• Lavoro Dipendente

    Riforma Cartabia: novità per i processi del lavoro

    L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il 19 aprile 2023 una nota  n. 2563 dedicata interamente alla novità della Riforma Cartabia, (Leggi delega nn. 134 2021 e 206 2021,   con i relativi decreti attuativi n. 149 2022, 150 2022 151 2022 e 13 2023 sulla digitalizzazione)  con particolare attenzione all'ambito della  vigilanza sul lavoro.

    Vediamo di seguito le principali novità  applicabili al processo civile e al processo penale in materia di lavoro.

    Riforma Cartabia modifiche processo civile del lavoro 

    L'ispettorato precisa innanzitutto che per quanto attiene al processo civile la finalità della riforma è lo snellimento delle procedure per una velocizzazione dei  processi.

     L'operatività  della riforma del processo civile è fissata  a partire dal 28 febbraio 2023 ma  si  ricorda  che  alcuni aspetti relativi all'utilizzo di strumenti telematici sono stati anticipati al 1 gennaio 2023.

    Nell'illustrare le modifiche viene sottolineato che  comunque il tessuto normativo fondamentale di riferimento restano i  dlgs 150 2022 e 149 2011,  l'  art 22 della legge 689/1981  e la circolare ministeriale 28 2011 .

    Di seguiti i principali aspetti di novità procedurale:

    COMUNICAZIONE NOTIFICHE: 

    • obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale ,  soprattutto per i giudizi di impugnazione.
    • le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna,(  Se generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7.)
    • se la copia è  consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata…”;

    UDIENZA DA REMOTO

    Con l’art. 127-bis c.p.c. si è previsto che “lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza.Per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

    Trova completa disciplina nell’art. 127-ter c.p.c. la c.d. “trattazione scritta” che prevede l’esclusivo deposito o scambio di note scritte contenenti memorie difensive, istanze e conclusioni delle parti costituite in giudizio.

    FASE DECISORIA

    • si segnala la nuova formulazione dell’art. 430 c.p.c. sul deposito della sentenza, che si limita a stabilire che quando il deposito è effettuato fuori udienza dovrà essere oggetto di immediata comunicazione alle parti.  
    • Eiminato il previgente regime del deposito in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia,  Si consente quindi come nel rito ordinario  il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni

    IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO

    Per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023, l’appello deve indicare a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico:

    – il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

    – le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

    – le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    Riforma Cartabia: modifiche al processo penale

    ISCRIZIONE NOTIZIE DI REATO 

    In tema di iscrizione della notizia di reato la “riforma Cartabia” è intervenuta sull’art. 335 c.p.p. prevedendo che “il P.M. iscrive immediatamente nell’apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nella iscrizione sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del fatto”. 

    Ciò comporta per l'ispettore in qualita di  ufficiale di Polizia giudiziaria  che non si richiede . la necessaria conoscenza o anche la definizione del nesso causale tra condotta ed evento o l’individuazione dell’autore del fatto, che potranno essere definiti anche successivamente.(..) 

    È necessario altresì non che il fatto così determinato sia verosimile ma che appaia “non inverosimile”

    INDAGINI

    La nota ricorda che il personale ispettivo  opera in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria per cui  deve provvedere a tutte le necessarie acquisizioni che di volta in volta il caso concreto richieda

    Di prassi si procederà, per esempio, all’escussione delle persone informate sui fatti ovvero all’esecuzione di specifici accertamenti. 

    Il completamento delle investigazioni costituisce valida giustificazione per un deposito  degli  atti anche dilazionato, purché  in tempi ragionevoli.

    IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

     L'ispettore nel procedere all’identificazione della persona nei cui confronti si svolgono le indagini,  oltre a invitare a  dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p., nonché ad indicare il “recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio,  e indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità”. 

    DOCUMENTAZIONE ATTI E TESTIMONIANZE

    Il D.Lgs. n. 150/2022 in tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, prevede la riproduzione audiovisiva e fonografica delle testimonianze come modalità generale di documentazione accanto all’ordinario verbale in forma riassuntiva (art. 134 c.p.p.).

    COMPIMENTO ATTI A DISTANZA

     L'ispettorato ricorda infine le rilevanti novità in merito al c.d. “processo telematico” che si  sostanzia nella  realizzazione di un collegamento che deve avvenire nei luoghi specificamente stabiliti dal legislatore e, secondo regola generale , “da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo”.

     Tale procedura  può  essere richiesta  dalla polizia giudiziaria che  ne ravvisi l'esigenza e fornisca le motivazioni.

    Possibile effettuare   l’interrogatorio dell’indagato  a distanza tanto da parte del P.M. quanto da parte della P.G, con il consenso dell’indagato e del suo difensore. L’esecuzione dell’atto e la documentazione dello stesso devono avvenire con le modalità e nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 133-ter c.p.p..

    DURATA  INDAGINI PRELIMINARI 

     I  termini di durata delle indagini preliminari decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato viene attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. 

    Inoltre la  durata è in funzione  della gravità dei reati per cui si procede:

    •  un anno per la generalità dei delitti; 
    • sei mesi per le contravvenzioni; 
    • un anno e sei mesi per le ipotesi indicate nell’art. 407, comma 2, c.p.p. (es. necessità di compiere atti d'indagine all'estero). 

    Resta sempre, tuttavia, la possibilità per il P.M. di richiedere al giudice, quando le indagini si dimostrino complesse, la proroga dei suddetti termini.

    Viene ribadita  l’inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o eventualmente prorogato dal giudice.

  • Lavoro Dipendente

    Assunzioni: piu di 100mila contratti nel primo bimestre 23

    Nella nota congiunta del Ministero del lavoro,  Banca d'Italia e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sono riassunti i dati recenti sull'occupazione in Italia, che pur essendo provvisori e soggetti a revisione annunciano novità positive per il mercato .

    La nota commenta in particolare due fonti informative complete ovvero :

    • le Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro e 
    •  le DID, Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro rese ai centri per l'impiego dai disoccupati

    ATTENZIONE: La prima base dati è aggiornata al 28 febbraio 2023, la seconda al 31 dicembre 2022 (i dati sono provvisori e soggetti a revisione).

     Dal Rapporto emerge  che nei primi due mesi del 2023 sono stati creati oltre 100mila posti di lavoro nel settore privato esclusa l'agricoltura, dopo un ultimo trimestre 2022 con il segno negativo. 

    Aspetto particolarmente interessante è il fatto che si tratta di assunzioni con contratti a tempo indeterminato mentre solitamente gli aumenti riguardano i contratti a termine.

    Incomprensibilmente calano i contratti di apprendistato (forma di assunzione piu conveniente per il personale giovanedi 8mila unità .

    E' soprattutto il settore dei servizi a trainare l’occupazione, ma anche la manifattura riprende ad  aumentare

    In particolare.

    1. nel turismo si sono osservati 22.000 nuovi posti di lavoro, pari a un quinto del totale mentre
    2. nell'industria in senso stretto, dopo il rallentamento  della scorsa estate, è emersa una maggiore richiesta anche per  la ripresa della piena attività dei  settori  delle aziende energivore che. dopo le difficoltà del 2022 beneficiano ora del calo dei prezzi dell’energia. 
    3. Il settore edile resta sostanzialmente  stabile.

    Da segnalare ancora  due aspetti particolarmente positivi ovvero 

    1. la riduzione del divario di genere
    2. una leggera ripresa del mercato del lavoro nel Mezzogiorno.

    Infatti: dopo la frenata degli ultimi mesi del 2022, l’occupazione femminile è tornata a salire in  gennaio e febbraio .

    Va ricordato che nel 2020 i posti di lavoro perduti sono stati in gran parte quelli femminili. Dalla metà del 2021 l’occupazione femminile è invece cresciuta più velocemente, raggiungendo livelli storicamente elevati  e nell’ultimo

    anno e mezzo le donne hanno contribuito per quasi il 40 per cento alla creazione di posti di lavoro, un valore superiore di 2,5 punti percentuali rispetto al biennio 2018-19.

    Occupazione e aree geografiche

    La crescita della domanda  come di consueto è stata  più marcata nelle regioni  centro‑settentrionali, dove nei primi due mesi del 2023 si è concentrato oltre l’80 per cento dei  nuovi posti di lavoro. 

    Nelle regioni meridionali  si è comunque registrata una dinamica occupazionale in lieve espansione (circa 40 mila unità in più a gennaio-febbraio 2023)

  • Lavoro Dipendente

    CCNL vetro industria 2023: aumenti dell’8%

    E' stato firmato il 10 febbraio scorso da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil insieme ai rappresentanti dell’associazione confindustriale Assovetro ,  l' accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display,  che interessa oltre 28 mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese. Il contratto era  scaduto lo scorso 31 dicembre e il nuovo accordo  avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.

    Vediamo le principali novità nei successivi paragrafi in attesa della pubblicazione del testo integrale.

    Aspetti economici

    Si prevede un aumento salariale medio sui minimi  di 153 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche:

    Vetro cavo e lampade: 

    • 61 euro dal 1° marzo 2023;
    • 45 euro dal 1° gennaio 2024; 
    • 47 euro dal 1° aprile 2025. 

    Per un montante complessivo di  4115 euro.

    Vetro piano e lane e filati: 

    • 61 euro dal primo marzo 2023; 
    • 45 euro dal 1° aprile 2024; 
    • 47 euro dal 1° luglio 2025. 

    per un  montante  complessivo di  3839 euro.

    Prevista inoltre una indennità di vacanza contrattuale  pari a  122 euro a tutti i lavoratori in forza alla data del 10 febbraio 2023, che sarà corrisposta con la busta paga di marzo.

    Dal 1° gennaio 2025 verrà aumentata di 1 euro l’indennità notturna.

    Welfare contrattuale. 

    Dal 1° gennaio 2024 i datori di lavoro verseranno al fondo sanitario Fasie  14 euro mensili  per tutti i lavoratori , che potranno contribuire con una quota aggiuntiva di accedere a prestazioni ulteriori .

    Aspetti contrattuali

    Vengono rafforzate le relazioni industriali aprendo il confronto alle filiere connesseper iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni 

    Sulla lotta al dumping contrattuale viene definito tra i criteri di scelta dell’appaltatore, l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio 

    Parità di genere :

    •  4 ore di formazione annue sul tema della violenza di genere
    • 2 mesi retribuiti in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge per le donne vittime di violenza di genere .

    Malattia, ferie, orario di lavoro 

    • possibilità di anticipo del TFR copertura della retribuzione in caso di assenza ed utilizzo di ammortizzatori sociali,
    •  definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.
    •  possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate; 
    •  confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro; 
    • il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo, 
    •  definizione le linee guida sul lavoro agile.
    •  permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, salgono a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti, a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti e  a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.

    L'intesa ora passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori che dovranno votare  l’intesa sottoscritta entro il 15 marzo 2023 per l'approvazione definitiva.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento dirigente: le indicazioni della Cassazione

    Con la sentenza 1960 2023 la Cassazione  approfondisce la nozione di giustificatezza  del licenziamento del dirigente che come noto non coincide esattamente con  il concetto di "giustificato motivo applicabile" in generale ai licenziamenti individuali , come previsto dalla legge 604 1966 .

    Il caso di specie era stato sottoposto alla Corte d'Appello di Bologna,  che ribaltando la sentenza del  Tribunale  aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dirigente  per giustificato motivo oggettivo , per  soppressione della posizione di lavoro  in quanto  la posizione non risultava essere stata soppressa e anzi era stata accertata l'intenzione della societa di  affidarla ad altro dipendente .

    La Corte territoriale aveva valutato quindi che il comportamento della società mancava di buona  fede e correttezza ed era invece  finalizzato ad eliminare un dipendente non più gradito.

    La sentenza  condannava  quindi la società datrice di lavoro al pagamento a favore del dirigente dell'indennità supplementare prevista dal CCNL Dirigenti del settore terziario.

    La sentenza della Cassazione conferma la valutazione della Corte di appello  sottolineando come  «Il sindacato del giudice deve insistere sulla reale esistenza degli elementi (coinvolgenti la posizione del dirigente) che, nel caso in esame, possono ritenersi idonei a privare di ogni giustificazione il recesso del datore di lavoro in relazione alla violazione del principio fondamentale di buona fede nella esecuzione del contratto, configurabile quando detto recesso rappresenti l'attivazione di un comportamento puramente pretestuoso, ossia irrispettoso delle regole e dei procedimenti che assicurano la correttezza nell'esercizio del diritto; naturalmente è escluso, per il giudice, l'accertamento sulla possibilità di repêchage in quanto incompatibile con la figura del dirigente, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro».

    Sul principio della giustificatezza del licenziamento del dirigente inoltre  la pronuncia ricorda   che questo concetto   è ravvisabile "ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un  riassetto societario mentre non devono essere presenti elementi oggettivi che dimostrino la  natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione".

    Si ricorda  infine che "in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di  ristrutturazione aziendali è esclusa la possibilità del "repéchage" in quanto incompatibile  con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (Cass. n. 3175 del 2013).

  • Lavoro Dipendente

    Lavori usuranti comunicazione con Modello LAV-US

    Scade  il 31 Marzo  di ogni anno il termine per la presentazione del Modello LAV_US con cui i datori di lavoro comunicano all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali i dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, che danno diritto all'accesso pensionistico anticipato.

    Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende )  ed inoltre, con l'articolo 5, impone un'ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione

    • del periodo e 
    • del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.

    L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno .

    I lavoratori soggetti a comunicazione

    Non tutti i lavoratori sono soggetti a comunicazione, ma solamente coloro i quali sono addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti obbligati rientrano coloro che svolgono:

    • lavori usuranti,
    • lavoro notturno,
    • lavori a catena e
    • i conducenti di veicoli.

    Lavoro usurante
    I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
    • lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
    • lavori in cassoni ad aria compressa;
    • lavori svolti dai palombari;
    • lavori ad alte temperature;
    • lavorazione del vetro cavo;
    • lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
    • lavori di asportazione dell'amianto;

    Lavoro notturno
    Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno).
    Il lavoro notturno è considerato usurante:
    • se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
    • se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.

    Lavori a catena
    Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
    • prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
    • lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
    • macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
    • costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
    • apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
    • elettrodomestici;
    • altri strumenti e apparecchi;
    • confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
    • confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

    Conducenti di veicoli
    Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

     

    Il Modello LAV_US: composizione ed invio, sanzioni

    La comunicazione va effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).

    Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
    Il Modello può essere presentato direttamente dal datore di lavoro, azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da intermediari abilitati ( ad es. i Consulenti del Lavoro).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, in questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

     

    Fonti normative

    Le fonti normative consultate in tema di lavoro usurante e compilazione modello LAV-US sono le seguenti:

    •  D.lgs 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
    •  D.M. 19 Maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
    •  Nota Direttoriale 28 Novembre 2011 Indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV_US
    •  D.M. 20 Settembre 2017 Concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

  • Lavoro Dipendente

    Sospensione attività nelle microimprese: Nota Ispettorato

    Con la  Nota n. 162 del 24 gennaio 2023, in corso di pubblicazione,  l'Ispettorato nazionale del lavoro precisa le modalità di  applicazione della misura sanzionatoria di  sospensione  delle attività  produttive nei confronti di  microimprese.

    Nel caso specifico si   trattava di un'impresa  con un solo dipendente  occupato  maniera irregolare che aveva  anche violato la normativa di prevenzione degli  infortuni per mancata predisposizione del Documento di valutazione dei Rischi e mancata nomina  del RSPP.

    Nel documento l'Ispettorato ricorda  che i provvedimenti di sospensione  delle attività previsti  per le violazioni in tema di  lavoro irregolare non  sono applicabili nel caso in cui nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa (art. 14, comma 4, D.Lgs n. 81/2008). 

     La sospensione delle attività però può essere ordinata però per altri tipi di violazione ad esempio, come nel caso illustrato,  per gravi irregolarità relative all'ambito della sicurezza del lavoro  natura prevenzionistica, come la mancanza del DVR o della nomina del RSPP, sufficienti, da sole, a giustificare l'adozione del provvedimento. 

    Inoltre si precisa che nel caso in cui non venga emesso il provvedimento di sospensione delle attività aziendali per  il limite sopracitato,  gli ispettori del lavoro possono comunque:

    • procedere con l'emanazione di altri provvedimenti   per assicurare la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori
    • provvedere all'allontanamento del lavoratore irregolare dalla sede di lavoro fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione.

    Sospensione attività produttive:  quando si applica

    Giova ricordare che con la nota di consulenza giuridica  n. 1159 2022  del 6 giugno scorso l'Ispettorato nazionale del lavoro aveva  riepilogato in dettaglio   il campo di applicazione della sospensione delle attività produttiva come sanzione in caso di gravi violazioni da parte dei datori di lavoro  ampliato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2022 e il decreto legge  n.146-2021

    In particolare erano analizzati i casi nei quali è preferibile non adottare il provvedimento di  sospensione e   le possibilità di applicazione  del posticipo del provvedimento.

    Veniva evidenziata in particolare l'ampia  possibilità di valutazione caso per caso affidata agli ispettori, chiamati comunque a specificare i fatti e le motivazioni delle loro decisioni nei verbali ispettivi . La nota 1159 ribadiva comunque il fatto che il lavoro irregolare va immediatamente sospeso.

  • Lavoro Dipendente

    Cassiera negligente per minacce dai clienti: no al licenziamento

    La condotta negligente del dipendente causata da agenti esterni dei quali non è responsabile e che anzi  costituiscono  violazione da  parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza psico-fisica da assicurare ai propri dipendenti,  non è rilevante dal punto di vista disciplinare quindi non meritevole della sanzione del licenziamento. Questa la conclusione della Corte di appello di Roma,  confermata in Cassazione   con la sentenza 770/ 2023.

    Il caso riguardava il licenziamento di una  cassiera dipendente di supermercato che durante il suo turno  non si era opposta  a un tentato furto da parte di un gruppo di individui  e per questo motivo era stata  oggetto della sanzione disciplinare massima per condotta lavorativa negligente.

    Il suo ricorso contro il licenziamento , respinto dal Tribunale,  è stato invece accolto dalla Corte territoriale  che ha disposto la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento  del danno pari alla retribuzione globale  dal  momento del licenziamento fino alla reintegra, e al versamento dei contributi assistenziali e  previdenziali.

    Il caso: condotta negligente o mancata protezione?

    Nel caso specifico la dipendente alla cassa  era stata accusata di condotta negligente perche aveva   permesso a tre clienti di  oltrepassare la barriera della cassa  con i carrelli pieni di merce solo parzialmente pagata, senza pretendere che fosse posta sul nastro per il conteggio.  Non erano emersi in sede di indagine elementi che provassero alcuna forma di accordo con gli stessi per il tentativo di furto, peraltro sventato per l'intervento dei carabinieri.

    I giudici di appello infatti  hanno accertato che

    •  la  cassiera, al momento del tentato furto  ha contattato la  guardia giurata in servizio segnalando la presenza  di persone sospette alla cassa  e che la stessa guardia non ha ritenuto di intervenire  in suo aiuto  prima dell’arrivo dei carabinieri,
    • che la caporeparto intervenuta    ha invitato la lavoratrice a continuare regolarmente il proprio lavoro senza timore; 
    • che i carabinieri   al loro arrivo  hanno raggiunto gli individui nel parcheggio  dove hanno  proceduto al controllo  e al recupero della merce. 

    E' stato quindi rimarcato come  la cassiera  abbia tenuto un comportamento inadempiente in quanto  lasciata sola, per un periodo  significativo, a fronteggiare tre persone dalla lei  individuate come sospette e che avevano  assunto un atteggiamento  intimidatorio. Per questo il datore di lavoro, tenuto  a proteggere i dipendenti, non poteva pretendere  che si ponesse da sola a  contrasto  quando la stessa caporeparto e la  guardia giurata avevano deciso di non intervenire.

    La ricostruzione e il percorso logico   seguito dai giudici di merito che ha portato alla pronuncia di illegittimità del licenziamento viene considerato ineccepibile dalla Suprema corte e  respinto quindi il ricorso della società datrice di lavoro. 

    Obbligo di sicurezza dei dipendenti 

    Nella sentenza viene richiamato  l'ampio ambito applicativo dell'art. 2087 cod. civ.  che rende  necessario l'apprestamento di adeguati mezzi di  tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori  nei confronti dell'attività criminosa di terzi nei  casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita  nella tipologia di attività esercitata, in ragione  della movimentazione, anche contenuta, di somme di

    denaro.

    In caso di  violazione da  parte del datore di lavoro dell'obbligo di  sicurezza  si è  considerato legittimo il rifiuto del lavoratore di  eseguire la propria prestazione, conservando, al  contempo, il diritto alla retribuzione in quanto al dipendente non possono derivare  conseguenze sfavorevoli (v. Cass. n. 28353 del 2021; Cass. n. 6631 del 2015), ove sia in gioco il diritto alla salute di  rilievo costituzionale.

    Ancora , In tema di licenziamento per giusta causa,  come nel caso di specie la  Corte ha  precisato che il rifiuto del lavoratore di  adempiere la prestazione secondo le modalità  richieste  dal datore di lavoro non  è idoneo, se  improntato a buona fede, a giustificare il recesso.