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INAIL le nuove sanzioni dal 1 settembre 2024
Con la Circolare n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024 per omissione e per evasioni contributive.
Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Nuove sanzioni per violazioni contributi Inail
Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti
Omissioni contributive:
- Pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con un tetto del 40%.
- Pagamenti oltre i 120 giorni: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):
- Pagamenti entro il termine fissato: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
- Pagamenti entro 60 giorni: tasso ORP maggiorato di 7,5 punti.
Tetto massimo della sanzione: 40%.
Evasioni contributive:
- Sanzione ordinaria: 30% con un tetto del 60%.
- In caso di regolarizzazione spontanea, si applica la sanzione per omissione (tasso ORP maggiorato di 5,5 o 7,5 punti a seconda dei termini di pagamento).
Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:
- Sanzioni ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.
Incertezze oggettive:
Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.
Sanzioni violazioni INAIL : Tabella di riepilogo
Condotta Data di pagamento Misura sanzione Condizioni Omissione contributiva Entro 120 giorni dalla scadenza Tasso ORP, con tetto del 40% Nessuna Omissione contributiva Oltre 120 giorni Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Nessuna Regolarizzazione spontanea Entro termine fissato Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Regolarizzazione spontanea Entro 60 giorni dal termine fissato Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Evasione contributiva – 30%, con tetto del 60% Nessuna Debiti rilevati d'ufficio Entro termine fissato Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% Prima rata versata in caso di rateizzazione Incertezze oggettive Entro termine fissato Interessi legali Nessuna -
Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 giugno 2024 , in sostituzione di quello del 2016, ha introdotto nuove regole sul pagamento del contributo utile per l'esonero dall'obbligo di assunzione di persone disabili in aziende con lavorazioni ad alto rischio.
Il decreto è entrato in vigore dal 1° ottobre 2024 mentre la principale novità che riguarda in pagamenti online è operativa da ieri 3 ottobre.
Sul tema è stata emanata anche una nota Ministeriale di chiarimenti .
Esonero collocamento obbligatorio: come funziona
Le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
In cambio, è dovuto un contributo economico per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile.
L'esonero deve essere richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. L'autocertificazione richiesta dalla procedura include dati come la base di computo e il numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni pericolose.
Non è possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente.
Esonero collocamento obbligatorio: novita sul pagamento
Il decreto dell'11 giugno ha fissato:
- nuovo importo giornaliero
- modalità di pagamento online.
Nello specifico, mentre il pagamento del contributo doveva essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario, a partire dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta .
Inoltre, il decreto ha aggiornato l'importo del contributo esonerativo, che passa
- da 30,64 euro a
- a 39,21 euro
per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Questo aggiornamento è stato introdotto per adeguare gli importi alle nuove disposizioni economiche.
L'importo convenzionale è fissato a 2.587,86 euro per ogni trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.
Disposizioni transitorie per aziende nuove o già esonerate
Tutti gli utenti interessati , comprese le aziende che già utilizzavano l’esonero prima del nuovo decreto dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, per continuare a beneficiare dell'esonero.
Per i nuovi iscritti iIl primo pagamento coprirà il periodo dal momento dell’esecuzione fino alla fine del trimestre di riferimento. I pagamenti successivi, generati dalla procedura telematica, dovranno essere effettuati entro il 10 del primo mese di ogni nuovo trimestre.
In deroga, per i datori di lavoro già esonerati con le vecchie regole, e che desiderano continuare, la quota trimestrale sarà valida per l’intero trimestre (ottobre-dicembre), ATTENZIONE , le aziende possono anche scegliere di non mantenere la continuità, segnalando tale opzione nell’autocertificazione, con l’esonero che decorre dalla data di presentazione della stessa.
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Comunicazioni Inail: nuova classificazione professioni dal 1 ottobre
INAIL ha comunicato con un avviso sul sito istituzionale che dal 1° ottobre 2024 è operativa la revisione della classificazione delle professioni nella versione CP2021 ai fini della Comunicazione di infortunio, denuncia/comunicazione di infortunio, malattia professionale e silicosi/asbestosi, e certificati di malattia professionale.
I file con le tabelle complete sono allegati anche in fondo all'articolo.
Si ricorda che la classificazione delle professioni curato dall'ISTAT è uno strumento che consente di ricondurre tutte le professioni svolte nel mercato del lavoro in raggruppamenti secondo i criteri di competenza e conoscenza .
L'aggiornamento è stato condotto da un comitato formato da esperti di vari enti Istat, Inapp, Inail, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, Mef, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.
Le novità della classificazione professioni ISTAT 2024 per INAIL
L’Istituto ha provveduto quindi ad aggiornare i propri sistemi informativi per l’adozione della nuova classificazione:
- nei moduli di denuncia degli infortuni e delle malattie professionali e
- nelle procedure.
La nuova classificazione delle professioni CP2021 sarà in vigore a partire dal 1° ottobre 2024 .
Gli utenti che inviano tramite file la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio, le denunce di malattia professionale e di silicosi/asbestosi, devono utilizzare le “Tabelle di decodifica dei dati” dedicate a ciascun servizio online della “Denuncia infortunio”, “Denuncia malattia professionale” o “Comunicazione di infortunio”.
Allegati: -
Calcolo anzianità con contratti a termine: le regole UE
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la Sentenza del 19 settembre 2024 relativa alla Causa C-439/23, ha chiarito un importante aspetto riguardante il computo dell'anzianità di servizio per i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa in forza di contratti a tempo determinato.
Nello specifico si chiarisce l'applicabilità della direttiva europea 1999/70 CE che prevede un calcolo dell'anzianità identico per i lavoratori con contratti a tempo determinato e indeterminato, anche per contratti precedenti l'entrata in vigore della normativa UE.
Ecco i dettagli del caso e la decisione della Corte .
Contratti a termine svolti prima della direttiva UE che impone la parita di trattamento
il caso coinvolgeva un ricercatore che ha lavorato per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con contratti a tempo determinato stipulati prima dell'entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE,e ha ottenuto successivamente un contratto a tempo indeterminato.
La questione giuridica sollevata riguardava il fatto se tali periodi di lavoro , precedenti il recepimento della Direttiva dovessero essere computati nell'anzianità di servizio ai fini retributivi .
La Corte di Giustizia ha esaminato cioè se il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, possa estendersi ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva stessa.
Tale clausola impone che i criteri per il calcolo dell'anzianità di servizio siano identici per i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differente. La Corte ha quindi dovuto stabilire se fosse ammissibile che l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, integralmente svolti prima del recepimento della Direttiva, possa influire sul calcolo della retribuzione nel momento in cui il lavoratore viene assunto con contratto a tempo indeterminato.
Contratti a termine – La decisione della Corte UE
La Corte ha concluso che, pur non essendo possibile applicare la Direttiva in modo retroattivo alle situazioni già definite giudizio prima del suo recepimento, essa deve invece essere applicata agli effetti futuri delle situazioni ancora in corso di giudizio
Di conseguenza, i periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato prima del recepimento della Direttiva devono essere computati nell'anzianità di servizio al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, se non vi sono giustificazioni oggettive per escluderli.
La Corte ha stabilito infatti che escludere tali periodi di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore sarebbe contrario al principio di non discriminazione previsto dall'accordo quadro.
Si riconferma quindi l’importanza di tutelare la parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.
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Diffida amministrativa: per quali violazioni è applicabile?
Con la nota 6774 del 17 settembre 2024 l'INL fornisce l'elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa come pre visto dal D.Lgs. n. 103/2024 e le relative istruzioni .
Viene precisato che art. 6 prevede, fra l’altro, che:
- “l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” mentre nota prot. n. 1357 ha già chiarito che
- “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.
Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.
ATTENZIONE anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.
Verbale di diffida amministrativa
nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso, in allegato alla nota è fornito il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido “(…) a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a 20 giorni dalla data della notificazione” (art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).
Riportiamo le principali violazioni ammesse.
Scarica qui la nota con l'elenco completo
Elenco Illeciti Ammessi
Violazione Norma di riferimento Istituzione e tenuta del LUL Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 Omesse registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Infedeli registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Infedeli registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008 Omesse Comunicazioni – centralinisti telefonici Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113 Omessa esibizione documenti richiesti – consulenti del lavoro Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979 Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007 -
Sgravio vittime di violenza: conguaglio arretrati entro fine settembre
Scade il 30 settembre prossimo la possibilita di recupero delle mensilità pregresse dell'agevolazione riservata alle dipendenti vittime di violenza ( prevista dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 191-192 )
Si tratta delle mensilità da gennaio a maggio 2024 in cui lo sgravio era in vigore ma mancavano le istruzioni Inps per fare domanda .
Ricordiamo che l'agevolazione consiste nell'esonero dal 100% dei contributi previdenziali (esclusi i premi Inail) fino a un massimo di 8.000 euro annui, per le assunzioni effettuate nel triennio 2024-2026, di donne disoccupate:
- vittime di violenza domestica e
- beneficiarie del Reddito di libertà, istituito dall’art. 105-bis del Dl 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.
L’esonero contributivo ha una durata di 24 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato, mentre per le assunzioni a tempo determinato l’agevolazione è concessa fino a 12 mesi. Infine, nel caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato l’esonero spetta per 18 mesi a partire dalla data di trasformazione.
Il messaggio INPS n. 2239 del 14 giugno 2024 ha stabilito che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> nei flussi Uniemens relativi ai mesi da gennaio a maggio 2024 possa avvenire esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza di giugno, luglio e agosto 2024 (quest'ultimo da trasmettere entro il 30 settembre 2024). Diversamente, i datori di lavoro aventi diritto al beneficio ma che hanno sospeso o cessato l'attività dovranno utilizzare la procedura di regolarizzazione (UniEmens/vig).
Sgravio vittime violenza: esposizione in Uniemens – Datori non agricoli
I datori di lavoro non agricoli autorizzati devono valorizzare, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>, a decorrere dal mese di competenza giugno 2024, con i seguenti elementi:
- – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ERLI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni articolo 1, commi da 191 a 193, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
- – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> venga indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".
Nel caso delle agenzie di somministrazione relativamente alla posizione per le lavoratrici assunte per essere impegnate presso l’utilizzatore (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la data di assunzione/trasformazione e al relativo attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo", deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;
- – nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- – nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
Si sottolinea che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato .
Come detto la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (da gennaio 2024 a maggio 2024), può essere effettuata esclusivamente nei flussi UniEmens di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2024.
Sgravio vittime violenza: esposizione in -PosAgri – del flusso UniEmens
ATTENZIONE per i datori di lavoro agricolo Il codice agevolazione “VR” poteva essere utilizzato per recuperare l’esonero relativo ai mesi di gennaio, febbraio, marzo 2024, nella competenza di giugno 2024 da inviare entro il secondo periodo di trasmissione 2024 (31 agosto 2024).
I datori di lavoro agricoli potranno verificare l’attribuzione del codice Agevolazione “VL” e “VR” nel Cassetto previdenziale del contribuente.
Per ulteriori dettagli anche per l'esposizione nelle liste POSPA si rimanda al testo del messaggio INPS.
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Costo medio orario servizi vigilanza e sicurezza 2024
Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il decreto direttoriale 50 del 8 agosto 2024, riguardante la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dei settori vigilanza privata e servizi di sicurezza, sulla base del verbale di accordo del 30 maggio 2023 e l’ulteriore accordo del 16 febbraio 2024, sottoscritti rispettivamente da A.N.I.V.P., ASSIV, UNIV, CONFCOOPERATIVE-LAVORO e SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE e SERVIZI, AGCI SERVIZI in rappresentanza dei datori di lavoro e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS in rappresentanza dei lavoratori.
Vengono fornite in particolare le tabelle:
- per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, che decorrono dai mesi di :giugno 2023, giugno 2024, giugno 2025, dicembre 2025, aprile 2026 e dicembre 2026.
- mentre per i dipendenti da istituti di servizi di sicurezza la decorrenza è dai mesi di : gennaio 2024, luglio 2024, ottobre 2024, gennaio 2025, luglio 2025, dicembre 2025, aprile 2026 e dicembre 2026.
Il costo è definito in tabelle distinte per tecnici e amministrativi.
Si sottolinea che il costo del lavoro è suscettibile di eventuali oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce;
- oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, etc.);
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.