al reddito (FSBA, CIGO, FIS) siano stati interamente fruiti per il periodo di riferimento.
    • Per la verifica dei contatori di utilizzo di FSBA, i consulenti, i centri servizi e le aziende potranno scaricare in autonomia dalla piattaforma SINA WEB il certificato attestante lo stato di utilizzo degli stessi.

    ATTENZIONE A breve dovrebbero essere disponibili le procedure relative alla   ulteriore proroga di 12 settimane prevista dal DL 92 2025.

    Si ricorda che SINAWEB è la piattaforma digitale per usufruire delle prestazioni del  Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo per l’Artigianato .  istituito dalle Parti Sociali Nazionali (Confartigianato, CNA, Casartigiani, C.L.A.I.I., CGIL, CISL, UIL) in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della legge n.92/2012 (Riforma Fornero) e dell’art. 27, del d.lgs n.148/2015.

    Il fondo interviene a favore  dei dipendenti delle imprese artigiane iscritte  con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.

    Ogni prestazione erogata dal Fondo prevede la gestione a carico dello stesso, dei contributi previdenziali, che vengono erogati direttamente all’INPS, grazie alle sinergie e alle procedure consolidate con l’Istituto.

    Scarica qui le istruzioni  di utilizzo aggiornate a settembre 2024