• Lavoro Dipendente

    DURC: il rilascio non impedisce la revoca dei benefici

    La sentenza n. 30788/2024 della Corte di Cassazione  riafferma un principio non scontato sulle controversie riguardanti la decadenza dai benefici contributivi l per i quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

     Questo caso specifico coinvolge l’INPS e una società cooperativa, la quale aveva ottenuto un DURC regolare nonostante fosse accertata una precedente violazione contributiva. 

    La decisione della Cassazione  che ha accolto le ragioni dell'INPS, ha riaffermato principi fondamentali relativi alla regolarità contributiva e alla corretta applicazione degli sgravi fiscali, chiarendo la funzione  solo dichiarativa del DURC.

    Durc e omesso versamento contributivo: il caso

    La vicenda trae origine da un avviso di addebito emesso dall’INPS nei confronti della International Società Cooperativa per il mancato versamento di contributi previdenziali nel periodo compreso tra dicembre 2014 e marzo 2015. La cooperativa aveva richiesto e ottenuto sgravi contributivi sulla base del presunto rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Tuttavia, un controllo ispettivo aveva rilevato irregolarità contributive relative a periodi precedenti, nello specifico aprile 2012 – aprile 2014.

    Il Tribunale di primo grado aveva respinto l’opposizione della cooperativa contro l’avviso di addebito, affermando che la società fosse decaduta dal diritto agli sgravi contributivi a causa delle violazioni accertate. 

    In appello, la Corte di Milano aveva invece riformato questa decisione, sostenendo che il DURC rilasciato dall’INPS l’8 aprile 2015 attestasse la regolarità contributiva della cooperativa per il periodo oggetto del contenzioso.

    L’INPS ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano sostenendo la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, nonché del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007 n. 28578. La normativa in questione stabilisce che i benefici contributivi sono subordinati non solo al possesso del DURC, ma anche all’assenza di violazioni in materia di obblighi contributivi e rispetto delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

      Come noto infatti il DURC viene richiesto in diversi contesti, tra cui:

    • Partecipazione a gare di appalto.
    • Accesso a benefici fiscali e contributivi.
    • Ottenimento di autorizzazioni e licenze.

    Il ricorso è stato fondato su un principio chiaro: il semplice rilascio del DURC non equivale automaticamente alla regolarità contributiva.

     Secondo l’INPS, la presenza di irregolarità pregresse – non sanate entro i termini richiesti – giustifica la revoca degli sgravi e il recupero delle somme dovute.

    La decisione della Cassazione

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, cassando la sentenza della Corte d’Appello di Milano. 

    La motivazione centrale della Suprema Corte è che il DURC, pur essendo una condizione necessaria per beneficiare degli sgravi contributivi, non è di per sé sufficiente. Infatti, la normativa richiede anche:

    • L’assenza di violazioni contributive accertate.
    • Il rispetto degli obblighi di legge e degli accordi collettivi nazionali e territoriali.

    La Corte ha richiamato un principio consolidato secondo cui il DURC ha una funzione meramente dichiarativa e non costitutiva.

     In altre parole, il documento attesta una situazione di regolarità al momento della sua emissione, ma non può sanare automaticamente violazioni pregresse o impedire all’INPS di recuperare contributi indebitamente non versati.

    La Corte ha ribadito  inoltre altri  principi fondamentali in materia di obbligazioni contributive:

    • Natura inderogabile delle obbligazioni contributive: Gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali derivano direttamente dalla legge e non possono essere modificati o annullati da atti amministrativi.
    • Obbligo di diligenza del datore di lavoro: Spetta al datore di lavoro garantire il rispetto degli obblighi contributivi e sanare tempestivamente eventuali irregolarità.

    La norma di legge sul DURC

    L’articolo 1, comma 1175 della Legge n. 296/2006 stabilisce che i benefici normativi e contributivi sono subordinati al possesso del DURC e all’assenza di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza. Il DURC è quindi una condizione necessaria, ma non sufficiente, per poter accedere agli sgravi. La norma prevede altresì che il datore di lavoro debba rispettare tutti gli altri obblighi di legge e i contratti collettivi applicabili.

    Questa disposizione mira a garantire che i benefici contributivi siano concessi solo a quei datori di lavoro che rispettano pienamente le normative e non presentano irregolarità nei versamenti previdenziali

    Il DURC è uno strumento fondamentale per attestare la regolarità contributiva delle imprese.

    Come sottolineato dalla Cassazione, il DURC ha una funzione di attestazione amministrativa e non può sanare automaticamente violazioni accertate dagli enti previdenziali. In caso di irregolarità pregresse, anche se il DURC è stato rilasciato, l’INPS conserva il diritto di revocare i benefici e recuperare le somme dovute.

  • Lavoro Dipendente

    Calcolo Naspi in caso di prolungata CIGO

    Il messaggio INPS n. 4254 del 13 dicembre 2024 fornisce chiarimenti riguardanti il calcolo della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) nei casi in cui il lavoratore richiedente non abbia una retribuzione imponibile nel quadriennio di osservazione. Secondo l’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, la NASpI è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente 4,33. 

    Vediamo le nuove indicazioni per il caso in cui il lavoratore sia stato  sempre percettore di  integrazione salariale a zero ore e non vi sia quindi alcuna retribuzione percepita cui fare riferimento.

    Naspi dopo cassa integrazione a zero ore

    La circolare  INPS  n. 94 del 12 maggio 2015 aveva già chiarito le modalità di calcolo ordinarie dell'indennità di disoccupazione, precisando che si considerano tutte le settimane di contribuzione, indipendentemente dal fatto che siano interamente o parzialmente retribuite. Tuttavia, il messaggio si concentra sui casi in cui, nel quadriennio di riferimento, il lavoratore sia stato costantemente in cassa integrazione a zero ore, senza percepire alcuna retribuzione imponibile.

    In tali circostanze, l’assenza di una retribuzione imponibile rende impossibile il calcolo standard della prestazione NASpI.

    Inoltre, non è possibile applicare il cosiddetto “meccanismo di neutralizzazione” per estendere il quadriennio di osservazione, come avviene per la verifica del requisito contributivo minimo di tredici settimane. 

    Per ovviare a questa situazione, l’INPS, su indicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prevede l’utilizzo dei dati relativi all’imponibile previdenziale derivante dalla contribuzione figurativa delle integrazioni salariali ricevute. Queste integrazioni possono essere state corrisposte direttamente dall’INPS o anticipate dall’azienda e poi conguagliate.

     Il messaggio preannuncia inoltre che ulteriori indicazioni operative saranno fornite alle strutture territoriali per gestire correttamente questa casistica specifica.

  • Lavoro Dipendente

    Sgravio contratti solidarieta 2022: nuovo elenco aziende ammesse

    La circolare Inps 66/2024 pubblicata il 20 maggio aveva fornito  le istruzioni operative per le prime  aziende (elencate nell'allegato),   destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla  Cigs per contratto di solidarietà,   per i periodi conclusi entro il 30 giugno 2023 .

    Si tratta in particolare di 

    1. aziende che hanno stipulato i contratti  entro il 30 novembre 2022   (articolo 21, comma 1, lettera c) del Dlgs 148/2015), nonché 
    2. imprese con un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre del 2021 ,

     autorizzate dal ministero. 

    Con un nuovo messaggio 4252 del 13.12.2024  l'istituto fornisce un nuovo elenco di aziende  ammesse al beneficio che potranno operare i conguagli come 

     descritte al successivo paragrafo 3  entro il 16 marzo 2025.

    Di seguito un riepilogo della disciplina in oggetto e delle istruzioni operative Uniemens.

    Sgravio contributivo contratti di solidarietà 2022: applicazione

     L'agevolazione  consiste in una

    • riduzione del 35% dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro,
    •  applicabile  ai lavoratori con  riduzione di orario maggiore del 20% , 
    • per una durata massima di 24 mesi, 
    •   rapportata a ciascun periodo di paga compreso nell’arco temporale autorizzato e applicata nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, per l’orario effettivamente lavorato da ogni dipendente.

    Lo sgravio non si applica :

    1. al contributo dello 0,30% di cui all’articolo 25, comma 4, legge 845/1978,
    2.  al contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria, 
    3. al contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo, 
    4. all'eventuale contributo al “Fondo di solidarietà del trasporto aereo” e al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”.

    L'istituto ricorda anche che il diritto all’agevolazione è subordinato alla regolarità contributiva  e al rispetto delle previsioni della contrattazione collettiva.

    Sgravio contributivo Contratti di solidarietà: cumulabilità

    La circolare precisa che lo sgravio contributivo  non è  cumulabile  con altri benefici contributivi, fatta eccezione per la Decontribuzione Sud (articolo 1, comma 16, della legge 178/2020).

    Per i datori di lavoro che applicano la Decontribuzione Sud,  la riduzione del 35% spettante per i contratti di solidarietà va calcolata  sulla contribuzione datoriale residua non oggetto di esonero per altri motivi.

    Sgravio contratti di solidarietà regole per la fruizione Messaggio 4252/2024

    Come già indicato per le aziende autorizzate con la circolare 66,  anche per il nuovo elenco l'istituto sottolinea che  gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell’agevolazione,   ferma la quale potranno essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

    Alle aziende ammesse verrà attribuito il codice di autorizzazione "1W".

    Le operazioni di conguaglio  vanno effettuate  entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio 4252, cioè :

    •  entro il 16  marzo  2025,  
    • utilizzando il  codice causale “L991” (Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), Dlgs 148/2015, anno 2022) e
    •  indicando l’importo corrispondente.

    Le aziende beneficiarie con attività sospesa o cessata dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione Uniemens/Vig.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo trasporto pubblico: nuova procedura domande AIS

    Il messaggio INPS  n. 4159 del 9 dicembre 2024, annuncia il rilascio di una  funzionalità innovativa per la  presentazione delle domande per l’assegno di integrazione salariale  del Fondo di solidarietà destinato al personale delle aziende di trasporto pubblico. 

    Anche  per questo ammortizzatore  si rende disponibile la procedura  attraverso la piattaforma denominata “OMNIA IS”,  sul sito INPS  creata nell'ambito del Piano di digitalizzazione del  PNRR per semplificare l’accesso agli ammortizzatori sociali e migliorare l’assistenza a datori di lavoro, intermediari e operatori dell’INPS. 

    La nuova modalità di presentazione della domanda, in vigore dal 18 dicembre 2024  è progettata per essere più intuitiva e assistita, con l'obiettivo di ridurre al minimo errori e difficoltà nella compilazione.

    Piattaforma OMNIA IS per le domande di assegni di integrazione: istruzioni

    Nel messaggio INPS ricorda che tra i principali benefici vi è la possibilità di essere guidati durante la compilazione della domanda attraverso messaggi informativi e alert, che segnalano eventuali incongruenze nei dati inseriti e forniscono indicazioni chiare sui campi da compilare. 

    Il servizio consente inoltre di visualizzare un’anteprima di stampa della domanda prima dell’invio definitivo, permettendo ai datori di lavoro di verificare con precisione i dati inseriti. 

    Un’altra funzione importante riguarda l’automazione del processo di selezione dell’ammortizzatore sociale corretto: inserendo il codice fiscale o la matricola aziendale, la piattaforma identifica automaticamente la tipologia di assegno di integrazione salariale compatibile con l’inquadramento aziendale.

     In questo modo, se la prestazione è coerente con i dati dell’azienda, viene suggerita come opzione disponibile; in caso contrario, la piattaforma segnala che l’ammortizzatore richiesto non è compatibile.

    Il nuovo servizio è disponibile sia per le causali ordinarie che straordinarie, in conformità con la normativa vigente. 

    Si ricorda che:

    1.  le causali ordinarie si riferiscono a eventi temporanei e non strutturali che comportano la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, mentre l
    2. e causali straordinarie riguardano situazioni più complesse come crisi aziendali, riorganizzazioni o ristrutturazioni.

    Un’ulteriore sezione utile della piattaforma è “Le tue domande”, dove è possibile monitorare lo stato di lavorazione delle domande presentate. 

    La piattaforma include anche un manuale utente dettagliato disponibile nella sezione “Documenti”, che fornisce istruzioni specifiche per l’utilizzo del servizio e chiarisce eventuali dubbi operativi.

    Per accedere al servizio, è necessario entrare nel sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it) e utilizzare la funzione di ricerca nella home page digitando “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. 

    Dopo l’autenticazione tramite una delle identità digitali richieste – SPID Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica) – gli utenti potranno navigare nel menu delle applicazioni e selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. 

    Da qui, sarà possibile accedere alla piattaforma “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Fondo solidarietà trasporto pubblico: le novità dal 2023

    Giova ricordare che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 29 agosto 2023, lo statuto del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle novità  in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  apportate dalla legge di bilancio 2022. 

    Dal  17 ottobre 2023  possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo ,tutte le aziende di trasporto pubblico , sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

    Di conseguenza dalla stessa data anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti  sono tenuti al versamento del contributo ordinario pari al 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti , in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno

    Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave. 

    La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare  la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata  diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

    La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.

    Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso

    Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:

    1. Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
    2. Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
    3. Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su  impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.

    Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina

    La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:

    Assenza Ingiustificata:
    Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.

    Condotta Truffaldina:
    È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.

    Motivazioni della Decisione della Cassazione

    La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:

    La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.

    • Violazione del rapporto fiduciario:  La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.

     La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la  natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.

    Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.

    La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.

    La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.

  • Lavoro Dipendente

    Nuove Causali contributi INPS Agricoltura e Gestione separata

    Con  due risoluzioni , n. 61 e 62 di  ieri  9 dicembre  2024 l'Agenzia  delle Entrate ha istituito nuove causali  per il versamento dei contributi INPS in casi particolari.  Ecco il dettaglio . 

    Causali contributo INPS pregressi e sanzioni Gestione Agricoltura

    A seguito della richiesta INPS di ’istituzione delle causali  contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione

    datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli  Coloni/Compartecipanti Familiari).

    Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:

    • “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;

    • “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;

    • “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;

    • “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;

    • “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;

    • “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.

    In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono  esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; 

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri  numerici, elaborato da INPS;

    – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno  di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a  mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato  “MM/AAAA”.

    Causali contributo INPS rateazione Gestione separata

    Con la risoluzione 62 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia istituisce la seguente causale contributo:

    • “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.

    In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo iva esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo   elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;

    – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo   di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna

    “a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato  “MM/AAAA”.

  • Lavoro Dipendente

    Assunzioni con assegno di inclusione: istruzioni rettificate

    Le misure Assegno di inclusione  e Supporto formazione lavoro come disciplinate dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. riconfermano le agevolazioni contributive  per l'assunzione di soggetti  che li  percepiscono,  già attive con il reddito di cittadinanza  

    Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS ha chiarito le condizioni e le caratteristiche  dell'esonero.

    Con il  messaggio 3888  del  20 novembre 2024  l'istituto  ha fornito le  istruzioni operative   per ii datori di lavoro  sul modulo di domanda e la compilazione dei flussi Uniemens e POSPA  ma in data 5 nnovembre è stato pubblciato un nuovo avviso con alcune rettifiche (v. ultimo paragrafo)

    Assunzioni percettori ADI e SFL : come funziona lo sgravio contributivo

    Il decreto 48 2023 ha previsto in particolare  che “Ai datori di lavoro privati sia imprenditori che autonomi, anche del settore agricolo, che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione :

    1.  con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore,  per un periodo massimo di dodici mesi,  l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 
    2.  Per assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi , lo sgravio è del  50 per cento  nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.

    ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all'esonero già fruito per il contratto a termine  si aggiunge l'agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi (inclusi periodi di esonero già fruiti).

    In entrambi  i casi sono esclusi dallo sgravio i premi e dei contributi INAIL.

    La soglia massima di esonero  riferita al periodo di paga mensile è, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti  inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno

    Necessario pero che  il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL 

     Si applicano i limiti dei regolamenti della Commissione europea sugli aiuti “de minimis”.

    Per l'accesso è necessario anche il rispetto della normativa  in materia di

    •  incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, 
    • tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché 
    •  rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.

    Assunzioni con assegno di inclusione: rapporti agevolabili ed esclusi

    L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024  con:

    •  contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, 
    • con  contratto di apprendistato,
    •  con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, 
    • con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
    • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa

    E' richiesto che alla data della assunzione il lavoratore sia GIA'  percettore della specifica misura (SFL o ADI).

    Restano esclusi dall'agevolazione 

    • rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
    • rapporti di lavoro intermittente,
    •  prestazioni di lavoro occasionale.

    Per le assunzioni a scopo di somministrazione  le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023).

    Suddivisione sgravio per intermediazione e in caso di disabili

    Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro )

    Per i contratti a termine l'importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 per cento di 4.000 euro).

    Per l’assunzione  di una  persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI  a seguito di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:

    –    al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;

    –    all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.

    Nel messaggio 3888 2024 Inps precisa i dettagli del calcolo delle quote e per la compilazione del modulo di domanda. 

    Assunzioni agevolate percettori di assegno di inclusione: sanzioni

     In caso di  violazione delle condizioni richieste  è prevista la restituzione  degli importi oggetto di sgravio. In particolare  in caso di  licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.

    Assunzioni con assegno di inclusione: procedure operative

    Il messaggio comunica che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio 

    Per essere autorizzato alla fruizione , il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto la domanda di ammissione all’esonero con il modulo telematico, fornendo le seguenti informazioni:

    • –    l’indicazione del lavoratore assunto;
    • –    l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
    • –    il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
    • –    l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
    • –    l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
    • –    la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
    • –    l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

    L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività di controllo :

    •     verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
    • –    verifica l’effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;
    • –    calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
    • –    verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
    • –    consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.

    Compilazione Uniemens 

     i datori di lavoro devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

    In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

    Per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori di ADI, dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EADI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”;
    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
    • Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

    AGGIORNAMENTO  4 DICEMBRE 2024 

    il Messaggio 4110  del 4.12.2024 precisa che  :

    "al paragrafo 3 del citato messaggio n. 3888/2024 sono state fornite indicazioni relative alla compilazione del flusso Uniemens nella sezione <PosContributiva> al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli.

    Per quanto attiene al beneficio relativo all’assunzione di percettori del SFL continuano a essere valide le istruzioni già fornite per la valorizzazione dell’esonero in argomento all’interno della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>.

    A parziale modifica di quanto indicato nel citato messaggio, i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:

    – con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;

    – con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.

    In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3888/2024."