• Lavoro Dipendente

    Interruzione servizi lavoro online venerdi 25.10

    Il Ministero del Lavoro con un comunicato sul proprio sito  istituzionale informa che dalle 15.00  venerdì 25 ottobre saranno interrotti alcuni servizi online.

    L'interruzione è dovuta ad interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture di alcuni portali di servizi online 

    In particolare si interromperanno  i portali e  i servizi  correlati riguardanti :

    •  Comunicazioni Obbligatorie (C.O.) 
    •  Unimare, 
    • Prospetto Informativo Disabili
    •  Unilav Sport.

     Viene precisato che le attività  di manutenzione si concluderanno nella giornata di sabato 26 ottobre 2024 al termine delle stesse i portali torneranno disponibili.

    Gli interventi di manutenzione non avranno invece alcun impatto sull'accesso alle altre procedure telematiche, che resteranno sempre disponibili.

    Si ricorda che l'accesso ai servizi è consentito solo con SPID personali o CIE.

  • Lavoro Dipendente

    Uniemens: allegato tecnico aggiornato settembre 2024

    Il 29 maggio l’Inps ha rilasciato il nuovo  documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili uniemens (documento tecnico 4.25 – schema di validazione versione 4.25.0).

    Le modifiche interessano l’appendice B con interventi relativi alla denuncia individuale e alla denuncia aziendale.

    1. viene inserito il nuovo valore 81 in < TipoContribuzione >; 
    2. viene inserito il nuovo codice ISU (“Integrazione salariale unica. Circolare n. 62/2024”) in < CodiceEvento > di < Settimana > e < DifferenzeAccredito > di < DatiRetributivi >, in < CodiceEventoGiorn > di < EventoGiorn > di < Giorno > di < DatiRetributivi > e negli omologhi elementi di < MesePrecedente >;
    3. vengono aggiornate le descrizioni dei codici L328 e L330 in < CodiceCausale > di < InfoAggCausaliContrib > di < DatiRetributivi > per la gestione dei periodi di congedo parentale con indennità Inps in percentuale maggiorata.

    Le novità per  DenunciaAziendale 

    •  vengono inseriti i codici L145 e L146 in < CongCIGSAltCaus > di < CongCIGSAltre > di < CongCIGSACredito > di < CIGStraord > di <CIGAutorizzata >i introdotti dalla circolare Inps n. 62/2024;
    • viene inserito il codice L991 in < CausaleCredito > di < AltrePartiteACredito >.

    Per  gli allegati in formato ZIP si rimanda al sito INPS

    Qui l'accesso ai servizi INPS per le imprese.

    Nuovo allegato tecnico settembre 2024 

    Il 30 settembre 2024  è stato aggiornato l'allegato tecnico con la versione 4.25.2

  • Lavoro Dipendente

    INAIL le nuove sanzioni dal 1 settembre 2024

    Con la Circolare  n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024  per omissione e per evasioni contributive. 

    Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388  dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

    Nuove sanzioni per violazioni contributi Inail

    Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti 

    Omissioni contributive:

    • Pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con un tetto del 40%.
    • Pagamenti oltre i 120 giorni: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.

    Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):

    • Pagamenti entro il termine fissato: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
    • Pagamenti entro 60 giorni: tasso ORP maggiorato di 7,5 punti.

    Tetto massimo della sanzione: 40%.

    Evasioni contributive:

    • Sanzione ordinaria: 30% con un tetto del 60%.
    • In caso di regolarizzazione spontanea, si applica la sanzione per omissione (tasso ORP maggiorato di 5,5 o 7,5 punti a seconda dei termini di pagamento).

    Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:

    • Sanzioni ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.

    Incertezze oggettive:

    Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.

    Sanzioni violazioni INAIL : Tabella di riepilogo

    Condotta Data di pagamento Misura sanzione Condizioni
    Omissione contributiva Entro 120 giorni dalla scadenza Tasso ORP, con tetto del 40% Nessuna
    Omissione contributiva Oltre 120 giorni Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Nessuna
    Regolarizzazione spontanea Entro termine fissato Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Regolarizzazione spontanea Entro 60 giorni dal termine fissato Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Evasione contributiva 30%, con tetto del 60% Nessuna
    Debiti rilevati d'ufficio Entro termine fissato Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% Prima rata versata in caso di rateizzazione
    Incertezze oggettive Entro termine fissato Interessi legali Nessuna

  • Lavoro Dipendente

    Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura

    Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 giugno 2024 , in sostituzione di quello del 2016,  ha introdotto  nuove regole sul pagamento del contributo utile per l'esonero dall'obbligo di assunzione di persone disabili in aziende con lavorazioni ad alto rischio. 

     Il decreto  è entrato in vigore dal 1° ottobre 2024  mentre la principale novità che riguarda in pagamenti online è operativa da ieri 3 ottobre.

    Sul tema è stata emanata anche una nota Ministeriale di chiarimenti .

    Esonero collocamento obbligatorio: come funziona

    Le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.

     In cambio, è dovuto  un contributo  economico  per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile.

    L'esonero deve essere richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. L'autocertificazione richiesta dalla procedura  include dati come la base di computo e il numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni pericolose.

     Non è possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente.

    Esonero collocamento obbligatorio: novita sul pagamento

    Il decreto dell'11 giugno ha fissato:

    1. nuovo importo giornaliero
    2. modalità di pagamento online.

    Nello specifico, mentre   il pagamento del contributo doveva essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario,  a partire dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta . 

    Inoltre, il decreto ha aggiornato l'importo del contributo esonerativo, che passa 

    • da 30,64 euro a 
    • a 39,21 euro

    per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Questo aggiornamento è stato introdotto per adeguare gli importi alle nuove disposizioni economiche.

    L'importo  convenzionale è fissato a 2.587,86 euro per ogni trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.

    Disposizioni transitorie per aziende nuove o già esonerate

    Tutti gli utenti interessati , comprese le aziende che già utilizzavano l’esonero prima del nuovo decreto dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, per continuare a beneficiare dell'esonero.

    Per i nuovi iscritti iIl primo pagamento coprirà  il periodo dal momento dell’esecuzione fino alla fine del trimestre di riferimento. I pagamenti successivi, generati dalla procedura telematica, dovranno essere effettuati entro il 10 del primo mese di ogni nuovo trimestre.

    In deroga, per i datori di lavoro già esonerati con le vecchie regole, e che desiderano continuare, la quota trimestrale sarà valida per l’intero trimestre (ottobre-dicembre), ATTENZIONE , le aziende possono anche scegliere di non mantenere la continuità, segnalando tale opzione nell’autocertificazione, con l’esonero che decorre dalla data di presentazione della stessa.


  • Lavoro Dipendente

    Calcolo anzianità con contratti a termine: le regole UE

    La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la Sentenza del 19 settembre 2024 relativa alla Causa C-439/23, ha chiarito un importante aspetto riguardante il computo dell'anzianità di servizio per i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa in forza di contratti a tempo determinato. 

    Nello specifico si chiarisce l'applicabilità della direttiva europea 1999/70 CE che prevede  un calcolo dell'anzianità identico per i lavoratori con contratti a tempo determinato e indeterminato, anche per contratti precedenti l'entrata in vigore della normativa UE.

    Ecco i dettagli del caso e la decisione della Corte   .

    Contratti a termine svolti prima della direttiva UE che impone la parita di trattamento

    il caso coinvolgeva un ricercatore   che ha lavorato per il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) con contratti a tempo determinato stipulati prima dell'entrata in vigore della Direttiva 1999/70/CE,e ha ottenuto successivamente un contratto a tempo indeterminato.

     La questione giuridica sollevata riguardava il fatto se tali periodi di lavoro , precedenti il recepimento della Direttiva  dovessero  essere computati nell'anzianità di servizio ai fini retributivi .

    La Corte di Giustizia ha esaminato cioè se il principio di non discriminazione, sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, possa estendersi ai contratti di lavoro a tempo determinato conclusi prima della scadenza del termine per il recepimento della Direttiva stessa. 

    Tale clausola impone che i criteri per il calcolo dell'anzianità di servizio siano identici per i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato, salvo ragioni oggettive che giustifichino un trattamento differente. La Corte ha quindi dovuto stabilire se fosse ammissibile che l'anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato, integralmente svolti prima del recepimento della Direttiva, possa influire sul calcolo della retribuzione nel momento in cui il lavoratore viene assunto con contratto a tempo indeterminato.

    Contratti a termine – La decisione della Corte UE

    La Corte ha concluso che, pur non essendo possibile applicare la Direttiva in modo retroattivo alle situazioni già definite  giudizio prima del suo recepimento, essa deve invece  essere applicata agli effetti futuri delle situazioni ancora  in corso di giudizio 

    Di conseguenza, i periodi di lavoro svolti con contratti a tempo determinato prima del recepimento della Direttiva devono essere computati nell'anzianità di servizio al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, se non vi sono giustificazioni oggettive per escluderli.

    La Corte ha stabilito infatti  che escludere tali periodi di lavoro ai fini del calcolo della retribuzione del lavoratore sarebbe contrario al principio di non discriminazione previsto dall'accordo quadro.

    Si riconferma quindi l’importanza di tutelare la parità di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indeterminato.

  • Lavoro Dipendente

    Diffida amministrativa: per quali violazioni è applicabile?

    Con la nota 6774 del 17 settembre 2024  l'INL fornisce l'elenco delle violazioni oggetto di diffida amministrativa come pre visto dal D.Lgs. n. 103/2024  e le relative istruzioni .

    Viene precisato che  art. 6 prevede, fra l’altro, che:

    •  “l’istituto della diffida amministrativa  di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” mentre nota prot. n. 1357 ha  già chiarito che
    •  “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.

    Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

    ATTENZIONE  anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del

    D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

    Verbale di diffida amministrativa

    nelle more dell’implementazione del sistema informatico in uso,  in allegato alla nota è fornito   il modello di verbale di diffida amministrativa relativo alla procedura in oggetto, da utilizzare per invitare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido “(…) a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non  superiore a 20 giorni dalla data della notificazione” (art. 6, D.Lgs. n. 103/2024).

    Riportiamo le principali violazioni ammesse. 

    Scarica qui  la nota con l'elenco completo 

    Elenco Illeciti Ammessi

    Violazione Norma di riferimento
    Istituzione e tenuta del LUL Art. 39, comma 1, D.L. n. 112 del 25 giugno 2008
    Omesse registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
    Omesse registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
    Infedeli registrazioni – ipotesi base Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
    Infedeli registrazioni – più di 5 lavoratori o periodo superiore ai sei mesi Art. 39, commi 1, 2 e 7, D.L. n. 112/2008
    Omesse Comunicazioni – centralinisti telefonici Art. 5, Legge 29 marzo 1985 n. 113
    Omessa esibizione documenti richiesti – consulenti del lavoro Art. 5, comma 2, Legge n. 12/1979
    Correzione comunicazione di assunzione a seguito di riqualificazione – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007
    Comunicazione di variazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007
    Comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro – comparto scuola Art. 2, comma 4, D.L. 147/2007

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento del dipendente per abuso del welfare sanitario

    Il caso trattato riguarda il licenziamento per giusta causa di una dipendente, A.A., da parte di un societa per azioni attiva come  compagnia di assicurazioni  Le motivazioni del licenziamento si basano  principalmente  sull'utilizzo  da parte della lavoratrice, dell'assicurazione sanitaria aziendale per la figlia  che non era  fiscalmente a carico . Erano state evidenziate inoltre altre condotte scorrette. 

    Vediamo meglio nei prossimi paragrafi.

    Licenziamento per abuso del fondo sanitario: il caso e le decisioni di merito

    Nello specifico la dipendente aveva cercato di ottenere un'estensione della copertura sanitaria a favore della figlia B.B., che non ne aveva diritto .

    La figlia  infatti lavorava all'estero e percepiva un reddito superiore alla soglia che permette di essere considerata "a carico" della madre ai fini fiscali.

    Inoltre in un altra occasione la dipendente avrebbe richiesto il rimborso di danni maggiori rispetto a quelli effettivamente subiti dalla sua autovettura, avvalendosi di una polizza assicurativa riservata ai dipendenti della società. Dalle verifiche, i danni accertati dal perito subito dopo l'incidente erano diversi e di minore entità rispetto a quelli riscontrati successivamente, suggerendo che ci fosse stato un altro incidente nel periodo intercorso tra le due ispezioni.

    In prima istanza, il Tribunale ha rigettato le richieste della lavoratrice sia in fase sommaria che in sede di opposizione.

    Corte d'Appello di Napoli: anche il giudizio di secondo grado ha confermato la sentenza del Tribunale, sostenendo che le azioni di A.A. costituivano una mancanza grave, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. In particolare, per quanto riguarda l'estensione della copertura sanitaria, la figlia non poteva essere considerata a carico in quanto percepiva redditi superiori al limite previsto. Per il danno all'autovettura, la Corte ha  stabilito  che vi era stato un secondo incidente non denunciato.

    A.A. ha  quindi presentato un ricorso in Cassazione basato su sei motivi, principalmente contestando la valutazione delle prove e l'errata applicazione delle norme sul licenziamento. 

    Tra i principali argomenti di difesa, ha sostenuto che non vi era stata un'appropriata considerazione delle sue prove e che la condotta non giustificava un licenziamento, ma eventualmente l'applicazione di una sanzione conservativa.

    Licenziamento per abuso del fondo sanitario: sentenza della Cassazione

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24508 del 2024, ha rigettato il ricorso, sostenendo che la valutazione delle prove e l'accertamento della  gravità delle condotte  della lavoratrice erano state correttamente  svolte  dai giudici di merito. 

    La Cassazione ha ribadito che la condotta della dipendente era gravemente in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono caratterizzare il rapporto di lavoro, soprattutto per una dipendente che lavorava nell'Ispettorato Sinistri  della compagnia e conosceva bene le procedure. Quindi ha sottolineato che la decisione di licenziamento era proporzionata alla gravità delle condotte contestate.

    Il ricorso è stato rigettato e la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che non vi fossero vizi di legittimità nella decisione dei giudici di merito e ha confermato la validità del licenziamento per giusta causa.