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Recesso unilaterale dal CCNL negato al datore di lavoro
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26927 del 17 ottobre 2024, ha stabilito che un datore di lavoro non può recedere unilateralmente da un contratto collettivo nazionale (CCNL) , neanche nel periodo di ultrattività dopo la scadenza .
Tale prerogativa spetta esclusivamente alle parti stipulanti, ovvero le associazioni sindacali e datoriali.
La Corte ha inoltre chiarito che il recesso unilaterale non è consentito neppure se giustificato dall'eccessiva onerosità del contratto in situazioni di difficolta economica dell'azienda.
Vediamo maggiori dettagli sul caso e le motivazioni della Corte .
Recesso dal CCNL scaduto: il caso
La controversia riguardava un gruppo di dipendenti non sanitari di una associazione nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria che contestavano l'annuncio del datore di lavoro di voler cambiare il contratto collettivo di lavoro applicato (CCNL della sanità privata).
In ragione di difficoltà economiche dell'ente , il datore di lavoro ha deciso di applicare il CCNL per residenze sanitarie assistenziali (CDR)asserendo che il CCNL sanità era in scadenza .
I lavoratori hanno ritenuto illegittima questa decisione e hanno agito legalmente per ottenere il riconoscimento del loro diritto a mantenere il precedente contratto, chiedendo anche le relative differenze retributive.
Recesso da CCNL : le decisioni di merito e la Cassazione
In primo grado, il Tribunale ha dato ragione ai lavoratori, stabilendo che il CCNL della sanità privata, pur essendo formalmente scaduto nel 2005, continuava a essere valido grazie alla clausola di ultrattività, che ne prorogava l’efficacia fino al rinnovo avvenuto nell'ottobre 2020. Di conseguenza, la decisione unilaterale di applicare il CCNL CDR è stata dichiarata illegittima.
La Corte d'Appello ha confermato la sentenza del Tribunale, affermando che il datore di lavoro non poteva recedere unilateralmente dal CCNL sanità privata, poiché la clausola di ultrattività vincolava le parti fino al rinnovo.
La Corte ha inoltre respinto l’argomentazione secondo cui l'eccessiva onerosità del contratto avrebbe giustificato il recesso unilaterale, precisando che tale facoltà è riservata solo alle parti stipulanti del CCNL e non può essere esercitata dal singolo datore di lavoro. Nella sentenza di secondo grado veniva anche ricordato che invece nei contratti aziendali, stipulati direttamente con i sindacati locali, è possibile recedere unilateralmente.
La Corte di Cassazione, con la sentenza ha confermato la decisione di secondo grado e rigettato il ricorso del datore di lavoro, confermando l'applicabilità della clausola di ultrattività del CCNL sanità privata e ribadendo che il recesso unilaterale non era legittimo.
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Interruzione servizi lavoro online venerdi 25.10
Il Ministero del Lavoro con un comunicato sul proprio sito istituzionale informa che dalle 15.00 venerdì 25 ottobre saranno interrotti alcuni servizi online.
L'interruzione è dovuta ad interventi tecnici di manutenzione programmata sulle infrastrutture di alcuni portali di servizi online
In particolare si interromperanno i portali e i servizi correlati riguardanti :
- Comunicazioni Obbligatorie (C.O.)
- Unimare,
- Prospetto Informativo Disabili
- Unilav Sport.
Viene precisato che le attività di manutenzione si concluderanno nella giornata di sabato 26 ottobre 2024 al termine delle stesse i portali torneranno disponibili.
Gli interventi di manutenzione non avranno invece alcun impatto sull'accesso alle altre procedure telematiche, che resteranno sempre disponibili.
Si ricorda che l'accesso ai servizi è consentito solo con SPID personali o CIE.
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Bonus Natale dipendenti 100 euro: le novità dopo la conversione del Decreto Omnibus 2024
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 10.10.2024 n. 19, ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative in merito al Bonus una tantum di 100 euro (c.d. Bonus Natale), introdotto dall’articolo 2-bis del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024.
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari.
In particolare, è destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato.
È inoltre necessario che l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.
Bonus Natale 2024: i requisiti richiesti
Per accedere al bonus di 100 euro, il lavoratore dipendente deve rispettare tre requisiti fondamentali:
- Reddito
il reddito complessivo del lavoratore per l’anno d’imposta 2024 non deve superare i 28.000 euro. - Situazione familiare
il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Inoltre, se sposato, il coniuge non deve essere legalmente separato. - Imposta lorda
l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione prevista dall'articolo 13 del TUIR. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024. (Per ulteriori approfondimenti per il calcolo della capienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E, par. 1).
Questi requisiti sono cumulativi, ovvero devono essere rispettati tutti congiuntamente per poter beneficiare del bonus.
Bonus Natale 2024: erogazione nella tredicesima
Il bonus verrà erogato insieme alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.
Nel caso di nuclei familiari monogenitoriali, sarà sufficiente indicare solo il codice fiscale dei figli a carico.
Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite il meccanismo della compensazione fiscale.
Bonus Natale 2024: erogazione in dichiarazione dei redditi
Se il bonus non viene erogato dal datore di lavoro o il lavoratore non è stato in grado di richiederlo, l'indennità potrà essere richiesta tramite la dichiarazione dei redditi relativa al 2024.
In questo caso, il bonus verrà riconosciuto come credito d’imposta nella determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Allegati: - Reddito
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INAIL le nuove sanzioni dal 1 settembre 2024
Con la Circolare n. 31 del 10 ottobre 2024 INAIL riepiloga il nuovo regime sanzionatorio dal 1° settembre 2024 per omissione e per evasioni contributive.
Le novità sono state apportate con le modifiche all’articolo 116, commi 8, 10 e 15 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.
Nuove sanzioni per violazioni contributi Inail
Le principali novità riguardano la riduzione delle sanzioni in caso di pagamenti entro determinati termini e di regolarizzazioni spontanee. Il regime varia a seconda della gravità dell'inadempienza e della tempestività con cui vengono effettuati i pagamenti. In estrema sintesi le principali indicazioni dell'istituto sono le seguenti
Omissioni contributive:
- Pagamenti effettuati entro 120 giorni dalla scadenza: sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (ORP), con un tetto del 40%.
- Pagamenti oltre i 120 giorni: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
Regolarizzazioni spontanee (entro 12 mesi):
- Pagamenti entro il termine fissato: tasso ORP maggiorato di 5,5 punti.
- Pagamenti entro 60 giorni: tasso ORP maggiorato di 7,5 punti.
Tetto massimo della sanzione: 40%.
Evasioni contributive:
- Sanzione ordinaria: 30% con un tetto del 60%.
- In caso di regolarizzazione spontanea, si applica la sanzione per omissione (tasso ORP maggiorato di 5,5 o 7,5 punti a seconda dei termini di pagamento).
Situazioni debitorie rilevate d'ufficio o da verifiche ispettive:
- Sanzioni ridotte del 50% in caso di pagamento entro 30 giorni dalla contestazione.
Incertezze oggettive:
Nei casi di inadempienze dovute a incertezze giuridiche o amministrative, si applicano solo gli interessi legali.
Sanzioni violazioni INAIL : Tabella di riepilogo
Condotta Data di pagamento Misura sanzione Condizioni Omissione contributiva Entro 120 giorni dalla scadenza Tasso ORP, con tetto del 40% Nessuna Omissione contributiva Oltre 120 giorni Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Nessuna Regolarizzazione spontanea Entro termine fissato Tasso ORP + 5,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Regolarizzazione spontanea Entro 60 giorni dal termine fissato Tasso ORP + 7,5 punti, con tetto del 40% Prima rata versata in caso di rateizzazione Evasione contributiva – 30%, con tetto del 60% Nessuna Debiti rilevati d'ufficio Entro termine fissato Tasso ORP o 30%, ridotti del 50% Prima rata versata in caso di rateizzazione Incertezze oggettive Entro termine fissato Interessi legali Nessuna -
Esonero collocamento obbligatorio: nuova procedura
Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'11 giugno 2024 , in sostituzione di quello del 2016, ha introdotto nuove regole sul pagamento del contributo utile per l'esonero dall'obbligo di assunzione di persone disabili in aziende con lavorazioni ad alto rischio.
Il decreto è entrato in vigore dal 1° ottobre 2024 mentre la principale novità che riguarda in pagamenti online è operativa da ieri 3 ottobre.
Sul tema è stata emanata anche una nota Ministeriale di chiarimenti .
Esonero collocamento obbligatorio: come funziona
Le aziende private e gli enti pubblici economici, con dipendenti impegnati in lavori pericolosi con un tasso di premio INAIL pari o superiore al 60 per mille, possono chiedere l'esonero dall'obbligo di assunzione di lavoratori disabili.
In cambio, è dovuto un contributo economico per ogni giorno lavorativo per ogni posto non coperto da un lavoratore disabile.
L'esonero deve essere richiesto attraverso una procedura telematica, tramite il portale "Servizi Lavoro" del Ministero del Lavoro, utilizzando SPID o CIE per accedere. L'autocertificazione richiesta dalla procedura include dati come la base di computo e il numero di dipendenti coinvolti nelle lavorazioni pericolose.
Non è possibile presentare più autocertificazioni contemporaneamente.
Esonero collocamento obbligatorio: novita sul pagamento
Il decreto dell'11 giugno ha fissato:
- nuovo importo giornaliero
- modalità di pagamento online.
Nello specifico, mentre il pagamento del contributo doveva essere effettuato tramite bonifico bancario ordinario, a partire dal 3 ottobre 2024 il pagamento del contributo esonerativo avviene solo tramite la piattaforma PagoPA, che genera un avviso di pagamento al termine della procedura telematica di richiesta .
Inoltre, il decreto ha aggiornato l'importo del contributo esonerativo, che passa
- da 30,64 euro a
- a 39,21 euro
per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Questo aggiornamento è stato introdotto per adeguare gli importi alle nuove disposizioni economiche.
L'importo convenzionale è fissato a 2.587,86 euro per ogni trimestre, per ciascun lavoratore con disabilità non occupato. Ogni pagamento copre un intero trimestre e deve essere effettuato entro il 10 del primo mese di ciascun trimestre.
Disposizioni transitorie per aziende nuove o già esonerate
Tutti gli utenti interessati , comprese le aziende che già utilizzavano l’esonero prima del nuovo decreto dovranno presentare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre 2024, per continuare a beneficiare dell'esonero.
Per i nuovi iscritti iIl primo pagamento coprirà il periodo dal momento dell’esecuzione fino alla fine del trimestre di riferimento. I pagamenti successivi, generati dalla procedura telematica, dovranno essere effettuati entro il 10 del primo mese di ogni nuovo trimestre.
In deroga, per i datori di lavoro già esonerati con le vecchie regole, e che desiderano continuare, la quota trimestrale sarà valida per l’intero trimestre (ottobre-dicembre), ATTENZIONE , le aziende possono anche scegliere di non mantenere la continuità, segnalando tale opzione nell’autocertificazione, con l’esonero che decorre dalla data di presentazione della stessa.
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Licenziamento del dipendente per abuso del welfare sanitario
Il caso trattato riguarda il licenziamento per giusta causa di una dipendente, A.A., da parte di un societa per azioni attiva come compagnia di assicurazioni Le motivazioni del licenziamento si basano principalmente sull'utilizzo da parte della lavoratrice, dell'assicurazione sanitaria aziendale per la figlia che non era fiscalmente a carico . Erano state evidenziate inoltre altre condotte scorrette.
Vediamo meglio nei prossimi paragrafi.
Licenziamento per abuso del fondo sanitario: il caso e le decisioni di merito
Nello specifico la dipendente aveva cercato di ottenere un'estensione della copertura sanitaria a favore della figlia B.B., che non ne aveva diritto .
La figlia infatti lavorava all'estero e percepiva un reddito superiore alla soglia che permette di essere considerata "a carico" della madre ai fini fiscali.
Inoltre in un altra occasione la dipendente avrebbe richiesto il rimborso di danni maggiori rispetto a quelli effettivamente subiti dalla sua autovettura, avvalendosi di una polizza assicurativa riservata ai dipendenti della società. Dalle verifiche, i danni accertati dal perito subito dopo l'incidente erano diversi e di minore entità rispetto a quelli riscontrati successivamente, suggerendo che ci fosse stato un altro incidente nel periodo intercorso tra le due ispezioni.
In prima istanza, il Tribunale ha rigettato le richieste della lavoratrice sia in fase sommaria che in sede di opposizione.
Corte d'Appello di Napoli: anche il giudizio di secondo grado ha confermato la sentenza del Tribunale, sostenendo che le azioni di A.A. costituivano una mancanza grave, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa. In particolare, per quanto riguarda l'estensione della copertura sanitaria, la figlia non poteva essere considerata a carico in quanto percepiva redditi superiori al limite previsto. Per il danno all'autovettura, la Corte ha stabilito che vi era stato un secondo incidente non denunciato.
A.A. ha quindi presentato un ricorso in Cassazione basato su sei motivi, principalmente contestando la valutazione delle prove e l'errata applicazione delle norme sul licenziamento.
Tra i principali argomenti di difesa, ha sostenuto che non vi era stata un'appropriata considerazione delle sue prove e che la condotta non giustificava un licenziamento, ma eventualmente l'applicazione di una sanzione conservativa.
Licenziamento per abuso del fondo sanitario: sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 24508 del 2024, ha rigettato il ricorso, sostenendo che la valutazione delle prove e l'accertamento della gravità delle condotte della lavoratrice erano state correttamente svolte dai giudici di merito.
La Cassazione ha ribadito che la condotta della dipendente era gravemente in contrasto con i principi di buona fede e correttezza che devono caratterizzare il rapporto di lavoro, soprattutto per una dipendente che lavorava nell'Ispettorato Sinistri della compagnia e conosceva bene le procedure. Quindi ha sottolineato che la decisione di licenziamento era proporzionata alla gravità delle condotte contestate.
Il ricorso è stato rigettato e la lavoratrice è stata condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che non vi fossero vizi di legittimità nella decisione dei giudici di merito e ha confermato la validità del licenziamento per giusta causa.
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Maggiorazione straordinari nel part time: pronuncia Corte UE
La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, del 29 luglio 2024, riunisce le cause C-184/22 e C-185/22, originate da richieste di pronuncia pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania).
Le questioni sottoposte alla Corte riguardano l'interpretazione dell'articolo 157 del TFUE e di specifiche disposizioni della direttiva 2006/54/CE e della direttiva 97/81/CE, in relazione al trattamento dei lavoratori a tempo parziale rispetto a quelli a tempo pieno, in particolare sul pagamento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario.
La questione viene anche posta in relazione alla possibile disparità di trattamento tra uomini e donne.
Vediamo meglio nei prossimi paragrafi
Maggiorazione straordinari: i casi in esame
Le controversie nascono dai ricorsi presentati da due infermiere impiegate part-time presso una struttura sanitaria tedesca che hanno contestato il mancato riconoscimento delle maggiorazioni salariali per le ore di lavoro straordinario svolte :
- oltre l'orario concordato nei loro contratti, ma
- al di sotto dell'orario normale di un lavoratore a tempo pieno.
Le ricorrenti hanno sostenuto che tale trattamento costituisce una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché il datore di lavoro impiega prevalentemente donne a tempo parziale.
La questione centrale riguarda se il diverso trattamento retributivo degli straordinari tra lavoratori part-time e full-time sia giustificato e se costituisca una violazione dei principi di parità di trattamento sanciti dal diritto dell'Unione Europea.
Maggiorazione straordinari: le conclusioni della Corte
La Corte ha stabilito che la normativa in discussione, che prevede la corresponsione di maggiorazioni salariali solo per le ore di lavoro straordinario eccedenti l'orario normale di un lavoratore a tempo pieno, costituisce un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale e come tale non è compatibile con le direttive europee in materia.
Secondo i giudici europei tale trattamento non è giustificato dagli obiettivi di dissuadere dagli eccessi di lavoro straordinario o di evitare un trattamento sfavorevole per i lavoratori a tempo pieno.
Inoltre, la Corte ha riconosciuto che questa disparità può costituire una discriminazione indiretta basata sul sesso, poiché colpisce una proporzione significativamente maggiore di donne, violando l'articolo 157 TFUE e le disposizioni della direttiva 2006/54/CE.
Per evitare procedure di infrazione dunque li stati membri dovranno adeguare le leggi nazionali a questo principio