• Lavoro Dipendente

    Fondo nuove competenze: precisazione sulle date dei corsi

    Scaduti i termini , prorogati, per le richieste di saldo dei contributi del Fondo Nuove competenze ANPAL comunica una precisazione in materia di date degli interventi formativi  effettuate tramite i Fondi Interprofessionali.

    Nel comunicato si legge che 

    "A seguito della presentazione del saldo relativamente alle istanze presentate da datori di  lavoro aderenti ai Fondi Interprofessionali sono state riscontrate alcune discrepanze tra :

    • le  date di inizio e le date di fine del percorso formativo inserite nel sistema MYANPAL dai  datori di lavoro e
    •  le date inserite nei sistemi informativi dei Fondi Interprofessionali."

    Il direttore di ANPAL  precisa che le date di inizio e di fine formazione dei percorsi formativi  devono corrispondere alle date comunicate al Fondo Interprofessionale di riferimento. In caso contrario, saranno prese in considerazione le date comunicate dal datore di lavoro al Fondo Interprofessionale di riferimento. Conseguentemente, non si rende necessario  effettuare variazioni sul sistema MYANPAL.

    Si ricorda che l'applicazione  offre anche il manuale Utente aggiornato e a numerose Faq di chiarimenti .

    FAQ su Invio rendiconto e richiesta saldo 

    Riportiamo di seguito alcune faq in materia di aggiornamento del costo orario e documenti da allegare:

    3. Considerato che in fase di presentazione dell’istanza il costo orario del personale è stato stimato, l’importo può essere aggiornato in fase  di richiesta di saldo?

    Sì, in fase di richiesta di saldo, il costo orario può essere modificato fermo  restando che in caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile  l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere  superiore al contributo ammesso.

    5. In fase di rendicontazione, quale documentazione deve essere  prodotta e trasmessa ad Anpal? Con quale modalità?

    Non è previsto il caricamento nel sistema MyANPAL di documentazione, ma  devono essere indicati il costo orario retributivo e contributivo e il numero di

    ore effettivamente frequentate da ogni lavoratore (in presenza e/o a distanza).

    7. Vi è un ordine temporale con cui trasmettere la richiesta saldo ad  Anpal e al FPI?

    Non è previsto un ordine cronologico per la presentazione della richiesta di  saldo ad Anpal e al FPI, purché sia rispettato il termine di 150 gg.

  • Lavoro Dipendente

    Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023

    Il Ministero del Lavoro  di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale ,  un decreto  interministeriale datato 10 ottobre 2023  che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura. 

    Il documento  con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023 

    Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali  obbligatoria   a carico dell'INAIL  viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,  

    Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria  e allegato 5  per l'agricoltura 

     Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera  della Commissione scientifica  del 2 agosto 2023 ,  riepiloga  nelle  nuove tabelle : 

    •  81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e 
    • 21 malattie professionali indennizzabili nel settore  dell'agricoltura. 

    Le tabelle  vanno utilizzate  non solo ai fini del riconoscimento del conseguente  prestazioni assicurative  lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente ,  da parte del medico competente  che è chiamato ad  inoltrare apposita comunicazione 

    • all'Inail, 
    • al datore di lavoro ed
    •  al lavoratore stesso  

    quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.

    L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.  

    Le novità del decreto  sono entrate  in vigore  il 19 novembre . giorno successivo  alla pubblicazione del DM  in Gazzetta Ufficiale.

  • Lavoro Dipendente

    Metalmeccanici: costo medio lavoro 2023

    E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale il Decreto direttoriale 60  del 13.11.2023  che  fissa  il costo medio  del lavoro per   il personale dipendente da:

    •  imprese dell’industria metalmeccanica e 
    • imprese della installazione di impianti,

     applicabili  per i contratti  pubblici.

    In questo ambito rientrano :

    1.  l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
    2.  la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; 
    3. l’esecuzione presso terzi delle attività stesse,

    Il decreto contiene le tabelle dettagliate  riguardanti distintamente gli operai  e   impiegati, con decorrenza dal mese di ottobre 2023 

    La determinazione è prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, e affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la effettua  sulla base 

    • dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, 
    • delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, 
    • dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

    E' stato preso a riferimento ancora  l'accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL.

    Il decreto ricorda che il costo medio orario  così determinato può essere  comunque soggetto a oscillazioni  dovute:

    •  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
    •  specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
    •  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • oneri derivanti da contrattazione aziendale;
    • oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
    • oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
    • oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.

    Riportiamo i valori  annui e orari  del costo complessivo medio per operai e impiegati nelle tabelle seguenti (il dettaglio nelle tabelle allegate al decreto e  in fondo all'articolo)

    operai a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    COSTO ANNUO

    33.273,33 

    36.849,10

    37.591,62

     38.432,04

     41.143,34 44.063,53

    COSTO MEDIO ORARIO

    20,80  

    23,03

     23,49

    24,02

     25,71

    27,54

    impiegati a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    B2

    B3

    A1

    COSTO ANNUO 

    32.775,32

    36.297,04

    37.028,34

    37.856,06

    40.526,38

    43.402,44 

    46.581,01

     51.902,09

     53.065,58

    COSTO MEDIO ORARIO 

    20,48

    22,69

    23,14

    23,66

    25,33

    27,13

    29,11

    32,44

    33,17

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Rivalutazione minimali e massimali INAIL dal 1.7.2023

    Con la Circolare n. 47 del  9 novembre 2023  l'INAIL comunica la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023  e i limiti  di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

    In particolare    precisa che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 891  di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023  ha stabilito  i seguenti  importi :

    • minimale   di rendita nelle misura di euro 19.221,30 e
    •  massimale di rendita nella misura dii euro 35.696,70.

    Sulla base di tali import in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  vengono aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi  assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare  29 maggio 2023, n. 212

    L'istituto fornisce anche in allegato il riepilogo dei valori dal 2014 al 2023.

    Riportiamo nella tabella seguente i principali importi  aggiornati 

    categorie  Retribuzione convenzionale Premi unitari
    Lavoratori dell’area dirigenziale giornaliera euro 118,99 mensile euro 2.974,73
    Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time oraria euro 14,87*

    Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:

    • detenuti e internati;

    • allievi dei corsi di istruzione professionale;

    • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili 

    • lavoratori impegnati in tirocini 

    • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;

    • giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

    giornaliera euro 64,07*

    mensile euro 1.601,78
     Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6 giornaliera euro 64,33*
    Lavoratori parasubordinati

    Minimo e massimo mensile

     euro 1.601,78

    euro 2.974,73

    Lavoratori sportivi a seguito della riforma dello sport d.lgs 36/2021

    Minimo e massimo

    mensile euro 1.601,78/ euro 2.974,73

    annuale euro 19.221,30/ euro 35.696,70

    Alunni e studenti  di scuole o istituti non statali

    premio annuale  a persona

    Anno scolastico  2022/2023

    regolazione: euro 2,92 

    Anno scolastico 2023/24 

    anticipo euro 9,87

    Alllievi istruzione e formazione professionale 

    giornaliera euro 64,07

     Premio speciale unitario 

    annuale euro 66,60

  • Lavoro Dipendente

    Permesso soggiorno lavoratori stranieri qualificati: in GU il decreto

    E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2023 il Decreto Legislativo 18 ottobre 2023, n. 152 recante l' Attuazione della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio.

    Il decreto interviene con modifiche sulla disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286,( Carta blu UE)  in particolare all'art. 27 quater. 

    Requisiti permesso di soggiorno  lavoratori stranieri qualificati

    Fra le varie modifiche si  stabilisce che 

     L'ingresso ed il soggiorno, per  periodi  superiori  a  tre  mesi e' consentito, al di fuori delle quote   di ingresso stabilite con DPCM,   ai lavoratori stranieri che intendono svolgere prestazioni  lavorative come lavoratori autonomi o collaboratori  in presenza dei seguenti requisiti :

            a) del titolo di istruzione superiore  di  livello  terziario  rilasciato  dall'autorita'  competente  nel  paese  dove   e'   stato  conseguito per  percorso di  istruzione

    superiore  di  durata  almeno  triennale  o  di  una   qualificazione  professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o  corrispondente  almeno  al  livello  6  del  Quadro  nazionale  delle  qualificazioni di cui al decreto del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali  dell'8  gennaio  2018,  

            b) dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6  novembre  2007,   n.   206,   limitatamente   all'esercizio   di    professioni

    regolamentate; 

            c) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da  almeno  cinque  anni   di   esperienza   professionale   di   livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di  livello  terziario,  pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di  lavoro o all'offerta vincolante; 

            d) di una  qualifica  professionale  superiore  attestata  da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita  nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per  quanto  riguarda  dirigenti  e  specialisti  nel  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della  comunicazione  di  cui  alla

    classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.»; 

    Restano esclusi gli stranieri:  

    a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche ovvero sono titolari dei permessi di soggiorno  o  in attesa di una decisione su tale richiesta;

    b) che soggiornano in quanto ((richiedenti la)) protezione internazionale e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;

    c) che chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;

    e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;

    f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti ((, salvo che abbiano fatto ingresso nel territorio nazionale per svolgere prestazioni di lavoro subordinato nell'ambito di trasferimenti intra-societari ai sensi dell'articolo 27-quinquies));

    h) che soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati, ai sensi  del  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72, e successive modificazioni;

    i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;

    l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.

    Permesso di soggiorno  adempimenti datore di lavoro  e novità

    E' previsto inoltre che il datore di lavoro, in sede di presentazione della domanda deve indicare

    •  la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti  sopracitati ( non piu 12 mesi)
    • il titolo di istruzione
    • l'importo della retribuzione  annuale, che    non  deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti  collettivi  nazionali stipulati da associazioni sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale, e comunque  non  inferiore  alla  retribuzione media annuale lorda come rilevata dall'ISTAT.»; 

    In deroga all'articolo 22, comma 2, il datore di  lavoro non e' tenuto a verificare presso il centro  dell'impiego  competente la disponibilita' di un lavoratore presente sul territorio nazionale, qualora la domanda di Carta blu UE riguardi  un  cittadino  di  paese terzo gia' titolare di altro titolo di soggiorno, rilasciato ai  fini  dello svolgimento di un lavoro altamente qualificato.»; 

     Per questi lavoratori il permesso  di soggiorno è'  rilasciato dal  Questore  il  permesso  di   soggiorno   entro   trenta   giorni dall'avvenuta comunicazione. In attesa del permesso il lavoratore puo svolgere attività lavorativa

    ATTENZIONE  I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro. Decorsi 15 giorni dalla ricezione della documentazione il parere  si intende acquisito.

    Lavoratori stranieri qualificati: interventi del Ministero del lavoro  

     Il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali comunica con cadenza annuale alla Commissione europea e ogniqualvolta  vi siano variazioni: 

            a) il fattore  per  determinare  l'importo  della  soglia  di retribuzione annuale; 

            b) l'elenco delle  professioni  alle  quali  si  applica  una  soglia di retribuzione piu' bassa; 

            c) un elenco delle attivita' professionali consentite; 

            d) informazioni relative alla verifica della  situazione  del mercato del lavoro.

    Il ministero inoltre  effettua,  ogni  due  anni,  una  consultazione   pubblica   con   le amministrazioni interessate e con le parti sociali, sulla valutazione dell'elenco  delle  professioni  contenute  nell'allegato   I   della direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  20  ottobre  2021,  tenuto  conto  dell'evoluzione  del  mercato  del lavoro e  redige, con  cadenza  quadriennale,   una relazione avente ad oggetto l'applicazione  della direttiva.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento per chi rifiuta il tempo pieno

    Nella sentenza  della Corte di Cassazione n. 29337  del  23 ottobre 2023,  viene chiarita la possibilità di licenziamento di un lavoratore a seguito del suo rifiuto di passare dal part time al tempo pieno. In particolare si analizza quanto previsto dal  comma 1 dell’art. 8 del D.Lgs. 81/2015, secondo cui “il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento” in rapporto a quanto affermato invece nella precedente sentenza 12244 2023  per cui la norma  comunque non  impedisce in assoluto il  licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Vediamo il caso concreto e le motivazioni della Corte. 

    Licenziamento dopo rifiuto di passaggio al tempo pieno: il caso  

    Si trattava di una lavoratrice part-time assunta a 20 ore settimanali con contratto secondo livello del Terziario dal 3 aprile 2017 in una SRL, e licenziata dopo aver rifiutato di passare a un contratto a tempo pieno e aver formato un nuovo assunto.

    L'impugnativa del licenziamento era motivata del fatto che secondo la lavoratrice l'aumento del lavoro di contabilità per l'incremento dei clienti  non giustificava l’eliminazione del suo posto e l’assunzione di un altro lavoratore a tempo pieno e che si trattava una ritorsione per aver rifiutato la proposta di passare a tempo pieno. 

    Il Tribunale di Milano ha respinto la sua richiesta, accettando le ragioni della società mentre la Corte d’appello di Milano ha annullato la decisione del Tribunale di primo grado, dichiarando il licenziamento nullo, ordinando di reintegrare la dipendente nel suo posto di lavoro e di pagare  quindi un indennizzo basato sul suo ultimo stipendio dal momento del licenziamento fino alla sua effettiva reintegrazione, oltre ai contributi previdenziali e assistenziali.

    La Corte d’appello ha sostenuto che la società aveva usato come pretesto una riorganizzazione aziendale concretizzata con l’assunzione a tempo pieno di un nuovo contabile  ma  ha ritenuto che il licenziamento fosse ritorsivo, in quanto direttamente  collegato al rifiuto  della dipendente  di passare a tempo pieno. 

    Di conseguenza, ha applicato le protezioni previste in caso di nullità accertata del licenziamento.

    Licenziamento ritorsivo e rifiuto di passaggio al tempo pieno: le motivazioni  

    La  srl ha fatto ricorso contro la decisione della Corte d’appello alla Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso e rinviato la decisione alla Corte in diversa composizione . Nella  motivazione si precisa infatti che  la Corte d’Appello non ha fatto corretto uso del principio secondo cui in tali casi il rifiuto del lavoratore di trasformazione del rapporto da part time a full time (come nel caso di specie), ma anche da full time a part time, comporta unicamente la rimodulazione del giustificato motivo oggettivo e dell’onere della prova posto a carico del datore di lavoro, il quale è tenuto a dimostrare: 

    • le effettive esigenze economiche e organizzative tali da non permettere il mantenimento della prestazione del lavoratore a tempo pieno, o a tempo parziale, ma solo con l’orario differente richiesto; 
    • l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale 
    • il rifiuto della proposta ; 
    • l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione (o aumento) dell’orario e il licenziamento.

    Viene accolto in particolare il terzo motivo di ricorso della società che  evidenziava che non erano stati presi in considerazione dalla Corte di appello i seguenti aspetti:

    1.  la lavoratrice, a fronte della richiesta di  incremento dell’orario di lavoro da venti a quaranta o trentasei ore settimanali, poi rifiutata, si era comunque dichiarata disponibile a  svolgere al massimo e sporadicamente qualche ora di lavoro  supplementare, per dedicarsi esclusivamente ai suoi clienti già assegnati; 
    2.  l’altra dipendente contabile della società era stata  assunta, al momento dei fatti, con contratto di lavoro part time al  90%. 

    Le suddette circostanze, secondo la società, qualora fossero  state opportunamente valutate, avrebbero sicuramente escluso  per la Corte di merito  la possibilità di ripartire tra i  dipendenti in forza il carico di lavoro supplementare collegato  all’assunzione di nuova clientela.

    Quanto alla natura ritorsiva del licenziamento, i giudici di legittimità ricordano che il motivo illecito ex art. 1345 c.c. deve essere unico e determinante mentre, nel caso in esame, la prova della ritorsività era stata fatta coincidere con le medesime circostanze  di prova  del motivo oggettivo addotto.

    In altre parole la Cassazione sottolinea che   la mancata prova dell’esistenza del giustificato motivo di recesso da parte datoriale può costituire solo un indizio e non una prova  del carattere ritorsivo del licenziamento.

    A tal proposito i giudici di legittimità evidenziano, in ogni caso, che si tratta di una questione di fatto devoluta all’apprezzamento dei giudici di merito, con un accertamento in fatto non suscettibile di riesame innanzi alla Corte di legittimità. 

    La sentenza viene quindi cassata per la mancata analisi dei giudici di merito delle specifiche circostanze.

  • Lavoro Dipendente

    Ferrobonus: domande di agevolazione entro il 10.11 per il trasporto intermodale

    Con avviso del 24 ottobre il MIT ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  informa della pubblicazione del Decreto Direttoriale del 21 ottobre recante le istruzioni operative per la presentazione delle domande di accesso al contributo Ferrobonus anno 2023-2024.
    In particolare, si tratta di un programma di incentivazione del trasporto ferroviario intermodale merci con il quale si intende decongestionare la rete viaria e ridurre l’impatto del trasporto merci su gomma, per cui sono stati stanziati 22 milioni di euro per l’anno in corso.
    Il programma riproduce il meccanismo del precedente regime ferrobonus, concluso nel mese di agosto 2022.

    Trasporto intermodale: che cos'é

    Dal documento Terminology on combined transport della Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti il trasporto intermodale viene individuato come: "Il movimento di merci nella stessa unità di carico o sullo stesso veicolo stradale, che utilizza due o più modi di trasporto, e che non implica il trattamento diretto della merce nelle fasi di trasbordo".

    Ferrobonus 2023/2026: beneficiari

    Potranno presentare la domanda per il Ferrobonus:

    • gli operatori del trasporto multimodale (MTO) che acquistano treni direttamente o per conto della loro clientela. In quest’ultimo caso gli operatori del trasporto multimodale saranno tenuti a ribaltare il 50% del contributo ricevuto a favore dei clienti.  

    In particolare, l'incentivo è rivolto alle imprese utenti di servizi di trasporto ferroviario intermodale o trasbordato e agli operatori del trasporto combinato che commissionano alle imprese ferroviarie in regime di trazione elettrica treni completi e che si impegnano:

    • a dimostrare per il periodo di almeno un anno decorrente errata di entrata in vigore del regolamento un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato in termini di treni*chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana non inferiore alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020,
    • a incrementare per un periodo di 12 mesi consecutivi successivi al periodo di cui sopra il volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato realizzato in termini di treni*chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana rispetto alla media del volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato effettuato nel corso del triennio 2018-2020,
    • a mantenere nei 12 mesi successivi all'ultima annualità di incentivazione un volume di traffico ferroviario merci intermodale o trasbordato in termini di treni chilometri percorsi sulla rete nazionale italiana pari almeno alla media su indicata. 

    All'impresa richiedente è riconosciuto un contributo in ragione di treni*chilometri effettuati nei 12 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento fino a un massimo di euro 2,50 per ogni treno*chilometro di trasporto intermodale o trasbordato. Ai fini della qualificazione del contributo non si considerano i treni con percorrenza complessiva inferiore a 150 km ad eccezione dei servizi di trasporto ferroviario intermodale effettuati tra un porto e un Interporto.

    Ferrobonus 2023/2026: presenta domanda

    L'avviso del MIT specifica che, le domande per l’ammissione agli incentivi dovranno essere presentate entro il 10 novembre 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica:

    Ricordiamo infine che, il Decreto Ministeriale n 134/2023 pubblicato nella G.U., Serie generale – n. 234 del 06.10.2023 vreca il regolamento per l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

    Allegati: