• Lavoro Dipendente

    Stop alla Naspi per i rimpatriati disoccupati dal 1 gennaio

    La legge di bilancio  2025 ormai in vigore (legge 207 2024) contiene al capo V  numerosi articoli in materia di lavoro . 

    Vediamo in particolare l'art 1 comma 187  che si occupa dei lavoratori rimpatriati a seguito di  licenziamento  o mancato  rinnovo di contratti di lavoro stagionale e prevede lo stop all'indennità di disoccupazione   dal 2025. 

    Con il messaggio 184 del 17 gennaio INPS ha comunica il recepimento della novità e il blocco della funzione nella piattaforma online  che riguarda le cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2025 (v. ultimo paragrafo).

    Indennità di disoccupazione rimpatriati

    La legge 25 luglio 1975, n. 402  aveva previsto  che in  caso  di  disoccupazione  derivante  da:

    •  licenziamento ovvero da  
    • mancato  rinnovo  del  contratto  di  lavoro  stagionale da parte del  datore  di  lavoro  all'estero,  

    i  lavoratori  italiani rimpatriati,  nonche'  i  lavoratori  frontalieri,  avessero  diritto  al  trattamento  ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti  eventuali periodi  indennizzati  in  base  ad  accordi  internazionali.  

    Per  lo  stesso  periodo  avevano diritto   agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.

    Erano richieste le seguenti  condizioni

    • che il rimpatrio fosse intervenuto entro il  termine  di  180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del  contratto  di  lavoro  stagionale  e 
    •  che  il lavoratore  interessato  si  fosse  iscritto all'ufficio di collocamento  del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30  giorni  dalla  data di entrata in vigore della  legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato  rinnovo del contratto di lavoro.

    La novità della legge di bilancio 2025

    L'art 1 comma 187 del ddl bilancio  introduce una sospensione del diritto  affermando che  "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si  applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025" 

    Nella stringata formulazione  dell'articolo non sono presenti precisazioni  sul fatto che la misura sia sperimentale  o, diversamente,  sul fatto che la legge  venga abrogata . Occorre attendere quindi  eventuali chiarimenti dai dossier parlamentari o dal Ministero del lavoro.

    Si ricorda che restano comunque  valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi  bilaterali di sicurezza sociale  in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.

    Stop Naspi: i chiarimenti INPS

    Nel messaggio INPS precisa che il blocco riguarda le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.

    Pertanto, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.

    A tale riguardo, si precisa che le Strutture territoriali dell’INPS non devono porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle citate istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

    Resta possibile l'invio di domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024,  per le quali si confermano le indicazioni già fornite con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e con il messaggio n. 1328 del 2 aprile 2024.

  • Lavoro Dipendente

    Smart working: diritto per i lavoratori disabili

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 605 del 10 gennaio 2025, ha stabilito un importante principio in tema di lavoro e diritti dei disabili. Confermando la decisione della Corte d’Appello di Napoli, la Suprema Corte ha imposto alla società  di consentire a un proprio dipendente con gravi disabilità visive di svolgere le sue mansioni in modalità di lavoro agile. Questa decisione si basa sull’obbligo per i datori di lavoro di adottare "ragionevoli accomodamenti" per garantire pari opportunità ai lavoratori disabili, come previsto dalle normative italiane ed europee, anche in assenza di accordo individuale.  Vediamo i dettagli del caso e le motivazioni delle Corti.

    Lavoro agile diritto per i soggetti disabili: il caso

    Un dipendente  parzialmente  disabile , impiegato dal 1997 come tecnico di assistenza clienti, aveva richiesto di essere trasferito dalla sede lavorativa di Napoli a quella di P., la sua città di residenza, a causa di gravi problemi visivi che rendevano difficile il tragitto. Inoltre, aveva chiesto di svolgere le stesse mansioni in modalità di lavoro agile, come già sperimentato durante l’emergenza sanitaria da COVID-19. 

    La società aveva respinto entrambe le richieste, sostenendo che non vi fossero le condizioni tecniche e normative per concedere tale trasferimento e l’adozione del lavoro agile. 

    Dopo una sentenza sfavorevole in primo grado, il lavoratore ha fatto appello, ottenendo dalla Corte d’Appello di Napoli una decisione favorevole, che ha obbligato la società a trasferirlo e a consentirgli di lavorare da remoto.

    Lavoro agile diritto per i soggetti disabili: le decisioni

    La Corte ha ritenuto che la mancata adozione di "ragionevoli accomodamenti", come richiesto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 216/2003, costituisse una discriminazione nei confronti del lavoratore disabile. La sentenza ha evidenziato che il lavoro agile rappresentava una soluzione praticabile per garantire pari opportunità, senza imporre oneri finanziari sproporzionati alla società.

    Tale soluzione si basava sull’esperienza maturata durante la pandemia, dimostrando che il dipendente poteva svolgere efficacemente le sue mansioni da remoto. La Corte ha quindi bilanciato il diritto del lavoratore disabile a un ambiente lavorativo accessibile con l’interesse dell’azienda a mantenere un’efficiente organizzazione del lavoro.

    La società  ha impugnato la sentenza, sostenendo che la Corte d’Appello avesse ecceduto nell' imporre unilateralmente il lavoro agile senza un accordo individuale. 

    La Corte di Cassazione, però, ha rigettato il ricorso, confermando che, in assenza di accordo tra le parti, il giudice può stabilire le modalità di lavoro più idonee per tutelare i diritti del lavoratore disabile

    Ha ribadito  inoltre che la mancata adozione di ragionevoli accomodamenti, come il lavoro agile, costituisce una discriminazione diretta secondo le normative europee e la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

    La vicenda si conclude  dunque con la condanna del datore di lavoro  al pagamento delle spese processuali e alla conferma del trasferimento e del lavoro agile per il dipendente.

  • Lavoro Dipendente

    Visite sorveglianza sanitaria: cosa cambia dal 2025

    La legge 203 2024 il cd Collegato lavoro  introduce alcune novità sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare sulle visite mediche preventive, previste dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.

    Giova forse ricordare che la  visita medica preventiva serve a verificare che non ci siano problemi di salute che impediscano al lavoratore di svolgere il lavoro assegnato, valutando così se è idoneo per quella specifica mansione. La legge chiarisce che la visita preventiva può essere fatta prima dell’assunzione come parte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, quando richiesto.

     Vediamo cosa cambia dal  12 gennaio 2025 , data di  entrata in vigore della nuova legge.

    Le nuove regole sulle visite preventive

    La prima importante novità  in tema di visite preventive è  che il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita preassuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene. 

    Inoltre, il medico, durante la visita preventiva, deve considerare eventuali esami clinici o diagnostici già effettuati dal lavoratore e riportati nella sua cartella sanitaria, per evitare di ripetere esami inutili, purché siano ancora validi per gli scopi della visita.

    Accertamenti su tossicodipendenza e alcol dipendenza

    Un’altra modifica riguarda il termine per definire, con un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol dipendenza nei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2009, è stata posticipata al 31 dicembre 2024.

    Ricorsi contro i giudizi del medico competente

    Infine la legge chiarisce che i ricorsi contro i giudizi del medico competente, anche per le visite preventive, devono essere presentati all’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento. Prima, il ricorso poteva essere gestito dall’organo di vigilanza  sul lavoro territorialmente competente, ma ora viene semplificata la procedura per evitare dubbi interpretativi, tenendo conto delle competenze anche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

    Il lavoratore ha 30 giorni di tempo, a partire dalla comunicazione del giudizio, per presentare ricorso. Una volta ricevuto, l’ASL può confermare, modificare o revocare il giudizio, anche dopo eventuali accertamenti aggiuntivi.

  • Lavoro Dipendente

    Cassa integrazione 2025: le novità in legge di bilancio

    Il Governo ha predisposto   nella nuova manovra finanziaria, Legge 207 2024,  un pacchetto di ammortizzatori sociali con misure destinate a settori specifici in crisi e alle grandi aziende impegnate in ristrutturazioni complesse. 

    Inoltre c'è una norma che modifica le modalità di fruizione della Cassa integrazione contestualmente allo svolgimento  di un altro rapporto di lavoro. 

    Vediamo qualche dettaglio in più. 

    Cassa integrazione compatibilità con secondo lavoro

    La legge  di bilancio  2025 modifica l’articolo 8 del Decreto legislativo n. 148/2015 ridefinendo le regole sulla compatibilità tra:

    •  i trattamenti di integrazione salariale e 
    • lo svolgimento di attività lavorative, sia subordinate che autonome. 

    La nuova disciplina prevede che il lavoratore beneficiario di un ammortizzatore sociale possa intraprendere attività lavorative senza perdere automaticamente il trattamento per l’intera durata del rapporto di lavoro. La perdita del beneficio sarà limitata esclusivamente alle giornate effettivamente lavorate, a prescindere dalla durata del contratto. Tale novità punta a incentivare la ricerca attiva di nuove opportunità lavorative.

    La legge conferma, tuttavia, che la mancata comunicazione preventiva all’INPS dello svolgimento di un’attività lavorativa comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Le comunicazioni obbligatorie previste dall’articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, effettuate dai datori di lavoro, saranno valide anche ai fini della comunicazione preventiva. Viene però esclusa la validità delle comunicazioni effettuate dalle agenzie di somministrazione, in quanto non rispettano i requisiti di tempestività (il termine per queste comunicazioni è fissato al giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione lavorativa, come indicato all’articolo 4-bis, comma 4 del Dlgs 181/2000).

    ATTENZIONE L’applicazione di queste modifiche, già formalmente in vigore da ieri 12 gennaio,  richiede un aggiornamento delle istruzioni operative da parte dell’INPS, che attualmente si basano sulla circolare n. 18/2022, rilasciata in seguito alla Legge di Bilancio 2022.

    Cassa integrazione e altri ammortizzatori in legge di bilancio 2025

    Ai commi 188 197 art 1 legge di bilancio  2025 sono presenti le misure di proroga degli ammortizzatori sociali . In particolare:

    Settore della Pesca

    La legge di Bilancio conferma ancora una volta  il sostegno ai lavoratori del settore della pesca durante i periodi di fermo biologico e normativo, con uno stanziamento di 30 milioni di euro. Questo importo finanzierà un’indennità di massimo 30 euro giornalieri per i dipendenti delle imprese di pesca marittima, inclusi i soci delle cooperative di piccola pesca.

    Aree di Crisi Industriale Complessa

    Per sostenere i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, vengono allocati ulteriori 70 milioni per il 2025, destinati a prorogare la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) e la mobilità in deroga. Questo intervento, concordato tra governo e regioni, mira a favorire la rioccupazione attraverso politiche attive e potrà estendersi fino a 12 mesi.

    Aziende in Cessazione

    Un supporto speciale viene riservato alle aziende che hanno cessato o stanno cessando l’attività produttiva, permettendo loro di accedere a una Cigs per la gestione degli esuberi di personale, finanziata con 100 milioni di euro, in un’ottica di rilancio post-pandemico e post-crisi energetica.

    Ilva e Formazione per Bonifiche

    Il gruppo Ilva riceverà 19 milioni di euro per il 2025, destinati a sostenere i lavoratori e a promuovere la formazione per le bonifiche. La misura riguarda circa 2.100lavoratori di Ilva, Sanac e Taranto Energia, con un costo medio annuo di 9.500 euro per dipendente.

    Riorganizzazioni e Crisi Aziendale

    Per il triennio 2025-2027, sono stanziati 100 milioni per la Cigs in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, offrendo fino a 12 mesi di integrazione salariale per attenuare gli impatti occupazionali locali.

    Altri Sostegni: CIGS Call Center e Aziende Strategiche

    La manovra prevede infine  ulteriori 20 milioni per il 2025 a supporto dei lavoratori dei call center e stabilisce fondi per le aziende di interesse strategico nazionale con più di mille dipendenti. Queste ultime, in riorganizzazione, potranno accedere a un’ulteriore  periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2025, con uno stanziamento di 63,3 milioni di euro, al fine di preservare l’occupazione e il capitale di competenze aziendali.

  • Lavoro Dipendente

    Collegato lavoro: chiarimenti dall’Ispettorato

    La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emesso una circolare contenente le prime indicazioni sull'applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024.  SI tratta della nota 9740 del 30.12. 2024

    Di seguito un'analisi dei punti principali.

    Collegato lavoro chiarimenti INL su sicurezza – D.Lgs. 81/2008

    La L. 203/2024 introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro:

    • Art. 14-bis: Prevede una relazione annuale del Ministro del Lavoro sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
    • Art. 41: Ridefinisce la competenza delle ASL nei ricorsi contro i giudizi dei medici competenti.
    • Art. 65: Consente l'uso di locali sotterranei per specifiche lavorazioni, previa comunicazione all'Ispettorato e rispetto di requisiti di sicurezza.
    • Abrogazioni: Eliminati obblighi ridondanti relativi alla tessera di riconoscimento nei cantieri edili, già disciplinati da altri articoli del D.Lgs. 81/2008

    Sull' Uso di locali sotterranei e semisotterranei  in particolare l’INL sottolinea che, per l’uso di tali locali, il datore di lavoro dovrà comunicare tramite PEC all’Ufficio Territoriale competente, allegando documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.

    Sarà necessario comunque  attendere una circolare dell’INL che individui nel dettaglio la documentazione utile per accertare la conformità ai requisiti

    .In materia invece di abrogazione dell'obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili .   l'Ispettorato chiarisce che tali obblighi sono già ricompresi negli articoli 26 e 20 del D.Lgs. 81/2008. La violazione di questi articoli rimane comunque soggetta a sanzioni amministrative

    .

    .

    Collegato lavoro chiarimenti INL sul dimissioni di fatto e Somministrazione di Lavoro

    L'Art. 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata del lavoratore  con la novità che se supera quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore dimostrate ( le cosiddette "dimissioni per fatti concludenti")

    In tali casi, il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’Ispettorato, che può verificare la veridicità della comunicazione. Rimane salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare cause di forza maggiore o inadempimenti del datore

    L'Art. 10 del collegato Lavoro  introduce:

    • L'abrogazione di limiti temporali per l'impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato in determinate condizioni.
    • L'esclusione dai limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori, come disoccupati di lungo periodo e lavoratori svantaggiati

    Per quanto riguarda i limiti quantitativi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, l'INL sottolinea che l'abrogazione dei vincoli temporali per l'utilizzo di lavoratori somministrati riguarda solo alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati o disoccupati di lungo periodo, definiti ai sensi del regolamento UE 651/2014

    .

    Collegato lavoro chiarimenti INL sulla compatibilità Cassa integrazione – lavoro

    L'Art. 6 della legge chiarisce le incompatibilità tra percezione del trattamento di cassa integrazione  e attività lavorativa contestuale:

    • Perde il diritto all'integrazione salariale il lavoratore che svolge attività lavorativa senza preventiva comunicazione all'INPS.
    • Previste sanzioni per mancate comunicazioni da parte dei datori di lavoro.

    L'INL ribadisce che la mancata comunicazione preventiva da parte del lavoratore sull’attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale comporta la decadenza immediata dal diritto al trattamento.

    Inoltre precisa che le comunicazioni dei datori di lavoro previste dal D.Lgs. 181/2000 sono considerate valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi

    .

    Collegato lavoro: chiarimenti sul periodo di prova e apprendistato

    L'Art. 13 stabilisce nuove regole per il periodo di prova nei contratti a termine:

    • Proporzionato alla durata del contratto e alle mansioni.
    • Non inferiore a due giorni e non superiore a trenta giorni per contratti fino a dodici mesi.

    L'ispettorato precisa che questa regolamentazione si applica sia ai nuovi contratti sia ai rinnovi per le stesse mansioni

    Collegato lavoro lavoro agile e regime forfettari

    L'INL chiarisce che la disposizione normativa introduce per la prima volta un termine temporale di cinque giorni per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile:

    Si applica sia alla comunicazione di avvio del lavoro agile che alle eventuali modifiche della durata o cessazione

    L'Art. 17 invece introduce un'importante eccezione  alla causa ostativa del regime forfettario per i lavoratori autonomi che non si applica a professionisti che collaborano con grandi imprese, purché rispettino specifici requisiti di separazione tra contratto autonomo e subordinato

    L’INL specifica che la causa ostativa del regime forfettario non si applica in presenza di contratti misti purché:

    • Il contratto autonomo sia certificato da appositi organi.
    • Non vi sia sovrapposizione con il contratto subordinato in termini di oggetto, modalità, orario e giornate lavorative
  • Lavoro Dipendente

    Fondo Solimare: domande solo su Omnia IS dal 1 gennaio

    Con il decreto del Ministero del lavoro 8 agosto 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2023 sono state approvate  le modifiche del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo SOLIMARE per l'adeguamento alla normativa vigente, .

    In particolare si tratta del recepimento nella disciplina del Fondo di  sostanziali modifiche  riguardanti:

    • la platea dei  datori  di  lavoro rientranti nel campo di applicazione del Fondo  
    • l'importo, la durata e  le  causali  di  accesso  alla  normativa  in  materia di assegno di integrazione salariale – AIS – di cui alla riforma  della Cassa integrazione contenuta nella legge  n. 234 del 2021
    • la disciplina  del  Comitato  amministratore,   che   garantisce la rappresentanza di tutte le parti sociali.

    Il 22 gennaio INPS ha pubblicato le istruzioni operative. nella circolare 16 2024.

    Il 25 settembre sono state fornite   con il messaggio  3158 anche le istruzioni sulle modalità di richiesta dell'assegno di solidarietà tramite la piattaforma OMNIA IS, a partire dal 30 settembre 2024.

    L'istituto ha precisato con il messaggio 4386 del 20 dicembre che la  modalità precedente verrà dismessa a partire dal 1 gennaio 2025. 

    Vediamo le principali novità e indicazioni per le domande  di AIS all'ultimo paragrafo. 

    Fondo Solimare marittimi: scopo e prestazioni

    La principale novità è l'estensione del campo di applicazione che non prevede più limitazioni legate al numero di lavoratori occupati nè di inquadramento. 

    Il decreto prevede precisamente che: 

    "il Fondo ha lo scopo  di  attuare interventi a tutela del reddito dei  lavoratori  marittimi  e  del personale di terra di tutte le imprese armatoriali, a prescindere  dal numero dei  dipendenti,  nei  casi  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita' lavorativa in relazioni alle  causali  previste  dalla  normativa in materia  di  cassa  integrazione  guadagni  ordinaria  e  straordinaria». 

    Fondo Solimare le prestazioni di integrazione salariale

     Per gli assegno di integrazione salariale  si prevedono le seguenti modifiche 

    •  importo pari al trattamento di integrazione salariale vigente come previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del Dlgs 148/2015 e  versamento della  contribuzione correlata (v. ultimo paragrafo)
    • durata almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale  differenziate in base alla causale invocata:
    • per causali ordinarie, pari alle durate previste dall' articolo 12 del Dlgs 148/2015 ( fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane.
    • causali straordinarie,  e  contratto di solidarietà,  durata massima di  ventiquattro mesi in un quinquennio mobile, salvo alcune eccezioni.

    La circolare INPS riepiloga con la seguente tabella:

    ART. 11 Causali ordinarie

    ART. 12 Durata garantita dal Fondo

    Situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali;

    fino a 13 settimane continuative, prorogabili trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane

    Situazioni temporanee di mercato

    ART. 21 Causali straordinarie

    ART. 22 Durata garantita dal Fondo

    Riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione

    12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile

    Crisi aziendale

    12 mesi, anche continuativi. Una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione

    Contratto di solidarietà

    12 mesi prorogabili fino a un massimo di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. Ai fini del calcolo della durata massima complessiva di cui all'articolo 4, comma 1, del D.lgs n. 148/2015 la durata dei trattamenti per la causale contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente

    L'istituto specifica inoltre che:

    • a seguito dell’ampliamento della platea dei datori di lavoro ricompresi nel Fondo, per quanto concerne il computo della durata della prestazione nell’arco temporale del biennio e del quinquennio mobile, dovranno considerarsi anche i periodi già autorizzati dal FIS 
    •  i periodi richiesti e autorizzati per le causali ordinarie e per le causali straordinarie saranno computati rispettivamente nell’arco temporale del biennio mobile e del quinquennio mobile , considerando  tutte le prestazioni autorizzate nel periodo di riferimento, compresi gli interventi  per eventi oggettivamente non evitabili, a eccezione delle prestazioni di assegno ordinario autorizzato con causali COVID-19,e dell' assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell’articolo 44, comma 11–sexies, del decreto legislativo n. 148/2015, introdotto dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.

    Fondo Solimare: regime transitorio per le aziende di nuova iscrizione ecomitato amministratore

    Con riguardo al limite di accesso alla prestazione di integrazione salariale il decreto prevede che «In via transitoria, per le aziende di nuova iscrizione al  Fondo  con organico compreso tra uno e cinque dipendenti il limite  e' modificato come segue: 

    • nessun limite per  le  prestazioni  erogate  nel 2023; 
    • dieci volte nell'anno  2024;  
    • otto  volte  nell'anno  2025;
    • sette volte nell'anno 2026; 
    • sei volte nell'anno 2027 e 
    • cinque  volte  nell'anno 2028.». 

    Modificata anche la composizione del   comitato  amministratore   che sarà composto  da  quattordici  esperti  di  cui  

    • sette  designati   unitariamente dalle Segreterie  nazionali  delle  organizzazioni   sindacali   Filt-CIGL, Fit-CISL  e  Uiltrasporti  e 
    •  sette  designati   dalle   Associazioni  datoriali    Confitarma,     Assarmatori,     Assorimorchiatori     e Federimorchiatori.

    Fondo Solimare importo integrazione salariale 2023

    Per quanto concerne la misura della prestazione di integrazione salariale, la circolare richiama  quanto illustrato nella circolare n. 18/2022, per cui per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione/riduzione decorrenti dal 1° gennaio 2022, viene eliminato il massimale inferiore, applicando esclusivamente il massimale superiore.

    Si ricorda che la misura della prestazione è pari a quanto garantito dal trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO), ossia all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.

     Per l’anno 2024 l’importo è pari a  1.392,89 euro lordi (1.311,56 netti)

    A seguito  delle modifiche non è più applicabile all’importo lordo della prestazione la riduzione del 5,84%, prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

    Assegno integrazione Fondo Solimare: nuova domanda su Omnia IS

    Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNNR) affidati all’INPS, prosegue il rilascio dei servizi legati alla nuova piattaforma unica delle integrazioni salariali, denominata “OMNIA IS”, sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell’Istituto.

    L'istituto informa che a decorrere dal 30 settembre 2024 sarà rilasciato sulla piattaforma “OMNIA IS” il nuovo servizio di presentazione della domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE.

    Si ricorda che la piattaforma consente agli utenti  di essere automaticamente indirizzati alla tipologia di prestazione richiedibile in base all’inquadramento della posizione contributiva risultante dalle banche dati dell’Istituto. La prestazione richiedibile è evidenziata come “suggerita”, se è coerente con l’inquadramento aziendale, e come “non compatibile” in caso contrario.

    La domanda di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata sia per le causali ordinarie che per le causali straordinarie, ai sensi della normativa vigente.

    Modalità di accesso 

    La domanda di assegno di integrazione salariale per il Fondo di solidarietà per il settore marittimo – SOLIMARE può essere presentata, dal 30 settembre 2024, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nel campo “Ricerca” presente nella home page, l“Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

    Dopo avere effettuato l’autenticazione tramite SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 nel menù deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e poi  “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Fino al 31 dicembre è ancora possibile utilizzare  l’applicativo “CIFWEB” che poi verrà dismesso

    A partire dal 1° gennaio 2025, le domande di  dovranno  essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”. 

  • Lavoro Dipendente

    Sfruttamento lavoratori: niente reato in caso di mansioni intellettuali

    La sentenza della Corte di Cassazione n.   43662/2024   analizza  un caso di presunto sfruttamento lavorativo e intermediazione illecita di manodopera e introduce un importante principio ovvero la  non applicabilità della norma  alle mansioni  intellettuali come l'attività di docenza,  oggetto del procedimento..

     La vicenda coinvolgvae un'amministratrice di una cooperativa scolastica accusata di aver imposto condizioni di sfruttamento ai lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno e richiedendo la restituzione parziale della retribuzione. Le accuse sono state confermate in primo grado, portando all'applicazione di misure cautelari.

     La difesa ha contestato sia la validità degli elementi probatori sia la carenza di motivazione nell'ordinanza che disponeva le misure.

    La Corte di Cassazione ha evidenziato alcune criticità nell'impostazione accusatoria, tra cui l'inadeguata motivazione che aveva portato all'adozione delle misure cautelari. Ha rilevato che gran parte della motivazione era costituita dalla riproposizione degli atti del pubblico ministero, senza un'adeguata analisi critica degli elementi indiziari e dei ruoli specifici degli imputati.

     Inoltre,  si è soffermata, come detto sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. Ecco le conclusioni 

    Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro manuale

    La sentenza della Corte di Cassazione pone una riflessione importante sull'applicabilità del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) ai contesti di lavoro intellettuale. La Corte evidenzia che la norma in questione è stata originariamente concepita per contrastare fenomeni specifici di sfruttamento della "manodopera" nel settore agricolo e successivamente ampliata con la legge n. 199/2016 per includere anche situazioni analoghe in altri contesti lavorativi caratterizzati da condizioni di sfruttamento.

    Tuttavia, la Corte sottolinea che il termine "manodopera", utilizzato nel testo della norma, ha un significato specifico, semanticamente legato a lavori manuali o a basso contenuto qualificativo. Questo limite semantico non consente di estendere automaticamente la norma a prestazioni intellettuali, come nel caso analizzato, dove il lavoro riguardava l'insegnamento. A differenza della "manodopera", il lavoro intellettuale si caratterizza per il valore individuale e identitario del contributo del lavoratore, che non può essere ridotto a un generico sfruttamento di gruppo.

    Inoltre, la Corte osserva che estendere la norma a contesti non previsti dal legislatore originario, senza un'adeguata base normativa, violerebbe il principio di tassatività e determinatezza del diritto penale.

    Questo principio vieta interpretazioni analogiche estensive in materia penale, salvo che non siano chiaramente previste dalla legge. Pertanto, la Corte conclude che non è possibile ricondurre il lavoro intellettuale, come quello svolto dagli insegnanti nel caso di specie, all'ambito applicativo dell'art. 603-bis c.p., trattandosi di una fattispecie giuridica pensata per condizioni di sfruttamento tipiche di lavori manuali