• Lavoro Dipendente

    Decreto flussi 2025 convertito in legge: ecco le novità

    Era  stato pubblicato l'11 ottobre in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge  145 2024  recante "Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali" (c.d. Decreto Flussi),  che si occupa di gestione dei flussi migratori in Italia, approvato  il 2 ottobre 2024  dal Consiglio dei ministri.

    Il provvedimento  intende favorire l'immigrazione regolare di lavoratori attraverso nuove procedure e semplificazioni, contrastando al contempo  gli ingressi irregolari e l'utilizzo abusivo dei flussi regolari.

    Ieri 10 dicembre è stata pubblicata  in Gazzetta la legge di conversione e il testo coordinato del decreto con le modifiche . 

    Vediamo tutti i contenuti e le novità

    Decreto flussi migratori e protezione : le anticipazioni

    Il ministro del lavoro Calderone presentando il decreto aveva  specificato le misure di protezione dei lavoratori stranieri dallo sfruttamento 

    In particolare ha annunciato l'introduzione di uno speciale permesso di soggiorno di 6 mesi prorogabile per casi di giustizia per le vittime di sfruttamento lavorativo che mette al sicuro i lavoratori che collaborano con le autorità.

    Previsto inoltre un percorso di accompagnamento  tramite il sistema SISSL con formazione per il reinserimento sociale e protezione economica .Verrà offerto ai migranti oggetto di protezione internazionale  l'Assegno di inclusione (ADI).

    Il ministro degli Esteri Tajani ha illustrato i principali provvedimenti   di competenza del suo ministero   tra cui:

    • L'obbligo di fornire impronte digitali per gli stranieri in entrata non solo dell'area Schengen
    • Eliminazione dell'obbligo di dare preavviso per i provvedimenti di rigetto del visto per i consolati 
    • l'obbligo di verifiche preventive per i nullaosta relativi a cittadini provenienti da Bangladesh, Pakistan e Sri-lanka che sono risultati spesso oggetto di violazioni 
    • inserimento di nuovo personale  per lo sportello immigrazione 
    • aumento  di 10mila unità delle quote di ingresso per il personale destinato all'assistenza familiare 
    • la  facilitazione per il lavoro stagionale  per cui  la trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato non sarà conteggiata nelle quote definite dai prossimi decreti flussi.

    E' stato anche sottolineato che i richiedenti asilo dovranno collaborare con le autorità italiane per l’accertamento della loro identità, anche fornendo informazioni presenti sui loro dispositivi mobili.   Tuttavia, l’accesso ai dati sarà limitato solo a quelli necessari per identificare la persona o determinarne la provenienza, senza accedere alla corrispondenza o ad altre forme di comunicazione. L’operazione sarà soggetta a un’autorizzazione giudiziaria e supervisionata da un mediatore culturale.

    Flussi ingresso stranieri 2025

    Queste le novità presenti nel  testo  suddivise per articolo:

    Capo I – Ingresso di lavoratori stranieri

    Art. 1: Modifiche al testo unico sull'immigrazione

    • Introduzione di identificatori biometrici per le domande di visto nazionale (art. 4).
    • Procedure telematiche per la trasmissione delle domande di nulla osta al lavoro.
    • Introduzione della firma digitale per la stipula dei contratti di soggiorno tra lavoratore e datore di lavoro.
    • Nuove regole per la revoca dei nulla osta e dei contratti di soggiorno se non vengono rispettati determinati obblighi.

    Art. 2: Disposizioni per l'ingresso di lavoratori stranieri nel 2025

    • Apertura di un massimo di 10.000 posti per lavoratori nel settore assistenziale (persone disabili e anziani) fuori dalle quote tradizionali.
    • Rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per specifici settori, con precompilazione delle domande telematiche.
    • Previsione di verifiche dell'osservanza contrattuale per i datori di lavoro da parte dell’Ispettorato del lavoro e dell’AGEA.

    Art. 3: Sospensione dei procedimenti per Paesi ad alto rischio

    • Sospensione del nulla osta per lavoratori provenienti da Paesi ad alto rischio di falsificazione di documenti, come Bangladesh, Pakistan e Sri Lanka.

    Decreto 145 2024: Tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato

     In tema di tutela dei lavoratori stranieri e contrasto al caporalato si prevedono le seguenti novità

    Art. 5: Modifiche al testo unico sull'immigrazione

    • Introduzione del permesso di soggiorno per le vittime di sfruttamento e caporalato, con durata di sei mesi e possibilità di rinnovo o conversione in permesso di lavoro o studio.
    • Riconoscimento del permesso per i familiari delle vittime e nuove disposizioni per la loro assistenza.

    Art. 6: Misure di assistenza per le vittime

    • Istituzione di un programma di assistenza per le vittime di sfruttamento, con formazione e inserimento nel mercato del lavoro tramite la piattaforma SIISL.

    Art. 7: Revoca delle misure di assistenza

    • Introduzione della possibilità di revocare le misure di assistenza in caso di condanna per reati, rifiuto di adeguate offerte di lavoro o rinuncia alle misure stesse.

    Art. 8: Vigilanza e protezione

    1. Applicazione di misure di protezione e vigilanza per le vittime di caporalato, con eventuali tutele previste dalle leggi sulla protezione delle persone.

    Art. 9: Accesso al patrocinio legale

    • Estensione del patrocinio legale gratuito alle vittime del reato di intermediazione illecita (art. 603-bis del Codice Penale) che collaborano con le autorità per l'emersione del reato.

    Capo III – Gestione dei flussi migratori e protezione internazionale

    Art. 11: Modifiche alla gestione dei flussi migratori

    • Riduzione dei tempi di fermo amministrativo per aeromobili privati coinvolti in operazioni di soccorso migranti in mare.
    • Introduzione di nuove sanzioni amministrative per i piloti e i proprietari di aeromobili in caso di violazioni.

    Art. 12: Ispezione di dispositivi elettronici

    • Obbligo per i migranti di consentire l’accesso ai dispositivi elettronici per verificare la loro identità e altre informazioni rilevanti.

    Art. 13: Procedure in frontiera

    • Introduzione di nuove disposizioni per la gestione delle domande di protezione internazionale direttamente alla frontiera, inclusi provvedimenti di respingimento immediato.

    Art. 14: Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale

    • Previsione del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale in caso di assenza ingiustificata dai colloqui o dalle strutture di accoglienza.

    Art. 15: Revoca della protezione speciale

    1. La Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo potrà revocare la protezione speciale se lo straniero costituisce una minaccia per la sicurezza dello Stato.

    Sono presenti infine disposizioni in materia processuale e sull'entrata in vigore:

    Art. 16: Formazione per giudici delle corti d'appello

    Introduzione dell'obbligo di formazione annuale per i giudici coinvolti nelle cause relative alla protezione internazionale.

    Art. 17: Reclami contro i decreti della Corte d'Appello

    Possibilità di presentare reclami contro i decreti adottati dalla Corte d'Appello in materia di protezione internazionale.

    Art. 18: Modifiche alle controversie in materia di permessi di soggiorno

    Procedura semplificata per la trattazione delle controversie in materia di diniego o revoca dei permessi di soggiorno temporanei.

    Art. 19: Disposizioni transitorie

    Le modifiche procedurali introdotte dal decreto si applicheranno ai ricorsi presentati 30 giorni dopo l’entrata in vigore della legge di conversione  del decreto legge.

    Art. 20: Disposizioni finanziarie

    Le disposizioni del decreto non comporteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ad eccezione delle misure previste dagli articoli 4 e 6 (personale e assistenza per le vittime).

    Art. 21: Entrata in vigore

    Il decreto è entrato in vigore il 11 ottobre 2024, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    Decreto flussi 145 /2024 convertito in legge : Novità

    Come anticipato è stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 10 dicembre 2024, la conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145,

    Le  principali modifiche introdotte con la  conversione vi sono:

    1. la rideterminazione delle quote di ingressi riferite ai lavoratori stagionali per il 2025;
    2. la previsione di una quota  di ingressi riservati  pari al  40% a favore delle donne lavoratrici  per  lavoro subordinato stagionale, non stagionale e all’assistenza familiare e sociosanitaria.
    3. nuova programmazione triennale degli ingressi per lavoro in Italia per il periodo 2026-2028.
    4. ricongiungimenti familiari richiedibili solo  dopo un periodo ininterrotto di soggiorno legale di almeno due anni nel territorio nazionale 
    5. idoneità dell’alloggio  rilasciata dal Comune solo previa verifica del numero degli occupanti e degli altri requisiti di legge
    6.  interventi in materia di formazione e accompagnamento al lavoro
    7.  riconoscimento a favore delle associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri di poter assistere i lavoratori  nell'iter di assunzione 

      competenza  sul  trattenimento degli stranieri alle Corte di Appello .

    La legge di conversione con le modifiche apportate  entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione  quindi è invigore da oggi 11 dicembre .

    ATTENZIONE Le disposizioni del Capo IV, che detta norme processuali, entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

  • Lavoro Dipendente

    DDL lavoro approvato definitivamente: cosa prevede

    E' stato approvato ieri definitivamente dall'aula del Senato il disegno di legge in materia di lavoro  approvato dal Governo già lo scorso  1 maggio 2023, insieme al DL 48 /2023 e presentato alla Camera nel mese di marzo. 

    Il testo, rielaborato in sede referente dalla Commissione Lavoro  e ribattezzato Collegato Lavoro,  era stato approvato dalla Camera  il 9 ottobre 2024 

    Qui il testo .   Si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale .

    Vediamo di seguito alcuni dettagli in più  sulle principali novità.

    Collegato lavoro: Assenze ingiustificate come dimissioni e conciliazione telematica

    Sul tema delle assenze ingiustificate del lavoratore considerate dimissioni Il disegno di legge iniziale prevedeva che:

    • in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto  collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, 
    • in caso di assenza superiore a cinque giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica quindi la disciplina relativa alla NASPI.

    A seguito del passaggio nelle Commissioni parlamentari questo termine è stato innalzato da 5 a 15 giorni e cosi confermato anche in Sento 

    Con l'articolo si intende combattere una pratica abbastanza diffusa di assenze reiterate  da parte del lavoratore volte a provocare  il licenziamento da parte del datore di lavoro,   per avere diritto alla indennità di disoccupazione.

    Nel dettaglio, la disposizione  che aggiunge il comma 7-bis all’art.26 del D.Lgs. 151/2015 – prevede la risoluzione del rapporto di lavoro, imputabile a volontà del lavoratore, nei casi in cui la sua assenza ingiustificata si protragga oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni .

    La risoluzione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di  lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza.

    Inoltre è previsto che  il datore di lavoro debba  comunica l'assenza all'ispettorato del lavoro territorialmente competente  che si riserva la possibilità di verificare la veridicità della comunicazione.

    Infine, in tali casi non si applica la procedura relativa alle  dimissioni telematiche disciplinata al medesimo art. 26 del D.Lgs. 151/2015 in  base al quale, al di fuori di determinate ipotesi, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente

    con modalità telematiche58 su appositi moduli e trasmessi al datore di lavoro e alla

    sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro59

    CONCILIAZIONE TELEMATICA  

    Altra novità : i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro, regolati dagli artt. 410 e 412-ter del c.p.c., potranno svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi, come previsto dall'art. 20 del Ddl, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12-bis del DL 76/2020. 

    Le regole tecniche per l’adozione delle tecnologie necessarie saranno definite con decreto del Ministro del Lavoro entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge. Nel frattempo, si applicheranno le modalità vigenti.

    Periodo di prova massimo per i contratti a termine

    Si interviene  anche  sul  decreto legislativo 27 giugno 2022 n. 104, in tema di periodo di prova specificando che  «Fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è fissata in un  giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro." In ogni caso la durata del periodo di prova può essere :

    • non inferiore a due giorni  né
    • superiore a quindici giorni per i contratti  di durata fino a  sei mesi, 
    • superiore a  trenta giorni per quelli con durata  tra  sei mesi e i dodici  mesi».

    L’ex art. 6  del DDL Lavoro (ora art. 13) inoltre sopprime la norma sull’attività dell’INPS per promuovere l’adempimento spontaneo degli obblighi contributivi (ex art. 14) e sul potenziamento dell’attività di accertamento delle elusioni e violazioni contributive (ex art. 16) ini quanto le  disposizioni sono state ricomprese nell’art. 30 del DL 19/2024.

    Collegato lavoro le novità su cassa integrazione – lavoro stagionale – somministrazione

     In tema di CASSA INTEGRAZIONE viene modificato l'articolo 8 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148   e si prevede la compatibilità  del trattamento di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia  attività di lavoro subordinato che di lavoro autonomo,   purché ne dia comunicazione preventiva all'INPS.

     Saranno valide a questo fine le comunicazioni a carico dei datori di  lavoro di cui ai commi da 1 a 3 dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181.

    La nuova normativa stabilisce che il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale  solo per le giornate in cui svolge attività di lavoro , a presindere dalla durata del contratto.

    ATTIVITA STAGIONALI

    L'art. 11 introduce una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del DLgs. 81/2015, stabilendo che tra le attività stagionali rientrano anche quelle finalizzate a far fronte a intensificazioni del lavoro in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive legate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, formalizzate  dai CCNL.

    CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

    In tema di somministrazione a termine, il Ddl introduce nuove disposizioni, mantenendo il limite del 30% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore, ma escludendo dal computo di tale limite i lavoratori somministrati a tempo determinato ma assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro o per specifiche esigenze o caratteristiche. Viene inoltre eliminato il limite di durata di 24 mesi della missione a tempo determinato per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato con l'agenzia di somministrazione.

    Controlli INPS e rateazioni contributive fino a 60 mesi

    Agli articoli 14 e 15 o   il DDL  si occupa del ruolo dell'INPS per la promozione dell’adempimento  spontaneo degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori od omissioni.

    Prevista la sanzione ridotta anche nel caso in cui il contribuente  a seguito di segnalazioni dell'istituto , anche tramite gli intermediari provveda:

    • entro  90 giorni dalla notifica della comunicazione alla regolarizzazione delle anomalie, omissioni ed errori e  nei successivi 30 giorni  al versamento  di quanto eventualmente dovuto .

    Per quanto riguarda i debiti contributivi  non affidati agli agenti della riscossione in arrivo dal 1 gennaio 2025 la possibilità di  pagamento rateale dei debiti per   contributi, premi ed accessori di legge, potrà  essere consentito fino ad un massimo di sessanta rate  mensili.  

    I casi dovranno essere  saranno definiti con decreto interministeriale 

    Collegato Lavoro le altre novità: apprendistato, sospensioni per i professionisti

    Un ulteriore intervento è previsto in materia di apprendistato duale. L’articolo 18 introduce la possibilità, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005, del diploma di istruzione secondaria superiore o del certificato di specializzazione tecnica superiore, di convertire l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale in apprendistato professionalizzante e/o di alta formazione e ricerca, in ambito di formazione professionale regionale.

    Infine, l’articolo 7 stabilisce la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari per le libere professioniste a partire dall’ottavo mese di gravidanza fino al trentesimo giorno successivo al parto o all’interruzione della gravidanza. Tale sospensione  riguarda anche ai liberi professionisti in caso di malattia grave o infortunio dei figli minorenni, che impediscano lo svolgimento della professione.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo trasporto pubblico: nuova procedura domande AIS

    Il messaggio INPS  n. 4159 del 9 dicembre 2024, annuncia il rilascio di una  funzionalità innovativa per la  presentazione delle domande per l’assegno di integrazione salariale  del Fondo di solidarietà destinato al personale delle aziende di trasporto pubblico. 

    Anche  per questo ammortizzatore  si rende disponibile la procedura  attraverso la piattaforma denominata “OMNIA IS”,  sul sito INPS  creata nell'ambito del Piano di digitalizzazione del  PNRR per semplificare l’accesso agli ammortizzatori sociali e migliorare l’assistenza a datori di lavoro, intermediari e operatori dell’INPS. 

    La nuova modalità di presentazione della domanda, in vigore dal 18 dicembre 2024  è progettata per essere più intuitiva e assistita, con l'obiettivo di ridurre al minimo errori e difficoltà nella compilazione.

    Piattaforma OMNIA IS per le domande di assegni di integrazione: istruzioni

    Nel messaggio INPS ricorda che tra i principali benefici vi è la possibilità di essere guidati durante la compilazione della domanda attraverso messaggi informativi e alert, che segnalano eventuali incongruenze nei dati inseriti e forniscono indicazioni chiare sui campi da compilare. 

    Il servizio consente inoltre di visualizzare un’anteprima di stampa della domanda prima dell’invio definitivo, permettendo ai datori di lavoro di verificare con precisione i dati inseriti. 

    Un’altra funzione importante riguarda l’automazione del processo di selezione dell’ammortizzatore sociale corretto: inserendo il codice fiscale o la matricola aziendale, la piattaforma identifica automaticamente la tipologia di assegno di integrazione salariale compatibile con l’inquadramento aziendale.

     In questo modo, se la prestazione è coerente con i dati dell’azienda, viene suggerita come opzione disponibile; in caso contrario, la piattaforma segnala che l’ammortizzatore richiesto non è compatibile.

    Il nuovo servizio è disponibile sia per le causali ordinarie che straordinarie, in conformità con la normativa vigente. 

    Si ricorda che:

    1.  le causali ordinarie si riferiscono a eventi temporanei e non strutturali che comportano la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, mentre l
    2. e causali straordinarie riguardano situazioni più complesse come crisi aziendali, riorganizzazioni o ristrutturazioni.

    Un’ulteriore sezione utile della piattaforma è “Le tue domande”, dove è possibile monitorare lo stato di lavorazione delle domande presentate. 

    La piattaforma include anche un manuale utente dettagliato disponibile nella sezione “Documenti”, che fornisce istruzioni specifiche per l’utilizzo del servizio e chiarisce eventuali dubbi operativi.

    Per accedere al servizio, è necessario entrare nel sito ufficiale dell’INPS (www.inps.it) e utilizzare la funzione di ricerca nella home page digitando “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”. 

    Dopo l’autenticazione tramite una delle identità digitali richieste – SPID Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta d’Identità Elettronica) – gli utenti potranno navigare nel menu delle applicazioni e selezionare la voce “CIG e Fondi di solidarietà”. 

    Da qui, sarà possibile accedere alla piattaforma “OMNIA Integrazioni Salariali”.

    Fondo solidarietà trasporto pubblico: le novità dal 2023

    Giova ricordare che con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 29 agosto 2023, lo statuto del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle novità  in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  apportate dalla legge di bilancio 2022. 

    Dal  17 ottobre 2023  possono accedere alla prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo ,tutte le aziende di trasporto pubblico , sia pubbliche che private, a prescindere dal numero dei dipendenti, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

    Di conseguenza dalla stessa data anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti  sono tenuti al versamento del contributo ordinario pari al 0,50% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore), calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti , in luogo del contributo di finanziamento del FIS.

  • Lavoro Dipendente

    Licenziamento disciplinare per assenza ingiustificata di un giorno

    Con l’Ordinanza n. 30613 del 28 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un lavoratore licenziato per giusta causa a seguito di una condotta disciplinare grave. 

    La decisione della Suprema Corte chiarisce in particolare  la distinzione tra una semplice assenza ingiustificata  diun giorno e una condotta truffaldina, che rappresenta una violazione grave del rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

    La pronuncia ribadisce che, in presenza di comportamenti dolosi e fraudolenti, il licenziamento disciplinare è legittimo e proporzionato, anche quando l’assenza dal lavoro è di breve durata.

    Licenziamento disciplinare per abuso di fiducia: descrizione del caso

    Il caso riguardava il licenziamento disciplinare di un direttore di un punto vendita a seguito di una condotta considerata grave e incompatibile con gli obblighi connessi al ruolo ricoperto. La società datrice di lavoro aveva contestato al dipendente i seguenti comportamenti avvenuti tra il 12 e il 13 febbraio 2018:

    1. Ritardo nel riprendere il lavoro dopo la pausa pranzo senza informare il responsabile.
    2. Allontanamento dalla sede di lavoro nella serata del 12 febbraio per prendere un volo verso un’altra città, senza presentarsi al lavoro il giorno successivo.
    3. Giustificazione dell’assenza con dichiarazioni false su  impedimenti personali che facevano credere all’azienda che fosse ancora in città e disponibile a rientrare in caso di necessità.

    Differenza tra Assenza Ingiustificata e Condotta Truffaldina

    La Corte d’Appello ha evidenziato che la condotta contestata non può essere considerata una semplice assenza ingiustificata, ma BENSì una condotta truffaldina che viola gravemente il rapporto di fiducia tra dipendente e datore di lavoro. La differenza tra i due concetti è fondamentale per valutare la proporzionalità della sanzione disciplinare:

    Assenza Ingiustificata:
    Si verifica quando il lavoratore non si presenta al lavoro senza fornire una giustificazione valida. Secondo il CCNL del Terziario, Distribuzione e Servizi, l’assenza ingiustificata per un solo giorno può comportare una sanzione conservativa (ad esempio, una sospensione), mentre il licenziamento può essere applicato solo per assenze ripetute o protratte oltre i limiti previsti.

    Condotta Truffaldina:
    È caratterizzata non solo dall’assenza, ma anche da un intento fraudolento e una violazione della fiducia che costituisce la base del rapporto di lavoro. In questo caso, il lavoratore ha pianificato l’allontanamento per motivi personali, ha fornito dichiarazioni fuorvianti all’azienda e ha cercato di celare la propria reale intenzione di non presentarsi al lavoro. Tale comportamento implica un abuso di fiducia e una grave violazione degli obblighi di responsabilità propri di un dirigente. La natura dolosa della condotta, associata alla posizione apicale ricoperta, giustifica il licenziamento per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 c.c. e delle previsioni del contratto collettivo applicabile.

    Motivazioni della Decisione della Cassazione

    La Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento respingendo i motivi di ricorso del lavoratore. In particolare, ha sottolineato che:

    La condotta non era una mera assenza: Il comportamento contestato comprendeva un quid pluris rispetto all’assenza ingiustificata, ovvero una serie di dichiarazioni fuorvianti e un premeditato allontanamento per motivi personali nascosti all’azienda.

    • Violazione del rapporto fiduciario:  La natura fraudolenta della condotta ha minato irrimediabilmente la fiducia necessaria per mantenere il rapporto di lavoro, soprattutto considerando le responsabilità di un dirigente.

     La falsità delle dichiarazioni è stata provata attraverso una combinazione di prove documentali, risultanze investigative, e la valutazione complessiva della condotta del lavoratore, rivelatasi fraudolenta e lesiva del rapporto fiduciario con l’azienda anche per la  natura del ruolo ricoperto (direttore di un punto vendita) r che richiedeva particolare responsabilità e trasparenza.

    Il licenziamento è stato ritenuto proporzionato alla gravità della condotta, in linea con quanto previsto dal CCNL per le violazioni degli obblighi di fiducia e responsabilità.

    La sentenza ha ribadito il principio secondo cui una condotta truffaldina del lavoratore, con dichiarazioni oggettivamente false e volte a ingannare il datore di lavoro, giustifica il licenziamento per giusta causa, distinguendosi nettamente da una semplice assenza ingiustificata.

    La decisione evidenzia l’importanza della fiducia reciproca e del rispetto degli obblighi derivanti dal ruolo ricoperto, soprattutto per chi occupa posizioni di responsabilità all’interno dell’azienda.

  • Lavoro Dipendente

    Nuove Causali contributi INPS Agricoltura e Gestione separata

    Con  due risoluzioni , n. 61 e 62 di  ieri  9 dicembre  2024 l'Agenzia  delle Entrate ha istituito nuove causali  per il versamento dei contributi INPS in casi particolari.  Ecco il dettaglio . 

    Causali contributo INPS pregressi e sanzioni Gestione Agricoltura

    A seguito della richiesta INPS di ’istituzione delle causali  contributo per la riscossione di contributi pregressi e relative sanzioni civili della Gestione

    datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF (Piccoli  Coloni/Compartecipanti Familiari).

    Tanto premesso, si istituiscono le seguenti causali contributo:

    • “PLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – contribuzione pregressa”;

    • “SLAS” denominata “Aziende agricole per OTI e OTD – sanzioni civili”;

    • “PLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – contribuzione pregressa”;

    • “SLAA” denominata “Lavoratori autonomi agricoli – sanzioni civili”;

    • “PPCF” denominata “PC/CF – contribuzione pregressa”;

    • “SPCF” denominata “PC/CF – sanzioni civili”.

    In sede di compilazione del modello F24, le causali contributo in argomento sono  esposte nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale; 

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice di 17 caratteri  numerici, elaborato da INPS;

    – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il mese e l’anno  di inizio di competenza del contributo nel formato “MM/AAAA”; nella colonna “a  mm/aaaa” il mese e l’anno di fine competenza del contributo nel formato  “MM/AAAA”.

    Causali contributo INPS rateazione Gestione separata

    Con la risoluzione 62 del 9 dicembre 2024 l'Agenzia istituisce la seguente causale contributo:

    • “RUGS” denominata “Rateazione Gestione separata”.

    In sede di compilazione del modello F24, la causale contributo iva esposta nella sezione “INPS”, in corrispondenza, esclusivamente, delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

    – nel campo “causale contributo”, la causale contributo attribuita;

    – nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS presso la quale è stata gestita la rateazione unica;

    – nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, il codice identificativo   elaborato da INPS con le regole del formato 9 e fornita al soggetto contribuente;

    – nel campo “periodo di riferimento”: nella colonna “da mm/aaaa” il primo periodo   di competenza interessato dalla rateazione nel formato “MM/AAAA”; nella colonna

    “a mm/aaaa” l’ultimo periodo di competenza interessato dalla stessa nel formato  “MM/AAAA”.

  • Lavoro Dipendente

    Bonus Natale dipendenti 2024: chiarimenti sui requisiti per richiederlo

    Le modifiche al Decreto Omnibus introdotte dall'articolo 2 del DL n. 167 del 2024, hanno ampliato la platea dei beneficiari che possono accedere al bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. 

    In particolare si prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo, contrariamente alla formulazione previgente, con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

    Ne deriva, quindi, che il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

    Con la Circolare del 19.11.2024 n. 22, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative in merito alle modifiche introdotte.

    Bonus Natale 100 euro: chi può richiederlo

    Il Bonus una tantum di 100,00 euro per l'anno 2024 spetta ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d'imposta 2024.
    2. Almeno un figlio fiscalmente a carico, inclusi figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o in affido.
    3. Imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve superare le detrazioni spettanti.

    Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico.

    Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

    Esclusioni

    Il bonus non è concesso al lavoratore dipendente il cui coniuge o convivente, non separato legalmente, percepisce già l’indennità. Questo criterio evita la doppia erogazione all'interno dello stesso nucleo familiare.

    Bonus Natale 100 euro: come richiederlo

    La richiesta del Bonus Natale 100,00 euro deve essere presentata al datore di lavoro, allegando una dichiarazione scritta che attesti:

    • la presenza dei requisiti reddituali e familiari.
    • l’assenza di benefici percepiti dal coniuge o convivente.

    Nel caso di errori o indebite percezioni, il lavoratore è tenuto a restituire l’importo attraverso la dichiarazione dei redditi 2024.

    Scarica il fac-simile per la richiesta del Bonus Natale 2024

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Bonus Natale 100 euro i codici tributo

    Con la risoluzione 54 E del 13 novembre 2024 L'agenzia comunica l'istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti  d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “Enti pubblici” (F24 EP), del credito  maturato per effetto dell’erogazione del bonus di cui all’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113  

    La norma   prevede  "per l’anno 2024 un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano nelle particolari condizioni economiche e familiari ivi indicate.  Il comma 4 del citato articolo 2-bis del decreto-legge n. 113 del 2024 prevede che i  sostituti d’imposta riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità ai  lavoratori che ne facciano richiesta.

    Le somme erogate sono recuperate dai sostituti d’imposta sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità. 

    Codici tributo Bonus natale 2024 e compilazione

    Per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il  suddetto credito, sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24

    “Enti pubblici” (F24 EP).

    • Per il modello F24:

    • “1703” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per   l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 

    In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1703” è esposto nella  sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.

    • Per il modello F24 “Enti pubblici” (F24 EP):

    • “174E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus ai lavoratori dipendenti – articolo 2-bis del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113”.  In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “174E” è esposto nella  sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il sostituto d’imposta debba procedere al  riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “riferimento  B” è indicato l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del bonus, nel formato “AAAA”.