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CIGS aree di crisi: riparto risorse 2025
Con decreto del 28.3.2025 firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono state disciplinate le modalità di riparto delle risorse stanziate per il 2025 a favore delle regioni interessate dalle aree di crisi industriale complessa.
Il provvedimento è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 24 aprile 2025.
CIGS aree di crisi: quadro normativo
La normativa vigente riconosce alle imprese ubicate nelle aree di crisi industriale complessa la possibilità di accedere a strumenti di integrazione salariale straordinaria, – CIGS – finalizzati alla salvaguardia occupazionale e al rilancio dei territori interessati.
In particolare, l’articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027) ha stanziato 70 milioni di euro per l'anno 2025.
Tali risorse, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, sono destinate a completare i piani di recupero occupazionale nelle aree individuate.
Tabella Risorse CIGS aree di crisi
In attuazione delle previsioni legislative, il Ministero del Lavoro ha avviato una ricognizione dei fabbisogni regionali, sollecitando le Regioni a trasmettere le proprie richieste sulla base dei criteri stabiliti. Dall'istruttoria condotta sono emerse le seguenti situazioni: Le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Umbria e Veneto non hanno avanzato richieste di ulteriori finanziamenti. Le Regioni Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Sardegna, Molise, Campania, Puglia e Sicilia hanno invece richiesto ulteriori risorse. Considerato che il totale dei fabbisogni superava i 70 milioni di euro disponibili, è stato effettuato un riparametramento delle risorse .
Di seguito il riparto:
Regione Importo assegnato (€) Toscana 34.674.679,17 Molise 5.065.286,82 Lazio 8.082.032,72 Puglia 1.739.493,81 Sicilia 1.739.493,81 Sardegna 8.480.032,35 Campania 4.275.580,12 Piemonte 3.769.033,93 Marche 2.174.367,27 Risorse CIGS aree di crisi: modalità operative
Nel decreto si specifica che le risorse assegnate devono essere utilizzate esclusivamente per finanziare interventi di integrazione salariale straordinaria e per l’erogazione di trattamenti di mobilità in deroga
Le Regioni beneficiarie devono:
- Rispettare rigorosamente il limite di spesa attribuito;
- Utilizzare anche eventuali residui disponibili da precedenti finanziamenti;
- Collaborare con l’INPS per il monitoraggio della spesa.
L’INPS, infatti, provvederà a un controllo trimestrale sull’andamento delle erogazioni, trasmettendo apposite relazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Requisiti e domande per CIGS aree di crisi
Ricordiamo che la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per le imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa è disciplinata dall’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, e dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.
Il trattamento è destinato ai lavoratori e alle imprese con sede in aree riconosciute di crisi industriale complessa, individuate con decreti ministeriali e accordi di programma. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare: [email protected].
Destinatari
- Possono beneficiare della misura i datori di lavoro che:
- Abbiano già esaurito i precedenti trattamenti di CIGS;
- Dichiarino l’impossibilità di accedere a ulteriori strumenti previsti dal d.lgs. n. 148/2015.
È necessario presentare un piano di recupero occupazionale, concordato con la Regione, che preveda specifici percorsi di politiche attive finalizzate alla rioccupazione dei lavoratori. L’accesso al trattamento è subordinato alla stipula di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e della Regione interessata.
Modalità di presentazione dell’istanza
L’istanza deve essere compilata utilizzando l’apposito modulo ministeriale e inviata tramite PEC a [email protected].
Alla domanda devono essere allegati:
- relazione tecnica motivata con il piano di recupero occupazionale;
- Verbale di accordo governativo;
- Verbale di accordo regionale;
- Elenco dei lavoratori interessati;
Informativa privacy e consenso al trattamento dei dati personali.
Durata del trattamento
La CIGS può essere concessa per una durata massima di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, come previsto dall’articolo 3-ter della legge 3 agosto 2017, n. 123.
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Lavoro intermittente: novità su calcolo e Uniemens da aprile 2025
L’INPS ha fornito con il messaggio 1322 del 18 aprile 2025 importanti chiarimenti riguardanti le modalità di calcolo e di trasmissione delle denunce Uniemens relative ai lavoratori intermittenti. Si tratta ricordiamo dei dipendenti che lavorano in modo saltuario, solo quando chiamati dal datore di lavoro.
Le precisazioni sono rivolte ai datori di lavoro privati non agricoli e si applicano in particolare a partire dalla denuncia del mese di aprile 2025, con novità in particolare per i periodi in cui i lavoratori intermittenti senza indennità di reperibilità non percepiscono compensi.
Come vanno conteggiati i lavoratori intermittenti?
Dal 2001, nei flussi mensili Uniemens inviati dai datori di lavoro privati all’INPS, è presente un campo chiamato <ForzaAziendale>, che serve a indicare la dimensione dell’organico aziendale. Questo dato è importante perché influisce su alcuni obblighi contributivi e normativi a carico del datore di lavoro.
In questo campo devono essere indicati:
- tutti i dipendenti a tempo pieno, anche se non retribuiti;
- i dipendenti part-time, calcolati in base alla proporzione tra le ore lavorate e l’orario pieno;
- i lavoratori intermittenti, che devono essere conteggiati in base alle ore effettivamente lavorate.
Per questi ultimi, però, non si guarda solo al singolo mese: il calcolo si basa sull’orario realmente svolto nei sei mesi precedenti come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 81/2015. Di conseguenza, anche l’orario teorico di riferimento – cioè quello standard previsto dal contratto collettivo – deve essere considerato su base semestrale.
Esempio: se si invia la denuncia per il mese di ottobre, si dovrà calcolare quante ore ha lavorato il dipendente intermittente da aprile a settembre, e poi rapportarle all’orario semestrale pieno previsto dal contratto. Questo metodo tiene conto della natura discontinua di questo tipo di lavoro e consente un calcolo più corretto della “forza aziendale”.
Lavoratori intermittenti senza indennità: novità Uniemens
Un’altra novità importante riguarda i casi in cui i lavoratori intermittentie non hanno diritto all’indennità di disponibilità (cioè non sono tenuti a restare disponibili su richiesta del datore).
Fino ad oggi, in questi casi, spesso non veniva inviato alcun flusso Uniemens o si sospendevano le posizioni aziendali.
Dal mese di aprile 2025, però, l’INPS chiarisce che anche in assenza di attività lavorativa e senza retribuzioni, la denuncia mensile deve comunque essere trasmessa.
In concreto, il datore di lavoro deve compilare il flusso Uniemens inserendo il solo codice “NR00” nel campo <TipoLavStat>, senza compilare le settimane.
Questo codice serve a segnalare che il lavoratore intermittente è stato regolarmente in forza ma non ha lavorato e non ha ricevuto alcuna retribuzione.
Grazie a questa nuova indicazione, le sedi territoriali INPS non sospenderanno più automaticamente le posizioni contributive delle aziende che hanno solo lavoratori intermittenti non retribuiti in un certo mese. La trasmissione del codice “NR00” sarà infatti sufficiente a mantenere attiva la posizione, evitando complicazioni burocratiche o richieste di chiarimenti da parte dell’Istituto.
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Fondimpresa formazione 2025: domande al via il 6 maggio
Entra nel vivo la formazione aziendale di Fondimpresa, il più grande fondo interprofessionale promosso da Confindustria, Cgil Cisl e Uil che consente alle aziende aderenti la possibilità di finanziare la formazione continua dei propri dipendenti, da operai a impiegati e quadri,
Grazie ai contributi accantonati sul conto formazione, le imprese possono accedere a un'ampia gamma di attività formative personalizzate, senza sostenere costi.
Il primo avviso, già pubblicato nelle scorse settimane riguarda percorsi sulle competenze di base e trasversali mentre è in arrivo il nuovo Avviso n. 2 per le politiche attive del lavoro .
Vediamo di seguito i dettagli e le scadenze degli sportelli per le domande .
Fondimpresa scadenze primo avviso
L’avviso 1 come anticipato finanzia corsi di formazione, da scegliere all’interno dei Cataloghi formativi predisposti dai Soggetti Proponenti finalizzati allo sviluppo delle competenze di base e trasversali dei lavoratori (lingue, soft skill, digital skill, ….).
Ogni corso deve prevedere un minimo di 4 partecipanti, per i corsi mono-aziendali
Ogni lavoratore inserito nel Piano può partecipare a massimo 2 corsi (precisiamo che lo stesso lavoratore/azienda può partecipare ad altro piano purché l’ambito di competenza sia diverso)
Al termine di ogni corso è previsto il rilascio di un’attestazione rafforzata/certificazione delle competenze
Alleghiamo un esempio dell'offerta di uno dei soggetti gestori ro qui il Catalogo Corsi relativo al primo avviso
Gli enti gestori
Presentazione delle domande
La presentazione delle domande avviene a sportello:
- 1° Sportello: dalle ore 9:00 del 6 maggio 2025
- 2° Sportello: dalle ore 9:00 del 14 ottobre 2025
- 3° Sportello: dalle ore 9:00 del 10 marzo 2026
N.B. La formazione relativa alle domande inviate nel primo sportello si svolgerà da metà giugno a metà settembre.
Fondimpresa 2°avviso 2025 politiche attive
il nuovo Avviso di Fondimpresa, 2/2025 «Politiche attive», conta su 20 milioni di euro destinati alla qualificazione e alla riqualificazione professionale di disoccupati e/o inoccupati da assumere poi nelle imprese aderenti.
Le domande di finanziamento dovranno arrivare, a pena di inammissibilità, a partire dalle 9 del 21 maggio fino a esaurimento delle risorse, e comunque non oltre le 13 del 31 dicembre 2025. Si attendono ulteriori dettagli dalla presentazione ufficiale prevista per mercoledì 16 aprilea Roma, da Fondimpresa, il cui presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina ha recentemente ribadito che l'avviso, giunto alla 5 edizione "rappresenta un investimento strategico per la ricollocazione efficace e sostenibile. Non si limita a fornire un sostegno temporaneo in momenti di transizione, ma agisce in profondità sulle esigenze del tessuto produttivo, potenziando le capacità individuali e collettive, rendendo il nostro sistema economico più agile, competitivo e capace di affrontare le sfide del futuro con rinnovata energia e preparazione».
Potranno presentare domanda di finanziamento le aziende aderenti a Fondimpresa che cercano figure professionali con profili di difficile reperimento
e anche e imprese la cui adesione è stata accettata dall’Inps, ma ancora non trasmessa al Fondo).
ATTENZIONE Il finanziamento dei corsi è subordinato all’assunzione con contratto a tempo indeterminato del 90% dei partecipanti effettivi.
In caso di assunzioni in misura minore il riconoscimento del finanziamento a consuntivo sarà proporzionalmente ridotto.
Fondimpresa: Come funziona – Numero verde
Il fondo mette a disposizione delle aziende tre canali di finanziamento
Conto Formazione: qui sono accantonate la maggior parte delle risorse provenienti dai versamenti aziendali tramite INPS utilizzabili in qualsiai momento per attivare un piano formativo personalizzato.
Contributo Aggiuntivo: periodicamente, Fondimpresa mette a disposizione fondi straordinari per supportare, ad esempio, la formazione di lavoratori neo assunti o in cassa integrazione.
Conto di Sistema: la quota rimanente dei versamenti Inps viene raccolta in un fondo collettivo, che viene messo a disposizione tramite gli Avvisi periodici. Le aziende possono partecipare a piani formativi collettivi proposti dagli enti qualificati (come Fòrema), che raggruppano più imprese aggregate sulla base dei fabbisogni, del settore e del territorio di riferimento.
Per le piccole e medie imprese, questa rappresenta un'opportunità unica per investire nella formazione dei propri dipendenti senza gravare eccessivamente sul budget aziendale, accedendo a un'offerta formativa completa e di alta qualità.
Per ulteriori informazione è attivo un numro verde HELP DESK 800.11.63.11
Fondimpresa: adesione in Uniemens e DMAG per imprese agricole
Per aderire a Fondimpresa occorre:
- accedere alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS;
- selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
- scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Adesione”;
- selezionare il codice “FIMA”;
- inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
L’adesione non comporta un costo aggiuntivo, va effettuata una sola volta e non va rinnovata.
Adesione delle aziende agricole
Per l’adesione delle Matricole agricole basta accedere al flusso trimestrale “DMAG” dell'INPS, scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Nuova adesione” e indicare “Fondimpresa”. Non è necessario specificare il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%.
E' possibile la revoca da altro Fondo e adesione a Fondimpresa comunicando la revoca al precedente Fondo accedendo alla funzione di Denuncia Aziendale del flusso “UNIEMENS” dell’INPS, nella sezione “FondoInterprof".
Si deve quindi:
- selezionare l’anno, il mese di contribuzione e la Matricola INPS;
- scegliere, all’interno dell'elemento relativo ai Fondi Interprofessionali, l’opzione “Revoca
- inserire il codice REVO;
- selezionare, contestualmente nella stessa Denuncia, il codice del nuovo Fondo al quale intende trasferirsi (FIMA per aderire a Fondimpresa);
- inserire il numero dei dipendenti interessati all'obbligo contributivo 0,30%, ad esclusione dei dirigenti.
- Se l’azienda ha più Matricole INPS, la revoca e nuova adesione è da ripetersi per ogni Matricola.
L'effetto dell'adesione decorre dalla Denuncia Aziendale nella quale è stato inserito il codice “FIMA”, e i contributi versati all'INPS vengono accantonati sul "Conto Formazione" dell'azienda a partire dalla competenza del mese precedente.
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Indennità malattia maternità INPS 2025
A seguito dell'aggiornamento ISTAT del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti con la circolare INPS 72 2025 l'istituto indica le retribuzioni di riferimento e gli importi minimi delle prestazioni economiche di
- malattia, di
- maternità/paternità e di
- tubercolosi.
Di seguito l'elenco completo dei contenuti della circolare :
Premessa
A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2025
1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2025, per altre prestazioni
1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)
2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)
3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)
4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001
5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità
Prestazioni INPS 2025: i valori di riferimento
Riportiamo di seguito i valori principali comunicati dell'INPS:
Minimali retributivi per liquidazione prestazioni nel 2025:
- Lavoratori soci di società ed enti cooperativi: 57,32 euro/giorno
- Lavoratori agricoli a termine: 50,99 euro/giorno
- Compartecipanti familiari e piccoli coloni (reddito valido per il 2024): 63,06 euro
- Lavoratori italiani all’estero: Retribuzioni convenzionali determinate con DM 16 gennaio 2025
Retribuzioni convenzionali orarie per lavoratori domestici (calcolo indennità congedo maternità/paternità 2024):
- 8,40 euro (se retribuzione oraria effettiva ≤ 9,48 euro)
- 9,48 euro (se retribuzione oraria effettiva tra 9,48 e 11,54 euro)
- 11,54 euro (se retribuzione oraria effettiva > 11,54 euro)
- 6,11 euro (se orario > 24 ore settimanali)
Valori di riferimento per indennità di maternità/paternità e congedo parentale per lavoratori autonomi:
- Artigiani e commercianti: 57,32 euro
- Pescatori: 31,85 euro
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,99 euro
Assegno di maternità:
Concesso dai Comuni: 407,40 euro/mese (totale 2.037 euro)
Assegno di maternità dello Stato: 2.508,04 euro
Indennità di congedo parentale (DLgs. 151/2001, art. 34, comma 3):
- Importo annuo trattamento minimo pensionistico (provvisorio per il 2025): 7.844,20 euro
- Limite di reddito del richiedente (2,5 volte l’importo pensionistico): 19.610,50 euro
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Uniemens: novità classificazione ISTAT da maggio 2025
Con il messaggio n. 208 del 17 gennaio 2019 INPS ricorda che è stato introdotto nello schema del flusso UniemensPosContributiva per la comunicazione delle retribuzioni del lavoro dipendente e assimilato, l’elemento <QualProf>, per l’acquisizione dell’informazione sulle mansioni svolte dai lavoratori.
Con il messaggio 1155 del 1 aprile l'istituto comunica che , per rendere più agevole e tempestivo il riconoscimento dei requisiti che danno diritto ai benefici in fase di accesso al trattamento pensionistico ( ad esempio APE sociale o anticipo per lavori usuranti) , a decorrere dalla competenza 05/2025 l’elemento <QualProf>, per indicare le mansioni effettivamente esercitate dal lavoratore nel mese, deve essere valorizzato secondo la nuova codifica ISTAT (CP2021).
La “Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali – Edizione 2021” può essere reperita sul sito istituzionale dell’ISTAT a questo link.
Nomenclatura classificazione professioni ISTAT Cos’è
La classificazione delle professioni CP2021 ISTAT aggiornata anche nel 2023 con allineamento alla International Standard Classification of Occupations – Isco08 è lo strumento che permette di ricondurre le professioni presenti nel mercato del lavoro a specifici raggruppamenti professionali, utili per comunicare, diffondere e integrare dati statistici e amministrativi sulle professioni, garantendo anche la comparabilità a livello internazionale. Si tratta pertanto di una classificazione statistica, non uno strumento di regolamentazione delle professioni.
Sul sito istituzionale ISTAT spiega che : "Per professione si intende l’insieme delle attività che un individuo deve svolgere nell’esercizio del proprio lavoro, attività che implicano conoscenze, competenze, identità e statuti propri.
Le professioni afferenti al medesimo raggruppamento sono quelle che per poter essere esercitate richiedono le stesse competenze, viste nella duplice dimensione del livello e del campo. Il livello delle competenze riguarda la complessità, l’estensione dei compiti svolti, il livello di responsabilità e di autonomia decisionale che caratterizza la professione; il campo delle competenze, invece, delinea le differenze tra i domini settoriali, gli ambiti disciplinari delle conoscenze applicate, le attrezzature utilizzate, i materiali lavorati, il tipo di bene prodotto o di servizio erogato.
La classificazione prevede 5 livelli gerarchici di aggregazione:
- il primo livello – quello di massima sintesi – è composto da 9 grandi gruppi professionali;
- il secondo livello si articola in 40 gruppi professionali;
- il terzo livello in 130 classi professionali;
- il quarto livello in 510 categorie;
- il quinto (ultimo) livello della classificazione si articola nelle 813 unità professionali all’interno delle quali è possibile ricondurre qualunque professione esistente nel mercato del lavoro; per ciascuna unità professionale è stato infatti predisposto a titolo esemplificativo un elenco di professioni che, pur non avendo pretese di esaustività, permette di orientarsi e facilita l’utilizzo della classificazione.
La classificazione delle professioni viene utilizzata da numerose amministrazioni centrali – anche per agevolare lo scambio di dati statistici e amministrativi sulle professioni – ed è per tale motivo che l’aggiornamento della CP2011 è stato condotto nell’ambito di un comitato inter-istituzionale costituito dagli esperti di Istat, INAPP, INAIL, Unioncamere, Inps, Miur, Anpal, Ministero del Lavoro, Aran, MEF, Dipartimento per la Funzione Pubblica, Formez.
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Inapplicabilità prescrizione e sanzioni INPS: nuove istruzioni
La circolare INPS n. 70 del 27 marzo 2025 chiarisce le nuove disposizioni in materia previdenziale per specifiche gestioni INPS, con particolare riferimento al pubblico impiego e ad alcune categorie di lavoratori autonomi.
La circolare chiarisce l'inapplicabilità fino al 31 dicembre 2025 della prescrizione dei contributi dovuti dalle Pubbliche Amministrazioni alle gestioni previdenziali dell'INPS, come previsto dal decreto Milleproroghe 2025.
Vengono richiamate in prticolare le circolari 58 2024 e 92 2023
Inapplicabilità prescrizione Omessi contributi
L'Articolo 1, comma 2, del Decreto-Legge 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe 2025), convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2025 ha differito al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità della prescrizione per:
- Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP).
- Gestione Separata (lavoratori parasubordinati e autonomi senza cassa).
Si ricorda che l' Articolo 3, commi 9 e 10, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 stabilisce i termini di prescrizione per i contributi previdenziali, generalmente fissati in 5 anni.
Le sanzioni per il mancato versamento dei contributi ( regolate dall'Articolo 116, commi 8 e 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388) fino al 31 dicembre 2025, non si applicano se il debito viene regolarizzato nei termini.
La norma è valida per chi presenta domanda di rateazione entro il 31 dicembre 2025, anche se il piano rateale si conclude dopo questa data.
Le richieste di rateazione
Richieste di Rateazione: Le Pubbliche Amministrazioni devono presentare le domande di rateazione entro il 31 dicembre 2025. Anche se il piano di ammortamento si estende oltre questa data, l'importante è che la richiesta sia inoltrata entro il termine stabilito.
Trasmissione dei Dati: Entro la stessa scadenza del 31 dicembre 2025, gli enti sono tenuti a trasmettere all'INPS i dati relativi ai contributi non versati. Questo può avvenire tramite:
- Flusso Uniemens/ListaPosPA: Utilizzato per comunicare le informazioni contributive dei dipendenti pubblici.
- Applicativo "Nuova PAssWeb": Permette la verifica dei versamenti e la gestione delle posizioni assicurative.
Le sanzioni
Sulla base delle circolari INPS citate si ricordano le sanzioni in vigore
Gestione Previdenziale Violazione Sanzione Conseguenze Gestione ex INPDAP Omesso versamento contributi Multa fino a 10.000€ Recupero forzato con interessi Gestione Separata Mancata iscrizione all’INPS Da 500€ a 5.000€ Sospensione attività lavorativa Gestione Artigiani e Commercianti Omissione dichiarazione redditi Fino a 20.000€ Accertamenti fiscali e denuncia Tutte le gestioni Falsificazione documentazione Multa fino a 25.000€ Denuncia penale -
Collegato Lavoro: i chiarimenti ministeriali
La Circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce indicazioni operative sulla Legge 13 dicembre 2024, n. 203, che introduce modifiche significative in materia di lavoro. Di seguito, un riassunto dei principali interventi e delle relative disposizioni.
Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro
L'articolo 10 della legge modifica il decreto legislativo n. 81/2015, eliminando la disciplina transitoria che permetteva agli utilizzatori di superare il limite di 24 mesi per le missioni a tempo determinato di un lavoratore somministrato, a condizione che l'agenzia avesse assunto il lavoratore a tempo indeterminato. Con questa modifica, superato il limite dei 24 mesi, si instaura automaticamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra l'utilizzatore e il lavoratore somministrato.
Per i contratti di somministrazione stipulati dal 12 gennaio 2025, il calcolo dei 24 mesi tiene conto solo dei periodi di missione a termine successivi a tale data. Le missioni in corso al 12 gennaio 2025 possono concludersi entro il 30 giugno 2025 senza trasformazione automatica in contratti a tempo indeterminato, ma i periodi successivi al 12 gennaio 2025 devono essere scomputati dal limite dei 24 mesi.
Esclusioni dal limite quantitativo del 30% – Lavoro stagionale- periodo di prova
La legge introduce due nuove categorie di lavoratori esclusi dal limite quantitativo del 30% per i lavoratori a termine e somministrati a tempo determinato:
Contratti esclusi dai limiti quantitativi:
- Avvio di nuove attività.
- Start-up innovative.
- Attività stagionali.
- Programmi o spettacoli specifici.
- Sostituzione di lavoratori assenti.
- Lavoratori over 50.
- Lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia: Questi lavoratori non rientrano nel calcolo del limite del 30%.
Interpretazione autentica delle attività stagionali
L'articolo 11 chiarisce che le attività stagionali includono quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno o a esigenze tecnico-produttive, come previsto dai contratti collettivi. Questa interpretazione ha effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi firmati prima dell'entrata in vigore della legge.
Durata del periodo di prova
L'articolo 13 modifica il decreto legislativo n. 104/2022, stabilendo che la durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato sia proporzionata alla durata del contratto. La durata del periodo di prova è fissata in un giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, con un minimo di due giorni e un massimo di quindici giorni per contratti fino a sei mesi, e trenta giorni per contratti superiori a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Comunicazioni obbligatorie per il lavoro agile
L'articolo 14 fissa il termine di cinque giorni per la comunicazione dell'avvio, della cessazione e delle modifiche delle prestazioni di lavoro agile. La comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'inizio effettivo del lavoro agile o dalla modifica della durata originariamente prevista.
Dimissioni di fatto i chiarimenti
Risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata:
l'articolo 19 introduce il comma 7-bis nell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore superiore a quindici giorni (o come previsto dal contratto collettivo, purche non inferiore), il datore di lavoro può comunicare all'Ispettorato nazionale del lavoro la risoluzione del rapporto per dimissioni implicite.
I giorni si intendono di calendario.
Il lavoratore può evitare la risoluzione dimostrando l'impossibilità di comunicare i motivi dell'assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.
Incentivi per lavoratori in situazioni di debolezza
L'articolo 10, comma 1, lettera b), modifica l'articolo 34 del decreto legislativo n. 81/2015 per incentivare l'occupazione di lavoratori in situazioni di particolare debolezza. Le agenzie per il lavoro possono assumere a tempo determinato, senza causale, i seguenti lavoratori:
- Disoccupati da almeno sei mesi.
- Lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati, come definiti dal regolamento (UE) n. 651/2014.