• Lavoro Dipendente

    INPS e assistenza fiscale nel 2024

    L’INPS con il messaggio n.2640 del 17.07.2024 comunica che anche per il 2024 nella sua qualità di sostituto d’imposta, assicura le attività di assistenza fiscale ai propri sostituti che abbiano indicato l’INPS nel modello 730 e quindi, provvederà a effettuare nei tempi previsti le operazioni di conguaglio derivanti dal risultato contabile di dette dichiarazioni.

    INPS: rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante

    Si ricorda preliminarmente che l’Istituto può prestare assistenza fiscale solo qualora nell’anno di presentazione del modello 730 sussista un rapporto di sostituzione d’imposta con il dichiarante.

    Il rapporto di sostituzione non ricorre

    • nei casi in cui la prestazione erogata sia cessata in data antecedente al 1° aprile 2024,
    • nel caso di erogazioni di prestazioni esenti da imposte, quali, ad esempio, le prestazioni pensionistiche erogate a vittime del terrorismo o a vittime del dovere o le prestazioni assistenziali.

    L’Istituto può, quindi, gestire le risultanze contabili del modello 730/4 se, nel corrente anno 2024, il dichiarante percepisce una prestazione imponibile ai fini IRPEF (ad esempio, pensione di vecchiaia, pensione di reversibilità, prestazione NASpI, ecc.).

    Diversamente, qualora il dichiarante sia esclusivamente beneficiario di una prestazione assistenziale, l’Istituto è tenuto a respingere tali risultanze mediante un formale diniego.

    Ad esempio, non è ammessa l’assistenza fiscale in favore di titolari in via esclusiva di assegno sociale, di assegno al nucleo familiare, delle indennità una tantum erogate ai sensi dei cc.dd. decreti Aiuti, oppure nel caso in cui nel corrente anno non sia stata erogata alcuna prestazione, anche qualora sia stata emessa una Certificazione Unica per redditi corrisposti nel periodo d’imposta precedente.

    INPS: servizio online di Assistenza fiscale servizi al cittadino

    Le risultanze contabili della propria dichiarazione e i relativi esiti possono essere verificate ai fini dell’assistenza fiscale 2024, dai contribuenti che si autenticano con la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), attraverso il servizio “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino” accedendo da www.inps.it 

    Attraverso tale servizio è possibile, inoltre, consultare i seguenti dati:

    • avvenuta ricezione da parte dell’INPS delle risultanze contabili trasmesse dall’Agenzia delle Entrate, con il dettaglio dei relativi importi;
    • conferma che i conguagli saranno abbinati alle prestazioni percepite, nel caso in cui l’INPS sia il sostituto d’imposta del dichiarante;
    • eventuale diniego della risultanza, con conseguente comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate, qualora non sussista il rapporto di sostituzione d’imposta; importo delle trattenute e/o dei rimborsi indicati nella risultanza contabile, effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’INPS.

    Per un puntuale riscontro tra quanto indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730, in possesso del contribuente, e i conguagli che saranno effettuati dall’INPS sulla prestazione in pagamento, si rammenta quanto segue:

    • Il risultato contabile della dichiarazione è rappresentato con un singolo importo complessivo, imputato al dichiarante, a debito o a credito, generato dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (comprensivo eventualmente di: primo acconto IRPEF, cedolare secca e acconto tassazione separata) e di quelle a credito.
    • In presenza di dichiarazione congiunta l’importo così determinato, scaturente dalla liquidazione della dichiarazione presentata con il modello 730/4, ricomprende anche i debiti/crediti relativi alla posizione fiscale del coniuge.  
    • Tale dato, se a debito del contribuente, verrà indicato al rigo 161, colonna 1 e 2, del prospetto di liquidazione del modello 730/4, con la descrizione “Importo che sarà trattenuto dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga” o, se a credito, sarà riportato al rigo 163 con la descrizione “Importo che sarà rimborsato dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico in busta paga”.

    Oltre alla funzione di consultazione, il servizio in esame consente ai contribuenti di: 

    • trasmettere online la richiesta di annullamento e/o di variazione della seconda o unica rata d’acconto IRPEF e/o cedolare secca, per il dichiarante e per il coniuge, in caso di dichiarazione congiunta, entro la data di scadenza prevista per il 10 ottobre 2024;  
    • richiedere che l’INPS effettui il diniego della gestione della dichiarazione, nel caso in cui il dichiarante abbia erroneamente indicato l’Istituto quale sostituto d’imposta che deve effettuare i conguagli. Il diniego non può, invece, essere richiesto qualora l’INPS svolgendo correttamente il ruolo di sostituto d’imposta, abbia preso in carico il modello 730 e lo abbia abbinato a una prestazione, con conseguente applicazione dei relativi conguagli.

     L’INPS ricorda che anche attraverso l’app “INPS mobile” è possibile consultare i dati relativi alle risultanze contabili della propria dichiarazione e gli esiti relativi all’applicazione dei conguagli.

    INPS: annullamento e variazione della seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca

    L’annullamento o la variazione della seconda o unica rata di acconto IRPEF e/o cedolare secca, il cui addebito è previsto per il mese di novembre 2024, può subire un differimento in ragione delle tempistiche con cui viene effettuata la richiesta di variazione, e ai tempi necessari per la predisposizione dei flussi di pagamento delle prestazioni relative al mese di novembre 2024.

    Qualora la richiesta pervenga in un momento successivo rispetto all’elaborazione delle prestazioni in pagamento nel mese di novembre 2024, non sarà possibile applicare tempestivamente la variazione richiesta; la riduzione, pertanto, verrà applicata sulla successiva mensilità di dicembre 2024 con il conseguente rimborso dell’importo relativo alla seconda o unica rata di acconto e/o cedolare secca, trattenuto nel mese di novembre 2024.

    INPS: gestione delle risultanze contabili

    Nei casi in cui l’INPS, successivamente all’avvio dell’assistenza fiscale, si trovi nell’impossibilità di portare a termine l’applicazione dei conguagli a debito scaturenti dal modello 730/4, invierà un’apposita comunicazione all’interessato, o agli eredi dello stesso, con l’invito a provvedere autonomamente al versamento dei residui importi a debito, secondo le modalità previste dall’Agenzia delle

    Entrate.

    L’informazione relativa a tale sopravvenuta impossibilità verrà fornita, per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, anche all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione stessa.

    Nel caso di decesso del dichiarante, gli importi a debito non trattenuti dall’INPS devono essere versati dagli eredi direttamente all’Agenzia delle Entrate, ma non sono dovuti gli acconti delle imposte relativi all’anno 2024.

    Le somme a credito non rimborsate, riportate nella Certificazione unica (CU) 2025,

    • possono essere oggetto della dichiarazione dei redditi dell’anno 2025 (per i redditi dell’anno 2024) per conto della persona deceduta;
    • in alternativa, gli eredi possono chiederne il rimborso direttamente all’Agenzia delle Entrate.

    In caso di dichiarazione congiunta, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria da quella del defunto e versare le eventuali somme a debito di sua competenza, mentre può fare valere il credito nella dichiarazione dei redditi relativa alla successiva annualità.

    Con riferimento alle novità introdotte all’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, circa il differimento al 16.12.2024 del termine della rateazione dei conguagli a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi delle imposte dovute a titolo di saldo e primo acconto (ad eccezione del secondo acconto che non può essere rateizzato), si precisa che, tale differimento non si applica al sostituto di imposta per il quale resta ferma la modalità di rateazione in essere.

    Pertanto, il termine ultimo per la rateazione dei conguagli a debito è il rateo di prestazione erogato nel mese di novembre 2024.

    Conseguentemente, posto che il termine ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi tramite il modello 730 è fissato al 30 settembre 2024, ai fini della determinazione del numero di rate per il versamento dei debiti d’imposta, dovuti a titolo di saldo e di primo acconto, il dichiarante deve tenere conto, oltre che del già menzionato limite temporale del mese di novembre 2024, anche dei tempi necessari all’elaborazione delle prestazioni erogate dall’INPS.

    Quindi, nei casi in cui la risultanza contabile sia ricevuta dall’Istituto nei mesi successivi a quello di giugno 2024, il numero di rate in cui è possibile suddividere il debito deve corrispondere al numero di mesi intercorrenti tra la data di elaborazione delle prestazioni medesime e il mese di novembre 2024.

  • Lavoro Dipendente

    Nuove sanzioni lavoro irregolare sui rapporti iniziati dal 2 marzo 2024

    Il 18 giugno 2024, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito, tramite lnota 1091/2024, le nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024 per contrastare il lavoro irregolare negli appalti.

    Con la recente nota 1156 del 26 giugno 2024 l'Inl ha precisato le tempistiche dell'applicazione delle nuove sanzioni e ha aggiornato il compendio generale.

     Vediamo  nei paragrafi seguenti con gli esempi forniti e una tabella  di riepilogo.

    Le sanzioni 2024 aggiornate

    Dal 2 marzo 2024, nei casi di appalto e distacco senza requisiti di legittimità, sia l'utilizzatore sia il somministratore saranno puniti con arresto fino a un mese o un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro. Tuttavia, in fase di applicazione, tale ammenda diventa 72 euro, a causa dell'aumento del 20% previsto dalla legge 145/2018. Il decreto legge 19/2024 ha incrementato del 30% le sanzioni per il lavoro nero, confermando comunque l'aumento del 20% per le violazioni previste dall'articolo 18 del Dlgs 276/2003. 

    Di conseguenza, per la somministrazione non autorizzata e gli appalti e distacchi illeciti, la sanzione è di 72 euro per ogni lavoratore e per ogni giorno di lavoro.

    Ad esempio, in un appalto illecito con 3 lavoratori per 10 giorni, la sanzione sarà di 2.160 euro: 60x3x10 = 1.800 euro, aumentati del 20% come previsto dall'art. 1, comma 445 della legge 145/2018. Questo aumento si applica anche alle nuove sanzioni previste dal decreto legge 19/2024. In caso di appalto non genuino, punito con arresto o ammenda, il personale ispettivo può imporre una prescrizione obbligatoria per sanare l'irregolarità, con una sanzione ridotta a un quarto del massimo (18 euro invece di 72).

    Il legislatore ha stabilito che la sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro. Se l'importo calcolato è inferiore a 5.000 euro, verrà applicata questa soglia, riducibile a un quarto (1.250 euro) in caso di ottemperanza alla prescrizione.

    Sanzioni con recidiva e aggravanti per Minori

    La circolare INL  1091 del 18 giugno 2024 tratta anche il tema della recidiva e delle aggravanti in caso di sfruttamento dei minori.

    L' Ispettorato nazionale del lavoro sottolinea che il tema della recidiva riferito alle violazioni di cui al nuovo art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003  vede la  parziale sovrapposizione di diverse disposizioni normative, ovvero:

    da un lato  la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.

    Dall’altro lato, il D.L. n. 19/2024 ha introdotto  all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni

    penali per i medesimi illeciti”.

     Pertanto, in presenza di una recidiva "semplice", le sanzioni aumenteranno del 40%, mentre per una recidiva "specifica" (ossia per lo stesso tipo di illecito), le sanzioni saranno incrementate cumulativamente del 60% (20% + 40%).

    Aggravanti per Minori:

    Nel caso di sfruttamento di minori, la pena prevista è l'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda aumentata fino al sestuplo. Le nuove disposizioni confermano che in presenza di aggravanti per sfruttamento di minori, si applicheranno sia la pena detentiva sia quella pecuniaria, aumentata fino al sestuplo della sanzione base (incluso l'aumento del 20% per le sanzioni previste dall'art. 18 del Dlgs 276/2003).

    Tabella delle Sanzioni

    Violazione Sanzione per ogni lavoratore e giorno di lavoro Sanzione con aumento del 20% (art. 1, comma 445)
    Appalto e distacco senza requisiti di legittimità 60 euro 72 euro
    Somministrazione non autorizzata 60 euro 72 euro
    Ammenda per sanare il reato in via amministrativa 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro) 1/4 del massimo dell’ammenda (18 euro)
    Sanzione minima non riducibile 5.000 euro 5.000 euro
    Sanzione massima non riducibile 50.000 euro 50.000 euro
    Recidiva semplice (aumento del 40%) 60 euro 84 euro
    Recidiva specifica (aumento del 60%) 60 euro 96 euro

    Nota Ispettorato 1156 del 29 giugno 2024

    Con la nota 1156 del 26 giugno 2024  l'ispettorato ha chiarito ulteriormente le modalità  di applicazione delle nuove  sanzioni, fornendo un compendio aggiornato.

    Si precisa che l'impiego di lavoratori subordinati senza la comunicazione preventiva dell'instaurazione del rapporto di lavoro al centro per l'impiego configura un illecito omissivo istantaneo con effetti permanenti. 

    Questo significa che l'infrazione avviene nel momento in cui il datore di lavoro non effettua la comunicazione di assunzione, e non alla cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, si applica la normativa vigente al momento dell'inizio del rapporto di lavoro, secondo il principio del tempus regit actum.

    L’Ispettorato del lavoro, con la nota 1156/2024, ha rivisto l'orientamento fornito dal Ministero del Lavoro (nota 26/2015), aderendo alle più recenti sentenze della Cassazione (25037/2020; 35978/2021; 10746/2023). Di conseguenza, l'illecito è considerato istantaneo con effetti permanenti, realizzandosi nel momento in cui non viene effettuata la comunicazione di assunzione entro il termine previsto.

     Questo comporta l'applicabilità della maggiorazione delle sanzioni prevista dal Decreto Legge 19/2024 solo per i rapporti di lavoro irregolari iniziati dal 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del decreto.

    Lavoro sommerso: altre novità della nota 1156 2024

     Si segnalano inoltre le seguenti modifiche:

    • sulla competenza territoriale ad adottare l'ordinanza ingiunzione nei casi di dissociazione tra sede legale (luogo di consumazione dell'illecito) e unità produttiva (luogo di accertamento dell'illecito), il personale ispettivo  deve  trasmettere il rapporto all'Ispettorato territoriale nel cui ambito  è ubicata la sede legale, per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
    •  per il  lavoro occasionale agricolo a tempo determinato (LOAgri), l'art. 29, comma 6, del D.L. n. 19/2024 ha modificato l'art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 chiarendo che, nelle ipotesi in cui sia omessa la comunicazione di instaurazione del rapporto, sarà applicabile la maxisanzione per lavoro sommerso,

    Nel compendio sono stati aggiornati infine i paragrafi riguardanti la regolarizzazione dei lavoratori ancora in forza all'atto dell'accesso ispettivo, l'assorbimento di altre sanzioni contestuali alla maxisanzione, il settore marittimo, il contratto di prestazione occasionale ex art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 e il tirocinio.

  • Lavoro Dipendente

    Uniemens: nuovo codice contributo malattia lavoratori intermittenti

    Con messaggio 2382  del 26 giugno INPS annuncia l'istituzione di un nuovo codice  da inserire nel flusso Uniemens per i datori di lavoro aventi alle dipendenze personale adibito a un’attività compresa tra quelle proprie dei pubblici esercizi e in relazione alla quale è dovuto il versamento del contributo aggiuntivo di malattia, pari allo 0,77%, della retribuzione imponibile   con riferimento ai dipendenti assunti con contratto di lavoro intermittente (cd. lavoro a chiamata).

    Codice lavoratori intermittenti pubblici esercizi per il contributo malattia

    L'istituto ricorda in particolare che con la circolare n. 41 del 13 marzo 2006, con riferimento alle prestazioni di malattia dei lavoratori intermittenti è stato precisato che per i suddetti lavoratori è dovuto il contributo  aggiuntivo che deve essere determinato nella misura prevista per gli altri lavoratori occupati.

    Per questo , in riferimento ai lavoratori intermittenti identificati con il codice tipo contribuzione “G0” e “H0” alle dipendenze dei datori di lavoro sopra individuati,  è stato istituito il nuovo codice tipo lavoratore “IA”, avente il significato “Lavoratore intermittente addetto ai pubblici esercizi per i quali è dovuto il contributo aggiuntivo di Malattia dello 0,77%”, da esporre all’interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens.  

    Lavoro intermittente e malattia le istruzioni

    La circolare 41 2006 illustrava le novità del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, sulle prestazioni a sostegno del reddito in relazione ad alcune forme di rapporto di lavoro.

    Sul LAVORO INTERMITTENTE (artt. 33-40) specifica in particolare:

    Il contratto di lavoro intermittente è il contratto attraverso il quale il lavoratore si pone, a tempo determinato o indeterminato, a disposizione del datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nel rispetto di un periodo minimo di preavviso. Sono previste due distinte tipologie contrattuali:

     l’una caratterizzata dall’obbligo contrattuale del lavoratore di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, con diritto alla corresponsione di un’indennità per i periodi di disponibilità obbligatoria; 

    l’altra, invece, dall’assenza di un obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, con la conseguenza che il rapporto contrattuale si instaura solo al momento in cui il lavoratore stesso, esercitando una sua facoltà, risponde alla chiamata 

    Per quanto riguarda l'indennità di malattia si tratta di rapporto di lavoro di carattere subordinato nell’ambito del quale possono o meno essere previsti periodi di disponibilità obbligatoria, con corresponsione di una indennità quale corrispettivo dell’obbligo assunto dal lavoratore di mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie lavorative.

    •       A)    prima  tipologia:   obbligo contrattuale di risposta alla chiamata del datore di lavoro

    In merito alle indennità di malattia, maternità e tbc, nell’ambito di tale tipologia contrattuale occorre distinguere l’ipotesi in cui gli eventi in questione si collochino durante i periodi di effettivo utilizzo lavorativo dall’ipotesi in cui si collochino, invece, durante la fase di obbligatoria disponibilità.

    Dal diverso trattamento corrisposto al lavoratore nel periodo di effettivo lavoro e nel periodo di disponibilità deriva l’applicazione di un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto[1].

    L’art. 38, comma 2, prevede espressamente un riproporzionamento del trattamento previdenziale in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. Il riproporzionamento è realizzato utilizzando, per gli eventi di malattia, di maternità e tbc, un diverso parametro retributivo a seconda che le giornate di evento cadano nel periodo di prevista attività lavorativa ovvero di disponibilità; si prende, cioè, come riferimento, rispettivamente, la retribuzione giornaliera percepita durante il periodo di effettivo utilizzo lavorativo immediatamente antecedente all’insorgenza dell’evento ovvero l’indennità di disponibilità spettante secondo il contratto[2].

    Anche per quanto riguarda la indennità di tbc, valgono le indicazioni (salvo il riferimento alla “retribuzione annua” nel caso di indennità, per i  primi 180 giorni, pari a quella di malattia) precisate nel paragrafo relativo al part-time verticale.

    Nei casi in cui il contratto sia stipulato a tempo determinato, si ricorda che le prestazioni di malattia possono essere corrisposte, fermo quanto precede a proposito della retribuzione da prendere a riferimento, entro i limiti previsti per tale tipologia di lavoro, tra i quali, ovviamente, l’erogabilità non oltre la data di prevista scadenza del rapporto.

    • B)    seconda  tipologia:  mera facoltà di risposta alla chiamata del datore di lavoro.

    L’individuazione della disciplina previdenziale applicabile a tale tipologia contrattuale non può prescindere dal preventivo inquadramento giuridico della fattispecie in oggetto.

    Il vincolo contrattuale per il lavoratore sembra sorgere solo al momento della risposta (facoltativa) alla chiamata del datore di lavoro. La risposta suddetta ha, quindi, efficacia costitutiva del rapporto contrattuale: fino a quel momento non vi è alcun obbligo di disponibilità in capo al lavoratore, cui pertanto non spetta né l’indennità di disponibilità, né alcun diritto alle prestazioni di malattia e maternità. I rapporti contrattuali in tal modo di volta in volta instaurati devono considerarsi come rapporti a tempo determinato, con conseguente applicazione dei relativi limiti di indennizzabilità ordinariamente previsti per le prestazioni di malattia (il diritto all’indennità si estingue al momento della cessazione dell’attività lavorativa).

    Il riproporzionamento (vedi lettera A) di cui alla previsione dell’art. 38, comma 2, non può realizzarsi con la metodologia di cui alla tipologia precedente proprio per la mancanza di un obbligo contrattuale di disponibilità: la retribuzione complessivamente percepita quale corrispettivo dell’attività svolta nel corso dell’anno (ultimi 12 mesi) va divisa per il numero delle giornate indennizzabili in via ipotetica (360, per impiegati; 312, per operai), computando nella retribuzione anche le indennità di trasferta e i ratei di mensilità aggiuntive secondo gli stessi criteri illustrati per il contratto di lavoro a tempo parziale (paragrafo 6).

  • Lavoro Dipendente

    Legittimità costituzionale licenziamento dirigenti in periodo Covid

    L'esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento individuale (ma non da quello collettivo)  che era stato previsto durante la pandemia COVID, viene sottoposto al vaglio della Corte costituzionale  con l'ordinanza interlocutoria della Cassazione 15030 del 29 maggio 2024, che rimarca il possibile contrasto con l'art 3  della Costituzione . Ecco i dettagli.

    Licenziamento individuale del dirigente nullo

    Nel caso in esame, la Corte d'Appello aveva dichiarato nullo il licenziamento di un dirigente, avvenuto durante un processo di riorganizzazione aziendale, sostenendo che il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto alla pandemia si sarebbe dovuto applicare anche ai dirigenti. La nullità del licenziamento era stata giustificata con il   contrasto con una norma imperativa.

    La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, pur ritenendo manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale formulate dal datore di lavoro, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46 del DL 18/2020 per presunto contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

    I giudici hanno evidenziato come l’art. 10 della Legge 604/66 escluda esplicitamente i dirigenti dal divieto di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, mentre essi sono inclusi nella disciplina dei licenziamenti collettivi. Questa asimmetria è stata giudicata irragionevole e in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione.

    La Corte ha sottolineato che la ratio del divieto di licenziamento era quella di evitare che le conseguenze economiche negative della pandemia causassero un massivo incremento dei licenziamenti per motivi economici. Tuttavia, questa ratio è stata applicata solo ai lavoratori dipendenti non dirigenti, escludendo i dirigenti dai licenziamenti individuali, ma non da quelli collettivi.

    Le motivazioni della Cassazione

    L’ordinanza evidenzia  due considerazioni da parte della suprema Corte :

    •  la prima riguarda la non applicabilità analogica del divieto, essendo una norma eccezionale introdotta dalla normativa emergenziale.
    •  La seconda concerne le misure di sostegno previste dal legislatore (come la cassa integrazione guadagni e la sospensione temporanea di oneri fiscali e previdenziali), che presuppongono una portata generalizzata del blocco dei licenziamenti.

    La Cassazione ha evidenziato come il divieto di licenziamento abbia imposto un sacrificio significativo alle aziende, particolarmente in riferimento ai licenziamenti collettivi, che coinvolgono un numero maggiore di dipendenti e comportano oneri procedurali considerevoli. Nonostante ciò, per i dirigenti, il divieto di licenziamenti individuali per ragioni oggettive è stato escluso, nonostante la presenza di misure di sostegno che avrebbero potuto compensare tale esclusione.

    L'ordinanza della Corte di Cassazione ha quindi posto in evidenza un problema di ragionevolezza nella normativa emergenziale adottata durante la pandemia, rimettendo alla Corte Costituzionale la valutazione della legittimità costituzionale dell’esclusione dei dirigenti dal divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. 

    Questa pronuncia sottolinea l'importanza di un approccio equilibrato e coerente nelle misure di tutela del lavoro in situazioni di emergenza economica e sanitaria, ponendo la questione delle garanzie di protezione identiche  per tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti.

  • Lavoro Dipendente

    Lista di conformità INL: cos’è, quando entra in vigore

     Il decreto PNRR, 19 2024 convertito in legge 56 2024 al capo VIII contiene  numerose disposizioni urgenti in materia di lavoro.

    In particolare sono introdotte ulteriori  misure in materia di:

    •  prevenzione e contrasto del lavoro irregolare  e di
    •  rafforzamento delle misure per la sicurezza nei luoghi di lavoro ( spesso collegata a doppio filo alla regolarità delle assunzioni) .

     con carattere sia  repressivo (come le sanzioni penali per la somministrazione  di lavoro fraudolenta   e i  rafforzamento delle attività di controllo), che 

    incentivante  con  premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro.

    Una di queste ultime è l'introduzione della lista di conformità presso l'ispettorato nazionale del lavoro, previste dall’articolo 29, commi da 7 a 9, del decreto..

     Vediamo di seguito meglio di cosa si tratta e come funziona.

    Lista di conformità INL: cosa prevede il DL PNRR 2024

    Si prevede in particolare  l'istituzione di una Lista di  conformità dell’Ispettorato nazionale del lavoro,  che non è altro che un elenco in forma telematica  sul sito INL nella quale possono essere iscritti e fruire di speciali  premialità i datori di lavoro per i quali non  emergano violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale,  

    In particolare, nei casi in cui, a seguito di ispezioni,   non emergano violazioni o irregolarità  in materia di lavoro e di legislazione sociale,  compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,   l’Ispettorato nazionale del  lavoro:

    1.  rilascia un attestato e
    2. iscrive  il datore di lavoro – previo assenso e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 sulla  protezione dei dati –  nell'apposito elenco informatico consultabile  pubblicamente, sul  sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e  denominato Lista di conformità INL.

    Lista di conformità INL la premialità

    I vantaggi per i  datori di lavoro a cui è stato rilasciato l’attestato   riguardano 

    1. esclusione  per  un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione nella suddetta lista di conformità, ad ulteriori verifiche da parte dell’Ispettorato nelle materie già  oggetto degli accertamenti.

    Resta ferma pero la possibilità di :

    •  verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, 
    • interventi su espressa li richiesta e 
    •  attività di indagine  su possibili reati , disposte dalla Procura della Repubblica

    In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova  successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l’Ispettorato nazionale del

    lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di  conformità INL

    Iscrizione alla lista di conformità: credenziale sociale per i datori di lavoro

    Il secondo effetto dell’iscrizione nella lista di conformità,  è  di tipo indiretto: riguarda la credibilità dell'azienda e  deriva dal fatto che l'elenco è pubblico e l'iscrizione  comporta  la creazione di una buona  reputazione importante nel mercato.

    Si ricorda in particolare che il  rispetto  degli   standard di sostenibilità  ESG  stanno acquisendo sempre maggiore importanza e centralità non solo con valore giuridico  ma anche squisitamente commerciale.

    Lista di conformità: quando entra in vigore?

    Va detto che l'elenco telematico della lista di conformità non è ancora  operativa:  si prevede infatti l'emanazione di un provvedimento da parte dell'ispettorato  in cui saranno fornite le  specifiche tecniche e operative che consentiranno l'avvio concreto delle attestazioni e la costituzione dell'elenco.

  • Lavoro Dipendente

    Giornalisti dipendenti: istruzioni per errori in Uniemens

    Con il messaggio 1876 INPS  fornisce alcune istruzioni per la correzione di errori nei i flussi Uniemens relativi a  giornalisti dipendenti  la cui gestione previdenziale è passata da INPGI  a INPS dal 1 luglio 2022.

    Nello specifico INPS  ricorda che con la circolare n. 82 del 14 luglio 2022, a partire dal periodo di competenza “luglio 2022”i giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica  vanno iscritti:

    1. al FPLD, Gestione contabile separata se alla data del 30 giugno 2022 il rapporto di lavoro sia proseguito senza soluzione di continuità e il lavoratore risulti titolare di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI (Tipo Lavoratore “G2”, “G4” e “G6”);
    2. alla Gestione ordinaria del FPLD se assunti dopo il 30 giugno 2022 o, se già titolari di posizione assicurativa presso la gestione sostitutiva INPGI alla medesima data, cessino il rapporto di lavoro in essere e ne instaurino uno nuovo (Tipo Lavoratore “G3”, “G5” e “G7”).

    Errori codice Tipo Lavoratore e Correzione Uniemens

     L’Istituto ha rilevato che diversi datori di lavoro, dal 1° luglio 2022, hanno esposto erroneamente nei flussi Uniemens i giornalisti che, alla data del 30 giugno 2022, risultavano iscritti alla gestione sostitutiva INPGI, con il codice > Tipo Lavoratore > “G3”, “G5” e “G7” (FPLD) invece che con i codici corretti “G2”, “G4” e “G6” (Giornalisti iscritti al FPLD, Gestione contabile separata).

    Ai fini della corretta alimentazione della posizione assicurativa del lavoratore, e del  corretto calcolo della prestazione pensionistica, verranno inviati ai datori di lavoro interessati, con opportuna comunicazione tramite posta elettronica certificata (PEC) e tramite “Comunicazione bidirezionale”, i codici fiscali dei lavoratori e le relative competenze errate, come sopra individuati.

    I datori di lavoro devono quindi procedere alla verifica della correttezza dei flussi di denuncia Uniemens trasmessi e in caso di errore  provvedere alla correzione  e all’invio del flusso Uniemens di variazione con l’inserimento del codice corretto, prestando la massima attenzione anche nell’inoltro  delle successive denunce 

  • Lavoro Dipendente

    Quote ingresso: nuove tabelle di destinazione territoriale

    Con la nota 1832 del 15 maggio 2024 Il ministero del lavoro ha reso note nuove tabelle di ripartizione delle  quote di ingresso di lavoratori stagionali  e non  previste dal DPCM 27 settembre 2023 

    Il ministero informa che tenuto conto dei numeri delle richieste pervenute fino al 31 dicembre 2023   al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà  Civili e Immigrazione  sono state attribuite agli Uffici  degli ispettorati del lavoro ulteriori quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, a valere  sulle quote del DPCM stesso relative all’anno 2023 (v. Allegato 1 )

     Nell'allegato 2 invece vengono riportate le tabelle di assegnazione territoriale  relative alle  conversioni di permessi   per lavoro stagionale in lavoro subordinato, pervenute sul sistema SPI 2.0. (v. Allegato 2)

    Ulteriori quote 2023 2024

    I posti attribuiti sono complessivamente oltre 17mila ,  dei quali 

    •  10.369,per lavoro subordinato  stagionale 
    •  2.922  per Lavoro subordinato settori autotrasporto ,edilizia, turistico-alberghiero, meccanica. telecomunicazioni, alimentare, cantieristica, trasporto passeggeri,    acconciatori, elettricisti e idraulici
    •  3.568 per lavoro domestico e di assistenza familiare.

    Per quanto riguarda invece le quote di Flussi 2024 , l'ulteriore attribuzione  di conversioni per lavoro subordinato stagionale è pari a  2300 unità.