• Lavoro Dipendente

    Accordi aziendali su contratti a termine: la Cassazione chiarisce

    La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, con sentenza n. 3353 del 10 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso proposto da un lavoratore contro la società datrice di lavoro confermando la decisione della Corte d'Appello di Campobasso che, a sua volta, aveva avallato il rigetto operato in primo grado dal Tribunale.

    Il ricorrente aveva impugnato due contratti di lavoro a tempo determinato e di natura intermittente stipulati con la società resistente, sostenendo la loro nullità e chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato o, in subordine, part-time indeterminato. 

    La Corte d'Appello aveva ritenuto legittimi tali contratti,  effettuati sulla base di  accordi aziendali qualificabili come "accordi di prossimità", ai sensi dell'art. 8 del D.L. 138/2011, e finalizzati all'incremento dell'occupazione e della competitività aziendale.

     Vediamo le motivazioni delle sentenze di merito.

    Accordi di prossimità: le motivazioni della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha esaminato i dieci motivi di ricorso proposti dal lavoratore, rigettandoli per le seguenti ragioni:

    • Legittimità degli accordi di prossimità: la Corte ha ribadito la validità degli accordi aziendali in quanto conformi ai requisiti normativi, sottoscritti da organizzazioni sindacali operanti in azienda e finalizzati a obiettivi collettivi, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27806/2023; Cass. n. 33131/2021).
    • In particolare la Corte ha escluso che l'accordo aziendale necessitasse di un'esplicita menzione dell'art. 8 del D.L. 138/2011,  come segnalato nel ricorso,  ritenendo  invece del tutto sufficiente il riferimento alle finalità di incremento occupazionale e competitività previsti nel CCNL di riferimento.
    • Onere della prova: il ricorrente ha lamentato un'errata attribuzione dell'onere probatorio in relazione alla legittimità dell'accordo e della rappresentatività sindacale. La Corte ha chiarito che l'onere di dimostrare la non rappresentatività sindacale non spettava al lavoratore, in quanto la legittimità degli accordi risultava per tabulas dai documenti prodotti in giudizio.
    • Pubblicità e conoscibilità dell'accordo: la sentenza ha accertato che gli accordi aziendali erano stati adeguatamente pubblicizzati e richiamati nei contratti individuali di lavoro, garantendo così la conoscibilità da parte del ricorrente.
    • Deroghe al contratto intermittente: la Corte ha ritenuto che l'accordo aziendale potesse validamente derogare alla disciplina generale del lavoro intermittente, compresi i limiti di età e il numero di giornate lavorative, come consentito dall'art. 8 del D.L. 138/2011.
    • Utilizzo improprio del fatto notorio: il ricorrente ha contestato la correlazione tra oscillazioni della produzione e variazioni della movimentazione della merce, sostenendo che la Corte d'Appello avesse introdotto elementi non provati. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che tale affermazione costituisse un mero ragionamento logico e non una indebita assunzione di fatto notorio.
    • Criteri di selezione dei lavoratori intermittenti: il ricorrente ha lamentato l'assenza di criteri oggettivi nella scelta dei lavoratori assunti con contratti intermittenti. La Corte ha respinto tale motivo, ritenendo che non vi fosse alcun obbligo normativo di definire criteri specifici.
    • Omessa pronuncia su aspetti retributivi: la Corte ha ritenuto infondata la censura riguardante una presunta violazione dell'art. 36 Cost., in quanto il rispetto dei minimi retributivi contrattuali era stato accertato e il ricorrente non aveva fornito elementi a sostegno della propria doglianza.
    • Errata valutazione della documentazione probatoria: il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'Appello avesse ignorato prove orali e documentali dimostranti che l'accordo aziendale non si applicava agli addetti alla logistica. Tuttavia, la Cassazione ha confermato la decisione di merito, ritenendo che l'accordo avesse efficacia erga omnes e comprendesse anche i lavoratori della logistica.
    • Contestazione sulla produzione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): il ricorrente ha lamentato irregolarità nella produzione del DVR, ma la Corte ha ritenuto che la documentazione fosse stata depositata in modo conforme e che il ricorrente avesse avuto la possibilità di esaminarla e contestarla in giudizio.

    In conclusione la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della società resistente, 

    La sentenza conferma l'orientamento secondo cui gli accordi di prossimità possono derogare alla disciplina generale, purché rispettino nella sostanza i criteri normativi e siano finalizzati a obiettivi collettivi legittimi, anche in assenza di riferimenti normativi espliciti.

  • Lavoro Dipendente

    Autoliquidazione INAIL 2025 dichiarazione in scadenza

    Inail ha pubblicato il 23 dicembre 2024 la circolare 46 di istruzioni per l'autoliquidazione per la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e la misura della riduzione per il 2025 per i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93 e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura.

    Si ricorda che con l'istruzione operativa del 4 dicembre 2024  era stato comunicato che i servizi online relativi alla  Comunicazione delle Basi di Calcolo per procedere all’autoliquidazione 2024/2025  sono  disponibili in www.inail.it nella sezione “Fascicolo  Aziende – Visualizza Comunicazioni” dal 3 dicembre 2024

    Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. 

    Dal 10 dicembre  2024 è disponibile il servizio online “Visualizza elementi di   calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

    Autoliquidazione INAIL 2024-25

    L'istituto precisa che in presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da  parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine  decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

    Si  ricorda che dal 2022 il servizio online “Richiesta Basi di calcolo” permette di acquisire il file  delle basi di calcolo oltre che in formato .pdf e .txt anche nella nuova versione .json.

    Autoliquidazione INAIL ditte cessate: servizi online dedicati

    Per quanto riguarda le ditte cessate   nel corso del 2023 l'istruzione ricorda che  se  hanno   utilizzato la nuova  funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” , avendo completato gli adempimenti nei  confronti dell’Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili.

    A tal fine sono stati previsti  appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto.

    Autoliquidazione del premio: le scadenze

    La circolare 46 2024 ricorda che :

    • Fermo restando il termine del 17 febbraio 2025, per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale,
    •  il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024 è il 28 febbraio 2025 e
    • i contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025.

    Riduzione di presunto

    • I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2025 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2024 devono inviare all’Inail entro il 17 febbraio 2025 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (  con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2025.
    • entro la stessa data gli armatori devono effettuare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni  con il servizio a loro dedicato “Riduzione presunto” per le PAN/certificati per cui ne ricorrono i presupposti.

    Autoliquidazione INAIL 2025: coefficienti calcolo rate

    Con istruzione operativa 370 del 14 gennaio INAIL ha comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024, pari allo 3,41% , da utilizzare per il calcolo degli interessi da   versare in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione.

    Su questa base vengono definiti anche   i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2024/2025, che tengono conto :

    • del  differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo, e 
    • della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto, senza alcuna maggiorazione:

    Rate

     Data scadenza

     Data utile per il pagamento

     Coefficienti interessi

    16 febbraio 2025 

     17 febbraio 

    0

    16 maggio 2025 

    16 maggio

    0,00822137

    16 agosto 2025 

    20 agosto

    0,01681644

    16 novembre 2025 

     17 novembre 

    0,02541151

  • Lavoro Dipendente

    Decreto Flussi 2025: regole e scadenze

    E' stata pubblicata il 24 ottobre 2024 la Circolare congiunta  del Ministero dell'Interno, con  Ministero del Lavoro e Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Turismo che fornisce le istruzioni  e i modelli di domanda  per i  flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il  2025, come previsto dal recente Decreto legge 145 2024. 

    Tra le principali novità :

    1. 10.000 ingressi extra per gli assistenti familiari e sociosanitari per disabili e grandi anziani
    2. i datori di lavoro privati possono accedere con le proprie credenziali SPID CIE  sul Portale ALI del Ministero degli Interni e presentare fino  3 richieste di nulla osta 

    Si ricorda che le date dei click day sono le seguenti :

    • 5, 7 e 12 febbraio 2025 con  precompilazione da al 1 al 30 novembre 2024
    • 1 ottobre 2025 con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025 per  restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo.

    Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti.

    Decreto flussi 2024: click day e settori coinvolti

    La circolare stabiliva le precise modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro. Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale Servizi ALI utilizzando SPID/CIE.

    Il sistema consente l'accesso alle organizzazioni datoriali, agenzie per il lavoro, datori di lavoro privati e soggetti abilitati.

    Per presentare una richiesta, i datori di lavoro devono essere in possesso di indirizzo PEC registrato nei database INI-PEC (per persone giuridiche) o  INAD (per persone fisiche).

    Fase di precompilazione: I datori di lavoro possono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia  stagionale  che  non stagionale nei seguenti periodi:

    • Dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day del 5,7,12 febbraio 2025.
    • Dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1 ottobre 2025.

    I click day di febbraio 2025 in particolare coinvolgono i seguenti settori:

    Lavoro subordinato non stagionale (5 febbraio 2025):

    • Autotrasporto merci per conto terzi
    • Edilizia
    • Settore turistico-alberghiero
    • Meccanica
    • Telecomunicazioni
    • Alimentare
    • Cantieristica navale
    • Trasporto passeggeri con autobus
    • Pesca
    • Acconciatori
    • Elettricisti
    • Idraulici

    Assistenza familiare e socio-sanitaria (7 febbraio 2025):

    Lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.

    Settore agricolo e turistico-alberghiero (12 febbraio 2025):

    • Lavoro stagionale per il settore agricolo.
    • Lavoro stagionale per il settore turistico-alberghiero (70% delle quote complessive).

    Decreto flussi: tabella click day 2025 e note 13 e 20 gennaio 2025

    Settore Data Descrizione
    Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a) 5 febbraio 2025 Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori.
    Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4) 7 febbraio 2025 Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza.
    Settore agricolo e turistico-alberghiero 12 febbraio 2025 Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico.
    Settore turistico-alberghiero (secondo blocco) 1 ottobre 2025  per il restante 30% delle quote per il lavoro stagionale turistico.

    Il ministero dell'interno ha comunicato sul portale Servizi dello Sportello Immigrazione che:

    "Dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025” sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare (tasto “Salva”) le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato “da completare”.  

    ATTENZIONE Non sarà possibile compilare nuove domande.

    La nota ricorda che è fondamentale effettuare l’operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante il giorno di click day.

    Solo le domande precompilate che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere inviate durante le seguenti giornate di click day:

    –          5 febbraio 2025, dalle ore 9.00:  lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);

    –          7 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l’assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);

    –          12 febbraio 2025, dalle ore 9.00:  lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG).

    Si rinvia alle ulteriori informazioni presenti nelle Linee Guida Tecniche in questo MANUALE

    Per l’assistenza tecnica è possibile rivolgersi al servizio di Help Desk, utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile in questa home page, nonché anche accedendo dalla voce “Help Desk” in calce ad ogni pagina. "

    AVVISO A0 GENNAIO 2025

    Il servizio immigrazione comunica che 

    "Dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20:00 si potrà accedere, sul Portale Servizi – ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”.

    Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, Vi chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato) affinché la domanda possa essere lavorata."

    Flussi 2025 : le procedure di verifica dei CPI

    Per la richiesta del nulla osta  è obbligatoria  per i datori di lavoro  la preventiva verifica presso i CPI  di disponibilità di lavoratori italiani, come segue:

    • Richiesta del Datore di Lavoro:

    Prima di presentare la domanda di nulla osta per assumere lavoratori stranieri residenti all'estero, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente. La richiesta deve essere fatta utilizzando il  modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

    • Tempistica della Verifica:

    Il Centro per l'Impiego ha otto giorni di tempo per rispondere alla richiesta. Se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro questo termine, si considera che non ci siano lavoratori disponibili sul territorio nazionale.

    • Esito della Verifica:

    Se il CPI comunica la disponibilità di uno o più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a condurre un colloquio con i candidati segnalati.

    Mancata Presentazione: Se il lavoratore non si presenta al colloquio entro venti giorni dalla richiesta, senza un giustificato motivo, il datore di lavoro deve informare il Centro per l'Impiego della mancata presentazione.

    Non Idoneità: Se il lavoratore segnalato dal CPI viene ritenuto non idoneo, il datore di lavoro deve specificare il motivo della non idoneità (es. rifiuto dell'offerta contrattuale da parte del lavoratore).

    • Autocertificazione:

    Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un'autocertificazione (modello ALL.2) che attesti il completamento della procedura di verifica presso il CPI, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).

    • Esenzioni dalla Verifica

    Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i CPI non è richiesta.

    • Conclusione della Verifica

    Se il CPI non risponde entro gli otto giorni, il datore di lavoro può considerare la verifica conclusa con esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta per lavoratori stranieri residenti all'estero.

    QUI LA MODULISTICA AGGIORNATA

    Le novità del decreto 145 2024

    La  circolare  ricorda che il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale,  In particolare è prevista:

    • – l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali  INAD (di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, dicui al d.lgs. n. 82/2005;
    • – la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego  competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale,
    • irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non  ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto. Uguamente per  la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio  per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato. 
    • – obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti  inoltrata  alla pec del datore e  visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
    • Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la   comunicazione sarà inoltrata anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il  termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato.    In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello  straniero rilascia il visto di ingresso;
    •  sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più  presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro  di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto  Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e  l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datoredi lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal  lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
    •  comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per  lavoro stagionale,  all’INPS che iscrive  d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
    • – ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di  attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova  opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.

    Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che  l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

    Infine, con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal  Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka,  il  decreto legge n.145/2024 dispone che  fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello  Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole  della Questura competente

  • Lavoro Dipendente

    Lavoratori somministrati: comunicazione in scadenza

    Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria  a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio  al 31 dicembre 2024,   lavoratori in regime di somministrazione di lavoro ,  a norma del d.lgs. 81/2015.

    In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

    Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.

    Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.

    Comunicazione obbligatoria somministrati come fare

    La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:

    • tramite pec (posta certificata);
    • raccomandata A/R;
    • consegna a mano.

    Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato  il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno  ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi  per i quali, comunque  valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza.

    La comunicazione deve contenere:

    • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, 
    • la durata  dei contratti stessi 
    •  il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni concludenti per assenze ingiustificate: prime indicazioni INL

    La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 22 gennaio 2025, fornisce le prime indicazioni operative  sulle disposizioni introdotte dall'art. 19 della L. n. 203/2024,(Collegato Lavoro) in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro  causata da assenze ingiustificate del lavoratore.  

    Sugli altri aspetti  della legge era stata già pubblicata la nota INL 9740 del 30 dicembre 2024

    In particolare l'ispettorato chiarisce le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro, con il modello da utilizzare  e le verifiche previste degli ispettorati territoriali per la convalida. 

    Vediamo i punti salienti del documento.

    Dimissioni per fatti concludenti (assenze ingiustificate) la nuova norma

    L’art. 19 della L. n. 203/2024 aggiunge un comma 7-bis all'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 per cui:

    In caso di assenza ingiustificata del lavoratore  che si sia protratta:

    1.  oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di indicazioni contrattuali, 
    2. superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL,

    Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria, salvo  nel caso in cui  il lavoratore dimostri un’impossibilità di comunicare i motivi della sua assenza per forza maggiore o per causa imputabile al datore di lavoro.

    Dimissioni per fatti concludenti: comunicazione del datore di lavoro

    Il datore di lavoro deve inviare la comunicazione solo se intende avvalersi dell’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.

    La comunicazione deve:

    • Essere inviata preferibilmente tramite PEC all’indirizzo dell’Ispettorato competente.
    • Includere  i  dati del lavoratore in possesso del datore di lavoro , come recapiti anagrafici, telefonici ed email.

    La nota  fa riferimento a un modello standard  di comunicazione  fornito  per uniformare il processo.

    Dimissioni concludenti: verifiche da parte dell’Ispettorato

    L’Ispettorato deve verificare la veridicità della comunicazione, contattando il lavoratore, il personale del datore di lavoro o altre persone coinvolte.

    Le verifiche devono concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.

    La risoluzione del rapporto è considerata effettiva se:

    • L’Ispettorato non rileva elementi contrari.
    • Il lavoratore non dimostra un’impossibilità oggettiva a comunicare la propria assenza oppure  di aver comunicato regolarmente i motivi .

    Dimissioni concludenti: Effetti della risoluzione e oneri probatori

    Risoluzione automatica: Il rapporto di lavoro si risolve una volta decorso il termine contrattuale o legislativo e inviata la comunicazione all’INL.

    Si ricorda che in caso di convalida delle dimissioni il lavoratore non ha diritto  all'indennità di mancato preavviso da parte del datore di lavoro e all'indennità di disoccupazione Naspi.

    Se il lavoratore fornisce la prova  che l'assenza non era ingiustificata  l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione, ripristinando il rapporto di lavoro.

    Se l’assenza è stata ingiustificata ma con cause riconducibili a una “giusta causa” (es. mancato pagamento dello stipendio), questa potrà costituire una base per dimissioni per giusta causa, con relativi diritti per il lavoratore.

    L’INL informerà il lavoratore sui diritti derivanti, anche se il rapporto è stato risolto.

    L’Ispettorato si riserva di fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative sulle varie casistiche  che saranno oggetto di monitoraggio  anche per eventuali adeguamenti futuri.

  • Lavoro Dipendente

    Smart working: diritto per i lavoratori disabili

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 605 del 10 gennaio 2025, ha stabilito un importante principio in tema di lavoro e diritti dei disabili. Confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli, la Suprema Corte ha imposto alla società  di consentire a un proprio dipendente con gravi disabilità visive di svolgere le sue mansioni in modalità di lavoro agile. Questa decisione si basa sull’obbligo per i datori di lavoro di adottare "ragionevoli accomodamenti" per garantire pari opportunità ai lavoratori disabili, come previsto dalle normative italiane ed europee, anche in assenza di accordo individuale.  Vediamo i dettagli del caso e le motivazioni delle Corti.

    Lavoro agile diritto per i soggetti disabili: il caso

    Un dipendente  parzialmente  disabile , impiegato dal 1997 come tecnico di assistenza clienti, aveva richiesto di essere trasferito dalla sede lavorativa di Napoli a quella di P., la sua città di residenza, a causa di gravi problemi visivi che rendevano difficile il tragitto. Inoltre, aveva chiesto di svolgere le stesse mansioni in modalità di lavoro agile, come già sperimentato durante l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

    La società aveva respinto entrambe le richieste, sostenendo che non vi fossero le condizioni tecniche e normative per concedere tale trasferimento e l’adozione del lavoro agile. 

    Dopo una sentenza sfavorevole in primo grado, il lavoratore ha fatto appello, ottenendo dalla Corte d’Appello di Napoli una decisione favorevole, che ha obbligato la società a trasferirlo e a consentirgli di lavorare da remoto.

    Lavoro agile diritto per i soggetti disabili: le decisioni

    La Corte ha ritenuto che la mancata adozione di "ragionevoli accomodamenti", come richiesto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 216/2003, costituisse una discriminazione nei confronti del lavoratore disabile. La sentenza ha evidenziato che il lavoro agile rappresentava una soluzione praticabile per garantire pari opportunità, senza imporre oneri finanziari sproporzionati alla società.

    Tale soluzione si basava sull’esperienza maturata durante la pandemia, dimostrando che il dipendente poteva svolgere efficacemente le sue mansioni da remoto. La Corte ha quindi bilanciato il diritto del lavoratore disabile a un ambiente lavorativo accessibile con l’interesse dell’azienda a mantenere un’efficiente organizzazione del lavoro.

    La società  ha impugnato la sentenza, sostenendo che la Corte d’Appello avesse ecceduto nell' imporre unilateralmente il lavoro agile senza un accordo individuale. 

    La Corte di Cassazione, però, ha rigettato il ricorso, confermando che, in assenza di accordo tra le parti, il giudice può stabilire le modalità di lavoro più idonee per tutelare i diritti del lavoratore disabile

    Ha ribadito  inoltre che la mancata adozione di ragionevoli accomodamenti, come il lavoro agile, costituisce una discriminazione diretta secondo le normative europee e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

    La vicenda si conclude  dunque con la condanna del datore di lavoro  al pagamento delle spese processuali e alla conferma del trasferimento e del lavoro agile per il dipendente.

  • Lavoro Dipendente

    Collegato lavoro: chiarimenti dall’Ispettorato

    La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emesso una circolare contenente le prime indicazioni sull'applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024.  SI tratta della nota 9740 del 30.12. 2024

    Di seguito un'analisi dei punti principali.

    Collegato lavoro chiarimenti INL su sicurezza – D.Lgs. 81/2008

    La L. 203/2024 introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro:

    • Art. 14-bis: Prevede una relazione annuale del Ministro del Lavoro sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
    • Art. 41: Ridefinisce la competenza delle ASL nei ricorsi contro i giudizi dei medici competenti.
    • Art. 65: Consente l'uso di locali sotterranei per specifiche lavorazioni, previa comunicazione all'Ispettorato e rispetto di requisiti di sicurezza.
    • Abrogazioni: Eliminati obblighi ridondanti relativi alla tessera di riconoscimento nei cantieri edili, già disciplinati da altri articoli del D.Lgs. 81/2008

    Sull' Uso di locali sotterranei e semisotterranei  in particolare l’INL sottolinea che, per l’uso di tali locali, il datore di lavoro dovrà comunicare tramite PEC all’Ufficio Territoriale competente, allegando documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

    Sarà necessario comunque  attendere una circolare dell’INL che individui nel dettaglio la documentazione utile per accertare la conformità ai requisiti

    .In materia invece di abrogazione dell'obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili .   l'Ispettorato chiarisce che tali obblighi sono già ricompresi negli articoli 26 e 20 del D.Lgs. 81/2008. La violazione di questi articoli rimane comunque soggetta a sanzioni amministrative

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    Collegato lavoro chiarimenti INL sul dimissioni di fatto e Somministrazione di Lavoro

    L'Art. 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata del lavoratore  con la novità che se supera quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore dimostrate ( le cosiddette "dimissioni per fatti concludenti")

    In tali casi, il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’Ispettorato, che può verificare la veridicità della comunicazione. Rimane salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare cause di forza maggiore o inadempimenti del datore

    L'Art. 10 del collegato Lavoro  introduce:

    • L'abrogazione di limiti temporali per l'impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato in determinate condizioni.
    • L'esclusione dai limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori, come disoccupati di lungo periodo e lavoratori svantaggiati

    Per quanto riguarda i limiti quantitativi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, l'INL sottolinea che l'abrogazione dei vincoli temporali per l'utilizzo di lavoratori somministrati riguarda solo alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati o disoccupati di lungo periodo, definiti ai sensi del regolamento UE 651/2014

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    Collegato lavoro chiarimenti INL sulla compatibilità Cassa integrazione – lavoro

    L'Art. 6 della legge chiarisce le incompatibilità tra percezione del trattamento di cassa integrazione  e attività lavorativa contestuale:

    • Perde il diritto all'integrazione salariale il lavoratore che svolge attività lavorativa senza preventiva comunicazione all'INPS.
    • Previste sanzioni per mancate comunicazioni da parte dei datori di lavoro.

    L'INL ribadisce che la mancata comunicazione preventiva da parte del lavoratore sull’attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale comporta la decadenza immediata dal diritto al trattamento.

    Inoltre precisa che le comunicazioni dei datori di lavoro previste dal D.Lgs. 181/2000 sono considerate valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi

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    Collegato lavoro: chiarimenti sul periodo di prova e apprendistato

    L'Art. 13 stabilisce nuove regole per il periodo di prova nei contratti a termine:

    • Proporzionato alla durata del contratto e alle mansioni.
    • Non inferiore a due giorni e non superiore a trenta giorni per contratti fino a dodici mesi.

    L'ispettorato precisa che questa regolamentazione si applica sia ai nuovi contratti sia ai rinnovi per le stesse mansioni

    Collegato lavoro lavoro agile e regime forfettari

    L'INL chiarisce che la disposizione normativa introduce per la prima volta un termine temporale di cinque giorni per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile:

    Si applica sia alla comunicazione di avvio del lavoro agile che alle eventuali modifiche della durata o cessazione

    L'Art. 17 invece introduce un'importante eccezione  alla causa ostativa del regime forfettario per i lavoratori autonomi che non si applica a professionisti che collaborano con grandi imprese, purché rispettino specifici requisiti di separazione tra contratto autonomo e subordinato

    L’INL specifica che la causa ostativa del regime forfettario non si applica in presenza di contratti misti purché:

    • Il contratto autonomo sia certificato da appositi organi.
    • Non vi sia sovrapposizione con il contratto subordinato in termini di oggetto, modalità, orario e giornate lavorative