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Nuove Causali contributi INPS Agricoltura e Gestione separata
Con due risoluzioni , n. 61 e 62 di ieri 9 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali per il versamento dei contributi INPS in casi particolari. Ecco il dettaglio .
Causali contributo INPS pregressi e sanzioni Gestione Agricoltura
A seguito della richiesta INPS di ’istituzione delle causali contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione
datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari).
Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:
• “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;
• “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;
• “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;
• “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;
• “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;
• “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”.
Causali contributo INPS rateazione Gestione separata
Con la risoluzione 62 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia istituisce la seguente causale contributo:
• “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo iva esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna
“a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato “MM/AAAA”.
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Sanzioni per canoni eccessivi sugli alloggi dei lavoratori stagionali
Il decreto legge 131/2024 pubblicato il 16 settembre in Gazzetta ufficiale (cd. Salvainfrazioni) aveva introdotto una rilevante novità normativa per contrastare il cosiddetto “affitto predatorio” nei confronti dei lavoratori immigrati stagionali.
La nuova disposizione, inserita nell’articolo 24 del Testo Unico sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), prevede una sanzione fino a 5.500 euro per i datori di lavoro che affittano alloggi privi di idoneità abitativa o a canoni eccessivi ai lavoratori stagionali immigrati.
La misura risponde alle critiche della Commissione europea, che nell’aprile 2023 ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento completo della direttiva 2014/36/UE.
La norma europea infatti mira a garantire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori stagionali e la Commissione ha evidenziato che nel nostro paese non veniva adeguatamente affrontato il problema della mancata protezione dei lavoratori extracomunitari stagionali da forme di sfruttamento, tra cui la richiesta di canoni d’affitto sproporzionati.
Nella Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 2024 n. 267, è stata pubblicata la Legge 14 novembre 2024 n. 166, di conversione, con modificazioni, del Decreto.
Non ci sono state modifiche all'articolo 9. Vediamo piu in dettaglio la novità nei paragrafi seguenti.
La sanzione per alloggio inadeguato o per canone eccessivo
Il nuovo comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (disciplina del lavoro stagionale), , introdotto dall’articolo 9 del Dl 131/2024 convertito in legge, stabilisce che il datore di lavoro, nel caso di violazione del comma 3 dello stesso articolo, sia sanzionato :
- per ogni lavoratore straniero a cui venga offerto
- un alloggio inadeguato o
- a un canone eccessivo.
È previsto che il canone d’affitto sia considerato “eccessivo” quando supera un terzo della retribuzione del lavoratore.
Inoltre, è espressamente vietato trattenere automaticamente dalla retribuzione l’importo del canone di locazione.
Questa disposizione si inserisce nel quadro del Dlgs 203/2016, che aveva già riformulato l’articolo 24 del Testo Unico sull’immigrazione, introducendo obblighi specifici per i datori di lavoro in materia di fornitura di alloggi ai lavoratori stagionali. Tuttavia, la normativa precedente non era stata ritenuta sufficiente a livello comunitario, motivo per cui il Dl 131/2024 mira a chiarire ulteriormente le responsabilità dei datori di lavoro e le conseguenze di eventuali inadempienze, rafforzando la protezione contro lo sfruttamento abitativo dei lavoratori immigrati stagionali.
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Bonus Natale 100 euro i codici tributo
Con la risoluzione 54 E del 13 novembre 2024 L'agenzia comunica l'istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113
La norma prevede "per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate. Il comma 4 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai lavoratori che ne facciano richiesta.
Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
Codici tributo Bonus natale 2024 e compilazione
Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24
“Enti pubblici” (F24 EP).
- Per il modello F24:
• “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
- Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):
• “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.
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Whistleblowing: al via una consultazione sulle linee guida ANAC
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha avviato una consultazione pubblica online per raccogliere osservazioni e suggerimenti sullo schema delle nuove Linee Guida sul whistleblowing, che resterà aperta fino al 9 dicembre 2024.
Lo scopo è assicurare un’applicazione uniforme ed efficace della normativa sul whistleblowing, in particolare per quanto riguarda i canali interni di segnalazione nelle organizzazioni pubbliche e private.
Le nuove linee guida ANAC sul Whistleblowing
Le nuove Linee Guida ampliano il quadro normativo già tracciato dalla delibera n. 311 del 12 luglio 2023. Tale delibera, approvata dall’ANAC, era in linea con il decreto legislativo n. 24/2023, che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2019/1937 per la protezione dei whistleblower, ossia di coloro che segnalano violazioni o irregolarità all’interno di enti pubblici e privati.
Il nuovo schema integra le indicazioni relative alla presentazione e gestione delle segnalazioni esterne, introducendo linee guida specifiche per il funzionamento dei canali interni di segnalazione.
Nello specifico, le nuove Linee Guida mirano a:
- Fornire indicazioni operative sulla gestione dei canali interni di segnalazione;
- Garantire la riservatezza delle identità coinvolte e del contenuto della segnalazione;
- Assicurare una gestione corretta e sicura delle segnalazioni sia nel settore pubblico che nel settore privato;
- Agevolare l’applicazione della normativa e ridurre le incertezze interpretative per gli enti coinvolti.
e si concentrano in particolare su cinque ambiti chiave:
- Canali di Segnalazione Interna: Indicazioni su come strutturare e gestire i canali interni di segnalazione per assicurare l’efficienza e la riservatezza del processo.
- Modalità di Effettuazione della Segnalazione e Ipotesi Sanzionatorie: Procedure per la corretta presentazione della segnalazione e possibili sanzioni in caso di violazioni.
- Gestione e Doveri del Personale Coinvolto: Specifiche sui ruoli e sulle responsabilità del personale incaricato della gestione delle segnalazioni, nonché sui doveri comportamentali dei dipendenti degli enti pubblici e privati.
- Formazione del Personale: Misure e programmi di formazione per il personale, per garantire la consapevolezza e la preparazione adeguata nella gestione delle segnalazioni.
- Ruolo del Terzo Settore: Riconoscimento del ruolo di supporto che il Terzo settore può offrire nell’attuazione della normativa e nella gestione delle segnalazioni.
Modalità di Partecipazione alla Consultazione
La consultazione pubblica è aperta agli stakeholder e agli enti del settore pubblico e privato tenuti a implementare la normativa sul whistleblowing.
Fino al 9 dicembre, è possibile inviare i contributi tramite un questionario disponibile sulla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’ANAC: WWW.ANTICORRUZIONE.IT
Il questionario include sezioni specifiche per ognuno degli ambiti trattati nelle nuove Linee Guida, permettendo di fornire feedback dettagliati e di indicare eventuali modifiche o richiedere chiarimenti.
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Rider e lavoratori delle piattaforme digitali: Direttiva UE approvata con le nuove regole
L’Unione Europea ha finalmente dato il via libera definitivo alla direttiva sui rider, volta a garantire migliori condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme digitali.
Scarica il testo della Direttiva UE 2024/2831 del 23.10.2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 novembre 2024.
Questa direttiva è stata approvata dopo un lungo percorso di negoziazioni tra i vari Stati membri, che ha visto emergere un consenso sulla necessità di tutelare i lavoratori coinvolti in attività come consegne a domicilio e trasporto passeggeri, forniti da aziende come Uber, Deliveroo, Glovo e altre.
La direttiva dovrà essere firmata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri dell’UE avranno due anni di tempo per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie, ovvero gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.
Obiettivi della Direttiva
L’obiettivo principale della normativa è di migliorare le condizioni contrattuali e lavorative dei rider, garantendo loro diritti simili a quelli dei lavoratori subordinati, in caso risultino essere tali.
Infatti, la direttiva stabilisce dei criteri chiari per distinguere tra lavoratori autonomi e dipendenti. Se l'attività del rider risponde a determinati requisiti di subordinazione, come la gestione del lavoro da parte della piattaforma (orari, remunerazione e controllo delle prestazioni), la relazione lavorativa sarà riclassificata come un contratto subordinato.
Impatti per le piattaforme digitali
La direttiva UE del 2024 avrà notevoli impatti sulle piattaforme digitali, modificando in maniera significativa le modalità operative di aziende come Uber, Glovo, Deliveroo e simili.
Ecco i principali cambiamenti che queste piattaforme dovranno affrontare:
Riclassificazione dei lavoratori
La direttiva introduce una presunzione legale di subordinazione per molti lavoratori delle piattaforme digitali. Questo significa che le piattaforme dovranno dimostrare che i loro lavoratori sono effettivamente autonomi, altrimenti verranno considerati dipendenti.
Ciò comporterà un aumento significativo dei costi per le piattaforme, poiché i lavoratori riclassificati come dipendenti avranno diritto a ferie pagate, malattia, contributi previdenziali e protezione contro i licenziamenti illegittimi.Trasparenza e gestione algoritmica
Le piattaforme dovranno garantire una maggiore trasparenza nella gestione algoritmica. Saranno obbligate a spiegare ai lavoratori come funzionano gli algoritmi che gestiscono la distribuzione dei compiti, la determinazione delle tariffe e altre decisioni critiche per il loro lavoro.
Questo include anche l'obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate che possono influire negativamente sui lavoratori, come la sospensione o la chiusura degli account.Obblighi di dichiarazione e monitoraggio
Le piattaforme digitali dovranno dichiarare regolarmente il numero di lavoratori impiegati e fornire informazioni dettagliate sulla loro situazione contrattuale alle autorità competenti. Questo introduce un carico amministrativo maggiore per le aziende, che dovranno rendere trasparenti le loro operazioni e sottostare a eventuali controlli da parte delle autorità nazionali.Supervisione umana e diritto al riesame
In aggiunta alla gestione algoritmica, la direttiva richiede che le piattaforme implementino supervisione umana sulle decisioni prese dagli algoritmi. Questo significa che, in casi come la chiusura di un account o il mancato pagamento di un lavoratore, un essere umano dovrà intervenire per verificare e riesaminare tali decisioni.
Questo processo aumenta la complessità della gestione delle risorse umane per le piattaforme digitali.Possibili sanzioni e azioni legali
Allegati:
La direttiva introduce sanzioni severe in caso di mancato rispetto delle norme, comprese multe e altre penalità amministrative. Le piattaforme che non rispettano i diritti dei lavoratori o non garantiscono la trasparenza richiesta potranno essere soggette a ispezioni e sanzioni. Inoltre, i lavoratori avranno il diritto di avviare procedimenti legali collettivi o individuali contro le piattaforme. -
Recesso unilaterale dal CCNL negato al datore di lavoro
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024, ha stabilito che un datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo nazionale (CCNL) , neanche nel periodo di ultrattività dopo la scadenza .
Tale prerogativa spetta esclusivamente alle parti stipulanti, ovvero le associazioni sindacali e datoriali.
La Corte ha inoltre chiarito che il recesso unilaterale non è consentito neppure se giustificato dall'eccessiva onerosità del contratto in situazioni di difficolta economica dell'azienda.
Vediamo maggiori dettagli sul caso e le motivazioni della Corte .
Recesso dal CCNL scaduto: il caso
La controversia riguardava un gruppo di dipendenti non sanitari di una associazione nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria che contestavano l'annuncio del datore di lavoro di voler cambiare il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL della sanità privata).
In ragione di difficoltà economiche dell'ente , il datore di lavoro ha deciso di applicare il CCNL per residenze sanitarie assistenziali (CDR)asserendo che il CCNL sanità era in scadenza .
I lavoratori hanno ritenuto illegittima questa decisione e hanno agito legalmente per ottenere il riconoscimento del loro diritto a mantenere il precedente contratto, chiedendo anche le relative differenze retributive.
Recesso da CCNL : le decisioni di merito e la Cassazione
In primo grado, il Tribunale ha dato ragione ai lavoratori, stabilendo che il CCNL della sanità privata, pur essendo formalmente scaduto nel 2005, continuava a essere valido grazie alla clausola di ultrattività, che ne prorogava l’efficacia fino al rinnovo avvenuto nell'ottobre 2020. Di conseguenza, la decisione unilaterale di applicare il CCNL CDR è stata dichiarata illegittima.
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, affermando che il datore di lavoro non poteva recedere unilateralmente dal CCNL sanità privata, poiché la clausola di ultrattività vincolava le parti fino al rinnovo.
La Corte ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui l'eccessiva onerosità del contratto avrebbe giustificato il recesso unilaterale, precisando che tale facoltà è riservata solo alle parti stipulanti del CCNL e non può essere esercitata dal singolo datore di lavoro. Nella sentenza di secondo grado veniva anche ricordato che invece nei contratti aziendali, stipulati direttamente con i sindacati locali, è possibile recedere unilateralmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza ha confermato la decisione di secondo grado e rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando l'applicabilità della clausola di ultrattività del CCNL sanità privata e ribadendo che il recesso unilaterale non era legittimo.
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Interruzione servizi lavoro online venerdi 25.10
Il Ministero del Lavoro con un comunicato sul proprio sito istituzionale informa che dalle 15.00 venerdì 25 ottobre saranno interrotti alcuni servizi online.
L'interruzione è dovuta ad interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture di alcuni portali di servizi online
In particolare si interromperanno i portali e i servizi correlati riguardanti :
- Comunicazioni Obbligatorie (C.O.)
- Unimare,
- Prospetto Informativo Disabili
- Unilav Sport.
Viene precisato che le attività di manutenzione si concluderanno nella giornata di sabato 26 ottobre 2024 al termine delle stesse i portali torneranno disponibili.
Gli interventi di manutenzione non avranno invece alcun impatto sull'accesso alle altre procedure telematiche, che resteranno sempre disponibili.
Si ricorda che l'accesso ai servizi è consentito solo con SPID personali o CIE.