• Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2024 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22.12.2023 il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2024, utili per la determinazione del fringe benefit, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private. 

    Le tabelle ACI valide per il 2024 sono suddivise in:

    Si ricorda che, dal 1° luglio del 2020, per gli autoveicoli, i ciclomotori e i motocicli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo, la percentuale da prendere in considerazione, dell’importo corrispondente alla percorrenza convenzionale (15.000 chilometri), è del:

    • 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2)
    • 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160
    • 50% con emissioni da 160 a 190 g/km
    • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 19.

  • Lavoro Dipendente

    Visite fiscali: nuovi orari per i dipendenti pubblici

    Cambiano gli orari delle visite fiscali dei dipendenti pubblici che si uniformano a quelle dei dipendenti del settore privato e  Inps fornisce le istruzioni con il messaggio 4640 del 22 dicembre 2023.

    Vediamo di seguito in dettaglio.

    Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio  con pronuncia n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, ha annullato una parte dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione che specificava: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari:

    •  dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

    con il messaggio l'istituto di adegua alla decisione fornendo le indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

    In particolare nel messaggio vengono ricordate le  disposizioni normative  da cui derivavano  gli obblighi sopracitati 

    • i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 riferibili ai soli lavoratori del settore privato; 
    • il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
    • il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;
    • il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo. 

    Nuovi orari per le visite fiscali nel pubblico impiego

    INPS precisa che si attende  l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), e che  sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, "in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza",  nel frattempo  le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: 

    • dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

     

  • Lavoro Dipendente

    Conguagli contributi buste paga: le istruzioni INPS

    Con la  circolare 106 del 20 dicembre 2023 INPS da le indicazioni complete sulle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023,  per la  corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

    In particolare, si chiariscono le  modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

    • 1) elementi variabili della retribuzione
    • 2) massimale contributivo e pensionabile,
    • 3) contributo aggiuntivo IVS 1%, 
    • 4) conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
    • 5) fringe benefits esenti non superiori al limite di 258,23 euro (innalzato a 3.000,00 euro per l’anno 2023 per i lavoratori di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, 
    • 6) mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
    • 7) auto aziendali a uso promiscuo;
    • 8) prestiti ai dipendenti;
    • 9) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
    • 10) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
    • 11) gestione delle operazioni societarie.

    Vengono anche riepilogate le istruzioni per i conguagli nelle denunce  contributive presentate con il flusso Uniemens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.

    Le scadenze per i conguagli 2023

    L' istituto precisa che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio 

    con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024),

     anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024

    per  il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.

  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate

    Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto  direttoriale 12 del 5 aprile 2023  che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da 

    • imprese del settore  dell’edilizia e attività affini e 
    • delle cooperative. 

    I valori riportati nelle  tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro   per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del  decreto del 5 2023 .

    Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al   costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari

     con decorrenza dalla data di adozione del decreto.

    Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023

    Costo lavoro edile 2023

    Si precisa che il costo del lavoro  così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    • a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle  disposizioni vigenti;
    • b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

    Sono stati esaminati in particolare  i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti 

    • all’ANCE, 
    • LEGACOOP Produzione e Servizi,
    • CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, 
    • ANAEPA CONFARTIGIANATO,
    •  CNA  COSTRUZIONI,
    •  FIAE CASARTIGIANI, 
    • CLAAI Dipartimento edilizia, 
    • CONFAPI ANIEM

     e le Organizzazioni sindacali  territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :

    Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta,  Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como,  Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova,  Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova,  Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova,  Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato,  Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena,  Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,

    Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Spetta la tredicesima ai lavoratori domestici ? Come si calcola?

    Il lavoratore domestico sia convivente che non convivente ha diritto alla tredicesima mensilità. Infatti, l’art. 38 del CCNL lavoratori domestici precisa che in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa, se è dovuta, l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

    La tredicesima mensilità trova la sua fondamentale disciplina nell'art. 17 dell'accordo interconfederale 27 ottobre 1946, reso efficace  per tutti con il d.p.r. 1070/1960 e prevede appunto che detta gratifica debba essere liquidata sulla base della retribuzione globale di fatto compresi anche i compensi per lavoro straordinario e notturno. 

    Per calcolare la quota oraria della tredicesima, basta dividere per 12 (mesi dell’anno) la paga oraria pattuita più la quota orario di vitto ed alloggio, se si tratta di lavoratore convivente.

    ESEMPI

    1) Per un lavoratore domestico convivente, che raggiunge un anno di servizio, nel 2009, percepisce come paga base Euro 8,00 l’ora, lavora per 25 giorni, con un totale di 160 ore mensili, qual è l’importo della quota oraria di tredicesima mensilità?

    A riguardo bisogna calcolare prima la quota di indennità di vitto ed alloggio e sommarla con la paga oraria e divedere il tutto per 12 mesi.

    Si prende l’indennità giornaliera totale di vitto ed alloggio del 2009 che è di Euro 4,896, la si moltiplica per 25 giorni si ottiene Euro 122,4 (valore complessivo mensile di vitto ed alloggio); infine, tale risultato viene diviso per 160 ore e si ha Euro 0,765, che la quota oraria mensile.

    Per calcolare la tredicesima: bisogna sommare la quota di indennità di vitto ed alloggio con la paga oraria, il cui totale deve essere diviso per 12 (12 mesi dell’anno):

    Dunque: 

    paga oraria: Euro 8,00

    quota di indennità di vitto ed alloggio: Euro 0,76

    TOTALE = 8,76

     8,76 : 12 = Euro 0,73 (quota oraria di tredicesima).

    Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. 

    ATTENZIONE La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. 

    Nel caso in cui, il lavoratore domestico svolga più rapporti di lavoro avrà diritto a tante tredicesime mensilità quanti sono i rapporti di lavoro.

    Tredicesima lavoro domestico FAQ

     Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che  raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale, per 52 (settimane) e dividendo il totale per  12 mesi dell’anno. 

     Per un lavoratore domestico non convivente a servizio ad ora che  non raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità? 

    La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale per 52 (settimane) e dividendo il totale per  i mesi lavorati. 

    Per un lavoratore domestico non convivente a servizio intero, che raggiunge un anno di servizio e viene retribuita mensilmente, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola dividendo la retribuzione globale di fatto per 12 mesi. 

     Un lavoratore domestico non convivente, che raggiunge un anno di servizio e non ha un orario fisso nell’arco del mese o della settimana, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola sommando tutte le retribuzioni pagate nell’anno e dividendo il totale per 12 mesi. 

    Per un lavoratore domestico convivente a servizio ad ora e raggiunge un anno di servizio, qual è l’importo della tredicesima mensilità?

    La tredicesima mensilità si calcola moltiplicando la paga settimanale (comprensiva dell’indennità settimanale di vitto ed alloggio), per 52 (settimane) e dividendo il totale per  12 mesi dell’anno. 

     

  • Lavoro Dipendente

    CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: aumenti da gennaio 2024

    Il  30 novembre 2023, è stato firmato l'accordo per il rinnovo del CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche,  tra Anfols, assistita da Aran, e Slc CGIL, Fistel CISL e Uilcom UILcon validità per il triennio 2019/2021.

    Si tratta di  una ipotesi da sottoporre ad approvazione delle assemblee dei lavoratori oltre che alla convalida del MEF  e Corte dei Conti e che segna una tappa per la ripresa di una regolare contrattazione Le parti  hanno infatti concordato di  proseguire negli incontri per giungere anche al  rinnovo del CCNL del 2022/2024, che entrerà anche nel merito della parte normativa, oltre a quella economica.

    Viene previsto intanto  dal punto di vista economico 

    • una quota di una tantum per il 2019/2021 
    • un aumento dei minimi tabellari pari al 4%,  per il recupero dell'inflazione del triennio.

    Vediamo nel paragrafo seguente alcuni dettagli e la tabella dei nuovi minimi retributivi dal 2024 

    CCNL Fondazioni lirico sinfoniche: novità in busta paga

    Come detto l'accordo prevede per i lavoratori a tempo indeterminato in forza al 30.11.2023

    • aumento dei minimi tabellari del 4% con decorrenza da gennaio 2024;
    • riconoscimento dell’una tantum dell’8%  , anche  ai lavoratori con contratto a termine in forza alla data del 30 novembre 2023  a condizione che nel corso del 2023 abbiano svolto almeno 115 giornate di lavoro (anche non consecutive) e abbiano lavorato per almeno 100 giornate complessive (anche non consecutive) nell’arco del triennio 2019-2021 alle dipendenze della fondazione
    • trasferimento di una quota economica di 150 euro da aggiungere ai minimi tabellari dagli integrativi aziendali al ccnl nazionale per tutte le fondazioni;
    • garanzia delle dinamiche retributive del pubblico impiego nei prossimi rinnovi;
    • erogazione di un’ulteriore una tantum di 250 euro  in welfare aziendale, spendibile nelle piattaforme digitali, anche ai contratti a  tempo determinato che hanno fornito la loro prestazione lavorativa nel triennio 2019-2021 con le modalità descritte nel documento sottoscritto.

     Per effetto degli aumenti retributivi previsti la retribuzione base  da gennaio 2024 è riassunta  nella tabella seguente:

    Area artistica livelli e ruoli  nuovi minimi 2024
     liv. 1 (Primo violino) 2.380,50 euro
    liv. 1 (Primo violoncello/Direttore musicale palcoscenico),  2.293,28 euro
     liv. 2 (Maestro gruppo A 2.201,51 euro;
     liv. 2 (1ª cat. Orchestra/Maitre de ballet/Tersicorei extra),  2.121,55 euro;
     liv. 3 (Maestro gruppo B/cat. B Orchestra/1A Tersicorei)  1.958,11 euro;
    liv. 4 (2ª cat. Orchestra), 1.828,84 euro
    liv. 5 (1B Tersicorei) 1.673,51 euro
     liv. 5 (2ª cat. Orchestra ingresso/cat. Speciale Coro/2S Tersicorei) 1.618,70 euro
     liv. 6 (ingresso Coro/ingresso Tersicorei)  1.438,26 euro.
    Area tecnico amministrativa – livelli e ruoli nuovi minimi 2024
    funzionari A 2.334,64 euro
    funzionari B 2.083,34 euro
    LIVELLO 1 1.896,10 euro
    LIVELLO 2 1.756,52 euro
    LIVELLO 3A 1.694,76 euro
    LIVELLO 3B 1.588,80 euro
    LIVELLO  4 1.456,10 euro;
    LIVELLO 5 1.362,18 euro
    LIVELLO 6  1.205,38 euro.
  • Lavoro Dipendente

    Fondo nuove competenze: precisazione sulle date dei corsi

    Scaduti i termini , prorogati, per le richieste di saldo dei contributi del Fondo Nuove competenze ANPAL comunica una precisazione in materia di date degli interventi formativi  effettuate tramite i Fondi Interprofessionali.

    Nel comunicato si legge che 

    "A seguito della presentazione del saldo relativamente alle istanze presentate da datori di  lavoro aderenti ai Fondi Interprofessionali sono state riscontrate alcune discrepanze tra :

    • le  date di inizio e le date di fine del percorso formativo inserite nel sistema MYANPAL dai  datori di lavoro e
    •  le date inserite nei sistemi informativi dei Fondi Interprofessionali."

    Il direttore di ANPAL  precisa che le date di inizio e di fine formazione dei percorsi formativi  devono corrispondere alle date comunicate al Fondo Interprofessionale di riferimento. In caso contrario, saranno prese in considerazione le date comunicate dal datore di lavoro al Fondo Interprofessionale di riferimento. Conseguentemente, non si rende necessario  effettuare variazioni sul sistema MYANPAL.

    Si ricorda che l'applicazione  offre anche il manuale Utente aggiornato e a numerose Faq di chiarimenti .

    FAQ su Invio rendiconto e richiesta saldo 

    Riportiamo di seguito alcune faq in materia di aggiornamento del costo orario e documenti da allegare:

    3. Considerato che in fase di presentazione dell’istanza il costo orario del personale è stato stimato, l’importo può essere aggiornato in fase  di richiesta di saldo?

    Sì, in fase di richiesta di saldo, il costo orario può essere modificato fermo  restando che in caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile  l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere  superiore al contributo ammesso.

    5. In fase di rendicontazione, quale documentazione deve essere  prodotta e trasmessa ad Anpal? Con quale modalità?

    Non è previsto il caricamento nel sistema MyANPAL di documentazione, ma  devono essere indicati il costo orario retributivo e contributivo e il numero di

    ore effettivamente frequentate da ogni lavoratore (in presenza e/o a distanza).

    7. Vi è un ordine temporale con cui trasmettere la richiesta saldo ad  Anpal e al FPI?

    Non è previsto un ordine cronologico per la presentazione della richiesta di  saldo ad Anpal e al FPI, purché sia rispettato il termine di 150 gg.