• Lavoro Dipendente

    Welfare aziendale: le nuove misure illustrate dall’Agenzia delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 5/E del 7 marzo 2024 con la quale ha fornito le istruzioni operative in merito a novità fiscali, introdotte dalla legge di bilancio 2024 e dal decreto Anticipi, con particolare riferimento:

    • al welfare aziendale, 
    • al trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e festivo nel settore turistico e della somministrazione di alimenti e bevande
    • e al riscatto di periodi non coperti da retribuzione

    Vediamo brevemente i chiarimenti forniti.

    Welfare Aziendale

    Non imponibilità di alcuni benefici
    Si stabilisce la non imponibilità, per il periodo d'imposta 2024, del valore dei beni e servizi forniti ai dipendenti, nonché delle somme erogate per il pagamento di utenze domestiche, affitto della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa, fino a un limite di 1.000 euro, elevato a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

    Modifiche ai fringe benefits dei prestiti ai dipendenti
    Si aggiorna la modalità di determinazione del vantaggio imponibile derivante dai prestiti erogati ai lavoratori dipendenti, specificando come calcolare gli interessi in base al tasso ufficiale di riferimento.

    In particolare, la norma prevede che il valore imponibile del fringe benefit derivante dal prestito sia determinato come il 50% della differenza:

    • tra l'ammontare degli interessi calcolati al TUR:
      • per i prestiti a tasso variabile, il tasso ufficiale di riferimento (TUR) da considerare è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata.
      • per i prestiti a tasso fisso, si assume come riferimento il TUR vigente alla data di concessione del prestito.
        Questo metodo ripristina l'impostazione in vigore prima delle modifiche legislative precedenti, secondo cui, per i prestiti a tasso fisso, non si tenevano in considerazione le variazioni del TUR intervenute dopo la concessione del prestito.
    • e l'ammontare degli interessi effettivamente applicati al dipendente sul prestito.

    L'importo così calcolato, che rappresenta il vantaggio per il dipendente derivante da un tasso di interesse sul prestito più basso rispetto al TUR, viene considerato reddito imponibile del dipendente e soggetto a tassazione. 

    Trattamento integrativo speciale

    Per i lavoratori del settore turistico ricettivo, termale e della somministrazione di alimenti e bevande, si riconosce un trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde per lavoro notturno e straordinario festivo, effettuato tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2024, a dipendenti con un reddito non superiore a 40.000 euro nel 2023.

    Riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

    Per il biennio 2024-2025, si offre la possibilità di riscattare ai fini pensionistici periodi non coperti da contributi previdenziali, con un massimo di cinque anni, anche non consecutivi, per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altre forme previdenziali, a condizione che non abbiano contributi previdenziali al 31 dicembre 1995 e non siano già titolari di pensione.

    Le Direzioni regionali sono incaricate di garantire l'osservanza delle istruzioni e dei principi contenuti nella circolare.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Somministrazione di lavoro illecita: in vigore le nuove sanzioni penali

    Il Decreto Legge n. 19 del 2024 (DL 19/2024)  ha introdotto rilevanti modifiche  alla normativa  sulla somministrazione  illecita di manodopera (art. 18 del DLgs. 276/2003) riportando in vigore le sanzioni penali  che erano state  abrogate con il Decreto Legislativo n. 8 del 2016, con l'intento di  garantire maggiore protezione ai lavoratori e una concorrenza leale tra le imprese.

    Le nuove disposizioni  sono già in vigore dal  2 marzo 2024,  vediamo nei prossimi paragrafi  cosa prevedono.

    Le sanzioni per somministrazione illecita nel DL PNRR 2024

    Come anticipato, dal 2 marzo 2024 la somministrazione di manodopera se effettuata  da parte di soggetti non autorizzati ( ad esempio con appalti   o distacchi fittizi)   è  punita con l'arresto fino a un mese o in alternativa  con un'ammenda di 60 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro, ATTENZIONE la sanzione si applica sia al somministratore non autorizzato che all'utilizzatore. 

    Si ricorda che la somministrazione di lavoro  è riservata  delle Agenzie autorizzate dal  Ministero del lavoro e iscritte nell'apposito elenco (articoli 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 81/2015)

    Per l'attività di intermediazione non autorizzata,  anche in assenza di scopo di lucro,  scatta l'arresto  fino a 2 mesi o con un'ammenda da 600 a 3.000 euro.

    Si aggiunge inoltre una nuova fattispecie penale legata alla somministrazione fraudolenta di lavoro, prevista dal comma 5-ter all'art. 18 del DLgs. 276/2003, nei casi in cui si accerti  l'intento di eludere norme imperative di legge o di contratto collettivo. In questo caso i responsabili  sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore e per ciascun giorno di somministrazione.

     Da segnalare anche che,  per la definizione delle sanzioni si conferma l'applicazione del comma 5 bis del citato D.lgs 276 2003,  per cui  gli importi delle sanzioni amministrative sono aumentati del 20% in caso di recidiva per gli stessi illeciti commessi nei tre anni precedenti 

    La determinazione della sanzione segue i criteri già previsti per le sanzioni ex comma 5-bis, con l'importante prescrizione che gli importi delle sanzioni sono aumentati del 20% se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.

    Infine , con il  nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 del DLgs. 276/2003 l’importo della sanzione  non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

    Va ricordato che come precisato nella nota n. 15764/2016 del Ministero del lavoro  sul calcolo delle sanzioni,    per "eventuali ipotesi che coinvolgano più soggetti   ad esempio un committente e piu appaltatori ,  il limite dei 50.000 euro  trova evidentemente applicazione in riferimento a  ciascun appalto"

  • Lavoro Dipendente

    Detassazione premi di risultato 2024: Circolare n 5 ADE sul welfare

    Con la Circolare n 5 del 7 marzo le Entrate chiariscono diversi aspetti del welfare aziendale.

    Tra i chiarimenti al paragrafo 3,1 la Circolare tratta la Detassazione dei premi di risultato –(Articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024 L’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024)

    Detassazione premi di risultato: imposta sostitutiva al 5%

    L’articolo 1, comma 18, della legge di bilancio 2024 prevede, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, la riduzione dal 10 al 5 per cento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa prevista dall’articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)

    Tale disposizione ripropone, anche per l’anno d’imposta 2024, la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva relativa ai premi di produttività già introdotta, per il periodo d’imposta 2023, dall’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).

    L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge di stabilità 2016 disciplina l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con  il decreto di cui al comma 188, nonché sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. 

    L’imposta sostitutiva, in vigore dal 2016, si applica, fino a un importo di euro 3.000 lordi (comma 182), al premio in denaro erogato ai lavoratori dipendenti del settore privato in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (comma 187), con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000 (comma 186), in conseguenza di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione come definiti nel decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 25 marzo 201622 , nonché alle somme elargite sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

    Considerato che la nuova disposizione prevede solo la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, si ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con le circolari n. 23/E del 2023, 29 marzo 2018, n. 5/E, e 15 giugno 2016, n. 28/E, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Indennità malattia trasporto locale 2024 : invio entro il 31 marzo

    Per il rimborso delle indennità di malattia dei  lavoratori del trasporto pubblico di competenza  2023 le aziende devono  inviare le domande con la documentazione entro il  31 marzo 2023.

    Lo ricorda il Ministero del lavoro con un comunicato sul sito istituzionale in cui fornisce anche i modelli utili alla richiesta 

     l'articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 211,  prevede infatti  per questi lavoratori  il trattamento previdenziale di malattia  previsto per i lavoratori del settore industria. 

    La quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti  dalle aziende viene poi  stabilita da  apposito decreto  del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti.

     Per l’acquisizione dei dati necessari  alla emanazione del provvedimento  viene richiesta la collaborazione delle aziende che devono inviare i dati necessari  ovvero

    1. numero dei dipendenti addetti specificamente al trasporto pubblico locale nel 2022 ed interessati all’applicazione degli accordi nazionali – esclusi dirigenti, cfl, contratti di inserimento, apprendisti,  –  inclusi i contratti a tempo determinato,  e 
    2. gli  oneri sociali sostenuti.

    A tal fine, le aziende aventi titolo al rimborso  dovranno far pervenire al Ministero, debitamente compilate e corredate :

    La predetta documentazione, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dal documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere trasmessa a mezzo PEC entro il termine del 31 marzo 2024, a pena di decadenza (ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto Interministeriale 6 agosto 2007), al seguente indirizzo: [email protected]

    tI fac simili  sono  pubblicati anche  sul sito istituzionale del ministero WWW.LAVORO.GOV.IT.

  • Lavoro Dipendente

    Flussi d’ingresso: proroga click day e nuova circolare

     I click day di  febbraio 2024  in riferimento al Decreto flussi triennale 2023-2025( Qui il testo ), originariamente fissate nei seguenti termini 

    • dalle ore 9,00 del 5 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3 lettera a);
    • dalle ore 9,00 del 7 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6;
    • dalle ore 9,00 del 12 febbraio 2024 per gli ingressi di cui all'articolo 7.

    (vedi sotto i dettagli delle categorie)

    sono stati prorogati  al mese di marzo 2024 con nota del Ministero dell'interno alle Prefetture   del 29 gennaio 2024,  in quanto sono state modificate le ripartizioni delle quote .Il relativo DPCM è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1 febbraio 2023.

    In data 29 febbraio è stata pubblicata una circolare di istruzioni e precisazioni. n. 1685 2024 Si specifica tra l'altro che le domande sono precompilabili nei giorni precedenti e che verifiche sui lavoratori presenti e asseverazioni ottenute nel 2023 sono ancora valide.

    Nuove date a marzo 2024 per i click days decreto flussi

    La  direzione immigrazione  nella nota 231 2024 precisa in particolare che 

    "tenuto conto sia dei dati pervenuti in data 11 gennaio 2024 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione e relativi alle istanze presentate agli Sportelli Unici dell’Immigrazione alla data del 31.12.2023, sia delle nuove indicazioni di  fabbisogno di manodopera non comunitaria, segnalato  da parte di alcuni  Ispettorati Territoriali del Lavoro, sono state attribuite agli Uffici, sul sistema SILEN:

    • ulteriori quote destinate a ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo eturistico-alberghiero, ai sensi dell’ articolo 7, comma 1 lett. a) e commi 4 e 5, del DPCM  che esauriscono la quota destinata a tali ingressi e e
    •  ulteriori  quote di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, destinate alle conversioni in permessi di  soggiorno per lavoro subordinato e autonomo,   come specificato nei due prospetti riepilogativi  allegati."

    Le nuove date  comunicate dal Ministero sono le seguenti:

    1. dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024  potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;
    2. – dalle ore 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria);
    3. dalle ore 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

    A disposizione  151mila ingressi, di cui :

    • 61.250 per lavoro subordinato non stagionale,
    •  700 per lavoro autonomo 
    • 89.050 per lavoro subordinato stagionale.

    Decreto flussi, modalità per le domande

    Le indicazioni operative relative al dpcm del 3 ottobre 2023 sono state fornite con la circolare interministeriale   n 5969 del 27.10.2023. e che 

    • la piattaforma per la precompilazione delle domande  è disponibile all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it.ATTENZIONE è  necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.

    Nella circolare sono chiarire le modalità per la compilazione delle domande e i  relativi allegati

    Qualora  l’istanza non rientrasse  nelle quote previste,  in base all’ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso “La pratica risulta al momento non in quota”.

    Attenzione al fatto che prima dell'invio della domanda è necessario aver richiesto per talune categorie di lavoratori:

    1.  la certificazione di non disponibilità di lavoratori nazionali da parte del CPI  e 
    2. l'asseverazione della congruita dell'offerta di lavoro  da parte di professionisti o organizzazioni  datoriali

     Sul tema le linee guida sono state pubblicate dall'INL  con la circolare n. 3 del 5.7.2022.  Viene fornito anche un modello di asseverazione da utilizzare.   QUI IL TESTO DELLA CIRCOLARE 2022 –  Riguardo alla preventiva  verifica  presso il Centro per l'impiego competente, sulla disponibilità  di lavoratori nazionali ANPAL ha pubblicato il modello aggiornato  da utilizzare 

    (vedi per i dettagli  Assunzione stranieri procedura e  modello di richiesta)

    Click day  decreto flussi 5 febbraio 2024 : categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera a)

    Nel click day del 5 febbraio  vanno inviate  le domande   per lavoro subordinato non stagionale, cittadini dei seguenti Paesi: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru', Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal,Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina  nei settori 

    • dell'autotrasporto merci per conto terzi, 
    • dell'edilizia,
    • turistico-alberghiero,
    •  della meccanica,
    •  delle telecomunicazioni,
    • dell'alimentare, 
    • della cantieristica navale, 
    • del trasporto passeggeri con autobus, 
    • della pesca, 
    • degli acconciatori, 
    • degli elettricisti e
    • degli idraulici.

    Click day decreto flussi 7 febbraio: categorie interessate (articolo 6, comma 3, lettera b) e commi 4, 5 e 6);

    Il 7 febbraio 2024 possono essere presentate le domande  per

    •  lavoro subordinato non stagionale, sempre  nei settori sopracitati di:
      •  cittadini di altri Paesi  con i quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria
      •  lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza,  residenti in Venezuela
      •  apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, 
    • conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di lavoratori subordinati non stagionali nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria  
    • conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo,  rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro  dell'Unione europea.

    Click day decreto flussi: categorie interessate  (articolo 7).

    Il 12 dicembre potranno essere presentate le domande per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro   stagionale nei settori dell'agricoltura e turistico alberghiero :

    • cittadini di Paesi con i  quali nel corso del triennio entrino in vigore accordi di  cooperazione in materia migratoria, 
    • lavoratori di Stati che, anche in collaborazione con lo Stato  italiano, promuovono per i propri cittadini campagne mediatiche aventi ad oggetto i rischi per l'incolumita' personale derivanti dall'inserimento in traffici migratori irregolari 
    •  apolidi e a rifugiati riconosciuti dall'Alto Commissariato  delle Nazioni Unite per i rifugiati.

    Sono disponibili 82.550 posti , di cui 40mila riservati alle associazioni datoriali  dell'agricoltura e 30mila per quelle del turismo, ma sono state già caricate oltre 260mila domande

  • Lavoro Dipendente

    Contratti a termine: approvata la deroga fino al 31 dicembre 2024

    Il decreto-legge Lavoro 48 2023 ha modificato la normativa sui contratti a tempo determinato  ampliando  le causali da apporre per una durata fino a 24 mesi, che si conferma limite massimo, comprensivo di proroghe e rinnovi.  Era stato anche  rivisto il metodo di calcolo dei lavoratori in somministrazione concesso in rapporto al totale dei dipendenti  .

    Il 9 ottobre 2023 il Ministero del lavoro ha pubblicato sul proprio sito una circolare di chiarimenti  n. 9 2023 che ripercorre le novità e fornisce alcune utili indicazioni  (vedi tutti i dettagli  nei paragrafi successivi). 

    Nel corso della conversione in legge del Decreto Milleproroghe 215/2023 è stato presentato un emendamento dalle forze di maggioranza  che prevede dal proroga dal 30 aprile al 31 dicembre 2024 della scadenza per la stipula degli accordi individuali tra le parti per i rinnovi e le proroghe oltre i 12 mesi 

    L’onorevole Nisini,  prima firmataria,  ha spiegato  che si intende in questo modo andare incontro alle richieste dei datori di lavoro che  visto il mancato rinnovo   di numerosi contratti collettivi  ai quali il decreto lavoro aveva affidato l'onere di dettagliare ulteriori causali  specifiche per ciascun settore produttivo,  rischierebbero a breve di vedere interrotti molti rapporti di lavoro a tempo determinato.

    Il testo della legge di conversione del è stato approvato ieri in via definitiva dal Senato per cui la novità  sulla proroga è definitiva. Si attende ora  la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto convertito

    Contratto  a termine:  causali  e durata  dal 5.5.2023 

    A partire dal 5 maggio 2023, data di entrata in vigore del decreto  le clausole che consentono una durata superiore ai 12 mesi e/o eventuali  proroghe sono in particolare:   

    • casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e o  rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza di specificazioni,  contrattuali, oppure
    • SOLO per i contratti stipulati entro il 30 aprile 2024  l'indicazione di una  causale connessa a esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva concordata tra le parti dell'accordo individuale ovvero datore di lavoro e dipendente.

    Il ministero spiega che in questo modo si consente "alle Parti sociali di adeguare alla nuova disciplina i contratti collettivi sopra richiamati, le cui previsioni costituiscono fonte privilegiata in questa materia."

     Importante  inoltre il chiarimento che "Tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre il 30 aprile 2024."

     il Ministero analizza  inoltre il fatto che quest'ultima specifica deroga di un anno , oltre alle causali aziendali  individuali , introduce l'azzeramento del computo  dei mesi di contratto già svolto.

    Quindi  per i contratti stipulati a partire dal 5 maggio  2023 non si conteggiano i periodi di lavoro (sia contratti che rinnovi)  già intercorsi  in precedenza tra il  datore di lavoro e lo stesso dipendente. 

    Resta fermo pero il limite massimo di 24 mesi complessivi

    Riguardo invece alle causali indicate dai CCNL  per i rapporti oltre i 12 mesi  la circolare  ricorda che la norma conferma le regole previgenti    che affidano il compito alla contrattazione , a tutti i livelli,  siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative il compito di individuare tali casi.

    Viene anche chiarito un punto dolente della riforma del decreto Lavoro  sul  fatto che gli accordi individuali previsti per i periodo di 1 anno, fino al 30 aprile 2024 possano entrare in conflitto con le regole generali.

    Vengono quindi  fornite le seguenti indicazioni:

    1. nell’ipotesi in cui nei contratti collettivi sia tuttora presente un mero rinvio alle fattispecie legali di cui al decreto-legge "Dignità" 12 luglio 2018,n. 87, le stesse potranno ritenersi implicitamente superate dalla nuova disciplina  per cui si possibilità di ricorso ai contratti collettivi applicati in azienda o,  esclusivamente fino al 30 aprile 2024, all’esercizio dell’autonomia delle parti 
    2. invece, nel caso in cui nei contratti collettivi sopra citati siano presenti causali introdotte in  attuazione del regime di cui al previgente articolo 19, comma 1, lettera b-bis) introdotto dal  decreto-legge n. 73 del 2021 -, data la sostanziale identità di tale previsione con le specifiche esigenze  previste dai contratti collettivi  cui fa riferimento il nuovo articolo 19, comma 1, lett. a),  le  suddette condizioni potranno continuare a essere utilizzate per il periodo di vigenza del contratto collettivo.
    3. Ugualmente , restano utilizzabili le causali introdotte da qualsiasi livello della contrattazione collettiva  (come definita dal più volte richiamato articolo 51 del d.lgs. n. 81 del 2015) che individuino concrete condizioni  per il ricorso al contratto a termine, purché non si limitino ad un mero rinvio alle fattispecie legali di cui alla  previgente disciplina, ormai superata.

    Quanto alle esigenze sostitutive, il ministero evidenzia  che resta fermo l’onere per il datore di lavoro di precisare nel contratto le ragioni concrete alla base della  sostituzione.

    Contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione novità 2023

    Come ultimo punto vengono riepilogate  le novità in materia di somministrazione previste dall’art. 24 comma 1-quater del DL 48/2023

    In primo luogo, nel limite del 20 per cento  del lavoro a termine non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall’agenzia di somministrazione con

    contratto di apprendistato.

    Si escludono espressamente i  limiti quantitativi per la somministrazione a tempo indeterminato di alcune categorie di lavoratori, tassativamente individuate, tra cui:

    • i soggetti disoccupati che fruiscono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali 
    • i lavoratori svantaggiati ovvero 

    a)  privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;

    b) di  un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;

    c)privi di diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;

    d) oltre  i 50 anni di età;

    e)  adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

    f) occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera  almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore i  appartiene al genere sottorappresentato;

    g) appartenenti  a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e con necessità di migliorare la  propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

    •  e i lavoratori molto svantaggiati    che sono i soggetti privi da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito e quelli che, privi da almeno dodici mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie indicate dalle lettere da b) a g).
  • Lavoro Dipendente

    Si può licenziare chi fa un altro lavoro durante la malattia?

    Il licenziamento del lavoratore dipendente  che lavora  presso terzi durante il periodo di  malattia è stato piu volte affrontato dalla Corte di Cassazione con esiti non omogenei.

    Nell'ultima pronuncia  n. 1472/2024 del 15 gennaio 2024 ad esempio viene affermato che lo svolgimento di attività in periodo di assenza dal lavoro per malattia costituisce un illecito di pericolo e non di danno, nel senso che costituisce violazione sia  quando provoca la mancata ripresa del lavoro,  sia quando  tale  circostanza sia solo ipotetica  cioè quando il comportamento del lavoratore sia da considerare  "potenzialmente "  pericoloso per la guarigione.

    Nel caso specifico una lavoratrice,  aveva lavorato come cameriera  mentre era assente dal lavoro per lombalgia. Il suo ricorso contro il ilcenziamento era stato respinto sia in primo che in secondo grado in quanto i giudici hanno considerato il comportamento  mancante di correttezza e buona fede in quanto l'attività violava il dovere fare il possibile per raggiungere una sollecita guarigione. 

    Nel ricorso in cassazione la  lavoratrice affermava che la pronuncia della corte di appello  non aveva tenuto in giusto conto il fatto che il suo rientro al lavoro  era stato  sollecito come da prognosi medica, il che dimostrava come i turni in pizzeria non avevano avuto conseguenze sul rapporto di lavoro principale.

    La Suprema corte ha confermato la sentenza di appello ribadendo che il lavoratore in malattia deve astenersi da comportamenti che possano compromettere la  corretta esecuzione dell’obbligazione principale  del proprio contratto ovvero il rientro al lavoro  . Inoltre  si sottolinea che la sentenza dei giudici ha per oggetto la potenzialità del pregiudizio , aldilà dell'effettiva  valutazione  sui reali effetti della attività presso terzi,  che eventualmente necessiterebbe di una consulenza medico legale "ex post".

    Licenziamento per altra attività durante la malattia

    Anche nella Sentenza n. 7641 del 19 marzo 2019   era  stato confermato l’orientamento maggioritario   secondo il quale il lavoratore sorpreso a lavorare per un’impresa terza durante un periodo di malattia può essere legittimamente licenziato,  ma solo nel caso in cui tale attività lavorativa pregiudichi o rallenti la guarigione dallo stato morboso 

    Si trattava del  licenziamento per giusta causa intimato ad A.R, per avere svolto, in periodo di assenza per infortunio  per il quale erano prescritti cure e riposo , un'altra attività lavorativa  consistita nella guida di automezzi e in operazioni di carico/scarico di cerchi in lega per  autovetture.

    I fatti contestati erano  giunti a  conoscenza della società attraverso un 'indagine investigativa, e avevano trovato conferma  nelle dichiarazioni degli investigatori .

    L consulenza d'ufficio disposta in primo grado  aveva consentito di accertare la potenzialità dannosa del comportamento addebitato, tanto che il periodo di malattia si era protratto  per molti giorni successivamente alla prima prognosi. 

    I giudici della Corte Suprema hanno quindi  confermato la decisione  della Corte d’Appello  che si era espressa rilevando   un inadempimento degli obblighi contrattuali di diligenza e  fedeltà e la violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede,  per cui il recesso datoriale per giusta causa era giustificato   anche  a causa della mancanza  di previsione nel contratto  collettivo o del codice disciplinare

    Licenziamento illegittimo  con attività lavorativa durante  la malattia 

    Orientamento opposto  a quello sopracitato  nella  sentenza della Corte di Cassazione lavoro n. 4237 del 3 Marzo 2015. 

     In quel caso la corte ha affermato che non sussiste la giusta causa di licenziamento per il lavoratore che durante l’assenza per malattia svolge una attività lavorativa in favore di terzi se non è provato che abbia agito in maniera fraudolenta.  

    La Corte di Cassazione si è espressa  precisando che non sussiste per il lavoratore assente per malattia un divieto assoluto di prestare, durante l’assenza, un’attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non evidenzi una simulazione di infermità, oppure comporti una violazione del divieto di concorrenza o, ancora, comprometta la guarigione del lavoratore,.

    Sono tali  aspetti infatti ad implicare l’inosservanza del dovere di fedeltà imposto al prestatore d’opera e la legittimità della sanzione disciplinare massima.