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Restituzione parziale di Naspi anticipata: le istruzioni INPS
Pubblicata ieri dall'INPS la circolare 36 2025 con cui si recepisce l'indicazione dell sentenza n. 90 depositata il 20 maggio 2024 con la Corte Costituzionale ha affermato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015. La norm riguarda l'obbligo di restituzione dell'importo complessivo di NASPI erogato in forma anticipata quando il lavoratore si occupa con lavoro subordinato entro il periodo di spettanza dell'indennità.
Secondo i giudici delle leggi è da correggere la parte che non considera il caso in cui i lavoratori siano costretti a occuparsi nuovamente come dipendenti per cause di forza maggiore che rendono l'attività di impresa non remunerativa
Vediamo di seguito le istruzioni dell'Istituto oltre che il caso oggetto di analisi da parte della Consulta.
La sentenza della Consulta su Naspi anticipata e chiusura per forza maggiore
Con ordinanza del 6 dicembre 2022, il Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ( riguardante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati"), nella parte in cui prevede, senza possibilità di valutare il caso concreto, l’obbligo di restituire l’intera anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego se il beneficiario stipuli un contratto di lavoro subordinato entro il termine di scadenza del periodo per cui l’indennità è riconosciuta.
Il caso riguardava un lavoratore che a seguito del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e del conseguente stato di disoccupazione involontaria, aveva domandato la liquidazione anticipata dell’indennità NA-SpI, a lui spettante fino al 28 maggio 2021, al fine di intraprendere l’attività imprenditoriale di esercizio commerciale (un bar). La domanda veniva accolta, in data 23 settembre 2019, e gli importi, che sarebbero spettati con cadenza mensile, gli venivano versati in una unica soluzione.
Il giudice del lavoro chiariva che dalla dichiarazione dei redditi per l’anno 2019 e per l’anno 2020 del lavoratore era risultata la mancanza di redditi conseguente alla chiusura del bar stabilita dalla decretazione d’urgenza a causa della pandemia da COVID-19 esplosa nell’anno 2020.
Per tale ragione il ricorrente aveva deciso di non proseguire l’attività di impresa e iniziato, in data 15 febbraio 2021, un nuovo rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’azienda era stata ceduta in data 30 aprile 2021, per un corrispettivo molto inferiore a quello pagato inizialmente per rilevarla (quasi un decimo del prezzo di acquisto).
Avendo il lavoratore costituito il rapporto di lavoro subordinato (il 15 febbraio 2021) prima che spirasse il termine coperto dalla NASpI (28 maggio 2021), l’INPS gli chiedeva la restituzione dell’intero importo erogato a titolo di NASPI anticipata, pari a 19.796,90 euro.
Il lavoratore, pertanto, proponeva opposizione e l'Inps si costituiva affermando che la propria pretesa era fondata sull’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015.
L'Avvocatura dello stato sottolineava che l'istituto non ha modo di valutare effettivamente le motivazioni della mancata prosecuzione dell'attività e di escludere eventuali casi di elusione
Nella motivazione della richiesta di pronuncia il giudice rimettente precisa che effettivamente la norma prevede che la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato durante il periodo al quale si riferisce la NASpI, percepita in forma anticipata comporta l’obbligo restitutorio dell’intera somma
Infatti, nel caso di specie l’inizio del rapporto di lavoro si colloca al 15 febbraio 2021, ovvero nel periodo coperto dall’indennità di disoccupazione, la cui spettanza si sarebbe protratta fino al 28 maggio 2021.
Viene anche ricordato che con la sentenza n. 194 del 2021, successivamente confermati dalla sentenza n. 38 del 2024, la Consulta si era già espressa sulla non rilevanza della questione costituzionale in un caso in cui un lavoratore aveva ripreso un lavoro subordinato a causa dei risultati negativi dell'attività intrapresa
Si riconosce infatti che il rischio di impresa è insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità, stante che al lavoratore è lasciata la scelta di beneficiare dell’indennità della NASpI, in un’unica soluzione e nell’importo complessivo del trattamento che gli spetta, in luogo dell’erogazione periodica.
Obbligo di restituzione parziale della Naspi in caso di ripresa del lavoro subordinato
Nella considerazioni la consulta concorda con quanto illustrato dal giudice di Torino rispetto alla ipotesi particolare in cui il percettore dell’anticipazione dell’indennità, dopo aver intrapreso e svolto per un significativo periodo di tempo l’attività imprenditoriale, non possa proseguirla per cause sopravvenute e imprevedibili, a lui non imputabili, e costituisca un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo della NASpI.
Si evidenzia infatti che per un verso , qualora l’attività imprenditoriale sia stata effettivamente iniziata e proseguita per un apprezzabile periodo di tempo, grazie all’utilizzo dell’incentivo all’autoimprenditorialità, la finalità antielusiva risulta esaurita, in quanto pienamente realizzata, e quindi non si tratta di una situazione in cui possa esserci «mancanza di effettività e di autenticità dell’attività di lavoro autonomo o di impresa» (come indicato nella sentenza n. 194 del 2021).
Per altro verso, non può essere priva di rilevanza la circostanza che il percettore dell’anticipazione si sia trovato nella situazione di non poter proseguire l’attività imprenditoriale per una causa di forza maggiore , come nel caso delle misure di contrasto della pandemia da COVID-19 e relative chiusure o restrizioni per gli esercizi pubbli-ci, solo alleviate da sostegni e provvidenze, . Ugualmente vengono citati anche eventi naturali o fenomeni atmosferici estremi o finanche fatti dell’uomo (come in caso di devastazione dolosa ad opera della criminalità), ma tutti non imputabili al percettore dell’incentivo.
In definitiva, afferma la Corte "senza la necessaria parametrazione dell’obbligo restitutorio nelle indicate evenienze particolari, la disposizione censurata vìola i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’art. 3 Cost."
Non solo : la questione di legittimità costituzionale è fondata anche in riferimento alla violazione dell’art. 4, primo comma, Cost. che riguarda il diritto al lavoro, dal momento che ai percettori dell’indennità anticipata, che senza colpa abbiano rinunciato a proseguire l’attività imprenditoriale, è sostanzialmente preclusa la possibilità di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il successivo periodo in cui sarebbe dovuta la NASpI.
Salvo occasioni di lavoro autonomo, il lavoratore, per non essere obbligato a restituire integralmente l’anticipazione, dovrebbe rimanere inattivo e attendere – senza lavorare, appunto – la scadenza del periodo per il quale è stata concessa l’anticipazione; ciò che potrebbe finanche privarlo dei mezzi di sussistenza.
La consulta conclude dunque dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 22 del 2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
Suggerisce inoltre che il rimedio appropriato a tale violazione consiste nel prevedere, da parte del legislatore, dei criteri di flessibilità che permettano di adeguare la restituzione della somma al caso concreto.
Le istruzioni INPS: cause di forza maggiore ammesse ed escluse
Nella circolare 36 sottolinea che la Corte dà atto che in linea generale il rischio di impresa è insito nell’attività autonoma ed è strettamente connesso alle scelte e alla gestione da parte dell’imprenditore. Il lavoratore, ove richieda il beneficio in forma anticipata, accetta di sperimentare il percorso alternativo di promuovere un’attività imprenditoriale, assumendone anche il relativo rischio d’impresa che ne costituisce una componente intrinseca. Il rischio di impresa è, dunque, insito nella finalità stessa dell’incentivo all’autoimprenditorialità.
Su questa base precisa che sono da escludere dalle ipotesi di causa di forza le procedure concorsuali previste dall’ordinamento italiano.
La circolare elenca , a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli eventi che possono qualificarsi come causa di forza maggiore:
- – terremoto, uragano, alluvione, frana, maremoto, vento, ecc., per i quali sia stato dichiarato dall'autorità competente lo stato di emergenza o di calamità naturale;
- – guerre e guerre civili, purché rivestano i caratteri di straordinarietà e imprevedibilità;
- – incendi che, per la loro imprevedibilità e straordinarietà, non sono domabili e, comunque, non imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- – esplosione e distruzione di attrezzature, anche per fatti causati dall’uomo (come in caso di devastazione dolosa a opera della criminalità), purché non siano imputabili al dolo o alla colpa del beneficiario dell’incentivo;
- – misure restrittive per il contrasto di pandemie ed epidemie;
- – provvedimento dell'autorità giudiziaria, purché il provvedimento stesso derivi da circostanze imprevedibili e inevitabili.
Come anticipato l’INPS si adegua alle raccomandazioni della Corte costituzione e prevede che in caso di ripresa del lavoro dipendente invierà una comunicazione preventiva al lavoratore in cui chiedera di indicare entro 30 giorni gli eventi di forza maggiore che hanno impedito la prosecuzione dell’attività di lavoro autonomo o di impresa e di darne prova allegando eventuali documenti utili
In caso di valida dimostrazione dell’impossibilità di proseguire nell’esercizio dell’attività autonoma o di impresa, l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della NASpI – in applicazione della richiamata pronuncia della Corte Costituzionale – sarà limitato alla durata del rapporto di lavoro subordinato.
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Decreto Flussi 2025: regole e scadenze
E' stata pubblicata il 24 ottobre 2024 la Circolare congiunta del Ministero dell'Interno, con Ministero del Lavoro e Ministero dell'Agricoltura e il Ministero del Turismo che fornisce le istruzioni e i modelli di domanda per i flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri per il 2025, come previsto dal recente Decreto legge 145 2024.
Tra le principali novità :
- 10.000 ingressi extra per gli assistenti familiari e sociosanitari per disabili e grandi anziani
- i datori di lavoro privati possono accedere con le proprie credenziali SPID CIE sul Portale ALI del Ministero degli Interni e presentare fino 3 richieste di nulla osta
Si ricorda che le date dei click day sono le seguenti :
- 5, 7 e 12 febbraio 2025 con precompilazione da al 1 al 30 novembre 2024
- 1 ottobre 2025 con precompilazione dal 1 al 31 luglio 2025 per restanti quote di lavoro stagionale nel settore turismo.
Vediamo piu in dettaglio nei paragrafi seguenti.
Decreto flussi 2024: click day e settori coinvolti
La circolare stabiliva le precise modalità e tempistiche per la presentazione delle domande di nulla osta al lavoro. Le richieste devono essere trasmesse attraverso il Portale Servizi ALI utilizzando SPID/CIE.
Il sistema consente l'accesso alle organizzazioni datoriali, agenzie per il lavoro, datori di lavoro privati e soggetti abilitati.
Per presentare una richiesta, i datori di lavoro devono essere in possesso di indirizzo PEC registrato nei database INI-PEC (per persone giuridiche) o INAD (per persone fisiche).
Fase di precompilazione: I datori di lavoro possono precompilare le domande per il lavoro subordinato sia stagionale che non stagionale nei seguenti periodi:
- Dal 1° al 30 novembre 2024 per i click day del 5,7,12 febbraio 2025.
- Dal 1° al 31 luglio 2025 per il click day del 1 ottobre 2025.
I click day di febbraio 2025 in particolare coinvolgono i seguenti settori:
Lavoro subordinato non stagionale (5 febbraio 2025):
- Autotrasporto merci per conto terzi
- Edilizia
- Settore turistico-alberghiero
- Meccanica
- Telecomunicazioni
- Alimentare
- Cantieristica navale
- Trasporto passeggeri con autobus
- Pesca
- Acconciatori
- Elettricisti
- Idraulici
Assistenza familiare e socio-sanitaria (7 febbraio 2025):
Lavoratori nel settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria.
Settore agricolo e turistico-alberghiero (12 febbraio 2025):
- Lavoro stagionale per il settore agricolo.
- Lavoro stagionale per il settore turistico-alberghiero (70% delle quote complessive).
Decreto flussi: tabella click day 2025 e note 13 e 20 gennaio 2025
Settore Data Descrizione Lavoro subordinato non stagionale (art. 6, comma 3, lett.a) 5 febbraio 2025 Apertura per i lavoratori subordinati non stagionali di vari settori. Assistenza familiare e socio-sanitaria (art. 6, commi 3 e 4) 7 febbraio 2025 Quote riservate per lavoratori nel settore dell’assistenza. Settore agricolo e turistico-alberghiero 12 febbraio 2025 Apertura per il lavoro stagionale agricolo e turistico. Settore turistico-alberghiero (secondo blocco) 1 ottobre 2025 per il restante 30% delle quote per il lavoro stagionale turistico. Il ministero dell'interno ha comunicato sul portale Servizi dello Sportello Immigrazione che:
"Dal 13 gennaio 2025 al 19 gennaio 2025 (dalle ore 8:00 alle ore 20:00, compresi i festivi), la sezione “Compila domande Decreto Flussi 2025/Click-day 2025” sarà nuovamente fruibile per integrare e salvare (tasto “Salva”) le domande già precompilate nel mese di novembre 2024, che si trovano ancora nello stato “da completare”.
ATTENZIONE Non sarà possibile compilare nuove domande.
La nota ricorda che è fondamentale effettuare l’operazione di salvataggio, per consentire il passaggio della domanda dallo stato “da completare” allo stato “da inviare”, rendendola quindi pronta per l’invio durante il giorno di click day.
Solo le domande precompilate che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere inviate durante le seguenti giornate di click day:
– 5 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale (modello domanda B2020);
– 7 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato non stagionale per lavoratori aventi origini italiane, residenti in Venezuela (modello domanda B) e per l’assistenza familiare e socio-sanitaria, in quota e fuori quota (modello domanda A-BIS);
– 12 febbraio 2025, dalle ore 9.00: lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo e per quello turistico – alberghiero (modello domanda C-STAG).
Si rinvia alle ulteriori informazioni presenti nelle Linee Guida Tecniche in questo MANUALE
Per l’assistenza tecnica è possibile rivolgersi al servizio di Help Desk, utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile in questa home page, nonché anche accedendo dalla voce “Help Desk” in calce ad ogni pagina. "
AVVISO A0 GENNAIO 2025
Il servizio immigrazione comunica che
"Dalla giornata di oggi e fino al 4 febbraio 2025 alle ore 20:00 si potrà accedere, sul Portale Servizi – ALI, alla sezione “COMPILA DOMANDE DECRETO FLUSSI 2025/CLICK-DAY 2025”, in sola lettura, in modo tale da poter visualizzare le domande di propria competenza ed il relativo “stato di lavorazione”.
Qualora, a fronte di una segnalazione aperta nel periodo 13-19 gennaio 2025, le domande non risultassero ancora nello “stato di lavorazione” corretto, Vi chiediamo gentilmente di aprire una nuova segnalazione (indicando l’identificativo della domanda ed il numero del ticket aperto nel periodo sopra citato) affinché la domanda possa essere lavorata."
Flussi 2025 : le procedure di verifica dei CPI
Per la richiesta del nulla osta è obbligatoria per i datori di lavoro la preventiva verifica presso i CPI di disponibilità di lavoratori italiani, come segue:
- Richiesta del Datore di Lavoro:
Prima di presentare la domanda di nulla osta per assumere lavoratori stranieri residenti all'estero, il datore di lavoro deve inviare una richiesta di personale al Centro per l'Impiego competente. La richiesta deve essere fatta utilizzando il modulo predisposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
- Tempistica della Verifica:
Il Centro per l'Impiego ha otto giorni di tempo per rispondere alla richiesta. Se il CPI non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro questo termine, si considera che non ci siano lavoratori disponibili sul territorio nazionale.
- Esito della Verifica:
Se il CPI comunica la disponibilità di uno o più lavoratori, il datore di lavoro è tenuto a condurre un colloquio con i candidati segnalati.
Mancata Presentazione: Se il lavoratore non si presenta al colloquio entro venti giorni dalla richiesta, senza un giustificato motivo, il datore di lavoro deve informare il Centro per l'Impiego della mancata presentazione.
Non Idoneità: Se il lavoratore segnalato dal CPI viene ritenuto non idoneo, il datore di lavoro deve specificare il motivo della non idoneità (es. rifiuto dell'offerta contrattuale da parte del lavoratore).
- Autocertificazione:
Il datore di lavoro deve allegare alla domanda di nulla osta un'autocertificazione (modello ALL.2) che attesti il completamento della procedura di verifica presso il CPI, includendo i dettagli sugli esiti della ricerca di personale (mancata disponibilità, non idoneità, ecc.).
- Esenzioni dalla Verifica
Per i lavoratori stagionali, questa verifica presso i CPI non è richiesta.
- Conclusione della Verifica
Se il CPI non risponde entro gli otto giorni, il datore di lavoro può considerare la verifica conclusa con esito negativo e procedere con la richiesta di nulla osta per lavoratori stranieri residenti all'estero.
Le novità del decreto 145 2024
La circolare ricorda che il decreto legge n.145/2024 ha introdotto importanti misure di semplificazione, accelerazione e certezza procedimentale e documentale, In particolare è prevista:
- – l’iscrizione del domicilio digitale del datore di lavoro in uno degli Indici nazionali INAD (di cui agli artt. 6-bis e 6-quater del codice dell’amministrazione digitale, dicui al d.lgs. n. 82/2005;
- – la semplificazione della preventiva verifica presso il centro per l’impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale,
- – irricevibilità della domanda del datore di lavoro che nel precedente triennio non ha sottoscritto, salvo causa a lui non imputabile, il contratto di soggiorno richiesto. Uguamente per la domanda presentata dal datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il reato di ci all’art. 603-bis c.p. o emessa sentenza di condanna non definitiva per il predetto reato.
- – obbligo di conferma da parte del datore di lavoro della domanda di nulla osta al lavoro entro 7 gg. dalla ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione degli accertamenti inoltrata alla pec del datore e visibile anche nell’area riservata del Portale Servizi ALI attraverso la quale il datore di lavoro potrà esprimere la volontà di conferma.
- Qualora l’istanza sia trasmessa per il tramite delle organizzazioni di categoria firmatarie del Protocollo del 1° ottobre 2024 per conto dei propri associati, la comunicazione sarà inoltrata anche all’indirizzo pec dell’organizzazione. In assenza di conferma entro il termine, l’istanza si intende rifiutata ed il nullaosta automaticamente revocato. In caso di conferma l’ufficio consolare presso il Paese di residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso;
- – sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata digitale del contratto di soggiorno direttamente tra le parti non più presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, con obbligo per il datore di lavoro di trasmissione allo Sportello unico del contratto di soggiorno già sottoscritto Il lavoratore può, altresì, firmare il contratto in forma autografa e l’apposizione della firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datoredi lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore, costituisce dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
- – comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro stagionale, all’INPS che iscrive d’ufficio il lavoratore stagionale alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL);
- – ferma restando la validità del nullaosta al lavoro stagionale per lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi, il nulla osta al lavoro si intende prorogato qualora la nuova opportunità di lavoro intervenga non oltre 60gg dal temine finale del contratto.
Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 24, comma 5 del T.U.I., il lavoratore può, nel periodo di validità del nulla osta al lavoro, svolgere attività lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore di lavoro, a condizione che l’intermediazione del rapporto di lavoro avvenga mediante l’utilizzo della piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL).
Infine, con riferimento alle richieste di lavoro per i lavoratori provenienti dal Bangladesh, dal Pakistan e dallo Sri Lanka, il decreto legge n.145/2024 dispone che fino al 31 dicembre 2025, il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello unico per l’immigrazione per tali istanze è sempre subordinato al parere favorevole della Questura competente
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Lavoratori somministrati: comunicazione in scadenza
Scade il 31 gennaio 2024 il termine per la consueta comunicazione annuale obbligatoria a RSA o RSU per le aziende che hanno utilizzato, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, lavoratori in regime di somministrazione di lavoro , a norma del d.lgs. 81/2015.
In mancanza di rappresentanze aziendali la comunicazione va inviata agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Si ricorda che in caso di mancato o non corretto assolvimento dell’obbligo di comunicazione dei dati, l’art. 40 del d.lgs. 81/2015 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.250 euro.
Vediamo di seguito ulteriori dettagli su come effettuare l'adempimento.
Comunicazione obbligatoria somministrati come fare
La comunicazione obbligatoria può essere effettuata:
- tramite pec (posta certificata);
- raccomandata A/R;
- consegna a mano.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota del 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187) ha fissato il termine dell'adempimento al 31 gennaio di ogni anno ma ha anche precisato che i CCNL possono stabilire termini diversi per i quali, comunque valgono le stesse sanzioni in caso di inadempienza.
La comunicazione deve contenere:
- il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi,
- la durata dei contratti stessi
- il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, NON i nominativi.
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Dimissioni concludenti per assenze ingiustificate: prime indicazioni INL
La nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) del 22 gennaio 2025, fornisce le prime indicazioni operative sulle disposizioni introdotte dall'art. 19 della L. n. 203/2024,(Collegato Lavoro) in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro causata da assenze ingiustificate del lavoratore.
Sugli altri aspetti della legge era stata già pubblicata la nota INL 9740 del 30 dicembre 2024
In particolare l'ispettorato chiarisce le modalità di comunicazione da parte del datore di lavoro, con il modello da utilizzare e le verifiche previste degli ispettorati territoriali per la convalida.
Vediamo i punti salienti del documento.
Dimissioni per fatti concludenti (assenze ingiustificate) la nuova norma
L’art. 19 della L. n. 203/2024 aggiunge un comma 7-bis all'art. 26 del D.Lgs. 151/2015 per cui:
In caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si sia protratta:
- oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di indicazioni contrattuali,
- superiore a 15 giorni, il datore di lavoro deve comunicarlo alla sede territoriale dell’INL,
Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, senza applicazione della disciplina ordinaria, salvo nel caso in cui il lavoratore dimostri un’impossibilità di comunicare i motivi della sua assenza per forza maggiore o per causa imputabile al datore di lavoro.
Dimissioni per fatti concludenti: comunicazione del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve inviare la comunicazione solo se intende avvalersi dell’assenza ingiustificata per risolvere il rapporto di lavoro.
La comunicazione deve:
- Essere inviata preferibilmente tramite PEC all’indirizzo dell’Ispettorato competente.
- Includere i dati del lavoratore in possesso del datore di lavoro , come recapiti anagrafici, telefonici ed email.
La nota fa riferimento a un modello standard di comunicazione fornito per uniformare il processo.
Dimissioni concludenti: verifiche da parte dell’Ispettorato
L’Ispettorato deve verificare la veridicità della comunicazione, contattando il lavoratore, il personale del datore di lavoro o altre persone coinvolte.
Le verifiche devono concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
La risoluzione del rapporto è considerata effettiva se:
- L’Ispettorato non rileva elementi contrari.
- Il lavoratore non dimostra un’impossibilità oggettiva a comunicare la propria assenza oppure di aver comunicato regolarmente i motivi .
Dimissioni concludenti: Effetti della risoluzione e oneri probatori
Risoluzione automatica: Il rapporto di lavoro si risolve una volta decorso il termine contrattuale o legislativo e inviata la comunicazione all’INL.
Si ricorda che in caso di convalida delle dimissioni il lavoratore non ha diritto all'indennità di mancato preavviso da parte del datore di lavoro e all'indennità di disoccupazione Naspi.
Se il lavoratore fornisce la prova che l'assenza non era ingiustificata l’INL può dichiarare inefficace la risoluzione, ripristinando il rapporto di lavoro.
Se l’assenza è stata ingiustificata ma con cause riconducibili a una “giusta causa” (es. mancato pagamento dello stipendio), questa potrà costituire una base per dimissioni per giusta causa, con relativi diritti per il lavoratore.
L’INL informerà il lavoratore sui diritti derivanti, anche se il rapporto è stato risolto.
L’Ispettorato si riserva di fornire ulteriori chiarimenti e indicazioni operative sulle varie casistiche che saranno oggetto di monitoraggio anche per eventuali adeguamenti futuri.
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Visite sorveglianza sanitaria: cosa cambia dal 2025
La legge 203 2024 il cd Collegato lavoro introduce alcune novità sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, in particolare sulle visite mediche preventive, previste dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008.
Giova forse ricordare che la visita medica preventiva serve a verificare che non ci siano problemi di salute che impediscano al lavoratore di svolgere il lavoro assegnato, valutando così se è idoneo per quella specifica mansione. La legge chiarisce che la visita preventiva può essere fatta prima dell’assunzione come parte dell’obbligo di sorveglianza sanitaria, quando richiesto.
Vediamo cosa cambia dal 12 gennaio 2025 , data di entrata in vigore della nuova legge.
Le nuove regole sulle visite preventive
La prima importante novità in tema di visite preventive è che il datore di lavoro non può più scegliere di far svolgere la visita preassuntiva al dipartimento di prevenzione dell’ASL: sarà sempre il medico competente a occuparsene.
Inoltre, il medico, durante la visita preventiva, deve considerare eventuali esami clinici o diagnostici già effettuati dal lavoratore e riportati nella sua cartella sanitaria, per evitare di ripetere esami inutili, purché siano ancora validi per gli scopi della visita.
Accertamenti su tossicodipendenza e alcol dipendenza
Un’altra modifica riguarda il termine per definire, con un accordo tra Stato, Regioni e Province autonome, le modalità di accertamento per tossicodipendenza e alcol dipendenza nei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre 2009, è stata posticipata al 31 dicembre 2024.
Ricorsi contro i giudizi del medico competente
Infine la legge chiarisce che i ricorsi contro i giudizi del medico competente, anche per le visite preventive, devono essere presentati all’azienda sanitaria locale (ASL) di riferimento. Prima, il ricorso poteva essere gestito dall’organo di vigilanza sul lavoro territorialmente competente, ma ora viene semplificata la procedura per evitare dubbi interpretativi, tenendo conto delle competenze anche dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il lavoratore ha 30 giorni di tempo, a partire dalla comunicazione del giudizio, per presentare ricorso. Una volta ricevuto, l’ASL può confermare, modificare o revocare il giudizio, anche dopo eventuali accertamenti aggiuntivi.
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Cassa integrazione 2025: le novità in legge di bilancio
Il Governo ha predisposto nella nuova manovra finanziaria, Legge 207 2024, un pacchetto di ammortizzatori sociali con misure destinate a settori specifici in crisi e alle grandi aziende impegnate in ristrutturazioni complesse.
Inoltre c'è una norma che modifica le modalità di fruizione della Cassa integrazione contestualmente allo svolgimento di un altro rapporto di lavoro.
Vediamo qualche dettaglio in più.
Cassa integrazione compatibilità con secondo lavoro
La legge di bilancio 2025 modifica l’articolo 8 del Decreto legislativo n. 148/2015 ridefinendo le regole sulla compatibilità tra:
- i trattamenti di integrazione salariale e
- lo svolgimento di attività lavorative, sia subordinate che autonome.
La nuova disciplina prevede che il lavoratore beneficiario di un ammortizzatore sociale possa intraprendere attività lavorative senza perdere automaticamente il trattamento per l’intera durata del rapporto di lavoro. La perdita del beneficio sarà limitata esclusivamente alle giornate effettivamente lavorate, a prescindere dalla durata del contratto. Tale novità punta a incentivare la ricerca attiva di nuove opportunità lavorative.
La legge conferma, tuttavia, che la mancata comunicazione preventiva all’INPS dello svolgimento di un’attività lavorativa comporta la decadenza dal diritto al trattamento di integrazione salariale. Le comunicazioni obbligatorie previste dall’articolo 4-bis del Decreto legislativo n. 181/2000, effettuate dai datori di lavoro, saranno valide anche ai fini della comunicazione preventiva. Viene però esclusa la validità delle comunicazioni effettuate dalle agenzie di somministrazione, in quanto non rispettano i requisiti di tempestività (il termine per queste comunicazioni è fissato al giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione lavorativa, come indicato all’articolo 4-bis, comma 4 del Dlgs 181/2000).
ATTENZIONE L’applicazione di queste modifiche, già formalmente in vigore da ieri 12 gennaio, richiede un aggiornamento delle istruzioni operative da parte dell’INPS, che attualmente si basano sulla circolare n. 18/2022, rilasciata in seguito alla Legge di Bilancio 2022.
Cassa integrazione e altri ammortizzatori in legge di bilancio 2025
Ai commi 188 197 art 1 legge di bilancio 2025 sono presenti le misure di proroga degli ammortizzatori sociali . In particolare:
Settore della Pesca
La legge di Bilancio conferma ancora una volta il sostegno ai lavoratori del settore della pesca durante i periodi di fermo biologico e normativo, con uno stanziamento di 30 milioni di euro. Questo importo finanzierà un’indennità di massimo 30 euro giornalieri per i dipendenti delle imprese di pesca marittima, inclusi i soci delle cooperative di piccola pesca.
Aree di Crisi Industriale Complessa
Per sostenere i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, vengono allocati ulteriori 70 milioni per il 2025, destinati a prorogare la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (Cigs) e la mobilità in deroga. Questo intervento, concordato tra governo e regioni, mira a favorire la rioccupazione attraverso politiche attive e potrà estendersi fino a 12 mesi.
Aziende in Cessazione
Un supporto speciale viene riservato alle aziende che hanno cessato o stanno cessando l’attività produttiva, permettendo loro di accedere a una Cigs per la gestione degli esuberi di personale, finanziata con 100 milioni di euro, in un’ottica di rilancio post-pandemico e post-crisi energetica.
Ilva e Formazione per Bonifiche
Il gruppo Ilva riceverà 19 milioni di euro per il 2025, destinati a sostenere i lavoratori e a promuovere la formazione per le bonifiche. La misura riguarda circa 2.100lavoratori di Ilva, Sanac e Taranto Energia, con un costo medio annuo di 9.500 euro per dipendente.
Riorganizzazioni e Crisi Aziendale
Per il triennio 2025-2027, sono stanziati 100 milioni per la Cigs in caso di riorganizzazione o crisi aziendale, offrendo fino a 12 mesi di integrazione salariale per attenuare gli impatti occupazionali locali.
Altri Sostegni: CIGS Call Center e Aziende Strategiche
La manovra prevede infine ulteriori 20 milioni per il 2025 a supporto dei lavoratori dei call center e stabilisce fondi per le aziende di interesse strategico nazionale con più di mille dipendenti. Queste ultime, in riorganizzazione, potranno accedere a un’ulteriore periodo di Cigs fino al 31 dicembre 2025, con uno stanziamento di 63,3 milioni di euro, al fine di preservare l’occupazione e il capitale di competenze aziendali.
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Collegato lavoro: chiarimenti dall’Ispettorato
La Direzione Centrale Vigilanza e Sicurezza del Lavoro ha emesso una circolare contenente le prime indicazioni sull'applicazione della Legge n. 203 del 2024 il cosiddetto Collegato Lavoro, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024. SI tratta della nota 9740 del 30.12. 2024
Di seguito un'analisi dei punti principali.
Collegato lavoro chiarimenti INL su sicurezza – D.Lgs. 81/2008
La L. 203/2024 introduce modifiche significative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro:
- Art. 14-bis: Prevede una relazione annuale del Ministro del Lavoro sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Art. 41: Ridefinisce la competenza delle ASL nei ricorsi contro i giudizi dei medici competenti.
- Art. 65: Consente l'uso di locali sotterranei per specifiche lavorazioni, previa comunicazione all'Ispettorato e rispetto di requisiti di sicurezza.
- Abrogazioni: Eliminati obblighi ridondanti relativi alla tessera di riconoscimento nei cantieri edili, già disciplinati da altri articoli del D.Lgs. 81/2008
Sull' Uso di locali sotterranei e semisotterranei in particolare l’INL sottolinea che, per l’uso di tali locali, il datore di lavoro dovrà comunicare tramite PEC all’Ufficio Territoriale competente, allegando documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dall'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008.
Sarà necessario comunque attendere una circolare dell’INL che individui nel dettaglio la documentazione utile per accertare la conformità ai requisiti
.In materia invece di abrogazione dell'obbligo di tessera di riconoscimento nei cantieri edili . l'Ispettorato chiarisce che tali obblighi sono già ricompresi negli articoli 26 e 20 del D.Lgs. 81/2008. La violazione di questi articoli rimane comunque soggetta a sanzioni amministrative
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Collegato lavoro chiarimenti INL sul dimissioni di fatto e Somministrazione di Lavoro
L'Art. 19 disciplina i casi di assenza ingiustificata del lavoratore con la novità che se supera quindici giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore, salvo cause di forza maggiore dimostrate ( le cosiddette "dimissioni per fatti concludenti")
In tali casi, il datore di lavoro deve comunicare l’evento all’Ispettorato, che può verificare la veridicità della comunicazione. Rimane salva la possibilità per il lavoratore di dimostrare cause di forza maggiore o inadempimenti del datore
L'Art. 10 del collegato Lavoro introduce:
- L'abrogazione di limiti temporali per l'impiego di lavoratori somministrati a tempo determinato in determinate condizioni.
- L'esclusione dai limiti quantitativi per alcune categorie di lavoratori, come disoccupati di lungo periodo e lavoratori svantaggiati
Per quanto riguarda i limiti quantitativi alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, l'INL sottolinea che l'abrogazione dei vincoli temporali per l'utilizzo di lavoratori somministrati riguarda solo alcune categorie, tra cui lavoratori svantaggiati o disoccupati di lungo periodo, definiti ai sensi del regolamento UE 651/2014
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Collegato lavoro chiarimenti INL sulla compatibilità Cassa integrazione – lavoro
L'Art. 6 della legge chiarisce le incompatibilità tra percezione del trattamento di cassa integrazione e attività lavorativa contestuale:
- Perde il diritto all'integrazione salariale il lavoratore che svolge attività lavorativa senza preventiva comunicazione all'INPS.
- Previste sanzioni per mancate comunicazioni da parte dei datori di lavoro.
L'INL ribadisce che la mancata comunicazione preventiva da parte del lavoratore sull’attività lavorativa durante il periodo di integrazione salariale comporta la decadenza immediata dal diritto al trattamento.
Inoltre precisa che le comunicazioni dei datori di lavoro previste dal D.Lgs. 181/2000 sono considerate valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi informativi
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Collegato lavoro: chiarimenti sul periodo di prova e apprendistato
L'Art. 13 stabilisce nuove regole per il periodo di prova nei contratti a termine:
- Proporzionato alla durata del contratto e alle mansioni.
- Non inferiore a due giorni e non superiore a trenta giorni per contratti fino a dodici mesi.
L'ispettorato precisa che questa regolamentazione si applica sia ai nuovi contratti sia ai rinnovi per le stesse mansioni
Collegato lavoro lavoro agile e regime forfettari
L'INL chiarisce che la disposizione normativa introduce per la prima volta un termine temporale di cinque giorni per le comunicazioni obbligatorie relative al lavoro agile:
Si applica sia alla comunicazione di avvio del lavoro agile che alle eventuali modifiche della durata o cessazione
L'Art. 17 invece introduce un'importante eccezione alla causa ostativa del regime forfettario per i lavoratori autonomi che non si applica a professionisti che collaborano con grandi imprese, purché rispettino specifici requisiti di separazione tra contratto autonomo e subordinato
L’INL specifica che la causa ostativa del regime forfettario non si applica in presenza di contratti misti purché:
- Il contratto autonomo sia certificato da appositi organi.
- Non vi sia sovrapposizione con il contratto subordinato in termini di oggetto, modalità, orario e giornate lavorative