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Malattia e pensione: chiarimenti INPS sui diritti dei lavoratori
Con la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025, l'INPS fornisce importanti chiarimenti sulla tutela previdenziale della malattia per i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente.
In generale, questi lavoratori non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che rimane un onere del datore di lavoro, se previsto dal settore di appartenenza e dalla qualifica del lavoratore.
Tuttavia, la percezione dell’indennità di malattia non è compatibile con alcune tipologie di trattamento pensionistico, come la pensione di inabilità.
Ecco le indicazioni.
Tutela malattia per i pensionati. incumulabilità
Come detto la circolare n. 57 dell'11 marzo 2025 ribadisce e chiarisce alcuni aspetti già presenti in precedenti disposizioni, fornendo interpretazioni più dettagliate e aggiornate:
Ribadita l'obbligatorietà della contribuzione – È stato chiarito che i pensionati che intraprendono un nuovo rapporto di lavoro dipendente non sono esonerati dal versamento della contribuzione per malattia, che resta a carico del datore di lavoro se previsto dal settore di appartenenza.
Specificazione sull’incumulabilità dell’indennità di malattia con la pensione di inabilità – La circolare ribadisce che chi percepisce una pensione di inabilità non può cumularla con l’indennità di malattia, poiché entrambe hanno natura sostitutiva della retribuzione. Questo principio era già contenuto nella circolare n. 95 bis/2006.
Tutela malattia lavoratori titolari di pensione: OTD e Gestione separata
Ancora, INPS chiarisce che i lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) anche se inseriti negli elenchi anagrafici sulla base di un’attività lavorativa precedente, perdono il diritto alla tutela previdenziale della malattia se non hanno un rapporto di lavoro attivo. Questa interpretazione era meno esplicita nelle norme precedenti.
Infine viene ribadito che i pensionati iscritti alla Gestione separata non possono accedere alle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, né devono versare la contribuzione aggiuntiva per tali prestazioni. Questa indicazione era già presente in circolari precedenti (es. n. 147/2001 e n. 76/2007), ma la nuova circolare ne conferma l’applicazione.
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Dimissioni di fatto per assenze: il codice Uniemens
Il messaggio INPS 639 del 19 febbraio 2025 fornisce indicazioni sul flusso Uniemens in caso di Dimissioni per fatti concludenti previste dall'articolo 19 della legge 13 dicembre 2024, n. 203. Ricordiamo in sintesi di cosa si tratta e le istruzioni dell'Istituto .
la norma sulle dimissioni di fatto per assenza ingiustificata
La nuova norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine stabilito dal contratto collettivo nazionale o, in assenza di tale previsione, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tale assenza alla sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
Tale comunicazione può essere soggetta a verifica da parte dell'INL per accertarne la veridicità. In questo scenario, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza necessità di seguire le formalità previste per le dimissioni volontarie, come la comunicazione telematica e il rispetto del preavviso.
Tuttavia, la risoluzione del rapporto di lavoro non si applica qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità di comunicare i motivi della propria assenza a causa di forza maggiore o di fatti imputabili al datore di lavoro. In tali circostanze, o nel caso in cui l'INL accerti la non veridicità della comunicazione del datore di lavoro, la risoluzione del rapporto non ha effetto.
In questi casi, l'INL comunica l'inefficacia della risoluzione sia al lavoratore che al datore di lavoro, e quest'ultimo è tenuto a provvedere agli adempimenti contributivi conseguenti.
INPS sottolinea che a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro come descritto, il lavoratore non ha diritto alla prestazione di disoccupazione NASpI, poiché tale fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Pertanto, il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo previsto per l'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto il lavoratore non acquisisce il diritto teorico alla NASpI.
Dimissioni di fatto Istruzioni Uniemens
Per quanto riguarda le modalità di compilazione del flusso Uniemens, il documento specifica che:
- a partire dal 12 gennaio 2025,
- le interruzioni del rapporto di lavoro avvenute secondo le nuove disposizioni devono essere segnalate utilizzando il codice "1Y", che indica "Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis".
Questo codice deve essere inserito nel flusso Uniemens per garantire la corretta registrazione e gestione delle cessazioni del rapporto di lavoro in conformità con la nuova normativa.
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Rimborso utenze domestiche: fac simile autodichiarazione e chiarimenti
La Risposta a Interpello n. 17 del 31 gennaio 2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate, fornisce chiarimenti in merito alle formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.
Il documento analizza il quadro normativo vigente oltre a chiarire che la dichiarazione può essere acquisita dal datore di lavoro senza necessità di autenticazione notarile, purché accompagnata da una copia del documento di identità del dichiarante.
Disponibile qui un facsimile di autodichiarazione
Autocertificazione del lavoratore per rimborso utenze: il quesito e la soluzione proposta
L'interpello illustra il caso di una società per azioni che chiedeva di chiarire le formalità relative al rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà necessaria per il rimborso delle spese domestiche sostenute dai dipendenti, ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR.
La questione nasce dall’estensione della soglia di esenzione fiscale per il 2024 dei "fringe benefits", stabilita dalla Legge n. 213/2023, che consente il rimborso di utenze domestiche e spese abitative fino a 1.000 euro (elevati a 2.000 euro per i lavoratori con figli).
La società richiede chiarimenti sulle caratteristiche della dichiarazione dovuta da parte dei dipendenti.
In particolare, l’istante ritiene che il rimborso delle spese non costituisca una "riscossione di benefici economici da parte di terzi" e, pertanto, non sia necessaria l’autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione.
Poiché la dichiarazione è destinata all’Agenzia delle Entrate, incaricata delle verifiche di veridicità, la società ritiene sufficiente la semplice sottoscrizione da parte del dipendente, senza autenticazione notarile o altra certificazione ufficiale.
Dichiarazione del lavoratore per rimborso utenze: parere dell’Agenzia
La soluzione proposta trova la conferma dell'Agenzia, la quale precisa che, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione sostitutiva può essere acquisita dal datore di lavoro con firma originale del dipendente e copia del documento di identità, senza necessità di autenticazione.
L’Amministrazione Finanziaria ricorda in ogni caso la responsabilità penale che sussiste in caso di dichiarazioni mendaci.
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Stop alla Naspi per i rimpatriati disoccupati dal 1 gennaio
La legge di bilancio 2025 ormai in vigore (legge 207 2024) contiene al capo V numerosi articoli in materia di lavoro .
Vediamo in particolare l'art 1 comma 187 che si occupa dei lavoratori rimpatriati a seguito di licenziamento o mancato rinnovo di contratti di lavoro stagionale e prevede lo stop all'indennità di disoccupazione dal 2025.
Con il messaggio 184 del 17 gennaio INPS ha comunica il recepimento della novità e il blocco della funzione nella piattaforma online che riguarda le cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2025 (v. ultimo paragrafo).
Indennità di disoccupazione rimpatriati
La legge 25 luglio 1975, n. 402 aveva previsto che in caso di disoccupazione derivante da:
- licenziamento ovvero da
- mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero,
i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali.
Per lo stesso periodo avevano diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.
Erano richieste le seguenti condizioni
- che il rimpatrio fosse intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e
- che il lavoratore interessato si fosse iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
La novità della legge di bilancio 2025
L'art 1 comma 187 del ddl bilancio introduce una sospensione del diritto affermando che "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025"
Nella stringata formulazione dell'articolo non sono presenti precisazioni sul fatto che la misura sia sperimentale o, diversamente, sul fatto che la legge venga abrogata . Occorre attendere quindi eventuali chiarimenti dai dossier parlamentari o dal Ministero del lavoro.
Si ricorda che restano comunque valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi bilaterali di sicurezza sociale in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.
Stop Naspi: i chiarimenti INPS
Nel messaggio INPS precisa che il blocco riguarda le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.
Pertanto, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.
A tale riguardo, si precisa che le Strutture territoriali dell’INPS non devono porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle citate istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.
Resta possibile l'invio di domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024, per le quali si confermano le indicazioni già fornite con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e con il messaggio n. 1328 del 2 aprile 2024.
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Smart working: diritto per i lavoratori disabili
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 605 del 10 gennaio 2025, ha stabilito un importante principio in tema di lavoro e diritti dei disabili. Confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli, la Suprema Corte ha imposto alla società di consentire a un proprio dipendente con gravi disabilità visive di svolgere le sue mansioni in modalità di lavoro agile. Questa decisione si basa sull’obbligo per i datori di lavoro di adottare "ragionevoli accomodamenti" per garantire pari opportunità ai lavoratori disabili, come previsto dalle normative italiane ed europee, anche in assenza di accordo individuale. Vediamo i dettagli del caso e le motivazioni delle Corti.
Lavoro agile diritto per i soggetti disabili: il caso
Un dipendente parzialmente disabile , impiegato dal 1997 come tecnico di assistenza clienti, aveva richiesto di essere trasferito dalla sede lavorativa di Napoli a quella di P., la sua città di residenza, a causa di gravi problemi visivi che rendevano difficile il tragitto. Inoltre, aveva chiesto di svolgere le stesse mansioni in modalità di lavoro agile, come già sperimentato durante l’emergenza sanitaria da COVID-19.
La società aveva respinto entrambe le richieste, sostenendo che non vi fossero le condizioni tecniche e normative per concedere tale trasferimento e l’adozione del lavoro agile.
Dopo una sentenza sfavorevole in primo grado, il lavoratore ha fatto appello, ottenendo dalla Corte d’Appello di Napoli una decisione favorevole, che ha obbligato la società a trasferirlo e a consentirgli di lavorare da remoto.
Lavoro agile diritto per i soggetti disabili: le decisioni
La Corte ha ritenuto che la mancata adozione di "ragionevoli accomodamenti", come richiesto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 216/2003, costituisse una discriminazione nei confronti del lavoratore disabile. La sentenza ha evidenziato che il lavoro agile rappresentava una soluzione praticabile per garantire pari opportunità, senza imporre oneri finanziari sproporzionati alla società.
Tale soluzione si basava sull’esperienza maturata durante la pandemia, dimostrando che il dipendente poteva svolgere efficacemente le sue mansioni da remoto. La Corte ha quindi bilanciato il diritto del lavoratore disabile a un ambiente lavorativo accessibile con l’interesse dell’azienda a mantenere un’efficiente organizzazione del lavoro.
La società ha impugnato la sentenza, sostenendo che la Corte d’Appello avesse ecceduto nell' imporre unilateralmente il lavoro agile senza un accordo individuale.
La Corte di Cassazione, però, ha rigettato il ricorso, confermando che, in assenza di accordo tra le parti, il giudice può stabilire le modalità di lavoro più idonee per tutelare i diritti del lavoratore disabile.
Ha ribadito inoltre che la mancata adozione di ragionevoli accomodamenti, come il lavoro agile, costituisce una discriminazione diretta secondo le normative europee e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
La vicenda si conclude dunque con la condanna del datore di lavoro al pagamento delle spese processuali e alla conferma del trasferimento e del lavoro agile per il dipendente.
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Visite sorveglianza sanitaria: cosa cambia dal 2025
La legge 203 2024 il cd Collegato lavoro introduce alcune novità sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare sulle visite mediche preventive, previste dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.
Giova forse ricordare che la visita medica preventiva serve a verificare che non ci siano problemi di salute che impediscano al lavoratore di svolgere il lavoro assegnato, valutando così se è idoneo per quella specifica mansione. La legge chiarisce che la visita preventiva può essere fatta prima dell’assunzione come parte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, quando richiesto.
Vediamo cosa cambia dal 12 gennaio 2025 , data di entrata in vigore della nuova legge.
Le nuove regole sulle visite preventive
La prima importante novità in tema di visite preventive è che il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita preassuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene.
Inoltre, il medico, durante la visita preventiva, deve considerare eventuali esami clinici o diagnostici già effettuati dal lavoratore e riportati nella sua cartella sanitaria, per evitare di ripetere esami inutili, purché siano ancora validi per gli scopi della visita.
Accertamenti su tossicodipendenza e alcol dipendenza
Un’altra modifica riguarda il termine per definire, con un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol dipendenza nei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2009, è stata posticipata al 31 dicembre 2024.
Ricorsi contro i giudizi del medico competente
Infine la legge chiarisce che i ricorsi contro i giudizi del medico competente, anche per le visite preventive, devono essere presentati all’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento. Prima, il ricorso poteva essere gestito dall’organo di vigilanza sul lavoro territorialmente competente, ma ora viene semplificata la procedura per evitare dubbi interpretativi, tenendo conto delle competenze anche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il lavoratore ha 30 giorni di tempo, a partire dalla comunicazione del giudizio, per presentare ricorso. Una volta ricevuto, l’ASL può confermare, modificare o revocare il giudizio, anche dopo eventuali accertamenti aggiuntivi.
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Cassa integrazione 2025: le novità in legge di bilancio
Il Governo ha predisposto nella nuova manovra finanziaria, Legge 207 2024, un pacchetto di ammortizzatori sociali con misure destinate a settori specifici in crisi e alle grandi aziende impegnate in ristrutturazioni complesse.
Inoltre c'è una norma che modifica le modalità di fruizione della Cassa integrazione contestualmente allo svolgimento di un altro rapporto di lavoro.
Vediamo qualche dettaglio in più.
Cassa integrazione compatibilità con secondo lavoro
La legge di bilancio 2025 modifica l’articolo 8 del Decreto legislativo n. 148/2015 ridefinendo le regole sulla compatibilità tra:
- i trattamenti di integrazione salariale e
- lo svolgimento di attività lavorative, sia subordinate che autonome.
La nuova disciplina prevede che il lavoratore beneficiario di un ammortizzatore sociale possa intraprendere attività lavorative senza perdere automaticamente il trattamento per l’intera durata del rapporto di lavoro. La perdita del beneficio sarà limitata esclusivamente alle giornate effettivamente lavorate, a prescindere dalla durata del contratto. Tale novità punta a incentivare la ricerca attiva di nuove opportunità lavorative.
La legge conferma, tuttavia, che la mancata comunicazione preventiva all’INPS dello svolgimento di un’attività lavorativa comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Le comunicazioni obbligatorie previste dall’articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, effettuate dai datori di lavoro, saranno valide anche ai fini della comunicazione preventiva. Viene però esclusa la validità delle comunicazioni effettuate dalle agenzie di somministrazione, in quanto non rispettano i requisiti di tempestività (il termine per queste comunicazioni è fissato al giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione lavorativa, come indicato all’articolo 4-bis, comma 4 del Dlgs 181/2000).
ATTENZIONE L’applicazione di queste modifiche, già formalmente in vigore da ieri 12 gennaio, richiede un aggiornamento delle istruzioni operative da parte dell’INPS, che attualmente si basano sulla circolare n. 18/2022, rilasciata in seguito alla Legge di Bilancio 2022.
Cassa integrazione e altri ammortizzatori in legge di bilancio 2025
Ai commi 188 197 art 1 legge di bilancio 2025 sono presenti le misure di proroga degli ammortizzatori sociali . In particolare:
Settore della Pesca
La legge di Bilancio conferma ancora una volta il sostegno ai lavoratori del settore della pesca durante i periodi di fermo biologico e normativo, con uno stanziamento di 30 milioni di euro. Questo importo finanzierà un’indennità di massimo 30 euro giornalieri per i dipendenti delle imprese di pesca marittima, inclusi i soci delle cooperative di piccola pesca.
Aree di Crisi Industriale Complessa
Per sostenere i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, vengono allocati ulteriori 70 milioni per il 2025, destinati a prorogare la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) e la mobilità in deroga. Questo intervento, concordato tra governo e regioni, mira a favorire la rioccupazione attraverso politiche attive e potrà estendersi fino a 12 mesi.
Aziende in Cessazione
Un supporto speciale viene riservato alle aziende che hanno cessato o stanno cessando l’attività produttiva, permettendo loro di accedere a una Cigs per la gestione degli esuberi di personale, finanziata con 100 milioni di euro, in un’ottica di rilancio post-pandemico e post-crisi energetica.
Ilva e Formazione per Bonifiche
Il gruppo Ilva riceverà 19 milioni di euro per il 2025, destinati a sostenere i lavoratori e a promuovere la formazione per le bonifiche. La misura riguarda circa 2.100lavoratori di Ilva, Sanac e Taranto Energia, con un costo medio annuo di 9.500 euro per dipendente.
Riorganizzazioni e Crisi Aziendale
Per il triennio 2025-2027, sono stanziati 100 milioni per la Cigs in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, offrendo fino a 12 mesi di integrazione salariale per attenuare gli impatti occupazionali locali.
Altri Sostegni: CIGS Call Center e Aziende Strategiche
La manovra prevede infine ulteriori 20 milioni per il 2025 a supporto dei lavoratori dei call center e stabilisce fondi per le aziende di interesse strategico nazionale con più di mille dipendenti. Queste ultime, in riorganizzazione, potranno accedere a un’ulteriore periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2025, con uno stanziamento di 63,3 milioni di euro, al fine di preservare l’occupazione e il capitale di competenze aziendali.