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Indennità malattia trasporto locale 2024 : invio entro il 31 marzo
Per il rimborso delle indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico di competenza 2023 le aziende devono inviare le domande con la documentazione entro il 31 marzo 2023.
Lo ricorda il Ministero del lavoro con un comunicato sul sito istituzionale in cui fornisce anche i modelli utili alla richiesta
l'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, prevede infatti per questi lavoratori il trattamento previdenziale di malattia previsto per i lavoratori del settore industria.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende viene poi stabilita da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Per l’acquisizione dei dati necessari alla emanazione del provvedimento viene richiesta la collaborazione delle aziende che devono inviare i dati necessari ovvero
- numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nel 2022 ed interessati all’applicazione degli accordi nazionali – esclusi dirigenti, cfl, contratti di inserimento, apprendisti, – inclusi i contratti a tempo determinato, e
- gli oneri sociali sostenuti.
A tal fine, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno far pervenire al Ministero, debitamente compilate e corredate :
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
- la Tabella Oneri 2023.
La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine del 31 marzo 2024, a pena di decadenza (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007), al seguente indirizzo: [email protected]
tI fac simili sono pubblicati anche sul sito istituzionale del ministero WWW.LAVORO.GOV.IT.
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Flussi d’ingresso: proroga click day e nuova circolare
I click day di febbraio 2024 in riferimento al Decreto flussi triennale 2023-2025( Qui il testo ), originariamente fissate nei seguenti termini
- dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a);
- dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6;
- dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 7.
(vedi sotto i dettagli delle categorie)
sono stati prorogati al mese di marzo 2024 con nota del Ministero dell'interno alle Prefetture del 29 gennaio 2024, in quanto sono state modificate le ripartizioni delle quote .Il relativo DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 2023.
In data 29 febbraio è stata pubblicata una circolare di istruzioni e precisazioni. n. 1685 2024 Si specifica tra l'altro che le domande sono precompilabili nei giorni precedenti e che verifiche sui lavoratori presenti e asseverazioni ottenute nel 2023 sono ancora valide.
Nuove date a marzo 2024 per i click days decreto flussi
La direzione immigrazione nella nota 231 2024 precisa in particolare che
"tenuto conto sia dei dati pervenuti in data 11 gennaio 2024 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione alla data del 31.12.2023, sia delle nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera non comunitaria, segnalato da parte di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro, sono state attribuite agli Uffici, sul sistema SILEN:
- ulteriori quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo eturistico-alberghiero, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1 lett. a) e commi 4 e 5, del DPCM che esauriscono la quota destinata a tali ingressi e e
- ulteriori quote di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, come specificato nei due prospetti riepilogativi allegati."
Le nuove date comunicate dal Ministero sono le seguenti:
- dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- – dalle ore 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- – dalle ore 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.
A disposizione 151mila ingressi, di cui :
- 61.250 per lavoro subordinato non stagionale,
- 700 per lavoro autonomo
- 89.050 per lavoro subordinato stagionale.
Decreto flussi, modalità per le domande
Le indicazioni operative relative al dpcm del 3 ottobre 2023 sono state fornite con la circolare interministeriale n 5969 del 27.10.2023. e che
- la piattaforma per la precompilazione delle domande è disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.ATTENZIONE è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.
Nella circolare sono chiarire le modalità per la compilazione delle domande e i relativi allegati
Qualora l’istanza non rientrasse nelle quote previste, in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.
Attenzione al fatto che prima dell'invio della domanda è necessario aver richiesto per talune categorie di lavoratori:
- la certificazione di non disponibilità di lavoratori nazionali da parte del CPI e
- l'asseverazione della congruita dell'offerta di lavoro da parte di professionisti o organizzazioni datoriali
Sul tema le linee guida sono state pubblicate dall'INL con la circolare n. 3 del 5.7.2022. Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare. QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE 2022 – Riguardo alla preventiva verifica presso il Centro per l'impiego competente, sulla disponibilità di lavoratori nazionali ANPAL ha pubblicato il modello aggiornato da utilizzare
(vedi per i dettagli Assunzione stranieri procedura e modello di richiesta)
Click day decreto flussi 5 febbraio 2024 : categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera a)
Nel click day del 5 febbraio vanno inviate le domande per lavoro subordinato non stagionale, cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina nei settori
- dell'autotrasporto merci per conto terzi,
- dell'edilizia,
- turistico-alberghiero,
- della meccanica,
- delle telecomunicazioni,
- dell'alimentare,
- della cantieristica navale,
- del trasporto passeggeri con autobus,
- della pesca,
- degli acconciatori,
- degli elettricisti e
- degli idraulici.
Click day decreto flussi 7 febbraio: categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6);
Il 7 febbraio 2024 possono essere presentate le domande per
- lavoro subordinato non stagionale, sempre nei settori sopracitati di:
- cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela
- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito,
- conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
- conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Click day decreto flussi: categorie interessate (articolo 7).
Il 12 dicembre potranno essere presentate le domande per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori dell'agricoltura e turistico alberghiero :
- cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria,
- lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari
- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Sono disponibili 82.550 posti , di cui 40mila riservati alle associazioni datoriali dell'agricoltura e 30mila per quelle del turismo, ma sono state già caricate oltre 260mila domande
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Inabilità al lavoro: obblighi del datore prima del licenziamento
Secondo la Corte di Giustizia UE il datore di lavoro non può porre fine al contratto di lavoro a causa dii una sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i suoi compiti lavorativi , senza avere prima verificato possibili soluzioni ragionevoli per consentire al lavoratore di conservare il posto o aver dimostrato eventualmente che tali soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato per l'impresa. Tale eventualità infatti integra una discriminazione diretta della persona disabile anche quando la cessazione deriva da una norma giuridica nazionale. Questa risulta infatti incompatibile con la normative europea.
Il giudizio è stato espresso con la sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C-631/22 riguardante un caso verificatosi in Spagna.
Viene analizzata in particolare la Direttiva 2000/78/CE sulla Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità in particolare per un caso di infortunio sul lavoro che ha causato una inidoneità permanente totale e ha portato alla risoluzione del contratto di lavoro.
Infortunio inidoneità al lavoro e licenziamento: il caso
Nello specifico il caso riguardava dipendente di una impresa spagnola , conducente a tempo pieno di automezzi per la raccolta di rifiuti che aveva subito un infortunio sul lavoro, per il quale è stato dichiarato temporaneamente inabile al lavoro con riconoscimento di un indennizzo forfettario per lesioni permanenti. A seguito della richiesta del lavoratore la ditta lo ha riassegnato ad un posto compatibile con le sue menomazioni fisiche.
A seguito di nuovo appello , l'istituto nazionale del lavoro spagnolo ha poi modificato la dichiarazione di inidoneità come permanente totale e il lavoratore ha ottenuto un’indennità mensile pari al 55% della sua retribuzione giornaliera . La ditta datrice di lavoro ha quindi notificato la risoluzione del contratto di lavoro contro la quale il dipendente ha fatto ricorso.
Il Tribunale del lavoro di Ibiza, ha respinto tale ricorso con la motivazione che il riconoscimento dell’inidoneità permanente totale ad esercitare la sua professione abituale giustificava la cessazione del suo contratto di lavoro, senza che il datore di lavoro fosse vincolato a un obbligo di riassegnazione a un’altra mansione .
La corte di appello ha rinviato il Caso alla Corte di giustizia europea evidenziando la possibile non compatibilità della normativa nazionale con l'art 5 della direttiva 2000/78/ CE in quanto l’accertamento dell’inidoneità permanente totale all’esercizio della professione abituale consente automaticamente la risoluzione del contratto di lavoro, senza che debba essere rispettata alcuna formalità o che sia versato un indennizzo diverso dall’indennità mensile, neppure subordinata al rispetto di alcun obbligo preliminare in termini di «soluzioni ragionevoli», sebbene, nel caso di specie, la fattibilità di un accomodamento fosse stata dimostrata dalla stessa impresa datrice di lavoro.
I giudice del rinvio citava in proposito la sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail (C‑485/20, EU:C:2022:85), dalla quale risulterebbe che il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti appropriati per consentire a una persona disabile di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, a meno che tali provvedimenti non impongano al datore di lavoro un onere sproporzionato.
La corte conclude quindi affermando che "L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite (::) , deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in conformità della quale il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro a motivo dell’inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto, causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato.
Diritto al lavoro , disabilità e prestazioni sociali
La corte di giustizia europea nel confermare, come anticipato, le conclusioni di tale sentenza chiarisce anche che " La circostanza che, in forza della normativa nazionale di cui trattasi l’inidoneità permanente totale sia riconosciuta su domanda del lavoratore e che gli dia diritto ad una prestazione previdenziale, vale a dire un’indennità mensile, pur conservando la possibilità di svolgere altre funzioni, è irrilevante". Infatti, una siffatta normativa nazionale, in forza della quale un lavoratore disabile è costretto a subire il rischio di perdere il lavoro per poter beneficiare di una prestazione previdenziale, pregiudica l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, che intende garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro. Osserva anche che una normaTiva che assimila una «inidoneità permanente totale», che riguarda solo le funzioni abituali,al decesso di un lavoratore o a una «inidoneità permanente assoluta», a contrasta con l’obiettivo dell’inserimento professionale delle persone con disabilità, di cui all’articolo 26 della Carta.
Viene infine ricordato per quanto riguarda l’argomento presentato dal governo spagnolo secondo il quale lo Stato membro interessato sarebbe l’unico competente ad organizzare il proprio sistema di previdenza sociale e a determinare le condizioni di concessione delle prestazioni , che, nell’esercizio di tale competenza, tale Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione.
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Autoliquidazione INAIL 2023-2024: istruzioni e tassi per la rateazione
INAIL completa le istruzioni operative per la procedura di autoliquidazione dei premi INAIL Saldo 2023 e acconto 2024 fornite lo scorso 27 dicembre, con un nuovo documento che definisce i coefficienti di applicazione dei tassi di interesse per le rateazioni , pubblicato il 9 gennaio 2024 (v dettagli sotto)
Vengono inoltre riepilogate le scadenze secondo il seguente calendario
16 FEBBRAIO 2024 :
- versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e
- versamento dei contributi associativi in unica soluzione
- comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2024
29 FEBBRAIO 2024
- termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023.
i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
Calendario servizi online
Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;
Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;
Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;
AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;
Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;
Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.
Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online – Istruzioni e manuali).
Autoliquidazione INAIL 2023-24: istruzioni sulle procedure
In tema di Servizi online si ricorda che
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari" . Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è902024.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
- È possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.
ATTENZIONE Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:
– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”.
Pagamento rateale del premio di autoliquidazione: date e tassi di interesse
Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale,
dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
- I rata, 16 febbraio
- II rata, 16 maggio
- III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)
- IV rata, 16 novembre.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF . pari allo 3,76%1
Su questa base, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del
differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate
Data scadenza
Data utile per il pagamento
Coefficienti interessi
1°
16 febbraio 2024
16 febbraio 2024
0
2°
16 maggio 2024
16 maggio 2024
0,00927123
3°
16 agosto 2024
20 agosto 2024
0,01874849
4°
16 novembre 2024
18 novembre 20242
0,02822575
Autoliquidazione INAIL 2023-24: Riduzioni del premio assicurativo
La nota INAIL si sofferma infine sulle riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2023/2024, ovvero:
- 1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
- 2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
- 3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
- 4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di
- lavoratori in congedo (PAT)
- 5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
- 6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
- 7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
- svantaggiate (PAT)
- 8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto
- proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
- 9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
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Conguagli contributi buste paga: le istruzioni INPS
Con la circolare 106 del 20 dicembre 2023 INPS da le indicazioni complete sulle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2023, per la corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.
In particolare, si chiariscono le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- 1) elementi variabili della retribuzione,
- 2) massimale contributivo e pensionabile,
- 3) contributo aggiuntivo IVS 1%,
- 4) conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- 5) fringe benefits esenti non superiori al limite di 258,23 euro (innalzato a 3.000,00 euro per l’anno 2023 per i lavoratori di cui all’articolo 40, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
- 6) mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- 7) auto aziendali a uso promiscuo;
- 8) prestiti ai dipendenti;
- 9) conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- 10) rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
- 11) gestione delle operazioni societarie.
Vengono anche riepilogate le istruzioni per i conguagli nelle denunce contributive presentate con il flusso Uniemens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.
Le scadenze per i conguagli 2023
L' istituto precisa che i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio
con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2023” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2024),
anche con quella di competenza di “gennaio 2024” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2024
per il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2024” (scadenza di pagamento 16 marzo 2024), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2024.
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CIGS 2023 piani sviluppo strategico ZES : le istruzioni
COn il messaggio 427del 29 novembre 2023 INPS fornisce e indicazioni per l'applicazione delle novità del decreto Asset 104 2023, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici” dopo la conversione in legge 136 del 9 ottobre 2023 .
L'idtituto si sofferma in particolare sulle norme in materia di integrazione salariale straordinaria per le imprese rientranti nei piani di sviluppo strategico mentre preannuncia una successiva circolare specifica sulle misure in favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.a. e Alitalia Cityliner S.p.a.
CIGS imprese ZES rientranti in piani di sviluppo strategico: beneficiari e condizioni
L’articolo 12-quater della legge 136 2023 prevede norme transitorie di deroga rivolte ai datori di lavoro che, a seguito di partecipazione a una procedura di avviso pubblico, hanno acquisito il controllo di imprese operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti a una ZES (Zona economica speciale).
fruiscono delle deroghe esclusivamente i trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti entro il 31 dicembre 2023, ai quali non si applicano le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; quindi
- non è necessario che i lavoratori interessati posseggano, presso l'unità produttiva richiedente, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno trenta giorni alla data di presentazione della relativa domanda
- i trattamenti possono essere concessi per sospensioni del lavoro oltre il limite dell'80 per cento delle ore lavorabili nell'unità produttiva interessata nell'arco di tempo previsto in relazione al programma autorizzato.
I trattamenti straordinari di integrazione salariale sono concessi ,, con decreto ministeriale, nel limite massimo di spesa pari a 0,3 milioni di euro per l'anno 2023, a 1,7 milioni per l'anno 2024 e a 1,4 milioni per l'anno 2025.
CIGS aree sviluppo strategico: Aspetti contributivi
I datori di lavoro autorizzati sono tenuti – a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale – al versamento del contributo addizionale secondo la disciplina dettata dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015, con misura dell’aliquota varia in funzione dell’intensità di utilizzo nel quinquennio mobile.
calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate come da indicazioni delle circolari n. 9 del 19 gennaio 2017 e n. 76 del 30 giugno 2022.
per i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale
CIGS aree sviluppo strategico istruzioni per la procedura e UNIEMENS
INPS informa che
in “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333 è stato istituito il codice evento 149 Imprese industriali rientranti in piani di sviluppo strategico (art.12 quater DL 104/2023).
Nel caso in cui il decreto ministeriale di concessione preveda il pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) con le modalita illustrate nella circolare n. 62 del 14 aprile 2021 e nei successivi messaggi n. 2519 del 21 giugno 2022, n. 2743 dell’8 luglio 2022 e n. 2902 del 20 luglio 2022.
Riguardo l esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale , i datori di lavoro devono
- successivamente all’autorizzazione, per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> /<ConguagliCIG>/ <CIGAutorizzata>/ <CIGStraord>/ <CongCIGSACredito>/ <CongCIGSAltre>/ <CongCIGSAltCaus>, valorizzare il nuovo codice causale “L144”, avente il significato di “conguaglio ulteriori settimane CIGS Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104”, relativo ad autorizzazione soggetta o meno al contributo addizionale.
- Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale, i datori di lavoro utilizzeranno il codice causale “E613”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria Art. 12-quater DL 10 agosto 2023, n. 104” presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.
- effettuare il conguaglio delle prestazioni anticipate entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata dell’autorizzazione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo
ATTENZIONE il termine di decadenza si applica anche qualora la denuncia Uniemens generi un saldo a credito del datore di lavoro.
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Fondo nuove competenze: precisazione sulle date dei corsi
Scaduti i termini , prorogati, per le richieste di saldo dei contributi del Fondo Nuove competenze ANPAL comunica una precisazione in materia di date degli interventi formativi effettuate tramite i Fondi Interprofessionali.
Nel comunicato si legge che
"A seguito della presentazione del saldo relativamente alle istanze presentate da datori di lavoro aderenti ai Fondi Interprofessionali sono state riscontrate alcune discrepanze tra :
- le date di inizio e le date di fine del percorso formativo inserite nel sistema MYANPAL dai datori di lavoro e
- le date inserite nei sistemi informativi dei Fondi Interprofessionali."
Il direttore di ANPAL precisa che le date di inizio e di fine formazione dei percorsi formativi devono corrispondere alle date comunicate al Fondo Interprofessionale di riferimento. In caso contrario, saranno prese in considerazione le date comunicate dal datore di lavoro al Fondo Interprofessionale di riferimento. Conseguentemente, non si rende necessario effettuare variazioni sul sistema MYANPAL.
Si ricorda che l'applicazione offre anche il manuale Utente aggiornato e a numerose Faq di chiarimenti .
FAQ su Invio rendiconto e richiesta saldo
Riportiamo di seguito alcune faq in materia di aggiornamento del costo orario e documenti da allegare:
3. Considerato che in fase di presentazione dell’istanza il costo orario del personale è stato stimato, l’importo può essere aggiornato in fase di richiesta di saldo?
Sì, in fase di richiesta di saldo, il costo orario può essere modificato fermo restando che in caso di discordanza tra gli importi rendicontati dal datore di lavoro e quelli risultanti dalla banca dati Inps, sarà considerato ammissibile l’importo minore verificando per ogni lavoratore la componente retributiva e contributiva e, comunque, il contributo massimo riconoscibile non potrà essere superiore al contributo ammesso.
5. In fase di rendicontazione, quale documentazione deve essere prodotta e trasmessa ad Anpal? Con quale modalità?
Non è previsto il caricamento nel sistema MyANPAL di documentazione, ma devono essere indicati il costo orario retributivo e contributivo e il numero di
ore effettivamente frequentate da ogni lavoratore (in presenza e/o a distanza).
7. Vi è un ordine temporale con cui trasmettere la richiesta saldo ad Anpal e al FPI?
Non è previsto un ordine cronologico per la presentazione della richiesta di saldo ad Anpal e al FPI, purché sia rispettato il termine di 150 gg.