• Lavoro Dipendente

    Assenze ingiustificate: nuovo modello INL per la risoluzione del rapporto

    Con la pubblicazione della nota prot. n. 3984 del 29 aprile 2025, la Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha annunciato la disponibilità del nuovo modello di comunicazione da utilizzare per la procedura di risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di assenza ingiustificata, ai sensi dell’articolo 26, comma 7-bis, del D.lgs. n. 151/2015. 

    L’aggiornamento si colloca nell’ambito delle novità introdotte dall’articolo 19 della Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che ha disciplinato modalità specifiche per la cessazione del rapporto in caso di assenze ingiustificate  del lavoratore che si prolunghino:

    • oltre i limiti previsti dal contratto collettivo nazionale o, in assenza, 
    • oltre il termine massimo di 15 giorni consecutivi.

    Ricordiamo la norma e le precisazioni del Ministero e dell'INL per la corretta gestione di tali eventi da parte di consulenti e datori di lavoro.

    Il contesto normativo: legge 203/2024 e Circolare n. 6/2025

    Il nuovo quadro normativo è stato dettagliatamente illustrato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso la Circolare n. 6 del 27 marzo 2025.

     La nuova procedura prevede un intervento dell’INL volto ad accertare la sussistenza dei presupposti prima di consentire la cessazione formale del rapporto tramite comunicazione UNILAV.

    L’articolo 26, comma 7-bis, prevede infatti che il datore di lavoro, in caso di prolungata assenza del dipendente, debba  prima trasmettere una specifica comunicazione all’Ispettorato competente. 

    In assenza di giustificazioni valide da parte del lavoratore, e una volta verificate le condizioni da parte dell’INL  con una tempistica massima fissata in 30 giorni, si potrà procedere alla chiusura del rapporto.

    Risoluzione del rapporto: la trasmissione del modello

    La nota INL prot. n. 3984 del 29 aprile 2025 è indirizzata a tutte le Direzioni interregionali del lavoro, agli Ispettorati d’area metropolitana e territoriali, nonché a INPS, INAIL e Comando Carabinieri per la tutela del lavoro. 

    Essa richiama esplicitamente la precedente nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 e la successiva nota n. 579 del 22 gennaio 2025, e fornisce il modello aggiornato di comunicazione, che recepisce le indicazioni operative fornite dal Ministero del Lavoro.

    Il modello deve essere compilato dal datore di lavoro o da un suo delegato per notificare formalmente l’assenza ingiustificata del lavoratore. 

    La comunicazione ha lo scopo di consentire all’INL l’attivazione delle verifiche previste dalla normativa, incluse eventuali interlocuzioni con il lavoratore stesso. 

    Al termine della fase istruttoria, se non emergono cause ostative, il datore potrà procedere con la cessazione del rapporto di lavoro, senza necessità di ulteriori adempimenti interni.

    La struttura del modello tiene conto sia delle informazioni anagrafiche del lavoratore sia della descrizione del periodo e delle circostanze dell’assenza, con l’invito a fornire eventuali elementi utili all’attività istruttoria dell’Ispettorato.

    Risoluzione del rapporto: prossimi passaggi per i datori di lavoro e i consulenti

    Con la trasmissione del nuovo modello, il sistema delle comunicazioni obbligatorie in materia di assenze ingiustificate entra in una fase attuativa, che richiede un adeguamento operativo da parte dei datori di lavoro, dei consulenti del lavoro e dei soggetti abilitati alla gestione amministrativa del personale.

     In particolare, sarà necessario aggiornare le procedure aziendali per il monitoraggio delle assenze e predisporre una tempistica coerente con i termini previsti dalla norma, tenendo conto del tempo a disposizione dell’INL per effettuare le verifiche (fino a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione).

     La corretta compilazione e trasmissione del modulo costituisce il presupposto per evitare contestazioni in sede ispettiva o contenziosa.

     Inoltre, alla luce delle disposizioni normative, è opportuno informare il lavoratore in modo formale e tracciabile, qualora sia possibile, dell’avvio del procedimento.

    Si segnala infine che, secondo quanto indicato nella normativa vigente, la cessazione del rapporto in questi casi non dà diritto alla percezione dell’indennità di disoccupazione NASpI, trattandosi di una risoluzione non imputabile al datore di lavoro. 

    Questo aspetto potrebbe comportare implicazioni sul piano informativo e contrattuale, da considerare nella gestione dei rapporti con i dipendenti.

  • Lavoro Dipendente

    CIGS aree di crisi: riparto risorse 2025

    Con decreto del 28.3.2025 firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state disciplinate le modalità di riparto delle risorse stanziate per il 2025 a favore delle regioni interessate dalle aree di crisi industriale complessa.

    Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 24 aprile 2025.

    CIGS aree di crisi: quadro normativo

    La normativa vigente riconosce alle imprese ubicate nelle aree di crisi industriale complessa la possibilità di accedere a strumenti di integrazione salariale straordinaria, – CIGS – finalizzati alla salvaguardia occupazionale e al rilancio dei territori interessati.

    In particolare, l’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno 2025. 

    Tali risorse, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono destinate a completare i piani di recupero occupazionale nelle aree individuate.

    Tabella Risorse CIGS aree di crisi

    In attuazione delle previsioni legislative, il Ministero del Lavoro ha avviato una ricognizione dei fabbisogni regionali, sollecitando le Regioni a trasmettere le proprie richieste sulla base dei criteri stabiliti. Dall'istruttoria condotta sono emerse le seguenti situazioni: Le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria e Veneto non hanno avanzato richieste di ulteriori finanziamenti. Le Regioni Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Sardegna, Molise, Campania, Puglia e Sicilia hanno invece richiesto ulteriori risorse. Considerato che il totale dei fabbisogni superava i 70 milioni di euro disponibili, è stato effettuato un riparametramento delle risorse . 

    Di seguito il riparto:

    Regione Importo assegnato (€)
    Toscana 34.674.679,17
    Molise 5.065.286,82
    Lazio 8.082.032,72
    Puglia 1.739.493,81
    Sicilia 1.739.493,81
    Sardegna 8.480.032,35
    Campania 4.275.580,12
    Piemonte 3.769.033,93
    Marche 2.174.367,27

    Risorse CIGS aree di crisi: modalità operative

    Nel decreto si specifica che le risorse assegnate devono essere utilizzate esclusivamente per finanziare interventi di integrazione salariale straordinaria e per l’erogazione di trattamenti di mobilità in deroga

    Le Regioni beneficiarie devono:

    • Rispettare rigorosamente il limite di spesa attribuito;
    • Utilizzare anche eventuali residui disponibili da precedenti finanziamenti;
    • Collaborare con l’INPS per il monitoraggio della spesa.

    L’INPS, infatti, provvederà a un controllo trimestrale sull’andamento delle erogazioni, trasmettendo apposite relazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Requisiti e domande per CIGS aree di crisi

    Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa è disciplinata dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.

    Il trattamento è destinato ai lavoratori e alle imprese con sede in aree riconosciute di crisi industriale complessa, individuate con decreti ministeriali e accordi di programma. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: [email protected].

    Destinatari

    • Possono beneficiare della misura i datori di lavoro che:
    • Abbiano già esaurito i precedenti trattamenti di CIGS;
    • Dichiarino l’impossibilità di accedere a ulteriori strumenti previsti dal d.lgs. n. 148/2015.

    È necessario presentare un piano di recupero occupazionale, concordato con la Regione, che preveda specifici percorsi di politiche attive finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori. L’accesso al trattamento è subordinato alla stipula di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata.

    Modalità di presentazione dell’istanza

    L’istanza deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo ministeriale e inviata tramite PEC a [email protected].

    Alla domanda devono essere allegati:

    • relazione tecnica motivata con il piano di recupero occupazionale;
    • Verbale di accordo governativo;
    • Verbale di accordo regionale;
    • Elenco dei lavoratori interessati;

    Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali.

    Durata del trattamento

    La CIGS può essere concessa per una durata massima di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, come previsto dall’articolo 3-ter della legge 3 agosto 2017, n. 123.

  • Lavoro Dipendente

    Recupero TFR per giornalisti in CIGS con contratto di solidarietà

    Con il Messaggio n. 1348 del 22 aprile 2025, l’INPS fornisce chiarimenti e istruzioni operative riguardanti il recupero delle quote di Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per giornalisti dipendenti , precedentemente iscritti a INPGI,  da parte delle imprese editoriali che hanno fruito della CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) in costanza di contratti di solidarietà difensiva. 

    Come noto la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021, art. 1, commi da 103 a 118) ha poi  trasferito dal 1° luglio 2022 la funzione previdenziale dell’INPGI all’INPS, limitatamente alla gestione sostitutiva. Ciò ha determinato alcune problematiche per le imprese che non avevano ancora potuto recuperare le relative quote di TFR maturate prima del trasferimento.

    Ecco le istruzioni per il recupero tramite conguaglio Uniemens.

    Settore editoriale: normativa di riferimento

    Il Messaggio si rivolge in particolare alle imprese editoriali che hanno impiegato giornalisti assunti con contratti disciplinati dal regime assicurativo e regolamentare dell’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani) fino al 30 giugno 2022.

    Il quadro di riferimento è fornito dall’articolo 21, comma 5, del D.lgs. 148/2015, il quale stabilisce che le quote di accantonamento del TFR relative alla retribuzione persa per effetto della riduzione dell’orario di lavoro siano a carico della gestione di afferenza.

    Il  diritto è condizionato: si consolida solo in assenza di licenziamenti per motivi oggettivi o collettivi entro 90 giorni dalla fine della fruizione del trattamento CIGS, o di un eventuale trattamento straordinario successivo.

    In base al Decreto Interministeriale 23 novembre 2017, n. 100495 era stata ammessa per tali imprese la possibilità di richiedere trattamenti CIGS per la causale “contratto di solidarietà difensivo”, con applicazione della disciplina dell’art. 21, comma 5, inclusa la copertura delle quote di TFR.

    Aspetti operativi: come procedere al recupero – codice Uniemens

    L’INPS chiarisce che le imprese editoriali che abbiano fruito della CIGS per contratti di solidarietà in favore di giornalisti e che non abbiano potuto eseguire il recupero del TFR tramite l’INPGI possono ora recuperarlo tramite conguaglio presso l’Istituto.

    Come premesso, il recupero è subordinato alla verifica che nessun licenziamento per causa oggettiva o collettiva sia intervenuto entro i termini di legge (90 giorni dalla fine della CIGS o di eventuale trattamento straordinario successivo).

    Solo dopo tale verifica si consolida il diritto di credito del datore di lavoro. Inoltre, il termine decennale di prescrizione decorre solo dal momento del consolidamento del diritto, garantendo un’adeguata finestra temporale per l’esercizio del recupero.

    Codice di conguaglio

    Ai fini pratici, il datore di lavoro deve esporre il recupero delle quote di TFR nel flusso Uniemens utilizzando il codice “L045”, che identifica le “Quote TFR ex articolo 21, comma 5, D.lgs. n. 148/2015”.

    Tale codice era già stato introdotto dalla Circolare INPS n. 9 del 19 gennaio 2017, alla quale il Messaggio rinvia anche per le altre istruzioni operative. Gli importi esposti saranno oggetto di verifiche da parte dell’INPS per garantirne la coerenza con le disposizioni normative.

  • Lavoro Dipendente

    Fondimpresa formazione 2025: domande al via il 6 maggio

    Entra nel vivo la formazione aziendale di Fondimpresa, il più grande fondo interprofessionale  promosso da Confindustria, Cgil Cisl e Uil che consente  alle aziende aderenti la possibilità di finanziare la formazione continua dei propri dipendenti, da operai a impiegati e quadri,

    Grazie ai contributi accantonati sul conto formazione, le imprese possono accedere a un'ampia gamma di attività formative personalizzate, senza sostenere costi.  

    Il primo avviso, già pubblicato nelle scorse settimane riguarda percorsi sulle competenze di base e trasversali mentre è in arrivo il nuovo Avviso n. 2  per le politiche attive del lavoro . 

    Vediamo di seguito i dettagli e le scadenze degli sportelli per le domande .

    Fondimpresa scadenze primo avviso

    L’avviso 1 come anticipato  finanzia corsi di formazione, da scegliere all’interno dei Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti Proponenti  finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori (lingue, soft skill, digital skill, ….).

    Ogni corso deve prevedere un minimo di 4 partecipanti, per i corsi mono-aziendali

    Ogni lavoratore inserito nel Piano può partecipare a massimo 2 corsi (precisiamo che lo stesso lavoratore/azienda può partecipare ad altro piano purché l’ambito di competenza sia diverso)

    Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un’attestazione rafforzata/certificazione delle competenze

    Alleghiamo un esempio dell'offerta di uno dei soggetti gestori ro  qui il Catalogo Corsi relativo al primo avviso

    Gli enti gestori 

    Presentazione delle domande

    La presentazione delle domande avviene a sportello:

    • 1° Sportello: dalle ore 9:00 del 6 maggio 2025
    • 2° Sportello: dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2025
    • 3° Sportello: dalle ore 9:00 del 10 marzo 2026

    N.B. La formazione  relativa alle domande inviate nel primo sportello si svolgerà da metà giugno a metà settembre.

    Fondimpresa 2°avviso 2025 politiche attive

     il nuovo Avviso di Fondimpresa, 2/2025 «Politiche attive»,  conta su  20 milioni di euro destinati alla qualificazione e alla riqualificazione professionale di disoccupati e/o inoccupati da assumere poi nelle imprese aderenti.

     Le domande di finanziamento dovranno arrivare, a pena di inammissibilità, a partire dalle 9 del 21 maggio fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le 13 del 31 dicembre 2025.  Si attendono ulteriori dettagli dalla presentazione ufficiale prevista per  mercoledì 16 aprilea Roma, da Fondimpresa,  il cui  presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina  ha recentemente ribadito che  l'avviso, giunto alla 5 edizione "rappresenta un investimento strategico per la ricollocazione efficace e sostenibile. Non si limita a fornire un sostegno temporaneo in momenti di transizione, ma agisce in profondità sulle esigenze del tessuto produttivo, potenziando le capacità individuali e collettive, rendendo il nostro sistema economico più agile, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro con rinnovata energia e preparazione».

    Potranno presentare domanda di finanziamento  le aziende aderenti a Fondimpresa che cercano  figure professionali con profili di difficile reperimento 

    e anche e imprese la cui adesione  è stata accettata dall’Inps, ma ancora non trasmessa al Fondo).

    ATTENZIONE Il finanziamento dei corsi è subordinato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del 90% dei partecipanti effettivi. 

    In caso di assunzioni  in misura minore  il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà proporzionalmente ridotto.

    Fondimpresa: Come funziona – Numero verde

    Il fondo mette a disposizione delle aziende tre canali  di finanziamento 

    Conto Formazione: qui sono accantonate la maggior parte delle risorse provenienti dai versamenti  aziendali tramite INPS utilizzabili in qualsiai  momento per attivare un piano formativo personalizzato.

    Contributo Aggiuntivo: periodicamente, Fondimpresa mette a disposizione fondi straordinari per supportare, ad esempio, la formazione di lavoratori neo assunti o in cassa integrazione.

    Conto di Sistema: la quota rimanente dei versamenti Inps viene raccolta in un fondo collettivo, che viene messo a disposizione tramite gli Avvisi periodici. Le aziende possono partecipare a piani formativi collettivi proposti dagli enti qualificati (come Fòrema), che raggruppano più imprese aggregate sulla base dei fabbisogni, del settore e del territorio di riferimento.

    Per le piccole e medie imprese, questa rappresenta un'opportunità unica per investire nella formazione dei propri dipendenti senza gravare eccessivamente sul budget aziendale, accedendo a un'offerta formativa completa e di alta qualità.

    Per ulteriori informazione è attivo un numro verde HELP DESK   800.11.63.11

    Fondimpresa: adesione in Uniemens e DMAG per imprese agricole

    Per aderire a Fondimpresa occorre:

    • accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS;
    • selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
    • scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Adesione”;
    • selezionare il codice “FIMA”;
    • inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.

    L’adesione non comporta un costo aggiuntivo, va effettuata una sola volta e non va rinnovata.

    Adesione delle aziende agricole

    Per l’adesione delle Matricole agricole basta accedere al flusso trimestrale “DMAG” dell'INPS, scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Nuova adesione” e indicare “Fondimpresa”. Non è necessario specificare il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%.

    E' possibile la revoca da altro Fondo e adesione a Fondimpresa comunicando  la revoca al precedente Fondo accedendo alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS, nella sezione “FondoInterprof". 

    Si deve quindi: 

    • selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
    • scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Revoca  
    • inserire il codice REVO;
    • selezionare, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice del nuovo Fondo al quale intende trasferirsi (FIMA per aderire a Fondimpresa);
    • inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
    • Se l’azienda ha più Matricole INPS, la revoca e nuova adesione è da ripetersi per ogni Matricola.

    L'effetto dell'adesione decorre dalla Denuncia Aziendale nella quale è stato inserito il codice “FIMA”, e i contributi versati all'INPS vengono accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla competenza del mese precedente. 

  • Lavoro Dipendente

    Uniemens: novità classificazione ISTAT da maggio 2025

    Con il messaggio n. 208 del 17 gennaio 2019 INPS ricorda che è stato introdotto nello schema del flusso UniemensPosContributiva  per la comunicazione delle retribuzioni del lavoro dipendente  e assimilato, l’elemento <QualProf>, per l’acquisizione dell’informazione sulle mansioni svolte dai lavoratori.

    Con il messaggio 1155 del 1 aprile l'istituto comunica che , per  rendere più agevole e tempestivo il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici in fase di accesso al trattamento pensionistico ( ad esempio APE sociale o anticipo per lavori usuranti) , a decorrere dalla competenza 05/2025 l’elemento <QualProf>, per indicare le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore nel mese, deve essere valorizzato secondo la nuova codifica ISTAT (CP2021).

    La “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali – Edizione 2021” può essere reperita sul sito istituzionale dell’ISTAT a questo link.

    Nomenclatura classificazione professioni ISTAT Cos’è

    La classificazione delle professioni CP2021 ISTAT  aggiornata anche nel 2023 con  allineamento alla International Standard Classification of Occupations – Isco08 è lo strumento che permette di ricondurre le professioni presenti nel mercato del lavoro a specifici raggruppamenti professionali, utili per comunicare, diffondere e integrare dati statistici e amministrativi sulle professioni, garantendo anche la comparabilità a livello internazionale. Si tratta pertanto di una classificazione statistica, non uno  strumento di regolamentazione delle professioni.

    Sul sito istituzionale ISTAT spiega che : "Per professione si intende l’insieme delle attività che un individuo deve svolgere nell’esercizio del proprio lavoro, attività che implicano conoscenze, competenze, identità e statuti propri.

    Le professioni afferenti al medesimo raggruppamento sono quelle che per poter essere esercitate richiedono le stesse competenze, viste nella duplice dimensione del livello e del campo. Il livello delle competenze riguarda la complessità, l’estensione dei compiti svolti, il livello di responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizza la professione; il campo delle competenze, invece, delinea le differenze tra i domini settoriali, gli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, le attrezzature utilizzate, i materiali lavorati, il tipo di bene prodotto o di servizio erogato.

    La classificazione prevede  5 livelli gerarchici di aggregazione:

    1. il primo livello – quello di massima sintesi – è composto da 9 grandi gruppi professionali;
    2. il secondo livello si articola in 40 gruppi professionali;
    3. il terzo livello in 130 classi professionali;
    4. il quarto livello in 510 categorie;
    5. il quinto (ultimo) livello della classificazione si articola nelle 813 unità professionali all’interno delle quali è possibile ricondurre qualunque professione esistente nel mercato del lavoro; per ciascuna unità professionale è stato infatti predisposto a titolo esemplificativo un elenco di professioni che, pur non avendo pretese di esaustività, permette di orientarsi e facilita l’utilizzo della classificazione.

    La classificazione delle professioni viene utilizzata da numerose amministrazioni centrali – anche per agevolare lo scambio di dati statistici e amministrativi sulle professioni – ed è per tale motivo che l’aggiornamento della CP2011 è stato condotto nell’ambito di un comitato inter-istituzionale costituito dagli esperti di Istat, INAPP, INAIL, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, MEF, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.

    QUI il testo completo della Classificazione

  • Lavoro Dipendente

    Lavoro dipendente: valide le testimonianze sulla natura del rapporto

    Con l'ordinanza 7995 del 26 marzo 2025 la Cassazione  ha riconosciuto la validita della  prova testimoniale fornita da un lavoratore  volta a dimostrare gli elementi caratteristici di un rapporto di lavoro subordinato,, criticando il Tribunale per non averla adeguatamente valutata.

    Nel caso in questione, la prova testimoniale assume un ruolo cruciale per dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, che è la tipologia di lavoro rivendicata dal ricorrente A.A. 

    Lavoro dipendente: Il caso

    Il caso in oggetto  riguardava un ricorso presentato da un lavoratore dipendente  contro il fallimento di una  società  in liquidazione,  per la  richiesta di ammissione di crediti derivanti da un presunto rapporto di lavoro subordinato intrattenuto con la societa tra il 1 marzo 2009 e il 31 dicembre 2017.

     Il Tribunale di Napoli aveva respinto l'opposizione di A.A., ritenendo che la sua richiesta presentasse incongruenze e che la prova testimoniale offerta fosse inadeguata e irrilevante.

    Il lavoratore ha proposto ricorso in Cassazione, articolando quattro motivi principali:

    •     Violazione dell'art. 2697 c.c.: La prova testimoniale non è stata ammessa nonostante fosse stata richiesta per assolvere l'onere probatorio.
    •     Violazione dell'art. 115 c.p.c.: Il Tribunale avrebbe effettuato una valutazione ex ante dell'esito della prova testimoniale.
    •     Violazione dell'art. 132 c.p.c.: La motivazione del Tribunale è stata ritenuta apparente e basata su una valutazione soggettiva.
    •     Violazione dell'art. 152 c.p.c.: Il Tribunale avrebbe comminato una decadenza non prevista dalla legge.

    In particolare si evidenzia che il lavoratore aveva offerto  una prova testimoniale per dimostrare la durata del rapporto lavorativo, le mansioni svolte, l'inserimento nell'organizzazione aziendale, le persone con cui aveva interagito, il soggetto che impartiva direttive, gli orari e i giorni di lavoro, e la retribuzione mensile percepita.        

    Questi elementi sono fondamentali per accertare la natura del rapporto di lavoro, poiché il lavoro subordinato si caratterizza per la presenza di un vincolo di subordinazione, dove il lavoratore è soggetto al potere direttivo del datore di lavoro.

    Il Tribunale di Napoli aveva però  respinto la prova testimoniale ritenendola "inadeguata" e "irrilevante" rispetto al valore della controversia. 

    Natura del lavoro subordinato: la decisione della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha criticato la valutazione del Tribunale, sottolineando che la prova testimoniale era in realtà circostanziata e pertinente per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato.        

    Ha  anche evidenziato che il Tribunale non può basarsi su valutazioni apodittiche o soggettive per escludere una prova testimoniale, soprattutto quando questa è potenzialmente idonea a dimostrare circostanze rilevanti per il decidere.

    La Corte ha quindi cassato il provvedimento impugnato e rinviato il caso al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame.

    Natura del lavoro subordinato e prove testimoniali: precedenti

    Nella Cassazione Civ., sez. lavoro,  n. 29646 del 16 Novembre 2018, che conferma un consolidato orientamento,   si afferma che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo è il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (riconosciuta, nel caso di  specie , la natura subordinata del rapporto di lavoro, nonostante nel contratto sottoscritto dalle parti risultasse una qualificazione formale del rapporto quale collaborazione).

    Riguardo alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale, la Cass. n. 15327 del 5 luglio 2006, ha stabilito che “il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come scelta, fra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicale le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere  ogni singolo elemento" (Cass. Sez. Un. 27 dicembre 1997 n. 13045, Cass. 9 aprile 2001 n. 3910)

  • Lavoro Dipendente

    Inapplicabilità prescrizione e sanzioni INPS: nuove istruzioni

    La circolare INPS  n. 70 del 27 marzo 2025 chiarisce le nuove disposizioni in materia previdenziale per specifiche gestioni INPS, con particolare riferimento al pubblico impiego e ad alcune categorie di lavoratori autonomi.

    La circolare chiarisce l'inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 della prescrizione dei contributi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni alle gestioni previdenziali dell'INPS, come previsto dal decreto Milleproroghe 2025. 

    Vengono richiamate in prticolare  le circolari 58 2024 e 92 2023 

    Inapplicabilità prescrizione Omessi contributi

    L'Articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe 2025), convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025 ha differito al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità della prescrizione per:

    • Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
    • Gestione Separata (lavoratori parasubordinati e autonomi senza cassa).

    Si ricorda che l' Articolo 3, commi 9 e 10, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce i termini di prescrizione per i contributi previdenziali, generalmente fissati in 5 anni.

    Le sanzioni per il mancato versamento dei contributi ( regolate dall'Articolo 116, commi 8 e 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) fino al 31 dicembre 2025, non si applicano se il debito viene regolarizzato nei termini.

    La norma è valida per chi presenta domanda di rateazione entro il 31 dicembre 2025, anche se il piano rateale si conclude dopo questa data.

    Le richieste di rateazione

    Richieste di Rateazione: Le Pubbliche Amministrazioni devono presentare le domande di rateazione entro il 31 dicembre 2025. Anche se il piano di ammortamento si estende oltre questa data, l'importante è che la richiesta sia inoltrata entro il termine stabilito.

    Trasmissione dei Dati: Entro la stessa scadenza del 31 dicembre 2025, gli enti sono tenuti a trasmettere all'INPS i dati relativi ai contributi non versati. Questo può avvenire tramite:

    • Flusso Uniemens/ListaPosPA: Utilizzato per comunicare le informazioni contributive dei dipendenti pubblici.
    • Applicativo "Nuova PAssWeb": Permette la verifica dei versamenti e la gestione delle posizioni assicurative.

    Le sanzioni

    Sulla base delle circolari INPS  citate si ricordano le sanzioni  in vigore 

    Gestione Previdenziale Violazione Sanzione Conseguenze
    Gestione ex INPDAP Omesso versamento contributi Multa fino a 10.000€ Recupero forzato con interessi
    Gestione Separata Mancata iscrizione all’INPS Da 500€ a 5.000€ Sospensione attività lavorativa
    Gestione Artigiani e Commercianti Omissione dichiarazione redditi Fino a 20.000€ Accertamenti fiscali e denuncia
    Tutte le gestioni Falsificazione documentazione Multa fino a 25.000€ Denuncia penale