• Lavoro Dipendente

    Assunzioni con assegno di inclusione: istruzioni rettificate

    Le misure Assegno di inclusione  e Supporto formazione lavoro come disciplinate dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. riconfermano le agevolazioni contributive  per l'assunzione di soggetti  che li  percepiscono,  già attive con il reddito di cittadinanza  

    Con la circolare 111 del 29 dicembre 2023 INPS ha chiarito le condizioni e le caratteristiche  dell'esonero.

    Con il  messaggio 3888  del  20 novembre 2024  l'istituto  ha fornito le  istruzioni operative   per ii datori di lavoro  sul modulo di domanda e la compilazione dei flussi Uniemens e POSPA  ma in data 5 nnovembre è stato pubblciato un nuovo avviso con alcune rettifiche (v. ultimo paragrafo)

    Assunzioni percettori ADI e SFL : come funziona lo sgravio contributivo

    Il decreto 48 2023 ha previsto in particolare  che “Ai datori di lavoro privati sia imprenditori che autonomi, anche del settore agricolo, che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione :

    1.  con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto per ciascun lavoratore,  per un periodo massimo di dodici mesi,  l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. 
    2.  Per assunzioni a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale, per il periodo del contratto , con massimo di 12 mesi , lo sgravio è del  50 per cento  nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua.

    ATTENZIONE : In caso di trasformazione a contratto a tempo indeterminato all'esonero già fruito per il contratto a termine  si aggiunge l'agevolazione del 100% di esonero per 12 mesi (inclusi periodi di esonero già fruiti).

    In entrambi  i casi sono esclusi dallo sgravio i premi e dei contributi INAIL.

    La soglia massima di esonero  riferita al periodo di paga mensile è, pari a 666,66 euro (€ 8.000/12) e, per rapporti  inferiori al mese va presa a riferimento la misura di 21,50 euro (€ 666,66/31) per ogni giorno

    Necessario pero che  il datore di lavoro inserisca l'offerta di lavoro nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa – SIISL 

     Si applicano i limiti dei regolamenti della Commissione europea sugli aiuti “de minimis”.

    Per l'accesso è necessario anche il rispetto della normativa  in materia di

    •  incentivi all’assunzione, disciplinati dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, 
    • tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché 
    •  rispetto dei presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 48/2023.

    Assunzioni con assegno di inclusione: rapporti agevolabili ed esclusi

    L’esonero contributivo spetta per le assunzioni a fare data dal 1 gennaio 2024  con:

    •  contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, 
    • con  contratto di apprendistato,
    •  con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, 
    • con contratto di lavoro in somministrazione (lavoro interinale)
    • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa

    E' richiesto che alla data della assunzione il lavoratore sia GIA'  percettore della specifica misura (SFL o ADI).

    Restano esclusi dall'agevolazione 

    • rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale
    • rapporti di lavoro intermittente,
    •  prestazioni di lavoro occasionale.

    Per le assunzioni a scopo di somministrazione  le agenzie per il lavoro possono accedere sia all’incentivo per le assunzioni sia all’eventuale contributo per l’attività di mediazione (comma 4articolo 10 del decreto-legge n. 48/2023).

    Suddivisione sgravio per intermediazione e in caso di disabili

    Per le assunzioni con intermediazione di un’agenzia per il lavoro, quest’ultima ha diritto a un contributo proporzionale a quanto riconosciuto al datore di lavoro, pari al 30 per cento, e per un ammontare massimo di 2.400 euro (30 per cento di 8.000 euro )

    Per i contratti a termine l'importo massimo sarà di 1.200 euro , ovvero il 30 per cento di 4.000 euro).

    Per l’assunzione  di una  persona con disabilità beneficiaria del SFL o dell’ADI  a seguito di intermediazione svolta da enti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276/2003, da enti del Terzo settore , e da imprese sociali , se autorizzati all'attività di intermediazione, i predetti enti hanno diritto ad un contributo pari:

    –    al 60 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023;

    –    all'80 per cento dell'intero incentivo riconosciuto ai datori di lavori ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge.

    Nel messaggio 3888 2024 Inps precisa i dettagli del calcolo delle quote e per la compilazione del modulo di domanda. 

    Assunzioni agevolate percettori di assegno di inclusione: sanzioni

     In caso di  violazione delle condizioni richieste  è prevista la restituzione  degli importi oggetto di sgravio. In particolare  in caso di  licenziamento nei successivi 24 mesi dall’assunzione, se per non per giusta causa e giustificato motivo.

    Assunzioni con assegno di inclusione: procedure operative

    Il messaggio comunica che all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, presente sul sito istituzionale www.inps.it, al seguente percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e Liberi Professionisti” > sezione “Strumenti” > “Vedi tutti” > è disponibile il modulo di istanza on-line denominato “Esonero SFL-ADI”, per la richiesta del beneficio 

    Per essere autorizzato alla fruizione , il datore di lavoro, previa autentificazione con la propria identità digitale, deve inoltrare all’Istituto la domanda di ammissione all’esonero con il modulo telematico, fornendo le seguenti informazioni:

    • –    l’indicazione del lavoratore assunto;
    • –    l’indicazione della prestazione di cui il lavoratore risulta percettore alla data di assunzione (SFL o ADI);
    • –    il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato;
    • –    l’importo della retribuzione lorda mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
    • –    l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
    • –    la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio;
    • –    l’indicazione dell’eventuale attività di mediazione da parte di un’agenzia o di un ente.

    L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, svolge le seguenti attività di controllo :

    •     verifica l’esistenza del rapporto mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie;
    • –    verifica l’effettiva percezione della prestazione SFL o ADI alla data di assunzione;
    • –    calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata;
    • –    verifica la sussistenza della copertura finanziaria per l’esonero richiesto;
    • –    consulta, qualora ricorrano le condizioni previste dai regolamenti in materia di aiuti de minimis, il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia la possibilità di riconoscere l’agevolazione richiesta.

    Compilazione Uniemens 

     i datori di lavoro devono esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

    In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.

    Per esporre il beneficio relativo all’assunzione di percettori di ADI, dal periodo di competenza successivo alla pubblicazione del messaggio, devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:

    • – nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EADI”, avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari ADI, articolo 10, comma 1 e 2 DL 48/2023”;
    • – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserita la data di assunzione o la data di trasformazione nel formato AAAA-MM-GG.
    • Si fa presente che, nel caso in cui nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> viene indicata la data di assunzione/trasformazione, deve essere esposto l’attributo "TipoIdentMotivoUtilizzo" con valore "DATA".

    AGGIORNAMENTO  4 DICEMBRE 2024 

    il Messaggio 4110  del 4.12.2024 precisa che  :

    "al paragrafo 3 del citato messaggio n. 3888/2024 sono state fornite indicazioni relative alla compilazione del flusso Uniemens nella sezione <PosContributiva> al fine di permettere ai datori di lavoro di esporre i relativi conguagli.

    Per quanto attiene al beneficio relativo all’assunzione di percettori del SFL continuano a essere valide le istruzioni già fornite per la valorizzazione dell’esonero in argomento all’interno della sezione <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>.

    A parziale modifica di quanto indicato nel citato messaggio, i dati esposti nel flusso Uniemens sono riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come di seguito indicato:

    – con il codice di nuova istituzione “L617”, avente il significato di “Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”;

    – con il codice di nuova istituzione “L618”, avente il significato di “Conguaglio arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni beneficiari SFL, articolo 12, comma 10 DL 48/2023”.

    In merito alle assunzioni relative ai percettori dell’ADI rimangono valide le indicazioni fornite con il messaggio n. 3888/2024."

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento nullo senza contestazione disciplinare

    La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 28971 2024  ha affrontato un caso di licenziamento disciplinare che ha sollevato la  questione del rispetto delle procedure previste dalla legge.

     Il licenziamento di un dipendente è stato dichiarato illegittimo per la mancanza di una preventiva contestazione degli addebiti, un vizio che ha invalidato l’intero procedimento e resa applicabile la reintegra per il lavoratore. 

    Con questa decisione, la Corte ha ribadito l’importanza delle tutele previste dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, sottolineando che il rispetto delle procedure disciplinari non è un semplice formalismo, ma un principio essenziale per garantire la giustizia nei rapporti di lavoro.

    Contestazione preliminare degli addebiti e licenziamento: il caso

    Il caso riguardava un licenziamento per giusta causa, ritenuto illegittimo dalla Corte d’Appello, in quanto effettuato senza una preventiva contestazione degli addebiti. 

    La controversia si è incentrata sull’applicazione dell’art. 18 della Legge 300/1970, come modificato dalla Legge 92/2012.

     Il datore di lavoro aveva impugnato la decisione, sostenendo l’applicabilità di una tutela indennitaria meno onerosa prevista dal comma 6 dello stesso articolo.

     La Corte di Cassazione ha confermato la decisione di reintegrare il lavoratore, evidenziando che la mancanza di contestazione costituisce un vizio procedurale tale da invalidare l’intero procedimento disciplinare.

    Licenziamento senza contestazione disciplinare: la decisione della Corte

    Nella sentenza della Cassazione  viene ribadito che l’assenza di contestazione preliminare rappresenta una grave violazione procedurale, incompatibile con la tutela indennitaria, "  con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, comemodificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di  giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi  ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito"

    Come da giurisprudenza consolidata, dunque la Corte ha chiarito che il comma 6 dell’art. 18 è limitato alle violazioni procedurali meno gravi, mentre il comma 4 si attiva quando il vizio è così grave da rendere nullo il licenziamento. L’omessa contestazione degli addebiti priva il lavoratore della possibilità di difendersi, compromettendo l’intero procedimento disciplinare.

  • Lavoro Dipendente

    Permesso sindacale: ok al licenziamento per uso improprio

    La questione trattata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29135/2024 si inserisce nel complesso ambito della regolamentazione dei permessi sindacali e del loro uso corretto. Questo caso rappresenta un importante precedente giurisprudenziale, non solo per le implicazioni relative ai diritti dei lavoratori e ai poteri di controllo del datore di lavoro attraverso investigazioni private, ma anche per il tema della proporzionalità delle sanzioni disciplinari. 

    Analizzeremo nel dettaglio il percorso giudiziario che ha portato alla decisione finale e i principi fondamentali emersi dalla pronuncia della Cassazione.

    Licenziamento per uso improprio dei permessi sindacali: il caso

    Il caso nasce dall’impugnazione di un licenziamento per giusta causa motivato dall’utilizzo illegittimo di permessi sindacali da parte di un dipendente.

    I permessi in questione erano stati richiesti e concessi per due giorni consecutivi, durante i quali il lavoratore avrebbe dovuto svolgere attività sindacali legate al suo ruolo. Tuttavia, secondo quanto emerso durante l’istruttoria, non vi era stata alcuna attività sindacale in quei giorni e  il dipendente aveva utilizzato tali permessi per motivi personali.

    Questa condotta aveva spinto il datore di lavoro a commissionare un’indagine privata per accertare la reale destinazione del tempo coperto dai permessi sindacali.

    I risultati di questa investigazione, successivamente confermati in giudizio, hanno evidenziato che il lavoratore non aveva svolto alcuna attività sindacale nei giorni in questione, recandosi fuori regione per accompagnare un familiare.

     Sulla base di tali prove, l’azienda aveva disposto il licenziamento immediato per giusta causa.

    Licenziamento e permessi sindaacali: procedimento e argomenti del giudizio

    Dopo il licenziamento, il lavoratore aveva deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale competente, sollevando diverse argomentazioni:

    1. Violazione della normativa sui permessi sindacali: si contestava che il licenziamento fosse contrario agli articoli 23 e 24 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
    2. Mancata proporzionalità della sanzione: si sosteneva che l’assenza di due giorni non fosse sufficiente per giustificare la rottura del rapporto fiduciario.
    3. Violazione della privacy: si denunciava l’utilizzo di prove raccolte mediante un controllo investigativo avvenuto durante un periodo di ferie.

    Il Tribunale, dopo aver esaminato la questione in una fase sommaria e in una di cognizione piena, rigettava le richieste del lavoratore. La sentenza veniva poi confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, che approfondiva ulteriormente i temi della proporzionalità della sanzione e della legittimità dei controlli effettuati dal datore di lavoro.

    In particolare nella sua decisione, la Corte d’Appello aveva motivato il rigetto del ricorso richiamando i seguenti elementi chiave:

    • Legittimità del controllo investigativo: il controllo era stato effettuato in luoghi pubblici, con l’unico obiettivo di verificare l’effettivo utilizzo dei permessi sindacali. La Corte ha citato precedenti giurisprudenziali (es. Cass. n. 6174/2019) che ribadiscono come il datore di lavoro possa legittimamente accertare l’utilizzo dei permessi retribuiti.
    • Abuso del diritto: il lavoratore aveva sviato l’uso dei permessi sindacali, destinandoli a finalità personali. Questo comportamento era stato ritenuto incompatibile con lo scopo protettivo dei permessi sindacali, che mirano a garantire l’effettivo esercizio di attività sindacali.
    • Proporzionalità della sanzione: la Corte ha sottolineato che non si trattava di una mera assenza ingiustificata, ma di un abuso grave che comprometteva il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore.

    Licenziamento e permessi sindacali

    Il lavoratore ha successivamente proposto ricorso per Cassazione, articolando tre motivi principali:

    • Violazione di norme procedurali: si contestava il fatto che il giudizio di primo grado fosse stato deciso dallo stesso giudice sia nella fase sommaria sia in quella a cognizione piena.
    • Interpretazione errata delle norme sui permessi sindacali: il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello non avesse compreso correttamente la portata del diritto ai permessi sindacali, richiamando precedenti giurisprudenziali che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione.
    • Mancata chiarezza dei motivi del licenziamento: si affermava che il lavoratore non era stato adeguatamente informato delle ragioni del provvedimento disciplinare.

    La Decisione della Cassazione

    Con l’ordinanza n. 29135/2024, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la sentenza della Corte d’Appello. In particolare, i giudici di legittimità hanno affrontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, sottolineandone l’infondatezza.

    Legittimità del procedimento di primo grado: La Cassazione ha ribadito che la decisione delle due fasi da parte dello stesso giudice non rappresenta un vizio procedurale, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 78/2015.

    Uso improprio dei permessi sindacali: I giudici hanno confermato che il diritto ai permessi sindacali deve essere esercitato nel rispetto della finalità sindacale e che il datore di lavoro ha il diritto di verificarne l’uso. L’indagine svolta ha infatti accertato un abuso del diritto, compromettendo il rapporto fiduciario.

    Chiarezza dei motivi del licenziamento: È stato confermato che i motivi del licenziamento erano stati chiaramente esplicitati nella lettera di contestazione e nel successivo provvedimento, rendendo privo di fondamento il terzo motivo di ricorso.

    Proporzionalità della sanzione:  La Cassazione ha avvalorato il giudizio di merito, evidenziando come la gravità della condotta del lavoratore giustificasse il licenziamento per giusta causa.

    Considerazioni Conclusive: controlli e proporzionalità sanzioni

    Questo caso offre spunti di riflessione su diversi temi cruciali nel diritto del lavoro:

    1.  Da un lato, si evidenzia la necessità di un uso corretto degli strumenti di tutela sindacale, pena il rischio di compromettere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
    2. Dall’altro, emerge come i controlli svolti dal datore, pur limitati dal rispetto della privacy, siano legittimi se finalizzati a verificare comportamenti potenzialmente lesivi per l’azienda.

    La sentenza sottolinea anche l’importanza di un approccio rigoroso nella valutazione della proporzionalità delle sanzioni disciplinari. 

    Nel caso specifico, l’abuso dei permessi sindacali è stato considerato un’infrazione grave, giustificando il licenziamento come unica risposta proporzionata alla condotta del lavoratore.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento valido anche in caso di cessione del contratto di lavoro

    La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28406 del 5 novembre 2024, ha chiarito un importante principio in tema di cessione del contratto di lavoro e legittimità dei licenziamenti già intimati dalla società cedente. 

    In sintesi si afferma  che   l’efficacia di una decisione favorevole al cedente si trasmette automaticamente al cessionario.

     La vicenda trae origine da un caso in cui un lavoratore, licenziato per motivi disciplinari nel 2012, era stato reintegrato a seguito della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato nullo il licenziamento. 

    Tuttavia, nel frattempo, il contratto di lavoro era stato ceduto a un'altra società, e la Corte d'Appello, con una successiva pronuncia, aveva riformato la decisione di primo grado, dichiarando legittimo il licenziamento.

    In virtù di tale pronuncia, il nuovo datore di lavoro aveva comunicato al lavoratore, nel 2019, la cessazione definitiva del rapporto di lavoro.

     Il lavoratore aveva impugnato tale comunicazione, sostenendo che fosse invalida poiché basata su una sentenza non ancora passata in giudicato.

    Cessione contratto di lavoro La sentenza della Cassazione

    La Suprema Corte ha respinto il ricorso, confermando la correttezza della comunicazione di licenziamento da parte del datore di lavoro cessionario. I punti fondamentali della decisione sono i seguenti:

    • Legittimità della comunicazione di licenziamento: La Corte ha affermato che non è necessario attendere il giudicato di una sentenza d'appello che riconosca la legittimità di un licenziamento per attribuire efficacia risolutiva a tale provvedimento. La sentenza d'appello è immediatamente esecutiva e produce effetti anche in pendenza di eventuale ricorso per Cassazione.
    • Effetto successorio della cessione del contratto: In base all’articolo 1406 del Codice civile, la cessione del contratto comporta la trasmissione delle situazioni giuridiche attive e passive, incluse quelle derivanti da un licenziamento già intimato e ancora sub iudice. Pertanto, il cessionario è pienamente legittimato a comunicare la cessazione del rapporto in base agli effetti prodotti dalla sentenza che ha riconosciuto valido il licenziamento.
    • Irrilevanza dell'omissione nell'atto di cessione: La Corte ha chiarito che l’omissione del riferimento al licenziamento nell’atto di cessione non incide sull’efficacia della cessione stessa, poiché la sostituzione del cessionario al cedente riguarda tutte le posizioni giuridiche connesse al contratto, senza necessità di specifica menzione.
    • Autonomia delle decisioni di merito: La Corte ha sottolineato che la legittimità del licenziamento e la conseguente comunicazione del cessionario si fondano su principi di stabilità e certezza del diritto, applicabili immediatamente al rapporto, senza che l’assenza del giudicato costituisca un impedimento.

    Cessione contratto e licenziamento: Conclusioni

    Questa pronuncia consolida il principio secondo cui la cessione del contratto di lavoro comporta una trasmissione integrale delle obbligazioni e dei diritti in capo al cessionario, includendo anche gli effetti di un licenziamento già intimato dal cedente. 

    La decisione ribadisce l'importanza della certezza del diritto  per la stabilità nei rapporti contrattuali e nelle transazioni aziendali, fornendo un chiaro riferimento interpretativo per casi analoghi.

  • Lavoro Dipendente

    Bonus Natale dipendenti 2024: chiarimenti sui requisiti per richiederlo

    Le modifiche al Decreto Omnibus introdotte dall'articolo 2 del DL n. 167 del 2024, hanno ampliato la platea dei beneficiari che possono accedere al bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. 

    In particolare si prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo, contrariamente alla formulazione previgente, con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

    Ne deriva, quindi, che il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

    Con la Circolare del 19.11.2024 n. 22, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative in merito alle modifiche introdotte.

    Bonus Natale 100 euro: chi può richiederlo

    Il Bonus una tantum di 100,00 euro per l'anno 2024 spetta ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d'imposta 2024.
    2. Almeno un figlio fiscalmente a carico, inclusi figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o in affido.
    3. Imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve superare le detrazioni spettanti.

    Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico.

    Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

    Esclusioni

    Il bonus non è concesso al lavoratore dipendente il cui coniuge o convivente, non separato legalmente, percepisce già l’indennità. Questo criterio evita la doppia erogazione all'interno dello stesso nucleo familiare.

    Bonus Natale 100 euro: come richiederlo

    La richiesta del Bonus Natale 100,00 euro deve essere presentata al datore di lavoro, allegando una dichiarazione scritta che attesti:

    • la presenza dei requisiti reddituali e familiari.
    • l’assenza di benefici percepiti dal coniuge o convivente.

    Nel caso di errori o indebite percezioni, il lavoratore è tenuto a restituire l’importo attraverso la dichiarazione dei redditi 2024.

    Scarica il fac-simile per la richiesta del Bonus Natale 2024

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Bonus Natale 100 euro i codici tributo

    Con la risoluzione 54 E del 13 novembre 2024 L'agenzia comunica l'istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti  d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito  maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113  

    La norma   prevede  "per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate.  Il comma 4 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i  sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai  lavoratori che ne facciano richiesta.

    Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. 

    Codici tributo Bonus natale 2024 e compilazione

    Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il  suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24

    “Enti pubblici” (F24 EP).

    • Per il modello F24:

    • “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per   l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 

    In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

    • Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

    • “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.  In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella  sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al  riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento  B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

  • Lavoro Dipendente

    Rider e lavoratori delle piattaforme digitali: Direttiva UE approvata con le nuove regole

    L’Unione Europea ha finalmente dato il via libera definitivo alla direttiva sui rider, volta a garantire migliori condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme digitali.

    Scarica il testo della Direttiva UE 2024/2831 del 23.10.2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 novembre 2024.

    Questa direttiva è stata approvata dopo un lungo percorso di negoziazioni tra i vari Stati membri, che ha visto emergere un consenso sulla necessità di tutelare i lavoratori coinvolti in attività come consegne a domicilio e trasporto passeggeri, forniti da aziende come Uber, Deliveroo, Glovo e altre.

    La direttiva dovrà essere firmata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Gli Stati membri dell’UE avranno due anni di tempo per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie, ovvero gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.

    Obiettivi della Direttiva

    L’obiettivo principale della normativa è di migliorare le condizioni contrattuali e lavorative dei rider, garantendo loro diritti simili a quelli dei lavoratori subordinati, in caso risultino essere tali.

    Infatti, la direttiva stabilisce dei criteri chiari per distinguere tra lavoratori autonomi e dipendenti. Se l'attività del rider risponde a determinati requisiti di subordinazione, come la gestione del lavoro da parte della piattaforma (orari, remunerazione e controllo delle prestazioni), la relazione lavorativa sarà riclassificata come un contratto subordinato.

    Impatti per le piattaforme digitali

    La direttiva UE del 2024 avrà notevoli impatti sulle piattaforme digitali, modificando in maniera significativa le modalità operative di aziende come Uber, Glovo, Deliveroo e simili.

    Ecco i principali cambiamenti che queste piattaforme dovranno affrontare: 

    Riclassificazione dei lavoratori
    La direttiva introduce una presunzione legale di subordinazione per molti lavoratori delle piattaforme digitali. Questo significa che le piattaforme dovranno dimostrare che i loro lavoratori sono effettivamente autonomi, altrimenti verranno considerati dipendenti.
    Ciò comporterà un aumento significativo dei costi per le piattaforme, poiché i lavoratori riclassificati come dipendenti avranno diritto a ferie pagate, malattia, contributi previdenziali e protezione contro i licenziamenti illegittimi.

    Trasparenza e gestione algoritmica
    Le piattaforme dovranno garantire una maggiore trasparenza nella gestione algoritmica. Saranno obbligate a spiegare ai lavoratori come funzionano gli algoritmi che gestiscono la distribuzione dei compiti, la determinazione delle tariffe e altre decisioni critiche per il loro lavoro.
    Questo include anche l'obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate che possono influire negativamente sui lavoratori, come la sospensione o la chiusura degli account.

    Obblighi di dichiarazione e monitoraggio
    Le piattaforme digitali dovranno dichiarare regolarmente il numero di lavoratori impiegati e fornire informazioni dettagliate sulla loro situazione contrattuale alle autorità competenti. Questo introduce un carico amministrativo maggiore per le aziende, che dovranno rendere trasparenti le loro operazioni e sottostare a eventuali controlli da parte delle autorità nazionali.

    Supervisione umana e diritto al riesame
    In aggiunta alla gestione algoritmica, la direttiva richiede che le piattaforme implementino supervisione umana sulle decisioni prese dagli algoritmi. Questo significa che, in casi come la chiusura di un account o il mancato pagamento di un lavoratore, un essere umano dovrà intervenire per verificare e riesaminare tali decisioni.
    Questo processo aumenta la complessità della gestione delle risorse umane per le piattaforme digitali.

    Possibili sanzioni e azioni legali
    La direttiva introduce sanzioni severe in caso di mancato rispetto delle norme, comprese multe e altre penalità amministrative. Le piattaforme che non rispettano i diritti dei lavoratori o non garantiscono la trasparenza richiesta potranno essere soggette a ispezioni e sanzioni. Inoltre, i lavoratori avranno il diritto di avviare procedimenti legali collettivi o individuali contro le piattaforme.

    Allegati: