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Sfruttamento lavoratori: niente reato in caso di mansioni intellettuali
La sentenza della Corte di Cassazione n. 43662/2024 analizza un caso di presunto sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita di manodopera e introduce un importante principio ovvero la non applicabilità della norma alle mansioni intellettuali come l'attività di docenza, oggetto del procedimento..
La vicenda coinvolgvae un'amministratrice di una cooperativa scolastica accusata di aver imposto condizioni di sfruttamento ai lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno e richiedendo la restituzione parziale della retribuzione. Le accuse sono state confermate in primo grado, portando all'applicazione di misure cautelari.
La difesa ha contestato sia la validità degli elementi probatori sia la carenza di motivazione nell'ordinanza che disponeva le misure.
La Corte di Cassazione ha evidenziato alcune criticità nell'impostazione accusatoria, tra cui l'inadeguata motivazione che aveva portato all'adozione delle misure cautelari. Ha rilevato che gran parte della motivazione era costituita dalla riproposizione degli atti del pubblico ministero, senza un'adeguata analisi critica degli elementi indiziari e dei ruoli specifici degli imputati.
Inoltre, si è soffermata, come detto sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. Ecco le conclusioni
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro manuale
La sentenza della Corte di Cassazione pone una riflessione importante sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. La Corte evidenzia che la norma in questione è stata originariamente concepita per contrastare fenomeni specifici di sfruttamento della "manodopera" nel settore agricolo e successivamente ampliata con la legge n. 199/2016 per includere anche situazioni analoghe in altri contesti lavorativi caratterizzati da condizioni di sfruttamento.
Tuttavia, la Corte sottolinea che il termine "manodopera", utilizzato nel testo della norma, ha un significato specifico, semanticamente legato a lavori manuali o a basso contenuto qualificativo. Questo limite semantico non consente di estendere automaticamente la norma a prestazioni intellettuali, come nel caso analizzato, dove il lavoro riguardava l'insegnamento. A differenza della "manodopera", il lavoro intellettuale si caratterizza per il valore individuale e identitario del contributo del lavoratore, che non può essere ridotto a un generico sfruttamento di gruppo.
Inoltre, la Corte osserva che estendere la norma a contesti non previsti dal legislatore originario, senza un'adeguata base normativa, violerebbe il principio di tassatività e determinatezza del diritto penale.
Questo principio vieta interpretazioni analogiche estensive in materia penale, salvo che non siano chiaramente previste dalla legge. Pertanto, la Corte conclude che non è possibile ricondurre il lavoro intellettuale, come quello svolto dagli insegnanti nel caso di specie, all'ambito applicativo dell'art. 603-bis c.p., trattandosi di una fattispecie giuridica pensata per condizioni di sfruttamento tipiche di lavori manuali
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DURC: il rilascio non impedisce la revoca dei benefici
La sentenza n. 30788/2024 della Corte di Cassazione riafferma un principio non scontato sulle controversie riguardanti la decadenza dai benefici contributivi l per i quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Questo caso specifico coinvolge l’INPS e una società cooperativa, la quale aveva ottenuto un DURC regolare nonostante fosse accertata una precedente violazione contributiva.
La decisione della Cassazione che ha accolto le ragioni dell'INPS, ha riaffermato principi fondamentali relativi alla regolarità contributiva e alla corretta applicazione degli sgravi fiscali, chiarendo la funzione solo dichiarativa del DURC.
Durc e omesso versamento contributivo: il caso
La vicenda trae origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti della International Società Cooperativa per il mancato versamento di contributi previdenziali nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2015. La cooperativa aveva richiesto e ottenuto sgravi contributivi sulla base del presunto rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia, un controllo ispettivo aveva rilevato irregolarità contributive relative a periodi precedenti, nello specifico aprile 2012 – aprile 2014.
Il Tribunale di primo grado aveva respinto l’opposizione della cooperativa contro l’avviso di addebito, affermando che la società fosse decaduta dal diritto agli sgravi contributivi a causa delle violazioni accertate.
In appello, la Corte di Milano aveva invece riformato questa decisione, sostenendo che il DURC rilasciato dall’INPS l’8 aprile 2015 attestasse la regolarità contributiva della cooperativa per il periodo oggetto del contenzioso.
L’INPS ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, nonché del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 n. 28578. La normativa in questione stabilisce che i benefici contributivi sono subordinati non solo al possesso del DURC, ma anche all’assenza di violazioni in materia di obblighi contributivi e rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.
Come noto infatti il DURC viene richiesto in diversi contesti, tra cui:
- Partecipazione a gare di appalto.
- Accesso a benefici fiscali e contributivi.
- Ottenimento di autorizzazioni e licenze.
Il ricorso è stato fondato su un principio chiaro: il semplice rilascio del DURC non equivale automaticamente alla regolarità contributiva.
Secondo l’INPS, la presenza di irregolarità pregresse – non sanate entro i termini richiesti – giustifica la revoca degli sgravi e il recupero delle somme dovute.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Milano.
La motivazione centrale della Suprema Corte è che il DURC, pur essendo una condizione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi, non è di per sé sufficiente. Infatti, la normativa richiede anche:
- L’assenza di violazioni contributive accertate.
- Il rispetto degli obblighi di legge e degli accordi collettivi nazionali e territoriali.
La Corte ha richiamato un principio consolidato secondo cui il DURC ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva.
In altre parole, il documento attesta una situazione di regolarità al momento della sua emissione, ma non può sanare automaticamente violazioni pregresse o impedire all’INPS di recuperare contributi indebitamente non versati.
La Corte ha ribadito inoltre altri principi fondamentali in materia di obbligazioni contributive:
- Natura inderogabile delle obbligazioni contributive: Gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali derivano direttamente dalla legge e non possono essere modificati o annullati da atti amministrativi.
- Obbligo di diligenza del datore di lavoro: Spetta al datore di lavoro garantire il rispetto degli obblighi contributivi e sanare tempestivamente eventuali irregolarità.
La norma di legge sul DURC
L’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 stabilisce che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Il DURC è quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter accedere agli sgravi. La norma prevede altresì che il datore di lavoro debba rispettare tutti gli altri obblighi di legge e i contratti collettivi applicabili.
Questa disposizione mira a garantire che i benefici contributivi siano concessi solo a quei datori di lavoro che rispettano pienamente le normative e non presentano irregolarità nei versamenti previdenziali
Il DURC è uno strumento fondamentale per attestare la regolarità contributiva delle imprese.
Come sottolineato dalla Cassazione, il DURC ha una funzione di attestazione amministrativa e non può sanare automaticamente violazioni accertate dagli enti previdenziali. In caso di irregolarità pregresse, anche se il DURC è stato rilasciato, l’INPS conserva il diritto di revocare i benefici e recuperare le somme dovute.
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Decreto flussi 2025 convertito in legge: ecco le novità
Era stato pubblicato l'11 ottobre in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge 145 2024 recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (c.d. Decreto Flussi), che si occupa di gestione dei flussi migratori in Italia, approvato il 2 ottobre 2024 dal Consiglio dei ministri.
Il provvedimento intende favorire l'immigrazione regolare di lavoratori attraverso nuove procedure e semplificazioni, contrastando al contempo gli ingressi irregolari e l'utilizzo abusivo dei flussi regolari.
Ieri 10 dicembre è stata pubblicata in Gazzetta la legge di conversione e il testo coordinato del decreto con le modifiche .
Vediamo tutti i contenuti e le novità
Decreto flussi migratori e protezione : le anticipazioni
Il ministro del lavoro Calderone presentando il decreto aveva specificato le misure di protezione dei lavoratori stranieri dallo sfruttamento
In particolare ha annunciato l'introduzione di uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi prorogabile per casi di giustizia per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità.
Previsto inoltre un percorso di accompagnamento tramite il sistema SISSL con formazione per il reinserimento sociale e protezione economica .Verrà offerto ai migranti oggetto di protezione internazionale l'Assegno di inclusione (ADI).
Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato i principali provvedimenti di competenza del suo ministero tra cui:
- L'obbligo di fornire impronte digitali per gli stranieri in entrata non solo dell'area Schengen
- Eliminazione dell'obbligo di dare preavviso per i provvedimenti di rigetto del visto per i consolati
- l'obbligo di verifiche preventive per i nullaosta relativi a cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri-lanka che sono risultati spesso oggetto di violazioni
- inserimento di nuovo personale per lo sportello immigrazione
- aumento di 10mila unità delle quote di ingresso per il personale destinato all'assistenza familiare
- la facilitazione per il lavoro stagionale per cui la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non sarà conteggiata nelle quote definite dai prossimi decreti flussi.
E' stato anche sottolineato che i richiedenti asilo dovranno collaborare con le autorità italiane per l’accertamento della loro identità, anche fornendo informazioni presenti sui loro dispositivi mobili. Tuttavia, l’accesso ai dati sarà limitato solo a quelli necessari per identificare la persona o determinarne la provenienza, senza accedere alla corrispondenza o ad altre forme di comunicazione. L’operazione sarà soggetta a un’autorizzazione giudiziaria e supervisionata da un mediatore culturale.
Flussi ingresso stranieri 2025
Queste le novità presenti nel testo suddivise per articolo:
Capo I – Ingresso di lavoratori stranieri
Art. 1: Modifiche al testo unico sull'immigrazione
- Introduzione di identificatori biometrici per le domande di visto nazionale (art. 4).
- Procedure telematiche per la trasmissione delle domande di nulla osta al lavoro.
- Introduzione della firma digitale per la stipula dei contratti di soggiorno tra lavoratore e datore di lavoro.
- Nuove regole per la revoca dei nulla osta e dei contratti di soggiorno se non vengono rispettati determinati obblighi.
Art. 2: Disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nel 2025
- Apertura di un massimo di 10.000 posti per lavoratori nel settore assistenziale (persone disabili e anziani) fuori dalle quote tradizionali.
- Rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per specifici settori, con precompilazione delle domande telematiche.
- Previsione di verifiche dell'osservanza contrattuale per i datori di lavoro da parte dell’Ispettorato del lavoro e dell’AGEA.
Art. 3: Sospensione dei procedimenti per Paesi ad alto rischio
- Sospensione del nulla osta per lavoratori provenienti da Paesi ad alto rischio di falsificazione di documenti, come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.
Decreto 145 2024: Tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato
In tema di tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato si prevedono le seguenti novità
Art. 5: Modifiche al testo unico sull'immigrazione
- Introduzione del permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento e caporalato, con durata di sei mesi e possibilità di rinnovo o conversione in permesso di lavoro o studio.
- Riconoscimento del permesso per i familiari delle vittime e nuove disposizioni per la loro assistenza.
Art. 6: Misure di assistenza per le vittime
- Istituzione di un programma di assistenza per le vittime di sfruttamento, con formazione e inserimento nel mercato del lavoro tramite la piattaforma SIISL.
Art. 7: Revoca delle misure di assistenza
- Introduzione della possibilità di revocare le misure di assistenza in caso di condanna per reati, rifiuto di adeguate offerte di lavoro o rinuncia alle misure stesse.
Art. 8: Vigilanza e protezione
- Applicazione di misure di protezione e vigilanza per le vittime di caporalato, con eventuali tutele previste dalle leggi sulla protezione delle persone.
Art. 9: Accesso al patrocinio legale
- Estensione del patrocinio legale gratuito alle vittime del reato di intermediazione illecita (art. 603-bis del Codice Penale) che collaborano con le autorità per l'emersione del reato.
Capo III – Gestione dei flussi migratori e protezione internazionale
Art. 11: Modifiche alla gestione dei flussi migratori
- Riduzione dei tempi di fermo amministrativo per aeromobili privati coinvolti in operazioni di soccorso migranti in mare.
- Introduzione di nuove sanzioni amministrative per i piloti e i proprietari di aeromobili in caso di violazioni.
Art. 12: Ispezione di dispositivi elettronici
- Obbligo per i migranti di consentire l’accesso ai dispositivi elettronici per verificare la loro identità e altre informazioni rilevanti.
Art. 13: Procedure in frontiera
- Introduzione di nuove disposizioni per la gestione delle domande di protezione internazionale direttamente alla frontiera, inclusi provvedimenti di respingimento immediato.
Art. 14: Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale
- Previsione del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale in caso di assenza ingiustificata dai colloqui o dalle strutture di accoglienza.
Art. 15: Revoca della protezione speciale
- La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo potrà revocare la protezione speciale se lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato.
Sono presenti infine disposizioni in materia processuale e sull'entrata in vigore:
Art. 16: Formazione per giudici delle corti d'appello
Introduzione dell'obbligo di formazione annuale per i giudici coinvolti nelle cause relative alla protezione internazionale.
Art. 17: Reclami contro i decreti della Corte d'Appello
Possibilità di presentare reclami contro i decreti adottati dalla Corte d'Appello in materia di protezione internazionale.
Art. 18: Modifiche alle controversie in materia di permessi di soggiorno
Procedura semplificata per la trattazione delle controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei.
Art. 19: Disposizioni transitorie
Le modifiche procedurali introdotte dal decreto si applicheranno ai ricorsi presentati 30 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.
Art. 20: Disposizioni finanziarie
Le disposizioni del decreto non comporteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ad eccezione delle misure previste dagli articoli 4 e 6 (personale e assistenza per le vittime).
Art. 21: Entrata in vigore
Il decreto è entrato in vigore il 11 ottobre 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto flussi 145 /2024 convertito in legge : Novità
Come anticipato è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145,
Le principali modifiche introdotte con la conversione vi sono:
- la rideterminazione delle quote di ingressi riferite ai lavoratori stagionali per il 2025;
- la previsione di una quota di ingressi riservati pari al 40% a favore delle donne lavoratrici per lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria.
- nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028.
- ricongiungimenti familiari richiedibili solo dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale
- idoneità dell’alloggio rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti di legge
- interventi in materia di formazione e accompagnamento al lavoro
- riconoscimento a favore delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri di poter assistere i lavoratori nell'iter di assunzione
competenza sul trattenimento degli stranieri alle Corte di Appello .
La legge di conversione con le modifiche apportate entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione quindi è invigore da oggi 11 dicembre .
ATTENZIONE Le disposizioni del Capo IV, che detta norme processuali, entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
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Fondo trasporto pubblico: nuova procedura domande AIS
Il messaggio INPS n. 4159 del 9 dicembre 2024, annuncia il rilascio di una funzionalità innovativa per la presentazione delle domande per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di solidarietà destinato al personale delle aziende di trasporto pubblico.
Anche per questo ammortizzatore si rende disponibile la procedura attraverso la piattaforma denominata “OMNIA IS”, sul sito INPS creata nell'ambito del Piano di digitalizzazione del PNRR per semplificare l’accesso agli ammortizzatori sociali e migliorare l’assistenza a datori di lavoro, intermediari e operatori dell’INPS.
La nuova modalità di presentazione della domanda, in vigore dal 18 dicembre 2024 è progettata per essere più intuitiva e assistita, con l'obiettivo di ridurre al minimo errori e difficoltà nella compilazione.
Piattaforma OMNIA IS per le domande di assegni di integrazione: istruzioni
Nel messaggio INPS ricorda che tra i principali benefici vi è la possibilità di essere guidati durante la compilazione della domanda attraverso messaggi informativi e alert, che segnalano eventuali incongruenze nei dati inseriti e forniscono indicazioni chiare sui campi da compilare.
Il servizio consente inoltre di visualizzare un’anteprima di stampa della domanda prima dell’invio definitivo, permettendo ai datori di lavoro di verificare con precisione i dati inseriti.
Un’altra funzione importante riguarda l’automazione del processo di selezione dell’ammortizzatore sociale corretto: inserendo il codice fiscale o la matricola aziendale, la piattaforma identifica automaticamente la tipologia di assegno di integrazione salariale compatibile con l’inquadramento aziendale.
In questo modo, se la prestazione è coerente con i dati dell’azienda, viene suggerita come opzione disponibile; in caso contrario, la piattaforma segnala che l’ammortizzatore richiesto non è compatibile.
Il nuovo servizio è disponibile sia per le causali ordinarie che straordinarie, in conformità con la normativa vigente.
Si ricorda che:
- le causali ordinarie si riferiscono a eventi temporanei e non strutturali che comportano la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, mentre l
- e causali straordinarie riguardano situazioni più complesse come crisi aziendali, riorganizzazioni o ristrutturazioni.
Un’ulteriore sezione utile della piattaforma è “Le tue domande”, dove è possibile monitorare lo stato di lavorazione delle domande presentate.
La piattaforma include anche un manuale utente dettagliato disponibile nella sezione “Documenti”, che fornisce istruzioni specifiche per l’utilizzo del servizio e chiarisce eventuali dubbi operativi.
Per accedere al servizio, è necessario entrare nel sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it) e utilizzare la funzione di ricerca nella home page digitando “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.
Dopo l’autenticazione tramite una delle identità digitali richieste – SPID Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica) – gli utenti potranno navigare nel menu delle applicazioni e selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.
Da qui, sarà possibile accedere alla piattaforma “OMNIA Integrazioni Salariali”.
Fondo solidarietà trasporto pubblico: le novità dal 2023
Giova ricordare che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 29 agosto 2023, lo statuto del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle novità in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro apportate dalla legge di bilancio 2022.
Dal 17 ottobre 2023 possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo ,tutte le aziende di trasporto pubblico , sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.
Di conseguenza dalla stessa data anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti sono tenuti al versamento del contributo ordinario pari al 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti , in luogo del contributo di finanziamento del FIS.
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Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno
Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave.
La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.
Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso
Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:
- Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
- Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
- Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.
Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina
La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:
Assenza Ingiustificata:
Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.Condotta Truffaldina:
È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:
La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.
- Violazione del rapporto fiduciario: La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.
La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.
Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.
La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.
La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.
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Nuove Causali contributi INPS Agricoltura e Gestione separata
Con due risoluzioni , n. 61 e 62 di ieri 9 dicembre 2024 l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuove causali per il versamento dei contributi INPS in casi particolari. Ecco il dettaglio .
Causali contributo INPS pregressi e sanzioni Gestione Agricoltura
A seguito della richiesta INPS di ’istituzione delle causali contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione
datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli Coloni/Compartecipanti Familiari).
Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:
• “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;
• “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;
• “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;
• “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;
• “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;
• “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.
In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri numerici, elaborato da INPS;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”.
Causali contributo INPS rateazione Gestione separata
Con la risoluzione 62 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia istituisce la seguente causale contributo:
• “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.
In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo iva esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
– nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;
– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;
– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;
– nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna
“a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato “MM/AAAA”.
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Licenziamento nullo senza contestazione disciplinare
La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 28971 2024 ha affrontato un caso di licenziamento disciplinare che ha sollevato la questione del rispetto delle procedure previste dalla legge.
Il licenziamento di un dipendente è stato dichiarato illegittimo per la mancanza di una preventiva contestazione degli addebiti, un vizio che ha invalidato l’intero procedimento e resa applicabile la reintegra per il lavoratore.
Con questa decisione, la Corte ha ribadito l’importanza delle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sottolineando che il rispetto delle procedure disciplinari non è un semplice formalismo, ma un principio essenziale per garantire la giustizia nei rapporti di lavoro.
Contestazione preliminare degli addebiti e licenziamento: il caso
Il caso riguardava un licenziamento per giusta causa, ritenuto illegittimo dalla Corte d’Appello, in quanto effettuato senza una preventiva contestazione degli addebiti.
La controversia si è incentrata sull’applicazione dell’art. 18 della Legge 300/1970, come modificato dalla Legge 92/2012.
Il datore di lavoro aveva impugnato la decisione, sostenendo l’applicabilità di una tutela indennitaria meno onerosa prevista dal comma 6 dello stesso articolo.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di reintegrare il lavoratore, evidenziando che la mancanza di contestazione costituisce un vizio procedurale tale da invalidare l’intero procedimento disciplinare.
Licenziamento senza contestazione disciplinare: la decisione della Corte
Nella sentenza della Cassazione viene ribadito che l’assenza di contestazione preliminare rappresenta una grave violazione procedurale, incompatibile con la tutela indennitaria, " con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, comemodificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito"
Come da giurisprudenza consolidata, dunque la Corte ha chiarito che il comma 6 dell’art. 18 è limitato alle violazioni procedurali meno gravi, mentre il comma 4 si attiva quando il vizio è così grave da rendere nullo il licenziamento. L’omessa contestazione degli addebiti priva il lavoratore della possibilità di difendersi, compromettendo l’intero procedimento disciplinare.