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Costo lavoro igiene ambientale 2024 tabelle ministeriali
E' stato pubblicato il 20 marzo sul sito del Ministero del lavoro il decreto direttoriale 14 2024 che determina il costo medio orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali, pubbliche e private, per gli operai e per gli impiegati.
Al decreto sono allegate le tabelle dei valori applicabili a valere dai mesi di luglio 2022; da gennaio, luglio e ottobre 2023; da gennaio e luglio 2024.
L'aggiornamento è stato definito dopo l'esame dei seguenti documenti contrattuali:
verbale di accordo del 9 dicembre 2021, sottoscritto da Utilitalia, Confindustria-Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Fise Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL, per la copertura economica dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2021;
il rinnovo del CCNL dei Servizi ambientali del 18 maggio 2022 per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali – Aziende pubbliche e private, stipulato da Utilitalia, Confindustria- Cisambiente, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Assoambiente come rappresentanti dei datori di lavoro e da FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL come rappresentanti dei lavoratori, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024;
Le nuove tabelle sono state condivise con le organizzazioni delle parti sociali sopracitate.
Nel decreto si precisa che il costo del lavoro cosi determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione:
- a) ad eventuali benefici di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) ad oneri derivanti dall’applicazione di eventuali accordi integrativi aziendali (ticket, mensa, premi, indennità, ecc.);
- c) ad oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

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Tutele crescenti: ok anche per i dipendenti assunti prima del Jobs Act
La Corte costituzionale con la sentenza n. 44 del 19.3. 2024 , di nuovo sul tema del Jobs act, ha fornito questa volta una conferma della legittimità costituzionale della parte della disciplina sulle tutele nei licenziamenti individuali nelle PMI.
In particolare, si conferma l'applicabilità dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, ovvero il regime detto "a tutele crescenti " anche nel caso di licenziamento illegittimo di lavoratori che fossero già assunti alla data del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore della norma in piccole imprese che successivamente oltrepassano la soglia dei 15 dipendenti.
Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: il caso le motivazioni della Consulta
La questione era stata posta dalla Sezione lavoro del Tribunale di Lecce, in un caso evidenziando che il regime di tutele crescenti previsto dal d.lgs. 23 2015 poteva costituire violazione dell’art. 76 della Costituzione, in riferimento ai criteri di delega fissati dall’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 .
La legge delega avrebbe infatti circoscritto alle «nuove assunzioni», ossia ai lavoratori “giovani” assunti a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. (7 marzo 2015), il nuovo regime , mentre il decreto legislativo prevede che esso si applichi anche a lavoratori assunti prima di tale data, nelle aziende che abbiano superato la soglia di quindici dipendenti successivamente.
Secondo il tribunale a norma della delega legislativa si sarebbe dovuta prevedere una disciplina dei licenziamenti a doppio regime, cioè:
- per i lavoratori in servizio alla data del 7 marzo 2015, il mantenimento della tutela reintegratoria ex art. 18 statuto dei lavoratori, anche in caso di licenziamenti intimati successivamente;
- per i lavoratori assunti a partire da tale data, si sarebbe applicata direttamente la nuova disciplina d.lgs 23 2015
Licenziamenti e tutele crescenti nelle PMI: le motivazioni della Consulta
Come anticipato, la consulta ha invece considerato legittimo dal punto di vista costituzionale l'articolo del d.lgs 23 in quanto nelle aziende sotto i 15 dipendenti non era comunque applicabile la tutela reintegratoria dell'art 18 legge 300 1970 e trovava invece applicazione solo la tutela indennitaria di cui alla legge n. 604 del 1966.
In particolare la Corte ha ritenuto che il legislatore delegato, nell’esercizio del suo potere di completamento della disciplina, non sia comunque intervenuto peggiorando la tutela per tali lavoratori in quanto il nuovo regime è, comunque, più favorevole del precedente regime della legge n. 604 del 1966, per i casi che si verificano prima del superamento della soglia occupazionale.
Viene anche osservato che se invece fosse stata consentita l’acquisizione ex novo del regime di tutela dell’art. 18, ciò avrebbe potuto rappresentare una remora, per il datore di lavoro, a fare nuove assunzioni, cosa che invece il legislatore delegante voleva incentivare.
Quindi non è stata violata la legge di delega, sotto questo profilo, e pertanto anche ai lavoratori di piccole imprese, assunti prima dell’entrata in vigore dello
decreto legislativo, non si applica l’art. 18 statuto dei lavoratori, bensì il regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i
contratti a tutela crescente, nel caso in cui il datore di lavoro abbia superato la soglia dimensionale di quindici lavoratori occupati nell’unità produttiva in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto.
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Bonus lavoratrici madri: perimetro di tassazione
Con Risposta a interpello n 57 del 1 marzo le Entrate chiariscono il perimetro del trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici madri in forma di "welfare aziendale" dopo il periodo di astensione obbligatoria per maternità.
Si chiarisce se tali somme, destinate a coprire la differenza tra l'indennità di maternità e la retribuzione completa, soddisfino i criteri per essere escluse dalla tassazione ai sensi dell'articolo 51 del Tuir.
Bonus lavoratrici madri: quando non sono tassati
La Società istante, in qualità di sostituto di imposta, vuole riconoscere a tutte le lavoratrici madri, al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternità, una somma equivalente alla differenza fra:
- l'indennità di congedo di maternità facoltativa o di congedo parentale a carico dell'INPS,
- e il cento per cento della retribuzione mensile lorda.
Tale importo, riconosciuto per i tre mesi successivi al periodo di astensione obbligatoria, verrebbe erogato a ciascuna lavoratrice non come retribuzione monetaria ma in forma di ''welfare aziendale''.
Ciò premesso si chiede se quanto rappresentato soddisfi i presupposti di non imponibilità di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).
L'agenzia ricorda che, l'articolo 51 individua al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3, specifiche deroghe, elencando le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono a formare la base imponibile o vi concorrono solo in parte, sempreché l'erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell'imposizione.
In altri termini, la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente deve essere coordinata col principio di onnicomprensività che, riconducendo nell'alveo di tale categoria reddituale tutto ciò che il dipendente percepisce in relazione al rapporto di lavoro, riconosce l'applicazione residuale delle predette deroghe, in ragione anche della circostanza che i benefit ivi previsti non sempre assumono una connotazione strettamente reddituale
Pertanto, si evidenzia che le somme in oggetto dovrebbero assumere rilevanza reddituale in quanto rappresentano un'erogazione in sostituzione di somme costituenti retribuzione fissa o variabile e rispondono a finalità retributive.
Ciò implica che, secondo l'interpretazione dell'Agenzia, tali somme non possono essere considerate non tassabili semplicemente perché erogate sotto forma di welfare aziendale, se queste sostituiscono la retribuzione che le lavoratrici avrebbero altrimenti percepito.
Allegati: -
Indennità malattia trasporto locale 2024 : invio entro il 31 marzo
Per il rimborso delle indennità di malattia dei lavoratori del trasporto pubblico di competenza 2023 le aziende devono inviare le domande con la documentazione entro il 31 marzo 2023.
Lo ricorda il Ministero del lavoro con un comunicato sul sito istituzionale in cui fornisce anche i modelli utili alla richiesta
l'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 211, prevede infatti per questi lavoratori il trattamento previdenziale di malattia previsto per i lavoratori del settore industria.
La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende viene poi stabilita da apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.
Per l’acquisizione dei dati necessari alla emanazione del provvedimento viene richiesta la collaborazione delle aziende che devono inviare i dati necessari ovvero
- numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nel 2022 ed interessati all’applicazione degli accordi nazionali – esclusi dirigenti, cfl, contratti di inserimento, apprendisti, – inclusi i contratti a tempo determinato, e
- gli oneri sociali sostenuti.
A tal fine, le aziende aventi titolo al rimborso dovranno far pervenire al Ministero, debitamente compilate e corredate :
- la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
- la Tabella Oneri 2023.
La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine del 31 marzo 2024, a pena di decadenza (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007), al seguente indirizzo: [email protected]
tI fac simili sono pubblicati anche sul sito istituzionale del ministero WWW.LAVORO.GOV.IT.
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Flussi d’ingresso: proroga click day e nuova circolare
I click day di febbraio 2024 in riferimento al Decreto flussi triennale 2023-2025( Qui il testo ), originariamente fissate nei seguenti termini
- dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a);
- dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6;
- dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 7.
(vedi sotto i dettagli delle categorie)
sono stati prorogati al mese di marzo 2024 con nota del Ministero dell'interno alle Prefetture del 29 gennaio 2024, in quanto sono state modificate le ripartizioni delle quote .Il relativo DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 2023.
In data 29 febbraio è stata pubblicata una circolare di istruzioni e precisazioni. n. 1685 2024 Si specifica tra l'altro che le domande sono precompilabili nei giorni precedenti e che verifiche sui lavoratori presenti e asseverazioni ottenute nel 2023 sono ancora valide.
Nuove date a marzo 2024 per i click days decreto flussi
La direzione immigrazione nella nota 231 2024 precisa in particolare che
"tenuto conto sia dei dati pervenuti in data 11 gennaio 2024 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione alla data del 31.12.2023, sia delle nuove indicazioni di fabbisogno di manodopera non comunitaria, segnalato da parte di alcuni Ispettorati Territoriali del Lavoro, sono state attribuite agli Uffici, sul sistema SILEN:
- ulteriori quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo eturistico-alberghiero, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1 lett. a) e commi 4 e 5, del DPCM che esauriscono la quota destinata a tali ingressi e e
- ulteriori quote di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, come specificato nei due prospetti riepilogativi allegati."
Le nuove date comunicate dal Ministero sono le seguenti:
- dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
- – dalle ore 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
- – dalle ore 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.
A disposizione 151mila ingressi, di cui :
- 61.250 per lavoro subordinato non stagionale,
- 700 per lavoro autonomo
- 89.050 per lavoro subordinato stagionale.
Decreto flussi, modalità per le domande
Le indicazioni operative relative al dpcm del 3 ottobre 2023 sono state fornite con la circolare interministeriale n 5969 del 27.10.2023. e che
- la piattaforma per la precompilazione delle domande è disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.ATTENZIONE è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.
Nella circolare sono chiarire le modalità per la compilazione delle domande e i relativi allegati
Qualora l’istanza non rientrasse nelle quote previste, in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.
Attenzione al fatto che prima dell'invio della domanda è necessario aver richiesto per talune categorie di lavoratori:
- la certificazione di non disponibilità di lavoratori nazionali da parte del CPI e
- l'asseverazione della congruita dell'offerta di lavoro da parte di professionisti o organizzazioni datoriali
Sul tema le linee guida sono state pubblicate dall'INL con la circolare n. 3 del 5.7.2022. Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare. QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE 2022 – Riguardo alla preventiva verifica presso il Centro per l'impiego competente, sulla disponibilità di lavoratori nazionali ANPAL ha pubblicato il modello aggiornato da utilizzare
(vedi per i dettagli Assunzione stranieri procedura e modello di richiesta)
Click day decreto flussi 5 febbraio 2024 : categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera a)
Nel click day del 5 febbraio vanno inviate le domande per lavoro subordinato non stagionale, cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina nei settori
- dell'autotrasporto merci per conto terzi,
- dell'edilizia,
- turistico-alberghiero,
- della meccanica,
- delle telecomunicazioni,
- dell'alimentare,
- della cantieristica navale,
- del trasporto passeggeri con autobus,
- della pesca,
- degli acconciatori,
- degli elettricisti e
- degli idraulici.
Click day decreto flussi 7 febbraio: categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6);
Il 7 febbraio 2024 possono essere presentate le domande per
- lavoro subordinato non stagionale, sempre nei settori sopracitati di:
- cittadini di altri Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
- lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela
- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito,
- conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria
- conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell'Unione europea.
Click day decreto flussi: categorie interessate (articolo 7).
Il 12 dicembre potranno essere presentate le domande per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro stagionale nei settori dell'agricoltura e turistico alberghiero :
- cittadini di Paesi con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria,
- lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari
- apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Sono disponibili 82.550 posti , di cui 40mila riservati alle associazioni datoriali dell'agricoltura e 30mila per quelle del turismo, ma sono state già caricate oltre 260mila domande
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Licenziamenti collettivi: la Consulta conferma la disciplina del Jobs act
Con la pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024 la Corte costituzionale ha riaffermato la legittimità delle norme sull'applicabilità e l'importo degli indennizzi in caso di licenziamenti collettivi illegittimi, contenute nel Dlgs 23/2015 , attuativo della legge delega 183 2014 , il cd Jobs Act del Governo Renzi.
Vediamo in dettaglio il contenuto e le conseguenze della decisione
Legittimità costituzionale della disciplina sui licenziamenti collettivi: i dubbi della Corte di Appello
La questione era stata sollevata dalla Corte d’appello di Napoli, sezione lavoro, in particolare sugli artt. 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 nel corso del giudizio di impugnazione del licenziamento, ad una lavoratrice assunta in data 1° maggio 2016, a conclusione di una procedura di licenziamento collettivo per «riduzione del personale»
La Corte rimettente aveva dichiarato con sentenza parziale l’illegittimità dell’impugnato licenziamento per violazione dei criteri di scelta, e aveva disposto la prosecuzione del giudizio ai soli fini dell’individuazione delle conseguenze sanzionatorie, ricordando che per la lavoratrice assunta dopo il 7 marzo 2015, il decreto 23 2015 prevede , l’estinzione del rapporto e condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale «in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità»
Il giudice esprimeva quindi dubbi in particolare sui seguenti aspetti
- legittimità costituzionale dell’art. 10 del d.lgs. n. 23 del 2015, in quanto avrebbe modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, pur in assenza di una specifica delega , con un intervento eccedente in quanto nella legge delega si faceva riferimento a modifiche in tema di " licenziamenti economici" e non ai licenziamenti collettivi, che rientrerebbero invece in un "corpo normativo unitario e completo,autonomamente disciplinato."
- In secondo luogo, il giudice evidenziava il contrasto dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, con gli artt. 3, 4, 24, 35 e 111 Cost., nella parte in cui, per la stessa violazione dei criteri di scelta, disporrebbe, irragionevolmente, una sanzione per i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015. I dubbio riguardava in particolare il fatto di assoggettare il datore a regimi sanzionatori disomogenei, sulla base dell'anzianità dei lavoratori , per una invece identica violazione dei criteri di scelta che viene viene riparata :
- con la reintegra del rapporto di lavoro eprevidenziale per i lavoratori assunti a tempo indeterminato fino al 7 marzo 2015, ed
- solo con un indennizzo forfettario, basato su una nozione di retribuzione, non onnicomprensiva ed inadeguata ad assicurare il ristoro effettivo del danno subito ovvero l'illegittima perdita del posto di lavoro , per i lavoratori assunti successivamente.
infine in presenza di una violazione di parametri selettivi oggettivi e solidaristici, l'indennizzo forfettizzato non costituirebbe un "affievolimento del ristoro del pregiudizio causato tanto da non garantire una sanzione efficace ed effettiva in caso di violazione dei criteri di scelta".
La pronuncia della Consulta sugli indennizzi per licenziamento illegittimo
La Corte costituzionale nella pronuncia ripercorre tutto il quadro normativo e afferma invece il disaccordo sui tre profili di non manifesta infondatezza delle norme in questione, precisando che
- sull' eccesso di delega delle norme riferite ai licenziamenti collettivi la Consulta ritiene che il termine utilizzato nella legge "licenziamenti economici" in quanto atecnico può essere utilizzato in senso onnicomprensivo per includere, sia la categoria dei licenziamenti individuali “economici”…sia i licenziamenti collettivi con riduzione di personale per “ragioni di impresa”, che sono di fatto anch' essi “economici”»
- Sulla violazione del principio di eguaglianza di trattamento per la stessa violazione verso i lavoratori, la Consulta ricorda la giurisprudenza precedente per la quale «non contrasta, di per sé, con il principio di eguaglianza un trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche» e non ritiene quindi illegittima la disciplina introdotta del dlgs 23 2015.
- Infine a Corte costituzionale ritiene adeguata l'indennità di risarcimento individuata dal decreto (che va da 4 a 36 mensilità di retribuzione) in quanto non contrasta il principio di "adeguato contemperamento degli interessi in conflitto".
La corte in conclusione indirizza al legislatore l'invito ad intervenire nella disciplina attuale,estremamente complessa , solo con interventi complessivi volti a semplificare pur rispettando sia i criteri distintivi tra i regimi applicabili ai diversi datori di lavoro, rispettando sia la funzione dissuasiva dei rimedi previsti per le disparate fattispecie». pronuncia n. 7 del 22 gennaio 2024
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Inabilità al lavoro: obblighi del datore prima del licenziamento
Secondo la Corte di Giustizia UE il datore di lavoro non può porre fine al contratto di lavoro a causa dii una sopravvenuta inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i suoi compiti lavorativi , senza avere prima verificato possibili soluzioni ragionevoli per consentire al lavoratore di conservare il posto o aver dimostrato eventualmente che tali soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato per l'impresa. Tale eventualità infatti integra una discriminazione diretta della persona disabile anche quando la cessazione deriva da una norma giuridica nazionale. Questa risulta infatti incompatibile con la normative europea.
Il giudizio è stato espresso con la sentenza del 18 gennaio 2024 nella causa C-631/22 riguardante un caso verificatosi in Spagna.
Viene analizzata in particolare la Direttiva 2000/78/CE sulla Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e il divieto di discriminazione fondata sulla disabilità in particolare per un caso di infortunio sul lavoro che ha causato una inidoneità permanente totale e ha portato alla risoluzione del contratto di lavoro.
Infortunio inidoneità al lavoro e licenziamento: il caso
Nello specifico il caso riguardava dipendente di una impresa spagnola , conducente a tempo pieno di automezzi per la raccolta di rifiuti che aveva subito un infortunio sul lavoro, per il quale è stato dichiarato temporaneamente inabile al lavoro con riconoscimento di un indennizzo forfettario per lesioni permanenti. A seguito della richiesta del lavoratore la ditta lo ha riassegnato ad un posto compatibile con le sue menomazioni fisiche.
A seguito di nuovo appello , l'istituto nazionale del lavoro spagnolo ha poi modificato la dichiarazione di inidoneità come permanente totale e il lavoratore ha ottenuto un’indennità mensile pari al 55% della sua retribuzione giornaliera . La ditta datrice di lavoro ha quindi notificato la risoluzione del contratto di lavoro contro la quale il dipendente ha fatto ricorso.
Il Tribunale del lavoro di Ibiza, ha respinto tale ricorso con la motivazione che il riconoscimento dell’inidoneità permanente totale ad esercitare la sua professione abituale giustificava la cessazione del suo contratto di lavoro, senza che il datore di lavoro fosse vincolato a un obbligo di riassegnazione a un’altra mansione .
La corte di appello ha rinviato il Caso alla Corte di giustizia europea evidenziando la possibile non compatibilità della normativa nazionale con l'art 5 della direttiva 2000/78/ CE in quanto l’accertamento dell’inidoneità permanente totale all’esercizio della professione abituale consente automaticamente la risoluzione del contratto di lavoro, senza che debba essere rispettata alcuna formalità o che sia versato un indennizzo diverso dall’indennità mensile, neppure subordinata al rispetto di alcun obbligo preliminare in termini di «soluzioni ragionevoli», sebbene, nel caso di specie, la fattibilità di un accomodamento fosse stata dimostrata dalla stessa impresa datrice di lavoro.
I giudice del rinvio citava in proposito la sentenza del 10 febbraio 2022, HR Rail (C‑485/20, EU:C:2022:85), dalla quale risulterebbe che il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti appropriati per consentire a una persona disabile di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione, a meno che tali provvedimenti non impongano al datore di lavoro un onere sproporzionato.
La corte conclude quindi affermando che "L’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nonché degli articoli 2 e 27 della Convenzione delle Nazioni Unite (::) , deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale in conformità della quale il datore di lavoro può porre fine al contratto di lavoro a motivo dell’inidoneità permanente del lavoratore a svolgere i compiti a lui incombenti in forza di tale contratto, causata dal sopravvenire, nel corso del rapporto di lavoro, di una disabilità, senza che tale datore di lavoro debba prima prevedere o mantenere soluzioni ragionevoli al fine di consentire al lavoratore di conservare il posto di lavoro, né dimostrare, eventualmente, che siffatte soluzioni costituirebbero un onere sproporzionato.
Diritto al lavoro , disabilità e prestazioni sociali
La corte di giustizia europea nel confermare, come anticipato, le conclusioni di tale sentenza chiarisce anche che " La circostanza che, in forza della normativa nazionale di cui trattasi l’inidoneità permanente totale sia riconosciuta su domanda del lavoratore e che gli dia diritto ad una prestazione previdenziale, vale a dire un’indennità mensile, pur conservando la possibilità di svolgere altre funzioni, è irrilevante". Infatti, una siffatta normativa nazionale, in forza della quale un lavoratore disabile è costretto a subire il rischio di perdere il lavoro per poter beneficiare di una prestazione previdenziale, pregiudica l’effetto utile dell’articolo 5 della direttiva 2000/78, che intende garantire e favorire l’esercizio del diritto al lavoro. Osserva anche che una normaTiva che assimila una «inidoneità permanente totale», che riguarda solo le funzioni abituali,al decesso di un lavoratore o a una «inidoneità permanente assoluta», a contrasta con l’obiettivo dell’inserimento professionale delle persone con disabilità, di cui all’articolo 26 della Carta.
Viene infine ricordato per quanto riguarda l’argomento presentato dal governo spagnolo secondo il quale lo Stato membro interessato sarebbe l’unico competente ad organizzare il proprio sistema di previdenza sociale e a determinare le condizioni di concessione delle prestazioni , che, nell’esercizio di tale competenza, tale Stato membro deve rispettare il diritto dell’Unione.