• Lavoro Dipendente

    Licenziamento nullo se il comportamento dell’azienda è vessatorio

    Con la sentenza 6966 del 16 marzo 2025 la Cassazione ha  confermato la nullità di un licenziamento  in quanto manifestamente ritorsivo perche il lavoratore non era  in condizione di effettuare la prestazione lavorativa dato che gli era stata assegnata un auto nella quale non riusciva a entrare per la sua corporatura, 

    Ecco i dettagli del caso e le  decisioni delle corti 

    Licenziamento ritorsivo: il caso e i giudizi di merito

    Il lavoratore A.A., impiegato come “guardia particolare giurata” nell’ambito del CCNL Vigilanza privata, è stato licenziato dalla Spa con lettera del 31 ottobre 2019. Il provvedimento disciplinare che aveva portato al licenziamento era stato avviato per presunte mancanze – in particolare per un reiterato rifiuto di prestare la propria attività – e per una contestuale situazione di presunta insubordinazione. Tuttavia, la ricostruzione dei fatti ha evidenziato che:

    • Il lavoratore aveva continuato a rendersi disponibile e a svolgere le proprie mansioni nonostante le difficoltà, ad esempio per il fatto che gli era stato assegnato un mezzo di servizio inadeguato (un’autovettura non adatta alla sua corporatura).
    • le richieste da lui avanzate per la rotazione dei turni non erano state accolte, configurando così una situazione di trattamento vessatorio e, in sostanza, ritorsivo.

    La Corte d’Appello ha dichiarato la nullità del licenziamento, ritenendolo manifestamente ritorsivo. In particolare, il giudice ha evidenziato che:

    • Il provvedimento era stato adottato in seguito a un procedimento disciplinare, in cui non era emerso alcun elemento che giustificasse un “totale inadempimento” da parte del lavoratore.
    • Le circostanze concrete – come l’assegnazione di un mezzo inadeguato e la mancata presa in carico delle richieste del dipendente – indicavano chiaramente una condotta punitiva e vessatoria da parte della società.

    Di conseguenza, la Corte d’Appello ha ordinato:

    • La reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
    • Il pagamento di un’indennità calcolata in base all’ultima retribuzione mensile, per il periodo intercorrente tra il licenziamento e l’effettiva reintegrazione, unitamente al calcolo del TFR e accessori.

    Licenziamento ritorsivo: il ricorso e le motivazioni della Cassazione

    La Spa aveva proposto ricorso per Cassazione fondato su cinque motivi principali:

    • L’asserita omissione da parte della Corte d’Appello di considerare che il lavoratore avesse rifiutato in modo totale l’esecuzione della prestazione.
    • Una presunta carenza di valutazione comparativa dei comportamenti delle parti in tema di inadempimento.
    • L’affermazione dell’insussistenza della natura ritorsiva del licenziamento, data l’assenza di prove adeguate.
    • Contestazioni in merito all’errata applicazione delle disposizioni sulla liquidazione delle spese di lite.
    • L’argomentazione secondo cui il lavoratore avrebbe esercitato il diritto di opzione, facendo cessare il rapporto alle dipendenze della società.

    La Suprema Corte ha ritenuto infondate tutte le tesi sollevate:

    Primo e Secondo Motivo: La valutazione delle circostanze – inclusa la condotta del lavoratore, il comportamento della società e la configurazione dei reciproci inadempimenti – è rimasta di esclusiva competenza del giudice di merito, il quale ha correttamente accertato che il lavoratore non aveva manifestato un “totale rifiuto” ingiustificato, bensì una risposta alla condotta vessatoria dell’impresa.

    Terzo Motivo: La prova della natura ritorsiva del licenziamento è stata valutata in modo unitario e globale, risultando in una decisione che, seppur anche in via presuntiva, fondava il rigetto del licenziamento.

    Quarto Motivo: Non sono state riscontrate irregolarità nella gestione delle spese processuali; la discrezionalità del giudice nell’ammontare delle spese rientra nei limiti previsti dalla legge.

    Quinto Motivo: Questo motivo è stato dichiarato processualmente inammissibile, essendo venuto meno l’interesse ad agire a seguito di successive precisazioni fornite dalla società.

    Alla luce di ciò, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando integralmente la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna.

  • Lavoro Dipendente

    Malattia e pensione: chiarimenti INPS sui diritti dei lavoratori

    Con la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025, l'INPS fornisce importanti chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia per i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente.

    In generale, questi lavoratori non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che rimane un onere del datore di lavoro, se previsto dal settore di appartenenza e dalla qualifica del lavoratore.

    Tuttavia, la percezione dell’indennità di malattia non è compatibile con alcune tipologie di trattamento pensionistico, come la pensione di inabilità.

    Ecco le indicazioni.

    Tutela malattia per i pensionati. incumulabilità

    Come detto la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025 ribadisce e chiarisce alcuni aspetti già presenti in precedenti disposizioni, fornendo interpretazioni più dettagliate e aggiornate:

    Ribadita l'obbligatorietà della contribuzione – È stato chiarito che i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che resta a carico del datore di lavoro se previsto dal settore di appartenenza.

    Specificazione sull’incumulabilità dell’indennità di malattia con la pensione di inabilità – La circolare  ribadisce che chi percepisce una pensione di inabilità non può cumularla con l’indennità di malattia, poiché entrambe hanno natura sostitutiva della retribuzione. Questo principio era già contenuto nella circolare n. 95 bis/2006.

    Tutela malattia lavoratori titolari di pensione: OTD e Gestione separata

    Ancora,  INPS  chiarisce che i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD)  anche se inseriti negli elenchi anagrafici sulla base di un’attività lavorativa precedente, perdono il diritto alla tutela previdenziale della malattia se non hanno un rapporto di lavoro attivo. Questa interpretazione era meno esplicita nelle norme precedenti.

    Infine viene ribadito che i pensionati iscritti alla Gestione separata non possono accedere alle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, né devono versare la contribuzione aggiuntiva per tali prestazioni. Questa indicazione era già presente in circolari precedenti (es. n. 147/2001 e n. 76/2007), ma la nuova circolare ne conferma l’applicazione.

  • Lavoro Dipendente

    Comunicazione lavori usuranti: scade il 31 marzo

    La scadenza per la compilazione e invio del modello “LAV_US” con riferimento alle attività lavorative usuranti  svolte nell’anno che  due anni fa era stata prorogata al 17 aprile  torna quest'anno alla data ordinaria del 31 marzo.

    Ricordiamo di seguito in sintesi gli aspetti principali dell'adempimento, che viene richiesto ai fini di monitoraggio.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: le categorie e i contenuti

    L'adempimento è previsto del D.M. 20/9/2011, che ha introdotto la possibilità di accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono:

    1. addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti  c.d. usuranti (art. 2, comma 5, decreto legislativo 67/2011); 
    2. addetti a  un processo produttivo in serie caratterizzato dalla “linea catena” o
    3.  addetti all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo e compreso in regolari turni periodici
    4.  conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

    Con l'articolo 5, si impone al datore di lavoro  l'invio di una comunicazione con l'indicazione  del periodo e  del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti nell'anno precedente.

    • Comunicazione lavoro notturno

    In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare anche , per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno.

    in riferimento al lavoro notturno a turni,  se effettuato  per l'intero anno ed in via esclusiva, la comunicazione è dovuta solo in caso di effettuazione di un  minimo di 64 giornate. 

    Invece per il semplice lavoro notturno ( ex art. 1, comma 1, lett b, n. 2, del D.Lgs. 67/2011), la comunicazione  è dovuta solo  per lo svolgimento di  almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno. 

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: come fare, scadenza invio

    L'obbligo viene assolto    normalmente entro il 31 Marzo di ogni anno, tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito  di Servizi per il lavoro  del Ministero (https://servizi.lavoro.gov.it/Public/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/&App=ServiziHome). 

    Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.

    Il Modello può essere presentato da

    • datore di lavoro, 
    • azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da
    •  intermediari abilitati ( consulenti o associazioni datoriali).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, nella quale vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, in cui sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Comunicazione obbligatoria lavori usuranti: sanzioni e FAQ

    Il Ministero del lavoro, nella sezione URP ON LINE, ha pubblicato alcune FAQ. In particolare viene chiarito ad esempio che 

    1. in caso di lavoro in somministrazione,  sono obbligate all'invio del modello  le imprese utilizzatrici, senza distinzione dagli altri lavoratori.
    2. Inoltre si specifica che le comunicazioni vanno fatte per tutti i lavoratori a prescindere da fatto che abbiano maturato i  requisiti necessari per l’accesso anticipato alla pensione.
    3.  in caso di fusione tra due aziende con  estinzione dell’incorporata, l’obbligo di invio  è in capo all’azienda incorporante.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni di fatto per assenze: il codice Uniemens

    Il messaggio INPS 639 del  19 febbraio 2025 fornisce indicazioni sul flusso Uniemens  in caso di Dimissioni per fatti concludenti previste dall'articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203. Ricordiamo in sintesi di cosa si tratta e le istruzioni dell'Istituto .

    la norma sulle dimissioni di fatto per assenza ingiustificata

    La nuova norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale o, in assenza di tale previsione, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

    Tale comunicazione può essere soggetta a verifica da parte dell'INL per accertarne la veridicità. In questo scenario, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di seguire le formalità previste per le dimissioni volontarie, come la comunicazione telematica e il rispetto del preavviso.

    Tuttavia, la risoluzione del rapporto di lavoro non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità di comunicare i motivi della propria assenza a causa di forza maggiore o di fatti imputabili al datore di lavoro. In tali circostanze, o nel caso in cui l'INL accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, la risoluzione del rapporto non ha effetto.

     In questi casi, l'INL comunica l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore che al datore di lavoro, e quest'ultimo è tenuto a provvedere agli adempimenti contributivi conseguenti.

    INPS sottolinea che  a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro come descritto, il lavoratore non ha diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI, poiché tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

     Pertanto, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo previsto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il lavoratore non acquisisce il diritto teorico alla NASpI.

    Dimissioni di fatto Istruzioni Uniemens

    Per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso Uniemens, il documento specifica che:

    1. a partire dal 12 gennaio 2025,
    2.  le interruzioni del rapporto di lavoro avvenute secondo le nuove disposizioni devono essere segnalate utilizzando il codice "1Y", che indica "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".

    Questo codice deve essere inserito nel flusso Uniemens per garantire la corretta registrazione e gestione delle cessazioni del rapporto di lavoro in conformità con la nuova normativa.

  • Lavoro Dipendente

    Rimborso utenze domestiche: fac simile autodichiarazione e chiarimenti

    La Risposta a Interpello n. 17 del 31 gennaio 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alle formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.

     Il documento analizza il quadro normativo vigente oltre a chiarire che la dichiarazione può essere acquisita dal datore di lavoro senza necessità di autenticazione notarile, purché accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante.

    Disponibile qui un facsimile di autodichiarazione

    Autocertificazione del lavoratore per rimborso utenze: il quesito e la soluzione proposta

    L'interpello illustra il caso di una società per azioni che chiedeva di  chiarire le formalità relative al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà necessaria per il rimborso delle spese domestiche sostenute dai dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.

     La questione nasce dall’estensione della soglia di esenzione fiscale per il 2024 dei "fringe benefits", stabilita dalla Legge n. 213/2023, che consente il rimborso di utenze domestiche e spese abitative fino a 1.000 euro (elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli). 

    La società richiede chiarimenti sulle caratteristiche della dichiarazione dovuta da parte dei dipendenti.

    In particolare, l’istante  ritiene che il rimborso delle spese non costituisca una "riscossione di benefici economici da parte di terzi" e, pertanto, non sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione. 

    Poiché la dichiarazione è destinata all’Agenzia delle Entrate, incaricata delle verifiche di veridicità, la società ritiene sufficiente la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale.

    Dichiarazione del lavoratore per rimborso utenze: parere dell’Agenzia

    La soluzione proposta trova la conferma dell'Agenzia, la quale precisa che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva può essere acquisita dal datore di lavoro con firma originale del dipendente e copia del documento di identità, senza necessità di autenticazione. 

    L’Amministrazione Finanziaria  ricorda in ogni caso   la responsabilità penale  che sussiste in caso di dichiarazioni mendaci.

  • Lavoro Dipendente

    Lavoratori somministrati: comunicazione in scadenza

    Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria  a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2024,   lavoratori in regime di somministrazione di lavoro ,  a norma del d.lgs. 81/2015.

    In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

    Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.

    Comunicazione obbligatoria somministrati come fare

    La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:

    • tramite pec (posta certificata);
    • raccomandata A/R;
    • consegna a mano.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato  il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno  ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi  per i quali, comunque  valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza.

    La comunicazione deve contenere:

    • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, 
    • la durata  dei contratti stessi 
    •  il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni concludenti per assenze ingiustificate: prime indicazioni INL

    La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 22 gennaio 2025, fornisce le prime indicazioni operative  sulle disposizioni introdotte dall'art. 19 della L. n. 203/2024,(Collegato Lavoro) in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro  causata da assenze ingiustificate del lavoratore.  

    Sugli altri aspetti  della legge era stata già pubblicata la nota INL 9740 del 30 dicembre 2024

    In particolare l'ispettorato chiarisce le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro, con il modello da utilizzare  e le verifiche previste degli ispettorati territoriali per la convalida. 

    Vediamo i punti salienti del documento.

    Dimissioni per fatti concludenti (assenze ingiustificate) la nuova norma

    L’art. 19 della L. n. 203/2024 aggiunge un comma 7-bis all'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 per cui:

    In caso di assenza ingiustificata del lavoratore  che si sia protratta:

    1.  oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di indicazioni contrattuali, 
    2. superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL,

    Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria, salvo  nel caso in cui  il lavoratore dimostri un’impossibilità di comunicare i motivi della sua assenza per forza maggiore o per causa imputabile al datore di lavoro.

    Dimissioni per fatti concludenti: comunicazione del datore di lavoro

    Il datore di lavoro deve inviare la comunicazione solo se intende avvalersi dell’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.

    La comunicazione deve:

    • Essere inviata preferibilmente tramite PEC all’indirizzo dell’Ispettorato competente.
    • Includere  i  dati del lavoratore in possesso del datore di lavoro , come recapiti anagrafici, telefonici ed email.

    La nota  fa riferimento a un modello standard  di comunicazione  fornito  per uniformare il processo.

    Dimissioni concludenti: verifiche da parte dell’Ispettorato

    L’Ispettorato deve verificare la veridicità della comunicazione, contattando il lavoratore, il personale del datore di lavoro o altre persone coinvolte.

    Le verifiche devono concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

    La risoluzione del rapporto è considerata effettiva se:

    • L’Ispettorato non rileva elementi contrari.
    • Il lavoratore non dimostra un’impossibilità oggettiva a comunicare la propria assenza oppure  di aver comunicato regolarmente i motivi .

    Dimissioni concludenti: Effetti della risoluzione e oneri probatori

    Risoluzione automatica: Il rapporto di lavoro si risolve una volta decorso il termine contrattuale o legislativo e inviata la comunicazione all’INL.

    Si ricorda che in caso di convalida delle dimissioni il lavoratore non ha diritto  all'indennità di mancato preavviso da parte del datore di lavoro e all'indennità di disoccupazione Naspi.

    Se il lavoratore fornisce la prova  che l'assenza non era ingiustificata  l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione, ripristinando il rapporto di lavoro.

    Se l’assenza è stata ingiustificata ma con cause riconducibili a una “giusta causa” (es. mancato pagamento dello stipendio), questa potrà costituire una base per dimissioni per giusta causa, con relativi diritti per il lavoratore.

    L’INL informerà il lavoratore sui diritti derivanti, anche se il rapporto è stato risolto.

    L’Ispettorato si riserva di fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative sulle varie casistiche  che saranno oggetto di monitoraggio  anche per eventuali adeguamenti futuri.