• Lavoro Dipendente

    Part time verticale: turni da specificare nel contratto di assunzione

    Nella sentenza 11333 2024 del 29 aprile scorso la Cassazione ha ribadito l'obbligo per il datore di lavoro di indicare nel contratto di lavoro  gli orari dei turni per  garantire al lavoratore la possibilità di godere e organizzare il  tempo  residuo . Non è sufficiente rimandare a un piano prestabilito di turni, indicando il numero complessivo di ore e di turni nell'anno e nel mese.

     Inoltre viene accolto la richiesta del lavoratore di una definizione dei turni da parte del giudice, aspetto che la corte di appello aveva respinto giudicandolo di competenza unicamente delle parti in causa.. In assenza di definizione quindi il giudice deve intervenire.

    Vediamo maggiori dettagli sul caso specifico .

    Illegittima la mancata indicazione degli orari di lavoro part-time

    La Corte d'appello di Milano,  in riforma aveva accolto 'appello proposto da un lavoratore  sull'illegittimità della mancata  indicazione della stabile collocazione della prestazione  lavorativa nel contratto individuale di lavoro con orario part time verticale ed ha condannato la spa a pagare a titolo di risarcimento del   danno una somma pari al 5% della retribuzione percepita nei  periodi lavorati. 

    Secondo la società,  la previsione del Ccnl sull’orario di lavoro del personale che lavora per turni, con comunicazione su base annuale della distribuzione dei turni è valida sia per i  turnisti part-time che  full-time.

    La Corte ha sostenuto che l'appello del lavoratore fosse fondato ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n 61/2000, il quale prevede che nel contratto di lavoro sia indicata la distribuzione dell'orario di lavoro part-time con riferimento al giorno, alla settimana, al mese ed all'anno. Nel caso in esame il contratto di lavoro  non rispettava tale previsione di legge  limitandosi a riportare l'orario di 1008 ore annuali, il numero di ore giornaliere 8, il numero dei turni mensili 18 ed i mesi complessivi in un anno,  7, senza specificare la collocazione dei turni.

    La Corte respingeva invece la domanda con la quale lo stesso lavoratore aveva richiesto di stabilire le modalità temporali di  svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore  nonché delle esigenze del datore di lavoro ai sensi dell’art.10,   2 comma del d.lgs. n. 81/2015.

    Ad avviso della Corte la fissazione delle modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa part-time collocata   in turni di lavoro atteneva all'autonomia negoziale ed alla discrezionale volontà delle parti, in considerazione delle esigenze di produzione e di lavoro, ed ad esse non poteva  sostituirsi il giudice.

    Indicazione dell’orario di lavoro nel contratto individuale: decisione della cassazione

    La Cassazione conferma la pronuncia d’appello  sul ricorso principale  in quanto  la previsione del Ccnl per cui la comunicazione degli orari dei turni di lavoro  effettuata annualmente può  essere valida per il personale a tempo pieno ma non   per il part time  e questo prevede anche il dlgs 81 2025  imponendo di indicare nel contratto di lavoro l’orario di lavoro effettivo, per garantire ai lavoratori «una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero». 

    La suprema corte afferma infatti che  la normativa si pone l'obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro  ulteriori e di vita quotidiana.

    Viene anche ricordato che la tesi sostenuta dalla SPA si pone contro queste esigenze di tutela che risultano altresì rimarcate nella  sentenza n. 210/1992 della Corte Cost. la quale ha affermato che “non vi è quindi alcuna ragione, né alcuna possibilità di  attribuire alla normativa una interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno non sia determinata o non sia resa determinabile in base a criteri oggettivi ma sia invece rimessa  allo ius variandi del datore di lavoro”.

    Inoltre il  contratto collettivo all’art.9  disciplina in generale l’orario di lavoro, mentre l’art. 3 detta la disciplina  del lavoro part time ed essa prevede la puntuale indicazione della prestazione a tempo parziale e della collocazione  temporale, anche per il part time verticale.

    Si stabilisce  quindi  che nella stessa lettera di assunzione  debbano essere indicate le ore giornaliere nelle quali va  effettuata la prestazione a tempo parziale. 

    La Cassazione sconfessa invece la corte territoriale per quanto riguarda la  indicazione, da parte del giudice,  della collocazione della prestazione lavorativa affermando che " La norma prevede  chiaramente che il giudice debba determinare le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale stabilendo anche quali siano i criteri da seguire ai fini della determinazione. 19. Nessuna controindicazione deriva dal fatto che la prestazione lavorativa part-time sia collocata in turni di  lavoro, essendo tale facoltà prevista con l’accordo delle parti dallo stesso art. 5 la cui previsione deve ritenersi disciplinata  quanto alle sanzioni dall’art.10. Pertanto, quando nel contratto part time manchi la precisa indicazione della collocazione dei turni di lavoro deve  provvedere il giudice, come in qualsiasi altro caso in cui  manchi l’indicazione “puntuale” dell’orario di lavoro".

  • Lavoro Dipendente

    Detassazione straordinari turismo e ristorazione 2024: regole e codice tributo

    Il trattamento integrativo speciale  in busta paga, già in vigore per il turismo  nel 2023,   è stato esteso con la  legge di bilancio 2024  (legge 213 2023) anche ai lavoratori della ristorazione  per il primo semestre 2024. 

    Ricordiamo che  si tratta di una detassazione pari al 15%   della retribuzione lorda per  straordinari  e lavoro notturno dei i  lavoratori del turismo  e terme  che era stata introdotta dal Decreto Lavoro 48 2023 in particolare per il periodo giugno settembre 2023. Qui il testo 

    La misura intendeva sostenere i lavoratori  con redditi più bassi ,  anche al fine di  incentivare l'offerta di manodopera, recentemente molto difficoltosa per i datori di lavoro del settore.   

    Con la circolare 5/E del 7 marzo 2024, l'Agenzia ha  completato le istruzioni  fornite  con la circolare 26/E e   risoluzione 51/E del 2023.

    Con la  Risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024 per l'utilizzo  in compensazione, tramite modello F24, del credito di imposta maturato ha ridenominato   il codice tributo “1702”, istituito con Risoluzione n. 51/E 2023, in “Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213". Sono confermate le modalità di compilazione 

    Ecco più in dettaglio  le  regole generali  e le istruzioni.

    Detassazione parziale straordinari turismo,  terme, settore ricettivo e pubblici esercizi

    Nella bozza della legge di bilancio approvata dal Governo lo scorso 16 ottobre  2023  era prevista una semplice  proroga della misura 2023, per il semestre gennaio- giugno 2024 . 

    Nel testo che è giunto in Parlamento il 31 ottobre è stata  ampliata la platea dei beneficiari anche al settore dei pubblici esercizi : bar ristoranti pasticcerie ecc. 

    Il testo definitivo  prevede che:

    1. ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’articolo 5 della legge del 25 agosto 1991, n. 287, e 
    2. ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali,
      • titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000,
      • per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 :
      • è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, 
      • pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione a
        •  lavoro notturno e 
        • prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. 

    ATTENZIONE: Come  per la misura già in vigore, i dipendenti devono fare richiesta attestando al proprio datore il reddito da lavoro dipendente relativo al 2023.  

     Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale  in busta paga  e lo indica nella Certificazione unica, recuperando poi  il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale, tramite compensazione. 

    Detassazione  straordinari turismo e ristorazione 2024: i  nuovi beneficiari 

    L’articolo 1, comma 21, della legge 213 2023  ricomprende nell'agevolazione  lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande rinviando  all’articolo 5 della legge n. 287/1991 e indica quindi come nuovi beneficiari anche 

    •  esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
    • esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
    •  esercizi , in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
    •  esercizi nei quali sia esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

    Trattamento integrativo: quali sono   straordinari e lavoro notturno?

    LAVORO STRAORDINARIO Va ricordato che  l’orario normale di lavoro  e fissato ordinariamente  in 40 ore settimanali, salvo demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire una durata minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all'anno In ogni caso, la durata media dell’orario di lavoro – calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro, sei o dodici mesi – non può superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di straordinario .

    In assenza di una regolamentazione da parte del contratto collettivo applicabile,  il lavoro straordinario richiede il previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali. Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro e/o con riposi compensativi.

    LAVORO NOTTURNO 

    Il periodo notturno è definito invece dall’articolo 1, comma 2, let. d), come il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino  e non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite. È affidata alla contrattazione collettiva l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.

    Trattamento integrativo turismo e ristorazione: istruzioni e codice tributo 

    L'Agenzia ha precisato che:

    •   per verificare il reddito del lavoratore  vanno  considerati  tutti i redditi di lavoro dipendente,  conseguiti dal lavoratore nel 2023:
      •  anche in settori diversi  da quelli interessati dall’agevolazione  e 
      • anche da più datori di lavoro,
    • Il bonus  va  calcolato sulla retribuzione lorda  relativa ai periodi lavorativi tra il  1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, anche successivamente al 30 giugno 2024, ma comunque entro il termine dei conguagli di fine anno.
    • L'importo va indicato nella certificazione unica (Cu) 2025, periodo di imposta  2024, gli importi del bonus corrisposti ai lavoratori aventi diritto.
    • il recupero di quanto versato dai datori puo essere portato in compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997). 
    • Il recupero in compensazione orizzontale  va effettuato tramite i  servizi telematici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate  con il codice tributo 1702 ridenominato,  come anticipato sopra,  in  «Credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi – articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, e articolo 1, comma 24, della legge 30 dicembre 2023, n. 213"
  • Lavoro Dipendente

    Quote ingresso: nuove tabelle di destinazione territoriale

    Con la nota 1832 del 15 maggio 2024 Il ministero del lavoro ha reso note nuove tabelle di ripartizione delle  quote di ingresso di lavoratori stagionali  e non  previste dal DPCM 27 settembre 2023 

    Il ministero informa che tenuto conto dei numeri delle richieste pervenute fino al 31 dicembre 2023   al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà  Civili e Immigrazione  sono state attribuite agli Uffici  degli ispettorati del lavoro ulteriori quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, a valere  sulle quote del DPCM stesso relative all’anno 2023 (v. Allegato 1 )

     Nell'allegato 2 invece vengono riportate le tabelle di assegnazione territoriale  relative alle  conversioni di permessi   per lavoro stagionale in lavoro subordinato, pervenute sul sistema SPI 2.0. (v. Allegato 2)

    Ulteriori quote 2023 2024

    I posti attribuiti sono complessivamente oltre 17mila ,  dei quali 

    •  10.369,per lavoro subordinato  stagionale 
    •  2.922  per Lavoro subordinato settori autotrasporto ,edilizia, turistico-alberghiero, meccanica. telecomunicazioni, alimentare, cantieristica, trasporto passeggeri,    acconciatori, elettricisti e idraulici
    •  3.568 per lavoro domestico e di assistenza familiare.

    Per quanto riguarda invece le quote di Flussi 2024 , l'ulteriore attribuzione  di conversioni per lavoro subordinato stagionale è pari a  2300 unità.

  • Lavoro Dipendente

    Congedi parentali utilizzati per secondo lavoro: licenziamento legittimo

    Il dipendente che, durante i giorni di congedo parentale, svolge un lavoro per conto terzi invece di prendersi cura del proprio figlio, abusa del diritto concessogli dall'ordinamento. Pertanto, il licenziamento attuato dal datore di lavoro che scopre tale comportamento tramite una agenzia investigativa  è giustificato. 

    Questo è il principio  affermato dal Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza del 17 aprile 2024 che riprende un orientamento già  sancito dalla Corte di Cassazione.

    Vediamo di seguito maggiori dettagli sul caso e sulle  decisioni dei giudici in materia.

    Congedo parentale e possibilità rapporto investigativo

    Il caso riguardava il licenziamento di un lavoratore dipendente di uno stabilimento balneare che aveva  richiesto alcuni  giorni di congedo parentale  previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del figlio minore . Il datore di lavoro aveva scoperto  tramite una agenzia investigativa che il dipendente in congedo utilizzava le giornate di permesso per lavorare come parcheggiatore  e non risultava essersi preso cura in maniera prevalente del bambino Ritenendo  interrotto il rapporto fiduciario  il datore di lavoro ha  quindi proceduto con il licenziamento del dipendente l'impugnazione del licenziamento è stata respinta.

    Il secondo giudizio  nel quale il ricorrente contesta il rapporto investigativo utilizzato dal datore di lavoro il giudice  ricorda che la  Cassazione  in varie occasioni (Cass. nn. 25287/2022, 15094/2018) ha delimitato, a tutela della libertà e dignità del lavoratore, in coerenza con disposizioni e principi costituzionali, la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei propri interessi, e cioè per scopi di tutela del patrimonio aziendale (art. 2) e di vigilanza dell'attività lavorativa (art. 3); tali disposizioni non precludono  però il potere dell'imprenditore di ricorrere alla collaborazione di soggetti, esterni anche se  il controllo  non deve sconfinare nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata, dall'art. 3 dello Statuto, direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori. 

    Nel caso specifico il giudice ha ritenuto che " tenuto conto dell'ambito in cui è stata conferito l'incarico e di come lo stesso è stato svolto dall'agenzia di investigazioni, (…) i limiti di intervento sono stati evidentemente rispettati"

    Licenziamento per giusta causa e abuso del congedo parentale

     Il Tribunale ha dunque  convalidato il licenziamento, affermando che il congedo parentale è un diritto potestativo che permette al suo  titolare di perseguire uno specifico interesse senza che il datore di lavoro possa opporsi.  Cio non esclude comunque per il datore di lavoro  la possibilità di verificare come il diritto viene esercitato, sia da terzi che dal giudice. 

    E' stata giudicata duqneu  contraria alla buona fede, nei confronti del datore di lavoro, la condotta del lavoratore in quanto per l'abuso del diritto di congedo l'azienda è stata ingiustamente della prestazione lavorativa 

    Inoltre è rilevante  anche  l'indebita percezione dell'indennità e lo sviamento dell'intervento assistenziale dell'ente di previdenza erogatore dell'indennità economica del congedo   In questa ottica, la sentenza chiarisce  tale comportamento  giustifica il licenziamento  per  giusta casa essendo venuta meno per questa condotta la fiducia nel dipendente.

    Il principio generale espresso richiama  il precedente di Cassazione n. 16207   che  ha affermato che si verifica un abuso del diritto potestativo di congedo parentale quando il diritto è esercitato non per la cura diretta del bambino, ma per altre attività lavorative  o di altro tipo.

    Secondo lavoro durante il congedo parentale: il parere della Cassazione

    Il caso affrontato dalla Cassazione nel 2008 riguardava  il licenziamento per giusta causa di un dipendente di una spa , motivato dall'uso improprio del congedo parentale (L. n. 53 del 2000).

     Il Tribunale avevaa accertato che il lavoratore aveva utilizzato il periodo di astensione per gestire una pizzeria con asporto acquistata dalla moglie, anziché prendersi cura della figlia. Questo uso improprio ha configurato una giusta causa di licenziamento, poiché la legge tutela l'astensione dal lavoro solo se utilizzata per le finalità previste.  M. G. ha impugnato la decisione, contestando la valutazione delle prove e sostenendo che non vi era alcun divieto di svolgere attività lavorativa durante il congedo. In subordine, ha argomentato che la sanzione del licenziamento era sproporzionata rispetto al fatto contestato.

    La Corte d'Appello di Milano, con sentenza del 30 agosto 2004, ha annullato il licenziamento e ordinato la reintegrazione di M. G., con il pagamento delle retribuzioni arretrate. La Corte ha ritenuto che il congedo parentale possa essere utilizzato per esigenze organizzative della famiglia, a differenza del caso del lavoratore assente per malattia che presta attività lavorativa per terzi. Ha considerato irrilevante verificare se M. G. si fosse occupato anche della figlia, poiché l'attività nella pizzeria della moglie soddisfaceva comunque un'esigenza familiare, legittimando l'uso del congedo.

    La società  ha presentato ricorso in Cassazione, articolato in sei motivi.

    • 1.1. Primo motivo: Violazione e falsa applicazione della normativa sul congedo parentale (L. n. 53 del 2000, D.Lgs. n. 115 del 2003). La ricorrente sostiene che la Corte d'Appello abbia mal interpretato la normativa, ritenendo erroneamente che il congedo parentale possa essere utilizzato per qualsiasi esigenza familiare.
    • 1.2. Secondo motivo: Violazione delle norme processuali e dell’onere della prova. Si contesta l’ammissione di nuove argomentazioni in appello, nonostante l’assenza di prove da parte del lavoratore sulle esigenze familiari.
    • 1.3. Terzo motivo: Violazione delle norme sulla diligenza del lavoratore. La Corte d’Appello avrebbe escluso ogni possibile controllo sull’utilizzo del congedo.
    • 1.4. Quarto motivo: Violazione delle norme sulla giusta causa di licenziamento, ritenendo erroneamente che la condotta del lavoratore non integrasse una giusta causa.
    • 1.5. Quinto motivo: Omessa valutazione della sussistenza di un giustificato motivo di licenziamento.
    • 1.6. Sesto motivo: Omessa considerazione dei compensi percepiti dal lavoratore prima e dopo il licenziamento nella determinazione del risarcimento.

    La Corte di Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso, ritenendo che la Corte d'Appello abbia fornito un’interpretazione errata della normativa sul congedo parentale. Ha stabilito che il congedo parentale deve essere utilizzato per la cura diretta del bambino e non per svolgere altre attività lavorative, anche se queste possono migliorare l'organizzazione familiare.

    La sentenza della Corte d'Appello è stata quindi cassata, con rinvio ad altro giudice per un nuovo esame della controversia, attenendosi al principio di diritto secondo cui l’utilizzo del congedo parentale per attività lavorative costituisce abuso del diritto e può giustificare la giusta causa di licenziamento

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Maxisanzioni lavoro nero 2024: aumenti confermati

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  decreto legge 192024 detto PNRR bis all'interno della nuova stretta per la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, è previsto un nuovo aumento delle sanzioni  in materia  di lavoro irregolare. La conversione del decreto in legge n. 56/2024, , pubblicata il 29 aprile in GU  non ha modificato la novità.

    Si ricorda che la prima formulazione della norma  risale al Dl 12/2002, aggiornata poi con il Jobs act 151 2015 e DL 50 2017 ( per il libretto di famiglia e contratto di lavoro occasionale). 

    Con la nota 856/2022  del 20 aprile 2022 l'ispettorato aveva  fornito  un vademecum aggiornato QUI IL TESTO COMPLETO  chiarendo  anche l'applicazione nei casi di prestazioni autonome occasionali soggette all'obbligo di comunicazione preventiva  previsto dal DL 146 2021. 

    Riepiloghiamo di seguito  le indicazioni generali dell'INL e i nuovi importi 

    Maxisanzione lavoro nero: a chi si applica

    La "maxisanzione"  riguarda:

    • i datori di lavoro privati, organizzati o meno in forma di impresa,
    •  gli enti pubblici economici, 
    • anche  le persone fisiche  nel caso utilizzino lavoratori impiegati con Libretto di famiglia  per prestazioni diverse da quelle consentite dall'articolo 54-bis, comma 6, lettera a), del Dl 50/2017.

    Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

    Maxisanzione: a quanto ammontano – codici tributo

     Fino al primo  marzo 2024  le maxisanzioni amministrative pecuniarie per lavoro irregolare, ovvero per il  datore che occupa personale “in nero”  sono le seguenti 

    • Da 1.800 a 10.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
    • 3.600 / 24.600 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 sino a 60 giorni di effettivo lavoro;
    • 7.200 / 43.2000 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

    Sono inoltre previste maggiorazioni del 20% 

    • in caso di recidiva per le stesse irregolarità nei tre anni precedenti e
    • in caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno 
    •  minori in età non lavorativa (cioè coloro che non possono far valere dieci anni di scuola dell’obbligo e il compimento dei sedici anni);
    •  percettori del reddito di cittadinanza.

    Dal 2 marzo 2024 , con l'entrata in vigore del DL 19 2024 che modifica l’articolo 1, comma 445, della legge 145/2018,  lettera d), gli importi sono sono aumentati  come segue

    • da 1.950 a 11.700 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 2.400-14.400); 
    • da 3.900 a 23.400 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 4.800-28.800); 
    • da 7.800 a 46.800 euro per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 giorni di effettivo lavoro (in caso di recidiva 9.600-57.600).

    ATTENZIONE La sanzione non si applica se il datore di lavoro prima dell’ispezione, dell’accertamento o di un’eventuale convocazione per un tentativo di conciliazione, regolarizza spontaneamente, per l’intera sua durata, il rapporto avviato senza la preventiva comunicazione obbligatoria.

    Inoltre si puo accedere alla  diffida obbligatoria ed avere la sanzione in misura minima (vedi  ultimo paragrafo per i dettagli)

    Resta confermato anche il raddoppio della maggiorazione in caso di recidiva,   nei tre anni precedenti,  cioè se il datore di lavoro è incorso nelle stesse violazioni.

    Maxisanzione: quando si applica – esclusioni

    L'illecito punito  con maxisanzione  è l'utilizzo di lavoratori subordinati senza laa comunicazione preventiva di assunzione:che, ai sensi dell'art.  9-bis del D.L. n. 510/1996, deve essere effettuata entro le ore 24 del giorno antecedente 

    Viene  sottolineato quindi come necessario il requisito  della subordinazione:  previsto dall'art. 2094 c.c.

    Sono, pertanto, escluse dall’applicazione della maxisanzione le prestazioni lavorative che rientrano  nell’ambito del rapporto societario ovvero di quello familiare, 

    In particolare  la maxisanzione non può trovare diretta applicazione per la sola omissione di detta comunicazione

    A tale riguardo  l'ispettorato precisa che riguardo la recente novità della comunicazione preventiva per il lavoro autonomo occasionale, la maxi-sanzione potrà trovare applicazione soltanto nel caso di prestazioni autonome occasionali "che non siano state oggetto di preventiva comunicazione, sempreché la

    prestazione sia riconducibile nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato e non siano stati già assolti, al momento dell’accertamento ispettivo, gli ulteriori obblighi di natura fiscale e  previdenziale, ove previsti, idonei ad escludere la natura “sommersa” della prestazione".

    ATTENZIONE in caso di  impiego irregolare di personale solitamente retribuito in contanti, sono applicabili :

    • sia la maxi sanzione per lavoro nero, 
    • sia quella per non aver usato sistemi di pagamento tracciabili (articolo 1, comma 913, della legge 205/2017).

    Maxisanzione e diffida

    La novella del 2015 (art. 22, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 151/2015) ha reintrodotto la diffidabilità  della maxisanzione al fine di promuovere la regolarizzazione dei rapporti sommersi 

    Al riguardo, si prevedono  3 ipotesi  per cui assolvendo alla diffida si evita la maxisanzione:

    1. regolarizzazione del rapporto di lavoro in “nero” per i lavoratori ancora in forza  nel termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico, alle seguenti  condizioni:

    a) instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato alternativamente con:

    – contratto a tempo indeterminato, anche part-time con una riduzione oraria non superiore al 50%;

    – contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi. b) mantenimento in servizio di tali lavoratori per un periodo non inferiore a tre mesi, cioè  non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale periodo va computato “al netto” del periodo di lavoro prestato in “nero”, il quale andrà comunque regolarizzato. In altri termini, il  contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro “nero” mentre il periodo di 3 mesi utile a  configurare l’adempimento alla diffida andrà “conteggiato” dalla data dell’accesso  ispettivo

    2.  regolarizzazione del rapporto per lavoratori regolarmente occupati per un periodo successivo a quello prestato in nero. In tal caso il datore di lavoro, entro 45 giorni dalla diffida, dovrà rettificare la data di inizio del rapporto di lavoro, pagare contributi e premi e le sanzioni in misura minima;

    3. regolarizzazione dei lavoratori in nero non in forza all'atto dell'accesso ispettivo: non trova applicazione l'obbligo del mantenimento in servizio per almeno tre mesi.

     Il vademecum specifica in dettaglio le modalità di dimostrazione di assolvimento della diffida e altri casi particolari riguardanti le maggiorazioni e i casi di infortunio

    Versamento sanzioni per lavoro irregolare: i codici tributo

    A seguito dell’introduzione delle maggiorazioni  nel 2018  è stato istituito il nuovo codice tributo “VAET”, che non risulta ad oggi modificato (non si escludono prossimi interventi dall'ispettorato nazionale del lavoro). 

     Pertanto:

    1. per il versamento tramite F23 dei maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni  amministrative previsto dalla citata norma è da utilizzare il codice “VAET”, denominato “Maggiorazione sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale disposta dall’articolo 1,comma 445, lett. d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”

    2. per effettuare l’iscrizione a ruolo delle sole somme dovute ai sensi dell’art. 1, comma 445 lett. d) ed e) e contraddistinte dal codice tributo VAET si utilizzano i codici:

    – 3U56 “Sanzione in materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”;

    – 3U57 “Maggiorazione materia di lavoro e legislazione sociale art. 1, comma 445, lett. d) e), L. n. 145/2018”.

    per le altre quote relative alle medesime sanzioni si utilizzeranno rispettivamente i  codici:

    – per il 741T: 5030 e 5031 per le maggiorazioni;

    – per il 79AT: 2Y25 e 2Y26 per le maggiorazioni.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento GMO: valido il verbale di conciliazione fallita

    La decisione della Corte di Cassazione nell'Ordinanza n. 10734/2024, riguarda un ricorso presentato da una lavoratrice contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo . La Corte d'Appello di Catania aveva parzialmente accolto il reclamo del datore di lavoro , riformando la decisione di primo grado e riconoscendo la risoluzione del rapporto lavorativo al 3 giugno 2015 data del verbale di chiusura della procedura di conciliazione ,

    Il ricorso alla Corte di Cassazione  affermava che il  verbale di esito negativo della procedura conciliativa  non potesse essere considerato una comunicazione adeguata del licenziamento, con la conseguenza che il licenziamento risultava effettuato solo in forma orale 

    La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, confermando l'interpretazione della Corte d'Appello che il licenziamento fosse stato comunicato correttamente durante il verbale di conciliazione. 

    Il caso e la normativa applicabile

    La dipendente ha impugnato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo e nella procedura conciliativa obbligatoria  tra l'organizzazione e il dipendente non si è raggiunto un accordo dando  un esito negativo. La contestazione principale del dipendente riguardava la modalità di comunicazione del licenziamento, sostenendo che non fosse avvenuta in conformità con le norme vigenti, particolarmente in termini di forma scritta e tempistica. 

    Nello specifico, il giudice di primo grado aveva accolto la domanda di impugnazione del licenziamento promossa dalla lavoratrice e, ritenendo violato il requisito di forma prescritto dall’articolo 2, comma 1, della legge 604/1966, le aveva accordato la tutela reintegratoria prevista in caso di licenziamento intimato in forma orale. 

     Al contrario, la Corte di appello aveva ritenuto che, nel caso specifico, «l’espressione della volontà di recedere dal rapporto travasata in un verbale scritto e firmato da entrambe le parti soddisfacesse le funzioni connesse al requisito di forma».

    Si ricorda la normativa applicabile :

    Articolo 7 della Legge n. 604/1966:  stabilisce le procedure e le condizioni sotto le quali un datore di lavoro può procedere al licenziamento per giustificato motivo. La legge prevede una procedura di conciliazione obbligatoria prima che il licenziamento possa essere comunicato.

    Articolo 1, comma 40 della Legge n. 92/2012: La riforma del 2012 ha modificato l'articolo 7 della Legge n. 604/1966, introducendo ulteriori specificazioni sulla procedura conciliativa, incluse le modalità e i tempi per la comunicazione del licenziamento al termine del tentativo di conciliazione.

    Decisione della Corte di Cassazione

    La Corte di Cassazione ha esaminato i punti di diritto , soprattutto l'interpretazione del requisito della forma scritta e la tempistica della comunicazione del licenziamento post-procedura conciliativa e ha  ha confermato la decisione della Corte di Appello sul fatto che che il licenziamento era stato correttamente comunicato attraverso il verbale di conciliazione, e che l'onere della forma scritta era stato rispettato.

     Inoltre, la Corte ha stabilito che il verbale di conciliazione, firmato da entrambe le parti e formulato dopo un tentativo fallito di conciliazione, soddisfaceva i requisiti di legge come valida comunicazione del licenziamento.

  • Lavoro Dipendente

    Piano nazionale contro il lavoro sommerso: cosa prevede

    A seguito della  adozione del  Piano nazionale del ministero del lavoro  per la lotta al lavoro sommerso, previsto dal PNRR (Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso”)   e pubblicato in Gazzetta ufficiale  il 20  dicembre 2022 ,  continua il lavoro di riorganizzazione delle procedure del ministero e degli altri  enti interessati per l'attuazione.

    In particolare lo scorso anno sono stati pubblicati  i primi due decreti attuativi: 

    1. Il DM 58  del 6.4. 2023 che prevede modifiche al Piano in particolare in tema di  fenomeni migratori e caporalato in agricoltura  e ridefinisce il cronoprogramma  
    2. il DM 57  del 6.4. 2023 che stabilisce le regole di costituzione del Comitato ministeriale di controllo per l'attuazione degli obiettivi .  

    Il 26 aprile 2024 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito  il decreto  ministeriale del 28 marzo 2024 n. 50  con cui viene costituito presso l’Ispettorato nazionale del lavoro  un nuovo gruppo di lavoro denominato  task force istituzionale “Lavoro sommerso”, che  collaborerà nelle attività già previste dal Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025 e realizzate dal Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto al lavoro sommerso

    Il comunicato del Ministero del lavoro  evidenzia che questa task force ha il compito di realizzare un’ulteriore pianificazione strategica dell’attività di vigilanza di contrasto al lavoro sommerso, per garantire un’azione coordinata ed efficace  secondo le specificità dei diversi settori economici e dei contesti territoriali, e di contribuire anche all'attività di vigilanza a fini statistici.

    Vediamo di seguito  i dettagli .

    Comitato ministeriale contro il lavoro sommerso DM 57 2023

    Il D.M. n. 57 del 6 aprile 2023 istituisce il Comitato Nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, a cui è affidato il compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano Nazionale  entrato in vigore il 21 dicembre 2022 

    Il comitato sarà presieduto dal Ministro del Lavoro (o un suo delegato)  e saranno presenti rappresentati del Ministero stesso,  del Ministero dell'Interno, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'INL, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, della Banca d'Italia, dell'ISTAT, dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri e della Conferenza delle Regioni, con il supporto tecnico dell'INAPP,  esperti nominati dal Ministro in possesso di particolare competenza  e 10 rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative 

    Le prime attività  da organizzare  per il Comitato  sono 

    • la costituzione di un gruppo di lavoro a presidio dell'interoperabilità tra i sistemi informativi dei diversi enti, 
    • la formazione degli Ispettori neoassunti e costituzione di una task force ministeriale  per la vigilanza;
    • l'avvio della Piattaforma INPS per interventi di compliance e sviluppo di un Indicatore Sintetico dell'Affidabilità Contributiva (ISAC);
    • formazione specifica sul lavoro sommerso rivolta i Centri per l'Impiego;
    • la campagna informativa di contrasto al lavoro sommerso;
    • l'elaborazione di proposte normative per la modifica degli importi  delle sanzioni amministrativa per appalto illecito e per la parità di trattamento tra dipendenti dell'appaltatore e del sub-appaltatore.

    Obiettivi  e strategia del Piano nazionale contro il lavoro sommerso

    Giova ricordare che, in linea con le indicazioni del PNRR, il Piano nazionale riguarda sia il lavoro dipendente che il lavoro autonomo e   ha i seguenti obiettivi

    • A) affinare le tecniche di raccolta e delle modalità di condivisione dei dati sul lavoro sommerso, volto a  migliorare la conoscenza del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti, la creazione di reti interistituzionali di cooperazione, anche informatica, tra le Autorità per una  più approfondita conoscenza dell’evoluzione del fenomeno in  funzione di monitoraggio e prevenzione
    • B) introdurre misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare, in maniera che i benefici dall’operare nell’economia regolare superino i costi del continuare ad operare nel sommerso; un capitolo è dedicato alle misure per il lavoro domestico che è uno degli ambiti in cui piu alta è la percentuale di sommerso con incentivi anche economici alle famiglie per rendere il lavoro regolare piu economico rispetto a quello irregolare.
    • C) realizzare una campagna informativa rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il coinvolgimento attivo  delle parti sociali, per sensibilizzare  i destinatari sul “disvalore” insito nel ricorso ad ogni forma di lavoro irregolare.
    • D)  istituire una struttura di governance che assicuri una efficace implementazione delle azioni ed il monitoraggio sull’attuazione delle misure.

    L’attuazione del Piano nazionale prevede il raggiungimento di due  specifici target quantitativi:

    1. l’incremento nella misura almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 entro la fine del 2024;

    2. la riduzione dell’incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali nei settori economici  interessati dal Piano nazionale.

    Il Piano fornisce inoltre  un ampia analisi del fenomeno del lavoro sommerso  attuale sulla base dei dati Eurostat , Istat e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

    Le modifiche al Piano con il decreto 58 2023

    Il testo del Piano nazionale viene modificato  ad aprile 2023  aggiungendo tra gli obiettivi il punto seguente  “E) misure per favorire l’impiego  regolare di lavoratori stranieri in agricoltura attraverso il contrasto agli insediamenti  abusivi e la promozione di azioni di politica attiva".

    Si prevede quindi che “Il Piano nazionale opera in  sinergia con il Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022; “Piano caporalato”) e ne contribuisce all’implementazione  delle azioni prioritarie, con particolare riferimento a quelle volte a favorire l’impiego  regolare di lavoratori stranieri in agricoltura, attraverso il contrasto agli insediamenti  abusivi e la promozione di politiche attive del lavoro.”.

    Contestualmente viene espunto dal testo precedente il paragrafo relativo al  fenomeno migratorio  in cui si proponeva di "valutare l’introduzione di modifiche normative al Testo Unico sull’immigrazione al fine di affrontare in maniera efficace le connessioni tra fenomeno migratorio e lavoro irregolare".

    Il decreto sostituisce infine la tavola del cronoprogramma di realizzazione dei progetti del Piano nazionale.

    Task force sommerso: programmazione  vigilanza e report statistici 

    Il gruppo di lavoro istituito presso l'ispettorato sarà composto da rappresentanti del Ministero  del lavoro, dell'interno, della Salute di INPS INAIL Ispettorato nazionale, Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Carabinieri, presieduto  dal Cpo dell'ispettorato nazionale del lavoro .

    Compito specifico della task force sarò individuare i target  dei settori aziendali da sottoporre ad attività di vigilanza e a predisporre un piano di programmazione degli accessi mirati. Verra anche predisposto un piano di registrazione dei dati delle ispezioni da utilizzare ai fini statistici per una miglioramento ulteriore della  programmazione 

    Allegati: