• Lavoro Dipendente

    Videosorveglianza sul lavoro: ok a unica autorizzazione per più sedi

    Con la nota prot. n. 4757 del 26 maggio 2025 l'Ispettorato del lavoro fornisce indicazioni operative circa il rilascio dei provvedimenti autorizzativi previsti dall’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), in particolare nei casi in cui un’impresa richiede l’installazione di strumenti dai quali derivi un controllo a distanza dei lavoratori, e non  sia stato raggiunto un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU), o in assenza di esse.

    L’intervento dell’Ispettorato nasce a seguito di numerosi quesiti riguardanti l’ambito di competenza territoriale nei casi in cui l'impresa abbia doppia o tripla sede. 

    In questi contesti, se le imprese hanno unità produttive in province diverse, purché sotto la giurisdizione del medesimo Ufficio territoriale dell’INL, si chiedeva la procedura per l'autorizzazione.

    Richiesta autorizzazione unica per più sedi: le condizioni

    Il dubbio principale riguarda il fatto che l’impresa  sia tenuta presentare istanze separate per ciascuna sede produttiva o possa fare un’unica richiesta. L’Ispettorato risponde confermando che è possibile presentare una sola istanza all’Ufficio competente, qualora:

    • le unità produttive si trovino nell’ambito territoriale coperto dalla medesima sede territoriale dell’INL;
    • sussistano le stesse ragioni legittimanti l’installazione dei sistemi di controllo;
    • venga utilizzato lo stesso sistema tecnologico nelle diverse unità.

    La nota richiama esplicitamente la Circolare INL n. 2572 del 14 aprile 2023, che aveva già delineato questa possibilità e stabiliva che, in mancanza di accordo sindacale o rappresentanze, le imprese con più unità produttive ubicate nel territorio di competenza della stessa sede INL possono presentare una richiesta unica. 

    L’Ufficio, effettuate le verifiche formali e sostanziali del caso, può rilasciare un solo provvedimento autorizzativo valido per tutte le unità produttive coinvolte.

    A fini esemplificativi, la nota chiarisce che se un’impresa ha sedi in due province distinte, ma entrambe rientrano nella competenza dello stesso Ispettorato territoriale, questa potrà:

    • presentare un’unica istanza per tutte le sedi;
    • scegliere indifferentemente una delle due sedi dell’Ufficio competente presso cui depositare la richiesta.

    La direttiva firmata dal Direttore Centrale Aniello Pisanti stabilisce quindi una semplificazione amministrativa per le imprese e una uniformità di prassi tra gli uffici dell’Ispettorato. L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e garantire una gestione coerente delle richieste autorizzative su base territoriale, nei casi in cui la stessa sede INL ha giurisdizione su più province

  • Lavoro Dipendente

    Referendum 2025: tutti i quesiti spiegati bene

    L'8 e il 9 giugno 2025, i cittadini italiani saranno chiamati a votare su cinque referendum  riguardanti temi di lavoro e cittadinanza. Quattro quesiti sono stati promossi dalla CGIL e da altre associazioni  della società civile, mentre il quinto è stato proposto dal partito Piu Europa con il sostegno di  Possibile, PSI, Radicali Italiani e Rifondazione Comunista . Le proposte di referendum hanno ampiamente superato,  con milioni di firme, il limite minimo di 500mila adesioni necessario.

    Va ricordato che i referendum sono abrogativi, cioè chiedono di cancellare alcune norme per ripristinare le regole precedenti.

    I cinque quesiti referendari  in estrema sintesi sono i seguenti:

    1. Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti:  Si propone l'abrogazione di uno dei decreti del Jobs act  che  riguarda  il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,L'obiettivo è ripristinare la possibilità di reintegrazione del lavoratore  nel  suo posto di lavoro,  in  tutti i casi di licenziamento illegittimo.
    2. Indennità per licenziamenti nelle piccole imprese: Questo quesito mira a eliminare il tetto massimo all'indennità per licenziamenti illegittimi nelle aziende con meno di 15 dipendenti, consentendo al giudice di determinare l'importo senza limiti predefiniti .
    3. Contratti a termine:  Si propone l'abrogazione di alcune  norme contenute nel Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la  possibilità di instaurare  contratti a tempo determinato e le condizioni per le proroghe e i rinnovi
    4. Responsabilità solidale negli appalti:  Il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore,  per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici . 
    5. Cittadinanza italiana per stranieri:  Si propone di dimezzare da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto agli stranieri extracomunitari maggiorenni per poter richiedere la cittadinanza italiana .

    Di seguito vediamo meglio il contenuto dei quesiti e come si vota sia in Italia che dall'estero.

    Referendum 2025: cosa succede se si vota sì

    Licenziamenti illegittimi e contratto a tutele crescenti

    Si propone l'abrogazione del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che disciplina il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, introdotto dal Jobs Act. 

    Riguarda le  aziende  con oltre 15 dipendenti e in particolare gli assunti a partire dal 2015 (data di entrata in vigore della riforma)

    Si chiede in pratica di  ripristinare la possibilità di reintegrare  nel posto di lavoro il dipendente  in caso di licenziamento giudicato  illegittimo dai giudici, come previsto in precedenza dall'art 18 dello Statuto dei lavoratori. Questa  modifica è stata  raccomandata dalla Corte costituzionale e da molte sentenze della Corte di Cassazione 

    Per approfondire vedi Licenziamenti e reintegra: novità dalla Corte costituzionale

    Indennità  in caso di licenziamento nelle piccole imprese (fino a 15 dipendenti)

    in caso di licenziamento illegittimo oggi una lavoratrice o un lavoratore può al massimo ottenere 6 mensilità di risarcimento, anche qualora una/un giudice reputi infondata l’interruzione del rapporto, cioè priva di giustificato motivo o di giusta causa. CGIL ricorda che i dipendenti delle piccole imprese (fino a 15 dipendenti) sono circa 3 milioni e 700mila . Votando sì,   si  cancella il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato  e si affida al giudice l'incarico di  determinare il giusto risarcimento (la reintegra nel posto di lavoro non è prevista per le piccole imprese). Anche in questo caso la corte di cassazione spesso si è espressa per una maggiore tutela dei lavoratori.

    Contratti a termine

    Si propone l'abrogazione di alcune disposizioni del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che regolano la possibilità di instaurare  contratti a tempo determinato con proroghe e rinnovi , Nello specifico di vorrebbe reintrodurre  l’obbligo di una “causale”,  cioè di indicare il motivo per cui si ricorre a tale forma di contratto  anche per i contratti fino a 12 mesi. Oggi infatti l'obbligo di spiegare le motivazioni scatta  solo dai 12 mesi ai 24 mesi di durata ( oltre   questa soglia il contratto a termine è vietato). (Vedi in merito Contratto a tempo determinato le regole) Inoltre, sarebbero eliminate le attuali deroghe che consentono proroghe o rinnovi più flessibili.

    Responsabilità solidale negli appalti

    Il quesito chiede l'abrogazione della norma che esclude la responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per gli infortuni sul lavoro derivanti da rischi specifici dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. 

    Se vince il SÌ:Il committente diventa corresponsabile degli infortuni anche quando la causa è un rischio specifico dell’impresa appaltatrice o subappaltatrice. In pratica, si estenderebbe il principio della responsabilità solidale per la sicurezza del lavoratore.

    Se vince il NO: Il committente non sarà responsabile se l’infortunio è collegato a un rischio specifico proprio dell’impresa appaltatrice. La responsabilità resterà quindi limitata, come ora.

    Cittadinanza italiana: da 10 a 5 anni

    Attualmente la cittadinanza per naturalizzazione può essere richiesta dopo 10 anni di residenza legale e continuativa in Italia. Il referendum punta ad abbreviare questo termine anche perche dal momento della richeista fatta dall'interessato passano solitamente anni prima di ottenerla 

    Se vince il SÌ Il termine richiesto sarà ridotto da 10 a 5 anni, facilitando l’accesso alla cittadinanza italiana per gli stranieri non comunitari che risiedono regolarmente nel Paese.

    Se vince il NO: Il requisito attuale rimane invariato: saranno ancora necessari 10 anni di residenza per presentare la domanda di cittadinanza.

    Referendum 2025: il voto dall’estero

    Gli italiani residenti all'estero possono partecipare ai referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno 2025 attraverso il voto per corrispondenza, come previsto dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nello specifico:

    1. i cittadini iscritti all'AIRE riceveranno il plico elettorale al proprio indirizzo di residenza all'estero, senza bisogno di fare domanda,  entro il 21 maggio 2025. Le schede votate dovranno pervenire al consolato di riferimento entro le ore 16:00 locali di giovedì 5 giugno 2025. In alternativa, gli elettori residenti all'estero potevano scegliere di votare in Italia comunicando la propria opzione all'Ufficio consolare competente entro il 10 aprile 2025.
    2. Gli elettori non iscritti all'AIRE perche  temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche per un periodo di almeno tre mesi comprendente la data delle votazioni, nonché i familiari conviventi, possono optare per il voto per corrispondenza inviando una richiesta al proprio Comune di iscrizione elettorale entro il 7 maggio 2025. 

    Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli necessari, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o di contattare l'Ufficio consolare di riferimento. 

    Referendum 2025: Come e quando si vota – il Quorum

    Date e orari: Domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00.

    Modalità di voto: Ogni elettore riceverà cinque schede, una per ciascun quesito. Per ogni scheda, si potrà votare "Sì" per abrogare la norma o "No" per mantenerla.

    Quorum: Perché un referendum sia valido, è necessario che partecipi almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. 

     Anche non andare a votare quindi comporta la scelta indiretta di non far passare le richieste di modifica delle norme esistenti.

    Conseguenze del SI e del NO tabella di sintesi

    Quesito Argomento Conseguenze del SÌ Conseguenze del NO
    1 Reintegra nei contratti a tutele crescenti per le aziende oltre i 15 dipendenti  Più casi di reintegra nel posto di lavoro, anche nei contratti Reintegro raro, in genere solo indennizzo (da 6 a 36 mesi di stipendio)
    2 Indennità per licenziamenti ingiustificati in piccole imprese Il giudice potrà decidere l’importo  del risarcimento senza limiti Massimo 6 mensilità di retribuzione, anche in casi gravi
    3 Contratti a termine e obbligo di causale Motivazione per il contratto a termine  sempre obbligatoria Nessuna causale necessaria sotto i 12 mesi
    4 Responsabilità del committente per infortuni Committente responsabile anche per rischi specifici Nessuna responsabilità per rischi dell’appaltatore
    5 Accesso alla cittadinanza italiana Bastano 5 anni di residenza per richiedere la cittadinanza Servono 10 anni di residenza continuativa per fare la richiesta 

  • Lavoro Dipendente

    Contributi figurativi aspettativa per part time: l’INPS cambia rotta

    Con il messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, l’INPS ha chiarito un aspetto importante riguardante  la contribuzione previdenziale per i lavoratori part time, in aspettativa per motivi sindacali o politici.

     In particolare, l’Istituto chiarisce che superando l'interpretazione fornita in passato,  questi lavoratori possono ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa, cioè di contributi utili per la pensione anche se non versati direttamente, anche quando durante l’aspettativa svolgono un altro lavoro part time, presso partiti politici o sindacati. 

    Il chiarimento nasce dalla necessità di interpretare in modo più moderno e flessibile l’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), tenendo conto anche dei cambiamenti giurisprudenziali intervenuti negli anni.

    Contributi per part time in aspettativa istruzioni attuali per il doppio accredito

    Secondo la nuova interpretazione dell’INPS, è possibile sommare due tipi di contributi: 

    • da un lato quelli figurativi relativi al lavoro part time da cui il dipendente è in aspettativa sindacale o politica, e dall’altro 
    • quelli obbligatori versati per l’attività part time svolta nello stesso periodo con un altro datore di lavoro (ad esempio lo stesso  sindacato o partito per cui svolgono il mandato). 

    Questo doppio accredito è ammesso a condizione che non ci sia sovrapposizione tra le due coperture previdenziali e che non venga superata la durata massima dell’orario lavorativo previsto per legge.

    L’INPS ha chiarito che questa regola si applica a tutte le gestioni pensionistiche e riguarda anche le richieste ancora in fase di valutazione alla data del 21 maggio 2025, data di pubblicazione del messaggio. 

    Questo significa che i lavoratori coinvolti potranno ottenere il riconoscimento dei contributi figurativi anche per il passato, se la loro situazione rientra nei nuovi criteri stabiliti.

    Contributi e aspettativa: le indicazioni precedenti valide per il tempo pieno

    In passato l’INPS aveva adottato una posizione più rigida, illustrata nel messaggio 55 2008 : si escludeva il diritto ai contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa sindacale o politica se svolgevano qualsiasi altra attività lavorativa, anche occasionale o a progetto. 

    L’unica eccezione riguardava le situazioni in cui il lavoratore fosse iscritto contemporaneamente a più gestioni previdenziali per attività diverse, purché il lavoro principale da cui era in aspettativa fosse effettivamente sospeso.

    Ora però, anche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 23615/2013 e n. 19695/2016), si riconosce che è possibile avere contemporaneamente un incarico sindacale e un lavoro subordinato a tempo parziale presso lo stesso sindacato.

    L’INPS ha quindi aggiornato le sue istruzioni per evitare che i lavoratori part time che fanno attività sindacale o politica subiscano un danno nel calcolo della loro pensione. 

    Le precedenti  regole del messaggio 55/2008 restano valide solo per i lavoratori a tempo pieno in aspettativa che svolgano altri lavori durante quel periodo.

  • Lavoro Dipendente

    Asseverazione contributiva – ASSE CO – cos’è?

    L'Asse.Co. ovvero asseverazione contributiva e retributivo , anche detta Asseverazione di conformità de rapporto di lavoro  è il documento  rilasciato dall'ordine dei consulenti del lavoro che certifica che l'impresa:

    • applica correttamente i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL);
    • rispetta le normative su orario di lavoro, riposi, ferie, sicurezza e salute;
    • è in regola con i versamenti contributivi (INPS, INAIL, Casse Edili) e retributivi;
    • non impiega lavoro irregolare o minorile.

    La certificazione ha validità annuale e prevede verifiche quadrimestrali da parte di un Consulente del Lavoro, asseveratore certificato, per garantire il mantenimento dei requisiti. 

    L'iniziativa è nata nel 2014  con un protocollo   tra il Consiglio Nazionale dell'ordine dei CDL e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) , rinnovata nel 2016 e rilanciata con nuovo accordo il 29 marzo 2023. 

    Asse.co – Il ruolo dei Consulenti del Lavoro

    I Consulenti del Lavoro  i professionisti specializzati nella gestione del personale e degli aspetti giuslavoristici,  con ASSE.CO grazie al protocollo firmato con INL garantiscono quindi  la regolarita dell'azienda dal punto di vista contributivo e retributivo . 

    Per diventare asseveratori, i professionisti devono seguire un corso di formazione specifico  presso il proprio Ordine e ottenere l'abilitazione. 

    Nel processo di asseverazione, il Consulente del Lavoro:

    • accoglie la dichiarazione del datore di lavoro sulla conformità alle normative;
    • verifica la documentazione aziendale relativa a contratti, contributi e retribuzioni;
    • redige una propria dichiarazione di responsabilità;
    • invia la documentazione al Consiglio Nazionale dell’Ordine per il rilascio dell'asseverazione.

    L'Asse co risulta di fatto quindi una garanzia di controllo a doppio senso: 

    1. sulla  regolarità dell'azienda e
    2. sulla competenza del consulente

    Vantaggi per le imprese e procedura

    Ottenere l'Asse.Co. comporta diversi benefici:

    • Riduzione delle ispezioni: le attività ispettive si concentrano prioritariamente su aziende non asseverate.
    • Maggiore competitività: l'asseverazione può essere un requisito o un elemento premiante in gare d'appalto, soprattutto nel settore privato.
    • Trasparenza e reputazione: l'inserimento nell'elenco pubblico delle imprese asseverate, consultabile sul sito del Ministero del Lavoro, migliora l'immagine aziendale.
    • Autocontrollo: l'asseverazione favorisce un monitoraggio interno continuo della conformità normativa.

    Il processo si svolge attraverso la piattaforma telematica dedicata e prevede:

    • Richiesta volontaria: il datore di lavoro presenta l'istanza tramite un Consulente del Lavoro asseveratore.
    • Dichiarazioni di responsabilità: sia il datore di lavoro che il Consulente del Lavoro compilano dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
    • Verifica e rilascio: il Consiglio Nazionale dell’Ordine esamina la documentazione e, se conforme, rilascia l'asseverazione entro 30 giorni.

    Sono previste spese di segreteria per la procedura di asseverazione,  proporzionali alle dimensioni aziendali.

    I Diritti di Segreteria coprono tutte le spese del procedimento comprese quelle legate alle attività di Fondazione Studi e più in particolare:

    – prima verifica per il rilascio del certificato di asseverazione da parte del Comitato Asseveratore (ComAss);

    – pubblicazione, dopo il rilascio dei riferimenti aziendale nell’area dedicata sul portate istituzionale www.cnoconsulentidellavoro.it e  sul sito www.lavoro.gov.it;

    – gestione verifiche periodiche (quadrimestrali);

    – utilizzo della piattaforma telematica (AssTel);

    – audit organizzati dal Comitato Asseveratore (ComAss) per controllare la regolarità della procedura da parte dei consulenti del Lavoro asseveratori.

    Per ulteriori informazioni o per avviare la procedura di asseverazione, è consigliabile consultare il sito ufficiale del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro o contattare un Consulente del Lavoro abilitato

  • Lavoro Dipendente

    Autotrasporto, decreto approvato in via definitiva: le novità

    Il Governo aveva approvato invia preliminare  a marzo 2025  un decreto legislativo che modifica il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27, attuativo della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada. Tra le novità, l’accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio per gli ispettori del lavoro e l’aggiornamento delle infrazioni al tachigrafo e ai tempi di guida e riposo, in linea con la direttiva delegata (UE) 2024/846. 

    Nel  consiglio dei ministri il provvedimento è stato approvato in via definitiva , dopo l'esame delle commissioni parlamentari, sena modifiche di rilievo.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Decreto autotrasporti: Classificazione rischi – utilizzo del tachigrafo

    Il decreto legislativo introduce due principali modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 27/2023, che a sua volta ha aggiornato il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

    • Estensione dell'accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio:

    Viene ampliato l’accesso ai dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio, consentendone la consultazione anche agli ispettori del lavoro.

    Questa modifica permette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di pianificare le proprie attività ispettive con maggiore precisione, basandosi sul rischio attribuito alle imprese di trasporto.   L’iniziativa si inserisce nel quadro delle linee strategiche nazionali di controllo su strada e nei locali delle imprese, come previsto dall’Organismo di coordinamento intracomunitario.

    • Tempi guida e utilizzo tachigrafo: sostituzione dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008:

    L’allegato III, che elenca le infrazioni relative ai tempi di guida, di riposo e all’utilizzo del tachigrafo, viene aggiornato per riflettere le modifiche introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2024/846.  Le infrazioni vengono classificate con nuovi criteri di gravità, garantendo maggiore uniformità con gli standard europei e aumentando l’efficacia delle sanzioni.

    Il decreto correttivo prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Inoltre, il decreto include una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale l’attuazione delle nuove norme non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse già disponibili.

    Decreto autotrasporti: Distacco conducenti e classificazione infrazioni

    Il decreto correttivo non introduce modifiche sostanziali alle norme sul distacco dei conducenti, già disciplinate dal D.Lgs. 27/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057. Tuttavia, le nuove disposizioni rafforzano il quadro normativo complessivo, migliorando i controlli e l’accesso ai dati da parte delle autorità ispettive.

    Le imprese di autotrasporto devono comunque rispettare i requisiti già previsti, tra cui:

    • La comunicazione preventiva del distacco tramite il sistema IMI;
    • L’applicazione delle condizioni di lavoro del paese ospitante per i conducenti distaccati;
    • L’obbligo di conservazione e presentazione della documentazione relativa al distacco in caso di controlli.

    Infine , come detto, uno degli aspetti più rilevanti del decreto correttivo è l’aggiornamento dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008. 

    Le infrazioni vengono suddivise in diverse categorie:

    • Infrazioni sui tempi di guida: riguardano il superamento del periodo massimo di guida giornaliero e settimanale, nonché il mancato rispetto delle pause obbligatorie.
    • Infrazioni sui tempi di riposo: includono la riduzione irregolare dei riposi giornalieri e settimanali, il mancato rispetto della compensazione per i riposi ridotti e il riposo effettuato a bordo del veicolo.
    • Infrazioni relative al tachigrafo: comprendono l’uso scorretto dell’apparecchio, la manomissione dei dati registrati e il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione delle registrazioni.
    • Infrazioni sull’organizzazione del lavoro: si riferiscono all’obbligo del datore di lavoro di garantire il rientro periodico dei conducenti e al divieto di collegare la retribuzione alla distanza percorsa o alla rapidità della consegna.

    Decreto autotrasporti: La normativa e le implicazioni per le imprese

    Le modifiche introdotte dal decreto correttivo si inseriscono in un contesto più ampio di adeguamento alle normative europee che sono:

    • Direttiva (UE) 2020/1057: disciplina il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, stabilendo criteri per il trattamento retributivo e le condizioni di lavoro.
    • Direttiva delegata (UE) 2024/846: aggiorna il sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto, introducendo nuovi parametri per il calcolo delle infrazioni legate ai tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo.
    • D.Lgs. 27/2023: ha recepito la direttiva (UE) 2020/1057, modificando il D.Lgs. 144/2008 e introducendo nuovi obblighi di controllo e applicazione per le autorità competenti.
    • D.Lgs. 144/2008: ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE, stabilendo le norme minime per l’applicazione delle regolamentazioni sui tempi di guida e di riposo e sull’uso del tachigrafo.

    Implicazioni per le imprese di autotrasporto

    Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle imprese di trasporto su strada, che dovranno adeguarsi a una maggiore vigilanza sui tempi di guida e di riposo e all’uso corretto del tachigrafo. In particolare:

    Maggiori controlli: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà accedere ai dati del sistema di classificazione del rischio, aumentando la probabilità di ispezioni mirate.

    Sanzioni più severe: l’aggiornamento delle infrazioni e la loro classificazione secondo nuovi criteri di gravità comporterà un’applicazione più rigorosa delle sanzioni.

    Necessità di adeguamento: le imprese dovranno garantire una gestione più attenta dei tempi di guida e di riposo e adottare misure per evitare violazioni delle normative sul tachigrafo.

    Decreto autotrasporti: l’approvazione definitiva

    Lo schema di decreto legislativo correttivo al D.Lgs. 27/2023 è stato approvato in via definitiva senza modifiche, come confermato dalla relazione illustrativa trasmessa alle Camere. Le Commissioni IX (Trasporti) e XI (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole con osservazione, suggerendo l’introduzione di una deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o carcasse non destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n), del Regolamento (CE) n. 561/2006.

    Tuttavia, il Governo ha deciso di non modificare il testo dello schema, in quanto la deroga richiesta era già stata introdotta per via amministrativa con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025. 

    Tale decreto ha inserito la fattispecie tra quelle esentate dagli obblighi relativi ai tempi di guida e di riposo (artt. 6-9 Reg. 561/2006) e dall’obbligo del tachigrafo (art. 3, par. 2 Reg. 165/2014), come recepiti nel Codice della Strada (artt. 174 e 179 D.Lgs. 285/1992).

  • Lavoro Dipendente

    Danni da demansionamento: per il risarcimento necessaria la prova

    La recente sentenza n. 11586/2025 della Cassazione ribadisce alcuni principi cardine nel contenzioso  del lavoro in materia di demansionamento del dipendente.

    In sintesi la Suprema Corte afferma che il diritto a un inquadramento superiore e alle relative differenze retributive deve basarsi su un accertamento rigoroso delle mansioni effettivamente svolte.  e che l’attribuzione delle relative  indennità contrattuali non dovrebbe  avvenire in via automatica, ma richiede la prova dei presupposti specifici.

    Il demansionamento  quindi non determina automaticamente un diritto al risarcimento: occorre la prova concreta del pregiudizio subito.

    Inoltre viene chiarito che anche le dimissioni per giusta causa devono essere giustificate da una condotta datoriale.

    Vediamo  meglio i dettagli del caso  e le motivazioni della sentenza.

    Il caso: differenze retributive e contestazioni tra datore e lavoratrice

    La vicenda trae origine dal rapporto di lavoro intercorso tra una lavoratrice e l’impresa edile Violi Srl, presso cui la dipendente aveva svolto mansioni nell’ambito del restauro di beni culturali. In particolare, la lavoratrice rivendicava il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore rispetto a quello formalmente attribuito, lamentando anche un successivo demansionamento.

    La Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l’azienda al pagamento di:

    • € 38.041,40 per differenze retributive, derivanti dal mancato riconoscimento del livello VI del CCNL Edilizia;
    • € 7.487,32 come risarcimento del danno da demansionamento, avvenuto nel periodo tra il 7 novembre 2014 e le dimissioni per giusta causa del 23 gennaio 2015.

    Il datore di lavoro aveva proposto ricorso in Cassazione, articolando ben nove motivi di doglianza, che spaziavano dall’errata valutazione dei fatti alla violazione di specifici articoli del Codice civile e del contratto collettivo.

    La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso del datore di lavoro, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di lavoro subordinato, inquadramento contrattuale e danno da demansionamento.

     – 1. Sull’inquadramento superiore e le differenze retributive

    Con riferimento al riconoscimento del livello VI del CCNL Edilizia – che prevede mansioni di responsabilità, come la direzione tecnica di cantiere – la Cassazione ha confermato l’impostazione seguita dalla Corte d’Appello: è legittimo attribuire l’inquadramento superiore se, come accaduto nel caso di specie, le mansioni effettivamente svolte dalla lavoratrice corrispondono a quelle previste dal livello rivendicato.

    La Corte ha richiamato il c.d. criterio “trifasico” consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30580/2019, Cass. n. 21329/2017), secondo il quale:

    occorre accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore;

    individuare la qualifica prevista dal contratto collettivo;

    verificare la corrispondenza tra mansioni svolte e quelle della qualifica rivendicata.

    In questo quadro, è stata confermata la spettanza delle differenze retributive. Tuttavia, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso del datore, osservando che la Corte d’Appello aveva omesso di considerare che una parte del credito era ancora sub iudice e oggetto di appello,

     – 2. Sull’indennità speciale ex art. 47 CCNL

    La Cassazione ha accolto le censure relative all’indennità speciale prevista dall’art. 47 del CCNL Edilizia. Tale indennità, pari al 25% della retribuzione base, è destinata esclusivamente ai lavoratori in posizione direttiva, esonerati dal rispetto dell’orario di lavoro e con responsabilità nella direzione tecnica o amministrativa.

    Secondo la Corte, l’attribuzione automatica dell’indennità solo sulla base dell’inquadramento nel livello VI è errata: è necessario che la lavoratrice alleghi e dimostri i requisiti specifici richiesti dalla norma contrattuale. Non essendo stati forniti tali elementi probatori, la Corte ha ritenuto fondata l’esclusione dell’indennità.

    Demansionamento, risarcimento e dimissioni per giusta causa

    Un altro punto centrale riguardava il demansionamento subito dalla lavoratrice dopo la revoca dell’incarico di capo cantiere. 

    La Corte d’Appello aveva riconosciuto un risarcimento quantificato in via equitativa, pari alla metà della retribuzione per i circa due mesi di dequalificazione.

    La Cassazione, pur riconoscendo che il demansionamento può generare danni patrimoniali e non patrimoniali (Cass. SS.UU. n. 6572/2006, Cass. n. 12253/2015), ha precisato che:

    1. non basta il solo inadempimento del datore per fondare il diritto al risarcimento;
    2. occorre che il giudice indichi le circostanze concrete che dimostrano il danno effettivamente subito, come la perdita di chance, la lesione della professionalità o altri elementi rilevanti.

    Nel caso specifico, la motivazione della Corte d’Appello era risultata generica, priva di riferimento a dati concreti, e si era limitata a quantificare il danno in modo automatico. Pertanto, la Suprema Corte ha cassato tale parte della sentenza, ordinando un nuovo esame.

    Infine, la Corte ha accolto anche il motivo relativo al riconoscimento dell’indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni per giusta causa (art. 2119 c.c.). È stato evidenziato che il giudice del merito non aveva motivato in modo adeguato la sussistenza di una giusta causa, cioè non aveva chiarito perché il demansionamento fosse tale da giustificare la cessazione immediata del rapporto.

    Riferimenti normativi principali

    Su questo tema di riferimenti normativi da tenere presenti sono:

    • Art. 2103 c.c. (mansioni del lavoratore)
    • Art. 2119 c.c. (dimissioni per giusta causa)
    • Art. 2729 c.c. (presunzioni semplici)
    • Art. 2697 c.c. (onere della prova)
    • Art. 47 CCNL Edilizia Piccola Industria
    • R.D. n. 1955/1923, art. 3, comma 2.

  • Lavoro Dipendente

    Stranieri stagionali: ok ad altro lavoro in attesa del permesso

    Con la Circolare n. 10 del 5 maggio 2025, il Ministero del Lavoro interviene su un tema cruciale per migliaia di lavoratori stranieri in Italia:  la possibilità di iniziare un impiego non stagionale mentre è in corso la procedura di conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato. 

    Il chiarimento nasce da numerose segnalazioni  delle organizzazioni sindacali e agenzie per il lavoro e si pone l’obiettivo di prevenire situazioni di lavoro irregolare e disoccupazione involontaria.

     In sostanza, se un lavoratore extracomunitario ha già presentato domanda di conversione del permesso per lavoro stagionale in uno per lavoro subordinato (a tempo determinato o indeterminato), potrà iniziare a lavorare regolarmente anche prima che lo sportello unico per l’immigrazione si pronunci. 

    L’unica condizione è che la domanda sia stata formalmente presentata e il rapporto di lavoro correttamente comunicato, tramite modello UNILAV o dichiarazione all’INPS.

    Lavoro stagionale e non stagionale stranieri: norma e interpretazione

    La novità si basa sull’estensione interpretativa dell’articolo 5, comma 9-bis del D.Lgs. 286/1998, già applicato in passato anche ad altri casi (come i permessi per motivi familiari). Tale norma consente ai lavoratori di avviare un’attività anche durante l’iter di rilascio o rinnovo del permesso, purché siano rispettati alcuni requisiti: presentazione della domanda entro i termini previsti e disponibilità della ricevuta attestante l’avvio della procedura. 

    Estendendo questa logica anche alle conversioni, il Ministero legittima il diritto del lavoratore a non perdere opportunità occupazionali nell’attesa della decisione sull’istanza. L’interpretazione poggia su principi costituzionali di uguaglianza, diritto al lavoro e ragionevolezza, confermando l’indirizzo di favorire percorsi regolari di inclusione nel mercato del lavoro.

    Stranieri e attività non stagionale: le condizioni per iniziare

    La circolare stabilisce in modo chiaro i presupposti operativi: il lavoratore stagionale può avviare l’attività non stagionale solo se

    • è in possesso della ricevuta della domanda di conversione e se
    •  il nuovo datore di lavoro ha già trasmesso la comunicazione obbligatoria (UNILAV per i subordinati, denuncia INPS per i domestici).

    Non è più necessario attendere la convocazione presso lo sportello unico o il rilascio formale del nuovo permesso: basta il rispetto degli adempimenti iniziali. 

    La misura, inoltre, si applica a prescindere da quote o limiti temporali, grazie alle modifiche introdotte dal decreto-legge 145/2024 (convertito dalla legge 187/2024), che ha escluso le conversioni stagionali dal sistema delle quote. 

    Si tratta di un passo importante per garantire continuità lavorativa e prevenire forme di sfruttamento, in un’ottica di semplificazione e tutela dei diritti dei migranti.