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Bonus Natale 100 euro i codici tributo
Con la risoluzione 54 E del 13 novembre 2024 L'agenzia comunica l'istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113
La norma prevede "per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate. Il comma 4 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.
Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Codici tributo Bonus natale 2024 e compilazione
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24
“Enti pubblici” (F24 EP).
- Per il modello F24:
• “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
- Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
• “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
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Lavoro interinale: le linee guida della Corte UE
Nella sentenza della Corte di giustizia europea 441/23 pubblicata il 24 ottobre 2024 vengono ribaditi principi cardine della normativa europea in materia di lavoro interinale ai quali le discipline nazionali devono adeguarsi ( si tratta del cd . lavoro in somministrazione nella normativa italiana).
In particolare il caso riguardava il licenziamento da una multinazionale del settore informatico di una lavoratrice con contratto di lavoro interinale con una società iberica di fornitura di servizi.
La Corte stabilisce nelle conclusioni che
- La direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale si applica a qualsiasi persona o azienda che assume un lavoratore per assegnarlo temporaneamente a un'altra impresa, dove lavorerà sotto la supervisione e direzione di quest'ultima. Questo vale anche se tale persona o azienda non è ufficialmente riconosciuta come agenzia interinale secondo la normativa nazionale, ad esempio, se non ha le necessarie autorizzazioni. (articolo 3(1)(b) della direttiva 2008/104/CE)
- Il concetto di "lavoro interinale" comprende anche la situazione in cui un'azienda assume lavoratori con lo scopo di inviarli temporaneamente a lavorare presso un'altra azienda. In questo caso, l'azienda utilizzatrice (quella che riceve il lavoratore) è responsabile di supervisionare e dirigere il lavoro del lavoratore, definendo cosa deve fare, come deve farlo e assicurandosi che rispetti le regole interne. (articoli 3(1)(b)-(d) della direttiva 2008/104/CE):
- Un lavoratore inviato tramite agenzia interinale deve ricevere, per tutto il periodo in cui lavora presso l'impresa utilizzatrice, uno stipendio almeno pari a quello che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto direttamente da quella stessa impresa. (articolo 5(1) della direttiva 2008/104/CE).
Lavoro interinale il caso affrontato dalla Corte UE
Nel caso affrontato una lavoratrice – LM – era stata consulente di vendita per Microsoft, ma impiegata da Leadmarket, un'azienda che aveva stipulato un contratto di fornitura di servizi con Microsoft. Durante la sua gravidanza, Microsoft aveva informato Leadmarket che il loro contratto di fornitura sarebbe terminato, e poco dopo LM è stata licenziata. LM ha fatto ricorso, sostenendo che il suo licenziamento fosse ingiusto e chiedendo che anche Microsoft fosse ritenuta responsabile insieme a Leadmarket.
Il tribunale spagnolo ha riconosciuto che Leadmarket era l'unico responsabile della gestione del contratto di LM, respingendo ogni responsabilità da parte di Microsoft. Tuttavia, LM ha fatto appello, sostenendo che il suo impiego presso Leadmarket fosse in realtà una "cessione" a Microsoft e che, quindi, Microsoft avrebbe dovuto essere considerata responsabile solidalmente per le conseguenze del suo licenziamento.
Il giudice spagnolo ha chiesto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea di chiarire alcuni punti, tra cui:
- Applicabilità della direttiva 2008/104: Se la direttiva, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, si applichi anche ad aziende che non sono riconosciute come agenzie interinali secondo la normativa nazionale (ad esempio, perché non hanno le autorizzazioni richieste).
- Definizione del rapporto di lavoro: Se il rapporto tra LM, Leadmarket e Microsoft possa essere considerato un contratto interinale, con Leadmarket come agenzia interinale e Microsoft come impresa utilizzatrice, in base alle modalità di supervisione e direzione del lavoro di LM.
- Retribuzione: Se LM avrebbe dovuto ricevere uno stipendio equivalente a quello che avrebbe percepito se fosse stata assunta direttamente da Microsoft, come previsto dalla direttiva.
- Diritto al reintegro: Se LM, dopo il congedo di maternità, avrebbe diritto a tornare al suo posto di lavoro o in un altro equivalente, anche se tale posizione non esiste più in Leadmarket, e se quindi il suo reintegro dovrebbe avvenire presso Microsoft.
- Solidarietà di responsabilità: Se sia possibile che Microsoft e Leadmarket siano considerate responsabili in solido per il licenziamento di LM, inclusa la reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento delle retribuzioni arretrate.
Il caso poneva quindi questioni importanti sul lavoro tramite agenzia interinale, la supervisione dei lavoratori e i diritti delle lavoratrici in maternità.
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Controllo mail dipendenti: nuove sanzioni dal Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali, nella Newsletter n. 528 del 22 ottobre 2024 informa di un nuovo provvedimento sanzionatorio datato luglio 2024 verso una azienda per violazioni alla privacy dei dipendenti.
Nel provvedimento viene ribadito che il datore di lavoro non può accedere alla posta elettronica dei dipendenti o collaboratori né utilizzare software per effettuare backup dei messaggi. Questa pratica costituisce una violazione delle normative sulla protezione dei dati personali e rappresenta un illecito controllo del lavoratore, vietato dallo Statuto dei lavoratori. Vediamo maggiori dettagli sul caso.
SCARICA QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE del Garante privacy
Il caso : divieto di back up mail dipendenti
Il provvedimento nasce dal reclamo di un agente di commercio, il quale ha segnalato che la società per cui lavorava aveva effettuato un backup sistematico della sua email e dei log di accesso al gestionale aziendale durante la collaborazione, usando tali informazioni in un contenzioso.
Il Garante ha inoltre riscontrato che l'informativa fornita ai lavoratori era insufficiente, omettendo dettagli cruciali come la durata della conservazione dei dati e il fatto che fosse possibile il backup dei dati della posta .
La conservazione dei dati per tre anni dopo la cessazione del rapporto è stata considerata sproporzionata rispetto alle finalità dichiarate di garantire la sicurezza della rete e la continuità aziendale. Questo infatti ha permesso alla società di monitorare dettagliatamente l'attività del collaboratore, violando il divieto di controllo illecito. Inoltre, l'uso dei dati in tribunale è stato considerato illecito, poiché il trattamento dei dati deve riguardare contenziosi già esistenti e non ipotesi future.
Il Garante ha dunque inflitto una sanzione amministrativa alla società e vietato l'uso futuro del software per il backup delle email.
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Recesso unilaterale dal CCNL negato al datore di lavoro
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024, ha stabilito che un datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo nazionale (CCNL) , neanche nel periodo di ultrattività dopo la scadenza .
Tale prerogativa spetta esclusivamente alle parti stipulanti, ovvero le associazioni sindacali e datoriali.
La Corte ha inoltre chiarito che il recesso unilaterale non è consentito neppure se giustificato dall'eccessiva onerosità del contratto in situazioni di difficolta economica dell'azienda.
Vediamo maggiori dettagli sul caso e le motivazioni della Corte .
Recesso dal CCNL scaduto: il caso
La controversia riguardava un gruppo di dipendenti non sanitari di una associazione nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria che contestavano l'annuncio del datore di lavoro di voler cambiare il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL della sanità privata).
In ragione di difficoltà economiche dell'ente , il datore di lavoro ha deciso di applicare il CCNL per residenze sanitarie assistenziali (CDR)asserendo che il CCNL sanità era in scadenza .
I lavoratori hanno ritenuto illegittima questa decisione e hanno agito legalmente per ottenere il riconoscimento del loro diritto a mantenere il precedente contratto, chiedendo anche le relative differenze retributive.
Recesso da CCNL : le decisioni di merito e la Cassazione
In primo grado, il Tribunale ha dato ragione ai lavoratori, stabilendo che il CCNL della sanità privata, pur essendo formalmente scaduto nel 2005, continuava a essere valido grazie alla clausola di ultrattività, che ne prorogava l’efficacia fino al rinnovo avvenuto nell'ottobre 2020. Di conseguenza, la decisione unilaterale di applicare il CCNL CDR è stata dichiarata illegittima.
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, affermando che il datore di lavoro non poteva recedere unilateralmente dal CCNL sanità privata, poiché la clausola di ultrattività vincolava le parti fino al rinnovo.
La Corte ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui l'eccessiva onerosità del contratto avrebbe giustificato il recesso unilaterale, precisando che tale facoltà è riservata solo alle parti stipulanti del CCNL e non può essere esercitata dal singolo datore di lavoro. Nella sentenza di secondo grado veniva anche ricordato che invece nei contratti aziendali, stipulati direttamente con i sindacati locali, è possibile recedere unilateralmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza ha confermato la decisione di secondo grado e rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando l'applicabilità della clausola di ultrattività del CCNL sanità privata e ribadendo che il recesso unilaterale non era legittimo.
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Interruzione servizi lavoro online venerdi 25.10
Il Ministero del Lavoro con un comunicato sul proprio sito istituzionale informa che dalle 15.00 venerdì 25 ottobre saranno interrotti alcuni servizi online.
L'interruzione è dovuta ad interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture di alcuni portali di servizi online
In particolare si interromperanno i portali e i servizi correlati riguardanti :
- Comunicazioni Obbligatorie (C.O.)
- Unimare,
- Prospetto Informativo Disabili
- Unilav Sport.
Viene precisato che le attività di manutenzione si concluderanno nella giornata di sabato 26 ottobre 2024 al termine delle stesse i portali torneranno disponibili.
Gli interventi di manutenzione non avranno invece alcun impatto sull'accesso alle altre procedure telematiche, che resteranno sempre disponibili.
Si ricorda che l'accesso ai servizi è consentito solo con SPID personali o CIE.
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Malattia marittimi 2024: ulteriori chiarimenti Uniemens
Con il messaggio 3456 del 18 ottobre 2024 INPS fornisce ulteriori precisazioni sul calcolo della retribuzione ai fini dell'indennità di malattia dei lavoratori marittimi, modificata dalla legge di bilancio 2024 ( art n. 213 2023 “Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare”.
Si ricorda che la novità prevede che l'indennità venga calcolata sul 60% invece che 75 % della retribuzione. Le istruzioni operative INPS sono state fornite con la circolare 55 del 4 aprile 2024.
L'istituto era già intervenuto poi con i messaggi 2022 del 15 maggio e 2029 del 9 agosto 2024 per rispondere a domande di chiarimento e anche a seguito di controlli che avevano evidenziato basi di calcolo eccessivamente elevate rispetto all'imponibile contributivo effettivo.
Di seguito in sintesi le ultime indicazioni INPS.
Malattia marittimi 2024 retribuzione teorica e imponibile
Le principali novità esposte nel messaggio 2029 2024 sono:
- Retribuzione Teorica vs Imponibile Contributivo: È stato specificato che la retribuzione teorica, utile per il calcolo delle indennità, non deve superare l'imponibile contributivo. Se nel flusso Uniemens la retribuzione teorica supera l'imponibile, l'indennità di malattia deve essere calcolata provvisoriamente prendendo come riferimento il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche dei mesi precedenti, riferiti allo stesso rapporto di lavoro.Il messaggio precisa in fatti che " Stante la natura compensativa del mancato guadagno, propria dell’indennità di malattia (che costituisce generale principio previdenziale di dette prestazioni) la retribuzione teorica consiste nella c.d. retribuzione persa " e non rientrano le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro pure in presenza dell’evento di malattia e le voci retributive correlate all’attività lavorativa (v. circolare n. 55/2024 e il relativo Allegato n. 1, e messaggio n. 2022/2024).(…) L’esposizione dell’imponibile del mese di riferimento avviene, pertanto, considerando i redditi – al lordo – maturati nel medesimo periodo. Fanno eccezione al suddetto principio, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6, le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione per norma di legge o di contratto con effetto retroattivo e i premi di produzione, che sono assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione e allo stesso mese imputati.
- Segnalazione al Datore di Lavoro: Nei casi in cui si riscontri una discrepanza tra la retribuzione teorica e l'imponibile contributivo, è obbligatorio per le strutture territoriali segnalare la situazione al datore di lavoro, affinché venga corretta l'esposizione dei dati retributivi nel flusso Uniemens del mese di riferimento.
Malattia Marittimi 2024: chiarimenti sulla retribuzione teorica
Con il messaggio 3456 del 18 ottobre 2024 in risposta a richieste di chiarimenti INPS precisa ulteriormente che:
- Base di calcolo: L'indennità di malattia viene calcolata sulla retribuzione media globale giornaliera (RMGG). La "retribuzione teorica" e il "numero mensilità" sono utilizzati per tale determinazione, ma devono essere esclusi gli importi pagati dal datore di lavoro durante la malattia, come le indennità sostitutive per preavviso, ferie, e festività non godute.
- Imponibile e principio di competenza: L'elemento “retribuzione imponibile” nel flusso Uniemens si riferisce ai redditi maturati nel mese di riferimento, in base al principio di competenza. Tuttavia, alcune voci, come le gratificazioni annuali o i premi di produzione, seguono il principio di cassa e vengono imputate al mese di effettiva corresponsione.
- Indennità sostitutive: Le indennità sostitutive dei riposi compensativi, non fruiti prima della cessazione del rapporto di lavoro o dello sbarco, non rientrano nel calcolo della "retribuzione teorica", poiché tali somme non rappresentano la retribuzione persa a causa dell'evento di malattia.
- Monetizzazione di ferie e riposi compensativi: Se le ferie o i riposi compensativi non vengono goduti e vengono monetizzati, tali importi devono essere inclusi nel flusso Uniemens del mese di effettiva corresponsione, senza ulteriore imputazione nei mesi precedenti.
- Recupero dei contributi: Se successivamente alla monetizzazione vengono effettivamente fruiti i periodi di ferie o riposi, i contributi versati possono essere recuperati tramite le variabili FERIE e ROL o con flussi regolarizzativi.
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INAIL le nuove sanzioni dal 1 settembre 2024
Con la Circolare n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024 per omissione e per evasioni contributive.
Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Nuove sanzioni per violazioni contributi Inail
Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti
Omissioni contributive:
- Pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con un tetto del 40%.
- Pagamenti oltre i 120 giorni: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):
- Pagamenti entro il termine fissato: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
- Pagamenti entro 60 giorni: tasso ORP maggiorato di 7,5 punti.
Tetto massimo della sanzione: 40%.
Evasioni contributive:
- Sanzione ordinaria: 30% con un tetto del 60%.
- In caso di regolarizzazione spontanea, si applica la sanzione per omissione (tasso ORP maggiorato di 5,5 o 7,5 punti a seconda dei termini di pagamento).
Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:
- Sanzioni ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.
Incertezze oggettive:
Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.
Sanzioni violazioni INAIL : Tabella di riepilogo
Condotta Data di pagamento Misura sanzione Condizioni Omissione contributiva Entro 120 giorni dalla scadenza Tasso ORP, con tetto del 40% Nessuna Omissione contributiva Oltre 120 giorni Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Nessuna Regolarizzazione spontanea Entro termine fissato Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Regolarizzazione spontanea Entro 60 giorni dal termine fissato Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Evasione contributiva – 30%, con tetto del 60% Nessuna Debiti rilevati d'ufficio Entro termine fissato Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% Prima rata versata in caso di rateizzazione Incertezze oggettive Entro termine fissato Interessi legali Nessuna