• Lavoro Dipendente

    Partecipazione dei lavoratori in azienda: legge in Gazzetta

    Il Senato ha approvato il 14 maggio 2025 in via definitiva il disegno di legge n. 1407, che introduce un quadro normativo organico per promuovere la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese. Il provvedimento proposto dalla CISL , mira a dare attuazione concreta all’articolo 46 della Costituzione italiana, che prevede il diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende. 

    La legge 76 del 15 maggio 2025" Disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese"  è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale Serie generale n. 120  del 26 maggio ed entrerà in vigore il 10 giugno p.v.

    Il nuovo impianto normativo si propone di rafforzare la coesione tra datori di lavoro e dipendenti, valorizzare il lavoro anche in chiave sociale ed economica, favorire la democrazia economica e sostenere la sostenibilità d’impresa.

    Vediamo i contenuti in sintesi.

    Legge 76 2025 partecipazione dei lavoratori: obiettivi e principi

    Le forme di partecipazione previste sono quattro: gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva. 

    Ognuna ha caratteristiche e ambiti di applicazione specifici, disciplinati secondo criteri di flessibilità e compatibilità con la struttura societaria dell’impresa. 

    ll testo riconosce un ruolo centrale ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali, che diventano il veicolo privilegiato per introdurre e regolare le diverse modalità di partecipazione. 

    Anche gli enti bilaterali – organismi paritetici costituiti da rappresentanze sindacali datoriali e dei lavoratori – possono svolgere un ruolo rilevante, soprattutto nelle imprese di dimensioni ridotte.

    Partecipazione gestionale ed economica dei lavoratori: i vantaggi fiscali

    Nel campo della partecipazione gestionale, il disegno di legge distingue tra i diversi modelli di governance societaria:

    • Nelle società con struttura dualistica (con Consiglio di gestione e Consiglio di sorveglianza), è possibile includere rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di sorveglianza, a condizione che ciò sia previsto dallo statuto e disciplinato dai contratti collettivi. 
    • Analogamente, nelle società con modello tradizionale o monistico, i lavoratori possono essere rappresentati nel Consiglio di amministrazione e, se previsto, anche nel Comitato per il controllo sulla gestione. Gli amministratori designati devono essere indipendenti, qualificati e rispettare precisi criteri di onorabilità e professionalità.

    La partecipazione economica e finanziaria si concretizza, invece, nella distribuzione agli stessi lavoratori di una quota degli utili d’impresa o nell’adozione di piani di azionariato. In particolare, per il solo anno 2025, se almeno il 10% degli utili viene distribuito ai lavoratori sulla base di un contratto collettivo, la quota soggetta a imposta sostitutiva potrà arrivare fino a 5.000 euro lordi (anziché 3.000 euro). Inoltre, sempre nel 2025, i dividendi derivanti da azioni assegnate ai lavoratori in sostituzione di premi di risultato – per un massimo di 1.500 euro annui – godranno di un’esenzione IRPEF pari al 50%.

    Queste misure fiscali hanno l’obiettivo di incentivare il coinvolgimento diretto dei dipendenti nei risultati aziendali, promuovendo la fidelizzazione e il senso di appartenenza, con ricadute positive sulla produttività e sulla competitività.

    Tipo di incentivo Descrizione Importo massimo agevolato Agevolazione fiscale Riferimento normativo
    Distribuzione di utili ai lavoratori Distribuzione di almeno il 10% degli utili aziendali ai dipendenti tramite contratti collettivi 5.000 € lordi Imposta sostitutiva sui premi di risultato entro tale soglia Art. 5, Ddl 1407
    Azioni in sostituzione dei premi di risultato Attribuzione di azioni ai dipendenti in sostituzione dei premi di risultato 1.500 € annui Esenzione IRPEF del 50% sui dividendi ricevuti Art. 6, Ddl 1407

    Partecipazione organizzativa e consultiva: il ruolo delle commissioni paritetiche

    La legge prevede anche la partecipazione organizzativa, che si attua attraverso strumenti interni di dialogo e proposta. 

    Le imprese potranno istituire commissioni paritetiche composte da rappresentanti aziendali e dei lavoratori in pari numero. Queste commissioni saranno incaricate di elaborare proposte per migliorare prodotti, processi, servizi e condizioni lavorative. Nei contratti aziendali potranno essere individuate figure specifiche con compiti di promozione in settori come la formazione, il welfare, la qualità del lavoro, le politiche retributive, la genitorialità, la diversità e l’inclusione. Le imprese con meno di 35 dipendenti potranno avvalersi del supporto degli enti bilaterali per attivare forme di partecipazione simili.

    La partecipazione consultiva, invece, si realizza principalmente all’interno delle stesse commissioni paritetiche. I rappresentanti sindacali (unitari o aziendali) o, in loro assenza, i delegati dei lavoratori possono essere consultati preventivamente sulle decisioni aziendali rilevanti. La consultazione avviene in tempi certi (entro 5 giorni dalla convocazione e con termine massimo di 10 giorni) e può portare alla formulazione di pareri scritti. Il datore di lavoro, entro 30 giorni, deve comunicare l’esito della consultazione e motivare eventuali decisioni difformi rispetto ai suggerimenti ricevuti.

    Commissione nazionale e formazione preventiva dei lavoratori

    In caso di controversie, le parti potranno  rivolgersi a una nuova Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori che sarà istituita presso il CNEL.

    Questa Commissione avrà compiti 

    • Monitorare l'attuazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori.
    • Fornire pareri interpretativi e di indirizzo.
    • Proporre misure correttive in caso di violazioni delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori.

    Secondo quanto previsto dalla legge, la Commissione sarà composta da:

    • Un rappresentante del CNEL.
    • Un rappresentante del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
    • Tre esperti in diritto del lavoro, relazioni industriali o gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
    • Dodici membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nel CNEL. ai componenti della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti, e il CNEL provvede al suo funzionamento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

    Infine, la legge stabilisce obblighi formativi per i rappresentanti dei lavoratori coinvolti nelle commissioni o negli organi societari: almeno 10 ore annue, finanziabili tramite enti bilaterali, fondi interprofessionali o il Fondo Nuove Competenze.

  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro 2025 per cultura, turismo e sport: decreto e tabelle

    E' stato pubblicato il 20 maggio sul sito istituzionale del ministero del lavoro, sezione Pubblicità legale, il decreto ministeriale 39 del 19.5.2025 , emanato dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali , che definisce il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero a partire da marzo 2023. 

    Di seguito una sintesi dei contenuti principali.

    Contesto normativo

    Il provvedimento si basa su una serie di riferimenti normativi fondamentali, tra cui:

    • D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), art. 41, comma 13, che attribuisce al Ministero il compito di determinare annualmente i costi del lavoro.
    • D.lgs. 81/2008 ( Testo Unico su salute e sicurezza sul lavoro).
    • Normative in materia di IRAP, previdenza, assistenza e incentivi all’occupazione.
    • Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 dicembre 2022 per i lavoratori del settore, firmato da FEDERCULTURE e le sigle sindacali F.P. CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA.

    l'Art. 1 – Determinazione del costo del lavoro , stabilisce che:

    Il costo medio orario del lavoro per i dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero è valido dal mese di marzo 2023.

    I dati si basano sulle tabelle allegate, che sono parte integrante del decreto.

    All'Art. 2  sono precisate le variazioni ammissibili.

    Il costo del lavoro può variare in funzione di:

    • Benefici contributivi o fiscali previsti dalla normativa;
    • Oneri aziendali derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
    • Costi di salute e sicurezza (d.lgs. 81/2008);
    • Incentivi tecnici legati ad appalti e concessioni.

    Finalita e contenuto tecnico – le tabelle

    Le tabelle allegate  a  pagina 4 del decreto riportano in dettaglio i valori per il calcolo del costo medio orario annuo, suddiviso per livelli e fasce retributive (I, II, III Fascia e Quadri).

    Gli importi tengono conto di:

    • Retribuzione base, EGR, EAR e indennità di funzione
    • Oneri aggiuntivi: festività, tredicesima, quattordicesima, domeniche retribuite
    • Oneri previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL)
    • Altri oneri: TFR, DPI, assistenza sanitaria, previdenza complementare

    Esempi di costo medio orario:

    • Livello I, I fascia: € 19,07/ora
    • Livello VII, III fascia: € 35,41/ora
    • Quadri: fino a € 44,56/ora

    Sono riportati anche i valori per contratti a tempo determinato e con orario distribuito su 6 giorni/settimana.

    Scarica qui il file integrale delle tabelle anche per il part time.

    costo medio orario del lavoro cultura e sport: tabella di sintesi

    Costo Medio Orario

    Fascia Livello Costo Medio Orario
    I Fascia I 19,07 €
    I Fascia II 19,36 €
    I Fascia III 20,06 €
    I Fascia IV 20,41 €
    I Fascia V 21,57 €
    I Fascia VI 22,20 €
    I Fascia VII 22,64 €
    II Fascia I 21,77 €
    II Fascia II 22,63 €
    II Fascia III 23,25 €
    II Fascia IV 24,07 €
    II Fascia V 24,70 €
    II Fascia VI 24,15 €
    III Fascia I 25,40 €
    III Fascia II 26,47 €
    III Fascia III 29,09 €
    III Fascia IV 30,52 €
    III Fascia V 31,18 €
    Quadri 35,41 €

  • Lavoro Dipendente

    Contributi figurativi aspettativa per part time: l’INPS cambia rotta

    Con il messaggio n. 1606 del 21 maggio 2025, l’INPS ha chiarito un aspetto importante riguardante  la contribuzione previdenziale per i lavoratori part time, in aspettativa per motivi sindacali o politici.

     In particolare, l’Istituto chiarisce che superando l'interpretazione fornita in passato,  questi lavoratori possono ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa, cioè di contributi utili per la pensione anche se non versati direttamente, anche quando durante l’aspettativa svolgono un altro lavoro part time, presso partiti politici o sindacati. 

    Il chiarimento nasce dalla necessità di interpretare in modo più moderno e flessibile l’articolo 31 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970), tenendo conto anche dei cambiamenti giurisprudenziali intervenuti negli anni.

    Contributi per part time in aspettativa istruzioni attuali per il doppio accredito

    Secondo la nuova interpretazione dell’INPS, è possibile sommare due tipi di contributi: 

    • da un lato quelli figurativi relativi al lavoro part time da cui il dipendente è in aspettativa sindacale o politica, e dall’altro 
    • quelli obbligatori versati per l’attività part time svolta nello stesso periodo con un altro datore di lavoro (ad esempio lo stesso  sindacato o partito per cui svolgono il mandato). 

    Questo doppio accredito è ammesso a condizione che non ci sia sovrapposizione tra le due coperture previdenziali e che non venga superata la durata massima dell’orario lavorativo previsto per legge.

    L’INPS ha chiarito che questa regola si applica a tutte le gestioni pensionistiche e riguarda anche le richieste ancora in fase di valutazione alla data del 21 maggio 2025, data di pubblicazione del messaggio. 

    Questo significa che i lavoratori coinvolti potranno ottenere il riconoscimento dei contributi figurativi anche per il passato, se la loro situazione rientra nei nuovi criteri stabiliti.

    Contributi e aspettativa: le indicazioni precedenti valide per il tempo pieno

    In passato l’INPS aveva adottato una posizione più rigida, illustrata nel messaggio 55 2008 : si escludeva il diritto ai contributi figurativi per i lavoratori in aspettativa sindacale o politica se svolgevano qualsiasi altra attività lavorativa, anche occasionale o a progetto. 

    L’unica eccezione riguardava le situazioni in cui il lavoratore fosse iscritto contemporaneamente a più gestioni previdenziali per attività diverse, purché il lavoro principale da cui era in aspettativa fosse effettivamente sospeso.

    Ora però, anche a seguito di alcune sentenze della Corte di Cassazione (n. 23615/2013 e n. 19695/2016), si riconosce che è possibile avere contemporaneamente un incarico sindacale e un lavoro subordinato a tempo parziale presso lo stesso sindacato.

    L’INPS ha quindi aggiornato le sue istruzioni per evitare che i lavoratori part time che fanno attività sindacale o politica subiscano un danno nel calcolo della loro pensione. 

    Le precedenti  regole del messaggio 55/2008 restano valide solo per i lavoratori a tempo pieno in aspettativa che svolgano altri lavori durante quel periodo.

  • Lavoro Dipendente

    Legge vittime cedimenti stradali: previsto il collocamento obbligatorio

    La Legge 15 aprile 2025, n. 63, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025, intitolata “Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale”.

    La legge mira a riconoscere benefici alle vittime di eventi dannosi causati da cedimenti di infrastrutture stradali o autostradali di rilievo nazionale, in coerenza con il principio solidaristico sancito dall'articolo 2 della Costituzione.

    Vediamo  meglio i beneficiari e le varie misure in concreto.

    Legge 63 2025: finalità e beneficiari

    La legge prevede in primo luogo l'istituzione di un fondo  presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2025 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, destinato a iniziative di solidarietà in favore dei familiari delle vittime. 

    • Beneficiari: hanno diritto ai benefici il coniuge, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle della persona deceduta, nonché l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente legata da relazione affettiva. Inoltre, sono inclusi i parenti o affini fiscalmente a carico della persona deceduta nei tre anni precedenti l'evento e chiunque subisca un'invalidità permanente superiore al 50% a causa delle lesioni riportate. 
    • Esclusioni: sono esclusi dai benefici coloro che abbiano concorso alla produzione degli eventi dannosi o alla commissione di reati a questi connessi. 

    Gli eventi dannosi verificatisi tra il 13 agosto 2018 e la data di entrata in vigore della legge saranno individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Gli eventi successivi saranno individuati con decreti da adottare entro trenta giorni dall'evento stesso.

    Legge 63 2025: i benefici previsti

    Le risorse del fondo sono destinate in particolare a:

    • Speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime L'elargizione è cumulabile con eventuali risarcimenti spettanti a qualunque titolo, compresi i risarcimenti a titolo di danno non patrimoniale.
    • Ulteriori iniziative di solidarietà sociale, come misure integrative di sostegno al reddito per famiglie in condizioni di bisogno

    Inoltre:

    •  i soggetti beneficiari godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.
    • È autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dal 2025 per la concessione di borse di studio riservate agli orfani e ai figli delle vittime per ogni anno di scuola primaria e secondaria, di primo e di secondo grado, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale.
    • Può essere concessa la cittadinanza italiana allo straniero coniuge, all'altra parte dell'unione civile, alla persona stabilmente convivente, nonché ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle delle vittime, di cittadinanza diversa da quella italiana e regolarmente residenti in Italia al momento del decesso, se residenti legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni al momento della concessione della cittadinanza.

  • Lavoro Dipendente

    Codici ATECO 2025: INPS da il via all’adeguamento automatico

    Con la Circolare n. 71 del 31 marzo 2025 INPS  ha annunciato l'adozione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, predisposta dall'ISTAT, a partire dal 1° aprile 2025. Con il Messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025, INPS  comunica che è partito l’aggiornamento automatico delle matricole aziendali  per tutte le aziende già iscritte al 1° aprile 2025. 

    Si ricorda che la classificazione ATECO, che rappresenta la versione italiana della nomenclatura europea NACE, è stata aggiornata per riflettere meglio i cambiamenti nella realtà economica nazionale. L'aggiornamento riguarda i codici ATECO a 5 e 6 cifre, in coerenza con la classificazione NACE vigente.

    La circolare prevede anche l'aggiornamento del "Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali"

    Leggi per maggiori dettagli Nuovi codici ATECO 2025 operativi dal 1 aprile 

    Codici ATECO 2025 nuove iscrizioni e variazioni

    L'INPS adotta l'ATECO 2025 nei propri sistemi informativi per classificare le attività economiche dei datori di lavoro, utilizzando un documento di transcodifica fornito dall'ISTAT per garantire la corrispondenza tra i vecchi e i nuovi codici. 

    Le nuove iscrizioni aziendali dal 1° aprile 2025 devono indicare il codice ATECO 2025, mentre per le aziende già esistenti l'Istituto provvederà progressivamente ad aggiornare i codici. 

    ATTENZIONE Nel caso in cui un datore di lavoro disponga solo del codice ATECO 2007 al momento dell'iscrizione, la procedura permette di inserire tale codice, proponendo automaticamente il corrispondente codice ATECO 2025. Questo si applica, ad esempio, alle imprese costituite prima del 1° aprile 2025 che assumono dipendenti successivamente, senza aver ancora ricevuto il nuovo codice ATECO 2025 dalla CCIAA.

    È stato istituito  inoltre un nuovo codice statistico contributivo (CSC) 70713 per le attività di consulenza, con le stesse caratteristiche del CSC 70708

     Per le richieste di variazione contributiva, verrà attribuito provvisoriamente un codice ATECO 2025 basato sul codice ATECO 2007 presente nell'archivio, soggetto a consolidamento una volta completata la fase di riattribuzione.

    Per la Gestione separata, i committenti dovranno utilizzare il codice ATECO 2025 nei flussi UniEmens trasmessi dal 1° aprile 2025.

    Per i soggetti già presenti, la classificazione attuale rimarrà valida fino a eventuali variazioni o ricodifiche. ATTENZIONE Per artigiani e commercianti, l'aggiornamento delle procedure per l'acquisizione dei codici ATECO 2025 sarà comunicato in seguito.

    ATECO 2025 al via l’aggiornamento automatico per aziende già attive

    Con il Messaggio n. 1471 del 13 maggio 2025, INPS comunica che è partito l’aggiornamento automatico dell’ATECO per tutte le aziende già iscritte al 1° aprile 2025, in stato “Attiva” o “Riattivata”.

    La conversione viene eseguita ogni giorno, e ogni azienda riceve notifica via PEC con:

    • nuovo codice ATECO 2025
    • nuovo codice statistico contributivo (CSC)

    Come sapere se è stata fatta la conversione?

    Gli intermediari abilitati ricevono un report settimanale con le matricole aggiornate, il nuovo codice ATECO e il CSC.

    Se il codice non è corretto?

    Il datore di lavoro può inviare richiesta di rettifica tramite il Cassetto Previdenziale del Contribuente, sezione “Attribuzione codice ATECO 2025”, allegando:

    • visura camerale
    • statuto
    • altri documenti utili

    Attenzione alle matricole sospese o riattivate

    Le matricole sospese riceveranno il codice ATECO 2025 al momento della riattivazione.

    L’operatore di sede INPS:

    1. accede alla procedura “Iscrizione e Variazione Azienda”
    2. registra i dati per l’assegnazione automatica dell’ATECO 2025
    3. invia comunicazione tramite PEC al datore o all’intermediario

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento e comporto: la Cassazione conferma l’obbligo di preavviso

    Il periodo di comporto è il tempo massimo durante il quale il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto. Superato tale periodo, il datore può legittimamente procedere al licenziamento. Il riferimento normativo è l’articolo 2110 del Codice Civile, ma le concrete modalità applicative – come la durata del comporto o eventuali obblighi di comunicazione – sono spesso stabilite dai contratti collettivi.

    Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 12293 del 9 maggio 2025, la questione centrale riguarda proprio l’interpretazione di una clausola del CCNL Industria Calzature e le conseguenze della sua violazione nel contesto di un licenziamento per superamento del comporto.

    Il fatto: assenza per malattia e licenziamento oltre il termine di comporto

    Una società aveva licenziato un dipendente dopo il superamento del periodo massimo di comporto previsto dal contratto collettivo, fissato a 13 mesi di assenza nel triennio. Tuttavia, il CCNL applicabile – all’art. 58, lett. B) – impone al datore l’obbligo di informare il lavoratore almeno un mese prima della scadenza di tale periodo.

    Nel caso specifico, tale comunicazione era stata omessa o effettuata tardivamente, ossia dopo la scadenza del comporto. 

    La Corte d’Appello di Venezia aveva già riconosciuto l’illegittimità del licenziamento, e la Cassazione ha confermato l’interpretazione, sottolineando che l’avviso deve precedere la scadenza per essere valido.

    La Corte ha ribadito che la funzione della comunicazione prevista dal contratto collettivo non è meramente informativa, ma ha natura sostanziale: serve a mettere il lavoratore nella condizione di valutare soluzioni alternative, come il ricorso a ferie residue o aspettativa, e a tutelare il proprio rapporto di lavoro. 

    Una comunicazione tardiva – come nel caso in esame – equivale a una mancata comunicazione, vanificando la funzione garantista della norma contrattuale. 

    Ne consegue che il rispetto del termine è essenziale. 

    Il contratto collettivo, in questo caso, non solo disciplina la durata del comporto, ma impone una procedura a tutela del lavoratore, che condiziona la legittimità del recesso datoriale. L’omissione o il ritardo sono da considerarsi violazioni gravi, con impatto diretto sulla validità del licenziamento. 

    La Cassazione ha respinto la tesi della società secondo cui la finalità della norma fosse puramente contabile, ossia permettere al lavoratore di verificare la correttezza dei conteggi sulle assenze. Ha invece valorizzato la ratio garantista della previsione pattizia, che deve essere rispettata per intero, non solo nella forma ma anche nei tempi. 

    Impugnazione del licenziamento e impatto sulle sanzioni

    Un ulteriore aspetto da sottolineare nella sentenza è il fatto che, pur  riconoscendo l’illegittimità del licenziamento, il lavoratore non aveva impugnato la decisione nella parte relativa alla tipologia di tutela applicabile.

    Di conseguenza, la Corte ha confermato la condanna al pagamento di una indennità pari a 20 mensilità, senza disporre la reintegrazione nel posto di lavoro. Questo passaggio evidenzia un aspetto procedurale rilevante: l’ampiezza della tutela applicabile dipende anche dalle impugnazioni proposte. In assenza di un ricorso incidentale specifico da parte del lavoratore, resta ferma la pronuncia di secondo grado, che aveva optato per la tutela indennitaria.

  • Lavoro Dipendente

    Autotrasporto, decreto approvato in via definitiva: le novità

    Il Governo aveva approvato invia preliminare  a marzo 2025  un decreto legislativo che modifica il D.Lgs. 23 febbraio 2023, n. 27, attuativo della direttiva (UE) 2020/1057 sul distacco dei conducenti nel trasporto su strada. Tra le novità, l’accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio per gli ispettori del lavoro e l’aggiornamento delle infrazioni al tachigrafo e ai tempi di guida e riposo, in linea con la direttiva delegata (UE) 2024/846. 

    Nel  consiglio dei ministri il provvedimento è stato approvato in via definitiva , dopo l'esame delle commissioni parlamentari, sena modifiche di rilievo.

    Vediamo maggiori dettagli.

    Decreto autotrasporti: Classificazione rischi – utilizzo del tachigrafo

    Il decreto legislativo introduce due principali modifiche all'articolo 2 del D.Lgs. 27/2023, che a sua volta ha aggiornato il D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144.

    • Estensione dell'accesso ai dati del sistema di classificazione del rischio:

    Viene ampliato l’accesso ai dati contenuti nel sistema nazionale di classificazione del rischio, consentendone la consultazione anche agli ispettori del lavoro.

    Questa modifica permette all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) di pianificare le proprie attività ispettive con maggiore precisione, basandosi sul rischio attribuito alle imprese di trasporto.   L’iniziativa si inserisce nel quadro delle linee strategiche nazionali di controllo su strada e nei locali delle imprese, come previsto dall’Organismo di coordinamento intracomunitario.

    • Tempi guida e utilizzo tachigrafo: sostituzione dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008:

    L’allegato III, che elenca le infrazioni relative ai tempi di guida, di riposo e all’utilizzo del tachigrafo, viene aggiornato per riflettere le modifiche introdotte dalla direttiva delegata (UE) 2024/846.  Le infrazioni vengono classificate con nuovi criteri di gravità, garantendo maggiore uniformità con gli standard europei e aumentando l’efficacia delle sanzioni.

    Il decreto correttivo prevede che le nuove disposizioni entrino in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Inoltre, il decreto include una clausola di invarianza finanziaria, secondo la quale l’attuazione delle nuove norme non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti dovranno provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse già disponibili.

    Decreto autotrasporti: Distacco conducenti e classificazione infrazioni

    Il decreto correttivo non introduce modifiche sostanziali alle norme sul distacco dei conducenti, già disciplinate dal D.Lgs. 27/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2020/1057. Tuttavia, le nuove disposizioni rafforzano il quadro normativo complessivo, migliorando i controlli e l’accesso ai dati da parte delle autorità ispettive.

    Le imprese di autotrasporto devono comunque rispettare i requisiti già previsti, tra cui:

    • La comunicazione preventiva del distacco tramite il sistema IMI;
    • L’applicazione delle condizioni di lavoro del paese ospitante per i conducenti distaccati;
    • L’obbligo di conservazione e presentazione della documentazione relativa al distacco in caso di controlli.

    Infine , come detto, uno degli aspetti più rilevanti del decreto correttivo è l’aggiornamento dell’allegato III del D.Lgs. 144/2008. 

    Le infrazioni vengono suddivise in diverse categorie:

    • Infrazioni sui tempi di guida: riguardano il superamento del periodo massimo di guida giornaliero e settimanale, nonché il mancato rispetto delle pause obbligatorie.
    • Infrazioni sui tempi di riposo: includono la riduzione irregolare dei riposi giornalieri e settimanali, il mancato rispetto della compensazione per i riposi ridotti e il riposo effettuato a bordo del veicolo.
    • Infrazioni relative al tachigrafo: comprendono l’uso scorretto dell’apparecchio, la manomissione dei dati registrati e il mancato rispetto dell’obbligo di conservazione delle registrazioni.
    • Infrazioni sull’organizzazione del lavoro: si riferiscono all’obbligo del datore di lavoro di garantire il rientro periodico dei conducenti e al divieto di collegare la retribuzione alla distanza percorsa o alla rapidità della consegna.

    Decreto autotrasporti: La normativa e le implicazioni per le imprese

    Le modifiche introdotte dal decreto correttivo si inseriscono in un contesto più ampio di adeguamento alle normative europee che sono:

    • Direttiva (UE) 2020/1057: disciplina il distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada, stabilendo criteri per il trattamento retributivo e le condizioni di lavoro.
    • Direttiva delegata (UE) 2024/846: aggiorna il sistema di classificazione del rischio per le imprese di autotrasporto, introducendo nuovi parametri per il calcolo delle infrazioni legate ai tempi di guida e di riposo e all’uso del tachigrafo.
    • D.Lgs. 27/2023: ha recepito la direttiva (UE) 2020/1057, modificando il D.Lgs. 144/2008 e introducendo nuovi obblighi di controllo e applicazione per le autorità competenti.
    • D.Lgs. 144/2008: ha dato attuazione alla direttiva 2006/22/CE, stabilendo le norme minime per l’applicazione delle regolamentazioni sui tempi di guida e di riposo e sull’uso del tachigrafo.

    Implicazioni per le imprese di autotrasporto

    Le nuove disposizioni avranno un impatto significativo sulle imprese di trasporto su strada, che dovranno adeguarsi a una maggiore vigilanza sui tempi di guida e di riposo e all’uso corretto del tachigrafo. In particolare:

    Maggiori controlli: l’Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà accedere ai dati del sistema di classificazione del rischio, aumentando la probabilità di ispezioni mirate.

    Sanzioni più severe: l’aggiornamento delle infrazioni e la loro classificazione secondo nuovi criteri di gravità comporterà un’applicazione più rigorosa delle sanzioni.

    Necessità di adeguamento: le imprese dovranno garantire una gestione più attenta dei tempi di guida e di riposo e adottare misure per evitare violazioni delle normative sul tachigrafo.

    Decreto autotrasporti: l’approvazione definitiva

    Lo schema di decreto legislativo correttivo al D.Lgs. 27/2023 è stato approvato in via definitiva senza modifiche, come confermato dalla relazione illustrativa trasmessa alle Camere. Le Commissioni IX (Trasporti) e XI (Lavoro) della Camera avevano espresso parere favorevole con osservazione, suggerendo l’introduzione di una deroga ai tempi di guida e riposo per i veicoli adibiti al trasporto di rifiuti di animali o carcasse non destinate al consumo umano, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. n), del Regolamento (CE) n. 561/2006.

    Tuttavia, il Governo ha deciso di non modificare il testo dello schema, in quanto la deroga richiesta era già stata introdotta per via amministrativa con il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 aprile 2025. 

    Tale decreto ha inserito la fattispecie tra quelle esentate dagli obblighi relativi ai tempi di guida e di riposo (artt. 6-9 Reg. 561/2006) e dall’obbligo del tachigrafo (art. 3, par. 2 Reg. 165/2014), come recepiti nel Codice della Strada (artt. 174 e 179 D.Lgs. 285/1992).