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Repechage: obbligo ampliato ai posti liberi in futuro
Con la sentenza 12132/2023 la Cassazione ha ampliato l'ambito di applicabilità dell'obbligo di repechage da rispettare prima del licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, anche a possibili posizioni lavorative libere "nel futuro prossimo" .
Prima di analizzare la sentenza rivediamo in generale in cosa consiste il repechage.
Secondo quanto detto dalla giurisprudenza di legittimità il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, (art. 3 della L. 604/1966) ovvero per motivo economico e di organizzazione produttiva , è determinato dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, ma per essere considerato legittimo deve essere provato il datore ha l'onere di provare che il lavoratore non poteva essere utilizzato in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore stesso era precedentemente adibito (ex plurimis, Cass., n. 10554/2003).
Inoltre in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore era precedentemente adibito, la giurisprudenza della Corte ha precisato che il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, la impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse ma equivalenti da quelle che prima svolgeva (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5893/1999; 12367/2003).
Possono considerarsi equivalenti a quelle espletate le mansioni oggettivamente comprese nella stessa area professionale e salariale e che si armonizzano con la professionalità già acquisita dai lavoratore nei corso del rapporto, sì da impedirne la dequalificazione (cfr, ex plurimis, Cass., n. 7370/1990).
La Cass. civ., n. 6441 del 1988, aveva ritenuto che, ai sensi dell’art. 2103 c.c., la modifica in peius delle mansioni de lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta
con il consenso del dipendente e per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione del lavoratore stesso, la cui diversa utilizzazione non contrasta, in tal caso, con l'esigenza di dignità e libertà della persona. Da rilevare anche che è stato ritenuto che non costituisce violazione dell’art. 2103 c.c., un accordo sindacale che, in alternativa al licenziamento per ristrutturazione aziendale, preveda l'attribuzione di mansioni diverse e di una diversa categoria con conseguente orario di lavoro più
lungo (Cass., n. 9386/1993).
Nella sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017 la Cassazione ha ribadito che nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo conseguente a soppressione del posto di lavoro a seguito di riorganizzazione aziendale; "il datore di lavoro ha l'onere di verificare la presenza di mansioni anche inferiori da assegnare al dipendente in esubero . In particolare nel caso sia presumibile una sua disponibilità al loro svolgimento".
Nel caso di specie un lavoratore accanto alle mansioni prevalenti, aveva negli anni svolto una volta la settimana mansioni promiscue inferiori.
Repéchage e posizioni disponibili nel futuro prossimo
La recente Cassazione riprende e amplia un orientamento molto risalente affermando che sulla base del principio di correttezza e buona fede obbligatori nel rapporto di lavoro la situazione aziendale al momento del licenziamento non non è il solo ambito in cui valutare le disponibilità di mansioni affidabili al dipendente ma vanno considerati anche posti che si renderanno disponibili in un arco temporale del tutto prossimo»
Era già stato affermato che " se nel breve periodo successivo si addivenga a nuove assunzioni, per ritenere raggiunta la prova della inutilizzabilità aliunde del lavoratore licenziato, il cui onere grava sul datore di lavoro, è necessario che questi indichi le mansioni affidate ai nuovi assunti, specificando le ragioni per cui esse non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato " (cfr, ex plurimis, Cass., nn.12548/1997; 12367/2003)
Nel caso analizzato dalla cassazione al momento del licenziamento del ricorrente erano infatti state rassegnate le dimissioni da due lavoratori che erano nel periodo di preavviso. Questo depone quindi per un possibile ricollocamento del lavoratore e per la conseguente illegittimità del licenziamento.
L'applicazione risulta molto estensiva anche sulla base del fatto che la Corte non ha preso in considerazione il fatto che non sono state registrate in realta assunzioni successive al licenziamento del lavoratore, elemento su cui si erano basate le decisioni avverse delle corti di merito.
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Riduzione premi INAIL 2023 e nuovi indici gravità
Con la circolare n. 12 del 30 marzo 2023 INAIL fornisce:
- la misura e le indicazioni per l’applicazione della riduzione dei premi e contributi, per il 2023 prevista dall’art. 1, comma 128, legge 147/2013, relativamente ai settori/gestioni di attività per i quali il procedimento di revisione non è stato completato,
- gli indici di gravità medi per gli stessi settori con vigenza 2023 2025.
Vediamo più in dettaglio le novità nei paragrafi che seguono.
Riduzione premi INAIL 2023
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2022 è ha fissato come pari al 15,17% la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2023, prevista dall’art. 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L'istituto ricorda che la riduzione si applica esclusivamente a
- premi speciali unitari dovuti per gli alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro,
- premi per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive,
- ai contributi assicurativi della gestione agricoltura riscossi in forma unificata dall’Inps.
Indici di gravità medi 2023-2025
Con il medesimo decreto, che ha approvato la delibera del CdA Inail n. 176 del 2 agosto 2022, sono stati fissati gli Indici di gravità medi (Igm) per il triennio 2023-2025 per l’applicazione della riduzione ai soli premi e contributi per i quali è ancora in corso la revisione tariffaria.
Gli indici aggiornati sono riportanti nella tabella seguente:

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Assunzioni: piu di 100mila contratti nel primo bimestre 23
Nella nota congiunta del Ministero del lavoro, Banca d'Italia e l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) sono riassunti i dati recenti sull'occupazione in Italia, che pur essendo provvisori e soggetti a revisione annunciano novità positive per il mercato .
La nota commenta in particolare due fonti informative complete ovvero :
- le Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro e
- le DID, Dichiarazioni di Immediata Disponibilità al lavoro rese ai centri per l'impiego dai disoccupati
ATTENZIONE: La prima base dati è aggiornata al 28 febbraio 2023, la seconda al 31 dicembre 2022 (i dati sono provvisori e soggetti a revisione).
Dal Rapporto emerge che nei primi due mesi del 2023 sono stati creati oltre 100mila posti di lavoro nel settore privato esclusa l'agricoltura, dopo un ultimo trimestre 2022 con il segno negativo.
Aspetto particolarmente interessante è il fatto che si tratta di assunzioni con contratti a tempo indeterminato mentre solitamente gli aumenti riguardano i contratti a termine.
Incomprensibilmente calano i contratti di apprendistato (forma di assunzione piu conveniente per il personale giovane) di 8mila unità .
E' soprattutto il settore dei servizi a trainare l’occupazione, ma anche la manifattura riprende ad aumentare
In particolare.
- nel turismo si sono osservati 22.000 nuovi posti di lavoro, pari a un quinto del totale mentre
- nell'industria in senso stretto, dopo il rallentamento della scorsa estate, è emersa una maggiore richiesta anche per la ripresa della piena attività dei settori delle aziende energivore che. dopo le difficoltà del 2022 beneficiano ora del calo dei prezzi dell’energia.
- Il settore edile resta sostanzialmente stabile.
Da segnalare ancora due aspetti particolarmente positivi ovvero
- la riduzione del divario di genere
- una leggera ripresa del mercato del lavoro nel Mezzogiorno.
Infatti: dopo la frenata degli ultimi mesi del 2022, l’occupazione femminile è tornata a salire in gennaio e febbraio .
Va ricordato che nel 2020 i posti di lavoro perduti sono stati in gran parte quelli femminili. Dalla metà del 2021 l’occupazione femminile è invece cresciuta più velocemente, raggiungendo livelli storicamente elevati e nell’ultimo
anno e mezzo le donne hanno contribuito per quasi il 40 per cento alla creazione di posti di lavoro, un valore superiore di 2,5 punti percentuali rispetto al biennio 2018-19.
Occupazione e aree geografiche
La crescita della domanda come di consueto è stata più marcata nelle regioni centro‑settentrionali, dove nei primi due mesi del 2023 si è concentrato oltre l’80 per cento dei nuovi posti di lavoro.
Nelle regioni meridionali si è comunque registrata una dinamica occupazionale in lieve espansione (circa 40 mila unità in più a gennaio-febbraio 2023)
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Decreto flussi: procedura semplificata per le assunzioni
Con la circolare 1212 del 24 febbraio 2023 il Ministero dell'interno ha comunicato che è stata attivata una modalità semplificata per l'invio delle domande di assunzione di stranieri
In particolare si evidenzia che tramite il Portale ALI per la compilazione delle domande fino al 22 marzo 2023 e l'invio delle domande (dal 27 marzo) ciascun richiedente può presentare una o più domande, accedendo tramite SPID e selezionando il relativo modello in relazione alla tipologia di lavoro (es. stagionale, subordinato, ecc.).
Non è più necessario fare richiesta di profilazione alla Prefettura e non c'è più limite massimo di domande.
Il sistema informatico profila automaticamente soltanto i seguenti operatori:
- – le associazioni o organizzazioni professionali che hanno stipulato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il protocollo d’intesa, di cui all’art. 44, comma 5 del decreto legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022 n. 122, in ragione della prevista procedura semplificata;
- – le associazioni che fruiscono delle quote riservate per il lavoro subordinato stagionale nel settore agricolo, di cui all’art. 6, punto 4 del decreto flussi 2022, per il rispetto della predetta disposizione;
- – gli enti ai quali è riconosciuto il finanziamento da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 13 della legge n. 152/2001 e del conseguente D.M. 10 ottobre 2008 n. 193 Tabella D, per i relativi adempimenti periodici.
A tal fine, le Direzioni Nazionali dei Patronati e delle Associazioni o Organizzazioni Professionali dovranno inviare gli elenchi degli operatori da abilitare, con l’indicazione del codice fiscale degli stessi, ai seguenti indirizzi pec:
Si ricorda che dalle ore 9:00 del 27 marzo 2023, le istanze potranno essere trasmesse con le consuete modalità telematiche, fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM 29 dicembre 2022, o comunque, fino al 31 dicembre 2023.
I moduli da utilizzare per l’invio delle istanze sono i seguenti:
- C-Stag – Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale·
- B – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana.
- BPS – Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per cittadini stranieri che hanno completato programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine nell'ambito di progetti finanziati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel quadro di Avvisi pubblici ·
- Z – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo ·
- LS – Richiesta nulla osta al lavoro subordinato per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE ·
- VA – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato ·
- VB – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato·
- LS1 – Richiesta di nulla osta al lavoro domestico per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo·
- LS2 – Domanda di verifica della sussistenza di una quota per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo per stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE·
- B2020 – Nulla osta/Comunicazione al lavoro subordinato per settori di autotrasporto, edilizia, turistico/alberghiero, meccanica, telecomunicazioni, alimentare e cantieristica navale
Per ulteriori dettagli si rimanda alla circolare interministeriale n. 0000648 del 30/01/2023.
ATTENZIONE il ministero precisa che l’indirizzo di posta elettronica inserito in domanda nel campo denominato posta elettronica certificata, costituisce domicilio eletto per la ricezione di tutte le comunicazioni.
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CCNL vetro industria 2023: aumenti dell’8%
E' stato firmato il 10 febbraio scorso da Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil insieme ai rappresentanti dell’associazione confindustriale Assovetro , l' accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore del vetro, delle lampade e dei display, che interessa oltre 28 mila lavoratori impiegati in circa 340 imprese. Il contratto era scaduto lo scorso 31 dicembre e il nuovo accordo avrà vigenza fino al 31 dicembre 2025.
Vediamo le principali novità nei successivi paragrafi in attesa della pubblicazione del testo integrale.
Aspetti economici
Si prevede un aumento salariale medio sui minimi di 153 euro (cat. D1), distribuiti in 3 tranche:
Vetro cavo e lampade:
- 61 euro dal 1° marzo 2023;
- 45 euro dal 1° gennaio 2024;
- 47 euro dal 1° aprile 2025.
Per un montante complessivo di 4115 euro.
Vetro piano e lane e filati:
- 61 euro dal primo marzo 2023;
- 45 euro dal 1° aprile 2024;
- 47 euro dal 1° luglio 2025.
per un montante complessivo di 3839 euro.
Prevista inoltre una indennità di vacanza contrattuale pari a 122 euro a tutti i lavoratori in forza alla data del 10 febbraio 2023, che sarà corrisposta con la busta paga di marzo.
Dal 1° gennaio 2025 verrà aumentata di 1 euro l’indennità notturna.
Welfare contrattuale.
Dal 1° gennaio 2024 i datori di lavoro verseranno al fondo sanitario Fasie 14 euro mensili per tutti i lavoratori , che potranno contribuire con una quota aggiuntiva di accedere a prestazioni ulteriori .
Aspetti contrattuali
Vengono rafforzate le relazioni industriali aprendo il confronto alle filiere connesseper iniziative congiunte nei confronti delle istituzioni
Sulla lotta al dumping contrattuale viene definito tra i criteri di scelta dell’appaltatore, l’applicazione di CCNL firmati dalle OO.SS maggiormente rappresentative a livello nazionale e viene costituita la commissione inquadramento che entro la fine del 2024 dovrà consegnare alle parti una proposta di modifica del sistema classificatorio
Parità di genere :
- 4 ore di formazione annue sul tema della violenza di genere
- 2 mesi retribuiti in aggiunta a quanto previsto dalla normativa di legge per le donne vittime di violenza di genere .
Malattia, ferie, orario di lavoro
- possibilità di anticipo del TFR copertura della retribuzione in caso di assenza ed utilizzo di ammortizzatori sociali,
- definizione delle linee guida per promuovere l’istituto delle ferie solidali.
- possibilità di frazionare l’utilizzo di 2 giornate di ferie in 4 mezze giornate;
- confronto preventivo con la RSU in caso di modifica dell’orario di lavoro;
- il riconoscimento di tante giornate retribuite quante sono quelle necessarie per accertamenti, prelievo, degenza e convalescenza per i donatori di midollo osseo,
- definizione le linee guida sul lavoro agile.
- permessi retribuiti annui individuali per ogni RLS, salgono a 72 ore per le aziende sopra i 15 dipendenti, a 48 ore per le aziende da 6 a 15 dipendenti e a 24 ore per le aziende fino a 5 dipendenti.
L'intesa ora passa al vaglio delle assemblee dei lavoratori che dovranno votare l’intesa sottoscritta entro il 15 marzo 2023 per l'approvazione definitiva.
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Smart working: possibile nominare medici competenti ad hoc
Un interpello della commissione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro n- 1 2023 ha fornito ieri un importante chiarimento sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in smart working .
Il quesito era stato sollevato da Confcommercio che chiedeva se fosse possibile nominare medici competenti diversi da quelli già operativi nella sede dell'impresa per la sorveglianza sanitaria di dipendenti in modalità di lavoro agile, che svolgono la loro attivita in sedi diverse e distanti tra loro e dalla sede principale
Si proponeva la possibilità inoltre, in caso di nomina di più medici individuati per "apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per tipologie di lavoratori operanti da tali aree". di individuarne uno tra questi con funzioni di coordinamento.
La Commissione nella risposta ricorda che il ruolo del medico competente, è disciplinato dall’articolo 2 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) ed è tenuto ad effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Testo unico.
Ricorda inoltre che la normativa sullo smart working richiede che ai lavorati subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, vanno applicate le disposizioni del Titolo VII del Testo Unico «indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa».
Condividendo quindi l'esigenza evidenziata dalla domanda di Confcommercio la Commissione afferma che l’articolo 39, comma 6 del testo unico, già prevede per aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, e qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, che il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, uno per ogni sede, individuando un medico coordinatore del gruppo.
Tael disposizione si ritiene applicabile anche per il caso proposto relativo ai lavoratori in smart working che porterà il medico competente nominato ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Dlgs 81.
Nella conclusione del documento viene anche sottolineato l'obbligo in capo al datore di lavoro di aggiornare il documento di valutazione dei rischi alla luce delle modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro.
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Lavori usuranti comunicazione con Modello LAV-US
Scade il 31 Marzo di ogni anno il termine per la presentazione del Modello LAV_US con cui i datori di lavoro comunicano all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali i dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, che danno diritto all'accesso pensionistico anticipato.
Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende ) ed inoltre, con l'articolo 5, impone un'ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione
- del periodo e
- del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.
L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno .
I lavoratori soggetti a comunicazione
Non tutti i lavoratori sono soggetti a comunicazione, ma solamente coloro i quali sono addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti obbligati rientrano coloro che svolgono:
- lavori usuranti,
- lavoro notturno,
- lavori a catena e
- i conducenti di veicoli.
Lavoro usurante
I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
• lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
• lavori in cassoni ad aria compressa;
• lavori svolti dai palombari;
• lavori ad alte temperature;
• lavorazione del vetro cavo;
• lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
• lavori di asportazione dell'amianto;Lavoro notturno
Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno).
Il lavoro notturno è considerato usurante:
• se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
• se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.Lavori a catena
Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
• prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
• lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
• macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
• costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
• apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
• elettrodomestici;
• altri strumenti e apparecchi;
• confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
• confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.Conducenti di veicoli
Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivoIl Modello LAV_US: composizione ed invio, sanzioni
La comunicazione va effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).
Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
Il Modello può essere presentato direttamente dal datore di lavoro, azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da intermediari abilitati ( ad es. i Consulenti del Lavoro).Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:
- Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
- Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, in questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
- Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.
Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.
Fonti normative
Le fonti normative consultate in tema di lavoro usurante e compilazione modello LAV-US sono le seguenti:
- D.lgs 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
- D.M. 19 Maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
- Nota Direttoriale 28 Novembre 2011 Indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV_US
- D.M. 20 Settembre 2017 Concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.